Sentenza 14 marzo 2024
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.
Commentario • 1
- 1. Reati fiscali e associazione: confisca limitata al vantaggio individuale, non al profitto collettivo (Cass. Pen. n. 31532/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 settembre 2025
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria impugna l'ordinanza in data 10/04/2025 del Tribunale di Reggio Calabria, che ha annullato il decreto in data 13/02/2025 del G.i.p. del Tribunale di Reggio Calabria, che aveva disposto il sequestro preventivo di somme di denaro nei confronti di più indagati, tra i quali Ma.Da., in relazione ai reati di truffa, tentativo di truffa, rubricati ai capi 136, 188 e 189. Deduce: 1.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 640, comma secondo, cod. pen. e agli artt. 3 e 4 del decreto legislativo n. 74/2000. Con un primo motivo il Pubblico Ministero deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2024, n. 19364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19364 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2024 |
Testo completo
letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Gennaro Sessa;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Francesca Ceroni, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per intervenuta prescrizione dei reati. RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 06/06/2022 la Corte di appello di Bari, decidendo in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della propria pronunzia del precedente 09/12/2019, ha riformato la sentenza del Tribunale di Foggia del 29/05/2018, che aveva affermato la penale responsabilità di MA EN in ordine al solo delitto associativo di cui al capo B, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990 e aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti della stessa MA EN, di LE IO MA RI, di ZA NN Penale Sent. Sez. 4 Num. 19364 Anno 2024 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: SE GENNARO Data Udienza: 14/03/2024 IT e di VE AN in ordine al delitto associativo e ai delitti-fine loro rispettivamente ascritti per l'intervenuta prescrizione. Nello specifico la Corte territoriale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero: - con riguardo a LE IO MA RI, a ZA NN IT e a VE AN ha riformato la sentenza di proscioglimento di primo grado, dichiarando i predetti penalmente responsabili del solo delitto-mezzo di cui al capo D, previa riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, ribadendo la declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione in relazione ai delitti-fine loro rispettivamente contestati e condannandoli, per l'effetto, alle pene ritenute di giustizia;
- con riguardo a MA EN, ha confermato la sentenza di condanna di primo grado con riguardo al solo delitto-mezzo di cui al capo B, ha ribadito la declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione in relazione ai delitti- fine egualmente ascrittile e ha mantenuto ferma l'entità della pena in precedenza inflitta. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorsi per cassazione i difensori degli imputati, avv.ti Ettore Censano (per LE IO MA RI) e IG EL (per ZA NN IT, VE AN e MA EN), che hanno articolato, nell'interesse dei rispettivi propri, i motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di LE IO MA RI il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto-mezzo in contestazione e vizio di motivazione per carenza in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche. 2.2. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di ZA NN IT e di VE AN, il loro difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 157 cod. pen. e di inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità. Sostiene segnatamente che la decisione della Corte territoriale sarebbe viziata di nullità per non essere stata rilevata e dichiarata la prescrizione del delitto medio tempore intervenuta. 2.3. Con il secondo motivo del ricorso "de quo" il predetto difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 2 1990 e vizio di motivazione per carenza o illogicità in punto di affermata colpevolezza degli imputati in ordine all'indicato delitto. Osserva, in specie, che nella decisione oggetto d'impugnativa, a fronte di un ristretto numero di persone dedite allo spaccio, facenti parte del medesimo nucleo familiare, sarebbero stati affermati la sussistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e l'inserimento in essa degli imputati in totale assenza di elementi che attesta;
sero l'operatività di un'apposita organizzazione e la consapevolezza dei singoli di far parte della stessa. 2.4. Con il terzo motivo del ricorso il difensore si duole infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 99 cod. pen. Sostiene in particolare che nella decisione della Corte di appello di Bari sarebbe stata illegittimamente denegata l'esclusione della recidiva. 2.5. Con il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di MA EN, il suo difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norma processuale stabilità a pena di nullità e, in specie, del disposto dell'art. 546 cod. proc. pen. Assume in proposito che con la decisione oggetto d'impugnativa si sarebbe inflitta alla predetta una pena erroneamente determinata, posto che, nel dispositivo, si sarebbe confermata la pena applicata nel precedente grado di giudizio, pur dichiarando prescritti due delitti-fine (di cui ai capi B1 e B5), rispetto ai quali in primo grado era intervenuta condanna. 2.6. Con il secondo motivo del medesimo ricorso il suo difensore si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene, al riguardo, che con la decisione impugnata si sarebbero affermati l'esistenza di una consorteria dedita al traffico di droga e l'inserimento in essa, con ruolo apicale, dell'imputata in base alle sole dichiarazioni, di dubbia genuinità e tutt'altro che convergenti, rese dai collaboratori di giustizia ER AN e CA BA, difettando ulteriori elementi indicativi dell'avvenuta costituzione di un gruppo criminale e della consapevolezza della MA di esservi affiliata. 2.7. Con il terzo motivo del ricorso in ogpetto il predetto difensore lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge per mancata valutazione delle concesse attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla ritenuta recidiva. Sostiene, segnatamente, che i giudici di appello, valutando equivalente, nel giudizio comparativo, il peso delle menzionate circostanze, avrebbero eluso la 3 finalità propria della diminuente generica di adeguamento della pena all'entità del caso concreto. 2.8. Con il quarto motivo di tale ricorso il difensore si duole infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., di erronea applicazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 99 cod. pen. e di vizio di motivazione per carenza o illogicità in punto di denegata l'esclusione della contestata recidiva. Assume al riguardo che con la decisione della Corte territoriale sarebbe stata illegittimamente e irragionevolmente ritenuta configurabile l'indicata aggravante soggettiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorsi presentati nell'interesse di LE IO MA RI, di ZA NN IT, di VE AN e di NA EN sono manifestamente infondati per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Inammissibile è l'unico motivo del ricorso presentato nell'interesse di LE IO MA RI, con cui si lamenta violazione di legge in ordine alla ritenuta configurabilità del delitto-mezzo per cui v'è stata condanna in grado di appello e vizio di motivazione per carenza in punto di denegata concessione delle attenuanti generiche. Rileva, infatti, il Collegio che le doglianze formulate con il motivo in oggetto risultano del tutto generiche, non essendosi in alcun modo indicate dalla parte le ragioni, in tesi, giustificative dell'ipotizzata violazione di legge e del prospettato vizio motivazionale. In proposito, giova quindi richiamare il consolidato irsegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425-01, nonché, in precedenza, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109-01). 3. Manifestamente infondato è il prirno motivo del ricorso proposto nell'interesse di ZA NN IT e di VE AN, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 157 cod. pen. e di 4 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, assumendo che la decisione della Corte territoriale sarebbe viziata di nullità in quanto non sarebbe stata rilevata e dichiarata la prescrizione del delitto medio tenipore intervenuta. Ritiene, in proposito, il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il delitto-mezzo per cui v'è stata condanna in grado di appello - commesso fino al maggio del 2010 - non è prescritto. Ciò perché per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, punito con pena detentiva inferiore, nel massimo, ad anni sei di reclusione, è previsto dall'art. 157, comma 1, cod. pen., un termine di prescrizione ordinario di anni sei, da aumentarsi, innanzitutto, dei 2/3, fino ad anni 10, in ragione dei plurimi atti interruttivi "medio tempore" intervenuti e della condizione di recidiva specifica, reiterata di ZA NN IT e di recidivo specific:o, reiterato, infraquinquennale di VE AN e da aumentarsi, ulteriormente, di 2/3, fino ad anni sedici e mesi otto, per effetto della già menzionata condizione di recidivi qualificati degli imputati. Né può ritenersi illegittimo il duplice aumento di pena per la recidiva, effettuato ai fini del computo del termine di prescrizione, avendo chiarito, in più occasioni, la Suprema Corte, che «La recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sia sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ex art. 157, comma secondo, cod. pen., sia, in presenza di atti interruttivi, su quello del termine massimo, ex art. 161, comma secondo, cod. pen., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte EDU del 10 febbraio 2009 nel caso TO c. Russia, nel cui ambito di tutela non rientra l'istituto della prescrizione» (in tal senso, da ultimo, Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267-01, nonché, in precedenza, Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018,, Saetta, Rv. 274721-01, Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, 273490-01, Sez. 4, n. 615.2 del 19/12/2017, dep. 08/02/2018, Freda e altro, Rv. 272021-01,Sez. 2, n. 59E5 del 10/11/2017, dep. 08/02/2018, Scaragli, Rv. 272015-01, Sez. 3, n. 50619 del 30/01/2017, Zandomeneghi, 271802-01, Sez. 6, n. 48954 del 21/09/2016, Lamirowski, Rv. 268224-01, Sez. 6, n. 50089 del 28/10/2016, Lofiego Raco, Rv. 268214-01 e Sez. 2, n. 13463 del 18/02/2016, P.G. in proc. Giofrè, Rv. 266532-01). Quanto testé posto in rilievo determina che, allorquando la Corte di appello di Bari emise, nei confronti dei prevenuti, la sentenza impugnata (segnatamente in data 06/06/2022), non risultava ancora maturata la causa estintiva dell'illecito della prescrizione. 5 D'altro canto, la manifesta infondatezza delle promosse impugnative, avendo precluso il valido insorgere del rapporto processuale, rende irrilevante, ai fini d'interesse, l'avvenuta maturazione dell'indicata causa estintiva in epoca successiva all'emissione della sentenza di secondo grado. 4. Privo di pregio è anche il secondo motivo del ricorso in oggetto, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione per carenza o illogicità in punto di affermata colpevolezza degli imputati in ordine al delitto indicato, sostenendo che nella decisione della Corte territoriale, a fronte di un ristretto numero di persone dedite allo spaccio, facenti parte di uno stesso nucleo familiare, si sarebbero illegittimamente ed immotivatamente ritenute comprovate sia l'esistenza di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, sia lo stabile inserimento in essa di ZA NN IT e di VE AN. Ritiene il Collegio che i giudici di secondo grado abbiano adeguatamente argomentato l'affermata colpevolezza dei predetti in ordine al delitto associativo loro ascritto al capo D, ancorando la riconosciuta esistenza del sodalizio a base familiare all'enunciato, sul punto, della sentenza resa, in data 19/05/2015, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari nei confronti dell'imputato in procedimento connesso LÒ RA e fondando il ritenuto, consapevole inserimento in esso degli imputati sul contenuto della consistente attività captativa svolta dagli inquirenti, rivelatrice di continuativi contatti telefonici con i sodali e di un attento utilizzo, durante le collocuzioni, di un linguaggio criptico. D'altro canto, con tale impianto motivazionale non si confronta il ricorrente che, con il motivo "de quo", finisce col riproporre le medesime osservazioni critiche già vagliate e confutate "illo tempore" dalla Corte territoriale. È, tuttavia, pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità che con i motivi di doglianza non possano essere riprodotte le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi, ove ciò accada, ritenere aspecifici i motivi stessi. La mancanza di specificità del motivo ricorre, infatti, non solo nel caso della sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche in quello del difetto di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugrata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità del gravame (così, ex multis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01, Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, 6 Lavorato, Rv. 259425-01, Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01 e Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01). 5. Infondato è il primo motivo del ricorso presentato nell'interesse di MA EN, con cui il suo difensore si duole di inosservanza di norma processuale stabilità a pena di nullità e, in specie, del disposto dell'art. 546 cod. proc. pen., sostenendo che con la decisione gravata si sarebbe inflitta alla predetta una pena erroneamente determinata, posto che, nel dispositivo, si sarebbe confermata la pena applicata nel precedente grado di giudizio, pur dichiarando prescritti due delitti-fine (di cui ai capi B1 e B5), rispetto ai quali in primo grado era intervenuta condanna. Osserva al riguardo il Collegio che, nel caso, di specie, sussiste un evidente contrasto tra il dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata, atteso che nel primo si dispone: "dichiara non doversi procedere nei confronti di MA EN per i reati alla stessa ascritti sub capi 81 e 85, perché estinti per intervenuta prescrizione;
conferma per il resto la sentenza appellata emessa nei confronti di MA EN", mentre nel corpo della seconda si afferma: "Riqualificato il reato sub 8 nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90... , previa concessione di circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata recidiva, pare commisurata alla gravità dei fatti contestati la pena di anni uno di reclusione". In tali eventualità, costituisce insegnamento consolidato della Suprema Corte quello secondo cui «In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice, non è assoluta, ma va contemperata, tenendo conto del caso specifico, con la valutazione degli elementi tratti dalla motivazione, che conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni della decisione e che, pertanto, ben può contenere elementi certi e logici che facciano ritenere errato il dispositivo o parte di esso» (così Sez. 3, n. 3939 del 25/09/2018, dep. 28/01/2019, B., Rv. 275690-01). Nel caso di specie, la concreta valutazione del passo motivazionale dedicato alla quantificazione della pena da infliggere, in grado di appello, a MA EN porta a ritenere che la stessa sia stata scientemente determinata dal giudice in anni uno di reclusione, così ridotta quella fissata in anni tre e mesi sei di reclusione da altra Sezione della Corte di appello di Bari, antecedentemente all'annullamento con rinvio della decisione disposto da questa Suprema Corte, militando in tal senso la contestuale declaratoria d'improcedibilità di taluni delitti- fine per i quali in precedenza v'era stata condanna, fattore che rende evidente che costituisce frutto di errore materiale la locuzione "...conferma per il resto la 7 sentenza appellata emessa nei confronti di MA EN", contenuta nel dispositivo. D'altro canto, la giurisprudenza di legittimità ha, altresì, chiarito, con enunciato che il Collegio condivide appieno e fa proprio, che «In caso di contrasto tra dispositivo e motivazione della sentenza, la regola della prevalenza del dispositivo può essere derogata a condizione che questo sia viziato da un errore materiale obiettivamente rilevabile e che da esso, qua,fe espressione della volontà decisoria del giudice, non derivi un risultato più favorevole per l'imputato» (così Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 20/01/2023, Almanza, Rv. 284057-04). Alla luce di quanto testé evidenziato, deve concludersi per l'insussistenza della dedotta inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, stante l'accordata prevalenza alla motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui è affermato che la pena inflitta a MA EN è rideterminata in anni uno di reclusione. 6. Destituito di fondamento è, altresì, il secondo motivo del ricorso "de quo", con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, assumendo che con la decisione impugnata si sarebbero affermati l'esistenza di una consorteria dedita al traffico di droga e l'inserimento in essa, con ruolo apicale, della MA in base alle sole dichiarazioni, di dubbia genuinità e tutt'altro che convergenti, rese dai collaboratori di giustizia ER AN e CA BA, posto che difetterebbero, in tesi, elementi ulteriori indicativi dell'avvenuta costituzione del sodalizio criminale e della consapevolezza dell'imputata di esservi affiliata. Ritiene il Collegio che con la decisione della Corte territoriale, che ha affermato la concreta configurabilità del delitto associativo di cui al capo B e ha ritenuto, nel contempo, la MA consapevolmente inserita nel costituito sodalizio, si sia fatta corretta applicazione dell'evocata norma incriminatrice, atteso che l'avvenuta costituzione, senza formalità di sorta, di una struttura finalizzata alla vendita al dettaglio di stupefacenti di vario tipo, caratterizzata da una precisa suddivisione dei compiti tra i sociali, nonché il ruolo, tutt'altro che marginale, ricoperto in essa dalla predetta imputata, concordemente indicata come persona incaricata dell'acquisto "all'ingrosso" della droga, dei quotidiani rifornimenti della sostanza in favore degli associati preposti allo spaccio e del pagamento agli stessi dei compensi pattuiti, oltre che delle spese di assistenza legale che si rendeva necessario sostenere in occasione dei non infrequenti arresti, sono circostanze, all'evidenza, inferite dalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie dei collaboratori di giustizia ER AN e CA BA, 8 propalanti intranei al gruppo, dei quali è stata positivamente apprezzata la credibilità e dei cui narrati risulta accuratamente saggiata l'attendibilità e la convergenza. Quanto testé evidenziato, in uno alla mancata articolazione di censure connotate dalla dovuta specificità, porta a ritenere che, con la doglianza "de qua", si sia sollecitata, di fatto, un'inammissibile rivalutazione delle prove, di cui s'è genericamente caldeggiata una lettura alternativa a quella privilegiata dalla Corte territoriale. È ben noto, tuttavia, che il giudice di legittimità non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta, in precedenza, dai giudici del merito, atteso che gli è radicalmente preclusa la rivalutazione del fatto. 7. Inammissibili sono, da ultimo, il terzo e il quarto motivo del ricorso di cui trattasi, con i quali, per un verso, ci si duole di violazione di legge per mancata valutazione delle generiche in termini di prevalenza sulla recidiva e, per altro verso, si lamenta l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 99 cod. pen., nonché il vizio di motivazione per carenza o illogicità in punto di denegata l'esclusione della recidiva. Osserva, infatti, il Collegio che, analogamente a quanto avvenuto con la formulazione del terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di ZA NN IT e di VE AN, anche in tal caso, le doglianze fatte valere risultano connotate da assoluta genericità, non avendo la parte ricorrente, in palese violazione degli obblighi su di essa incombenti, illustrato le ragioni, in tesi, fondanti la denunciata violazione od erronea applicazione di legge e il prospettato vizio di motivazione. 8. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che ciascuno dei ricorrenti versi, in favore della Cassa delle ammende, la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila.
P.Q.M.
9 Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, ciascuno, in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/03/2024