Sentenza 14 dicembre 2022
Massime • 1
In tema di associazioni di tipo mafioso storiche (nella specie, "Cosa nostra"), per la configurabilità dell'aggravante della disponibilità di armi, non è richiesta l'esatta individuazione delle stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile anche dalle risultanze emerse nella pluriennale esperienza storica e giudiziaria, essendo questi elementi da considerare come utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, nel caso in cui l'associazione contestata sia storicamente riconducibile a "Cosa nostra", il riferimento alla stabile dotazione di armi costituisce un fatto notorio, certamente conosciuto da chi rivestiva una posizione di vertice nell'interno del sodalizio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/12/2022, n. 22899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22899 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2022 |
Testo completo
1. 22899 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.1817 GIOVANNA VERGA - Presidente - UP 14/12/2022- PIERO MESSINI D'AGOSTINI R.G.N. 43219/2021 GIUSEPPE SGADARI MASSIMO PERROTTI SANDRA RECCHIONE - Relatore- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN LV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2021 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO MOLINO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso L'Avv. CO Scillia, insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Caltanissetta confermava la condanna del ricorrente per avere diretto la famiglia mafiosa, facente capo alla mafia storica denominata "Cosa nostra", agente nei territori di Leonforte, Agira ed Assoro ed in aree limitrofe. Il RA veniva condannato alla pena di ventisei anni di reclusione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 649 cod. proc. pen.): la condotta non sarebbe procedibile in quanto già perseguita dal Tribunale di Caltagirone, sicché vi sarebbe una violazione del diritto a non essere perseguiti due volte per la stessa condotta.
2.2. Violazione di legge (art. 178 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la perizia per trascrivere le intercettazioni sarebbe stata svolta con modalità illegittime in quanto i periti avrebbero utilizzato i brogliacci che indicavano i nominativi delle persone intercettate;
inoltre, nell'elenco dei progressivi da trascrivere non sarebbero stati indicati i decreti autorizzativi.
2.3. Violazione di legge (artt. 192 e 195 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine all'accertamento di responsabilità: RE LO, coimputato, aveva riversato nel processo quanto appreso da PP AR, coimputato giudicato separatamente, che, chiamato a testimoniare, si era avvalso della facoltà di non rispondere;
le dichiarazioni de relato di RE LO avrebbero potuto fondare l'accertamento di responsabilità solo se supportate da precisi elementi di riscontro, che non sarebbero stati individuati;
inoltre non sarebbe stato identificato il contributo concreto ed attuale del RA alla vita dell'associazione e non sarebbe stato dimostrato l'elemento soggettivo del reato. Tale rigore nel giudizio sulla credibilità dei contenuti accusatori provenienti da dichiarazioni de relato non sarebbe attenuato dalle indicazioni provenienti dall'ordinamento convenzionale secondo cui le dichiarazioni dell'assente - cui può essere equiparato il teste che fornisce le informazioni de relato non assunto - possono essere poste a fondamento della condanna anche se costituiscono la fonte esclusiva e determinante (Corte Edu, Grande camera, 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Thaery c. Regno Unito), dato che la giurisprudenza convenzionale richiede comunque che la prova non assunta in contraddittorio si bilanciata da "adeguate garanzie procedurali". Si deduceva inoltre: (a) l'assenza di indagini patrimoniali e, dunque, l'impossibilità di verificare se RA avesse tratto dei profitti dall'attività contestata;
(b) la carenza di prova in ordine alla sussistenza di attività illecite riconducibili al ricorrente;
(c) la carenza di prova in ordine all'affectio societatis;
(d) la mancanza di riscontri alle dichiarazioni di LO (il riscontro non poteva essere individuato nel fatto che il RA fosse proprietario di una fattoria con la quale svolgeva un'attività lecita); (e) la mancanza di prove della sussistenza di una "cupola mafiosa" nella provincia di Enna;
(f) la sopravvalutazione della testimonianza di PO NC, che avrebbe reso dichiarazioni inverosimili;
(g) la mancanza di intercettazioni direttamente riferibili a RE RA;
(f) la mancata acquisizione delle intercettazioni disposte nel processo c.d. "Kronos", che avrebbero che avrebbero dimostrato l'estraneità del ricorrente all'attività contestata;
(h) la inefficacia probatoria delle dichiarazioni della polizia giudiziaria. Si deduceva, inoltre, che nessuno dei verbalizzanti aveva riferito di un afflusso di persone presso la masseria del ricorrente;
(i) infine si allegava che, tra le sentenze acquisite l'unica che riguardava RA era quella pronunciata a seguito dell'operazione "Old One".
2.4. Omessa motivazione in ordine al motivo di appello con il quale si contestava la sussistenza dell'aggravante prevista dal comma 4 dell'art. 416-bis cod. pen.; si ribadiva che mancherebbe la prova del fatto che l'associazione fosse armata.
2.5. Violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva: il RA era stato condannato per il reato di associazione mafiosa, ma la condanna era passata in giudicato dopo la contestazione dei fatti per cui è processo, ragione per cui quella condanna non avrebbe potuto essere computata come elemento costitutivo dell'aggravante.
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione di quanto indicato nell'ottavo motivo di appello.
2.7. Violazione di legge (art. 2 cod. pen.) in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio: questo era stato definito sulla base delle soglie di pena introdotte dalla I. 27 maggio 2015 n. 69, nonostante le condotte contestate fossero precedenti alla sua entrata in vigore, il che avrebbe dovuto condurre all'applicazione del regime sanzionatorio precedente, più favorevole;
sarebbero illegittimi infine sia la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, che la complessiva definizione del trattamento sanzionatorio, dato che, la Corte di appello avrebbe quantificato la pena in misura prossima al massimo edittale, senza fornire adeguata giustificazione.
3. La Direzione distrettuale antimafia di Caltanisetta depositava memoria con la quale si rappresentava la completezza del compendio probatorio posto a fondamento della condanna. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo, che denuncia la violazione del divieto del ne bis in idem è infondato. 3 Il collegio ribadisce che per verificare l'idem factum, alla luce dei principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 200 del 2016, è necessario che l'autorità giudiziaria confronti i fatti contestati «sulla base della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico»: solo la coincidenza di questi elementi consente di affermare che si procede per fatti identici (Corte cost n. 200 del 2016): si tratta di indicazioni che confermano quanto già affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui, ai fini della preclusione connessa al principio ne bis in idem, l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico- naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231799-01). Nel caso in esame, la Corte di appello rilevava che non vi erano gli estremi per ritenere l'idem factum, dato che era ineludibilmente emersa l'autonomia delle due famiglie quella "catalinese" e quella "ennese" tenuto conto che l'ambito territoriale in cui le compagini associative operavano non era sovrapponibile e che i componenti delle due associazioni erano diversi;
nel dettaglio la Corte di appello rilevava che nessuna valenza, nel senso prospettato della difesa, poteva riconoscersi al fatto che RA aveva preso il posto di CO La OC, capo della famiglia mafiosa di Caltagirone, durante il periodo della sua detenzione, rimanendo tra le prerogative del ricorrente la difesa di qualunque mira espansionistica della famiglia di (pag. 4 della sentenza impugnata). Si tratta di una motivazione coerente sia con le indicazioni ermeneutiche tracciate dalla Cassazione in materia di rispetto del divieto del ne bis in idem, che con le prove raccolte: la stessa si sottrae ad ogni censura in questa sede.
2. Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente contesta le modalità utilizzate per lo svolgimento della perizia trascrittiva, ritenendole lesive del diritto di difesa: i periti avevano infatti avuto a disposizione i brogliacci dai quali si ricavava l'identificazione degli interlocutori delle conversazioni da trascrivere. Si tratta di doglianza infondata. Ai periti trascrittori non è, infatti, affidato il compito di identificare gli interlocutori, che compete agli organi inquirenti: i tecnici trascrittori devono, infatti, solo limitarsi a riportare su carta il contenuto delle conversazioni registrate. Nel caso in esame il ricorrente non lamenta errori di trascrizione, ma ritiene che sia stata suggerita ai periti l'identità dei conversanti: la questione è irrilevante in quanto l'identificazione dei conversanti non compete ai periti, fermo restando che l'utilizzo da parte dei conversanti di nomi propri, soprannomi o cognomi deve essere puntualmente riportato nella perizia trascrittiva, e può costituire uno degli elementi a disposizione degli investigatori per la identificazione degli interlocutori. 4 Nessuna lesione del diritto di difesa può, inoltre, essere collegata alla mancata indicazione dei decreti autorizzativi unitamente all'elenco dei progressivi da trascrivere, essendo circostanza del tutto rilevante rispetto alla funzione della perizia trascrittiva.
3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.
3.1. Il ricorrente denunciava (a) l'illegittimo utilizzo delle dichiarazione di RE LO, nella parte in cui questi riferiva quanto appreso da PP AR, imputato di reato connesso giudicato separatamente che, in questo processo, si era avvalso della facoltà di non rispondere;
(b) l'insufficienza della motivazione offerta per confermare la condanna del ricorrente. Come indicato, nella parte descrittiva dei motivi, il ricorrente riteneva che l'insufficienza della motivazione non potesse ritenersi superata attraverso il ricorso alle indicazioni provenienti dal diritto convenzionale, secondo cui le dichiarazioni non assunte in contradditorio possono fondare la condanna solo se assistite da adeguati bilanciamenti procedurali.
3.1.1. Il collegio rileva le dichiarazioni de relato riversate nel processo senza l'audizione del teste diretto sono riconducibili a quelle "non raccolte in contraddittorio": nel caso in esame infatti la fonte testimoniale "originaria" AR - si è sottratta - all'esame, sicché le sue dichiarazioni sono entrate a far parte del compendio probatorio attraverso la fonte "mediata" - LO - che ha riversato nel processo le dichiarazioni acquisite da AR. riafferma che leIl collegio, sul punto, dichiarazioni "non raccolte in contraddittorio" possono costituire la base «esclusiva e determinante» dell'accertamento di responsabilità, purché rese in presenza di «adeguate garanzie procedurali»>, individuabili nell'accurato vaglio di credibilità dei contenuti accusatori e nella compatibilità della dichiarazione con i dati di contesto;
ciò in conformità alla ratio decidendi espressa dalla Grande Camera della Corte Edu nelle sentenze 15 dicembre 2011, Al Khawaja e Tahery c/ Regno Unito e 15 dicembre 2015, Schatschaachwili c/ Germania, che integrano una fonte del diritto di rango sub- costituzionale, dunque sovraordinata alla legge (Sez. 2, n. 19864 del 17/04/2019, Mellone, Rv. 276531; Sez. 6, n. 2296 del 13/11/2013 - dep. 2014, Frangiamore, Rv. 257771). Va detto che tra i "bilanciamenti procedurali" necessari per validare la credibilità di informazioni non raccolte in contraddittorio dunque anche di quelle apprese de relato da fonte non escussa sono stati ritenuti decisivi proprio i contributi dei testi "indiretti", - che hanno percepito in ambito extraprocessuale le dichiarazioni della fonte primaria: la idoneità validante delle dichiarazioni de relato è, stata, infatti, espressamente affermata dalla Corte di Strasburgo che ha ritenuto che tra gli elementi che bilanciano il difetto ontologico di credibilità che investe le dichiarazioni non assunte in contraddittorio possono essere indicate in modo particolare le dichiarazioni effettuate in dibattimento dalla persone alle quali il testimone assente ha raccontato gli avvenimenti immediatamente dopo il loro accadimento» (Schatschaschwili v. Germania, § 128, Al- Khawaja e Tahery, § 156). Secondo il diritto convenzionale, dunque, la credibilità di informazioni immesse nel processo da chi le ha apprese de relato, possono essere poste alla base della condanna, anche se non è stato udito il teste diretto, sempre che le stesse siano state sottoposte ad un "accurato vaglio", che si esprime, tra l'altro, attraverso l'analisi della attendibilità del dichiarante.
3.1.2. Si tratta di un indirizzo interpretativo che non contrasta, ma conferma, la consolidata giurisprudenza della Cassazione che ha affermato che la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep.2013, Aquilina Rv. 255143 - 01). Tale incontestato approdo ermeneutico, infatti, si risolve nella affermazione della utilizzabilità ai fini della condanna delle dichiarazioni de relato, non confermate dalla fonte diretta, ove i contenuti accusatori dallo stesso provenienti siano sottoposti ad un "accurato vaglio" di credibilità e risultino coerenti con gli altri elementi di prova, individuabili anche in altre chiamate di correo (nulla rilevando che anche queste siano de relato). laA ciò si aggiunge che, nella specifica materia della criminalità organizzata, Cassazione ha affermato che le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componente dello stesso, non sono assimilabili a dichiarazioni de relato, sicché possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica circa le modalità di acquisizione dell'informazione resa, che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati (Sez. 1, n. 17647 del 19/02/2020, C. Rv. 279185 02). Si è infatti affermato che in tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre 6 tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni de relato, che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 cod. proc. pen., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee a giustificare un'affermazione di colpevolezza;
nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia (Sez. 5, n. 24711 del 10/04/2002, Condello, Rv. 222616 01).
3.1.3. Tracciate tali direttrici ermeneutiche, la motivazione offerta dalla sentenza impugnata deve ritenersi esente da ogni censura. - -Si premette che RE LO riferiva, "anche" seppure "non solo" di dinamiche organizzative dell'associazione contestata che erano note a tutti i sodali (riferiva, ad esempio, che la masseria di RA fosse un punto di riferimento per i consociati e descriveva le prassi estorsive del gruppo criminale: pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata): tali parti del narrato, in coerenza con le indicazioni ermeneutiche citate, non possono qualificarsi come "indirette", dato che i contenuti riferiti costituivano patrimonio di conoscenza comune a tutti gli associati. Invec, con specifico riguardo ai dati di conoscenza acquisiti da LO per il tramite di AR riguardanti l'omicidio di TR, il collegio di merito ha rilevato, con motivazione logica ed aderente alle emergenze processuali, che si trattava di dichiarazioni che risultavano riscontrate in maniera «formidabile» dai contenuti di intercettazioni che dimostravano come lo stesso AR fosse consapevole delle attività illecite del gruppo mafioso (pag. 12 della sentenza impugnata): le dichiarazioni de relato contestate hanno assunto, dunque, un rilievo marginale rispetto alla straordinaria capacità dimostrativa riconosciuta ai contenuti delle intercettazioni. Infine, veniva rilevato come le dichiarazioni di LO fossero intrinsecamente attendibili e trovassero decisiva conferma oltre che nei contenuti delle intercettazioni, anche nelle propalazioni degli altri dichiaranti (tra i quali PO GI: pag. 10 della sentenza impugnata), nel pieno rispetto delle indicazioni ermeneutiche fornite dalle Sezioni Unite nel caso "Aquilina".
3.2. Le doglianze dirette a contestare integralmente la capacità dimostrativa del compendio probatorio posto a fondamento dell'affermazione e di responsabilità non sono consentite, in quanto si risolve la richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle 7 attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice diprove, legittimità. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Deve essere altresì affermato che le intercettazioni non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del travisamento, che deve essere supportato da idonea allegazione: si riafferma cioè che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione "diversa" da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017 - dep. 12/02/2018, Di Maro, Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013 - dep. 17/02/2014, Napoleoni e altri, Rv. 259516). La valutazione della credibilità dei contenuti delle conversazioni captate è infatti un apprezzamento di merito che investe il significato e, dunque la capacità dimostrativa della prova, sicché la sua critica è ammessa in sede di legittimità solo ove si rileva una illogicità manifesta e decisiva della motivazione o una decisiva discordanza tra la prova raccolta e quella valutata. Nel caso in esame il ricorrente allegava (a) l'assenza di indagini patrimoniali in capo al RA e, dunque, l'impossibilità di verificare se lo stesso avesse tratto dei profitti dall'attività contestata;
(b) la carenza di prova in ordine alla sussistenza di attività illecite riconducibili al ricorrente;
(c) la carenza di prova in ordine all'affectio societatis;
(d) la mancanza di riscontri alle dichiarazioni di LO;
(e) la mancanza di prove indicative della sussistenza di una "cupola_mafiosa" nella provincia di Enna;
(f) la sopravvalutazione della testimonianza di NC PO che avrebbe reso dichiarazioni inverosimili;
(g) la mancanza di intercettazioni direttamente riferibili al RA;
(f) la mancata acquisizione delle intercettazioni disposte nel processo parallelo originato dalla operazione c.d. Kronos, che avrebbero dato conto della mancanza di effettiva partecipazione del RA all'attività criminosa;
(h) della inefficacia probatoria delle dichiarazioni della polizia giudiziaria;
(i) il fatto che tra le sentenze acquisite l'unica che riguardava RA era quella pronunciata a seguito dell'operazione "Old One", e sarebbe insufficiente per confermare la responsabilità. Si tratta di censure che, oltre che ripetitive, si configurano come essenzialmente dirette ad ottenere una integrale rivalutazione del compendio probatorio;
e che non 0 08 individuano fratture logiche manifeste e decisive del percorso motivazionale tracciato dalle sentenze di merito, che, invece, evidenzia in modo accurato ed esaustivo come le prove raccolte siano univocamente indicative della responsabilità del ricorrente: dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito emerge, oltre ogni dubbio ragionevole, che RE RA era il capo indiscusso della famiglia nissena facente capo all'associazione mafiosa storica denominata "Cosa nostra". Si ritiene cioè che le doglianze difensive, oltre a risolversi nella richiesta di una rivalutazione del merito della capacità di mostrava delle prove sono anche reiterative rispetto a quelle già proposte con la prima impugnazione e risultano ampiamente analizzate e correttamente superate - dalla Corte d'appello che, sul punto, ha offerto - una motivazione ineccepibile.
4. E' infondato anche il quarto motivo che contesta la legittimità del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 416- bis, comma 4, cod. pen. Il collegio riafferma che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della disponibilità delle armi non è richiesta l'esatta individuazione delle armi stesse, ma è sufficiente l'accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento, desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dal contenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743 - 01) Quello che più rileva tuttavia è che, per riconoscere l'aggravante della disponibilità delle armi da parte delle associazioni mafiose storiche e di "Cosa nostra" in particolare- - è possibile fare ricorso ad elementi di conoscenza tratti dalla pluriennale esperienza storica e giudiziaria (Sez. 6, n. 5400 del 14/12/1999, dep. 2000, D'Ambrogio, Rv. 216149 - 01). Si riafferma, infatti, che il ricorso sistematico alle massime di esperienza nella interpretazione delle condotte riconducibili alle mafie storiche che ai fini della valutazione dei fatti di criminalità di stampo mafioso, il giudice deve tener conto delle indagini storico sociologiche, sebbene con prudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione;
tali dati sono infatti utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, ogni volta che ne sia stata vagliata l'effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza (Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007 - dep. 2008, Addante, Rv. 238838, Sez. 1, n. 84 del 5\01\1999, Cabib, rv. 212579). Nel caso in esame la Corte d'appello, con motivazione coerente con tali indicazioni ermeneutiche, riteneva che, quando l'associazione contestata sia riferita ad una associazione mafiosa storica, come "Cosa nostra", il riferimento alla stabile dotazione di armi è un fatto notorio, sicuramente conosciuto da chi, come il RA, rivestiva una posizione di vertice nell'associazione. 9 5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il collegio rileva che la Corte di appello (a) ha escluso la recidiva "specifica", ritenendo solo quella "reiterata", valutando non rilevante ai fini del riconoscimento dell'aggravante la condanna ad otto anni di reclusione per associazione mafiosa passata in giudicato il 3 ottobre 2017, dopo la consumazione del reato per cui si procede, (b) ha confermato l'aumento disposto dal Tribunale, facendo applicazione del criterio moderatore previsto dall'art. 99, comma 6, cod. pen. ed infliggendo per l'aggravante un aumento "contenuto" in anni due, mesi sette, e giorni sei di reclusione, computato "al netto" della precedente condanna per associazione mafiosa. Dunque la precedente condanna per associazione mafiosa, contrariamente a quanto dedotto, non incide sul computo della pena.
6. Il sesto motivo che contesta il difetto di motivazione in ordine alle doglianze proposte con l'ottavo motivo dell'atto di appello non supera la soglia di ammissibilità. Il collegio ribadisce che la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Abbati Rv. 260359, Sez. 4, n. 16399 del 3 ottobre 1990, Pacetti, rv. 185996). Nel caso in esame, la Corte di appello correttamente rilevava l'inammissibilità delle doglianze proposte con l'ottavo motivo della prima impugnazione in ragione della loro genericità (pag. 18 dell'atto di appello): il ricorrente infatti, si era limitato a riportare decisioni della giurisprudenza ed orientamenti della dottrina in relazione alla configurazione del reato di associazione mafiosa, senza individuare, in concreto, quali fossero le valutazioni del Tribunale oggetto di censura e quali le emergenze che avrebbero dovuto condurre all'assoluzione del RA (pagg. 47- 50 dell'atto di appello).
7. E' manifestamente infondato anche l'ultimo motivo con il quale il ricorrente contestava (a) la scelta dei parametri normativi utilizzati per la quantificazione della pena (che avrebbero dovuto essere quelli precedenti alla entrata in vigore della 1. 27 maggio 2015, n. 69), (b) la legittimità della definizione del trattamento sanzionatorio sia con riguardo alla definizione della pena base, che con riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
7.1. Quanto alla scelta dei parametri normativi su cui commisurare la pena: il collegio rileva che, nel caso di specie, la contestazione è "chiusa" in quanto, come termine finale della condotta contestata, è stato espressamente indicato nell'aprile 2016. 10 La richiesta difensiva si risolve, pertanto in una istanza di "retrodatazione" della condotta delittuosa contestata al RA ad una data precedente l'entrata in vigore della legge n. 69 del 2015; tuttavia la contrazione temporale della contestazione implica necessariamente la rivalutazione delle prove, funzionale a verificare se l'attività criminosa di RE AR potesse considerarsi conclusa prima dell'entrata in vigore delle legge che ha aggravato i parametri per la definizione della pena del reato previsto dall'art. 416- bis cod. pen. : si tratta, come già detto, di una attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza della Cassazione, sicché il motivo, già per tale ragione, non supera la soglia di ammissibilità. A ciò si aggiunge che secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la condotta di partecipazione alla associazione mafiosa si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua "messa a disposizione" in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889-01); ovvero per un rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al consorzio, rimanendo a disposizione dello stesso per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 – 01). Tali indicazioni ermeneutiche vanno coniugate con quanto emerge dall'esperienza storico-giudiziaria, che ha consentito di accertare che la partecipazione alle mafie storiche è dotata di una particolare stabilità e "resistenza", elementi che consentono di ritenere che l'affiliato, anche se a tratti inattivo, resta comunque "a disposizione" del sodalizio, contribuendo comunque a rafforzarne la capacità criminale, salvo che lo stesso non decida, con atti inequivoci, di distaccarsi o recedere dallo stesso. Nel caso di specie, accertato il ruolo di vertice del RA ed assenti prove di un suo recesso, deve ritenersi che lo stesso fosse impegnato nella attività criminosa -come contestato "fino all'aprile del 2016", ovvero anche successivamente all'entrata in vigore - della legge n. 69 del 2015, sicché i parametri per la definizione della pena sono stati correttamente individuati in quelli previsti da tale testo normativo.
7.2. Anche le doglianze relative alla quantificazione della pena base ed al diniego delle circostanze attenuanti atipiche non superano la soglia di ammissibilità. Le stesse, infatti, sono generiche e non si confrontano con la rigorosa giurisprudenza della Cassazione secondo cui la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere at relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure 11 con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Nel caso di specie, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte d'appello confermava il trattamento sanzionatorio già inflitto dal Tribunale ribadendo la correttezza del riferimento agli indicatori previsti dall'articolo 133 cod. pen. e, segnatamente, la legittimità della valorizzazione della condotta di vita del RA, esponente di spicco della criminalità organizzata ennese e dell'intensità del dolo, elementi che sono sufficienti a sostenere le scelte sanzionatorie alla base della quantificazione contestata (pag. 19 della sentenza impugnata).
8. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 14 dicembre 2022 L'estensore Il Presidente Sandra Recchione Giovanna Verga علاج Lace DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 25 MAG. 2023 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 12 Funzionario giudiziario dott.ssa Vincenza Stefania FUMARA