Sentenza 27 febbraio 2013
Massime • 2
Il giudice dell'impugnazione, qualora accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha l'obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessivamente irrogata.
In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, al fine della configurabilità dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, è sufficiente che i partecipanti all'associazione facciano uso di sostanze stupefacenti con continuità, non richiedendosi, invece, un elevato grado di dipendenza dalle medesime.
Commentario • 1
- 1. L'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/02/2013, n. 16239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16239 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 27/02/2013
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 404
Dott. CAPOZZI A. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere - N. 6809/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR GE N. IL 09/06/1972;
UR GI N. IL 27/12/1949;
BE AR AO BET N. IL 21/08/1963;
AD AD N. IL 29/10/1975;
IN AT N. IL 29/07/1956;
AR PP N. IL 25/04/1964;
EJ FE N. IL 18/08/1972;
OV SM N. IL 12/02/1966;
avverso la sentenza n. 1770/2003 CORTE APPELLO di ROMA, del 28/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GE CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. BUONAIUTI e PANSINI G. che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con sentenza del 11.3.2002, a seguito di giudizio abbreviato il G.U.P. del Tribunale di Roma dichiarava - tra gli altri - UR NG, UR AM, IN VA, AR SE, EJ ET, OV MA, BE AR AO e AD NA responsabili dei delitti D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 74 e 73 loro rispettivamente ascritti;
condannandoli a pena di giustizia.
2. Con sentenza del 28.4.2011 la Corte di Appello di Roma - a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello in data 3.3.2003, su gravame degli imputati, della predetta sentenza del G.U.P. - in riforma di quest'ultima:
assolveva BE AR e AD dal reato loro ascritto sub G) per non aver commesso il fatto;
esclusa l'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 contestata ai capi B ed H, rideterminava la pena per BE AR e AD;
quanto a EJ FE, ritenuta la continuazione tra i fatti giudicati e quelli di cui alla sentenza della Corte di Appello di L'Aquila, disponeva l'aumento di pena;
confermava nel resto la sentenza.
3. Avverso la sentenza propongono ricorso gli imputati a mezzo del ministero dei difensori.
3.1. Nell'interesse di UR NG e UR AM si deduce:
3.1.1. violazione delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità in relazione alla dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni poste a fondamento della impugnata sentenza. Nonostante la Corte di cassazione avesse annullato le precedente sentenza sull'omessa considerazione delle censure difensive in ordine ai decreti autorizzativi delle intercettazioni, la Corte territoriale si è sottratta al compito devolubile dalla sentenza rescindente - da un lato- limitandosi solo assertivamente ad affermare la validità dei decreti e - dall'altro -affermando erroneamente la mancata utilizzazione delle intercettazioni per i capi B, C e D, senza considerare che il compendio intercettivo era stato posto a base della affermazione di responsabilità in ordine al delitto associativo sub A). Nè la mancata impugnazione dei capi C e D per UR AM ostava all'esame delle deduzioni in quanto esse riverberavano i loro effetti sulla prova dei singoli fatti delittuosi.
3.1.2. violazione della legge penale in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Invero, a fronte della deduzione difensiva volte ad avallare la sussistenza di una o più ipotesi concorsuali escludendo il quid pluris richiesto per la forma associativa,non risultava congrua la conclusione della Corte territoriale alla stregua dell'orientamento di legittimità che faceva leva sulla permanenza del vincolo associativo, anche indipendentemente e al di fuori della commissione dei reati programmati. Inoltre, ai fini dell'aggravante del numero di persone, non era stata considerata l'assoluzione del PAPA.
3.1.3. In relazione alla posizione di UR AM:
3.1.3.1. Quanto al ruolo apicale ascrittogli la sentenza si sarebbe limitata a rinviare alla sentenza di primo grado che aveva fondato il detto ruolo sul solo attivismo dimostrato dall'imputato, nonostante che la peculiare qualifica veniva contestata a ben nove dei quattordici imputati.
3.1.3.2. quanto all'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.80 riconosciuta per il capo C) si censura l'automaticità
dell'applicazione del solo dato ponderale, di poco superiore alla soglia dei 2 Kg..
3.1.3.3. quanto alla esclusione della aggravante per il capo H) la Corte non ha corrispondentemente ridotto la pena nei confronti del ricorrente.
3.1.3.4. quanto all'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3 si osserva che essa non ricorre in ragione del riconosciuto stato di tossicodipendenza dello stesso ricorrente.
3.1.3.5. quanto al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche si censura l'omessa valutazione del decorso del tempo dai fatti e l'assenza di negative sopravvenienze nelle more.
3.1.4. In relazione a UR NG:
3.1.4.1. in ordine al ritenuto profilo apicale esso - da un lato - non poteva fondarsi sull'episodio del finanziamento dell'acquisto di una partita di droga siccome rivolto ad una persona di famiglia quale la PA e - dall'altro - risultava dissonante rispetto alla mancata partecipazione alle imprese più importanti del sodalizio.
3.1.4.2. in ordine al capo D), unico fatto addebitato, insoddisfacente è la risposta della Corte alla doglianza difensiva circa il contenuto intercettivo, avendo, invece, la sentenza riguardato la quantità di droga sequestrata.
3.1.4.3. quanto all'aggravante della partecipazione all'associazione di tossicodipendenti si ribadiva l'inapplicabilità nella specie in ragione della tossicodipendenza dello stesso ricorrente.
3.1.4.4. la pena avrebbe dovuto essere rimodulata per le ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 in ragione delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006. 3.1.4.5. quanto alla ritenuta continuazione erroneamente la Corte aveva considerato più grave il reato sub A).
3.2. Nell'interesse di AD NA si deduce:
3.2.1. erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in relazione al ritenuto concorso dell'imputata nella vicenda sub H), essendosi il giudice gravato limitato ad aderire alla prima interpretazione del contenuto intercettivo nell'ambito del quale in modo palesemente erroneo era stato attribuito alla espressione "i panni di NA" il significato di "soldi".
3.2.2. erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla partecipazione dell'imputata alla associazione sub A), risultando meramente assertiva, presupposti e illogica rispetto alla assoluzione in ordine al capo G) e non spiegando il ruolo della ricorrente nei rapporti con UR AM e IN.
3.3. Nell'interesse di BE AR AO BET si deduce:
3.3.1. erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine al ritenuto concorso dell'imputata in relazione alla vicenda sub H), richiamando la palese erronea interpretazione dedotta per la AD e la illogicità che si ravvisa tra l'affermazione della consapevolezza in capo alla ricorrente del viaggio da fare a Palermo e la successiva affermata mancata conoscenza di tanto almeno fino alle 19.14 dello stesso 1 febbraio 1999.
3.3.2. erronea applicazione della legge penale e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla partecipazione dell'imputata alla associazione sub A),risultando meramente assertiva ei presupposti ed in contrasto con quanto accertato in ordine al capo G) in ordine al non provato interesse e non spiegando il ruolo della ricorrente nei rapporti con UR AM e IN. Si censura inoltre la mera sintesi operata dalla Corte territoriale delle ragioni della prima sentenza senza rispondere alle doglianze interposte.
3.4. nell'interesse di OV MA si deduce:
3.4.1. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, rispetto al coinvolgimento dell'imputato nel solo capo
G) ed avendo la Corte territoriale rinviato alla prima sentenza del tutto apoditticamente e senza tener conto delle doglianze di appello.
3.5. nell'interesse di AR SE si deduce:
3.5.1. inosservanza della legge penale ovvero mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo dei delitti contestati. In particolare, quanto all'accusa associativa nessun sostegno motivazionale vi sarebbe in ordine alla cointeressenza dell'AR nella spedizione della droga e sul ruolo svolto nel gruppo "UR". Quanto al capo C) si deduce l'assenza di qualsiasi elemento probatorio che indichi l'AR come sodale addetto alla consegna dello stupefacente al TESTA, in assenza di qualsiasi contatto del ricorrente con lo stesso stupefacente. Quanto al capo G) non risultava mai smentita la alternativa giustificativa dei rapporti dell'AR con i partenopei ed il Turane, fondata sugli interessi artistici dell'AR, cantante neo-melodico partenopeo.
3.5.2. inosservanza della legge penale ovvero mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena non essendo stato presa in considerazione la limitata emergenza a suo carico derivante da due sole captazioni non direttamente a lui riconducibili.
3.6. Nell'interesse di EJ FE si deduce:
3.6.1. violazione dell'art. 587 c.p.p. in relazione alla omessa consequenziale esclusione dell'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80, già riconosciuta insussistente in capo alle coimputate BE
AR e AD.
3.6.2. omessa motivazione in ordine alla istanza difensiva di riduzione della pena inflitta.
3.7. Nell'interesse di IN VA si deduce:
3.7.1. violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all'omessa notificazione all'imputato, non dichiarato contumace, del rinvio ad udienza fissa deciso all'udienza del 21.2.2011 con conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza.
3.7.2. violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione e inosservanza del disposto della sentenza di annullamento con rinvio essendosi limitata la Corte a citare due massime di legittimità - peraltro risalenti e superate nel tempo - ed indicare, anche genericamente, i faldoni ove rinvenire i decreti dei quali si è avallata apoditticamente la legittimità.
3.7.3. violazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla errata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, in presenza di una sola captazione a carico del IN,
peraltro indicato mero collaboratore del UR AM.
3.7.4. violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione della legge penale e violazione ex art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla errata applicazione del D.P.R. n.309 del 1990, artt. 73 e 74, non essendosi data contezza delle condotte associative ascritte al ricorrente, in considerazione del ruolo assorbente riconosciuto al UR AM, solo con il quale aveva rapporti tra i sodali e della estromissione dalla accusa associativa di altri coimputati con i quali erano considerati i contatti. Quanto al capo E) sfuggono le ragioni dell'autonomo coinvolgimento del ricorrente;
quanto al capo G) ed H) parimenti illogico è il coinvolgimento rispetto al riconosciuto mantenimento dei contatti da parte del UR. Infine, per il capo H) non si è considerata la compresenza di altro soggetto e che la quantità di stupefacente ritrovata è compatibile con l'uso personale della stessa.
3.7.5. violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 4 in quanto l'esclusione dell'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 non ha comportato la doverosa riduzione della pena inflitta.
3.7.6. Con motivi nuovi si ribadiscono le censure sub 3.7.2. e 3.7.3., quest'ultima con riferimento al ruolo ed alla partecipazione associativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ricorso nell'interesse di UR NG e UR AM.
1.1. Il primo motivo è inammissibile.
1.2. La Corte territoriale è stata investita del giudizio a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza d'appello sull'assorbente profilo secondo il quale era dedotto vizio di motivazione in ordine all'omesso esame delle eccezioni relative alla legittimità delle disposte intercettazioni e all'utilizzabilità delle conversazioni intercettate, avendo la Corte territoriale "del tutto ignorato l'indirizzo giurisprudenziale delineato dalle Sezioni Unite di questa Corte, n. 16/2000, Tammaro,..... a fronte delle eccezioni proposte dall'imputato nell'atto di appello, in particolare di quelle relative all'asserita assenza delle condizioni che autorizzassero il PM a ricorrere alla decretazione d'urgenza ed alla mancanza dei decreti autorizzativi, e dunque all'inosservanza di norme stabilite a pena d'inutilizzabilità della prova, la Corte del merito si è fatta scudo di un superato orientamento giurisprudenziale, laddove avrebbe dovuto, alla stregua dei principi affermati dalle S.U. sopra richiamate, esaminare le questioni di utilizzabilità della prova proposte dal RO nell'atto di appello, al fine di verificare la legittimità delle intercettazioni e la loro utilizzabilità. Intercettazioni, peraltro, sui cui contenuti la predetta Corte ha fondato la confermativa statuizione di responsabilità di tutti i ricorrenti, avendovi tratto elementi probatori ritenuti essenziali ai fini della decisione in ordine sia alla sussistenza del delitto associativo che dei singoli reati-fine; con l'unica eccezione, tra questi ultimi, del reato contestato sub capo H) al Taormina, arrestato in flagranza di reato".
1.3. Ebbene, a fronte dell'obbligo così fissato, la Corte territoriale ha rigettato le istanze difensive osservando:
in relazione ai decreti d'urgenza per i quali erano contestate le ragioni d'urgenza ovvero la presenza di dati già noti che avrebbe dovuto far richiedere l'autorizzazione al GIP, richiamando pertinente orientamento di legittimità circa l'effetto sanante dei decreti di convalida del GIP ha verificato la avvenuta convalida;
quanto alla motivazione dei provvedimenti autorizzativi, ancora richiamando le richieste connotazioni dell'onere motivazionale secondo l'orientamento di legittimità, ha affermato che poteva constatarsi in atti "la idonea motivazione dei decreti PM e GIP, la convalida e i riferimenti ai provvedimenti pregressi nel rispetto del dettato della S.C.";
quanto alla mancanza di alcune autorizzazioni rispetto a intercettazioni operate, tenendo presenti quelle citate nei motivi di appello di UR NG e UR AM, ha rilevato la mancata utilizzazione delle stesse relativamente ai capi sub B, C, D..
1.4. Ritiene il Collegio che la motivazione data dalla Corte territoriale in ordine al tema devolutole, ancorché espresso in modo sintetico, è idoneo ad integrare l'adempimento dell'obbligo di verifica demandatole dalla sentenza rescindente risultando corretta la risposta della Corte circa l'effetto sanante della convalida sul requisito dell'urgenza come quella sulla motivazione dei decreti. Congrua è pure la risposta - oggetto di una analitica disamina svolta in relazione alle singole imputazioni - rispetto alla irrilevanza della avanzata assenza autorizzativa delle captazioni rispetto al compendio utilizzato dalla sentenza di primo grado.
1-5. La difesa, purtuttavia, eccepisce nella specie la violazione delle norme poste a base della inutilizzabilità della prova captativa.
1.5.1. In tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, Imputato: Fruci Rv. 243416). Pertanto, è inammissibile il ricorso con il quale ci si dolga dell'inutilizzabilità della "gran parte" delle intercettazioni senza l'indicazione specifica delle ragioni per cui gli atti inficiano o compromettano in modo decisivo la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione (Sez. 6, Sentenza n. 18725 del 19/04/2012 Imputato: Ponzoni, Rv. 252644). Inoltre, è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo il quale, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della parte, a pena di inammissibilità del motivo per genericità indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 37694 del 15/07/2008 Rv. 241300 Imputato: Rizzo.).
1.5.2. Rispetto al giudizio espresso dalla Corte territoriale, le doglianze mosse a riguardo da UR NG e UR AM sono inammissibili in quanto prive di specificità sotto tutti gli aspetti richiamati, genericamente invocando - da un lato - l'omessa considerazione delle censure difensive in appello in ordine ai presupposti intercettivi e - dall'altro, altrettanto genericamente - deducendo l'erroneità dell'assunto della irrilevanza delle prospettate mancate autorizzazioni.
1.5.2.1. In particolare ed a questo riguardo - tra quelle dichiaratamente indicate in modo esemplificativo nel ricorso sprovviste di autorizzazione, la difesa indica con riferimento al capo C) il compendio intercettivo che proverrebbe dalla captazione dell'utenza 347/6276342 in uso ad AR SE nonostante la Corte territoriale abbia risposto sulla medesima censura che le relativa conversazione è stata captata su una diversa utenza in uso a UR AM. Quanto alle captazioni riferite all'utenza 347/8341434 in uso a AM UR il ricorso è
contraddicono: mentre nel corpo di esso la captazione n. 70 è indicata nell'ambito di quelle sprovviste di autorizzazione, in nota (3) la si riconduce al decreto intercettivo d'urgenza del 27.11.1998. Per le altre la difesa si limita ad indicare senz'altro intercettazioni rispetto alle quali si erano censurati i decreti di urgenza del P.M. del 27.11.1998, 30.12.1998, 24.11.1998, 13.1.1999, 24.11.1998; oppure la pretesa scadenza di una proroga priva di qualsiasi documentazione di supporto. Anche l'aspetto secondo il quale la mancanza di autorizzazione doveva essere considerata anche rispetto alla ipotesi associativa sub A) è privo di specificità limitandosi a richiamare quella parte della sentenza che evoca il complesso delle intercettazioni a fondamento della dipendenza dei membri dell'associazione dalle direttive del UR AM.
1.5.3. In conclusione, il ricorso non esplicita le specifiche ragioni per le quali la affermata legittimità delle intercettazioni debba ritenersi inficiata ne' - in relazione alle intercettazioni asseritamente prive di autorizzazione - quali siano le captazioni asseritamente prive di autorizzazione e quale concreta incidenza abbiano avuto sulla formazione del compendio probatorio posto a base dell'affermazione di responsabilità.
2. Il secondo motivo è infondato.
2.1. Al fine della configurabilità di un'associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico è necessaria la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti;
b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso;
c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita. (Sez. 1, Sentenza n. 10758 del 18/02/2009 Rv. 242897 Imputato: Urio).
2.2. In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e le stesse siano espressione non occasionale della adesione al sodalizio criminoso e alle sue sorti, con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di farne parte e di contribuire al suo illecito sviluppo. (Sez. 6, Sentenza n. 44102 del 21/10/2008 Rv. 242397 Imputato: NN e altri.).
2.3. La sentenza impugnata si pone nell'alveo dell'orientamento di legittimità anzidetto rinviando alla sentenza di primo grado laddove analizza le singole posizioni rispetto alla struttura e le caratteristiche di detta struttura associativa, ritenendo che le censure difensive a proposito siano già adeguatamente affrontate in tale sede laddove è descritta sia la natura dell'associazione, le peculiarità dei singoli associati, sia in termini personali che in termini di ruolo. In particolare, nega - in modo del tutto logico e privo di vizi giuridici - la fondatezza della deduzione difensiva volta ad avallare la mancanza di autonomia della associazione sub A) rispetto ai singoli episodi-fine, indicando le emergenze intercettive, confermate dagli operati sequestri di droga e dagli arresti, espressive dell'affectio societatis richiesta dalla norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 attraverso la conoscenza previa dell'attività illecita da svolgersi con utilizzo di terminologia convenzionale, il susseguirsi senza rilevanti soluzioni di continuità delle varie operazioni, le convulse sostituzioni dei soggetti nell'ambito dei ruoli più importati, la conoscenza che a loro volta avevano dei complici-fornitori stranieri e del collegamento, attraverso il sodale AR, con i destinatari napoletani. Nell'ambito del contesto associativo è, quindi, valutata la specifica posizione dei ricorrenti UR, dediti stabilmente all'attività illecita, in relazione alla quale la sentenza valorizza i collegamenti "qualificati" realizzati in Sicilia e Campania - regioni nella quali traffici del rilievo di quelli realizzati dai UR non potevano fare a meno dell'avallo della criminalità organizzata. La apicalità del UR AM, secondo la sentenza, emerge dal suo ruolo esponenziale in tutte le operazioni illecite;
quanto a UR NG si valorizza - oltre al reato di cui al capo D) di cui risponde nell'ambito del presente processo - il suo arresto in flagranza in relazione al capo E), la sua presenza nella vicenda di acquisto sub B, segnalando che la sua uscita di scena dopo l'8.1.99 è determinata solo dalla sua detenzione. Nell'ambito delle vicende è giustificata la sua apicalità - ancorché responsabile rispetto al padre - in base al ruolo di riferimento svolto rispetto ai personaggi minori.
2.4. Quanto alla deduzione in ordine alla aggravante del numero di persone essa è manifestamente infondata. Essa è specificamente affrontata dalla sentenza che ne conferma la sussistenza considerando i soggetti coinvolti nella originaria imputazione in questione e considerando l'imputato deceduto e le persone giudicate separatamente che rendono irrilevante l'assoluzione del PAPA.
3. In relazione alla specifica posizione di UR AM.
3.1.1. Quanto alla doglianza riferita al ruolo apicale riconosciutogli essa è inammissibile, presupponendo una diversa ricostruzione del fatto basata sulla avanzata "orizzontalità del sodalizio ed essendo solo genericamente dedotta l'eventualità della struttura gerarchica di una associazione.
3.1.2. Quanto al riconoscimento della aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80 di cui al capo C), la doglianza è manifestamente infondata alla stregua del convalidato criterio da Sez. U, Sentenza n. 36258 del 24/05/2012 Imputato: P.G. e Biondi., tenuto conto del dato ponderale, ben superiore ai 2 kg, e del correlativo principio attivo che avrebbe consentito 96.097 dosi di eroina.
3.1.3. Fondata è la doglianza relativa alla omessa riduzione della pena in ragione della esclusione per l'ipotesi sub H) dell'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 80. Costituisce costante orientamento di legittimità quello secondo il quale il giudice dell'impugnazione, allorché accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha l'obbligo di diminuire corrispondentemente la pena complessivamente irrogata (Cass. sez. 1, sent. n. 8576 del 17.6.1997, Bindi ed altri). Nella specie tanto non è stato fatto avendo la Corte territoriale confermato la stessa pena inflitta all'imputato nonostante che per il capo H) fosse stata ritenuta insussistente l'aggravante dell'ingente quantità.
3.1.3.1. Quanto alla doglianza in ordine alla rimodulazione della pena in ragione dei limiti edittali sopravvenuti con la L. n. 46 del 2006 la doglianza - quantunque non proposta nei motivi di gravame -
è infondata in quanto la pena è stata determinata partendo da quella individuata come base per l'ipotesi associativa rispetto alla quale la legge invocata non ha modificato i minimi edittali.
3.1.4. Quanto all'aggravante della partecipazione all'associazione di persone dedite all'uso di stupefacenti la doglianza è infondata.
3.1.4.1. In tema di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti, la circostanza aggravante prevista dalla L.22 dicembre 1975, n. 685, art. 75, comma 4, relativa alla partecipazione tra gli associati di persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, non è limitata ai capi e promotori, ma è applicabile oggettivamente a tutti gli associati per il solo fatto che nel vinculum sceleris vi siano persone dedite all'uso di tali sostanze. Infatti, l'aggravante medesima ha carattere oggettivo, prescinde dall'induzione o strumentalizzazione delle persone che abbiano tale "qualità" e, questa presupponendo, sussiste per il mero coinvolgimento delle stesse nell'organizzazione delinquenziale, dato il carattere di maggiore pericolosità di cui si carica il gruppo criminoso a causa della particolare spinta ad agire ed a perpetuare l'attività che ne deriva. Sez. 6, Sentenza n. 1221 del 07/11/1985 Rv. 171764 Imputato: VASSURA) e al fine della configurabilità dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3 (partecipazione di persone dedite all'uso di stupefacenti) non si richiede un elevato grado di dipendenza dei partecipanti all'associazione, essendo sufficiente che questi ultimi facciano uso di sostanze stupefacenti con continuità (Sez. 6, Sentenza n. 37983 del 16/03/2004 Rv. 230371 Imputato: VE ed altri).
3.1.4.2. La sentenza motiva in ordine alla sussistenza dell'aggravante in parola considerando la tossicodipendenza di entrambi i UR e la notorietà di quella di NG e, pertanto, si pone nell'alveo dell'orientamento ricordato e non è dissonante rispetto all'orientamento ricordato dalla difesa la responsabilità in capo al UR AM per l'intraneità del figlio, pure tossicodipendente.
3.1.5. Quanto alla doglianza riferita al diniego delle attenuanti generiche essa è inammissibile volendo censurare la valutazione di merito svolta dal giudice impugnato, facendo leva sulla non più giovane età dell'imputato e sulla sua tossicodipendenza.
4. Quanto alla specifica posizione di UR NG.
4.1. Inammissibile è la prima doglianza in ordine alla riconosciuta posizione apicale in funzione direttiva e quale "braccio destro" del padre, trattandosi della mera riproposizione delle doglianze di appello e senza confrontarsi con il percorso argomentativo - sopra riportato - della sentenza impugnata che logicamente ha ricondotto a posizione apicale quella dell'attuale ricorrente facendo leva sulla centralità della sua partecipazione ad una pluralità di episodi ed al suo essere punto di riferimento per personaggi minori.
4.2. Parimenti inammissibile è la censura in ordine alla affermazione di responsabilità per il capo D). Anche in questo caso la difesa - non palesando manifesti profili di illogicità - ripropone la doglianza di appello relativa al collegamento tra captazioni e stupefacente sequestrato per dedurre la incongruità della risposta data dalla Corte che, invece, ha ritenuto irrilevante - ai fini della interpretazione delle captazioni - la esatta comprensione del quantitativo di stupefacente di cui si trattava.
4.3. Quanto all'aggravante D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, comma 3 valga quanto si è già detto sub 3.1.4. per UR AM,
trattandosi in questo caso di responsabilità correlata all'intraneità del padre.
4.4. Infondata è - secondo quanto già detto in ordine all'analoga doglianza mossa per UR AM - la doglianza relativa alla rimodulazione della pena per la sopravvenuta L. n. 49 del 2006. 4.5. Infine, manifestamente infondata è la doglianza in ordine alla individuazione del delitto più grave. Correttamente la Corte ha ritenuto più grave - a parità di pena massima rispetto al reato di cui al capo C) -il delitto di cui al capo A) ipotesi aggravata di associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74 ed in ragione della maggiore pregnanza in tale ipotesi della posizione apicale dell'imputato. In ogni caso, in tema di trattamento sanzionatorio del reato continuato, al fine della individuazione, per il calcolo della pena, del reato più grave, si deve tenere conto, in caso di concorso di pene dello stesso genere e specie, della pena edittale massima e, a parità di massimo, del maggiore minimo (Sez. 6, Sentenza n. 4087 del 19/02/1997 Rv. 207402 P.M. in proc. Bassi.). E, nella specie, non v'è dubbio che il maggior minimo sia stabilito in relazione alla ipotesi associativa.
5. Ricorso nell'interesse di AD NA.
5.1. Il primo motivo è infondato ed al limite della inammissibilità allorquando involge una valutazione del merito del compendio probatorio - peraltro considerato in modo parcellizzato - nella specie valutato in modo logico allorquando ricostruisce la partecipazione della AD all'episodio sub H) attraverso il compendio intercettivo che documenta il rifornimento di droga in Sicilia ed il trasporto della stessa droga nell'autovettura del IN accompagnato dalla AD (entrambi verranno arrestati in flagrante detenzione di circa 300 grammi di eroina durante il trasporto verso Napoli). E la donna, già coinvolta nell'attività di smercio al minuto dello stupefacente, si dimostra ben a conoscenza dei traffici illeciti del suo compagno e dello scopo del viaggio - come la BE MA OU - e per tale episodio ebbe a svolgere un ruolo attivo in ragione della custodia del denaro che serviva a pagare lo stupefacente. Quest'ultima circostanza è ricostruita - anche in questo caso in modo del tutto logico - attraverso le captazioni che documentano l'urgente convocazione notturna da parte del UR AM - che era entrato in possesso della partita di droga - delle due donne perché gli portassero il denaro ("i panni di NA") per completare la transazione.
5.2. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte rinvia alla ricostruzione operata dalla prima sentenza rimarcando il contenuto, le modalità, la frequenza dei contatti telefonici tenuti dalla AD (e dalla BE MA) oltre al ruolo delle stesse nei rapporti con IN e UR AM, richiamando il loro coinvolgimento nell'episodio sub H). Cosicché la deduzione circa la omessa considerazione della assoluzione in ordine al capo G) costituisce una parcellizzata considerazione in fatto inidonea a palesare difetti motivazionali rilevanti ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e) e quella circa l'inspiegato ruolo risulta del tutto generica.
6. Ricorso nell'interesse di BE AR AO BET.
6.1. Il primo motivo è infondato ed al limite della inammissibilità. Riportandosi a quanto già esposto in ordine alla analoga doglianza mossa per la AD, anche in questo caso si ripropone la stessa doglianza mossa in appello circa l'assenza di consapevolezza dello scopo del viaggio in Sicilia e della presenza della droga nella autovettura. La censura di illogicità riguardante l'attuale ricorrente che fa leva sulla mancata conoscenza del viaggio almeno fino alle 19.14 del 1.2.99 è manifestamente infondata in quanto il dato, evidenziato in sentenza, è superato dall'accettate successivo contributo materiale dato dalla donna all'operazione di rifornimento organizzata in tutta fretta per i tempi imposti dai siciliani e dai napoletani.
6.2. Inammissibile è il secondo motivo. Anche in questo caso va richiamato quanto già detto in ordine alle analoghe censure mosse nell'interesse della AD. Anche per la BE MA la sentenza - con motivazione priva di vizi logici e giuridici - avalla la partecipazione associativa attraverso i medesimi indici individuati per la AD, e le doglianze difensive - pertanto - si risolvono in generiche rivalutazioni in fatto.
7. Ricorso nell'interesse di OV MA.
7.1. Il ricorso è infondato ed al limite della inammissibilità quando non specifica le doglianze di appello che sarebbero rimaste inevase da parte della sentenza, dolendosi genericamente della insussistenza del profilo oggettivo e soggettivo della condotta associativa in presenza di una motivazione logica e priva di vizi giuridici - richiamandosi alla prima sentenza che esamina specificamente la doglianza difensiva in parola -in ordine alla avallata partecipazione di colui che - nell'ambito di accertati rapporti continuativi con il clan UR anche attraverso contatti con una pluralità di suoi appartenenti - risulta fornitore abituale di detto contesto dello stupefacente proveniente dall'estero, organizzandone la spedizione ed il cui essenziale apporto, pertanto, va ben oltre il singolo episodio sub G) che palesa anche attraverso le connotazioni temporali del suo svolgersi il non occasionale rapporto dell'imputato con il contesto associativo.
8. Ricorso nell'interesse di AR SE.
8.1. Il primo motivo è infondato ed al limite della inammissibilità rispetto ad una motivazione che individua la partecipazione associativa dell'attuale ricorrente attraverso la motivazione spiegata in prime cure, ritenuta idonea a rispondere alle doglianze difensive. E, quindi, riandando a detta motivazione, essa - con percorso logico e privo di vizi - definisce la partecipazione associativa dell'AR in funzione della garanzia degli interessi del gruppo napoletano e della sua cointeressenza negli affari della organizzazione quale si desume dai connotati della sua partecipazione agli episodi sub C), G) e H) - e riguardando specificamente il primo fatto, in cui egli è considerato personalmente responsabile dei disguidi dell'arrivo dello stupefacente,avendo egli incaricato un suo uomo a prendere a Roma la droga. Con riferimento al capo C) la dedotta mancanza di "contatto" del ricorrente con la droga si risolve in una generica censura di fatto in presenza di una motivazione che riconduce il fatto al ricorrente considerando in modo del tutto logico un molteplice intreccio di conversazioni - (che - per limitarsi a quelle direttamente riferite all'AR - si individuano in quella in cui l'AR ed il UR AM parlano dell'imminente arrivo nella notte di alcuni, quella della rassicurazione fatta dall'AR della partenza da Napoli del suo uomo, della insorgenza di problemi per i corrieri con la "neve", quella in cui il UR informa l'AR che "non c'è più carne", quella in cui si palesa l'arrabbiatura del TESTA con l'AR che sarà, poi, costantemente informato dal UR del successivo viaggio - insistendo per l'onere di pagamento a carico dei napoletani -) -fino al sequestro di oltre 2 kg di eroina. Quanto al capo G), relativo ad una importazione di 140 grammi di eroina, la censura pure si risolve in una inammissibile alternativa probatoria che fa leva sugli interessi musicali dell'AR. Questi sono, pervero, già valutati nell'ambito della precedente vicenda sub C) che ne esclude in modo logico - e con specifico riferimento al contenuto di una captazione ivi considerata - la valenza alternativa rispetto alla intera vicenda, cosicché nessuna ulteriore giustificazione risultava essere necessaria in ordine alla vicenda in esame che alcun riferimento concreto risultava avere rispetto alla attività di neo- melodico dell'AR che, ancora una volta, svolgerà una preoccupata mediazione con gli acquirenti napoletani.
8.2. Il secondo motivo è inammissibile svolgendo la doglianza una censura sull'esercizio dei poteri discrezionali del giudice di merito in ordine alla determinazione della pena, nella specie giustificata in modo che si sottrae a censure considerando la sua posizione non apicale e di intermediazione nei traffici illeciti.
9. Ricorso nell'interesse di EJ FE.
9.1. Il primo motivo è infondato. Invero la pena risulta essere stata rideterminata ritenendosi la continuazione con precedente condanna definitiva sulla quale è stato calcolato il relativo aumento per i delitti in esame.
9.2. Il secondo motivo è inammissibile per genericità facendo leva sulla mera deduzione della istanza difensiva di riduzione della pena inflitta in appello e non confrontandosi con la rideterminazione della pena come sopra ricordata.
10. Ricorso nell'interesse di IN VA.
10.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, non applicandosi, secondo costante orientamento di legittimità, l'istituto della contumacia al giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato (Sez. 1 sent. n. 25097 del 19.6.2007 rv 236841, Chakhsi;
Sez. 2 sent. n. 8040 del 9.2.2010 rv 246713, Fiorito) cosicché l'imputato ritualmente citato e non comparso non ha diritto alla notifica dell'avviso dell'udienza ad altra data, essendo rappresentato dal suo difensore (Sez. 4 sent. n. 31657 del 20.5.2010 rv 248098, Di Roma).
10.2. Il secondo motivo (ed il primo aggiunto) è già stato trattato sub 1.1. e ss. in relazione all'analoga deduzione proposta nell'interesse dei UR. Ed anche in questo caso il motivo denuncia la mancanza di specificità in ordine alla illegittimità dei decreti intercettivi, ancor più solo genericamente evocata con riferimento alla "gran parte" delle intercettazioni. Pertanto, a quanto già detto in relazione alla analoga deduzione nell'interesse dei UR ci si deve riportare.
10.3. Il terzo motivo(e secondo aggiunto) è infondato. Quanto all'ipotesi associativa si deve richiamare quanto già esposto sub 2. allorquando si è esaminata la analoga deduzione mossa nell'interesse dei UR. Con riferimento al ricorrente la Corte territoriale, all'esito della disamina delle doglianze difensive mosse alla prima sentenza, delinea la sua posizione, pur con minore rilievo decisionale rispetto a UR AM, con ruolo organizzativo nella varie operazioni, a supporto del predetto UR, nei contatti all'esterno con i fornitori e altri complici. L'imputato - secondo la sentenza impugnata - era riferimento e referente dei fornitori, quindi pienamente consapevole della esistenza di un supporto organizzato e di apporti continui e stabili nella dinamica dei rifornimenti di droga e delle successive cessioni, così avallandosi il ruolo partecipativo e non il mero concorso esterno. Rispetto a tale articolata valutazione la deduzione difensiva che fa leva sull'insufficiente spessore del compendio intercettivo che vedrebbe direttamente coinvolto l'imputato, costituisce una generica censura di merito improponibile in questa sede;
anche la dedotta mera collaborazione dell'imputato con il UR AM è infondata essendo - come si può constatare da quanto appena ricordato - delineato uno stabile ruolo organizzativo attraverso i rapporti con i fornitori in funzione del ruolo apicale svolto dal predetto UR. 10.4. Parimenti infondata è la quarta censura.
10.4.1. Quanto al profilo associativo per le considerazioni svolte sul ruolo organizzativo assunto dal IN.
10.4.2. Anche le deduzioni afferenti ai reati fine sono affette dalla medesima infondatezza.
10.4.2.1. In relazione al capo E) nessuna carenza motivazionale può ravvisarsi allorquando la sentenza rigetta la infondata deduzione difensiva al riguardo motivando il concreto coinvolgimento dell'imputato che è in contatto con i fornitori di cocaina che verrà sequestrata a UR NG ed è lui a riferire i costi dell'operazione ed ad avvertire della disponibilità. 10.4.2.2. Quanto al capo G) si sottrae a censure di carenza ed illogicità la conclusione circa il coinvolgimento dell'imputato considerando che egli risultava operare in stretta collaborazione con UR AM e controllava direttamente gli spostamenti di O" ovvero OV MA, protagonista della fornitura sequestrata il 28.1.99.
10.4.2.3. Quanto al capo H) la relativa deduzione di mero fatto è inammissibilmente proposta solo in questa sede, risultando peraltro dalla stessa sentenza la pacifica ammissione di responsabilità in ordine al medesimo capo.
10.5. Il quinto motivo è fondato in quanto, anche in questo caso, la Corte - in violazione del già menzionato principio di diritto - ha confermato la medesima pena irrogata in primo grado nonostante il mancato riconoscimento dell'aggravante della ingente quantità in relazione al capo H).
11. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti di UR AM e IN VA limitatamente alla determinazione della pena e con riferimento alla esclusione dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 in relazione al reato di cui al capo H), rinviandosi per il nuovo giudizio sul punto a diversa sezione della Corte di Appello di Roma, rigettandosi nel resto i ricorsi. I ricorsi nell'interesse di UR NG, BE AR AO BET, AD NA, AR SE, EJ ET e OV MA devono essere rigettati, condannatosi i predetti ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di UR AM e IN VA, limitatamente alla determinazione della pena con riferimento alla esclusione della aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 in relazione al reato di cui al capo
H) e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Roma;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti. Rigetta i ricorsi di BE AR AO BET, AD NA, AR SE, EJ ET, OV MA e UR NG, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2013