Sentenza 3 dicembre 2020
Massime • 1
In tema di ricorso per cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen., introdotto dall'art. 7, comma 1, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traduce nell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che si assumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Commentari • 3
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Il reato di indebita compensazione di crediti inesistenti, previsto dall'art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000, si configura quando un soggetto utilizza crediti fittizi o inesistenti per compensare debiti fiscali, eludendo così il pagamento delle imposte dovute. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39478 del 2024, ha chiarito che per la configurazione del reato è necessario un insieme di prove concrete che dimostrino la natura fraudolenta della compensazione. La pronuncia si è soffermata anche sui requisiti necessari per configurare il reato di associazione per delinquere a scopo di frode fiscale (art. 416 c.p.), stabilendo che la mera esistenza di un'organizzazione non basta a …
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La massima In tema di valutazione della prova, è congruamente motivata la sentenza di condanna per il reato di lesioni personali che, a conforto delle dichiarazioni della persona offesa, valorizzi un certificato medico frutto di un accertamento diretto, e non di una mera riproduzione del narrato della persona offesa (Cassazione penale , sez. V , 28/10/2021 , n. 15254). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale , sez. V , 28/10/2021 , n. 15254 FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Napoli confermava la sentenza con cui il …
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È inammissibile il ricorso per Cassazione che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 606) 1. Il fatto Il Tribunale di Sassari, in funzione di riesame, dichiarava inammissibile, per tardività, l'appello proposto avverso una ordinanza di rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, suoi confronti di persona indagata per il reato di furto aggravato, dinanzi alla Corte di Appello di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/12/2020, n. 5897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5897 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2020 |
Testo completo
05897-21 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: - Presidente - Sent. n. sez. 1965/2020 STEFANO PALLA -UP 03/12/2020 -Relatore - ALFREDO GUARDIANO R.G.N. 34838/2019 PAOLO MICHELI RE AM OL BORRELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS OV AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/07/2019 del TRIBUNALE di CASTROVILLARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OV DI LEO che ha concluso chiedendo udito il difensore FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il tribunale di Castrovillari, quale giudice di appello, confermava la sentenza con cui il giudice di pace di RO, in data 26.2.2019, aveva condannato CO NN Maria alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile, in relazione al reato ex art. 582, c.p., commesso in danno di AN ES, in rubrica ascrittogli.
2. Avverso la sentenza del tribunale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando omessa motivazione con riferimento alle censure rappresentate nei motivi di appello, riguardanti: 1) l'erronea valutazione da parte del giudice di pace della deposizione resa dal teste RD CH;
2) la mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, della ampia documentazione prodotta in giudizio dall'imputato, per dimostrare la inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa;
3) il mancato esame e la mancata valutazione, sempre ai fini di dimostrare la inattendibilità della persona offesa, della discrasia tra le lesioni refertate negli ospedali di RI e RO, rispetto a quelle sproporzionate esposte in querela e nella deposizione resa dalla persona offesa, nonché la inutilizzabilità di fotocopie di foto prodotte irritualmente e tardivamente, che ritraggono la persona offesa come vittima di un vero e vero e proprio linciaggio, fotocopie che non sono vere, non hanno una data certa, non essendovi, inoltre, certezza alcuna che si riferiscano ai fatti per cui è causa, né risultano prodotte le foto originali;
4) omessa considerazione da parte del giudice di primo grado delle lesioni al collo e al naso subite nello stesso frangente dal CO, fatti per i quali pende procedimento penale a carico del AN innanzi al tribunale di Castrovillari. Con requisitoria scritta del 12.10.2020, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile.
3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289; Cass., Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Cass., Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Cass., Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale, in realtà non configurabili nel caso in esame, posto che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica. Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità in un recente e condivisibile arresto il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non 2 esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (cfr. Cass. Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, Rv. 274816). Tali necessari passaggi argomentativi non si rinvengono nel ricorso di cui si discute, con il quale, in definitiva, l'imputato si limita a proporre, come già detto, una versione dei fatti genericamente alternativa, senza indicare puntualmente l'atto o gli atti processuali, non considerati o malamente interpretati, in grado, per il loro inequivocabile contenuto rappresentativo, di inficiare il percorso motivazionale seguito dai giudici di merito. Va, inoltre, rilevato che il giudice di secondo grado ha fondato la propria decisione su di un approfondito percorso argomentativo contraddistinto da intrinseca coerenza logica e conforme all'approdo cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione probatoria delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, costituita parte civile, che, come è noto, possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato senza bisogno di riscontri esterni ((cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214), che peraltro vengono comunque individuati dal tribunale di Castrovillari nel contenuto della deposizione di RD GI, presente all'accaduto. Il giudice di appello, in particolare, ha operato uno specifico giudizio positivo sul profilo dell'attendibilità intrinseca della narrazione del 3 AN ES (cfr. p. 1), che riverbera suoi effetti anche sul piano della (ritenuta) credibilità personale della parte civile, prendendo specificamente in considerazione, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il tema dei pregressi rapporti conflittuali tra le parti e dell'aggressione patita dal CO ad opera del AN, oggetto di un distinto procedimento penale, verificatasi, tuttavia, rilevava il giudice di secondo grao, il giorno successivo a quello in cui sono avvenuti i fatti oggetto del presente procedimento (cfr. p. 2) Analoghe considerazioni valgono per la doglianza relativa alla inadeguata valutazione delle dichiarazioni rese dal teste RD CH, (ma probabilmente il teste intendeva riferirsi a RD GI, perché nella sentenza oggetto di ricorso non vi è parola di RD CH, ma solo, come si è detto, di RD GI), posto che è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca vizi di motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 26725 del 01/03/2013, Rv. 256723; Cass., Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071). Siffatta interpretazione va mantenuta ferma anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 165 bis, co. 2, d.lgs 28 luglio 1989, n. 271, inserito dall'art. 7, d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, secondo il cui disposto, in caso di ricorso per cassazione, copia degli atti "specificamente indicati da chi ha proposto l'impugnazione ai sensi dell'art. 606, comma 1 lett. e) del codice", è inserita a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in separato fascicolo da allegare al ricorso, prevedendosi che nel caso in cui tali atti siano mancanti ne sia fatta attestazione. Come è stato correttamente affermato in un condivisibile arresto della Suprema Corte, "sebbene la materiale allegazione con la formazione di un separato fascicolo sia devoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, resta in capo al ricorrente l'onere di indicare nel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, che ne consenta la 4 pronta individuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non può essere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura e l'interpretazione del ricorso" (cfr. Cass., Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, Rv. 276432). Può, dunque, affermarsi che il principio della cd autosufficienza del ricorso per cassazione in materia penale, impone al ricorrente, anche dopo l'entrata in vigore della menzionata disposizione normativa, di adempiere all'onere di specifica indicazione degli atti che si assumono travisati. Tale indicazione non può che tradursi, in concreto, proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organo amministrativo la selezione degli atti di cui si assume il travisamento, nella richiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato di allegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti in questione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove non fossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultino presenti nella documentazione processuale. Ovviamente le indicate modalità non impediscono al ricorrente di procedere alla integrale allegazione o trascrizione nel ricorso degli atti di cui lamenta l'inadeguata valutazione da parte del giudice di merito. Orbene, nel caso in esame, l'imputato, con riferimento alle dichiarazioni del RD, non ha adempiuto agli oneri di precisione, completezza e specificità, in cui si sostanzia il principio della cd. "autosufficienza" del ricorso, come emerge in tutta evidenza anche dalla circostanza che egli nell'atto di impugnazione fa riferimento alle dichiarazioni, talvolta di RD CH, talaltra di RD GI.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa 5 nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). Nulla va disposto in merito alle spese sostenute nel grado in favore della parte civile AN ES, dovendosi disattendere sul punto la richiesta del suo difensore, non avendo quest'ultimo svolto alcuna effettiva ed apprezzabile attività diretta a contrastare la pretesa dell'imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Cass., Sez. U., n. 5466 del 28/01/2004, Rv. 226716).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso in Roma il 3.12.2020. Il Presidente Il Consigliere Estensore тако A DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 15 FEB 2021 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuice 6