Sentenza 4 marzo 2004
Massime • 1
Allorché sia riconosciuta la continuazione tra più delitti alcuni dei quali punibili con l'ergastolo, una volta individuato l'ergastolo come pena base per la violazione ritenuta più grave, non è consentito infliggere, per quelle ritenute meno gravi, una pena detentiva temporanea, ma deve essere inasprita la pena perpetua con l'isolamento diurno, non escludendosi, come effetto favorevole del riconoscimento del vincolo, la possibilità di determinare quest'ultima sanzione anche in misura inferiore a quella minima prevista per il caso di concorso materiale di reati. (Nella specie, concernente un processo per duplice omicidio pluriaggravato e sequestro di persona aggravato, celebrato con il rito abbreviato, la Corte ha anche precisato che in sede di rinvio il giudice, nella nuova determinazione della pena, avrebbe alla fine dovuto tener conto di quanto disposto dall'art. 442, comma secondo, ult. parte, cod. proc. pen.)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/03/2004, n. 15499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15499 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 04/03/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 335
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 041247/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA;
nei confronti di:
1) UA AH N. IL 01/01/1981;
avverso SENTENZA del 11/02/2003 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di SAVONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIANI che ha chiesto l'annullamento parziale con rinvio della sentenza impugnata. OSSERVA
Con sentenza in data 11/2/03, emessa in esito a giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Savona ha dichiarato il cittadino marocchino QU AH colpevole del duplice omicidio volontario di PO ON e RI GI rubricato al capo A - aggravato in entrambi i casi ai sensi degli artt. 577 commi 1 n. 4 e 61 n. 1 C.P., per avere agito per motivi abietti e futili, e ai sensi dell'art. 61 n. 5 C.P., per avere approfittato di circostanze di tempo e luogo tali da ostacolare la difesa da parte delle vittime, e nel caso dell'RI anche ai sensi degli artt. 576 comma 1 n. 1 e 61 n. 2 C.P., per avere agito al fine di procurarsi l'impunità dell'omicidio dell'PO, e ai sensi dell'art. 577 comma 1 n. 4 e 61 n. 4 C.P., per avere agito con crudeltà - nonché del sequestro di persona aggravato in danno dell'RI rubricato al capo B e della contravvenzione di porto abusivo di coltello rubricata al capo C e, unificati tutti questi reati commessi in Alberga nella notte sul 4/1/02 nel vincolo della continuazione, con la diminuente per la scelta del rito lo ha condannato a 30 anni di reclusione con le pene accessorie di legge.
Considerato più grave l'omicidio pluriaggravato dell'RI, punito con l'ergastolo, il giudice ha determinato in 5 anni di reclusione (4 anni, 7 mesi e 15 giorni per l'omicidio dell'PO, 4 mesi per il sequestro di persona e 15 giorni per la contravvenzione) l'aumento per la continuazione con gli altri reati e quindi, applicando il comma 2 dell'art. 72 C.P. secondo cui nel caso di concorso di un delitto che importa la pena dell'ergastolo con uno o più delitti che importano pene detentive temporanee la sanzione dell'isolamento diurno va irrogata solamente se queste ultime superano complessivamente i cinque anni, ha ritenuto che fosse l'ergastolo senza isolamento la pena su cui si doveva fare operare la diminuente di cui all'art. 442 comma 2 C.P.P. come modificato dalla legge 16/12/99 n. 479 e dal D.L. 24/11/00 n. 341 convertito nella legge 19/1/01 n. 4, così pervenendo al risultato finale di 30 anni di reclusione.
Contro questa pronuncia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Genova ha proposto ricorso per Cassazione, unico mezzo di impugnazione che gli era consentito ai sensi dell'art. 443 comma 3 C.P.P., con il quale deduce l'illegalità della pena inflitta per avere erroneamente il GUP ritenuto che nel caso di specie non dovesse essere irrogato l'isolamento diurno e per avere così omesso di applicare la disposizione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 442 C.P.P. secondo cui alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo.
La censura è fondata, e la sentenza impugnata deve pertanto in tale parte essere annullata con rinvio.
Non ha invero considerato il GUP che anche per l'omicidio dell'PO, in forza della ritenuta aggravante di cui all'art. 577 comma 1 n. 4 e 61 n. 1 C.P., la legge prevedeva l'ergastolo, e che quindi il QU si trovava nella situazione di cui al comma 1 dell'art. 72 C.P. secondo cui al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell'ergastolo, si applica la detta pena con l'isolamento diurno da sei mesi a tre anni. L'irrogazione dell'isolamento non poteva d'altra parte essere evitata attraverso il riconoscimento della continuazione tra i due omicidi, perché in tal caso l'aumento ex art. 81 C.P. dell'ergastolo inflitto per la violazione più grave deve essere operato non aggiungendo alla pena detentiva perpetua una pena detentiva temporanea quale la reclusione, come erroneamente ha fatto il GUP, bensì inasprendola proprio attraverso l'applicazione dell'isolamento diurno con la possibilità peraltro, come effetto favorevole del riconoscimento del vincolo, di determinare tale sanzione aggiuntiva anche in misura inferiore a quella minima prevista per il caso di concorso materiale di reati (cfr. al riguardo la sentenza di questa Sezione 22/3/93, Nistri, rv. 193.730).
Il giudice di rinvio dovrà dunque provvedere a una nuova determinazione della pena tenendo conto, nei vari passaggi, di questi principi, traendone poi le dovute conseguenze ai sensi dell'art. 442 comma 2 C.P.P..
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto al GUP del Tribunale di Savona.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2004