Sentenza 17 ottobre 2017
Massime • 2
La confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità di colui che la renda, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correità), purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori o l'intervenuta costrizione dell'interessato.
In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, al fine della configurabilità dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, è sufficiente la mera condizione di tossicodipendenza dell'associato, mentre non è richiesta la prova che tale condizione arrechi un vantaggio all'associazione.
Commentario • 1
- 1. L'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2017, n. 4907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4907 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2017 |
Testo completo
fis 04907-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: PUBBLICA UDIENZA DEL 17/10/2017 - Presidente Sent. n. sez.1788/17 PATRIZIA PICCIALLI NC LA REGISTRO GENERALE ALESSANDRO RANALDI N.48093/2016 ANTONIO LEONARDO TANGA LOREDANA MICCICHE' Rel. Consigliere - - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TE NC nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 04/03/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LOREDANA MICCICHE' Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALFREDO POMPEO VIOLA futh che ha concluso per 14 hallo but in tenis dit r For d e E f ue l'ew.). France مام انه مادر نه ངོན་ སངས་ 1 (པ, ༧༢ (、1 zv¢» °wif* } སྨ་ (10 i م ا u (༦༦, A༥ ¢4、C) .. C. Co -> a destitur e sill stor. 1 noush vid Views RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 4 marzo 2016, pronunciando sul rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.40209 del 2014, ha ridotto le pene inflitte a EL ZO, NN IO, D'AN IE, CI PL, IC GN e LI ET, ribadendo la penale responsabilità per i reati loro contestati;
ed ha confermato integralmente le statuizioni della precedente sentenza della Corte territoriale quanto alle posizioni di LL IO, LL PA e PA NT.
2. Agli imputati era stato contestato, per quanto qui interessa, il reato di cui all'art. 74 commi 1, 2 e 3 dpr 309\90 (capo A) per essersi associati tra loro al fine di commettere più delitti (di trasporto, detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti del tipo cocaina) tra quelli previsti dall'art. 73 dpr 309\90 ed in particolare, EL ZO, rifornendo costantemente i membri della famiglia LL di sostanza stupefacente del tipo cocaina, mantenendo la stessa economicamente durante il periodo di detenzione di LL IO e LL PA, pure pagando le relative spese legali e, unitamente a NN NT, occupandosi della vendita ai singoli acquirenti di LL PA dopo l'arresto di questi, detenendone il telefono cellulare per assicurarne la prosecuzione dell' attività comune ed il pagamento delle previe forniture di sostanza stupefacente, il tutto con l'aggravante di cui all'art. 74 comma 3° dpr 309/90 essendo il partecipante LL PA dedito all'uso di sostanze stupefacenti. EL ZO e NN NT rispondono altresì del reato fine contestato sub capo A1(art. 81 cpv. 110 c.p. E 73 comma 1° e 1° bis dpr 309/90 per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, anche in concorso tra loro, a mezzo dell'utilizzo della medesima utenza cellulare al fine di gestire i clienti, acquistato, trasportato, detenuto ai fini di spaccio e ceduto sostanza stupefacente del tipo cocaina. (fatti accertati in Palermo, e paesi limitrofi dal maggio al settembre 2007). Al EL ZO, NN NT, PA NT, in concorso con MI IE, che non ricorre in questo processo, è contestata al capo B) altra ipotesi associativa, per essersi associati tra loro, con altri coimputati, e con altre persone allo stato non identificate, al fine di commettere più delitti (di acquisto, trasporto, detenzione illecita, cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed hashish) tra quelli previsti dall 'art. 73 dpr 309\90 (in Palermo e dintorni dall'agosto 2007 al febbraio 2008). Nell'ambito della predetta ipotesi associativa, inoltre, EL ZO e NN NT sono imputati anche del reato PAfine contestato al capo B1); - NT, CI PL, IC GN, del reato fine sub capo B5, D'AN IE del - reato di cui al capo B 11) per aver acquistato più volte da NN NT, EL ZO e PA NT, detenuto a fini di spaccio e ceduto a più persone non identificate, sostanza stupefacente del tipo cocaina;
LI ET dei reati di detenzione a fini di spaccio e cessione di cui ai capi C 12 e D della rubrica. 1 а 3.Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Palermo su rinvio della corte di cassazione hanno proposto ricorso NN NT, EL ZO, LL PA, LL IO PA NT, CI PL, IC GN, D'AN IE,. LI ET.
3.1. NN NT lamenta violazione dell'art. 606, lett e) cod proc pen in relazione agli artt. 546 e 627 cod proc pen. La Corte di Cassazione, con la sentenza di rinvio, aveva dichiarato la inutilizzabilità di alcuni decreti di intercettazione, ed aveva rinviato per nuovo esame alla corte di merito ai fini di verificare la sussistenza di altri elementi che potessero consentire l'affermazione di responsabilità. Sul punto, le argomentazioni fatte proprie dalla sentenza impugnata non erano idonee a superare le lacune motivazionali derivanti dalla inutilizzabilità del materiale intercettivo. I giudici avevano fatto riferimento ad altre conversazioni, intercorse tra altri imputati, in cui non era mai stato fatto il nome del NN NT, risalendo al ruolo di quest'ultimo quale stabile collaboratore dell'associazione in modo del tutto apodittico. Ciò per ambedue le ipotesi associative contestate: in proposito, non erano certo bastevoli a fondare la responsabilità per l'ipotesi associativa le conversazioni intercettate tra gli acquirenti, in cui il NN veniva indicato quale fornitore. Per di più, quanto all'associazione contestata al capo B1, la sentenza impugnata aveva fatto riferimento alle risultanze dei servizi di osservazione, indicando, quali elementi di riscontro, i contenuti di intercettazioni dichiarate inutilizzabili. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 192, 194, 64, comma 3 cod proc pen. La sentenza impugnata aveva concluso per l'esistenza della ipotesi associativa sulla base delle dichiarazioni rese dai soggetti acquirenti e assuntori. Detti soggetti avevano riferito di aver acquistato la sostanza stupefacente da soggetti diversi, senza chiarire in quali tempi, risultando allora indimostrata l'interscambiabilità dei ruoli tra i venditori. Eccepiva poi l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di IG, BI, BA e IZ perché rese senza avviso di cui all'art. 64 terzo comma cod proc pen. L'avvertimento risultava indicato nel verbale riassuntivo dell'interrogatorio ma non nella trascrizione integrale. Con il terzo motivo, si deduce vizio di motivazione e di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, terzo comma, lett. C), in riferimento alla ritenuta responsabilità penale per il reati - fine di detenzione e cessione contestati ai capi A1 e B1. Quanto al primo, la corte palermitana si era solo limitata ad evidenziare il ruolo del NN quale fornitore. Quanto al capo B1, ampia parte della motivazione era dedicata alle conversazioni telefoniche con EM e RG, che però erano state dichiarate inutilizzabili. A tal fine, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, erano stati allegati gli atti da cui risultava il numero del decreto di autorizzazione. Con il quarto motivo, si duole il ricorrente della carenza motivazione riguardo al diniego della sussistenza della ipotesi attenuata di cui al comma 6 dell'art. 74 dpr 309/1990. Al riguardo, l'impugnata sentenza si era limitata a richiamare il compendio probatorio esaminato dal Gup nelle sentenze appellate ( riguardanti il NN e il EL), compendio che, però, si riferiva alle 2 bu conversazioni inutilizzabili e alle dichiarazioni rese dai tossicodipendenti relative però, soltanto al reato fine contestato al capo B1. Inoltre, quanto alla configurabilità della ipotesi attenuata, la corte palermitana aveva adottato una motivazione astratta e apodittica, per nulla agganciata alle peculiarità del caso concreto, consistenti nella brevità dell'arco temporale in cui si erano consumate le condotte ( meno di un anno); nella scadente qualità dello stupefacente ceduto, nella saltuarietà della attività di spaccio, nella esiguità delle dosi smerciate ( un grammo o mezzo grammo). Con il quinto motivo, infine, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della aggravante di cui all'art. 74, comma, 3, dpr 309/1990. Detta aggravante era stata affermata in base al coinvolgimento di PA LL, tossicodipendente, nell'associazione; ma, da un lato, non era stata presa in considerazione la circostanza che si trattasse di un unico nucleo familiare e che il PA si stava disintossicando su iniziativa della sua stessa famiglia;
dall'altro, non era configurabile alcun reale apporto vantaggioso che la condizione di tossicodipendenza dell'associato avesse arrecato alla associazione per delinquere.
3.2. EL ZO ha proposto ricorso per il tramite del proprio difensore di fiducia. Con il primo motivo, in riferimento ai reati contestati ai capi A e A1 della rubrica, lamenta vizio di motivazione di cui all'art. 606 lett e). Premesso che la Corte di Cassazione, con la sentenza di rinvio, aveva dichiarato la inutilizzabilità di alcuni decreti di intercettazione, ed aveva rinviato per nuovo esame alla corte di merito ai fini di verificare la sussistenza di altri elementi che potessero consentire l'affermazione di responsabilità, contesta il ricorrente che la prova del coinvolgimento nel reato associativo potesse consistere nella sicura identificazione nel soggetto soprannominato CÈ o il porco" nelle conversazioni intercettate. Che il soggetto così "1 11 " denominato coincidesse con il EL era rimasta mera affermazione di principio, non riscontrata da elementi certi, posto che il nome ZO era comune ad altri coimputati. Con il secondo motivo, si contesta il vizio di cui all'art. 606 lett. B) e d). Non era stata raggiunta la prova della stabile cooperazione di almeno tre soggetti;
anche sul punto l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata era apodittica, affermandosi che, dopo l'arresto del promotore e organizzatore IO LL, non vi era stata sostituzione e avvicendamento nei componenti, bensì contemporanea presenza di più soggetti. Con il terzo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati contestati ai capi B) e B)1 della rubrica. A seguito della inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche inerenti alle ipotesi delittuose in questione, la corte territoriale aveva basato il proprio giudizio sulle risultanze dei servizi di osservazione e sulle dichiarazioni dei tossicodipendenti/ acquirenti, ma la presenza del EL non emergeva dalle risultanze dei servizi di osservazione né alcuno degli acquirenti aveva dichiarato di acquistare la droga da lui, ad eccezione di uno che aveva parlato di tale Enzo, laddove il ricorrente non era mai chiamato con tale diminuitivo .Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione della sussistenza della ipotesi lieve sia con riferimento al reato associativo che alle 3 condotte di cessione. Al riguardo, l'impugnata sentenza si era limitata a richiamare il compendio probatorio esaminato dal Gup nelle sentenze appellate ( riguardanti il NN e il EL), compendio che, però, si riferiva alle conversazioni inutilizzabili e alle dichiarazioni rese dai tossicodipendenti relative però, soltanto al reato fine contestato al capo B1. Inoltre, quanto alla configurabilità della ipotesi attenuata, la corte palermitana aveva adottato una motivazione astratta e apodittica, per nulla agganciata alle peculiarità del caso concreto, consistenti nella brevità dell'arco temporale in cui si erano consumate le condotte ( meno di un anno); nella scadente qualità dello stupefacente ceduto, nella saltuarietà della attività di spaccio, nella esiguità delle dosi smerciate ( un grammo o mezzo grammo). Con il quinto motivo, infine, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della aggravante di cui all'art. 74, comma, 3, dpr 309/1990. 3.3 LL IO lamenta, con il primo motivo, i vizi di cui all'art. 606, lett. B) ed e) cod proc pen, in ordine al riconoscimento della aggravante di cui all'art. 74, comma terzo, dpr 309/1990. La motivazione affermava che il ricorrente era subentrato nella associazione per la incapacità del FR PA, riconosciuta da tutti i familiari. Tanto certamente escludeva la possibilità di avvalersi dei benefici posti in essere, in quanto i fratelli non avevano mai agito insieme. Né la sentenza spiegava adeguatamente quali vantaggi avrebbe apportato l'attività del paolo alla associazione: sul punto, era del tutto carente la motivazione di cui alla sentenza impugnata, che si limitava al riferimento alla attività del PA precedenti all'arresto, senza però chiarire adeguatamente chele basi probatorie sulle quali fondare la conclusione che si trattava di attività svolta a vantaggio dei familiari. Al contrario, era palesemente emersa l'avversione del ricorrente riguardo al FR. con il secondo motivo,si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla ritenuta sussistenza dell'associazione dai colloqui captati in carcere si evinceva che patriarca IO era stato sostituito, nella attività di spaccio, prima dal figlio PA, poi dal FR NT e infine dall'odierno ricorrente. Mai, quindi, vi era stata la contemporanea presenza dei soggetti ritenuta in sentenza. con il terzo motivo, lamenta vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della ipotesi associativa. La Corte territoriale aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulla base del contenuto delle conversazioni captate, di cui era stata data una interpretazione manifestamente illogica quanto al coinvolgimento del ricorrente nel commercio di stupefacente, con il preciso ruolo di contabile. Non si era considerato, infatti, che il IO era in costante conflitto con il FR PA e che come risultava da altre conversazioni era del tutto all'oscuro dell'esistenza di crediti e dell'ammontare dei debiti. Con il quarto motivo, denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per il reato di cui all'art. 73 dpr 309/1990, desunto, senza alcun sequestro di stupefacente, solo dalla conversazione nella quale i familiari in vinculis chiedevano notizie dell'esito dei loro crediti. con il quinto motivo, lamenta il ricorrente vizio di motivazione sul punto relativo alla mancata concessione delle attenuanti generiche e alla esclusione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73 v comma e 74, vi comma dpr 309/1990. La corte non aveva considerato gli elementi positivi consistenti nella giovane età, nell'essere titolare di attività lavorativa oltre che incensurato;
ed aveva escluso l'ipotesi lieve con motivazione laconica e del tutto astratta.
3.4 LL PA lamenta, con il primo motivo, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta ipotesi associativa. Non era stata affrontata la questione relativa alla assenza del numero minimo dei tre associati;
la motivazione era contraddittoria laddove riconosceva che vi era stata una successione tra familiari, e, pur affermando la compartecipazione nel sodalizio, non accertava quando questa contemporanea partecipazione si sarebbe verificata. Contraddittoria era I 'affermazione per cui il padre IO, in carcere, avrebbe continuato a far parte del contesto associativo, poiché detta circostanza era smentita "1 dal contenuto delle conversazioni captate, in cui il ricorrente aveva chiesto al padre di avere carta libera" nella gestione. Peraltro, dalla predetta conversazione emergeva altresì che vi era stata una mera richiesta di esercitare l'attività, ma era altresì emersa, dal compendio di tutte le conversazioni captate, la generale sfiducia da parte di tutti i familiari verso il ricorrente;
tale da escludere, logicamente, il contestato inserimento dello stesso nel contesto associativo. Sul punto, la Corte territoriale aveva argomentato in modo astratto e stereotipato, facendo riferimento a supposte " dinamiche consuete nei contesti associativi", affermazione disancorata dalle risultanze processuali. Ancora, era emerso che l'odierno ricorrente aveva debiti personali nei confronti dei fornitori, in quanto tossicodipendente;
debiti che non gravavano sulla associazione, nonché un conto e clienti personali, distinti da quelli degli altri fratelli. con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine al punto concernente la determinazione della pena. era stata applicata la medesima pena a tutti i fratelli senza tenere conto del limitato periodo temporale in cui si era svolta l'attività del ricorrente;
per di più, l'elemento del ridotto periodo temporale era stato invece positivamente utilizzato per altro imputato della medesima associazione, il NN;
altrettanto carente e illogica era la motivazione riguardante il diniego delle attenuanti generiche.
3.5 PA NT deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74 dpr 309/1990. Lo stabile ruolo dell'imputato nel reato associativo, descritto dalla corte territoriale come subalterno dei capi della compagine EL e NN, ma superiore gerarchico rispetto agli altri associati, con funzioni di raccordo tra i capi e gli altri spacciatori era stato infatti desunto dalla sussistenza di un maggior numero di contatti telefonici con EL ZO e NN NT. Detto ruolo, infatti, era stato smentito dalle dichiarazioni degli acquirenti, i quali avevano descritto l'imputato come il venditore al dettaglio della sostanza, di talchè era palesemente contraddittorio l'assunto secondo cui egli potesse svolgere il ruolo di raccordo tra i vertici della associazione e i venditori al dettaglio. al riguardo, sottolinea come gli altri venditori erano stati assolti dall'imputazione di cui all'art. 74, e condannati solo per i reati di cessione contestati al capo B5. per di più, anche in riferimento alle ipotesi di cessione, la colpevolezza era stata affermata sulla base elle risultanze della captazioni da cui risultava la fissazione di appuntamenti, senza che però fosse mai intervenuto il sequestro della sostanza. Né poteva affermarsi che l'imputato non aveva fornito spiegazioni riguardo alle conversazioni intercettate, posto che l'onere probatorio grava sulla pubblica accusa. inoltre, la corte territoriale si era limitata a richiamare gli elementi di indagine raccolti nelle indagini preliminari, senza alcuna autonoma valutazione. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della ipotesi attenuata di cui agli artt. 74, quinto e sesto comma. L'impugnata sentenza aveva fatto riferimento solo all'arco temporale di svolgimento delle condotte, con argomentazione palesemente insufficiente e illogica. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione relativamente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al disposto aumento per la continuazione, la cui entità era stata fissata senza alcuna motivazione.
3.6 CI PA denuncia, con il primo motivo, vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per le contestate condotte di cessione di stupefacente. La prova era stata desunta da captazioni telefoniche dalle quali risultava solo la fissazione di appuntamenti, senza che la cessione fosse stata riscontrata da servizi di osservazione né tantomeno sequestri. con il secondo motivo lamenta il ricorrente vizio di motivazione relativamente alla esclusione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, v comma dpr 309/1990. La motivazione era astratta, e non teneva conto dei modestissimi quantitativi oggetto delle cessioni, nonché del limitato arco temporale di riferimento ( concentrato nel marzo 2008).
3.8. IC GN lamenta manifesta illogicità della motivazione. le conversazioni captate avevano infatti un contenuto equivoco, e non erano corroborate da risultanze di servizi di osservazione né da perquisizioni o sequestri;
le propalazioni accusatorie rese dal IZ erano state considerate senza alcuna verifica della credibilità soggettiva e oggettiva;
si era fatto riferimento a dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia mentre l'imputato si era avvalso della facoltà di non rispondere. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione della ipotesi lieve di cui al quinto comma di cui all'art. 73 dpr 309/1990. 3.7. D'AN IE lamenta, con unico motivo, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. A seguito della declaratoria di inutilizzabilità delle conversazioni relative ai decreti portanti i nn.ri 2386/07 e 2884/07, la corte territoriale si era basata su un quadro probatorio del tutto inconsistente;
facendo riferimento a conversazioni telefoniche del tutto generiche, che si prestano a molteplici valutazioni;
per di più, non era stato minimamente valutato che il D'AN fosse un assuntore di stupefacente.
3.9 LI ET si duole, con un primo motivo, della assenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di patteggiamento. Sul punto, i giudici di merito non avevano spiegato le ragioni della adesione al dissenso espresso dal pubblico ministero. con il secondo motivo denuncia violazione di legge. La Corte aveva affermato che le intercettazioni poste a fondamento della affermazione di responsabilità erano state autorizzate con il decreto n.447/2008, e quindi non colpite dalla declaratoria di inutilizzabilità. Detta affermazione, però, era del tutto generica e disancorata dalle effettive risultanze processuali. con un terzo motivo, si denuncia mancanza grafica di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi d) e C 12. Sul punto, la Corte di merito si era limitata a richiamare il contenuto di conversazioni telefoniche intercorse con il coimputato IO, senza spiegarne la valenza probatoria. Con il quarto motivo, lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio di motivazione in quanto, in assenza di elementi probatori costituiti da sequestri dello stupefacente, il contenuto delle captazioni avrebbe dovuto essere valutato con attenzione e rigore. Con il quinto motivo, deduce che la confessione resa in ordine ai resti di cui al capo de C 12 avrebbe dovuto essere apprezzata sotto profilo della attendibilità e veridicità, onde escludere intenti di autocalunnia, laddove la corte nulla aveva argomentato sul punto. Con altra doglianza rappresenta il ricorrente che i reati contestati dovevano considerarsi come reato unico, essendo state realizzate più di una condotta di cui all'art. 73 dpr 309/1990 nello stesso arco temporale. Denuncia inoltre violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione della ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma v, dpr 309/1990. Con l'ultimo motivo, lamenta carenza di motivazione in ordine alla misura della disposta riduzione della pena, non applicata nella massima estensione, in virtù della concessione delle attenuanti generiche;
nonché in ordine dalla scostamento dalla pena base, non determinata nel minimo edittale. Infine, si duole il ricorrente della disposta sospensione della patente di guida in assenza del giudizio sulla pericolosità sociale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Va preliminarmente dichiarata l'estinzione dei reati per morte del reo quanto alla posizione di NN NT, deceduto in data 2 novembre 2016, come risulta dal certificato di morte depositato dal difensore avv. Di Franco.
2. Ricorso EL 2.1 In ordine alla affermata responsabilità per il reato associativo contestato al capo A) dell'imputazione, l'imputato lamenta vizio di motivazione in ordine alla sicura identificazione con l'appellativo CÈ o il porco" desunto dalle conversazioni captate in carcere tra i "1 " " membri della famiglia LL. Deduce inoltre che, a seguito della dichiarata inutilizzabilità dei decreti di intercettazione indicati nella pronuncia di annullamento, non sarebbe residuato un compendio probatorio idoneo a sostenere il giudizio di penale responsabilità. b Le suddette doglianze sono infondate. La Corte territoriale cita analiticamente le conversazioni captate tra i membri della famiglia LL ( pacificamente utilizzabili), ricavandone in via logica, con deduzioni coerentemente argomentate e immuni da censure, la plastica dimostrazione che il EL partecipasse stabilmente e pienamente al sodalizio con i predetti LL. In proposito, la sentenza impugnata richiama la conversazione in cui LL IO portava al genitore IO, ristretto in carcere, i saluti di NN e di "CÈ incontrati la sera prima ("ti salutanu tutti .... assira mi vitti cu NN, IC ... e ti mannanu puru i saluti ... salutamillo a IO pag.28 trascrizione ), accomunando quindi il più volte menzionato "CÈ a NN NT. Ed è oltremodo significativo che a quel punto il padre, incaricando il figlio di ricambiare i saluti, si informava se per i due predetti soggetti gli affari andassero bene ("macinano") facendo esplicito riferimento al fatto che essi avevano ricevuto i telefoni già in uso al figlio PA arrestato e contenenti i numeri di tutti i suoi clienti tossicodipendenti ("salutamillu puru tu ci dici "me pa' ti manna a saluta”. iddi per ora ... per ora macinanu tutti l'amici di PA ... va sentili ... ci mancavano forse i telefoni ... "). In proposito, la Corte territoriale compie un logico collegamento con le risultanze di una conversazione del 24 luglio 2007, nella quale IO LL riferiva al padre in carcere che si era accordato con EL ZO perchè questi garantisse il sostentamento alla famiglia LL anche per il pagamento della spese legali dei due membri detenuti (all'avvocato "cipurtò cincucentu euro..?"), ricevendo in cambio i telefoni cellulari in uso al FR PA prima del suo arresto, fatto che avrebbe consentito di non disperdere "l'avviamento" della florida attività di spaccio alla quale era dedito quest'ultimo fino al suo recente arresto. Ricollegando tale passo del colloquio con quello in precedenza esaminato si chiarisce perfettamente quali fossero i termini dell'accordo raggiunto tra i LL, il NN ed il EL: questi si facevano carico delle spese legali dei detenuti LL IO e PA ed in cambio ricevevano i telefoni di PA al fine di mantenere la clientela degli acquirenti della droga, evidentemente patrimonio comune del sodalizio, accordo fondato quindi sulla chiara esistenza di un rapporto di tipo associativo tra tutti i soggetti coinvolti. Dall'esame del contenuto delle predette conversazioni la Corte trae, quale logica conseguenza, la conclusione che dette risultanze sono dunque manifestamente inconciliabili con la tesi difensiva secondo cui tra il gruppo familiare dei LL ed il duo NN-EL sussisterebbe solo un rapporto di amicizia inequivocabile riferimento al pagamento degli avvocati, alla attività in corso ( "macinanu"); ai telefoni contenenti tutti i contatti considerati fondamentali per l'esercizio della attività (" ci mancavano forse i telefoni"). La Corte territoriale richiama poi il dialogo del 20 agosto 2007, in cui LL NT riferiva al FR che NN IO, il quale aveva previsto un viaggio in Tunisia da compiere con sua moglie e con EL ZO e la moglie di questi, aveva rinunciato a partire perdendo i soldi dei biglietti in quanto alla fine erano partiti solo OS e CÈ. E la sentenza impugnata sottolinea che risulta documentalmente provato in atti che EL ZO, la cui moglie si 8 chiama RO CH (OS e Vice"), in quel periodo aveva effettivamente fatto un viaggio con la stessa in Tunisia. Orbene, da tale colloquio si trae conferma definitiva della sicura identificazione del IC ( e dunque del "porco") in EL ZO in quanto gli interlocutori del colloquio captato, nel riferirsi a tali soggetti, richiamati anche dalla madre alla prudenza, omettevano i cognomi limitandosi a pronunciarne i nomi di battesimo ("parra IO parra IO invece du cugnomu IO, i nomu si ponnu fari ..."), con ciò *** evidenziando come oggetto dei colloqui fossero personaggi i cui collegamenti dovevano restare non decifrabili in caso di intercettazione, ad ulteriore riprova della piena comune consapevolezza dell'illiceità dei traffici intrattenuti con i coimputati EL e NN. L'impugnata pronuncia, dunque, argomenta logicamente che i fratelli LL facevano riferimento chiamandolo "CÈ a EL ZO ed a NN NT indicato come IO. Significativamente, la Corte territoriale riporta la conversazione del 6 agosto 2007 presso la casa circondariale di Termini Imerese ove era stato nel frattempo trasferito LL PA che, parlando con i fratelli IO e NT dei rapporti dare/avere verso altri soggetti, si informava anche di IC ("IC s'ha bistu É? "si è visto ZO ?") ed avendo appreso che si incontravano ogni settimana commentava che se la passava certamente bene disponendo dei suoi telefoni, con cui poteva mantenere ed incrementare la clientela. Sempre dalla predetta conversazione emergeva che il IC, anche avvalendosi della collaborazione di NN NT, acquisiva anche i crediti derivati dall'attività di spaccio di PA utilizzandoli in parte per recuperare il debito contratto da quest'ultimo nei suoi confronti per precedenti forniture ed in parte per pagare le spese legali derivate dalla detenzione del LL, il quale voleva infatti quanto meno assicurazioni circa il fatto che il debito venisse considerato in via di l'avvocato ma ti i estinzione ("Poi mi i scala? Vai ni CÉ ci dici "CÉ, chiddi di me frati . levi du cuntu però ... u sai, vero è?"... E boli i picciuli di l'avvocato ... mi i levi du cuntu ... veru è? Usai, veru è? Iddu sipigghiò u telefono poi vuole ducentu euro (ine.) e si sta ammuccannu tutti i me clienti ... ca ci dunanu u nummaru a iddu ..."). Da tutti i predetti colloqui (e dagli altri analiticamente esaminati in seno alla sentenza appellata) si trae la prova inequivoca della sussistenza di un'organizzazione criminale fortemente coesa dal vincolo familiare, con adeguata suddivisione di compiti, caratterizzata da una comune gestione dei clienti. Sul punto, la pronuncia impugnata ha richiamato anche gli esiti delle intercettazioni captate sull'utenza telefonica fissa della famiglia LL nonché sulle utenze cellulari di LL IO e LL NT, tutte pienamente utilizzabili stante la legittimità dei relativi decreti stabilita dalla sentenza rescindente (decreti n.1818/07, n. 1959/07 e n.2028/07). Si appalesa dunque del tutto infondato il motivo di ricorso ( comune anche ai ricorsi di LL PA e LL IO) secondo cui mancherebbe il reato associativo, stante la carenza del numero di tre persone a seguito dell'arresto di IO: la Corte territoriale ha analizzato compiutamente il compendio probatorio acquisito e sopra richiamato, da cui emerge senza possibilità di equivoco una cogestione del traffico di 9 stupefacenti da parte dei membri della famiglia LL ( i due fratelli e il padre in carcere) unitamente ai coimputati NN e EL. -fine di cui al capo A1, 2.2 Analoghe considerazioni possono ripetersi con riferimento al reato riguardo al quale il EL ha riproposto la doglianza relativa alla sua incerta identificazione come ZO" o il porco", laddove anche alla luce di quanto sopra esposto risultano " ་་ - inequivocabili i riferimenti emersi dalle conversazioni intercettate ed analiticamente riportate nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata (in particolare, le conversazioni intercettate sull'utenza mobile in uso a LL IO decreto n. 1959/07 legittimo per la S.C. che evidenziano come quest'ultimo tenesse in quel periodo i contatti con il fornitore EL ZO per l'illecita attività di spaccio, riscontrate dalle dichiarazioni degli acquirenti D'DR AN e SP TO, i quali hanno confermato di aver acquistato sostanza stupefacente dal EL, dal NN e dal LL, previ contatti telefonici in cui si utilizzava in gergo di codice di unità di tempo ("mezz'ora/un'ora ) per acquistare i quantitativi). In proposito, va allora rammentato l'insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l' interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbas, Rv. 263715). E, come esposto, le motivazioni utilizzate dalla Corte palermitana sono dotate di indiscutibile coerenza logico - argomentativa.
2.3. Sono infondate anche le doglianze riguardanti i lamentati vizi di motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità in ordine al reato associativo contestato al capo B e al reato fine di cui al capo B1). In proposito, la Corte palermitana fa pertinente riferimento al ponderoso compendio probatorio utilizzato dal GIP (sentenza del 9 maggio 2011, dott. Petruzzella, pagg. 70 e seguenti) specificamente riguardante la posizione del MI il quale non ha proposto impugnazione e PA, coimputati e condannati per il reato associativo suddetto. Detta pronuncia costituisce infatti unico corpo argomentativo con la pronuncia di appello, trattandosi di " doppia conforme". Al riguardo, va evidenziato che il decreto autorizzativo delle intercettazioni n. 1621/2007 relativo alle posizioni degli imputati NN NT, EL ZO, PA NT, è stato dichiarato pienamente utilizzabile, così come anche i decreti nn. 581/2008 (posizioni di IC, EL, MI, IZ, LL PA, LL IO). Pertanto, correttamente la Corte richiama le "innumerevoli conversazioni intercettate tra i suddetti imputati il cui contenuto esplicito o comunque decifrabile si riferisce univocamente a contatti finalizzati a traffico di stupefacenti, in particolare cocaina". A conferma delle risultanze del materiale intercettivo utilizzato, la sentenza impugnata fa riferimento alle dichiarazioni rese 10 In da diversi acquirenti-tossicodipendenti, (D'AN AN, SP TO, TO FR PA, CI SI, Lo BI IO), soggetti individuati attraverso attività di captazione come acquirenti abituali di sostanza stupefacente, che hanno confermato di avere utilizzato un medesimo modus operandi per le loro richieste di droga al gruppo. I predetti hanno inoltre dichiarato che preliminarmente contattavano una utenza cellulare (340/0690627, intestata al rumeno Reta Andreiu) e, ricorrendo ad un linguaggio in codice ("mezz'ora" per richiedere mezzo grammo, "un'ora" per richiedere un grammo di cocaina ovvero "mezzo amico" o "mezzo caffè"), concordavano con il soggetto che in quel momento aveva la disponibilità di quell'utenza il luogo della consegna. Dall'esame del materiale probatorio analiticamente vagliato, la Corte territoriale rileva che al momento della materiale consegna dello stupefacente, il referente di turno per lo spaccio era generalmente in compagnia di EL ZO;
e che emergeva l'esistenza di una sorta di turno tra gli associati che, avvalendosi di un comune supporto logistico (la medesima utenza cellulare con intestatario straniero di comodo) garantivano l'immediata e costante reperibilità agli acquirenti di droga. E' allora sufficiente ribadire che nell'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/1990, il procacciamento e commercio dello stupefacente necessita di una predisposizione di mezzi non particolarmente significativa e di uno scarso approntamento di strumenti di tutela ed offesa (si tratta di comprare da chi vuole vendere e vendere a chi vuole comprare); si è in presenza, il più delle volte, di organizzazioni per così dire "leggere", che a fronte di una non spiccata (ma presente) fidelizzazione, non escludono il perseguimento d'interessi individuali. Rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, l'associazione si distingue per il carattere dell'accordo criminoso, contemplante la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali, anche al di fuori dei singoli reati programmati, assicurino la propria disponibilità duratura ed indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso del sodalizio. In definitiva, dunque, perché sia configurabile l'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/90 la prova del vincolo può desumersi dalle modalità esecutive dei reati- fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti;
e la stessa affectio societatis, nell'associazione in esame, si risolve nel fatto che tutti gli aderenti sono portati ad operare nel settore del traffico della droga nella consapevolezza che le attività proprie ed altrui ricevano vicendevole ausilio e tutte insieme contribuiscano all'attuazione del programma criminale. (Sez.4, sent. n. 51716 del 16/10/2013, Amodio ed altri, Rv. 257906; sez.4, sent. n. 36341 del 15/05/2014, Savasta ed altri, Rv. 260268; nello stesso senso Sez. 2, Sentenza n. 16540 del 27/03/2013 Rv. 255491; Sez. 3, Sentenza n. 9457 del 06/11/2015, Rv. 266286). Gli elementi probatori esposti nelle impugnate sentenze rendono certo lo svolgimento in comune dell' attività di spaccio di stupefacenti, prevalentemente cocaina, svolta con assiduità' 11 nel periodo in contestazione, finalizzata a rifornire una clientela vasta ed eterogenea, proveniente anche da paesi limitrofi al luogo ove essi spacciavano. Né è fondata la doglianza inerente alla dedotta estraneità al reato fine di cui al capo B1, argomentata in ricorso ( terzo motivo) nel senso che le dichiarazioni accusatorie dell'acquirente SP si riferiscono a tale "E, stante la certa riconducibilità del EL al nome " ZO", come diffusamente esposto.
3. Ricorsi LL IO e LL PA 3.1 I motivi attinenti alla carenza del numero minimo di tre in ordine alla configurabilità del reato associativo sono infondati: in proposito, vanno richiamate le osservazioni già spese riguardo alla posizione di EL ZO, attesa comunque l'argomentata descrizione circa la gestione, da parte dei familiari, della attività di spaccio dopo l'arresto del padre IO, desunta dall'analitico esame delle captazioni durante i colloqui in carcere e dal materiale intercettivo esaminato, riportato riguardo alla posizione EL.
3.2 Né è invocabile la dedotta insussistenza dell'ipotesi associativa per i rappresentati conflitti tra gli associati, in riferimento ai rapporti tra i fratelli PA e IO, atteso che è principio costantemente affermato che non è di ostacolo alla configurabilità del reato associativo la differenza dello scopo personale o dell'utile che i singoli partecipi si propongono (sez. 6, n. 3509/2012, Rv. 251574; sez. 3 n. 49314/2015). Altrettanto coerente e logica è la motivazione della Corte territoriale riguardo alla partecipazione del PA nella comune attività di vendita di stupefacente. Al riguardo, la sentenza impugnata richiama la conversazione captata in carcere del 26 giugno 2007, in cui il PA rappresentava al padre IO non soltanto l'esistenza del debito di €.5000,00 con il "porco", ossia il EL, ma anche che voleva avere" carta bianca"; significato non altrimenti logicamente spiegabile se non con il rivelato intento di proseguire gli affari intrapresi dal genitore IO con una certa libertà di azione (il IO era tratto in arresto, si ricorda, a seguito del sequestro a suo carico di 400 gr di cocaina, tagliata e confezionata). Il contenuto delle captazioni esaminato dalla sentenza impugnata certamente esclude l'estraneità del PA alla associazione: in proposito, infatti, il PA aveva riferito al padre di un contatto per avere "l'esclusiva" nella zona di Villabate. Altrettanto disancorata dai dati probatori esaminati dalla Corte palermitana è la doglianza del IO LL, in ordine al reato fine di cui al capo A1), la cui ricostruzione, più sopra richiamata riguardo alla posizione EL, è fondamentalmente basata sulle risultanze delle intercettazioni riferite proprio all'utenza del IO LL, puntualmente riscontrate dalle dichiarazioni degli acquirenti (cfr. motivazione EL). SANGILLES 3.3 Quanto alle doglianze in punto di pena, relativamente al PA che si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche nonchè della illogicità circa l'applicazione del medesimo 12 trattamento sanzionatorio degli altri fratelli, atteso il minor periodo di partecipazione alla contestata associazione, va sottolineato che la Corte territoriale ha richiamato le sue specifiche attitudini a delinquere nel settore dello smercio degli stupefacenti, attestate dai due precedenti a suo carico, nonché il fatto che dopo l'avvenuto arresto, ha mostrato una peculiare pervicacia nel continuare a gestire gli illeciti traffici, nonché la sua peculiare abilità ad avere una vasta clientela di acquirenti, tanto che la cessione dei suoi telefoni cellulari veniva ritenuta essenziale dagli altri associati durante la sua detenzione. Si tratta di giudizio congruamente argomentato, avendo la sentenza impugnata posto in risalto a discapito del minor dato temporale appunto le spiccate doti delinquenziali del PA, minutamente descritte e oltretutto corroborate da precedenti specifici. E le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'articolo 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez.6, 8 luglio 2009, Abruzzese ed altri;
Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Rv. 264101), il che, nel caso in esame, deve certamente escludersi. Sulla posizione del IO, la sentenza impugnata ha fatto riferimento al ruolo svolto da quest'ultimo, essenziale al fine di mantenere i legami tra i parenti detenuti ed i loro fornitori abituali, al fine di recuperare i contatti, con la clientela pregressa, nonché al fine di cercarne una nuova, curando la contabilità degli affari, i rapporti con i clienti ed i creditori, dunque un ruolo decisivo per il mantenimento ed il rafforzamento dell'associazione, osservando quindi come tali caratteristiche della condotta posta in essere denotassero una personalità incline a delinquere e certamente non meritevole della concessione delle richieste attenuanti. Va allora rammentato che, dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato, ma deve essere apprezzata l'esistenza di elementi positivi rilevanti per la concessione del beneficio. ( Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).
4. Motivi comuni alle posizioni LL e EL 4.1. Sulla invocata applicazione della ipotesi lieve di cui all'art. 74, comma 6, DPR 309/1990 Non si rinvengono i denunciati errori logici o in diritto riguardo alla lamentata esclusione della ipotesi lieve, dal momento che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui a fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73 comma quinto d.P.R. n. 309 del 1990. (Sez. 6, n. 12537 del 19/01/2016, Rv. 267267 ; Sez. 5, n. 48676 del 14/05/2014, Rv. 261911, escludendosi dunque la relativa configurabilità valutando la concreta capacità operativa, il numero delle condotte, o, esemplificativamente, la diversa tipologia di sostanze trattate ed il quantitativo 13 delle cessioni). In proposito, l'impugnata sentenza richiama significativi dati quali la cospicua entità dei crediti vantati dagli associati, il lavorìo criminale ininterrotto, l'approvvigionamento continuo di stupefacenti per rifornire una vasta clientela di acquirenti provenienti da diverse piazze tutte nominate in motivazione, l'organizzazione di luoghi deputati all'occultamento della droga, la continuità degli smerci di cocaina, la circolarità degli strumenti logistici a disposizione dei diversi appartenenti al gruppo, come oggettivamente emersi dalle conversazioni captate. In particolare, sottolinea la corte palermitana che nelle intercettazioni riportate, si parla di ' cessioni e di contabilità per centinaia e poi migliaia di euro. La motivazione è dunque congrua, adeguata e rispettosa dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati.
4.2 Sulla configurabilità della aggravante di cui all'art. 73, terzo comma I ricorrenti deducono in proposito il vizio di violazione di legge e motivazionale, essendo emerso che i familiari volevano far disintossicare il PA, quindi questi non era vittima degli altri consociati, né vi sarebbe prova dell'apporto vantaggioso di quest'ultimo. Anche la suddetta doglianza è infondata. La ratio dell'aggravante è quella di tutelare la collettività da parte di organizzazioni particolarmente pericolose per la maggior spinta propulsiva nella attività di ricerca e distribuzione della droga svolta dai tossicodipendenti. In tale solco si pone la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui al fine della configurabilità dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, è sufficiente che i partecipanti all'associazione facciano uso di sostanze stupefacenti con continuità (Sez. 6, n. 37983 del 16/03/2004, Rv. 230371; Sez. 6, n. 16239 del 27/02/2013, Rv. 256251). La Corte territoriale ha dunque esattamente rilevato come, ai fini della sussistenza della aggravante in esame, è sufficiente la mera condizione di tossicodipendenza dell'associato, mentre non è richiesta la prova di alcun vantaggio. Per cui, essendo pacificamente emerso che LL PA facesse uso di sostanze stupefacenti, tanto che dopo l'arresto del padre i fratelli avevano tentato con insuccesso una cura farmacologica disintossicante, e che tutti gli associati, pienamente consapevoli di tale suo stato, avevano continuato a coinvolgerlo negli illeciti traffici, la Corte palermitana ha del tutto correttamente ritenuto configurabile l'aggravante in questione.
5.Ricorso PA 5.1 Le doglianze inerenti alla ritenuta partecipazione del PA al reato associativo e al contestato reato fine, meramente ripropositive dei motivi già avanzati in appello e adeguatamente rigettati dalla Corte territoriale, sono infondate. Premesso, infatti, che nessun 14 ruolo preminente era stato contestato all'imputato, ma soltanto la stabilità della partecipazione alle attività di vendita della sostanza ( a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza in ordine alla configurabilità del reato associativo, sopra richiamata) si osserva che nessun vizio motivazionale si coglie nel tessuto argomentativo della sentenza impugnata. I giudici di merito, richiamata l'utilizzabilità dei decreti di intercettazione n.ri 447/08 e 581/2008, riportano i numerosi contatti telefonici intercorsi tra il ricorrente e i coimputati NN e EL, che rivelano il ruolo del PA nel tenere gli stabili contatti con gli spacciatori, nonchè le univoche dichiarazioni degli acquirenti D'DR AN, SP TO, TO FR PA, Lo BI NT, RA EF i quali, fornendo spiegazioni circa il linguaggio utilizzato, hanno indicato il ricorrente, riconosciuto in fotografia, come colui che vendeva loro la sostanza. In particolare, quanto alla stabile partecipazione del PA alla attività, tale da configurare la sussistenza del vincolo, la Corte territoriale sottolinea che i predetti acquirenti avevano concordemente riferito dei contatti frequenti e periodici, sempre alla stessa utenza che era a turno nella disponibilità dei fornitori, e che detto stabile ruolo del PA era continuato anche successivamente all'arresto del NN. A conferma del vincolo associativo, la sentenza impugnata richiama anche la circostanza delle ricariche telefoniche effettuate dal EL sul cellulare del PA emergendo che l'apparecchio era evidentemente gestito quale telefono "aziendale" nell'interesse del sodalizio criminale per fissare appuntamenti finalizzati allo spaccio degli stupefacenti, nonché l'esistenza di automezzi requisiti ad acquirenti morosi (in particolare, il fatto, accertato, che tale NE, indebitato con il EL, era stato costretto a cedere al PA la propria autovettura, utilizzata per recapitare la droga ai vari appuntamenti fissati). E, quanto alla lamentata assenza di sequestri della sostanza, e quindi dei riscontri relativi al cd " droga parlata", la Corte territoriale rinvia compiutamente all'individuazione dei luoghi ove gli incontri venivano organizzati (il "chioschetto", il bar "le Tentazioni " il "barbiere") e che sono stati poi individuati dalla P.G. come luoghi effettivamente deputati ad attività di spaccio degli stupefacenti, a seguito delle plurime risultanze dei servizi di osservazione altrettanto analiticamente citati nella pronuncia impugnata. Infine, relativamente alle doglianze in punto di pena, la Corte territoriale ha fatto specifico e congruo riferimento ai plurimi e gravi precedenti penali del PA già condannato ben tre volte per reati di rapina. E anche sul punto vale ribadire che, dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato, ma deve essere apprezzata l'esistenza di elementi positivi rilevanti per la concessione del beneficio ( Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610). Relativamente, poi, al disposto aumento per la continuazione, va rammentato che non sussiste l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena relativi ai reati satellite, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5, n. 27382 del 28/04/2011, Rv. 250465; Sez. 2, n. 4707 del 21/11/2014, Rv. 262313); e, al riguardo, la Corte territoriale sottolinea che il 15 b trattamento sanzionatorio non è suscettibile di alcuna riduzione in quanto determinato in misura prossima ai minimi edittali e comunque adeguato alla entità e gravità degli addebiti.
6. Ricorso CI 6.1 Il ricorso è infondato. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per le contestate condotte di cessione di stupefacente, poichè la prova sarebbe stata desunta da captazioni telefoniche dalle quali risultava solo la fissazione di appuntamenti, senza che la cessione fosse stata riscontrata da servizi di osservazione né tantomeno sequestri. Sul punto, lungi dal fermarsi alle sole risultanze delle captazioni ( peraltro plurime, in equivoche e analiticamente citate nella sentenza impugnata) la Corte territoriale richiama, quali forti elementi di riscontro, le dichiarazioni accusatorie rese da D'DR AN e TO FR PA (cfr. informativa del 6.6.2010) che hanno concordemente indicato il CI, riconoscendolo in fotografia, come uno degli spacciatori che essi contattavano mediante l'utenza cellulare "aziendale" intestata a Reta Andreiu in uso al EL ed affidata di volta, in volta agli altri correi per garantire gli approvvigionamenti ai diversi acquirenti- tossicodipendenti. In più, i giudici di merito ribadiscono, quale elemento di inconfutabile prova circa la partecipazione del CI alla contestata attività di spaccio, che, in esito al servizio di osservazione svolto il 28 marzo 2008 sono stati sequestrati 16 involucri di sostanza stupefacente nella disponibilità del CI (processo definito con sentenza ex art.444 c.p.p. per il reato unificato per continuazione a quello oggetto dell'odierno giudizio).
6.2 Né è riscontrabile il dedotto vizio di motivazione relativamente alla esclusione dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, V comma DPR 309/1990. Lungi dall'essere astratta, la motivazione della Corte territoriale, a seguito delle analitiche citazioni del contenuto del materiale intercettivo, sottolinea le accertate allarmanti modalità dell'attività di spaccio posta in essere dal ricorrente in concorso con gli altri imputati, rivelatrice dell'inserimento in un contesto criminale che garantiva un continuativo approvvigionamento di stupefacenti connotato da innumerevoli cessioni, anche se circoscritte a un lasso temporale determinato Correttamente, dunque, la sentenza impugnata applica il consolidato principio secondo cui la circostanza attenuante speciale del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rv. 247911, principio ribadito anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013, conv. in legge n. 10 del 2014 (Sez. 3, n. 27064 del 19/03/2014, Rv. 259664; Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651, Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Rv. 269149). 16 7. Ricorso MI GN 7.1 Anche il ricorso del IC è infondato. Lamenta il ricorrente vizio di motivazione in ordine alla accertata partecipazione al reato fine contestato sub capo B)5, in quanto le conversazioni captate avevano un contenuto equivoco, e non erano corroborate da risultanze di servizi di osservazione né da perquisizioni o sequestri e, inoltre le propalazioni accusatorie rese dal IZ erano state considerate senza alcuna verifica della credibilità soggettiva e oggettiva. La Corte territoriale, in punto di affermazione della penale responsabilità del IC, riporta il contenuto delle intercettazioni pienamente utilizzabili ( decreti n.581, 447 e 909) nonché i riscontri di cui alle risultanze dei servizi di osservazione effettuati dai Carabinieri di Bagheria 1'8 ed il 28 febbraio 2008 nella zona ubicata nei pressi dell'area ERG di fronte all'esercizio pubblico denominato il " Chioschetto" attestanti episodi di cessione di stupefacenti da parte del IC, in concorso con il PA, il MI ed il IN. Inoltre, l'impugnata sentenza riporta le dichiarazioni accusatorie rese a carico del IC dai tossicodipendenti-acquirenti D'DR AN (sentito il 19.3.2010), SP TO (s.i.t. 20.3.2010), TO FR PA (24.3.2010), Lo BI NT e RA EF (allegati ad esito delega indagine Compagnia CC di Bagheria 16.6.2010), i quali hanno positivamente riconosciuto il ricorrente anche in fotografia, come uno degli spacciatori che rispondeva alla utenza cellulare a disposizione del gruppo di riferimento, intestata a Reta Andreiu, cui avevano richiesto dosi di cocaina utilizzando il sopra descritto linguaggio criptico e concordando appuntamenti nei soliti luoghi destinati allo spaccio. La Corte palermitana evidenzia poi la piena consapevolezza da parte del IC dell'illiceità dei traffici posti in essere in concorso con i predetti PA e MI, emergente dal contenuto della conversazione captata il 26 febbraio 2008 alle ore 21,52 nella quale il IC si premurava di avvisare il proprio correo PA NT di non uscire da casa per la presenza delle forze dell'Ordine. Trattasi di motivazione analitica, ligica, congrua ed esaustiva, che resiste ampiamente ai lamentati vizi di illogicità prospettati in questa sede dal ricorrente.
7.2.Parimenti infondato è il secondo motivo, con cui il IC lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione della ipotesi lieve di cui al quinto comma di cui all'art. 73 DPR 309/1990. In proposito, la Corte palermitana richiama l'intensità ed assiduità della attività illecita di spaccio e l'inserimento del IC in un contesto criminale di spiccata pericolosità e gravità, escludendo quindi che potesse ricorrere quel requisito di minima offensività necessario per la configurabilità dell'ipotesi lieve, secondo j parametri giurisprudenziali sopra richiamati.
8. Ricorso LI ET 8.1 Anche il ricorso proposto dal LI ET è infondato. 17 In ordine alla lamentata assenza di motivazione sul rigetto della richiesta di patteggiamento, va rammentato che, come sottolineato anche dalla sentenza impugnata, il giudice non è tenuto all'esito del dibattimento ad enunciare specificamente le ragioni per le quali ritiene giustificato il dissenso del P.M. sulla richiesta di applicazione della pena, sussistendo un obbligo di specifica motivazione solo quando, al contrario, ritenga tale dissenso ingiustificato applicando la sanzione ( Sez. 5, n. 2782 del 21/10/2014 Rv. 262680; Sez. 3, n. 12002 del 15/02/2011, Rv. 249679).
8.2 Quanto alla affermazione di penale responsabilità in ordine al capo D) l'impugnata pronuncia richiama le conversazioni captate in dipendenza del decreto n.447/2008, pienamente utilizzabile ( si tratta di conversazioni tra il LI e l'acquirente IO). La Corte evidenzia la frequenza delle predette conversazioni, attinenti ad un arco temporale considerevole ( febbraio maggio 2008), nonché il relativo contenuto ( i due pattuiscono - tempi, consegne, quantità, numero dei soggetti interessati al consumo). Inoltre il LI, nel corso dell'interrogatorio reso il 5 gennaio 2010, ha reso piena ammissione dei fatti, confessando di avere ripetutamente rifornito tutti i soggetti indicati al capo D) emersi dalle ulteriori conversazioni di cui alle pp. 131 e ss. dell'impugnata sentenza di primo grado. Nell'ambito del medesimo interrogatorio di garanzia del 5 gennaio 2010, LI ha dichiarato, confessando, di avere effettuato ripetute forniture di cocaina al RG OM (originariamente coimputato e poi separatamente giudicato) ed al ZZ AN, cioè ha ammesso l'esatto addebito di cui, appunto, al capo d'imputazione C 12. Lamenta in proposito il ricorrente che la confessione avrebbe dovuto essere apprezzata sotto il profilo della veridicità e attendibilità: e ciò hanno compiutamente fatto i giudici di merito, sottolineando che si tratta di un'ammissione precisa e nominativa, riscontrata da chiamate in correità (IO), da plurime dichiarazioni di acquirenti (IO, Roccasecca), da una serie di captazioni del tutto utilizzabili (decreto 447/08 PM), dovendosi poi escludere improbabili ed inspiegabili intenti di autocalunnia, che neppure il ricorrente deduce. Dunque la Corte palermitana ha correttamente applicato il principio per cui la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, anche indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correità), purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori о l'intervenuta costrizione dell'interessato (Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 Rv. 259489, Sez. 4, n. 20591 del 05/03/2008, Rv. 240213) elementi che, nel caso in esame, risultano adeguatamente evidenziati.
8.3. In ordine alla doglianza circa la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 73 comma V DPR 309/1990 l'impugnata sentenza congruamente richiama le reiterate e continue, 18 forniture garantite dal LI a svariati soggetti, comprovanti lo svolgimento di una attività di cessione dotata di una non occasionale organizzazione e volta rifornire con costanza un vasto pubblico di acquirenti tossicodipendenti, elementi pienamente idonei ad escludere la modesta offensività delle condotte contestate.
8.4. Del tutto infondata è anche la doglianza inerente alla mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, così come anche la fissazione della pena in misura più elevata rispetto al limite edittale. In questa prospettiva, le statuizioni relative alla dosimetria della pena in riferimento ai criteri di cui all'articolo 133 c.p., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez.6, 8 luglio 2009, Abruzzese ed altri). Stesse considerazioni valgono circa lo scostamento da minimo edittale (Sez. 4, n. 28139 del 23/06/2015, Rv. 264101). E non appare affatto illogico il ragionamento dei giudici di merito, che, quanto alla pena base, non determinata nel minimo edittale, hanno fatto riferimento alle modalità della condotta (azioni di spaccio ripetute e non marginali) e, relativamente alla riduzione della pena non nella massima estensione, hanno adeguatamente motivato sia in relazione alla gravità dei fatti commessi che al carattere non decisivo delle ammissioni dell'imputato, a fronte di un orizzonte probatorio già quasi del tutto definito a suo carico.
8.5. Manifestamente infondata è poi la doglianza secondo cui i reati contestati sub D) e C12) dovevano considerarsi come unico reato in quanto più condotte in violazione dell'art. 73 DPR 309/1990 commesse nello stesso arco temporale posto che, per costante giurisprudenza di questa Corte, l'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha natura giuridica di norma a più ' fattispecie. Pertanto, quando unico è il fatto concreto che integra contestualmente più azioni tipiche alternative, le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave;
quando invece le differenti azioni tipiche sono distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono distinti reati concorrenti materialmente (Sez. 3, n. 7404 del 15/01/2015 Rv. 262421 Sez. 6, n. 22549 del 28/03/2017, Rv. 270266). Nel caso in esame, si tratta certamente di cessioni distinte sul piano ontologico, in quanto ricorrono differenti episodi di singole cessioni di cocaina, contestati in continuazione, a soggetti cessionari diversi. Va rilevato, inoltre, che in ogni caso la doglianza non risulta prospettata tra i motivi di appello, palesandosi così come inammissibile.
8.7 Quanto, infine, alla richiesta di eliminazione della sospensione della patente di guida (per la durata di appena un anno), correttamente la Corte palermitana osserva che la sospensione della patente di guida prevista dall'art. 85 DPR 309/90 in caso di condanna in materia reati concernenti gli stupefacenti ha natura di pena accessoria facoltativa e discrezionale, e non è inquadrabile nel novero delle misure di sicurezza, richiedenti il giudizio di pericolosità sociale (Sez. 1, n. 26557 del 10/02/2016 Rv. 267254). 19 le 9. Ricorso D'LO.
9.1DAN IE lamenta, con unico motivo, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. A seguito della declaratoria di inutilizzabilità delle conversazioni relative ai decreti portanti i nn.ri 2386/07 e 2884/07, la Corte territoriale si era basata su un quadro probatorio del tutto inconsistente;
facendo riferimento a conversazioni telefoniche del tutto generiche, che si prestano a molteplici valutazioni;
per di più, non era stato minimamente valutato che il D'AN fosse un assuntore di stupefacente e che quindi dette conversazioni fossero finalizzate al mero acquisto per uso personale. Il motivo è infondato. La Corte territoriale, oltre a riportare analiticamente il contenuto delle conversazioni di cui al decreto n.581/2007, pienamente utilizzabili, sottolinea che dette conversazioni rivelano la fittissima trama dei rapporti intrattenuti dal prevenuto D'AN con EL, MI, PA, IC, tutti condannati con riferimento ai gravi delitti legati ai traffici di stupefacenti, con i quali l'odierno ricorrente parlava di reiterati incontri notturni, di appuntamenti per scambiarsi cose, di ritardi che preoccupano gli affari, di luoghi appartati convenuti per vedersi clandestinamente. In più, e con argomentazione dotata di assoluta forza logica, la Corte palermitana sottolinea che le predette conversazioni risultano riscontrate dalle dichiarazioni etero accusatorie rese dal tossicodipendente CI SI, il quale aveva riferito che egli era solito acquistare sostanza stupefacente del tipo cocaina per il tramite di D'AN IE, che aveva subito riconosciuto in effigie e che, successivamente, proprio il D'AN gli aveva presentato il NN (cioè uno degli organizzatori primari, unitamente al EL, di tutti i traffici per i quali è giudizio), anche questi riconosciuto fotograficamente dallo CI.Si tratta, dunque, di un costrutto motivazionale del tutto inattaccabile e immune dalle censure lamentate. 10.La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente alla posizione di NN NT. I restanti ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. 20
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di NN NT per essere i reati estinti per morte del reo. Rigetta i restanti ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 17 ottobre 2017 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Peli ve"Pianelli" Loredana Miccichè Patrizia Piccialli Let the Depositata in Cancelleria Oggi. -1 FEB. 2018 Il Funzionario Giudiziario Patrizia irra 21