Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2017, n. 4907
CASS
Sentenza 17 ottobre 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità di colui che la renda, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correità), purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori o l'intervenuta costrizione dell'interessato.

In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, al fine della configurabilità dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, è sufficiente la mera condizione di tossicodipendenza dell'associato, mentre non è richiesta la prova che tale condizione arrechi un vantaggio all'associazione.

Commentario1

  • 1L'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di stupefacenti
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 9 dicembre 2025

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2017, n. 4907
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4907
Data del deposito : 17 ottobre 2017

Testo completo