Sentenza 11 maggio 2017
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La confessione stragiudiziale può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sé e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato.
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La confessione stragiudiziale può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice quando, valutata in sè e raffrontata con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificarne la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto contestato. La confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione. Deve affermarsi che la valutazione frazionata delle dichiarazioni, di qualsiasi specie esse siano, e dunque anche di quelle confessorie, oltre che di quelle accusatorie provenienti da chiamante in correità e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2017, n. 6467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6467 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2017 |
Testo completo
06467 -18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 11/05/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ADET TONI NOVIK - Presidente N. 532/2017-- Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 47748/2016 Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO MINCHELLA - Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SE ES N. IL 19/05/1985 avverso la sentenza n. 3205/2015 CORTE APPELLO di CATANIA, del 19/05/2016 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/05/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO MANCUSO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Il Pubblico Ministero, in persona del dott. Luigi Birritteri, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avv. Tiziana Maria Milio, in difesa delle parti civili UT DA, UT LO e UT AN, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avv. Claudio Tasin, in sostituzione dell'avv. Vincenzo Giannone, difensore dell'imputato EC AN, ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 19 novembre 2014, il Tribunale di Ragusa condannava EC AN alla pena condizionalmente sospesa di un mese di reclusione, avendolo ritenuto, sulla base della deposizione di ME AT, colpevole del reato, descritto al capo B), di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., commesso il giorno 1 agosto 2009, di minaccia grave in danno di UT LO. Il EC veniva condannato altresì al risarcimento dei danni in favore della parte civile. L'imputato veniva assolto, invece, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., dal reato di cui all'art. 424, secondo comma, cod. pen., descritto al capo A), contestato come commesso il 20 marzo 2009 allo scopo di danneggiare dei veicoli di UT LO, UT DA e UT AN mediante l'introduzione di liquido infiammabile in un garage, provocando un incendio che, poi, era stato spento a seguito di intervento dei Vigili del fuoco.
2. La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa il 19 maggio 2016, dichiarava inammissibile, per rinuncia, l'appello del Procuratore generale delle Repubblica presso detta Corte;
in accoglimento dell'appello proposto dalle parti civili UT LO, UT DA e UT AN, e in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava, ai soli effetti civili, la responsabilità di EC AN in ordine al reato di cui al capo A) e condannava l'imputato al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede;
rigettava l'appello proposto da EC AN. Il giudice di appello affermava che la dichiarazione resa dal EC a ME AT, da costui riferita nel dibattimento di primo grado, era una confessione stragiudiziale nella quale il EC ammetteva la propria responsabilità. 2 3. L'avv. Vincenzo Giannone, in difesa di EC AN, ha proposto ricorso per cassazione, depositato il luglio 2016, affidato a sette motivi.
3.1. Con il primo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen., sostenendo che l'imputato andava assolto con formula piena. EC AN nega strenuamente di aver reso la confessione a ME AT, quindi la dichiarazione del teste rimane, in assenza di altri riscontri, una mera fantasia. Inoltre, la testimonianza risulterebbe, comunque inattendibile, a causa del rapporto di amicizia fra il ME e i UT.
3.2. Con il secondo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e dell'art. 195 cod. proc. pen.; erronea affermazione di responsabilità agli effetti civili;
erronea condanna al risarcimento dei danni per il reato di cui al capo A). Il giudice di merito, ritenendo la dichiarazione del EC a ME AT una confessione stragiudiziale, piuttosto che una testimonianza de relato, ha violato le regole di diritto. La circostanza che l'imputato si sia legittimamente rifiutato di sottoporsi ad interrogatorio nel corso del dibattimento non può valere a far ritenere genuina la presunta confessione.
3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., sostenendo che la motivazione, in assenza di prove che non siano la dichiarazione del ME, risulta apodittica e illogica.
3.4. Con il quarto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. c), e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 195, commi 1, 2, 3, cod. proc. pen. Il giudice di merito, avendo considerato la dichiarazione di ME come una confessione stragiudiziale, invece che come una testimonianza indiretta o de relato, per la quale sono necessari i riscontri, non ha osservato le disposizioni del codice di rito. La dichiarazione è inutilizzabile.
3.5. Con il quinto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 538, 539, 576 cod. proc. pen., nonché degli artt. 2043, 2735 cod. civ. La testimonianza del ME, essendo al massimo un indizio, non è idonea a fondare la responsabilità civile dell'imputato. 3 3.6. Con il sesto motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., erronea affermazione della responsabilità penale dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 612, comma secondo, cod. pen.; vizio di motivazione e violazione di legge in punto di valutazione delle prove;
difetto di motivazione in ordine ai risultati acquisiti e ai criteri di valutazione adottati. Nella parte in cui si occupa di verificare l'attendibilità della dichiarazione di ME, la sentenza di appello risulta illogica, apodittica e contraddittoria, ponendosi in contrasto con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, i quali impongono nell'ipotesi di testimonianza de relato un esame particolarmente penetrante e rigoroso.
3.7. Con il settimo motivo si deduce, richiamando l'art. 606, comma 1 lett. b), e), violazione degli artt. 533, 535 cod. pen. L'imputato, essendo innocente, l'imputato non è tenuto a corrispondere ré le spese processuali ré a rifondere il danno morale alle parti civili. La liquidazione, comunque, avrebbe dovuto essere inferiore. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi, essenzialmente riguardanti la mancata assoluzione dell'imputato con formula piena e la valutazione del materiale probatorio, sono tutti manifestamente infondati. Il giudice di appello ha basato il giudizio di colpevolezza sulla dichiarazione mai smentita di ME, e si è preoccupato di verificarne l'attendibilità. Il giudice di merito deduce la neutralità e la credibilità del ME solo dopo aver constatato sia i buoni rapporti del teste con le parti, che la chiarezza delle sue affermazioni. D'altronde, della genuinità del dichiarante non aveva dubitato neppure il giudice di primo grado. Pertanto, si può affermare la coerenza e la completezza dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato, nonché il rispetto delle regole di diritto in materia. La sentenza impugnata, dopo aver correttamente qualificato la dichiarazione del EC al ME come confessione stragiudiziale, procede ad apprezzarne la genuinità del mezzo di prova. Accertata la credibilità del teste ed escluso che la sua dichiarazione abbia per oggetto mere fantasie dell'imputato, rileva che proprio lo stato di ebbrezza, unito al profondo astio verso i UT, lo ha spinto a riconoscere, dinnanzi ad un amico, la sua colpevolezza. Così facendo, il giudice di appello ha rispettato i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la confessione stragiudiziale, pur non costituendo prova assoluta di colpevolezza, può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice, allorché di essa, valutata in sé e nel contesto dei fatti, raffrontata quindi con gli altri elementi di giudizio, sia possibile verificare la genuinità spontaneità in relazione al fattoe la contestato (Sez. 5, Sentenza n. 38252 del 15/07/2008, Rv. 241572).
2. In conclusione, lo sviluppo argomentativo della motivazione posta a sostegno della sentenza impugnata, esauriente ed immune da vizi logici e giuridici, è basato su una coerente analisi critica degli elementi disponibili e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo. Detta motivazione, quindi, supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il giudice di appello ha attentamente analizzato le risultanze disponibili, per tutti gli aspetti toccati ora dalle censure del ricorrente. Sono compiutamente trattati, nella sentenza impugnata, sta i profili attinenti alla responsabilita dell'imputato. Riguarda poi profili fattuali, e non può essere sindacata in questa sede, la valutazione equitativa del danno morale operata dal giudice di primo grado in relazione al capo B). Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, r u cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 e 592, comma 4, cod. proc. pen., n e M cod. proc. pen., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende e alla rifusione, a favore delle parti civili, delle spese per la difesa nel presente giudizio, liquidate, in considerazione dell'attività svolta, nella misura indicata nel seguente dispositivo, oltre accessori come per legge. 5
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento euro alla Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili Perreguto DA, LO e AN nel presente grado di giudizio liquidate in euro 4200 oltre IVA e CPA come per legge. Così deciso in Roma, 11 maggio 2017. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE bub 401 Leary Party Man DEPOSITATA IN CANCELLERIA -9 FEB 2018 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 9