Sentenza 22 novembre 2019
Massime • 1
La confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione.(Fattispecie in cui la confessione dell'imputato era stata veicolata dalla testimonianza di un soggetto presente ai fatti in contestazione e la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulla predetta dichiarazione, ritenuta, anche alla luce di altre circostanze, pienamente attendibile).
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Massima In tema di reati in materia di stupefacenti, qualora la responsabilità sia fondata esclusivamente su dichiarazioni autoaccusatorie captate nel corso di intercettazioni (“droga parlata”), in assenza di sequestri o ulteriori elementi di riscontro, la valutazione dell'indizio deve essere particolarmente rigorosa ai sensi dell'art. 192, comma 2, c.p.p., e deve condurre a un giudizio di colpevolezza “al di là di ogni ragionevole dubbio” ex art. 533 c.p.p. In caso di riforma di una sentenza assolutoria, è inoltre necessaria una motivazione rafforzata, idonea a superare in modo persuasivo le argomentazioni del primo giudice. 1. Il caso: condanna in appello fondata su un'unica …
Leggi di più… - 2. Falsifica il testamento olografo: Non sussiste il reato di truffa.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 10 maggio 2022
Con la sentenza in argomento, la corte di appello di Napoli ha affermato che la falsificazione di un testamento olografo integra il solo reato previsto dall'art. 491 c.p., non anche il reato di truffa. E ciò in quanto dal momento al fine di ritenere sussistente il reato di truffa è necessario un atto dispositivo della persona offesa indotto dagli artifici e dai raggiri posti in essere dall'imputato. Corte appello Napoli sez. III, 04/03/2022, (ud. 07/02/2022, dep. 04/03/2022), n.2066 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza appellata Pu. An. veniva riconosciuta colpevole del delitto di falsità materiale commessa dal privato in testamento olografo e truffa e, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2019, n. 11296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11296 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
1 1296-20 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez.3423 GERARDO SABEONE -- Presidente - UP 22/11/2019 CATERINA MAZZITELLI -Relatore R.G.N. 10556/2019 FRANCESCA MORELLI MARIA TERESA BELMONTE ANGELO CAPUTO Estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IN RI nato il [...] as avverso la sentenza del 07/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI. Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Kate Tassone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
per la parte civile, l'Avv. Tiberio Gulluni, in sostituzione dell'Avv. Luca Lupària Donati, che si è associato alle conclusioni del P.G., depositando conclusioni e nota spese;
per il ricorrente, l'Avv. Riccardo Giglio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 30/03/2017, il Tribunale di Monza, all'esito del giudizio abbreviato, dichiarava IO NI responsabile del reato di furto aggravato dall'abuso di prestazione d'opera e dal danno patrimoniale di rilevante gravità, perché, con plurime azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si impossessava, al fine di procurarsi un ingiusto profitto pari a vari milioni di euro, di "limaia" di ottone sottraendola dallo stabilimento di CEME s.p.a. (dal 30/09/2009 fino ad aprile 2013); l'imputato veniva condannato alla pena finale di anni 1 e mesi 8 di reclusione e alla multa di euro 500 di multa, con la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Investita dal gravame dell'imputato, la Corte di appello di Milano, con sentenza deliberata il 07/11/2018, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai fatti anteriori al 07/05/2011, ha rideterminato la pena in anni 1 e mesi 2 di reclusione ed euro 280 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione IO NI, attraverso il difensore Avv. Riccardo Giglio, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 624 cod. pen. e vizi di motivazione per difetto dell'elemento oggettivo del reato ed erronea qualificazione del fatto. L'imputato non ha avuto, e non poteva avere, un'autonoma disponibilità della "limaia", che veniva periodicamente trasportata presso le fonderie sulla base di un processo al quale il ricorrente non ha mai حمدام partecipato, posto che si occupava prevalentemente delle transazioni relative alle nuove materie prime. In modo contraddittorio la sentenza impugnata afferma che l'imputato avrebbe "sottratto" il bene "facendolo trasportare" in altro luogo, peraltro imprecisato. La sentenza impugnata afferma che la limaia era ritirata solitamente dallo stesso autista, tale IT, ma, come rilevato nell'atto di appello, ai fini della configurabilità del furto devono sussistere sia la sottrazione, sia l'impossessamento, che richiedono un rapporto diretto con la res.
2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e omessa motivazione su un punto contestato con l'atto di appello. Nessuna prova depone per la responsabilità dell'imputato, tanto è vero che, procedendosi con il giudizio abbreviato incondizionato, il Tribunale di Monza ha ritenuto necessario l'esame di SA RT, che ha reso una testimonianza caratterizzata da molte contraddizioni e dall'affermazione di non riconoscere i documenti di trasporto sui quali si sarebbe fondata la decisione di condanna, anche in considerazione delle "anomalie" in ordine alle giacenze di limaia e agli ordini di lavorazione segnalate dall'indagine di "forensic": la Corte di appello ha omesso di motivare in ordine a tale deduzione così come a quella relativa alle dichiarazioni di AN EN. Quanto al valore della confessione stragiudiziale, unico elemento fondante la pronuncia di condanna, la sentenza non ha preso in 2 considerazione le giustificazioni offerte dall'imputato (che trovano conferma nelle dichiarazioni di SA RT), né l'orientamento giurisprudenziale che nega valore alla testimonianza de relato, non potendosi configurare una responsabilità a titolo di concorso non essendo chiarito quale sarebbe il contributo di NI, tanto più che la Procura di Monza non ha proceduto nei confronti di IT ND, indicato nella querela come agente e fornitore della Mas Metal, ossia di una delle destinatarie della limaia generata nello stabilimento CEME. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la confessione stragiudiziale dell'imputato assume valore probatorio secondo le regole del mezzo di prova che la immette nel processo e, ove si tratti di prova dichiarativa, con l'applicazione dei relativi criteri di valutazione (Sez. 2, n. 38149 del 18/06/2015, Russo, Rv. 264972; Sez. 1, n. 17240 del 02/02/2011, Consolo, Rv. 249960). In linea con l'indirizzo richiamato, la Corte distrettuale ha valorizzato, nel caso di specie, le dichiarazioni del teste EN, il quale ha riferito che l'imputato ammise - prima in sua presenza, poi alla presenza anche Qr di AN VA - di essersi "tenuto tutto" lui, così assumendosi la responsabilità degli ammanchi riscontrati;
dato probatorio, questo, corroborato, nel percorso argomentativo dei giudici di merito, da ulteriori elementi, quali, in estrema sintesi, la sottoscrizione da parte dell'imputato delle lettera della società in cui gli si contestavano gli ammanchi e si faceva riferimento ad una sua ammissione di responsabilità, la stessa relazione investigativa evocata, come si vedrà, dal ricorso, plurime dichiarazioni sulla gestione personale ed esclusiva da parte dell'imputato dell'approvvigionamento della materia prima di ottone (anche curando adempimenti propri di altri soggetti con mansioni impiegatizie).
3. A fronte della motivazione resa dalla Corte di appello, le doglianze articolate dal ricorso presentano plurimi, convergenti ragioni di inammissibilità.
3.1. Quanto al primo motivo, il ricorso oblitera la puntuale ricostruzione del fatto operata dalla sentenza impugnata, che, muovendo dalla richiamata confessione stragiudiziale, ha delineato i fatti-reato richiamando la gestione della limaia da parte dell'imputato, limaia quasi sempre ritirata dalla stessa persona: dunque, rileva il giudice di appello, «l'imputato ha sottratto la limaia alla Ceme spa, facendola trasportare al di fuori del luogo di custodia e se ne è impossessato, disponendone quale proprietario tant'è che ha conseguito il ricavato». Carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate 3 dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849) sono pertanto le censure relative all'autonoma disponibilità dei beni sottratti, laddove del tutto generici sono i riferimenti all""estraneità" dell'imputato all'attività in questione, riferimenti implicanti, al più, questioni di merito inammissibili in sede di legittimità.
3.2. Quanto al secondo motivo, esso, in primo luogo, fa leva su brani della testimonianza di SA RT manifestamente inidonei ad inficiare il ragionamento del giudice di appello e, comunque, dedotti in termini aspecifici, posto che, lungi dall'offrire un quadro esaustivo delle testimonianze prese in considerazione dai giudici di merito e svolgere, in riferimento a tale analitico e completo quadro di riferimento, le critiche alla decisione impugnata, il ricorso si limita a segnalare, in modo del tutto frammentario, alcuni profili di tali testimonianze, così rimettendo, in buona sostanza, al giudice di legittimità una inammissibile rivalutazione generale e complessiva del materiale probatorio esaminato dai giudici di merito: il ricorso si è quindi sottratto all'onere di completa e specifica individuazione degli atti processuali che intende far valere, non essendo sufficiente, per l'apprezzamento del vizio dedotto, «la citazione di alcuni brani» dei medesimi atti (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, Rv. 252349). Quanto alle doglianze incentrate sulle dichiarazioni di AN EN (riportate in una parte diversa da quella ritenuta decisiva dalla sentenza impugnata ai fini della valutazione della confessione stragiudiziale dell'imputato) e sulla relazione investigativa (di cui, peraltro, la sentenza impugnata riporta alcuni rilievi con i quali il ricorso non si confronta puntualmente), esse, all'evidenza, sollecitano una rivisitazione, esorbitante dai compiti del giudice di legittimità, della valutazione del materiale probatorio che la Corte distrettuale ha operato, sostenendola con motivazione coerente con i dati probatori richiamati (e, in parti significative, obliterati dal ricorso) ed immune da vizi logici. In ordine alla confessione stragiudiziale, poi, le "giustificazioni" evocate dal ricorso danno corpo, nuovamente, a censure di merito, peraltro non sorrette dal puntuale e specifico confronto con il complessivo compendio probatorio (costituito, tra l'altro, anche dalla lettera con le contestazioni e il riferimento all'ammissione di responsabilità sottoscritta dal ricorrente). Quanto al ruolo svolto dal ricorrente, puntualmente descritto in fatto dal giudice di appello, le doglianze del ricorso incentrate prevalentemente sulla figura di IT ND, indicato come la persona segnalata nell'integrazione di querela - risultano, all'evidenza, del tutto prive di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516), laddove del tutto irrilevante- e 4 - è il prospettato mancato esercizio comunque dedotto in termini aspecifici dell'azione penale nei confronti della persona indicata, essendo, invece, decisiva la puntuale individuazione delle modalità del fatto, ossia la sottrazione posta in essere dall'imputato facendo trasportare la limaia al di fuori del luogo di custodia.
4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso, che preclude la rilevabilità della prescrizione dei reati che sarebbe maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di difesa della parte civile che liquida in complessivi 2200 euro oltre accessori di legge. Così deciso il 22/11/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Gerardo Sabeone Angelo CaputoFimpels CopartsСорив CORTE SUPP DEPOST ERIA 3. APC 2020 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO FUN dott.ssa Angelo 5