Sentenza 22 febbraio 2012
Massime • 1
Allorché si sia proceduto con il rito abbreviato, il giudice di merito è tenuto inderogabilmente a ridurre la pena in concreto determinata nella misura fissa di un terzo, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. e qualora la riduzione sia stata invece operata in misura inferiore, configurandosi un mero errore nel computo della stessa, la Corte di Cassazione può provvedere alla necessaria rettifica senza dover pronunciare annullamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2012, n. 15068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15068 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 22/02/2012
Dott. MARASCA Gennaro - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 426
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P. G. - Consigliere - N. 3307/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA AN N. IL 30/11/1974;
2) AN EL N. IL 10/02/1973;
3) RR OS N. IL 03/09/1968;
4) GL IO N. IL 04/07/1966;
5) GN AN LU RI N. IL 01/01/1959;
6) AN AT N. IL 12/09/1966;
7) OR AN N. IL 17/11/1975;
8) NE AT N. IL 27/12/1962;
avverso la sentenza n. 2680/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del 20/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/02/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENNARO MARASCA;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor IZZO Gioacchino, che ha concluso per la correzione della pena inflitta a NI LO ex art. 442 c.p.p., comma 3, per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio in ordine alla continuazione per IA UC MA UG e RE AN, per il rigetto nel resto del ricorso di detti tre ricorrenti e per il rigetto degli altri ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati avvocati ARo Brancato per IA IO ed in sostituzione dell'avvocato Riina per RR AR, che ha in particolare contestato le aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 2 e 3 ed il diniego delle attenuanti generiche, e RL AR per GA RE, che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Le prove a carico degli odierni ricorrenti sono desunte dagli esiti di intercettazioni ambientali e telefoniche e dai conseguenti servizi di appostamento delle forze dell'Ordine, che potevano così accertare non solo lo stato dei rapporti esistenti tra due consorterie mafiose operanti nella zona di CE, la ID facente capo alla famiglia mafiosa dei SO, e cosa nostra, ma anche i contrasti esistenti tra esponenti della ID, alcuni dei quali non si fidavano dei comportamento di RA RE. Inoltre le forze dell'Ordine accertavano che vi erano state tre riunioni, due tenute a CE ed una terza a LO, tra esponenti della ID e di cosa nostra al fine di definire i contrasti e trovare un accordo per una equa ripartizione degli affari illeciti gestiti nella zona di CE.
Dalle intercettazioni, infine, emergevano elementi che consentivano di ritenere che la ID provvedeva a sostenere, anche con adeguata assistenza legale, gli associati detenuti, di venire a conoscenza di attentati effettuati al fine di costringere le vittime a subire estorsioni, di un c.d. traffico delle braccia, ovvero di estorsioni effettuate in danno di lavoratori edili avviati da CE ai cantieri del Nord Italia e di altri reati commessi dalla cosca.
1.2. I giudici del merito - sentenze emesse dal GUP presso il tribunale di Catania il 20 maggio 2008 e dalla corte di appello della stessa città il 20 aprile 2010 -, dopo avere descritto le modalità della indagine e riportato la parte significativa delle numerose intercettazioni ambientali e telefoniche eseguite, nonché gli esiti dei servizi di appostamento delle forze dell'Ordine, trattavano la posizione dei singoli imputati indicando specificamente gli elementi indiziari a carico di ciascuno.
La corte di merito confutava, poi, i motivi di appello. Per una migliore comprensione delle varie questioni prospettate con i ricorsi appare opportuno seguire l'identico metodo ed illustrare separatamente la posizione di ogni singolo ricorrente.
2.1. AR NC.
AR NC è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa. Dalle intercettazioni, secondo i giudici di merito, è emerso che il AR si interessò per garantire ai suoi fratelli detenuti, AR CE e AR GI, esponenti della ID, assistenza legale, ma non perché fratelli, ma perché associati (telefonata intercorsa tra IA IO, che al tempo occupava una posizione apicale nella ID, e AR NC);
inoltre i due discutevano di questioni concernenti gli affari della organizzazione ed il AR forniva al IA notizie anche in merito a riunioni di rappresentanti della ID con esponenti di cosa nostra.
Il AR, inoltre, aveva rapporti di frequentazione con esponenti di spicco delle opposte consorterie mafiose operanti nel territorio di CE, quali IA IO e RA RE della ID e UR TA, ovvero CO RE, e ST CI, ovvero MA NC, di cosa nostra.
2.2. Con il ricorso per cassazione il AR si è doluto della mancata assoluzione ed ha dedotto la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, la violazione dei principi stabiliti in tema di formazione della prova - art. 192 c.p.p. -, nonché l'errata applicazione dell'art. 416 bis c.p.. Il ricorrente, in particolare, lamentava la mancanza di confutazione dei motivi di appello e la mancata valutazione di una ricostruzione alternativa.
2.3. I motivi di ricorso sono generici, di merito e manifestamente infondati.
Generici perché il ricorrente ha dedotto i vizi indicati, ma non ha precisato in che cosa essi consistessero.
Manifestamente infondati perché, contrariamente all'assunto del ricorrente, la corte di merito ha puntualmente discusso i motivi di appello e li ha motivatamente disattesi mettendo in evidenza tutti gli elementi indiziari, già richiamati, esistenti a carico del AR ed emergenti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate.
Inoltre la corte di merito ha motivatamente scartato anche ricostruzioni alternative della condotta del ricorrente fondate sul materiale probatorio in atti.
Di merito, infine, perché il ricorrente più che mettere in evidenza passaggi motivazionali manifestamente illogici ha censurato le valutazioni di merito compiute dai primi giudici, cosa non consentita in sede di legittimità.
2.4. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
3.1 NI LO.
NI LO è stato ritenuto responsabile dei delitti di partecipazione ad una associazione mafiosa denominata ID di CE e di tre episodi di tentata estorsione in concorso con RA LI, condannato quest'ultimo in primo e secondo grado e non ricorrente.
La corte di merito riteneva la continuazione tra tutti i reati attribuiti al NI.
A fondamento della responsabilità i giudici del merito ponevano quanto emergeva dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali;
dalle stesse, infatti, risultava, secondo i primi giudici, che NI LO, su richiesta di RO RE, rappresentante della ID di CE, aveva accompagnato PA ON, rappresentante di cosa nostra gelese, all'incontro del 12 maggio 2004, al quale partecipò anche UG IA di cosa nostra di CE, incontro necessario per definire le questioni concernenti la cd. tratta delle braccia e l'attività estorsiva in CE.
Anche al successivo incontro di LO partecipò PA ON - fu identificato dalle forze dell'Ordine in un bar della piazza della stazione -, che ivi giunse con l'auto in uso al NI. La corte di merito ha poi posto in evidenza che contrasti tra il RO ed il NI in ordine alla spartizione dei proventi della tratta delle braccia vennero composti proprio dal PA. Quanto alle tentate estorsioni la corte di merito, oltre a ricordare che sul punto il NI aveva reso confessione, richiamava quanto era emerso da intercettazioni telefoniche e precisamente dai colloqui tra RA e NI, nel corso dei quali il primo indicava al secondo le modalità operative più efficaci.
Da alcune telefonate risultava, inoltre, che RA e NI avrebbero dovuto partecipare ad una riunione con alcuni esponenti di cosa nostra - CI MA - avente ad oggetto proprio le estorsioni e che entrambi non si fidavano di RA RE, che non si sapeva se era ancora della ID o se aveva stretto un accordo con cosa nostra.
Infine la corte di merito rigettava i motivi di appello del NI ed, in particolare, escludeva che nella condotta di accompagnamento del passero fosse ravvisabile la violazione dell'art. 418 c.p.. 3.2. Con il ricorso per cassazione NI LO deduceva:
a) la erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. ed il vizio di motivazione sul punto perché da nessun elemento risultava che il NI avesse svolto una attività in favore della ID di CE, ne' dalle presunte modalità mafiose delle tentate estorsioni si poteva ritenere la sua partecipazione alla associazione;
inoltre la tratta delle braccia non era attività penalmente illecita;
infine non era affatto certo che passero antonino avesse partecipato alla riunione del 12 maggio 2004 perché in quella occasione non venne visto dalla forze dell'Ordine;
b) la contraddittorietà della motivazione per travisamento delle risultanze probatorie perché dall'esame delle telefonate intercettate e degli esiti dei servizi di appostamento delle forze dell'Ordine non emergeva che il NI fosse stato visto sul luogo dell'incontro del 12 maggio 2004 ed in LO il 24 maggio successivo, essendo presente soltanto la sua autovettura;
c) la erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt.56 e 629 c.p. perché il NI aveva posto le bottiglie incendiarie ed aveva appiccato il fuoco ad una catasta di legname, ma non aveva avanzato mai alcuna richiesta di danaro. Cosicché non poteva affermarsi che gli atti posti in essere fossero univocamente diretti a consumare una estorsione. Tra l'altro, secondo il ricorrente, i giudici del merito non avrebbero potuto porre a fondamento della condanna gli esiti di intercettazioni telefoniche perché una affermazione di responsabilità poteva essere fondata soltanto su fatti, ovvero su attività materialmente compiute. Sarebbe, quindi, ravvisabile nella condotta del ricorrente l'ipotesi disciplinata dall'art. 56 c.p., comma 3;
d) la mancanza di motivazione sulla richiesta di non applicazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 perché alle osservazioni dell'appellante circa il fatto che non si sarebbero potute intravedere nella sua condotta le modalità mafiose, come dimostrava anche il colloquio di Brundo, per nulla intimidito, con RA e NI, non era stata data alcuna risposta. Inoltre sulla base di episodici contatti avuti con alcuni affiliati i giudici di merito avevano ritenuto la partecipazione del NI alla associazione e, quindi, la sua attività estorsiva a vantaggio dell'associazione;
e) la erronea applicazione della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 perché la corte di merito aveva ritenuto la continuazione tra il delitto associativo e le tentate estorsioni, cosicché si rendeva manifesta l'incompatibilità tra l'aggravante contestata e quella di cui all'art. 628 c.p., comma 3;
f) la violazione dell'art. 442 c.p.p. perché sulla pena determinata era stata applicata una riduzione inferiore ad un terzo della pena stessa.
3.3. Tutti i motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal NI sono infondati, salvo l'ultimo concernente il trattamento sanzionatorio. Cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del NI limitatamente al trattamento sanzionatorio, che deve essere rideterminato da questa Corte nella misura che sarà più avanti indicata;
nel resto il ricorso deve essere rigettato.
È infondato il primo motivo di impugnazione;
anzi esso è ai limiti della ammissibilità perché il ricorrente più che porre in evidenza manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata ha censurato le valutazioni di merito compiute dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione. Ed è bene sottolineare che le due sentenze di merito sono conformi, cosicché le motivazioni si integrano. Ebbene la corte di merito, muovendo da una puntuale analisi delle conversazioni intercettate - in particolare di quelle che avevano preceduto e seguito gli incontri mafiosi del 12 e 24 maggio 2004 - e degli esiti dei servizi di appostamento delle forze dell'Ordine, che avevano individuato l'auto in uso al NI sul luogo del primo incontro ed avevano identificato il PA a LO, luogo del secondo incontro, ove si trovava anche il NI, tanto è vero che nel corso di una conversazione tra RO, che temeva che il NI volesse assumere una posizione dominante nella ID di CE, e PA, esponente di cosa nostra gelese ed amico del NI, il primo invitava il secondo ad intervenire presso l'amico NI, altrimenti esso RO lo avrebbe costretto a rientrare a CE.
La corte ha pure messo in evidenza che il punto di contrasto tra RO e NI, come si desumeva dalle intercettazioni, concerneva la c.d. tratta delle braccia e la quota di spettanza ai reclutatori mafiosi di mano d'opera. Quest'ultima attività non è lecita, come sembra ritenere il ricorrente, ma illecita, come stabilito dai giudici di merito perché i reclutatori di mano d'opera avviavano al lavoro nei cantieri del Nord Italia persone di CE e pretendevano, poi, dagli stessi una percentuale sulla retribuzione giornaliera corrisposta a tali lavoratori.
Si trattava, come posto in evidenza dalla corte di merito di una delle illecite attività poste in essere dalla cosca, o meglio dalle cosche operanti in CE, e proprio per tale ragione furono programmati gli incontri di cui si è detto per definire gli ambiti di attività in questo settore delle due consorterie mafiose e le modalità operative.
L'interesse per la tratta delle braccia e la partecipazione alle discussioni concernenti tale problema costituiscono, pertanto, sicuro indice di partecipazione alla associazione mafiosa denominata ID di CE, proprio perché si trattava di una importante e tipica attività del gruppo criminale.
Anche l'altro parametro individuato dai giudici di merito per ritenere la partecipazione alla associazione appare congruo e del tutto logico;
si intende fare riferimento alla attività estorsiva. È bene dire subito che il NI ha confessato di avere compiuto attentati a fini estorsivi in concorso con RA LI. Che tali attività fossero proprie della associazione mafiosa è circostanza pacifica non solo perché è noto che le estorsioni costituiscono il mezzo tipico di ogni organizzazione mafiosa per reperire gli strumenti finanziari per il mantenimento del gruppo e per attuare un capillare controllo del territorio, ma anche perché dalle intercettazioni delle conversazioni intervenute tra NI e RA, come riferito dai giudici di merito, si desume che la ID di CE compiva attività estorsive ed anzi proprio per una estorsione compiuta in danno di persona vicina a cosa nostra era venuta in rotta di collisione con tale organizzazione, tanto è vero che furono programmate delle riunioni, delle quali parlano chiaramente per telefono RA e NI, tra i due gruppi per definire i rispettivi ambiti di attività.
Quindi non solo le modalità mafiose delle tentate estorsioni, ma anche il fatto di consumare tali delitti che rientravano nel programma dell'associazione mafiosa costituiscono indice di partecipazione alla associazione. Nessun rilievo può poi avere il fatto che le forze dell'Ordine non abbiano visto il PA alla riunione del 12 maggio 2004 perché, come messo in evidenza dalla corte di merito, non solo l'auto in uso al NI, che avrebbe dovuto accompagnarlo, venne notata sul posto, ma anche perché la presenza del personaggio si desume dalle intercettazioni precedenti e successive all'incontro e dal fatto che, non essendo ancora conclusa la discussione sulle questioni di cui si è già detto, il PA venne individuato a LO ove era stata fissata una seconda riunione mafiosa.
3.4. È infondato anche il secondo motivo di impugnazione concernente un preteso travisamento delle prove relative alla presenza del NI alle riunioni del 12 e del 24 maggio 2004.
A prescindere dal fatto che si tratta di deduzioni di merito, va detto che, come è stato posto in evidenza nella discussione del primo motivo di impugnazione, la corte di merito, con motivazione immune da manifeste illogicità, ha indicato tutti gli elementi che consentivano di ritenere che il NI avesse accompagnato il PA sia all'incontro di CE che a quello di LO. Si rinvia sul punto a quanto già posto in evidenza nel precedente paragrafo.
3.5. È infondato anche il terzo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente ha contestato che gli atti posti in essere fossero univocamente diretti a commettere delitti di estorsione. Sul punto la sentenza impugnata non merita censure perché i giudici dei primi due gradi, con motivazione immune da manifeste illogicità, hanno chiarito le ragioni che consentivano di ritenere gli atti compiuti dal ricorrente univocamente diretti alla commissione del delitto previsto dall'art. 629 c.p.. Il NI è stato accusato di avere posto dinanzi a due esercizi commerciali delle bottiglie incendiarie e di avere dato fuoco ad una catasta di legname. NI, come si desume dalla motivazione censurata ed anche dal ricorso, ha ammesso di avere commesso i fatti contestatigli ed ha precisato che la finalità di tali operazioni era quella di estorcere danaro ai titolari degli esercizi commerciali presi di mira.
Che tale fosse la finalità degli atti compiuti si desume, sempre secondo la sentenza impugnata, anche dalle intercettazioni telefoniche delle conversazioni tra RA e NI, nel corso delle quali non solo il RA forniva consigli per così dire di metodo per rendere più efficiente l'azione di intimidazione, ma si doleva anche del fatto che cosa nostra si era lamentata per avere la ID sottoposto ad estorsione una persona vicina a cosa nostra.
Appare, pertanto, fuori contestazione che la coppia RA - NI stesse ponendo in essere operazioni dirette ad incrementare il numero di estorsioni nella zona di CE, tanto è vero che per definire i territori di competenza della ID e di cosa nostra i due si stavano preparando, come già posto in evidenza, ad un importante incontro con rappresentanti di cosa nostra. Orbene al fine di qualificare un atto come diretto a commettere univocamente un determinato reato non è possibile compiere una valutazione meramente astratta dell'atto compiuto, ma si deve inserire lo stesso nel contesto nel quale è stato posto in essere;
soltanto l'esame del contesto potrà, infatti, rendere evidente non solo la precisa natura dell'atto posto in essere, ma anche la finalità, ovvero la direzione, dello stesso.
Si deve, allora, tenere conto della personalità del soggetto agente, delle circostanze ambientali, delle condizioni soggettive della vittima (vedi Sez. 2^, 10 aprile 2008, n. 26819, CED 240950) e di tutte le altre circostanze che contribuiscano a rendere tipico e per nulla equivoco l'atto da qualificare. Nel caso di specie quelli posti in essere dal NI sono certamente atti gravemente intimidatori posti in essere in danno di titolari di esercizi commerciali in terre caratterizzate da forte presenza di associazioni mafiose;
ed è noto, perché emerge da numerosi processi, che la condotta estorsiva posta in essere da appartenenti ad associazioni mafiose ha solitamente inizio proprio con un grave atto di intimidazione perché trattare con un soggetto già intimidito e fortemente preoccupato per la stessa continuità della sua attività commerciale messa a rischio dalla presenza di bottiglie incendiarie o addirittura da un inizio di incendio garantisce un indubbio vantaggio alla organizzazione criminale.
Insomma è più conveniente per l'associazione fare precedere alla richiesta di danaro la minaccia che prospettare in sede di richiesta il rischio di un male futuro ed eventuale;
chi ha già posto in essere un attentato rende manifesta una maggiore caratura criminale ed una maggiore pericolosità e, quindi, una maggiore capacità intimidatrice.
In un contesto siffatto gli atti intimidatori posti in essere dal NI non possono non ritenersi come i primi atti esecutivi del delitto di estorsione perché univocamente diretti a commettere tale delitto, come si è dapprima spiegato, e dotati della necessaria idoneità, ovvero della capacità intimidatrice, essendo del tutto irrilevante il fatto che il soggetto passivo non si sia effettivamente intimidito ed abbia presentato denuncia alla polizia. Che gli atti posti in essere dal ricorrente possedessero siffatte caratteristiche è confermato, come già detto, anche dall'esito delle intercettazioni telefoniche e dalle dichiarazioni spontanee del NI.
Nè è possibile sostenere, come ha fatto il ricorrente, che dagli esiti delle intercettazioni non si possano trarre elementi utili per una affermazione di responsabilità non trattandosi di fatti, perché al contrario la giurisprudenza riconosce a quanto emerge dalle intercettazioni un valore di prova e/o di grave indizio.
3.6. Infondato è anche il quarto motivo di impugnazione con il quale il ricorrente si è doluto per essere stata ritenuta l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 perché la corte di merito, dopo avere chiarito che il NI ed il NO erano due esponenti della ID, come si già illustrato nel paragrafo 3.1., ed avere spiegato che le attività estorsive rientravano nel programma criminoso della associazione, tanto è vero che nel corso delle riunioni mafiose di cui si è detto si discusse tra gli IDri e gli appartenenti a cosa nostra degli ambiti territoriali di competenza per l'esercizio della attività estorsiva, la corte ha logicamente concluso che il ricorrente ed il suo correo RA avevano agito nell'interesse della ID.
Quanto alle modalità mafiose delle operazioni poste in essere non vi può essere alcun dubbio che la messa in opera di bottiglie incendiarie e l'incendio di cataste di legname costituiscano modi tipici di intimidazione delle vittime delle organizzazioni mafiose, come si è illustrato al paragrafo 3.3. al quale si rinvia.
3.7. Manifestamente infondato è il quinto motivo di impugnazione. Infatti, come stabilito dalle Sezioni Unite, che hanno risolto un contrasto della giurisprudenza di legittimità (S.U. 28 marzo 2001, n. 10, CED 218378), e contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la circostanza aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n.
3 - minaccia o violenza posta in essere da appartenente ad una associazione di cui all'art. 416 bis c.p. - è compatibile e, quindi, può concorrere con la circostanza aggravante prevista dalla L. n.203 del 1991, art.
7 - impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati o finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, perché tale ultima aggravante si riferisce ad ogni delitto punibile con pena diversa dall'ergastolo (vedi anche Sez. 2^, 23 maggio 2006, n. 20228, CED 234651). Ciò che principalmente rileva è però che nel caso di specie l'aggravante di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 3 non è stata contestata al ricorrente, essendogli, invece, stata contestata la circostanza di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n.
1 - minaccia commessa con armi -, che è sicuramente compatibile con l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, citato art. 7. 3.8. È, invece, fondato l'ultimo motivo di impugnazione perché la corte di merito sulla pena determinata ha effettuato una diminuzione inferiore ad un terzo in violazione dell'art. 442 c.p.p., comma 2 secondo il quale in caso di condanna, fa pena che il giudice determina.......è diminuita di un terzo (Sez. 5^, 29 agosto 1991, n. 9141, Ormando). Cosicché, la corte, determinata la pena da infliggere al NI in anni sette e mesi quattro di reclusione, avrebbe dovuto applicare, ai sensi dell'art. 442 c.p.p., comma 2, la diminuzione di un terzo, ovvero di anni due, mesi cinque e giorni dieci di reclusione. Quindi la pena da infliggere al ricorrente avrebbe dovuto essere di anni quattro, mesi dieci e giorni venti di reclusione e non quella di anni cinque e giorni venti.
La sentenza impugnata deve, allora, essere annullata sul punto senza rinvio e la pena determinata in anni quattro, mesi dieci e giorni venti di reclusione.
Il ricorso di NI LO va rigettato nel resto.
4.1. RR AR.
La corte di merito ha dedicato un capitolo della sentenza impugnata alla associazione dedita al traffico degli stupefacenti, della quale è stata ritenuta la esistenza in base alle numerose intercettazioni ambientali e telefoniche effettuate e puntualmente riportate, a maggiore chiarimento delle valutazioni operate e delle decisioni assunte, nel corpo della motivazione della sentenza impugnata. L'esame del materiale probatorio indicato ha consentito ai giudici del merito di affermare che di tale associazione facevano parte RA RE, PE RE, RE GA, RR AR, e IA IO.
La corte di secondo grado poneva in evidenza la esistenza di una struttura con compiti diversificati tra i vari associati - RA teneva la cassa dell'organizzazione, RE fungeva da intermediario con i fornitori, prevalentemente pugliesi, di cocaina, RR, PE e IA si occupavano della cessione della sostanza stupefacente a spacciatori che provvedevano ad immetterla sul mercato.
Quanto al RR, illustrato il suo ruolo, i giudici chiarivano che non agiva per sè unitamente al PE, essendo, invece, ben consapevole di partecipare ad un vasto programma di spaccio proprio della organizzazione della quale facevano parte.
Ed a dimostrazione di tale consapevolezza i giudici richiamavano non solo l'acquisto di cinquecento grammi di cocaina, ma anche il viaggio effettuato da RR e RE in Puglia per una ulteriore fornitura non andata a buon fine perché i due erano debitori dei pugliesi di Euro 4.000,00, che si rifiutarono di fornire altro stupefacente a credito, e la richiesta al RA di una partita di droga da richiedere al GN IA IO, oltre ad altri episodi e conversazioni intervenute tra PE e RR.
Infine la corte di merito rigettava i motivi di appello del RR fondati essenzialmente sul fatto che il ricorrente non faceva parte dell'associazione, ma agiva soltanto per sè in concorso con il PE.
4.2. Con il ricorso per cassazione RR AR deduceva la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Premesso che la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e) introdotta dalla L. n. 46 del 2006, art. 6
consentiva alla Corte di apprezzare anche il c.d. travisamento della prova, il ricorrente rilevava tale vizio in ordine al ritenuto dolo di partecipazione del RR ad una associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, non avendo, peraltro, posto in essere il ricorrente alcuna condotta che aveva contribuito al rafforzamento dell'associazione e non potendo essere desunta la partecipazione da un solo episodio di spaccio di sostanze stupefacenti. A sostegno della sua tesi il ricorrente richiamava alcune intercettazioni ambientali e telefoniche sostenendo che in alcuni casi erano state malamente interpretate ed in altri non si era tenuto conto della conversazione nella sua interezza.
Insomma vi era accordo tra PE e RR, ma non vi era alcun accordo associativo con altre persone.
Deduceva, poi, il RR il vizio di motivazione anche in ordine alla non ritenuta ipotesi prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 6 e si doleva, infine, dell'immotivato diniego delle attenuanti generiche.
4.3. I motivi di impugnazione del RR non sono fondati;
il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
Il ricorso del RR è ai limiti della ammissibilità sia perché il ricorrente ha riproposto in sede di legittimità tutte le questioni già sottoposte al vaglio della corte di merito, senza tenere davvero conto delle argomentazioni poste a fondamento del rigetto dei motivi di appello, sia perché il RR, pur avendo formalmente eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ha in effetti censurato la valutazione del materiale probatorio compiuta dai giudici dei primi due gradi, cosa che non è consentita in sede di legittimità, dovendo la corte di cassazione limitarsi a verificare che le valutazioni di merito siano sorrette da una motivazione congrua ed immune da manifeste illogicità. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente i limiti del giudizio di legittimità non sono sostanzialmente mutati a seguito delle modifiche alla lett. e) dell'art. 606 c.p.p. perché alla corte di cassazione sono tuttora precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di diversi criteri di ricostruzione dei fatti (ex multis Sez. 6^, 4 luglio 2006, n. 274429, CED 234559). Quindi non è consentita una rivalutazione di alcuni elementi di prova, anche perché non vi è alcuna prova che abbia un significato isolato, disancorato dal contesto nel quale è inserita (Sez. 5^, 11 aprile 2006, n. 18119, CED 233680), ma soltanto la verifica che non sia stata utilizzata una informazione inesistente o sia stata completamente omessa la valutazione di una prova, sempre che il dato probatorio travisato o omesso abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica (Sez. 5^, 24 maggio 2006, n. 36764, CED 234605). Niente di tutto ciò è ravvisabile nel motivi di impugnazione del RR che si è limitato a proporre alla corte di legittimità una diversa, e per l'imputato più favorevole, interpretazione delle conversazioni intercettate, interpretazione che, invece, compete in via esclusiva ai giudici del merito.
4.4. RR non ha negato di avere trafficato sostanze stupefacenti insieme al PE, ma ha sostenuto - e questo costituisce il punto centrale del ricorso - che RR e PE agivano per se stessi e non aderivano ad alcuna associazione;
conseguenza di tale impostazione era che nei fatti si poteva intravedere un concorso di persone nel reato, ma non una partecipazione ad una associazione dedita allo spaccio.
Ma la corte di merito, esaminando ed interpretando le conversazioni intercettate ed esponendo i risultati di tale valutazione con una motivazione del tutto logica, è pervenuta a risultati del tutto diversi. Da una serie di elementi fattuali ritenuti particolarmente significativi i giudici di merito sono pervenuti alla convinzione che il RR partecipasse alla associazione: la consegna al PE ed al RR di un rilevante carico di droga - cinquecento grammi di cocaina - senza pagamento immediato, la circostanza che i due si avvalessero di ben tre spacciatori che svolgevano il ruolo di immettere la droga sul mercato di CE, il viaggio compiuto con altro membro dell'associazione - RE GA - in Puglia per l'acquisto di altra importante partita di sostanza stupefacente, missione non andata a buon fine perché gli aspiranti acquirenti erano in debito con i pugliesi per un precedente carico, la consapevolezza di dovere rendere conto al RA della quantità di droga ricevuta e dei pagamenti da effettuare, la richiesta allo stesso RA di un certo quantitativo di sostanza stupefacente, essendone i due rimasti privi, ed il suggerimento di rivolgersi al GN, ovvero a IA IO, la conoscenza delle modalità operative del RA e dei rapporti di credito-debito di quest'ultimo sono stati ritenuti del tutto logicamente elementi più che sufficienti per ritenere il RR intraneo alla associazione dedita al traffico degli stupefacenti con il ruolo di persona che intratteneva rapporti con gli spacciatori al minuto e soggetto che, insieme ad altri - PE e RE - provvedeva all'approvvigionamento della droga.
Sul punto nessuna censura può essere mossa ai giudici del merito posto che in modo del tutto ragionevole hanno valutato gli elementi fattuali a disposizione ed emergenti dalle numerose conversazioni intercettate tra RR e PE e tra RR e
PE e RE e RA.
4.5. Quanto alla non ritenuta dai giudici di merito attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, va detto che la motivazione della sentenza impugnata sul punto non presta il fianco a censure posto che i giudici dei primi due gradi hanno correttamente tenuto conto non solo delle quantità di droga effettivamente scambiate, comunque rilevanti, ma anche di quelle trattate ed offerte in vendita dai partecipanti alla associazione (Cass., n. 37983 del 16 marzo 2004).
4.6. Corretta, infine, appare la motivazione posta a fondamento del diniego delle attenuanti generiche, perché la corte di merito, facendo chiaro riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 c.p. ha ritenuto, con valutazione discrezionale non censurabile in sede di legittimità, che la particolare gravità dei fatti, il grave allarme sociale che gli stessi suscitano e la spiccata inclinazione a delinquere degli imputati non consentivano una attenuazione della pena per effetto del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art.62 bis c.p.. 5.1. IA IO.
IA IO è stato condannato per i reati di cui all'art.416 bis c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73.
5.1.1. I giudici di merito ponevano a carico del ricorrente quanto emergeva dalle numerose conversazioni intercettate, delle quali riportavano i passi di maggiore rilievo probatorio nel corpo delle due sentenze.
Ebbene dalle stesse emergeva, secondo i giudici dei primi due gradi, che il IA svolgeva un ruolo importante in seno alla associazione mafiosa perché costituiva per molti affiliati un importante punto di riferimento, al quale rivolgersi per risolvere questioni rilevanti, quali ad esempio quello della assistenza, anche legale, agli associati detenuti, e la soluzione di contrasti interni o con esponenti di altre organizzazioni criminali.
La corte di merito, infine, rigettava motivatamente tutte le censure contenute nell'atto di appello del IA.
5.1.2. Nel capitolo dedicato alla associazione dedita al traffico delle sostanze stupefacenti ed allo spaccio delle stesse la corte di merito, poi, analizzava, come si è già notato nel paragrafo dedicato alla posizione del RR, numerose conversazioni intercettate dalle quali emergeva il coinvolgimento nella attività di tale associazione del RR, del PE, del RA, del RE ed anche del IA, GN del RA. Anche in tale occasione la corte di merito rigettava i rilievi critici del IA contenuti nell'atto di appello.
5.2. Con il ricorso per cassazione IA IO deduceva la violazione di legge ed il vizio di motivazione riproponendo sostanzialmente le questioni già poste nei gradi precedenti:
a) in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. il ricorrente rilevava che la tesi che avrebbe sostituito il GN RA detenuto nella associazione malavitosa era destituita di fondamento non fosse altro perché quando ebbero inizio le intercettazioni ambientali e telefoniche relative al presente procedimento il GN aveva riacquistato la libertà.
Il IA, che era soggetto incensurato, non era stato mai visto in alcuna riunione mafiosa e non era mai stato coinvolto in pratiche estorsive. L'accusa si fondava su una conversazione con il AR, altro soggetto incensurato, male interpretata e priva di qualsivoglia riscontro. Manifestamente illogica era anche la motivazione in ordine alla ritenuta aggravante delle armi, dal momento che la conversazione in cui si sarebbe parlato di armi era ambigua e del resto mai era stata rinvenuta una sola arma. Nemmeno risulta che gli associati fossero in numero superiore a tre.
b) con riferimento al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74 ed allo spaccio di sostanze stupefacenti il ricorrente osservava che non una sola intercettazione poteva consentire l'attribuzione di tali reati al IA.
Il ricorrente esaminava specificamente le tre intercettazioni di interesse ed osservava che con riferimento alla prima non vi era alcuna certezza che interlocutore del PE fosse il IA, che quanto alla seconda non era certo che gli interlocutori fossero PE e RA e, comunque, che il GN ai quale si faceva riferimento fosse proprio il IA, l'unico tra i tanti cognati del RA incensurato.
Infine dalla intercettazione n. 128 del 5 aprile 2005 si sarebbero potuti trarre elementi a favore del IA, posto che lo stesso, ritenuto intraneo alla associazione, si sarebbe rivolto ad un piccolo spacciatore al dettaglio per rifornirsi di sostanza stupefacente, fatto certamente illogico.
c) Deduceva, poi, il ricorrente la violazione dell'art. 62 bis c.p. perché, nonostante il comportamento processuale collaborativo e nonostante la incensuratezza, immotivatamente gli erano state negate le attenuanti generiche e gli era stata applicata una pena più elevata dei coimputati pluripregiudicati.
5.3. I motivi di ricorso proposti dal IA sono infondati;
il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
Con riferimento al primo motivo concernente la condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. va detto che il ricorrente più che porre in evidenza manifeste illogicità della motivazione della sentenza impugnata, sembra sollecitare la corte di legittimità ad una rivalutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, cosa, ovviamente, non consentita alla corte, dal momento che la interpretazione e valutazione delle intercettazioni è demandata, come la giurisprudenza della Suprema Corte ha stabilito (Sez. 4^, 28 ottobre 2005, n. 00 117, CED 232626; Sez. 6^, 10 giugno 2005, n. 35680, CED 232576), ai giudici dei primi due gradi di giurisdizione. Naturalmente le intercettazioni debbono essere valutate con rigore, si deve avere la certezza dei loquentes ed il contenuto deve essere di non difficile interpretazione;
ebbene tali requisiti possiedono le conversazioni intercettate, come è lecito desumere dalla motivazione della sentenza impugnata e dal testo stesso delle conversazioni, alle quali questa corte può accedere, essendo riportate per molte parti nella motivazione stessa.
Costituisce una mera affermazione del ricorrente il fatto che le conversazioni suddette sarebbero state male interpretate perché il ricorrente, dopo avere fatto una tale considerazione, non ha precisato in che cosa consisterebbe la cattiva interpretazione, fatto salvo il rilievo che con il AR avrebbe parlato di soldi per un lavoro di pitturazione, circostanza che, però, come chiarito dalla corte di merito, non emerge affatto dalla conversazione intercettata. Il ricorrente si è poi doluto che le intercettazioni non fossero riscontrate da altri elementi, ma, come è noto, gli elementi probatori e/o indiziari ricavabili dalle intercettazioni non necessitano, secondo la giurisprudenza di questa corte (Sez. 1^, 23 settembre 2010, n. 36218, CED 248290), di riscontri ex art. 192 c.p.p., comma 3. Quanto al fatto che il IA avrebbe sostituito nella direzione della cosca il GN RA detenuto ed alla pretesa infondatezza di una tesi di tal fatta dal momento che le intercettazioni poste a fondamento dell'accusa avevano avuto luogo quando il RA era tornato in libertà, va detto che la corte di merito non ha seguito affatto una tale tesi accusatoria, frutto di una iniziale impostazione dell'accusa, considerando anzi del tutto irrilevante una tale impostazione e la connessa obiezione. In effetti la corte ha individuato il ruolo del IA all'interno della ID proprio dalle conversazioni intercettate, dalle quali era desumibile che il ricorrente costituiva un punto di riferimento importante per numerosi associati.
Il IA, infatti, si preoccupava degli associati detenuti, ai quali consigliava anche l'avvocato al quale rivolgersi, cercava di recuperare danaro per i detenuti dai compimento di attività illecite - utilizzo di assegni falsi da piazzare a Milano -, garantiva un trattamento favorevole in carcere perché conosceva due guardie penitenziarie.
Il ricorrente, inoltre, conversava con noti esponenti della ID - ad esempio RO RE - dei contrasti tra la ID e cosa nostra gelese;
a lui si rivolgevano gli associati detenuti che subivano torti in carcere da parte di appartenenti a gruppi avversi;
stigmatizzava il comportamento del GN poco attento ai controlli delle forze dell'Ordine.
Ebbene tutti gli elementi sommariamente indicati denotano un ruolo di grande rilievo del ricorrente all'interno della associazione perché le vicende interne di un gruppo malavitoso non vengono certo raccontate e discusse con un estraneo;
senza contare che la richiesta di aiuto e protezione sta ad indicare l'autorevolezza di cui godeva il ricorrente nella associazione.
Nel contesto delineato non appare assolutamente rilevante il fatto che il IA non risulta avere partecipato alle riunioni mafiose.
Per concludere sul punto i rilievi del ricorrente non riescono a mettere in discussione le considerazioni così puntuali e pregnanti della corte di merito.
5.4. Quanto alla questione della aggravante dell'uso delle armi da parte della ID va detto che potrebbe considerarsi notorio che siffatte organizzazioni criminali facciano uso di armi, come dimostrato dai numerosi processi penali celebrati contro tale associazione.
Ma, pur volendo prescindere da tale rilievo, va detto, come chiarito dalla corte di merito, che nel caso di specie proprio in una conversazione intercettata - intercettazione ambientale n. 125 del 5 aprile 2004 - intercorsa tra il IA e tale Saru, si faceva riferimento, tra gli altri argomenti discussi, alla detenzione, naturalmente illegale (rilievo della corte di merito), di armi da parte di altro affiliato chiamato RM u RU, ovvero La UL ME.
Non è ravvisabile alcuna ambiguità in tale conversazione, che, peraltro, è denunciata dal ricorrente in modo del tutto generico.
5.5 Come assolutamente generico è il rilievo che gli associati fossero in numero inferiore a tre, dal momento che proprio questo procedimento ed il numero di persone condannate per il delitto associativo dimostra esattamente il contrario.
5.6. Il motivo di impugnazione concernente i reati in materia di sostanze stupefacenti è ai limiti della ammissibilità perché il ricorrente ha sostanzialmente denunciato la non corrispondenza tra quanto posto in evidenza nella motivazione della sentenza impugnata e quanto emergerebbe dagli atti del processo e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali.
In sostanza il ricorrente, più che denunciare il vizio di manifesta illogicità della motivazione, ha sollecitato la corte di legittimità a rivalutare il materiale probatorio onde pervenire ad una interpretazione diversa dello stesso. Ma siffatta operazione non è consentita al giudice di legittimità neanche dopo la modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e) perché lo stesso non può trasformarsi in terzo giudice di merito, essendo demandato alla corte di cassazione, in seguito alla riforma introdotta dalla L. n. 46 del 2006, soltanto di verificare se il documento processuale,
puntualmente indicato dal ricorrente, comprometta, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (ex multis Sez. 6^, 2 dicembre 2010, n. 45036, CED 249035). Insomma il ed travisamento della prova è ravvisabile quando il giudice di merito abbia utilizzato per la decisione una prova inesistente, oppure abbia utilizzato a base della pronuncia un risultato di prova incontrovertibilmente diverso da quello effettivo, essendo inibita al giudice di legittimità qualsiasi nuova valutazione delle prove o degli indizi, che non possono essere interpretati in modo diverso e alternativo rispetto a quello ritenuto dal giudice di merito (Sez. 6^, 4 maggio 2006, n. 33435, CED 234364). Quanto detto vale a maggior ragione per le intercettazioni telefoniche e/o ambientali, la cui interpretazione è demandata, secondo costante giurisprudenza di legittimità, ai giudici dei primi due gradi di giurisdizione. Entro tali ristretti limiti possono essere prese in considerazioni le deduzioni difensive. Passando all'esame di queste ultime, va detto che esse appaiono generiche, specialmente con riferimento al colloquio IA - PE, essendosi limitato il ricorrente a rilevare che non era certo che l'interlocutore del PE fosse il IA e che il contenuto del colloquio non fosse chiaro. Ebbene la corte di merito, con molta precisione, ha posto in evidenza che la voce del loquens IA era stata immediatamente riconosciuta dagli agenti operanti - sul punto nulla ha osservato il ricorrente -, cosa consentita dalla giurisprudenza di questa corte, e che i due interlocutori stavano parlando di un carico di roba buona che sarebbe arrivato ed in particolare discutevano del prezzo di acquisto e di quello di vendita della merce. Anche su tale punto il ricorrente non ha osservato alcunché. Quanto al colloquio PE - RA, nel corso del quale il primo chiedeva al secondo se il GN avesse della droga, le osservazioni del ricorrente sono infondate perché la corte di merito ha spiegato le ragioni che consentivano di ritenere che uno dei loquentes fosse il RA - l'argomento sarà ripreso nel paragrafo dedicato a quest'ultimo - e che le parole tu NA fossero riferibili al IA, posto che, come si è messo prima in evidenza, il PE aveva rapporti di affari di droga soltanto con uno dei cognati del RA, ovvero con IA IO. Quanto, infine, all'ultima telefonata presa in considerazione dal ricorrente, ovvero quella intercorsa tra IA e tale HI, va detto che non appare affatto strano ed illogico che una persona appartenente ad una organizzazione dedita allo spaccio e che deve assicurare un flusso continuo sul mercato, trovatosi in difficoltà per non essere andato a buon fine un carico importante, si rivolga ad altri spacciatori della zona per acquistare sostanza stupefacente.
Hanno, quindi, ragione i giudici del merito quando affermano che dal complesso delle risultanze probatorie emerge che il IA non avesse avuto con ('organizzazione rapporti sporadici ed occasionali, come sostenuto dal ricorrente, ma continuativi e per grossi quantitativi con il compito di immetterla sul mercato, fatti che denotano la sua intraneità alla associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74. Infine è appena il caso di notare, anche se la deduzione sul punto appare del tutto generica, che il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 si consuma sia nel momento della offerta della sostanza stupefacente da parte di chi ne abbia la disponibilità, sia nel momento in cui si raggiunga un accordo per la cessione di un determinato quantitativo di sostanza stupefacente, non essendo necessaria la consegna della merce;
in siffatte ipotesi non si configura il reato di tentata cessione, ma quello consumato dell'offerta in vendita della sostanza espressamente disciplinato dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (vedi Sez. 4^, 17 giugno 2003, n. 34926 e Sez. 2^, 22 maggio 2001, n. 32299).
5.7. Di merito e manifestamente infondato è il motivo concernente il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche perché la corte di merito ha negato le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. con motivazione immune da vizi logici e con puntuale riferimento ad alcuni parametri previsti dall'art. 133 c.p. - gravità dei fatti commessi, inclinazione a commettere reati degli imputati e grave allarme suscitato dalle condotte poste in essere nel territorio di CE.
6.1. UG IA UC MA.
UG IA è stato condannato per il reato di cui all'art.416 bis c.p. perché esponente di cosa nostra di CE.
I giudici di merito ricostruivano il contributo fornito alla associazione dal UG in base alle numerose conversazioni intercettate. Dalle stesse si desumeva che UG, già in passato condannato per partecipazione ad associazione mafiosa ed attualmente con obbligo di dimora nel comune di Spino d'Adda, recatosi a CE per partecipare ad una udienza che lo riguardava, riprendeva i contatti con l'organizzazione tramite il suo amico mongelli gaetano.
La prova della sua adesione alla associazione era fornita dalla partecipazione a due riunioni mafiose tra esponenti di cosche diverse - RO per la ID di CE, PA ON per cosa nostra gelese e UG IA per cosa nostra di CE -, la prima il 12 maggio 2004 e la seconda a LO il 24 maggio 2004 - (in tale ultima occasione UG venne identificato in un bar in compagnia del RO), per discutere della c.d. tratta delle braccia e comporre divergenze sul punto.
Secondo i giudici di merito nel corso delle riunioni si parlò certamente di affari illeciti - c.d. tratta delle braccia ed estorsioni nella zona di CE.
Con la sua partecipazione UG contribuì al rafforzamento di cosa nostra di CE.
La corte, infine, rigettava tutti i motivi di appello proposti da UG IA.
6.2. Con il ricorso per cassazione UG IA deduceva:
a) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata apparendo scarne ed inconsistenti le intercettazioni valorizzate dai giudici di merito. Effettivamente il ricorrente partecipò a due riunioni, la prima con il solo RO e la seconda a LO con il RO ed il
PA, ma non si trattava di riunioni mafiose, dal momento che argomento di discussione fu la richiesta del RO della possibilità di avviare al lavoro in Lombardia alcune persone di CE. Quindi dai giudici di merito non era stato indicato alcun apporto significativo fornito da UG alla attività di cosa nostra di CE.
Tra l'altro UG due giorni dopo l'ultimo incontro venne arrestato per esecuzione pena.
b) la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 81 c.p. perché, con motivazione apodittica, la corte di merito aveva negato la continuazione tra il reato di cui al presente procedimento e quello giudicato con sentenza della corte di appello di Catania il 23 marzo 2004. In effetti si trattava della stessa associazione, operante negli stessi luoghi e con le identiche modalità operative;
la contestazione relativa al delitto associativo di cui alla sentenza della corte di appello di Catania copriva il periodo dal 1999 alla data di emissione della sentenza del GUP presso il tribunale di Catania del 29 marzo 2003, mentre quella oggetto del presente procedimento era fino al giugno 2005, ma le intercettazioni di interesse riguardavano la primavera del 2004, cosicché non poteva sostenersi che la data dei reati di cui alla condanna irrevocabile era remota.
6.3. Il primo motivo di impugnazione è infondato, mentre il secondo merita accoglimento.
Cosicché la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di UG IA UC in punto continuazione con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catania per nuovo esame;
il ricorso deve essere rigettato nel resto.
In effetti UG IA non ha negato di avere partecipato alle riunioni del 12 e del 24 maggio 2004 con RO UA, esponente della ID di CE, e PA ON, in rappresentanza di cosa nostra gelese, ma ha sostenuto che non si trattava di meeting mafiosi e che in siffatte occasioni non si era discusso di affari illeciti.
La corte di merito ha affrontato tale problema ed ha spiegato che dalle intercettazioni effettuate prima delle predette riunioni e da quelle verificatesi dopo le stesse si poteva evincere che l'oggetto di quegli incontri era la ed tratta delle braccia, affare certamente illecito, oltre ad altre questioni che rischiavano di rendere conflittuali i rapporti tra la ID e cosa nostra di CE. UG partecipò a tali incontri proprio perché rappresentava cosa nostra gelese, tanto è vero che nel ricorso ha affermato di non avere conosciuto prima il suo interlocutore RO, che lo contattò, tramite il mongelli, proprio perché era un importante esponente della cosca.
Ed in effetti dopo l'arresto di UG i sodali dello stesso rassicurarono il RO che gli accordi raggiunti sarebbero stati rispettati.
Dagli elementi indicati emerge chiaramente che UG, nonostante avesse sofferto una carcerazione e nonostante fosse stato confinato in Spino d'Adda continuava a fare parte della cosca mafiosa. 6.4. È fondato il secondo motivo di impugnazione perché effettivamente la motivazione con la quale la corte di appello ha negato la continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui alla sentenza emessa dalla stessa corte di appello il 23 marzo 2004 è apodittica. In effetti sembra che nel processo conclusosi con la citata sentenza del 2004 UG fosse, tra l'altro, stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.p. per partecipazione alla associazione cosa nostra di CE.
La permanenza per tale reato è cessata con la sentenza del GUP di Catania del 29 marzo 2003.
Alcuni mesi dopo UG veniva individuato come partecipatene a due riunioni mafiose, fatto che sembra dimostrare che UG non ha mai cessato di fare parte della stessa associazione operante negli stessi luoghi. Stando così le cose non sembra che si possa dire che i fatti di cui alla sentenza della corte di appello del 2004 siano remoti. Sul punto la motivazione appare, quindi, manifestamente illogica per alcuni aspetti e gravemente insufficiente per altri. Si impone, pertanto, come già rilevato, l'annullamento della sentenza impugnata sul punto.
7.1. RA RE.
7.1.1. RA RE è stato condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. perché da una conversazione intercettata risultava avere partecipato ad una riunione mafiosa presso il bar del Corso di CE il 10 maggio 2004 come rappresentante della ID di CE;
a detta riunione, nel corso della quale si discusse di un possibile accordo tra cosche rivali per una divisione degli affari illeciti, parteciparono CI ST, ovvero MA NC, e o dutturi, soprannome di RI GI EO, e NU NI, soprannome di AL NO, per cosa nostra di CE, oltre a U RU, ovvero RA LI RE per la ID.
Inoltre da numerose altre conservazioni intercettate si desumeva che il RA era pienamente inserito nella consorteria mafiosa della ID, coordinava l'attività degli altri affiliati e si confrontava con i rappresentanti di altre cosche rivali operanti nello stesso territorio.
7.1.2. Il RA veniva condannato anche per la partecipazione ad una associazione dedita al traffico degli stupefacenti e per attività di spaccio. Di tale associazione si è già discusso quando si è affrontata la posizione del RR. Dalle conversazioni intercettate ed in parte riportate nella motivazione della sentenza impugnata è emerso, secondo i giudici di merito, che il RA aveva un importante ruolo nella predetta associazione, ovvero quello di cassiere del gruppo.
7.1.3. La corte di merito, dopo avere stabilito che era certa la identificazione del RA quale oggetto di numerose intercettazioni sia perché spesso era stato indicato per nome e cognome, sia perché altre volte era stato indicato come UR GN di IO ed altre ancora semplicemente come UR, rigettava tutti i motivi di impugnazione, sia quelli riferiti alla condanna per la partecipazione alla associazione mafiosa, sia quelli relativi alla questione degli stupefacenti.
7.2. Con il ricorso per cassazione RA RE deduceva:
a) la mancanza di motivazione in relazione all'art. 546 c.p.p. perché la motivazione non era altro che frutto del sistema di copia- incolla dei files concernenti la ordinanza cautelare, la successiva sentenza di primo grado e, quindi, quella di secondo grado senza nessuna valutazione critica delle fonti di prova e degli argomenti della difesa.
Anzi in questo copia-incolla erano stati commessi anche due errori perché erano state indicate due registrazioni di conversazioni inesistenti. Cosicché si trattava di una vera e propria motivazione apparente.
b) la erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. con riferimento all'art. 416 bis c.p. ed all'art. 533 dello stesso codice. Il ricorrente, dopo avere premesso considerazioni sulla portata della regola iuris di cui all'art. 533 c.p.p. ed avere individuato gli elementi costitutivi necessari per ritenere sussistente il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., chiariva che le fonti di prova nel presente procedimento erano le intercettazioni ambientali e telefoniche e che dalle stesse non emergevano a carico del RA quegli indizi gravi, precisi e concordanti che legittimano l'affermazione di responsabilità in un processo indiziario.
In particolare il ricorrente richiamava l'attenzione sul fatto che non vi era alcun elemento per ritenere il RA presente alla riunione mafiosa del 4 dicembre 2003. Il ricorrente esaminava poi altre intercettazioni dimostrando la errata interpretazione delle stesse e, quindi, la impossibilità di ritenere quanto emerso dalle stesse indizio grave;
si pensi alla intercettazione nella quale erroneamente i giudici avevano ritenuto che il RM di cui si parlava fosse ME SO, noto esponente di una famiglia mafiosa, o l'altra nella quale IA parlava di mio GN, non si sa perché individuato nel RA, o l'altra ancora dove il UR era stato individuato nel ricorrente, pur essendovi nella presente indagine diversi altri imputati con il nome RE.
Dopo avere contestato la interpretazione di una frase contenuta nella intercettazione n. 5 del 10 maggio 2004, il ricorrente escludeva che la riunione tra pregiudicati del 10 maggio 2004 potesse ritenersi una riunione di mafia tenuto conto del contesto nel quale si era verificata ed essendo ignoti i contenuti del colloquio. La valutazione degli indizi singolarmente e nel loro insieme avrebbe dovuto comportare l'assoluzione del RA quantomeno ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. c) la erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, non essendo ravvisabile nel caso di specie una associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti e non essendovi elementi per individuare il ruolo ricoperto dal RA.
Il ricorrente criticava il riconoscimento fonetico della voce del RA nella intercettazione n. 1531 del 23 agosto 2004 fatta da un operatore di polizia e la irrilevanza, mancando il presupposto della sicura individuazione del colloquiante, del riferimento al GN.
Quanto allo spaccio nulla si sapeva in ordine alla quantità di droga commerciata, cosicché avrebbe dovuto essere applicato il D.P.R. n.309 del 1990, art. 73, comma 5.
d) la erronea applicazione dell'art. 81 c.p. ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della continuazione rispetto alla pronuncia della corte di assise di appello n. 6 in data 8 marzo 1996. La corte aveva escluso la continuazione attesa la data remota dei reati per i quali era intervenuta condanna irrevocabile, senza tenere conto che si trattava della stessa associazione e degli stessi reati fine e che il RA era stato scarcerato verso le fine del 2003 ed avrebbe ripreso i contatti con l'associazione sin dal dicembre 2003.
7.3. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal RA sono infondati salvo quello concernente la negata continuazione. La sentenza impugnata deve, allora, essere annullata con rinvio ad altra sezione della corte di appello di Catania per nuovo esame in punto continuazione;
il ricorso deve essere rigettato nel resto. Ha certamente ragione il ricorrente nel criticare il metodo del c.d. copia-incolla utilizzato talvolta per la redazione della motivazione delle sentenze, sistema che può comportare sviste ed errori e che, comunque, può rendere la sentenza di difficile lettura per riferimenti non sempre pertinenti ed utili. Non è però condivisibile la tesi che ogni qualvolta venga usato tale sistema ci si trovi dinanzi ad una motivazione apparente.
Nel caso di specie è vero che alcuni passaggi della motivazione sono stati ripresi dalla motivazione della sentenza di primo grado e, prima ancora, dalla motivazione della ordinanza impositiva della misura cautelare, ma è pure vero che gli elementi riportati sono stati valutati criticamente dalla corte di appello anche alla luce delle obiezioni difensive contenute nell'atto di impugnazione. Non si può allora parlare di motivazione apparente, essendo essa presente;
il problema, quindi, consiste nel verificare se la motivazione impugnata, depurata degli errori segnalati dal ricorrente;
che non sono affatto determinanti nella economia della motivazione e che possono senz'altro verificarsi in una motivazione lunga e complessa come quella in discussione, sia congrua ed immune da manifesti vizi logici.
La motivazione del provvedimento impugnato possiede i requisiti per superare il vaglio di legittimità come di seguito meglio si dirà.
7.4. Sono certamente condivisibili le considerazioni svolte dal ricorrente sulla portata della regula iuris dell'oltre ogni ragionevole dubbio di cui all'art. 533 c.p.p., importante regola di civiltà giuridica, nonché le osservazioni in tema degli elementi costitutivi necessari per ritenere sussistente il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.p.. Come pure condivisibili sono le indicazioni, arricchite da numerosi richiami giurisprudenziali, concernenti la valutazione degli indizi, che debbono essere dapprima considerati singolarmente per saggiarne la gravità e la precisione e poi valutati unitariamente. Ma tutte queste, sia pur condivisibili osservazioni, non inficiano la motivazione della sentenza impugnata perché la corte di merito nella valutazione degli indizi esistenti a carico del RA ha rispettato i criteri di valutazione della prova di cui all'art. 192 c.p.p. così come interpretati e precisati dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte. Inoltre la corte di merito è pervenuta alla condanna del ricorrente proprio perché la sua responsabilità era stata provata oltre ogni ragionevole dubbio. Dopo siffatte premesse di carattere generale il ricorrente ha messo in evidenza che la partecipazione del RA alla riunione di mafia del 4 dicembre 2003 non era affatto certa, come era lecito desumere anche dalla motivazione della sentenza impugnata, che definiva soltanto probabile la presenza del RA alla predetta riunione.
Senonché la sentenza di primo grado aveva ritenuto tale presenza probabile, tenuto conto che l'auto in uso al RA era stata notata nel luogo dell'incontro, ma il ricorrente non era stato visto dagli agenti in servizio di appostamento, mentre la sentenza di secondo grado non ha considerato per nulla tale presunta partecipazione alla riunione come elemento a carico del RA.
Cosicché ogni censura sul punto appare superflua, posto che le censure sul punto contenute nell'atto di appello sono state sostanzialmente accolte dalla corte di merito.
Il ricorrente ha poi esaminato le altre intercettazioni ambientali e telefoniche dalle quali i giudici del merito hanno desunto elementi di responsabilità del RA ed ha sostenuto che non era affatto certo che il UR o mio GN, di cui parlava il IA, fosse identificabile nel RA.
Inoltre criticava il ricorrente la interpretazione di alcune frasi di una intercettazione.
Il ricorrente non ha però tenuto conto che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, la interpretazione e la valutazione delle intercettazioni ambientali e telefoniche competono in via esclusiva ai giudici di merito, che debbono vagliarle con la necessaria attenzione, tenuto conto che non di rado i loquentes utilizzano un linguaggio criptico di non sempre facile interpretazione.
Necessariamente la valutazione degli esiti delle intercettazioni deve essere compiuta tenendo conto anche degli altri elementi processuali raccolti, che spesso consentono di comprendere anche frasi che prese a sè stante appaiono oscure o di difficile interpretazione. Ebbene la corte di merito ha pienamente rispettato i criteri e le indicazioni di metodo suggerite dalla giurisprudenza per una corretta valutazione delle intercettazioni ed ha esposto in modo puntuale i risultati di tale valutazione. Se ciò è vero i rilievi del ricorrente si risolvono in censure di merito inammissibili in sede di legittimità; il ricorrente, infatti, non può richiedere, come nella sostanza ha fatto, alla corte di cassazione di rivalutare le intercettazioni e di sostituire una propria interpretazione a quella operata dai giudici del merito, spettando alla corte di legittimità soltanto di verificare se la motivazione che tali valutazioni sorregge sia congrua ed immune da manifeste illogicità. Ebbene tali requisiti, come del resto si è già posto in evidenza, possiede la motivazione della sentenza impugnata.
La corte di merito ha, infatti, ritenuto che RA fosse uno dei partecipati alla riunione presso il bar del corso di CE il 10 maggio 2012; di tale riunione parlano in una conversazione intercettata IA e AR e quest'ultimo indica i partecipanti alla riunione, tra i quali anche il RA. Una tale affermazione è certamente credibile perché il AR non sapeva di essere intercettato e riferiva i fatti ad un suo sodale;
come è noto la dichiarazioni contenute in una conversazione intercettata non necessitano di riscontri, come erroneamente ritenuto dal ricorrente;
nemmeno può essere richiamata la giurisprudenza in materia di convergenza del molteplice, che si riferisce alle dichiarazioni dei collaboratori che si riscontrino reciprocamente e che nulla hanno a che vedere con gli esiti di intercettazioni telefoniche. Che si trattasse di un incontro di mafia appare del tutto evidente ove si consideri la caratura criminale dei partecipanti appartenenti a clan avversi, le spiegazioni del AR e la reazione del IA, che, critico per il posto prescelto per la riunione, (ma se non dovevano essere discusse cose delicate concernenti i rapporti tra le due cosche operanti nella zona luogo di incontro poteva essere benissimo un bar) e la conseguente minaccia di non proteggere più il GN - RA RE - perché troppo poco prudente ed incurante dei controlli della polizia. Che nella riunione si fosse discusso di affari illeciti la corte di merito lo ha desunto anche da altra conversazione intercettata - NI - ON - nel corso della quale si discusse di un disappunto di cosa nostra per una estorsione eseguita da NI e RA in danno di persone vicine a cosa nostra in contrasto con gli accordi raggiunti. Ebbene nel corso di tale conversazione RA avanzò il sospetto che fosse stato UR,
identificato con certezza in RA RE, anche perché in altra conversazione nella quale si era qualificato come UR, era stata riconosciuta dagli agenti operanti la voce del RA, ad indicare agli esponenti di cosa nostra gli autori della estorsione incriminata, sospetto condiviso dal NI messo sull'avviso dal cugino NZ UB, esponente di cosa nostra. La corte poi richiamava anche una conversazione tra RO e IA nel corso della quale veniva criticato il comportamento di RA, ed una conversazione ambientale nel corso della quale si faceva riferimento ad una persona, che portata al cospetto del RA aveva avuto paura.
Il ricorrente ha sostenuto che la frase era stata male interpretata, ma, come si è già posto in evidenza, la interpretazione delle conversazioni intercettate compete ai giudici di merito e nel caso di specie la interpretazione fornita appare immune da manifeste illogicità e perfettamente compatibile con gli altri elementi posti dinanzi in evidenza.
Neppure sono fondati i rilievi del ricorrente, ancorché di merito, concernenti la ritenuta frequentazione del RA con esponenti mafiosi del calibro di ME SO;
la corte ha spiegato che il ME con il quale si sarebbe dovuto incontrare l'indomani il ricorrente andava identificato in SO ME, anche perché dopo qualche giorno intercorse una telefonata tra RA e ME, identificato nel SO dagli agenti operanti, che avevano già ascoltato la sua voce in altra precedente intercettazione. Del tutto logicamente la corte di merito in presenza degli elementi indicati ha ritenuto che il RA partecipasse alla associazione denominata ID esercitando un ruolo rilevante, tanto che per risolvere i problemi con cosa nostra incontrava esponenti importanti di tale organizzazione criminale.
7.5. Il ricorrente per censurare la sua ritenuta partecipazione ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti ha criticato una sola conversazione intercettata sostenendo che il c.d. riconoscimento vocale effettuato dagli agenti operanti non avrebbe potuto essere preso in seria considerazione per ritenere il RA uno degli interlocutori (il riferimento è alla intercettazione n. 1531 del 23 agosto 2004). Così facendo, però, il ricorrente ha omesso di considerare tutti gli altri elementi a carico del RA emergenti da altre intercettazioni puntualmente riportate e discusse dalla corte di merito.
Intercettazioni di conversazioni intervenute tra altri associati, PE, RR, RE, dalle quali si desumeva non solo che i contatti tra i vari associati erano frequenti, ma anche quali erano i ruoli dei vari associati. In questo quadro il ruolo del RA era essenzialmente quello di cassiere del gruppo perché PE e RR a lui dovevano versare la percentuale di una vendita, a lui dovevano eventualmente segnalare l'ammanco di cento grammi di cocaina e sempre a lui si erano rivolti in momento di necessità per sapere se il GN, ovvero il IA, poteva fornire una partita di droga.
Ebbene su tali elementi il ricorrente nulla ha detto di preciso limitandosi a generiche doglianze ed ammettendo, però, che una prova dell'attività di spaccio del ricorrente si poteva ritenere raggiunta, ma non di una sua partecipazione alla associazione. La corte, invece, ha chiarito che proprio la frequenza dei contatti tra gli associati, la divisione dei compiti tra i vari personaggi, le quantità, in alcuni casi rilevanti, della sostanza commerciata, i costanti rapporti con piccoli spacciatori per la immissione della droga sul mercato, costituivano elementi tali da fare ritenere esistente una associazione D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74. Quanto al problema del ed riconoscimento fonetico, va detto che, a prescindere dal fatto che, come correttamente stabilito dalla corte di merito, nel caso di specie non si poteva accogliere la richiesta di riapertura in appello della istruttoria per disporre una perizia fonica trattandosi di rito abbreviato, qualora venga contestata la identificazione delle persone colloquianti il giudice non deve necessariamente disporre una perizia fonica per il relativo accertamento potendo trarre il proprio convincimento in merito da altre circostanze che consentano di attribuire con certezza le voci intercettate (Sez. 4^, 18 Ottobre 2007, n. 43409, CED 237985). Ed è bene precisare che siffatta valutazione è di merito e si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6^, 8 gennaio 2008, n. 17619, CED 239725). Orbene il riconoscimento fonetico, ancorché spesso non semplice, rientra tra gli elementi valutabili dal giudice al fine di procedere alla identificazione della voce di uno degli interlocutori. Nel caso di specie è bene ricordare che gli interlocutori parlavano in dialetto, fatto che notoriamente rende più marcate le tonalità della voce rendendola più facilmente riconoscibile. Inoltre gli agenti operanti hanno chiarito che avevano ascoltato la voce di RE RA in una telefonata eseguita con il cellulare della sua compagna, cosicché quando hanno ascoltato la intercettazione n. 1531 non hanno avuto nessuna difficoltà e nessun dubbio nel riconoscere la voce del ricorrente.
In tale ottica il riferimento al GN, ovvero al IA contenuto nella telefonata, non può che costituire un ulteriore elemento utile che ha consentito ai giudici del merito di identificare uno dei colloquianti nel RA.
7.6. Quanto al rilievo, in verità generico, in ordine al quantitativo di droga commerciata ed alla richiesta di applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, va detto che, con motivazione del tutto logica, la corte di merito ha rigettato una tale richiesta osservando che il rilevante quantitativo di droga che aveva spacciato e quello che doveva ricevere, evidenziano come l'illecita attività sia stata svolta dall'imputato con professionalità ed in modo continuativo e quindi incompatibile con la ipotesi lieve.
Si tratta di motivazione che non merita alcuna censura sotto il profilo della legittimità.
7.7. È, invece, fondato il motivo di impugnazione concernente il rigetto della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli accertati con sentenza della corte di assise di appello di Catania del giorno 8 marzo 1996. Valgono per il RA le considerazioni, alle quali si rinvia, svolte a proposito del ricorrente UG, dal momento che anche in tale caso la corte ha escluso la continuazione attesa la data remota dei reati per cui è intervenuta condanna irrevocabile. Siffatta motivazione non appare congrua perché RA, condannato con la sentenza irrevocabile anche per il delitto associativo a quanto pare riferito alla stessa associazione per la quale è intervenuta condanna nel presente procedimento, non appena uscito dal carcere alla fine del 2003 ha ripreso i contatti con i suoi sodali, fatto che, in mancanza di una espressa dissociazione, lascia presumere che il ricorrente, pur detenuto, tali contatti non li abbia mai interrotti.
La situazione particolare merita un approfondimento ed una motivazione più puntuale e precisa.
8.1. RE GA.
RE GA è stato condannato per la partecipazione alla associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e per episodi di spaccio.
L'affermazione di responsabilità è fondata sugli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche, dalle quali è stato possibile desumere che il RE fungeva da intermediario con i fornitori, per lo più pugliesi, di droga. Diede a PE e RR cinquecento grammi di cocaina e con il RR si recò in Puglia per ulteriori acquisti non andati, però, a buon fine. Il quantitativo di droga commerciata e l'accordo stretto con RR e PE di fare quattro colpi buoni consentiva di ritenere che il RE fosse perfettamente consapevole di partecipare ad una associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti.
Su queste basi la corte, dopo avere respinto una richiesta di riapertura della istruttoria, rigettava i motivi di appello fondati sul fatto che trattandosi di episodi occasionali si sarebbe potuto parlare di concorso di persone nel reato e non di reato associativo.
8.2. Con il ricorso per cassazione il RE deduceva:
a) la violazione di legge sostanziale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 192, 220, 546 e 605 c.p.p., per mancanza di motivazione sulle censure contenute nell'atto di appello ed aventi ad oggetto l'attribuzione di significati inesistenti ai risultati dell'attività intercettiva;
deduceva, inoltre, il vizio di travisamento dei documenti fonici, che necessitavano di una perizia. La corte non aveva tenuto conto dei rilievi dei consulenti della difesa.
b) gli stessi vizi con riferimento al D.P.R. n. 309 del 1990, artt.73 e 74 perché erano state tenute in conto condotte penalmente irrilevanti, che erano state qualificate giuridicamente in modo erroneo, perché gli occasionali episodi non costituivano indice di partecipazione ad una associazione. Nella situazione data si sarebbe, tutto al più, potuto Intravedere un concorso di persone nel reato. Inoltre il RE aveva avuto rapporti soltanto con PE e RR e mai con altri associati. Il ricorrente, poi, poneva in evidenza alcuni illogici passaggi motivazionali.
c) la violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche fondato su una motivazione meramente apparente.
8.3. In data 12 gennaio 2012 la difesa di RE GA depositava una memoria difensiva con la quale ribadiva la denuncia di motivazione apparente e mancante perché la corte non aveva risposto alle deduzioni contenute nell'atto di appello, ne' aveva verificato la rispondenza di quanto registrato a quanto riportato nei brogliacci, nonostante le puntuali indicazioni della difesa. Ribadiva, poi, la difesa che nei fatti si sarebbe potuto, tutto al più, individuare un concorso di persone nel reato, ammesso che si fosse riusciti a provare l'avvenuta cessione dei cinquecento grammi di cocaina al PE ed al RR.
Censurava, poi, il difensore il travisamento della prova perché ciò che era riportato nei brogliacci era diverso dal contenuto delle registrazioni. A conforto di tale affermazione il ricorrente allegava una copia delle trascrizioni delle captazioni ambientali effettuata dai consulenti della difesa.
8.4 I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da RE GA non sono fondati;
il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
Il punto centrale del ricorso di RE GA, ripreso anche nella memoria difensiva prodotta e corroborata da una ampia relazione dei consulenti di parte, consiste nel rilievo che il contenuto dei brogliacci non corrisponderebbe alle registrazioni foniche, le quali, correttamente interpretate, avrebbero determinato un risultato diverso.
Il rilievo è infondato.
Il ricorrente non ha considerato che ha richiesto di essere giudicato con il rito abbreviato senza condizionare la richiesta all'espletamento di attività istruttoria, cosicché non aveva la possibilità di sollecitare in grado di appello una perizia fonica al fine di accertare con precisione quanto emergeva dalle intercettazioni di conversazioni telefoniche ed ambientali in atti. Ed, infatti, chi chiede il rito abbreviato, avvalendosi in tal modo di un congrue sconto di pena in cambio della deflazione dei procedimenti penali che il ricorso al rito abbreviato garantisce, rinuncia a richiedere ulteriore attività istruttoria, accettando di essere giudicato in base agli atti, ovvero al materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari.
Ciò a prescindere dal fatto che, per costante giurisprudenza di legittimità, la perizia non può essere considerata prova decisiva, cosicché il mancato espletamento della stessa nei gradi di merito non può essere fatto valere nemmeno in sede di legittimità quale violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. d). Correttamente, pertanto, la corte di merito ha rigettato la richiesta di riapertura della istruttoria dibattimentale ed ha giudicato il RE allo stato degli atti.
8.5. Ma il ricorrente con la memoria difensiva ha riproposto il problema ed ha sollecitato la corte di legittimità a tenere conto delle osservazioni dei consulenti di parte ed a verificare la corrispondenza di quanto contenuto nei brogliacci con il contenuto delle registrazioni.
L'operazione richiesta, però, non può essere compiuta da questa corte, trattandosi di un accertamento di fatto, posto che, come si è già messo in evidenza, l'esame, la interpretazione e la valutazione complessiva del valore probatorio degli esiti delle intercettazioni di conversazioni deve essere compiuto dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione. Nel caso di specie tale operazione è stata compiuta ed i giudici del merito ne hanno dato conto con motivazione del tutto logica.
È anche il caso di notare che le conversazioni di cui si parla interessano anche altri imputati ricorrenti, nel senso che sono state poste a fondamento della affermazione della loro responsabilità penale, ma nessuno di loro ha eccepito una discrasia tra quanto contenuto nei brogliacci e quanto emergerebbe dalle registrazioni, circostanza questa non certo irrilevante.
8.6. Inoltre alcuni fatti, anche perché sostanzialmente ammessi da alcuni imputati non possono essere messi in dubbio.
RR e PE, che con il RE hanno operato, non hanno mai negato di avere trafficato sostanze stupefacenti, ma si sono limitati a sostenere che hanno lavorato per se stessi e non nell'interesse di una associazione. Ed allora non è seriamente revocabile in dubbio che il RE si sia recato in Puglia per un acquisto di droga non andato a buon fine per le note ragioni del mancato pagamento di una precedente fornitura;
come pure appare un fuor d'opera negare che a PE e RR sia stato consegnato dal RE mezzo chilo di cocaina senza previo pagamento del prezzo, fatto quest'ultimo certamente sintomatico della appartenenza ad uno stesso gruppo perché usualmente, nel rapporto fornitori-spacciatori, il pagamento si effettua immediatamente al momento della consegna;
che, poi, la somma di danaro che PE e RR riconoscevano di dover versare al RE fosse non il pagamento della fornitura di droga, ma un debito contratto non si sa però per quale causale è fatto del tutto incredibile e per nulla documentato e provato.
8.7. Alla fine, però, nonostante le obiezioni sul contenuto dei brogliacci e sulla interpretazione delle intercettazioni, il RE nel ricorso ha riconosciuto che si potevano intravedere nella sua condotta occasionali episodi di traffico di stupefacenti, fatto che avrebbe dovuto indurre a ritenere sussistente un concorso continuato di persone nel reato e non una partecipazione ad una associazione dedita allo spaccio.
La differenza tra concorso continuato di persone e delitto associativo è nota e consiste nel fatto che nel primo caso vi è un accordo tra i concorrenti per commettere un certo numero determinato e programmato di reati, mentre l'associazione viene costituita per commettere un numero indeterminato di reati.
L'affectio societatis sceleris si desume in genere nel tipo di associazione in considerazione da facta condudentia e, quindi, dalle condotte poste in essere. Orbene i giudici del merito hanno ritenuto che la cessione di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente a PE e RR senza immediato pagamento del prezzo, il successivo viaggio per acquisto di droga senza esito fatto in Puglia, l'organizzazione di altra fornitura per la prima settimana di agosto del 2004, i contatti continui del RE con PE e RR, che trafficavano sostanze stupefacenti, i contatti con grossi fornitori di sostanze stupefacenti pugliesi, il fatto che i tre - PE, RR e RE - si avvalessero di numerosi spacciatori al minuto per immettere la sostanza stupefacente sul mercato, costituissero elementi sintomatici della consapevolezza, anche del RE, di partecipare ad una associazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti.
Si tratta di una deduzione logica dagli elementi fattuali a disposizione che non merita censure sotto il profilo della legittimità, non avendo alcun rilievo che il RE avesse rapporti principalmente, se non esclusivamente, con PE e RR, perché non è necessario che un associato abbia rapporti e contatti con numerosi associati per essere considerato partecipe della organizzazione.
8.8. Infondato e di merito è, infine, il rilievo del ricorrente in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche perché i giudici del merito, facendo puntuale riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p. hanno negato le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. per la gravità dei fatti, per la inclinazione a delinquere e per l'allarme sociale suscitato dai fatti commessi. Trattasi di motivazione che non merita censure sotto il profilo della legittimità.
9.1. PE RE.
PE RE è stato condannato per i reati previsti dal D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 73. L'affermazione di responsabilità del PE è fondata sugli esiti di intercettazioni ambientali;
la sua posizione è molto simile a quella del RR, di cui si è già detto in precedenza. Secondo i giudici del merito dalle intercettazioni è risultato che il PE ed il RR, consapevoli di partecipare ad una associazione, avevano il compito di smerciare la droga a spacciatori che potessero immetterla sul mercato. Sono già stati in precedenza richiamati i rapporti intercorsi, stando a quanto emerso dalle intercettazioni, tra PE e RR, tra PE e RE e tra PE e RA;
sul punto non conviene soffermarsi oltre.
9.2. Con il ricorso per cassazione PE RE deduceva:
a) la inosservanza o erronea applicazione della legge penale mancando gli elementi per ritenere sussistente il vincolo associativo. In effetti RR e PE non agivano nell'interesse di una associazione, ma nell'interesse proprio. Scarsi o nulli erano i contatti con gli altri associati, dal momento che il PE aveva contatti sostanzialmente soltanto con il RR. Anche una corretta valutazione dei rapporti con RE avrebbe consentito di comprendere che non vi era alcuna affectio societatis scelerum, ma un concorso di persone nel reato.
b) la violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3, mancando la prova che gli associati fossero più di dieci. c) La violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, mancando qualsiasi elemento oggettivo per ritenere che il PE avesse trattato ingenti quantitativi di stupefacenti. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
9.3. I motivi posti a sostegno del ricorso del PE non sono fondati, cosicché il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
Nella prima parte del ricorso il PE nella sostanza sollecita la corte di cassazione a rivalutare il contenuto delle intercettazioni telefoniche, dalle quali non sarebbe possibile desumere la partecipazione del ricorrente ad una associazione, ma tutto al più un concorso occasionale in alcuni episodi di traffico di sostanze stupefacenti, essendo il PE legato soltanto al RR.
Appare quasi superfluo ribadire che la corte di cassazione non può rivalutare il materiale probatorio, potendo soltanto verificare se le valutazioni di merito operate dai primi giudici siano immuni da manifeste illogicità.
Va subito detto che la motivazione della sentenza impugnata possiede i requisiti per superare il vaglio di legittimità.
Deve essere ribadito in questa sede che, come costantemente precisato dalla giurisprudenza della Suprema Corte, la interpretazione delle conversazioni intercettate compete in via esclusiva al giudici del merito.
È altresì necessario ricordare che la posizione del PE è del tutto simile a quella del RR, non solo perché i due hanno sostanzialmente agito insieme, ma anche perché entrambi, non negando la partecipazione ad alcuni traffici, hanno sostenuto in grado di appello di avere agito nel loro esclusivo interesse e di non avere mai avuto consapevolezza di fare parte di una organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti. La corte, come si è già notato esaminando la posizione del RR, ha rigettato la tesi difensiva ed ha indicato tutti gli elementi dai quali era possibile ritenere la partecipazione del RR e del PE alla associazione.
Agli argomenti riportati per sostenere il rigetto del ricorso di AR RR bisogna, quindi, fare rinvio.
In estrema sintesi si deve ricordare che del tutto ragionevolmente la corte di merito in base alle intercettazioni ha stabilito che l'accordo intervenuto tra PE e RE, al quale poi aderì il RR, di rifornirsi di sostanza stupefacente con altri tre soggetti, il proposito di fare quattro colpi buoni, la consegna di cinquecento grammi di cocaina a PE e RR da parte del RE senza pretesa di immediato corrispettivo, il viaggio in Puglia per acquistare sostanza stupefacente con esito negativo per le ragioni già ricordate, viaggio programmato da PE, RR e RE ed eseguito dagli ultimi due, la organizzazione il 2/3 agosto 2004 di una ulteriore fornitura di droga, il numero non indifferente di spacciatori dei quali PE e RR si avvalevano per immettere la droga sul mercato dimostrano che l'illecita attività realizzata dal PE e dal RR non fosse affatto occasionale, ma continuativa ed eseguita all'interno di un gruppo organizzato. Il fatto che PE mantenesse rapporti essenzialmente con il RR - ma vi sono anche telefonate con il RE, con il RA e con il IA - non ha nessun significato perché non è vero affatto che per essere ritenuto membro di una associazione si debbano avere necessariamente rapporti con più associati;
ne caso di specie è pienamente giustificato che PE avesse rapporti con il RR visto che i due all'interno dell'associazione avevano lo stesso compito di smerciare la droga agli spacciatori.
9.4. Del tutto generica è la censura concernente la pretesa insussistenza dell'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.74, comma 3, che, peraltro, non risulta nemmeno dedotta in sede di appello, perché il ricorrente si è limitato a dedurre il preteso vizio.
9.5. Infondato è il rilievo circa la pretesa violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80 perché le quantità di sostanza stupefacente sono certamente rilevanti in quanto in grado di soddisfare le esigenze di un numero molto elevato di tossicodipendenti e di creare condizioni di agevolazione del consumo di droga (S.U. 21 giugno 2000, n. 17 e Sez. 4^, 9 ottobre 2003, n. 45427). Del resto anche tale rilievo è generico.
9.6. Infondata e di merito è la censura concernente il diniego delle attenuanti generiche perché la corte, con riferimento puntuale ai criteri di cui all'art. 133 c.p., ha ritenuto che la gravità dei fatti commessi, l'allarme sociale che essi suscitano e la spiccata inclinazione a delinquere non consentissero il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p.. Trattasi di valutazione di merito non censurabile sotto il profilo della legittimità.
10.1. Conclusivamente e riassuntivamente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al diniego della continuazione con i fatti di pregresse sentenze con riguardo agli imputati UG IA UC MA e RA RE con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Catania;
i ricorsi dei predetti debbono essere rigettati nel resto. La sentenza impugnata deve, poi, essere annullata senza rinvio con riguardo alla posizione di LO NI limitatamente alla pena inflitta, che deve essere riderminata in anni quattro, mesi dieci e giorni venti di reclusione;
il ricorso del NI deve essere rigettato nel resto.
Il ricorso di NC AR deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Infine i ricorsi di AR RR, IA IO, RE GA e RE PE debbono essere rigettati ed i ricorrenti debbono essere singolarmente condannati a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego della continuazione con i fatti di pregresse sentenze con riguardo agli imputati UG e RA, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della corte di appello di Catania;
Rigetta nel resto i ricorsi dei predetti;
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riguardo alla posizione di LO NI, limitatamente alla pena inflitta, che ridetermina in anni quattro, mesi dieci e giorni venti di reclusione;
Rigetta nel resto il ricorso del predetto;
Dichiara inammissibile il ricorso di NC AR, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;
Rigetta i ricorsi di AR RR, IO IA, RE GA e RE PE, che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2012