Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2012, n. 15068
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Sentenza 22 febbraio 2012

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Allorché si sia proceduto con il rito abbreviato, il giudice di merito è tenuto inderogabilmente a ridurre la pena in concreto determinata nella misura fissa di un terzo, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen. e qualora la riduzione sia stata invece operata in misura inferiore, configurandosi un mero errore nel computo della stessa, la Corte di Cassazione può provvedere alla necessaria rettifica senza dover pronunciare annullamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/02/2012, n. 15068
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15068
    Data del deposito : 22 febbraio 2012

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