Sentenza 19 novembre 2014
Massime • 1
In tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, a nulla rilevando che la persona offesa non abbia percepito la presenza anche di un secondo soggetto.
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- 1. Art. 628 - Rapinahttps://www.filodiritto.com/
- 2. Rapina impropria: l'aggravante scatta anche se vittima non si accorge del ''palo''Accesso limitatoElisa Scannapieco · https://www.altalex.com/ · 13 maggio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2014, n. 50696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50696 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 19/11/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 2217
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ALMA Marco M. - rel. Consigliere - N. 27335/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI PP, nato a [...] il [...];
visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dr. Marco Maria ALMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pinelli M.S. che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/2/2014, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lamezia Terme in data 21/1/2014 con la quale è stata applicata a LI PP la misura cautelare personale degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56 e 628 cod. pen.. Ricorre per Cassazione avverso la predetta ordinanza l'indagato personalmente deducendo:
1. Violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 5. Lamenta, al riguardo il ricorrente che il Tribunale di Catanzaro sarebbe incorso in errore nel momento in cui avrebbe acquisito un elemento probatorio (nella specie un DVD contenente il filmato delle immagini di videosorveglianza che avrebbero immortalato l'indagato nelle fase del tentativo di rapina) oltre il termine perentorio di 5 giorni dal deposito della richiesta di riesame e ciò in violazione della previsione di cui all'art. 309 cod. proc. pen., comma 5 che determina la perdita di efficacia della misura cautelare. Ciò perché era obbligo per il Pubblico Ministero di trasmettere al Tribunale del riesame tempestivamente tutti gli atti sui quali si fondava la misura cautelare e, in particolare il predetto DVD il cui contenuto rappresenta elemento determinante per l'accertamento dei fatti e la conseguente applicazione della misura cautelare.
2. Mancanza di motivazione;
inutilizzabilità della dichiarazione accusatoria del coimputato AJ OH;
erronea applicazione dell'art. 628 c.p., comma 3, n.
1. Lamenta, al riguardo, il ricorrente che AJ OH doveva essere fin dall'inizio sentito come indagato e con le garanzie di legge, con la conseguenza che le dichiarazioni etero accusatorie dallo stesso rese e che costituiscono elemento fondante del titolo cautelare sono assolutamente inutilizzabili. AJ OH, infatti, in sede di interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande.
Aggiunge, ancora, la difesa di parte ricorrente che il Tribunale del riesame, pur prendendo atto che il tentativo di violenza è stato posto in essere da un solo soggetto, mentre l'altro a distanza faceva da palo e la cui presenza non è stata percepita dalla vittima, ha errato nel momento in cui ha affermato la sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite così mostrando di aderire ad un orientamento giurisprudenziale datato e superato da una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del marzo 2012.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La questione risulta essere già stata posta innanzi al Tribunale del riesame che nell'ordinanza impugnata (pag. 2) ha evidenziato come, ancorché il DVD contenente le videoriprese non sia stato trasmesso entro il termine di cui all'art. 309 cod. proc. pen., comma 5 e, quindi, solo successivamente acquisito, risultava peraltro tempestivamente trasmessa e presente agli atti l'annotazione di servizio dei Carabinieri della Stazione di Lamezia Terme-Sambiase contenente gli esiti delle videoriprese in questione, atto che, unitamente alla comunicazione di notizia di reato era stato anche messo a disposizione del Giudice per le indagini preliminari che ha emesso l'ordinanza cautelare.
Correttamente, quindi, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha respinto l'eccezione della difesa del ricorrente facendo riferimento ai precedenti arresti giurisprudenziali di questa Corte Suprema che anche l'odierno Collegio condivide secondo i quali, da un lato "in materia di riesame dei provvedimenti che dispongono una misura coercitiva personale, nulla vieta che gli atti del P.M. siano trasmessi al tribunale competente in modo frazionato, purché sia rispettato il termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 9, decorrente dalla ricezione dei primi atti" (Cass. Sez. 1, sent. n. 4418 del 21/11/1991, dep. 27/01/1992, Rv. 189024) e, dall'altro, che "in tema di riesame, il pubblico ministero non ha l'obbligo di trasmettere, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., comma 5 i supporti informatici contenenti le videoriprese utilizzate ai fini dell'applicazione della misura, quando gli esiti delle stesse siano contenuti nell'annotazione di polizia giudiziaria" (Cass. Sez. 1, sent. n. 34651 del 27/05/2013, dep. 09/08/2013, Rv. 257440). A ciò si aggiunga che, come risulta proprio da decisioni di questa Corte Suprema una delle quali è citata anche nel ricorso, "l'inefficacia della misura per tardiva od omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame si verifica solo per la mancata trasmissione di tutti gli atti o anche di un solo atto che sia stato ritenuto dal giudice determinante ai fini dell'applicazione della misura" (Cass. Sez. 6, sent. n. 8657 del 12/12/2013, dep. 21/02/2014, Rv. 258797; Sez. 3, sent. n. 37009 del 07/07/2011, dep. 13/10/2011, Rv. 251392). Ciò significa che due sono i casi ai quali consegue l'inefficacia della misura per tardiva od omessa trasmissione degli atti al tribunale del riesame:
a) l'omessa trasmissione di "tutti" gli atti (espressione da combinarsi con il secondo caso del quale si dirà e da ricondursi, proprio per il suo tenore testuale, all'ipotesi in cui "nessun" atto sia stato trasmesso nei termini al Tribunale del riesame);
b) l'omessa trasmissione di un atto che sia stato ritenuto dal Giudice determinante ai fini dell'applicazione della misura: ma così nel caso di specie non è perché il Tribunale ha chiarito come le informazioni relative al contenuto delle videoriprese erano presenti nell'indicata informativa dei Carabinieri posta a disposizione del Giudice per le indagini preliminari ai fini dell'adozione della misura cautelare.
2. Il secondo motivo di ricorso, nella parte relativa alle asseritamente non corrette modalità di audizione del coimputato AJ, è inconferente in quanto, come precisato dallo stesso Tribunale del riesame (pag. 2 dell'ordinanza), "la c.n.r. e l'annotazione di P.G. ... al di là della sussistenza di eventuali profili di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coindagato del LI, appaiono di per sè solo sufficienti a fondare un grave coacervo indiziario a carico del predetto ricorrente". Quella fatta dal Tribunale del riesame è una valutazione di merito e, come tale, insindacabile in questa sede, laddove il Tribunale abbia adeguatamente dato conto - come ha fatto - dell'irrilevanza del vizio lamentato dalla difesa dell'indagato.
3. Infine, anche l'ultima ragione di doglianza legata alla non configurabilità nel caso di specie della circostanza aggravante di cui all'art. 628 cod. pen., comma 3, n. 1 in quanto la persona offesa non avrebbe percepito che il LI faceva da palo e che, quindi erano in realtà due gli autori dell'azione delittuosa realizzata a suo danno è infondata.
Al riguardo sulla scia di un filone giurisprudenziale citato anche nell'ordinanza impugnata secondo il quale "ricorre la circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite di cui all'art. 628 c.p., comma 3, n. 1, terza ipotesi, anche se la vittima non abbia avvertito la presenza delle più persone nel luogo e al momento della commissione del fatto, e non abbia, quindi, subito una maggiore intimidazione" (Cass. Sez. 2, sent. n. 36474 del 22/09/2011, dep. 10/10/2011, Rv. 251163; Sez. 2, sent. n. 4284 del 25/01/1988, dep. 28/03/1989, Rv. 180861) si è registrato un intervento delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema (sent. n. 21837 del 29/03/2012, dep. 05/06/2012, Rv. 252518) che, seppure concernente un caso di estorsione e non di rapina, ha chiarito che "la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia", cosa che nel caso di specie risulta avvenuta, a nulla rilevando, come detto, che la persona offesa dalla rapina non abbia percepito la presenza anche di un secondo soggetto.
Da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso in esame, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2014