Sentenza 10 novembre 2000
Massime • 4
Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida o si ponga volontariamente in una situazione di pericolo dalla quale è prevedibile o ragionevole attendersi che derivi la necessità di difendersi dall'altrui aggressione. (Fattispecie in tema di omicidio perpetrato al fine di difendersi dalla vendetta mafiosa conseguente ad altro delitto precedentemente commesso).
In tema di perizia, non costituisce violazione processuale (nè lesione del diritto di difesa) l'affidamento da parte del giudice di distinti incarichi peritali, aventi il medesimo oggetto, a più persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina, sempre che ricorra la condizione che le valutazioni da compiersi siano di notevole complessità, ovvero richiedano distinte conoscenze in differenti discipline, atteso che la scelta del giudice di non affidare un mandato collegiale ma singoli incarichi, comportando la possibilità di confrontare all'esito più risultati (ottenuti peraltro senza il rischio di influenze reciproche tra i componenti il collegio), lungi dal comprimere il diritto di intervento e rappresentanza dell'imputato, rafforza le garanzie di quest'ultimo.
Nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
L'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni dichiarata nel procedimento in cui il mezzo di ricerca della prova è stato disposto non condiziona l'analoga valutazione che deve essere operata dal giudice del procedimento in cui gli atti trasmigrano ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., con la conseguenza che in un diverso procedimento può essere ritenuta l'utilizzabilità di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui furono assunte, configurandosi il vizio di inutilizzabilità come invalidità di tipo relativo e non assoluto.
Commentario • 1
- 1. Legittima difesaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2000, n. 13151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13151 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NICOLA ZINGALE - Presidente - del 10/11/2000
1. Dott. PIETRO A. SIRENA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FRANCESCO DE CHIARA - Consigliere - N. 2027
3. Dott. MASSIMO ODDO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIACOMO FUMU - Consigliere - N. 30468/1999
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal procuratore generale presso la Corte d'appello di Lecce e da:
1) AN EL
2) UR OB (posizione stralciata e definita con patteggiamento)
3) IO PO PE
4) LA AN EN
5) AS GI
6) GN NT (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
7) CA IG
8) CO LA
9) OS LO
10) ELNA EL
11) De LU MA
12) De TT RU
13) De TT MO
14) De OM GI
15) De VI AN
16) FR DR (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
17) RA CO
18) RA NI
19) IE SO
20) EO RO (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
21) TE RO (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
22) IA AN
23) RI LV (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
24) GI IO
25) TA AN
26) EL PE (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
27) AR MA (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
28) MA LV (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
29) CO GI AN
30) MU ER
31) TA TO
32) PI PA
33) AN IL
34) EG AN
35) NE AN
36) NE FA AN (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
37) NE PE
38) PE NZ
39) NN ND (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
40) TA AN
41) TA CO
42) TA CE
43) NA GI
44) LO OM
45) LI AN
46) AP LO (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
47) OT CI (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
48) ZO VI
49) ZO LV
50) NTlla GI
51) RO EL
52) AD GI
53) TO PA (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
54) NO AN
55) TO MA
56) EN EL
57) CQ AN
58) AN IU
59) SC IG (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
avverso la sentenza in data 25 gennaio 1999 della Corte di assise di appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. G. Fumu Udito il Pubblico Ministero in persona del s.p.g. Dott. M. Matera, che ha concluso come da verbale
Udito per la parte civile RE - GL l'avv. Rocco Maggi Uditi i difensori degli imputati avvocati Epifani, Memmo, Corvaglia, Spedicato, COnto, CO, Galluccio Mezio, Centonze, Palazzo, Calvi, TO, Vittorio Vernaleone, Belmonte, AN, Massa, CA, LE, OR, TÌ, RI, De NG, FO, LI, IA, GA, MI, Battiati
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti impugnano la sentenza in data 25 gennaio 1999 della Corte d'assise d'appello di Lecce, avente ad oggetto una lunga serie di delitti concernenti, secondo l'ipotesi accusatoria, la perdurante sussistenza di un sodalizio di stampo mafioso e finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti, già denominato "sacra corona unita", gli omicidi - e reati satelliti - commessi nell'ambito della lotta per il controllo criminale del territorio insorta tra le diverse fazioni dell'originaria associazione, in grave rivalità fra loro, ed alcuni altri reati ad essi probatoriamente collegati. 01. - Il procuratore generale presso la Corte d'appello di Lecce ricorre avverso le statuizioni con le quali è stata dichiarata la prescrizione di alcuni reati ed eliminata, per l'effetto, la relativa pena. Rileva come il giudice di merito abbia erroneamente ritenuto di non poter tenere conto, ai fini del computo del tempo necessario per l'estinzione, della sospensione dei termini di custodia cautelare disposta ai sensi dell'art. 304, comma 2, c.p.p., dalla quale sarebbe invece derivata, ex art. 159, prima parte, c.p., anche la sospensione del termine prescrizionale.
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, in quanto viene censurata con esso una soltanto delle ragioni sulle quali la Corte d'appello ha fondato l'assunto che fosse maturato il termine prescrizionale.
Ed invero nel provvedimento impugnato non solo si dà atto che il precetto di cui all'art. 159 c.p. non opera nella specie perché riferibile ai soli casi di sospensione "obbligatoria" dei termini di custodia cautelare, tra i quali non può ricomprendersi l'ipotesi di sospensione "discrezionale" ricorrente nella specie;
ma si specifica altresì che la predetta norma costituisce disposizione penale sostanziale meno favorevole, introdotta nell'ordinamento con la legge 8 agosto 1995 n. 332, entrata in vigore successivamente alla commissione dei reati estinti e dunque ad essi non applicabile ai sensi dell'art. 2 c.p. Su tale ultima ratio decidendi, del tutto autonoma rispetto alla prima e perfettamente idonea, di per sè, a sorreggere la decisione, nessun motivo di doglianza è stato proposto dal pubblico ministero impugnante, sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse, non potendo discendere dal suo eventuale accoglimento alcun effetto pratico di qualsiasi natura.
1. AN EL è stato ritenuto colpevole dei delitti di cui ai capi Q2 ed R2 (concorso nell'omicidio aggravato di AN NO e porto illegale di armi, fatto n. 17); B3 (concorso nel duplice omicidio aggravato di EL MI e AN CA e porto illegale di armi, fatto n. 20); D3 ed E3 (concorso nell'omicidio aggravato di EL NO e porto illegale di armi, fatto n. 21);
F3 e G3 (concorso nel tentato omicidio aggravato di EF De VI e porto illegale di armi, fatto n. 22).
Denuncia:
1.1. - violazione degli artt. 220, 221, 225 in relazione agli artt. 192 e 178, lett. e), c.p.p.; deduce il ricorrente la nullità o l'inutilizzabilità delle cinque distinte perizie disposte dal giudice di primo grado per accertare la sua imputabilità, ed assume che la disciplina codicistica, se consente al giudice di ordinare un'unica perizia collegiale, affidandola a più esperti, vieta invece che distinti incarichi sul medesimo argomento siano assegnati a più periti;
ed osserva che l'interpretazione (come quella fornita nel provvedimento impugnato) che ammette una simile eventualità si pone altresì in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, per la lesione del diritto di difesa che potrebbe derivare dalla possibilità che al giudice, secondo la sua assoluta discrezione, sia concesso attribuire un numero indeterminato di incarichi identici, ai quali farebbe seguito una pluralità anche rilevante di distinte attività processuali di accertamento davanti alle quali l'imputato non sarebbe in grado di difendersi compiutamente.
Il motivo è infondato.
Osserva il collegio come non sia dato rinvenire nel sistema alcun divieto (e tanto meno una correlativa sanzione processuale per la sua violazione) a che siano affidati distinti incarichi peritali aventi il medesimo oggetto a più persone fornite di particolare competenza in una specifica disciplina: l'unica condizione posta dalla legge al giudice che intenda avvalersi della collaborazione di più esperti è infatti quella che le valutazioni da compiersi risultino di notevole complessità ovvero richiedano distinte conoscenze in differenti discipline (art. 221.2 c.p.p.) e non certo quella del necessario conferimento di un mandato collegiale. Nè può fondatamente sostenersi che dall'affidamento di più incarichi peritali concernenti il medesimo accertamento scientifico derivi come conseguenza automatica la violazione del diritto di "intervento e rappresentanza" dell'imputato, la cui facoltà di far valere le concrete limitazioni del contraddittorio, derivanti dall'"eccesso" di attività processuale ed eventualmente verificatesi nei diversi procedimenti di assunzione della prova, rimane intatta (ma nessuna specifica violazione del diritto di difesa, al di là dell'astratta doglianza, è stata denunciata nel ricorso).
La disciplina codicistica non esclude dunque che possa legittimamente soddisfarsi, laddove si profili, l'esigenza che un'indagine scientifica avente il medesimo oggetto sia condotta da periti distintamente incaricati e secondo tecniche e modalità valutative differenti, potendo così il giudice pervenire alla decisione confrontando più risultati, ottenuti tutti senza il rischio di influenze reciproche;
la pluralità di autonomi accertamenti si risolve dunque, in linea di principio, in una maggior garanzia per l'imputato, ed in ciò appare la manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale. 1.2 - mancata assunzione di una prova decisiva e vizio della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di rinnovazione della perizia psichiatrica, nonché mancanza e illogicità della motivazione in relazione all'esclusione del vizio totale di mente. Il motivo è infondato.
Premesso che l'accertamento peritale, mezzo di prova per sua natura neutro, non può ricondursi al concetto di "prova decisiva" la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione (sez. 1^, 17.6.1994, Jahrni, rv 199279; sez. 3^, 28.10.1998, Patrizi, rv 212187) e che il rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento al fine di assumere nuova perizia è incensurabile in questa sede, perché logicamente motivato (sez. 3^, 25.2.1999, Quartieri, rv 213086), rileva il collegio come i giudici di primo e secondo grado, le cui motivazioni si integrano, abbiano ampiamente e logicamente illustrato le ragioni per le quali sono pervenuti al giudizio di seminfermità mentale in capo al ricorrente, dando atto che i periti, giunti tutti - pur nella diversità dei procedimenti valutativi ed argomentativi - alle medesime conclusioni attraverso analisi condotte con corretta metodologia scientifica, non abbiano trascurato nella loro indagine - a differenza di quanto si sostiene nel ricorso - ne' l'esame della copiosa documentazione acquisita agli atti del processo e riguardante le pregresse vicende giudiziarie dell'imputato (più volte sottoposto a procedimenti penali ed internato in ospedale psichiatrico giudiziario), ne' di tener conto che il medesimo, al tempo dell'esecuzione della perizia, era sottoposto a trattamento farmacologico (cfr. ff. 1717 e 1729 sent. 1^ grado).
1.3 - vizio della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni a suo carico rilasciate dai collaboranti. Il motivo è infondato.
I giudici di merito hanno infatti individuato, con ragionamento immune da delittuose ascritte al ricorrente (ed aventi tutte come destinatari soggetti accusati di "tradimento" in favore di un sodalizio rivale nonché della predisposizione di un attentato nei suoi confronti) sia gli ulteriori elementi dimostrativi della sua responsabilità sulla base delle dichiarazioni rilasciate da vari "collaboratori di giustizia", alcuni dei quali chiamanti in correità, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata correttamente verificata secondo lo schema valutativo tracciato dalle sezioni unite di questa suprema Corte con la sentenza 21.10.1992, Marino, rv 192465 ed in applicazione del principio, più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riscontro esterno idoneo a confermare l'attendibilità del collaborante può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra dichiarazione accusatoria convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze (sez. 1^, 2.12.1998, Archinà, rv 212275).
In particolare, con riferimento agli omicidi di AN e EL NO (fatti 17 e 21), sono poste a base dell'affermazione di responsabilità le convergenti chiamate in correità effettuate dai collaboranti ER, OR e ROpaolo, riscontrate dalle dichiarazioni di numerosi altri collaboranti (AL, TA, IA, CI, CO, ZZ M., ZZ A, TA), e suffragate dalle deposizioni di vari testimoni (PI, LI, AN, SC, AL) nonché da ulteriori elementi oggettivi, come i tabulati del traffico telefonico relativo al telefono cellulare in uso al predetto OR.
Quanto al duplice omicidio in danno di EL MI e AN CA (fatto n. 20) sono state poste a base della decisione di colpevolezza le dichiarazioni dei collaboratori AL e TA, attentamente vagliate quanto alla loro attendibilità, trattandosi di dichiarazioni parzialmente "de relato", e riscontrate con la deposizione del teste Mazzei, con gli esiti dell'esame autoptico sulle vittime, con le dichiarazioni del collaboratore ER, anch'esse sottoposte a corretta ed esauriente verifica di attendibilità, nonché con quelle del collaboratore OR, che raccolse la "confessione" di uno degli autori del fatto (NA), le quali sono state corroborate dall'esame del traffico telefonico del telefono cellulare in uso a quest'ultimo.
Anche per il tentato omicidio in danno di EF De VI, scambiato per OM LO, vittima predestinata dell'azione, i giudici di merito hanno correttamente valutato le convergenti chiamate in correità di ER (del quale è stata logicamente giustificata l'originaria reticenza a coinvolgere nel fatto uno degli autori e ritenuta quindi una sia pur ridotta credibilità) e del collaboratore CO, confesso autore materiale del reato, le cui dichiarazioni sono state riscontrate sia con gli elementi oggettivi tratti dall'esame della dinamica dell'azione delittuosa e dell'arma utilizzata, sia con riferimento al movente dalle ulteriori dichiarazioni dei collaboranti IA, ZZ M., TA, IN.
1.4 - vizio della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità, con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni a suo carico rilasciate dai collaboranti;
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio;
lamenta il ricorrente che siano stati posti a base del riconoscimento delle aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti, nonché del giudizio di semplice equivalenza della diminuente del vizio parziale di mente con le predette aggravanti e del diniego delle attenuanti generiche, elementi da considerarsi viceversa come rivelatori della psico-patologia dalla quale è affetto, dovendosi pertanto ritenere le contestate aggravanti incompatibili con la riconosciuta seminfermità mentale. Il motivo è infondato.
Premesso che i giudici di merito hanno motivato, con ragionamento immune da vizi logici o giuridici, in ordine al diniego delle attenuanti generiche e del giudizio di prevalenza della diminuente sulle aggravanti contestate, riferendosi ad una pluralità di elementi del tutto estranei alla manifestazione della patologia (quali i precedenti penali, la reiterazione del comportamento delittuoso, il comportamento processuale) ciascuno dei quali sarebbe, di per sè, sufficiente a sorreggere le predette conclusioni, osserva il collegio come sia stato affermato in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità che non esiste astratta incompatibilità tra le aggravanti dei motivi abietti o futili e della crudeltà con il vizio parziale di mente, che operano su piani diversi (il dolo le prime, l'imputabilità il secondo), e che, in concreto, l'incompatibilità sussiste solo quando la condotta umana sia stata l'effetto della malattia, la quale abbia sconvolto, in tutto o in parte, il processo volitivo del soggetto agente (sez. 1^, 18.2.1998, Varallo, rv 210120; sez. 5^, 27.6.1997, Rutigliano, rv 208706): il che non è dato apprezzare nel caso di specie, essendo stati motivatamente ricollegati i comportamenti delittuosi dell'imputato ai reiterati propositi di vendetta inerenti al presunto tradimento di alcuni componenti del suo "clan" in favore di un sodalizio rivale ed all'organizzazione di un attentato dinamitardo nei suoi confronti, e cioè ad atteggiamenti psicologici tanto estranei alla patologia quanto del tutto coerenti con la sua posizione di punto di riferimento di una vasta serie di attività criminali, sicché il giudizio sulla malattia e quello sulle modalità circostanziali dell'azione hanno mantenuto la loro autonomia.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
2. UR OB (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
3. IO PO PE è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi N1 e 01 (concorso nell'omicidio aggravato di LA EL e connesso porto illegale di armi, fatto n. 6).
Denuncia vizio della motivazione in ordine al diniego del riconoscimento della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
La doglianza è infondata.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano compiutamente motivato in ordine al trattamento sanzionatorio ed al giudizio di equivalenza, attribuendo alla confessione dell'imputato rilievo idoneo a giustificare la concessione delle attenuanti generiche ma non anche a fondare la loro prevalenza sulle aggravanti, per le decisive ragioni, indicate nel provvedimento impugnato, della particolare efferatezza della condotta, fortemente sintomatica di capacità a delinquere, e dell'esistenza di precedenti penali. Tali valutazioni, prive di vizi logici o giuridici, sono incensurabili in questa sede.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
4. LA AN EN è stato ritenuto colpevole dei delitti di cui al capi A1 (associazione di stampo mafioso ed associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), D5 ed E5 (concorso nell'omicidio pluriaggravato di PE RT e connesso reato di porto illegale di armi. l'atto n. 6 bis).
Denuncia:
- violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento all'art. 192, comma 3, c.p.p.,- deduce il ricorrente come le dichiarazioni "de relato" sulle quali è stata basata l'affermazione della sua penale responsabilità appaiano carenti di costanza, precisione, linearità (dunque di credibilità intrinseca) e siano, altresì, prive di riscontri e dunque inattendibili sia con riferimento all'imputazione di omicidio che a quella concernente il reato associativo, in relazione al quale, peraltro, manca la prova della sussistenza dell'elemento psicologico;
- violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti per il delitto di omicidio, nonché alla loro ingiustificata estensione al ricorrente;
- violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Le doglianze sono infondate.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano valorizzato, quanto all'affermazione di responsabilità del ricorrente per l'omicidio RT, le dichiarazioni "de relato" del collaborante CI - la cui attendibilità intrinseca è stata sottoposta al rigoroso vaglio richiesto dalla giurisprudenza di legittimità - riscontrate "ab extrinseco" da una serie di elementi ed, in particolare, dalle ulteriori convergenti dichiarazioni, caratterizzate da accertata reciproca autonomia, dei collaboranti IA e MA ZZ, delle quali pure è stata congruamente valutata l'attendibilità intrinseca ed estrinseca, nonché dai risultati dell'intercettazione di un colloquio fra presenti (f. 1035, vol. 6^, della sentenza primo grado) in cui l'imputato stesso rivela la propria responsabilità per l'omicidio e la soppressione del cadavere della vittima;
intercettazione che, secondo l'incensurabile apprezzamento della Corte di assise d'appello, è di per sè idonea a costituire prova autonoma della responsabilità del prevenuto e dunque, a maggior ragione, specifico e qualificato riscontro della propalazione indiretta.
I giudici di merito, inoltre, hanno tenuto conto delle discrasie evidenziatesi tra le predette dichiarazioni fornendone logica giustificazione, sicché la motivazione, sul punto, si mostra del tutto corretta.
Allo stesso modo pienamente rispondente alle regole sulla valutazione della prova ed ai criteri della logica è la motivazione concernente la ritenuta consapevole partecipazione del LA ad un'organizzazione di stampo mafioso, dedita anche al traffico di stupefacenti. Le numerose, convergenti dichiarazioni accusatorie di vari collaboranti sono state infatti positivamente riscontrate con gli esiti di intercettazioni ambientali (eseguite presso la cella n. 56 del carcere di Cagliari e presso l'abitazione di AN CQ).
Egualmente esatta si mostra l'applicazione dell'aggravante della premeditazione, essendone stata accertata, secondo il corretto metodo valutativo della prova di cui si è detto, la sussistenza degli elementi cronologico e psicologico, con riferimento al momento (indicato in circa due mesi prima dell'esecuzione) in cui negli autori è sorto il proposito criminoso ed alle modalità di attuazione dello stesso, caratterizzate dalla predisposizione di un "incontro chiarificatore" rivelatosi poi un tranello. Inammissibili si palesano, poi, le doglianze relative al riconoscimento dell'aggravante dei motivi abietti ed alla violazione dell'art. 118 c.p. per l'asserita ingiustificata ed automatica estensione al prevenuto delle aggravanti contestate per l'omicidio:
tali censure, peraltro infondate, non sono state infatti dedotte con i motivi di appello e vengono prospettate per la prima volta in sede di legittimità.
Priva di pregio, infine, è la doglianza concernente il diniego di concessione delle attenuanti generiche, espressamente motivato con riferimento alla gravità dei fatti, ai precedenti penali ed al negativo comportamento processuale;
ed è pacifico in giurisprudenza che per giustificare detto diniego è sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 c.p. Con motivi aggiunti tempestivamente depositati il ricorrente ha domandato, ai sensi dell'art. 609.2 c.p.p. e 27/31 L. 16 dicembre 1999, n. 479, "ora per allora", l'applicazione della disciplina sul giudizio abbreviato, non essendo stata a suo tempo presentata la relativa istanza per l'insuperabilità, "allo stato", della preclusione derivante dalla punibilità con l'ergastolo dei reati contestati.
La richiesta non può essere accolta.
Ritiene il collegio, conformemente all'indirizzo ormai univoco della giurisprudenza di questa Corte (sez. 1^, 5 giugno - 23 giugno 2000, Hasani;
sez. 1^, 7 luglio - 9 agosto 2000, Pm in proc. Crisafulli;
sez. 5^, 23 giugno - 4 ottobre 2000, De Carolis;
sez. 1^, 12 luglio - 9 ottobre 2000, Cucinotta;
sez. 6^, 4 luglio - 11 ottobre 2000, Calafato;
sez. 3^, 14 luglio - 23 ottobre 2000, IAcola), che la normativa di cui alla legge n. 479 del 1999 sia inapplicabile nel giudizio di legittimità: ed invero la riduzione premiale della pena, prevista per l'imputato che acceda al giudizio speciale, il cui effetto è indubbiamente sostanziale, risulta tuttavia sempre e comunque ricollegata dalla legge processuale alla semplificazione del procedimento, che costituisce la unica e fondante ragione dell'incentivo.
Tale univoco collegamento è confermato e ribadito dalle disposizioni transitorie emanate con la legge n. 144/2000, di conversione del d.l. n. 81/2000, la quale, anche per i reati puniti con la pena dell'ergastolo, consente l'accesso al rito speciale esclusivamente nelle ipotesi in cui ne consegue, per la contrazione del procedimento probatorio, un'effettiva semplificazione ed accelerazione delle cadenze processuali: ciò che non è possibile nel giudizio di legittimità, il quale significativamente non è stato ricompreso dal legislatore nel catalogo delle fasi in cui la normativa transitoria consente il "recupero" del rito abbreviato nei processi ove sia già scaduto il termine per la relativa richiesta (art.
4-ter.3). Nè si può invocare, stante la natura processuale, ormai chiaramente delineata dal legislatore, delle disposizioni in esame, l'applicazione dell'art. 2 c.p., considerando la nuova disciplina del giudizio abbreviato alla stregua di una normativa sostanziale più favorevole sopravvenuta;
soccorre invero in proposito, pure al fine di disvelare la manifesta infondatezza delle eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate sul punto anche dalle difese di numerosi altri ricorrenti, l'insegnamento della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sull'analogo tema concernente la normativa transitoria di cui all'art. 247 disp. trans. c.p.p., denunciata - sul presupposto della sua valenza sostanziale - nella parte in cui limita ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del nuovo sistema processuale, non siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, la possibilità di "innestare" sul "vecchio" rito il "nuovo" giudizio abbreviato. Con la sentenza n. 277 del 1990, infatti, il giudice delle leggi, nel dichiarare l'infondatezza della questione, ha chiarito che l'art. 2 c.p. "entra in discussione solo e soltanto ove vi sia stato un mutamento, favorevole al reo, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio", e come tale mutamento di valutazione sociale non possa certo individuarsi nella previsione di una riduzione della pena come incentivo per il ricorso ad una procedura semplificata.
Non può neppure fondatamente dedursi la violazione dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che dall'applicazione della disciplina assunta illegittima deriverebbe in danno di coloro che, trovandosi nel momento di entrata in vigore della riforma nella fase di legittimità, sarebbero irragionevolmente esclusi dalla possibilità di accedere al giudizio abbreviato e godere della riduzione di pena che ne deriva: deve rilevarsi infatti come sia normale conseguenza della successione delle leggi nel tempo, ed in particolare di quella processuale, un differente trattamento delle situazioni che vi sono soggette al tempo del loro diverso vigore e come, nel caso di specie, ove la riduzione di pena avesse ingresso direttamente nel giudizio di cassazione, si assisterebbe ad un incoerente privilegio accordato (in violazione dei principi costituzionali invocati) proprio a favore di chi venisse a godere di un premio totalmente disancorato da qualsiasi riconducibilità al rito speciale ed alla contrazione dei tempi del procedimento che lo giustifica.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
5. AS GI denuncia, con riferimento all'affermazione della sua penale responsabilità per i reati di cui ai capi M4 ed L4 (concorso nell'omicidio pluriaggravato di LV ND e connessi reati di porto illegale di armi - fatto n. 34):
- vizio della motivazione, per avere la Corte di assise di appello confermato la sentenza di primo grado riportandosi acriticamente ad essa, senza tener conto della contraddittorietà e lacunosità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, alcuni dei quali non hanno fatto menzione della sua partecipazione al fatto, e senza adeguatamente valorizzare le testimonianze a discarico, come quella resa dal fratello DR, confermativa dell'alibi ed erroneamente ritenuta inattendibile;
- reclama, in via subordinata, stante il ruolo secondario rivestito nella vicenda, "la rideterminazione della pena irrogata con la concessione delle attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti".
Le doglianze sono infondate.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato le dichiarazioni accusatorie rese da AN IA e SI LA, delle quali hanno valutato l'intrinseca credibilità ed accertato la reciproca autonomia, verificandone quindi l'estrinseca attendibilità non solo mediante il riscontro incrociato, consentito nei casi in cui sia esclusa la possibilità di reciproche influenze (sez. 1^, 2.12.1998, Archinà, rv 212275), ma anche in riferimento a diversi elementi esterni di conferma.
In particolare la Corte di assise di appello ha ulteriormente e logicamente approfondito (e dunque non acriticamente recepito, come si sostiene nel ricorso) le ragioni per le quali il IA ben poteva essere stato il destinatario delle confidenze del CO, mandante dell'omicidio ascritto al ricorrente;
ed allo stesso modo risulta adeguatamente apprezzata la possibilità che i coimputati ELNA e CO abbiano a loro volta confessato, pure coinvolgendo il AS, l'esecuzione del delitto alla SI, la frequentazione della cui abitazione da parte di tutti gli esecutori dell'omicidio ND risulta pacifica in atti, anche per ammissione dello stesso ricorrente.
Adeguatamente giustificata, e dunque incensurabile in questa sede, si mostra inoltre la valutazione sulla convergenza delle dichiarazioni accusatorie e quindi sulla loro idoneità a riscontrarsi reciprocamente, dovendosi ritenere che, a tal fine, non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo delle questioni fattuali in decisione (sez. 2^, 17.12.1999, Calascibetta, rv 215558).
Il contenuto delle dichiarazioni accusatorie risulta altresì globalmente confermato dall'accertata esistenza di una forte rivalità fra il CO (mandante) e la vittima, sia per ragioni di appartenenza a gruppi diversi in lotta per la supremazia nel territorio di Copertino, sia per motivi personali;
nonché da quanto affermato da NA GR, già fidanzata del predetto CO, la quale ha indicato anche l'imputato fra gli abituali sodali di quest'ultimo per la commissione di vari reati. Da rilevare, sul punto, che le dichiarazioni della GR, rese in sede di indagini preliminari ed acquisite agli atti ai sensi dell'art. 513 c.p.p. essendosi la predetta, imputata di reato connesso, avvalsa della facoltà di non rispondere nel giudizio di appello in cui era stata citata per l'udienza del 1.6.1998, risultano utilizzabili ai sensi dell'art.
6.5 L. 7.8.1997 n. 267, applicabile nella specie in quanto la loro attendibilità è confermata da vari elementi (propalazioni dei collaboratori TO, AG e M. ZZ, nonché sentenza definitiva nel c.d. maxi-processo alla "sacra corona unita") non ricavati da semplici letture dibattimentali. Compiutamente e logicamente esposte risultano, inoltre, le ragioni per cui i giudici di merito hanno ritenuto l'inattendibilità della testimonianza del fratello del ricorrente, finalizzata a fornirgli un alibi, e l'irrilevanza delle deposizioni di coloro che hanno notato la presenza del AS sul luogo del delitto subito dopo la sua commissione;
ne' di dette prove può domandarsi in questa sede una rivalutazione.
Del tutto generica, e quindi inammissibile, si palesa infine la doglianza sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
6. GN NT (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
7. CA IG, dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi R3, S3, S3 bis (concorso nell'omicidio aggravato di EL RA, e connessi porto illegale di armi e ricettazione dell'auto usata per la commissione del reato, fatto n. 27), denuncia, illustrando la censura pure con motivi aggiunti, vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza (e comunque all'illegittima estensione in violazione dell'art. 118 c.p.) anche nei suoi confronti delle aggravanti del motivo abietto e della premeditazione, rilevando come non sia stato individuato un preciso movente dell'omicidio a lui in qualche modo riferibile, trattandosi di fatto ricollegabile a contrasti insorti all'interno del medesimo sodalizio criminoso l'appartenenza al quale è stata per lui definitivamente esclusa, e non essendo stati in alcun modo dimostrati i suoi personali "traffici" che dalla morte del RA avrebbero tratto giovamento;
deduce altresì come sia carente e contraddittorio, con riferimento all'attenuante della premeditazione, l'esame degli elementi che ne costituiscono i presupposti;
osserva, ancora, come la Corte territoriale abbia illogicamente negato la concessione delle attenuanti generiche dopo aver valorizzato le dichiarazioni ammissorie da lui rese ai fini della ricostruzione del fatto e del riscontro alle propalazioni dei collaboranti.
Con motivi aggiunti tempestivamente depositati richiede, ai sensi dell'art. 609.2 c.p.p. e 27/31 L. 16 dicembre 1999, n. 479, il giudizio abbreviato, l'istanza di accesso al quale era stata rigettata a suo tempo senza che la mancata concessione della diminuente avesse costituito motivo di impugnazione, per la consapevolezza dell'insuperabilità del presupposto ostativo costituito da un'imputazione astrattamente punibile con l'ergastolo;
propone altresì, come sembra doversi intendere, questione di legittimità costituzionale della normativa sopravvenuta ove non interpretata nel senso prospettato.
Il ricorso è infondato.
I giudici di merito hanno compiutamente motivato in ordine alla responsabilità del ricorrente ed al trattamento sanzionatorio, indicando numerosi elementi (confessioni di uno dei mandanti e degli altri esecutori materiali, variamente ed oggettivamente riscontrate, ammissioni dello stesso imputato, esiti delle perizie medico-legali e balistiche) dimostrativi della sua piena e consapevole partecipazione all'azione criminosa ed all'interesse, condiviso con i correi a prescindere dalla sua adesione alla "sacra corona", all'eliminazione di EL RA, del quale, comunque, rimaneva rivale e dal quale si aspettava a sua volta di essere ucciso.
In tale ottica nessun rilievo assume l'ultronea notazione, contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale la morte del RA garantiva all'imputato la certezza di poter continuare a gestire i suoi traffici: a prescindere, infatti, dall'apoditticità o meno di tale asserzione, i giudici di merito hanno ampiamente motivato circa l'inserimento dell'omicidio in una guerra tra bande rivali che si contendevano il territorio, della quale il CA, appartenesse egli o meno ad una delle fazioni in lotta, era perfettamente consapevole, per esservi personalmente coinvolto;
risulta pertanto incensurabilmente dimostrato che, al di là della personale esigenza di "anticipare" l'avversario, egli conoscesse perfettamente e condividesse il motivo che ha determinato i correi a produrre l'evento, e cioè la necessità di eliminare fisicamente gli esponenti di un gruppo che acquistava una sempre più marcata autonomia all'interno del sodalizio criminoso.
Da ciò la sentenza gravata ha tratto la corretta conseguenza di ritenere integrata l'aggravante del motivo abietto e di considerarla estensibile al ricorrente. Ed invero il fine del conseguimento di un incontrastato controllo criminale su un determinato territorio, in vista dello sfruttamento illecito dello stesso attraverso ulteriori attività delinquenziali di tipo mafioso, ben può essere ritenuto come configurante un motivo turpe e ignobile: come ha precisato in proposito la giurisprudenza di questa Corte, alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla lotta alla criminalità organizzata, la perpetrazione di un omicidio per ragioni collegate alla volontà di potenziare l'efficienza di agguerrite organizzazioni criminali può essere considerata in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile e vista con profonda riprovazione da coloro che della comunità fanno parte (sez. 1^, 20 gennaio 2000, Pm in proc. Ferrara, rv 215504; sostanzialmente nello stesso senso sez. 1^, 13 aprile 1994, Balzano, rv 198036); ne' può dubitarsi che avendo il ricorrente conosciuto ed anzi, secondo l'accertamento contenuto in sentenza, pienamente condiviso il motivo abietto, la relativa circostanza aggravante non possa anche a lui riferirsi secondo lo schema delineato dall'art. 118 c.p. (sez. 5^, 28 ottobre 1996, Di Micco, rv 206915). Allo stesso modo la motivazione ha dato correttamente conto della sussistenza degli elementi cronologico e psicologico caratterizzanti la premeditazione;
basti solo rilevare, in proposito, come nella sentenza di primo grado, espressamente richiamata dai giudici dell'appello, siano state valorizzate le dichiarazioni dei correi CO e ER descrittive di più incontri organizzativi dell'azione criminosa, svoltisi con la partecipazione del CA: essendo stata dunque la circostanza aggravate "de qua" accertata come comune a tutti i correi, non si pone in alcun modo la questione della sua non estensibilità al ricorrente ai sensi dell'art. 118 c.p. Pure infondata è la doglianza concernente il diniego delle attenuanti generiche, in relazione al quale i giudici di merito hanno evidenziato, con valutazione esente da vizi logici e dunque incensurabile in questa sede, l'irrilevanza di una confessione parziale resa solo quando mandante ed altri esecutori materiali avevano ammesso il fatto ed hanno valorizzato, di contro, i precedenti penali del CA e la gravità del fatto;
ed è affermazione costante di questa Corte che per giustificare detto diniego è sufficiente che il giudice prenda in considerazione anche uno solo degli elementi indicati dall'art. 133 c.p., al quale attribuisca rilevanza decisiva.
Quanto alla richiesta di applicazione delle disposizioni sul "nuovo" giudizio abbreviato ed all'eccezione di illegittimità costituzionale collegata ad una loro non favorevole interpretazione, devono qui ribadirsene integralmente le ragioni di infondatezza esposte con riferimento alle analoghe questioni proposte dal ricorrente AN EN LA (n. 4).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
8. CO LA è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), Q1 ed R1 (concorso in tentato omicidio aggravato in danno di LV MA e connesso porto illegale di armi, fatto n. 7), S1 e T1 (concorso nell'omicidio aggravato di TO TE e connesso porto illegale di armi, fatto n. 8), U1 e V1 (concorso nell'omicidio aggravato di LA GR e nel tentato omicidio di PE NA e connesso porto illegale di armi, fatto n. 9), 132 e B2 bis (concorso nell'omicidio aggravato di AN NG e connesso porto illegale di armi, fatto n. 10), L4 e M4 (concorso nell'omicidio aggravato di LV ND e connesso porto illegale di armi, fatto n. 34).
8.1 - Denuncia in estrema sintesi il ricorrente, con riferimento all'intero provvedimento impugnato, violazione di legge e vizio della motivazione, rilevando:
- la globale incoerenza e disorganicità della sentenza della corte d'assise d'appello, che ha omesso di rivisitare criticamente, come richiesto, la decisione di primo grado;
- il grave errore di diritto e di impostazione sulla verifica intrinseca ed estrinseca dei collaboratori, per effettuare la quale sarebbe consentito, secondo i giudici dell'appello, una contestualità valutativa, in contrasto con il principio per cui si può procedere alla seconda solo ove la prima abbia condotto alla positiva valutazione dell'attendibilità soggettiva del dichiarante;
I motivi sono infondati.
Osserva il collegio, innanzi tutto, come non abbia pregio la censura di globale disorganicità ed incompletezza della sentenza di secondo grado, la quale ha affrontato compiutamente e coerentemente l'esame delle questioni prospettate con i motivi di impugnazione in riferimento a ciascuno degli episodi criminosi per cui è processo, correttamente richiamando la decisione di primo grado tutte le volte in cui ha ritenuto di non doversi discostare dalle sue conclusioni;
ed è principio giurisprudenziale acquisito, del resto, che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 5^, 21 maggio 1992, Chirico, rv 191488; sez. un., 24 novembre 1999, Spina, rv 214794).
Allo stesso modo risulta esattamente risolta, sotto il profilo giuridico e metodologico, la questione concernente la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, dovendosi condividere, al di là di ogni questione - che invero appare meramente terminologica - relativa alla necessaria successione cronologica delle operazioni mentali del giudice, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la valutazione della credibilità intrinseca del dichiarante deve precedere logicamente la verifica ab extrinseco, senza che questa, tuttavia, sia impedita da un esito non del tutto positivo della prima;
ed invero se una negativa valutazione dell'attendibilità intrinseca di un chiamante in correità o in reità rende inutile la verifica esterna delle sue dichiarazioni, è pur vero che un accertamento non pieno di quella non è di ostacolo alla verifica dei controlli esterni ma postula, eventualmente, la necessità di una loro maggiore consistenza (sez. 1^, 22 gennaio 1997, Bompressi, rv 206878).
A tale criterio si sono sempre attenuti i giudici di merito, i quali hanno esaminato la credibilità intrinseca dei numerosi collaboratori che hanno rilasciato dichiarazioni nel processo, espressamente distinguendoli in gruppi diversi a seconda del momento in cui avevano iniziato la collaborazione, procedendo quindi a valutazione differenziata del grado di affidabilità (tanto da negarla ad alcuni di essi, come nel caso di litigi LV RA) e quindi alla verifica della sussistenza dei riscontri esterni.
Deduce quindi:
8.2 - con specifico riferimento alle imputazioni di cui ai fatti 7, 8 e 9 (pp.oo. MA, TE, GR e NA), ritenuti strettamente collegati dai giudici di merito:
- vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dei collaboratori IA, CI e ZZ, le cui propalazioni sono state poste alla base dell'affermazione di responsabilità, con uso distorto dei principi della frazionabilità e della convergenza;
- omessa valutazione dei risultati probatori acquisiti con la rinnovazione del dibattimento, con particolare riferimento alle dichiarazioni della persona offesa e imputato-collaboratore LV MA, rilevanti in ordine all'accertamento della causale dell'omicidio GR e del tentato omicidio NA;
vizio della motivazione con riferimento all'individuazione di tale causale, difformemente rappresentata dai vari collaboratori ed ulteriormente posta in discussione dalle dichiarazioni del MA, valutate solo nella parte in cui contengono elementi d'accusa;
- illogicità e contraddittorietà del quadro probatorio relativo al tentato omicidio MA, ricostruito senza tener conto delle divergenze fra la narrazione dei collaboratori e le testimonianze dei presenti al fatto, nonché della necessità di valutare le dichiarazioni accusatorie dello stesso MA, collaboratore di giustizia ancorché persona offesa, previo esame della sua intrinseca credibilità;
- vizio della motivazione con riferimento alla reiezione della richiesta di rinnovazione della perizia balistica;
- vizio della motivazione e travisamento dei risultati probatori con riferimento alla ritenuta utilizzazione, per la commissione dell'omicidio TE, di un fucile da caccia calibro 12;
- vizio della motivazione con specifico riferimento alla ritenuta attendibilità del collaboratore IA in ordine al tentato omicidio NA, avendo la Corte di assise appello omesso di considerare che il medesimo collaborante, in sede di indagini preliminari, aveva dichiarato di non conoscere i dettagli esecutivi del delitto, riferendoli poi, tuttavia, in dibattimento. Infondate, per quanto di straordinario rilievo dialettico, si rivelano le censure mosse alla ritenuta attendibilità dei collaboratori IA, CI e ZZ, le cui convergenti dichiarazioni, reciprocamente e variamente riscontrate, sono state poste a base dell'affermazione della responsabilità del ricorrente. L'esame della credibilità intrinseca di ciascuno, come già sottolineato, è stato positivamente e logicamente effettuato, anche con riferimento alla parzialmente fallace indicazione di uno dei responsabili del tentato omicidio MA effettuata dal IA ed alla maggior completezza - rispetto a quelle precedenti - delle dichiarazioni rese da quest'ultimo nel dibattimento in relazione all'agguato a PE NA;
è stata documentata la compresenza dei predetti con gli imputati nel carcere di Lecce e dunque riscontrata l'occasione dello scambio di confidenze;
è stata ragionevolmente giustificata la circostanza che i tre collaboratori, che occupavano posizioni di vertice nel sodalizio, ricevessero i racconti degli autori del fatto;
sono state tutte prese in considerazione, verificate e confutate logicamente le doglianze relative alle divergenze tra le dichiarazioni, correttamente valorizzate, queste ultime, sotto il profilo della loro sostanziale concordanza sull'aspetto centrale e significativo delle questioni fattuali in decisione: ed invero, come ha già avuto modo di chiarire questa sezione (sez. 2^, 21 maggio 1998, Caruana, rv 213568; sez. 2^, 17 dicembre 1999, Calascibetta, rv 215558), in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., la eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto fra esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.
Incensurabile, pertanto, appare sul punto la decisione impugnata. Le medesime considerazioni valgono in ordine alle censure concernenti l'individuazione della causale dell'omicidio GR e del tentato omicidio NA, correttamente inquadrata nell'ambito della lotta fra bande rivali sulla base delle concordanti dichiarazioni dei collaboratori e della circostanza di fatto dell'essere stato il NA arrestato, un mese dopo il fatto, mentre si trovava, armato, in compagnia di altro affiliato il "clan" TO;
ne', d'altro canto, la Corte può tener conto degli elementi addotti dalla difesa e che non risultano dal testo del provvedimento impugnato, quali le dichiarazioni di LV MA che escluderebbero l'appartenenza del NA a detta fazione. Non può comunque non sottolinearsi, in proposito, come anche nel caso specifico le propalazioni accusatorie abbiano trovato un decisivo riscontro esterno di sicura valenza individualizzante consistente nel ritrovamento dell'arma utilizzata per il delitto nel "covo" di Gallipoli, ove l'imputato venne arrestato insieme ad altri esponenti di spicco dell'associazione. Quanto alla ricostruzione dell'agguato nei confronti di LV MA, essa appare immune da vizi logici e giuridici ne' può ovviamente, in questa sede, darsi ingresso ad una diversa valutazione delle testimonianze ed a una nuova verifica della loro compatibilità con le dichiarazioni dei collaboratori, le quali hanno trovato preciso riscontro nella narrazione della persona offesa, la cui credibilità è stata sottoposta dai giudici di merito a rigorosa verifica e riscontrata ab extrinseco anche con la valorizzazione del dato oggettivo, confermativo dello svolgimento dei fatti così come esposti, consistente nell'ammaccatura provocata sul tettuccio di un'autovettura da uno degli aggressori, che vi era salito per meglio individuare il nascondiglio della vittima, la quale aveva cercato riparo nel cortile di un'abitazione privata. La Corte di assise di appello, pertanto, non è venuta meno al dovere di attenta valutazione delle dichiarazioni di chi, offeso dal reato, è comunque portatore di un interesse personale nel processo;
ne', stante tale qualifica in capo al dichiarante, alla Corte territoriale incombeva l'obbligo di applicare la regola posta dall'art. 192.3 c.p.p., essendo del tutto irrilevante che il MA rispondesse nel processo, in qualità di imputato, di fatti diversi da quelli ascritti al ricorrente.
Allo stesso modo incensurabile si mostra la motivazione concernente il rigetto dell'istanza di rinnovazione della perizia balistica (avanzata con motivi di appello, invero, solo nella difesa del coimputato LI), correttamente giustificato sia sotto il profilo logico, con riferimento alla completezza dell'indagine tecnica ed all'impossibilità di effettuare ulteriori utili accertamenti, sia sotto il profilo giuridico, con riferimento alla tardività della formulazione della richiesta di allargare l'oggetto dell'indagine stessa.
In ordine alle doglianze relative alla ricostruzione dell'omicidio TE ed alla ritenuta utilizzazione, per la sua commissione, di un fucile calibro 12, osserva il collegio - richiamato quanto sopra in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori - come i giudici di merito abbiano correttamente verificato dinamica dei fatti e causale del delitto, inserito anch'esso nella lotta fra bande rivali, ad una delle quali si è incensurabilmente ritenuto appartenesse la vittima, anche sulla scorta del conforme accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, della Corte d'assise di Lecce in data 23 maggio 1991 (sent. 1^ grado, f. 1131); ne' può in questa sede porsi ulteriormente in discussione la circostanza dell'utilizzazione dell'arma de qua, accertata dai giudici di merito all'esito di una compiuta disamina delle risultanze balistiche e medico legali, condotta anche alla luce delle argomentazioni proposte con i motivi di appello: ed invero la stessa denuncia di "travisamento dei risultati probatori" formulata in proposito dal ricorrente è il sintomo chiaro della sua improponibilità nel giudizio di legittimità.
8.3 - con riferimento alle imputazioni di cui al fatto n. 10 (omicidio NG):
- inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni ambientali, per la mancanza della motivazione nel decreto autorizzativo, in cui i giudici di merito hanno individuato i riscontri alle chiamate in reità dei collaboratori;
- vizio della motivazione con riferimento alle valutazioni delle predette chiamate, anche in relazione all'individuazione della causale dell'omicidio;
- omessa rinnovazione del dibattimento per assumere l'imputato AN TA in ordine al contenuto di un memoriale da lui redatto ed acquisito agli atti dopo il suo esame. Le censure sono infondate. Quanto alla dedotta inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni ambientali effettuate nella cella n. 56 del carcere di Cagliari, si deve rilevare come sia il collegio di primo grado (ordinanza 17.6.1994) che quello d'appello abbiano dato atto che il giudice per le indagini preliminari, nel motivare il provvedimento autorizzativo delle captazioni, ha mostrato di non avere acriticamente recepito le richieste del pubblico ministero, ma di avere effettivamente svolto (come si evince anche dall'indicazione, tra i gravi indizi di reato, di elementi ulteriori rispetto a quelli dedotti dal pubblico ministero istante) la funzione di garanzia assegnatagli dall'ordinamento valutando e ritenendo la sussistenza di tutte le condizioni legittimanti il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova e la proroga della sua esecuzione. Ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente a garantire la legittimità delle intercettazioni e l'utilizzabilità dei relativi esiti, dovendosi ritenere che si versa in un'ipotesi di mancanza della motivazione, dalla quale deriva la più grave sanzione processuale, solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ovvero quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare;
mentre si ha semplice difetto della motivazione - emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia esso quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità - allorché quest'ultima sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, ne' compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale (sez. un., 21 giugno - 21 settembre 2000, Primavera, rv 216665). Infondate ed al limite dell'ammissibilità si palesano, poi, le doglianze concernenti la valutazione delle dichiarazioni accusatorie e l'individuazione della causale dell'omicidio, le quali, a fronte di un consistente materiale probatorio logicamente esaminato, tendono sostanzialmente a proporne una diversa lettura.
La Corte territoriale ha correttamente dato conto delle divergenze esistenti fra le dichiarazioni dei vari collaboratori, adeguatamente giustificandole e valorizzando, secondo i principi come sopra esposti, la loro concordanza sul nucleo centrale del thema probandum, anche con riferimento al movente: e non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' condividerne la giustificazione, dovendosi egli limitare a verificare se questa sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
Allo stesso modo incensurabile, perché correttamente giustificata con la completezza delle acquisizioni e con l'irrilevanza del mezzo di prova richiesto, risulta la motivazione del rigetto della istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame dell'imputato AN TA.
8.4 - con riferimento al fatto n. 34 (omicidio ND):
- vizio della motivazione, in relazione alla ritenuta possibilità che il collaboratore IA avesse potuto ricevere in carcere le confidenze sul delitto, all'affidabilità intrinseca dello stesso IA, all'individuazione della causale (nè certa ne' univoca) e dei riscontri (assenti) alla chiamata in reità, all'intervallo temporale (due anni) tra la risoluzione del sodalizio di eliminare il Toldo e la sua esecuzione.
Le doglianze sono infondate.
Premesso che le dichiarazioni accusatorie formulate dal IA, poste a base dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, costituiscono propalazioni de relato, occorre rilevare come esse assumano particolare valenza in quanto non concernono solamente la narrazione di un fatto come percepito dal terzo, ma sono costituite altresì da un nucleo fondamentale di dichiarazione diretta, in quanto il collaboratore ha riferito di avere egli stesso ricevuto la confessione stragiudiziale proveniente dall'autore del reato. Alla luce di quanto sopra, del tutto corretto appare l'iter valutativo compiuto dai giudici di merito i quali, esaminata e motivatamente ritenuta l'intrinseca credibilità del dichiarante, hanno verificato, in primis, la sussistenza di riscontri estrinseci (rappresentativi e logici) al fatto caduto sotto la percezione diretta del chiamante, e cioè la confessione dell'imputato, accertando l'effettiva permanenza dei due interlocutori nel medesimo carcere nel periodo indicato e la effettiva possibilità che il IA fosse destinatario delle confidenze del CO relative all'omicidio ND, sia per il dimostrato avvenuto superamento dei contrasti all'interno del sodalizio, sia per aver lo stesso IA, nelle medesime circostanze, ricevuto altre confidenze irrefutabilmente appurate come veritiere attraverso la successiva confessione degli accusati;
ed hanno poi valorizzato, come conferma esterna alla chiamata indiretta, l'accertata esistenza sia di una "guerra" per il predominio nel paese di Copertino fra bande opposte, i cui maggiori esponenti locali erano proprio il CO ed il ND, sia di una (perfettamente compatibile) profonda rivalità personale fra i due dovuta a ragioni insieme sentimentali e di prestigio personale, come chiarito in sentenza: riscontro obiettivo, dunque, che inerisce profondamente al fatto ed all'imputato sotto il profilo della causale e come tale idoneo alla corroboration voluta dall'art. 1923 c.p.p. (sez. 6^, 31 gennaio 1996, PM in proc. Alleruzzo, rv
206586, sez. 1^, 3 aprile 1997, Pesce, rv 207790). Allo stesso modo del tutto coerente con la ricostruzione della vicenda si mostra la giustificazione fornita dalle Corti di merito (sent. 2^ grado. f. 1195) alla circostanza di fatto che tra la risoluzione criminosa e l'attuazione del delitto sia trascorso un non breve lasso di tempo.
8.5 - denuncia, infine:
- violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti nonché alla mancata applicazione delle regole sul limiti all'estensibilità delle aggravanti ai concorrenti poste dal 1 ^art. 118 c.p.;
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per i reati associativi;
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, giustificati con mere formule di stile.
Le censure sono infondate.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano correttamente individuato nei fatti così come accertati i presupposti delle contestate aggravanti, ascrivendo i delitti ad una precisa strategia tesa all'eliminazione sistematica, degli avversari, e dunque a propositi omicidiari sorti nell'agente in tempo significativamente antecedente alla loro realizzazione (dunque tale da consentire la resipiscenza) e talvolta tenuti fermi per anni (omicidio ND);
nonché ritenendo integrato il motivo abietto nei delitti commessi per il controllo criminale del territorio: ed invero, come già si è specificato in precedenza (ric. CA, n. 7), alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla lotta alla criminalità organizzata., la perpetrazione di un omicidio per ragioni collegate alla volontà di potenziare l'efficienza di agguerrite organizzazioni criminali può essere considerata in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile e vista con profonda riprovazione da coloro che della comunità fanno parte (sez. 1^, 20 gennaio 2000, Pm in proc. Ferrara, rv 215504; sostanzialmente nello stesso senso sez. 1^, 13 aprile 1994, Balzano, rv 198036, relativa ad ipotesi di omicidio per vendetta attuata nei confronti di un supposto delatore ed esercitata per consolidare il vincolo di omertà di un gruppo criminoso, indebolito da fughe di notizie).
Non si pone all'evidenza, nel caso di specie, alcun problema di violazione dei limiti dell'estensibilità delle aggravanti ai concorrenti, essendo esse direttamente ed immediatamente riferibili alla persona del CO.
Circa le doglianze inerenti alla ritenuta responsabilità del ricorrente per i reati associativi, si rileva come i giudici di merito abbiano valorizzato plurime e concordanti dichiarazioni accusatorie, riscontrate anche dall'esito delle intercettazioni ambientali eseguite presso il carcere di Cagliari, pervenendo alla decisione impugnata attraverso un iter argomentativo privo di errori logici o giuridici;
e come, allo stesso modo, incensurabile si riveli la motivazione concernente il trattamento sanzionatorio irrogato. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
9. OS LO, dichiarato colpevole dei delitti di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti), I5, L5, M5, M5 bis (concorso nell'omicidio aggravato di LA RB e connessi porto illegale di armi, distruzione del cadavere e furto dell'autovettura usata per commettere l'omicidio), denuncia:
- vizio della motivazione per l'assenza di elementi certi di verifica alla chiamata in correità effettuata nei suoi confronti dal collaboratore MA ER, anche con riferimento alle dichiarazioni rese da altro collaboratore (CI), il quale non lo ha indicato fra i responsabili dell'omicidio, ed agli esiti della perizia medico- legale, che ha individuato in un'overdose di sostanze stupefacenti la causa della morte;
rileva altresì l'assenza di prove sul reato associativo.
Il ricorso è inammissibile.
Osserva il collegio come le doglianze prospettate dall'imputato si mostrino in gran parte generiche, risolvendosi in censure prive di specificità e comunque tendenti ad una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in questa sede;
nonché, nella parte in cui più puntualmente prospettano - con riferimento al reato di omicidio - carenze motivazionali, manifestamente infondate. Ed invero i giudici di merito hanno correttamente verificato in relazione a tutte le imputazioni l'attendibilità intrinseca del chiamante in correità e delle sue dichiarazioni, riscontrandole "ab extrinseco" con diversi elementi oggettivi consistenti non soltanto nelle plurime convergenti propalazioni di altri collaboratori, ma anche nei rilievi eseguiti sul luogo del fatto, in deposizioni testimoniali e nell'esito di intercettazioni ambientali;
ed hanno fornito altresì logica giustificazione (dunque non censurabile in questa sede) sia alla circostanza che il collaborante CI non abbia indicato il ricorrente tra gli autori dell'omicidio sia alla ritenuta compatibilità tra la ricostruzione del fatto e gli esiti della perizia medico-legale.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge anche sotto il profilo della sanzione pecuniaria, non rilevandosi assenza di colpa nella sua presentazione. 10. ELNA EL è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti), L4, M4 (concorso nell'omicidio aggravato di LV ND e connesso porto illegale di armi, fatto n. 34), T4, U4 (concorso nell'omicidio aggravato di IU e SI CO e connesso porto illegale di armi, fatto n. 38).
Denuncia:
10.1 - in relazione al fatto n. 34 (omicidio ND):
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con riferimento alla ritenuta credibilità del dichiarante IA (il quale, oltre ad aver rivolto accuse mostratesi infondate nei confronti di altri imputati, assolti nel medesimo processo, ha rivelato la fonte della sua conoscenza solo in un secondo momento) e della dichiarante SI (del cui controesame la Corte ha omesso qualsiasi valutazione), nonché all'impossibilità che le propalazioni dei collaboratori PA e ZZ possano valere da riscontri individualizzanti;
- con motivi aggiunti deduce altresì, l'inutilizzabilità, ai sensi del "nuovo" art. 111 della Costituzione (introdotto con L. cost. 23 novembre 1992, n. 2) delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari da NA GR, imputata di reato connesso, la quale, per libera scelta, si è sempre sottratta volontariamente all'interrogatorio da parte del difensore, ed eccepisce in proposito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 d.l. 5 gennaio 2000 n. 2, nella parte in cui limita l'applicazione dei nuovi principi costituzionali ai procedimenti in corso nei quali non sia stato ancora dichiarato aperto il dibattimento;
si duole, altresì, ai sensi dell'art. 606, lett. d) c.p.p., della mancata acquisizione di una missiva proveniente dalla suddetta GR.
Le doglianze sono infondate.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato le dichiarazioni accusatorie rese da AN IA e LA SI, delle quali hanno valutato l'intrinseca credibilità ed accertato la reciproca autonomia, verificandone quindi l'estrinseca attendibilità non solo mediante il riscontro incrociato, consentito nei casi in cui sia esclusa la possibilità di reciproche influenze (sez. 1, 2.12.1998, Archinà, rv 212275), ma anche in riferimento a diversi elementi esterni di conferma.
In particolare la Corte di assise di appello ha ulteriormente e logicamente approfondito, rispetto a quanto già esposto dalla Corte di primo grado, le ragioni per le quali il IA ben poteva essere stato il destinatario delle confidenze del CO, mandante dell'omicidio ascritto al ricorrente;
ed allo stesso modo risulta adeguatamente apprezzata la possibilità che il ELNA ed il coimputato CO abbiano a loro volta confessato l'esecuzione del delitto alla SI, la frequentazione della cui abitazione da parte di tutti gli esecutori dell'omicidio ND risulta pacifica in atti, anche per ammissione dello stesso ricorrente. Da rilevare, altresì, come i giudici di merito abbiano motivatamente giustificato (sent. 2^ grado, f. 1190 ss.) il ritardo con il quale il collaboratore IA ha indicato la propria fonte di notizie sul delitto in esame e come sia stata espressamente presa in considerazione e logicamente valutata, in entrambi i gradi di giudizio, la questione concernente la credibilità della SI anche alla luce del controesame condotto dalla difesa nel primo dibattimento (sent. 1^ grado, f. 2726 ss.; sent. 2^ grado, f. 1198 ss.).
Adeguatamente giustificata, e dunque incensurabile in questa sede, si mostra inoltre la valutazione sulla convergenza delle dichiarazioni accusatorie, di natura individualizzante, e quindi sulla loro idoneità a riscontrarsi reciprocamente, dovendosi ritenere che, a tal fine, non può pretendersi una completa sovrapponibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo delle questioni fattuali in decisione (sez. 2^, 17.12.1999, Calascibetta, rv 215558). Il contenuto delle dichiarazioni accusatorie risulta altresì globalmente confermato dall'accertata esistenza di una forte rivalità fra il CO (mandante) e la vittima, sia per ragioni di appartenenza a gruppi diversi in lotta per la supremazia nel territorio di Copertino, sia per motivi personali;
nonché da quanto affermato da NA GR, già fidanzata del CO, la quale ha indicato anche l'imputato fra gli abituali sodali di quest'ultimo per la commissione di vari reati. Da rilevare, sul punto, che le dichiarazioni della GR, rese in sede di indagini preliminari ed acquisite agli atti ai sensi dell'art. 513 c.p.p. essendosi la predetta, imputata di reato connesso, avvalsa della facoltà di non rispondere nel giudizio di appello in cui era stata citata per l'udienza del 1.6.1998, risultano utilizzabili ai sensi dell'art.
6.5 L. 7.8.1997 n. 267, applicabile nella specie in quanto l'attendibilità delle medesime è confermata da vari elementi (propalazioni dei collaboratori TO, AG e M. ZZ, nonché sentenza definitiva nel c.d. maxi-processo alla "sacra corona unita") non ricavati da semplici letture dibattimentali;
ne' si pone alcun problema di compatibilità di tale normativa con le nuove disposizioni di cui all'art. 111 della Costituzione, avendo la legge costituzionale n. 2/99 espressamente affidato al legislatore ordinario la disciplina della fase transitoria la quale, introdotta con il d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito con legge 25 febbraio 2000, n. 35, prevede specificamente (art. 1) che nel giudizio di cassazione si applichino le regole sulla valutazione della prova vigenti al momento in cui sono state assunte le decisioni di merito (v. Corte cost., ord. n. 439/2000). Inammissibile si palesa infine, per non essere stata prospettata con i motivi principali, la doglianza concernente l'omessa acquisizione di una missiva proveniente dalla GR, ritenuta peraltro dai giudici di merito priva del carattere della decisività; ne' tale carattere, che condiziona la proponibilità della doglianza di cui all'art. 606, lett. d) c.p.p., risulta comunque adeguatamente illustrato nei motivi aggiunti.
10.2 - in relazione al fatto n. 38 (omicidi CO):
violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, con riferimento alla ritenuta credibilità dei collaboratori IA (che ha rilasciato dichiarazioni carenti di qualsiasi riferimento alle modalità del fatto, imprecise e frutto di personali congetture, prive, inizialmente, perfino dell'indicazione della fonte dell'accusa), CO (che per sua stessa ammissione ha letto la notizia dell'omicidio sul giornale ed il quale, tra l'altro, è soggettivamente inattendibile anche per il profilo patologico della sua personalità), CI (fortemente interessato a danneggiarlo);
Il motivo è infondato.
I giudici di merito hanno invero logicamente ed esaurientemente confutato le doglianze avanzate con l'atto di appello, di cui le censure presentate in questa sede sono una sostanziale riproposizione, valorizzando le convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori IA, CO e CI, nonché quelle dei fratelli MA ed EL ZZ (in relazione alle quali l'imputato nulla osserva nel ricorso); in particolare la Corte territoriale (anche mediante rinvio alla decisione di primo grado) ha correttamente esaminato e giustificato la credibilità intrinseca dei collaboratori, ha sottolineato l'autonomia delle propalazioni di IA e CO e dunque la loro idoneità a riscontrarsi reciprocamente, ha verificato la possibilità che i predetti potessero effettivamente aver ricevuto le confidenze poi riferite, ha inquadrato l'omicidio in un preciso contesto criminale di scontro fra bande rivali interessate a primeggiare nella zona di Copertino. A questo punto il controllo della Corte di cassazione si deve arrestare, non potendosi richiedere al giudice di legittimità una rivalutazione del materiale probatorio ed una sua diversa rilettura, anche se altrettanto apprezzabile, a fronte di una motivazione che, lungi dal mostrarsi veramente apparente o manifestamente illogica, si propone anzi come un sistema logico compiuto e strutturalmente coerente.
10.3 - in relazione ad entrambe le imputazioni:
- violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla mancata esclusione delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
Le censure sono infondate.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano correttamente individuato nei fatti così come accertati i presupposti delle contestate aggravanti, ascrivendo i delitti ad una precisa strategia tesa all'eliminazione sistematica degli avversari - e dunque a propositi omicidiari frutto di pianificazione, della quale il ricorrente era partecipe, quanto meno sotto il profilo della piena consapevolezza dell'altrui premeditazione (sez. 1^, 28 aprile 1997, Matrone, rv 207997) - nonché ritenendo integrato il motivo abietto nei delitti commessi per il controllo criminale del territorio: ed invero, come già si è specificato in precedenza (ric. CA, n. 7), alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla lotta alla criminalità organizzata, la perpetrazione di un omicidio per ragioni collegate alla volontà di potenziare l'efficienza di agguerrite organizzazioni criminali può essere considerata in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile e vista con profonda riprovazione da coloro che della comunità fanno parte (sez. 1^, 20 gennaio 2000, Pm in proc. Ferrara, rv 215504; sostanzialmente nello stesso senso sez. 1^, 13 aprile 1994, Balzano, rv 198036). Allo stesso modo del tutto corretta appare la motivazione concernente il globale trattamento sanzionatorio, anche con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
10.4 - in relazione al reato associativo: violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, pronunciata in contrasto con la logica e le risultanze processuali;
rileva il ricorrente che quanto meno si sarebbe dovuto escludere il suo ruolo di organizzatore e l'appartenenza al sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti.
Anche tale doglianza è infondata, avendo la Corte d'assise d'appello adeguatamente motivato sulla partecipazione dell'imputato ad entrambi i sodalizi criminosi in posizione di vertice quale referente esterno dei "capi" detenuti, basando le proprie conclusioni non solo sulle convergenti dichiarazioni accusatorie di vari collaboratori ma, altresì, su elementi di riscontro oggettivi di rilevante valenza individualizzante come il rinvenimento in suo possesso di sostanze stupefacenti ed anni, gli esiti di intercettazioni ambientali eseguite presso il carcere di Cagliari, le ammissioni dello stesso ricorrente e del coimputato De OM.
10.5 - Con motivi aggiunti richiede, inoltre, l'applicazione delle disposizioni sul giudizio abbreviato,. denunciando, ove si opinasse diversamente, l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. degli artt. 56 della legge n. 479/99, 219 e 223 d.lgs. n. 51/98. La richiesta non può essere accolta, dovendosene ribadire le ragioni di infondatezza, anche con riferimento all'eccepita illegittimità costituzionale, già illustrate in ordine alle analoghe questioni proposte dal ricorrente AN EN LA (n. 4). Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
11. De LU MA, ritenuto colpevole dei delitti di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti), H14, I4, I4 bis (concorso nell'omicidio aggravato di RI AN e connessi porto illegale di armi e ricettazione del motoveicolo utilizzato per la commissione del delitto, fatto n. 33), denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e del motivo abietto (riferibili esclusivamente all'ideatore del delitto), nonché alla mancata dichiarazione di prevalenza delle attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
Le censure sono infondate.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano accertato, con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede perché correttamente motivato, che l'omicidio ascritto al De LU, ancorché caratterizzato da un errore di persona, fosse stato da tempo pianificato nell'ambito di una contesa tra fazioni rivali per la supremazia criminale: ricorrono pertanto entrambe le aggravanti contestate, dovendosi condividere, con riferimento alla previsione di cui all'art. 61, n. 1 c.p., l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il fine del conseguimento di un incontrastato controllo criminale su un determinato territorio, in vista dello sfruttamento illecito dello stesso attraverso ulteriori attività delinquenziali di tipo mafioso, ben può essere ritenuto, nei congrui casi, come configurante un motivo turpe e ignobile in quanto, alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico, che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla lotta alla criminalità organizzata, la perpetrazione di un omicidio per ragioni collegate alla volontà di potenziare l'efficienza di agguerrite organizzazioni criminali può essere considerata in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile e vista con profonda riprovazione da coloro che della comunità fanno parte (sez. 1^, 20 gennaio 2000, Pm in proc. Ferrara, rv 215504). Quanto alla lamentata estensione al ricorrente delle predette circostanze, risulta pacificamente accertato che il ELNA fosse perfettamente consapevole sia dell'altrui preordinazione dell'agguato, nella cui esecuzione si inserì con un ruolo decisivo, sia del motivo che lo determinò, essendo da lui condivisa la causale consistente nell'applicazione della sanzione di morte per la violazione delle regole proprie di un contesto criminale di cui facevano parte sia i mandanti, sia gli esecutori, sia la vittima prescelta;
ed invero ha già avuto modo di affermare questa Corte che in tema di valutazione delle circostanze nell'ipotesi di concorso di persone nel reato ai sensi dell'art. 118 c.p., deve ritenersi - pur non essendo sufficiente, perché l'aggravante della premeditazione possa comunicarsi al concorrente nel reato, la mera conoscibilità da parte di costui - che la conoscenza effettiva legittimi l'estensione dell'aggravante stessa: ed invero, se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, tuttavia ad esso partecipa nella piena consapevolezza, maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso, dell'altrui premeditazione, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talché la relativa aggravante non può non essere riferita anche a lui (sez. 1^, 28 aprile 1997, Matrone, rv 207997). Del tutto corretta si mostra, infine, la motivazione della sentenza nella parte in cui, riconoscendo le attenuanti generiche, ne ha dichiarato la semplice equivalenza con le contestate aggravanti. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
12. De TT RU è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi H1, I1 (concorso nell'omicidio preterintenzionale aggravato di AL GI e connesso porto illegale di armi, fatto n. 4), L3, N3 (concorso nell'omicidio aggravato di LV PE e connesso porto illegale di armi, fatto n. 24), P3, Q3 (concorso nell'omicidio aggravato di RO PI e connesso porto illegale di armi, fatto n. 26), D4, E4, E4 bis, E4 ter (concorso nel tentato omicidio aggravato di AN De VI e connessi porto illegale di armi e ricettazione di un'autovettura e di targhe, fatto n. 31), F4, G4 (concorso in rapina aggravata e connesso porto illegale di armi, fatto n. 32);
denuncia, anche con motivi nuovi:
12.1 - vizio della motivazione e violazione di legge, con riferimento alla valutazione delle chiamate in correità o reità, effettuate non previa autonoma verifica dell'attendibilità intrinseca dei collaboranti, ma "unitariamente" ai riscontri esterni;
- vizio della motivazione e violazione di legge, con riferimento all'individuazione, per ciascuna delle imputazioni, degli elementi idonei ad assumere la funzione di "riscontri oggettivi", che si pongano cioè in rapporto diretto con il fatto e la persona cui questo è attribuito.
Le censure sono infondate.
Osserva il collegio come appaia esattamente risolta, sotto il profilo giuridico e metodologico, la questione concernente la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, dovendosi condividere, al di là di ogni questione - che invero appare meramente terminologica - relativa alla necessaria successione cronologica delle operazioni mentali del giudice, l'esplicita affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la valutazione della credibilità intrinseca del dichiarante deve precedere logicamente la verifica ab extrinseco, senza che questa, tuttavia, sia impedita da un esito non del tutto positivo della prima;
ed invero se una negativa valutazione dell'attendibilità intrinseca di un chiamante in correità o in reità rende inutile la verifica esterna delle sue dichiarazioni, è pur vero che un accertamento non pieno di quella non è di ostacolo alla verifica dei controlli esterni ma postula, eventualmente, la necessità di una loro maggiore consistenza (sez. 1^, 22 gennaio 1997, Bompressi, rv 206878). A tale corretto criterio, e non ad altri, si sono sempre attenuti i giudici di merito, i quali hanno specificamente esaminato la credibilità intrinseca dei numerosi collaboratori che hanno rilasciato dichiarazioni nel processo, espressamente distinguendoli in gruppi diversi a seconda del momento in cui avevano iniziato la collaborazione, procedendo quindi a valutazione differenziata del grado di affidabilità delle loro dichiarazioni (tanto da porla in discussione per quelle, fra esse, prive del requisito dell'autonomia o della costanza) e quindi alla verifica della sussistenza dei riscontri esterni.
Ciò premesso devesi rilevare come per ciascuna delle imputazioni ascritte all'imputato i giudici di merito abbiano indicato con precisione i riscontri estrinseci alle propalazioni accusatorie, applicando i principi, più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riscontro idoneo a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p. può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica tale da renderne verosimile il contenuto, e quindi anche da altra dichiarazione accusatoria convergente resa in piena autonomia tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze (sez. 1^, 2 dicembre 1998, Archinà, rv 212275); ed abbiano altresì valorizzato, contrariamente all'assunto del ricorrente, elementi di indubbia efficacia individualizzante perché concernenti sia il fatto addebitato che la persona dell'incolpato, ricostruendo i fatti di causa secondo un percorso argomentativo non solo giuridicamente corretto ma anche logicamente coerente e dunque incensurabile in questa sede.
Fermo restando dunque che non compete a questa Corte una nuova valutazione delle prove, ma solo la verifica della struttura logica della motivazione e della sua completezza alla luce dei criteri fissati dall'art. 192 c.p.p., si osserva:
- con riferimento all'omicidio GI (fatto n. 4), che i giudici di merito hanno posto a base dell'affermazione di responsabilità le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori PA e TA, i quali hanno riferito delle confidenze confessorie ricevute dal ricorrente, congruamente giustificandone le divergenze ed accertandone reciproca autonomia e sostanziale convergenza quanto alla causale ed alle modalità esecutive del delitto;
ed hanno altresì valorizzato l'indiscusso elemento individualizzante costituito dal movente, ricostruito anche mediante prova testimoniale, nonché le ulteriori circostanze consistenti nell'assenza dell'imputato dalla propria abitazione la notte del fatto e nel fallimento dell'alibi proposto;
- con riferimento all'omicidio PE (fatto n. 24), che i giudici di merito hanno utilizzato la chiamata in correità del coimputato ER riscontrata dagli ulteriori elementi di sicura efficacia individualizzante quali le dichiarazioni accusatorie del collaboratore CO, rese in epoca non sospetta, del collaboratore AL, la conferma della cui attendibilit...' intrinseca è sta individuata nella significativa circostanza di aver egli fatto rinvenire il cadavere della vittima occultato in un pozzo, del collaboratore TA, i quali tutti hanno riferito circa le confidenze confessorie ricevute dall'imputato, nonché la deposizione del teste Candido;
- con riferimento all'omicidio PI (fatto n. 26), che i giudici di merito hanno posto a base dell'affermazione di colpevolezza le dichiarazioni del collaboratore AL - in relazione alle quali hanno logicamente giustificato la persistenza di un nucleo di attendibilità nonostante il fondato sospetto, manifestato da entrambe le Corti, che il predetto abbia taciuto la sua partecipazione all'omicidio - individuando i riscontri esterni nelle ulteriori dichiarazioni accusatorie dei collaboratori ER e CO, di cui è stata positivamente verificata credibilità ed autonomia, nonché nella causale dell'omicidio (sulla cui idoneità a fungere da riscontro v. sez. sez. 6^, 31 gennaio 1996, P.M. in proc. Alleruzzo, rv 206586; sez. 1^, 3 aprile 1997, Pesce, rv 207790), accertata anche mediante prove documentali;
ed in quelle provenienti dai collaboratori TA e IA le quali, pur non potendosi considerare totalmente autonome dalle precedenti, sono state correttamente ritenute idonee, con il limite predetto, a contribuire alla conferma di attendibilità.
- con riferimento al tentato omicidio De VI (fatto n. 31), che sono state valorizzate le propalazioni dei collaboratori AL e TA, di cui è stata positivamente esaminata ed apprezzata la credibilità, confermate da elementi esterni inerenti alle modalità del fatto (le lesioni procuratesi nell'occasione dal coimputato VI ZO, documentate in un'intercettazione telefonica) nonché dai riscontri di valenza individualizzante certa costituiti dalle autonome convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori IA e CO e dal rinvenimento nella disponibilità anche dell'imputato, poco tempo dopo il fatto, della pistola indiscutibilmente utilizzata per l'agguato.
- con riferimento alla rapina (fatto n. 32), che i giudici di merito hanno posto a base dell'affermazione di colpevolezza le dichiarazioni del collaboratore AL - in relazione alle quali hanno logicamente giustificato la persistenza di un nucleo di attendibilità nonostante il fondato sospetto, manifestato da entrambe le Corti, che il predetto abbia taciuto la sua partecipazione al fatto - correttamente utilizzando come elemento oggettivo di riscontro di alto valore individualizzante la circostanza che la medesima sottratta alla persona offesa dal reato sia stata successivamente utilizzata per il tentato omicidio De VI (in ordine al quale è stata accertata, come appena detto, la responsabilità del ricorrente) e quindi rinvenuta, poco dopo quest'ultimo fatto, nella disponibilità del ricorrente medesimo.
12.2 - vizio della motivazione in ordine alla mancata presa in considerazione delle deposizioni testimoniali contrastanti con il contenuto delle delazioni, con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dall'allora consorte del collaboratore PA a proposito dell'omicidio GI;
- vizio della motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, con e riferimento al rigetto della richiesta di acquisizione di una sentenza pronunciata dal tribunale di Lecce, ancorché allora non passata in giudicato, e dei relativi verbali di udienza, nella quale venivano disattese le dichiarazioni dei medesimi collaboratori dichiaranti nel presente processo.
La censure sono infondate.
La Corte territoriale ha infatti espressamente preso in considerazione il contenuto della deposizione della moglie del collaboratore PA... pervenendo logicamente, e dunque incensurabilmente, ad un giudizio di inverosimiglianza e quindi di inattendibilità della testimonianza;
allo stesso modo risulta correttamente motivato, sotto il profilo logico e giuridico, il rigetto della richiesta di acquisizione di una sentenza non ancora passata in giudicato, esattamente ritenuta idonea a documentare solamente l'esistenza di un processo e dunque irrilevante per la decisione, nonché dei verbali di un diverso procedimento, dei quali l'istante non era stato in grado di indicare specificamente, decisività o rilevanza: ha già avuto modo di affermare in proposito questa Corte che dalle sentenze non definitive non può trarsi la prova dei fatti ivi descritti, essendo la piena valenza probatoria riservata espressamente dalla legge alle sole sentenze divenute irrevocabili (sez. 2^, 16 gennaio 1996. RO, rv 204767). 12.3 - vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta aggravante della premeditazione (omicidi PE e PI) e del motivo abietto (omicidio GI);
- vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, negate, per tutti i reati, con mere formule di stile.
Le doglianze sono infondate.
Risulta infatti dal provvedimento impugnato, quanto all'omicidio PE, che il proposito criminoso era sorto in un momento di gran lunga antecedente alla sua attuazione, su istigazione del collaboratore confesso ER e che, quanto all'omicidio PI, il non programmato incontro tra la vittima e gli agenti costituì la semplice occasione per la realizzazione di un disegno criminoso maturato da tempo, perché collegato sia a propositi di vendetta a lungo covati che a logiche di supremazia sul territorio. Si configurano pertanto nella specie sia l'elemento cronologico che quello psicologico, caratterizzanti l'aggravante de qua.. Con riferimento, poi, all'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p., contestata nell'omicidio GI, si rileva come le Corti di merito abbiano motivatamente inserito il fatto in un contesto di rivalità per la supremazia criminale nel territorio, ricollegandolo pertanto al perseguimento di una finalità che, come si è già precisato, si pone in contrasto con il comune sentire di una società civile suscitando profonda riprovazione (sez. 1^, 20 gennaio 2000, PM in proc. Ferrara, rv 215504).
Allo stesso modo infondata è la censura concernente il diniego delle attenuanti generiche, correttamente giustificato con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p.. 12.4 - con i motivi nuovi tempestivamente depositati il ricorrente rileva inoltre come, nell'udienza preliminare, avesse richiesto il giudizio abbreviato, negato per essere stati contestati ai capi H1, L3, P3 reati punibili con l'ergastolo, ed osservando come le nuove disposizioni sul procedimento speciale introdotte con la legge n. 479 del 1999 abbiano escluso la necessità del consenso del pubblico ministero ed esteso il rito anche ai reati punibili con l'ergastolo. Ne deriva, secondo il ricorrente, che non essendosi esaurito il giudizio ne' sulla responsabilità ne' sulla commisurazione della pena, ai sensi dell'art. 602 c.p.p. deve ritenersi consentito un "recupero" degli effetti del rito alternativo originariamente richiesto, non operando il limite di cui agli artt. 219 e 223 d.lgs. n. 51 del 1998, tesi a regolare unicamente le problematiche connesse all'introduzione del "giudice unico" ed i conseguenti riflessi sui giudizi pendenti nella fase di primo grado;
diversamente operando si profilerebbe un contrasto delle disposizioni predette con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, e segnatamente con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e funzione rieducativa della pena. La richiesta non può essere accolta, dovendosene ribadire le ragioni di infondatezza, anche con riferimento all'eccepita illegittimità costituzionale, già illustrate in ordine alle analoghe questioni proposte dal ricorrente AN EN LA (n. 4). Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
13. De TT MO, è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi H1, I1 (concorso nell'omicidio preterintenzionale aggravato di AL GI e connesso porto illegale di anni, fatto n. 4), L3, N3 (concorso nell'omicidio aggravato di LV PE e connesso porto illegale di armi, fatto n. 24), P3, Q3 (concorso nell'omicidio aggravato di RO PI e connesso porto illegale di armi, fatto n. 26).
Denuncia:
13.1 - vizio della motivazione ed inosservanza dell'art. 192 c.p.p. con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, rilevando come i giudici di merito abbiano disatteso i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità sulla necessaria priorità dell'esame di attendibilità intrinseca del chiamante in reità rispetto all'operazione di individuazione dei riscontri esterni;
e ciò con speciale riferimento al collaboratore ER, diviso da lui da forte inimicizia e la falsità delle cui dichiarazioni in ordine a diversi episodi è stata dimostrata, ed al collaboratore AL, le cui dichiarazioni sono prive di costanza perché intervenute solo a dibattimento iniziato;
- vizio della motivazione, per l'assenza di riscontri individualizzanti, tali non potendosi considerare le dichiarazioni accusatorie rilasciate dai collaboratori dopo la notifica dell'ordinanza cautelare.
La censura, del tutto analoga a quelle proposta dal coimputato RU De TT, è infondata per le stesse ragioni in proposito illustrate (p. 12.1).
Deve qui sinteticamente ribadirsi la correttezza giuridica e metodologica della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori effettuata dai giudici di merito, nonché la completezza e logicità della motivazione in ordine all'indicazione dei riscontri individualizzanti, i quali non può dubitarsi che siano riconducibili le ulteriori convergenti propalazioni accusatorie e la causale del reato (sez. 1^, 2 dicembre 1998, Archinà, rv 212275; sez. 1^, 3 aprile 1997, Pesce, rv 207790). In particolare nelle sentenze di primo e secondo grado risultano espressamente esaminate e positivamente risolte, con ragionamento privo di vizi logici, le questioni concernenti la credibilità del collaboratore ER, il rapporto fra le sue dichiarazioni e quelle dell'altro collaboratore CO, la tardività delle accuse rivolte al ricorrente da parte del collaboratore AL, l'autonomia reciproca fra le varie narrazioni;
nè può essere richiesta a questa Corte la rilettura delle risultanze probatorie, dovendosi limitare il controllo di legittimità alla verifica della coerenza strutturale della motivazione, in sè e per sè considerata, alla luce dei parametri valutativi tra cui essa è geneticamente informata e senza il ricorso a modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, ancorché ipoteticamente ugualmente validi.
13.2 - con riferimento all'omicidio GI, vizio della motivazione in relazione all'assenza di riscontri individualizzanti ed all'ambigua individuazione del movente;
Le censure sono infondate, avendo i giudici di merito posto a base dell'affermazione di responsabilità, oltre una serie di elementi indizianti specificamente indicati, le univoche dichiarazioni accusatorie dei collaboratori PA, TA e AL, congruamente giustificandone le divergenze ed accertandone reciproca autonomia e sostanziale convergenza quanto alla causale ed alle modalità esecutive del delitto;
ed hanno altresì valorizzato l'indiscusso elemento individualizzante costituito dal movente, ricostruito anche mediante prova testimoniale, nonché le ulteriori circostanze consistenti nell'assenza dell'imputato dalla propria abitazione la notte del fatto e nel fallimento dell'alibi proposto. 13.3 - con riferimento all'omicidio PE, violazione dell'art. 357 c.p.p., per non essere state verbalizzate dalla polizia giudiziaria le dichiarazioni del collaboratore AL indicanti il luogo ove era stato sepolto il corpo della vittima, con conseguente loro inesistenza giuridica, nonché violazione degli artt. 244 e 364 c.p.p., essendo stata svolta l'attività di recupero dei resti del
PE in assenza dei difensori e di verbalizzazione;
vizio della motivazione con riferimento all'individuazione del movente, in relazione al quale la sentenza gravata ritiene due versioni tra loro incompatibili, alle prove e della responsabilità ed alla ritenuta sussistenza della premeditazione;
Le doglianze sono infondate.
Osserva il collegio, innanzi tutto, che la denuncia di invalidità per mancata documentazione e violazione dei diritti della difesa degli atti della polizia giudiziaria concernenti l'individuazione del luogo di occultamento del cadavere del PE ed il ritrovamento dei resti è stata proposta per la prima volta in questa sede, sicché, non implicando questioni di nullità assoluta o di inutilizzabilità, deve ritenersi inammissibile ai, sensi dell'art. 606.3 c.p.p.; essa si palesa comunque infondata per le ragioni che saranno esposte a proposito dell'analogo motivo rassegnato dal ricorrente VI ZO (p. 48).
Quanto alla individuazione del movente dell'omicidio occorre rilevare che, se invero i giudici di merito non hanno compiutamente individuato l'occasione scatenante l'omicidio per l'ambiguità e complessità dei rapporti fra il ER ed i De TT - ZO con il PE, è stato tuttavia logicamente ricostruito, anche mercè le dichiarazioni dei collaboratori IA e ZZ, del coimputato UR e le stesse, parziali ammissioni di LV ZO, un quadro in cui emerge con chiarezza la ritenuta totale inaffidabilità della vittima la quale, abbandonato un gruppo ed avvicinatasi ad un altro, pure di questo aveva violato le regole interne, determinando una convergente volontà diretta alla sua eliminazione, che si è accertato essere stata deliberata in tempo antecedente all'esecuzione, mediante accordo fra il ER ed i De TT - ZO ed attuata con la predisposizione di un tranello del quale il ricorrente risulta essere stato partecipe;
sussistono dunque, tutti i requisiti della contestata premeditazione, che, si ribadisce, si estende anche a colui che, pur non avendo premeditato il delitto, sia consapevole, nel momento in cui presta il proprio contributo alla realizzazione dell'evento, dell'altrui premeditazione (sez. 1^, 28 aprile 1997, Matrone, rv 212275). Allo stesso modo infondate ed al limite dell'ammissibilità si mostrano le censure concernenti l'affermazione di responsabilità e la direzione individualizzante dei riscontri.
Già si è chiarito come i giudici di merito abbiano correttamente proceduto alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori e come il sindacato di legittimità non possa spingersi a sostituire detta valutazione. Si può solo aggiungere, con riferimento all'omicidio in esame, come l'esistenza di riscontri di particolare valenza relativi al fatto (quali il ritrovamento del cadavere della vittima) rafforza l'attendibilità intrinseca dei collaboratori ed incide sull'ulteriore controllo da effettuarsi in ordine al contenuto individualizzante delle dichiarazioni, in relazione al quale gli elementi di conferma, pur sempre necessari, non richiedono una forza dimostrativa particolarmente accentuata (sez. 1^, 22 marzo 1999, PM in proc. Merlino, rv 215129).
13.4 - con riferimento all'omicidio PI, vizio della motivazione per l'assenza di riscontri individualizzanti e la mancata valorizzazione delle deposizioni dei testi presenti al fatto, nonché violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta premeditazione, stante l'acclarata occasionalità del delitto;
Le doglianze sono infondate.
I giudici di merito hanno invero approfonditamente esaminato le deposizioni dei testi, logicamente pervenendo alla conclusione della loro inaffidabilità, e posto a base dell'affermazione di colpevolezza le dichiarazioni accusatorie del collaboratore AL - in relazione alle quali hanno logicamente giustificato sia la tardività del coinvolgimento del ricorrente, sia la persistenza di un nucleo di attendibilità nonostante il fondato sospetto, manifestato da entrambe le Corti, che il predetto abbia taciuto la sua partecipazione all'omicidio - individuando i riscontri esterni nelle ulteriori specifiche dichiarazioni accusatorie dei collaboratori ER (che ha riferito le confidenze ricevute dall'imputato) e CO, di cui è stata positivamente verificata credibilità ed autonomia, nonché nella causale dell'omicidio (sulla cui idoneità a fungere da riscontro v. sez. 6^, 31 gennaio 1996, P.M. in proc. Alleruzzo, rv 206586; sez. 1^, 3 aprile 1997, Pesce, rv 207790), accertata anche mediante prove documentali;
ed in quelle provenienti dai collaboratori TA e IA le quali, pur non potendosi considerare totalmente autonome dalle precedenti, sono state correttamente ritenute idonee, con il limite predetto, a contribuire alla conferma di attendibilità.
Quanto all'aggravante della premeditazione, esattamente i giudici di merito ne hanno ritenuto la sussistenza avendo insindacabilmente accertato che il non programmato incontro tra la vittima e gli agenti costituì la semplice occasione per la realizzazione di un disegno criminoso maturato da tempo, perché collegato sia a propositi di vendetta a lungo covati che a logiche di supremazia sul territorio. - mancanza della motivazione in ordine alla richiesta di concessione delle attenuanti generiche per gli omicidi GI e PI, nonché illogicità del diniego delle medesime attenuanti con riferimento all'omicidio PE.
Anche tali censure sono infondate, potendosi agevolmente ricavare dal complesso della motivazione la conclusione cui sono pervenuti i giudici di merito di immeritevolezza da parte del ricorrente, alla luce dei parametri di legge, delle richieste attenuanti. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
14. De OM GI è stato dichiarato colpevole dei delitti di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti); B1, C1 e C1 bis (concorso nel tentato omicidio aggravato di PE SS e connessi porto illegale di armi e furto, fatto n. 1); V4 e Z4 (concorso nel tentato omicidio aggravato di CE RT e connesso porto illegale di armi, fatto n. 1 bis); F1 e G1 (concorso nell'omicidio aggravato di LE NE e connesso porto illegale di armi, fatto n. 3); D5 ed E5 (concorso nell'omicidio aggravato di PE RT e connesso porto illegale di armi, fatto n. 6 bis); Q1 ed R1 (concorso nel tentato omicidio aggravato di LV MA e connesso porto illegale di armi, fatto n. 7); B2 e B2 bis (concorso nell'omicidio aggravato di AN NG e connesso porto illegale di armi, fatto n. 10); F2 e G2 (concorso nell'omicidio aggravato di AR EN, nel tentato omicidio di AM EN e connesso porto illegale di armi, fatto n. 13); S2, T2 e U2 (concorso in strage e connessi fabbricazione di ordigno micidiale e porto illegale di esplosivo e di armi, fatto n. 18); R3, S3 ed S3 bis (concorso nell'omicidio aggravato di EL RA e connessi porto illegale di armi e furto, fatto n. 27); V3, Z3 ed A4 (concorso nell'omicidio aggravato di AN RA e connessi porto illegale di armi ed occultamento di cadavere, fatto n. 29); Q5 ed R5 (concorso nell'omicidio aggravato di FE MA e DI RU, nel tentato omicidio di CE TR e connesso porto illegale di anni, fatto n. 29 bis).
Denuncia, con entrambi i ricorsi presentati dai due difensori:
14.1 - vizio della motivazione, per avere l'impugnata sentenza globalmente omesso di prendere in considerazione le doglianze proposte con i motivi di appello, ed in specie quelle riferite alla sussistenza delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti;
- vizio della motivazione con riferimento alle dichiarazioni dei c.d. collaboratori, inidonee a riscontrarsi reciprocamente per l'omessa preliminare verifica della credibilità intrinseca dei dichiaranti e l'erronea applicazione dei principi giurisprudenziali sulla "frazionabilità" della chiamata in reità.
Osserva il collegio, innanzi tutto, come non abbia pregio la censura di globale disorganicità ed incompletezza della sentenza di secondo grado, la quale ha affrontato compiutamente e coerentemente l'esame delle questioni prospettate con i motivi di impugnazione in riferimento a ciascuno degli episodi criminosi per cui è processo, correttamente richiamando la decisione di primo grado tutte le volte in cui ha ritenuto di non doversi discostare dalle sue conclusioni;
ed è principio giurisprudenziale acquisito, del resto, che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 5^, 21 maggio 1992, Chirico, rv 191488; sez. un., 24 novembre 1999, Spina, rv 214794).,
Allo stesso modo risulta esattamente risolta, sotto il profilo giuridico e metodologico, la questione concernente la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, dovendosi condividere, al di là di ogni questione - che invero appare meramente terminologica - relativa alla necessaria successione cronologica delle operazioni mentali del giudice, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la valutazione della credibilità intrinseca del dichiarante deve precedere logicamente la verifica ab extrinseco, senza che questa, tuttavia, sia impedita da un esito non del tutto positivo della prima;
ed invero se una negativa valutazione dell'attendibilità intrinseca di un chiamante in correità o in reità rende inutile la verifica esterna delle sue dichiarazioni, è pur vero che un accertamento non pieno di quella non è di ostacolo alla verifica dei controlli esterni ma postula, eventualmente, la necessità di una loro maggiore consistenza (sez. 1^, 22 gennaio 1997, Bompressi, rv 206878).
A tale criterio si sono sempre attenuti i giudici di merito, i quali hanno specificamente esaminato la credibilità intrinseca dei numerosi collaboratori che hanno rilasciato dichiarazioni nel processo, espressamente distinguendoli in gruppi diversi a seconda del momento in cui avevano iniziato la collaborazione, procedendo quindi a valutazione differenziata del grado di affidabilità delle loro dichiarazioni (tanto da porla in discussione per quelle, fra esse, prive del requisito dell'autonomia o della costanza) e quindi alla verifica della sussistenza dei riscontri esterni. 14.2 - nullità per l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza, dovuto in quanto i giorni utilizzati dai giudici d'appello per il deposito della motivazione, calcolati secondo il calendario comune, sono stati novantuno.
La censura è manifestamente infondata, sia perché il novantesimo giorno dalla pronuncia della sentenza cadeva in dì festivo (25 aprile), con automatica proroga del termine, sia perché nessun pregiudizio è comunque derivato per la difesa, che ha regolarmente presentato gli atti di impugnazione.
14.3 - inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite all'interno della cella n. 56 del carcere di Cagliari, perché disposte in assenza del presupposto della suspicio perdurantis criminis, la cui sussistenza era invece necessaria per la natura di "privata dimora" del luogo, rimanendo violati, in caso di interpretazione contraria, gli artt. 3 e 14 della Costituzione, con riferimento ai quali si prospetta pertanto la questione di legittimità dell'art. 266, comma 2, c.p.p.; ed, inoltre, per la mancanza di motivazione dei decreti autorizzativi e di proroga. La censura è infondata.
Osserva la Corte che, trattandosi di intercettazioni ambientali disposte i criminalità organizzata, non nell'ambito di indagini preliminari per delitti dunque richiesto il presupposto della suspicio perdurantis criminis ai fini dell'ammissibilità del ricorso al mezzo di ricerca della prova in luogo di privata dimora (art. 13 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con L. 12 luglio 1991, n. 203) si palesa irrilevante, pertanto, la questione se la cella di un carcere sia o meno qualificabile come tale e la collegata eccezione di illegittimità costituzionale, proposta con riferimento ad una disposizione (art. 266.2 ultima parte) che non trova applicazione nella specie.
Quanto al dedotto vizio motivazionale si deve rilevare come sia il collegio di primo grado (ordinanza 17.6.1994) che quello d'appello abbiano dato atto che il giudice per le indagini preliminari, nel motivare il provvedimento autorizzativo delle captazioni ambientali, ha mostrato di non avere acriticamente recepito le richieste del pubblico ministero, ma di avere effettivamente svolto (come si evince anche dall'indicazione, tra i gravi indizi di reato, di elementi ulteriori rispetto a quelli dedotti dal pubblico ministero istante) la funzione di garanzia assegnatagli dall'ordinamento valutando e ritenendo la sussistenza di tutte le condizioni legittimanti il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova e la proroga della sua esecuzione. Ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente a garantire la legittimità delle intercettazioni e l'utilizzabilità dei relativi esiti, dovendosi ritenere che si versa in un'ipotesi di mancanza della motivazione, dalla quale deriva la più grave sanzione processuale, solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ovvero quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare;
mentre si ha semplice difetto della motivazione - emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia esso quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità - allorché quest'ultima sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, ne' compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale (sez. un., 21 giugno - 21 settembre 2000, Primavera, rv 216664/5).
14.4 - mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale con riferimento alla richiesta di acquisizione del verbale delle dichiarazioni del collaboratore AN IA in altro procedimento successivamente alla celebrazione del giudizio di primo grado.
La doglianza è infondata sotto un duplice profilo.
Si osserva, infatti, che se è esatta l'affermazione secondo cui per l'ammissione nel giudizio di secondo grado delle prove sopravvenute si deve fare ricorso ai parametri di cui agli artt. 603.2, 495 e 190 c.p.p., e non ai criteri che regolano la rinnovazione del dibattimento in appello (art. 603, commi 1 e 3, c.p.p.), deve tuttavia ritenersi applicabile nel giudizio di secondo grado la regola, consacrata negli artt. 493 e 495 c.p.p., della tempestività della richiesta di nuova acquisizione, anche ai fini dell'articolazione della prova contraria;
correttamente, dunque, la Corte di assise d'appello ha ritenuto tardiva la richiesta, formulata durante la discussione, di acquisizione di un verbale di interrogatorio reso dal collaboratore IA in altro procedimento nel corso di un'udienza (11 febbraio 1997) precedente di oltre un anno l'inizio del giudizio di secondo grado.
I giudici di merito, inoltre, hanno sostanzialmente motivato non solo nel senso della non decisività della prova richiesta, ma anche in quello della sua irrilevanza, sicché risultano comunque rispettati i criteri valutativi richiesti dalla legge.
14.5 - violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e del motivo abietto, alla loro illegittima estensione al di là dei limiti consentiti dall'art. 118 c.p. ed al diniego delle attenuanti generiche.
Le doglianze sono infondate.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano correttamente individuato nei fatti così come accertati i presupposti delle contestate aggravanti, ascrivendo i delitti ad una precisa strategia tesa all'eliminazione sistematica degli avversari, e dunque a propositi omicidiari sorti nell'agente in tempo significativamente antecedente alla loro realizzazione, esattamente valorizzando, altresì, il significativo dato fattuale consistente nell'accurata predisposizione delle azioni delittuose;
nonché ritenendo integrato il motivo abietto nei delitti commessi per il controllo criminale del territorio: ed invero, come già si è specificato in precedenza (ric. CA, n. 7), alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla lotta alla criminalità organizzata, la perpetrazione di un omicidio per ragioni collegate alla volontà di potenziare l'efficienza di agguerrite organizzazioni criminali mediante l'eliminazione degli avversari e la punizione di quegli aderenti che ne hanno violato le regole interne, può essere considerata in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile e vista con profonda riprovazione da coloro che della comunità fanno parte (sez. 1^, 20 gennaio 2000, Pm in proc. Ferrara, rv 215504; sostanzialmente nello stesso senso sez. 1^, 13 aprile 1994, Balzano, rv 198036. con riferimento all'omicidio di un presunto delatore). Nè si pone all'evidenza, nel caso di specie, alcun problema di violazione dei limiti dell'estensibilità delle aggravanti ai concorrenti, essendo esse direttamente ed immediatamente riferibili alla persona del De OM.
Allo stesso modo del tutto corretta appare la motivazione con la quale è stato negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p. 14.6 - Le censure di vizio motivazionale, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, alla ritenuta sussistenza di riscontri ed al riconoscimento delle aggravanti vengono quindi riproposte per ogni singola imputazione, compresa quella inerente al reato associativo, rilevandosi, altresì, la erronea qualificazione giuridica delle imputazioni sub V4 (fatto 1 bis), concernente il tentato omicidio di CE RT che si sarebbe dovuto rubricare come lesione personale, e S2 (fatto n. 18), erroneamente qualificato come strage pur in assenza della volontà di creare un pericolo per la pubblica incolumità.
Le censure sono infondate.
L'esame della credibilità intrinseca di ciascuno dei collaboratori, come già sottolineato, è stato positivamente e logicamente effettuato, e per ciascuno, nei casi di propalazioni de relato, è stata vagliata la possibilità che avesse ricevuto le confidenze confessorie del ricorrente;
sono state inoltre tutte prese in considerazione, verificate e confutate logicamente le doglianze relative alle divergenze tra le dichiarazioni, correttamente valorizzate, queste ultime, sotto il profilo della loro sostanziale concordanza sull'aspetto centrale e significativo delle questioni fattuali in decisione: ed invero, come ha già avuto modo di chiarire questa sezione (sez. 2^, 21 maggio 1998, Caruana, rv 213568; sez. 2^. 17 dicembre 1999, Calascibetta, rv 215558), in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., la eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto fra esse. non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.
Deve dunque ribadirsi la correttezza giuridica e metodologica della valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori effettuata dai giudici di merito, nonché la completezza e logicità della motivazione in ordine all'indicazione dei riscontri individualizzanti, tra i quali non può dubitarsi che siano riconducibili le ulteriori convergenti propalazioni accusatorie e la causale del reato (sez. 1^, 2 dicembre 1998, Archinà, rv 212275;
sez. 1^, 3 aprile 1997, Pesce, rv 207790), di volta in volta puntualmente accertata, nonché gli esiti delle intercettazioni ambientali;
ne' può essere richiesta a questa Corte la rilettura delle risultanze probatorie, dovendosi limitare il controllo di legittimità alla verifica della coerenza strutturale della motivazione, in sè e per sè considerata, alla luce dei parametri valutativi a cui essa è geneticamente informata e senza il ricorso a modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, ancorché ipoteticamente ugualmente validi (sez. un., 31 maggio 2000, Jakani, rv 216260).
Quanto alla denunciata erronea qualificazione giuridica dei fatti rubricati sub V4 ed S2, si osserva, con riferimento all'imputazione concernente il tentato omicidio di CE RT, che la censura è inammissibile, perché proposta per la prima volta in questa sede e perché risulta essere stato presentato in ordine a detta imputazione un atto di appello privo di motivi specifici (sent. 2^ grado, f. 216), mentre corretto si mostra l'inquadramento del fatto di cui al capo S2 nell'ipotesi di strage (artt. 422 c.p.). In proposito infatti i giudici di merito hanno accertato l'elemento materiale del reato consistente nel compimento di atti (violenti) tali da porre in pericolo la pubblica incolumità (collocazione di un ordigno di enorme capacità distruttiva sul balcone di un'abitazione immediatamente antistante la pubblica via ed in prossimità di altre abitazioni ed esercizi commerciali), correttamente deducendo - secondo un iter logico-giuridico la cui esattezza è stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 1^, 16 gennaio 1976, Severi;
sez. 1^, 11 febbraio 1991, Abel) - la sussistenza dell'elemento psicologico (il fine di uccidere), oltre che dalle dichiarazioni anche confessorie dei collaboratori, dalle caratteristiche estrinseche della condotta criminosa e dalla straordinaria potenzialità del mezzo usato, di per sè indicativa della evidente intenzione di cagionare la morte di un numero indeterminato di persone.
14.6 - Con motivi aggiunti tempestivamente depositati richiede, ai sensi dell'art. 609.2 c.p.p. e 27/311 L. 16 dicembre 1999, n. 479, "ora per allora", il giudizio abbreviato, non essendo stata a suo tempo presentata la relativa istanza per l'insuperabilità "allo stato" della preclusione derivante dalla punibilità con l'ergastolo dei reati contestati.
La richiesta non può essere accolta, dovendosene ribadire le ragioni di infondatezza, anche con riferimento all'eccepita illegittimità costituzionale, già illustrate in ordine alle analoghe questioni proposte dal ricorrente AN EN LA (n. 4). Neppure può essere accolta la richiesta del pubblico ministero di declaratoria dell'estinzione del reato di cui al capo A4 (occultamento di cadavere), commesso il 29 agosto 1991, in quanto il termine prescrizionale è di dieci anni, e non di cinque, in virtù della contestazione delle aggravanti di cui agli artt. 112 n. 1 e 61 n. 2 c.p., nonché della recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
15. De VI AN è stato dichiarato colpevole dei delitti di cui ai capi A1 (associazione di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti); H4, I4, I4 bis (concorso nell'omicidio aggravato di AN RI e connessi porto illegale di armi e ricettazione, fatto n. 33); A 1 ter, A 1 quater (attentato all'aula bunker, fatto n. 04).
Denuncia:
con riferimento al fatto n. 33 (omicidio RI):
- violazione di legge e vizio della motivazione, per essere stato ritenuto il concorso nel reato e non una semplice connivenza non rilevante penalmente, e comunque per non essere stata dichiarata la sua minima partecipazione al fatto con l'applicazione dell'art. 114 c.p.; rileva altresì il ricorrente l'erronea applicazione della premeditazione e del motivo abietto, nonché la mancata dichiarazione di prevalenza delle concesse attenuanti generiche. con riferimento al fatto n. 04 (attentato all'aula bunker):
- vizio della motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore IA
con riferimento al reato associativo:
- vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'appartenenza al sodalizio finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, illogicamente desunta dalla partecipazione a quella di stampo mafioso.
Le doglianze sono manifestamente infondate.
I giudici di secondo grado sono infatti pervenuti all'individuazione del grado di responsabilità del ricorrente in ordine all'omicidio nonché della sua piena consapevolezza (e dunque condivisione) sia della premeditazione del delitto sia del motivo riprovevole che lo determinava, anche sulla base della sua confessione, intervenuta nel giudizio di appello, che ha sancito la correttezza della ricostruzione dei fatti operata in primo grado;
ne' risultano proposte con l'atto di appello le censure, qui formulate, circa la minima partecipazione al fatto. Allo stesso modo la colpevolezza del ricorrente in ordine al reato di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, già correttamente motivata in primo grado, ha avuto la definitiva ratifica nel giudizio di appello attraverso le ammissioni dello stesso De VI (sent. 2^ grado, f. 1546/9). Devesi rilevare, altresì, con riferimento alla censura di vizio motivazionale, come il ricorrente si dolga della valorizzazione delle dichiarazioni di tale GR, invero ritenute sostanzialmente ininfluenti dai giudici di merito, e non accenni a quelle del collaboratore CO, individuate nel provvedimento impugnato come elemento di riscontro alle propalazioni accusatorie del collaboratore IA, di talché la censura si mostra, oltre che manifestamente infondata, anche generica, al pari della doglianza concernente il trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge anche sotto il profilo della sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella sua proposizione. 16) FR DR (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
17. RA CO è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
B2, B2 bis (concorso nell'omicidio aggravato di AN NG e connesso porto illegale di armi, fatto n. 10); Z1, Z1 bis (concorso nell'omicidio aggravato di AL CC e connesso porto illegale di armi, fatto n. 11);
F2, G2 (concorso nell'omicidio aggravato di AR EN, nel tentato omicidio di AM EN e connesso porto illegale di armi, fatto n. 13); H2,I2, L2 (concorso nell'omicidio aggravato di OR TO e connesso porto illegale di armi, fatto n. 14); S2, T2, U2 (concorso nel delitto di strage - attentato AN - e connessa fabbricazione di ordigno micidiale e porto illegale di esplosivo, fatto n. 18); H3, I3 (concorso nell'omicidio aggravato di IA SA e connesso porto illegale di armi, fatto n. 23). Con ricorso personalmente sottoscritto denuncia:
- vizio della motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, la cui intrinseca attendibilità - riconosciuta in altro processo dalla Corte d'assise di Lecce - deriva dalla profonda rivalità che li divide dall'accusato, di cui hanno sterminato la famiglia;
- vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e del motivo abietto, alla loro estensione indiscriminata a tutti i concorrenti ed al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche. Osserva il collegio che le proposte censure si palesano prive di specificità, risolvendosi nella pedissequa riproduzione di quelle presentate nel grado di appello, senza la precisa indicazione delle ragioni di critica al provvedimento impugnato che a tutte le predette doglianze ha fornito congrua risposta sia sotto il profilo logico che giuridico con riferimento a ciascuna delle imputazioni contestate;
deve pertanto ribadirsi il principio secondo cui se i motivi del ricorso per cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, lett. c), c.p.p: (sez. 6^, 29 ottobre 1996, Del Vecchi, rv 206507). Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge anche in ordine alla sanzione pecuniaria non ravvisandosi assenza di colpa nella sua proposizione. 18. RA NI è stato dichiarato colpevole dei delitti di cui al capo A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), Q5 ed R5 (concorso nell'omicidio aggravato di FE MA e DI RU, nel tentato omicidio di CE TR e connesso porto illegale di armi). Denuncia:
18.1 - con riferimento all'omicidio:
- mancata assunzione di una prova decisiva, avendo la Corte di assise di appello respinto la richiesta di rinnovazione dell'esperimento giudiziale avanzata dalla difesa;
manifesta illogicità della motivazione, avendo i giudici di merito operato una irragionevole e contraddittoria ricostruzione dei fatti, tenendo conto delle inattendibili dichiarazioni di TO IA e SI LA ed erroneamente interpretando gli esiti di un'intercettazione ambientale eseguita presso una cella del carcere di Cagliari.
Le doglianze sono infondate ed al limite dell'ammissibilità. Premesso che l'esperimento giudiziale, al pari della perizia, è mezzo di prova per sua natura neutro e dunque non può ricondursi al concetto di "prova decisiva" la cui mancata assunzione può costituire motivo di ricorso per cassazione, osserva il collegio che nella specie l'esperimento si svolse in primo grado e che i giudici di merito hanno rigettato la richiesta di rinnovazione con motivazione del tutto logica, così come del tutto logica si mostra la ricostruzione dei fatti alla luce delle emergenze processuali, la cui rivalutazione non può certo essere domandata in questa sede. 18.2 - con riferimento al delitto associativo:
- difetto della motivazione per l'assenza di qualunque chiamata in correità o accusa di reità nei suoi confronti da parte dei numerosi collaboratori.
La censura è manifestamente infondata, avendo i giudici di merito ampiamente indicato elementi d'accusa esistenti nei confronti del ricorrente, consistenti anche in numerose chiamate in correità da parte di vari collaboratori, pure con riferimento specifico all'attività concernente il traffico degli stupefacenti. Da rilevare, sul punto, con riferimento alla riconosciuta valenza delle predette propalazioni accusatorie, che esse non sono assimilabili a mere dichiarazioni de relato, tali non potendosi considerare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quelle con cui si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti alla vita e all'attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, trattandosi di un comune patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse collettivo per gli associati (sez. 6^, 2 novembre 1998, Archesso, rv 213445). 18.3 - violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti, alla loro estensione ai correi e al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La doglianza è infondata.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano correttamente individuato nei fatti così come accertati i presupposti delle contestate aggravanti, ascrivendo i delitti ad una precisa strategia tesa alla risoluzione di contrasti insorti all'interno del sodalizio criminale mediante l'eliminazione degli avversari - e dunque a propositi omicidiari frutto di pianificazione, della quale il ricorrente era partecipe, quanto meno sotto il profilo della piena consapevolezza dell'altrui premeditazione (sez. 1^, 28 aprile 1997, Matrone, rv 207997) - nonché ritenendo integrato il motivo abietto nei delitti commessi per il controllo criminale del territorio: ed invero, come già si è specificato in precedenza (ric. CA, n. 7), alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla lotta alla criminalità organizzata, la perpetrazione di un omicidio per ragioni collegate, alla volontà di potenziare l'efficienza di agguerrite organizzazioni criminali, anche attraverso l'eliminazione degli affiliati che ne violano le regole interne, può essere considerata in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile e vista con profonda riprovazione da coloro che della comunità fanno parte (sez. 1^, 20 gennaio 2000, Pm in proc. Ferrara, rv 215504; sostanzialmente nello stesso senso sez. 1^, 13 aprile 1994, Balzano, rv 198036). Allo stesso modo del tutto corretta appare la motivazione concernente il globale trattamento sanzionatorio, anche con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
11) IE SO è stato dichiarato colpevole dei delitti di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti), G5 e H5 (concorso nell'omicidio aggravato di IO TO e connesso porto illegale di armi, fatto n. 15 bis).
Denuncia:
19.1 - con riferimento al delitto di omicidio:
violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, prive di attendibilità per le loro discrasie e contraddizioni, dunque inidonee a fungere da riscontri reciproci individualizzanti. La censura è infondata.
Ribaditi i principi ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte in ordine al limite del sindacato sulla motivazione in sede di legittimità, che non consentono una rivalutazione del giudizio di attendibilità e convergenza delle dichiarazioni accusatorie logicamente effettuato dal giudice di merito, osserva il collegio come le Corti di primo e secondo grado abbiano congruamente giustificato la non totale sovrapponibilità delle narrazioni dei collaboratori CO, AT e TO, accertando la loro convergenza sul nucleo centrale del thema probandum (sez. 2^, 17 dicembre 1999, Calascibetta, rv 215558) e la loro reciproca autonomia (sent. I^ grado, vol. 6^, f. 1533), correttamente deducendone quindi l'idoneità alla mutual corroboragion, rafforzata da ulteriori riscontri consistenti nelle dichiarazioni di altri collaboratori (Colicci, PA, CI) e del genitore della vittima dell'omicidio.
19.2 - con riferimento al reato associativo:
- violazione di legge e vizio della motivazione, essendosi basata l'affermazione di responsabilità su dichiarazioni de relato prive di attendibilità, riscontrate "dal materiale cartaceo e dalla sostanza stupefacente" rinvenute in due diverse perquisizioni, in relazione alle quali è già intervenuto precedente giudicato con conseguente preclusione ai sensi dell'art. 649 c.p.p. La censura è infondata.
Premesso che, secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità sul tema della chiamata di correo, non sono assimilabili a mere dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti alla vita ed all'attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, trattandosi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati (sez. 6^, 2 novembre 1998, Archesso, rv 213445), osserva il collegio che, a fianco delle varie convergenti dichiarazioni accusatorie che investono l'imputato, correttamente sono stati utilizzati come elementi di conferma, ai fini dell'affermazione della sua responsabilità per l'appartenenza al sodalizio criminoso, i risultati delle effettuate perquisizioni (in cui venne rinvenuta la contabilità del traffico illecito nonché sostanza stupefacente), a nulla rilevando che sia passata in giudicato la decisione concernente il diverso delitto - ricollegabile a differente condotta - concernente la detenzione e lo spaccio di stupefacenti, in quelle occasioni riscontrato.
19.3 - violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione, alla mancata dichiarazione di prevalenza delle concesse attenuanti generiche, alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La censura è infondata.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano logicamente ricostruito i fatti concernenti l'omicidio addebitato al ricorrente, ricollegandolo all'esecuzione di una disposizione impartita agli associati da alcuni esponenti di vertice del sodalizio - i quali intendevano eliminare il pericoloso testimone di un precedente delitto - ed attuata raggirando la vittima ed attirandola in un tranello;
correttamente pertanto è stato ritenuto sussistente l'elemento materiale della premeditazione ed altresì, a carico dell'imputato, quello psicologico, essendo sufficiente, perché l'aggravante si estenda al concorrente che non abbia deliberato l'omicidio, la consapevolezza, maturata prima dell'esaurimento del proprio volontario apporto all'evento criminoso, dell'altrui premeditazione, poiché in tal caso la volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo (sez. 1^, 28 aprile 1997, Matrone, rv 207997). Allo stesso modo congruamente, e dunque incensurabilmente, risulta motivato il globale trattamento sanzionatorio.
19.4 Con motivi aggiunti tempestivamente depositati eccepisce l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 25 Cost., dell'art.
4-ter del d.l. n. 81/2000, convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 144/2000, nella parte in cui non consente l'applicazione delle disposizioni sul giudizio abbreviato in sede di legittimità.
La questione, peraltro manifestamente infondata per quanto già esposto in sede di esame di analogo motivo presentato dal coimputato AN EN LA (n. 4), è priva di rilevanza, non avendo il ricorrente IE richiesto in questa sede l'applicazione delle disposizioni sul giudizio abbreviato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
20. EO RO (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
21. TE RO (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
22. IA AN, condannato per il delitto associativo e per i fatti nn. O4, 1, 1 bis, 4 bis, 23, ha rinunciato all'impugnazione con atto personalmente sottoscritto e pervenuto alla Corte d'appello di Lecce per il tramite del Servizio centrale di protezione, sicché non può dubitarsi della sua autenticità.
Il gravame deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, anche in tema di sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella sua proposizione. 23. RI LV (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
24. GI IO è stato ritenuto colpevole dei delitti di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti); D2, D2 bis (concorso nell'omicidio aggravato di OR AN GI ed NA GN e connesso porto illegale di armi, fatto n. 12), O2, O2 bis (concorso nell'omicidio aggravato di PE FA e G. AR MA e connesso porto illegale di armi, fatto n. 16); N5, O5 (concorso nell'omicidio aggravato di RO FR TR e connessa distruzione di cadavere, fatto n. 25).
Denuncia:
Con riferimento agli omicidi, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della premeditazione nonché all'estensione delle aggravanti del motivo abietto e del nesso teleologico;
con richiesta spedita dal carcere, insta per l'applicazione delle norme sul giudizio abbreviato. Le doglianze sono infondate.
Premesso che non è consentito a questa Corte rivalutare le emergenze processuali e sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito, osserva il collegio come il provvedimento impugnato - che si integra con quello di primo grado - abbia accertato, dandone conto con motivazione priva di vizi logici e dunque incensurabile in questa sede, che gli omicidi contestati siano stati tutti commessi in esecuzione di un mandato proveniente dai maggiorenti del sodalizio denominato "sacra corona unita", e dunque ciascuno di loro costituisse l'attuazione di una deliberazione criminosa assunta da tempo, della quale pure l'imputato aveva piena consapevolezza.
Ciò posto in linea di fatto, si mostra del tutto corretto in linea di diritto il riconoscimento della sussistenza dell'aggravante della premeditazione in capo al ricorrente, in applicazione del principio, in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità e già richiamato nell'esame delle varie posizioni di questo processo, secondo cui in tema di valutazione delle circostanze nell'ipotesi di concorso di persone nel reato - anche dopo la modifica dell'art. 118 cod. pen., introdotta con la legge 7 febbraio 1990 n. 19 - deve ritenersi che, pur se non è sufficiente, perché l'aggravante della premeditazione possa comunicarsi al concorrente nel reato, la mera conoscibilità da parte di costui, la conoscenza effettiva legittimi l'estensione dell'aggravante stessa: ed invero, se il concorrente, pur non avendo direttamente premeditato l'omicidio, tuttavia ad esso partecipi nella piena consapevolezza, maturata prima dell'esaurirsi del proprio volontario apporto alla realizzazione dell'evento criminoso, dell'altrui premeditazione, la sua volontà adesiva al progetto investe e fa propria la particolare intensità dell'altrui dolo, talché la relativa aggravante non può non essere anche a lui riferita (sez. 1^, 28 aprile 1997, Matrone, rv 207997; sez. 1^, 17 maggio 1994, PM in proc. Caparrotta, rv. 199812). Allo stesso modo è correttamente motivata la ritenuta sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante del motivo abietto (nonché, con riferimento al fatto n. 12, del nesso teleologico), che, secondo la ricostruzione operata in sentenza in maniera ne' manifestamente illogica ne' meramente apparente, era conosciuto e condiviso dall'imputato.
Non può essere accolta, infine, l'istanza di applicazione delle nuove norme sul giudizio abbreviato, per le ragioni esposte a proposito dell'analoga richiesta avanzata dal coimputato AN EN LA (n. 4).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
25. TA AN, ritenuto colpevole del delitto associativo di cui al capo A1 e dei reati di cui ai capi F2, G2, S2, T2, U2, H3, I3, H4, I4, I4 bis, denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, alla solo parziale riduzione di pena per la riconosciuta attenuante della collaborazione, all'entità del trattamento sanzionatorio, in relazione al quale le censure prospettate con i motivi di appello sono state del tutto trascurate nel provvedimento impugnato.
Le doglianze sono infondate.
Osserva il collegio come le attenuanti generiche siano state negate all'imputato non solo per la tardività del "pentimento", ma anche in relazione alla gravità dei delitti commessi ed ai numerosi e qualificati precedenti penali;
tale motivazione deve considerarsi idonea a giustificare la decisione, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, può basarsi anche su uno soltanto degli elementi di cui all'art. 133 c.p., al quale il giudice abbia ritenuto di accordare prevalenza. Ciò significa, altresì, che nessun rilievo può assumere la circostanza che i giudici di merito non abbiano a tal fine valorizzato il comportamento processuale dell'imputato, confesso e collaboratore, del quale è stata implicitamente, ma chiaramente, ritenuta la subvalenza rispetto agli elementi negativi più su evidenziati.
Quanto alla censura concernente la solo parziale riduzione di pena effettuata in applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 8 d.l. n. 152 del 1991, deve sottolinearsi come la giurisprudenza citata nel ricorso (sez. 1^, 18 aprile 1997, Galli, rv 207585) non appaia del tutto pertinente, perché relativa ad ipotesi in cui la Corte, rilevando che la legge non fissa limiti temporali per la collaborazione, aveva ritenuto illegittimo il diniego dell'attenuante de qua in un caso in cui la dissociazione si era manifestata solo a dibattimento ormai inoltrato: ma nel caso di specie non si pone la medesima questione, perché la circostanza attenuante, nonostante la tardività del comportamento collaborativo, non è stata negata bensì riconosciuta sussistente, essendosi solo applicata una riduzione di pena inferiore a quella massima consentita, come è insito nel potere discrezionale del giudice;
ne' può ritenersi manifestamente illogico il ragionamento che attribuisce minor efficacia al contributo collaborativo intervenuto in un momento in cui le indagini già siano state avviate ed abbiano condotto a rilevanti esiti investigativi nei confronti del propalante. Allo stesso modo del tutto congrua, a fronte di una del tutto generica doglianza di eccessività formulata con i motivi di appello, è la motivazione concernente la pena inflitta, ritenuta adeguata al caso ed insuscettibile di riduzione.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
26. EL PE (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
27. AR MA (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
28. MA LV (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
29. CO GI AN è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti); H2, I2 (concorso nell'omicidio aggravato di OR TO e connesso porto illegale di armi, fatto n. 14); L4, M4 (concorso nell'omicidio aggravato di LV ND e connesso porto illegale di armi, fatto n. 34); P4, Q4, Q4 bis, Q4 ter, Q4 quater (concorso nell'omicidio aggravato di AN AN, nel tentato omicidio di AN AR e connessi reati di ricettazione, fatto n. 36).
Il ricorrente, premessa una serie di considerazioni generali sui principi che devono guidare la valutazione della prova quando questa consista nelle chiamate in reità o correità, denuncia, con riferimento alle imputazioni di omicidio, vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle prove sulla sua penale responsabilità ed alla configurabilità delle aggravanti della premeditazione e del motivo abietto, nonché, con riferimento al reato associativo, vizio della motivazione anche in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato ed, ancora, vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Le doglianze sono inammissibili per la loro genericità. Osserva il collegio che i motivi di ricorso - se si esclude la esposizione introduttiva sulle tematiche dibattute, la quale, apprezzabile per completezza, si caratterizza tuttavia per essere totalmente priva di specifici rilievi rivolti al provvedimento impugnato - costituiscono la testuale riproduzione dei motivi proposti nel grado di appello. Ciò documenta, da un lato, la loro attinenza al merito della causa ed alla ricostruzione dei fatti che ne formano oggetto, e dunque la loro improponibilità in questa sede;
da un altro, la carenza del requisito della specificità, richiesto a pena di inammissibilità dal codice di rito.
L'art. 581 c.p.p., invero, prescrive con chiarezza che onere dell'impugnante sia quello di indicare specificamente, oltre che i capi o i punti gravati, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: il legislatore ha inteso dunque imporre ai titolari del diritto al gravame un obbligo di completezza dell'atto introduttivo di un ulteriore giudizio, sia ai fini della necessaria delimitazione del devolutum sia, soprattutto, come garanzia di effettività degli intenti perseguiti nell'impegnare ulteriormente l'attività giudiziaria;
il giudizio di impugnazione si caratterizza pertanto quale sistema di "critica" ad un provvedimento pregresso, e non come semplice novum iudicium a richiesta di parte:
ne deriva che se i motivi del ricorso per cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d'appello, senza alcun effettivo riferimento critico alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità (sez. 6^, 2 ottobre 1996, Del HI, rv 206507).
Deve rilevarsi, altresì, con riferimento alla censura concernente la ritenuta sussistenza delle aggravanti, che essa si palesava inammissibile per geneticità fin dal grado di appello, in cui si era semplicemente prospettata al giudice di merito la semplice richiesta subordinata che andassero "escluse tutte le aggravanti contestate". Con motivi aggiunti tempestivamente depositati il ricorrente propone "ora per allora", ai sensi degli artt. 27/31 L. n. 479 del 1999, istanza di giudizio abbreviato, non avanzata nell'udienza preliminare per la sussistenza del presupposto ostativo costituito dalla punibilità con l'ergastolo dei reati contestati.
La richiesta è infondata e non può essere accolta, per le ragioni esposte a proposito dell'analoga istanza avanzata dal coimputato AN EN LA (n. 4).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
30. MU ER è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti); H4, I4, I4 bis (concorso nell'omicidio aggravato di AN RI e connessi porto illegale di armi e ricettazione, fatto n. 33).
Denuncia:
30.1 - violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza, nei suoi confronti, dell'aggravante della premeditazione, la cui applicazione non poteva essere estesa a chi è stato coinvolto nell'omicidio solo poco tempo prima della sua commissione, nonché alla configurabilità dell'aggravante del motivo abietto, non sussistente nel caso di specie, ed al giudizio di semplice equivalenza delle concesse attenuanti generiche. La doglianza è manifestamente infondata.
Risulta infatti dal testo del provvedimento impugnato che lo stesso imputato, nel confessare di aver materialmente eseguito l'omicidio, dichiarò ai giudici di secondo grado di essere stato informato di dover partecipare all'azione criminosa una settimana prima della sua realizzazione, e di aver in precedenza appreso, mentre ancora si trovava in carcere, della decisione - adottata dai maggiorenti del sodalizio - di sopprimere un membro dell'associazione (PE EL, detto "il diavolo") che ne aveva infranto le regole interne. Egli era dunque da tempo perfettamente consapevole del progetto omicidiario nonché del motivo che lo determinava, sicché esattamente i giudici di merito hanno concluso per la sussistenza, anche nei suoi confronti, dei presupposti di applicabilità delle aggravanti della premeditazione e del motivo abietto, tale dovendosi considerare - come si è già in precedenza specificato - la finalità di rafforzare l'associazione per conseguire un incontrastato controllo criminale del territorio, perseguita anche mediante l'eliminazione di quei membri che, violando le regole interne, ne hanno minato la compattezza.
Correttamente motivato, inoltre, si palesa all'evidenza il giudizio di comparazione fra le contestate aggravanti e le riconosciute attenuanti generiche.
30.2 - violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sua appartenenza all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, illogicamente dedotta dalla riconosciuta partecipazione al sodalizio di stampo mafioso.
La censura è manifestamente infondata, avendo i giudici di merito congruamente giustificato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato associativo di cui al capo A1
dell'imputazione; ne' incombeva su di essi alcun onere di affrontare specificamente la questione proposta con il ricorso, tesa a scindere i fatti di partecipazione, perché non dedotta con l'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, caratterizzato sul punto da estrema genericità.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge, anche in tema di sanzione pecuniaria, non ravvisandosi assenza di colpa nella sua proposizione. 31. TA TO è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti); H4, I4, I4 bis (concorso nell'omicidio aggravato di AN RI e connessi porto illegale di armi e ricettazione, fatto n. 33).
Denuncia violazione degli artt. 8 d.l. n. 152/91 (conv. con L. n. 203/91) e 597.5 c.p.p., per essere stata negata l'attenuante speciale della dissociazione, nonché vizio della motivazione e violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio.
La doglianza è infondata.
I giudici di merito, invero, pur riconoscendo all'imputato le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, hanno ritenuto di non applicare l'attenuante speciale di cui all'art. 8 d.l. n. 152/91 sulla base di una pluralità di argomentazioni, concernenti la rilevanza della collaborazione e la sua limitata incidenza sull'accertamento dei fatti, non censurabili in sede di legittimità. Allo stesso modo del tutto corretta si mostra la giustificazione della quantificazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorrente richiede inoltre, "ora per allora" l'applicazione della normativa sul giudizio abbreviato. L'istanza non può essere accolta, per le stesse ragioni esposte a proposito dell'analoga questione proposta dal coimputato AN EN LA (n. 4).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
32. PI PA è stato dichiarato colpevole del delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso.
Denuncia:
violazione degli artt. 37, 178 lett. a), 179 c.p.p., per essere stata pronunciata la sentenza di primo grado da un collegio i cui membri togati erano stati ricusati per l'incompatibilità di cui alla sentenza n. 131/96 della Corte costituzionale, senza che sulla relativa dichiarazione fosse intervenuta decisione alcuna;
con motivi aggiunti ribadisce la censura ed allega fotocopia della dichiarazione predetta, già depositata presso la direzione del carcere. La doglianza non può trovare accoglimento.
Il ricorso contiene un'asserzione - e cioè che l'atto di ricusazione sarebbe stato ricevuto dalla cancelleria della Corte di assise - che la Corte di cassazione, in linea di fatto, non ha alcun potere di verificare;
nei motivi aggiunti, a precisazione di quanto sopra, si afferma altresì che esso è stato presentato presso la direzione della casa circondariale di Lecce, e se ne allega fotocopia non autentica, la quale: essendo un nuovo documento, astrattamente idoneo a provare un fatto dal quale dipende(va) l'applicazione di norme processuali e dunque rientrante, ai sensi dell'art. 187.2 c.p.p., nel concetto di prova, non può essere acquisito ne' preso in considerazione in sede di legittimità, dovendo quanto meno essere stato prodotto nel giudizio di appello, ove la questione, tuttavia, non risulta proposta;
essendo comunque una copia informale, non ha, in concreto, alcuna efficacia probatoria ne' in ordine alla provenienza ne' in ordine alla data di presentazione;
ed in ogni caso, per quanto è idonea a documentare, rappresenta una dichiarazione di ricusazione palesemente inammissibile perché tardiva, essendo stata la sentenza costituzionale n. 131/96 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 30 aprile 1996 e la dichiarazione depositata il 9 maggio 1996, dunque oltre i tre giorni di cui all'art. 38.2 c.p.p., decorrenti dal giorno della conoscenza presunta della causa di ricusazione, che coincide con quello di pubblicazione della sentenza (sez. 2^, 21 gennaio 1997, TO, rv 207128).
- vizio della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità ed al diniego delle attenuanti generiche, mancata rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione di prove documentali.
Le doglianze sono infondate.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano correttamente fondato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato sulle propalazioni del collaboratore IA, collocato nelle posizioni di vertice del sodalizio, riscontrate dalle narrazioni specificamente accusatorie di altri collaboratori (CO, GR) e del coimputato non collaborante NA;
e come, altresì, abbiano logicamente giustificato l'inattendibilità della ritrattazione operata in dibattimento dal collaboratore GR, privilegiando quanto da lui dichiarato nel corso delle indagini preliminari. Deve qui ribadirsi, a conferma della correttezza della valutazione delle predette dichiarazioni operata nel provvedimento impugnato, che, secondo l'orientamento univoco della giurisprudenza di legittimità sul tema della chiamata di correo, non sono assimilabili a mere dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti alla vita ed all'attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, e trattandosi di un patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relativamente a fatti di interesse comune agli associati (sez. 6^, 2 novembre 1998, Archesso, rv 213445). Allo stesso modo del tutto congrua appare la motivazione concernente il diniego delle attenuanti generiche, correttamente ancorata ai parametri di valutazione indicati dall'art. 133 c.p. Quanto alla denegata rinnovazione del dibattimento, deve rilevarsi - premesso che l'istituto della rinnovazione ha carattere eccezionale e che la decisione del giudice del gravame di farvi ricorso, se logicamente motivata, è incensurabile in questa sede - come la Corte d'assise d'appello abbia correttamente indicato le ragioni della ritenuta non decisività delle acquisizioni richieste, consistenti in verbali di dichiarazioni rese in altri procedimenti da soggetti già esaminati o ancora da esaminare nel giudizio di secondo grado. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
33. AN IL è stato dichiarato colpevole dei delitti di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti), B2, B2 bis (concorso nell'omicidio aggravato di AN NG e connesso porto illegale di armi, fatto n. 10), Z1, Z1 bis (concorso nell'omicidio aggravato di AL CC e connesso porto illegale di armi, fatto n. 11). Premessa l'esposizione dei principi giurisprudenziali sulla valutazione delle dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., denuncia violazione di legge e vizio della motivazione, con riferimento all'affermazione della sua penale responsabilità, alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e del motivo abietto - che hanno impedito l'accesso al rito abbreviato - alla loro ingiustificata estensione a tutti i concorrenti, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche.
Osserva il collegio che le proposte censure si palesano prive di specificità, risolvendosi nella pedissequa riproduzione di quelle presentate nel grado di appello, senza la precisa indicazione delle ragioni di critica al provvedimento impugnato che a tutte le predette doglianze ha fornito congrua risposta, sia sotto il profilo logico che giuridico, con riferimento a ciascuna delle imputazioni contestate;
deve pertanto ribadirsi il principio secondo cui se i motivi del ricorso per cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, lett. c), c.p.p. (sez. 6^, 29 ottobre 1996, Del Vecchi, rv 206507).
Da rilevare, altresì. che la doglianza concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e delle attenuanti generiche non risulta proposta con i motivi di appello, sicché all'imputato non è consentito dolersi, con il ricorso, della motivazione - peraltro nella specie ineccepibile - con la quale il giudice d'appello ha giustificato il mancato esercizio del potere officioso di cui all'art. 597.5 c.p.p. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge anche in ordine alla sanzione pecuniaria non ravvisandosi assenza di colpa nella sua proposizione. 34. EG AN è stato ritenuto colpevole dei reati di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti); N5, O5 (concorso nell'omicidio aggravato di RO FR TR e connessa distruzione di cadavere, fatto n. 25); Q5, R5 (concorso nell'omicidio aggravato di FE MA e DI RU, nel tentato omicidio di CE TR e connesso porto illegale di armi, fatto n. 29 bis).
Denuncia:
34.1 - globale illogicità e disorganicità della sentenza impugnata, la quale, richiamando costantemente la decisione di primo grado, ha omesso di dare risposta alle varie censure a questa formulate con l'atto di appello.
La doglianza è infondata.
Osserva il collegio che i giudici dell'appello hanno affrontato compiutamente e coerentemente l'esame delle questioni prospettate con i motivi di impugnazione in riferimento a ciascuno degli episodi criminosi per cui è processò, correttamente richiamando la decisione di primo grado tutte le volte in cui hanno ritenuto di non doversi discostare dalle sue conclusioni: ed è principio giurisprudenziale acquisito che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 5^, 21 maggio 1992, Chirico, rv 191488, sez. un., 24 novembre 1999, Spina, rv 214794). 34.2 - con riferimento al fatto n. 29 bis:
- inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni ambientali eseguite presso la cella n. 56 del carcere di Cagliari, per la mancanza di motivazione del decreto autorizzativo, effettuata per relationem e comunque non integrabile dal giudice del merito. - violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori ed alla ricostruzione dei fatti, con particolare riferimento al conferimento del mandato per l'esecuzione del delitto, alle fonti di conoscenza delle vicende riferite, al ruolo svolto da esso ricorrente ed alla trascurata ipotesi della responsabilità di altro gruppo criminale nell'ideazione ed esecuzione del delitto. Le censure sono infondate.
Quanto alla dedotta inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni ambientali effettuate nella cella n. 56 del carcere di Cagliari, si deve ribadire come sia il collegio di primo grado (ordinanza 17.6.1994) che quello d'appello abbiano dato atto che al giudice per le indagini preliminari, nel motivare il provvedimento autorizzativo delle captazioni, ha mostrato di non avere acriticamente recepito le richieste del pubblico ministero, ma di avere effettivamente svolto (come si evince anche dall'indicazione, tra i gravi indizi di reato, di elementi ulteriori rispetto a quelli dedotti dal pubblico ministero istante) la funzione di garanzia assegnatagli dall'ordinamento valutando e ritenendo la sussistenza di tutte le condizioni legittimanti il ricorso a tale mezzo di ricerca della prova e la proroga della sua esecuzione.
Ciò, secondo la giurisprudenza di questa Corte, è sufficiente a garantire la legittimità delle intercettazioni e l'utilizzabilità dei relativi esiti, dovendosi ritenere che si versa in un'ipotesi di mancanza della motivazione, dalla quale deriva la più grave sanzione processuale, solo quando l'apparato giustificativo manchi in senso fisico-testuale, ovvero quando la motivazione sia apparente, semplicemente ripetitiva della formula normativa, del tutto incongrua rispetto al provvedimento che dovrebbe giustificare;
mentre si ha semplice difetto della motivazione - emendabile dal giudice cui la doglianza venga prospettata, sia esso il giudice del merito che deve utilizzare i risultati delle intercettazioni, sia esso quello dell'impugnazione nella fase di merito o in quella di legittimità - allorché quest'ultima sia incompleta, insufficiente, non perfettamente adeguata, affetta da vizi che non negano, ne' compromettono la giustificazione, ma la rendono non puntuale (sez. un., 21 giugno - 21 settembre 2000, Primavera, rv 216665). In ordine al denunciato vizio motivazionale relativo all'affermazione di responsabilità ed alla valutazione della prova, osserva il collegio come l'esame della credibilità intrinseca di ciascuno dei collaboratori che hanno rilasciato dichiarazioni nel processo sia stato positivamente e logicamente effettuato, e come altresì, nei casi di propalazioni de relato, sia stata vagliata la possibilità che ciascuno avesse avuto la possibilità di ricevere le confidenze e le informazioni riferite;
sono state inoltre tutte prese in considerazione, verificate e confutate logicamente le doglianze relative alle divergenze tra le dichiarazioni, correttamente valorizzate, queste ultime, sotto il profilo della loro sostanziale concordanza sull'aspetto centrale e significativo delle questioni fattuali in decisione: ed invero, come ha già avuto modo di chiarire questa sezione (sez. 2^, 21 maggio 1998, Caruana, rv 213568; sez. 2^, 17 dicembre 1999, Calascibetta, rv 215558), in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., la eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto fra esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali.
In particolare deve sottolinearsi come sia stata espressamente accertata l'autonomia delle principali fonti d'accusa (i collaboratori ZZ, IA, CI e MA), logicamente giustificata la ragione per cui è stata ritenuta non attendibile la ritrattazione della persona offesa TR e privilegiata la precedente versione da lui resa, adeguatamente spiegata - ed appianata - l'esistenza di discrasie fra la narrazione di quest'ultimo e quella del predetto MA.
Deve dunque riconoscersi la correttezza giuridica e metodologica della valutazione delle narrazioni dei collaboratori effettuata dai giudici di merito e della ricostruzione dei fatti su di esse basata, nonché la completezza e logicità della motivazione in ordine all'indicazione dei riscontri individualizzanti, ai quali non può dubitarsi che siano riconducibili le convergenti propalazioni accusatorie libere da influenze reciproche (sez. 1^, 2 dicembre 1998, Archinà, rv 212275) e gli esiti delle intercettazioni ambientali;
nè può essere richiesta a questa Corte la rilettura delle risultanze probatorie, dovendosi limitare il controllo di legittimità alla verifica della coerenza strutturale della motivazione, in sè e per sè considerata, alla luce dei parametri valutativi a cui essa è geneticamente informata e senza il ricorso a modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, ancorché ipoteticamente ugualmente validi (sez. un., 31 maggio 2000, Jakani, rv 216260).
34.3 - con riferimento al fatto n. 25:
violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento al ruolo avuto nella vicenda da esso ricorrente, soggetto del tutto estraneo alle logiche del gruppo criminoso all'interno del quale è maturato l'omicidio ed alle modalità del suo ritenuto concorso in questo, alle non sanabili discrasie esistenti fra le dichiarazioni dei collaboratori MA e TR, entrambi interessati ad accusarlo, alla illogica ricostruzione dei fatti e delle modalità di esecuzione del reato.
Anche tali doglianze sono infondate.
Ribadita la correttezza giuridica e metodologica della valutazione delle prove effettuata dalle Corti di merito, nonché i limiti del sindacato sulla motivazione che sono propri del giudizio di legittimità, si deve precisare che l'affermazione della responsabilità del ricorrente si è basata sulle dichiarazioni confessorie del collaboratore CI e di due esecutori materiali del delitto (MA e TR) e del collaboratore CO, tutte idonee a riscontrarsi reciprocamente perché di esse è stata motivatamente riconosciuta l'autonomia, nonché sulle parziali ammissioni dello stesso EG, alle quali nulla aggiungono, sul piano probatorio, le ulteriori Convergenti propalazioni del collaboratore ZZ le quali, se pur costanti, hanno la loro fonte nel dichiarante CI e si mostrano, pertanto, di limitata valenza perché "circolari" e che ulteriore riscontro esterno è stato rinvenuto nell'esito delle intercettazioni ambientali effettuate nella cella n. 50 del carcere di Cagliari.
Dove rilevarsi, altresì, che il provvedimento impugnato si è fatto carico di esaminare (motivatamente escludendola) l'attendibilità della ritrattazione dell'imputato TR, le cui originarie dichiarazioni accusatorie sono stato ritenute del tutto sovrapponibili a quelle rese dall'altro autore confesso del reato. ER MA, di cui è stata ulteriormente valutata la credibilità intrinseca, nonostante la riconosciuta situazione di conflittualità con il ricorrente, di approfondire, logicamente risolvendola, la discrasia circa l'indicazione dell'esecutore materiale dell'omicidio esistente tra le narrazioni dei collaboratori CI e MA;
nonché di verificare, in risposta alle doglianze prospettate con l'atto di appello, il ruolo svolto dall'imputato nell'esecuzione del reato e la sua consapevolezza della predisposizione del piano criminoso.
- Nessuna lacuna o vizio logico, pertanto, è dato rinvenire nella motivazione censurata.
35.4 - Con riferimento al reato associativo:
violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sua appartenenza anche al sodalizio dedito al traffico di stupefacenti, in relazione alla quale non è stata data adeguata risposta alle censure formulate i motivi di appello;
ed, ancora, violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e del motivo abietto, alla loro estensione ai concorrenti in contrasto con l'art. 118 c.p., al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Anche tali doglianze sono infondate.
Rileva il collegio come i giudici di secondo grado abbiano compiutamente esaminato le censure difensive, richiamando, ai fini della conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente anche per l'appartenenza all'associazione dedita al traffico di stupefacenti, le varie convergenti dichiarazioni accusatorie dei coimputati, nonché le sue stesse ammissioni e l'esito delle intercettazioni ambientali;
ne' pare manifestamente illogico - ma al contrario coerente con la ricostruzione dei fatti e della struttura della il "s.c.u." e dei suoi "clan", come accertata in sentenza - ritenere la valenza interprobatoria delle emergenze processuali riguardanti le due associazioni, ontologicamente distinte dal precetto legislativo ma nella realtà sovrapponibili perché unitarie nei vertici, nella struttura e nella composizione.
Quanto alle riconosciute aggravanti, si osserva come sia stato accertato che entrambi gli omicidi contestati al EG sono stati commessi a seguito di deliberazione insorta da tempo, della quale l'imputato era perfettamente consapevole, sicché la sua volontà, aderendo al piano criminoso, ha fatto propria quanto meno l'altrui premeditazione (sez. 1^, 28 aprile 1997, Matrone, rv 207997); e come essi rispondessero a logiche di vendetta per violazione di regole interne al sodalizio e per il perseguimento della supremazia criminale, che si pongono in contrasto con le nome fondamentali della convivenza civile (sez. 1^, 13 aprile 1994, Balzano, rv 198036; sez. 1^, 20 gennaio 2000, PM in proc. Ferrara, rv 215504); la dimostrata piena conoscenza, da parte dell'imputato, dei motivi che hanno determinato gli omicidi esclude, altresì, qualsiasi violazione dell'art. 118 c.p. Correttamente motivata, infine, si palesa la complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
35. NE AN è stato dichiarato colpevole dei delitti di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti); F1, G1 (concorso nell'omicidio aggravato di LE NE e connesso porto illegale di armi, fatto n. 3).
Premessa l'esposizione dei principi giurisprudenziali sulla valutazione delle dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'affermazione della sua penale responsabilità quale dirigente e non semplice partecipe dell'associazione per delinquere, ed alla mutatio libelli in proposito avvenuta, denuncia altresì, con riferimento all'imputazione di omicidio, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e del motivo abietto, alla loro ingiustificata estensione a tutti i concorrenti, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. ed al trattamento sanzionatorio.
Osserva il collegio che le proposte censure si palesano prive di specificità, risolvendosi nella pedissequa riproduzione di quelle presentate nel grado di appello, senza la precisa indicazione delle ragioni di critica al provvedimento impugnato che a tutte le predette doglianze ha fornito congrua risposta, sia sotto il profilo logico che giuridico, con riferimento a ciascuna delle imputazioni contestate;
deve pertanto ribadirsi il principio secondo cui se i motivi del ricorso per cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, lett. c), c.p.p. (sez. 6^, 29 ottobre 1996, Del Vecchi, rv 206507).
Da rilevare, altresì, che la doglianza concernente il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. ed il giudizio di comparazione non risulta proposta con i motivi di appello, sicché all'imputato non è consentito dolersi, con il ricorso, della motivazione - peraltro nella specie ineccepibile - con la quale il giudice d'appello ha giustificato il mancato esercizio del potere officioso di cui all'art. 597.5 c.p.p. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con le conseguenze di legge anche in ordine alla sanzione pecuniaria non ravvisandosi assenza di colpa nella sua proposizione. 36. NE FA AN (posizione stralciata e definita con il patteggiamento).
37. NE PE è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti); P4, Q4, Q4 bis, Q4 quater, Q4 quinquies (concorso nell'omicidio aggravato di AN AN, nel tentato omicidio di AN AR e connessi delitti di porto illegale di armi e ricettazione delle autovetture e delle targhe utilizzate per commettere il reato, fatto n. 36); R4, S4 (omicidio aggravato di AU GL, tentato omicidio di IO RE e connesso porto illegale di anni, fatto n. 37). Denuncia con articolato ricorso, in parte comune al coimputato De OM:
37.1 - in via generale:
- vizio della motivazione, per avere l'impugnata sentenza globalmente omesso di prendere in considerazione le doglianze proposte con i motivi di appello, ed in specie quelle riferite alla sussistenza delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti;
- vizio della motivazione con riferimento alle dichiarazioni dei c.d. collaboratori, inidonee a riscontrarsi reciprocamente per l'omessa preliminare verifica della credibilità intrinseca dei dichiaranti e l'erronea applicazione dei principi giurisprudenziali sulla "frazionabilità" della chiamata in reità;
- nullità per l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza, dovuto in quanto i giorni utilizzati dai giudici d'appello per il deposito della motivazione, calcolati secondo il calendario comune, sono stati novantuno.
Osserva il collegio, innanzi tutto, come non abbia pregio la censura di globale disorganicità ed incompletezza della sentenza di secondo grado, la quale ha affrontato compiutamente e coerentemente l'esame delle questioni prospettate con i motivi di impugnazione in riferimento a ciascuno degli episodi criminosi per cui è processo, correttamente richiamando la decisione di primo grado tutte le volte in cui ha ritenuto di non doversi discostare dalle sue conclusioni;
ed è principio giurisprudenziale acquisito, del resto, che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni diritto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 5^, 21 maggio 1992. Chirico, rv 191488; sez. un., 24 novembre 1999, Spina, rv 214794).
Allo stesso modo risulta esattamente risolta, sotto il profilo giuridico e metodologico, la questione concernente la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, dovendosi condividere, al di là di ogni questione - che invero appare meramente terminologica - relativa alla necessaria successione cronologica delle operazioni mentali del giudice, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la valutazione della credibilità intrinseca del dichiarante deve precedere logicamente la verifica ab extrinseco, senza che questa, tuttavia, sia impedita da un esito non del tutto positivo della prima;
ed invero se una negativa valutazione dell'attendibilità intrinseca di un chiamante in correità o in reità rende inutile la verifica esterna delle sue dichiarazioni, è pur vero che un accertamento non pieno di quella non è di ostacolo alla verifica dei controlli esterni ma postula, eventualmente, la necessità di una loro maggiore consistenza (sez. 1^, 22 gennaio 1997, Bompressi, rv 206878).
A tale criterio si sono sempre attenuti i giudici di merito, i quali hanno specificamente esaminato la credibilità intrinseca dei numerosi collaboratori che hanno rilasciato dichiarazioni nel processo, espressamente distinguendoli in gruppi diversi a seconda del momento in cui avevano iniziato la collaborazione, procedendo quindi a valutazione differenziata del grado di affidabilità delle loro dichiarazioni (tanto da porla in discussione per quelle fra esse - come nel caso delle narrazioni del collaboratore CI sull'omicidio AN - prive del requisito dell'autonomia o della costanza) e quindi alla verifica della sussistenza dei riscontri esterni.
Manifestamente infondata, infine, è la censura relativa all'omesso avviso di deposito della sentenza, sia perché il novantesimo giorno dalla pronuncia cadeva in dì festivo (25 aprile), con automatica proroga del termine, sia perché nessun pregiudizio è comunque derivato per la difesa, che ha regolarmente presentato l'atto di impugnazione.
37.2 - con riferimento al fatto n. 36 (omicidio AN):
- vizio della motivazione in ordine alla mancata valorizzazione delle dichiarazioni di MA LV, favorevoli per la difesa, ed all'assenza di riscontri individualizzanti a conforto delle dichiarazioni de relato del collaboratore IA, non potendosi ritenere tali ne' la pretesa disponibilità, da parte del ricorrente, di un fucile mitragliatore "probabilmente" dello stesso tipo di quello utilizzato per l'omicidio - ma anche per altri fatti in cui egli non è stato coinvolto - ne' tanto meno l'affermata responsabilità del ricorrente medesimo per l'immediatamente successivo omicidio GL;
- vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti, alla loro estensione al ricorrente, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. ed al trattamento sanzionatorio;
Le censure sono infondate.
La Corte di merito ha avuto ben presenti, nella valutazione dei fatti, le dichiarazioni del collaboratore MA, espressamente prese in considerazione nell'esame dell'appello proposto dal pubblico ministero avverso l'assoluzione dell'imputato EO pronunciata in primo grado;
non ha pregio pertanto la doglianza della loro mancata valorizzazione, dovendosi ritenere implicitamente, ma chiaramente, affermata la loro irrilevanza in ordine alla posizione del ricorrente.
Deve rilevarsi altresì - fermo restando che non spetta a questa Corte altro controllo se non quello diretto alla verifica della esistenza e della non manifesta illogicità della motivazione - che nei provvedimenti di merito sono stati indicati con precisione i riscontri estrinseci alle dichiarazioni accusatorie del collaboratore IA, sia con riferimento al fatto che alla persona indicata come responsabile.
In particolare appare corretta, sotto il profilo logico, la valorizzazione delle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori MA ed EL ZZ, di cui è stata positivamente apprezzata l'autonomia rispetto a quelle del IA - corroborate a loro volta dall'esito delle intercettazioni ambientali svolte presso la cella n. 56 del carcere di Cagliari nonché dalle autonome propalazioni del collaboratore CO - dalle quali i giudici di merito hanno dedotto la certa disponibilità, da parte del ricorrente, di un fucile mitragliatore del tipo kalashnikov, ponendo tale accertamento in coerente collegamento con l'altro elemento di fatto certo, risultante dalla perizia balistica, secondo cui per l'omicidio in esame era stata utilizzata un'arma automatica;
ciò solo appare elemento di riscontro di sicura valenza individualizzante, trattandosi non di una comune arma da fuoco, come quelle a rotazione o di tipo semiautomatico, bensì di un particolare e non diffuso strumento predisposto per il tiro a raffica: e la conclusione peritale secondo cui detta arma automatica, secondo un giudizio di elevata probabilità, potrebbe essere stata proprio un fucile mitragliatore del tipo kalashnikov, lungi dal rappresentare elemento di dubbio, è ulteriormente confermativo dell'efficacia gravemente indiziante dello specifico riscontro.
Allo stesso modo del tutto corretta sotto il profilo logico è l'attribuzione del valore di elemento di conferma individualizzante all'affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine all'omicidio GL, la cui esecuzione, immediatamente successiva a quello in esame, è a questo strettamente collegata ed in ordine al quale la prova della responsabilità del ricorrente è fornita anche da elementi diversi dalle dichiarazioni del collaboratore IA, di talché non ne può essere messa in discussione l'autonoma valenza. Da rilevare. altresì, che le dichiarazioni del collaboratore IA hanno trovato un formidabile riscontro sul fatto: ed invero uno dei soggetti da lui indicati come autori dell'omicidio (l'imputato CO) è stato riconosciuto da un testimone particolarmente qualificato (un carabiniere), immediatamente dopo la commissione del reato, mentre si trovava alla guida di una delle auto utilizzate per l'esecuzione; da ciò deriva, secondo l'insegnamento di questa Corte, che l'intervenuto riscontro sul fatto nella sua obiettività rafforza l'attendibilità intrinseca del dichiarante ed incide sull'ulteriore controllo da effettuarsi sul contenuto individualizzante delle dichiarazioni, gli elementi di conferma del quale, pur sempre necessari, non richiedono una forza dimostrativa particolarmente accentuata (sez. 1^, 22 marzo 1999, PM in proc. Merlino, rv 215129). Quanto alle censure concernenti la ritenuta sussistenza delle aggravanti, osserva il collegio come i giudici di merito abbiano esaurientemente dato atto della sussistenza dei presupposti sia della premeditazione (logicamente dedotta anche dalle modalità di esecuzione e dalla predisposizione di speciali mezzi per l'agguato) che del motivo abietto, essendo stato inquadrato l'omicidio nell'ambito di una serie di reciproche aggressioni tra componenti di bande in lotta per il predominio criminale del territorio (sez. 1^, 20 gennaio 2000, PM in proc. Ferrara, rv 215504). Nè si pone nel caso di specie, all'evidenza, alcuna questione circa l'estensibilità ex art. 118 c.p. delle predette circostanze al ricorrente, al quale si applicano in via diretta, avendone egli condiviso il relativo atteggiamento psicologico, secondo l'insindacabile accertamento effettuato in sentenza.
Allo stesso modo del tutto corretta appare l'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. e la determinazione del trattamento sanzionatorio.
37.3 - con riferimento al fatto n. 37 (omicidio GL) - Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine: alla valutazione della prova d'alibi, in relazione al quale non si giustifica logicamente la conclusione di falsità; alla possibilità che il collaboratore IA potesse ricevere in carcere le confidenze di AN NE, fratello del ricorrente;
alla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore MA ZZ e dei suoi familiari circa l'attività asseritamente svolta dai parenti del ricorrente al fine di precostituire l'alibi; all'esclusione dell'esimente della legittima difesa putativa, essendo stata indicata come causale del delitto proprio la convinzione dell'agente di trovarsi in presenza di un grave pericolo di vita;
alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del motivo abietto, dovendosi avere riguardo non al "movente generale" bensì a quello che animò l'azione nel caso concreto.
Le doglianze sono infondate.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano, innanzi tutto, logicamente esaminato e positivamente risolto la questione concernente la possibilità che il collaboratore IA ricevesse in carcere le confidenze di LA CO ed AN NE, e quindi coerentemente ricostruito e valutato il quadro probatorio, basato essenzialmente sulla prova (dotata di autonoma valenza dimostrativa, e non già di mera efficacia di riscontro alle propalazioni accusatorie) consistente nell'accertamento che i colpi mortali furono esplosi dall'interno dell'autovettura in uso al ricorrente. Allo stesso modo incensurabile in questa sede, perché sorretta da giustificazione immune da vizi logici, è la valutazione negativa dell'alibi fornito dall'imputato, effettuata in sentenza attraverso l'analitico esame delle testimonianze raccolte e la motivata esclusione di attendibilità di alcune di esse.
Quanto all'esclusione dell'esimente della legittima difesa putativa deve rilevarsi la correttezza della conclusione cui è pervenuto il provvedimento impugnato, che ha esattamente applicato al caso di specie (in cui l'imputato ha agito nell'erroneo convincimento di poter essere oggetto della ritorsione del gruppo rivale per l'appena commesso omicidio AN) il principio, più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida o si ponga volontariamente in una situazione di pericolo dalla quale può derivare prevedibilmente o ragionevolmente la necessità di doversi difendere dall'altrui aggressione (sez. 1^, 22 marzo 1991, Cacciavillani, rv 188028; sez. 1^, 4 maggio 1992, EL, rv 190565); ed appare inoltre corretta l'applicazione dell'aggravante del motivo abietto, avendo i giudici di merito insindacabilmente valutato che comunque l'imputato non agì perché costretto dalla necessità di difendersi da un'offesa (per quanto provocata), bensì, pur potendo evitare il presunto attacco, per reiterare l'aggressione al gruppo rivale.
37.4 - con riferimento al reato associativo:
- vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità.
La doglianza è infondata, avendo i giudici di merito correttamente indicato le ragioni fondanti il giudizio di colpevolezza, basato sulle dichiarazioni di vari collaboratori riscontrate non solo reciprocamente, ma altresì mediante gli esiti delle intercettazioni ambientali eseguite presso la cella n. 56 del carcere di Cagliari e dalle parziali ammissioni dello stesso ricorrente relative alla gestione delle bische ed al suo interessamento per ottenere un fucile mitragliatore.
37.5 - Il ricorrente, dedotta nell'atto di impugnazione la censura concernente l'esclusione delle aggravanti implicanti la previsione della pena edittale dell'ergastolo e la conseguente mancata applicazione della diminuente per il rito abbreviato, richiesto fin dall'udienza preliminare, con motivi aggiunti nei quali richiama la mutata disciplina del giudizio semplificato, non più sottoposto ne' alla condizione della decidibilità allo stato degli atti, ne' al presupposto di un'imputazione non implicante la pena dell'ergastolo (artt. 27/31 L. n. 479 del 1999), invoca l'applicazione del trattamento sanzionatorio correlato all'indicata forma procedimentale.
La richiesta non può essere accolta, per le ragioni esposte a proposito dell'analoga istanza formulata dal ricorrente EN AN LA (n. 4); ne' assume rilievo la circostanza che il ricorrente fin dall'udienza preliminare abbia richiesto l'accesso al rito speciale, dovendosi applicare in questa sede le norme processuali che allora governavano la materia.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e l'imputato condannato alla delle spese del grado a favore delle parti civili, liquidate come da dispositivo.
38. PE NZ è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 133 (concorso nell'omicidio aggravato di EL MI ed AN CA, fatto n. 20); D3, E3, E3 bis (concorso nell'omicidio aggravato di EL NO e connessi porto illegale di armi e furto dell'autovettura utilizzata per la commissione del delitto, fatto n. 21).
Denuncia:
38.1 - con riferimento al fatto n. 20 (omicidio MI-CA):
- vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta attendibilità soggettiva dei collaboratori AL e TA, le cui dichiarazioni sono prive del requisito dell'autonomia e la cui falsità in relazione ad altri episodi è stata accertata;
- vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dei riscontri esterni, non potendosi ritenere tali ne' le dichiarazioni del collaboratore ER, il quale ha appreso quanto narrato dai predetti AL e TA, ne' quelle del collaboratore OR, che le ha rese a processo ormai iniziato;
- mancata rinnovazione del dibattimento per l'acquisizione di un verbale di dichiarazioni rese dallo steso OR in altro procedimento, incompatibili con quelle rese nel presente processo. Le censure, nei limiti in cui non prospettano una valutazione del materiale probatorio diversa da quella logicamente effettuata dai giudici di merito, sono infondate.
Le Corti di merito, infatti, hanno tenuto conto della parziale carenza di autonomia delle dichiarazioni dei collaboratori AL e TA (evitando, pertanto, di ritenerle idonee a riscontrarsi reciprocamente) e ne hanno correttamente apprezzato la credibilità intrinseca ed estrinseca, corroborandole quindi con riscontri specifici inerenti al fatto (modalità di azione del delitto, incendio delle auto, frequentazione delle vittime con il soggetto nei cui confronti l'azione era trasversalmente diretta) ed alla persona del chiamato;
a questo proposito deve rilevarsi che, attribuita alle dichiarazioni del collaboratore ER esclusivamente una funzione di generale conferma di attendibilità, l'elemento di conferma di carattere individualizzante è stato rinvenuto nelle propalazioni accusatorie del collaboratore OR, la cui autonomia ed attendibilità, nonostante le sue rivelazioni siano sopraggiunte solo nel dibattimento, è stata scrupolosamente vagliata e logicamente dedotta sì da realizzare quella "convergenza del molteplice" idonea a fondare il giudizio di responsabilità (sez. 1^, 2 dicembre 1998, Archinà, rv 212275; sez. 2^, 17 dicembre 1999, Calascibetta, rv 215558).
Correttamente, inoltre, risulta essere stata rigettata la richiesta di rinnovazione del dibattimento, per la non dimostrata rilevanza, da parte dell'imputato, dell'acquisizione richiesta. 38.2 - con riferimento all'omicidio NO (fatto n. 21):
inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 191 e 430, comma 1^, c.p.p., delle dichiarazioni dei collaboratori OR e ROpaolo rese al pubblico ministero dopo l'inizio del processo di primo grado e quindi, senza peraltro essere mai state poste a disposizione della difesa, utilizzate dallo stesso pubblico ministero per condurre l'esame dibattimentale ed effettuare le contestazioni;
e ciò in quanto trattasi di atti eseguibili solo con la partecipazione del difensore, la cui assunzione in sede di attività integrativa di indagine, deve ritenersi preclusa ai sensi del primo comma dell'art. 430 C.P.P. La doglianza è infondata.
Osserva il collegio che l'affermazione di responsabilità del ricorrente non si è basata sugli atti assunti ex art. 430.1 c.p.p., di cui si contesta l'utilizzabilità, bensì sulle dichiarazioni rese nel dibattimento dai soggetti già esaminati dal pubblico ministero;
non risulta infatti, ne' il ricorrente si è fatto carico di indicarlo, che i verbali delle dichiarazioni raccolte dall'organo investigativo nel corso dell'attività integrativa di indagine siano stati acquisiti dal giudice a seguito di contestazione e siano andati in tal modo a confluire nel materiale probatorio utilizzato per la decisione.
Quanto all'omesso deposito di detti verbali in favore della difesa, la relativa nullità inquadrabile fra quelle di cui all'art. 178, lett. e), c.p.p., non si estende agli atti assunti nel contraddittorio dal giudice nel dibattimento e comunque, ove in tale sede si fosse compiuto un atto da quelli dipendente e quindi viziato per invalidità derivata, sarebbe stato onere della parte, necessariamente presente, eccepirla prima del compimento dell'atto medesimo o immediatamente dopo ai sensi dell'art. 182 c.p.p. in difetto, qualsiasi nullità deve ritenersi sanata.
- vizio della motivazione con riferimento alla valutazione della credibilità intrinseca dei collaboratori e delle loro dichiarazioni, con particolare riferimento a quelle del collaboratore ER, prive del requisito di attendibilità e non suscettibili di riscontro esterno con le propalazioni dei collaboratori OR e ROpaolo, rese allorché erano già noti i fatti;
nonché con riferimento alla ricostruzione dei fatti ed in particolare al ruolo di autista assegnato al ricorrente, incompatibile con le risultanze probatorie ed in particolare con quanto documentato nei tabulati predetti circa il traffico telefonico effettuato dall'apparecchio veicolare in uso al OR nel giorno dell'omicidio. La censura è infondata ed al limite dell'ammissibilità, consistendo essenzialmente nella prospettazione di una diversa valutazione del materiale probatorio ed in una più favorevole ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata, senza lacune o cedimenti logici, dai giudici di merito i quali hanno proceduto correttamente, secondo i principi fissati dall'art. 192.3 c.p.p. come elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte, all'esame della credibilità intrinseca dei collaboratori che hanno rilasciato le dichiarazioni accusatorie, accertandone l'autonomia (tenuto conto espressamente dei condizionamenti "interni" possibili fra quelle dei collaboratori AL e TA da un lato, e OR e TR da un altro), riscontrandole reciprocamente e verificandole alla luce di numerosi elementi esterni di conferma.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
39. NN ND (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
40. TA AN è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti); S2, U2, T2 (concorso in strage e connessi fabbricazione di ordigno micidiale, porto illegale di esplosivo e di armi, fatto n. 18); Z2, A3 (concorso nell'omicidio aggravato di EL EN, nel tentato omicidio di NZ HI e connesso porto illegale di armi, fatto n. 19). Premessa l'esposizione dei principi giurisprudenziali sulla valutazione delle dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., denuncia violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al delitto associativo;
denuncia altresì, con riferimento alle imputazioni di strage ed omicidio, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e del motivo abietto, alla loro ingiustificata estensione a tutti i concorrenti, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. ed al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile, perché prospetta motivi tesi alla rivalutazione delle emergenze processuali, dunque non consentiti in questa sede, o comunque manifestamente infondati.
Osserva in proposito il collegio che alla Corte è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendosi limitare il sindacato di legittimità alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi a cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili con altri (sez. un., 31 maggio 2000, Jakani, rv 216260). I giudici di merito sono pervenuti all'affermazione di colpevolezza dell'imputato correttamente valorizzando, per ciascuna delle imputazioni, le plurime, autonome e concordanti chiamate in correità effettuate nei suoi confronti, riscontrandole non solo reciprocamente, secondo un procedimento logico giuridico di cui non può porsi in discussione la legittimità (sez. 1^, 2 dicembre 1998, Archinà, rv 212275; sez. 2^, 17 dicembre 1999, Calascibetta, rv 215558), ma anche attraverso una serie di elementi oggettivi di conferma di efficacia altamente individualizzante;
a tali conclusioni, logiche e motivate, non possono pertanto contrapporsene altre, secondo lo schema tipico dell'impugnazione di merito interamente ripercorsa, nella specie, con l'atto di ricorso. Inammissibili si palesano, poi, le censure concernenti la sussistenza delle aggravanti e l'estensione al ricorrente, le quali, oltre che manifestamente infondate, sono meramente riproduttive di quelle proposte in primo grado e prive, pertanto, del contenuto di critica al provvedimento gravato che deve caratterizzare, ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., l'atto di gravame;
e del tutto generiche quelle concernenti il trattamento sanzionatorio.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
41. TA CO è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti); R3, S3, S3 bis (concorso nell'omicidio aggravato di EL RA e connessi porto illegale di armi e furto fatto n. 27); V3, Z3, A4 (concorso nell'omicidio aggravato di AN RA e connessi porto illegale di armi ed occultamento di cadavere, fatto n. 29); H4, 14, 14 bis concorso nell'omicidio aggravato di AN RI e connessi porto illegale di armi e ricettazione, fatto n. 33).
Premessa l'esposizione dei principi giurisprudenziali sulla valutazione delle dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p., denuncia violazione di legge o vizio della motivazione con riferimento all'affermazione della sua penale responsabilità in ordine al delitto associativo;
denuncia altresì, con riferimento alle imputazioni di strage ed omicidio, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e del motivo abietto, alla loro ingiustificata estensione a tutti i concorrenti, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. ed al trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile, perche prospetta motivi tesi alla rivalutazione delle emergenze processuali, dunque non consentiti in questa sede, o comunque manifestamente infondati.
Osserva in proposito il collegio che alla Corte è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendosi limitare il suindicato di legittimità alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi a cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili con altri (sez. un., 31 maggio 2000. Jakani. 216260). I giudici di merito sono pervenuti all'affermazione di colpevolezza dell'imputato correttamente valorizzando, per ciascuna delle imputazioni, le plurime, autonome e concordanti chiamate in correità effettuate nei suoi confronti, riscontrandole non solo reciprocamente, secondo un procedimento logico giuridico di cui non può porsi in discussione la legittimità (sez. 1^. 2 dicembre 1998, Archinà, rv 212275; sez. 2^, 17 dicembre 1999, Calascibetta, rv 215558). ma anche attraverso una serie di elementi oggettivi di conferma di efficacia altamente individualizzante, a tali conclusioni, logiche e motivate, non possono pertanto contrapporsene altre, secondo lo schema tipico dell'impugnazione di merito interamente ripercorsa, nella specie, con l'atto di ricorso. Inammissibili si palesano, poi, le censure concernenti la sussistenza delle aggravanti e, l'estensione al ricorrente, le quali, oltre che manifestamente infondate, sono meramente riproduttive di quelle proposte in primo grado e prive, pertanto, del contenuto di critica al provvedimento gravato che deve caratterizzare, ai sensi degli artt. 581 e 591 c.p.p., l'atto di gravame;
e del tutto generiche quelle concernenti il trattamento sanzionatorio.
Non può essere accolta la richiesta del pubblico ministero di declaratoria dell'estinzione del reato di cui al capo A4 (occultamento di cadavere), commesso il 29 agosto 1991, in quanto il termine prescrizionale è di dieci anni, e non di cinque, in virtù della contestazione delle aggravanti di cui agli artt. 2 n. 1 e 61 n. 2 c.p., nonché della recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento della sanzione a favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
42. TA CE impugna la sentenza della Corte di assise di appello di Lecce nella parte in cui è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi V3, Z3, A4 (concorso nell'omicidio aggravato di AN RA e connessi porto illegale di armi ed occultamento di cadavere, fatto n. 29).
Denuncia:
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità, non avendo i giudici di merito adeguatamente tenuto conto della contraddittorietà delle propalazioni accusatorie in ordine al movente ed al ruolo di concorrente morale, a lui riconosciuto nonostante l'accertata sua estraneità all'associazione per delinquere e l'indiscutibile circostanza che fosse già ben saldo negli autori materiali dell'omicidio il proposito di commetterlo;
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e del motivo abietto, alla loro ingiustificata estensione a tutti i concorrenti, al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p. ed al trattamento sanzionatorio. Le doglianze sono infondate.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano compiutamente motivato in ordine alla responsabilità del ricorrente, ponendo a base della impropria decisione la plurima, convergente chiamata di correo effettuata nei suoi confronti dai collaboratori CO, CI e TA, le cui dichiarazioni sono state positivamente sottoposte al vaglio critico di attendibilità intrinseca ed autonomia reciproca, nonché riscontrate vicendevolmente perché convergenti, senza ingiustificate discrasie, sul thema probandum;
ed a questo punto il controllo di legittimità si deve arrestare, non potendosi richiedere alla suprema Corte una rivalutazione del materiale probatorio esaminato nei precedenti gradi del giudizio ed una sua diversa lettura, anche se altrettanto apprezzabile, a fronte di un iter argomentativo che, lungi dall'apparire meramente apparente o manifestamente illogico, si pone anzi come un sistema logico compiuto e strutturalmente coerente.
Allo stesso modo corretta appare l'attribuzione della responsabilità dell'imputato a titolo di concorso morale;
ed invero una volta insindacabilmente accertato, come nel caso di specie, che il proposito criminoso degli esecutori materiali è stato rafforzato dall'intervento di un terzo, per l'affermazione della colpevolezza di quest'ultimo non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento (sez. 1^, 10 maggio 1993), Algranati, rv 195772). Quanto alle subordinate, rilevato che con l'atto di appello il ricorrente non si è doluto della ritenuta sussistenza delle contestate aggravanti e della loro estensione, sicché le relative questioni, proposte per la prima volta in questa sede, sono da considerare inammissibili, osserva il collegio come del tutto generiche, perché meramente riproduttive di quelle formulate nel gravame di secondo grado, siano le censure concernenti il trattamento sanzionatorio.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato;
deve tuttavia rilevarsi che il delitto di cui al capo A4 (occultamento del cadavere di AN RA), commesso il 29 agosto 1991, è estinto per intervenuta prescrizione, il cui termine massimo è spirato il 1 marzo 1999; è dunque necessario procedere alla relativa declaratoria ed all'annullamento in parte qua del provvedimento impugnalo, con eliminazione della pena, come determinata a titolo di continuazione, di mesi tre di reclusione.
43. NA GI è stato dichiarato colpevole dei delitti di cui ai capi 133 (concorso nell'omicidio aggravato di EL MI ed AN CA, fatto n. 20); D3, E3, E3 bis (concorso nell'omicidio aggravato di EL NO e connessi porto illegale di armi e furto dell'autovettura utilizzata per la commissione del delitto, fatto n. 21).
Denuncia:
43.1 - con riferimento al fatto n. 21 (omicidio EL NO):
- inutilizzabilità dei tabulati relativi al traffico delle utenze telefoniche in suo uso nonché in uso al collaboratore OR, perché acquisiti senza il rispetto della disciplina di cui all'art. 267 c.p.p., ad iniziativa esclusiva della polizia giudiziaria;
conseguente mancanza della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, non sussistendo riscontri obiettivi di tipo diverso alle dichiarazioni accusatorie, inidonee a corroborarsi reciprocamente, e vizio della motivazione in ordine alla valutazione della compatibilità fra lo svolgimento dei fatti come ritenuto in sentenza e le risultanze dei tabulati concernenti il traffico telefonico relativo all'apparecchio installato sull'auto in uso al predetto OR.
Le doglianze sono infondate.
Le sezioni unite di questa Corte hanno infatti chiarito, successivamente alla pronuncia richiamata dal ricorrente, che ai fini dell'acquisizione dei dati esterni alle comunicazioni telefoniche conservati negli archivi del gestore del pubblico servizio non è richiesta l'applicazione della disciplina dettata in tema di intercettazioni, bensì è necessario e sufficiente, in attuazione del precetto di cui all'art. 15 Cost., il decreto motivato dell'autorità giudiziaria (sez. un., 23 febbraio 2000, D'Amuri, rv 215841; sez. un., 21 giugno 2000, Tammaro, rv 216247). Legittimamente, pertanto, i tabulati contenenti i dati predetti sono stati acquisiti al dibattimento, ove il pubblico ministero li ha prodotti (doc. 70) nel corso del giudizio di primo grado;
ne' questa Corte, in assenza di adempimento dell'onere di allegazione da parte dell'interessato, può valutare le modalità - le quali sono documentate in atti che rimangono inseriti nel fascicolo del pubblico ministero - attraverso le quali i tabulati medesimi sono stati acquisiti dall'organo investigativo.
Ciò premesso, osserva il collegio come la documentazione del traffico fra le utenze telefoniche in uso al NA ed al collaboratore OR - dalla quale i giudici di merito hanno derivato l'esistenza dei contatti fra i due proprio in coincidenza con i giorni dell'omicidio - costituisca un oggettivo, rilevante elemento di conferma delle convergenti chiamate in correità effettuate nei confronti del ricorrente dal predetto OR nonché dal collaboratore ER, anch'egli confesso concorrente nel reato, le quali sono state corroborate dalle ulteriori dichiarazioni accusatorie rilasciate dai collaboratori AL, TA e CO, tutte sottoposte al positivo vaglio di credibilità intrinseca e reciproca autonomia. Ineccepibile, pertanto, appare l'iter logico- giuridico seguito dai giudici di merito per l'affermazione di responsabilità, avendo essi correttamente tenuto conto e fornito adeguata giustificazione sia della limitata autonomia "interna" fra le propalazioni di AL e TA, sia della tardività con cui sono sopravvenute quelle del OR.
Quanto all'individuazione dell'ora dell'omicidio ed alla ricostruzione dei "tempi" della fuga degli autori, si deve rilevare come la relativa giustificazione non mostri lacune o cedimenti logici, anche con riferimento alla dimostrata compatibilità cronologica dello svolgimento dei fatti con la telefonata registrata in partenza dal telefono veicolare del OR ed effettuata circa quarantacinque minuti dopo l'esecuzione del reato;
ne' vale proporre, con il ricorso, una diversa lettura delle risultanze processuali rispetto a quella motivatamente privilegiata dai giudici di merito, e tanto meno richiedere che questa Corte prenda in considerazione le dichiarazioni di quest'ultimo, relative alle modalità di allontanamento dal luogo del fatto ed ai tempi dell'uso del telefono veicolare, riportate nell'atto di impugnazione ma non riscontrabili nel testo del provvedimento impugnato.
43.2 - con riferimento all'omicidio MI-CA:
- vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione della sua penale responsabilità, per essere le dichiarazioni dei collaboratori AL e TA prive di riscontri obiettivi, non potendosi esse corroborare vicendevolmente e non potendo fungere da riscontro le propalazioni del collaboratore ER, le cui fonti sono i medesimi AL e TA, ne' quelle del collaboratore OR, rese dopo che costui ha avuto la possibilità di conoscere gli atti del processo, e per essere stati trascurati gli elementi che conducono ad un diverso inquadramento della vicenda e ad una differente causale del reato
Le censure, nei limiti in cui non prospettano una valutazione del materiale probatorio diversa da quella logicamente effettuata dai giudici di merito, sono infondate.
Le Corti di merito, infatti, hanno tenuto conto della parziale carenza di autonomia delle dichiarazioni dei collaboratori AL e TA (evitando, pertanto, di ritenerle idonee a riscontrarsi reciprocamente) e ne hanno correttamente apprezzato la credibilità intrinseca ed estrinseca, corroborandole quindi con riscontri specifici inerenti al fatto (modalità di esecuzione del delitto, incendio dell'auto, frequentazione delle vittime con il soggetto nei cui confronti l'azione era trasversalmente diretta) ed alla persona del chiamato;
a questo proposito deve rilevarsi che, attribuita alle dichiarazioni del collaboratore ER esclusivamente una funzione di generale conferma di attendibilità, l'elemento di conferma di carattere individualizzante è stato rinvenuto nelle propalazioni accusatorie del collaboratore OR, la cui autonomia ed attendibilità, nonostante le sue rivelazioni siano sopraggiunte solo nel dibattimento, è stata scrupolosamente vagliata e logicamente dedotta sì da realizzare quella "convergenza del molteplice" idonea a fondare il giudizio di responsabilità (sez. 1^, 2 dicembre 1998, Archinà, rv 212275; sez. 2^, 17 dicembre 1999, Calascibetta, rv 215558). Da rilevare, altresì, che risulta espressamente considerata e logicamente risolta in senso negativo la questione concernente l'eventuale diverso inquadramento criminale dell'episodio e la sussistenza di un diverso movente dell'omicidio.
43.3 Con istanza depositata in data 25 febbraio 2000 chiede che il processo sia definito con le forme del rito abbreviato e sia conseguentemente applicata la riduzione di pena prevista per il rito speciale.
La richiesta non può essere accolta per le ragioni esposte a proposito dell'analoga istanza avanzata dall'imputato AN EN LA (n. 4).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
44. LO OM, imputato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti (capo A1) è stato ritenuto dal giudice di primo grado concorrente "anomalo" nel delitto;
la decisione è stata confermata dalla Corte di assise d'appello.
Denuncia, con entrambi i motivi di ricorso:
44.1 - violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., per essere intervenuta condanna in relazione ad una condotta - il concorso esterno nell'associazione - diversa da quella descritta nel capo di imputazione, implicante una partecipazione a pieno titolo nel sodalizio;
violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta configurabilità del concorso esterno nel reato associativo, sia in linea teorica che nella fattispecie concreta, non avendo i giudici di merito indicato nel provvedimento impugnato a quale condotta di partecipazione il ricorrente abbia in concreto fornito un contributo eziologicamente rilevante o in quale ruolo ovvero in quale momento patologico dell'associazione - che costruiscono i presupposti per la sua ipotizzabilità - il concorso si sia manifestato, ne' accertato il dolo specifico, con particolare riferimento;
all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie, per l'impossibilità di riscontrare le propalazioni rese dai primi collaboratori - stante la conclamata assenza di autonomia - con quelle rese da coloro che riferirono successivamente alle notifiche delle ordinanze cautelari o comunque successivamente al momento in cui divennero noti i fatti contestati.
Le doglianze, illustrate anche da motivi aggiunti presentati personalmente, sono infondate.
Si evince con chiarezza dall'esame dei provvedimenti di merito, ed in particolare dalla sentenza di primo grado che ne riporta ampi stralci, come l'istruttoria dibattimentale concernente la posizione del ricorrente si sia rivolta precipuamente all'accertamento delle sue specifiche condotte di collaborazione con l'associazione; ne deriva che l'imputato si è sempre trovato nella condizione di potersi difendere in relazione alle circostanze emerse a suo carico nel contraddittorio e poste a base dell'affermazione di responsabilità. Deve rilevarsi, altresì, come non sia controverso che i fatti di supporto del sodalizio criminoso attribuitigli in sentenza siano stati da lui sostanzialmente ammessi, anche se riferiti a diversa causale: non può dunque il ricorrente fondatamente dolersi di una non consentita immutazione del fatto in quanto, come affermato in più occasioni da questa Corte, deve ritenersi esclusa la violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza quando l'imputato prospetti il diverso fatto quale elemento di discolpa ovvero di attenuazione della responsabilità, poiché in tal caso egli stesso si investe automaticamente della variazione ed in relazione ad essa appresta le sue difese (giurisprudenza univocamente orientata, rinvenendosi sul punto un unico isolato e non condivisibile precedente contrario: sez. 6^, 21 febbraio 1995, Sica, rv 201673; sez. 6^, 12 giugno 1997, Albini, rv 209698; sez. 6^, 13 febbraio 1998, Magro, rv 210090; sez. (????) marzo, Imbimbo, rv 215903; contra sez. 6^, 30 settembre 1997, Poggi 208872).
Ciò premesso, osserva il collegio come i giudici di merito abbiano correttamente indicato il ruolo del tutto particolare svolto dal LO a sostegno del sodalizio, individuandolo in quello, che gli altri membri non erano in grado di svolgere, di cassiere e reinvestitore dei proventi illeciti;
e come abbiano altresì congruamente dimostrato che, pur vantando un rapporto privilegiato con il capo-cosca GI De OM, la sua azione fosse rivolta in favore dell'intera associazione, tanto che proprio in ragione della "funzione" assegnatagli e dell'attività concretamente espletata il ricorrente, pur non formalmente affiliato, era considerato dai consociati e financo dagli appartenenti al "clan" rivale (che attentarono alla sua vita) alla stregua di un membro a pieno titolo dell'associazione (sent. 1^ grado, vol. 13^, 3697/3699). Appare altresì dal quadro fattuale delineato in sentenza (ancorché contraddetto dalle conclusioni che le Corti di primo e secondo grado ne hanno tratto sul piano giuridico) come l'attività svolta dal LO non fosse destinata a sopperire a necessità contingenti o eccezionali dell'ente (c.d. momenti di "fibrillazione"), bensì a fronteggiare una carenza per così dire "istituzionale" dell'organizzazione - che non annoverava tra i suoi membri in libertà soggetti capaci di gestione economica - alla quale poneva rimedio il suo porsi stabilmente a disposizione del gruppo pur mantenendo egli, rispetto ai consociati, una posizione di autonomia e distacco. Tutto ciò integra, ad avviso di questa suprema Corte, l'elemento materiale della piena partecipazione al sodalizio (ed in tali termini deve ritenersi rettificata la motivazione del provvedimento impugnato), poiché colui che si rende stabilmente disponibile a ricevere e reinvestire i guadagni illeciti di un'associazione criminosa, pur rimanendo ad essa formalmente estraneo., svolge una funzione continuativa che trascende il significato delle singole operazioni compiute per costituire un elemento della complessa struttura organizzativa che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale ed assicura il completamento del programma delittuoso (per l'applicazione del medesimo principio nei confronti di chi si rende stabilmente disponibile ad acquistare le sostanze stupefacenti da un'associazione dedita al traffico, v. sez. 2^, 13 novembre 1996, Bruni, rv 206856). Nè può assumere rilievo, in proposito, poiché resta al di fuori della condotta punibile, la circostanza che sia stato conseguito o meno lo scopo economico perseguito, e cioè l'incremento del patrimonio del sodalizio: la partecipazione criminosa del tipo delineato non può infatti configurarsi secundum eventum, e cioè a seconda che siano o non siano andate a buon fine le operazioni di riciclaggio o che vi sia stata una più o meno frequente necessità di compierle, perché per il rafforzamento consapevole dell'associazione è sufficiente la condotta di chi vi si pone a disposizione con continuità per lo svolgimento, nel suo interesse, di un preciso compito. Tantomeno rileva, nel caso di specie, che non siano stati contestati all'imputato, come invece si sarebbe dovuto, i concorrenti delitti di cui agli artt. 648 bis e ter c.p. Non ha pregio in quest'ottica, pertanto, la questione concernente la sussistenza del dolo specifico, come prospettata nei ricorsi con riferimento al concorso esterno: e ciò non tanto perché, secondo la giurisprudenza delle sezioni unite della Corte, il concorrente esterno può avere anche il semplice dolo generico, cioè la semplice coscienza e volontà di dare il proprio contributo disinteressandosi della strategia complessiva dell'associazione (sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, rv 202904), quanto perché la piena consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'attività - e quindi dell'origine dei proventi - del sodalizio di stampo mafioso ed altresì dedito al traffico di stupefacenti in cui inseriva la propria azione è implicitamente, ma chiaramente enunciata in sentenza nella descrizione della perfetta, reciproca conoscenza fra i vari protagonisti delle rispettive qualità e ruoli, rafforzata nel caso in esame anche da un periodo di detenzione in comune nella medesima cella del carcere di Lecce, caratterizzato da un progetto di evasione collettiva in cui era stato assegnato al LO una funzione essenziale. Nè vale sostenere, quanto al configurato concorso fra i reati associativi, che esso sia ipotizzabile solo quando l'attività di narcotraffico e spaccio costituisca il fine specifico di un organismo dotato di una pur limitata autonomia ed almeno parzialmente differenziato nella sua componente soggettiva, e non integri invece, come nella specie, una delle modalità operative del gruppo criminoso: ed invero, posto che il concorso fra i predetti delitti, che hanno diversa obiettività giuridica (sez. 6^, 14 marzo 1997, Calabrò, rv 208883), è sempre in astratto possibile e che ben può realizzarsi quando essi sono riconducibili ad un'unica organizzazione criminosa, le singole condotte partecipative costituiscono solo aspetti diversi della realtà fenomenica (nel senso che è possibile che un aderente possa rimanere escluso dall'una o dall'altra attività del sodalizio), ma non valgono a fondare i presupposti di fatto perché detto concorso sia ipotizzabile quando l'intera associazione operi in attività "mafiose" e si dedichi contemporaneamente al traffico di sostanze stupefacenti (sez. 2^, 22 marzo 1996, Arena, rv 206493). Quanto alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie, specificamente censurata nell'atto di impugnazione a firma dell'avv. OR, se ne deve ritenere la correttezza sotto il profilo metodologico e giuridico;
ed invero i giudici di merito hanno rinvenuto i riscontri esterni alle propalazioni dei principali collaboratori (ZZ e CI), di cui hanno motivatamente apprezzato la intrinseca attendibilità, non solo in quanto riferito da coloro che hanno confessato di avere attentato alla vita del ricorrente (colpendo per errore un suo collaboratore) proprio in ragione del suo ruolo di "fonte del guadagno" (testualmente ER, sent. 1^ grado, f. 3684, vol. 13^), ma anche in ulteriori specifici elementi di fatto, confermativi sia di quanto dichiarato dai predetti in ordine alle modalità del reimpiego dei proventi illeciti (quali l'accertato interesse dell'imputato nel campo della produzione di vino sofisticato fin dal 1989 e l'accertata disponibilità da parte sua di un'azienda vinicola in Campi Salentina), sia della stabile disponibilità dell'imputato a far fronte alle esigenze del gruppo, come documentato dall'istruzione scritta (c.d. "sfoglia") trasmessa dal De OM all'esterno del carcere e sequestrata, con la quale, oltre ad una serie di incombenze di natura inequivocabilmente illecita, si dava incarico ad un consociato di rivolgersi al LO per ottenere una fittizia richiesta di lavoro per uno dei "ragazzi", verosimilmente finalizzata alla domanda di un beneficio penitenziario.
Da rilevare, ancora, con riferimento alla riconosciuta valenza delle predette propalazioni accusatorie, che esse non sono assimilabili a mere dichiarazioni de relato, tali non potendosi considerare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, quelle con cui si riferisca in ordine a fatti o circostanze attinenti alla vita e all'attività di un sodalizio criminoso, dei quali il dichiarante sia venuto a conoscenza nella sua qualità di aderente, in posizione di vertice, al medesimo sodalizio, trattandosi di un comune patrimonio conoscitivo derivante da un flusso circolare di informazioni relative a fatti di interesse collettivo per gli associati (sez. 6^, 2 novembre 1998, Archesso, rv 213445). 44.2 - violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p., per essere state utilizzate ai fini della decisione le dichiarazioni (riportate in un verbale acquisito agli atti e altresì riferite nel dibattimento dal verbalizzante) rese dal ricorrente alla polizia giudiziaria, in assenza del difensore, in occasione del ferimento del suo collaboratore, dalle quali già emergevano indizi di reità a suo carico per il delitto contestato;
La censura è infondata.
Osserva il collegio, innanzi tutto, che nel corso delle investigazioni concernenti il tentato omicidio De VI, nel cui ambito le predette dichiarazioni furono rilasciate, il LO rivestiva la qualità formale e sostanziale di persona informata dei fatti, e che da esse (riportate nella sentenza di primo grado), come espressamente riconosciuto dallo stesso imputato nell'atto di appello (pagine non numerate, ma f. 17), non potevano allora "certamente" trarsi indizi di reità: non era pertanto prescritta per la loro assunzione l'assistenza del difensore, ne' si era reso necessario l'adempimento di cui all'art. 63.1 c.p.p. Nell'intero corso di tale procedimento - diverso e non connesso, anche se esso riunito, da quello che lo vede imputato del reato associativo - il ricorrente ha sempre rivestito la qualità di testimone, sicché quanto da lui riferito è entrato legittimamente a far parte del materiale utilizzabile per la decisione attraverso la deposizione del verbalizzante (Corte cost., sent. n. 24 del 1992); ne', per questa ragione, può utilmente invocarsi il divieto di testimonianza posto dall'art. 62 c.p., che ha per oggetto le dichiarazioni rese dall'imputato all'interno del procedimento in cui ha assunto tale qualità.
Ma al di là delle ragioni procedurali, ulteriore ed altrettanto decisiva ragione sostanziale impone di disattendere la censura, dovendosi comunque ritenere del tutto marginale il rilievo assunto ai fini della decisione da quanto riferito dall'imputato alla polizia giudiziaria, nella predetta occasione, circa i suoi rapporti con gli ambienti della "malavita locale"; in proposito ben più penetrante valenza, infatti, secondo quanto evidenziato dai giudici di merito, deve riconoscersi alle sue stesse ammissioni (scritte e orali) raccolte nel dibattimento ed alle propalazioni di coloro che hanno confessato di aver voluto la sua morte.
44.3 - violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
Il motivo è infondato.
Deve rilevarsi, innanzi tutto, come la doglianza concernente l'illegittima determinazione della pena base per il delitto continuato - la quale, secondo quanto si legge in motivazione, è stata individuata, nonostante la concessione delle attenuanti generiche prevalenti, con riguardo all'ipotesi aggravata e non a quella semplice del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti - non possa essere presa in considerazione in questa sede: tale censura, infatti, non è stata prospettata con i motivi di appello, nei quali l'imputato si è limitato a contestare del tutto genericamente l'entità della pena con riferimento alle modalità di esercizio della discrezionalità giudiziale di cui all'art. 133 c.p. e non anche alla violazione dell'art. 81 dello stesso codice. Poiché, inoltre, il risultato finale dell'operazione di calcolo condotta dal giudice di merito si mostra comunque perfettamente legale, è inibito a questa Corte qualsiasi intervento che si sostanzierebbe in un'inammissibile correzione del dispositivo letto in udienza.
Del tutto corretta, infine, appare la motivazione concernente l'entità del trattamento sanzionatorio, avendo i giudici di merito valorizzato logicamente - e dunque incensurabilmente - sia gli elementi favorevoli al prevenuto, i quali hanno condotto al riconoscimento delle attenuanti generiche, sia quelli negativi, dando rilievo, tra questi ultimi, ai numerosi precedenti penali. 44.4 - violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della diminuente del giudizio abbreviato, richiesto nell'udienza preliminare.
Anche tale doglianza è infondata.
Si apprende dal ricorso che la richiesta di usufruire della diminuente premiale per il giudizio abbreviato, asseritamente domandato nell'udienza preliminare e non celebrato per l'opposizione denunciata come ingiustificata del pubblico ministero, sarebbe stata presentata insieme alle conclusioni nel dibattimento di primo grado. Del silenzio osservato sul punto dalla Corte di assise l'imputato si è doluto con l'appello, rilevando l'omessa pronuncia e semplicemente deducendo (testualmente) che "la pena andrà... decurtata per la diminuente prevista dall'art. 442 c.p.p.". Ciò premesso, appare ineccepibile la decisione della Corte di assise di appello che ha ritenuto inammissibile per genericità tale censura: gravava comunque sull'interessato, infatti, l'onere inderogabile di indicare nell'atto di gravame le ragioni per le quali il secondo giudice di merito avrebbe dovuto accogliere la sua richiesta e riformare il silenzio-rigetto formatosi, sul punto, nel primo grado di giudizio;
ne' tali ragioni possono, all'evidenza, essere sottoposte per la prima volta al giudice di legittimità. I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
45. LI AN è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi Q1, R1 (concorso nel tentato omicidio aggravato di LV MA e connesso porto illegale di anni, fatto n. 7); S1, T1 (concorso nell'omicidio aggravato di TO TE e connesso porto illegale di anni, fatto n. 8).
45.1 - Denuncia in sintesi il ricorrente, con riferimento all'intero provvedimento impugnato, violazione di legge e vizio della motivazione, rilevando:
- la globale incoerenza e disorganicità della sentenza della corte d'assise d'appello, che ha omesso di rivisitare criticamente, come richiesto, la decisione di primo grado;
- il grave errore di diritto e di impostazione sulla verifica intrinseca ed estrinseca dei collaboratori, per effettuare la quale sarebbe consentito, secondo i giudici dell'appello, una contestualità valutativa, in contrasto con il principio per cui si può procedere alla seconda solo ove la prima abbia condotto alla positiva valutazione dell'attendibilità soggettiva del dichiarante. I motivi sono infondati.
Osserva il collegio, innanzi tutto, come non abbia pregio la censura di globale disorganicità ed incompletezza della sentenza di secondo grado, la quale ha affrontato compiutamente e coerentemente l'esame delle questioni prospettate con i motivi di impugnazione in riferimento a ciascuno degli episodi criminosi per cui è processo, correttamente richiamando la decisione di primo grado tutte le volte in cui ha ritenuto di non doversi discostare dalle stie conclusioni:
ed è principio giurisprudenziale acquisito, del resto, che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 5^, 21 maggio 1992, Chirico, rv 191488; sez. un., 24 novembre 1999, Spina, rv 214794).
Allo stesso modo risulta esattamente risolta, sotto il profilo giuridico e metodologico, la questione concernente la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, dovendosi condividere, al di là di ogni questione - che invero appare meramente terminologica - relativa alla necessaria successione cronologica delle operazioni mentali del giudice, l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui la valutazione della credibilità intrinseca del dichiarante deve precedere logicamente la verifica ab extrinseco, senza che questa, tuttavia, sia impedita da un esito non del tutto positivo della prima;
ed invero se una negativa valutazione dell'attendibilità intrinseca di un chiamante in correità o in reità rende inutile la verifica esterna delle sue dichiarazioni, è pur vero che un accertamento non pieno di quella non è di ostacolo alla verifica dei controlli esterni ma postula, eventualmente, la necessità di una loro maggiore consistenza (sez. 1^, 22 gennaio 1997, Bompressi, rv 206878).
A tale criterio si sono sempre attenuti i giudici di merito, i quali hanno specificamente esaminato la credibilità intrinseca dei numerosi collaboratori che hanno rilasciato dichiarazioni nel processo, espressamente distinguendoli in gruppi diversi a seconda del momento in cui avevano iniziato la collaborazione, procedendo quindi a valutazione differenziata del grado di affidabilità (tanto da negarla ad alcuni di essi, come nel caso di IG LV RA) e quindi alla verifica della sussistenza dei riscontri esterni.
Deduce quindi:
45.2 - vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dei collaboratori IA, CI e ZZ, le cui propalazioni sono state poste alla base dell'affermazione di responsabilità, con uso distorto dei principi della frazionabilità e della convergenza;
- vizio della motivazione con riferimento all'individuazione della causale dei delitti, difformemente rappresentata dai vari collaboratori ed ulteriormente posta in discussione dalle dichiarazioni di LV MA, persona offesa, acquisite in sede di rinnovazione del dibattimento e valutate, solo nella parte in cui contengono elementi d'accusa;
Illoglicità e contraddittorietà del quadro probatorio relativo al tentato omicidio MA, ricostruito senza tener conto sia delle divergenze fra narrazioni dei collaboratori e testimonianze dei presenti al fatto, sia della necessità di valutare le dichiarazioni accusatorie dello stesso MA, collaboratore di giustizia ancorché persona offesa, previo esame della sua intrinseca credibilità;
- vizio della motivazione con riferimento alla ricezione della richiesta di rinnovazione della perizia balistica;
- vizio della motivazione e travisamento dei risultati probatori con riferimento alla ritenuta utilizzazione, per la commissione dell'omicidio TE, di un fucile da caccia calibro 12, nonché, in ordine allo stesso episodio, con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, all'individuazione della causale dell'omicidio ed alla ricostruzione del fatto;
Infondate si rivelano le censure mosse alla ritenuta attendibilità dei collaboratori IA, CI e ZZ, le cui convergenti dichiarazioni, reciprocamente e variamente riscontrate, sono state poste a base dell'affermazione della responsabilità del ricorrente. L'esame della credibilità intrinseca di ciascuno, come già sottolineato, è stato positivamente e logicamente effettuato, anche con riferimento alla parzialmente fallace indicazione di uno dei responsabili del tentato omicidio MA effettuata dal IA;
è stata documentata la compresenza dei predetti con gli imputati nel carcere di Lecce e dunque riscontrata l'occasione dello scambio di confidenze;
è stata ragionevolmente giustificata la circostanza che i tre collaboratori, che occupavano posizioni di vertice nel sodalizio, ricevessero i racconti degli autori del fatto;
sono state tutte prese in considerazione, verificate e confutate logicamente le doglianze relative alle divergenze tra le dichiarazioni, correttamente valorizzate, queste ultime, sotto il profilo della loro sostanziale concordanza sull'aspetto centrale e significativo delle questioni fattuali in decisione: ed invero. come ha già avuto modo di chiarire questa sezione (sez. 2^, 21 maggio 1998, Caruana, rv 213568; sez. 2^, 17 dicembre 1999, Calascibetta, rv 215558), in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., la eventuale sussistenza di smagliature e discrasie,
anche di un certo peso. rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto fra esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali. Incensurabile, pertanto, appare sul punto la decisione impugnata, che ha indicato come riscontro obiettivo di sicura ed elevata valenza individualizzante la circostanza che il fucile mitragliatore utilizzato per entrambe le azioni criminose sia stato ritrovato nella disponibilità (anche) del ricorrente al momento del suo arresto, insieme al fucile da caccia cal. 12 che la perizia balistica ha accertato essere stato utilizzato per il tentato omicidio MA e, con giudizio di probabilità, anche per l'omicidio TE. Quanto alla ricostruzione dell'agguato nei confronti di LV MA, essa appare immune da vizi logici e giuridici ne' può ovviamente, in questa sede, darsi ingresso ad una diversa valutazione delle testimonianze ed a una nuova verifica della loro compatibilità con le dichiarazioni dei collaboratori, le quali hanno trovato preciso riscontro nella narrazione della persona offesa, la cui credibilità è stata sottoposta dai giudici di merito a rigorosa verifica e riscontrata ab extrinseco anche con la valorizzazione del dato oggettivo, confermativo dello svolgimento dei fatti così come esposti, consistente nell'ammaccatura provocata sul tettuccio di un'autovettura da uno degli aggressori, che vi era salito per meglio individuare il nascondiglio della vittima, la quale aveva cercato riparo nel cortile di un'abitazione privata. La Corte di assise di appello, pertanto, non è venuta meno al dovere di attenta valutazione delle dichiarazioni di chi, offeso dal reato, è comunque portatore di un interesse personale nel processo;
ne', stante tale qualifica in capo al dichiarante, alla Corte territoriale incombeva l'obbligo di applicare la regola posta dall'art. 192.3 c.p.p., essendo del tutto irrilevante che il MA rispondesse nel processo, in qualità di imputato, di fatti diversi da quelli ascritti al ricorrente.
Allo stesso modo incensurabile si mostra la motivazione concernente il rigetto dell'istanza di rinnovazione della perizia balistica, correttamente giustificato sia sotto il profilo logico, con riferimento alla completezza dell'indagine tecnica ed all'impossibilità di effettuare ulteriori utili accertamenti, sia sotto il profilo giuridico, con riferimento alla tardività della formulazione della richiesta di allargare l'oggetto dell'indagine stessa.
In ordine alle doglianze relative alla ricostruzione dell'omicidio TE ed alla ritenuta utilizzazione, per la sua commissione, di un fucile calibro 12, osserva il collegio - richiamato quanto sopra in tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori - come i giudici di merito abbiano correttamente verificato dinamica dei fatti e causale del delitto, inserito anch'esso nella lotta fra bande rivali, ad una delle quali si è incensurabilmente ritenuto appartenesse la vittima, anche sulla scorta del conforme accertamento contenuto nella sentenza, passata in giudicato, della Corte d'assise di Lecce in data 23 maggio 1991 (sent. 1^ grado, f. 1131); ne' può in questa sede porsi ulteriormente in discussione la circostanza dell'utilizzazione dell'arma de qua, accertata dai giudici di merito all'esito di una compiuta disamina delle risultanze balistiche e medico legali, condotta anche alla luce delle argomentazioni proposte con i motivi di appello: ed invero la stessa denuncia di "travisante lettura dei risultati probatori" formulata in proposito dal ricorrente è il sintomo chiaro della sua improponibilità nel giudizio di legittimità.
45.3 - Rileva, infine:
- violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti nonché alla mancata applicazione delle regole sui limiti all'estensibilità delle aggravanti ai concorrenti poste dall'art. 118 c.p.;
violazione di legge e difetto della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, giustificati con mere formule di stile.
Le censure sono infondate.
Osserva il collegio che i giudici di merito hanno correttamente individuato nei fatti così come accertati i presupposti delle contestate aggravanti, ascrivendo i delitti ad una precisa strategia tesa all'eliminazione sistematica degli avversari, e dunque a propositi omicidiari sorti nell'agente in tempo significativamente antecedente alla loro realizzazione (dunque tale da consentire la resipiscenza); nonché ritenendo integrato il motivo abietto nei delitti commessi per il controllo criminale del territorio: ed invero. come già si è specificato in precedenza (ric. CA, n. 7), alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla lotta alla criminalità organizzata, la perpetrazione di un omicidio per ragioni collegate alla volontà di potenziare l'efficienza di agguerrite organizzazioni criminali può essere considerata in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile e vista con profonda riprovazione da coloro che della comunità fanno parte (sez. 1^, 20 gennaio 2000, Pin in proc. Ferrara, rv 215504; sostanzialmente nello stesso senso sez. 1^, 13 aprile 1994, Balzano, rv 198036, con riferimento all'omicidio di un presunto delatore). Non si pone all'evidenza, nel caso di specie, alcun problema di violazione dei limiti dell'estensibilità delle aggravanti ai concorrenti, essendo esse direttamente ed immediatamente riferibili alla persona del LI.
Incensurabile, perché congruamente motivata, si rivela poi la motivazione concernente il trattamento sanzionatorio. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
46. AP LO (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
47. OT CI (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
48. ZO VI è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi L3, N3 (concorso nell'omicidio aggravato di LV PE e connesso porto illegale di armi, fatto n. 24), P3, Q3 (concorso nell'omicidio aggravato di RO PI e connesso porto illegale di armi, fatto n. 26), D4, E4, E4 bis, E4 ter (concorso nel tentato omicidio aggravato di AN De VI e connessi porto illegale di armi e ricettazione di un'autovettura e di targhe, fatto n. 31), F4, G4 (concorso in rapina aggravata e connesso porto illegale di armi, fatto n. 32);
Impugna, insieme alla sentenza, l'ordinanza dibattimentale della Corte d'assise in data 13 luglio 1994, già oggetto di gravame in appello.
Denuncia:
48.1 - con riferimento all'impugnata ordinanza:
- violazione dell'art. 197, lett. d) c.p.p., per essere stati escussi come testimoni alcuni operatori di polizia giudiziaria in ordine ad attività di indagine compiuta nel medesimo procedimento ed illegittimamente non documentata.
La censura è infondata.
Ha già infatti avuto modo di affermare questa Corte in più occasioni (sez. 1^, 31 magio 1993, Marone, rv 194752; sez. 5^, 5 giugno 1997, Bozza, rv 208707) che la disposizione dell'art. 197 c.p.p. - la quale sancisce l'incompatibilità con l'ufficio di testimone per coloro, anche se ufficiali di polizia giudiziaria, che nel medesimo procedimento abbiano svolto la funzione di ausiliario del pubblico ministero o del giudice - non contempla un'ipotesi di incompatibilità assoluta a testimoniare, ma impedisce soltanto che quei soggetti possono deporre su fatti o circostanze apprese nella funzione di ausiliario;
essa quindi non va applicata all'attività che l'ufficiale di p.g. ha compiuto nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, al di fuori dell'occasionale assistenza prestata al singolo atto del magistrato. Nella specie, come si evince con chiarezza dal testo del provvedimento impugnato, gli operatori della polizia giudiziaria hanno deposto in ordine all'esito delle indagini svolte, senza dunque che si verificasse l'eventualità, che la norma in esame intende scongiurare, della surrettizia introduzione nel processo di un atto dell'organo giudiziario attraverso la deposizione di chi ha partecipato alla sua assunzione, con elusione delle formalità di legge.
- violazione dell'art. 468 c.p.p. per essere state ammesse come prove la testimonianza., di ufficiali di polizia giudiziaria e l'esame di imputati in reati connessi senza che nell'apposita lista fossero specificate le circostanze che ne costituivano l'oggetto. La censura è infondata.
Premesso che l'art. 468 c.p.p., nella versione previgente ed applicabile nel presente giudizio in virtù del principio tempus regit actum, non comprendeva, tra i soggetti da indicare nelle liste testimoniali, le persone individuate dall'art. 210 c.p.p. e che a tale conclusione non poteva pervenirsi in via interpretativa, tanto che si è resa all'uopo necessaria una modifica legislativa (L. 16 dicembre 1999, n. 479), rileva il collegio come i giudici di merito abbiano correttamente disatteso la doglianza concernente la mancanza di specificità dei capitoli di prova applicando il principio di diritto, già enunciato da questa Corte (sez. 111, 30 giugno 1999, Cola, rv 2 14444). secondo cui l'obbligo dell'indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame dei testimoni, imposto dal primo comma dell'art. 468 c.p.p., sussiste solo quando queste si discostino dal capo di imputazione, ampliandosi così la tematica che si intende proporre nell'istruttoria dibattimentale;
detto obbligo deve ritenersi dunque rispettato non soltanto quando nella lista testimoniale le circostanze sono indicate con richiamo diretto al capo di imputazione, ma anche quando sia possibile dedurre per relationem che la persona indicata è tra i protagonisti dei fatti rubricati e che le circostanze sulle quali è chiamata a deporre sono ricomprese in essi o in altri atti che debbono essere noti alle parti, essendo la finalità della disposizione in esame quella di tutelare le parti del processo contro la introduzione di eventuali prove a sorpresa e di consentire loro la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni.
Nella specie risulta espressamente chiarito dai giudici di merito che le circostanze oggetto della deposizione di cui si chiedeva l'assunzione erano direttamente collegate ai fatti di cui all'imputazione e che l'espresso richiamo nella lista alle indagini e relativi esiti - documentati nel fascicolo del p.m., noto alle parti private a seguito della discovery - sui quali avrebbero dovuto riferire gli operatori della polizia giudiziaria indicati come testi aveva garantito la regolarità del contraddittorio e la possibilità di articolare prova contraria.
inutilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento e "trasferite" nel presente, per non avere i giudici del merito motivato in ordine alla indispensabilità della loro acquisizione e comunque perché già dichiarate inutilizzabili nel procedimento a quo;
La censura è infondata.
Si deve in proposito rilevare, innanzi tutto, come esattamente le Corti territoriali abbiano affermato il principio secondo cui al giudice del procedimento ad quem spetti l'autonomo potere di valutare i presupposti di ammissibilità ed utilizzabilità degli esiti di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni disposte in altro procedimento;
non si giustificherebbe, diversamente, l'innovazione contenuta nel nuovo codice di rito il quale, differenziandosi da quello precedente che non fissava alcuna regola formale per la circolazione degli atti, prevede (art. 270.2 c.p.p.) che si attui anche nel procedimento ad quem la procedura giurisdizionale di garanzia e di controllo caratterizzata dal deposito della documentazione relativa alle operazioni di intercettazione, all'acquisizione nel contraddittorio delle conversazioni o comunicazioni irrilevanti, dallo stralcio, anche d'ufficio, delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Alle parti ed al giudice del procedimento "secondario" è così assicurata la possibilità di verificare la regolarità formale e sostanziale delle intercettazioni eseguite in quello "principale" e valutare l'altro presupposto di utilizzabilità dei risultati ivi acquisiti consistente nella loro indispensabilità per l'accertamento del reato per cui si procede. Nè può ritenersi, in proposito, che l'inutilizzabilità dichiarata nel procedimento in cui il mezzo di ricerca della prova è stato disposto condizioni l'analoga valutazione che deve rinnovarsi in quello in cui gli atti trasmigrano ai sensi dell'art. 270 c.p.p., con una sorta di automatismo di cui non vi è traccia nel codice di rito, il quale delinea anzi il vizio di inutilizzabilità, come chiarito in motivazione da sez. un. 21 giugno 2000, Tammaro, quale invalidità di tipo relativo e non assoluto.
Risulta nella specie dalla sentenza e dall'ordinanza impugnata che i giudici di merito hanno ritenuto l'utilizzabilità delle prove de quibus, sulla base di una legittima autonoma valutazione della correttezza della loro assunzione;
per contrastare tale conclusione e consentire a questa Corte l'invocato controllo di legittimità, il ricorrente avrebbe dovuto quindi esplicitare le ragioni per cui, nel procedimento principale, era intervenuta la dichiarazione di inutilizizabilità, indicando l'intervenuta irrevocabilità o meno di tale statuizione: ma tali profili sono stati del tutto trascurati nell'atto di impugnazione, che sul punto si palesa pertanto generico. Quanto alla denunciata mancanza della motivazione sulla indispensabilità dell'acquisizione delle prove aliunde raccolte, è evidente l'equivoco in cui è caduto il ricorrente, il quale sembra ipotizzare la necessità, nel procedimento secondario, di una formale valutazione di indispensabilità ex tinte, dello stesso tipo di quella richiesta dall'art. 267.1 c.p.p. come presupposto dell'autorizzazione all'intercettazione; nel caso di utilizzazione della prova in altro procedimento, viceversa, la valutazione predetta "accompagna" l'utilizzazione e può essere ad essa coeva, con la conseguenza che l'indispensabilità può trarsi implicitamente, come nel caso di specie, dal complesso della motivazione. - violazione dell'art. 62 c.p.p. per essere state assunte ex art. 210 c.p.p. le dichiarazioni dei collaboratori TA e AL aventi ad oggetto le confidenze ricevute dal ricorrente in spregio del divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato;
illegittimità costituzionale di quest'ultima disposizione nella parte in cui non prevede che si applichi alle dichiarazioni ivi previste l'art. 62 c.p.p. La censura è manifestamente infondata, avendo i giudici di merito correttamente applicato il principio, ormai pacifico in giurisprudenza, secondo cui il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato sancito dall'art. 62 c.p.p., essendo diretto ad assicurare l'inutilizzabilità di quanto raccolto al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore attraverso la testimonianza di chi dette dichiarazioni abbia ricevuto in qualsiasi maniera, presuppone che esse siano state rese nel corso del procedimento e non, come nella specie, anteriormente o al di fuori del medesimo e cioè al di fuori dello svolgimento di attività formalmente appartenente al procedimento;
il divieto, in quest'ultima ipotesi, non può infatti operare, assumendo l'oggetto della testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico riferito dal teste, valutabile come tale dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova (sez. 2^, 27 novembre 1998, Ricci, rv 212788). Inammissibile, prima che manifestamente infondata, è poi il la proposta questione di legittimità costituzionale, non essendo state neppure indicate dal ricorrente le norme costituzionali asseritamente violate.
- mancata acquisizione, così come richiesto dalla difesa, dei certificati del casellario giudiziale relativi ai collaboratori dichiaranti;
La censura è del tutto generica e non appare sorretta da alcun interesse, non avendo il ricorrente esplicitato, nell'atto di impugnazione, le ragioni della rilevanza probatoria di tali acquisizioni.
48. 2 - in generale sulle fonti di prova:
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità soggettiva dei collaboratori. La doglianza è infondata. Si è già chiarito, nel vagliare le numerose analoghe censure proposte da vari ricorrenti, che i giudici di merito, secondo un corretto criterio logico-giuridico, hanno specificamente ed approfonditamente esaminato la credibilità intrinseca dei numerosi collaboratori che hanno rilasciato dichiarazioni nel processo, espressamente distinguendoli in gruppi diversi a seconda del momento in cui avevano iniziato la collaborazione, procedendo quindi a valutazione differenziata dei grado di affidabilità delle chiamate (tanto da porla in discussione per quelle, fra esse, prive del requisito dell'autonomia o della costanza); ed occorre ribadire anche a questo proposito che il giudizio sull'attendibilità soggettiva del chiamante in reità o correità è riservato al giudice di merito e, se adeguatamente motivato, non è censurabile in questa sede.
48.3 - con riferimento all'omicidio PE (fatto n. 24):
- omessa verbalizzazione delle prime dichiarazioni del AL, aventi ad oggetto le confidenze asseritamente ricevute dal ricorrente il quale, all'epoca, già avrebbe dovuto essere considerato come indagato perché attinto, per il reato in questione, dalle dichiarazioni del collaboratore ER: conseguente loro illegittima utilizzazione in violazione dell'art. 62 C.P.P.;
- violazione dell'obbligo dell'esercizio dell'azione penale per avere il pubblico ministero procedente disposto l'ispezione del luogo in cui si riteneva dovessero trovarsi i resti del PE in un diverso procedimento relativo ad altro omicidio, con violazione, altresì, dei diritti della difesa, non avvertita del compimento dell'atto;
- omessa verbalizzazione delle operazioni di recupero dei resti del cadavere ritenuto del PE, con conseguente incertezza sulla identificazione del predetto, in relazione alla quale la motivazione appare meramente apparente;
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla causale del delitto, individuata nella presunta volontà di vendetta del PE nei confronti dei ZO - De TT in palese contraddizione con l'accertamento della circostanza che egli fece pervenire a mezzo di una terza persona al ricorrente ed ai fratelli De TT un avvertimento circa le intenzioni omicide del ER nei loro confronti;
Le doglianze sono infondate.
Ribadite, circa la dedotta violazione dell'art. 62 c.p.p., le argomentazioni appena svolte circa l'infondatezza dell'analoga censura prospettata con riferimento all'ordinanza 10 marzo 1994 della Corte d'assise, osserva il collegio come sia del tutto irrilevante, ai fini della validità della prova, la circostanza dell'omessa verbalizzazione delle rivelazioni che l'allora confidente AL aveva fatto alla polizia giudiziaria circa il luogo di occultamento del cadavere di TO PE;
non sussiste infatti alcun obbligo degli organi investigativi di documentare quanto da loro confidenzialmente appreso ne' di riferire il nome della loro fonte, le cui dichiarazioni, tuttavia, ben possono essere utilizzate, come si evince con chiarezza dall'art. 203 c.p.p., ove il confidente - come è avvenuto nella specie - sia svelato e chiamato a confermarle in giudizio.
Deve precisarsi, comunque, che ogni questione sulla utilizzabilità delle predette informazioni confidenziali e sulla mancata verbalizzazione dell'attività investigativa della polizia giudiziaria tesa alla loro verifica è totalmente superata dall'autonoma valenza che assume, nel processo, il verbale di sequestro, che costituisce l'atto procedimentale di assunzione della prova, la cui validità ed efficacia prescinde sia dalle modalità di acquisizione della notizia circa il luogo in cui il corpo del reato può essere rinvenuto ed appreso (sez. 2^, 4 novembre 1997, Lugano, rv 209337), sia dalla legittimità del contesto in cui l'atto di apprensione è compiuto (sez. un., 16 maggio 1996, Sala, rv 204463, che ha affermato la utilizzabilità del sequestro del corpo del reato effettuato nel corso di una perquisizione illegale), sia, infine, dall'esecuzione degli adempimenti successivi al compimento dell'atto prescritti a tutela della difesa (sez. un., 23 febbraio 2000, MAno, rv 215839).
Nessuna conseguenza sull'utilizzabilità della prova acquisita con il sequestro in atti può avere dunque la circostanza che la polizia giudiziaria, la quale agiva di propria iniziativa, abbia proceduto al rinvenimento ed all'apprensione del corpo del reato inserendo tale ricerca nelle indagini relative ad altro procedimento penale nel quale il ricorrente non era imputato o indagato e non vantava, quindi, alcun diritto di partecipare agli atti ivi assunti;
ne' vi è denuncia, nell'atto di impugnazione, di eventuali omissioni o limitazioni concernenti l'esercizio della difesa nella fase successiva all'esecuzione del sequestro medesimo. Del pari infondate si mostrano le censure concernenti l'identificazione dei resti del PE, svolte con riferimento sia al numero e quantità dei reperti esaminati dal perito che alle sue conclusioni, avendo i giudici di merito ampiamente motivato su entrambi i punti e non potendo questa Corte sovrapporre le proprie valutazioni a quelle, plausibili, esposte nel provvedimento impugnato: ne' può trascurarsi, in proposito, la circostanza che l'identificazione della vittima avvenne anche in virtù del riconoscimento, da parte dei familiari, di capi di abbigliamento ed altri oggetti che le erano appartenuti in vita.
Quanto alla individuazione del movente dell'omicidio occorre rilevare che, se invero i giudici di merito non hanno compiutamente individuato l'occasione scatenante l'omicidio per l'ambiguità e complessità dei rapporti fra il ER ed i De TT - ZO con il PE, è stato tuttavia logicamente ricostruito, anche mercè le dichiarazioni dei collaboratori IA e ZZ, del coimputato UR e le stesse, parziali ammissioni del coimputato LV ZO, un quadro in cui emerge con chiarezza la ritenuta totale inaffidabilità della vittima la quale, abbandonato un gruppo ed avvicinatasi ad un altro, pure di questo aveva violato le regole interne, determinando una convergente volontà diretta alla sua eliminazione.
48.4 - con riferimento all'imputazione di rapina (fatto n. 32):
- vizio della motivazione in ordine alla ritenuta esistenza di riscontri individualizzanti, non potendosi ritenere tali ne' il ritrovamento del MA sottratta alla persona offesa, che si trovava nella disponibilità di più persone e non del solo ricorrente, ne' la circostanza che questi abbia acquistato a distanza di un anno dalla rapina la gioielleria presso la quale venne consumato il reato;
La censura è infondata.
I giudici di merito hanno posto a base dell'affermazione di colpevolezza le dichiarazioni del collaboratore AL - in relazione alle quali hanno logicamente giustificato la persistenza di un nucleo di attendibilità nonostante il fondato sospetto, manifestato da entrambe le Corti, che il predetto abbia taciuto la sua partecipazione al fatto - correttamente utilizzando come elemento oggettivo di riscontro di alto valore individualizzante la circostanza che la medesima pistola cal. 9x21 sottratta alla persona offesa dal reato sia stata successivamente utilizzata per il tentato omicidio De VI, in ordine al quale è stata accertata, anche sulla base di elementi diversi, la responsabilità del ricorrente, e sia stata quindi rinvenuta, poco dopo quest'ultimo fatto, nella disponibilità del ricorrente medesimo. Nè ha rilievo la notazione difensiva secondo cui la valenza individualizzante del riscontro verrebbe meno per la possibilità che più persone potessero usare detta arma, emergendo chiara tale valenza dalla valutazione incrociata delle predette emergenze, di per sè idonee a fondare il giudizio di responsabilità in ordine al quale la circostanza dell'acquisto, da parte del ricorrente, della gioielleria in cui, con la complicità definitivamente accertata del proprietario-venditore, venne consumata la rapina in danno di alcuni rappresentanti di preziosi, altro non è che un ulteriore elemento di conferma. 48.5 - con riferimento all'omicidio PI (fatto n. 26):
- vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle testimonianze dei presenti al fatto e della consulenza medico-legale;
- vizio della motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore AL, peraltro non riscontrate, e dei collaboratori ER e CO, la cui convergenza - per espressa precisazione dei giudici di primo grado - si è realizzata esclusivamente nei confronti degli imputati De TT, ai quali si è parificata apoditticamente la posizione del ricorrente sulla base dell'attribuzione della detenzione di un'arma che solo in termini di possibilità e non di probabilità, come erroneamente ritenuto in sentenza) è stata indicata dal perito balistico come la stessa utilizzata nel tentato omicidio De VI. La censura è fondata nei limiti che saranno qui di seguito indicati. I riscontri alla dichiarazione accusatoria possono consistere, come è stato chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, in qualsiasi elemento esterno ad essa, logico o rappresentativo, idoneo a confermarne l'attendibilità, e dunque anche da altra dichiarazione accusatoria convergente, purché sia resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di influenze reciproche.
Fermo restando che detti riscontri, proprio perché finalizzati alla conferma di una prova, non devono essere di per sè dotati di autonoma valenza dimostrativa della responsabilità ma, al contrario, si caratterizzano per essere ciascuno, di per sè, fornito di capacità dimostrativa ridotta, e che inoltre non possono derivare dalla stessa chiamata in reità o correità ovvero dallo stesso chiamante, per evitare il fenomeno della circolarità della prova, che implica una corroboration meramente apparente, deve ribadirsi che essi devono essere innanzi tutto certi, nel senso che non può fungere da elemento di conferma un dato di cui è dubbia l'esistenza, specifici ed individualizzanti, nel senso che devono riferirsi sia al fatto da dimostrare, in qualsiasi sua componente (comprese le premesse di ordine fattuale e la causale) sia alla persona che lo ha commesso. In altre parole essi devono essere idonei a confermare l'attendibilità della propalazione con riguardo sia all'accadimento materiale narrato, alla sua effettiva sussistenza e svolgimento, sia alla partecipazione ad esso, morale o materiale, del soggetto accusato, tenendo conto che l'esistenza di riscontri di particolare valenza relativi al fatto rafforza l'attendibilità intrinseca dei collaboratori ed incide sull'ulteriore controllo da effettuarsi in ordine al contenuto individualizzante delle dichiarazioni, in relazione al quale gli elementi di conferma, pur sempre necessari, non richiedono una forza dimostrativa particolarmente accentuata. Nel caso di specie la motivazione non ha rispettato gli indicati criteri, sicché appare sul punto priva del contenuto valutativo richiesto dall'art. 192.3 c.p.p. e, dunque, mancante ai sensi dell'art. 606, lett. e, c.p.p., dovendosi ancora una volta ribadire che la violazione delle disposizioni sulla valutazione della prova, non sanzionate con la nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, ridonda nel vizio della motivazione e non nell'error in procedendo di cui all'art. 606, lett. c, c.p.p. Ed invero, poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità le dichiarazioni del collaboratore AL, in relazione alle quali è stata logicamente giustificata la persistenza di un nucleo di attendibilità nonostante il fondato sospetto, manifestato dalle Corti di primo e secondo grado, che il predetto abbia taciuto la sua partecipazione all'omicidio, i giudici di merito non hanno individuato riscontri certi e di valenza individualizzante idonei a confermare dall'esterno dette propalazioni.
Si rileva infatti che non possono valere a tal fine le dichiarazioni del collaboratore TA, espressamente riconosciute prive del decisivo carattere dell'autonomia rispetto a quelle di AL;
quelle del collaboratore ER, che non coinvolgono direttamente il ricorrente, ma solo gli altri coimputati, e sono dunque prive di efficacia individualizzante;
quelle del collaboratore CO, le quali, riconosciute prive del requisito della costanza nei confronti dell'imputato (sent. 1^ grado, vol. 8^, f. 2276), lo riguardano in ogni caso direttamente solo nella parte in cui riferiscono notizie che il propalante apprese da AN EG, a sua volta informato dal predetto ER, e dunque aventi origine da una fonte la quale, direttamente esaminata nel dibattimento, non ha invece direttamente coinvolto - come appena precisato - il ricorrente medesimo.
Neppure possono valere quali riscontri esterni alle dichiarazioni di AL:
- l'esito della perizia balistica, la quale ha risposto con un giudizio di semplice probabilità al quesito se la rivoltella cal. 38 utilizzata per l'omicidio PI sia la medesima utilizzata per il tentato omicidio De VI, di cui pure il ricorrente è stato riconosciuto colpevole: tale elemento, infatti, proprio in ragione delle conclusioni peritali, appare privo del requisito della certezza e dunque inidoneo a svolgere la funzione di conferma, ne' tale requisito può derivarsi dalla considerazione che un testimone del fatto abbia riferito di aver visto in mano ad uno degli autori dell'omicidio un revolver nero, e cioè dello stesso colore indicato nella narrazione del collaboratore predetto, trattandosi di un particolare del tutto generico al quale non può riconoscersi alcuna capacità di restringere il margine di probabilità indicato in perizia;
- la circostanza che gli autori del fatto abbiano utilizzato un'autovettura di grossa cilindrata, con caratteristiche simili a quelle di un'auto di cui il ricorrente aveva la disponibilità, stante l'assoluta genericità e quindi carenza di efficacia individualizzante di tale elemento;
- la constatazione dell'esistenza, sulla camicia della vittima, di una lesione del tessuto compatibile con l'azione violenta ascritta all'imputato dal collaboratore AL, trattandosi di un riscontro specifico sul fatto, ma non diretto verso la persona indicata come agente.
L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata nei confronti del ricorrente VI ZO con riferimento ai capi P3 e Q3 (fatto n. 26); il giudice di rinvio si atterrà ai principi in tema di valutazione della prova come sopra indicati e rideterminerà, alla luce della sua decisione, il complessivo trattamento sanzionatorio per tutti i reati unificati nel vincolo della continuazione, già calcolato, nel provvedimento impugnato, sulla base della pena irrogata per il delitto di cui al predetto capo P3.
48.6 - con riferimento al tentato omicidio De VI (fatto n. 31):
- vizio della motivazione in ordine alla ritenuta idoneità a fungere da riscontro individualizzante del rinvenimento della pistola cal. 9x21 utilizzata per il reato, che si trovava nella disponibilità di più persone, nonché alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori;
- violazione degli artt. 210 e 195 c.p.p., per non essere state sentite le persone alle quali ciascun collaboratore faceva riferimento come fonte delle notizie apprese;
- violazione di legge e vizio della motivazione per la ritenuta sussistenza dell'aggravante del motivo abietto;
Le doglianze sono infondate.
Osserva il collegio che ai fini dell'affermazione della responsabilità del ricorrente sono state correttamente valorizzate le propalazioni dei collaboratori AL e TA, di cui è stata positivamente esaminata ed apprezzata la credibilità, confermate da elementi esterni specifici e di sicura valenza individualizzante, quali l'accertamento delle lesioni procuratesi nell'occasione dal ricorrente medesimo, documentate in un'intercettazione telefonica, nonché dalle autonome convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori IA e CO e dalla deposizione della persona offesa;
ciò premesso, il rinvenimento nella disponibilità anche dell'imputato, poco tempo dopo il fatto, della pistola cal. 9x21 indiscutibilmente utilizzata per l'agguato, costituisce solo un ulteriore elemento a suo carico, la cui globale efficacia probatoria appare in tutta la sua evidenza ove combinato con l'accertata provenienza dell'arma dalla rapina (fatto n. 32) di cui già si è detto.
Quanto alla denunciata violazione dell'art. 195 c.p.p., deve rilevarsi - a prescindere dall'esame della sua fondatezza in diritto - l'assenza del presupposto di fatto che la sorregge, in quanto tutti i soggetti che sono stati la fonte di quanto narrato dai collaboratori risultano essere stati esaminati nel dibattimento (gli stessi imputati, la persona offesa, il coimputato TO TA); ed in ogni caso sarebbe stato onere della parte, onde poterne eccepire l'inutilizzabilità, dimostrare, in ossequio al meccanismo delineato dai commi 1 e 3 dell'art. 195 c.p.p., di avere richiesto l'audizione delle fonti indirette (sez. 2^, 1 marzo 1996, Esposito, rv 204755). Parimenti infondata è la censura concernente il riconoscimento dell'aggravante del motivo abietto, avendo i giudici di merito incensurabilmente accertato che gli agenti perseguivano una finalità - regolare un conflitto per la supremazia nel campo criminale - la quale, come si è già precisato, si pone in contrasto con il comune sentire di una società civile suscitando profonda riprovazione (sez. 1^, 20 gennaio 2000, PM in proc. Ferrara, rv 215504). 48.7 - denuncia altresì in via gradata:
- omessa assunzione di prove decisive, consistenti in intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento e nella perizia dattiloscopica sull'arma;
- omesso riconoscimento della diminuente prevista per il giudizio abbreviato e della prevalenza delle concesse attenuanti generiche sulle contestate aggravanti.
Anche tali censure sono infondate.
I giudici di merito, infatti, hanno correttamente giustificato sia il rigetto della richiesta di rinnovazione del dibattimento, per l'assenza del requisito della decisività se non, addirittura, della rilevanza delle prove di cui si domandava l'assunzione, sia il diniego di applicazione della diminuzione della pena per il giudizio abbreviato, esattamente ricollegato ad una valutazione ex ante di non decidibilità del processo allo stato degli atti ed all'impraticabilità del rito (allora) condizionato dalla ostativa contestazione di delitti puniti con l'ergastolo, sia, infine, il giudizio di semplice equivalenza delle concesse attenuanti generiche. Il ricorso deve pertanto essere parzialmente accolto, nei limiti indicati al p. 48.5, e rigettato nel resto.
49. ZO LV è stato dichiarato colpevole dei delitti di cui ai capi L3, N3 (concorso nell'omicidio aggravato di LV PE e connesso porto illegale di armi, fatto n. 24) ed U5 (porto e detenzione di arma da guerra, fatto n. 39).
Denuncia:
49.1 - vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta credibilità intrinseca del collaboratore ER, (che aveva con lui aspra rivalità), in relazione alla quale la sentenza di appello si limita a richiamare quella di primo grado, effettuando peraltro il giudizio di attendibilità ex posi rispetto alla ricerca dei riscontri estrinseci, tra i quali non possono comunque annoverarsi le dichiarazioni del collaboratore CO, la cui fonte informativa è lo stesso ER, ne' quelle del collaboratore AL, prive di autonomia rispetto alle propalazioni del predetto ER e di valenza individualizzante;
- vizio della motivazione con riferimento alla mancata concessione delle, attenuanti generiche, che avrebbero dovuto ritenersi prevalenti sulle contestate aggravanti;
Le censure sono infondate.
Osserva il collegio come appaia esattamente risolta, sotto il profilo giuridico e metodologico, la questione concernente la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, dovendosi condividere, al di là di ogni questione - che invero appare meramente terminologica - relativa alla necessaria successione cronologica delle operazioni mentali del giudice, l'esplicita affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui la valutazione della credibilità intrinseca del dichiarante deve precedere logicamente la verifica ab extrinseco, senza che questa, tuttavia, sia impedita da un esito non del tutto positivo della prima;
ed invero se una negativa valutazione dell'attendibilità intrinseca di un chiamante in correità o in reità rende inutile la verifica esterna delle sue dichiarazioni, è pur vero che un accertamento non pieno di quella non è di ostacolo alla verifica dei controlli esterni ma postula, eventualmente, la necessità di una loro maggiore consistenza (sez. 1^, 22 gennaio 1997, Bompressi, rv 206878). A tale corretto criterio, e non ad altri, si sono sempre attenuti i giudici di merito, i quali hanno specificamente esaminato la credibilità intrinseca dei numerosi collaboratori che hanno rilasciato dichiarazioni nel processo, espressamente distinguendoli in gruppi diversi a seconda del momento in cui avevano iniziato la collaborazione, procedendo quindi a valutazione differenziata del grado di affidabilità delle loro dichiarazioni (tanto da porla in discussione per quelle, fra esse, prive del requisito dell'autonomia o della costanza e pervenire conseguentemente a pronunce favorevoli, come nel caso del ricorrente in relazione alle imputazioni di cui al fatto n. 26) e quindi alla verifica della sussistenza dei riscontri esterni.
Ciò premesso devesi rilevare come per ciascuna delle imputazioni ascritte al ricorrente i giudici di merito abbiano indicato con precisione i riscontri estrinseci alle propalazioni accusatorie, applicando i principi, più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riscontro idoneo a confermare l'attendibilità delle dichiarazioni dei soggetti indicati nell'art. 210 c.p.p. può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica tale da renderne verosimile il contenuto, e quindi anche da altra dichiarazione accusatoria convergente resa in piena autonomia tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze (sez. 1^, 2 dicembre 1998, Archinà, rv 212275); ed abbiano altresì valorizzato, contrariamente all'assunto del ricorrente, elementi di indubbia efficacia individualizzante perché concernenti sia il fatto addebitato che la persona dell'incolpato, ricostruendo i fatti di causa secondo un percorso argomentativo non solo giuridicamente corretto ma anche logicamente coerente e dunque incensurabile in questa sede.
Fermo restando dunque che non compete a questa Corte una nuova valutazione delle prove, ma solo la verifica della struttura logica della motivazione e della sua completezza alla luce dei criteri fissati dall'art. 192 c.p.p., si osserva, con riferimento all'omicidio PE (fatto n. 24), che i giudici di merito hanno utilizzato la chiamata in correità del coimputato ER, del quale anche in grado di appello è stata sottoposta a positiva verifica la credibilità intrinseca, riscontrata dagli ulteriori elementi di sicura efficacia individualizzante quali le dichiarazioni accusatorie del collaboratore CO, rese in epoca non sospetta e di cui solo una parte deriva dalle conoscenze apprese dal ER, quelle del collaboratore AL, di cui è stata espressamente riconosciuta costanza ed autonomia rispetto alle altre e la conferma della cui intrinseca attendibilità è stata individuata nella significativa circostanza di aver egli fatto rinvenire il cadavere della vittima occultato in un pozzo, quelle del collaboratore TA, nonché la deposizione del teste Candido;
ne' può trascurarsi che nel provvedimento impugnato è altresì valorizzato, come elemento di riscontro individualizzante, il movente dell'omicidio, individuato anche attraverso le dichiarazioni dei collaboratori IA e ZZ, del coimputato UR e le parziali ammissioni dello stesso ricorrente in una Corte rivalità sorta fra il ZO ed il PE anche a seguito del passaggio di quest'ultimo ad un gruppo opposto.
Allo stesso modo deve ritenersi corretta la motivazione concernente l'affermazione di responsabilità per il delitto di cui al capo U5, basata sulle dichiarazioni accusatorie del collaboratore AL, che ha inoltre consentito il recupero dell'arma come precisamente descritta, corroborate dall'esito di intercettazioni ambientali effettuate presso il carcere di Lecce, di valenza sostanzialmente confessoria.
Parimenti infondate sono le doglianze concernenti la mancata concessione delle attenuanti generiche, correttamente motivata con riferimento ai parametri di cui all'art. 133 c.p. 49.2 - con motivi aggiunti il ricorrente propone altresì richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, non formulata nell'udienza preliminare per la preclusione - superata dagli artt. 27 e ss. L. 16 dicembre 1999 n. 479 - derivante dalla contestazione di un reato punibile con l'ergastolo ed a tal fine solleva eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 4ter.2 d.l. n. 82/2000, conv. in L. n. 144/2000, per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui non consente l'accesso al rito speciale nel giudizio di cassazione agli imputati di reati punibili con l'ergastolo che non abbiano in precedenza potuto avanzare la relativa istanza, perché preclusa.
La richiesta non può essere accolta, dovendosene ribadire le ragioni di infondatezza, anche con riferimento all'eccepita illegittimità costituzionale, già illustrate in ordine alle analoghe questioni proposte dal ricorrente AN EN LA (n. 4). Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
50. NTlla GI è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi M2, N2 (concorso nell'omicidio aggravato di LV RT e connesso porto illegale di armi, fatto n. 15); B4, C4 (concorso nell'omicidio aggravato di CO OL e connesso porto illegale di armi, fatto n. 30).
Denuncia:
50.1 - con riferimento al fatto n. 15 (omicidio RT):
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità intrinseca dei collaboratori CI e CO nonché all'assenza di riscontri esterni, non potendosi le dichiarazioni predette riscontrarsi reciprocamente per il mancato accertamento della loro autonomia.
La doglianza è infondata.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano seguito un corretto iter valutativo delle dichiarazioni dei collaboratori, esaminando la loro intrinseca attendibilità, della quale hanno logicamente, e dunque incensurabilmente, fornito una valutazione positiva, accertando come entrambi avessero avuto la possibilità di essere informati delle notizie riferite in dibattimento, riscontrando reciprocamente le narrazioni sul nucleo essenziale della questione fattuale da decidere e giustificando adeguatamente le parziali discrasie tra loro esistenti;
ne' può sostenersi che nel caso di specie di tali dichiarazioni non fosse consentito il riscontro incrociato, in quanto di esse è stata espressamente apprezzata l'autonomia e motivatamente escluso il reciproco condizionamento;
ed a questo punto il controllo di legittimità si deve arrestare, non potendosi richiedere alla suprema Corte una rivalutazione del materiale probatorio esaminato nei precedenti gradi del giudizio ed una sua diversa lettura, anche se altrettanto apprezzabile, a fronte di uno sviluppo argomentativo che, lungi dall'apparire meramente apparente o manifestamente illogico, si pone anzi come un sistema logico compiuto e strutturalmente coerente.
50.2 - con riferimento al fatto n. 30 (omicidio OL):
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni de relato dei collaboratori, inidonee a riscontrarsi reciprocamente perché aventi un'unica origine, nonché di quelle dei testi d'alibi, acriticamente ed illogicamente disattese.
La doglianza è infondata.
L'affermazione di responsabilità del ricorrente si è infatti basata, secondo un procedimento valutativo corretto, sulla valorizzazione di plurime convergenti chiamate in reità provenienti da soggetti (i collaboratori IA, ZZ e CO) che avevano ricevuto le confidenze del destinatario dell'azione omicida - il quale, scampato al pericolo, aveva riconosciuto l'aggressore - confermate dal sequestro di una lettera nella quale il medesimo indica come autore dell'agguato l'attuale ricorrente, nonché sulle propalazioni di altro collaboratore (PA), che aveva ricevuto le sue dichiarazioni confessorie, riscontrate anche attraverso intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione di tale CE ZO.
Non può dunque parlarsi ne' di mera circolarità della prova ne' di assenza di riscontri;
ed allo stesso modo del tutto congrua si mostra la motivazione sulla compatibilità dell'azione con l'alibi dedotto dall'imputato.
50.3 deduce altresì:
- violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e della loro estensione al ricorrente. Anche tale doglianza è infondata.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano esaurientemente dato atto della sussistenza dei presupposti sia della premeditazione (logicamente dedotta anche dalle modalità di esecuzione degli agguati) che del motivo abietto, essendo stati inquadrati gli omicidi nell'ambito di una serie di reciproche aggressioni tra componenti di bande in lotta per il predominio criminale del territorio (sez. 1^, 20 gennaio 2000, PM in proc. Ferrara, rv 215504). Nè si pone nel caso di specie, all'evidenza, alcuna questione circa l'estensibilità ex art. 118 c.p. delle predette circostanze al ricorrente, al quale si applicano in via diretta, avendone egli condiviso il relativo atteggiamento psicologico, secondo l'insindacabile accertamento effettuato in sentenza.
Con motivi aggiunti propone, ai sensi degli artt. 27/31 L. 16 dicembre 1999, n. 479, richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, non formulata nell'udienza preliminare per la contestazione ostativa di un reato punibile con l'ergastolo, ed a tal fine solleva eccezione di legittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 4 ter, comma 2, d.l. n. 82 del 2000, conv. in L. n. 144/2000, nella parte in cui non contempla la possibilità di accesso al rito speciale nel giudizio davanti alla Corte di cassazione.
L'istanza non può essere accolta e la proposta questione di legittimità costituzionale deve ritenersi manifestamente infondata per le ragioni esposte nell'esame degli analoghi motivi dell'imputato AN EN LA (n. 4).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
51. RO EL è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi M1 N2 (concorso nell'omicidio aggravato di LV RT e connesso porto illegale di armi, fatto n. 15).
Denuncia:
51.1 - violazione di legge e vizio della motivazione, per essere stata posta a base dell'affermazione di responsabilità le chiamate in reità di collaboratori la cui attendibilità intrinseca non è stata rigorosamente valutata, sicché non potevano riscontrarsi reciprocamente.
La doglianza è infondata.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano seguito un corretto iter valutativo delle dichiarazioni dei collaboratori, esaminando la loro intrinseca attendibilità, della quale hanno logicamente, e dunque incensurabilmente, fornito una valutazione positiva, accertando come entrambi avessero avuto la possibilità di essere informati delle notizie riferite in dibattimento, riscontrando reciprocamente le narrazioni sul nucleo essenziale della questione fattuale da decidere e giustificando adeguatamente le parziali discrasie tra loro esistenti;
ne' può sostenersi che nel caso di specie di tali dichiarazioni non fosse consentito il riscontro incrociato, in quanto di esse è stata espressamente apprezzata l'autonomia e motivatamente escluso il reciproco condizionamento;
ed a questo punto il controllo di legittimità si deve arrestare, non potendosi richiedere alla suprema Corte una rivalutazione del materiale probatorio esaminato nei precedenti gradi del giudizio ed una sua diversa lettura, anche se altrettanto apprezzabile, a fronte di uno sviluppo argomentativo che, lungi dall'apparire meramente apparente o manifestamente illogico, si pone anzi come un sistema logico compiuto e strutturalmente coerente.
51.2 - violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e del motivo abietto.
Anche tale doglianza è infondata.
Si deve invero rilevare che i giudici di merito hanno correttamente individuato nei fatti così come accertati i presupposti delle contestate aggravanti, ascrivendo i delitti ad una precisa strategia tesa all'eliminazione degli avversari, e dunque a propositi omicidiari sorti nell'agente in tempo significativamente antecedente alla loro realizzazione (dunque tale da consentire la resipiscenza);
nonché ritenendo integrato il motivo abietto nei delitti commessi nella lotta per il controllo criminale del territorio: ed invero, come già si è specificato in precedenza (ric. CA, n. 7), alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla lotta alla criminalità organizzata, la perpetrazione di un omicidio per ragioni collegate alla volontà di potenziare l'efficienza di agguerrite organizzazioni criminali può essere considerata in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile e vista con profonda riprovazione da coloro che della comunità fanno parte (sez. 1^, 20 gennaio 2000. Pm in proc. Ferrara, rv 215504; sostanzialmente nello stesso senso sez. 1^, 13 aprile 1994, Balzano, rv 198036, con riferimento all'omicidio di un presunto delatore).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
52. AD GI è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti); N1, O1 (concorso nell'omicidio aggravato di LA EL e connesso porto illegale di armi, fatto n. 6).
Denuncia:
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato associativo, dedotta unicamente dalla ritenuta colpevolezza per l'omicidio di LA EL, senza l'indicazione di elementi concreti sintomatici dell'appartenenza al sodalizio e della "mafiosità" dello stesso;
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per l'omicidio, basata sulle dichiarazioni dei collaboratori ZZ e IA, prive di attendibilità intrinseca per l'assenza - quasi ontologica - dei requisiti del disinteresse e della spontaneità e dunque inidonee a riscontrarsi reciprocamente;
- violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle aggravanti e del motivo abietto. Le doglianze sono infondate.
Premesso che l'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo e l'accertamento della natura "mafiosa" del sodalizio si fondano su una pluralità di dichiarazioni convergenti, della cui univoca significanza i giudici di Merito hanno dato compiutamente atto fin dal primo grado del giudizio e che hanno ribadito, a fronte di motivi di appello al limite della genericità, con la sentenza impugnata davanti a questa Corte, osserva il collegio come la conclusione di colpevolezza del ricorrente anche in relazione all'imputazione di omicidio sia sorretta da motivazione del tutto corretta sotto il profilo logico- giuridico.
Ed invero è stata valorizzata, innanzi tutto, la chiamata in correità effettuata dal collaboratore ZZ, mandante dell'omicidio, di cui è stata positivamente effettuato il vaglio di credibilità intrinseca: ne' sul relativo giudizio può incidere negativamente, secondo un principio ormai pacifico, l'aspettativa, da parte del propalante, dei benefici che la legge riconnette alla c.d. "collaborazione con la giustizia".
Sono state quindi prese in considerazione le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori IA e CI, le quali, pur non potendo fungere da riscontro esterno alla predetta chiamata, avendo esse origine dallo stesso ZZ, sono state correttamente valutate come idonee ad una generale conferma della sua attendibilità; in particolare si mostra del tutto logica tale conclusione con riferimento alle precise propalazioni del collaboratore CI, perché rese, secondo l'accertamento contenuto in sentenza (sent. 1^ grado, f. 954 ss.), in epoca non sospetta e. cioè quando il ZZ stesso non aveva ancora rivelato agli inquirenti le sue conoscenze. Sono stati infine indicati, come riscontri esterni, le dichiarazioni del collaboratore CI, esecutore materiale del delitto, caratterizzate da un preciso riferimento individualizzante nei confronti dell'imputato, nonché il rigoroso accertamento della causale, la cui valenza a confermare la chiamata in correità già è stata affermata dalla giurisprudenza di questa Corte (sez. 6^, 31 gennaio 1996, PM in proc. Alleruzzo, rv 206586). Allo stesso modo immune da vizi logici o giuridici è l'accertamento della sussistenza delle aggravanti contestate in relazione all'omicidio, eseguito, secondo la ricostruzione effettuata in sentenza, in attuazione di un ordine giunto dall'interno del carcere ed al fine di eliminare una persona divenuta orinai inaffidabile e pericolosa per l'associazione criminosa.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
53. TO PA (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
54. NO AN è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi D5. V5 (concorso nell'omicidio aggravato di PE RT e connesso porto illegale di armi, fatto n. 6 bis).
Denuncia:
54.1 - violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla valutazione delle chiamate in reità effettuate dai collaboratori, le cui divergenze e contraddizioni - incidenti sia sul ruolo svolto nella commissione del reato che sul luogo di occultamento del cadavere - e la cui provenienza dalla medesima fonte di conoscenza avrebbero dovuto indurre i giudici di merito ad una rigorosa verifica della loro attendibilità, nel caso di specie del tutto assente;
nonché con riferimento all'assenza di riscontri individualizzanti, erroneamente indicati in elementi estranei al fatto specifico, e comunque non attinenti all'imputato, ed all'omesso apprezzamento delle dichiarazioni dei collaboratori RU e IA, che non lo hanno indicato tra gli autori del reato.
La doglianza è infondata.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano correttamente proceduto all'esame delle dichiarazioni dei collaboratori - delle quali è stata vagliata innanzi tutto l'intrinseca credibilità - espressamente apprezzandone autonomia e libertà da condizionamenti, riscontrandole quindi reciprocamente - secondo un iter logico- giuridico conforme agli insegnamenti di questa suprema Corte (sez. 1^, 2 dicembre 1998, Archinà, rv 212275) - dopo averne adeguatamente, e dunque incensurabilmente, appianato le divergenze per valorizzare la loro concordanza sul nucleo centrale e significativo delle questioni fattuali in decisione: ed invero, come ha già avuto modo di chiarire questa sezione (sez. 2^, 21 maggio 1998, Caruana, rv 213568; sez. 2^, 17 dicembre 1999, Calascibetta, rv 215558), in presenza di una pluralità di dichiarazioni accusatorie rese da soggetti tutti compresi tra quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p., la eventuale sussistenza di smagliature e discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto fra esse, non implica, di per sè, il venir meno della loro sostanziale affidabilità quando sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei rispettivi nuclei fondamentali. Da rilevare, altresì, con riferimento alla dedotta unicità della fonte di conoscenza, come ciò non determini un fenomeno di "circolarità della prova", sussistente ove le dichiarazioni di un collaboratore trovino riscontro in quelle di altri che da lui hanno appreso quanto riferiscono e non quando, come nel caso di specie, le notizie riferite dai collaboratori nel dibattimento provengano dal medesimo soggetto, da loro diverso, perché confidate a più persone. In tal caso sussiste l'onere del giudice di valutare la veridicità del contesto in cui tali rivelazioni siano state effettuate, e ad esso non si sono sottratte le Corti di merito che hanno espressamente preso in considerazione la questione, con specifico riferimento ai rapporti fra il collaboratore ZZ ed il De OM, mandante dell'omicidio, e ribadito in più occasioni come i propalanti e la fonte fossero tutti soggetti che si collocavano al vertice dell'associazione criminosa "sacra corona unita". Allo stesso modo è stata espressamente esaminata e logicamente risolta la questione concernente l'omessa indicazione del ricorrente fra i responsabili dell'omicidio da parte dei collaboratori IA e RU.
Quanto agli elementi di conferma delle dichiarazioni accusatorie, ulteriori e diversi rispetto alla mutual corroboration, osserva il collegio come i giudici di merito abbiano indicato una serie di riscontri sul fatto di particolare spessore (tra i quali l'intercettazione ambientale di una conversazione in cui il coimputato LA ha sostanzialmente ammesso la sua responsabilità), sicché ciò rafforza l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti ed incide sul controllo da effettuarsi sul contenuto individualizzante delle dichiarazioni, gli elementi di conferma delle quali, pur sempre necessari, non richiedono una forza dimostrativa particolarmente accentuata (sez. 1^, 22 marzo 1999, 7 PM in proc. Merlino, rv 215129).
54.2 - violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, espressamente richieste con l'atto di appello contrariamente a quanto ritenuto in sentenza.
Il motivo è manifestamente infondato, avendo correttamente i giudici di merito motivato per relationem in ordine al trattamento sanzionatorio, a fronte di una richiesta, proposta in coda ai motivi di appello, del tutto generica e quindi priva del contenuto di specificità richiesto dall'art. 581 C.P.P. 54.3 Con memoria aggiunta il ricorrente insta per l'applicazione della disciplina del giudizio abbreviato, come modificata dagli artt. 27/31 L. 16 dicembre 1999, n. 479. La richiesta è infondata e non può essere accolta per i motivi indicati a proposito dell'analoga istanza presentata dal coimputato AN EN LA (n. 4).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
55. TO MA è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi A5, B5, C5 (concorso nell'omicidio aggravato di IO LÈ e connessi porto illegale di armi e distruzione di cadavere, fatto n. 2 bis); F1, G1 (concorso nell'omicidio aggravato di LE NE e connesso porto illegale di anni, fatto n. 3).
Denuncia:
55.1 - abnormità dell'ordinanza in data 25 gennaio 1999 con la quale la Corte d'assise d'appello ha rimesso gli atti al pubblico ministero in relazione all'omicidio di AN RO e reati satellite - dai quali era stato assolto in primo grado - per la ritenuta diversità del fatto, in realtà non accertata e desunta semplicemente dalle dichiarazioni dei collaboratori MA e SC. La doglianza è infondata.
In presenza di appello del pubblico ministero avverso l'assoluzione del ricorrente in ordine alla predetta imputazione, il giudice di secondo grado, a seguito dell'esame dibattimentale di alcuni collaboratori, ha ritenuto che il fatto risultasse diverso da quello contestato, essendo emerso in termini di assoluta concordanza che il TO non fosse autore materiale dell'omicidio, come da contestazione, ma eventualmente il mandante, ed ha pertanto rimesso il procedimento nella fase delle indagini preliminari. Tale decisione appare perfettamente conforme allo schema legislativo tracciato dall'art. 521 c.p.p.; esula pertanto dall'ordinanza impugnata qualsiasi profilo di abnormità, riscontrabile, secondo il costante insegnamento di questa suprema Corte, solo ove il provvedimento del giudice appaia, per singolarità e stranezza, del tutto avulso dall'ordinamento ovvero quando da esso derivi una non diversamente superabile stasi processuale: il che non è dato rinvenire nel caso di specie, in cui il pubblico ministero, a seguito della trasmissione degli atti al suo ufficio, è onerato della prosecuzione delle indagini preliminari, adottando al loro esito le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. 55.2 - nullità delle ordinanze 7 maggio 1998 e 28 maggio 1998 con le quali la Corte d'assise d'appello ha respinto la richiesta di rinnovazione del dibattimento per l'esame diretto del collaboratore MA sull'omicidio LÈ pur dovendosi considerare detto esame come "prova nuova" ai sensi degli artt. 603.2 e 495 c.p.p. e pur essendo stato l'esame del MA ammesso sui temi di accusa in relazione all'omicidio RO.
La censura è infondata.
Si deve rilevare, in proposito, come corretta si mostri la decisione del giudice di appello, il quale ha negato la rinnovazione del dibattimento per l'esame del collaboratore MA in ordine all'omicidio LÈ sia in ragione della non assoluta necessità di acquisire la prova sia per la tardività della richiesta;
ed invero, ribadito che il giudizio sulla necessità di rinnovare l'istruttoria dibattimentale è riservato alla discrezionalità del giudice di merito, risulta che le dichiarazionì del MA assunte come favorevoli per la difesa (indicazione di responsabili diversi dall'imputato) erano già state rese nel giudizio di primo grado, sicché, da un lato, la richiesta di riaudizione doveva essere formulata con i motivi di gravame introduttivi del secondo grado di giudizio e, da un altro, il richiesto esame non poteva configurarsi come "prova nuova" con la conseguente inapplicabilità dei criteri di ammissione di cui agli artt. 603.4 e 495 c.p.p.; ne' vale argomentare che, in contrario, l'esame del predetto collaboratore sia stato ammesso in relazione all'omicidio RO, essendo stata tempestivamente proposta la relativa richiesta di rinnovazione da parte del pubblico ministero.
55.3 - con riferimento al fatto n. 6 bis (omicidio LÈ):
- omessa valutazione di una prova decisiva, pur ammessa dalla stessa Corte di assise di appello perché rilevante ai fini del decidere, consistente nelle missive inviate alla propria moglie dal collaboratore MA;
- vizio della motivazione per non avere i giudici di merito correttamente giustificato il proprio convincimento superando la manifesta illogicità della ricostruzione accusatoria della prima sentenza, basata sulla valutazione incrociata delle dichiarazioni dei collaboratori caratterizzate dalla identità delle fonti, dalla divergenza quanto alla causale del delitto, da varie discrasie non adeguatamente esaminate, dalla carenza di riscontri estrinseci, dalla mancata verifica dell'attendibilità intrinseca;
e per avere omesso, altresì, di valutare le dichiarazioni dei collaboratori MA e SC, la difformità delle dichiarazioni dibattimentali del collaboratore IA rispetto a quelle rese nelle indagini preliminari, la denuncia di inattendibilità del teste D'Amico, la ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalla difesa. Le doglianze sono infondate.
Osserva il collegio, quanto alla mancata espressa presa in considerazione delle missive scritte dal collaboratore MA alla propria moglie, nonché delle dichiarazioni rese dal medesimo e dal collaboratore SC con riferimento all'omicidio RO, come dal complesso della motivazione emerga implicitamente, ma chiaramente, la loro irrilevanza ai fini della formazione del convincimento del giudice;
e occorre ribadire, in proposito, che nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (sez. 5^, 21 maggio 1992, Chirico, rv 191488; sez. un., 24 novembre 1999, Spina, rv 214794).
Premesso che priva di fondamento si mostra l'affermazione del ricorrente circa l'identità delle fonti dei collaboratori, nessuna censura merita, altresì, la valutazione del materiale probatorio e la ricostruzione dei fatti così come operata dai giudici di merito, i quali hanno esattamente chiarito che le dichiarazioni del collaboratore CI, poste a base dell'affermazione di responsabilità, non costituiscono propalazioni de relato ma integrano una testimonianza diretta concernente il conferimento del mandato e la ricezione della notizia della sua esecuzione;
che le altre dichiarazioni accusatorie (collaboratori PA, ZZ, IA), caratterizzate da accertata, reciproca autonomia, costituiscono riscontri esterni idonei alla conferma della predetta;
che trovano logica ed esauriente giustificazione le distonie tra loro riscontrabili, anche con riferimento alla causale;
che ulteriore fondamentale riscontro ad esse è dato dalla deposizione, espressamente esaminata quanto all'attendibilità, del teste D'Amico. Nè può richiedersi a questa Corte di sostituire la propria valutazione a quella plausibile, ancorché opinabile, effettuata dai giudici di merito.
55.4 con riferimento al fatto n. 3 (omicidio NE):
- vizio della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità, con riferimento alla mancanza di qualsiasi interesse del ricorrente, che apparteneva ad un diverso gruppo territoriale rispetto a quello che agì, alla commissione dell'omicidio e quindi all'impossibilità di ipotizzare che egli potesse essere destinatario del mandato impartito dal RO, rispetto al quale godeva di autonomia ubbidendo agli ordini di un diverso "padrino", nonché all'omessa considerazione, sul punto, delle dichiarazioni dei collaboratori MA e SC;
ed in ordine alla valutazione di attendibilità del collaboratore CI - capace di calunnia ed autocalunnia per acquisire i benefici premiali - le quali non hanno trovato riscontro nelle dichiarazioni de relato dei collaboratori IA e ZZ, essendo quelle del primo prive del requisito della costanza e quelle del secondo di quello dell'autonomia, ponendosi lo stesso CI quale fonte della conoscenza, ed all'omessa adeguata considerazione degli elementi favorevoli alla difesa, quali la deposizione Di Levrano.
La doglianza è infondata.
I giudici di merito - seguendo un corretto iter logico-giuridico - hanno posto a base dell'affermazione di responsabilità le dichiarazioni confessorie del collaboratore CI, che ha consentito il recupero dei resti della vittima, positivamente valutate sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca e riscontrate con le chiamate in reità dei collaboratori IA e ZZ, ritenute autonome, compatibili e convergenti sul nucleo centrale della questione fattuale da decidere;
hanno espressamente esaminato e motivatamente risolto la questione concernente la compatibilità fra l'asserita, diversa "collocazione" dell'imputato all'interno del sodalizio e la partecipazione all'omicidio; hanno approfonditamente e logicamente vagliato le dichiarazioni degli altri collaboratori (TO e OM) e dei testimoni, con particolare riferimento a quelle del teste Marcella Di Levrano: a questo punto il controllo della Corte deve arrestarsi, dovendosi esso limitare alla verifica della coerenza strutturale della motivazione, in sè e per sè considerata, alla luce dei parametri valutativi a cui essa è geneticamente informata e senza il ricorso a modelli di ragionamento mutuati all'esterno, ancorché ipoteticamente ugualmente validi (sez. un., 31 maggio 2000, Jakani. rv 216260) 55.5 - vizio della motivazione e violazione di legge con riferimento all'esclusione del concorso anomalo ex art. 116 c.p. per l'omicidio NE, alla riconosciuta sussistenza delle aggravanti della premeditazione e del motivo abietto, alla loro estensione al ricorrente, al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
Le doglianze sono infondate.
Osserva il collegio come i giudici di merito abbiano giustificato con motivazione priva di cedimenti sul piano logico e giuridico la ritenuta sussistenza della volontà omicida in capo all'imputato in ordine all'omicidio NE, con conseguente corretta esclusione dell'ipotesi del c.d. concorso anomalo, nonché la sua piena consapevolezza che gli omicidi contestati, ordinati dai capi del sodalizio, costituissero applicazione della sanzione per la violazione di regole interne del contesto criminale di cui facevano parte mandante, esecutori e vittima, e che dunque l'imputato stesso avesse la piena conoscenza quanto meno dell'altrui premeditazione (sez. 1^, 28 aprile 1997, Matrone, rv 207997) e dello scopo di rafforzare l'organizzazione malavitosa, correttamente ricondotto all'abiezione del motivo (sez. 1^, 13 aprile 1994, Balzano, rv 198036).
Allo stesso modo del tutto corretta appare la motivazione concernente il globale trattamento sanzionatorio, anche con riferimento al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
56. EN EL è stato dichiarato colpevole dei delitti di strage, fabbricazione, detenzione e porto di ordigni esplosivi (attentato al treno Lecce - Milano, capi b) e c), fatto n. 01). Denuncia, con duplice atto di impugnazione:
56.1 - omessa assunzione di una prova decisiva, con riferimento alla mancata acquisizione in primo grado degli atti del tribunale del riesame di Lecce che, in altro procedimento, aveva ritenuto inaffidabili le accuse rivoltegli dai collaboratori CO e IN, nonché di altri documenti venuti ad esistere solo dopo il dibattimento di primo grado e rilevanti ai fini della valutazione di attendibilità dei medesimi.
La censura è infondata.
Osserva il collegio come il giudice di secondo grado, nel valutare la richiesta di acquisizione di decisioni giudiziarie non definitive assunte in procedimenti diversi nonché la certificazione concernente la revoca del programma di protezione nei confronti del collaboratore AN IN, abbia fatto corretta applicazione dei canoni di ammissione delle prove di cui agli artt. 495 e 190 c.p.p., non limitandosi - come sostenuto dal ricorrente - alla valutazione di non indispensabilità richiesta dal comma 1 dell'art. 603 c.p.p., bensì considerandole del tutto irrilevanti con ragionamento immune da vizi logici, e dunque incensurabile in questa sede, coerente altresì con il principio giurisprudenziale della frazionabilità delle dichiarazioni accusatorie, in base al quale la conclusione di inattendibilità cui sia pervenuto il giudice per una parte di esse non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale, specie se effettuata, come nel caso di specie, in processi diversi (sez. 1^, 20 marzo 1998, Barbaro, rv 210567; sez. 1^, 20 gennaio 2000, PM in proc. Ferrara, rv 215505). 56.2 - illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1, secondo periodo, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203 (intercettazioni di colloqui fra presenti in luoghi di privata dimora) per contrasto con gli artt. 13, 14 e 15 della Costituzione ed 8 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, nella parte in cui consente l'introduzione clandestina nel domicilio altrui al fine di collocare gli strumenti atti alle captazioni ambientali.
L'eccezione è manifestamente infondata.
Rileva il collegio che la suprema Corte in altre occasioni ha già disatteso la prospettata eccezione, sia pur con riferimento alla del tutto analoga - per quanto qui interessa - normativa generale di cui all'art. 266.2 c.p.p., osservando che se è pur vero che l'art. 14, secondo comma, della Costituzione, nel determinare le garanzie di cui l'inviolabilità del domicilio è circondata nei confronti della pubblica autorità, fa intendere che questa può compiere del domicilio solo gli atti di coercizione reale, le esigenze di realizzare interessi generali protetti dalla Costituzione s'impongono e vanno soddisfatte insieme all'interesse all'inviolabilità del domicilio, la quale pertanto trova dei limiti nella tutela d'interessi generali anch'essi costituzionalmente protetti, ravvisabili, con riguardo alle norme denunciate, nell'esigenza di esercitare l'azione penale (art. 112 della Costituzione) (sez. 6^, 28 maggio 1992, Corvasce, rv 190782/3/4); se ne deve dedurre che "in tema di intercettazioni tra presenti, la collocazione di microspie all'interno di un luogo di privata dimora, costituendo una naturale modalità attuativa di tale mezzo di ricerca della prova, deve ritenersi ammessa dalla legge (in particolare, dall'art. 266, comma secondo, c.p.p.), ed, essendo funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, non viola l'art. 14 Cost., precetto che deve essere coordinato, al pari di quello di cui all'art. 15 Cost., con il predetto interesse pubblico, tutelato dall'art. 112 Cost." (sez. 6^, 21 gennaio 1998, GR, rv 210062). Nè può condividersi l'assunto del ricorrente secondo il quale la motivazione del provvedimento autorizzativo non svolgerebbe in tali ipotesi la funzione di garanzia assegnatagli dal precetto costituzionale, essendo espressamente prevista dal codice di rito (art. 271) la sanzione di inutilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, anche ambientali, autorizzate con provvedimento privo dell'indicazione delle concrete ragioni che lo giustificano in riferimento ai presupposti inderogabilmente fissati dalla legge. Allo stesso modo manifestamente infondata si mostra la denuncia di violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, essendo espressamente consentito dall'art. 8 della stessa che gli Stati firmatari prevedano con legge limitazioni alla vita privata ed al domicilio delle persone, ove ciò sia necessario per la tutela dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati. 56.3 - violazione., degli artt. 266, 267, 271 c.p.p., 13 d.l. n. 152/91 e conseguente inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione del ricorrente in assenza del presupposto della sussistenza di indizi di reato di criminalità organizzata, individuati dalla Corte con valutazione ex post e dunque illegittimamente, con ciò, inoltre, travisando l'effettivo svolgimento della vicenda processuale conclusasi con l'assoluzione del ricorrente medesimo dal reato associativo ipotizzato nel decreto del g.i.p.
La doglianza è infondata.
Si rileva infatti dal provvedimento impugnato che il giudice per le indagini preliminari, nell'autorizzare con decreto le intercettazioni fra presenti, ha evidenziato in motivazione la sussistenza di gravi indizi della commissione del delitto di associazione mafiosa, criticamente valutando e non meramente recependo gli elementi indicati dal pubblico ministero nella sua richiesta e così svolgendo, dunque, la funzione di garanzia assegnatagli dall'ordinamento; ne' vale dedurre, a sostegno della denunciata carenza di presupposti, che dall'ipotizzato reato di criminalità organizzata l'imputato sia stato assolto, dovendosi ribadire che per la legittimità del ricorso al mezzo di ricerca della prova in questione e per l'utilizzabilità dei suoi esiti è necessario che gli indizi di reato (sufficienti o gravi a seconda che si versi o meno nell'ipotesi di cui all'art. 13 d.l. n. 152/91) sussistano nel momento in cui è rilasciata l'autorizzazione, come correttamente documentato, nel caso in esame, nel provvedimento del g.i.p.; e che, altresì, qualora un siffatto mezzo di ricerca della prova sia stato autorizzato con riguardo ad originaria prospettazione di reati di criminalità organizzata, le relative risultanze possono essere utilizzate anche quando il prosieguo delle indagini consenta di qualificare i fatti come non ascrivibili alla suddetta area (sez. 6^, 7 gennaio 1997, Pacini Battaglia, rv 207364). 56.4 - violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'affermazione della penale responsabilità, basata sulle dichiarazioni del collaboratore CO (il quale riferisce di proprie congetture) e del collaboratore TA, non sovrapponibili e comunque inidonee a riscontrarsi reciprocamente perché aventi la medesima fonte di conoscenza (il presunto esecutore materiale Tafuro), perché generiche e non riscontrabili dalle contrastanti dichiarazioni dei collaboratori ZZ e TO o dalle equivoche conversazioni registrate in esecuzione delle intercettazioni ambientali;
e con riferimento, altresì, alla ritenuta identica matrice del reato in questione con quella degli attentati al palazzo di giustizia di Lecce, confessati dal ricorrente, nonostante la diversa volontà che li ha sorretti (stragista nel primo, dimostrativa nel secondo caso), il differente materiale usato per confezionare gli ordigni esplosivi, i diversi esecutori materiali;
violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla configurabilità del dolo di strage, ritenuto sussistente senza operare alcuna distinzione con l'elemento soggettivo del delitto di disastro ferroviario ed in assenza di elementi di sicura valenza probatoria tali da escludere, ragionevolmente, ogni altra alternativa.
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di perizia medico-legale tesa all'accertamento dell'imputabilità, al diniego delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio.
Le doglianze sono infondate.
I giudici di merito hanno infatti logicamente esposto le ragioni della decisione, valorizzando le dichiarazioni dei collaboratori CO e TA (non smentite dalle altre propalazioni raccolte) dopo averne accertato l'intrinseca credibilità, verificandone compatibilità e convergenza sul nucleo essenziale del thema probandum, riscontrandole quindi ab extrinseco, sia con riferimento al movente che alla disponibilità di esplosivo e capacità di utilizzarlo, con gli esiti delle intercettazioni ambientali effettuate presso il luogo di dimora dell'imputato. Osserva il collegio, in particolare, come il collaboratore CO abbia riferito non solo delle confidenze auto-accusatorie ricevute dal Tafuro, del quale gli era nota la vicinanza al EN come esecutore di attentati ai soggetti vittima di estorsioni, ma anche di aver appreso dallo stesso EN del suo progetto di un attentato alla stazione ferroviaria: trattasi, dunque, di propalazioni di preciso contenuto oggettivo e non di mere congetture, correttamente utilizzate pertanto dalle Corti di merito;
e come, altresì, la provenienza dalla medesima fonte (l'autore materiale del reato) delle reciprocamente autonome conoscenze dei dichiaranti non integri un'ipotesi di circolarità della prova, la quale si verifica solo nei casi in cui il riscontro alla narrazione di un collaboratore provenga dalle dichiarazioni di altri soggetti che da lui stesso hanno appreso quanto riferiscono.
Allo stesso modo deve rilevarsi come nel provvedimento impugnato sia compiutamente affrontata e logicamente risolta, anche sul formidabile riscontro costituito dagli esiti delle intercettazioni ambientali, la questione concernente il movente dell'attentato, individuato nella volontà di vendetta per le pretese ingiustizie subite da parte dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine e dunque quale attuazione dello stesso intento criminale che aveva determinato gli attentati al palazzo di giustizia di Lecce, confessati dal ricorrente;
e come sia stata congruamente giustificata la compatibilità con tale conclusione sia della differenza fra il materiale esplosivo usato per questi ultimi e quello utilizzato per l'attentato alla linea ferroviaria, sia della diversità dei rispettivi esecutori materiali.
Quanto alla censura concernente la configurabilità del reato di strage e la sussistenza del relativo elemento psicologico, osserva il collegio, innanzi tutto, che i giudici di merito hanno accertato, anche sulla base di consulenze tecniche, l'elemento materiale del reato consistente nel compimento di atti violenti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, essendosi verificata l'esplosione che ha divelto il binario pochi minuti prima del passaggio del treno solo per un leggero ritardo avutosi in partenza, ed essendo stato evitato il deragliamento - che avrebbe potuto avere conseguenze disastrose - solo per una serie di fortunate coincidenze;
e che correttamente, inoltre, con apprezzamento di fatto non censurabile in questa sede, hanno dedotto il dolo specifico richiesto dall'art. 422 c.p. (il fine di uccidere, che distingue tale ipotesi criminosa dagli altri delitti contro la pubblica incolumità, ed in particolare dal disastro ferroviario di cui all'art. 430 c.p.) dalle caratteristiche estrinseche della condotta criminosa e dalla straordinaria potenzialità del mezzo usato, di per sè indicativa della evidente intenzione di cagionare la morte di più persone, secondo un iter logico-giuridico la cui correttezza è stata più volte riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 1^, 16 gennaio 1976, Severi;
sez. 1^, 11 febbraio 1991, Abel). Parimenti infondate, perché sul punto esiste puntuale motivazione, si palesano le doglianze concernenti il rigetto della richiesta di perizia psichiatrica ed il complessivo trattamento sanzionatorio. I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
57. CQ AN è stato dichiarato colpevole dei delitti di cui al capo A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti). Denuncia:
57.1 - nullità della sentenza, derivante dalla mancata notifica al ricorrente (o dall'omessa adozione) del provvedimento di autorizzazione a lasciare il domicilio - sito in diverso comune ed in cui era obbligato a dimorare a seguito di scarcerazione per scadenza del termine massimo di custodia - per partecipare all'ultima udienza del giudizio di secondo grado, nella quale avrebbe dovuto svolgere personalmente attività difensiva (presentazione di memorie e rilascio di dichiarazioni spontanee); la doglianza è ribadita con memoria aggiunta.
La censura è manifestamente infondata.
Posto che la doglianza, come precisato nei motivi aggiunti, concerne la presenza dell'imputato all'udienza del giorno 8 gennaio 1999 e successive, l'autorizzazione a partecipare alle quali è stata sollecitata con telegramma inviato in data 7 gennaio 1999 (invero non rinvenuto agli atti), osserva il collegio come nelle udienze dei giorni 8, 20 e 25 gennaio 1999 il ricorrente (correttamente indicato nei relativi verbali come libero-assente) risulti essere stato rappresentato e difeso dagli avvocati TA e AN, sostituiti dall'avv. Tana (ud. 8/1), dall'avv. De AN (ud. 20/1) ed ancora dall'avv. Tana (ud. 25.1): la denunciata nullità (di tipo intermedio ex art. 178, lett. c, c.p.p.) eventualmente integratasi doveva pertanto essere eccepita, ai sensi dell'art. 182.2 c.p.p., dai difensori che vi assistevano, prima del compimento dell'atto nullo e dunque prima della celebrazione dell'udienza, sicché la sua deduzione in questa sede rimane preclusa e l'invalidità sanata. 57.2 - violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla prova della sua partecipazione al sodalizio criminoso, ritenuta sulla sola base delle dichiarazioni del collaboratore CI, non riscontrate ne' diversamente corroborate e comunque non utilizzabili perché concernenti notizie acquisite nello svolgimento di attività illecita di agente provocatore;
nonché in ordine all'affermazione di responsabilità per i due reati associativi ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio con riferimento al ruolo di promotore del sodalizio criminoso.
Le doglianze sono manifestamente infondate.
Premesso che, è principio pacifico in giurisprudenza che i delitti di cui agli artt. 416 bis e 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, possano materialmente concorrere, avendo essi diversa obiettività giuridica (sez. 1^, 28 marzo 1996, Angelini, rv 204549; sez. 6^, 14 marzo 1997, Calabrò, rv 208883), osserva il collegio come i motivi prospettino esclusivamente una diversa lettura delle emergenze di causa e dunque propongano censure non consentite in questa sede, a fronte di una motivazione che, senza cedimenti logici o giuridici, ha fornito coerente giustificazione dell'affermazione di responsabilità valorizzando le dichiarazioni accusatorie del collaboratore CI (in relazione al quale l'affermazione del ruolo di "agente provocatore" rimane del tutto indimostrata), riscontrate da una pluralità di elementi oggettivi di conferma specifici ed individualizzanti di rilevante valenza, fra i quali gli esiti di intercettazioni ambientali ed un documento audiomagnetico contenente un messaggio nel quale si attribuivano all'imputato compiti e grado all'interno dell'associazione.
57.3 - Con atto depositato il 25 febbraio 2000 il ricorrente ha richiesto, altresì, l'ammissione al giudizio abbreviato. L'istanza non è ammissibile in questa sede, per le ragioni indicate nell'esame dell'identica richiesta formulata dal coimputato AN EN LA (n. 4).
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge anche in ordine alla sanzione in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi nella sua proposizione l'assenza di profili di colpa.
58. AN IU è stato dichiarato colpevole dei reati di cui al capo A1 (associazione per delinquere di stampo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti).
Denuncia vizio della motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dei collaboratori, all'assenza di elementi di verifica esterna delle loro dichiarazioni, alla mancanza di qualsiasi prova dell'appartenenza all'associazione mafiosa.
Il ricorso è inammissibile.
Le proposte doglianze si palesano infatti del tutto generiche, dunque prive del requisito della specificità richiesto dall'art. 581 c.p.p., e comunque finalizzate alla richiesta di una nuova valutazione delle risultanze di causa, compiutamente apprezzate dai giudici di merito con preciso riferimento non solo alle dichiarazioni del collaboratore CI, ma altresì agli specifici elementi esterni di conferma fra i quali la chiamata in reità operata dal collaboratore ZZ e l'esito delle intercettazioni ambientali eseguite presso la cella n. 56 del carcere di Cagliari. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna alle spese del procedimento ed alla sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso.
59. SC IG (posizione stralciata e definita con il patteggiamento)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di TA CE limitatamente al capo A4 perché il reato è estinto per prescrizione e per l'effetto elimina la relativa pena, come determinata a titolo di aumento per la continuazione, di mesi tre di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso.
Annulla con rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di ZO VI limitatamente ai capi P3 e Q3 (fatto n. 26) e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di assise di appello di Bari per nuovo giudizio;
rigetta nel resto il ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso del procuratore generale presso la Corte d'appello di Lecce. Dichiara inammissibile il ricorso di IA AN, che condanna al pagamento della somma di lire cinquecentomila a favore della Cassa delle ammende;
dichiara inammissibili i ricorsi di OS LO, De VI AN, RA CO, MU ER, AN IL, NE AN, TA AN, TA CO, CQ AN, AN IU e condanna, ciascuno, al pagamento della somma di lire un milione a favore della Cassa delle ammende. Rigetta tutti i rimanenti ricorsi. Condanna gli imputati, ad eccezione di TA CE e ZO VI, al pagamento in solido delle spese processuali. Condanna NE AN alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle parti civili RE MA e GL NI che liquida in complessive L. 3.340.000, di cui L.
3.000.000 per onorari, oltre I.V.A. e C.A.P.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2001
Con ordinanza 30/5/2001 disposta la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo, nel senso che il nome proprio dell'imputato condannato alla rifusione delle spese in favore delle parti civili, debba leggersi come PE anziché IO. Roma, 19 giugno 2001