Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2000, n. 13151
CASS
Sentenza 10 novembre 2000

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Non è invocabile la legittima difesa da parte di colui che accetti una sfida o si ponga volontariamente in una situazione di pericolo dalla quale è prevedibile o ragionevole attendersi che derivi la necessità di difendersi dall'altrui aggressione. (Fattispecie in tema di omicidio perpetrato al fine di difendersi dalla vendetta mafiosa conseguente ad altro delitto precedentemente commesso).

In tema di perizia, non costituisce violazione processuale (nè lesione del diritto di difesa) l'affidamento da parte del giudice di distinti incarichi peritali, aventi il medesimo oggetto, a più persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina, sempre che ricorra la condizione che le valutazioni da compiersi siano di notevole complessità, ovvero richiedano distinte conoscenze in differenti discipline, atteso che la scelta del giudice di non affidare un mandato collegiale ma singoli incarichi, comportando la possibilità di confrontare all'esito più risultati (ottenuti peraltro senza il rischio di influenze reciproche tra i componenti il collegio), lungi dal comprimere il diritto di intervento e rappresentanza dell'imputato, rafforza le garanzie di quest'ultimo.

Nella motivazione della sentenza il giudice di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.

L'inutilizzabilità degli esiti di intercettazioni dichiarata nel procedimento in cui il mezzo di ricerca della prova è stato disposto non condiziona l'analoga valutazione che deve essere operata dal giudice del procedimento in cui gli atti trasmigrano ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., con la conseguenza che in un diverso procedimento può essere ritenuta l'utilizzabilità di intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui furono assunte, configurandosi il vizio di inutilizzabilità come invalidità di tipo relativo e non assoluto.

Commentario1

  • 1Legittima difesaAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 12 febbraio 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2000, n. 13151
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13151
Data del deposito : 10 novembre 2000

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