Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/1998, n. 486
CASS
Sentenza 21 dicembre 1998

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In tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo, dedurre le prove dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive.

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, nell'ipotesi di accordo finalizzato all'importazione fra soggetti che si trovano all'estero e soggetti che si trovano nello Stato, si ha reato consumato, e non tentato, anche qualora non avvenga l'acquisizione materiale della sostanza per motivi estranei alla volontà degli agenti. (Fattispecie relativa ad associazione che diveniva proprietaria e detentrice dello stupefacente fin nelle basi estere e ne assumeva il trasporto a proprie cure).

Se, nei giudizi pendenti in sede di legittimità al momento dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, la prova di un fatto dipende dalle propalazioni di uno dei soggetti indicati dall'art. 210 cod. proc. pen. che non siano state confermate nel dibattimento e siano divenute pertanto inutilizzabili, la Corte di cassazione deve procedere all'annullamento della sentenza impugnata perché il giudice di rinvio proceda secondo la normativa transitoria di cui all'art. 6 della legge predetta alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 361 del 1998, applicando cioè l'art. 500, commi 2 bis e 4, cod. proc. pen., qualora il dichiarante rifiuti di rispondere e manchi l'accordo delle parti alla lettura degli atti precedentemente assunti.

Se, nei giudizi pendenti in sede di legittimità al momento dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, la prova di un fatto dipenda anche dalle propalazioni di uno dei soggetti indicati dall'art. 210 cod. proc. pen. che non siano state confermate nel dibattimento e siano divenute pertanto inutilizzabili, la Corte di cassazione è abilitata a verificare se dal testo del provvedimento impugnato risultino prove dotate di rilevanza propria le quali - riguardate da sole e senza l'apporto delle contestate propalazioni - possano di per sè aver avuto, nella concezione del giudice di merito, valore determinante ai fini del decidere, senza poter tuttavia svolgere un'operazione ermeneutica tale da comportare una nuova valutazione delle emergenze processuali, elevando al rango di elementi di prova autonoma quelli che il giudice di merito abbia ritenuto semplici indizi o meri riscontri.

Poiché l'imputato detenuto, a causa del suo stato, non ha libertà di movimento ma deve sottostare alle determinazioni delle autorità preposte al luogo di custodia e di quelle incaricate della traduzione, il suo diniego di consentire agli adempimenti previsti dalla legge (nella specie perquisizione) equivale ad impedire la traduzione e quindi a rifiutarla, con un comportamento inequivocabilmente indicativo della volontà di non presenziare all'udienza.

Commentario1

  • 1Calunnia: sussiste in caso di falsa denuncia di smarrimento di un assegno
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023

    La massima La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il delitto di simulazione di reato (Cassazione penale , sez. II , 09/02/2018 , n. 14145). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/1998, n. 486
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 486
Data del deposito : 21 dicembre 1998

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