Sentenza 21 dicembre 1998
Massime • 5
In tema di associazione per delinquere, è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo, dedurre le prove dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive.
In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, nell'ipotesi di accordo finalizzato all'importazione fra soggetti che si trovano all'estero e soggetti che si trovano nello Stato, si ha reato consumato, e non tentato, anche qualora non avvenga l'acquisizione materiale della sostanza per motivi estranei alla volontà degli agenti. (Fattispecie relativa ad associazione che diveniva proprietaria e detentrice dello stupefacente fin nelle basi estere e ne assumeva il trasporto a proprie cure).
Se, nei giudizi pendenti in sede di legittimità al momento dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, la prova di un fatto dipende dalle propalazioni di uno dei soggetti indicati dall'art. 210 cod. proc. pen. che non siano state confermate nel dibattimento e siano divenute pertanto inutilizzabili, la Corte di cassazione deve procedere all'annullamento della sentenza impugnata perché il giudice di rinvio proceda secondo la normativa transitoria di cui all'art. 6 della legge predetta alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 361 del 1998, applicando cioè l'art. 500, commi 2 bis e 4, cod. proc. pen., qualora il dichiarante rifiuti di rispondere e manchi l'accordo delle parti alla lettura degli atti precedentemente assunti.
Se, nei giudizi pendenti in sede di legittimità al momento dell'entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, la prova di un fatto dipenda anche dalle propalazioni di uno dei soggetti indicati dall'art. 210 cod. proc. pen. che non siano state confermate nel dibattimento e siano divenute pertanto inutilizzabili, la Corte di cassazione è abilitata a verificare se dal testo del provvedimento impugnato risultino prove dotate di rilevanza propria le quali - riguardate da sole e senza l'apporto delle contestate propalazioni - possano di per sè aver avuto, nella concezione del giudice di merito, valore determinante ai fini del decidere, senza poter tuttavia svolgere un'operazione ermeneutica tale da comportare una nuova valutazione delle emergenze processuali, elevando al rango di elementi di prova autonoma quelli che il giudice di merito abbia ritenuto semplici indizi o meri riscontri.
Poiché l'imputato detenuto, a causa del suo stato, non ha libertà di movimento ma deve sottostare alle determinazioni delle autorità preposte al luogo di custodia e di quelle incaricate della traduzione, il suo diniego di consentire agli adempimenti previsti dalla legge (nella specie perquisizione) equivale ad impedire la traduzione e quindi a rifiutarla, con un comportamento inequivocabilmente indicativo della volontà di non presenziare all'udienza.
Commentario • 1
- 1. Calunnia: sussiste in caso di falsa denuncia di smarrimento di un assegnoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 17 settembre 2023
La massima La falsa denuncia di smarrimento di un assegno, presentata dopo la consegna del titolo da parte del denunciante ad altro soggetto, integra il delitto di calunnia cosiddetta formale o diretta, mentre, ove la denuncia di smarrimento venga presentata prima della consegna, è configurabile il delitto di calunnia cosiddetta reale o indiretta, a condizione, tuttavia, che risulti dimostrata la sussistenza di uno stretto e funzionale collegamento, oggettivo e soggettivo, tra la falsa denuncia e la successiva negoziazione, diversamente integrandosi il delitto di simulazione di reato (Cassazione penale , sez. II , 09/02/2018 , n. 14145). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/1998, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Nicola ZINGALE Presidente del 21.12.1998
1. Dott. RA DE CHIARA Consigliere SENTENZA
2. " Antonio ESPOSITO Consigliere N. 1332
3. " Secondo CARMENINI Cons.relatore REGISTRO GENERALE
4. " Giacomo FUMU Consigliere N. 36436/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti nell'interesse di
1) ZA MI, nato ad [...] il [...] 2) LL CI, nato a [...] il [...]
3) DI UP AL, nato a [...] il [...]
4) IC LL, nato a [...] l'[...] 5) FE AN, nato a [...] il [...] 6) IO IM, nato a [...] l'[...]
7) IO AL, nato a [...] il [...]
8) ZA ON, nato a [...] il [...]
9) ZA. CA ZI, nato a [...] il [...] 10) FF AT, nato a [...] il [...] 11) OT FR, nato a [...] il [...]
12) OR RO, nato a [...] il [...]
13) RR AL, nato a [...] il [...]
14) FI IO, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 16.12.1996, Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carmenini,
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Giovanni Palombarini, che ha concluso per l'annullamento con rinvio nei confronti di LV Di PP limitatamente al reato associativo e rigetto nel resto, nonché per il rigetto nei confronti di VE, EL, EL ER, CO FI, LV FI, TO RD, CA UR RD, FA, OT e IL, ed infine per la declaratoria di inammissibilità nei confronti di ED, NI e ER,
Uditi i difensori presenti che hanno concluso, chiedendo l'accoglimento dei rispettivi ricorsi e motivi aggiunti, e precisamente gli avvocati Aldo La Vella per TO RD, UI Colaleo e prof. Marcello Gallo per EL ER, Ugo Giannangeli per Di PP, Marcello IN per EL, AN DO in sostituzione del prof. Enzo Gaito e RI A. ET Astuto per FA, PP AM per CA UR RD, CO PP per OT DA BO ed ES OR per IL.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda processuale trae origine da indagini dei Carabinieri del Ros, iniziate nel febbraio 1993 per la ripetuta presenza in una strada sterrata di collegamento tra Trezzano e Baggio - in presumibile attività di spaccio di sostanze stupefacenti - di soggetti per lo più appartenenti alla famiglia RD, legata da vincoli di parentela con i Ciulla, definita dalla Corte di Appello, "nota famiglia di trafficanti".
EL e TO RD erano stati visti incontrarsi ripetutamente con LV Di CO, già noto per essere stato coinvolto nel processo denominato "della raffineria di Alcamo", nonché con i FI.
Il 22.2.1993 veniva sequestrato a tale SP BR, dopo un incontro con TO RD e il Di CO, un chilogrammo circa di eroina.
All'attività di osservazione sul territorio venivano affiancate quelle di intercettazione di conversazioni telefoniche su varie utenze, comprese quelle in Colombia dove soleva recarsi il RD. Emergeva l'importazione di grossi quantitativi di cocaina, che, occultati nelle camere di raffreddamento dei motori delle navi, venivano recuperati da sommozzatori nei porti europei, in particolare AN e Salerno;
in queste località venivano accertati quattro episodi specifici di importazione attraverso questo sistema. L'uso di navi serviva per la cocaina dalla Colombia;
per l'eroina l'importazione avveniva presumibilmente dalla Turchia per mezzo di camioncini.
Nel corso delle indagini venivano accertati, oltre al ritenuto contesto associativo ed a singoli episodi di importazione, detenzione, acquisto e cessione di stupefacenti, anche casi di ricettazione di merci provenienti da delitto, che facevano capo ad un capannone di Caleppio di Settala di proprietà dei fratelli IA, collegati al Di CO.
Da questa situazione scaturivano più procedimenti, che subivano, variamente in primo o secondo grado, fenomeni di riunione o stralcio.
L'odierno giudizio di legittimità riguarda quattordici dei sedici originari imputati in uno dei processi di appello;
dei sedici, invero, non sono ricorrenti IO OC e EL Di IN. Così esposte la generale ambientazione dei fatti e la situazione processuale, nella parte motiva sarà opportuno, per chiarezza argomentativa, premettere una sintetica indicazione della tipologia dei reati contestati agli odierni ricorrenti;
procedere, poi, alla soluzione delle più pregnanti questioni comuni;
passare, infine, alla disamina delle singole posizioni degli imputati, in relazione ai rispettivi ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSA
È opportuno, come si è detto, fornire subito una breve indicazione dei reati e degli episodi attribuiti ai vari imputati, tenendo presente che in taluni casi la provenienza da procedimenti distinti, riuniti solo successivamente, fa si che lo stesso episodio possa risultare contestato con capi d'imputazione di numerazione diversa per imputati diversi.
EL, Di PP, EL ER, TO RD e FA sono stati ritenuti colpevoli del reato associativo con finalizzazione al traffico illecito di sostanze stupefacenti (art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309; capo 1).
I diversi imputati, poi, sono stati ritenuti colpevoli di traffico illecito di sostanze stupefacenti, variamente atteggiato ed a volte aggravato (artt. 73 e talvolta, 80 d.p.r.309/90 cit.), nel modo che segue :
EL ER, LV FI, TO RD ed il FA per un episodio dell'8.2.1993 (capo 2);
LV FI ed TO RD per un episodio del 16.2.1993 (capo 4 per il FI, capo 3 per il RD);
Di PP, A.ER, A.RD, FA e IL per un episodio di importazione dalla Colombia del 28.3 - 2.4 1993 (c.d. episodio di AN, nave KI V, capo 6; per RD è il capo 5);
VE e A. RD per un episodio del 28.4.1993 (capo 10;
per RD capo 8);
CO FI, LV FI e A. RD per un episodio del 6.5.1993 (capo 12; per il RD capo 9);
EL ER, FA, NI e ER per un episodio del 25.5.1993 di traffico di cocaina con altri ed in particolare col sudamericano JU CAs AR ( c.d. episodio AR, capi A e B);
Di PP, A. RD e OT per un episodio di importazione dalla Colombia del 17-20.6.1993, in Salerno e Milano, con la nave AN ZU (capo 14; per il RD capo 10);
Di PP e A. RD per un episodio dello stesso genere, con la nave LI Fesenkovs, in Salerno, del 2.7.1993 (capo 15; per RD capo 11);
Di PP e RD, ancora, di un quarto episodio di importazione, con la nave RI UR, in Salerno, dell'1.8.1993 (capo 16; per RD capo 12);
residuano altri reati a carico di ED, ER e RD. Questo schema sarà utile per la disamina articolata delle singole posizioni dei ricorrenti.
È necessario, tuttavia, prima di scendere alle valutazioni analitiche, puntualizzare taluni noti principi giurisprudenziali consolidatì, che valgono per una lettura armonica delle carte processuali.
In materia di impugnazione la sentenza di primo grado e quella di appello si integrano a vicenda, quando sono conformi sul punto denunciato. Di conseguenza le due sentenze formano un tutto organico e le eventuali lacune dell'una possono essere colmate dalle asserzioni dell'altra.
Il vizio di motivazione, poi, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato e l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione è necessariamente circoscritta a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo svolto dal giudice di merito;
di talché, ogniqualvolta venga dedotto un motivo rapportabile alla previsione della lettera e) dell'art. 606 c.p.p., la Corte di Cassazione deve operare nell'ambito di questi limiti, non potendo procedere ad una mera rilettura degli elementi di fatto già vagliati e posti a fondamento della decisione di merito, ovvero ad una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, attraverso la ripetizione di un'esperienza conoscitiva attribuita alla sede di merito.
LE QUESTIONI COMUNI A PIÙ RICORRENTI
A) L'associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga.
Ciò posto, la prima questione che viene dedotta - e che può considerarsi comune agli imputati condannati per il reato previsto dall'art. 74 d.p.r. 309/90 - riguarda la sussistenza proprio del sodalizio criminoso.
Si sostiene che l'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti non può essere ravvisata nel mero accordo intercorso tra più soggetti per la commissione di alcuni reati, con la conseguenza che la prova dell'esistenza dell'associazione non può desumersi dalla sola consumazione di più delitti, bensì occorre dimostrare quel quid pluris costituito dal vincolo associativo stabile. direttamente funzionale alla realizzazione di un programma criminoso, al quale l'accordo tra i consociati è diretto ed in virtù del quale devono essere predisposti i mezzi ed orientate le condotte.
In realtà le sentenze di merito danno conto, con chiarezza e con specificazione di particolari, di tutti gli elementi che concorrono a delineare la figura del reato associativo contestato, in concreto realizzato nella fattispecie.
Va ricordato che l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti è presente tutte le volte che tre o più persone stringano un patto, contenente in sè l'affectio societatis, ossia quel vincolo in forza del quale tutti gli aderenti sono portati ad operare in quel traffico, facendo conto, consapevolmente, sul vicendevole apporto, si che le varie attività dei singoli concorrano all'attuazione del programma criminale. Sono necessari per la sussistenza del reato sia l'accordo tra i "soci", sia una struttura di supporto, ma ne' l'accordo, ne' la struttura devono essere consacrati in maniera formale : è sufficiente un'operatività fattuale, con un'organizzazione anche rudimentale per il perseguimento dei fini comuni.
Il giudice, poi, pur nell'autonomia del reato mezzo, può trovare - dalla commissione dei delitti rientranti nel materia per programma comune e dalle modalità esecutive argomentare le prove dell'esistenza del reato associativo (rilevando, ad esempio, una combinata predisposizione di mezzi e strutture, l'automatismo nelle prassi comportamentali, la protrazione nel tempo dei rapporti, i reciproci contributi); cfr. Cass. Sez. I, 29.3.1994, n. 348, Bellomo;
Cass. Sez. VI, 19.7.1995, n. 8046, Valente. Nel caso di specie, l'esistenza di un'associazione, quale delineata dall'art. 74 d.p.r. 309/90, emerge sia da considerazioni di logica elementare, sia da ben precise rilevazioni di fatto. Va detto, innanzi tutto, che un gruppo di persone, ciascuna con ruoli ben definiti, capace di stabilire una base in Colombia, varie basi in Lombardia ed in alcuni porti europei per organizzare il trasporto con navi di decine e decine di chilogrammi di droga pesante;
capace di reperire i fondi per un così cospicuo movimento illegale;
di smistare rapidamente attraverso vari canali predeterminati tanta sostanza stupefacente;
di tenere in piedi altre lucrose attività; un tale gruppo, appunto, non può - secondo schemi logici di immediata percezione - vivere alla giornata, organizzando di volta in volta, quasi occasionalmente, singoli episodi criminosi. Ma la Corte d'Appello ed il Tribunale non si limitano a mere deduzioni;
delineano la conformazione delle basi logistiche in Italia (specie una strada sterrata, una cascina-appartamento in via Mosca, un capannone in Settala), la consuetudine di effettuare incontri all'aperto per sfuggire anche alle intercettazioni ambientali, la prassi "quasi militare di frazionamento e scomposizione delle condotte" (sent. I^ grado, cap.I, par.1); rilevano il capillare sistema di contatti telefonici (ad es. il FA, in occasione di attività illecite, risulta chiamato sette volte dal cellulare del Di CO e ben ventisette volte dal RD) ; individuano la struttura piramidale dell'associazione; concludono per una percezione anche visiva di un'attività delittuosa organizzata, con suddivisione dei ruoli e finalità ben definite e pervicacemente perseguite. Sulla questione della effettiva realizzazione del reato associativo non v'è, quindi, motivo di soffermarsi ulteriormente in questa sede di legittimità, atteso che la Corte territoriale (con l'integrazione della conforme sentenza di primo grado) ha fornito una motivazione corretta ed esente da vizi;
questione che sarà trattata successivamente è quella della partecipazione al consorzio criminoso dei singoli imputati, ritenuti colpevoli di questo reato. B) Art.73 d.p.r.309/90 : reato tentato o consumato Un'altra tematica comune a molti ricorrenti, che è bene trattare subito nelle sue linee generali, è quella della qualificazione giuridica del reato, relativamente agli episodi di importazione o traffico in genere, in cui la sostanza stupefacente non sia stata recuperata.
Secondo i ricorrenti, nei casi specifici in esame, si tratterebbe di invio dall'estero di droga, di modo che il trasporto della sostanza non potrebbe essere attribuito alla parte acquirente (cioè agli attuali imputati), trattandosi di attività alla quale essa è estranea;
neppure potrebbe parlarsi di importazione, tutte le volte che il bene non fosse pervenuto in territorio nazionale in questi casi non potrebbe delinearsi un reato consumato, bensì al più un semplice tentativo.
La tesi non è corretta.
La motivazione della Corte territoriale, al riguardo è, in effetti, molto sintetica ("non si versa nell'ipotesi di reato tentato, attesa l'amplissima formulazione di cui al primo comma dell'art. 73 del d.p.r. 309/90 ... ... "); essa, tuttavia, sottende una situazione di fatto ed una conclusione in diritto, che sono ineccepibili.
In via di fatto è stato, invero, accertato che il RD predisponeva in Colombia l'invio della sostanza stupefacente e l'organizzazione degli associati, compreso lo stesso RD, provvedeva al successivo recupero (v. sent. Tribunale, pag. 5 dello "svolgimento del processo"); questa situazione, del resto, non è oggetto di particolari contestazioni dal punto di vista obbiettivo. Discende da quanto esposto che l'associazione diveniva proprietaria e detentrice della droga fin dalle basi estere e ne assumeva il trasporto a proprie cure. Si tratta di una fattispecie ancora più forte di quella che la giurisprudenza di questa Sezione - meritevole di essere seguita - ha configurato come delitto consumato (v. Cass. Sez. II, sent. 6.6.1996, n. 5632, Mura). Si può, quindi, ribadire il principio che in tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, nell'ipotesi di accordo preventivo fra soggetti che si trovano all'estero e soggetti che si trovano nel territorio dello Stato, finalizzato all'importazione di droga, si ha reato consumato (ex art. 73 d.p.r. 309/90) e non tentato, in tutte le ipotesi in cui i secondi si occupino direttamente del ritiro della sostanza e della successiva distribuzione sul mercato italiano, anche qualora l'acquisizione materiale del bene non avvenga per motivi esterni alla loro volontà:
in tutti questi casi rispondono del delitto di importazione consumato quelle persone che abbiano contribuito alla materializzazione dell'azione.
Questa parte motiva, comune a più ricorrenti, può essere conclusivamente definita con la duplice affermazione della sussistenza del reato associativo ex art. 74, nonché, per ciascuno dei fatti contestati ai sensi dell'art. 73 d.p.r 309/90 cit., del reato consumato.
C) Le singole posizioni
Si può ora passare all'esame delle singole posizioni, seguendo l'ordine espositivo della sentenza impugnata.
1) ZA MI
L'VE è stato ritenuto responsabile dell'episodio di cessione a tali IN IN e PP UC di circa un chilo di eroina pura al 32%, commesso il 28.4.1993, in concorso con TO RD (e LV Di CO - capo 10).
Lo svolgimento del fatto - osservato dagli inquirenti, i quali hanno anche recuperato la droga - non è in discussione ("il problema del presente procedimento concerne esclusivamente l'individuazione dell'appellante quale persona responsabile del fatto in contestazione", v. ricorso pag.1).
Il ricorso si articola su due motivi : 1) illogicità della motivazione e travisamento del fatto circa il riconoscimento dell'VE tra i partecipi della cessione, operato dai verbalizzanti;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena.
Le ragioni della prima lagnanza discendono dal fatto che l'unico verbalizzante (teste AL) ad aver visto "l'uomo della Peugeot" mentre consegnava la droga al IN, lo aveva inizialmente identificato non per l'VE, ma per un certo LE MB, il quale risultava essere il proprietario formale del veicolo. Dalle motivazioni dei giudici di merito risulta che essi hanno tenuto presenti le obiezioni della difesa, ma hanno confermato il giudizio negativo sulla base di un complesso di elementi a) gli stessi inquirenti hanno mostrato scrupolo nella ricerca, poiché non si sono acquietati con l'iniziale identificazione, ma l'hanno sottoposta a verifiche, come quella di effettuare un filmato sull'VE e mostrarlo al AL;
b) vi è stata la conseguente assoluta certezza del AL circa la corrispondenza dell'uomo della Peugeot con l'attuale imputato;
c) il fatto che l'VE era per averla acquistata proprio dal MB, l'effettivo proprietario dell'autovettura, sulla quale era stato osservato in numerose altre occasioni;
d) la considerazione che lo stesso VE non aveva fornito nessuna indicazione circa l'eventuale affidamento ad altra persona del veicolo in quel giorno;
e) i rapporti intrattenuti con il RD ed il Di CO.
Si tratta di una serie concatenata di dati concordanti e precisi, collegati da una motivazione congrua e bene argomentata, sulla quale nessun intervento è possibile in sede di legittimità, salvo a voler alterare il giudizio di merito.
Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei criteri stabiliti dagli artt. 62 bis e 133 c.p., ponendo l'accento sui non commendevoli precedenti penali (in difetto di concreti elementi positivi) e discostandosi in misura contenuta dal minimo edittale, data la gravità obbiettiva del fatto. Si tratta di valutazioni discrezionali, adeguatamente motivate ed immuni da vizi censurabili.
Il ricorso dell'VE deve essere quindi rigettato. 2) LL CI
Il EL è stato condannato per il solo reato associativo (capo 1). Con l'unico motivo di ricorso egli deduce erronea applicazione dell'art. 74, comma 2, d.p.r. 309/90, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'asserita partecipazione del ricorrente al contestato consesso associativo. Il ricorrente espone una lunga serie di ragioni tendenti a dimostrare la sua estraneità all'associazione ed il fatto che i giudici di merito sarebbero stati fuorviati da mere presunzioni e dal "ricorso a ragioni ambientali e parentali".
L'impugnazione in esame tende a ricondurre il discorso lungo percorsi di mero fatto, dopo quanto si è esposto nella parte generale sull'esistenza dell'associazione.
La Corte territoriale, avendo presenti criticamente i rilievi della difesa, ha tuttavia ritenuto per certa la disponibilità da parte del EL di un appartamentino sito in via Mosca n. 198. Fin dalla sentenza di primo grado era stata sottolineata la compatta struttura logistica dell'associazione, stabilita proprio in una strada sterrata, sita in quella zona, in posizione strategica per la difficoltà dei controlli;
forte era stata, poi, l'evidenziazione del fatto che il " secondo tratto (via Mosca) è strettissimo, con cascine a destra e a sinistra e quindi parimenti di ben difficile controllo" e che "in un appartamentino sito nella cascina di via Mosca n.198 verrà ... rinvenuto ... un quantitativo di kg. 28 di lidocaina", nota sostanza da taglio.
Dal contesto motivazionale della sentenza impugnata, che non è utile ripercorrere in questa sede, emerge con lineare chiarezza la funzione svolta dal EL nell'ambito dell'organizzazione: fornire una base logistica "pulita", in quanto non contaminata da linee telefoniche a rischio, tenuta da una persona lontana dalle attività operative in senso stretto, ma pronta a correre in aiuto con compiti di "ripulitura" (ad es. dopo l'episodio AR, quando il Di CO incontrò proprio il EL, il quale poi si recò in via Mosca, dove per sua stessa ammissione non abitava più) . Non è d'uopo, come si è detto, ripetere la disamina della Corte di merito, ma è sufficiente sottolineare che essa affronta criticamente le varie questioni, coordinando la finalità logistica e strategica dell'appartamento di via Mosca con il suo acquisto e ristrutturazione da parte del EL, non giustificabile con la sua posizione reddituale. Non è da trascurare, per altro, come mostra di fare la Corte di Appello, il fatto che in molte telefonate il EL facesse da tramite, iniziando le conversazioni e passando poi il telefono al RD o al Di CO.
In sostanza l'impianto argomentativo della sentenza impugnata è coerente con la dimostrazione della figura del EL come elemento non di primo piano, ma certamente organico all'associazione, del cui mosaico egli rappresentava certamente una tessera non occasionale. Rilevato che si tratta di un supporto costante, di cui il EL era consapevole, sia per il tipo stesso di condotta tenuto, sia per la conoscenza che egli aveva della "specializzazione" del suo cugino LV Di CO, già coinvolto in fatti criminosi di analoga portata, ben noti sotto la denominazione di "episodio della raffineria di Alcamo", si deve concludere per il rigetto del ricorso. 3) DI UP AL
Il Di PP è stato ritenuto colpevole del reato associativo e dei quattro episodi di importazione di cocaina dalla Colombia, attraverso le navi (capi 1, 6, 14, 15 e16).
Egli non contesta la sua partecipazione, quale sommozzatore, all'attività di recupero della droga nei quattro episodi sopra ricordati, ma con il ricorso articolato in tre motivi deduce l'insussistenza della sua responsabilità per il reato associativo;
la derubricazione in reato tentato dei tre episodi in cui non è stata recuperata la sostanza stupefacente;
l'errore nella determinazione della pena con riferimento all'aumento per la continuazione. La difesa, con memoria aggiunta, ha ulteriormente illustrato in specie il primo motivo.
Il punto centrale del ricorso in esame pone la delicata questione della differenza tra partecipe e concorrente (esterno) nel reato associativo.
La configurabilità del concorso nel reato di associazione per delinquere (di stampo mafioso) fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza del 5.10.1994, Demitry, ed è da considerare principio giurisprudenziale consolidato. Due sono gli elementi fondamentali di differenziazione tra le figure del partecipe e del concorrente esterno nel reato associativo:
sotto il profilo soggettivo, mentre l'associato agisce con la volontà di contribuire a realizzare gli scopi costitutivi dell'associazione, il concorrente è mosso da propri intenti utilitaristici, anche se può prefigurarsi le finalità del sodalizio criminoso;
sotto il profilo oggettivo il partecipe è colui che fornisce - un apporto assiduo e, soprattutto, funzionale al compimento degli scopi dell'associazione, laddove il concorrente esterno compie atti vicari ed eventuali, idonei a colmarà vuoti temporanei o a fronteggiare momenti di difficoltà dell'associazione stessa.
Per quanto riguarda la specifica posizione del Di PP, le considerazioni della Corte di merito resistono al vaglio di legittimità.
Al riguardo deve essere precisato che la partecipazione al reato associativo in tema di traffico illegale di sostanze stupefacenti ben può essere desunta da una serie di comportamenti significativi, che in una valutazione globale, confluiscano verso la conclusione dell'inserimento organico nel consorzio di stampo criminale. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge come solidamente provata la contestazione mossa al Di PP di avere avuto dall'organizzazione l'incarico specifico di provvedere al recupero dello stupefacente dalle navi, provvedendo anche alle attività connesse, come il trasporto dei materiali tecnici e della cocaina dal porto di arrivo a depositi temporanei in Milano. Lo stesso imputato ha riconosciuto in dibattimento di essersi sempre dichiarato pronto ad effettuare gli interventi richiestigli.
È ben evidente, quindi, che il Di PP, pur non essendo di provenienza omogenea alla maggior parte degli associati e pur agendo soprattutto per il compenso pattuito, tuttavia era consapevole, voleva svolgere ed in effetti svolgeva - con costanza, dando sicuro affidamento sulla sua ulteriore presenza compiti strutturalmente inseriti nell'attività primaria del sodalizio.
Un'associazione criminale, il cui scopo specifico e prevalente era quello di importare e trafficare droga dall'estero mediante navi, doveva necessariamente prevedere la partecipazione costante ed indefettibile di un sommozzatore;
il Di PP si prestò a svolgere quest'opera. Pertanto egli, con piena consapevolezza, fornì un contributo tipico rispetto al programma malavitoso, connotato da un'apprezzabile continuità temporale ed operativa;
entrò nella ripartizione strutturale dei compiti associativi in relazione agli scopi programmati: in questo complesso di fattori convergenti si configura l'attività di partecipazione organica e non di mero concorrente (occasionale) al sodalizio criminoso. Il contemporaneo perseguimento di un fine personale lucrativo non altera questa situazione, in quanto si tratta di un motivo interno, irrilevante, rispetto alla causa comune.
Da questi ragionamenti discende che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di consolidati principi giurisprudenziali, sulla base delle risultanze in fatto;
discende, altresi, l'infondatezza del ricorso del Di PP nel suo complesso:
si è detto, invero, della sua partecipazione al reato associativo;
si era detto, in precedenza, della qualificazione di delitto consumato, e non tentato, per tutti i consorti e per tutti gli episodi contestati ai sensi del citato art. 73; le censure sul trattamento sanzionatorio, infine, perdono di significato, in quanto fondate sui detti presupposti.
4) IC IL
Il ED ha una posizione minore;
è stato ritenuto responsabile della detenzione di 40 grammi di cocaina rinvenuti nella sua abitazione in Milano e della cessione a RA CC di modiche quantità della stessa sostanza, in concorso con LV ER (capi C e D).
Il suo sintetico ricorso, che conduce piuttosto a digressioni in fatto, non propone argomenti meritevoli di accoglimento, attesi il ritrovamento della droga a casa sua, in un posto da lui non eludibile, ed il tenore di alcune telefonate con CC e ER. 5) FE AN
Il ER ha una posizione simile a quella di AT FA, che sarà esaminata in seguito.
Egli è stato ritenuto responsabile del reato associativo (capo 1) e di tre episodi inquadrati nella previsione dell'art. 73 L.S.: 1) cessione di sostanza stupefacente a LV FI, effettuata in data 8.2.1993 (capo 2); 2) importazione di cocaina a mezzo della nave KI V, approdata ad AN (fatto commesso tra il 28.3 ed il 2.4.1993 - capo 6); 3) c.d. vicenda AR, avvenuta il 25.5.1993 (capi A e B).
Il ricorso del ER si articola su quattro motivi, che prospettano le questioni - già trattate - dell'esistenza dell'associazione criminosa e della prova di tale esistenza, nonché della distinzione tra reato consumato e tentato;
affrontano, poi, il tema della prova della partecipazione dell'imputato agli episodi ascrittigli;
il quarto motivo lamenta il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, concesse con semplice equiparazione di valenza rispetto alle aggravanti contestate. Con motivi aggiunti, la difesa del ER introduce quella che si può denominare come "questione ex art.513 c.p.p.", di cui si parlerà tra breve.
Secondo queste ulteriori deduzioni difensive, la questione riguarderebbe soprattutto il capo 6) d'imputazione (il c.d. "episodio di AN", uno dei fatti di importazione di cocaina dalla Colombia), ma riverbererebbe i suoi effetti su tutto l'impianto accusatorio a carico del ER.
In breve, si sostiene che i giudici di merito hanno posto a base del proprio convincimento circa il coinvolgimento dei ER nell'episodio di AN elementi di prova divenuti inutilizzabili a seguito della novella legislativa riguardante l'art. 513 c.p.p. (legge 267/1997); si tratta delle propalazioni di CO LI RA, coimputato in procedimento connesso, il quale, essendo stato giudicato separatamente, fu citato nel presente processo ai sensi dell'art. 210 c.p.p., ma si avvalse della facoltà di non rispondere. Sulla base degli assunti difensivi, l'ipotesi accusatoria si reggerebbe soltanto sulle dichiarazioni rese dal RA in sede di indagini preliminari, acquisite al fascicolo del dibattimento secondo la disciplina previgente e non più utilizzabili alla luce della nuova dizione del citato art. 513.
Questo Collegio deve, quindi, affrontare la problematica collegata all'interpretazione del contesto normativo che regola l'esame e le dichiarazioni di persone imputate in un procedimento connesso (in particolare gli artt. 513, 210, 500 e 238 c.p.p.). Ai fini di causa, tuttavia, non sembra necessario un lungo excursus, essendo sufficiente una sintetica precisazione dei punti ritenuti sicuri dello stato della questione.
Giova comunque tenere presente la difficoltà originaria di conciliare la necessità di non disperdere un patrimonio di conoscenze già acquisite o di non rimetterlo alle arbitrarie determinazioni di parte, con l'altrettale necessità di assicurare la formazione dialettica della prova davanti al giudice;
difficoltà resa, se possibile, ancora più ardua da due contrapposti principi cardine del nostro ordinamento giuridico l'obbligo di rispondere davanti al giudice e di dire la verità sui fatti specifici processualmente rilevanti a propria conoscenza ed il rispetto della fondamentale proposizione del nemo tenetur se detegere, volta ad assicurare il consapevole esercizio del diritto di difesa. Questa originaria ed ontologica dissonanza - che coinvolge l'imputato o il coimputato, quando assume la duplice veste, appunto, di imputato e di testimone - presenta evidenti aspetti di salvaguardia di principi, diritti ed obblighi che possono avere in sè il germe della contraddizione. Si che non può meravigliare se tale intimo contrasto si ripercuota finanche sulle supreme decisioni del giudice di legittimità (Sezioni Unite Penali) e del giudice delle leggi, nonché sulle determinazioni dello stesso legislatore, definite dalla Corte Costituzionale - per taluni punti - come "irragionevoli ed incoerenti".
Questo Collegio, al momento della sua deliberazione, non può non prendere atto della recente decisione (sent. n. 361/1998) del giudice costituzionale, non ritenendo utile introdurre altre sottili tematiche sulla portata delle c.d. sentenze additive della Corte Costituzionale.
Due questioni non possono essere, allo stato, oggetto di discussioni a) l'illegittimità costituzionale degli artt. 513, comma 2, ultimo periodo, 210 e 238, comma 4, c.p.p., nei limiti e nei sensi indicati nei punti 1), 2) e 3) del dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale ora citata;
b) l'applicabilità della disciplina transitoria - letta però alla luce di queste dichiarazioni di incostituzionalità - anche al giudizio di cassazione: dopo le indicazioni indirette della stessa Corte Costituzionale e dopo l'esplicita presa di posizione delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenze 4265 10086/98) non è produttivo ritornare sull'argomento. La conclusione dell'affermazione di questi due principi, applicata al caso di specie, è che ove la prova di un fatto dipenda dalle mere propalazioni di coimputati, anche se munite di elementi di riscontro, si debba procedere all'annullamento con rinvio alla Corte di merito, perché applichi la norma transitoria (art. 6 legge 7 agosto 1997, n.267) alla luce delle inserzioni del giudice delle leggi (Corte Cost. sent. 361/1998), ossia applichi il disposto dell'art.500, commi 2 bis e 4 c.p.p., qualora il dichiarante, richiamato ai sensi dell'art. 513, comma 2, rifiuti di rispondere e manchi l'accordo delle parti alla lettura delle sue precedenti dichiarazioni.
Relativamente alla posizione del ER, tuttavia, una valutazione ragionata delle conformi motivazioni dei giudici di merito sul punto consente di concludere che non è necessario procedere all'annullamento con rinvio, essendo comunque sufficienti gli altri elementi esposti dagli stessi giudicanti. Va preventivamente chiarito che questa Corte di legittimità deve limitarsi a verificare se dal testo del provvedimento impugnato risultino prove dotate di rilevanza propria, le quali - riguardate da sole e senza l'apporto delle contestate propalazioni - possano avere, nella concezione del giudice di merito, di per sè valore determinante ai fini del decidere. Non può, invece, svolgere un'operazione ermeneutica tale da comportare una nuova valutazione delle emergenze processuali, elevando al rango di elementi di prova autonoma quelli che il giudice di merito abbia ritenuto semplici indizi o meri riscontri.
Va, innanzi tutto, precisato che nessuna contestazione vi è sul punto dell'effettivo accadimento dell'episodio di AN, che è stato ammesso dal Di PP a da TO RD, e può darsi per definitivamente accertato.
Il punto in contestazione riguarda la partecipazione di ER (nonché di FA e IL).
Al riguardo la Corte territoriale si sofferma, dapprima, ad esaminare la ricostruzione dell'epidodio "sulla base delle dichiarazioni del sommozzatore RA CO LI"; ma subito dopo espressamente rileva che "la presenza del ER e del FA nell'operazione ad UR (recte : AN) è stata pienamente confermata dal Di PP nelle sue dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari, nel corso delle quali ha effettuato un riconoscimento fotografico dei due".
La stessa Corte ha, inoltre, chiarito i motivi per cui tali dichiarazioni costituiscono prova, essendo state utilizzate dal P.M. per le contestazioni al Di PP, il quale presente in dibattimento, non si è avvalso della facoltà di non rispondere, ma ha cercato di attenuare la portata delle sue precedenti propalazioni (v. art. 500, comma 4, letto in relazione agli artt. 513, comma 2, e 192, comma 3, c.p.p., secondo la sentenza della Corte Costituzionale più volte citata).
Sia il giudice di primo grado, sia quello di appello indicano, poi, vari fatti, che definiscono elementi probatori diretti e di riscontro. Si tratta, in particolare, degli esiti delle indagini effettuate per la ricostruzione del viaggio (specie l'episodio di un garage a Metz); delle deposizioni circa i contrattempi occorsi durante il viaggio, quando fu necessario affittare un furgone "Ducato", poiché quello del Di PP aveva avuto unolavaria;
delle varie conversazioni telefoniche intercettate;
in particolare delle lunghe telefonate proprio del ER con RD e Di CO nei giorni immediatamente precedenti la partenza;
i continui incontri tra i soggetti che dovevano partecipare alla spedizione (tra cui ER e FA) con Di CO e Di IN;
l'indiretta verifica emergente dalle relazioni di servizio riguardanti il periodo 28-31 marzo 1993, in cui nessuno degli imputati recatisi ad AN è risultato osservato in quei giorni in Italia;
la perfetta conoscenza di AN mostrata da ER e FA, riferita dal Di PP e confermata, per il FA, dalla sua lunga permanenza in Belgio, proprio in zona non lontana da AN, per motivi di lavoro (circostanza ammessa dall'interessato).
Questi fatti specifici e le recuperate dichiarazioni del Di PP costituiscono, a giudizio della stessa Corte territoriale (e del Tribunale), elementi probatori pieni ed autonomi;
sicché le pur importanti dichiarazioni del RA non assumono valore esclusivo e possono essere trascurate ai fini del decidere. Dalle considerazioni dei giudici di merito emergono, quindi, precise ed insindacabili - perché sorrette da congrua e corretta motivazione - indicazioni di sicura implicazione e partecipazione del ER (e del FA) all'episodio di AN : i vari motivi di ricorso che riguardano questo punto devono essere disattesi.
Dopo l'esame dell'impugnazione concernente più in particolare il fatto di importazione da AN, si può passare alla disamina degli altri episodi contestati ai sensi dell'art. 73 L.S., per terminare col reato associativo (capo 1).
L'episodio di acquisto e cessione di droga dell'8.2.1993, in Trezzano sul Naviglio (capo2), è comune anche ad TO RD, LV FI, AT FA (e LV Di CO). Si tratta in pratica di cessione dal gruppo Di CO RD al gruppo FI;
la sostanza stupefacente non fu recuperata dagli inquirenti, poiché l'attività investigativa era sotto ma l'operazione illecita è stata ritenuta provata da una convergente serie di precisi e gravi elementi, quali gli inequivocabili movimenti di uomini ed autovetture avvenuti quel giorno tra un cortile sito nella nota strada sterrata, un bar ("Green Bar") ritrovo dei trafficanti e la zona in cui abitano i FI;
lo scambio di un involucro analogo a quello usato per contenere eroina sequestrato nell'episodio "BR", cui sarà fatto cenno in seguito (v.posizione A. RD) Tenuto conto del tenore del ricorso sul punto, si tratta di valutazioni dei giudici di merito adeguatamente motivate e conformi al dettato dell'art. 192, comma 2, c.p.p., e come tali esenti da censure in sede di legittimità.
Ad analoga conclusione deve pervenirsi per l'"episodio AR" del 25.5.1993 (capi A e B), tenuto sotto costante controllo dai verbalizzanti, sfociato con il sequestro di kg. 10,220 di cocaina ceduta dal cittadino equadoregno JU CAs AR, che ha vista direttamente presente il ER (il FA ed altri). Le conclusioni della Corte territoriale, le circostanze di supporto, la ponderata contestazione delle tesi difensive attengono, come per il caso precedente, alle valutazioni di merito, non ripercorribili in questa sede, in quanto armoniche con le risultanze. Tutte le considerazioni svolte hanno condotto la Corte territoriale a valorizzare, con i singoli significativi episodi, tutto il contesto dell'attività del ER il complesso delle sue presenze;
i suoi continui contatti telefonici ed i suoi ripetuti incontri con gli altri associati, in particolare con il Di CO;
la sua azione combinata con il FA. L'hanno condotta a focalizzare il comportamento dell'imputato come elemento di raccordo tra i vertici dell'associazione ed i sodali, specie per la movimentazione della droga.
Dopo quanto esposto in linea generale sull'esistenza del reato associativo, la partecipazione ad esso del ER costituisce applicazione corretta dei principi di diritto alle emergenze processuali.
La combinazione delle argomentazioni dei giudici di merito consente, infine, di ritenere soddisfatte le esigenze motivazionali in ordine al giudizio di equivalenza tra le circostanze di segno contrario, considerato che la discrezionalità del giudice di merito non è stata usata arbitrariamente, ma ancorata a concreti elementi:
non è contestabile il significato ostativo ad un più benevolo giudizio di comparazione del precedente per armi, della gravità dei reati, della reiterazione dei comportamenti e del ruolo non secondario svolto dal ER.
Il ricorso di questo imputato deve essere rigettato, tenuto conto anche di quanto esposto sulla configurazione di reati consumati e non tentati.
6) IO IM
CO FI, figlio del successivo ricorrente, LV, è stato ritenuto colpevole di un solo episodio di acquisto, in concorso con il padre (oltre che con RD e Di CO), di sostanza stupefacente, avvenuto il 6.5.1993 in Trezzano sul Naviglio (capo 12).
Il ricorso propone due motivi, con i quali si sostiene che le argomentazioni della Corte territoriale costituiscono mera affermazione di fatti equivoci e non dimostrati e che manca la motivazione in ordine alla determinazione della pena. In realtà l'episodio, come per il precedente caso dell'8.2.1993, è stato osservato interamente dalle forze dell'ordine, che hanno rilevato movimenti di palese "bonifica del territorio", hanno ripreso un filmato nel quale si vedono proprio i due FI, prima discutere animatamente (LV) col Di CO e poi salutarlo;
si assiste al trasporto di un borsone a fondo rigido, retto a fatica sulle spalle;
la spiegazione del movimento viene da una ben decifrabile telefonata tra il Di CO ed il RD, intercettata, pochi minuti dopo il fatto, sul cellulare del Di CO. Anche per questa imputazione, con riferimento al tenore del ricorso, deve ribadirsi il noto concetto della incensurabilità delle considerazioni in fatto dei giudici di merito, quando sono sorrette da un impianto argomentativo logico e correttamente rapportato ai canoni interpretativi delle risultanze di causa.
Al mancato recupero della droga, invero, la Corte territoriale contrappone la serie indiziaria di portata incisivamente concordante e suffragata dal riscontro di una telefonata intercorsa tra i capi dell'organizzazione.
Anche per il trattamento sanzionatorio non sono possibili censure, poiché la sintetica motivazione della Corte di Appello viene integrata dalle considerazioni del Tribunale, il quale giustifica il non eccessivo discostarsi dai minimi edittali e la riduzione per le attenuanti generiche non nel massimo dell'estensione possibile con la gravità obbiettiva del fatto e lo spessore malavitoso del contesto.
7) IO AL
Questo imputato è stato assolto dalla Corte di Appello dal reato associativo, per cui residuano tre contestazioni ex art. 73 cit. ( i capi 2 e 12 già trattati ed il capo 4, relativo ad un ulteriore caso di acquisto di droga del 16.2.1993).
Il suo sintetico ricorso, incentrato piuttosto su difetti di motivazione, consente di rinviare a quanto detto in precedenza circa l'incensurabilità del provvedimento impugnato, riguardo agli episodi dell'8.2 e del 6.5.1993 (capi 2, contestato a LV FI all'udienza del 30.5.1995, e 12).
L'accadimento del 16.2.1993 (capo 4) è stato ascritto al FI (padre) in concorso con Di CO e RD e vive della sola ricostruzione dei soliti movimenti;
una telefonata che avrebbe chiarito il senso dei detti movimenti non, è stata rintracciata e non è stata comunque trascritta, quindi non è utilizzabile. Cosi stando le cose, ritiene questa Corte che la motivazione sia carente, perché fondata su presupposti ambigui, legati a semplici movimenti, anche se usuali nel contesto dello scambio di droga e dell'impiego di uomini e mezzi. Ma, a differenza che nei due casi precedenti (fatti dell' 8. 2 e del 6.5.1998), quando vi erano significativi elementi di riscontro (involucro utilizzato per contenere eroina, o trasporto di un borsone e successiva telefonata), nel caso in esame appare troppo esile il legame tra una consuetudine comportamentale ed un reato, quando non vi siano ulteriori obbiettività che consentano di ritenere avvenuto un effettivo trasferimento di beni.
Per questo solo punto, quindi, la sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della stessa Corte di Appello, la quale procederà ad un nuovo esame, alla luce di quanto detto, e perverrà alle conclusioni ritenute più acconce.
Per il motivo di ricorso riguardante la pena è sufficiente osservare che la Corte territoriale ha tenuto presenti concreti elementi ex art. 133 c.p. ed i precedenti penali di LV giustificano eventuali diversità rispetto a CO;
non vi sono ragioni di censure, sicché il trattamento sanzionatorio è corretto;
tuttavia il giudice del rinvio, a seconda delle decisioni che adotterà, procederà o meno ad eliminare (o confermare) la pena determinata dalla Corte territoriale per il fatto, di cui al capo 4) in parola;
mentre resta fin d'ora la pena stabilita per i residui reati.
Entro i suddetti limiti il ricorso di LV FI va accolto, fermo il resto.
8) ZA ON
Questo imputato presenta la posizione più grave, dovendo rispondere del reato associativo e di numerosi fatti di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che di un episodio di ricettazione. Va subito detto, però, che non risultano appellati i capi d'imputazione concernenti i quattro episodi di importazione di droga dalla Colombia a mezzo delle navi KI V, AN ZU, LI EN e RI UR (capi 5,10,11 e 12), nonché il capo riguardante la cessione di gr. 685,507 di cocaina a SP BR (capo n.4 secondo la numerazione relativa al RD); non risulta, poi, impugnato con ricorso per cassazione l'episodio di cessione a IN e UC di gr. 997,500 di eroina, sequestrata il 28.4.1993 sull'autostrada Milano-Genova, di cui si è parlato a proposito della posizione di EL VE (capo 10 per VE, 8 per RD). Balza, quindi, subito evidente una situazione processuale ormai definita per una molteplice serie di fatti delittuosi legati all'importazione ed allo spaccio di droghe pesanti. Come premessa ai singoli motivi di ricorso, il difensore di TO RD sottolinea che il teorema accusatorio ipotizzante un'articolata struttura associativa, si è indebolito, essendosi ridotto a soli cinque membri il numero dei ritenuti sodali. Ma su questo punto la disamina è stata ampia e non è necessario tornarvi sopra;
al termine del controllo della posizione di TO RD sarà valutata la questione della sua partecipazione al reato di cui all'art. 74 d.p.r.309/90. Passando all'esame dei motivi riguardanti i residui episodi di traffico della droga, è opportuno individuare subito i punti che mostrano debolezze argomentative.
Un primo punto concerne l'episodio del 16.2.1993, di vendita di droga a LV FI, del quale si è parlato a proposito, appunto, del FI. Ovviamente per questo reato s'impone l'annullamento con rinvio per i motivi già esposti(capo 4 per S. FI corrispondente al capo 3 per TO RD). S'impone, altresì, l'annullamento per il reato, di cui al capo 170, che concerne la cessione , tra il dicembre 1992 ed il gennaio 1993 di due quantitativi di eroina, rispettivamente di circa gr. 500 e di un chilo (in concorso con LV Di CO), a DO TR ed al di lui cognato ON Di NE.
Dal testo del provvedimento impugnato si ricava che la responsabilità del RD (e del Di CO) è stata basata sulle dichiarazioni del Di NE rese al P.M. ed acquisite ai sensi dell'art. 513 c.p.p., essendosi il Di NE avvalso della facoltà di non rispondere ed avendo il RD proposto, nel ricorso, specifica lagnanza in merito.
Gli altri elementi di causa, secondo lo stesso giudice di merito, non assurgono a prove autosufficienti, ma sono semplici elementi di riscontro delle dichiarazioni del Di NE;
consegue che, sulla base di quanto esposto in relazione alla questione dell'art. 513 c.p.p. (v. in specie le pagg. 24 e 25 di questa sentenza), occorre annullare - anche per questo capo - con rinvio, perché il Di NE venga riesaminato secondo le modalità indicate dalla Corte Costituzionale.
Tutte le altre imputazioni, di cui TO RD è stato ritenuto colpevole, reggono al vaglio di legittimità. Sui capi 2) e 9), corrispondenti ai capi 2) e 12) di LV FI (ed altri), si è già discorso in precedenza e la posizione del RD non presenta diversità apprezzabili.
Il capo 6) attiene al sequestro di kg. 3,647 di eroina, suddivisi in quattro confezioni rinvenute da agenti della P.S. la mattina del 3.4.1993, verso le ore 7,45. La Corte territoriale chiarisce con elementi di indefettibile portata il collegamento della droga col Di CO e sottolinea che appena sei minuti dopo il ritrovamento della sostanza da parte degli agenti, il Di CO telefona al RD e gli chiede di uscire "subito, subito, subito" e di raggiungerlo al Green Bar, dove i due effettivamente si incontrano. Le contestazioni del ricorrente sono di mero fatto e non possono certo negare l'esistenza di quella telefonata inequivoca e del successivo incontro, che, valutati nel contesto globale, congiungono il RD a quell'episodio, secondo una versione logica e coerente, non sostituibile con altre versioni, in ipotesi (ma non nel caso concreto) altrettanto plausibili.
I capi 162, 163 e 77 (quest'ultimo assorbe il capo 102) attengono a varie cessioni di cocaina ed eroina ai gruppi IT e Sergi;
si basano sulle dichiarazioni dei due fratelli NT UI e AV IT, utilizzabili perché i dichiaranti sono stati esaminati in dibattimento e non si sono avvalsi della facoltà di non rispondere;
dichiarazioni che vengono sottoposte al controllo di attendibilità intrinseca, di convergenza tra loro e di riscontro con elementi esterni : come in altri casi si tratta di valutazioni di merito condotte secondo corretti criteri logico-giuridici, che non danno spazio a censure del giudice di legittimità.
Il capo 13) attiene ad un episodio di ricettazione di un carico di pelli del valore di oltre un miliardo, provento di una rapina. Le pelli, custodite dai ricettatori in un capannone di Caleppio di Settala, furono rivendute da Di CO e RD a terzi;
a queste conclusioni il giudice di appello perviene attraverso una serie di elementi di così rilevante serietà e convergenza da non necessitare di aggiunte (il RD, che fu visto più volte incontrarsi con gli acquirenti, fu sorpreso dai verbalizzanti proprio nel capannone dove furono rinvenute parte delle pelli).
Dopo tutto quanto dettagliatamente esposto in ordine ai singoli reati attribuiti al RD e dopo quanto fu chiarito in ordine al reato associativo, non v'è spazio per dubbi o censure circa la sua partecipazione al reato ex art. 74 d.p.r. cit., col ruolo contestatogli, atteso che tra gli scopi dell'associazione quello dell'approvvigionamento di droga dall'estero (specie dalla Colombia) era preminente, e che proprio TO RD aveva un ruolo centrale fin dalle terre di produzione e costituiva una presenza pressoché costante negli episodi più importanti per la vita dell'associazione.
I residui motivi del ricorso del RD riguardano il diniego delle attenuanti generiche e i criteri seguiti nella determinazione della sanzione.
Anche in questo caso il combinarsi delle motivazioni delle due sentenze di merito consente di avere un contesto argomentativo esauriente e rispondente alle obiezioni del ricorrente. Si tratta di valutazioni discrezionali, sorrette da un'adeguata applicazione dei criteri previsti dagli artt. 62 bis e 133 c.p.; non arbitraria, invero, è la negazione delle invocate attenuanti con riguardo ai precedenti penali del reo, definiti gravi, ed alla reiterazione prolungata di "un'attività delittuosa ad altissimo livello, pur dopo aver sofferto lunghi periodi di detenzione"; cosi come non arbitrari sono i criteri di determinazione della pena base per il reato più grave, rapportata ad una misura vicina al minimo edittale, e per i singoli reati avvinti in continuazione.
Ferme restando queste determinazioni, sarà compito del giudice del rinvio confermare o escludere le pene relative ai due reati, che hanno determinato l'annullamento con rinvio;
facile è comunque stabilire la pena ormai fuori discussione per i fatti confermati, sulla base dei calcoli indicati nella sentenza di primo grado e non toccati dalla sentenza di appello.
Entro questi limiti, fermo il resto, va dunque accolto il ricorso di TO RD.
9) ZA CA ZI
Questi è uno degli imputati con la posizione più lieve, essendo stato riconosciuto colpevole di un solo episodio di favoreggiamento reale.
Il ricorso, sintetico e contenente per lo più censure in fatto al limite dell'inammissibilità, lamenta che l'imputazione si regge sulle "dichiarazioni di AV IT, le quali hanno trovato riscontro in quelle del di lui fratello IT NT UI";
assume che "la nuda chiamata di correità, pur proveniente da soggetto ritenuto intrinsecamente credibile e attendibile, non è sufficiente per un giudizio di colpevolezza".
Al riguardo basta rilevare che la Corte territoriale, alla c.d. convergenza del molteplice, fa seguire l'indicazione di riscontri esterni e fornisce un quadro attendibile e logicamente fondato della posizione di CA UR RD, il cui ricorso deve essere rigettato.
10 FF AT
Il FA ha una posizione molto simile a quella di EL ER, col quale condivide le imputazioni del reato associativo e degli episodi c.d. di AN (capo 6), del sudamericano AR (capi A e B), e della cessione di droga a S. FI dell'8.2.1993 (capo 2); risponde, inoltre, di un fatto di ricettazione di piastrelle di provenienza delittuosa, del 12.5.1993 (capo 14 secondo un'altra numerazione).
Un primo motivo di ricorso, di ordine processuale, riguarda esclusivamente il FA. Si deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 486, nn. 2 e 3 c.p.p., in quanto la Corte di Appello, all'udienza del 16.12.1996, avrebbe ritenuto erroneamente il FA come rinunciante a comparire, non avendo egli voluto sottoporsi a perquisizione personale.
La tesi non è esatta.
Dal verbale dell'udienza citata e dal relativo allegato si rileva che la Direzione della Casa Circondariale di Pavia comunicò alla Corte che il detenuto FA non era stato tradotto, rifiutato di sottostare alla rituale perquisizione prevista dalla normativa vigente", e la Corte procedente lo considerò rinunciante. Ciò posto, vanno ribaditi due principi giurisprudenziali: deve essere, innanzi tutto, affermato che l'imputato detenuto, proprio per il suo stato, non ha libertà di movimento, ma deve sottostare alle determinazioni (non arbitrarie) delle autorità preposte al luogo di custodia e di quelle incaricate della traduzione (arg. ex Cass. Sez. I, sent. 9.11.1994, n. 11193, De Vito); da questo enunciato discende l'altro, secondo cui il mero rifiuto del detenuto di consentire gli adempimenti di legge delle autorità carcerarie (o addette alla traduzione dal carcere al luogo di celebrazione del processo) equivale ad impedire la traduzione, quindi a rifiutarla, e costituisce comportamento: inequivocabilmente indicativo della volontà di non presenziare all'udienza (arg. ex Cass. S.U. sent.19.4.1986, Di LE). Deve concludersi che la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del disposto dell'art. 488 , comma 1, c.p.p. Per quanto riguarda gli altri motivi, compresi i "motivi nuovi" e i doppi motivi aggiunti, va subito precisato che essi ripercorrono le questioni dell'art. 513 c.p.p., dell'esistenza del reato associativo, dell'ipotesi del reato tentato, della partecipazione del FA, del giudizio di comparazione tra circostanze ai fini della pena.
Tutte le suddette questioni sono state ampiamente dibattute in precedenza, anche con riferimento alle presenze del FA, sicché sarebbe un fuor d'opera ripetere le precedenti argomentazioni. Basterà ribadire sinteticamente quanto il primo giudice ebbe ad affermare ed il giudice del gravame a confermare motivatamente: il FA, unitamente al ER, si reca (episodio dell'8.2.1993) nella strada sterrata in direzione "lago dei cigni" da dove accede nel cortile delle cascine ivi ubicate, uscendone poi unitamente all'autovettura del Di CO ed alla Suzuki del FI;
si reca ad AN sempre unitamente al ER;
nell'episodio AR il FA arriva con la vettura del Di CO ed egli ed il ER dovranno occuparsi del trasporto e della consegna della cocaina. La conclusione non solo argomentativa, ma sorretta da incisivi elementi fattuali (quanto sopra , i continui incontri con gli altri associati ecc.), è che il FA svolgeva una funzione analoga a quella del ER, quale elemento di fiducia dei vertici associativi, di raccordo tra gli appartenenti e di addetto alla movimentazione della droga.
Quanto alla ricettazione, essa non pare neppure compresa nei motivi di ricorso;
del resto il FA fu sorpreso dagli operanti mentre caricava la piastrelle, provento di una truffa, nel capannone di Caleppio di Settala.
Anche il trattamento sanzionatorio ricalca quello applicato al ER, di. cui si è detto, pur avendo il FA precedenti penali più consistenti.
Il ricorso in esame deve essere rigettato.
11) OT FR
Il OT è stato ritenuto responsabile dell'episodio di importazione di stupefacenti dalla Colombia a mezzo della nave AN ZU, approdata a Salerno il 19.6.1993.
L'episodio è stato ricostruito attraverso la confessione del Di PP e le ammissioni del Di CO e del Di IN (rispetto a quest'ultimo il ricorrente non ha sollevato nessuna questione ex art. 513 c.p.p., rendendo utilizzabili le sue pregresse dichiarazioni); il capo d'imputazione non è stato appellato dal RD. La responsabilità del OT è stata ritenuta sulla base di quelle dichiarazioni e della sua partecipazione ad un viaggio in Colombia nel maggio 1993, collaborando a trasferire colà l'ingente somma di 500.000 dollari;
il tutto confermato "graniticamente" da rilevazioni obbiettive (prenotazione del viaggio) e dal contenuto di varie telefonate.
Il tenore del ricorso, poi, non presenta essenziali punti di rilevanza in sede di legittimità; propone, inoltre, motivi talora inammissibili per difetto di interesse, talora appena accennati, quali il mancato giudizio immediato, la non accolta impugnazione incidentale del P.M., la semplice e non sviluppata indicazione di illegittimità nelle intercettazioni telefoniche e di un mancato avviso agli imputati per l'udienza del 25.11.1994.
Il ricorso, che talora non indica, specificamente gli atti o i punti sui quali questa Corte dovrebbe porre la sua attenzione, deve essere rigettato.
12 OR RO
L'NI è stato ritenuto responsabile, con vari altri, dell'ormai noto episodio AR.
I quattro sintetici motivi di ricorso non hanno fondamento quello concernente la sua partecipazione al fatto è vanificato dalle considerazioni del giudice del gravame. il quale sottolinea che l'episodio ebbe origine proprio da una telefonata del AR all'NI e vide la presenza attiva di quest'ultimo sul posto, per non parlare delle numerose inequivoche telefonate;
il motivo riguardante le aggravanti del numero delle persone e dell'ingente quantità è contrastato dalla sua consapevole e centrale partecipazione al reato, che ha visto coinvolte numerose persone per ben 10,220 kg. di cocaina, e non sono utili ulteriori commenti;
il suo accertato ruolo di primissimo piano rende improponibile dal punto di vista logico prima che giuridico la diminuente ex art. 114 c.p., la quale richiede un'azione del tutto marginale e pleonastica;
il diniego delle attenuanti generiche, infine, è solidamente fondato sui gravi precedenti penali ed un periodo di detenzione all'estero, in assenza, per altro, di elementi positivi.
Si impone il rigetto del ricorso.
13) RR AL
Il ER è stato ritenuto colpevole di concorso nell'episodio AR (era lui che portava a tracolla la borsa contenente la cocaina) e di cessione di modiche quantità della stessa sostanza in concorso col ED (fino al 25.5.1993). La sussistenza dei fatti non è in contestazione, atteso che i motivi di appello erano limitati alla richiesta delle attenuanti generiche con giudizio almeno di equivalenza, nonché alla riduzione della pena base.
Nel ricorso si sostiene la nullità della sentenza per mancanza di motivazione sui punti di gravame. Ma v'è poco da aggiungere alla corretta motivazione della Corte di merito, la quale, in difetto di elementi positivi, ha sottolineato il ruolo ostativo ad ogni benevolenza rappresentato dalla posizione determinante del ER nell'episodio AR e dai suoi cattivi precedenti penali, mentre la mancanza di attività criminose negli ultimi anni è dovuto, all'evidenza, al fatto che l'imputato è stato ristretto in carcere per quattro anni ininterrottamente il ricorso non merita accoglimento.
14) IL IO
Il IL è stato ritenuto colpevole, in concorso con i vari altri imputati, dell'episodio di AN del marzo-aprile 1993 (capo 6).
La Corte territoriale ha ricostruito i legami tra il IL e il Di PP e tra il IL ed il RD;
ha ritenuto che fu il IL a mettere in contatto il RD con il Di PP, in piena consapevolezza. Ha sottolineato che il IL si è tenuto informato direttamente dal Di PP sull'attività da lui man mano svolta;
ha partecipato alla riunione tenutasi nell'officina del Di PP, dopo che era stato scoperto il recupero solo parziale di un carico di droga approdato a Salerno;
è collegato a varie telefonate. L'imputato ricorre per cassazione con due motivi e con motivi aggiunti. Col primo motivo ricostruisce dettagliatamente la sua versione dei fatti, deducendo il difetto di motivazione della sentenza impugnata;
col secondo motivo ribadisce la tesi del reato tentato e non consumato con i motivi aggiunti espone la problematica ex art. 513 c.p.p. Al riguardo va chiarito che la tesi del reato tentato si è dimostrata inconsistente, mentre la questione ex art. 513 cit. non è rilevante riguardo a questo imputato, poiché il complesso probatorio a suo carico può prescindere dalle dichiarazioni del RA. Carente è invece la motivazione sulla partecipazione del IL al "fatto di AN". È certo che egli non partecipò materialmente all'episodio. Ma , secondo la tesi dei giudici di merito, poiché il IL è pienamente coinvolto "nell'attività di recupero di cocaina dalle navi", la compiuta individuazione dei reati dei quali l'imputato debba rispondere viene ancorata alla considerazione che il IL presentò il Di PP all'organizzazione nell'ambito dei preparativi per il recupero di AN.
Detta motivazione mostra una contraddizione interna;
anche se le conclusioni possono sembrare benevole per il prevenuto, tuttavia la favorevole situazione processuale (dovuta al meccanismo delle impugnazioni) non può dar luogo a motivazioni palesemente illogiche. La Corte di merito, invero, ha ritenuto il IL concorrente nel reato di cui all'art. 73 L.S. per l'episodio di AN per il fatto di aver presentato il necessario sommozzatore (Di PP) all'associazione criminale. Ma non chiarisce, al di là di un labile dato temporale, i motivi del collegamento con questo fatto e dell'esclusione con altri fatti.
Si impone un nuovo esame perché tutti i rilevanti elementi individuati dai giudici di merito vengano utilizzati per l'attribuzione dello specifico fatto-reato contestato, ovvero venga esclusa la responsabilità del ricorrente.
In altre parole il coinvolgimento generico del IL deve essere focalizzato con una precisa e diretta responsabilità per il residuo reato, mentre se resta la genericità debbono essere tratte le debite conseguenze.
Entro questi limiti deve essere accolto il ricorso del IL, procedendosi all'annullamento con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello per nuovo esame sul punto del reato a lui attribuito.
In definitiva la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame soltanto per l'episodio del 16.2.1993 e soltanto nei confronti di LV FI (per il quale si tratta del capo 4) e di TO RD (per il quale si tratta del capo 3); nonché ancora per l'episodio del dicembre 1992-gennaio 1993, di cui al capo 170, nei soli confronti di TO RD;
nonché, infine, nei confronti del IL per l'unico reato a lui attribuito.
Le pene inflitte a LV FI ed TO RD per i reati non toccati da questo annullamento parziale sono facilmente calcolabili sulla base delle sentenze di merito.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano per nuovo esame, nei confronti di LV FI limitatamente all'episodio del 16.2.1993 (capo 4) e di TO RD in ordine allo stesso episodio (capo 3) ed al reato di cui al capo 170, nonché nei confronti del IL rigetta nel resto i ricorsi di LV FI e TO RD. Rigetta i ricorsi proposti dagli altri imputati, che condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 1999