Sentenza 20 maggio 2015
Massime • 1
L'inesistenza dell'oggetto del reato dà luogo a reato impossibile solo qualora l'oggetto sia inesistente "in rerum natura" o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l'oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto sussistente il tentativo di importazione di sostanze stupefacenti, nonostante il mancato reperimento di queste ultime, in virtù sia degli accordi presi per la fornitura di un grande quantitativo di droga, sia dell'invio, da parte degli acquirenti, di una "garanzia umana" richiesta dai fornitori, sia della predisposizione delle operazioni di sdoganamento).
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: è configurabile il tentativo, non essendo il delitto a consumazione anticipataAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2023
La massima È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di cui all' art. 648-bis c.p. , nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il tentativo di riciclaggio di valuta estera per essere stati individuati i soggetti da coinvolgere, il conto corrente bancario da utilizzare e le somme da reimpiegare, nonché predisposti i contratti da stipulare - Cassazione penale , sez. I , 22/02/2022 , n. 22437). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 22/02/2022 , n. 22437 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2015, n. 26505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26505 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 20/05/2015
Dott. DI NICOLA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 2428
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MENGONI Enrico - rel. Consigliere - N. 55009/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UZ DR, nato a [...] il [...];
AR OS, nato a [...] il [...];
CA OM NT, nato a [...] il [...];
IM NT, nato a [...] il [...];
IT OS, nato a [...] l'[...];
IT SA, nato a [...] il [...];
LO LO, nato a [...] il [...];
LI NC SI, nato a [...] il [...];
NN SA, nato a [...] il [...];
TE NO, nato a [...] il [...];
CA AR NC, nato a [...] il [...];
TA AR LA, nato a [...] il [...];
GH RO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Milano in data 5/6/2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Mengoni;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CORASANITI Giuseppe, che ha chiesto dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi proposti da AR OS, IM NT, IT OS e IT SA, LO LO, LI NC SI, TE NO, CA AR NC e TA AR LA, nonché il rigetto degli altri;
sentite le conclusioni dei difensori dei ricorrenti - Avv. Deleonardis, Avv. Dominioni, Avv. Pedroni (anche in sostituzione dell'Avv. Cacciuttolo), Avv. Cinaferoni e Avv. Scarfò - che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2/7/2013, emessa con rito abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano dichiarava (tra gli altri) UZ DR, AR OS, CA OM NT, IM NT, IT OS, IT SA, LO LO, LI NC SI, NN SA, TE NO, CA AR NC, TA AR LA e GH RO colpevoli di plurime violazioni di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, consumate o tentate, e li condannava alla pena ritenuta di giustizia.
2. Con sentenza del 5/6/2014, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma, assolveva (tra gli altri) UZ DR, TE NO, CA AR NC, TA AR LA e GH RO da talune delle imputazioni loro ascritte, rideterminando la pena;
riduceva la sanzione inflitta a IT OS e IT SA;
applicava a NN SA il vincolo della continuazione con il reato di cui ad una diversa sentenza, determinando la nuova pena. Confermava nel resto.
3. Propongono autonomi ricorsi per cassazione tutti i predetti, deducendo i seguenti motivi:
NN SA.
- Violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza quanto al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, di cui al capo 2). La Corte di appello avrebbe confermato la condanna in forza di intercettazioni del tutto ambigue;
la stessa, inoltre, avrebbe riconosciuto la responsabilità sia per l'acquisto che per la detenzione, mentre l'una ipotesi escluderebbe l'altra. Ancora, non vi sarebbe prova dell'una o dell'altra condotta, ma, al più, di una trattativa in divenire, senza alcun accordo su quantità, qualità e prezzo dello stupefacente;
Violazione di legge, contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza quanto al delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, di cui al capo 5). La Corte avrebbe riconosciuto il tentativo di importazione pur difettando ogni prova;
la condotta - pur volta a trattare l'acquisto di sostanza stupefacente - non avrebbe mai raggiunto la soglia di cui all'art. 56 c.p., non avendo mai contemplato un accordo su qualità, quantità, prezzo e modalità di trasporto (doglianza ribadita con i motivi aggiunti depositati il 4/5/2015);
Violazione della L. 16 marzo 2006, n. 46, art.
4. La sentenza avrebbe riconosciuto la circostanza aggravante della transnazionalità pur difettandone i presupposti;
nessun elemento, in particolare, consentirebbe di riconoscere in capo al presunto cartello sudamericano i caratteri di gruppo criminale organizzato. Inoltre, il presunto carico di droga non sarebbe mai pervenuto al porto di Amburgo, ne' vi sarebbero mai stati contatti diretti tra i presunti acquirenti calabresi ed i presunti fornitori;
Violazione dell'art. 99 c.p., comma 4. La Corte avrebbe riconosciuto l'aumento di pena per la recidiva pur difettando ogni relazione qualificata tra le condotte ed il formulato giudizio di pericolosità soggettiva, espresso in termini del tutto generici ed astratti. CA OM NT
- Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in relazione agli artt. 111 e 27 Cost.. La Corte avrebbe confermato la condanna pur difettando ogni prova circa la sussistenza dello stupefacente, la sua qualità e l'effettiva disponibilità dello stesso in capo al CA OM NT;
- Violazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. A seguito delle note novelle che hanno interessato il comma 5 in esame, la Corte di appello avrebbe dovuto operare una nuova valutazione del fatto e dell'entità della pena, la quale risulterebbe eccessiva. Le circostanze attenuanti generiche, inoltre, sarebbero state negate con motivazione carente e senza sforzo argomentativo;
TA AR LA.
- Violazione di legge con riguardo al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, artt. 192 e 546 c.p.p., art. 49 c.p., comma 2. Con riferimento al capo 5), la Corte avrebbe confermato la condanna senza alcuna prova di traffico illecito;
l'ipotesi, invero, integrerebbe il reato impossibile di cui all'art. 49 c.p., comma 2, atteso che lo stupefacente non era stato rinvenuto sulla nave ed ogni ipotesi volta ad affermarne comunque la presenza, almeno fino al porto di Amburgo, si risolverebbe in una mera illazione. La droga di cui trattasi, pertanto, non sarebbe mai esistita. Di seguito, la sentenza avrebbe riconosciuto l'aggravante della transnazionalità pur difettandone i presupposti, come già sopra indicato. Da ultimo, quanto al trattamento sanzionatorio, non vi sarebbe alcuna prova del tentativo, si che la determinazione della pena risulterebbe non motivata, così come l'aumento a titolo di continuazione;
inoltre, la Corte avrebbe valutato in modo duplice - per il calcolo della pena base e quale aggravante - la circostanza della trans nazionalità. AR OS.
Contraddittorietà, manifesta illogicità e mancanza di motivazione quanto al delitto di cui al capo 7), del quale difetterebbe ogni prova. La Corte avrebbe operato un travisamento dei fatti, attribuendo alle circostanze un significato del tutto diverso da quello effettivo (relativo all'effettiva compravendita di vetture), specie considerando che il ricorrente risponde di questo solo capo di imputazione e sarebbe soggetto avulso dalla complessiva vicenda;
Contraddittorietà, manifesta illogicità e carenza di motivazione quanto all'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La Corte avrebbe sviluppato un ragionamento inquisitorio,
con palese inversione dell'onere della prova;
specie a fronte di una contestazione avente ad oggetto un quantitativo imprecisato di stupefacente;
IT SA e IT OS.
Difetto di motivazione e violazione di legge. Come dedotto dai precedenti ricorrenti, non vi sarebbe alcuna prova dell'esistenza dello stupefacente inviato per nave;
l'inesistenza dell'oggetto del reato, dunque, sarebbe assoluta ed originaria, sì da configurare il reato impossibile;
Mancata assunzione di prova decisiva quanto all'audizione del colonnello RT AN. Il militare - la cui deposizione era stata richiesta dalla difesa e disattesa senza motivazione - avrebbe potuto riferire quanto riscontrato al porto di Amburgo, ed in particolare sulle condotte di tale Wolfgang, ambiguo soggetto che avrebbe agito sotto coperture della polizia tedesca.
LI NC SI.
- Motivazione assente od apparente, illogica e contraddittoria, violazione di legge. Il G.u.p. di Milano avrebbe motivato la decisione operando un "copia-incolla" dell'ordinanza applicativa delle misure cautelari, a sua volta ripetitiva delle medesime frasi della richiesta del pubblico ministero, a sua volta ripetitiva della originaria comunicazione di notizia di reato;
il tutto, peraltro, senza neppure virgolettare le parti palesemente copiate. Al riguardo, il ricorrente sollecita la Corte a "lanciare un segnale" che argini una tecnica argomentativa sempre più diffusa;
- Mancata assunzione di prova decisiva, quale la deposizione del colonnello RT AN, di cui sopra;
- Violazione degli artt. 129, 191, 192 e 530 c.p.p.. La Corte avrebbe confermato la condanna, pur difettando ogni prova dell'esistenza dello stupefacente, non solo del suo arrivo ad Amburgo;
del pari - come affermato già da altri ricorrenti - non vi sarebbe prova alcuna di un accordo su qualità, quantità e prezzo, il che impedirebbe di attribuire rilevanza penale alla condotta;
Violazione della L. n. 146 del 2006, art. 4, nei termini già riportati;
Difetto di motivazione e violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione della pena;
con riferimento ad entrambe le statuizioni, inoltre, la Corte avrebbe impiegato i medesimi elementi.
LO LO.
Mancanza, contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione. La Corte di merito avrebbe travisato un elemento di fatto - fotogramma - che, invero, non confermerebbe affatto la natura di sostanza stupefacente dell'involucro in oggetto. Quanto al delitto di cui al capo 16), inoltre, difetterebbe ogni prova circa il concorso dello LO LO (doglianza ribadita nei motivi aggiunti depositati il 4/5/2015); Inutilizzabilità delle intercettazioni per mancata allegazione. La Corte - al pari del G.u.p. - avrebbe impiegato per la decisione due intercettazioni mai trascritte (la n. 6989) od allegata in via informatica e trasmessa su supporto, non è dato sapere inserita in quale fascicolo (la n. 6995); della seconda, peraltro, la Corte avrebbe palesemente travisato il significato (doglianza di cui al motivo aggiunto depositato il 4/5/2015);
- Violazione di legge quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'aumento di pena per la recidiva;
al riguardo, la motivazione risulterebbe del tutto illogica e carente. UZ DR.
- Illogicità manifesta, contraddittorietà e carenza di motivazione quanto al capo 26) della rubrica (motivi da 1 a 3); la Corte, al riguardo, avrebbe valorizzato due elementi - un'intercettazione telefonica e la presenza del ricorrente in un appartamento di Sesto S. Giovanni - del tutto sprovvisti di prova ed oggetto di valutazione meramente congetturale;
non sarebbe stato accertato, quindi, alcun contatto - telefonico o personale - tra UZ DR e MI LU. Quand'anche poi detta presenza fosse stata riscontrata, la stessa non potrebbe integrare con certezza alcuna ipotesi di concorso;
al riguardo, la motivazione sarebbe del tutto apodittica e priva di sostegno istruttorio;
- Violazione dell'art. 62 bis c.p., mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione quanto alla pena. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed il trattamento sanzionatorio sarebbero privi di motivazione;
inoltre, la Corte avrebbe applicato al ricorrente una pena complessivamente eccessiva, ed una base addirittura superiore a quella stabilita per i coimputati CA AR NC e FE, che rispondevano di molti più reati;
CA AR NC.
Violazione dell'art. 192 c.p.p.. La condanna del ricorrente sarebbe basata su intercettazioni equivoche ed ambigue;
la motivazione della sentenza del primo Giudice, inoltre, sarebbe esclusivamente per relationem e priva di ogni riferimento alle asserzioni difensive. La Corte, inoltre, avrebbe travisato le risultanze processuali con riguardo a tutti i capi ascritti al CA AR NC, dalle quali emergerebbe (con riguardo ai capi 18 e 26) un atteggiamento meramente passivo o di connivenza;
- Violazione di legge con riguardo all'art. 99 c.p.. La Corte avrebbe applicato un aumento di pena superiore alla metà, mentre l'art. 99, comma 2, n. 1) lo fisserebbe nel limite massimo della metà. IM NT.
Violazione di legge, motivazione assente, contraddittoria e manifestamente illogica con riguardo alla responsabilità. La Corte avrebbe confermato la condanna senza valutare i motivi di appello e senza alcuna prova che quanto gettato nella vettura nel ricorrente fosse davvero sostanza stupefacente;
- Erronea applicazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3. La sentenza conterrebbe un'indicazione diversa di pena tra motivazione e dispositivo:
- Violazione della L. n. 203 del 1991, art.
7. L'intestazione della pronuncia conterrebbe il riferimento a questa circostanza aggravante, invero mai contestata;
- Violazione di legge per omessa declaratoria di bis in idem, motivazione manifestamente illogica. La Corte avrebbe disatteso la doglianza senza verificare che le condotte contestate nei due diversi procedimenti riguardavano, in realtà, i medesimi fatti;
- Violazione di legge, difetto motivazionale quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. L'argomento, sul punto, sarebbe palesemente contraddittorio, atteso che il precedente penale sarebbe stato prima valutato come idoneo a configurare la continuazione ex art. 81 cpv. c.p., quindi a negare le circostanze di cui all'art. 62 bis c.p.;
- Violazione di legge, vizio motivazionale quanto al calcolo della pena in continuazione. La Corte avrebbe confermato la sentenza del G.u.p. sul punto senza tener conto delle modifiche normative introdotte nel 2014 D.P.R. n. 309 del 1990, sull'art. 73; l'aumento sanzionatolo, quindi, avrebbe dovuto esser molto più contenuto;
Mancata motivazione sulla revoca della sospensione condizionale della pena di cui ad una precedente sentenza, operata dal primo Giudice;
la Corte non avrebbe risposto alla doglianza.
TE NO.
- Violazione di legge, mancanza di motivazione per aver - il primo Giudice - copiato interamente l'ordinanza applicativa di misure cautelari (si rimanda, sul punto, al ricorso LI NC SI, redatto dal medesimo difensore); Violazione e falsa applicazione degli artt. 129, 191, 192 e 530 c.p.p.. La responsabilità del TE NO sarebbe stata riconosciuta pur in difetto di elementi dai quali desumere l'accordo e la pregressa conoscenza con i coimputati;
al riguardo, non vi sarebbero intercettazioni ne' ulteriori elementi di sorta. Al più, potrebbe in astratto configurarsi il delitto di favoreggiamento, non certo il concorso;
- Violazione dell'art. 114 c.p.. La Corte di appello avrebbe steso al riguardo una motivazione contraddittoria;
Violazione degli artt. 99 e 125 c.p.. La Corte avrebbe applicato l'aumento di pena per la recidiva in assenza di qualsivoglia motivazione, invero necessaria considerando che l'ultimo precedente penale risalirebbe al 2004 e che non sarebbero emersi elementi di pericolosità in capo al TE NO;
- Violazione dell'art. 62 bis c.p.. La Corte avrebbe negato il beneficio con motivazione meramente apparente.
GH RO.
- Nullità della sentenza per mancanza totale di motivazione, avendo il G.u.p. copiato l'ordinanza genetica di misure cautelari (si rimanda a quando sopra esposto per il medesimo motivo);
- Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto ai capi 17), 19) e 21). La Corte avrebbe confermato la condanna pur in assenza di prova circa la natura della sostanza e, comunque, lo scambio di questa (lo stesso motivo, peraltro, per il quale lo GH RO è stato invece assolto da parte del capo 19, così come il CA AR NC dal capo 20). Con riguardo, poi, al capo 21), la Corte avrebbe prima affermato, in più riprese, che l'immobile di Sesto S. Giovanni, alla via Palermo n. 9, era il luogo ove era detenuto lo stupefacente, quindi avrebbe confermato la condanna dello GH RO che però, in quello stesso luogo, non sarebbe mai andato (quel che, peraltro, avrebbe giustificato l'assoluzione del coimputato RO);
Mancata assunzione di prova decisiva. La Corte non avrebbe assunto una prova decisiva quale la consulenza antropometrica del dott. CU, diversa da quella del dott. FA per la metodologia impiegata (molto più avanzata), la quale - prova nuova - aveva concluso che il soggetto raffigurato in determinati fotogrammi non sarebbe il ricorrente;
circostanza decisiva quanto ai capi 19 (episodio del 24/3/2011) e 21), atteso che la responsabilità dello GH RO sarebbe stata affermata proprio in ragione di queste immagini. Si tratterebbe, quindi, di prova a discarico;
Mancanza o contraddittorietà della motivazione, travisamento della prova quanto alla consulenza FA e CU. La Corte sarebbe pervenuta sul punto a conclusioni del tutto contraddittorie;
ogni incertezza, peraltro, sarebbe stato possibile dissipare proprio a mezzo della consulenza del secondo specialista.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Ritiene la Corte che debba esser preliminarmente esaminata la doglianza, sollevata da alcuni ricorrenti (LI NC SI, CA AR NC, TE NO e GH RO), con la quale si eccepisce la nullità della sentenza di primo grado, perché mera trasposizione - con sistema "copia/incolla" - dell'ordinanza genetica delle misure cautelari, a sua volta riproduttiva della relativa richiesta del pubblico ministero;
orbene, il motivo risulta infondato.
Ed invero, il Collegio di merito - rispondendo alla medesima questione - ha redatto una motivazione adeguata e priva di vizi argomentativi, con la quale non solo ha richiamato, in termini generali, la legittimità della motivazione per relationem, ma ha anche precisato - imputato per imputato - quali fossero i singoli elementi di prova valutati dal primo Giudice, e di questo ha richiamato il percorso logico argomentativo, poi sottoposto a vaglio dalla stessa Corte di appello. Ne deriva che questa ha fatto buon governo del principio, già affermato in sede di legittimità, in forza del quale è nullo per difetto di motivazione il provvedimento del Giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, a meno che detta tecnica di redazione manifesti una autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente (Sez. 4^, n. 7031 del 5/2/2013, Conti, Rv. 254937); esattamente come nel caso di specie, come ben riportato dal Collegio di appello e riscontrato da questa Corte, ad ulteriore conferma del principio per cui ogni provvedimento è sottoposto a verifica in ragione del percorso argomentativo che sviluppa e delle motivazioni che pone a fondamento della decisione, non già della mera tecnica redazionale impiegata.
5. Con riguardo, poi, al merito della vicenda, occorre innanzitutto ribadire - in termini generali - che il controllo del Giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 3^, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Si richiama, sul punto, il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è soltanto quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi;
ciò in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U., n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). In altri termini, il controllo di legittimità sulla motivazione non attiene alla ricostruzione dei fatti ne' all'apprezzamento del Giudice di merito, ma è limitato alla verifica della rispondenza dell'atto impugnato a due requisiti, che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Sez. 2^, n. 21644 del 13/2/2013, Badagliacca e altri, Rv. 255542;
Sez. 2^, n. 56 del 7/12/2011, dep. 4/1/2012, Siciliano, Rv, 251760). Questa conclusione, peraltro, non muta a fronte del vigente testo dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, che invero non ha trasformato il ruolo e i compiti di questa Corte, che rimane Giudice della motivazione;
la stessa, pertanto, non può procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti, ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al Giudice del merito. Del pari, il ricorrente non può limitarsi a fornire una versione alternativa del fatto, ma deve indicare specificamente quale sia il punto della motivazione che appare viziato dalla supposta manifesta illogicità e, in concreto, da cosa tale illogicità vada desunta. Al riguardo, avere introdotto la possibilità di valutare i vizi della motivazione anche attraverso gli "atti del processo" costituisce il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova", che è quel vizio in forza del quale i Giudice di legittimità, lungi dal procedere ad una (inammissibile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato o meno trasfuso e valutato, senza travisamenti, all'interno della decisione, In altri termini, vi è "travisamento della prova" quando il Giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale (alla disposta perizia è risultato che lo stupefacente non fosse tale ovvero che la firma apocrifa fosse dell'imputato); del pari, può essere valutato se vi erano altri elementi di prova inopinatamente o ingiustamente trascurati o fraintesi. In sintesi, detto travisamento è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez. 2^, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 5^, n. 18542 del 21/1/2011, Carone, Rv. 250168). Fermo però restando - occorre ancora ribadirlo - che non spetta comunque a questa Corte Suprema "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal Giudice di merito (in questi termini, tra le molte, Sez. 3^, n. 5478 del 05/12/2013, Ferraris, Rv. 258693; Sez. 5^, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 27/2/2013, Maggio, Rv. 255087). Se questa, dunque, è l'ottica ermeneutica nella quale deve svolgersi il giudizio della Suprema Corte, molteplici censure che i ricorrenti NN SA (motivo n. 2), CA OM NT (motivo n. 1), TA AR LA (motivo n. 1), IT SA e IT OS (motivo n. 1), LI NC SI (motivo n. 3), LO LO (motivi nn. 1 e 2), UZ DR (motivi nn. 1, 2 3), CA AR NC (motivo n. 1), IM NT (motivo n. 1), TE NO (motivo n. 1) e GH RO (motivi nn. 2 e 3) muovono al provvedimento impugnato si evidenziano come manifestamente infondate;
ed invero, dietro l'apparenza di una violazione di legge o di un difetto motivazionale, assunto come illogico o contraddittorio, gli stessi sollecitano di fatto al Collegio una nuova e diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito (in particolare, le numerosissime intercettazioni telefoniche ed i servizi di osservazione, controllo e pedinamento, vero architrave dell'indagine e, poi, del processo), invocandone una lettura alternativa e più favorevole, con ogni conseguenza in ordine alla penale responsabilità.
Quel che, come sopra riportato, non è consentito in sede di legittimità.
Le stesse censure, inoltre, disattendono del tutto la motivazione stesa al riguardo dalla Corte di merito, la quale, rispondendo alle medesime questioni in fatto, ha individuato per ciascuno degli imputati - con ragionamento diffuso, coerente e privo di vizi logici - gli elementi probatori a sostegno della pronuncia di condanna;
decisione che va quindi confermata, salvo quanto si dirà oltre con riferimento a singole imputazioni.
6. Al riguardo, ritiene il Collegio di dover muovere dalle posizioni di NN SA, TA AR LA, IT OS e IT SA, e LI NC SI, tutti concorrenti - giusta capo 5) - nel delitto di tentata importazione di 70 chilogrammi di cocaina dal Sudamerica, via porto di Amburgo. Con una premessa, che appare di particolare rilievo: nessuno dei ricorrenti ha contestato la sentenza di appello con riguardo 1) alla valutazione delle dichiarazioni rese dal coimputato TI DI - che aveva descritto compiutamente l'episodio, nonché i distinti ruoli ricoperti - definite dalla Corte di merito chiare, coerenti, munite di logica e scevre da contraddizioni;
2) alla valutazione delle singole posizioni processuali. Tutti i ricorrenti, infatti, hanno mosso doglianze soltanto quanto alla configurabilità stessa del tentativo di importazione, specie rivendicando l'istituto del reato impossibile, e della configurabilità della circostanza aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4, (c.d. transnazionalità).
Orbene, rileva la Corte che la motivazione in esame risulta sorretta - per entrambi i profili - da un più che adeguato apparato argomentativo e da una più che una solida struttura logico- giuridica.
In particolare, ricostruiti i numerosissimi contatti tra tutti i soggetti coinvolti - giusta intercettazioni telefoniche tra gli stessi, nonché tra questi ed i mediatori dei fornitori, quali il coimputato Feliberto FA UE JA e tale Beto, nonché svariati servizi di appostamento ed osservazione - il Collegio di merito ha concluso che è risultata provata un'accurata pianificazione dell'importazione di droga dal Sudamerica, cosi come riferito dal TI DI;
stupefacente che un gruppo di soggetti calabresi facenti capi a NN SA intendeva acquistare, servendosi dei citati intermediari, addirittura mandando ai fornitori in Ecuador - come da questi richiesto - una "garanzia umana" nella persona dello LI NC SI (che, infatti, partiva il 9/4/2010 per il Paese sudamericano, per rimanervi almeno fino a metà maggio, data di previsto arrivo ad Amburgo della nave contenente lo stupefacente). Ancora, la sentenza ha evidenziato che NN SA si era servito dei TI (il padre ed il figlio TI IS) e dei IT (padre e figlio) per ottenere diretti contatti con soggetti operanti in Germania, presso il porto di Amburgo, lì appositamente inviando i giovani TI e IT, peraltro in più occasioni. Al riguardo, la pronuncia ha riportato in maniera analitica - anche nell'esame delle singole posizioni - le intercettazioni telefoniche ritenute più rilevanti, in numero di svariate decine, e dalle stesse ha ricavato - con ragionevole certezza - il chiaro riferimento allo stupefacente trattato, cocaina, ed al suo quantitativo, pari a 70 kg.; quel che, peraltro, è risultato ulteriormente confermato da non irrilevanti elementi di contorno - giammai contestati negli odierni ricorsi - quali, ad esempio, 1) il linguaggio criptico delle conversazioni (anche con riferimento al vettore da usare, prima individuato nella "rapida", quale l'aereo, quindi nella "lenta", quale la nave), specie nei giorni immediatamente precedenti l'arrivo dell'imbarcazione, descritta - dai sudamericani - come una donna che sta per partorire;
2) i sopralluoghi compiuti da NN SA e TA AR LA nel posto ove lo stupefacente sarebbe stato nascosto, una volta giunto in Italia;
3) l'agitazione che aveva colpito tutti i soggetti, compresi i sudamericani, una volta che la stessa sostanza non era stata rinvenuta nella nave ("Ormai è caduto tutto, tu devi dire a loro che ormai abbiamo perso che non c'è nulla da fare"); 4) l'immediata partenza per Amburgo dei giovani TI e IT, che da lì avevano comunicato che "la situazione in Germania si è fatta un po' complicata e si deve discutere"; 5) la scomparsa, proprio in quelle ore, di tale Wolfgang, soggetto dai contorni poco chiari che avrebbe svolto, in loco, un ruolo di contatto, ma che forse sarebbe stato anche un informatore della Polizia, proprio colui che avrebbe fatto sfumare la spedizione;
6) la pretesa, rivendicata dai fornitori sudamericani, di vedersi rifuso il valore dello stupefacente;
7) il successivo incontro tra soggetti calabresi - tra t quali il NN SA - ed il TI DI padre, alla presenza di IT OS, nel corso del quale il primo aveva ritenuto l'altro responsabile dell'accaduto, intimandogli di rintracciare il Wolfgang e minacciandolo che, altrimenti, avrebbe ucciso lui ed i suoi figli;
al che, dopo qualche giorno, il TI DI - assai intimorito - aveva comunicato al NN SA che, non avendo altre disponibilità economiche, gli avrebbe potuto cedere il proprio autolavaggio a titolo di "risarcimento".
D'altronde, ed a chiusura di tali considerazioni, lo stesso NN SA afferma - nel corpo del proprio ricorso - che "è innegabile che il ricorrente volesse trattare droga". Orbene, in forza di questi plurimi e pacifici elementi, dichiarativi (TI DI) e documentali, la Corte di merito ha concluso per la piena configurabilità del delitto di tentata importazione di stupefacente, riconoscendo il compimento di atti idonei, diretti inequivocabilmente alla consumazione della stessa condotta;
in particolare, ha riconosciuto che queste azioni rilevavano - di per sè - la precisa intenzione degli agenti di acquistare cocaina e, pertanto, avevano la capacità, sulla base di una valutazione ex ante ed in relazione alle circostanze del caso, di raggiungere il risultato prefisso, cui erano sia univocamente dirette (ex plurimis, Sez. 2^, n. 44148 del 7/7/2014, Guglielmino, Rv. 260855; Sez. 5^, n. 43255 del 24/9/2009, Alfuso, Rv. 245720). Ed in tal modo ha concluso - con motivazione adeguata e coerente con queste risultanze investigative - che "gli accordi presi per la fornitura di un grande quantitativo di stupefacente, l'invio di una garanzia umana, la predisposizione delle operazioni di sdoganamento nel porto di Amburgo senz'altro costituiscono atti idonei inequivocabilmente diretti alla perpetrazione del reato". Con riferimento al quale, quindi, di scarso rilievo risulta poi la causa del mancato reperimento della droga sulla nave, reiterata mente richiamato nei ricorsi;
ed invero, la Corte di appello - ricostruita nei coerenti e logici termini di cui sopra l'imponente trattativa per l'acquisto - ha affermato che tale evento deve comunque ritenersi dovuto a cause indipendenti dalla volontà degli imputati, che venga riferito sia a condotte del Wolfgang sia a condotte di terzi, in terra tedesca od ancora in Sudamerica.
Così motivando, quindi, il Collegio di merito è andato anche oltre il costante indirizzo di questa Corte in forza del quale si configura il tentativo di acquisto di sostanza stupefacente destinata allo spaccio, quando l'iter criminis si sia interrotto prima della conclusione dell'accordo tra acquirente e venditore in ordine alla quantità, alla qualità e al prezzo della sostanza (Sez. 4^, n. 6781 del 23/1/2014, Bekshiu, Rv. 259283); nel caso di specie, infatti, il compendio istruttorio riportato dalla sentenza evidenzia che, per certo, il pactum sceleris aveva trovato pieno compimento con riguardo (quantomeno) alla quantità e qualità della sostanza trattata, si da integrare compiutamente i requisiti di cui all'art. 56 c.p.. In forza di queste considerazioni, deve essere poi esclusa anche l'ipotizzata figura del reato impossibile di cui all'art. 49 c.p., comma 2, richiamata nei ricorsi TA AR LA, IT
e LI NC SI. Ed invero, premesso che, per costante indirizzo di legittimità, l'inesistenza dell'oggetto da luogo a reato impossibile solo quando sia originaria ed assoluta, ovvero l'oggetto stesso sia inesistente in rerum natura, non anche quando sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (per tutte, Sez. 1^, n. 22722 del 6/3/2007, Grande Aracri, Rv. 236764); ciò premesso, la Corte di appello - rispondendo alla medesima doglianza - ha affermato, in ragione delle motivate argomentazioni di cui sopra, che "sicuramente esisteva un ingente quantitativo di droga inviata dai fornitori sudamericani", come emerso dal complesso delle trattative, dal contenuto delle telefonate (anche tra i soggetti fornitori, quel che non sarebbe accaduto qualora questi avessero intentato una truffa a danno degli acquirenti), dall'invio della "garanzia umana" e dalla pretesa di restituzione dell'equivalente in danaro avanzata dai venditori, tutti elementi come sopra richiamati. Il motivo, pertanto, è infondato.
7. Le conclusioni appena riportate, poi, riverberano i propri effetti anche sulla doglianza - sollevata dai IT e da LI NC SI - circa la mancata assunzione di prova decisiva, quale la deposizione del colonnello RT AN;
prova rigettata dalla Corte di merito perché ritenuta superflua.
Orbene, il motivo non può essere accolto.
Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire il consolidato orientamento secondo cui è "decisiva", secondo la previsione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), la prova che, confrontata con le argomentazioni contenute nella motivazione, si riveli tale da dimostrare che, ove esperita, avrebbe sicuramente determinato una diversa pronuncia;
ovvero quella che, non assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (tra le molte, Sez. 4^, n. 6783 del 23/1/2014, Di Meglio, Rv. 259323; Sez. 3^, n. 27581 del 15/6/2010, M., Rv. 248105); ciò premesso, e ricordato che la decisione di primo grado era stata assunta con rito abbreviato, osserva la Corte che i ricorsi in esame non individuano affatto tale carattere di decisività, ma si limitano ad affermare - in termini del tutto generici ed ipotetici - che l'escussione del militare avrebbe forse potuto chiarire quanto accaduto al porto di Amburgo. Per come rappresentata, dunque, la deposizione emergeva con tratti eminentemente "esplorativi", dal momento che neppure gli imputati avevano saputo indicare (nè lo hanno fatto nei ricorsi in oggetto) quali precise circostanze avrebbe dovuto riferire il teste, di tal che non poteva certo affermarsi - già a priori - che le sue parole avrebbero potuto intaccare la struttura portante della sentenza. In ogni caso, poi, la ritenuta irrilevanza della presenza o meno del carico illecito nel porto di Amburgo, come sopra motivata dalla Corte di appello in ragione di una contestazione mossa ai sensi dell'art. 56 c.p., rende la questione priva di ogni rilievo.
8. La pronuncia in oggetto, poi, risulta adeguatamente motivata anche con riguardo alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 4, (c.d. transnazionalità), a mente dei quale "per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, la pena è aumentata da un terzo alla metà".
Orbene, al riguardo il Collegio di merito ha innanzitutto richiamato il più autorevole intervento di questa Corte sul tema (Sez. U., n. 18374 del 31/1/2013, Adami, Rv. 255034; di seguito, tra le altre, Sez. 5^, n. 500 del 6/11/2014, Zappaterra, Rv. 262217), in forza del quale il citato gruppo criminale organizzato è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell'art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi: a) stabilità di rapporti fra gli adepti;
b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli;
c) non occasionalità o estemporaneità della stessa;
d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il gruppo criminale organizzato è certamente un quid pluris rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall'associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p., che richiede un'articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati).
Ciò premesso, la sentenza impugnata ha individuato proprio detti elementi nel caso di specie, al riguardo redigendo ancora una motivazione logica, adeguata e priva di vizi. In particolare, la Corte di appello ha evidenziato che il cartello sudamericano era caratterizzato da "una stabilità di rapporti tra i membri del gruppo, essi sono organizzati anche se i ruoli non sono formalmente definiti perché il IO è il capo dell'organizzazione, vi sono dei soggetti che portano la droga ai porti o agli aeroporti per l'invio in Europa, altri soggetti che vengono in Italia ad effettuare rimostranze ed a pretendere il risarcimento del danno per la sparizione del carico;
l'organizzazione non è affatto occasionale o estemporanea perché, come si è visto, è in grado di inviare continuamente quantitativi di droga sia via aereo che con la nave in Europa;
d'altra parte, l'organizzazione è finalizzata a conseguire guadagno in maniera stabile".
Sì da concludere per la piena configurabilità della circostanza aggravante in esame.
Orbene, a fronte di questi adeguati argomenti, i ricorrenti citati hanno mosso doglianze generiche e prevalentemente fattuali, sostenendo che le ritenute "incertezze" della vicenda (qualità, quantità, prezzo, tempi, modalità di consegna della droga, mancato reperimento della stessa) impedirebbero di individuare nel cartello sudamericano i caratteri di gruppo organizzato come sopra richiamati. Trattasi, però, di una doglianza non condivisibile, sia perché di fatto invoca - come già premesso - una nuova e diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie già vagliate dai Giudici di merito, inammissibile in questa sede, sia perché oblitera del tutto le considerazione espresse dalla Corte di appello sul punto (e le premesse dalle quali lo stesso Collegio muove), che risultano congrue, motivate e fondate sulle pacifiche emergenze probatorie della vicenda.
9. Con riguardo, poi, alle singole posizioni, ed alle doglianze diverse da quelle appena esaminate, la Corte osserva quanto segue. I capi 2) e 3) della rubrica - contestati specularmente a NN SA e CA OM NT - concernono l'acquisto di un quantitativo imprecisato di droga con purezza pari all'80%; orbene, la motivazione sul punto appare del tutto adeguata e logica. In primo luogo, infatti, la sentenza individua con precisione l'esistenza di una trattativa tra i due, volta all'acquisto di "una macchina che ha l'80% di motore", con immediato "assaggio" di un campione da parte del NN SA ("Ehi, dai, la provo io"), e la disponibilità del CA OM NT a procurargliene quanta ne serve ("Comunque...ha detto che...la macchina, una due o tre poi non ci sono problemi"). Ancora, la Corte da conto dell'avvenuto incontro tra i due, appena dopo due giorni, in un luogo particolare (un casello autostradale), peraltro preceduto dalla comunicazione - da parte del CA OM NT - che avrebbe potuto portare un solo "carpentiere"; affermazione logicamente interpretata dalla sentenza con riferimento alla droga (un unico quantitativo), non altrimenti spiegabile o spiegata dagli imputati e, peraltro, confermata dalla presenza - all'incontro medesimo - dei due soli soggetti. Sì da concludere che, dopo l'accordo telefonico, gli stessi si erano incontrati per la consegna dello stupefacente, invero avvenuta con successiva "prova" e saggio della qualità; a conferma di quanto contestato nei medesimi capi 2) e 3), ovvero la detenzione a fini di spaccio di un quantitativo imprecisato di cocaina pura all'80% in capo al CA OM NT, e la successiva cessione della stessa al NN SA.
Orbene, a fronte di questa motivazione, entrambi i ricorrenti sviluppano soltanto considerazioni generiche in tema di cessione degli stupefacenti, reclamano la ambiguità del contenuto delle conversazioni ed affermano che le stesse non permetterebbero di individuare alcun accordo ne' alcuna traditio, ma soltanto, al più, una trattativa;
in tal modo, però, i ricorrenti obliterano del tutto le motivate conclusioni cui è pervenuta la Corte, non rappresentano alcuna versione alternativa offerta al Giudice di appello (eventualmente non valutata) e, soprattutto, non evidenziano alcuna manifesta illogicità o contraddittorietà della sentenza sul punto, come invece apparirebbe dalla rubrica del motivo.
10. Quanto, poi, al ricorso di TA AR LA, ritiene la Corte che lo stesso - da rigettare quanto alle citate doglianze relative al capo 5) - meriti invece accoglimento con riguardo all'imputazione successiva, alla quale peraltro si lega in modo speculare la n. 7), a carico di AR OS;
ed invero, la motivazione sul punto non risulta adeguata, imponendosi l'annullamento della sentenza con rinvio. In particolare, il Collegio di appello ha valorizzato alcune conversazioni tra i due nelle quali si parla frequentemente di "macchine" e di piccoli movimenti di danaro al riguardo (quella "di mia sorella"; "ma tu la macchina ce l'hai ancora o l'hai venduta"; "la macchina in conto vendita"; "io sto vedendo di racimolarti qualcosa", "riesci a mandarmi qualcosa, vedi se puoi anche mille, duemila Euro, quello che puoi"), e ne ha interpretato tout court il contenuto come invece riferito a sostanza stupefacente;
in tal modo, però, la sentenza non ha fornito adeguata risposta alle doglianze mosse in sede di appello (e ribadite in questa sede), specie dal AR OS, con riferimento a due vetture che sarebbero state realmente "movimentante" da quest'ultimo, per l'appunto titolare di un autosalone (l'una - una Peugeot 205 - venduta alla sorella di TA AR LA, l'altra - una Audi A3 - consegnata da questi in conto vendita), ed a talune difficoltà economiche che poi sarebbero sorte al riguardo, sì da giustificare il tenore delle conversazioni e delle richieste di danaro da parte del TA AR LA. Difetto motivazionale - quello della sentenza impugnata - vieppiù significativo considerando che il AR OS risponde di questa sola contestazione. 11. Con riguardo, poi, a LO LO, osserva la Corte che la motivazione della sentenza in esame risulta adeguata, logica e scevra da ogni contraddizione;
in particolare, sulla base delle intercettazione telefoniche e dei servizi di appostamento e controllo, la sentenza ha concluso - quanto al capo 11) - per il concorso con IS NT nell'acquisto di stupefacente da JE IO, avvenuto il 21/6/2010. Orbene, il motivo di ricorso sul punto appare esplicitamente fattuale, atteso che tende ad ottenere da questo Collegio una diversa valutazione di una precisa risultanza istruttoria, quale un fotogramma del filmato che proverebbe la consegna di un sacchetto di droga da JE a IS NT;
trattasi, quindi, di una doglianza ex se inammissibile, poiché volta a sollecitare una dettagliata analisi del "rigonfiamento all'interno dei pantaloni" del secondo, palesemente non consentita in questa sede. Con riguardo, poi, al ruolo concorsuale che lo LO LO aveva ricoperto nella cessione in esame, il ricorso risulta del tutto generico, esaurendosi nella considerazione per cui "il riferimento al fatidico non poteva non sapere non appare argomentazione idonea, ne' il ruolo astrattamente dedotto e assegnato allo LO LO di mandante del IS NT appare supportato da dati probatori significativi"; in ciò, peraltro, disattendendo le risultanze della sentenza di appello - nonché di primo grado - che danno conto di tutti i contatti tra i vari soggetti (LO LO, JE, IS NT, TI) nel pomeriggio del 21/6/2010, propedeutici alla consegna del sacchetto di stupefacente nelle mani di IS NT. E con l'ulteriore precisazione che - giusta sentenza in esame - gli stessi soggetti sono risultati interessati anche dal successivo capo 16) (non oggetto di ricorso, nel merito, da parte dello LO LO), relativo alla cessione di 1,280 kg. di cocaina da IS NT a Raso Girolamo, ancora previe indicazioni ricevute dal primo ad opera proprio dei presente ricorrente (che risulta, pertanto, "mandante superiore rispetto al IS NT", come afferma la Corte di merito). Ancora con riguardo al ricorso dello LO LO, rileva poi il Collegio che parimenti infondato risulta il motivo inerente alle intercettazioni di cui al capo 16), sub specie della mancata individuazione negli atti processuali delle conversazioni di rilievo. Ed invero, trattasi di una censura del tutto generica ed inammissibile in questa sede, con la quale si chiede alla Corte di "andare a consultare il fascicolo portante n. 22" e così "notare come all'interno dell'indice vi sia soltanto il riferimento alla intercettazione portante n. 6995 e non vi sia alcun riferimento alla intercettazione portante n. 6989 e altresì come la detta intercettazione indicata con il numero progressivo 6995 non risulta trasmessa, ma allegata su autonomo supporto informatico, più volte richiesto dalla difesa e mai rilasciato".
Una verifica che, all'evidenza, non può essere eseguita da questo Collegio.
In ogni caso, e quanto alla seconda di queste conversazioni, si osserva poi che la doglianza di cui al motivo aggiunto risulta manifestamente infondata, poiché volta ad evidenziare una presunta inconciliabilità tra l'orario di questa intercettazione ambientale, tra LO LO e IS NT, e la contemporanea condotta di quest'ultimo come contestata al capo 16); censura di mero fatto, quindi, non proponibile innanzi alla Corte di legittimità. 12. Di seguito, occorre esaminare il ricorso proposto da UZ DR con riguardo al merito delle accuse di cui al capo 26);
orbene, lo stesso non può trovare accoglimento, atteso che i motivi nn. 1, 2 e 3, da esaminare congiuntamente attesane la sostanziale identità di contenuto, attengono ad elementi meramente fattuali e sono volti ad ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio già esaminato dai Giudici di merito.
Ciò, peraltro, disattendendo la motivazione resa sul punto dalla Corte di appello, la quale ha confermato il giudizio di responsabilità con un percorso logico-argomentativo solido e scevro da contraddizioni. In particolare, in esito a numerosi contatti telefonici e servizi di appostamento, analiticamente riportati, gli operanti avevano verificato la presenza di UZ DR, FE SI, CA AR NC e TO EO in un appartamento sito in Sesto S. Giovanni, alla via FE n. 35; gli stessi entravano ed uscivano dal balcone, come se attendessero qualcuno;
questi era MI LU (che il giorno precedente aveva contattato proprio UZ DR, annunciandogli il suo arrivo), il quale quindi giungeva, saliva nell'appartamento e poi ne usciva. Di lì a poco, mai perso di vista, lo stesso era fermato nel possesso di 1,050 kg. di cocaina. Alla luce di questo ampio e pacifico compendio istruttorio, la Corte di merito ha quindi affermato - con motivazione logica ed adeguata - che, "considerato che MI LU contattava il UZ DR subito dopo l'incontro con FE e CA AR NC (il 17/6/2011) e considerato che UZ DR si trovava con FE e CA AR NC nell'appartamento di via FE n. 35 allorquando (il 18/6/2011) ebbe a giungere MI LU poi rinvenuto in possesso di un quantitativo di stupefacente...deve ritenersi che a carico di UZ DR esistano elementi tali da indurre a ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità in ordine a tale reato".
Orbene, a fronte di questa motivazione, il ricorrente si limita ad affermare che gli elementi di cui sopra costituirebbero soltanto una congettura, un'illazione sprovvista di effettive conferme, e che l'incontro tra UZ DR ed MI LU non risulterebbe affatto provato;
l'unico elemento certo sarebbe la mera presenza del ricorrente nell'appartamento. Orbene, trattasi di un motivo palesemente inammissibile, che - lungi dal confutare gli argomenti appena riportati ed il logico percorso argomentativo che li sostiene, ovvero richiamare una versione alternativa non esaminata in sede di appello - richiede a questa Corte una nuova e diversa valutazione degli stessi elementi già esaminati dai Giudici di merito e, in particolare, delle conversazioni intercettate e della presenza del UZ DR nel più volte citato appartamento, riferita come irrilevante o, al più, meramente connivente. In ordine ai quali elementi, invece, la motivazione della Corte non appare meritevole di censure, evidenziando con precisione tutte le risultanze a carico del ricorrente, di carattere oggettivo e non meramente congetturale;
risultanze poi fatte oggetto di una ragionata valutazione complessiva, sostenuta da motivazione adeguata e logica, come tale non censurabile in questa sede.
13. Con riguardo, poi a CA AR NC, osserva la Corte che il ricorso risulta del tutto fattuale e volto ad una nuova interpretazione delle risultanze istruttorie acquisite;
ancora, il gravame oblitera la motivazione resa dalla Corte di merito quanto agli stessi capi 18), 20), 22) e 26), che invece risulta congrua, logicamente argomentata e scevra di contraddizioni. In particolare, il Collegio di appello - rispondendo alle medesime censure qui riproposte - ha individuato la responsabilità del CA AR NC, quanto al capo 18), alla luce dei contatti telefonici con lo GH RO ed all'oggetto degli stessi, riferito, con ragionamento logico, a trattativa per la cessione di stupefacente, poiché non spiegabile sulla base del tenore letterale ("fare i biglietti", "quando mi porta i documenti ti chiamo", "rinviato a domani per i documenti", "vedi se riesci a portarmi gli ultimi documenti che lunedì mattina mi danno l'ok per il finanziamento", "le quattro pratiche di finanziamento sono passate soltanto a due"); sul punto, peraltro, la Corte ha motivato anche in ordine alla disponibilità, in capo al ricorrente, dell'utenza n. 331/1657397, evidenziandola alla luce dell'incontro che i due avevano avuto il 1/3/2011 (confermato da servizio di o.c.p.) proprio in esito a contatti su questa linea. Ancora, la Corte ha dato conto dei successivi incontri tra i due e delle numerose conversazioni che li avevano preceduti (sempre del medesimo tenore e, pertanto, sempre con oggetto lo stupefacente), concludendo - in modo logico e non confutabile - che "è costante la presenza del CA AR NC, dall'inizio alla fine della trattativa, a tutti gli incontri;
il fatto che non sia stato sequestrato stupefacente non ha rilievo, a fronte del chiaro significato delle comunicazioni che, al di là del linguaggio criptico, non lasciano dubbi circa il fatto che la trattativa si riferisse all'acquisto di sostanza stupefacente, anche perché il significato letterale delle espressioni sarebbe del tutto incongruo tenuto conto del contesto dei fatti" (e dell'assenza di qualsivoglia rapporto di diverso tipo tra i due, mai emerso dagli atti). E senza che, pertanto, possa essere accolta la doglianza per cui detti elementi sarebbero stati travisati e che, al più, esprimerebbero una sola "presenza fisica" in termini di "mera passività o connivenza".
Negli stessi termini, poi, si conclude quanto al capo 20) di cui al 24/3/2011 (connotato - giusta sentenza impugnata, sostenuta da servizio di o.c.p. - dalla rapida consegna di un involucro a IM NT da parte di GH RO, il quale era a bordo di uno scooter proprio con CA AR NC), al capo 22) (connotato - ancora giusta analitica sentenza - da contatti per "documenti" tra CA AR NC e GH RO, successivi incontri tra questi, IM NT e RO il 2/4/2011, avvenuti sempre sotto il controllo degli operanti, conclusisi con la perquisizione sulla vettura del IM NT ed il sequestro di 600 grammi di cocaina. E con la precisazione - operata dalla Corte - per cui l'utenza citata, al pari di un'altra in uso agli stessi soggetti, viene dismessa proprio in esito all'arresto del IM NT) ed al capo 26) di cui si è già detto. Orbene, con riferimento agli stessi il ricorso del CA AR NC si limita a doglianze generiche e già sostenute in sede di appello, disattendendo però del tutto la logica e congrua motivazione stesa dal Collegio di merito al riguardo.
14. Quanto poi al ricorso del IM NT in tema di responsabilità (capo 20, episodio del 24/3/2011), ritiene la Corte che lo stesso debba essere rigettato;
ed invero, riproducendo le medesime doglianze già sollevate in sede di appello, il gravame oblitera la motivazione resa dalla Corte sul punto, ed in specie il richiamato, fulmineo gesto con cui GH RO, a bordo di uno scooter con CA AR NC, aveva gettato nella vettura proprio del IM NT, dal finestrino, un involucro, motivatamente ritenuto contenente cocaina, per poi subito allontanarsi. La Corte, peraltro, ha sottolineato che la difesa non aveva fornito al riguardo alcuna seria ricostruzione alternativa, di talché l'ipotesi accusatoria aveva ricevuto ancora maggiore conferma.
Lo stesso ricorso, ancora, deve essere rigettato anche quanto a motivi nn. 2, 3 e 4, sempre - sia pur talvolta latamente - relativi alla responsabilità del IM NT. Con riguardo, innanzitutto, al primo (presunta difformità tra dispositivo e motivazione), lo stesso non tiene conto che il capoverso "Assolve visto l'art. 530 c.p.p., comma 2 dalla residua imputazione di cui al capo 20 della rubrica perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena..." si riferisce al coimputato FE SI, non già a IM NT, come da ordinanza di correzione ex art. 130 c.p.p., a data 24/11/2014, allegata alla sentenza di appello. In ordine, poi, al motivo n. 3, concernente la contestazione dell'aggravante di cui alla L. n. 12 luglio 1991, n. 203, art. 7, osserva la Corte che la relativa indicazione contenuta nell'intestazione della sentenza deve esser riferita a mero refuso, come tale irrilevante e, pertanto, giammai considerata dai Giudici di merito. Da ultimo, il motivo n. 4 in tema di bis in idem, parimenti infondato;
ed invero, il Collegio di merito ha rigettato la medesima eccezione sul presupposto che la condotta oggetto della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Como il 14/6/2011 fosse diversa da quella di cui alla presente contestazione (detenzione di 600 grammi di cocaina, per la quale era stato tratto in arresto, in flagranza di reato, il 2/4/2011 a Cantù). Affermazione adeguatamente motivata, quindi, che peraltro il ricorso contesta con deduzioni generiche e senza alcuna allegazione della sentenza che si vorrebbe riferita alla medesima condotta.
15. Di seguito, il ricorso del TE NO in punto di responsabilità sul capo 23); orbene, lo stesso risulta infondato. La sentenza di appello evidenzia - con precisione e senza contraddizioni - gli elementi a carico del ricorrente, ed in particolare il servizio di o.c.p. del 18/4/2011, allorquando TE NO e TA AV avevano dapprima atteso l'arrivo di FE SI (conosciuto per certo da entrambi), quindi si erano recati tutti nel citato appartamento di Sesto S. Giovanni, alla via Palermo n. 9; dal quale erano poi usciti sia TE NO che TA AV, insieme, salvo poi proprio il primo tornare nello stesso immobile. Di lì a pochi momenti, il TA AV era stato fermato dagli operanti e trovato in possesso di 1,010 kg. di cocaina. Orbene, dati tali pacifici elementi in fatto e verificando la tesi difensiva (per la quale il TE NO sarebbe andato con TA AV nell'appartamento per acquistare cocaina, di cui avrebbe però preso soltanto 1 grammo), la Corte di merito ha evidenziato che, opinando in senso diverso dall'ipotesi accusatoria, "non vi sarebbe stato alcun motivo per recarsi con TA AV a Sesto San Giovanni, via Palermo n. 9, dov'era evidentemente l'imbosco della cocaina". Specie, poi, considerando che TA AV conosceva il FE, di tal che non avrebbe avuto alcun bisogno di farsi accompagnare dal TE NO allo stesso indirizzo.
Ciò evidenziato, a fronte di queste logiche deduzioni il gravame ripropone censure di mero fatto e sollecita una diversa valutazione delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dalla Corte;
il che, come più volte affermato, non è consentito in questa sede. Ancora, il ricorso ipotizza, al più, una condotta di favoreggiamento nei confronti del FE, della quale, però, difettano i presupposti. Ed invero, l'art. 378 c.p. sanziona colui che, "dopo che fu commesso un delitto", aiuta taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche;
trattasi di una condotta particolarmente grave, in forza della quale un soggetto - che non ha in alcun modo contribuito alla realizzazione dell'illecito "a monte", ovvero il reato presupposto, ormai definitivamente consumato - pone in essere comportamenti volti a vanificare le successive indagini, apportando un diretto e fattivo aiuto all'autore del primo delitto. Ne consegue, a contrario, che qualsiasi intervento adesivo compiuto allorquando la fattispecie presupposta non è ancora consumata, ma sempre "in itinere", non può esser qualificato ai sensi della norma in oggetto, ma costituisce un'ipotesi di concorso nel reato. Tale distinzione è stata più volte rimarcata da questa Corte, anche nella materia in esame;
si è affermato, in particolare, che il delitto di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. U, n. 36258 del 24/5/2012, Biondi, Rv. 253151; Sez. 4^, n. 13748 del 24/3/2011, Improta, Rv. 250135).
Ciò premesso, la Corte di appello ha fatto buon governo di questi principi, escludendo implicitamente ogni ipotesi di favoreggiamento - e, pertanto, confermando esplicitamente quella di concorso con FE - alla luce di un intervento, quello del TE NO, che si era verificato per certo allorquando la fattispecie presupposta non era ancora consumata, ma sempre "in itinere". Il TE NO, ancora, ha contestato il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., evidenziando al riguardo una contraddizione nella sentenza;
la quale, infatti, avrebbe concesso le circostanze attenuanti generiche in ragione del ruolo coperto dall'imputato, senza però, nella medesima ottica, ravvisare anche l'attenuante della minima partecipazione. La doglianza è infondata.
Occorre premettere che, per costante orientamento ermeneutico, la circostanza in esame è configurabile quando l'apporto del concorrente non ha avuto soltanto una minore rilevanza causale rispetto alla partecipazione degli altri, ma ha assunto un'importanza obiettivamente minima e marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso (per tutte, Sez. 1^, n. 26031 del 9/5/2013, Di OM, Rv. 256035). Orbene, ciò premesso, osserva la Corte che il Collegio di appello - pronunciandosi sulla medesima questione - ha motivatamente negato l'attenuante in oggetto (anche rispetto alle circostanze ex art. 62 bis c.p., riconosciute nel capoverso precedente), sul presupposto che, "benché l'apporto causale al fatto del TE NO sia secondario rispetto a quello del FE, non può dirsi che si tratti di un contributo di minima entità e sostanzialmente irrilevante nell'economia generale de fatto". In tal modo, quindi, la sentenza ha evidenziato che detto contributo era stato "certamente non primario, ma secondario di complice del FE", si da meritare le circostanze attenuanti generiche, ma non anche di tale sostanziale irrilevanza da poter beneficiare dell'ipotesi ex art. 114 c.p.; ragionamento nel quale non si scorge alcuna contraddizione, e che ben sottolinea la differenza di presupposti tra i due istituti.
Infine, sempre con riguardo al TE NO, il mancato riconoscimento della ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; anche questa doglianza è infondata.
Ed invero, occorre premettere che, per costante indirizzo di questa Corte, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità (oggi, fattispecie autonoma di reato) di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, il Giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (per tutte, Sez. 4^, n. 6732 del 22/12/2011, Sabatino, Rv. 251942); orbene, ciò premesso, la Corte di appello ha implicitamente - ma in modo chiaro - risposto alla doglianza medesima, evidenziando il "non indifferente quantitativo di cocaina sequestrato" (di cui al capo 23), pari a 1 kg., tale ex se a giustificare il diniego dell'invocata ipotesi lieve. 16. Da ultimo, quanto all'accertata colpevolezza, il ricorso diGH RO.
Preliminarmente, rileva la Corte che, anche in questo caso, la doglianza risulta nel complesso di natura fattuale, laddove sollecita al Collegio una diversa ed alternativa valutazione delle medesime risultanze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito (in specie, conversazioni, messaggi sms e servizi di o.c.p.), invero preclusa in questa sede;
la doglianza medesima, inoltre, oblitera il percorso motivazionale sviluppato in sede di appello, attraverso il quale la responsabilità dello GH RO è stata confermata con affermazioni logiche e coerenti, ad eccezione del capo 21). Innanzitutto, quanto al capo 17), si rimanda a quanto già affermato con riferimento alla posizione CA AR NC - "speculare" a quella in esame - ed alle plurime emergenze istruttorie che hanno sostenuto un giudizio di responsabilità anche in ordine al presente imputato. Emergenze che, peraltro, la Corte di merito ha riportato analiticamente anche nell'esame dello GH RO, specie con riguardo all'interpretazione delle numerose conversazioni del febbraio-marzo 2011 (i già citati riferimenti a "documenti" o "finanziamenti" o "biglietti"), solo in apparenza criptiche, ed ai servizi di appostamento che ne erano seguiti a conferma;
il tutto, all'evidenza, analizzato non soltanto nell'ottica del singolo capo di imputazione, ma del complesso delle risultanze istruttorie emerse a carico dello GH RO - specie in ordine ai rapporti con CA AR NC e ad altri coimputati - a conferma dei traffici illeciti in materia di stupefacenti che gli stessi sviluppavano. Elementi, da ultimo, che questa Corte non può sottoporre a nuovo esame, anche perché oggetto di verifica, in sede di appello, scevra da ogni contraddizione;
in specie - così rigettando una doglianza del ricorrente - con riguardo all'episodio del 26/3/2011 di cui al capo 20), in ordine al quale il Collegio di merito è pervenuto all'assoluzione non già sol perché non era stato provato alcuno scambio di droga, ma anche perché nessun altro elemento (come le conversazioni precedenti gli incontri) deponeva in questo senso. A differenza di quanto accaduto in ordine all'episodio di cui al capo 17), come già evidenziato dalla Corte di appello con diffusa ed adeguata motivazione. Da ultimo in ordine a questa contestazione, deve poi esser rigettata la doglianza secondo la quale la sentenza avrebbe omesso di pronunciarsi in tema di identificazione del ricorrente;
ed invero, la sentenza ha affermato (p. 160) che "lo GH RO è stato numerose volte visualizzato dai militari del ROS...e la lettura delle relazioni di servizio evidenzia che i militari che ebbero di volta in volta a partecipare a tali servizi erano almeno in parte gli stessi;
di conseguenza deve ritenersi che essi abbiano potuto ben visualizzare le fattezze dello GH RO e che non possano esservi stati errori nell'identificazione dello stesso". Una motivazione logica e congrua, quindi, a fronte della quale, peraltro, la difesa non aveva introdotto - ne' ribadito in questa sede - elementi decisivi di segno contrario, assumendo e provando, ad esempio, che in quella data ed ora il ricorrente si trovasse in altro luogo.
Negli stessi termini, poi, si conclude quanto al capo 19); in ordine al quale, peraltro, la doglianza di illogicità risulta palesemente generica. La responsabilità dello GH RO, infatti, è stata sostenuta dalla Corte di appello con argomenti logici e precise risultanze istruttorie, ed in particolare con il gesto fulmineo con il quale lo stesso (la cui identificazione è stata confermata dalla sentenza negli stessi termini appena indicati) - a bordo di uno scooter con Ferrari - aveva repentinamente gettato un involucro nel finestrino della vettura del IM NT, salvo poi, subito dopo, tutti allontanarsi. Incontro - come evidenzia la sentenza, richiamando la pronuncia di prime cure - preceduto, peraltro, da un sms ricevuto da GH RO, con il quale gli era stato richiesto ancora "un finanziamento più quello che ti ho detto ieri sera, che la chiudo entro stasera la pratica ok mi raccomando". A differenti conclusioni, invece, perviene il Collegio quanto capo 21). La pronuncia di appello, infatti, ha motivato la responsabilità (anche) dello GH RO nell'episodio del 2/4/2011 con un argomento che risulta carente, nella misura in cui non individua il ruolo che lo stesso avrebbe ricoperto nella cessione dei 600 grammi di cocaina a IM NT, pacificamente avvenuta nell'appartamento di Sesto S. Giovanni, alla via Palermo n. 9, ove, però, lo GH RO non era presente. In particolare, la sentenza da conto dei contatti avvenuti il giorno precedente tra GH RO e CA AR NC, dall'evidente, criptico tenore illecito (consegna di "documenti", "un bacio intero"); ancora, da conto dell'incontro, avvenuto proprio il 2/4/2011, tra GH RO, IM NT e CA AR NC;
di seguito, evidenzia che il IM NT si era portato, da solo, nell'appartamento citato, ove erano giunti anche RO e CA AR NC (non anche GH RO), e da questo era poi uscito con i 600 grammi di cocaina;
tutto ciò premesso, la Corte di merito afferma però la responsabilità del ricorrente in ragione di una ipotesi non dimostrata, e cioè che "il bacio intero" richiesto da CA AR NC a GH RO il giorno precedente possa identificarsi nei 600 grammi sequestrati a IM NT, atteso che "non può escludersi che, data l'urgenza della fornitura, lo GH RO non fosse immediatamente in grado di fornire un chilo di cocaina come richiesto dal CA AR NC". Affermazione meramente congetturale, specie alla luce della già richiamata assenza del ricorrente all'incontro in via Palermo, proprio alla fase della consegna, che dovrà esser nuovamente valutato dalla Corte di merito.
Lo stesso ricorrente, da ultimo e quanto ancora al capo 21), ha poi dedotto la mancata assunzione di una prova decisiva ed il travisamento della prova, con riguardo alla consulenza antropomorfica redatta dal dott. CU;
entrambi i motivi, però, risultano infondati. Ed invero, la Corte di appello, nel negare la richiesta di rinnovazione dell'istruzione, ha redatto una motivazione del tutto coerente e logica, affermando che 1) non si trattava di prova nuova o sopravvenuta;
2) che non era in alcun modo dimostrata la novità della metodica usata;
3) che la consulenza non era invero indispensabile, tenuto conto delle complessive risultanze processuali. Ancora, la sentenza ha sottolineato che financo il consulente della difesa FA non aveva potuto escludere che il soggetto raffigurato nella fotografia fosse, in realtà, proprio lo GH RO, pervenendo a conclusioni "estremamente dubitative". Quanto, poi, alla consulenza antropomorfica, la Corte ha affermato che le conclusioni cui è pervenuta - il soggetto raffigurato non è GH RO - non possono essere acquisite con certezza, sia alla luce della scadente qualità delle fotografie in oggetto, sia perché "sono assenti dati obbiettivi, trattandosi di una misurazione che deve tener conto della postura assunta dai due uomini al momento dello scatto fotografico, del passo dei due uomini e del movimento del piano dell'asfalto nel punto di appoggio dei piedi". Sì da giustificarsi la mancata rinnovazione dell'istruzione sul punto, atteso che - con motivazione logica e congrua - fa consulenza del dott. CU non avrebbe presentato comunque quel carattere di decisività richiesto ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Nè, infine, si può ravvisare alcun travisamento della prova con riguardo ai medesimi elaborati tecnici, atteso che le conclusioni che il Collegio di merito ha raggiunto quanto alla consulenza FA, come sopra richiamate, risultano logicamente motivate (atteso il carattere estremamente dubitativo della stessa) e non suscettibili di censura in questa sede.
17. Molti imputati (CA OM NT, TA AR LA, LI NC SI, LO LO, UZ DR e IM NT) hanno poi censurato la sentenza in esame con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Sul punto, occorre premettere che, per costante indirizzo di legittimità, nel motivare il diniego della concessione delle circostanze ex art. 62 bis c.p., non è necessario che il Giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (per tutte, Sez. 3^, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899); orbene, ritiene la Corte che il Collegio di appello abbia fatto buon governo di questo principio, indicando motivatamente - per ciascun imputato - le ragioni per le quali negava il riconoscimento del beneficio.
Con riguardo a CA OM NT, infatti, la sentenza ha evidenziato che "egli appare inserito, sia pure a livello non particolarmente elevato, nel traffico di sostanza stupefacente", oltre alla circostanza che "non emergono dagli atti elementi suscettibili di valutazione positiva a suo favore tali da indurre al riconoscimento di dette attenuanti" (peraltro, neppure indicati nell'odierno ricorso, che contiene solo un generico riferimento al "comportamento processuale del CA OM NT, corretto e conforme al principio di lealtà processuale"). Quanto poi a TA AR LA e LI NC SI, la Corte ha individuato, oltre all'assenza dei citati, eventuali elementi positivi (pur in tal caso, nemmeno accennati in entrambi i ricorsi, malgrado le diffuse considerazioni sul punto), anche l'inserimento dei soggetti nel traffico internazionale di sostanza stupefacente in grandi quantitativi. In ordine a LO LO, la Corte ha invece sottolineato che lo stesso "risulta essere stato condannato per reati attinenti alle armi e agli stupefacenti, risulta già colpito da provvedimenti di sottoposizione alla sorveglianza speciale e altresì condannato per violazione delle misure di prevenzione"; la sentenza, inoltre, richiama anche l'assenza di elementi positivi da valutare al riguardo. Elementi, tutti, di certo non superati dal ricorso in esame, che risulta palesemente generico ed apodittico sulla questione. Di seguito, quanto a UZ DR, la Corte di appello ha richiamato l'insufficienza - ex se - dello stato di incensuratezza, l'oggettiva gravità del fatto, le modalità dello stesso (indicative dell'inserimento dell'imputato nell'ambiente del traffico di stupefacenti) e l'assenza di elementi da valutare positivamente sul punto;
elementi, anche in questo caso, indicati nel ricorso soltanto in modo generico, quale il richiamo alla "patente marginalità del ruolo dal medesimo rivestito". La stessa motivazione, infine, unitamente al precedente specifico, sostiene il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche in ordine al IM NT;
e senza che possa ravvisarsi la dedotta contraddizione con la riconosciuta continuazione, atteso che l'esistenza di un unico disegno criminoso a fondamento di più illeciti non può costituire certo, di per sè, fondamento delle circostanze di cui all'art. 62 bis c.p.. 18. Taluni ricorrenti (NN SA, LO LO, CA AR NC e TE NO) hanno poi censurato la sentenza anche con riguardo alla riconosciuta recidiva ed alla mancata motivazione sul punto. La doglianza risulta infondata, innanzitutto, quanto a NN SA, in ordine al quale la Corte di merito ha sottolineato che "i fatti oggetto del presente procedimento sono indicativi di una maggiore pericolosità sociale"; una motivazione sintetica ma adeguata, specie considerando che conclude un lungo percorso motivazionale che ben descrive le condotte contestate al ricorrente ed il suo spessore criminale, in particolare con riguardo al tentativo di importazione di 70 kg. di cocaina. Alle stesse conclusioni, poi, si perviene quanto a LO LO, in ordine al quale la Corte di merito - con adeguata e logica motivazione - ha sottolineato che, nonostante il notevole lasso di tempo intercorso dalla precedente condanna per stupefacenti, l'avvenuta consumazione di ulteriori condotte specifiche, in uno con lo stabile inserimento in ambienti del traffico di stupefacenti, "induce a ritenere che i reati a lui ora addebitati siano manifestazione di maggiore pericolosità sociale dello stesso". Infondato, parimenti, è il ricorso proposto sul punto dal CA AR NC;
ed invero, attesa la contestazione di recidiva reiterata e specifica di cui all'art. 99 c.p., comma 4, la Corte di merito ha correttamente disposto l'aumento di pena nella misura di due terzi, non già fino alla metà come invece sollecitato dal ricorrente ai sensi della diversa ipotesi di cui all'art. 99 c.p., comma 2. Infondato, ancora, il ricorso del TE NO;
la sentenza ha individuato la particolare pericolosità del soggetto nel fatto che questi, già gravato da precedenti specifici, si fosse reso responsabile di una cessione di cocaina di circa 1 kg. e, ancora, che avesse mostrato di essere inserito negli ambienti del traffico di sostanza. 19. Di seguito, molti ricorrenti (CA OM NT, TA AR LA, LI NC SI, UZ DR, LO LO, IM NT e TE NO) hanno contestato la sentenza della Corte di appello anche in punto di trattamento sanzionatorio;
orbene, trattasi di doglianze che non possono essere accolte, ad eccezione di quella proposta da UZ DR. Ed invero, premesso che la pronuncia è stata emessa il 5/6/2014, allorquando le numerose novelle che hanno investito nel corso dello stesso anno il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, (specie quanto al comma 5, atteso che la droga trattata in questa vicenda è soltanto cocaina), costituivano ormai patrimonio sedimentato;
ciò premesso, la sentenza ha adeguatamente motivato in ordine alla pena irrogata, non solo richiamando un generale criterio di congruità, ma anche specificando - imputato per imputato - quali precisi elementi dessero corpo al criterio medesimo. In particolare, quanto a CA OM NT, la Corte (che ha riconosciuto l'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5) ha evidenziato l'inserimento nell'ambiente dedito allo spaccio di stupefacenti;
quanto a TA AR LA, l'entità oggettiva del fatto, desunta dal quantitativo di sostanza trattata e dalle modalità concrete dell'azione (svolta a livello internazionale), nonché i precedenti penali a carico;
quanto a LI NC SI, la gravità oggettiva del fatto, le modalità indicative di certa pericolosità ed il ruolo non secondario svolto dal ricorrente;
quanto a LO LO, ancora il quantitativo di sostanza, in uno con i gravi precedenti penali a carico;
quanto a IM NT, la Corte ha richiamato un generale criterio di equità, che appare congruo atteso che il trattamento sanzionatorio è stato definito quale aumento in continuazione (5 mesi di reclusione e 2.000,00 Euro di multa) su una pena già irrogata dal G.i.p. presso il Tribunale di Como;
da ultimo, quanto a TE NO, il non indifferente quantitativo di cocaina sequestrato ed i precedenti penali a carico. Una motivazione del tutto congrua, quindi, fondata su specifici criteri oggettivi e soggettivi, a fronte della quale non sono ravvisabili i vizi argomentativi dedotti dai ricorrenti;
una motivazione, ancora, che riguarda non soltanto la pena base, ma anche - laddove siano stati riuniti più reati in continuazione - il trattamento per le fattispecie satellite, in ordine al quale, infatti, valgono le ragioni a sostegno della quantificazione della prima (tra le altre, Sez. 2^, n. 4707 del 21/11/2014, Di Palma, Rv. 262313).
La medesima doglianza, invece, merita accoglimento quanto a UZ DR. Ed invero, come dedotto nel ricorso, questi - condannato per il solo capo 26) ed in assenza di contestazione di recidiva - ha avuto una pena base di 6 anni, 6 mesi di reclusione (e 30.000 di multa), superiore a quella stabilita per il coimputato CA AR NC - condannato anche per i capi 18), 20) e 22), nonché recidivo reiterato e specifico - che l'ha avuta determinata in 6 anni di reclusione (e 30.000,00 Euro di multa);
senza che, peraltro, la sentenza dia conto, con riferimento al citato capo 26), di un ruolo di maggior rilievo ricoperto dal UZ DR nella medesima vicenda, ovvero di una condotta di più spiccata valenza criminale. Sul punto, pertanto, si impone l'annullamento della sentenza con rinvio.
20. Da ultimo, il motivo del IM NT in punto di revoca della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza del Tribunale di Como del 14/6/2011; orbene, rileva la Corte che la doglianza è del tutto infondata, atteso che - pur a fronte di un effettivo difetto motivazionale - la revoca medesima era comunque imposta dall'art. 168 c.p., comma 1, n. 2), atteso che il ricorrente aveva riportato un'altra condanna per delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con la precedente, superava i limiti di 2 anni di cui all'art. 163 c.p., comma 1. Come peraltro già affermato dal primo Giudice, con la sentenza del 2/7/2013.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano, nei confronti di AR OS, di TA AR LA, relativamente al capo 6), di GH RO, limitatamente al capo 21) e per UZ DR in relazione alla determinazione della pena.
Rigetta nel resto i ricorsi di TA AR LA, GH RO e UZ DR.
Rigetta i ricorsi di NN SA, CA OM NT, IT OS e IT SA, LI NC SI, LO LO, CA AR NC, IM NT e TE NO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 20 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2015