Sentenza 24 settembre 1999
Massime • 1
I fatti riuniti sotto il vincolo della continuazione integrano autonome figure criminose e vanno distintamente considerati, anche di fronte a una richiesta cautelare che li investa globalmente. A ciascuno di essi corrisponde una diversa notizia di reato, sicché il termine per il compimento delle indagini va computato, di volta in volta, dal momento in cui è stata eseguita nell'apposito registro l'annotazione del nome dell'indagato in riferimento allo specifico episodio di cui si tratta o, in difetto di essa o di idonea documentazione dalla quale risulti, dal momento in cui, secondo le risultanze in atti, l'autorità procedente avrebbe potuto eseguirla ovvero, in subordine, da quello di acquisizione della notizia o, infine, da quello in cui il fatto fu commesso, che non potrebbe mai essere posteriore a quello dell'iscrizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/1999, n. 5181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5181 |
| Data del deposito : | 24 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Vito LA GIOIA Presidente del 24.9.1999
Dott. Edoardo FAZZIOLI Consigliere SENTENZA
Dott. Piero MOCALI Consigliere N. 5181
Dott. Paolo BARDOVAGNI Consigliere relatore REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio SANTACROCE Consigliere N. 16584/99
ha pronunciato in camera di consiglio la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari nel procedimento a carico di:
AP Vito, n. 24.9.1944 a Bari avverso l'ordinanza in data 19.3.1999 del Tribunale di Bari Udita la relazione del Consigliere Dott. Bardovagni Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, Dott. Giovanni PALOMBARINI, che ha chiesto il rigetto del ricorso
Sentiti i difensori, Avv. Giovanni ARICÒ e Giancarlo CHIARIELLO OSSERVA:
Con ordinanza in data 19.3.1999 il Tribunale di Bari, decidendo su istanza di riesame, annullava il provvedimento impositivo della custodia in carcere emesso dal G.I.P. in sede il 25.2.1999 a carico di AP Vito, indagato per i reati di cui agli artt.:
a) 81 cpv., 110 C.P., 73 e 80 D.P.R.
9.10.1990 n. 309;
b) 74 dello stesso D.P.R.. L'ordinanza restrittiva reiterava altra precedente, dichiarata inefficace per omessa trasmissione di atti. Il materiale indiziario posto a fondamento della nuova misura era essenzialmente individuato nelle dichiarazioni dei collaboratori NO RI in data 22.9.1997, AT OF del giorno successivo, RA FA dell'11.2.1998, RA AS del 29.5.1998. Tali dichiarazioni venivano peraltro ritenute inutilizzabili perché assunte oltre la scadenza del termine massimo di durata delle indagini preliminari, decorrente dal 13.1.1995, come ricavato dal frontespizio del relativo fascicolo. I fatti contestati erano inoltre considerati identici a quelli già contemplati in precedente ordinanza custodiale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Udine il 20.2.1997, per la quale erano ormai spirati i termini di fase e l'indagato era stato conseguentemente liberato. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, denunciando:
1) l'erroneo riferimento alla data di iscrizione della prima notizia di reato, senza considerare che la specifica imputazione relativa alla continuata fornitura di ingenti quantità di cocaina ed eroina ai "clan" RA e TA, protrattasi anche nel 1996, era stata iscritta il 7.2.1998, come da provvedimento in atti;
2) l'inadeguata motivazione circa la pretesa identità dei fatti contestati con quelli oggetto dell'ordinanza custodiale del G.I.P. di Udine, mentre il provvedimento restrittivo emesso in Bari si basava su nuove acquisizioni concernenti ulteriori episodi criminosi. Il 7.9.1999 l'indagato ha depositato una memoria difensiva, ribadendo che le dichiarazioni dei collaboratori erano state acquisite dopo la scadenza del termine per il compimento delle indagini e nell'ambito del medesimo procedimento, distinto con il n. 1/95 mod. 21 - D.D.A., sicché irrilevanti dovevano ritenersi eventuali duplicazioni dell'iscrizione, comunque, secondo la prospettazione dello stesso ricorrente, relative alla sola ipotesi di cui all'art. 73 D.P.R. n.309/1990 e non coinvolgenti il reato associativo. In ogni caso,
l'emissione della misura era preclusa dalla già avvenuta scadenza dei termini di durata per i fatti, identici o collegati e risultanti dal medesimo compendio indiziario, di cui al provvedimento custodiale del G.I.P. di Udine, ricorrendo le condizioni di applicabilità della normativa di cui all'art. 297, co. 3, C.P.P.. Il ricorso è solo parzialmente fondato, nei termini di seguito specificati. Va premesso che, secondo la disciplina del codice di rito vigente, il P.M. è tenuto ad "immediata" iscrizione della notizia di reato comunque acquisita nell'apposito registro, nonché all'annotazione del nominativo del soggetto cui il reato è attribuito "dal momento in cui risulta" (art. 335, co. 1) . Da tale ultimo momento decorrono i termini di durata delle indagini preliminari (art. 405, co. 2). Se nel corso delle indagini il fatto risulta diversamente circostanziato, o ne muta la qualificazione giuridica, il registro deve essere corrispondentemente aggiornato, senza procedere a nuova iscrizione (art. 335, co. 2). Gli atti di indagine devono essere compiuti nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, restando inutilizzabili quelli successivi alla scadenza (art. 407, co. 3) . Nel caso di specie, l'attribuzione allo AP - e ad altri tre indagati - dei reati di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/1990 risulta avvenuta il 16.1.1995, come si desume dal frontespizio del fascicolo relativo alle indagini;
il termine per il compimento di queste decorreva dunque, per i fatti come sopra attribuiti, dalla data da ultimo indicata. Il fascicolo reca menzione di "ulteriori attribuzioni" con provvedimenti del 21.2, 28.4, 18.5, 13.6 e 13.9.1995, il cui oggetto non è meglio specificato;
non risultano proroghe dei termini. Infine, con il ricorso il P.M. ha dedotto l'esistenza in atti di un ulteriore provvedimento in data 7.2.1998 con il quale (nell'ambito del medesimo procedimento n. 1/95 mod. 21 D.D.A.) veniva disposta una nuova iscrizione a carico dello AP per reato di cui agli artt. 81, 110 C.P., 73 e 80 D.P.R. n.309/1990 (cessione continuata, in concorso con altri, di ingenti quantitativi di eroina ai gruppi criminali RA e TA di Bari negli anni 1995 e 1996, accertata su dichiarazioni dei collaboratori CE RI e NO RI, le cui date di acquisizione, secondo quanto affermato nella memoria difensiva, risalirebbero rispettivamente al 18.7 e al 19.9.1997). Va in proposito anzitutto rilevato che, almeno a fronte di specifica contestazione della difesa, deve ritenersi configurabile a carico del P.M. un onere di allegazione degli atti che costituiscono presupposto di utilizzabilità degli elementi su cui si fonda l'istanza di coercizione;
fra essi rientra la documentazione relativa alla data di iscrizione Al nominativo dell'indagato nel registro delle notizie di reato ed alle eventuali proroghe delle indagini, in quanto necessaria a stabilire se l'attività investigativa, le cui risultanze sono poste a fondamento della richiesta, sia stata espletata nei termini di legge (cfr. Cass., Sez. III, 17.9.1997, Zagaria). Ne segue che, quando la documentazione acquisita in sede di riesame sia al proposito incompleta a ambigua e sia ragionevolmente prospettato un dubbio di inutilizzabilità ex art. 407, co. 3, C.P.P., il giudice non potrà tener conto degli esiti di accertamenti di cui non è assodata la regolare esecuzione nei termini.
Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato per ciò che riguarda la partecipazione dello AP - con ruolo di organizzatore - al reato associativo, posto che la relativa attribuzione risale al 16.1.1995, che i termini di durata delle indagini non risultano prorogati e sarebbero in ogni caso scaduti, che il P.M. non contesta l'irrilevanza degli elementi indiziari acquisiti primi della scadenza, ne' deduce alcuna nuova iscrizione concernente distinti fatti successivi a quelli originariamente individuati.
Quanto all'altra imputazione contestata con l'ordinanza coercitiva, essa riguarda il concorso in più episodi di introduzione, trasporto, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di eroina e cocaina destinati ad associazioni criminali operanti prevalentemente in Bari, avvenuti "da epoca imprecisata del 1994 al 1996" e riuniti ex art.81, co. 2, C.P.. Ora, l'istituto della continuazione da detta norma contemplato non configura un reato unico, ma è la risultante di più reati, aventi propria autonomia e unificati solo per determinati effetti giuridici, con particolare riferimento alla pena. Ne segue, sul piano processuale, che ciascun episodio rimane distinto - e forma oggetto di una notizia di reato concettualmente autonoma, pur quando sia contestualmente acquisita - mentre il vincolo della continuazione rileva soltanto ai fini della connessione fra i rispettivi procedimenti ex art. 12 lett. b) C.P.P.; con l'ulteriore conseguenza che vi può essere una diversa decorrenza del termine per il compimento delle indagini - in relazione al momento di acquisizione della relativa notizia e di iscrizione dell'indagato - per ciascun reato compreso nell'ambito della continuazione. Nè - contrariamente a quanto sostenuto nella memoria difensiva - rileva l'annotazione dei vari episodi sotto un unico numero d'ordine sul registro di cui all'art. 335 C.P.P.; tale numerazione, infatti, costituisce un dato estrinseco dell'iscrizione sicche, per determinare il "dies a quo" del termine di durata delle investigazioni relative a diversi fatti iscritti sotto lo stesso numero in momenti differenti, l'unico criterio correttamente applicabile è quello sostanziale che si desume dal co. 2 del predetto art. 335, secondo cui, quando non si tratti di mutamento della qualificazione giuridica o delle circostanze del fatto, non può parlarsi di aggiornamento di iscrizioni, ma di iscrizione autonoma (cfr. Cass., Sez. V, 4.5.1992, Mendella).
Ciò considerato, risulta erroneo il criterio seguito dal giudice del riesame, secondo il quale, per tutti gli episodi di traffico illecito di stupefacenti, il termine per l'espletamento delle indagini decorrerebbe dalla prima iscrizione (che, non menzionando l'art. 81 C.P., è invece anche formalmente riferita ad un singolo fatto, e non alla intera serie dei reati in continuazione). Pur di fronte ad una documentazione lacunosa circa l'epoca di iscrizione e attribuzione dei singoli episodi delittuosi, è evidente che l'inizio delle indagini non può essere in nessun caso collocato nel tempo in un momento anteriore alla commissione del reato ne' (ove risulti) a quello della materiale acquisizione della relativa notizia. Diversamente opinando, si giungerebbe all'assurda conseguenza per cui, quando la continuazione criminosa si protragga oltre i termini di durata delle indagini, sarebbe vietata - in violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale - qualsiasi investigazione sui fatti successivi. E perciò manifestamente illogico far decorrere i termini per il compimento delle investigazioni preliminari dal 16.1.1995 anche per i fatti commessi successivamente nel corso del 1995 e del 1996. Tanto chiarito in linea di principio, va tuttavia riconosciuto che gravi difficoltà sorgono in concreto per l'esatta individuazione degli estremi materiali e temporali dei singoli reati compresi nella serie unificata ex art. 81 C.P.; ciò a seguito di una formulazione estremamente sintetica del capo d'imputazione, che si limita a indicare le caratteristiche comuni dei fatti e l'arco di tempo entro il quale complessivamente si verificarono, senza ulteriori specificazioni atte a caratterizzare ciascun episodio. Tale sommaria descrizione va tuttavia integrata con gli elementi desumibili dalla motivazione dell'ordinanza custodiale oggetto di riesame, che indubbiamente fornisce, almeno in relazione ad alcune fattispecie di traffico illecito, adeguati riferimenti circa il momento di commissione del reato e di acquisizione della relativa notizia:
basterà citare - v. foglio 21 - i sequestri "in transitu" di kg 4 di eroina pura a carico di HI JA in data 10.7.1996 e di kg 6 della medesima sostanza a carico di OJ RA in data 16.1.1996; i predetti risultano iscritti nei procedimenti di Udine e di Bari e il primo episodio è espressamente esaminato nel provvedimento impugnato, che ne svaluta illogicamente il significato indiziarlo a carico dello AP perché (oltre a non considerare le risultanze in forza delle quali il G.I.P. di Udine individuò in lui il referente barese dei corrieri della droga) ritiene inutilizzabili le ulteriori acquisizioni investigative al proposito raccolte in base all'errato calcolo del termine per il compimento delle indagini.
Si rende perciò necessario un nuovo esame delle fattispecie di traffico illecito di stupefacenti che, prescindendo dal vincolo della continuazione, stabilisca per ciascun episodio, in base agli atti ed alla stregua dei criteri prima indicati, il momento della decorrenza del termine di durata delle indagini preliminari, determinando conseguentemente entro che limiti siano utilizzabili, a norma dell'art. 407, co. 3, C.P.P., le risultanze indiziarie acquisite. Quanto all'ulteriore rilievo dell'ordinanza impugnata, secondo la quale gli episodi qui contestati sarebbero "gli stessi" già contemplati nel precedente provvedimento coercitivo del G.I.P. di Udine, va ribadito il principio per cui, a norma del co. 3 dell'art.297 C.P.P., la circostanza che il fatto in relazione al quale viene applicata una misura cautelare sia identico - oppure desumibile dai medesimi elementi e legato dal particolare vincolo di connessione da detta norma previsto - a quello che ha formato oggetto di altra imputazione posta a base di un anteriore provvedimento di coercizione non costituisce motivo di nullità della nuova ordinanza impositiva, influendo tale situazione unicamente sul computo della durata della custodia cautelare, la cui decorrenza retroagisce al momento della iniziale privazione della libertà (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 28.12.1994, Demitry). La questione è perciò, di regola, estranea al giudizio di riesame e va dedotta dinanzi al giudice del procedimento principale ai sensi dell'art. 306 C.P.P. (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., 20.7.1995, Galletto). Può peraltro convenirsi che, quando essa sia sollevata nel procedimento "de libertate" con riferimento alla già avvenuta consunzione del termine di durata della misura, il giudice del riesame possa direttamente prenderla in esame, in quanto relativa all'originaria attitudine del provvedimento ad incidere efficacemente sulla libertà personale dell'incolpato. Tanto premesso, va tuttavia rilevato che in concreto l'ordinanza impugnata non ha fornito alcuna motivazione sulla pretesa identità, o comunque sulla qualificata connessione tra gli episodi di importazione, detenzione e cessione di stupefacenti contemplati nelle due ordinanze custodiali, limitandosi a rilievi - inconferenti sotto l'aspetto che qui interessa - sul contenuto della contestazione associativa. Va comunque brevemente osservato che il provvedimento del G.I.P. di Udine, per quanto concerne lo AP, riguarda il concorso in continuata importazione, attraverso le frontiere austriaca e slovena, di eroina destinata al mercato di Bari;
i singoli episodi sono dettagliatamente descritti, e risultano avvenuti nei mesi di novembre 1994, gennaio, febbraio, marzo e maggio 1995. Non si vede, quindi, come possa esserne affermata l'integrale identità rispetto ai fatti qui contestati che, come si è visto, comprendono episodi avvenuti nel gennaio e luglio 1996. In assenza di conferente motivazione, occorre dunque un nuovo ed esaustivo esame circa la eventuale ricorrenza di situazioni rilevanti ex art. 297, co. 3, C.P.P. e tali da rendere "ab origine" inefficace l'ordinanza impositiva del G.I.P. di Bari.
Pertanto, respinto per il resto il ricorso, l'ordinanza impugnata va annullata limitatamente ai fatti riconducibili sub art. 73 del D.P.R. n. 309/1990, con rinvio al Tribunale competente ex art.309 C.P.P.. A questo - non vincolato nelle ulteriori e conseguenti valutazioni - è demandato il preliminare compito di riesaminare la consistenza delle risultanze indiziarie, accertando anzitutto quali atti di indagine siano utilizzabili riguardo a ciascun singolo episodio a norma dell'art. 407, co. 3, C.P.P., alla stregua dei seguenti principi di diritto: i fatti riuniti in continuazione integrano autonome figure criminose e vanno distintamente considerati anche di fronte ad una richiesta cautelare che li investa globalmente;
ad ognuno di essi corrisponde una diversa notizia di reato;
il termine per il compimento delle indagini va pertanto computato di volta in volta dal momento in cui sull'apposito registro è stata effettuata l'annotazione del nome dell'indagato in riferimento alle specifico episodio;
ove tale annotazione manchi o non risulti idoneamente documentata va fatto riferimento al momento in cui - secondo le risultanze in atti - l'Autorità procedente avrebbe potuto eseguirla o, in difetto di elementi al proposito, a quello di acquisizione della notizia, o infine a quello della commissione del fatto, non potendo mai risalire ad epoca a questo anteriore.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui agli artt. 81 C.P. e 73 D.P.R. n. 309/1990 e rinvia al Tribunale di Bari per il riesame sul punto;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 1999