Sentenza 26 marzo 2013
Massime • 2
La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter cod. proc. pen., può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.
In tema di misure cautelari, il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282 ter cod. proc. pen. riferendosi alla persona offesa in quanto tale, e non solo ai luoghi da questa frequentati, esprime una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo ovvero di priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la condotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali; con la conseguenza che il contenuto concreto della misura in questione deve modellarsi rispetto alla predetta esigenza e che la tutela della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazioni nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad essa assimilabili.
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Il giudice che dispone la misura cautelare dell'obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa può limitarsi ad indicare tale distanza; se dispone, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI (ud. 29/04/2021) 28-10-2021, n. 39005 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CASSANO Margherita - Presidente - Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - Dott. TARDIO Angela - Consigliere - Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere - Dott. MOGINI …
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Il reato di atti persecutori (stalking) è reato di natura abituale e di danno, e necessita della reiterazione dei comportamenti molesti i quali, inserendosi in una sequenza causale, determinano l'evento quale risultato della condotta persecutoria nel suo complesso. Il criterio distintivo tra reato di atti persecutori e quello di molestia o disturbo alle persone consiste proprio diverse conseguenze della condotta molesta, nel senso che il delitto di cui all'art. 612-bis si configura solo qualora le condotte molestatrici siano idonee a causare uno degli eventi alternativi previsti dalla norma: un evento di danno, consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita, un evento di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2013, n. 19552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19552 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2013 |
Testo completo
/ 1 3 O S C U R A T A M In caso di diffusione del presente provvedimento ●mettere le generalità ⚫ gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 digs. 196/03 in quanto: REPUBBLICA ITALIANA ☐ disposto d'ufficio IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ☐ a richiesta di parte (imposto dalla legge LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 26/03/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GENNARO MARASCA - Presidente SENTENZA N. Dott. PAOLO OLDI - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. GRAZIA LAPALORCIA N. 5229/2013- Consigliere - - Consigliere - Dott. ALFREDO GUARDIANO Rel. Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ✔ ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D.R.R. N. IL (omissis) avverso l'ordinanza n. 584/2012 TRIB. LIBERTA' di L'AQUILA, del 07/01/2013 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO لم LIGNOLA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Udit i difensor Avv.; O S C U RATA Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO D.R.R. ricorre per Cassazione contro l'ordinanza in data 7 gennaio 2013 del Tribunale de L'Aquila - in funzione di giudice di appello con la quale è stato - confermato il provvedimento della Corte d'appello de L'Aquila, in data 12 luglio 2012, confermativa della misura del divieto di avvicinamento alla P.O. ex art. 282 ter c.p.p., in concomitanza della scarcerazione per scadenza dei termini di custodia cautelare. A sostegno del ricorso l'indagato deduce due motivi: a) mancanza di motivazione in merito alle esigenze cautelari sottese alla misura applicata e comunque sulla carenza della attualità del pericolo di reiterazione del reato, desunta, dopo due anni di custodia cautelare di carcere, dal "contesto dei fatti già posti in essere", ignorando l'insegnamento della Suprema Corte secondo il quale il riferimento in ordine al "tempo trascorso dalla commissione del reato" di cui all'art. 292, comma secondo, lett. c) c.p.p., impone al giudice un obbligo di motivare, sotto il profilo della valutazione della pericolosità del soggetto, direttamente proporzionale al tempo intercorrente tra tale momento e la decisione sulla misura cautelare, giacché ad una maggiore distanza temporale dai fatti سله corrisponde un affievolimento delle esigenze cautelari;
b) violazione di legge, per genericità delle prescrizioni imposte, poiché l'ordinanza non specifica i luoghi ai quali vieta l'avvicinamento, limitandosi ad un generico riferimento a quelli "abitualmente frequentati dalla P.O.", in contrasto con l'orientamento della Sesta Sezione della Suprema Corte, secondo la quale il provvedimento deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi oggetto del divieto, perché solo in tal modo il provvedimento assume una conformazione completa, che ne consente l'esecuzione ed il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che si vuole assicurare (Sez. 6, n. 26819 del 07/04/2011, C., Rv. 250728). In ogni caso, poiché le asserite condotte persecutorie si sarebbero svolte presso l'abitazione della persona offesa ed il bar da lei gestito, la specificazione appare indispensabile anche secondo il contrario orientamento espresso dalla Quinta Sezione, perché solo laddove la condotta persecutoria si manifesti ovunque la vittima si trovi e non solo nei luoghi abitualmente frequentati da lei, sarebbe possibile non specificare il divieto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e va disatteso. 2 O S C U R A T A 1.1 Va innanzi tutto escluso il difetto di motivazione denunciato con il primo motivo. Se infatti è vero che la disposizione dettata dall'art. 292, comma 2, lettera c), c.p.p. - la quale espressamente prevede tra i requisiti dell'ordinanza cautelare lo specifico riferimento al "tempo trascorso dalla commissione del reato" - impone al giudice di motivare circa il punto menzionato sotto il profilo della valutazione della pregnanza della pericolosità del soggetto in proporzione diretta al tempus commissi delicti, in sede di emissione della misura, dovendosi ritenere che ad una maggiore distanza temporale dei fatti corrisponda un affievolimento delle esigenze cautelari (Sez. U, n. 40538 del 24/09/2009, Rv. 244377), questa Corte ha avuto modo di chiarire che tale principio non rileva in caso di revoca o sostituzione della misura, secondo la previsione dell'art. 299 c.p.p. (Sez. 2, Sentenza n. 47416 del 30/11/2011; Rv. 252050). Per Ad analoga conclusione deve Evenirsi con riferimento all'ipotesi disciplinata dall'art. 307 comma 1 c.p.p.: la norma, in punto di esigenze cautelari, richiede solamente che permangano le ragioni che avevano giustificato l'originaria misura custodiale, sicchè è richiesto solamente che permangano le medesime esigenze ordinarie;
accanto a tale ipotesi, la giurisprudenza ha affiancato quella di sopravvenienza di nuove esigenze, intervenute alla stessa data della scarcerazione o in epoca successiva, che consentono dunque l'adozione di misure sostitutive anche con provvedimento successivo alla scarcerazione (Sez. 6, n. 20897 del 10/04/2002, Domingo, Rv. 222034; Sez. 1, n. 3035 del 10/01/2005, Cela, Rv. 230907). R Quanto all'obbligo di motivazione, il giudice, ancorché non debba accertare che le esigenze cautelari già poste a base dell'ordinanza custodiale, siano rimaste immutate, deve tuttavia dare atto, in concreto, che esse sono ancora di rilevanza tale, da legittimare l'applicazione di altre e meno gravose misure (Sez. 6, n. 4412 del 27/11/1995, Ciolini, Rv. 203880). Tale verifica non può consistere però nel semplice richiamo dell'accertamento originario, ma deve dar conto delle ragioni per le quali le esigenze cautelari si ritengano persistenti al momento dell'applicazione della nuova misura (Sez. 6, n. 15736 del 06/03/2003, Maranzano, Rv. 225441). Infatti l'art. 307 comma 1 c.p.p., nel testo introdotto dall'art. 2 comma 5 del d.l. 24.11.2000 n. 341 convertito in L. 19.1.2001 n.4, stabilisce che dopo la decorrenza dei termini di custodia può essere adottata altra misura cautelare "solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare", mentre il testo previgente prevedeva l'applicabilità della misura "qualora permangono le ragioni che avevano giustificato la custodia cautelare". Ciò significa che, mentre per il passato l'adozione di una misura nuova era subordinata soltanto all'inesistenza di elementi sopravvenuti ed atti a far ritenere la cessazione delle esigenze, che dovevano essere accertati specificamente, attualmente occorre una verifica in 3 O S C U RA T A positivo della persistenza delle condizioni di applicabilità della misura, che il giudice investito della richiesta è tenuto a fare. Che Nel caso di specie il Tribunale de L'Aquila ha osservato il D.R. ha riportato una condanna in appello a cinque anni di reclusione, per i reati di lesioni ed atti persecutori, alla luce dei quali si evince una volontà dell'imputato di provocare non solo molestia e fastidio, ma anche danni fisici alla persona offesa. Dunque, in riferimento alla gravità del fatto, si è tenuto conto del contenuto oggettivo della sentenza di condanna, in termini di quantificazione della pena e della concorrente imputazione di lesioni personali.
2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla genericità delle prescrizioni imposte con l'ordinanza cautelare. Sul punto il ricorrente ha fatto richiamo alla posizione giurisprudenziale (Sez. 6, n. 26819 del 07/04/2011, C, Rv. 250728) per la quale da un lato l'applicazione della misura di cui all'art. 282 ter cod. proc. pen. esigerebbe l'indicazione specifica e dettagliata dei luoghi oggetto del divieto di avvicinamento imposto all'indagato, laddove il generico riferimento identificativo alla frequentazione di detti luoghi da parte della persona offesa non rispetterebbe la prescrizione normativa, che predica distintamente i luoghi in esame degli attributi dell'essere gli stessi "determinati" e "abitualmente frequentati dalla persona offesa", e si risolverebbe nell'inaccettabile imposizione di un obbligo di non tacere di fatto rimesso alla volontà del soggetto passivo;
e dall'altro la misura non comprenderebbe la possibilità di vietare incontri occasionali e non volutamente cercati dall'indagato, altrimenti imponendosi a quest'ultimo un divieto di contenuto R indeterminato e la cui inosservanza può non dipendere dalla volontà del predetto. Questa Corte, per le ragioni che seguono, ritiene di non condividere tale orientamento.
2.1. La previsione della misura cautelare in esame è stata oggetto nel tempo di due interventi normativi. Con il primo, la L. 4 aprile 2001, n. 154, art. 1, introduceva l'art. 282 bis c.p.p., che al comma 2 prevede la possibilità per il giudice di prescrivere all'indagato di "non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti". Presupposto dell'applicazione della misura è, nell'espressa formulazione normativa, la sussistenza di esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa;
e qui è inequivocabile, già in questa prima disciplina della misura, la funzione alla stessa attribuita dal legislatore. Scopo della previsione è evidentemente quello di rispondere a specifiche ragioni di cautela special preventiva, riferite non solo alla personalità dell'indagato ed alla proclività dello stesso alla commissione di reati, ma anche al particolare rilievo che in questa prospettiva assumono la posizione della O S C U RA T A persona offesa ed i rapporti fra la stessa ed il soggetto agente;
il che ricollega il campo applicativo della norma a reati in cui è particolarmente significativa la componente vittimologica, quale è senz'altro il delitto, oggetto di successiva previsione incriminatrice, di cui all'art. 612 bis c.p.. La misura appariva già all'epoca destinata, in altre parole, a quelle situazioni nelle quali la possibile reiterazione della condotta criminosa, al di là della sua generica incidenza sulla collettività, si indirizza specificamente nei confronti di un determinato soggetto passivo, ponendone in pericolo l'incolumità; la cui protezione acquisisce pertanto rilevanza in prospettiva cautelare. La norma prende atto, a questi fini, della possibile insufficienza di una tutela, per così dire, "statica" dell'incolumità della vittima, laddove le circostanze rendano concreto il pericolo di un'aggressione della stessa nel corso dello svolgimento della sua vita di relazione e pertanto inadeguata una mera interdizione all'indagato del luogo di abitazione della persona offesa;
e d'altra parte si fa carico dell'eccessività del ricorso a misure custodiali a fronte di un'esigenza cautelare strettamente dipendente dai contatti dell'indagato con la vittima. Da ciò nasce la configurazione di una misura nell'applicazione della quale assume primaria importanza la garanzia della libertà di movimento e di relazioni sociali della persona offesa da possibili intrusioni dell'indagato, che facendo temere la vittima per la propria incolumità finiscano per condizionare e pregiudicare la fruizione di dette libertà.
2.2. Con il D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con L. 23 aprile 2009, n. 38, che W all'art. 7 prevedeva la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612 bis c.p., veniva altresì emanata all'art. 9 la disposizione integrativa della misura del divieto di avvicinamento di cui all'art. 282 ter c.p.p., comma 1, per la quale "il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa". La norma si inserisce coerentemente nelle finalità di tutela che si è visto essere già proprie della misura in esame nella preesistente previsione di cui all'art. 282 bis, con il palese scopo di rendere detta tutela più efficace in determinate situazioni;
ed è particolarmente significativo, a questo riguardo, che la disposizione sia stata introdotta contestualmente alla previsione del delitto di atti persecutori. Le modalità commissive di quest'ultimo comprendono infatti quali manifestazioni tipiche il costante pedinamento della vittima, da parte del soggetto agente, anche in luoghi nei quali la prima si trovi occasionalmente, e l'espressione di atteggiamenti minacciosi o intimidatori anche in assenza di contatto fisico diretto con la persona offesa e purtuttavia dalla stessa percepibili. Alle necessità indotte da quest'ultima tipologia comportamentale soccorre la sostanziale estensione della nozione di "avvicinamento" al superamento di una distanza minima della vittima, stabilita 5 O S C U RA T A secondo le esigenze di tutela suggerite dal caso concreto. Ma, in termini più generali, il riferimento oggettuale del divieto di avvicinamento non più solo ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma altresì alla persona offesa in quanto tale, esprime una precisa scelta normativa di privilegio, anche nelle situazioni in esame, della libertà di circolazione del soggetto passivo. La norma, in altre parole, esprime una scelta di priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza da aggressioni alla propria incolumità anche laddove la condotta dell'autore del reato assuma connotazioni di persistenza persecutoria tale da non essere legata a particolari ambiti locali;
con la conseguenza che è rispetto a tale esigenza che deve modellarsi il contenuto concreto di una misura la quale, non lo si dimentichi, ha comunque natura inevitabilmente coercitiva rispetto a libertà anche fondamentali dell'indagato. È del resto significativo che l'art. 282 ter c.p.p., nel richiamare la descrizione del divieto di cui al preesistente art. 282 bis, non riproponga i pur non tassativi accenni ivi presenti al luogo di lavoro della vittima ed al domicilio della famiglia di origine della stessa;
a conferma che la tutela di un sereno esercizio della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazione alle sfere del lavoro e della cura degli affetti familiari della stessa ed agli ambiti alle stesse assimilabili.
2.3. Alla luce di questi presupposti funzionali deve concludersi che la misura cautelare in esame, per effetto dell'integrazione effettuata con l'introduzione dell'art. 282 ter c.p.p., ha assunto una dimensione articolata in più fattispecie applicative, graduate in base alle esigenze di cautela del caso concreto. L'originaria indicazione dei luoghi determinati frequentati dalla persona offesa rimane invero significativa nel caso in cui le modalità della condotta criminosa non manifestino un campo d'azione che esuli dai luoghi nei quali la vittima trascorra una parte apprezzabile del proprio tempo o costituiscano punti di riferimento della propria quotidianità di vita, quali quelli indicati dall'art. 282 bis c.p.p. nel luogo di lavoro o di domicilio della famiglia di provenienza. Laddove viceversa, ed è situazione come si è detto ricorrente per il reato di cui all'art. 612 bis c.p., la condotta oggetto della temuta reiterazione abbia i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in qualsiasi luogo in cui la stessa si trovi, è prevista la possibilità di individuare la stessa persona offesa, e non i luoghi da essa frequentati, come riferimento centrale del divieto di avvicinamento. Ed in tal caso diviene irrilevante l'individuazione di luoghi di abituale frequentazione della vittima;
dimensione essenziale della misura è invero a questo punto il divieto di avvicinamento a quest'ultima nel corso della sua vita quotidiana ovunque essa si svolga. 6 O S C U RA TA La predeterminazione dei luoghi di cui sopra risulterebbe del resto, nella situazione descritta, chiaramente dissonante con le finalità della misura, per come in precedenza delineate. Detta predeterminazione verrebbe di fatto a porsi come un'inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona offesa, che viceversa costituisce precipuo oggetto di tutela della norma. La vittima si vedrebbe invero costretta a contenere la propria libertà di movimento nell'ambito dei luoghi indicati ovvero ad essere esposta, esorbitando dagli stessi, a quella condizione di pericolo per la propria incolumità che si presuppone essere stato riconosciuta sussistente anche al di fuori del perimetro della ricorrente frequentazione della persona offesa. Non appaiono di contro fondate le preoccupazioni espresse nell'orientamento giurisprudenziale qui non condiviso in ordine alla soggezione dell'indagato a limitazioni della propria libertà personale di carattere indefinito, estranee alle proprie intenzioni persecutorie e di fatto dipendenti dalla volontà della persona offesa. Le prescrizioni, anche nel generico riferimento al divieto di avvicinarsi alla persona offesa ed ai luoghi in cui la stessa in concreto si trovi, mantengono invero un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'essenziale imposizione di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.
2.4. Nel caso di specie, una volta riconosciuta la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura del divieto di avvicinarsi alla persona offesa, deve ritenersi corretta la decisione del Tribunale laddove con la stessa si riteneva non necessaria una specifica predeterminazione dei luoghi dalla stessa frequentati dalla vittima ed interdetti all'indagato, essendo sufficiente il richiamo ai luoghi "abitualmente" frequentati.
3. In conclusione il ricorso dell'imputato va rigettato;
ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. Va disposto l'oscuramento dei dati delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d. lgs. n. 196/03 in quanto disposto d'ufficio. Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013 Il Contigliere estentore Presidente Marge Depositata in Cancelleria Roma, 11 - 7 NAG.2013 Funzionare Cudiziario Carmela ANZU arjun