Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2013, n. 19552
CASS
Sentenza 26 marzo 2013

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La misura cautelare del divieto di avvicinamento, prevista dall'art. 282 ter cod. proc. pen., può contenere anche prescrizioni riferite direttamente alla persona offesa ed ai luoghi in cui essa si trovi, aventi un contenuto coercitivo sufficientemente definito nell'imporre di evitare contatti ravvicinati con la vittima, la presenza della quale in un certo luogo è sufficiente ad indicare lo stesso come precluso all'accesso dell'indagato.

In tema di misure cautelari, il divieto di avvicinamento previsto dall'art. 282 ter cod. proc. pen. riferendosi alla persona offesa in quanto tale, e non solo ai luoghi da questa frequentati, esprime una precisa scelta normativa di privilegio della libertà di circolazione del soggetto passivo ovvero di priorità dell'esigenza di consentire alla persona offesa il completo svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, anche laddove la condotta di persistenza persecutoria non sia legata a particolari ambiti locali; con la conseguenza che il contenuto concreto della misura in questione deve modellarsi rispetto alla predetta esigenza e che la tutela della libertà di circolazione e di relazione della persona offesa non trova limitazioni nella sola sfera del lavoro, degli affetti familiari e degli ambiti ad essa assimilabili.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 26/03/2013, n. 19552
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19552
Data del deposito : 26 marzo 2013

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