Sentenza 25 febbraio 2015
Massime • 1
Quando occorre procedere all'interpretazione di fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui avviene la comunicazione, che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, la quale costituisce attività propria del giudizio di merito, come tale censurabile in sede di legittimità solo quando si fondi su criteri inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento cautelare impugnato che aveva valorizzato, ai fini della prova del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, l'uso del pronome personale in prima persona plurale da parte dell'indagato nel corso di una comunicazione telefonica intercettata nella quale si diceva: "loro camminano, noi camminiamo per i cazzi nostri").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2015, n. 13912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13912 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NAPPI Aniello - Presidente - del 25/02/2015
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 288
Dott. DE MARZO SE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G. - rel. Consigliere - N. 72/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO ES N. IL 18/04/1972;
avverso l'ordinanza n. 570/2013 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 23/09/2014;
sentita la relaZIne fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO;
Il Procuratore generale della Corte di cassaZIne, dr. Gabriele Mazzotta, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. Per il ricorrente è presente l'Avvocato Borgese EN, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. ON ND risulta raggiunto da contestaZIne cautelare per la seguente ipotesi di reato: - partecipaZIne alla associaZIne per delinquere di stampo mafioso rappresentata dalla cosca CC- ON, articolaZIne della 'ndrangheta operante nel territorio di Rosarno dalla fine degli anni '90 a tutt'oggi, meglio descritta al capo A del titolo genetico. Il ruolo descritto nella contestaZIne provvisoria di partecipaZIne all'associaZIne indica, per l'attuale ricorrente, le funZIni di vettore di messaggi e informaZIni ad altri membri del clan detenuti, nonche' l'attivita' svolta nel settore di spaccio di stupefacenti. Il gruppo criminoso ON viene descritto, nella prima parte del provvedimento, come una cellula operativa della 'ndrangheta calabrese, alleato con la piu' nota cosca dei Belloco, entrata in contrapposiZIne sul territorio di Rosarno con la cosca dei ES, a sua volta federata alla famiglia BA.
2. Con ordinanza emessa in data 27 giugno 2013 il Tribunale di Reggio Calabria, costituito ai sensi dell'art. 309 C.p.p., nel procedimento di riesame introdotto da ON ND, confermava il titolo cautelare rappresentato dall'ordinanza emessa dal GIP di Reggio Calabria in data 30 maggio 2013.
3. Le attività investigative valorizzate dal GIP prima, e dal Tribunale poi, hanno consentito - secondo i giudici del merito cautelare - di qualificare in tali termini l'agire del gruppo al cui vertice viene posto ON IO, che con il fratello VA e i figli IC e EN rappresenta l'asse portante della consorteria criminale, alleata con la potente cosca CC (oggetto, quest'ultima, di numerosi e recenti procedimenti, alcuni approdati a sentenze definitive, puntualmente elencati nel provvedimento impugnato).
4. Le indagini inquadrano, in particolare, la mafiosità del gruppo in questione attraverso l'analisi di una serie di gravi fatti di sangue che si assumono concatenati, avvenuti tra il 2006 ed il 2007. In particolare nell'ottobre del 2006 si verifica l'omicidio di un affiliato alla cosca ES-BA, a nome BA EN. Tale delitto, secondo i contenuti riversati nel provvedimento e derivanti dall'analisi di numerose captaZIni di conversaZIni (ambientali e telefoniche), cui si aggiungono i contributi narrativi di alcuni collaboranti (in particolare CH VA e RI EN), sarebbe derivato da un contrasto insorto, per ragioni di predominio sul territorio, tra i BA e gli ON e sarebbe stato materialmente eseguito da ON EN, figlio di ON IO.
5. Da tale episodio sarebbe derivato il risentimento dei ES (altra storica famiglia appartenente alla 'ndrangheta) nei confronti degli ON, con desiderio di immediata vendetta, che in un primo momento sarebbe stata frenata dalla "mediaZIne" dei CC, alleati proprio degli ON. Tuttavia, l'indebolimento del gruppo CC, dovuto all'arresto di CC SE - avvenuto il 16 luglio del 2007 - determina la rottura dei gia' fragili equilibri mafiosi e consente la messa in opera della vendetta dei ES/BA, tanto che già in data 9 agosto 2007 ON EN resta gravemente ferito in un agguato in Nicotera Marina ed in data 14 agosto 2007 trova la morte in un secondo agguato armato ON EN, figlio di ON VA e ritenuto anch'egli coinvolto nell'omicidio di BA EN.
6. Le captaZIni ambientali, favorite dal regime detentivo di molti degli affiliati di vertice della cosca ON (tra cui lo stesso ON EN, che quando viene ferito era in condiZIne di latitanza) sono ampiamente illustrate nel provvedimento impugnato e - nella lettura offerta dall'ordinanza - consentono di comprendere che il conflitto insorto tra gli ON ed i BA era una vera e propria "guerra di mafia" che coinvolgeva i CC (da un lato) e i ES (dall'altro) ed era, pertanto, espressione in modo inequivoco del tipo di attività posta in essere dagli ON.
7. I numerosi riferimenti captativi, realizzati in contemporaneità con alcuni degli episodi criminosi del 2007 e successivamente agli stessi - non riproducibili in questa sede - vengono uniti alle dichiaraZIni dei suindicati collaboranti e consentono di ritenere sussistenti, ad avviso del Tribunale, copiosi indici rivelatori circa la caratura mafiosa del sodaliZI in esame.
8. In particolare risulterebbe provato, almeno nella misura richiesta dall'art. 273 C.p.p., il solido legame tra gli ON ed i CC, la disponibilità di armi (vi è un sequestro di un vero e proprio deposito di armi nei pressi della abitaZIne di MA ES in data 21.9.2007), l'esistenza di nascondigli per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine (il bunker collegato alla abitaZIne di ON IO viene rinvenuto il 31 marzo 2007), la capacità intimidatoria della cosca, l'esistenza di meccanismi solidaristici espressivi dell'affectio societatis, l'attività svolta dal gruppo nel settore dell'acquisto e rivendita delle sostanze stupefacenti (sequestro del 25 ottobre 2007), nonché le capacità di reinvestimento nel settore dei trasporti su gomma anche tramite prestanome.
9. Quanto alla posiZIne di ON ND, si ritiene integrato il quadro indiziario in ragione dei seguenti dati conoscitivi:
a. - la condanna per attività di spaccio già passata in giudicato per fatti risalenti al 2007;
b. - alcuni stralci delle dichiaraZIni captate dopo l'arresto del IP, LI AM, avvenuto il 25 ottobre del 2007 per detenZIne a fini di spaccio di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente.
10. In particolare, si osserva che LI AM, nel riferirsi ai rapporti intrattenuti per svolgere l'attività di spaccio, fa più volte riferimento - nei colloqui con i familiari - ad ON ND.
11. Inoltre, in un colloquio cui prende parte lo stesso ON ND, sempre con il LI AM, del 20 novembre 2007, si fa riferimento agli equilibri mafiosi che sarebbero stati raggiunti dopo i drammatici episodi di sangue del mese di agosto dello stesso anno.
12. Il passaggio a ciò relativo riguarda le seguenti battute tra i due. AM chiede allo ZI ND "com'è la faccenda critica?" e ne ottiene risposta "si è aggiustata". Ad ulteriori domande, ON ND precisa che non può succedere più nulla e che sono rimasti così, "loro camminano, noi camminiamo per i cazzi nostri...".
13. Che si parli degli omicidi ed in particolare di quello di ON EN sarebbe confermato dal fatto che i due fanno riferimento, durante la conversaZIne, alla presenza di ON EN sulla scena dell'omicidio realizzato ai danni del Mirabella, che era stata posta - evidentemente - dal gruppo avverso come giustificaZIne dell'agguato costato la vita ad ON EN.
14. Tale dato dimostrerebbe l'intraneità al clan di ON ND, che informa il IP (recluso) della mediaZIne raggiunta. Le esigenze cautelari sono rapportate alla gravità della contestaZIne e alla raggiunta gravità indiziaria sul ruolo svolto. La presunZIne di sussistenza in rapporto al reato associativo non risulta incrinata da alcuna circostanza acquisita e l'adeguatezza della misura carceraria risulta imposta dalla legge. 15. Avverso detto provvedimento aveva proposto ricorso per cassaZIne - a mezzo del difensore - ON ND, articolando due motivi. Con il primo motivo, comune ad altri ricorrenti, si denunziava viZI di motivaZIne, sub specie apparenza e manifesta illogicità, della parte della decisione relativa alla riconosciuta esistenza della cosca ON come associaZIne di stampo mafioso. Non sarebbe in realtà motivata ma solo affermata l'esistenza di una unica consorteria criminosa CC-ON.
16. Con il secondo motivo di ricorso, specifico circa la posiZIne del ricorrente, si deduceva analogo viZI di motivaZIne in riferimento alla parte dell'ordinanza ove si riteneva sussistente il grave quadro indiziario circa la condotta partecipativa. Il Tribunale avrebbe, anche in tal caso, valorizzato elementi conoscitivi poco significativi.
17. La corte ha ritenuto fondato il solo secondo motivo di ricorso. Premesso che ON ND è uno dei fratelli di ON IO (quest'ultimo risulta il "fondatore" del gruppo, nonché padre di EN, IC e RI UC), non può - dice la Corte - ragionevolmente escludersi che il suo interessamento alle vicende successive agli episodi dell'agosto 2007 (l'agguato al IP EN e l'eliminaZIne di EN, figlio di un ulteriore fratello) sia dipeso da una esigenza di proteZIne non tanto del "gruppo criminoso" quanto dei singoli soggetti componenti il nucleo familiare allargato (includente sè medesimo), per ragioni indipendenti da una compartecipaZIne associativa. Se, infatti, è vero che nel corso della conversaZIne registrata presso la casa di reclusione di Palmi in data 20.11.2007 ON ND informa il IP (figlio della sorella AN) LI AM (a richiesta di quest'ultimo) che la faccenda critica si è aggiustata e se è vero che tale faccenda può essere individuata agevolmente nei fatti del precedente mese di agosto (per lo stesso tenore della conversaZIne) è anche vero che:
a. - ON ND, nel riferire l'esito della mediaZIne, non include se stesso tra i protagonisti della stessa (.. come sono rimasti? ..). Dunque ne conosce gli esiti ma non ha preso parte alla determinaZIne del patto;
b. - le restanti parti della conversaZIne, ove si fa riferimento a un credito del LI AM del cui recupero doveva occuparsi lo ZI ON ND, non risultano con la necessaria chiarezza relative ad un'attività di cessione di sostanze stupefacenti. Il Tribunale, nel suo percorso motivaZInale, attribuisce invece con certezza all'attività di commercio degli stupefacenti i contenuti del dialogo tra ZI e IP senza chiarire le ragioni effettive di tale attribuZIne (restando, tra la l'altro, sullo sfondo il riferimento ad una decisione di condanna in danno di ON ND per cessione di stupefacenti - per fatti del 2007 - di cui non vengono citati ne' analizzati gli effettivi contenuti in fatto e la riferibilità al contesto criminoso qui evidenziato). Inoltre, lo stesso Tribunale non sviluppa in modo adeguato - sia pure per confutarla - l'ipotesi alternativa, circa la conoscenza dell'accordo preso con i ES (manifestata da ON ND) non già nella qualità di componente effettivo del gruppo criminoso ma in una diversa veste di soggetto comunque interessato alla notizia. La Corte evidenzia che detta conversaZIne è avvenuta - in ogni caso - in data 20 novembre 2007, dunque ad una consistente distanza temporale dai fatti di agosto ed il Tribunale non chiarisce se - in tale momento - la conoscenza dell'intervenuto accordo era ormai divenuta un patrimonio comune dei soggetti liberi appartenenti al nucleo familiare o era ancora riservata (il che potrebbe valorizzarne la portata indiziante), ne' affronta alcun tema ricostruttivo circa i comportamenti tenuti dall'attuale ricorrente in epoca successiva e sino all'anno 2013 (anche in tal caso il non breve periodo trascorso appare rilevante, posto che un soggetto realmente incluso nel gruppo criminoso potrebbe aver lasciato ulteriori tracce di tale appartenenza).
18. Da quanto esposto, la Corte deriva la consideraZIne per cui il significato attribuito agli elementi indizianti (pur esistenti) appare non assistito da una concreta prova di resistenza ad una ragionevole ipotesi alternativa e dunque non raggiunge - in tale quadro - i caratteri di gravità imposti dall'art. 273 C.p.p., e dall'art. 416 bis c.p.; per tale motivo annullava il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Reggio Calabria. 19. Il tribunale, riproposte le indicaZIni fornite dalla prima seZIne di questa corte e sulla consideraZIne che il giudice del rinvio rimane libero di determinare il proprio apprezzamento di merito mediante un'autonoma valutaZIne della situaZIne di fatto, data per provata l'esistenza della cosca di 'ndrangheta ON, affiliata al clan dei CC, si sofferma sulla specifica posiZIne dell'odierno ricorrente, chiarendo meglio gli aspetti del percorso motivaZInale che avevano condotto al riconoscimento della gravita' indiziaria.
20. Riprodotta la vecchia motivaZIne, il Tribunale ritiene di valorizzare nuovamente gli elementi indiziari desunti dal contenuto del dialogo intervenuto tra il ricorrente ed il IP LI AM, per trarne il doveroso convincimento circa l'intraneità del prevenuto al gruppo criminale organizzato.
21. Contro la predetta ordinanza propone ricorso per CassaZIne ON ND per i seguenti motivi:
a. violaZIne di legge e viZI di motivaZIne nella parte in cui il tribunale della libertà ha nuovamente confermato la propria decisione di rigetto attraverso la ripetiZIne degli stessi elementi fattuali già giudicati dalla corte di cassaZIne non sufficienti a delineare un grave quadro indiziario a suo carico. Secondo il ricorrente il tribunale non ha rinvenuto alcun nuovo, elemento, nessun referente estrinseco e nessun ulteriori contesto probatorio, limitandosi a ripetere gli stessi temi che aveva percorso ed indicato nel precedente provvedimento oggetto di annullamento. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile sia perché generico, sia perché si sofferma su questioni di merito che sono riservate alle valutaZIni tribunale.
2. Occorre ricordare, infatti, che quando il giudiZI penale richiede l'interpretaZIne di fatti comunicativi (nel caso di specie, le intercettaZIni), le regole del linguaggio e della comunicaZIne costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicaZIne (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Sicché le valutaZIni del giudice del merito sono censurabili solo quando si fondino su criteri interpretativi inaccettabili (per difetto della giustificaZIne esterna) ovvero applichino scorrettamente tali criteri (difetto della giustificaZIne interna). La stessa individuaZIne del contesto comunicativo che contribuisce a definire il significato di un'affermaZIne, invero, comporta una seleZIne dei fatti e delle situaZIni rilevanti che è propria del giudiZI di merito, e quando l'interpretaZIne del significato di un'affermaZIne è - come nel caso in esame - sorretta da un'adeguata motivaZIne, essa è incensurabile nel giudiZI di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 3121 del 11/02/1997, La Rocca, Rv. 207862); l'individuaZIne del contesto in cui avviene la comunicaZIne, che contribuisce a definire il significato di un'affermaZIne, comporta una seleZIne dei fatti e delle situaZIni rilevanti che è proprio del giudiZI di merito e che è censurabile solo quando si fondi su criteri interpretativi inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto (cfr. Sez. 5, n. 492 del 25/01/2000, Alessio, Rv. 216042) 3. Il tribunale ha ritenuto che l'uso del pronome personale in prima persona plurale nella conversaZIne tra il ricorrente ed il IP LI AM ("loro camminano, noi camminiamo per i cazzi nostri...") autorizzasse l'obbligata conclusione circa il fatto che il prevenuto si sentisse parte di un gruppo criminale organizzato contrapposto a quello dei ES;
egli, infatti, non solo era a conoscenza degli sviluppi dell'accordo di ricomposiZIne fra le famiglie mafiose degli ON dei ES, ma, secondo il tribunale, palesava anche di sentirsi parte di uno di questi gruppi, mediante una confessione extragiudiziale della propria inclusione nelle fila di una delle organizzaZIni. L'intercettaZIne non ammetterebbe interpretaZIni alternative lecite, fugando ogni dubbio in ordine alla possibilità che l'interessamento di ON ND fosse dovuto all'esigenza di proteZIne di alcuni membri del proprio nucleo familiare. Ritiene, poi, il giudice del riesame che, a fronte delle predette consideraZIni, perdano di rilievo le circostanze sottolineate dalla suprema Corte dell'essere avvenuto il dialogo in commento a distanza di alcuni mesi dall'esplosione dello scontro armato e del non essere stato più il ricorrente nel periodo successivo fino al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare colto in momenti e aspetti di una qualche significatività indiziaria, ai fini del riconoscimento della sua appartenenza al sodaliZI in contestaZIne.
4. Ebbene, posto che i vizi della motivaZIne rilevanti in CassaZIne sono solo quelli evidenti, di manifesta illogicità, non può certo dirsi che il tribunale, giudicando in sede di rinvio, abbia utilizzato criteri interpretativi inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto. Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, censurando valutaZIni di merito che la Corte, in risposta alle indicaZIni della prima seZIne penale di questa Corte, ha condotto nell'ambito dei propri poteri di merito, senza evidenti illogicità o carenze manifeste dell'apparato motivaZInale;
alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge (art. 616 c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché (trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso: cfr. Sez. 2, n. 35443 del 06/07/2007, Ferraloro, Rv. 237957) al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00.
5. La cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 a favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2015