Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2015, n. 13912
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Sentenza 25 febbraio 2015

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Quando occorre procedere all'interpretazione di fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui avviene la comunicazione, che contribuisce a definire il significato di un'affermazione, comporta una selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti, la quale costituisce attività propria del giudizio di merito, come tale censurabile in sede di legittimità solo quando si fondi su criteri inaccettabili o applichi tali criteri in modo scorretto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento cautelare impugnato che aveva valorizzato, ai fini della prova del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, l'uso del pronome personale in prima persona plurale da parte dell'indagato nel corso di una comunicazione telefonica intercettata nella quale si diceva: "loro camminano, noi camminiamo per i cazzi nostri").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 25/02/2015, n. 13912
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13912
    Data del deposito : 25 febbraio 2015

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