Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2013, n. 19191
CASS
Sentenza 7 febbraio 2013

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È manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 25 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 6 aprile 2010, n. 52, nella parte in cui deve intendersi disponga la competenza della Corte di appello per il giudizio di secondo grado avverso le sentenze emesse dal giudice per l'udienza preliminare in ordine ai reati di promozione, direzione ed organizzazione di associazione di tipo mafioso in epoca precedente a detta modifica normativa, quando per il giudizio ordinario relativo a tali fattispecie era competente la Corte di Assise, in quanto il nuovo riparto di competenza e la sua operatività sono stati stabiliti in generale riferimento a tutti i procedimenti.

La competenza a giudicare in grado di appello i reati comunque aggravati di associazione di tipo mafioso, dopo l'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito nella legge 6 aprile 2010, n. 52, spetta alla Corte di appello, e non alla Corte di Assise di appello, anche nel caso che il giudizio di primo grado sia stato celebrato e definito nelle forme del rito abbreviato davanti al giudice dell'udienza preliminare in epoca precedente alla modifica normativa, poiché l'art. 2 di detta legge stabilisce per tale tipologia di procedimenti la competenza del tribunale, salvo che, al momento dell'entrata in vigore del D.L., "sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla Corte di Assise".

Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di chi, anche avvalendosi della collaborazione di altre persone, pone in essere un'attività di avvicinamento al mondo politico-istituzionale in un'ottica di vantaggio per la cosca di riferimento, offrendo appoggio elettorale attraverso la creazione di circoli di partito in aree di dominio della consorteria, con il manifesto interesse di ottenere mitigazioni del regime carcerario e cariche onorifiche in favore di esponenti della stessa, così da contribuire ad accrescerne l'egemonia rispetto ad un sodalizio rivale operante sul medesimo territorio.

Il ruolo direttivo nell'ambito di un'associazione per delinquere di tipo mafioso è correttamente escluso dal giudice di merito quando la posizione di vertice, pur formalmente attribuita all'imputato all'interno della consorteria, non sia stata in concreto esercitata. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo essere stato investito della funzione di reggente di una cosca, era stato successivamente sostituito per non aver effettivamente svolto tale compito).

In tema di intercettazioni di comunicazioni, l'impossibilità per l'imputato di ascoltare ed esaminare le video-riprese effettuate dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio non più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del rito abbreviato, anche in considerazione della possibilità di optare per il giudizio ordinario o di subordinare la richiesta della definizione con il procedimento speciale all'integrazione probatoria. (Fattispecie in cui l'imputato, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., non aveva potuto esercitare l'accesso alle registrazioni, perché l'ingresso nella casa circondariale della strumentazione necessaria per la lettura audio-video dei supporti, pur se autorizzato dal G.I.P., era stato impedito per ragioni di sicurezza dal direttore dell'istituto).

Commentari2

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2013, n. 19191
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19191
Data del deposito : 7 febbraio 2013

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