Sentenza 7 febbraio 2013
Massime • 5
È manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 25 Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 6 aprile 2010, n. 52, nella parte in cui deve intendersi disponga la competenza della Corte di appello per il giudizio di secondo grado avverso le sentenze emesse dal giudice per l'udienza preliminare in ordine ai reati di promozione, direzione ed organizzazione di associazione di tipo mafioso in epoca precedente a detta modifica normativa, quando per il giudizio ordinario relativo a tali fattispecie era competente la Corte di Assise, in quanto il nuovo riparto di competenza e la sua operatività sono stati stabiliti in generale riferimento a tutti i procedimenti.
La competenza a giudicare in grado di appello i reati comunque aggravati di associazione di tipo mafioso, dopo l'entrata in vigore del D.L. 12 febbraio 2010, n. 10, convertito nella legge 6 aprile 2010, n. 52, spetta alla Corte di appello, e non alla Corte di Assise di appello, anche nel caso che il giudizio di primo grado sia stato celebrato e definito nelle forme del rito abbreviato davanti al giudice dell'udienza preliminare in epoca precedente alla modifica normativa, poiché l'art. 2 di detta legge stabilisce per tale tipologia di procedimenti la competenza del tribunale, salvo che, al momento dell'entrata in vigore del D.L., "sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla Corte di Assise".
Integra la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta di chi, anche avvalendosi della collaborazione di altre persone, pone in essere un'attività di avvicinamento al mondo politico-istituzionale in un'ottica di vantaggio per la cosca di riferimento, offrendo appoggio elettorale attraverso la creazione di circoli di partito in aree di dominio della consorteria, con il manifesto interesse di ottenere mitigazioni del regime carcerario e cariche onorifiche in favore di esponenti della stessa, così da contribuire ad accrescerne l'egemonia rispetto ad un sodalizio rivale operante sul medesimo territorio.
Il ruolo direttivo nell'ambito di un'associazione per delinquere di tipo mafioso è correttamente escluso dal giudice di merito quando la posizione di vertice, pur formalmente attribuita all'imputato all'interno della consorteria, non sia stata in concreto esercitata. (Fattispecie in cui l'imputato, dopo essere stato investito della funzione di reggente di una cosca, era stato successivamente sostituito per non aver effettivamente svolto tale compito).
In tema di intercettazioni di comunicazioni, l'impossibilità per l'imputato di ascoltare ed esaminare le video-riprese effettuate dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio non più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del rito abbreviato, anche in considerazione della possibilità di optare per il giudizio ordinario o di subordinare la richiesta della definizione con il procedimento speciale all'integrazione probatoria. (Fattispecie in cui l'imputato, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., non aveva potuto esercitare l'accesso alle registrazioni, perché l'ingresso nella casa circondariale della strumentazione necessaria per la lettura audio-video dei supporti, pur se autorizzato dal G.I.P., era stato impedito per ragioni di sicurezza dal direttore dell'istituto).
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(Riferimento normativo: Cod. pen., art. 416-bis) Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalla Cassazione Conclusioni Il fatto Il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 cod. proc. pen., aveva rigettato la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di un indagato, avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminari con il quale era stata applicata nei confronti del predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di: a) partecipazione, con ruolo verticistico e dirigenziale nel settore delle estorsioni, di una cosa mafiosa (capo 1); b) cessione, in concorso con altri, di 3 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2013, n. 19191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19191 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO IO - Presidente - del 07/02/2013
Dott. CARCANO CO - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 264
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 1903/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA;
nei confronti di:
AN NI N. IL 10/06/1977;
MA GIOACCHINO N. IL 12/09/1934;
inoltre:
AN NI N. IL 10/06/1977;
AN TO N. IL 04/10/1981;
MA TO N. IL 29/05/1972;
MO TO (CLASSE 1989) N. IL 26/07/1989;
MO TO (CLASSE 1990) N. IL 28/03/1990;
ALBANESE CATERINA N. IL 01/01/1968;
ARCIDIACO GIOACCHINO N. IL 21/08/1983;
avverso la sentenza n. 1616/2010 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 14/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NI CARCANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso perl'annullamento senza rinvio nei confronti di MO IO (1989) e MO IO (1990) con determinazione della pena in anni tre e mesi quattro di reclusione;
rigetto nel resto dei ricorsi predetti e del Procuratore Generale, annullamento con rinvio con riferimento al ruolo epicale dell'associazione. Rigetto nel resto;
Udito per la parte civile l'Avv. Catanoso PI per la provincia Reggio C.;
Udito il difensore Avv. D'Ascola Vincenzo Nico per RO IO, avv. Calabrese Francesco per NG IO anche in sost. avv. Santambrogio M.G., Avv. Infantino CO per RO NO, avv. Sammarco Francesco per AN IN, Avv. Romanico Annamaria per ID NO e MO IO (1990).
RITENUTO IN FATTO
1. IN AN, IO MO cl. 89, MO IO cl. 90, IO NG, CO NG, RO IO cl. 72, e NO ID impugnano la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che - previa esclusione per tutti dell'aggravante di cui al sesto comma dell'art. 416 bis c.p. e del ruolo di vertice per CO NG e RO IO cl. 72 nonché con applicazione delle attenuanti generiche a IN AN e IO MO - ha confermato la decisione di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato, in punto di responsabilità, per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, qualificando il fatto come concorso esterno in associazione di tipo mafioso, per il solo ID NO.
Anche il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria impugna la predetta sentenza nei confronti di CO NG per la diversa qualificazione in concorso esterno e nei confronti di NO RO cl. 34 per l'assoluzione dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.
La Corte d'appello a fronte dei motivi di impugnazione volti a contestare preliminarmente l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali, la competenza per materia della Corte d'appello, la elusione della regole tabellari ex art. 33 c.p.p., la violazione del diritto di difesa per IO RO per la non completa conoscenza degli atti di prova depositati per il successivo utilizzo in giudizio nonché gli elementi di prova richiesti per la configurabilità dell'associazione e, in ogni caso, per la partecipazione a essa degli attuali ricorrenti - ha ritenuto infondate le censure e ha condiviso le ragioni per le quali il giudice di primo grado ha affermato la responsabilità degli odierni ricorrenti, limitandosi a ridimensionare la pena per effetto delle diverse valutazioni in ordine alla sussistenza delle aggravanti contestate e, per taluni imputati, le attenuanti generiche. La Corte d'appello condivide l'impostazione del giudice di primo grado, articolata, in base all'esito degli accertamenti di polizia e delle conversazioni intercettate, in due ambiti lo sviluppo dell'ipotesi d'accusa:
l'uno, quello delle vicende relative alla ricostituzione del gruppo MO, dopo l'omicidio di CC MO, e il fallimento dell'operazione imprenditoriale volta a ottenere la gestione della società AH Services, con l'assenso del gruppo RO, e il cd. "accaparramento" della anzidetta "società" da parte di un gruppo di imprenditori romani tra i quali vi è PI D'ES e il riemergere della cosca "AL", volta a conquistare spazi per ottenere appalti nell'ambito dei lavori del porto di Gioia Tauro, quale contropartita degli interventi in favore di D'NT;
l'altro, relativo all'attività criminosa del gruppo RO, nel cui ambito emerge la figura di IO RO che - sulle direttive del padre, SE RO, detenuto nel carcere di Tolmezzo - è direttamente coinvolto negli affari illeciti del gruppo il cui fondamentale obiettivo è quello di conquistare collegamenti con settori politici istituzionali e imprenditoriali. I due gruppi "MO" e "RO" per lungo tempo - come si legge nelle sentenze di merito - hanno operato in stretto collegamento, esercitando un indiscusso potere di controllo del porto di Gioia Tauro e, in particolare, sugli affari economici del porto che negli ultimi anni hanno avuto un notevole incremento.
Come dimostrato poi dalla vicenda, sviluppatasi agli inizi dell'anno 2006, della società All Services - la cui attività iniziata alla fine degli anni 90 è quella dei servizi di movimentazione delle merci alla "rinfusa" - il potere di controllo non è più svolto, secondo la ricostruzione operata da entrambi i giudici di merito, con metodi tradizionali "parassitari" contrassegnati da imposizioni esterne, rappresentate dalle estorsioni, bensì attraverso l'inserimento nelle attività imprenditoriali;
trasformazione che segna il sorgere di nuove alleanze tra le più potenti "ndrine operanti nell'area della Piana di Gioia Tauro (pp. 32 ss. della sentenza di appello).
L'ipotesi d'accusa si fonda - dopo l'acquisizione di numerose sentenze passate in giudicato che, ad avviso dì entrambi i giudici di merito, costituiscono un dato storico imprescindibile per la lettura degli attuali dati probatori - sulla persistenza della "cosca mafiosa" che, pur separatisi "dopo cent'anni di storia mafiosa", mantiene un'attuale operatività nelle due formazioni, sorte dalla scissione, 'ndrina dei "RO", da un lato, e 'ndrina dei " MO'", dall'altro, le quali cercano in competizione di acquisire il controllo all'interno delle imprese.
In tale contesto, precisa la Corte d'appello, l'attivita' investigativa si sviluppa attraverso le intercettazioni ambientali, anche mediante videoriprese, delle conversazioni - tenutesi negli istituti penitenziari di Secondigliano, Nuoro e Tolmezzo - tra RO MO, CO MO, SE RO e i rispettivi famigliari.
Le intercettazioni telefoniche disposte sull'utenza di RO IO, ad avviso dei giudici di merito, consentono di acquisire "preziosi" elementi di collegamento dell'imputato con altri associati alla 'ndrina RO, e, in particolare, NO ID e EN ID e di questi ultimi con un ex "politico e faccendiere", tale LD IC.
1.1. Il giudice d'appello rigetta le questioni preliminari poste dalla difesa degli imputati che, riproposte con i motivi di ricorso, è qui utile sinteticamente descrivere, per puntualizzare le valutazione della Corte d'appello;
- quanto all'inutilizzabilità delle intercettazioni, eccepita dalla difesa di IO MO cl. 90, IN AN, MO IO cl. 89, NG IO e CO NG, per violazione dell'art. 267 c.p.p., e art. 268 c.p.p., comma 3, il giudice d'appello rileva anzitutto che le scelte delle modalità tecniche sono state giustificate dalie esigenze investigative che hanno imposto l'utilizzo di apparecchi di videoriprese per le quali non è stato possibile effettuare la "remotizzazione". Il controllo delle operazioni è stato effettuato costantemente dagli organi di polizia e le ragioni di inidoneità degli impianti di procura e l'eccezionale urgenza sono spiegate a fronte della necessità di assicurare la massima tempestività nei servizi di audio-ripresa. Per tali ragioni, le operazioni di intercettazione non avrebbero potuto che essere consentite negli ambienti limitrofi alle "sale colloqui" degli istituti penitenziari nel cui ambito possono legittimamente essere effettuate intercettazioni dei colloqui dei famigliari con i detenuti. Altrettanto legittimo è il provvedimento che disponga in via d'urgenza intercettazioni in istituti penitenziari senza indicare specificamente i luoghi in cui il mezzo di ricerca della prova debba essere attivato, agevolmente individuabile nelle sale colloqui dei luoghi di detenzione. Le ragioni di urgenza, come risulta dai decreti di convalida dei provvedimenti adottati d'urgenza dal pubblico ministero, sono anche ascrivibili all'esigenza di intervenire tempestivamente su attività criminose in corso.
Quanto all'inutiiizzabilità eccepita da NO ID si chiarisce che l'attivazione delle intercettazioni non è da ritenere arbitraria, come eccepito dalla difesa, poiché nel corso di altre intercettazioni attivate per l'omicidio di tale EL VA, evento del tutto estraneo al procedimento che poi ha visto come indagato ID, sono emersi elementi il cui sviluppo ha anche interessato il presente procedimento. Pertanto, è stata disposta, in presenza di nuovi e diversi elementi di reità, un'autonoma richiesta di intercettazione e una distinta iscrizione nel registro notizie di reato.
All'ulteriore rilievo che l'ascolto remotizzato è stato autorizzato soltanto per la Questura di Reggio Calabria, la Corte d'appello precisa che la richiesta d'ascolto, come risulta dagli atti, è stata autorizzata anche per il Commissariato di Gioia Tauro. Anche la questione secondo cui il giudizio d'appello avrebbe dovuto essere attribuito alla competenza per materia della Corte d'assise d'appello, è stata rigettata dal giudice d'appello sotto un duplice profilo: l'uno, che la richiesta del giudizio abbreviato avrebbe comportato per l'imputato la rinuncia a eccepire questioni di competenza;
l'altro, che la L. n. 10 del 2010, art. 1 ha escluso dalla competenza della Corte d'assise il delitto associazione di stampo mafioso comunque aggravato e, in applicazione della disciplina transitoria, il processo al momento in cui è entrata in vigore la nuova legge non si trovava nella condizione richiesta per l'operatività della perpetuano iurisdictionis, poiché si è svolto innanzi al giudice dell'abbreviato non dinanzi alla Corte d'assise. Infine, la Corte d'appello ha respinto l'eccezione di nullità di tutti gli atti processuali dedotta dalla difesa di RO IO per l'impossibilità giuridico-materiale di esame da parte dell'imputato dei contenuti delle videoregistrazioni per il diniego, nonostante le autorizzazioni del giudice per le indagini preliminari, opposto dalla Direzione della casa circondariale all'ingresso nell'istituto penitenziario di apparecchiature idonee all'esame di tali atti di indagine.
Ad avviso del giudice d'appello, l'autorità giudiziaria competente ha adottato i provvedimenti per consentire l'esame delle video registrazioni. Peraltro, non vi è stata alcuna violazione del diritto di difesa perché tutti gli atti sono stati tempestivamente depositati e l'imputato, nell'impossibilità di esaminare le videoregistrazione, avrebbe comunque avuto a disposizione le trascrizioni dei files.
1.2. I mezzi di prova posti a fondamento della decisone sono essenzialmente costituiti dalle conversazioni intercettate ed entrambi i giudici di merito hanno altresì utilizzato, ex art. 238 e 238 bis c.p.p., precedenti pronunce rese nell'ambito di diversi procedimenti.
Ad avviso della Corte d'appello, il giudice di primo grado ha correttamente ricostruito e giuridicamente qualificato le condotte degli imputati, odierni ricorrenti, tranne alcune posizioni: quella di NO RO, prosciolto all'esito del giudizio d'appello per non avere commesso il fatto, poiché si è accertato che i processi svolti in precedenza non avrebbero riconosciuto l'asserito ruolo di dirigente della "cosca" e si è altresì considerato che, all'esito delle intercettazioni l'imputato risulta "terzo rispetto alle conversazioni di altri interlocutori e non vi sarebbero elementi di riscontro alle circostanze emerse in tali colloqui.
Quanto ad IO RO, la Corte d'appello - pur riconoscendo che lo stesso avrebbe svolto un ruolo di rilevo per assicurare i contatti tra il padre detenuto e gli altri appartenenti alla "cosca" e di essere stato uno dei protagonisti della gestione della 'ndrina nel periodo di detenzione del padre, come emerso dalle conversazioni e video registrazioni effettuate dal dicembre 2007 ai primi mesi del 2008 nonche' dalle conversazioni intercettate tra GI MO e CO NG, nel corso delle quali sono stati fatti significativi riferimenti alla posizione di IO RO e alla contrapposizione tra le due cosche, tra le quali si inserisce l'omicidio di CC MO e la vicenda All Services e gli incontri che lo stesso si asserisce avrebbe avuto con i capi della famiglia AL - esclude che egli abbia rivestito un ruolo dirigenziale, poiché si sarebbe limitato a essere un fedele esecutore degli ordini del padre.
Anche per NO ID, il giudice d'appello condivide le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado circa le risultanze emerse dalle conversazioni intercettate sull'utenza di RO IO e sulla stessa utenza in uso ad ID e ai collegamenti con la cosca "RO; conversazioni che fornirebbero la prova che NO ID si è adoperato attivamente per la ricerca di "canali di diretto collegamento, tramite l'ex politico e faccendiere LD CI, con esponenti politici e istituzionali" al fine di ottenere, in cambio di appoggi alle consultazioni elettorali, vantaggi, quali l'attenuazione del regime carcerario ex art. 41 bis ord. pen. in favore di PI RO e l'investitura della carica di console per IO RO al fine di assicuragli l'immunità.
Ad avviso del giudice d'appello, la condotta di ID, nonostante risulti essere indicativa di una contiguità con la "cosca RO", non si caratterizza però in modo tale da far ritenere che egli abbia "fatto parte" del sodalizio. Mentre, vi sono convergenti elementi per affermare che ID abbia reso un contributo consapevole all'attuazione del programma criminoso dei "RO" e per affermare che la condotta configuri un concorso esterno nell'associazione mafiosa.
Quanto al versante della "cosca MO", la Corte territoriale condivide e fa proprie la ricostruzione delle posizioni di MO IO cl. 89 e IO MO cl. 90.
Gli elementi acquisiti, ad avviso del giudice d'appello, sono di tale convergenza da dimostrare che entrambi sono inseriti nell'organizzazione criminale per le condotte volte a rinsaldare i contatti tra i genitori e gli altri associati, come risulta dai colloqui tra IO MO cl. 90 con il padre MO CO nonché quelli di IO MO cl. 89 con il padre MO
RO.
Altrettanto condivisibile la posizione di IN AN, moglie di RO MO. Costei, come è emerso dalle conversazioni intercettate, è una vera esecutrice degli ordini del marito nel periodo di detenzione, ammessa anche a decidere su questioni che riguardano l'operatività del sodalizio e i diversi interventi realizzati quale partecipe a esso.
Infine, per il giudice d'appello, le posizioni di NG CO e IO NG sono state correttamente valutate dal giudice di primo grado, così come ben definite e chiare, in base alle diverse conversazioni intercettate inter alios e dirette con i capi cosca.
Le conversazioni intercettate dimostrano il ruolo di referente assunto da CO NG fino al 1 febbraio 2008, e poi di reggente della cosca dopo l'omicidio di CC MO;
circostanza che risulta anche dopo la sua messa in disparte per inidoneità all'incarico di reggente.
La conversazione del 27 settembre 2007, delinea con chiarezza, ad avviso del giudice d'appello, il significativo ruolo di NG CO, che, con CC MO, era interessato alla spartizione degli affari illeciti sul territorio.
In particolare, il riferimento è alle iniziative volte alla realizzazione di tre capannoni da adibire a centro commerciale in cui i MO si scontrano con IO RO che non voleva cedere ai vecchi alleati i proventi dell'attività estorsiva nella realizzazione di due delle tre strutture.
Il colloquio dal quale emerge il contrasto con i RO, secondo il giudice d'appello, dimostra che, nonostante la detenzione dei suoi capi storici, la cosca MO fosse pienamente operativa sul territorio ove cercava di conquistare importanti attività economiche quale quella della realizzazione di un capannone da destinare a future attività commerciali.
RO MO è informato da CO NG della vicenda dei capannoni e dello scontro in atto con gli storici alleati RO.
La conversazione conferma, per un verso, la concreta e significativa operatività della cosca "MO" e, dall'altro, il ruolo determinate di CO NG.
La prosecuzione delle attività di riscossione delle tangenti - come provato dai colloqui svoltisi in carcere, da parte di NG CO - dimostra, secondo i giudici di merito, la continuità della partecipazione anche dopo la sua sostituzione nella "reggenza" con IO NG, come significatamente son provati dalla conversazione intercettata il 2 luglio 2008 ne' è prova significativa.
A avviso della Corte d'appello, l'esclusione dal ruolo dirigenziale comporta anche l'esclusione della relativa aggravante. Il ruolo e la posizione di IO NG nell'ambito della 'ndrina sono provati, secondo il giudice d'appello, dall'avvicendamento nella reggenza della cosca e per i periodici contatti con RO MO, come dimostrato dai colloqui intercettati.
2. I ricorsi.
2.1. Il difensore, avv.to Calabrese, di IN AN, MO CO cl. 90, IO MO cl. 89, IO NG e CO NG, deduce:
- violazione di legge in relazione agli artt. 33, 178 e 179 c.p.p.. La Corte, cui ab origine era stato assegnato il processo - tenuto conto della variazione tabellare immediatamente esecutiva disposta dal Presidente della Corte con la quale si redistribuivano gli affari penali tra le due Sezioni della Corte d'appello - rinviava la trattazione del processo dinanzi ad altra Sezione della stessa Corte d'appello, diversamente composta, nonostante fosse già stata disposta la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare richiesta dal pubblico ministero nonché lo stralcio e poi la riunione della posizione di CC ID. Ad avviso della difesa, tale modus operandi concretizza la violazione dell'art. 33 c.p.p. poiché la cognizione si radica innanzi al giudice cui il processo è stato assegnato e che abbia già compiuto attività giurisdizionale di carattere preliminare. Tale anomala assegnazione ad altra Sezione in diversa composizione, effettuata in elusione dei criteri di distribuzione degli affari ab origine vigenti, non può che attenere alla capacità del giudice e comportare la nullità degli atti a essa conseguenti ex art. 178 c.p.p., lett. a), come si è più volte espressa la Corte di legittimità.
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.268 e 271 c.p.p.. Per la difesa, come già eccepito con i motivi d'appello, avrebbe dovuto dichiararsi l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate tra RO MO e CO MO, poiché il decreto con il quale è stata disposta l'intercettazione non menziona affatto le ragioni di eccezionale urgenza, presupposto che legittima l'adozione di impianti diversi da quelli installati negli uffici di procura, e non precisa quali siano le ragioni di inidoneità degli impianti di procura tanto da far ritenere che il ricorso agli impianti esterni sia avvenuto per mere esigenze di carattere pratico. Al riguardo, il ricorrente riproduce integralmente i motivi d'appello relativi alla dedotta inutilizzabilità e con i quali si è rappresentata la mancanza di entrambe le condizione richieste per la deroga alla regola generale stabilita dall'art. 268 c.p.p., comma 3. La decisione sul punto della Corte d'appello, ad avviso del ricorrente, è priva di fondamento, sotto il profilo fattuale e giuridico. Eventuali difficoltà di carattere operativo avrebbero dovuto essere specificamente indicate nel decreto, in cui ci si limitava a rappresentare che gli impianti in dotazione erano inidonei allo scopo per la necessità di collocazione delle apparecchiature tecniche in prossimità dei luoghi dove avvengono le comunicazioni da intercettare.
Tale motivazione non fa riferimento ad alcuna condizione di indisponibilità e, pertanto, i giudice di merito non avrebbero potuto operare alcuna integrazione di tale motivazione, come più volte stabilito dalle Sezioni unite.
Ad analoga conclusione, non può che pervenirsi, secondo il ricorrente, per la mancata assoluta di indicazione delle ragioni di eccezionale urgenza, non essendo ammessa alcuna integrazione o ampliamento della motivazione del decreto o diversa lettura delle giustificazioni poste a sostegno del requisito della eccezionale urgenza.
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.191, 266 e 267 c.p.p.. Non avrebbe potuto essere disposto con il decreto di intercettazione che le modalità operative ab origine applicate per le prime operazioni da effettuare nella sala colloqui dell'istituto penitenziario avrebbero dovuto essere eseguite anche nel caso di trasferimento del detenuto in altra istituto penitenziario. Situazioni in concreto verificate e rispetto alla quale la Corte d'appello ha ritenuto legittime le operazioni eseguite. Al riguardo, il ricorrente riproduce, anche qui, i motivi dedotti con l'atto d'appello e rileva che il giudice d'appello non ha risolto correttamente la questione, richiamando una decisione della Corte di legittimità riferibile a tutt'altra situazione e non relativa a intercettazioni da eseguire indiscriminatamente nella sala colloqui di altri ed eventuali istituti penitenziali ove il detenuto avrebbe potuto essere trasferito.
- violazione di legge sostanziale e processuale in relazione all'art.192 c.p.p. nonché all'art. 416 bis c.p..
La Corte d'appello non ha risposto ai motivi proposti con l'impugnazione, ma si è limitata a recepire acriticamente le conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado in ordine alla sussistenza del sodalizio mafioso.
Il ricorrente richiama i motivi posti a sostegno dell'appello, riproducendoli integralmente in ricorso, in ordine alla capacità di assumere qualsivoglia significato ai fine della decisione delle precedenti pronunce a carico di alcuni degli imputati nonché alla non conferenza dei colloqui intervenuti tra RO MO e i propri familiari sul finire dell'anno 2007 e fino al 31 gennaio 2008. Ulteriore profilo rilevato, anche qui riportando integralmente i motivi d'appello, è quello dell'erroneità del giudizio presuntivo legato alla cointeressenza della famiglia MO alla aggiudicazione della società "All services".
Si fa ulteriore richiamo ai motivi d'appello per quanto riguarda la non conferenza ai fini del decidere dei colloqui successivi alla morte di CC MO.
Ad avviso della difesa, a fronte di tali specifici rilievi, la Corte d'appello non ha sviluppato alcun argomento che potesse avere rilievo ai fini della sussistenza e attualità del sodalizio criminoso. - la difesa prosegue mediante l'analisi di ciascuna posizione processuale, con la preliminare precisazione che il giudizio di appartenenza di ciascuno dei ricorrenti al sodalizio mafioso è svolto in termini del tutto assertivi, dando per scontato che ciascuna circostanza emersa sia direttamente collegabile alla partecipazione a un sodalizio mafioso.
Non vi è, per la difesa, alcun elemento tangibile dal quale trarre le ragioni per le quali sia stato possibile collegare ciascuna vicenda oggetto di ricostruzione alla funzionalità di un sodalizio criminoso mafioso.
- quanto a IN AN, la difesa rileva che le conversazioni intercettate non concretizzano un quadro indiziario tale da provare che la ricorrente fosse inserita in un sodalizio criminoso. Dall'attività investigativa non sono emerse circostanze che possano far ritenere che i colloqui con il marito fossero volti alla gestione di un'associazione mafiosa.
Il ricorrente evoca i motivi di appello a cui rimanda per contestare, senza avere ricevuto alcuna risposta dalla Corte di merito, che non vi fossero elementi per ritenere che IN AN abbia mai assunto iniziative che potessero dare la prova della partecipazione a un'associazione mafiosa.
Ad avviso della difesa, non vi è alcun dato dimostrativo che, in base a quanto affermato dalle Sezioni unite, che comprovi la presenza degli elementi che costituiscono il nucleo centrale per ritenere l'esistenza di un sodalizio criminoso e la partecipazione a esso. La motivazione non ha posto in rilievo quali siano gli elementi che possano concretizzare un ruolo definito di IN AN e la consapevolezza di far parte di un sodalizio. Le conversazioni con il marito erano riferite all'assassinio di CC MO e alle ragioni che lo potessero giustificare.
Nei passaggi argomentativi, ciò che si è posto in rilevo è la circostanza che l'AN avesse la consapevolezza dei ruoli rivestiti dai componenti dello schieramento avverso e l'inadeguatezza di CO NG di assumere la reggenza del sodalizio dopo l'omicidio di CC MO.
Sono elementi che, per la difesa, non hanno rilievo decisivo per ritenere che ci sia stato un coinvolgimento della stessa nel sodalizio criminoso.
Nei colloqui, riportati in sentenza, risulta che AN si è limitata soltanto a manifestare i sospetti su gli autori dell'assassinio.
La Corte d'appello da tale situazione non ha tratto le conseguenze circa il rilievo della condotta di IN AN che al più avrebbe potuto configurare un concorso esterno e non una partecipazione al sodalizio.
- Quanto ad IO MO cl. 89, la difesa rileva che i dati indizianti posti in rilievo nella sentenza impugnata non sono significativi ai fini della configurabilità di un coinvolgimento in un sodalizio criminoso.
Le conversazioni intercettate mettono in rilievo che IO MO è stato più volte sollecitato e rimproverato dal padre a non assumere alcun atteggiamento che potesse coinvolgerlo nel contrasto con il gruppo avverso dei RO. Sono circostanze che ,a differenza di quanto esposto in motivazione, sono in contrasto con la partecipazione di IO MO al sodalizio.
L'esistenza di contrasti tra i due non possono comportare la prova di un coinvolgimento nel sodalizio mafioso, anche per la mancanza di elementi che possano dimostrare che MO abbia potuto prendere parte alle attività del sodalizio.
Non vi è prova di una partecipazione stabile al sodalizio mafioso e in ogni caso di un coinvolgimento organico e sistematico. Ad avviso della difesa, è assolutamente erroneo pretendere di trarre da due conversazioni, nel gennaio 2008 tra il ricorrente e il padre, il convincimento che il contenuto delle stesse riguardasse le dinamiche di operatività di un sodalizio mafioso.
- Per IO MO cl. 90, la sentenza impugnata fonda su una sola conversazione la prova della partecipazione di MO al sodalizio criminoso. L'attività investigativa iniziata nel settembre del 2007 e conclusa nel giugno del 2008 non ha apportato elementi decisive sul suo coinvolgimento nel sodalizio criminoso. Non può costituire elemento di rilievo la circostanza che IO MO fosse a conoscenza delle vicende associative, in mancanza di elementi che ne potessero provarne il coinvolgimento.
Neppure il riferimento alla inadeguatezza di CO NG a sostituire CC MO può essere tale da fornire la prova dì partecipazione al sodalizio.
La Corte d'appello ha valorizzato tali elementi per apprezzarli in termini di coinvolgimento nel sodalizio e ciò, per il ricorrente, costituisce solo un vizio logico della motivazione. Anche la vicenda relativa a un'asserita estorsione di duemila Euro per recarsi a trovare il padre, non può essere elemento datato di prova tale da dimostrare un partecipazione al sodalizio, anche perché l'episodio non ha avuto alcun epilogo investigativo e non è stato oggetto di imputazione ascritta al ricorrente. Il vizio logico della motivazione, ad avviso della difesa, è ascrivibile al fatto che essersi interessato delle vicende legate all'assassinio dello zio possa costituire la prova che MO abbia dato il segno di un tangibile proprio inserimento in un sodalizio mafioso.
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.133 e 442 c.p.p.. Con specifico riferimento a IO MO (cl. 89) e MO IO (cl. 90) vi è un chiaro errore di calcolo determinato dal fatto che si è determinata la pena base in sette anni e sei mesi, sulla quale è stata effettuata la prima riduzione per la concessione delle attenuanti generiche, con la determinazione della pena a cinque anni. Su tale pena si è operata la riduzione di un terzo per il giudizio abbreviato, e si è pervenuti alla pena di tre anni e sei mesi anziché a quella corretta di tre anni e quattro mesi di reclusione.
- quanto ad IO NG, il ricorrente pone in rilievo che il giudice d'appello ha valorizzato solo due conversazioni per provare il suo coinvolgimento nell'associazione mafiosa. I contenuti delle conversazioni aventi a oggetto, l'uno, ragioni connesse alla responsabilità nell'omicidio di CC MO e, l'altro, l'inidoneità di CO NG, non possono costituire elementi tali da provare il coinvolgimento nel delitto associativo.
Le conversazioni non rivelano elementi che possano essere tali da essere ancorati a dinamiche associative e dimostrativi di partecipazione a un sodalizio mafioso.
- per CO NG, la difesa rileva che il contenuto del colloqui in cui si parla dei contrasti su vicende commerciali, del tutto lecite, possa essere riferito esclusivamente ai due gruppi mafiosi ovvero ancora più semplicemente a dissidi tra due nuclei famigliari.
Non vi sono argomenti che possano far superare le obiezioni mosse dalla difesa, sulle quali peraltro il giudice d'appello non si è espresso.
Le altre conversazioni riferibili all'affidabilità di NG CO non possono costituire elementi di coinvolgimento dello stesso nel sodalizio criminoso.
- violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante della disponibilità di armi, elemento sul quale non vi è traccia di motivazione apprezzabile. La circostanza è stato oggetto di uno specifico motivo d'appello che non ha ricevuto alcuna risposta. - vizio di motivazione in ordine al diniego per NG IO e NG CO delle attenuanti genetiche, giustificato dal fatto che elemento ostativo sono le precedenti condanne. Al riguardo, la difesa rileva che trattasi di precedenti risalenti nel tempo e che non avrebbero potuto costituire elemento ostativi alle attenuanti genetiche.
Peraltro non vi è motivazione sulla decisività di tali elementi per il diniego delle genetiche.
- vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p., poiché vi è mancanza assoluta di motivazione sull'indicazione delle ragioni per le quali si è operata la scelta di determinare la pena in misura elevata per tutti i ricorrenti.
2.1.1 L'avvocato Sammarco, difensore di IN AN deduce. -violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 238 bis, 187 bis 192 e 416 bis c.p.p.. La sentenza di primo grado, la base sulla quale sono articolate le ulteriori motivazioni per l'affermazione di responsabilità, pone a fondamento del proprio ragionamento probatorio alcune sentenze di condanna, contenenti l'accertamento di realtà associative ricondotte all'art. 416 bis c.p., anche con riferimento alla famiglia MO, risalenti all'anno 2001 e cioè a circa tre anni prima rispetto alla data d'inizio dell'attuale ipotesi di accusa e addirittura sei anni prima rispetto alle prime intercettazioni acquisite agli atti del procedimento.
Altro dato importante è costituito dalla sentenza, ormai passata in giudicato, della Corte d'assise di Palmi che ha sancito che l'attività della cosca MO è cessata con l'arresto di MO RO a far data dai 1999. La mancanza di elementi avrebbe imposto una soluzione diversa.
Dalle due sentenze di merito risulta che le uniche prove a carico di IN AN sono costituite da conversazioni intercettate e che un primo discrimine è segnato dalla data dell'omicidio di MO CC avvenuta il 1 febbraio 2008. Le intercettazioni ambientali, il cui significato è stato ritenuto rilevante, sono successive al febbraio 2008. Come emerge dalle sentenze, l'unico dato che emerge dalle conversazioni è la preoccupazione e l'ansia di evitare ulteriori ritorsioni.
Oltre alle conversazioni, non vi sono altri elementi significativi, quali accertamenti bancali o patrimoniali di rilevo. Unica responsabilità di IN AN è quella di essere la moglie di RO MO. Non può essere confusa l'appartenenza a un ambiente con la partecipazione all'associazione mafiosa rispetto alla quale non sussistono elementi significativi.
Ultima circostanza riguarda il ruolo di tramite delle comunicazioni tra i congiunti detenuti e gli altri liberi. Non vi sono elementi che possano provare tale circostanza. Non vi sono incontri di AN IN con i presunti partecipi all'associazione. Manca ogni prova che dimostri i contatti di IN AN dopo le conversazioni avute con il marito o in funzione di quelle circostanze che emergono dalle intercettazioni, già di per sè insignificanti dal punto di vista fattuale e giuridico.
2.1.2. Altro difensore di IO MO (cl. 90), avv.to Ernesto D'Ippolito, deduce:
- violazione di legge, vizio di motivazione in relazione ritenuta competenza per materia per il capo d), della Corte d'appello anziché della Corte d'assise d'appello; in subordine, sollecita questione di legittimità costituzionale della L. n. 52 del 2010, art. 2 per violazione degli artt. 3 e 25 Cost.; in ogni caso, si chiede che la questione sia rimessa alle Sezioni unite per la speciale importanza della questione relativa alla competenza per materia della Corte, d'assise.
Per il ricorrente, la competenza a giudicare avrebbe dovuto essere della Corte d'assise d'appello poiché:
a) l'art. 546 c.p.p. prevede che momento determinante per stabilire la determinazione della competenza per materia del giudice d'appello è la pronuncia della sentenza di primo grado;
b) il tempus regit actum ha un limite costituzionale di operatività nella inviolabilità del principio della precostituzione del giudice e nell'inviolabilità del diritto di difesa.
c) la individuazione del giudice competente si radica secondo la disciplina delle impugnazioni;
d) la norma transitoria della L. 6 aprile 2010, n. 52, art. 2 non prevede che si debba fare riferimento ai processi già definiti in primo grado alla data di entrata in vigore della nuova disciplina e, pertanto, non può farsi ricorso a una interpretazione analogica o estensiva;
c) nel rito abbreviato non vi è alcuna deroga alla norma di carattere generale secondo cui il vizio di incompetenza può essere rilevato in ogni stato e grado del procedimento.
Ne discende che nel caso di specie, la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui si radica la competenza del giudice d'appello e cioè al momento della pronuncia della sentenza di primo grado come stabilito dall'art. 546 c.p.p. e, pertanto, la competenza a giudicare in appello non avrebbe potuto che spettare alla Corte d'assise d'appello, poiché la nuova disciplina è entrata in vigore il 10 aprile 2010.
La sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno trasmessi al giudice competente.
- violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta utilizzabilità delle conversazioni disposte con decreto n. 1856 del 2006 in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3. Non vi è stata alcuna motivazione sul duplice requisito richiesto per la deroga all'utilizzo degli impianti della Procura della Repubblica. Vi è stato solo un generico riferimento alla inidoneità di tali impianti e non vi è stato alcun riferimento al requisito dell'eccezionale urgenza, non surrogabile con un rinvio per relationem al provvedimento del pubblico ministero che rinvia a sua volta alla richiesta della polizia giudiziaria.
Non può farsi ricorso a imprecisate ragioni di esigenze investigative, poiché in tal modo si priva di significato la norma che stabilisce le ipotesi di deroga all'utilizzo degli impianti di Procura.
- violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla partecipazione limitata a soli dieci giorni all'associazione mafiosa. Dagli atti risulta che IO MO è stato nel territorio di Gioia Tauro non più dieci giorni, periodo inidoneo a connotare qualsiasi affectio societatis nella dinamica associativa, requisito richiesto per la configurabilità del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.p.. L'allontanamento dai luoghi cui fa riferimento l'associazione mafiosa dimostra un atteggiamento psicologico opposto a quello degli altri associati: IO MO, rientrato dal Marocco, dopo pochi giorni di permanenza in Gioia Tauro si è poi recato a Bova Marina distante ben 100 km dai luoghi in cui avrebbe dovuto operare l'asserita associazione mafiosa.
- violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità dell'imputato quale partecipe al sodalizio.
Per la difesa, i contenuti delle conversazioni intercettate non forniscono alcuna prova sulla partecipazione di MO IO all'associazione mafioso;
unica circostanza che emerge è quella di essere il figlio del capo e la sollecitazione da parte della madre ES CU RI a studiare e di andare a Bova per sostenere gli esami.
- violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità quale partecipe del sodalizio fondata sull'interpretazione della conversazione intercettata il 7 giugno 2008 tra CO MO e il figlio IO MO.
La difesa analizza la conversazione in relazione alla parti utilizzate dal giudice d'appello per la conferma della pronuncia di condanna. Nessuna conversazione è criptica e dalla stessa non emergono elementi che possano provare l'esistenza di un'associazione e la partecipazione a essa.
- violazione di legge, mancata assunzione e vantazione di prova decisiva, travisamento della prova e vizio di motivazione sulla partecipazione IO MO all'associazione anche in relazione a quanto riferito da collaboratore di giustizia Cosimo Virgilio. La Corte d'appello ha rigettato la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'esame del collaboratore di giustizia Cosimo Virgilio, facendo riferimento alla particolarità del rito abbreviato, nonostante si trattasse di prova dichiarativa emersa in epoca successiva alla sentenza di primo grado che avrebbe, ad avviso della difesa, specifica rilevanza. La difesa riporta alcune parti dell'esame svolto il 12 marzo 2010 innanzi al Tribunale di Palmi proprio su fatti relativi alla partecipazione di MO IO all'associazione mafiosa.
Le circostanze esposte rendono la prova richiesta chiaramente decisiva, la cui mancata assunzione integra il vizio di cui all'art.606 c.p.p., lett. d).
- violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del sodalizio criminale e alla partecipazione a esso di IO MO. Il giudice d'appello si è limitato a riportare le motivazioni sviluppate dal giudice di primo grado, insistendo sulla non necessità di individuare condotte di intimidazione mafiose attesa la pregressa "fama storica", in tal modo spostando l'indagine dall'ambito giuridico a un contesto esclusivamente sociologici, svuotando di contenuti il significato della giuridica materialità delle condotte e senza ricercare prove concrete a sostegno dei fatti oggetto di imputazione.
Non si tiene conto dell'incesuratezza dell'imputato che smentisce la fama storica.
Manca nelle conversazioni intercettate il riferimento a condotte che possano esprimere la partecipazione all'associazione mafiosa. - Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena in concreto inflitta, con riguardo alla misura della pena base e della diminuzione per il rito abbreviato, in rapporto agli artt. 133 e 416 bis c.p.. La pena base è stata determinata in tre anni e sei mesi di reclusione mentre avrebbe dovuto essere determinata in tre anni e quattro mesi di reclusione, tenuto conto della riduzione di un terzo per le attenuanti genetiche e poi della riduzione del rito.
2.1.2. Altro difensore di CO NG e NG IO, avv.to SE Milicia, deduce:
Per CO NG.
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.416 bis c.p. e in relazione alla posizione di referente del capo cosca detenuto sino al 1 febbraio 2008.
Ad avviso della difesa, la sentenza d'appello ha condiviso acriticamente l'impostazione del giudice di primo grado senza considerare le censure proposte dalla difesa.
La ricostruzione è effettuate sulla base della conversazione, sottoposta a intercettazione ambientale, del 27 settembre 2007, sia per l'aspetto relativo alle funzione di reggente della cosca sia per dimostrazione dell'esistenza dell'associazione. Il tema posto dalla sentenza di primo grado è accreditato da quella d'appello, senza valutare le censure della difesa, è quello di un sodalizio nuovo e diverso rispetto a quello operante fino al 31 dicembre 2006, nato dalla scissione di due famiglie prima federate. È in base a tale conversazione che viene ricostruita l'avvenuta definitiva scissione e la formazione di un nuovo clan come descritte nel capo d).
Secondo la difesa, l'attività economica illecite è provata sempre dalla conversazione indicata senza però fornire quali elementi possano far ritenere che si trattasse di investimenti riguardanti in qualche modo estorsivo.
Non vi è alcun dato oggettivo, ad avviso della difesa, che possa dimostrare che il contrasto per la realizzazione di tre capannoni da adibire a centro commerciale per i quali i MO si scontrano con IO RO cl. 72, fosse collegato al rifiuto di cedere ai vecchi alleati i proventi dell'attività estorsiva nella realizzazione di due delle tre strutture.
Non vi è alcun riferimento ad elementi esterni rispetto alla conversazione che possano confermare tale dato.
La sentenza impugnata riproduce le motivazione della sentenza di primo grado senza considerare quanto prospettato dalla difesa anche in relazione alla mancanza di elementi che potessero confermare l'accettazione e l'effettiva assunzione dell'incarico di reggente da parte di CO NG.
La difesa contesta che vi sia stata una persistente affiliazione di CO NG un volta dismesso l'incarico apicale, dopo l'omicidio di CC MO per l'incapacità e il rifiuto di assumere incarichi di vertice.
Anche qui, gli argomenti sono quelli sviluppati nella sentenza di primo grado che trae spunto dai colloqui intercettati il 7 giugno nel carcere di Nuoro, senza chiarire quali siano gli elementi che possano far ritenere sussistente ancora la qualità di partecipe, escludendo GA dalle informazioni sulle iniziative del gruppo.
Il ricorso riporta in proposito le argomentazioni sviluppate nelle ordinanze del tribunale del riesame e nei provvedimenti che le hanno precedute. La sentenza d'appello recepisce acriticamente la sentenza di primo grado anche con riguardo alla conversazione del 7 giugno 2008. Si da per scontato che CO NG abbia continuato a riscuotere tangenti per proprio conto e cionostante si continua a consideralo inserito nel contesto associativo.
- per IO NG si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 416 bis c.p.. Anche per la partecipazione di IO NG, la censura più volte articolata, è quella che la sentenza d'appello riproduce acriticamente le conclusioni del giudice di primo grado. Si riporta integralmente la motivazione sul punto e si pone in rilievo che le questioni sviluppate sulla mancanza di motivazione poste a fondamento delle conclusioni raggiunte circa il contributo offerto dal partecipe all'associazione.
Per il ricorrente le conversazioni intercettate il 5 marzo 2008 e il 2 luglio 2008 nel carcere di Secondigliano non dimostrano affatto quanto assunto dalla sentenza di primo grado e recepite integralmente dalla sentenza impugnata.
Gli elementi sintomatici che i giudici di merito traggono per ritenere la
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l'inserimento nel sodalizio mafioso di IO NG non sono significativi: l'intento di vendicare lo zio ucciso, non è dimostrativo di una volontà comune agli associati e così pure l'impegno assunto di far da collegamento tra MO e MO CO per riferire su incarico del primo, a CO MO di non collaborare con i magistrati. Indipendentemente dai valore di tali dati, non vi è alcun elemento che possa dare conferma di tale circostanza, tenuto conto che non risulta che ci sia stato un incontro tra IO NG e CO MO detenuto nel carcere di Nuoro.
La disponibilità ad assumere l'incarico di reggente e il mancato esercizio di tale incarico hanno comportato l'assoluzione di NG dalla posizione di vertice.
La circostanza dovrebbe comportare anche l'assoluzione di NG dalla partecipazione all'associazione che avrebbe dovuto essere il ruolo che lo stesso NG avrebbe dovuto assumere nel sodalizio.
2.2. Il difensore di NO ID, deduce:
- violazione di legge, vizio di motivazione in relazione ritenuta competenza per materia per il capo 1), della Corte d'appello anziché della Corte d'assise d'appello; in subordine, sollecita questione di legittimità costituzionale della L. n. 52 del 2010, art. 2 per violazione degli artt. 3 e 25 Cost.; in ogni caso si chiede che la questione sia rimessa alle Sezioni unite per la speciale importanza della questione relativa alla competenza per materia della Corte d'assise.
Il motivo è articolato in termini analoghi a quelli del ricorso dell'avv.to D'Ippolito nell'interesse di IO MO. - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle conversazioni intercettate con i decreti specificamente elencati in ricorso, poiché la necessità delle intercettazioni non ha alcun collegamento con la figura e il ruolo di ID.
Vi è stata una strumentalità argomentativa evidente per disporre l'intercettazione e le ulteriori proroghe, in quanto l'asserito emergere di indizi di reità a carico di ID e la inscrizione nel registro degli indagati non è seguita da una nuova indicazione circa il titolo del reato per il quali si procede. Sebbene non vi fosse alcun collegamento oggettivo e soggettivo con l'omicidio di VA EL, si è arbitrariamente effettuata un'intercettazione sull'utenza del ricorrente. Non sono indicati gli elementi che la possano giustificare, come risulta dal raffronto della motivazione con la quale con decreto è stata stato disposto d'urgenza l'intercettazione per omicidio aggravato e le indicazioni investigative delle note di polizia giudiziaria in relazione all'art. 416 bis c.p.. Il pubblico ministero e il giudice si limitano a richiamare per relationem la nota informativa di polizia, dalla quale non emerge alcun collegamento funzionale con il reato per il quale si sta procedendo.
La mancanza di una nuova e diversa motivazione rende illegittima la prosecuzione delle intercettazioni, per la mancata verifica dei presupposti richiesti dall'art. 267 c.p.p.. Peraltro, sebbene l'utenza sia stata sottoposta a intercettazione dal dicembre 2007, soltanto il 9 giugno 2008 il nome di ID è iscritto nel registro degli indagatati.
- violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione alla riconosciuta responsabilità dell'imputato, quale concorrente esterno del sodalizio di stampo mafioso di cui ala capo 1) della rubrica, con particolare riguardo alla conferenza, rilevanza, concludenza, affidabilità e valenza probatoria delle conversazioni intercettate, sia in rapporto alla sussistenza di qualsivoglia effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o dei rafforzamento delle capacità operative del sodalizio sia in relazione alle difficili condizioni sanitarie dell'ID ed alla compromissione delle sue facoltà intellettive quale conseguenza del massimo trattamento chemioterapico e farmacologico cui questi era sottoposto. Ad avviso della difesa, quanto rappresentato viola i principi generali relativi alla vantazione della prova e al dovere di motivazione nonché non consente di verificare la correttezza degli elementi richiesti per la configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso.
Nessun rafforzamento va al sodalizio può discendere dal presunto richiamo a possibili promesse di disponibilità elettorale, peraltro connotate dalla richiesta, quale contropartita politica, dell'apertura dei circoli della libertà, frutto di una mera supposizione della quale non vi è prova in atti.
Anche la prospettiva di svolgimento di attività imprenditoriali è una mera prospettiva dialettica anch'essa priva di ogni riscontro. Infine, l'attivazione di canali per l'affievolimento del regime carcerario in favore di SE RO, è operazione alla quale DI non ha partecipato. Per la difesa, non può costituire ipotesi di rilevanza causale per l'associazione, accompagnare IO RO presso lo studio legale dell'avv.to Lima per conoscere la disciplina e gli strumenti legale per richiedere una modifica del regime carcerario per il padre. - violazione di legge, travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione alla possibile riqualificazione del fatto- reato nei termini di cui al D.P.R. n. 361 del 1957, art. 97. Manca ogni motivazione sulla richiesta di riqualificazione del fatto- reato come ipotesi collegata alla materia elettorale, distinta sotto il profilo giuridico e fattuale rispetto alle fattispecie previste di cui all'art. 416 bis, comma 3 e di cui all'art. 416 ter c.p., affrontato e positivamente risolto in sede cautelare. Si riproduce i testo dell'ordinanza cautelare che affronta le questioni sotto il profilo giuridico e si sottolinea che tale auspicio è stato del tutto trascurato dalla Procura della Repubblica, dal giudice di primo grado e dal giudice d'appello.
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena in concreto inflitta, con riguardo al diniego delle attenuanti generiche.
Il giudice d'appello, con un mero riferimento alla condotta, ha ritenuto di non applicare le attenuanti generiche, nonostante la giovane età dell'imputato e il comportamento processuale nonché delle gravi condizioni di salute.
2.2.1. Altro difensore di NO ID, avv. Mario Santambrogio deduce:
- violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli arttllO e 416 bis c.p.p. Ad avviso del ricorrente, la Corte d'appello ha omesso di rispondere alle censure di carattere giurì dico e logico proposte con l'impugnazione e ha riprodotto acriticamente gli argomenti posti a fondamento della decisione di primo grado.
La responsabilità sarebbe stata affermata solo su meri indizi non conformi alla regola di valutazì one prevista dal secondo comma dell'art.192 c.p.p.. La Corte d'appello ha affermato la responsabilità di ID a titolo di concorso esterno in associazione mafiosa, non rispettando i crì teri stabiliti dalle Sezioni unite secondo cui il contributo deve caratterizzarsi per efficienza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione.
La fattispecie di concorso eventuale nei rati associativi richiede che siano realizzati tutti gli elementi del fatto tipico di reato e che il concorso sia oggettivamente e soggettivamente collegata a tali elementi.
Altro profilo imprescindibile, sottolinea il ricorrente, è la configurabilità del dolo del concorrente estero che investa, nei suoi aspetti rappresentativi e volitivi, tutti gli elementi della figura criminosa nel senso che deve essere consapevole dei metodi e dei fini dell'associazione.
Le Sezioni unite richiedono che, attraverso una verì fica ex post, debba accertarsi la concreta offensività della condotta del concorrente esterno.
Nel caso concreto, sostenere che " è proprio attraverso ID che CI, in un ottica di vantaggio e d'interesse per la cosca RO, pone in essere un'attività di avvicinamento al mondo politico-istituzionale a cui certo non si sottrarre IA, intesse e sviluppa i suoi rapporti con il senatore Dell'Utrk rapporti che mirano a offrire a costui appoggio elettorale attraverso la creazione di circoli della libertà in un area di esclusivo dominio della cosca RO, con il manifesto interesse di ottenere una mitigazione del regime carcerario a cui PI RO era sottoposto ai sensi dell'art.41 Zws,ord.pen. e una carica di consoie onorario ad IO PiromaUi" rafforza il vizio logico -argomentativo della sentenza di primo grado. Manca ogni prova che gli associati abbiano trovato alcun vantaggio nelle forze politiche all'epoca al governo e mai è stato provato uno scambio di promesse con il senatore Dell'Utri. Non è stato considerato affatto che la conversazione del 2 dicembre 2012 impediva di identificare sia il presunto destinatario dei 40.000 voti che i soggetti che avrebbero dovuto procurarli.
Si tratta di mere congetture prive di ogni prova, riprese acriticamente dalla sentenza di primo grado, senza considerare che il dialogo con HÉ non dimostra affatto lo sviluppo concreto di attività finalizzata alla ricerca di voti.
Non risulta affatto che i contatti di ID con il Senatore Dell'Utri - come peraltro si è accertato da una mail acquisita nella fase conclusiva del giudizio d'appello dalla quale è risultato l'invio da ID al Senatore Dell'Utri dei suoi dati anagrafici, la indicazione del tipo di tumore dal quale era affetto e i dottori che lo seguivano - fossero finalizzarti a fornire un contributo illecito all'associazione e a dimostrare la sussistenza di coinvolgimento in attività illecite.
Manca ogni accertamento sulle ragioni degli incontri con il Senatore Dell'Utri, asseritamente ricondotti a risolvere la questione di SE RO, senza considerare che le conversazioni intercettate dimostrano altro.
Il ricorrente contesta che le questioni trattate negli incontri fossero dimostrative della partecipazione al programma dell'associazione.
Le conversazioni intercettate non dimostrano quanto affermato in sentenza attraverso un'interpretazione erronea e non danno conto dell'asserito contributo causale all'associazione. Vi è stata un'evidente violazione dell'art.192 e. p.p. che postula certezze e non mere probabilità.
2.3. Il difensore di IO RO, aw.to Vincenzo Nico D'Ascola, deduce.
-violazione di legge processuale in relazione agli artt.173, 177, 178 ss, 173 c.p.p. e art. 14 della Costituzione. Per il difensore, la mancata possibilità di esaminare parte degli atti processuali da utilizzare nel giudizio - costituiti dalle video- riprese di numerosi colloqui in carcere - integra la violazione del diritto all'autodifesa. Nonostante tale diritto sia stato riconosciuto dal giudice per le indagini che, su parere favorevole di pubblico ministero, ha autorizzato IO RO a rì ce nell'istituto penitenziario di Tolmezzo un lettore di ed. audio video, il direttore della casa circondariale ha impedito, per esigenze di sicurezza, che IO RO potesse disporre di tale apparecchio.
A fronte di tale impedimento, all'udienza del 5 ottobre 2009, cui il processo è stato rinviato dal 7 luglio 2009, il giudice dell'abbreviato ha respinto la richiesta di differire le attività processuali al fine di consentire che l'imputato fosse messo in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa, rilevando che la richiesta era da ritenere intempestiva e peraltro l'imputato aveva avuto tempi amplissimi per esaminare i supporti magnetici. Ad analoga conclusione è giunta la Corte d'appello con l'ulteriore precisazione che il deposito degli atti relativi alla video registrazioni è avvenuto tempestivamente e la difesa era in ogni caso in possesso delle relative copie, la cui trascrizione consentiva l'esame probatorio posto a carico dell'appellante. Ad avviso della difesa, in violazione dell'art.173 c.p.p. per il quale i termini di decadenza devono essere prescritti dalla legge, i giudici di merito hanno ritenuto IO RO decaduto dall'esercizio di un diritto di difesa, privandolo di un diritto che avrebbe dovuto esercitare necessariamente nel giudizio di primo grado, senza che vi fosse una giustificazione giuridica. Il giudice di primo grado ha posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità le risultanze di tali registrazioni, senza che RO abbia potuto "autodifendersi". Ne discende la nullità dell'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare e di tutti gli atti a essa conseguenti.
-annullamento per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt.192 e 546 c.p.p. e 416 bis c.p. Ad avviso della difesa, il ragionamento probatorio è irrazionale e contraddicono con riferimento alla partecipazione al delitto associativo.
Escluso il ruolo di vertice per IO RO, il giudice d'appello ha fondato il proprio giudizio essenzialmente sulle intercettazioni ambientali, i cui dati probatori più significativi si riferiscono a conversazioni rispetto alle quali l'imputato è estraneo(in ricorso si riproduce l'incipit della sentenza d'appello in cui si fa riferimento alle conversazioni di RO MO e CO NG).
Il dato probatorio in tal modo acquisito, non potendo costituire di per sè solo prova, deve essere riscontrato da altri elementi. Ad avviso della difesa, se il ragionamento "enunciato" in sentenza appare conforme ai principi di diritto più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità, in realtà, la Corte d'appello ha sviluppato il ragionamento probatorio sui colloqui avvenuti nel carcere di Tolmezzo tra SE RO e il figlio IO. La motivazione sul punto è illogica e contraddittorì a, perché, per un verso, si afferma che tali colloqui non fanno riferimento ai fatti oggetto dell'imputazione e, per altro verso, poi si riportano integralmente tali conversazioni, precisando che le stesse per alcuni aspetti sono incomprensibili proprio per la volontà dei due interlocutori di nascondere il significato dei loro colloqui. Per tale motivo, entrambi i giudici di merito, giungono alla conclusione che si tratta di fatti di natura non lecita. Il ragionamento in tal modo formulato è manifestamente illogico, poiché non si chiarisce come da parole 'Vaghe e oscure" e da affermazioni definite "ipotetiche e apodittiche" si giunga a ricondurre i dialoghi a vicende illecite e utilizzare gli stessi per riscontrare quanto emerge da colloqui intercettati tra altri soggetti. Per porre in rilievo tali vizi logici, la difesa riporta quanto scritto in sentenza alle pp.242 - 243.
Si è in presenza di argomentazioni che dimostrano i tratti significativi delle vicende cui si riferiscono e, peraltro, non vi è accertamento alcuno per il quale possa ritenersi che le direttive del padre siano poi attuate dal figlio.
Secondo la difesa, tale motivazione non si esprime sugli elementi richiesti per la configurazione del delitto associativo e della condotta di partecipazione. Non vi sono elementi dai quali si possa trarre il contributo appartato alla "cosca mafiosa". Un giudizio da effettuare non ex ante, bensì ex post e in concreto.
L'irrazionalità del discorso argomentativo discende dal fatto che gli incomprensibili colloqui tra IO e SE RO diventano poi riscontro per le conversazioni dei MO. Tale schema argomentativo, rileva la difesa, è più volte ripetuto nel percorso seguito dal giudice d'appello per giungere alla conferma della sentenza di condanna.
Si riportano i brani dei colloqui cui si riferisce il vizio denunciato, sottolineando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale il complessivo quadri indiziario richiesto per giungere all'affermazione di responsabilità deve avere una specifica concordanza e precisione.
La difesa pone in rilievo che tale vizio di illogicità emerge dalla ricostruzione della vicenda Ali Sen/ice, senza considerare che nei colloqui tra IO e SE RO non vi è alcun esplicito riferimento agli AL e AH Sen/ice e, peraltro, la Corte d'appello giunge alla conclusione che il colloquio si riferisce a tale vicenda, prima di riportare i brani dei colloqui in base ai quali si ipotizza tale ricostruzione.
Per la difesa, vi è stato un travisamento dei contenuti delle informative di polizia giudiziaria, utilizzate come riscontro alle direttive impartite da SE RO. A differenza di quanto affermato in sentenza circa la presenza, , come risulta dall'informativa della Polizia di Stato in data 25 giugno 2008, di IO RO subito dopo Pasqua in via Contumelia di Sinopoli, luogo in cui risiedono principali esponenti della cosca AL, la richiamata informativa di polizia non riporta affatto quanto afferma la sentenza. Con tale atto di polizia si riferisce solo che in data 28 marzo 2008 alte ore 16,30 è stata individuata un'auto in uso a SQ UE si - considerato uomo di fiducia di SE RO -parcheggiata su tale strada all'altezza del civico n.5, senza che si faccia riferimento alcuno alla presenza di SE RO. La Corte d'appello in fine non risponde ai motivi di impugnazione nella parte in cui si fa riferimento alla condotta di partecipazione volta a migliorare le condizioni carcerarie del padre del ricorrente. Tale condotta non avrebbe potuto essere inquadrata nell'ambito dell'art.416 bis c.p., poiché anche là dove accertata, non manifesta altro che la volontà del figlio di interessarsi al miglioramento delle condizioni carcerarie del padre che trova unica e plausibile spiegazione nei rapporti di famiglia.
Peraltro, il risultato del tutto negativo di tale interessamento non può essere ricondotto alla partecipazione proprio perché all'esito di una valutazone ex post non vi è stato alcun contributo alla associazione.
-Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art.62 bis c.p, 416 bis comma 5, e 133 c.p.
Si reitera la censura relativa al criterio meramente oggettivo di imputazione dell'aggravante della disponibilità di armi. Il giudice d'appello omette del tutto di pronunciarsi su tale specifico motivo. Illogica la motivazione relativa al diniego delle attenuanti generiche e per la adeguatezza della pena.
2.3.1.L'avvocato D'Ascola ha depositato in Cancelleria in data 2 febbraio 2013, copia del verbale dell'udienza innanzi al giudice dell'abbreviato in cui si formulava la richiesta di rinvio per esaminare gli atti relativi alle videoregistrazioni nonché la relazione di polizia giudiziaria del 26 giugno 2008 della quale si assume in ricorso il travisamento.
2.4.11 Procuratore generate della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria impugna la sentenza d'appello per vizio di motivazione in relazione all'esclusione dell'aggravante del ruolo di "vertice" per CO NG nonché per il proscioglimento di NO RO ci. 34.
1.Quanto al primo profilo, il ricorrente rileva che la Corte d'appello, nonostante abbia riconosciuto più volte a CO NG il ruolo di referente della cosca MO dopo l'arresto di RO, CC e CO MO, come risulta dalla conversazione 27 settembre 2007 e poi il ruolo di "reggente" dopo l'omicidio di CC Moie, in conclusione esclude che in realtà LL abbia rivestito tale ruolo poiché messo in disparte per inadeguatezza, su precisa disposizione di RO MO, e sostituito da IO GA, come risulta dalla conversazioni intercettate del 2 luglio 2008. La decisione si rivela illogica nella parte in cui, pur riconoscendo che, dalla morte di CC MO sino al 2 luglio 2008, CO GA¯ abbia rivestito il ruolo di reggente, ne esclude la relativa aggravante.
2.Quanto a HI RO ci.34, ad avviso del ricorrente, la decisione è priva di motivazione.
A differenza della decisione di primo grado che riconosce a NO RO la figura di associato all'omonimo clan, anzitutto per essere considerato "il vecchio" punto di riferimento della cosca e in tale veste ebbe a dare l'assenso a SE AL per la definizione dell'operazione "Ali Service", che si concluse l'ingresso dell'affarista PI D'NT nella società solo dopo il beneplacito della potente cosca degli AL, i quali avrebbe dovuto essere riconosciuto uno spazio negli appalti.
Il giudice d'appello si è limitato a rilevare che la posizione di NO RO è emersa dalle conversazioni di altri e non vi erano elementi di riscontro che potessero considerano ancora attivo all'interno della cosca.
Ad avviso del ricorrente, il giudice d'appello non ha considerato gli elementi di riscontro riportati nella sentenza di primo grado a conferma dell'intervento di NO RO per "l'accaparramento dell'affare da parte di D'ES" e "l'accantonamento dei MO".
In tal senso, sono decisive proprio le intercettazioni del 19 novembre 2007 e del 5 maggio 2008 ( riportate nella sentenza di primo grado, che in parte qua il ricorrente allega alla propria impugnazione), nelle quali si fa esplicito riferimento al ruolo decisivo degli anziani per risolvere gli snodi fondamentali in momenti di estrema gravita;
anziani la cui importanza è riconosciuta anche dai boss MO.
2.5. L'avvocato CO Infantino ha presentato memoria difensiva nell'interesse di NO RO (ci.34) con le quali sostiene correttezza e coerenza della motivazione della Corte d'appello, che ha concluso per l'assoluta insussistenza di elementi per affermare il ruolo di vertice attribuito a HI RO.
Considerato in diritto
1.1 ricorsi degli imputati, per i quali è stata confermata dal giudice d'appello la responsabilità, ripropongono in questa sede questioni di diritto che, già oggetto di scrutinio nel giudizio d'appello, richiedono un esame preliminare, poiché incidono sull'utilizzabilità delle prove e sulla validità di atti processuali.
Mentre, le ulteriori censure non costituiscono altro che contestazione di scelte di relative alla ricostruzione dei singoli episodi fondate agli elementi di prova dei quali si contesta l'utilizzabilità.
1.1.Una prima questione ha oggetto l'intercettazione dei colloqui in carcere tra i detenuti e i loro famigliari.
Al di là dei profili di genericità delle censure per la mancanza di ogni rilievo sul complessivo quadro probatorio acquisito, costituito anche da atti provenienti da altri procedimenti, le violazioni processuali che, nell'impostazione difensiva, renderebbero inutilizzabili le intercettazioni, sono essenzialmente riferite alla motivazione ex art.268, comma 3, e.p.p. e alla corretta individuazione delle condizioni e dei presupposti stabiliti dall'art.267 e.p.p.
Quanto al profilo della eccezionale urgenza, va rilevato che i provvedimento del giudice per le indagini preliminari e i decreti attutivi sono stati adottati, come posto in evidenza in entrambe le decisioni di merito e , peraltro, negli stessi ricorsi, dopo che il pubblico ministero, in base agli esiti delle prime indagini rappresentati dagli organi investigativi, a disposto d'urgenza le intercettazioni.
Anzitutto, va condivisa la regula jurì s secondo cui la sussistenza delle eccezionali ragioni di urgenza richieste dall'art. 268, comma terzo, e. p. p., per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura può desumersi anche implicitamente dallo stesso contesto del processo e dalla natura delle imputazioni. Tale non può che considerarsi l'acquisizione urgente di elementi di prova in relazione a un ipotizzata associazione di stampo mafioso nel cui ambito tra l'altro era stato commesso l'assassinio di uno dei capi cosca ( ex plurimis , Sez. II, 17 dicembre 2009, dep. 26 aprile 2010, n. 5103; Sez. VI, 21 novembre 2012, dep. 20 dicembre 2012, n. 49754). Peraltro, i decreti attuativi tra i casi di urgenza che abilitano il pubblico ministero ad emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni comprendono anche le 'eccezionali ragioni di urgenza che legittimano, a norma dell'alt. 268, comma terzo, e. p. p., l'esecuzione delle operazioni mediante l'uso di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria qualora quelli installati nei locali della Procura della Repubblica risultino insufficienti od inidonei, con la conseguenza che la motivazione circa la sussistenza dell'urgenza, ex art. 267, comma secondo, e. p. p., assorbe quella circa la sussistenza delle 'eccezionali ragioni d'urgenza, ex art. 268, comma terzo, c.p.p., ove le ragioni addotte ai fini dell'esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazioni appaiano incompatibili sia con la normale procedura di richiesta di autorizzazione, stabilita in via ordinaria dall'art. 267, comma primo, e. p. p., sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneita' degli impianti' installati presso la Procura della Repubblica (Sez. VI, 19 maggio 2005 dep. 25 agosto 2005, n. 23220; Sez. V, 16 marzo 2010, dep. 26 aprile
2010 n. 16285). In conclusione, nella nozione di urgenza, come requisito di legittimità del decreto emesso dal pubblico ministero, rientrano, di regola, anche le "eccezionali ragioni di urgenza" richieste dalia legge per l'utilizzazione di impianti diversi da quelli in dotazione alla procura della Repubblica, con la conseguenza che la motivazione sul primo requisito da al contempo conto anche della sussistenza del secondo, e che la convalida del decreto d'intercettazione preclude ogni questione circa i requisiti per il ricorso agli impianti esterni.
Altri profili, già esaminati e risolti correttamente dal giudice d'appello, riguardano la mancanza di una adeguata descrizione delle modalità di intercettazioni e la mancanza dei requisiti richiesti per il ricorso a tale specifico mezzo di ricerca della prova. Entrambe le questioni trovano specifico e concreto spiegazione con la tipologia dell'attività investigativa, la cui necessità è emersa all'esito dell'esame delle intercettazioni per l'omicidio VA EL, che pur presentandosi come vicenda estranea al presente procedimento, ha posto in rilevo elementi di tale significato da imporre, ad avviso degli organi investigativi, il ricorso a distinte intercettazioni per l'ulteriore sviluppo delle indagini su fatti, per i quali è stato formato un diverso fascicolo iscritto nel registro notizie di reato. In tale contesto, vanno ravvisati i requisiti dell'indispensabilità delle intercettazioni e delle ragioni per le quali emergevano indizi di reità tali da giustificare la prosecuzione dell'attività investigativa.
In tal modo, correttamente verifì cati e argomentati i requisiti di fatto da entrambi i giudici di merito, non può che ritenersi che ogni ulteriore analisi sia riconducibile a sindacato non ammesso in sede di legittimità.
L'ulteriore aspetto della mancata descrizione delle modalità di intercettazioni, ha trovato anche soluzione in precedenti decisioni di questa Corte di legittimità secondo cui il decreto del pubblico ministero che disponga in via d'urgenza l'intercettazione dei colloqui con i familiari di alcuni detenuti non richiede la specifica indicazione del luogo della intercettazione, che è sufficientemente individuabile nel riferimento alle sale colloqui della casa circondariale di detenzì one(Sez. I, 6 maggio 2008, dep.5 agosto 2008, n. 32851; Sez. I, 25 febbraio 2009, dep. 16 marzo 2009, n. 11506). Del resto, per l'ammissibilità ed utilizzabilità delle intercettazioni tra presenti di cui all'art. 266, comma secondo, e. p. p., gli ambienti penitenziari non sono luoghi di privata dimora, non essendo nel "possesso" dei detenuti, ai quali non compete alcuno ius excludendi alios;
tali ambienti, infatti, si trovano nella piena e completa disponibilità dell'amministrazione penitenziaria,
che ne può farne uso in ogni momento per qualsiasi esigenza d'istituto.
Pertanto, è legittimo l'utilizzo - non ricorrendo, tra l'altro, alcun contrasto con l'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - dei risultati delle intercettazioni di un colloquio avvenuto nel parlatorio del carcere tra l'indagato e una persona venuta a fargli visita, quando le stesse siano state disposte in base ad un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, in presenza dei presupposti di legge e per un periodo di tempo limitato(Sez. VI, 18 dicembre 2007, dep. 1 dicembre 2008, 5136).
1.2. Un'ulteriore violazione processuale riconducibile alla nullità assoluta relativa alla costituzione del giudice d'appello è ravvisabile, secondo la difesa, nel fatto che la Corte, cui ab orì gine era stato assegnato il processo - tenuto conto della variazione tabellare immediatamente esecutiva disposta dal Presidente della Corte con la quale si re-distribuivano gli affari penali tra le due Sezioni della Corte d'appello - rinviava la trattazione del processo dinanzi ad altra Sezione della stessa Corte d'appello, diversamente composta, nonostante fosse già stato disposta la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare richiesta dal pubblico ministero nonché lo stralcio e poi la riunione della posizione dì CC ID.
La situazione processuale, in tal modo ricostruita, non integra alcuna violazione tabellare, poiché il Presidente della Corte d'appello ha disposto l'immediata esecutività della variazione della tabella di composizione dell'ufficio, in applicazione degli art.7 ss dell' ordinamento giudiziario.
Le attività compiute dalla Sezione ab orì gine assegnataria dei processo non hanno comportato l'inizio del giudizio e sono state soltanto volte a disporre provvedimenti preliminari e di mera organizzazione.
Peraltro, le disposizioni relative all'assegnazione di processi a sezioni, collegi e giudici non si considerano attinenti alla capacità del giudice, a norma dell'art. 33, comma secondo, e. p. p., e la loro eventuale violazione non determina alcuna nullità secondo la previsione di cui all'art. 178, lett. a), e. p. p.
In tal senso, si è espressa più volte questa Corte secondo cui l'inosservanza delle disposizioni tabellari sulla formazione dei collegi giudicanti non è idonea ad integrare la nullità assoluta riguardante la capacità del giudice prevista dall'art. 178, comma primo, lett. a), c.p.p., ma costituisce una irregolarità
amministrativa, a meno che la diversa composizione sia del tutto arbitraria e non sorretta da uno specifico provvedimento di assegnazione presidenziale (Sez. Ili, 18 luglio 2012, dep. 31 gennaio 2013, n. 4891; Sez.VI, 15 novembre 2012, dep.27 novembre 2012, n. 46244). Nè tantomeno può essere integrata una nullità ex art. 525 c.p.p. per violazione del principio di immutabilità del giudice, anche qui non configurabile nell'ipotesi in cui vi sì a diversità del giudice che abbia compiuto solo attività inerenti alla fase degli atti introduttivi rispetto a quello che poi ha svolto il giudizio e pronunciato la sentenza ( cfr. Sez. VI, 3 dicembre 2003, dep. 6 febbraio 2004, n. 4916; Sez. II, 18 gennaio 2007, dep. 4 aprile 2007, n. 14068; Sez. II, 25 marzo 2011, dep.5 luglio 2011).
1.3. Altra questione eccepita è quella relativa alla competenza della Corte d'assise d'appello a giudicare su tutte le ipotesi di reato previste dall'art.416 bis c.p. sul presupposto che la data di pronuncia della sentenza di condanna in primo grado radica la competenza del giudice d'appello come individuato dalla legge all'epoca vigente.
Pertanto, il giudizio d'appello, avverso la sentenza resa all'esito del giudizio abbreviato, avrebbe dovuto essere, una volta proposto appello, attribuito alla cognizione della Corte d'assise d'appello e non della Corte d'appello, tenuto conto che, a seguito della novella del 2005, il delitto previsto dall'art.416 bis, comma 4, c.p. apparteneva alla competenza della Corte d'assise.
Anche qui, la questione è infondata.
La legge 2010 n. 52, di conversione in legge il d.l. 12 febbraio n.10, ha nuovamente modificato, rispetto alla legge n.251 del 2005, la competenza per materia della Corte d'assise, riformulando la lett. a) dell'art. 5 c.p.p., escludendo che la competenza per il delitto di associazione di tipo mafioso, comunque aggravato, appartenga alla Corte d'assise. Ne discende che la competenza per tutte e ipotesi di reato previste dall'art.416 bis c.p., indipendentemente dalla pena per esse previste, è attribuita alla cognizione del Tribunale. L'art. 2 della stessa legge n.52, volto a regolare il regime transitorio di operatività di tale nuovo riparto di competenza per delitti previsti dall'art. 416 bis c.p., stabilisce che - in deroga quanto previsto dal secondo comma dell'art. 1, comma 2 per il quale la nuova regola di competenza si applica ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.l. 2010 n. 10 sempre che non sia stata per essi già promossa l'azione penale - per i procedimenti pendenti relativi al predetto delitto associativo, comunque aggravato, appartengono alla competenza del tribunale salvo che per essi, al momento di entrata in vigore del citato decreto legge, "sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla Corte d'assise". In virtù della regula iurì s per la quale non è applicabile il criterio interpretativo analogico per le norme processuali e, in particolare, per quelle che comportino sanzioni di invalidità - peraltro direttamente riconducigli a norme costituzionali e materie soggette a riserva di legge - altrimenti si attribuirebbero alla giurisdizione scelte rimesse in via esclusiva al legislatore, è da ritenere che la lettera della norma limita l'operatività del principio della perpetuano iurì sdictionis alle situazioni processuali che riguardino il giudizio di primo grado.
Ne discende che, nell'ipotesi in cui il giudizio di primo grado sia stato già svolto con il rito abbreviato e non dinanzi alla Corte d'assise, il giudizio d'appello correttamente è stato attribuito alla cognizione della Corte d'appello e non della Corte d'assise d'appello, in applicazione della nuova regola generale di riparto di competenza già vigente al momento in cui è stato, per effetto del d.l febbraio 1010, n. 10, pubblicato in pari data in Gazzetta ufficiale, incardinato il giudizio di secondo grado e senza che potesse operare la deroga limitata al solo giudizio di primo grado. Il riferimento alla pronuncia della sentenza di primo grado è del tutto arbitrario, anzitutto perché la regola di competenza è quella vigente al momento in cui ha inizio il relativo giudizio, in virtù dell'immediata operatività delle norme processuali, salvo che sia diversamente previsto da disposizioni transitorie, nel nostro caso, come già detto, limitate al giudizio di primo grado.
Non può che riaffermarsi la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità della disciplina transitoria riferita alla violazione del regola di precostituzione del giudice, poiché il riparto di competenza e l'operatività di esso è stata stabilita con legge ed in generale riferimento a tutti i procedimenti.
1.4. Quanto alla violazione del diritto di difesa, dovuta all'impossibilità per IO RO, detenuto in regime di cui all'art.41 bis ord. pen., dì ascoltare ed esaminare le video- riprese, nonostante il giudice per le indagini preliminari avesse autorizzato l'ingresso nella casa circondariale della strumentazione idonea per la lettura dei ed. audio-video-cd relativi alle intercettazione, va rilevato che la questione è da ritenere inammissibile poiché da luogo a una nullità di ordine generale a regime intermedio, ai sensi dell'alt. 178, lett. e), e. p. p., non più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del giudizio abbreviato (Sez. VI, 15 dicembre 2011, dep. 1 giugno 2012, n. 21265). Non può peraltro non rilevarsi che il giudizio abbreviato resta ancora -anche dopo la diversa configurazione realizzata con legge 16 dicembre 1999 n. 479 - un "giudizio allo stato degli atti" nel senso che è richiesto dall'imputato, dopo avere esaminato valutato gli atti di indagine, posti dal pubblico ministero a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio.
Tale assunto trova conferma nell'att. 438, commi 1 e 5, c.p.p. secondo cui "l'imputato può richiedere che il processo sia definito nell'udienza preliminare allo stato degli atti" salvo che il diritto a subordinare "la richiesta a una integrazione probatoria necessaria ai fini delia decisione" .
Ne discende che IO RO, qualora avesse realmente ritenuto "necessario ai fini della decisione" ascoltare e vedere le registrazioni e chiarire all'esito le proprie ragioni, avrebbe potuto optare per un giudizio ordinario nel cui ambito ottenere un ampia facoltà di esercizio difensivo e non limitato allo "stato degli atti" ovvero condizionare la richiesta all'ascolto ed esame delle videoregistrazione da parte del giudice dell'abbreviato, specificando le ragioni di "necessità" della propria richiesta e la ragioni della inidoneità delle trascrizioni a rappresentare anche il contenuto e l'interpretazione delle video registrazioni.
L'integrazione probatoria nel rito abbreviato presuppone l'incompletezza di un'informazione probatoria in atti e tale può anche essere un atto rispetto al quale l'imputato non è stato messo in grado di esercitare il proprio diritto a
contro
-dedurre sui fatti in esso rappresentati che, nell'impostazione difensiva, sarebbero stati indispensabili per una diversa e più significativa prospettiva logico-valutativa.
L'opzione prescelta, quella del "giudizio allo stato degli atti" di indagini, presuppone la conoscenza degli stessi e di poter esercitare su di essi una adeguata dialettica difensiva nel corso del giudizio;
circostanza che rende non più deducibile, anche sotto tale profilo, la dedotta violazione del diritto di difesa.
2. Inammissibili le censure volte a sollecitare una rivalutazione, più che a cogliere mancanze argomentative del convincimento del giudice di merito sulla ricostruzione dei fatti.
La Corte d'appello riesamina con rigore le risultanze probatorie che hanno indotto il giudice di primo grado ad affermare la responsabilità di ciascun imputato e giunge all'argomentata conclusione che la decisione del primo giudice è corretta. Sono stati sintetizzati nei 1 e 1.2 della narrativa, gli elementi di prova per i quali è stata dimostrata dai giudici di merito la fondatezza dell'ipotesi d'accusa nei confronti degli odierni ricorrenti.
Senza che vi sia necessità alcuna di ripercorrere la ricostruzione della sentenza impugnata, effettuata sulla base di una specifica e coerente valutazione degli elementi emersi dalle conversazioni intercettate nel corso dei colloqui in carcere e da sentenze di condanna utilizzate attraverso una corretta applicazione dell'art.238 bis c.p.p. e, in particolare, delle regole di valutazione imposte dalla citata disposizione.
L'analisi delle posizioni di ciascun ricorrente si ricollega a un primo approdo degli elementi di prova dai quali è emersa la ricostituzione del gruppo MO, dopo l'omicidio di CC MO, e il fallimento dell'operazione imprenditoriale volta a ottenere la gestione della società AH Services, dine, con l'assenso del gruppo RO, e il ed. "accaparramento" della anzidetta "società" da parte di un gruppo di imprenditori romani tra i quali vi è PI D'ES e il riemergere della cosca "AL", volta a conquistare spazi per ottenere appalti nell'ambito dei lavori del porto di Gioia Tauro, quale contropartita degli interventi in favore di D'ES .
La Corte d'appello descrive, per altro verso, l'attività criminosa del gruppo RO, nel cui ambito emerge la figura di IO RO che - sulle direttive del padre, SE RO, detenuto nel carcere di Tolmezzo - è direttamente coinvolto negli affari illeciti del gruppo il fondamentale obbiettivo è quello di conquistare collegamenti con settori politici istituzionali e imprenditoriali.
I due gruppi "MO" e "RO" per lungo tempo - come si legge nelle sentenze di merito ~ hanno operato in stretto collegamento, esercitando un indiscusso potere di controllo del porto di Gioia Tauro e, in particolare, sugli affari economici del porto che negli ultimi anni ha avuto un notevole incremento.
II potere di controllo non è più svolto, secondo la ricostruzione operata da entrambi i giudici di merito, con metodi tradizionali di imposizioni esterne, rappresentate dalle estorsioni, bensì attraverso l'inserimento nelle attività imprenditoriali;
trasformazione che segna il sorgere di nuove alleanze tra le più potenti 'ndrine operanti nell'area della Piana di Gioia Tauro ( pp.32 ss. della sentenza di appello).
L'ipotesi d'accusa ha avuto incontrovertibile conferma anzitutto da quanto emerso dalle sentenze passate in giudicato che, come descritto da entrambi i giudici di merito, costituiscono un dato storico imprescindibile per la lettura degli delle conversazioni intercettate.
La sentenza d'appello, attraverso un corretto ragionamento probatorio del tutto coerente con gli elementi di prova in essa descritti, pone in rilevo che persistenza della "cosca mafiosa" che, pur separatisi "dopo cent'anni di storia mafiosa", mantiene un'attuale operativita' nelle due formazioni, sorte dalla scissione, "ndrina dei "RO", da un lato, e, dall'altro, 'ndrina dei " MO", le quali cercano in competizione di acquisire il controllo all'interno delle imprese. In tale contesto, le intercettazioni ambientali, anche mediante videoriprese, delle conversazioni - tenutesi negli istituti penitenziari di Secondigliano, Nuora e Tolmezzo - tra RO MO, CO MO, SE RO e i rispettivi famigliari.
3.Altrettanto chiare e caratterizzate da rigore argomentativo le ragioni del coinvolgimento nella cosca MO di IN AN, moglie di RO MO, e quelle di IO MO'fd 89) e di IO MO (cl.90), quest'ultimo figlio di CO MO. I contatti di costoro, dal chiaro tenore dei colloqui in carcere con i rispettivi partenti CO e RO MO, costituiscono prova della perdurante operatività della "cosca MO" e del controllo sul territorio, attraverso interventi diretti a recuperare i contatti con gli associati, tra i quali emergono le figure di IO e CO GAlii, entrambi succedutesi nella reggenza del gruppo in assenza dei capi storici. Gruppo in competizione con la "cosca RO", che - attraverso gli intensi contatti, anche qui avvenuti durante i colloqui in carcere, da IO RO, con il padre SE - aveva acquisito un posizione egemone di controllo delle attività imprenditoriale nella piana di Gioia Tauro e, in particolare, nell'area portuale.
Nonostante la Corte di merito abbia condiviso che a CO GAlii sia stato affidato un ruolo di referente della cosca MO dopo l'arresto di RO, CC e CO MO, e poi il ruolo di "reggente" dopo l'omicidio di CC MO, esclude che in concreto LL abbia rivestito tale ruolo, dal quale è stato rimosso per inadeguatezza, su decisione di RO MO, e sostituito da IO GA, come risulta dalla conversazioni intercettate. La decisione ha una sua logica argomentativa nella parte in cui pone in rilevo che l'aggravante relative alla posizione di "vertice" di un gruppo criminale opera solo là dove risulti provato che tale ruolo sia stato in realtà svolto.
Come già descrì tto in narrativa 1.2 , in tale contesto, emerge non solo la figura di IO RO, ma anche quella di NO AC, il quale si è concretamente adoperato, mediante significativi interventi volti ad accrescere il controllo e la presenza sul territorio della" "ndrina dei "RO". I giudici di merito, descritto il contenuto delle conversazioni intercettate, giungono al risultato che ID, in contatto con l'infaticabile faccendiere LD HÉ, in un ottica di vantaggio e d'interesse per la cosca RO, pone in essere un'attività di avvicinamento al mondo politico-istituzionale(cfr. pp.276-280 della sentenza d'appello). Le conversazioni intercettazioni dimostrano che, per accreditarsi interventi di favore nell'ambito politico- istituzionale, descrive la posizione egemone raggiunta dalla 'ndri'na dei "Piromallì' nell'ambito del porto di Gioia Tauro e la "potenza di tale organizzazione mafiosa".
Rendono coerente e logico il discorso argomentativo sviluppato nella sentenza impugnata, i fatti emersi nel corso delle conversazioni intercettate (pp.281-289 della sentenza d'appello) e la sintesi che di esse si fornisce, costituisce prova del collegamento esistente tra AC e il gruppo IM che trova espressione nell'impegno dimostrato a sviluppare i suoi rapporti con il senatore Dell'Utri (pp.289-290 della sentenza d'appello), volti a offrire a quest'ultimo "appoggio elettorale attraverso la creazione di circoli della libertà in un area di esclusivo dominio della cosca RO, con il manifesto interesse di ottenere una mitigazione del regime carcerario a cui PI RO era sottoposto ai sensi dell'art.41 bis, ord.pen. e una carica di console onorario ad IO RO". Tale circostanza, ricollegata ad altri episodi significativi descritti con rigore dal giudice d'appello, dimostra il ragionamento probatorio del giudice d'appello posto a fondamento della soluzione secondo cui ID non abbia "fatto parte" del gruppo RO, bensì abbia fornito un apporto rilevante, quale "concorrente esterno", ad accrescere l'egemonia del gruppo e l'ambito di intervento sul territorio rispetto alla cosca rivale dei MO. Quanto a IO RO ci.34, la sentenza impugnata dissente dalle conclusioni raggiunte dal giudice di primo grado, è priva di motivazione.
A differenza della decisione di primo grado che riconosce a NO RO la figura di associato all'omonimo clan, anzitutto per essere considerato "il vecchio" punto di riferimento della cosca e in tale veste ebbe a dare l'assenso a SE AL per la definizione dell'operazione "AH Service", che si concluse l'ingresso dell'affarista PI D'NT nella società solo dopo il beneplacito della potente cosca degli AL, i quali avrebbe dovuto essere riconosciuto uno spazio negli appalti.
/ II giudice d'appello ha rilevato correttamente che la posizione di NO
RO è emersa dalle conversazioni di altri e non vi erano elementi di riscontro che potessero considerarlo ancora attivo all'interno della cosca.
3.1. In tale contesto argomentativo, un primo profilo pressoché comune a tutti i ricorsi ha a oggetto la tecnica di redazione della motivazione della sentenza impugnata e la mancata rispose ad alcune censure articolate con i motivi di appello.
In particolare, con specifiche censure o argomentazioni dialettiche, pressoché tutti i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 606 lett. e), in relazione agli artt. 125, comma 3, 546 lett. e), e 597 c.p.p. per difetto assoluto di motivazione, poiché la sentenza impugnata avrebbe riprodotto integralmente la motivazione del primo giudice, trascurando del tutto di rispondere alle doglianze posto con l'atto di impugnazione. Tale posizione, articolata su L. argomenti pressoché comuni, è priva di giuridico fondamento.
Una analisi complessiva della sentenza di secondo grado rende evidente che il giudice d'appello ha disatteso con specifici e propri argomenti le censure mosse dall'appellante là dove le stesse presentavano profili nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati dal giudice di primo grado, mentre ha risposto implicitamente alle questioni relative alla ricostruzione in fatto, riproducendo pressoché analiticamente i medesimi argomenti valorizzati dal giudice di primo grado in ordine, oltre che alla "ratio deddendr, anche agli elementi di prova ed alla valutazone ad essi data. In tal modo, è stata operata una scelta su punti dotati di tale consistenza probatoria da essere così prevalenti e assorbenti da rendere superflua ogni ulteriore considerazione. In realtà, non si è in presenza di una motivazione "per relationem", allorché il giudice d'appello abbia ripercorso l'iter argomentativo della prima decisione e selezionato gli argomenti - come è avvenuto nel nostro caso pur se per alcuni aspetti in termini sintetici - per i quali ha ritenuto di esprimere proprie valutazioni e giustificazioni, fornendo una motivazione congrua e logica sulla ricostruzione di ciascun episodio e ponendo in risalto la corrispondenza del proprio operato e di quello del giudice di primo grado alle risultanze processuali. Non può, dunque, che essere riaffermato il principio di diritto per il quale non sussiste mancanza o vizio della motivazione allorquando il giudice di secondo grado, in conseguenza della completezza e della correttezza dell'indagine svolta in primo grado, nonché della corrispondente motivazione, segua le grandi linee del discorso del primo giudice. Ed invero, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione (ex plurimis, Sez. Ili, 1 dicembre 2011, dep. 12 aprile 2012, n. 13926;
Sez. II, 10 gennaio 2007, dep. 8 febbraio 2007, n. 5606; Sez. VI, 20 gennaio 2003, dep. 13 marzo 2003, n. 11878). In altri termini, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una vantazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi logicamente le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, nel qual caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (In tal senso, Sez. II, 10 novembre 2000, dep. 2 aprile 2001, n. 13151; Sez. VI, 14 giugno 2004, dep. 14 luglio 2004, n. 31080; Sez. IV, 17 settembre 2008, dep. 14 ottobre 2008, n. 38824). Insomma, la Corte territoriale si è attenuta con rigore a questa regula juris ed ha ricostruito i singoli episodi - riportati in narrativa - con propri argomenti e specifiche ricostruzione anche là dove, evocando il giudizio del primo giudice, ha fatto altrettanto proprie le conclusioni da questi raggiunti, in tal modo dimostrando di avere ritenuto rispondenti alle risultanze processuali, convincenti ed esatti i sillogismi giustificativi sviluppati nella prima sentenza, nonché di avere tenuto presenti le doglianze dell'appellante e di averle ritenute prive di fondamento. Vi è stata, dunque, una sinergia valutativa da parte delle due decisioni e, nel cui ambito, la sentenza d'appello ha avuto un ruolo determinante e ha operato una ulteriore selezioni delle posizioni degli imputati in relazione all'ipotesi prospettata dall'accusa dell'esistenza dei due gruppi mafiosi egemoni nell'abito della piana di Gioia Tauro, per il controllo del territorio e il controllo di gestione delle imprese operanti nel porto di Gioia Tauro. Una analisi e un'elaborazione finale che consente di affermare che il percorso valutativo da parte del giudice d'appello - pur se sintetizzato in alcuni passaggi con rinvio alla decisione di primo grado - ha avuto una sua specifica autonomia, selezionando i punti della decisione rispetto ai quali le censure degli appellanti erano da ritenere fondate.
In realtà, il giudice d'appello ha analiticamente ripercorso Viter argomentativo della prima decisione e selezionato gli argomenti, come è avvenuto nel nostro caso, per i quali ha ritenuto di esprimere proprie valutazioni e giustificazioni, fornendo una motivazione congrua e logica sulla ricostruzione di ciascun episodio e ponendo in risalto la corrispondenza del proprio operato e di quello del giudice di primo grado alle risultanze processuali. In conclusione, le censure con le quali si prospetta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata sono infondate.
4. Le ulteriori questioni poste dalla difesa di ciascuno dei ricorrenti al giudice d'appello, qui riproposte in contenuti pressoché identici, volte a ritenere non rispondente alle risultanze processuali la ritenuta sussistenza dei fatti prospettati nell'impostazione d'accusa sono inammissibili per essere rivolte a contestare valutazioni di merito adeguatamente e coerentemente giustificate.
Ad avviso del Collegio, le censure relative alle violazioni dell'art.192, comma 2, c.p.p., sotto il profilo della mancanza di gravita, precisione e convergenza degli indizi sono profili da ricondurre nell'ambito del vizio di motivazione, rispetto ai quali occorre ribadire che il secondo comma dell'art. 192 del codice di rito non introduce una deroga all'ambito del libero convincimento del giudice e non pone divieti di utilizzazione, ancorché impliciti, ne' fa scaturire una gerarchla di ¯ valore delle acquisizioni probatorie, ma si limita a indicare il criterio argomentativo che il giudice deve seguire nello sviluppo della propria elaborazione intellettiva degli elementi di prova che possono essere costituiti anche da "prove indirette" sempre che caratterizzate da precisione, concordanza e gravita;
ciò trova specifica conferma nel primo comma dell'art.192 c.p.p. là dove è previsto che il giudice 'Valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati". Una indicazione, dunque, di carattere metodologico che, lungi dal limitare il principio del "libero convincimento" del giudice, codifica canoni logici che debbono governare le valutazoni che il giudice di merito e' chiamato a effettuare nel delineare la propria ricostruzione delle vicende enunciate nelle contestazioni. Canoni logici del metodo deduttivo, dunque, e non divieti e presunzione di inattendibilità delle "prove indirette", id est "indizi". La norma impone al giudice di valutare gli "indizi", non esclusi normativamente dalle fonti di prova, bensì solo riconosciuti idonei a provare l'esistenza se all'esito della vantazione effettuata dal giudice denotino una specifica, logica e precisa convergenza e di tale risultato sia dato conto in motivazione.
La Corte d'appello ha svolto una analisi accurata degli elementi i prova diretti e indiretti e sulla base di essi ha elaborato la ricostruzione dei fatti, dando conto dei risultati ottenuti con una accurata e stringente logica argomentativa.
Il ragionamento probatorio della Corte d'appello è articolato - come esposto in sintesi e nei punti significativi in narrativa - con rigore argomentativo dapprima sulle ragioni per le quali la situazione riferita non potesse essere
¯ ricostruita nel senso indicato dagli imputati e poi sulle risposte ai punti crì tici
; della ricostruzione operata dal giudice di primo grado, motivatamente condivisa dal giudice d'appello.
Ne discende che i singoli motivi di ricorso, come in sintesi descritti in narrativa, volti a contrastare il significato probatorio degli elementi di prova diretta e indiretta e dare al contenuto delle intercettazioni un diverso significato rispetto a quello attribuito dai giudici di merito e ampiamente giustificato, sono manifestamente infondati e, in ogni caso, diretti a rappresentare scelte non condivisibili effettuate dal giudice più che gravi vizi logico- argomentativi.
In conclusione, le questioni relative al vizio di motivazione sono infondate.
5.La violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sono infondate.
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, là dove il giudizio di primo grado sì sia svolto con il rito abbreviato, non è consentita, poiché si pone in contrasto con le disposizioni per le quali il giudizio abbreviato - salvo il caso di richiesta condizionata e i limitati poteri istruttori attribuiti al giudice di primo grado in caso di assoluta necessità - era ed è "allo stato degli atti".
6. Le molteplici questioni poste in riferimento al trattamento sanzionatolo si traducono pressoché tutte - a eccezione di quelle IO MO (ci. 89) IO MO (ci. 90) nei limiti dell'errore di calcolo denunciato - in censure rivolte a ottenere una rivalutazione sulle scelte adeguatamente motivate da parte della Corte d'appello. Per IO MO, nato nei 1989 e IO MO ( nato nel 1990) vi è un chiaro errore di calcolo dovuto al fatto che si è determinata la pena base in sette anni e sei mesi, sulla quale è stata effettuata la prima riduzione per la concessione delle attenuanti genetiche, con la determinazione della pena in cinque anni. Su tale pena si è poi operata la riduzione di un terzo per il giudizio abbreviato, e si è pervenuti alla pena di tre anni e sei mesi anziché a quella corretta di tre anni e quattro mesi di reclusione. In tal senso va rettificata la pena inflitta a entrambi i ricorrenti IO MO (cl.89) e IO MO (ci.90).
7.Infine, il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria è infondato.
Le questioni per le quali è stato proposto ricorso sono l'assoluzione di NO RO e l'esclusione dell'aggravante della posizione di vertice per CO AN. Le censure di rilevano meramente assertive rispetto alle ragioni per le quali il giudice d'appello è giunto a entrambe le conclusioni non condivise dal ricorrente.
La regala juris posta a fondamento della decisione è che, indipendentemente da posizioni formali e di generici riconoscimenti di ruoli decisivi, è necessario che tali posizioni e ruoli sia in concreto, oltre che provate, anche esercitate. Dimostrazione che non è negli atti processuali.
Non è contestabile che CO NG sia stato investito della funzione di reggente, ma non è altrettanto contestabile che è stato sostituito perché in realtà non ha affatto esercitato tale compito.
Analoghe le ragioni sottese all'assoluzione di NO RO, " uomo anziano e saggio", situazioni anche questa, nel contesto criminale e mafioso, riconosciuta, ma che non ha trovato una concreta conferma, se non la conversazione tra terzi estranei. Un dato quest'ultimo che può costituire uno spunto investigativo, ma non prova di avere svolto il ruolo riconosciutogli.
Per tale ragioni, le censure del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria sono infondate, perché non si è in presenza di una illogicità della motivazione, ma di mancanza di una prova decisiva.
8. In conclusione, la pena inflitta ad IO MO (ci. 89) e ad IO MO (cl.90), va rettificata nel senso che, coretto l'errore di mero calcolo, va determinata in tre anni e quattro mesi di reclusione per ciascuno, i ricorsi di entrambi vanno rigettati nel resto. Vanno rigettati i ricorsi degli altri imputati per i quali consegue condanna al pagamento delle spese processuali. Anche il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Reggio Calabria.
P.Q.M.
Rettifica la pena infinta a MO IO (nato nel 1989) e a MO IO (nato nel 1990) che ridetermina in anni tre e mesi quattro di reclusione per ciascuno dei ricorrenti. Rigetta, nel resto, il ricorso dei predetti. Rigetta tutti gli altri ricorsi delle parti private e condanna i relativi ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché a rimborsare in solido alla parte civile Amministrazione provinciale di Reggio Calabria le spese di questo grado che liquida in complessivi Euro cinquemila, oltre IVA e CPA. Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2013.