Sentenza 18 marzo 2008
Massime • 1
La competenza per connessione opera anche tra reati commessi all'estero e reati commessi in Italia. (Fattispecie relativa a reati di detenzione e importazione di stupefacenti, commessi all'estero ma connessi ad analoghi reati realizzati in Italia nell'ambito dell'attività di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).
Commentario • 1
- 1. Art. 12 c.p.p. Casi di connessionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/03/2008, n. 14666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14666 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/03/2008
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 00864
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 039578/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GIP TRIB. LAMEZIA TERME - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) GUP TRIB. REGGIO CALABRIA;
ORDINANZA del 16/10/2006 GIP TRIBUNALE di LAMEZIA TERME;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. DI CASOLA Carlo, che ha richiesto annullarsi la competenza del tribunale di GI IA. OSSERVA
1. Con sentenza in data 30.10.2003 il GUP del Tribunale di GI IA, in sede di giudizio abbreviato a carico di numerosi imputati, dichiarava la propria incompetenza per territorio con riferimento alle posizioni degli imputati RC PA, DI ST CA e SI ON IR in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 80, accertato in Zurigo il 06.02.2000, trasmettendo gli atti relativi a tali posizioni al Procuratore della Repubblica di Catanzaro. Questi a sua volta trasmetteva gli atti stessi al PM di Lamezia Terme il cui Gip, con ordinanza 16.10.2007 sollevava davanti a questa Corte conflitto di competenza. Osservava tale giudice come fosse errato il presupposto da cui muoveva il GUP di GI IA nel declinare la propria competenza, e cioè che si trattasse di reato autonomo, non legato da vincolo di connessione ex art. 12 c.p.p., lett. b), in quanto il reato in questione (commesso all'estero) era connesso, per gli imputati CU e Di LO, con gli analoghi reati di detenzione ed importazione di stupefacenti peraltro commessi nell'ambito di reato associativo D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, fatti tutti per i quali i suddetti imputati erano stati giudicati dal GUP di GI IA. Per conseguenza, rilevava il Gip di Lamezia, in ragione del fatto che dovevasi rilevare connessione, che in situazione di pari gravità la competenza andava stabilità in ragione del primo reato, che tale era quello commesso nel 1999 giudicato a GI IA, per gli imputati CU e Di LO si doveva ritenere la competenza del giudice di tale città. Quanto invece al NI, che non partecipava alla detta connessione, si doveva ritenere comunque la competenza di GI IA posto che per lui doveva valere il criterio sussidiario del maggior numero di reati.
2. Il conflitto negativo va risolto affermando la competenza del Tribunale di GI Calabra.
Per quanto attiene alla posizione degli imputati CU e Di LO va riconosciuta la sussistenza di rapporto di connessione tra il reato commesso all'estero e quelli commessi in Italia, posto che - come risulta in modo indiscutibile dall'esame delle imputazioni- il fatto commesso a Zurigo si inserisce (per omogeneità della condotta e per rapporto funzionale) nel quadro dell'attività associativa volta al traffico di stupefacenti per cui a carico dei predetti imputati ha proceduto il Gup di GI IA. Va a tal proposto affermato che è pacifica e ripetuta dalla giurisprudenza di legittimità l'affermazione che "la competenza per connessione opera anche tra reati commessi all'estero e in Ialia" (cfr. Cass. Pen. Sez. 6^, n. 4089 in data 06.11 2000 RV 217908, Tenaglia;
Cass. Pen. Sez. 1^, n. 29202 in data 02.07.2004, RV 228950 Alfonzem;
Cass. Pen. Sez. 1^, n. 2850 in data 02.11.2004, RV 230787, conflitto in proc. Del Grosso). Tanto ritenuto, discende di conseguenza la competenza del Tribunale di GI IA (che erroneamente aveva assunto l'autonomia di quello commesso a Zurigo) atteso che, stabilita la connessione, deve valere il criterio di cui all'art. 16 c.p.p., comma 1, per cui trattandosi di reati di pari gravità prevale il reato commesso per primo ascritto al RC ed al DI ST (quello D.P.R. n. 309 del 1990, ex artt. 73 e 80, commesso nel 1999 per il quale ha proceduto il GUP di GI IA).
Per quanto riguarda il NI, patimenti deve pervenirsi alla competenza dello stesso Tribunale di GI IA, ancorché per altra argomentazione. Per questo imputato non sussiste vincolo di connessione, come riconosce lo steso giudice remittente. Peraltro, ricorrendone la specificità, la regola dell'art. 10 c.p.p., comma 1, va applicata nella sua ultima parte che, facendo riferimento alla pluralità di imputati (come nella presente fattispcecie), intende chiaramente privilegiare il simultaneus processus per chiare ragioni di economia processuale e conformità di giudizio.
La definitiva il sollevato conflitto va risolto dichiarando la competenza del Tribunale di GI IA.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di GI IA cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2008