Sentenza 5 marzo 2015
Massime • 1
La prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicchè non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2015, n. 40749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40749 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2015 |
Testo completo
40 7 49 / 1 5 4,074 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 697 Alfredo Teresi - Presidente - PU 05/03/2015 Vito Di Nicola R.G.N. 50359/2013 Luca Ramacci Aldo Aceto -- Relatore - Enrico Mengoni ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL NI, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 24/05/2013 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per l'imputato, l'avv. Lillo Gianvito, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il sig. NI LL ricorre per l'annullamento della sentenza del 24/05/2013 della Corte di appello di Lecce che ha confermato la condannata alla pena di otto anni di reclusione (oltre pene accessorie) inflitta dal Tribunale di Brindisi che, con sentenza del 30/03/2012, l'aveva dichiarato colpevole del delitto di partecipazione all'associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di più delitti di cessione a terzi di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, operante nel territorio di San Pietro dal 2006 al 2007, organizzata e diretta da EL AR e LU ZO, composta da persone dedite anch'esse all'uso di sostanze stupefacenti e con disponibilità di armi, di cui all'art. 74, commi 2 e 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (rubricato al capo A della rubrica) e del delitto di concorso in detenzione e porto illegali di due armi comuni da sparo, nella specie due pistole calibro 9, di cui agli artt. 110, cod. pen., 2, 4 e 7, legge 2 ottobre 1967, n. 895, 61, n. 7, cod. pen. (rubricato al capo C della rubrica).
1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., per illogicità della motivazione e travisamento della prova in relazione agli elementi sui quali si fonda la contestazione relativa al reato associativo di cui al capo A della rubrica. Lamenta, al riguardo, il malgoverno ed il travisamento delle prove dalle quali i giudici distrettuali hanno tratto il convincimento della sua consapevole partecipazione al sodalizio in questione. Si tratta, afferma, esclusivamente di intercettazioni telefoniche e ambientali, generiche (sopratutto le prime), in alcune delle quali egli era addirittura assente, lette in senso unidirezionale a suo sfavore benché non solo mancassero riscontri oggettivi all'interpretazione che ne hanno dato i giudici di merito, ma vi fossero addirittura elementi positivi per ritenerne certa una diversa valenza e comunque tali da provocare il ragionevole dubbio di una loro possibile lettura alternativa.
1.2.Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in ordine agli elementi di prova sui quali si fonda l'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo C. Sulla premessa che la condanna per il delitto in questione si basa esclusivamente sui risultati dell'intercettazione delle conversazioni intercorse in ambientale il 5 maggio 2007 (n. 58/2007), deduce che con l'atto di appello aveva evidenziato la difformità esistente tra le trascrizioni di PG (acquisite al processo consensualmente) e la perizia disposta dal Tribunale. La Corte di appello ha risolto la questione in relazione alla sola intercettazione n. 58/2007 ma nulla ha detto in ordine alle altre conversazioni intercettate nelle quali il numero di interlocutori presenti (come indicati dal perito) è diverso da quello indicato dalla PG, con conseguente attribuzione a soggetti diversi delle medesime parole. I giudici distrettuali non solo non motivano sul punto, ma nemmeno hanno ritenuto di procedere al riascolto delle bobine. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 2. Il ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge.
3.Con il gravame proposto avverso la sentenza di primo grado, l'imputato aveva sollecitato la Corte d'appello a rivalutare, in senso a lui più favorevole, il materiale probatorio esaminato dal Tribunale, lamentando che la sua partecipazione al sodalizio criminoso (del quale non contesta la sussistenza) non potesse esser provata dall'intercettazione di due conversazioni "ambientali" e di una telefonica, in assenza di ulteriori riscontri ed in considerazione del fatto che non gli è mai stata contestata la consumazione di alcun reato fine.
3.1. La Corte di appello ha respinto le censure difensive perché sorrette da una lettura parziale e parcellizzata delle prove, astratta dal ben più ampio contesto nel quale le conversazioni intercettate si inserivano, un contesto che concorreva ad attribuir loro un significato non altrimenti spiegabile, in alcun tratti chiarissimo.
3.2.Il ricorrente, per superare tali argomenti, prescindendo completamente dal testo del provvedimento impugnato, articola, di fatto, gli stessi temi difensivi devoluti in sede di appello riproponendoli sotto la mutata veste della violazione dell'art. 192, cod. proc. pen. e del vizio di travisamento della prova.
3.3.Quanto alla violazione dell'art. 192, cod. proc. pen., ricorda questa Suprema Corte che si tratta di norma che fornisce criteri di giudizio nella valutazione delle prove il cui malgoverno può essere eccepito solo ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., non ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen., perché la sua inosservanza non è stabilita a pena di nullità, rendendo inammissibile il relativo motivo di ricorso (Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, Rv. 253567).
3.4.Il ricorrente, come detto, prescinde del tutto dagli argomenti utilizzati dalla Corte di appello pretendendo di investire questa Suprema Corte della inammissibile valutazione diretta della portata probatoria dei dialoghi intercettati.
3.5.Questa Corte ha più volte spiegato che l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 3 } 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). In sede di legittimità, inoltre, è possibile prospettare una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994).
3.6.Orbene il vizio di travisamento della prova viene dedotto per la prima volta in sede di legittimità ed è perciò inammissibile. Salvo quanto si dirà in occasione dell'esame del secondo motivo di ricorso (che riguarda tutt'altro), l'imputato non ha mai contestato, in appello, lo scollamento tra il contenuto delle conversazioni trascritte e quelle registrate ma si è limitato a denunziarne l'efficacia dimostrativa della sua partecipazione al sodalizio.
3.7.Come insegnato da questa Corte, il vizio di travisamento della prova, previsto dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., può essere dedotto, nel caso di cosiddetta "doppia conforme" nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, non quando, come nel caso di specie, giudice dell'appello sia stato investito dell'esame delle stesse prove delle quali abbia fornito una propria lettura censurata in sede di legittimità per la prima volta come frutto di travisamento (Sez. 1, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013, Nicoli, Rv. 258432; Sex. 4, n. 44756 del 22/10/2013, Buonfine, Rv. 256837).
3.8.Quanto all'eccezione secondo la quale la condanna per il reato associativo si pone in logica contraddizione con la mancata contestazione dei reati-fine, osserva il Collegio che il reato di partecipazione all'associazione per delinquere è del tutto autonomo rispetto alla consumazione dei reati-fine e può persino prescinderne. L'eccezione difensiva presuppone che si possa partecipare ad un sodalizio criminoso soltanto mediante l'esecuzione dei reati-fine, ma tale tesi, oltre a disattendere la ultradecennale giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il reato di partecipazione all'associazione per delinquere è a forma libera, purché si traduca in un contributo non marginale ma apprezzabile alla realizzazione del progetto criminoso perseguito dai consociati (Sez. 1, n. 7462 del 22/04/1985, Arslan, Rv. 170229; Sez. 1, n. 2111 del 27/01/1986, Scala, Rv. 172146; Sez. 6, n. 403 del 16/01/1991, Marin, Rv. 186226; Sez. 3, n. 2897 del 17/12/1993, Di Brisco, Rv. 19792), fornisce anche un criterio di valutazione fallace posto che il vincolo associativo non può nemmeno essere desunto unicamente in base alla partecipazione ai reati-fine, quando essa non ہے sia inequivocabilmente dimostrativa dell'adesione del soggetto al sodalizio criminoso (Sez. 6, n. 49556 del 22/10/2013, Marigliano, Rv. 227826).
3.9.Va dunque ribadito il principio di diritto secondo il quale la prova della partecipazione di un imputato al reato associativo può essere data con ogni mezzo, non essendo necessaria la condanna per alcuno dei reati fine, stante l'autonomia del reato associativo (Sez. 6, n. 3241 del 10/02/1998, Cadinu, Rv. 210683; Sez. 1, n. 33033 del 11/07/2003, Vitello, Rv. 225977; Sez. 2, n. 24194 del 16/03/2010, Bilancia, Rv. 247660).
3.10.Ne consegue che il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico, manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti dalla legge.
4.Il secondo motivo è generico e manifestamente infondato.
4.1. Il ricorrente trascura l'argomento decisivo della Corte territoriale che, nel superare l'omologa eccezione avverso la sentenza di primo grado, ha valorizzato la testimonianza dell'UPG che aveva eseguito le operazioni di ascolto ed aveva riconosciuto la voce degli interlocutori fornendo un valido e legittimo criterio di giudizio per l'attribuzione a ciascuno di essi delle frasi trascritte. Quel che rileva, afferma la Corte salentina, è che dal complesso delle conversazioni intercettate nell'ambito dell'intercettazione ambientale n. 58 del 05/05/2007, emerge in maniera inequivocabile la consapevole e volontaria adesione dell'imputato a una spedizione punitiva a mano armata non portata a termine per l'intervento della polizia giudiziaria che aveva intercettato una parte del gruppo, procedendo all'arresto di due persone e al sequestro dell'arma.
4.2.Il motivo di ricorso è dunque manifestamente infondato sia perché la Corte territoriale ha esaminato e affrontato il motivo di appello nei termini appena indicati sia perché l'eccezione risulta carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano).
4.3.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1000,00. ÷
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 05/03/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Alfreed Teresi Aldo Aceto لصق Nedo Acch DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 OTT 2015 AL CANCELLIERE MaconiLuang 6