Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 1
È viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi "per relationem", limitandosi a richiamare quest'ultima.
Commentario • 1
- 1. Contrasti e bugie della vittima non impediscono condanna (Cass. 26854/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 luglio 2021
Versioni contrastanti rese dalla vitima di violenza sessuale e le insincerità non impediscono la condanna se è possibile ricomporre gli elementi del processo in un quadro che non soffre di vistose illogicità se vi sono riscontri esterni oggettivi (lesioni, messaggistica). Cassazione penale sez. III, ud. 28 gennaio 2021 (dep. 14 luglio 2021), n. 26854 Presidente Izzo - Relatore Cerroni Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 2 marzo 2020 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza dell'11 aprile 2019 del Tribunale di Milano, ha rideterminato in anni cinque di reclusione la pena inflitta a C.L. per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 581 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/04/2014, n. 27416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27416 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 01/04/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 876
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 17799/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.B. , nato in (SS) ;
avverso la sentenza del 17/05/2012 della Corte di appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. D'Ambrosio Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per l'imputato l'avv. Bonati Mario che ho concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza emessa in data 17 maggio 2012, confermava la decisione resa dal Gup presso il Tribunale di Parma che, a seguito di giudizio abbreviato, aveva condannato, con la diminuente del rito, M.B. , concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 c.p., n. 6 stimate equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione, oltre al resto.
Al M. era contestato il reato previsto e punito dagli artt. 81 cpv., 609 bis e 609 ter c.p. per avere, abusando delle condizioni di inferiorità psichica della minore C.S. (nata il
(SS) ), indotto la medesima a subire atti sessuali consistiti in toccamenti al seno, alla vagina, al sedere ed all'ano, ed a compiere atti sessuali consistiti nel masturbare l'indagato fino al punto di provocarne l'eiaculazione; con l'aggravante di aver posto in essere le predette condotte nei confronti di minore degli anni quattordici, ed i fatti commettendo in (SS)
.
La Corte territoriale giungeva alla precedente conclusione condividendo pienamente l'apparato argomentativo della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto la consumazione del reato, a fronte della prospettata ipotizzabilità del tentativo, nonché la pluralità degli episodi delittuosi, a fronte della unicità del fatto criminoso peraltro ammesso dall'imputato seppure con modalità diverse, escludendo, proprio sulla base della reiterazione cronologica delle condotte, la configurabilità della diminuente del fatto di minore gravità invocato con i motivi di appello.
2. Per l'annullamento della sentenza ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, M.B. affidando il gravame ad un unico complesso motivo con il quale denuncia (ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta consumazione degli atti sessuali, contestati all'imputato, in plurimi contesti temporali ed in ordine alla (consequenziale) ritenuta esclusione dell'attenuante di cui all'art. 609 bis c.p., comma 3. Si sostiene come la Corte territoriale abbia omesso di motivare su un punto decisivo del tema di prova, nonostante la questione, concernente l'unicità dell'episodio criminoso, fosse stata specificamente sollevata con i motivi di appello.
Al cospetto di una motivazione della sentenza di primo grado del tutto lacunosa sul punto, la Corte del merito, anziché prendere in esame le doglianze puntualmente sollevate in proposito, si sarebbe limitata, secondo il ricorrente, a richiamare la giurisprudenza di legittimità circa i criteri di valutazione della prova dichiarativa della persona offesa per poi concludere in modo apodittico, ed in conformità agli approdi cui era giunto il primo giudice, senza prendere posizione sulle censure che erano state mosse ossia che, prima dell'episodio del (SS) , immediatamente riferito, la minore non aveva mai rivelato alla madre di essere stata vittima di abusi sessuali in precedenza commessi da parte dell'imputato; che la stessa madre della minore aveva escluso che la figlia potesse essere stata in precedenza vittima di abusi sessuali perché, se ciò fosse accaduto, S. , allo stesso modo che per l'episodio del (SS) , glielo avrebbe confidato;
che lo stesso consulente del pubblico ministero, nel rispondere allo specifico quesito, ossia se gli episodi d'abuso fossero stati o meno ripetuti nel tempo, aveva evidenziato come la risposta al quesito presentasse maggiori difficoltà "in quanto il quadro cognitivo del soggetto rimanda sia ad una incapacità di comprensione e conseguente ricostruzione delle sequenze temporali (l'ordine degli eventi), sia ad una impossibilità del conteggio di elementi di ricordo "astratto", come sono gli elementi della memoria episodica (una volta, poche volte, tante volte). L'atteggiamento dell'adulto nell'episodio riferito come recente, inoltre, può avere assunto una rilevanza di "diversità" dagli usuali atteggiamenti, tale da avere costituito elemento di focalizzazione dell'attenzione di S. , la quale non sarebbe peraltro in grado di discriminare avvicinamenti precedenti, se condotti in modo più sfumato o occasionale".
Il ricorrente deduce, infine, che tali lacune motivazionali avrebbero determinato la reiezione della richiesta circa la reclamata configurabilità dell'attenuante dell'ultimo capoverso dell'art. 609 bis c.p., avendo la Corte territoriale negato la concessione della diminuente esclusivamente sul presupposto della ripetizione temporale dei fatti di abuso sessuale in danno della minore, fondando su ciò il convincimento che le condotte potessero essere sussunte nell'orbita del fatto di minore gravità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e sulla base delle considerazioni che seguono.
2. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di motivare circa la doglianza enunciata nel secondo motivo di appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di primo grado. Va precisato come questa Corte abbia affermato, e più volte ribadito, che è viziata da difetto di motivazione la sentenza di appello che, in presenza di specifiche censure su uno o più punti della decisione impugnata, motivi "per relationem", limitandosi a richiamare quest'ultima (Sez. 3, n. 24252 del 13/05/2010, 0., Rv. 247287).
Tale orientamento fonda sul rilievo che la motivazione per relationem è ammissibile per le parti della sentenza non impugnate o in presenza della manifesta infondatezza o dell'aspecificità del motivo di appello ma non nella ipotesi, come nella specie sussistente, in cui l'imputato svolgendo precise analisi abbia rivolto specifiche censure verso uno o più punti della prima pronuncia, dolendosi espressamente di un deficit motivazionale in ordine al primo verdetto.
In tali casi, il Giudice di appello non può limitarsi a richiamare gli esiti del primo giudizio, ma deve rispondere alle singole doglianze prospettate, venendo altrimenti meno la funzione del doppio grado di giurisdizione e risultando il secondo controllo giurisdizionale svuotato di ogni suo contenuto, tanto da perdere la funzione di garanzia che le è propria.
Vero è che, in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trova, come nella specie, dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè ad una doppia conforme decisione (di condanna), le sentenze di primo e di secondo grado vanno apprezzate nel loro complesso, onde valutarne la conformità al diritto ed alla logica, sì da poterne saggiare la tenuta in sede di legittimità.
Un siffatto principio è tuttavia valido nella misura in cui le rispettive motivazioni si integrino perfettamente a vicenda o almeno nella misura in cui la motivazione del primo giudice sia autosufficiente rispetto alle censure che le sono mosse con i motivi di gravame, risolvendosi questi ultimi nella mera riproposizione di questioni già esaurientemente valutate e decise, senza che venga richiesto un concreto vaglio critico sulla ratio decidendi della sentenza impugnata.
In altri termini, occorre che il primo giudice abbia preso precisa posizione sulle deduzioni difensive e le abbia superate e che la parte le abbia riproposte, puramente e semplicemente, al giudice di appello senza dolersi delle ragioni con le quali le questioni siano state risolte attraverso l'articolazione del ragionamento probatorio contenuto nella sentenza impugnata.
3. Nella specie, sul tema (decisivo) della reiterazione o meno della condotta delittuosa ossia se l'imputato avesse commesso un solo reato o più reati unificati dalla medesimezza del disegno criminoso, il ricorrente lamenta che il Gup non abbia fornito alcuna risposta su tre decisivi argomenti: 1) che prima del (SS) la minore non avesse riferito alcun tipo di abuso;
2) che la madre della minore avesse essa stessa dubitato circa il compimento di precedenti abusi sessuali sul rilievo che la figlia era solita raccontarle tutto, così come aveva fatto per l'episodio del (SS) ; che lo stesso consulente del pubblico ministero avesse ritenuto come fosse problematica la risposta al quesito circa l'unicità o la pluralità degli abusi anche in considerazione della circostanza che le condotte potevano essersi dipanate con modalità diverse rispetto a quelle più nette e percepibili contenute nel racconto dell'episodio del (SS) .
Non si tratta dunque di censure che si risolvevano nella mera riproposizione di questioni già valutate e decise bensì di una doglianza che reclamava un controllo proprio sull'omessa motivazione in parte qua ad opera del primo giudice.
Nè la Corte di appello (come il Gup) poteva ritenere di avere esaurito il suo compito attraverso la sola positiva verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni della minore perché, avuto riguardo agli esiti della consulenza del pubblico ministero, le modalità degli abusi commessi dall'imputato circa gli episodi accaduti prima del (SS) , secondo il racconto della minore stessa, non erano affatto diversi rispetto a quelli riferiti all'episodio del (SS) (verbale delle dichiarazioni rese dal C.S. ed allegato ai motivi di gravame in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso).
Sul punto il ricorrente logicamente obietta che, se identica la percezione degli episodi da parte della vittima, non si spiegherebbe la ragione per la quale prima del (SS) S. non li avesse riferiti, avendo il consulente del pubblico ministero attribuito ciò, sebbene ipoteticamente, alla diversità degli atteggiamenti, ossia al fatto che l'imputato avesse posto in essere condotte più sfumate o occasionali e dunque diverse rispetto a quelle più nettamente percepibili relative ai fatti accaduti il (SS) . La Corte territoriale, anziché rispondere alle precise doglianze sollevate con i motivi di appello, anche solo per disattenderle, ha invece motivato nel senso che il primo giudice aveva nitidamente e condivisibilmente argomentato in ordine al portato probatorio delle dichiarazioni rese dalla minore anche alla luce delle obiezioni mosse dalla difesa, rispetto alle quali le censure mosse con i motivi costituivano mera riproposizione di questioni già esaustivamente risolte in primo grado, rinvenendo sulla base di una rilevata contraddizione dell'atto di appello la conferma che gli episodi di abuso fossero plurimi.
Ma il primo giudice, al pari del secondo, aveva tratto il convincimento circa la pluralità degli episodi di abuso dalla sola analisi delle dichiarazioni della minore senza premurarsi di fornire una risposta alle deduzioni difensive esteriorizzate con maggiore evidenza con i motivi di appello.
4. L'obbligo motivazionale in parte qua era poi tanto più stringente in quanto la Corte territoriale, in considerazione della pluralità delle condotte e quindi dei reati, ha correttamente negato ricorressero le condizioni per applicare l'invocata diminuente del fatto di minore gravità, ritenendo che, in tema di reati sessuali, debba escludersi la concedibilità dell'attenuante speciale prevista dall'art. 609 bis c.p., comma 3, ove gli abusi perpetrati in danno della vittima si siano protratti nel tempo (Sez. 3, n. 24250 del 13/05/2010, D. ed altri Rv 247286).
5. Tuttavia, esatto l'esito circa il diniego dell'invocata attenuante, resta il vizio di motivazione sul presupposto utilizzato per negarla.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame limitatamente alla ritenuta continuazione, dovendo il Giudice del rinvio, valutate le doglianze sollevate dal ricorrente, in uno agli altri elementi già scrutinati, stabilire se l'imputato sia responsabile di un solo reato o di reati tra loro concorrenti, unificati dal medesimo disegno criminoso, rideterminando eventualmente la relativa pena anche con riferimento alla concessione o meno dell'attenuante del fatto di minore gravità per la cui valutazione non è costretto da alcun vincolo di cognizione derivante dalla natura rescindente del presente giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna limitatamente alla continuazione ed alla determinazione della pena.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2014