Sentenza 2 luglio 2013
Massime • 5
In tema di truffa aggravata in danno dello Stato o altro ente pubblico, nella ipotesi in cui persona offesa del reato sia una società a capitale misto pubblico e privato, l'entità del danno cui va commisurata la confisca per equivalente, non va limitata alla frazione riferibile alla quota pubblica di capitale, ma al complesso del danno patito dall'ente.
Nel giudizio di appello instaurato a seguito di impugnazione del solo imputato, viola il divieto della reformatio in peius, il giudice che, in ipotesi di reato continuato, assolva l'imputato dalla violazione ritenuta più grave in primo grado e ridetermini la nuova pena base in relazione ad altro reato, in maniera superiore a quella in precedenza stabilita.
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., devono ritenersi rientranti nella categoria degli enti pubblici, tutti gli enti, anche a formale struttura privatistica, aventi personalità giuridica, che svolgano funzioni strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, posti in situazioni di stretta dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la qualifica di ente pubblico ad una società a prevalente partecipazione di un consorzio tra comuni e destinata al servizio della raccolta e smaltimento di rifiuti solidi urbani).
Il reato di intestazione fittizia, previsto dall'art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992, si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen. perchè mentre in questa ultima fattispecie é necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza di delitto, nell'altra si persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei potenziali assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che se provata può integrare altri reati.
In tema di intercettazioni, la nullità conseguente il mancato rilascio di copia dei supporti delle registrazioni da parte del P.M. non è più deducibile, in quanto sanata, con la scelta del giudizio abbreviato.
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La massima Realizza l'ingiusto profitto integrante il delitto di cui all' art. 640 cod. pen. la persona fisica che, rivestendo cariche sociali o possedendo parte del capitale di una società dotata di autonomia patrimoniale, ponga in essere, in danno di terzi, artifici o raggiri in conseguenza dei quali il patrimonio della società risulti arricchito o le attività della medesima trovino nuovi spazi operativi. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto di truffa esige soltanto la sussistenza di un nesso causale tra la condotta e il profitto, restando indifferente che sia un terzo a trarre beneficio dal raggiro - Cassazione penale, sez. II, 09/11/2018, n. 53778). Vuoi saperne di …
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La massima È configurabile il delitto di truffa aggravata di cui all' art. 640, comma 2, n. 1, c.p. - costituente reato-presupposto della responsabilità di una società per azioni a totale partecipazione pubblica incaricata della gestione di un servizio pubblico - nel caso in cui le somme che rappresentano il profitto del reato siano destinate a tale società, di cui l'autore del reato abbia la legale rappresentanza, atteso che quest'ultima, pur avendo natura di ente pubblico economico, è distinta dalla persona fisica che la rappresenta, in quanto non opera tra le due, diversamente da quanto avviene con riguardo agli enti pubblici territoriali rispetto ai soggetti che per essi agiscono, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/07/2013, n. 39837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39837 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 02/07/2013
Dott. BEVERE AN - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - rel. Consigliere - N. 2060
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo AN - Consigliere - N. 2666/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL AR N. IL 04/05/1972;
DE AS UD N. IL 02/09/1964;
LE ARMANDO N. IL 18/05/1953;
MI IA N. IL 26/07/1972;
RS ER N. IL 05/06/1957;
AL GI N. IL 12/09/1950;
VA AE N. IL 18/10/1958;
avverso la sentenza n. 3468/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 02/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/07/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'AMBROSIO V., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del LI;
per il rigetto dei ricorsi di IZ, De IO, LE e SI;
per l'annullamento senza rinvio in punto pena per VA e con rinvio per AL in punto pena, con rigetto nel resto dei ricorsi;
Uditi i difensori avv. G. Gianzi e M. Valentino per De IO;
A. RG e M. Di Fraia per SI, G. MB in sost. avv. Raucci per VA;
A. SA per AL.
RITENUTO IN FATTO
1. La vicenda si inquadra, secondo la prospettazione accusatoria condivisa dai giudici di merito, nei rapporti della famiglia BI, espressione del clan dei casalesi, con imprenditori e amministratori del casertano per trarre lucro dagli appalti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, rapporti concretizzatisi nella costituzione della società FL TE, occultamente partecipata da NI BI tramite suoi emissari del pari occulti (capo D1, L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies), e nel fare in modo che essa diventasse partner privato del consorzio di comuni CE4 (Caserta 4) nella EC spa, poi divenuta monopolista del settore.
2. Gli imprenditori edili SI LE e SI ER, contigui da tempo al clan dei casalesi, avevano stretto con esso un accordo per la gestione del settore della raccolta dei rifiuti (capo G, reato associativo) e in tale ottica si erano aggiudicati, tramite la FL TE, di cui erano formalmente socie le loro figlie, la gara per la scelta del partner privato di EC grazie al confezionamento di un bando di gara tagliato su misura sulle caratteristiche di FL TE (capo A, art. 353 c.p., turbata libertà degli incanti), frutto di un accordo corruttivo con il presidente del consorzio CE4, IU VA (capo B).
3. Altri reati contestati nel presente procedimento sono collegati alla necessità dei fr.LL SI e dei loro sodali di aggiudicarsi la gara senza sorprese, stante la presenza di un potenziale concorrente, la AN dei fr.LL RA (capo A, art. 513 bis c.p., illecita concorrenza con minaccia), alla necessità di aggiudicarsi poi, rapidamente, altri appalti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dei comuni della zona, estromettendo le ditte già assegnatane (capo C, art. 513 bis c.p. in danno della IM SR, già aggiudicataria di tale servizio per il comune di
LT), nonché all'esigenza di dare formale copertura ad uscite dalla EC di denaro pubblico destinato al clan (capo E, truffe aggravate ex art. 640 c.p., comma 2, n. 1).
4. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 2-5-2012, in parziale riforma di quella emessa dal Gip del tribunale della stessa città il 2-8-2010, riconosceva la responsabilità dei seguenti imputati, attuali ricorrenti:
AR AL, referente del clan dei AL, gruppo BI, per il reato di cui al capo C (art. 513 bis c.p., concorrenza sleale mediante violenza e minaccia nei confronti della società IM onde farla recedere dagli appalti per raccolta dei rifiuti solidi urbani di cui era già aggiudicataria). L'imputato, confesso sui fatti, aveva rinunciato ai motivi di appello salvo che in punto pena, che era stata ridotta ad anni tre di reclusione. ARMANDO LE per le truffe aggravate sub E in danno del consorzio dei comuni CE4, mediante annotazione da parte di EC di fatture "gonfiate" della DI ISA di BI CL per lavori di idraulica e saldatura agli automezzi della EC, il cui surplus, rappresentato da denaro pubblico, era mensilmente dirottato (10 milioni di lire, poi 15 mila Euro) verso il clan dei AL (tangente definita la "camorra").
IA MI, uomo dei BI, per i reati sub A, B e D1 (esclusa per quest'ultimo la continuazione interna). A: art. 353 c.p., comma 2 e art. 513 bis c.p. in relazione all'aggiudicazione della gara per la scelta del partner privato di EC a FL TE, società riferibile agli imprenditori edili frateLL SI (con legale rappresentante formale la figlia di uno di costoro), e, per loro tramite, al socio occulto AN AL, uomo di fiducia dei BI, poi divenuto collaboratore di giustizia, nonché in relazione a condotte minatorie nei confronti di AN, società concorrente, sia prima della gara che dopo l'aggiudicazione; B: reato di cui agli artt. 319, 319 bis e 321 c.p., relativo all'accordo corruttivo tra i fr.LL SI, in concorso con altre persone, e IU VA, quest'ultimo, come detto, presidente del consorzio di comuni CE4, per l'aggiudicazione a FL TE, il 10-7-2000, della gara per l'individuazione del partner privato della costituenda EC, società a capitale misto pubblico e privato (51% del consorzio e 49% del partner privato) per la gestione dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti dei comuni aderenti al consorzio indicato;
D1: reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies per fittizia intestazione alle figlie degli SI delle quote della società FL TE costituita con risorse mafiose, dietro corrispettivo, dopo l'aggiudicazione del servizio di raccolta rifiuti, di una somma mensile (attraverso le modalità di cui al capo E) alla famiglia BI e dell'assunzione di persone a questa vicine.
ER RS, uno due frateLL imprenditori (l'altro ucciso dal LA), per i reati di cui ai capi A, B, C, D1, E e G. I primi cinque già sopra ricordati, il capo G relativo alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso (clan dei casalesi). GI AL, presidente del consorzio comuni CE4, per i reati di cui ai capi A, B, D1.
AE VA, uomo dei BI e socio occulto di FL TE, poi collaboratore di giustizia, per i reati di cui agli artt. A, B, C e DI. Questi aveva rinunciato ai motivi di appello salvo che in punto pena.
UD DE AS, direttore generale del consorzio CE4 e presidente della commissione della gara per l'individuazione del partner privato della EC, era invece assolto dal capo B (corruzione), mentre per il capo A era dichiarata la prescrizione previa esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 5. Il compendio accusatorio era rappresentato da: a) propalazioni del pentito AL, che aveva preso parte attiva alla vicenda dell'aggiudicazione della gara a FL TE, tra l'altro procurando a questa società, anche tramite i frateLL, le risorse strutturali e finanziarie occorrenti (camion, compattatori, know how, rapporti relazionali, prestazioni d'opera, referenti bancari), ritenute dai giudici di merito riscontrate da acquisizioni documentali;
b) dichiarazioni del collaboratore Di CA, elemento di spicco del clan dei AL;
c) dichiarazioni di NA UI ed ON NA, AU La OR, ON
AL, NO LL, IA NA, RA OL, De IN AN;
d) ammissioni di SI ER e soprattutto di LE SI, poi assassinato, sia pure nell'ottica della ricostruzione di un ruolo di vittime della camorra, relative ai loro rapporti con il latitante NI BI, con AL e con LE e all'aiuto da costoro prestato per l'aggiudicazione della gara a FL TE, e quindi relative alla turbativa della gara e alla corruzione del VA.
6. Ulteriori riscontri erano ravvisati nelle intercettazioni tra LE, LA, LI ed altri (relative anche alle minacce ai RA di AN, concorrente di FL TE, affinché non partecipassero alla gara e poi non presentassero ricorsi in sede amministrativa), captazioni attestanti tra l'altro il rapporto collusivo, invece che vessatorio, tra gli SI ed il clan BI.
1. AL ha proposto personalmente ricorso deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per mancata concessione delle generiche e mancata rideterminazione della pena nel minimo edittale nonostante la valutazione positiva dell'ammissione "dell'addebito accompagnata dalla rinuncia ai motivi in punto responsabilità.
2. LE, tramite l'avv. C. De Stavola, deduce, senza contestare la sussistenza e la propria responsabilità per le truffe sub E), tre motivi di doglianza. Il primo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante del fatto commesso in danno di ente pubblico. Per quanto la questione non fosse stata oggetto dei motivi di appello, il ricorrente richiamava giurisprudenza di questa corte che consente la proponibilità per la prima volta in cassazione di questioni relative alla qualificabilità del fatto in presenza di un interesse concreto (nella specie sussistente sia quod poenam che ai fini della inapplicabilità dell'art. 640 quater c.p., relativo alla confisca per equivalente). Nel merito osservava che la EC non era un ente pubblico economico ma una società per azioni operante in regime di diritto privato, per effetto della modifica al TU enti locali (art. 113 bis) ad opera della L. n. 448 del 2001. Secondo motivo: stessi vizi in relazione all'art. 640 c.p. per non essersi considerata la coincidenza tra gli inducenti in errore (i fr.LL SI) e gli indotti in errore e danneggiati (gli stessi SI quali soci di maggioranza della EC) essendo inverosimile quanto ritenuto in sentenza e cioè che le fatture di DI venissero pagate solo dal consorzio dei comuni. Comunque difettava anche l'induzione in errore in quanto l'espediente della sovrafatturazione non era teso ad indurre in errore EC, ma ad evitare che i contatti mensili con i sodali attirassero l'attenzione delle forze dell'ordine. Il terzo: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca per equivalente, di cui in caso di esclusione dell'aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, verrebbero automaticamente meno i requisiti, comunque di importo sproporzionato in quanto pari, per il solo IZ, al doppio del danno imputabile al 49% di partecipazione pubblica nella EC, tenuto conto che la corte napoletana aveva confuso la EC con il consorzio intercomunale CE4 ritenendo, con travisamento delle dichiarazioni di SI LE, che le sovrafatturazioni fossero state in toto pagate dalla sola parte pubblica della società mista.
3. VA, rinunciante ai motivi di appello diversi da queLL sulla pena, ricorre, tramite l'avv. E. Villa, per mancata esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda, essendo i reati sub A, B e C estinti per prescrizione. Comunque sarebbe stato effettuato un aumento di pena per tre reati sateLLte (A, B, C), senza considerare che il capo A era anche la violazione più grave sulla quale era stata calcolata la pena base.
4. DE AS ricorre avverso la pronuncia di prescrizione dei reati sub A, deducendo con un primo motivo i vizi sub b) e c) di cui all'art. 606 codice di rito in relazione agli artt. 129 e 530 stesso codice, laddove era stata ritenuta carente la prova evidente della sua innocenza non avendo egli rinunciato alla prescrizione. Il ricorrente rilevava che non avrebbe potuto comunque rinunciare alla causa estintiva non ancora maturata all'atto dell'applicazione della prescrizione da parte del Gip per effetto dell'esclusione dell'aggravante di cui alla art. L. n. 203 del 1991, art.
7. Con il secondo motivo lamentava violazione di legge in relazione agli artt.110 e 353 c.p.. La circostanza, evidenziata in sentenza, del mancato avviso all'ATI AN del giorno di aggiudicazione della gara, non rispondeva a verità in quanto, mentre De IO aveva affermato che erano state invitate entrambe le concorrenti, all'esito della riapertura della procedura l'avviso della stessa era stato pubblicato nell'albo pretorio, senza contare che la prima seduta non era pubblica e che comunque la normativa vigente all'epoca (L. n. 142 del 1990, art. 22) consentiva anche l'individuazione diretta del partner privato della società di erogazione servizi della pubblica amministrazione, mentre solo in seguito (T.U. D.Lgs. n. 167 del 2000) sarebbe stata stabilita la procedura pubblica per la selezione del partner privato delle società miste che intendevano assumere appalti direttamente dalla pubblica amministrazione. Inoltre era la stessa tempistica dell'ingresso del De IO nella vicenda in esame ad escludere la possibilità di un suo diretto coinvolgimento in essa, essendo tale ingresso successivo alla redazione (27-3-2000) del bando di gara a favore della FL TE, in quanto solo il 3-4-2000 egli era stato nominato dirigente f.f. del consorzio CE4 e in tale veste designato a presiedere la commissione della gara per l'aggiudicazione, e d'altro canto, come dichiarato dagli altri due commissari, non aveva fatto pressioni di sorta, nell'ambito della commissione, a favore di FL TE, essendo state prese all'unanimità tutte le decisioni. Con il terzo motivo, erroneamente indicato come quarto, era dedotto vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, in particolare laddove la sentenza, dopo aver attribuito al De IO la conoscenza delle due ditte concorrenti tanto da essere stato lui ad evidenziare la morosità di due delle imprese partecipanti alla ATI AN, sosteneva che tali condotte erano rimaste prive di rilievo sul risultato della gara, e laddove gli attribuiva un fattivo contributo alla commissione del reato pur escludendo, per quanto appena osservato, che le sue condotte avessero inciso sul risultato della gara.
5. MI tramite il difensore G. Stellato, deduce, con cinque motivi, vizio di motivazione: 1) quanto al capo A, per essere stata ritenuta la sua partecipazione alla turbativa d'asta con argomenti meramente congetturali tratti dai provvedimenti cautelari, sulla base, oltre che delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (AL ed i fr.LL SI), di intercettazioni telefoniche episodiche e di contenuto generico tra soggetti che si conoscevano ed avevano rapporti solo perché residenti nella medesima area urbana, il cui interesse a costituire una società per la raccolta e smaltimento rifiuti non era di per sè significativo della volontà di porre in essere condotte illecite ai fini dell'aggiudicazione della gara;
2) quanto al capo B, per essere stato motivato il suo concorso, quanto meno morale, all'accordo corruttivo sulla sola base di una conversazione intercettata in cui si faceva cenno a 120.000,00 Euro, la cui causale era peraltro ritenuta ambigua dalla stessa corte territoriale;
3) quanto al capo D1, per essere stata ritenuta la sussistenza del dolo specifico (non comparire ufficialmente nell'assetto di FL TE per evitare l'aggressione al capitale investito attraverso l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali) senza indicare le prove a sostegno;
4) quanto all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per essere stato il suo riconoscimento ancorato ad intercettazioni telefoniche attestanti la mera conoscenza tra gli interlocutori, mentre dalle dichiarazioni degli stessi collaboratori di giustizia non erano emersi elementi a sostegno del ruolo del LE all'interno del sodalizio criminoso;
5) quanto alla pena, per essere la motivazione esclusivamente per relationem con generico richiamo alla molteplicità e gravità dei fatti.
6. RS, tramite l'avv. A RG, deduce una serie di doglianze non numerate, sintetizzabili come segue.
Le prime quattro sono censure in rito ex art. 606 c.p.p., lett. c) ed e).
a) La prima investe il provvedimento di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 15-2-12 con il quale era stata inspiegabilmente ritenuta l'inidoneità della certificazione attestante l'impedimento a comparire dell'imputato per patologia cardiaca.
b) La seconda attiene alla lettura del dispositivo da parte del Gip senza previa camera di consiglio.
c) La terza e la quarta sono censure di inutilizzabilità degli elementi usati per la decisione perché acquisiti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, anche quanto agli atti prodotti dal PM ex art. 421 c.p.p.. Seguono tre motivi relativi al capo G (reato associativo).
a) Quinto: vizi di cui all'art. 606 codice di rito, lett. b, c, e in punto affermazione di responsabilità sulla base dell'illecita costituzione di FL TE con risorse della camorra, argomentata enfatizzando alcune conversazioni telefoniche tra appartenenti al clan e facendo leva sulle dichiarazioni del collaboratore AL, senza tener conto della documentazione bancaria prodotta in primo grado attestante la liceità della costituzione di quella società con conseguente illogicità della conclusione della partecipazione dell'SI alla consorteria dei casalesi. Comunque, secondo il ricorrente, la stipula di un accordo ad acta con il clan, relativo cioè ad un singolo affare, non poteva essere ritenuta espressiva oltre ogni ragionevole dubbio di affectio societatis, anche perché il sodalizio non aveva di fatto tratto alcun utile dall'operazione in quanto gli accordi non erano stati poi rispettati, dal momento che, come riferito dal collaboratore Di CA, i frateLL SI avevano pagato solo la "camorra" mensile (dieci milioni di lire, poi elevati a 15 mila Euro) rifiutando invece la corresponsione di una partecipazione agli utili. Ulteriori elementi a contrasto della partecipazione dell'SI all'associazione, sottovalutati in sentenza: la brevissima durata dell'accordo (non chiaro tra l'altro se rescisso nella primavera 2000, oppure nel 2001 o nel 2002, stante la contraddittorietà al riguardo delle dichiarazioni AL); la circostanza della non univocità delle dichiarazioni del collaboratore in punto di vendita o di conferimento in FL TE (il quale ultimo soltanto sarebbe significativo della qualità di socio occulto del AL) degli automezzi necessari alla raccolta dei rifiuti, a fronte della produzione da parte della difesa di assegni, ignorata dalla corte territoriale, attestanti la vendita degli stessi alla società; gli apporti in termini di veicoli a FL TE da parte delle altre imprese appartenenti all'ATI, tale da rendere comunque pressoché ininfluente quello del AL;
la memoria in atti e le produzioni documentali comprovanti la tesi dell'assoggettamento degli SI alla camorra che, dopo aver cercato di acquisire con la forza una quota in FL TE, aveva loro imposto lo scotto di pagamenti estorsivi via via più elevati, giungendo all'omicidio di SI LE allorché non erano stati rispettati gli accordi presi con la famiglia bidognettiana;
la condanna in primo grado di esponenti del clan La OR per estorsione in danno dei fr.LL SI, incompatibile con la loro appartenenza alla famiglia BI, alla quale il clan La OR era subordinato o comunque coordinato. Nell'ambito di questa doglianza il ricorrente inserisce anche quella relativa all'utilizzabilità delle intercettazioni, richiamando memoria difensiva 22-2-2012 e "Repliche ai contenuti della documentazione depositata dal PM all'udienza del 18-6-2010 e del 22-6- 2010", alle cui deduzioni la corte napoletana non aveva dato risposta incorrendo in omessa motivazione.
b) Sesto: il ricorrente deduce i medesimi vizi in ordine al tempus commissi delicti non avendo la corte motivato sul dies ad quem della partecipazione in quanto quella successiva alla rottura dell'accordo per l'aggiudicazione della gara era stata ritenuta sulla base della generica affermazione del permanere della disponibilità dell'SI nei confronti del clan, insufficiente perfino a sostenere la conclusione del concorso esterno e in contrasto con il giudicato cautelare formatosi in ordine alla rescissione dei legami dell'imputato con l'associazione nel 2002.
c) Settimo: stessi vizi in relazione al mancato rilascio da parte del PM di copia dei supporti della registrazione di due conversazioni intercettate (n. 1062 del 10-8-2000 ore 10,45 tra LE e LO e n. 33 del 25-2-2000 ore 17,31 tra LE e LA) e al rigetto, sempre da parte del PM, della richiesta in data 26-1-2010 di duplicazione delle registrazioni di tutte le dichiarazioni del collaboratore AL, presenti in atti soltanto in forma di verbalizzazione riassuntiva. Sotto tale ultimo profilo il ricorrente chiedeva che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 64 e 65, 374, 141 bis e 134 c.p.p. nella parte in cui non riconoscono all'imputato il diritto di ottenere copia delle fonoregistrazioni delle dichiarazioni accusatorie individuate come fonte di prova nella richiesta di rinvio a giudizio. Vi sono poi cinque motivi di ricorso in ordine al capo A. a) Ottavo: vizi, dell'art. 606 codice di rito, sub lett. b, c, e in relazione agli artt. 266 e segg., 197, 197 bis, 210 e 191 stesso codice, perché erroneamente erano state ritenute utilizzabili le dichiarazioni di OL RA, p.o. costituita parte civile nel presente procedimento, ma in realtà indagato in procedimento connesso in quanto destinatario di ordinanza cautelare in data 21-6- 2010 per concorso esterno nell'associazione dei casalesi a partire dal 2000. La censura di inutilizzabilità era diretta anche verso le intercettazioni per le ragioni espresse in memorie difensive ed integrative in atti senza le quali, e senza le dichiarazioni RA, la corte napoletana non sarebbe potuta pervenire all'affermazione di responsabilità per il capo A.
b) Nono: secondo il ricorrente, anche a ritenere utilizzabili tanto le dichiarazioni del RA che le intercettazioni, l'affermazione di responsabilità per il capo A) sarebbe comunque meritevole di annullamento, per gli stessi vizi di cui al motivo che precede, per contraddittorietà interna tra il riconoscimento del reato di turbativa d'asta, imperniato sull'assunto del confezionamento del bando di gara sui requisiti di FL TE (gara dunque illecita ma non illegittima), con nessuna conseguente possibilità per AN di aggiudicarsi le gara e di proporre ricorso al Tar contro la mancata aggiudicazione, e quello del reato di illecita concorrenza il quale invece presuppone che AN avesse delle chances di vittoria, per contro da escludere per totale assenza dei requisiti e per la presenza di cause ostative (contenzioso con il consorzio CE4, istanze di faLLmento) con conseguente radicale impossibilità di entrare in concorrenza con FL TE. Inoltre la corte napoletana non aveva motivato in ordine a circostanze quali l'estraneità del LA alla vicenda dell'aggiudicazione (provvedimento del tribunale del riesame 22-4-2009), mentre non aveva considerato due elementi di prova di rilievo, e cioè le dichiarazioni Di CA in data 12-11-2008 e quelle di NA IR del 16-9-2008. In punto di omesso avviso ad AN del giorno dell'aggiudicazione, si rilevava che, trattandosi di gara ad evidenza pubblica, l'avviso non era necessario bastando la pubblicazione del bando, come da dichiarazioni del De IO. c) Decimo: stessi vizi in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 513 bis c.p. per inesistenza di un rapporto concorrenziale tra AN e FL TE prima dell'aggiudicazione, e di un rapporto concorrenziale tra AN e la EC dopo l'aggiudicazione, essendo AN un soggetto privato ed EC un soggetto pubblico/privato che, ai sensi della L.R. n. 10 del 1993, avrebbe dovuto operare in regime di monopolio per la gestione e raccolta dei rifiuti nei comuni di competenza. d) Undicesimo: carenza di motivazione del ritenuto concorso morale dell'SI nei reati sub A, argomentato soltanto sulla base del suo interesse a truccare la gara per eliminare il possibile avversario. e) Dodicesimo: erronea applicazione dell'art. 76 c.p.p. e segg. in riferimento alla mancata esclusione della parti civili Fr.LL RA - AN. La corte aveva ritenuto che la costituzione fosse avvenuta da parte delle persone fisiche senza bisogno di autorizzazione del giudice delegato (pag. 70), mentre i RA erano stati ammessi come esponenti della AN, riconducibile a FR VO, detto AN. Seguono due motivi relativi al reato di cui al capo D1.
a) Tredicesimo: vizi di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b, c, e in ordine all'affermazione di responsabilità per tale capo per contraddittorietà con l'assoluzione dal capo D (artt. 648 bis e 648 ter c.p.), assoluzione motivata dal riconoscimento della costituzione di FL TE con risorse lecite, avendo il capo D1 ad oggetto le medesime res per le quali erano state escluse le condotte criminose di cui al capo D. Inoltre la corte territoriale si era profusa nello sforzo di affermare che SI era socio occulto della FL TE senza considerare che la sua responsabilità sarebbe stata ipotizzabile solo quale concorrente delle figlie, formali intestatane delle quote sociali, per contro neppure imputate. Comunque la sentenza aveva ritenuto la costituzione di FL TE finalizzata ad agevolare le attività della famiglia BI e a favorirne l'arricchimento, in tal modo escludendo la finalità propria del reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e cioè l'elusione di misure di prevenzione patrimoniali.
b) Quattordicesimo: carenza radicale di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per avere la corte considerato soltanto il motivo di appello autonomo riguardante tale aggravante e non anche le doglianze prospettate in proposito alle pagg. 180 e 181 dell'appello. Segue il motivo 15 relativo al capo C (art. 513 bis c.p. in danno di VI. a) Previa cronistoria delle normative susseguitesi in tema di gestione dei servizi pubblici ad opera degli enti locali e dopo aver effettuato richiami al reato relativo all'appalto per la raccolta dei rifiuti nel comune di Mondragone di cui era aggiudicataria la VI SR, dando comunque atto che la sentenza aveva ritenuto la ricorrenza del reato soltanto relativamente all'appalto del comune di LT e non a quello di Mondragone, per quanto citato nell'imputazione, il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per tale ultima vicenda (LT) osservando come degli elementi valorizzati in sentenza, 1) la denuncia degli operai della VI, minacciati ed allontanati dall'attività il 1-11-2000, non si riferiva alla persona dell'SI, 2) non erano state precisate le intercettazioni ritenute rilevanti, 3) le dichiarazioni del collaboratore AL erano relative a fatto storico diverso. In sostanza i tre elementi non erano convergenti ne' individualizzanti rispetto al concorso morale nel reato contestato al prevenuto. Inoltre le corte aveva illogicamente sottovalutato sia la circostanza che già in precedenza, quindi in epoca non sospetta, la VI avesse per iscritto manifestato al comune l'intento di recedere dal contratto, sia la circostanza che essa fosse poi stata estromessa dagli appalti per delibera dei comuni interessati, con affidamento del servizio, per via commissariale, al consorzio CE4, e non alla EC, nella quale l'SI era in ipotesi accusatoria interessato. Sulla base dei collegamenti di AR, uno dei legali rappresentanti di VI, con il clan La OR, il ricorrente prospettava quindi che le minacce agli operai fossero scaturite dal timore di tale clan che AR, arrestato il 20-7-2000, collaborasse con la giustizia.
Motivo 16: quanto esposto nel motivo precedente motivo si riverbera, secondo il ricorrente, sulla motivazione relativa alla responsabilità per il reato associativo sub G, a suo avviso carente per mancata considerazione della "documentazione richiamata negli indici di cui all'atto di deposito" allegato, in ordine al rapporto sinallagmatico caratterizzante il reato associativo sub G). In proposito si evidenziano le ragioni per le quali SI non aveva avuto alcun beneficio dal clan (infatti la gara per l'aggiudicazione era stata truccata e pilotata dai politici, il clan non aveva messo a disposizione i mezzi per la costituzione di FL TE, ne' aveva contribuito all'affidamento diretto degli appalti per la gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, come la vicenda IM dimostrava, o comunque l'affidamento sarebbe stato veicolato tramite politici e non tramite appartenenti al clan, essendo comunque SI estorto dal clan La OR) e le ragioni per le quali neppure la famiglia BI aveva tratto benefici dalla vicenda (non a livello occupazionale a causa dei "passaggi di cantiere" e dei licenziamenti di camorristi operati dagli SI;
non a livello economico in quanto il pagamento delle tangenti mensili - la c.d. camorra - esulava da un rapporto sinallagmatico e il successivo mancato versamento aveva determinato l'omicidio di LE SI). La censura di vizio motivazionale involge anche il riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione al capo C, essendosi la corte napoletana limitata a rappresentare, con formula di stile, a pag. 82, che detta aggravante risultava integrata rispetto ad entrambe le modalità nelle quali essa può esplicarsi. Motivo 17: carenza e manifesta illogicità di motivazione sono state dedotte in ordine alle ipotesi corruttive sub B, avendo la corte territoriale fatto leva sulla confessione dell'SI di aver corrisposto centomila Euro al VA senza indicare le ragioni per le quali la condotta non potesse configurare il reato di concussione, nonostante la questione fosse stata prospettata con i motivi di appello. Gli stessi vizi investono il riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione a tale capo d'imputazione sul rilievo che l'imputato aveva agito all'evidenza nel proprio interesse e non in quello dell'associazione, non essendo sufficiente, per giurisprudenza di questa corte, il richiamo al contesto ambientale e territoriale, caratterizzato da forte infiltrazione camorristica, mentre il profilo della metodologia mafiosa era incompatibile con l'ipotesi corruttiva. Motivi 18, 19 e 20 in ordine al capo E d'imputazione relativo alle truffe.
a) Il primo riguarda violazione di legge e vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità per il mancato raffronto con gli altri capi d'imputazione e in particolare con il capo D, l'assoluzione dal quale dimostra che il sistema delle sovrafatturazioni non serviva per ripulire denaro sporco, ma per pagare la "camorra", anche oltre la rottura del presunto patto malavitoso, mentre dalla documentazione prodotta risulterebbe che nessuna somma di denaro era stata corrisposta dall'imputato alla DI BI.
b) La successiva doglianza investe il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, da escludere in quanto le somme erano pagate a titolo estorsivo e quindi il danno riguardava sia la parte pubblica che quella privata. Comunque la EC era società mista operante in regime di diritto privato, senza intrattenere rapporti con l'ente del quale non subiva l'influenza dominante.
c) Il terzo motivo, sempre inerente al capo E, attiene alla confisca per equivalente, in ordine alla quale la corte aveva omesso di motivare sul punto che DI BI si era insinuata nel faLLmento EC/Egea Service, e aveva riconosciuto il risarcimento del danno al consorzio Egea Service subentrato a EC, dopo aver ritenuto danneggiato dal reato il consorzio CE4. Ulteriore doglianza investe la mancata esclusione della parte civile in quanto la costituzione di Egea Service, società faLLta, non risultava autorizzata dal giudice delegato.
Segue una censura di abnormità della pronuncia di trasmissione atti al PM ex art. 521 codice di rito per il capo H, ritenuto il fatto diverso, in quanto il principio della correlazione tra accusa contestata e sentenza opera solo in caso di condanna mentre SI era stato assolto in primo grado da tale reato.
Con ulteriore motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per tutti i reati e in ordine al diniego di attenuanti generiche. Sotto il primo profilo si osservava che l'accusa non aveva dimostrato l'esistenza di frange del clan dei casalesi nel periodo 2000/2005, in quanto l'esistenza del clan risultava accertata giudizialmente con riferimento ad epoca precedente. Quanto al diniego delle generiche si lamentava la mancata considerazione di una serie di elementi favorevoli al prevenuto, tra i quali la collaborazione prestata e la rottura dei rapporti con il clan accertata in sede cautelare al più tardi nel 2002. L'ultimo motivo investe la determinazione della pena, sospetta di violazione del divieto di reformatio in peius in quanto la rideterminazione della stessa in appello avrebbe dovuto rispettare il divieto sia quanto al risultato finale che quanto al calcolo delle varie componenti (Cass. 41585/2010). Con la presentazione di motivi nuovi in data 16-5-2013 la difesa SI ha depositato una serie di atti e documenti processuali ed ha approfondito, anche con citazioni giurisprudenziali, le doglianze già proposte.
7. AL, tramite i difensori avv.ti Cola e Raucci, deduce quattro motivi di doglianza.
a) Primo: motivazione illogica e contraddittoria quanto al riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione ai capi A e B - la cui esclusione determinerebbe la prescrizione dei reati -, sulla base di circostanze successive alla organizzazione e allo svolgimento della gara di aggiudicazione, tali da non dimostrare la conoscenza in capo al VA, all'epoca, del patto tra i fr.LL SI e la camorra. Infatti quanto riferito dai collaboratori, e in particolare dal AL, si riferiva a fatti successivi e a rapporti dell'imputato con un diverso clan. Ciò posto, le due intercettazioni citate in sentenza (n. 1062 del 10-8- 2000 tra LE e LO in cui il primo dice al secondo che il "presidente" lo ha appena chiamato e gli ha detto che i RA stanno creando problemi, e n. 2752 del 26-7-2000 tra RO e LO, il primo dei quali comunica al secondo che sono stati da lui i RA che gli hanno assicurato di rinunciare alla gara, facendo riferimento ad un "presidente" che parla troppo) non potevano costituire riscontro a dichiarazioni scollegate dal reato e comunque l'individuazione nel VA del "presidente", evocato in esse quale persona che forniva agli esponenti della camorra informazioni importanti sugli sviluppi della gara, era frutto di un procedimento inferenziale avvalorato soltanto dal fatto che i pentiti avevano riferito che, dopo i fatti suo A e B, il ricorrente avrebbe avuto contatti con un diverso sodalizio (il clan La OR). b) Secondo: omessa motivazione sotto il profilo del concorso morale nel reato di cui all'art. 513 bis c.p. (capo A), il cui riconoscimento era stato basato esclusivamente sull'interpretazione delle intercettazioni di cui sopra, interpretazione secondo la quale le informazioni fornite dal VA alla camorra sulle iniziative assunte da CO - l'altro concorrente alla gara - erano finalizzate all'esercizio di pressioni sui fr.LL RA. Per contro, secondo il ricorrente, anche ammesso che tali informazioni fossero state fornite, comunque mancherebbe l'individuazione del contributo morale del VA alle condotte ex art. 513 bis c.p.. c) Terzo: motivazione apparente, o comunque illogica e contraddittoria, in ordine al capo D1 per mancata precisazione dell'apporto del prevenuto al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies reato a dolo specifico, con conseguente attribuzione di una responsabilità presunta.
d) Quarto: investe il diniego di attenuanti generiche nonostante la confessione della turbativa d'asta e della corruzione, e la rideterminazione della pena a seguito dell'assoluzione dal capo D, priva di motivazione e affetta da errore di calcolo, per essere stato calcolato l'aumento di un terzo per l'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7 nella misura di un anno e sei mesi, invece che di un anno e quattro mesi, pari al terzo della pena base di 4 anni di reclusione.
Il 27-6-2013 l'avv. Raucci per VA ha depositato memoria difensiva insistendo sul tema dell'erronea attribuzione all'imputato dell'appellativo di presidente al quale si fa riferimento nella due conversazioni intercettate di cui sopra.
CONSIDERATO IN DIRITTO
LI.
Il ricorso di LI è inammissibile. Al motivo di appello inerente al diniego di attenuanti generiche l'impugnante, come correttamente osservato dalla corte del territorio, aveva rinunciato, risultando dal relativo verbale di udienza la sua rinuncia a tutte le doglianze salvo che a quella relativa all'entità della pena. Sotto quest'ultimo profilo le censure proposte sono visibilmente prive di spessore avendo il giudice di secondo grado (che ha assunto quale pena base quella di anni tre di reclusione, a fronte di un minimo di due e di un massimo di sei) esplicitamente tenuto conto, così riducendo la pena inflitta di mesi quattro di reclusione, dell'ammissione dell'addebito, peraltro inappuntabilmente osservando che tale elemento a favore doveva essere bilanciato con queLL a sfavore, quali la gravità del fatto, i precedenti penali, la finalità agevolatrice dell'associazione camorristica. IZ.
1. Il ricorso di IZ introduce - essendo irrilevante che la questione non fosse stata sollevata nell'atto di appello perché proposta dal ricorrente SI con conseguente possibile effetto estensivo, e comunque rilevabile d'ufficio in quanto attiene alla qualificazione del fatto anche in relazione alle circostanze dello stesso- il tema della attribuibilità della qualifica di ente pubblico a società di capitali partecipate da enti pubblici, ovvero della configurabilità di enti pubblici a struttura societaria ai fini dell'applicabilità dell'aggravante ex art. 640 c.p., comma 2, n. 1.
2. Il collegio non ignora che la giurisprudenza maggioritaria di questa corte, valorizzando l'aspetto strutturale e il regime privatistico cui dette società sono soggette, è orientata nel senso di escludere la ricorrenza dell'aggravante, ritenendo la rilevanza della natura eventualmente pubblica del servizio prestato esclusivamente ai fini della qualifica dei soggetti agenti, secondo la concezione funzionale oggettiva accolta dagli artt. 357 e 358 c.p. (Cass. 8392/2009, 41498/2009).
3. Tale indirizzo sembra tuttavia non tener conto, privilegiando l'aspetto formale rispetto a i quello contenutistico-sostanziale, della ratio dell'aggravante, formulata in epoca anteriore alla normazione sulle privatizzazioni. Tale ratio è ravvisabile nell'esigenza di maggior tutela del patrimonio dello stato e degli enti pubblici, che non viene meno solo perché un ente a partecipazione pubblica esercente un servizio pubblico, che mette quindi in gioco risorse della collettività, è strutturato nelle forme del diritto privato, inidonee ad influire sull'aspetto funzionale della gestione di un servizio pubblico o di pubblico interesse, nella specie tra l'altro di primaria importanza (la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani in numerosi comuni della Campania).
4. Il collegio ritiene quindi di dare continuità al diverso indirizzo di legittimità, di recente elaborazione sulla base di richiami alla giurisprudenza costituzionale, comunitaria e delle sezioni unite civili di questa corte, secondo cui, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, rientrano nella categoria degli enti pubblici tutti gli enti, aventi personalità giuridica, strumentali al perseguimento di bisogni di interesse generale con carattere non industriale o commerciale, in situazione di dipendenza nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico in senso formale (Cass. 42408/2012).
5. Tale indirizzo, prendendo le mosse dal fenomeno della privatizzazione degli enti pubblici e dalla sempre più accentuata tendenza legislativa a riconoscere in capo a soggetti operanti iure privatorum la titolarità o l'esercizio di compiti di spiccata valenza pubblicistica, ha ritenuto di ravvisare l'esistenza di un organismo pubblico, ad onta della struttura privatistica, laddove, alla stregua della normativa comunitaria recepita in Italia, ricorrano tre requisiti, cioè la personalità giuridica, l'istituzione dell'ente per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, nonché, alternativamente, il finanziamento della sua attività in modo maggioritario da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, oppure la sottoposizione della gestione al controllo di questi ultimi, o la designazione da parte dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico, di più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza. Con ciò condivisibilmente privilegiando l'aspetto sostanziale, contenutistico e funzionale, a detrimento di quello formale e strutturale.
6. Alla stregua di quanto sopra, poiché EC era una società per azioni a prevalente partecipazione (51%) del consorzio tra comuni CE4, destinata ad un servizio di interesse collettivo, non industriale ne' commerciale (la raccolta e lo smaltimento del rifiuti solidi urbani), de esercitarsi tra l'altro in regime monopolistico, è d'obbligo concludere per la sua natura di organismo pubblico, con conseguente operatività dell'aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n.
1. La questione proposta è quindi infondata.
7. Tali sono anche le ulteriori doglianze del ricorso IZ.
8.Quella che fa leva sull'identità tra inducenti ed indotti in errore (gli SI), trascura in toto di considerare che i frateLL SI, inducenti in errore, erano soci occulti della FL TE, partner privato di EC, mentre il soggetto danneggiato dalle truffe era quest'ultimo, persona giuridica ovviamente distinta dalle persone degli SI, e l'indotto in errore era il socio pubblico di EC, che non avrebbe consentito il pagamento delle fatture di DI di CL BI, pacificamente "gonfiate", se fosse stato a conoscenza di tale non insignificante dettaglio, strumentale al dirottamento del surplus delle fatture, corrispondente a prestazioni non effettuate, alla famiglia BI del clan dei casalesi. Donde la ricorrenza anche dell'elemento dell'induzione in errore, invano contestata dal ricorrente.
9. Premessa, per quanto sopra, la ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, sono poi infondate le censure di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla confisca per equivalente in punto di asserita sproporzione per eccesso dell'importo confiscato, tale, secondo il ricorrente, da addossare al solo IZ il doppio del danno imputabile al 49% della partecipazione pubblica nella EC. A parte il fatto che la partecipazione pubblica in EC era pari al 51%, mentre era quella privata ad essere pari al 49%, l'entità del danno, cui va commisurata l'entità della confisca per equivalente, non è limitata alla frazione riferibile alla quota pubblica del capitale, come sembra ritenere il ricorrente, dovendo per contro, grazie alla sopra ritenuta attribuibilità del ruolo di ente pubblico alla EC, farsi riferimento al complesso del danno procurato a detto ente dalle truffe in esame.
10. Il ricorso di IZ è quindi da disattendere.
AL.
1. Il ricorso nell'interesse di AL è nel complesso da rigettare.
2. Mentre sono inammissibili le doglianze in punto di mancata esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione si fonda e di intervenuta prescrizione dei reati, la prima perché aspecifica, la seconda perché manifestamente infondata non tenendo conto dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e dei periodi di sospensione della prescrizione, è infondata quella che prospetta come punito due volte il reato di cui al capo A per essere stato considerato sia violazione più grave su cui commisurare la pena base, sia reato sateLLte per il quale infliggere un aumento per la continuazione.
3. Invero, premesso che la violazione più grave risulta correttamente individuata, nella sentenza impugnata, nel reato ex art. 513 bis c.p. di cui al capo a (l'indicazione dei reati sateLLte in queLL sub A, B e C è all'evidenza frutto di errore materiale dovendo, in luogo del reato di cui al capo A, già ritenuto violazione più grave, intendersi quello sub D1), dal quale AL erroneamente si ritiene assolto (mentre è stato assolto dal capo D, con esclusione della continuazione interna quanto al capo DI). L'aumento risulta quindi correttamente effettuato per tre reati sateLLte, e cioè per i capi B), C) e D1), quest'ultimo per mero errore materiale indicato come capo A).
De IO.
1. Il ricorso nell'interesse di De IO è infondato e va disatteso.
2. L'impugnante sembra pretendere, in virtù dell'applicazione a suo dire "a sorpresa" della prescrizione al reato sub A per effetto dell'esclusione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.7 di beneficiare dell'applicazione - in luogo dell'art. 129 c.p.p., e quindi della possibilità dell'assoluzione soltanto in presenza della prova evidente di innocenza -, della norma che consente l'assoluzione anche in caso di prova insufficiente o contraddittoria. L'assunto è non solo intrinsecamente non condivisibile, ma anche infondato per l'ovvia ragione che nella specie la declaratoria di prescrizione è stata tutt'altro che imprevista (nulla vietando quindi al prevenuto di rinunciare ad avvalersi della causa estintiva), essendo la tesi della non ricorrenza dell'aggravante del metodo mafioso e della finalità agevolatrice del sodalizio camorristico, uno dei capisaldi dell'appello del De IO.
3. Il che fa crollare l'architrave del ricorso che in nessuna parte dimostra o rappresenta l'esistenza della prova evidente dell'innocenza dell'imputato, tendendo piuttosto a scalfire singoli aspetti ritenuti sintomatici della sua partecipazione ai reati sub A, in nome di un'asserita piena cognitio del giudicante che trascura di considerare che il reato è stato dichiarato prescritto in assenza di statuizioni civili.
4. Vale comunque la pena osservare, a confutazione della censura di violazione di legge di cui al secondo motivo, che la mancanza della comunicazione all'ATI AN del giorno di aggiudicazione della gara, ritenuta dai giudici di merito espressione di una precisa strategia dell'imputato volta ad estromettere la principale concorrente di ATI FL TE, risulta ineccepibilmente argomentata in sentenza, a pag. 160, sulla base della prova documentale rappresentata dalla nota 12-7-2000 con la quale AN - informata delle operazioni di gara ma non del giorno e luogo della stessa - aveva, due giorni dopo la data dell'aggiudicazione, per l'appunto lamentato il mancato invito. Doglianza ritenuta dalla commissione di gara presieduta dall'imputato a tal punto inconfutabile da indurre, a tutela dell'immagine di formale correttezza ed imparzialità della gara, alla riapertura della stessa.
5. Le osservazioni del ricorrente circa il fatto che la prima seduta non fosse pubblica e che comunque la normativa vigente all'epoca (L. n. 142 del 1990, art. 22) consentisse anche l'individuazione diretta del partner privato delle società di erogazione servizi della pubblica amministrazione, mentre solo in seguito (T.U. D.Lgs. n. 167 del 2000) sarebbe stata stabilita la procedura pubblica per la relativa selezione, non valgono a privare il mancato invito a AN del valore sintomatico ad esso attribuito nelle sentenze di merito, per l'ovvia ragione che la scelta della gara ad evidenza pubblica imponeva che il procedimento ne rispettasse tutte le regole indistintamente.
6. Inutilmente, poi, si tenta nel ricorso, sempre nell'ambito della doglianza in esame, di interpretare la tempistica dell'ingresso del De IO nella vicenda dell'aggiudicazione come un segno della sua estraneità ai profili di iLLceità che l'avevano caratterizzata. Invero la circostanza che egli fosse stato nominato dirigente f.f. del consorzio CE4, e in tale veste designato per legge a presiedere la commissione della gara, il 3-4-2000, a bando di gara già predisposto, poco vale a favore della tesi difensiva. Ciò in primo luogo perché, anzi, la nomina a dirigente facente funzioni del consorzio proprio in quel momento, quando il titolare di tale carica era automaticamente destinato ad assumere la presidenza della commissione della gara per l'aggiudicazione, si aLLnea perfettamente all'esigenza del VA, dominus della costruzione a tavolino dell'aggiudicazione in favore di FL TE, di collocare un uomo di fiducia alla presidenza della commissione affinché agisse come sua longa manus, monitorando la situazione e segnalando tempestivamente eventuali intoppi della procedura.
7. Senza contare che la corte napoletana ha dato ampiamente conto dei preesistenti legami tra VA, De IO e i frateLL SI (definiti tutti e quattro pittorescamente dal AL come "culo e camicia", cioè come un quartetto inseparabile) e del fatto che l'accordo criminoso includesse già in precedenza, sia pure in modo occulto, il De IO - il quale ed il VA erano stati qualificati dagli SI, come riferito dal AL, "uomini loro" -, osservando pure, da un lato, come il prevenuto non avesse mancato di far valere il dato, che gli era noto nella sua veste di dirigente del consorzio, della morosità nei confronti del consorzio stesso di due delle imprese del gruppo guidato da AN, dall'altro come le notizie sullo svolgimento della gara (quali i problemi burocratici creati dai RA e il possibile ricorso al Tar da parte di costoro) fossero pervenute in tempo reale al VA - che le aveva poi girate, come si vedrà, ad esponenti del clan BI - necessariamente da un membro della commissione, il quale non poteva che identificarsi nel De IO, come del resto indirettamente ammesso da ER SI quando aveva dichiarato che questi era stato nominato dal VA come sua longa manus.
8. Per quanto, dunque, come riconosciuto in sentenza, il ricorrente non avesse operato pressioni in commissione per l'aggiudicazione in favore di FL TE, egli aveva nondimeno svolto - e in ciò è stato con ragione ravvisato il suo contributo ai reati sub A- una non secondaria funzione di monitoraggio della gara e informativa dei suoi sviluppi, in particolare quanto alle reazioni ed alle iniziative dei RA, secondo le modalità appena ricordate.
9. Alla stregua di quanto osservato, neppure sussiste il vizio di motivazione dedotto con il terzo motivo, erroneamente indicato come quarto, in quanto la mancanza di condotte del De IO direttamente influenti sul risultato della gara, non elimina il suo contributo in termini, oltre che di partecipazione alla predisposizione del bando di gara, di mancato avviso a AN del giorno dell'aggiudicazione e la sua funzione di monitoraggio ed informativa appena evidenziata, volta a consentire ai sostenitori degli SI le iniziative del caso.
10. Nell'odierna discussione orale è stata introdotta da uno dei due difensori del De IO la questione della qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 353 c.p., meritevole, in linea teorica, di attenta considerazione.
11. In sostanza si è sostenuto che l'introduzione, con novella del 2010 (L. 13 agosto 2010, n. 136, art. 10 dedicata al piano straordinario contro le mafie e alla delega per la redazione di un codice antimafia), dell'art. 353 bis c.p., che prevede il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, così da garantire un più efficace contrasto del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nelle procedure di affidamento degli appalti pubblici, militerebbe nel senso che il fatto consistente nel turbamento del procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della P.A., contestato al prevenuto, non fosse compreso nella preesistente fattispecie di cui all'art. 353 c.p., con conseguente mancata previsione di esso come reato in epoca anteriore al 2010, in cui si colloca il reato ascritto al De IO.
12.La tesi è suggestiva anche nella perdurante assenza di elaborazione giurisprudenziale sulla norma di relativamente recente introduzione. Sull'interpretazione dell'art. 353 citato si registra invece un contrasto giurisprudenziale.
13. L'orientamento di questa corte, anteriore alla novella del 2010, era prevalente nel senso di ricomprendere nella figura di reato ex art. 353 anche la turbativa verificatasi, attraverso l'irregolare svolgimento dell'ordinario iter procedimentale previsto dalla legge, nella procedura che precede la gara, sempreché, s'intende, fosse possibile dimostrarne la specifica finalizzazione al turbamento della gara (Cass. 6^, 21.3.2003, Salamone, CP 2004, 2876; Cass. 6^ 19.1.2000, Virgili, CP 2003, 151). Tuttavia non era mancata l'affermazione secondo la quale il reato di turbata libertà degli incanti non è configurabile prima che la procedura di gara abbia avuto inizio, ossia prima che il relativo bando sia stato pubblicato, dovendosi ritenere carente in tale situazione il presupposto oggettivo per la realizzazione delle condotte previste dalla norma incriminatrice (Cass. 6^, 26.2.2009, Mautone, CP 2010, 1780). 14. L'orientamento maggioritario è stato significativamente ribadito anche di recente osservando come la turbativa possa realizzarsi non solo nel momento preciso in cui la gara si svolge, ma anche nell'ambito del complesso procedimento che porta alla gara, o addirittura fuori della gara medesima, assumendo rilievo la sola lesione della libera concorrenza che la norma penale intende tutelare a garanzia degli interessi della pubblica amministrazione (Cass. 18161/2012). 15. Tale contrasto sull'interpretazione dell'art. 353 c.p. e l'introduzione dell'art. 353 bis stesso codice non mancheranno di determinare l'intervento chiarificatore delle sezioni unite di questa corte sul punto se, prima del 2010, la nozione dei comportamenti penalmente rilevanti dovesse intendersi circoscritta negli angusti confini spazio-temporali della gara vera e propria (cioè della fase procedimentale compresa tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione), nel qual caso la novella del 2010 avrebbe introdotto una nuova fattispecie di reato, oppure comprensiva della fase precedente, considerato che il turbamento alla cui prevenzione e punizione la fattispecie ivi prevista è funzionale, può esplicarsi anche prima della fase procedimentale compresa tra la pubblicazione del bando e l'aggiudicazione, ad esempio personalizzando, come nella specie, il contenuto del bando sul profilo di uno dei potenziali concorrenti e rendendo così irrilevante che la gara si svolga poi in maniera formalmente regolare.
16. La quaestio iuris, di non scarso momento, è tuttavia destinata a restare priva di concrete ricadute nel caso in esame, in cui il reato è contestato come comprensivo di una serie di condotte, verificate tutte sussistenti dai giudici di merito, che iniziano con il "taglio" del bando su misura dei requisiti di FL TE (soci di sesso femminile di età inferiore ai 29 anni), ma proseguono con il mancato invito alla fase dell'aggiudicazione della principale concorrente di questa, ATI AN di OL RA, e con il previo "avvicinamento" dei frateLL RA onde impedire loro un'utile partecipazione alla gara, profili rientranti nella fase della gara in senso stretto, che neppure la più garantista delle interpretazioni potrebbe escludere dalla previsione dell'art. 353 c.p.. LE.
1. Il ricorso nell'interesse del LE, inammissibile per taluni aspetti, è nel complesso da rigettare.
2. Il primo motivo, inerente al capo A d'imputazione, reitera, con argomenti generici ed inidonei a scalfire la ricostruzione condivisa in sentenza, la doglianza, già oggetto di puntuale esame e motivata reiezione da parte del giudice di appello, circa la valutazione del materiale probatorio, rappresentato da contributi dichiarativi (dei frateLL SI e del collaboratore di giustizia AL) e da intercettazioni telefoniche. Materiale attentamente valutato dalla corte territoriale che ha evidenziato come i primi, riscontrati dalle seconde, indicassero il LE come a) colui che, insieme al LO, aveva chiesto al AL, per conto di BI NI, di coadiuvare gli SI al fine di rendere operativa la FL TE in vista dell'aggiudicazione della gara, e aveva assistito il AL nel recupero degli automezzi da questi già venduti che dovevano essere, al fine di cui sopra, conferiti nella società, b) colui che, conoscendo già in precedenza i due frateLL imprenditori, ne aveva poi regolato i rapporti con il clan, avendo con loro plurimi incontri e prendendone le parti in ogni occasione, c) la persona in diretto contatto con VA dal quale era informato in tempo reale degli sviluppi della gara che commentava con il LA ed altri sodali, concordando con costoro le contromosse da intraprendere al fine del buon esito dell'operazione.
3. Inesattamente, poi, il ricorrente individua la motivazione del suo ritenuto concorso nell'accordo corruttivo sub B nella sola conversazione intercettata in cui si faceva cenno a 120.000,00 Euro, la cui causale era stata ritenuta ambigua dalla stessa corte territoriale.
In realtà altri sono gli argomenti spesi in sentenza a sostegno dell'affermazione di responsabilità concorsuale del LE per tale reato, e cioè l'accerta partecipazione di questi alla vicenda di FL TE fin dalle sue primissime fasi, allorché gli SI avevano incontrato il latitante NI BI per stringere con lui l'accordo, poi proseguita al momento della dotazione della società con beni strumentali di provenienza del AL (di cui, come ricordato in sentenza, l'imputato aveva informato il LA con la telefonata del marzo 2000), partecipazione la quale coerentemente e logicamente non poteva che essersi estesa, quanto meno a livello di concorso morale, all'accordo corruttivo, che ne costituiva normale evoluzione, dati anche i diretti rapporti dell'imputato con VA, poco sopra ricordati. Mentre l'intercettazione relativa al versamento da parte della camorra, tramite LE, della somma di 120mila Euro a SI LE (in ordine alla quale, molti anni dopo, LE, detenuto presso la casa circondariale PagliareLL di Palermo, si doleva, come si vedrà trattando la posizione di ER SI, delle scarse possibilità di recupero), è stata menzionata dalla corte al solo scopo di dar conto degli stretti legami tra SI e il clan dei casalesi e di ipotizzare, a livello di mera possibilità, che costoro avessero attinto dal clan - tramite il LE - le risorse per corrompere VA.
4. Del pari infondato l'asserto per il quale non sarebbero stati indicati gli elementi a sostegno della sussistenza del dolo specifico relativamente al capo D1, per contro ragionevolmente ancorata dal giudice di appello al fatto che la partecipazione occulta del LE a FL TE rispondeva, tra l'altro, anche all'esigenza di non rendere aggredibile la partecipazione societaria da misure di prevenzione patrimoniali, cui tanto l'imputato quanto i sodali affiliati al clan dei casalesi erano assoggettabili.
5. Prive di fondamento sono da ultimo le doglianze relative al riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e alla determinazione della pena. La prima involge ancora una volta la valutazione delle acquisizioni probatorie dichiarative e captative, logicamente interpretate in sentenza come indicative del coinvolgimento del LE nella vicenda proprio per conto della famiglia BI al cui reggente erano riferibili le attività criminose poste in essere a fini agevolativi del clan e/o con metodo mafioso. La seconda è generica a fronte di congrua motivazione - non per relationem - alle pagg. 171 e 172 della decisione impugnata. SI.
1. Le questioni in rito proposte dall'SI meritano nel complesso rigetto.
2. La prima, inerente al diniego di rinvio dell'udienza del 15-2-2012 per asserito impedimento dell'imputato, ha trovato adeguato esame ed ineccepibile soluzione nel provvedimento della corte di appello di Napoli in pari data nel quale, premesso che la richiesta di informazioni presso il Presidio Ospedaliero Pineta Grande nel quale SI era stato ricoverato il giorno precedente aveva consentito di accertare che la diagnosi alla base del ricovero era di "dispnea in paziente con cardiopatia ischemica cronica", si escludeva che la patologia fosse tale da impedire la partecipazione dell'imputato all'udienza - il che del resto non era affermato neppure nella nota del Presidio Ospedaliero -, trattandosi di situazione cronica, non correlata ad eventi acuti, come confermato dal mancato ricovero in via di urgenza presso un presidio di pronto soccorso. Del resto è soltanto l'impossibilità del soggetto portatore della patologia di essere presente in giudizio se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute, a determinare l'impedimento assoluto legittimante il rinvio dell'udienza (Cass. 4284/2013) e tale situazione appare del tutto estranea al caso in esame in quanto non documentata e neppure affermata, lo si ribadisce, dal responsabile del luogo del ricovero.
3. Quanto alla seconda, relativa a nuLLtà della sentenza per mancata previa camera di consiglio rispetto alla lettura del dispositivo da parte del Gip, essa è manifestamente infondata in quanto, come correttamente osservato dalla corte territoriale, trattandosi di giudizio dinanzi a giudice monocratico e non collegiale, nessuna norma impone il formale ritiro in locale diverso dalla sala udienze non essendovi necessità di consultazione con altri componenti dell'organo giudicante (senza contare che nella specie il Gip aveva differito la pronuncia della sentenza all'evidente fine di assicurarsi il necessario spatium deliberandi).
4. La terza e la quarta questione sono inammissibili in quanto, per consolidato orientamento di questa corte, la scelta del giudizio abbreviato preclude all'imputato la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti di investigazione compiuti dopo la scadenza dei termini delle indaginirs-preliminari, non essendo essa equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (Cass. 21265/2011, 12085/2011).
1. L'esame dei tre motivi inerenti il reato associativo (capo G), tutti incentrati sui vizi sub b), c), e) art. 606 codice di rito, deve muovere, per ragioni logico-sistematiche, dall'ultimo che investe il diniego da parte del PM, da un lato, del rilascio di copia dei supporti della registrazione di due conversazioni intercettate (n. 1062 del 10-8-2000, ore 10,45, tra LE e LO e n. 33 del 25-2-2000, ore 17,31 tra LE e LA), dall'altro della duplicazione delle registrazioni delle dichiarazioni del collaboratore AL, presenti in atti soltanto in forma di verbalizzazione riassuntiva, profilo, quest'ultimo, in ordine al quale il ricorrente, evidentemente ben consapevole della mancata previsione di tale diritto, ha chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale per contrasto degli artt. 64 e 65, 374, 141 bis e 134 c.p.p. con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui i primi non riconoscono all'imputato il diritto di ottenere copia delle fonoregistrazioni delle dichiarazioni accusatorie individuate come fonte di prova nella richiesta di rinvio a giudizio.
2. Senonché, come già inappuntabilmente osservato dalla corte napoletana, la questione di costituzionalità, al di là del giudizio sulla sua fondatezza, è irrilevante nel presente procedimento stante l'opzione per il giudizio abbreviato. Giudizio a "prova contratta" che è caratterizzato da un patteggiamento negoziale sul rito, in virtù del quale le parti, rinunciando a chiedere ulteriori mezzi di prova, accettano che la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti (art.442 c.p.p., comma 1 bis), nella specie le dichiarazioni del collaboratore di giustizia in forma di verbalizzazione riassuntiva, e contenuti nel fascicolo trasmesso dal PM al Gip ai sensi dell'art. 416, comma 2, stesso codice (salvo l'esercizio dei poteri d'ufficio da parte del Gip ex art. 441, comma 5, codice di rito), così consentendo di attribuire agli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari quel valore probatorio di cui essi sono normalmente sprovvisti nel giudizio che si svolge invece nelle forme ordinarie del dibattimento (Cass. Sez. U. 16/2000).
3. Considerazioni, queste sulla natura del giudizio abbreviato, che consentono pure di ritenere infondata l'altra questione, relativa al provvedimento del PM di rigetto della richiesta di copia dei supporti di due intercettazioni, cui la parte ha prestato acquiescenza, consentendo l'utilizzo di queste ultime, allorché ha optato per tale forma di giudizio.
4. Le altre due doglianze, attinenti al merito dell'affermazione di responsabilità dell'SI per il reato associativo (capo G), sono del pari infondate. A contrastare la qualifica dell'imputato di partecipante al clan dei AL nella frangia facente capo alla famiglia BI, il ricorso prospetta dapprima un ruolo dell'SI, e del fratello SI LE, poi ucciso, di vittime della camorra (ricostruzione intorno alla quale ruota l'enfatizzata collaborazione con la giustizia dei due frateLL), poi, subordinatamente, l'occasionalità e l'unicità del patto stipulato dagli SI con il clan per l'operazione FL TE/EC, ritenuto perciò stesso inidoneo, anche per brevità di durata ed esito faLLmentare, a dar conto di una stabile e dinamica appartenenza dei due frateLL al clan camorristico.
5. Orbene, come la corte territoriale non ha mancato di acutamente puntualizzare, l'operazione di cui sopra, che il ricorrente si sforza invano di minimizzare, è già di per sè significativa, per la sua portata spazio-temporale e per i suoi effetti economici (avrebbe infatti assicurato alla FL TE, partner privato di EC, la cogestione, per alcuni anni e in regime monopolistico, del lucroso servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani in numerosi comuni campani), della preesistenza ed immanenza di un forte legame tra la famiglia BI e gli SI. Non si spiegherebbero, altrimenti, non solo nell'ottica del coartato assoggettamento dei due imprenditori alla camorra, ma neppure in quello dell'occasionale pactum sceleris con essa, le vicende, entrambe gestite da appartenenti al clan guidato dalla famiglia BI, volte rispettivamente ad estromettere AN dei fr.LL RA dalla gara per l'aggiudicazione del partner privato di EC e ad indurre IM SR all'abbandono dell'appalto per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel comune di LT in favore di EC. Se infatti si fosse trattato soltanto di assicurarsi introiti estorsivi in tale settore, oppure anche di stringere un singolo pactum ad acta per giovarsi di una quota degli utili di tale servizio, l'identità dell'aggiudicatario, come logicamente osservato in sentenza, sarebbe stata indifferente perché in quell'area geografica tutti gli imprenditori erano soggetti alle richieste estorsive della camorra, ne' avrebbe avuto senso estromettere i RA, imprenditori del settore, già legati alla camorra, a favore degli SI, imprenditori edili del tutto inesperti e strutturalmente inattrezzati ed impreparati a gestire quel servizio, che avevano infatti avuto bisogno dell'apporto di conoscenze e di beni strumentali del AL.
6. La scelta dell'imputato e del fratello si spiega quindi e si giustifica, come la corte del territorio non ha mancato di evidenziare, con la preesistenza di loro radici camorristiche tramite rapporti familiari - IO OV era loro cugino acquisito - anteriori alla scissione BI/VO (come da dichiarazioni dei collaboratori NA UI e NA ON, pagg. 126 e 127 della sentenza impugnata, ritenuti credibili nel processo Spartacus, pag. 129 della stessa sentenza). Radici che si sarebbero manifestate (NA UI) attraverso l'intermediazione in estorsioni, l'agevolazione della latitanza di OV, la prestazione della loro abitazione per summit mafiosi, elementi che, pur privi di specifici riscontri, avvalorano i sospetti di legami risalenti degli SI con il sodalizio e la fiducia riposta in loro dagli appartenenti al clan del casalesi, alle cui logiche utilitaristiche di scissioni e di alleanze ER SI non sarebbe rimasto estraneo, come comprovato dalla presenza del suo nome in una delle liste sequestrate al clan VO con accanto il n. 300 (ritenuto corrispondente al contributo mensile di 25mila Euro).
7. Nè vale invocare, in senso contrario, l'asserita brevità dell'accordo, argomento già archiviato con congrua motivazione nella sentenza impugnata (pag. 116), la cui rottura, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente valorizzando l'unica dichiarazione in tal senso del collaboratore AL, non si colloca nel 2000, anno dell'operazione FL TE/EC, essendo tale indicazione, come ineccepibilmente spiegato dalla corte napoletana, da attribuire ad errore di AL in uno solo dei suoi tanti interrogatori ricostruttivi della vicenda. Rottura collocata invece nel 2002 in tutti gli altri contributi dichiarativi del collaboratore, ma comunque accompagnata dalla prosecuzione del pagamento della "camorra" fino al 2004, e cioè fino a quando durò l'appalto di LT (espressione della produttività di EC anche grazie al pregresso apporto del clan) e anche oltre (come da conversazioni intercettate il 18-12-2004, evidenziate in sentenza a pag. 130 e 131, quando l'appalto di LT era cessato, che rivelano come ancora SI corrispondesse 10mila Euro al mese), in virtù di un accordo tra SI ed il clan, incompatibile tanto con la qualifica di estorto dell'imprenditore, che con la tesi dell'occasionale patto ad acta, coerente invece con la sua appartenenza ad esso, secondo quanto, con ineccepibile logica, ritenuto in sentenza. La decisione impugnata si sottrae così alla censura del ricorrente secondo la quale la partecipazione al sodalizio successiva alla rottura dell'accordo per l'aggiudicazione della gara, sarebbe stata ritenuta sulla base soltanto della generica affermazione del permanere della disponibilità dell'SI nei confronti del clan, senza l'individuazione di condotte attive.
8. Del tutto inappropriato, poi, è il richiamo al giudicato cautelare formatosi in ordine alla rescissione dei legami dell'imputato con l'associazione nel 2002, giudicato endocautelare limitato, per l'appunto, a tale fase incidentale del procedimento.
9. Senza contare che, secondo quanto evidenziato a pag. 125 della sentenza con argomentazione in fatto solo genericamente contestata come inverosimile nel ricorso, gli SI non avevano mai pagato le c.d. tangenti di tasca propria, bensì con soldi pubblici provenienti dal consorzio CE4, grazie al meccanismo truffaldino della sovrafatturazione delle prestazioni di DI BI a EC, il cui surplus, relativo a prestazioni inesistenti, era posto a carico della parte pubblica di EC, il consorzio appunto, in tal modo non facendo carico a FL TE (v. specchietto e motivazione a pag. 101 della sentenza impugnata): ulteriore e decisivo riscontro alla prospettazione accusatoria per la quale gli SI non erano vittime della camorra, bensì affiliati alla stessa, verso la quale, in virtù della partecipazione di FL TE a EC, dirottavano denaro degli enti territoriali destinatari del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti.
10. Il che fa anche giustizia dell'assunto del ricorrente, evidentemente finalizzato a sminuire la portata dell'accordo e soprattutto la sua capacità dimostrativa dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio camorristico, secondo cui esso si sarebbe risolto in un nulla di fatto dal punto di vista economico per il clan BI. Invero, benché probabilmente quest'ultimo non ne avesse tratto i benefici sperati in punto di partecipazione agli utili di EC, tuttavia, come già ricordato, la cd. camorra mensile era stata corrisposta ben oltre la vigenza del patto stesso.
11. Del resto, come pure acutamente osservato in sentenza, la conclusione che non si fosse trattato di un accordo sporadico tra gli SI e la camorra, è ulteriormente avvalorata dalla circostanza che quest'ultima era a conoscenza già delle prime fasi del bando di gara e aveva fornito un decisivo contributo all'aggiudicazione sia tramite un proprio imprenditore esperto del settore, il AL, sia mediante le minacce e le violenze sui RA affinché abbandonassero il campo.
12. Non presenta maggior spessore in senso contrario l'argomento, valorizzato nel ricorso, della lecita costituzione di FL TE in mancanza di apporti della camorra alla costituzione del capitale sociale. Invero tale apporto non risulta neppure prospettato nei capi di accusa, nei quali è invece evidenziato il contributo prestato, sotto diverso, ma non meno rilevante versante, dal AL, imprenditore legato al predetto clan, e dai suoi frateLL, alla costituenda società sotto forma di conferimento delle risorse strutturali e finanziarie (camion, compattatori, referenti bancari) e del patrimonio di conoscenze e di contatti (know how, rapporti relazionali, prestazioni d'opera) per l'esercizio dell'attività di raccolta dei rifiuti, per il quale FL TE non era attrezzata potendo solo vantare la formale rispondenza della compagine sociale ai requisiti previsti dalla legge per l'imprenditoria giovanile (socie di sesso femminile di età inferiore ai 29 anni). 13. La circostanza, poi, dell'intervenuta assoluzione dai reati di riciclaggio sub D), per non essere stata ritenuta provata in modo certo la provenienza da delitto sia dei beni strumentali messi a disposizione di FL TE dal AL, che dell'importo conferito dalla stessa società al capitale della costituenda EC, tra l'altro anche per conto delle imprese IG e CA facenti parte dell'ATI da essa guidata (il che conferma, secondo quanto ritenuto in sentenza, la partecipazione solo "di facciata" delle stesse, che, come pure evidenziato dalla corte territoriale, non avevano conferito nulla, neppure la loro quota per la costituzione della EC, corrisposta appunto da ER SI, come da questi ammesso), non significa che la camorra non avesse avuto un ruolo determinante nella trasformazione di FL TE da "scatola vuota" in partner ideale del consorzio dei comuni per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, trasformazione dovuta agli apporti del AL, esperto del settore, a ciò deputato dal clan, seguita dagli interventi da quest'ultimo predisposti, anche manu militari, per assicurare la vittoria della gara e l'immediata operatività di EC. 14. Vanamente il ricorrente si intrattiene poi, all'evidente fine di allontanare la società dall'area di influenza della camorra, sulla questione della vendita, in luogo del conferimento, a FL TE dei veicoli del AL, in tal caso ritenuto non qualificabile come socio occulto di detta società. Invero la sentenza, lungi dall'ignorare tale aspetto della vicenda, lo ha puntualmente ricostruito osservando, con congrua motivazione in fatto, che il pagamento dei mezzi era stato preteso solo dopo che il patto si era sciolto, individuando nel rifiuto da parte di AL degli assegni postdatati al 2001, una forma di pressione della camorra sugli SI che per questo avevano aumentato il versamento mensile al clan, con la conseguenza che l'accordo si era rotto comunque in epoca successiva, permanendo tuttavia, anche dopo la rottura, la partecipazione dell'imputato all'associazione per quanto già osservato e per quanto si osserverà.
15. Nè la corte del territorio ha mancato di richiamare il dato costituito dal versamento da parte della camorra, tramite LE, della somma di 120mila Euro a LE SI (in ordine al quale LE, molti anni dopo, si doleva delle scarse possibilità di recupero a seguito della morte dell'imprenditore e della mancata conoscenza della vicenda da parte della moglie di questi:
intercettazioni presso la casa circondariale PagliareLL di Palermo, dove LE era detenuto, in data 15-12-2008 e 27-7-2009), che, per quanto non necessariamente collegato con l'operazione EC (donde l'assoluzione dal capo D), è comunque idoneo a dar conto di stretti legami tra SI e il clan dei casalesi, anche oltre il singolo accordo in esame. Milita poi a sostegno di tale conclusione anche la frequentazione di ER SI con componenti del clan, evidenziata a pag. 130 della sentenza, e l'impiego da parte di EC, per prestazioni funzionali all'attività d'impresa svolta, di società riconducibili al clan BI, quali l'DI di BI CL, mezzo per l'incanalamento di denaro pubblico verso il clan (capo E) e, per le forniture informatiche agli uffici di EC, la società La Nota di NI LO, marito della figlia di FR BI e affiliato al clan.
16. La doglianza del ricorrente circa il mancato esame della memoria in atti e delle produzioni documentali comprovanti la tesi dell'assoggettamento degli SI alla camorra (la quale, dopo aver cercato di acquisire con la forza una quota nella FL TE, avrebbe loro imposto lo scotto di pagamenti estorsivi via via più elevati, giungendo ad eliminare LE SI allorché non erano stati rispettati gli impegni presi), pecca di genericità limitandosi a richiamare censure già proposte, senza esporre le ragioni di critica e in modo disancorato dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. 22445/2009), solo riproponendo la tesi difensiva del ruolo di estorti dei frateLL SI. Tesi già sopra disattesa osservando come, al contrario, la corte napoletana ha individuato nei versamenti mensili da parte dei due frateLL l'esecuzione di una transazione stipulata dopo la rottura dell'accordo per EC, dovendo gli SI sdebitarsi con la camorra e avendo per questo anche aumentato il contributo mensile, da 10 milioni di lire a 15mila Euro, come riferito dal Guida.
17. La circostanza che gli SI siano persone offese di una estorsione ai loro danni da parte di esponenti del clan La OR, accertata in primo grado, secondo quanto evocato nel ricorso, non è incompatibile, come già osservato in sentenza, con la loro appartenenza alla famiglia BI, alla quale il clan La OR sarebbe stato subordinato o comunque coordinato. Infatti la corte territoriale, premessa la diversità del materiale probatorio alla base dei due procedimenti, la diversità dei clan e la diversa collocazione temporale delle due vicende, ha puntualizzato come, secondo l'id quod plerumque accidit, non possa escludersi che l'imprenditore partecipe o colluso sia, in tempi diversi, estorto - come del resto avvenuto per i RA e per i titolari di IM -, secondo la logica camorristica del maggior profitto, alla quale si ispirava del resto anche l'imputato, condannato in quel procedimento per truffe in danno Consorzio CE4 in occasione della cessione delle quote sociali.
18. Del tutto aspecifica è poi, per quanto sopra già osservato, la doglianza relativa alla ritenuta utilizzabilità delle intercettazioni, che richiama genericamente, senza ulteriori specificazioni, il contenuto di memorie difensive ed in replica già depositate, di cui la sentenza non avrebbe tenuto conto.
1. I cinque motivi di ricorso in ordine al capo A sono da disattendere essendo per taluni aspetti finanche inammissibili.
2. Motivo ottavo. La questione dell'utilizzabilita delle dichiarazioni testimoniali di OL RA replica doglianza già oggetto di puntuale disamina e motivata risposta nella sentenza impugnata che, a pag. 67, ha escluso che il RA risultasse già indagato quando era stato sentito nel presente procedimento (cioè l'11-6-2007, mentre l'ordinanza cautelare nei suoi confronti per concorso esterno nell'associazione dei casalesi sarebbe stata emessa soltanto il 21-6-2010), e comunque che vi fosse connessione tra i due procedimenti. La censura di inutilizzabilità delle intercettazioni è a sua volta inammissibile peccando di genericità in quanto si limita richiamare ragioni già espresse in memorie difensive ed integrative, senza tuttavia esporre i motivi di critica e senza specificare i punti della sentenza che si esporrebbero ad essa, trascurando che la corte del territorio ha fornito ampia motivazione dell'infondatezza della doglianza in sede di trattazione delle questioni preliminari. Vale la pena aggiungere, anche a smentire l'assunto del ricorrente che, senza le dichiarazioni RA e senza le intercettazioni, sarebbe stato impossibile pervenire all'affermazione di responsabilità per il capo A), che per la turbativa d'asta (come del resto per l'accordo corruttivo con VA) SI è confesso e che, a sostegno del verdetto di condanna, militano anche le propalazioni del collaboratore AL.
3. Motivo nono. La doglianza di contraddittorieta della motivazione in punto di ritenuto concorso tra i reati di turbata libertà degli incanti e di illecita concorrenza con minaccia o violenza, che fa leva sulla sostanziale inutilità, nel caso di esame, della condotta caratterizzante la seconda fattispecie a fronte di bando di gara tagliato su misura sulle caratteristiche di FL TE e quindi di totale assenza di chances di vittoria da parte di AN, è infondata. Per esatto che possa essere in teoria l'assunto della inutilità di cui sopra, ciò non toglie che in pratica, gli imputati, come puntualmente osservato in sentenza a pag. 70, avessero deciso, con evidente valutazione ex ante, di agire, per essere certi del risultato, su ambedue i fronti, da un lato assicurandosi il preconfezionamento del bando in modo che i requisiti previsti per il partner privato del consorzio corrispondessero a queLL di FL TE, dall'altro, con strategia di stampo tipicamente mafioso, facendo in modo di scoraggiare la concorrente AN tanto dalla partecipazione alla gara che dall'assunzione di iniziative per contestarne il risultato. In punto di necessità dell'avviso ad AN del giorno dell'aggiudicazione, negata nel ricorso sulla base delle dichiarazioni del De IO, si rimanda a quanto già osservato trattando la posizione di quest'ultimo, mentre per il resto il motivo in esame è inammissibile per aspecificità.
4. Motivo decimo. Anche il decimo motivo è carente di fondamento in quanto il rapporto concorrenziale prospettato dall'accusa, e condiviso in sentenza, ha quali protagonisti esclusivamente FL TE, da un lato, ed AN dall'altro, non rilevando quindi la diversa natura di AN (soggetto privato) e di EC (ente a partecipazione mista, pubblica e privata), anche se tutta l'operazione era finalizzata ad avvantaggiare EC (ma in quanto partecipata da FL TE), destinata a gestire in regime monopolistico il settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
5. Motivo undicesimo. Affetto da manifesta infondatezza è il motivo undicesimo che lamenta carenza di motivazione del ritenuto concorso morale dell'SI nei reati sub A). Lungi dall'essere argomentato soltanto sulla base del suo interesse a truccare la gara per eliminare il possibile avversario, il riconoscimento del concorso è stato ancorato al fatto che dalle dichiarazioni del AL risulta che era stato proprio SI a proporre l'operazione al clan assicurando che VA e De IO erano "uomini suoi". Dichiarazioni riscontrate dalla confessione dell'imputato circa i fatti alla base delle imputazioni sub A).
6. Motivo dodicesimo. Di visibile inconsistenza la questione relativa alla costituzione dei frateLL RA come parti civili. L'assunto del ricorrente che prospetta l'ammissione dei predetti come avvenuta, in nome e per conto di AN, senza l'autorizzazione del giudice delegato al relativo faLLmento, si scontra con l'indicazione come pp.oo., nella richiesta di rinvio a giudizio, dei RA persone fisiche, i quali sempre come tali risultano, dall'accesso agli atti, essersi costituiti parte civile con atto a firma dell'avv. Vincenzo Tessitore nominato procuratore speciale ed ammessi con provvedimento del Gip 13-10-2009, essendo, ancora come persone fisiche, destinatari del risarcimento dei danni oggetto di condanna degli imputati.
1. Dei due motivi inerenti al capo D1 il primo (contrassegnato come tredicesimo) è infondato, il secondo (quattordicesimo) inammissibile.
2. Sotto il primo aspetto il ricorrente, nel sostenere la contraddittorietà tra l'assoluzione dai reati sub D di cui agli artt. 648 bis e ter c.p. e la condanna per il capo D1 (D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies conv. in L. n. 356 del 1992), in quanto aventi ad oggetto i medesimi beni, trascura di considerare che, mentre i reati previsti dal codice penale esigono la provenienza delle cose da delitto, tale elemento non è richiesto dalla fattispecie criminosa prevista nella legge speciale la quale, per quanto qui interessa, sanziona chi attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, essendo la sua ratio ispirata a sventare le manovre dei potenziali assoggettabili a tale tipo di misure volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati.
3. Pertanto l'assoluzione dal capo D, basata sulla mancanza di tale prova, è priva di ricadute sul trasferimento di valori di cui all'art. 12 quinquies citato, che postula invece la dimostrazione, ritenuta nella specie sussitente, della fittizietà dell'intestazione. Invero la corte territoriale, mentre ha concluso per l'assenza di prova, alla stregua delle produzioni documentali della difesa, della provenienza da delitto del versamento di 150 milioni di lire o di parte di essi per la costituzione di EC, ha invece ritenuto provati, sotto il profilo dell'art. 12 quinquies citato, il contributo occulto di AL, mediante il conferimento di beni strumentali lato sensu mafiosi, all'aggiudicazione in favore di FL TE e l'assunzione da parte del predetto, dell'SI e di appartenenti alla famiglia BI, della qualità di soci occulti in tale società - le cui quote erano intestate a soggetti diversi (le figlie di SI) dai soci effettivi -, e quindi nella EC, allo scopo di salvaguardare beni dal pericolo di sottoposizione a misure di sicurezza patrimoniali.
4. Il che integra il reato di trasferimento fraudolento di valori alla stregua della giurisprudenza di questa corte che ritiene integrato tale reato anche in caso di fittizia costituzione di una società commerciale volta ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attraverso l'intestazione delle quote a soggetti utilizzati come prestanome dei reali proprietari (Cass. 6939/2011).
5. Nè rileva, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la mancata imputazione delle figlie dell'SI per il reato in questione, da cui si pretenderebbe far discendere la mancanza di responsabilità dell'imputato. Infatti tale responsabilità, di natura concorsuale, prescinde dal profilo pratico della imputazione di tutti o di parte degli altri concorrenti nel reato.
6. La circostanza che in sentenza la costituzione di FL TE sia stata ritenuta finalizzata ad agevolare le attività della famiglia BI ed a favorirne l'arricchimento, non esclude affatto, contrariamente all'assunto del ricorrente, la finalità propria del reato di cui all'art. 12 quinquies legge, cioè l'elusione di misure di prevenzione patrimoniali, secondo quanto correttamente ritenuto dalla corte napoletana valorizzando anche il profilo del trasferimento mensile occulto al clan dapprima di 10 milioni di lire e poi di 15 mila Euro, somme che, se i casalesi fossero stati soci formali, avrebbero potuto essere oggetto di misure di sicurezza patrimoniali, non diversamente dalla loro quota di partecipazione.
7. Il quattordicesimo motivo è inammissibile. Invero la manifesta infondatezza della censura di carenza radicale di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7 - per avere la corte considerato soltanto il motivo di appello autonomo riguardante tale aggravante e non anche le doglianze prospettate in proposito alle pagg. 180 e 181 dell'appello - è avvalorata dalla citazione letterale nel ricorso di tali pagine in cui lo stesso ricorrente dava atto che la contestazione del metodo mafioso era stata modificata (all'udienza del 5-2-2010) in quella del fine agevolativo del sodalizio, profilo sul quale la corte ha motivato a pag. 96 della sentenza, ritenendo anche, come già accennato, che tale finalità possa coesistere con il fine di eludere l'applicazione di misure di prevenzione patrimoniali.
1. Nell'ambito della doglianza contrassegnata con il numero quindici, il ricorrente, mentre non contesta, nella sostanza, che gli appalti già in essere avrebbero dovuto essere assegnati solo dopo la scadenza, in base alla più recente normativa, a EC, e mentre si intrattiene superfluamente sul reato relativo all'appalto per la raccolta dei rifiuti nel comune di Mondragone, di cui pure era aggiudicataria la VI SR (in quanto la sentenza ha ritenuto la ricorrenza del reato soltanto relativamente all'appalto del comune di LT), infondatamente critica, in ordine al capo C (art.513 bis c.p. in danno di VI), la valenza di conferma al riconoscimento del concorso morale del prevenuto attribuita nella decisione impugnata a tre elementi. Infatti, mentre la denuncia degli operai della VI, minacciati ed allontanati dall'attività il 1-11- 2000, non poteva riferirsi alla persona dell'SI per l'ovvia ragione che questi non aveva preso materialmente parte all'azione, è del tutto inesatto che la corte napoletana non avesse precisato le intercettazioni alle quali intendeva far riferimento, dal momento che la sentenza richiama espressamente le pagine 117-120 della decisione di primo grado osservando che l'appellante non aveva contestato il contenuto di quelle captazioni, avendo solo tentato di attribuire ad altra causale le condotte minatorie. L'assunto, poi, circa la riferibilità delle dichiarazioni del collaboratore AL a fatto storico diverso, è manifestamente privo di qualunque fondatezza essendo riportate, a pag. 79 della sentenza, le dichiarazioni del AL secondo le quali SI era stato il suo mandante nella vicenda in esame ed aveva partecipato al primo incontro, quello in cui si era si era inutilmente cercato di persuadere con le buone AR e BA, titolari di VI, ad abbandonare la zona per la quale avevano l'appalto, essendosi reso quindi necessario far intervenire il gruppo "militare" composto tra gli altri da LI, reo confesso.
2. Nè coglie nel segno la censura di illogicità della motivazione per avere le corte sottovalutato sia la circostanza che già in precedenza, quindi in epoca non sospetta, la VI avesse per iscritto manifestato al comune l'intento di recedere dal contratto, sia la circostanza che essa fosse poi stata estromessa dagli appalti per delibera dei comuni interessati, con affidamento del servizio, per via commissariale, al consorzio CE4. Infatti, sotto il primo profilo, la sentenza non ha mancato di evidenziare (pag. 80) che la pregressa comunicazione di VI al comune di LT circa l'esistenza di problemi economici, era mossa dall'intento di sollecitare un adeguamento dei prezzi, e quindi di realizzare condizioni contrattuali migliori, non certo di abbandonare un lucroso affare. Sotto il secondo aspetto la corte napoletana da un lato ha precisato che l'abbandono del servizio nel comune di Mondragone da parte di VI a causa dell'arresto dei titolari della ditta, era irrilevante ai fini di escludere la sussistenza del reato sub C, dall'altro ha evidenziato l'erroneità dell'assunto del ricorrente per il quale l'appalto sarebbe passato al consorzio CE4, invece che alla EC di cui SI era socio occulto, precisando che con O.S. 424 del 21-11-2000 il servizio per il comune di LT, esclusa solo la località Pinetamare, era stato trasferito direttamente alla EC, subentrata così alla VI.
3. Meramente ipotetica, e smentita dalle risultanze di cui sopra, è quindi la prospettazione del ricorrente secondo cui, dati i collegamenti di AR, uno dei titolari di VI, con il clan La OR, le minacce agli operai potessero essere scaturite dal timore di tale clan che AR, arrestato il 20-7-2000, collaborasse con la giustizia, avendo la corte ineccepibilmente rilevato che, a seguito dell'arresto di AR e BA, i legali rappresentanti di VI erano cambiati e quindi le minacce agli operai non potevano avere effetti intimidatori sugli arrestati, senza contare che gli arresti risalivano ad oltre tre mesi prima e che comunque la confessione di LI, referente del clan BI, sul capo C, conferma ulteriormente l'estraneità del clan La OR alla vicenda.
1. L'infondatezza del sedicesimo motivo discende da quella, appena evidenziata, del quindicesimo motivo avendo lo stesso ricorrente stabilito un rapporto tra le due doglianze. Il tentativo, quindi, di contestare la sussistenza della partecipazione dell'SI al clan BI assumendo l'estraneità di quest'ultimo gruppo alla vicenda VI è destinato a naufragare, non diversamente dagli sforzi di riproporre questioni già oggetto di precedenti motivi di ricorso, quali il mancato ritorno economico a favore tanto dell'SI che del clan dall'operazione di aggiudicazione a FL TE del ruolo di partner privato del consorzio dei comuni nella EC, essendosi già ampiamente trattati i temi a) del conferimento a FL TE da parte della famiglia BI dei beni strumentali che, da scatola vuota che era, l'avevano resa in grado di svolgere il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, b) del pilotaggio da parte non solo dei politici ma anche della famiglia in questione della gara per l'aggiudicazione, c) del versamento di somme mensili da parte degli SI al predetto clan, d) della compatibilità della partecipazione ad esso dell'imputato con l'eventuale qualità di estorto, in epoca successiva, da parte del clan La OR.
2. Manifestamente infondata è poi la censura di vizio motivazionale in relazione al riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in ordine al capo C, essendo del tutto erroneo l'assunto per il quale la corte napoletana si sarebbe limitata a rappresentare, con formula di stile, a pag. 82, che detta aggravante risultava integrata rispetto ad entrambe le modalità nelle quali essa può esplicarsi. Al contrario la sentenza ha motivato in concreto la sussistenza dell'aggravante tanto sotto il profilo del metodo mafioso, valorizzando le modalità dell'azione posta in essere dall'ala militare del gruppo, che aveva sorpreso, poco dopo l'alba, gli operai della VI i quali si accingevano ad iniziare il lavoro, ben palesando loro la provenienza delle minacce dalla fazione bidognettiana del clan dei casalesi, quanto sotto il profilo della finalità agevolatrice, evidenziando che lo scopo dell'azione era quello di far subentrare nell'appalto una società occultamente partecipata dai BI.
1. Del pari inammissibile il motivo contrassegnato con il n. 17 relativo alle ipotesi corruttive sub B che, in modo del tutto generico, limitandosi al richiamo della stessa questione prospettata con i motivi di appello, e in contrasto con la ricostruzione del fatto condivisa in sentenza, deduce carenza e manifesta illogicità di motivazione per mancata indicazione, premesso il fatto certo della corresponsione della somma di centomila Euro al VA - confessato dall'SI -, delle ragioni per le quali la condotta non potrebbe configurare il reato di concussione. Del pari generica, nonché assertiva, la doglianza che investe il riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 in relazione a tale capo d'imputazione sul rilievo che l'imputato avesse agito nel proprio interesse e non in quello dell'associazione, avendo la corte territoriale fornito ampia motivazione, come sopra già evidenziato, del legame tra accordo corruttivo e accordo degli SI con la mafia, e della compatibilità tra le due finalità, propria e della criminalità organizzata, perseguite dall'imputato.
1. I motivi indicati con i numeri 18, 19 e 20, inerenti al capo E d'imputazione relativo alle truffe, sono privi di fondamento, a) Il primo, che ascrive violazione di legge e vizio di motivazione all'affermazione di responsabilità per mancato raffronto con gli altri capi d'imputazione e in particolare con il capo D (per il quale è intervenuta assoluzione in secondo grado), non considera che l'assoluzione dal reato di riciclaggio non esclude l'inganno di EC, mediante il sistema delle sovrafatturazioni, al fine di corrispondere la "camorra" alla famiglia BI, aspetto sul quale gli SI sono confessi pur nella inverosimile ricostruzione della loro posizione di estorti, b) La successiva questione, che investe il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 1, da un lato riesuma la tesi, già ritenuta infondata, dell'estorsione ai danni dei frateLL SI, dall'altro fa leva sulla qualità di soggetto di diritto privato di EC, prospettazione già esaminata, e disattesa, trattando la posizione IZ, c) La sentenza impugnata si sottrae, poi, alla censura di vizio di motivazione in ordine alla confisca per equivalente, essendo irrilevante la circostanza dell'insinuazione di DI BI nel faLLmento EC/Egea Service, spiegabile con la falsità ideologica delle fatture (pag.109 della sentenza), mentre il riconoscimento del risarcimento del danno al consorzio Egea Service subentrato a EC, non contrasta con la qualifica di danneggiato dal reato attribuita al consorzio CE4, essendo questo il socio pubblico di EC. d) La mancata esclusione della parte civile Egea Service in faLLmento, di cui al provvedimento del Gip 13-10-2009, contestata dal ricorrente in quanto la relativa costituzione non risulterebbe autorizzata dal giudice delegato, risulta poi adeguatamente giustificata in sentenza richiamando l'assenza di un onere di documentazione in tal senso in sede di costituzione e il puntuale richiamo, nell'atto di nomina del difensore e procuratore speciale da parte del curatore faLLmentare, all'autorizzazione del GD in data 21- 9-2009, confermato dall'accesso agli atti.
1. Priva di qualunque fondamento è poi la censura di abnormità della pronuncia di trasmissione atti al PM ex art. 521 codice di rito per ritenuta diversità del fatto di cui al capo H, non rilevando che il principio della correlazione tra accusa contestata e sentenza operi solo in caso di condanna - SI era stato assolto in primo grado da tale reato -, dal momento che avverso l'assoluzione era stato proposto appello dal PM.
1. Nè sono maggiormente fondate le questioni di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 per tutti i reati e in ordine al diniego di attenuanti generiche. Sotto il primo profilo appare del tutto generico, e comunque in contrasto con le risultanze, l'assunto che l'accusa non avrebbe dimostrato l'esistenza di frange del clan dei casalesi nel periodo di interesse, non rilevando l'eventualità che l'esistenza del clan risulti accertata giudizialmente con riferimento ad epoca precedente. Quanto al diniego delle generiche, mentre il richiamo alla collaborazione prestata è irrilevante essendo stata questa sempre circoscritta all'ammissione di fatti minori nell'ambito di un ridimensionamento della responsabilità basato sulla descrizione dei frateLL SI come vittime di estorsione, la corte napoletana ha fornito perspicua indicazione, alle pagg. 153 e 153 della sentenza, degli elementi ostativi alla concessione (ER SI era l'elemento di raccordo tra i politici locali e la camorra;
il vincolo societario era risalente;
i reati avevano determinato elevati costi per la collettività; egli aveva continuato a delinquere anche nell'ambito della vendita delle quote di EC), evidenziando pure che i legami con il clan, a differenza da quanto accertato in sede cautelare - accertamenti peraltro non vincolanti in questa sede - erano stati mantenuti anche successivamente al 2002.
2. È invece fondato l'ultimo motivo che investe la determinazione della pena. Nella sentenza di primo grado era stata ritenuta violazione più grave quella di cui al capo D e per essa la pena base era stata fissata in anni quattro di reclusione, mentre la sentenza impugnata, a seguito dell'assoluzione dal capo D, ha assunto quale violazione più grave quella sub G, determinando la pena base per essa in anni cinque di reclusione e quindi in misura superiore a quella stabilita in primo grado. Ciò determina violazione del divieto di reformatio in peius in quanto la rimodulazione del trattamento sanzionatorio in appello avrebbe dovuto rispettare tale divieto, in presenza di gravame del solo imputato, sia quanto al risultato finale, il che è avvenuto, sia quanto al calcolo delle varie componenti, il che non è invece avvenuto quanto alla pena base (Cass. 41585/2010, 41310/2009), mentre è stato lasciato invariato l'aumento di pena per i reati sateLLte. La rideterminazione non è effettuabile in questa sede perché quella della corte napoletana risulta frutto di una valutazione discrezionale fondata sulla valutazione della caratteristiche oggettive e soggettive del reato.
3. S'impone quindi l'annullamento con rinvio al giudice a quo - altra sezione - per nuovo esame limitatamente al profilo del trattamento sanzionatorio di ER SI, essendo il ricorso per il resto da rigettare per le ragioni di cui sopra.
VA.
1. Il ricorso nell'interesse del VA merita rigetto salvo che per una parte del quarto motivo.
2. Sul primo motivo si osserva che, per quanto la corte, a conferma dei forti e perduranti legami dell'imputato con la camorra, abbia evidenziato una serie di circostanze in tal senso successive alla vicenda in esame, non per questo ha mancato di sottoporre ad attenta analisi gli esiti dell'attività captativa coeva ai fatti per valorizzarne la portata accusatoria nei confronti del VA, concludendo, con ampia e convincente motivazione, esente da vizi di legittimità, che da essi risultava come l'imputato, nella sua veste di presidente del consorzio CE4, informato degli sviluppi della procedura per l'aggiudicazione della qualità di partner privato di EC dalla sua longa manus De IO - nominato ad hoc presidente della relativa commissione -, avesse prontamente girato le notizie ad esponenti della famiglia BI per le iniziative del caso, con conseguente infondatezza della doglianza relativa al riconoscimento dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 3. Sotto l'apparente deduzione di vizi di legittimità, la censura del ricorrente, ribadita nella memoria depositata il 27-6-2013 (e quindi, tra l'altro, tardivamente alla stregua di giurisprudenza di questa corte che esige il rispetto del termine di quindici giorni previsto dall'art. 611 c.p.p. anche in caso di udienza pubblica:
Cass. 18453/2012), si riduce pertanto al tentativo di contestare l'interpretazione, prospettandone altre alternative, dell'appellativo "presidente", riferito in sentenza, con penetranti ed incisive argomentazioni, per l'appunto alla persona dell'imputato, logicamente motivando l'esclusione della sua riferibilità ad altri soggetti.
4. Così il richiamo alle parole "presidente" e "tangente" di cui alla telefonata n. 2752 del 26-7-2000 tra RO OL e ES LO - con la quale il primo annunciava al secondo che OL RA, di AN, gli aveva assicurato di aver rinunciato a contestare l'aggiudicazione a FL TE, pur lamentando che la vicenda fosse stata troppo pubblicizzata da persona interna al consorzio CE4-, e il riferimento, nella telefonata n. 1062 del 10-8-2000 tra LE e LO, al "presidente" - che aveva appena informato il LE di iniziative del RA tramite il suo avvocato (recatosi a prendere "le carte"), volte, in contrasto con le assicurazioni precedenti, ad invalidare il risultato della gara -, appaiono logicamente attribuiti al VA, grazie alla sua qualifica di presidente del consorzio, all'esclusione dell'ipotesi di millanteria da parte dei loquenti (pag. 182 della sentenza), nonché all'esclusione della riferibilità di quei termini al De IO (presidente della commissione per l'aggiudicazione), non risultato nè allora ne' in seguito in relazione con la camorra, a differenza del VA, legato sia agli SI, anche per contiguità politica di vecchia data, che al AL (pagg. 182 e 183 della decisione impugnata).
5. La successiva doglianza di omessa motivazione sotto il profilo del concorso morale nel reato di cui all'art. 513 bis c.p. (capo A), trascura poi di considerare che esso è stato ritenuto integrato proprio dalle informazioni fornite dall'imputato direttamente ai camorristi in ordine alle iniziative dei RA, informazioni che non potevano avere altra finalità che quella di determinare pressioni su costoro - ovviamente non esenti da minaccia o violenza, dati i metodi propri della criminalità organizzata -, in coerente sviluppo con la partecipazione del VA al preconfezionamento del bando di gara a favore degli SI e della nomina del De IO a presidente della commissione, frutto dell'accordo corruttivo con gli SI inteso all'attribuzione a FL TE della qualità di partner privato dei comuni nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti.
6. Nè, contrariamente a quanto asserito con il terzo motivo di ricorso, la corte napoletana ha mancato di motivare in punto di sussistenza del dolo specifico del reato di cui al capo D1 (L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies), avendo a pag. 194 della sentenza evidenziato come il contributo prestato alla vicenda dal politico locale - il VA appunto - avesse consentito al clan BI di infiltrarsi occultamente, tramite la fittizia intestazione alle figlie dell'SI delle quote sociali di FL TE, in quest'ultima società e poi in quella a capitale misto pubblico e privato EC, così sottraendo la relativa partecipazione alla possibile sottoposizione a misure di prevenzione patrimoniali.
7. Quanto al diniego di attenuanti generiche, oggetto di parte del quarto motivo, la corte del territorio ha pienamente assolto l'onere di motivazione alla base della relativa valutazione discrezionale valorizzando, oltre alla rilevante gravità dei fatti oggetto del procedimento, la negativa personalità dell'imputato che, mantenendo il ruolo di elemento di congiunzione tra politica, imprenditoria camorristica e camorra, aveva riportato condanna con sentenza GIP 23- 3-2009 per i reati di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata da metodo mafioso, corruzione, truffa aggravata, falso in atto pubblico, per fatti successivi commessi dal 2001 al 2007, con conseguente irrilevanza della parziale confessione resa nel presente procedimento, ispirata a mere finalità difensive di dissociazione dalla matrice camorristica dell'operazione (pagg. 194 e 195 della decisione impugnata).
8. È invece fondato il profilo del quarto motivo inerente alla rideterminazione della pena a seguito dell'assoluzione dal capo D, invero affetta da errore di calcolo laddove, dopo che era stato indicato nella misura di un terzo l'aumento di pena per l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 di cui al capo A, violazione più grave, la pena base di anni quattro di reclusione era stata però elevata per tale aggravante ad anni cinque e mesi sei, e quindi in misura superiore al terzo, essendo il terzo di anni quattro pari ad un anno e mesi quattro. La sentenza merita quindi annullamento senza rinvio per la posizione VA limitatamente al trattamento sanzionatorio con eliminazione della pena di mesi due di reclusione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di LI seguono le statuizioni di cui all'art. 616 c.p.p., determinandosi in _ 1000, in ragione della natura delle questioni dedotte, la somma di spettanza della Cassa Ammende.
Al rigetto dei ricorsi di IZ, AL, De IO e LE segue la condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata quanto a VA IU in ordine al trattamento sanzionatorio ed elimina la pena di mesi due di reclusione;
Rigetta nel resto il ricorso del predetto;
Annulla la medesima sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli per nuovo esame del trattamento sanzionatorio di SI ER;
Rigetta nel resto il ricorso di quest'ultimo;
Dichiara inammissibile il ricorso di LI IO che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle Ammende;
Rigetta i ricorsi di IZ AN, AL AN, De IO CL e LE MA, che condanna singolarmente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2013