Sentenza 20 dicembre 2012
Massime • 1
La connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, poiché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (Nella specie la Corte ha escluso che assumesse rilievo, al fine dello spostamento della competenza, la valutazione di un determinato reato come più grave, non essendo stato lo stesso oggetto di contestazione nei confronti del ricorrente).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2012, n. 5725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5725 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 20/12/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 3885
Dott. BONI Monica - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 33948/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ET DR N. IL 01/10/1986;
avverso l'ordinanza n. 387/2012 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA, del 13/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
sentite le conclusioni del PG Dott. MONTAGNA Alfredo il quale ha chiesto dichiararsi l'incompetenza per territorio dell'A.G. di Perugia e la competenza dell'A.G. di Milano con trasmissione degli atti alle Procure della Repubblica di Milano e Perugia;
udito il difensore avv. D'ADDOBBO IA la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13 luglio 2012 il Tribunale di Perugia, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., respingeva la richiesta di riesame presentata da ND SE avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale in data 9 giugno 2012 lo aveva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato dei reati di:
- partecipazione quale promotore, fondatore ed organizzatore, ad associazione per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, denominata F.A.I. - F.R.I., fatto commesso dal maggio 2009 con condotta permanente (capo A);
- concorso negli attentati dinamitardi terroristici aggravati, rivendicati dall'organismo "Sorelle in Armi/Nucleo UR LE/FAI", posti in essere in data 15 dicembre 2009 in danno del Direttore del Centro Identificazione ed Espulsione di Gradisca d'Isonzo ed in data 16 dicembre 2009 in danno dell'Università Luigi CO di Milano (capo B);
- partecipazione quale promotore ed organizzatore ad un'associazione per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, richiamantesi alla strategia eversiva dell'organizzazione "anarco- insurrezionalista", avente base in Perugia e programma attuato mediante più reati di minacce gravi, danneggiamento, vilipendio alla Repubblica ed alle sue istituzioni, deturpamento ed imbrattamento di immobili, fatto commesso in epoca antecedente e prossima al mese di marzo 2011 e permanente (capo E);
- concorso in vilipendio della Repubblica e delle sue istituzioni per avere tracciato in tempo di notte con vernice spray di colore nero scritte indicanti lo Stato come terrorista ed inneggianti alla solidarietà ed alla libertà per gli anarchici, così deturpando e danneggiando immobili, fatto aggravato dall'aver agito per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, commesso il 7 e 13 aprile 2011 (capo G);
- concorso in danneggiamento continuato ed aggravato per avere reso inservibile mediante vernice di colore nero lo sportello "bancomat" della filiale di Perugia della Banca UniCredit ed avere affisso sul muro antistante un manifesto a firma "anarchici e solidali" che imbrattava la parete di edificio sito nel centro storico, fatto commesso il 13 aprile 2011 (capo H).
1.1 In primo luogo il Tribunale respingeva l'eccezione preliminare di incompetenza per territorio, rilevando: l'esistenza del vincolo di connessione tra i reati contestati all'indagato, la maggiore gravità di quelli associativi e permanenti di cui ai capi A) ed E), l'impossibilità di stabilirne il luogo di consumazione e la necessità di applicare il criterio residuale dettato dall'art. 9 cod. proc. pen., comma 3, secondo il quale la competenza resta determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto ad iscrivere per primo la notizia di reato, cosa verificatasi in quanto sin dal 2008 la Procura della Repubblica di Perugia stava procedendo a carico dello stesso SE per reati analoghi.
1.2 Quanto al merito del provvedimento, il Tribunale fondava la propria decisione sulle risultanze dell'attività investigativa, scaturita dall'episodio specifico, verificatosi tra il 27 e marzo 2008, allorché RG IA AN ed ND SE erano stati sorpresi in località Caldare di Orte in orario notturno nei pressi della linea ferroviaria Orte-Ancona in possesso di materiale destinato a realizzare un sabotaggio secondo le modalità contenute in un manuale sequestrato allo AN in occasione di precedente perquisizione: sottoposti entrambi a misura custodiale e la loro corrispondenza a sequestro, si era ottenuta conferma del loro inserimento in un circuito anarco-insurrezionalista mediante l'adesione alla "Federazione Anarchica Informale" (FAI), terroristica ed eversiva, tradottasi nella prestazione di contributi ideativi e di elaborazione di un programma d'insurrezione violenta, forniti mediante corrispondenza e divulgazione informatica di missive e comunicati mediante "blog".
1.3 Il Tribunale esponeva poi quanto emerso a seguito dell'attività di intercettazione telefonica, ambientale, telematica, di videoripresa e perquisizione, che aveva consentito di acquisire documentazione, di ricostruire i contatti e di registrare conversazioni tra appartenenti alla medesima organizzazione, tra i quali i predetti AN, SE ed altri militanti del FAI sia in Italia, che all'estero, quali MP IE da VA e RC CH, questi ultimi detenuti all'estero, nonché il coinvolgimento di AN IEe FO ed IS Di ER, in costante contatto epistolare con i predetti detenuti, negli attentati dinamitardi del 2009.
1.4 In particolare, dopo entrambi gli episodi, avvenuti in danno del Centro di Identificazione ed Espulsione di Gradisca d'Isonzo e presso l'Università degli Studi Luigi CO di Milano, erano stati fatti rinvenire documenti di rivendicazione, firmati dall'organizzazione "Sorelle in armi/Nucleo UR LE/FAI, con i quali era stata lanciata l'operazione "Eat the rich - Fuoco ai Cie" a sostegno degli immigrati contro ogni forma, anche culturale, di sfruttamento e dominio e contro istituzioni di formazione professionale di quanti sarebbero destinati a divenire protagonisti dello stesso fenomeno economico di sfruttamento;
nelle comunicazioni epistolari censurate e nelle conversazioni ambientali intercettate la verificazione di tali episodi era stata posta in corrispondenza cronologica e di obiettivi perseguiti con la seconda settimana di sciopero della fame attuata dal OM da VA, dal CH e da altri militanti detenuti, ma si era verificato un errore nella comunicazione da parte del CH delle date dell'iniziativa di protesta, indicata come programmata tra il 9 ed il 16 novembre 2009 rispetto al periodo tra il 20 dicembre 2009 e l'1 gennaio 2010, effettivamente stabilito dall'ideatore OM da VA. Il Tribunale riteneva che il SE, unitamente allo AN, al OM da VA, al CH ed al FO, avesse concorso nell'ideare e promuovere mediante missive dal carcere inviate ai militanti anarchici liberi nelle date antecedenti gli attentati di dicembre 2009, - una dei quali uscita clandestinamente per il tramite di Di AN KA, recatasi il 30/11/2009 a colloquio con lo AN nel carcere di Alessandria - e diffuse dal FO per il tramite del blog "MI", il programma criminoso da attuare mediante azioni dinamitarde in concomitanza con lo sciopero della fame attuato dai detenuti.
1.5 Inoltre, si riteneva che il SE nel periodo successivo alla scarcerazione dalla Casa Circondariale di Alessandria per decorrenza dei termini di custodia cautelare, avvenuta 12/8/2010, avesse ripreso la sua attività insurrezionalista ed i contatti con esponenti nazionali ed esteri dell'area anarchica e che nell'ambito della città di Perugia, per essere sottoposto a procedimento penale innanzi alla locale Corte di Assise, avesse assunto un ruolo carismatico e di referente di altri soggetti, tra i quali GI ZI, EN RO, ZZ SC OL ed altri ancora, costituenti il "gruppo di affinità", ed avesse rilanciato l'attività nella zona della sua città mediante le "azioni dirette" di cui ai capi G) e H e l'ideazione ed organizzazione di altri interventi violenti.
1.6 Inoltre, in punto di esigenze cautelari, il Tribunale riteneva sussistente il pericolo di ripetizione di altre attività criminali, e ciò, sia in concreto alla stregua del programma eversivo del gruppo, delle intenzioni dei partecipanti, dei documenti sequestrati e delle modalità delle azioni delittuose, sia in astratto, ritenendo operativa la presunzione di pericolosità stabilita dall'art. 275 cod. proc. pen., comma 3; giudicava poi la misura custodiale come adeguata alla gravità oggettiva degli addebiti ed all'entità delle pene presumibilmente irrogabili, non essendo prevedibile la concessione della sospensione condizionale della pena e comunque essendo dimostrato che nemmeno la carcerazione aveva impedito allo AN di mantenere contatti con l'esterno e di promuovere iniziative eversive connotate da violenza.
2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa del SE, lamentando con separati motivi:
a) violazione dell'art. 25 Cost. in relazione al disposto degli artt.8 e 9 cod. proc. pen., in quanto il reato più grave fra quelli connessi doveva essere individuato fra quelli associativi capi A) ed E), ma non era consentito scegliere quale tra essi fosse quello di maggiore gravità, per cui doveva farsi riferimento al primo reato, quello di cui al capo A), e, stante la difficoltà di individuarne il luogo di consumazione, al delitto di cui al capo C), consumato nel luogo di spedizione della busta esplosiva indirizzata al Direttore Generale di Equitalia, individuabile secondo gli organi di stampa e quale fatto notorio in Milano.
b) Violazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta acquisizione del quadro di gravità indiziaria in ordine al delitti contestati per non avere il Tribunale considerato che numerosi provvedimenti giudiziari di merito avevano già escluso che la F.A.I. costituisse realmente un'organizzazione terroristica ed eversiva secondo quanto configurato nel procedimento;
inoltre, l'ordinanza impugnata avrebbe offerto una lettura parziale e pregiudiziale della corrispondenza epistolare, delle conversazioni intercettate e della documentazione estrapolata dai siti e dai blog esaminati, in realtà capaci di offrire meri sospetti o spunti per illazioni investigative, ma inidonei a confutare le contrarie argomentazioni sviluppate dalla difesa, secondo le quali il procedimento aveva ad oggetto posizioni ideologiche e non il concreto coinvolgimento in fatti di reato. Quanto ai fatti di reato di cui alle restanti imputazioni E), G) e H), deduce che il Tribunale aveva valorizzato un documento diffuso dal "blog" MI e le conversazioni intercettate, dai quali elementi poteva però ricavarsi che egli si era limitato ad esprimere opinioni e ad organizzare dibattiti ed iniziative pubbliche di discussione, quali espressione di lecita attività politica, mentre le risultanze del servizio di osservazione, condotto dalla p.g., non poteva offrire risultanze attendibili circa la propria partecipazione alle azioni di danneggiamento e deturpamento, che in ogni caso non erano idonee ad esporre a pericolo l'ordinamento costituzionale. c) Carenza ed illogicità di motivazione circa le esigenze cautelari nell'assenza di un'indagine rapportata alle posizioni, personalità, condotte e precedenti penali dei singoli indagati, non su parametri astratti e non individualizzanti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va dunque respinto.
1. La soluzione offerta dal provvedimento impugnato sulla questione di incompetenza territoriale, sollevata dalla difesa degli indagati anche nella fase celebrata innanzi al Tribunale del riesame, è corretta anche se per ragioni diverse da quelle esposte nella motivazione.
1.1 Giova premettere che le S.U. di questa Corte con la pronuncia n. 40537 del 20/10/2009, Orlandelli, rv. 244330 hanno formulato il seguente e dirimente per il caso in esame principio di diritto: "in ipotesi di reati connessi, agli effetti della competenza per territorio ai sensi dell'art. 16 c.p.p., comma 1, ove non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato più grave secondo le regole oggettive dettate dall'art. 8 c.p.p., e art. 9 c.p.p., comma 1, giudice competente deve ritenersi quello del luogo in cui risulta commesso, in via a mano a mano gradata, il reato successivamente più grave fra gli altri reati connessi. Quando non sia possibile individuare, secondo le dette regole, il luogo di commissione per nessuno dei reati connessi, la competenza spetterà al giudice competente per il reato più grave in applicazione, in via gradata, dei criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p., ai commi 2 e 3 (in termini conformi: Cass. sez. 1, n. 40825 del 27/10/2010, Confi, comp. in proc. Di Perna, rv. 248467; sez. 1, n. 13929 del 17/3/2010, Confi, comp. in proc. Ye Zhiwei, rv. 246670; sez. 1, n. 7511 del 25/01/2011, Confi, comp. in proc. Mazzeo, rv. 249427).
1.2 L'applicazione al caso in esame dei criteri enunciati dalle Sezioni Unite induce a ritenere in primo luogo erronea l'individuazione da parte del Tribunale di Perugia, a fronte di una pluralità di reati tra loro connessi ed in conformità alla disposizione dell'art. 16 cod. proc. pen., del delitto associativo di cui al capo A) quale reato più grave, in quanto nel procedimento risultano contestati all'indagato, oltre alla partecipazione all'associazione terroristica ed eversiva, i reati di cui al capo B) ai sensi dell'art. 280 e 280-bis cod. pen. riguardanti i due attentati dinamitardi commessi rispettivamente il 15/12/2009 mediante spedizione di una missiva contenente un ordigno, esploso all'atto della ricezione presso il Centro di Identificazione ed Espulsione di Gradisca d'Isonzo (Gorizia) ed il 16/12/2009 mediante il posizionamento di un ordigno esplosivo nel tunnel di collegamento dei locali dell'Università CO di Milano, nonché l'altro delitto associativo di cui al capo E) ed i reati-fine capi G) e H). Ebbene, poiché il primo di detti attacchi è stato configurato quale attentato alla vita del destinatario del plico esplosivo, aggravato ai sensi della L. n. 146 del 2006, art. 4, lett. a) il delitti risulta essere punito con pena della reclusione non inferiore a venti anni, che è più elevata di quella massima prevista per l'associazione contestata al capo A).
1.3 Per contro, la pretesa della difesa di considerare più grave il delitto capo C) non ha fondamento giuridico, dal momento che lo stesso non è stato contestato al ricorrente, per cui per la sua posizione processuale non può essere incluso tra i delitti connessi e non può avere alcuna influenza ai fini della determinazione del giudice naturale precostituito per legge, chiamato dall'ordinamento a prendere cognizione del procedimento a suo carico, autorità che deve essere individuata per ciascun indagato. La diversa interpretazione proposta dalla difesa, che si basa sui vincoli di connessione tra i reati ipotizzati, a prescindere dall'elevazione dell'accusa nei confronti del singolo indagato, contravviene al principio costituzionalizzato dall'art. 25 Cost., cui la stessa si appella per contestare la competenza del Tribunale di Perugia.
1.3.1 Del resto in termini corrispondenti si è espressa anche la giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 1, n. 37156 del 10/6/2004, La Perna ed altri, rv. 229533; sez. 1, n. 24718 del 22/5/2008, Confi. Comp. in proc. Molinaro, rv. 240806; sez. 1, n. 38170 del 23/9/2008, confi, comp. in proc. Schiavone, rv. 241143; sez. 2, n. 39777 del 26/9/2007, PM in proc. Casella, rv. 238435), secondo la quale il vincolo di connessione tra reati diviene criterio autonomo di determinazione della competenza soltanto se i fatti siano ascritti agli stessi soggetti, diversamente l'interesse di uno di essi alla trattazione unitaria del processo verrebbe a pregiudicare quello degli altri ad essere giudicati dall'autorità precostituita per legge secondo le regole ordinarie sulla competenza.
1.4 In secondo luogo, l'attentato realizzato il 15/12/2009 si è potuto compiere mediante la preparazione artigianale e poi la spedizione a mezzo del servizio postale dell'ordigno destinato al CI.E. di Gradisca, azioni rispetto alle quali nell'imputazione non risulta indicato in quale luogo siano avvenute, ne' tale dato è deducibile dal materiale indiziario utilizzato dal Tribunale. Del resto la deflagrazione, manifestatasi nella località di destinazione del plico, in sè non può rientrare nella condotta, essendone caso mai il suo effetto, mentre l'azione con l'innesco della sequenza causale diretta all'esplosione era stata posta in essere in un momento antecedente e nel luogo di partenza dell'ordigno, che già in sè possedeva potenzialità capaci di pregiudicare vita ed incolumità anche degli addetti al servizio di recapito postale. Pertanto, non è possibile, allo stato delle acquisizioni, determinare il luogo di commissione del reato che risulta più grave fra quelli avvinti da connessione.
1.5 L'ordinanza impugnata incorre a questo punto in altro errore di diritto, laddove procede ad individuare la competenza per territorio per il reato di maggiore gravità mediante il criterio suppletivo dettato dall'art. 9 cod. proc. pen., comma 3, ponendosi così in contrasto con il "modus procedendi" e l'ordine di utilizzo dei parametri normativi indicati dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite n. 40537/2009 Orlandelli;
al contrario, preso atto dell'impossibile determinazione del "locus commissi delicti" secondo i criteri dettati dall'art. 8 cod. proc. pen., non essendo noto il luogo di compimento dell'azione giuridicamente rilevante che ha innesca il meccanismo causale, voluto e destinato a porre in grave pericolo l'incolumità, il Tribunale avrebbe dovuto procedere a considerare in via gradata quale altro, tra i reati connessi, fosse più grave. Nel caso in esame si tratta del delitto associativo contestato al capo A), di natura permanente, per il quale soccorre la regola dell'art. 8 cod. proc. pen., comma 3, che indica la competenza del giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, identificabile nel luogo di costituzione dell'associazione terroristica.
1.5.1 La fattispecie di cui al capo A) è configurata però come consumata in parte in varie località estere, in parte in Italia, per cui si ricade nell'ambito di applicazione della norma di cui all'art.10 cod. proc. pen., comma 3, che rimanda ai criteri degli artt. 8 e
9: secondo quanto argomentato dalla giurisprudenza di questa Corte, quando i dati fattuali disponibili non consentano di individuare il luogo in cui è iniziata la consumazione del delitto associativo, non deve farsi ricorso alle altre regole residuali dell'art. 9, commi 2 e 3, ma va in via prioritaria applicata quella del comma 1 della stessa norma, secondo la quale, non offrendo risultati dirimenti l'applicazione dell'art. 8, la competenza resta determinata in capo al giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione, che, con specifico riferimento ai reati associativi, corrisponde al luogo di consumazione dei reati fine, partendo, in caso di loro pluralità e di commissione in ambiti territoriali diversi, da quello più grave o, in caso di pari gravità, da quello commesso per primo (Cass. sez. 1, n. 24181 del 19/05/2010, Leka, Rv. 247988; sez. 1, 19/5/2010 n. 24183, non massimata;
sez. 1, n. 40825 del 27/10/2010, Confi, comp. in proc. Di Perna, rv. 248467).
1.5.2 Il ricorso a tali indicazioni induce a prendere in considerazione tra i reati di maggiore gravità in ordine decrescente il delitto di cui al capo E), che risulta contestato e consumato in Perugia, luogo di costituzione della cellula operativa in ambito locale, elemento sufficiente a radicare la competenza territoriale in capo all'Autorità giudiziaria che ha emesso l'ordinanza applicativa della misura custodiale in ordine a tutti i reati configurati a carico del SE.
2. Ciò posto, ritiene questo Collegio che l'esame integrato dei due provvedimenti di merito consenta di rintracciare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, come emergenti dalla documentazione e dalla corrispondenza acquisite, nonché dalle conversazioni intercettate: sulla scorta di tali elementi il Tribunale ha ritenuto di poter qualificare la Federazione Anarchica Informale come organizzazione eversiva in quanto, sebbene non gerarchicamente strutturata e contraria a forme di sottoposizione a figure autoritative e verticistiche, la stessa risulta articolata in una pluralità di cellule autonome in posizione paritaria ed in grado di agire direttamente, accomunate dallo stesso credo ideologico e dalla condivisione delle forme di lotta violenta contro i simboli del potere costituito, patrimonio ideale non veicolato da direttive o indicazioni impartite da esponenti con funzioni dirigenziali, in quanto tali ripudiati dall'anarchismo, ma dal dibattito interno tra partecipanti e dagli indirizzi ideologici dati dai militanti, spesso detenuti, autori di comunicati e rivendicazioni divulgati anche in via telematica, costituenti soltanto delle linee-guida per le azioni di lotta, tradotte in pratica poi dai singoli organismi in piena autonomia quanto al "come specifico" e "quando agire". Ha quindi riscontrato l'efficacia esecutiva delle campagne di lotta, indette dagli ideologi del FAI e realizzate con sincronia di tempi ed analogia di modi ed obiettivi dalle varie cellule attive sul territorio, anche di paesi esteri, caratterizzate da costanza di azioni aggressive nell'ultimo decennio, delocalizzazione e variabilità degli obiettivi colpiti e trasversalità delle finalità ideologiche perseguite onde estendere la visibilità del contributo al dibattito rivoluzionario, agito direttamente mediante gli attacchi compiuti con modalità violente. Per quanto contestato dalla difesa, che ha richiamato provvedimenti resi da giudici di merito, che hanno negato la configurabilità della F.A.I. quale associazione con finalità di terrorismo ed eversione, sono note pronunce di legittimità di segno contrario (Cass. sez. 1, n. 21686 del 22/4/2008, Fabiani, rv. 240075; sz. 1, n. 22673 del 22/04/2008, Di Nucci, Rv. 240085; sez. 1, n. 42282 del 02/11/2005, Paladini, rv. 232402) e milita anche la stessa ordinanza del Tribunale di Perugia resa nei riguardi dei coindagati FO e Di ER, prodotta dalla difesa per trarne elementi favorevoli alle proprie tesi, i cui principi interpretativi della fattispecie penale in esame meritano condivisione e di cui il Tribunale ha debitamente tenuto conto.
2.1 Dalle emergenze probatorie acquisite il Tribunale ha altresì ricavato il quadro indiziario per ipotizzare come altamente probabile l'adesione del SE all'associazione terroristica ed eversiva F.A.I., la promozione ed organizzazione da parte dello stesso in sintonia di intenti con i coindagati nel corso del periodo di detenzione presso la Casa Circondariale di Alessandria nel 2009 della campagna di lotta "Eat the rich" ed il compimento di atti propulsivi e di stimolo di specifiche azioni dinamitarde contro i CI.E. e le istituzioni culturali, quali l'Università CO di Milano, campagna preceduta da scambio di comunicati e missive con altri militanti ed ideologi, in specie col OM da VA e col CH, alcune delle quali tradotte dallo spagnolo dallo stesso ricorrente per renderle comprensibili anche al coindagato AN e ad altri aderenti all'organizzazione e divulgate mediante immissione nel blog "culmine", gestito dai coindagati FO e Di ER, grazie ad una rete di comunicazioni personali ed a distanza, che aveva consentito di mantenere inalterati ed effettivi i contatti tra associati detenuti e liberi.
2.2 In particolare, sono stati analizzati la sequenza cronologica dei contatti, il contenuto delle missive, la reiterata sollecitazione da esse ricavabile rivolta dallo AN ai compagni liberi alla solidarietà con i detenuti mediante l'azione di distruzione violenta, che è molto più rilevante e deve venire "prima delle carte" e ad emulare l'esempio di UR LE,
l'apprezzamento per le lettere inviategli dal FO, nelle quali aveva dichiarato di avvertire "profumo della prima neve, di benzina e di rivolta" per esprimere in tal modo la propria approvazione preventiva per i manifestati propositi di guerra contro il sistema e per la scelta di "qualcosa di rumoroso". L'ordinanza impugnata contiene poi la disamina di altre circostanze, ritenute di rilievo, quali la diffusione, dopo entrambi gli episodi avvenuti in danno del Centro di Identificazione ed Espulsione di Gradisca d'Isonzo e presso l'Università degli Studi Luigi CO di Milano, dei documenti di rivendicazione, firmati da "Sorelle in armi/Nucleo UR LE/FAI, con i quali era stata lanciata l'operazione "Eat the rich-Fuoco ai Cie" a sostegno degli immigrati e contro ogni forma, anche culturale ed attuata mediante il sistema carcerario, di sfruttamento e dominio, attentati dichiarati dallo AN e dal SE come coincidenti con la seconda settimana di sciopero della fame attuata dal OM da VA, dal CH e da altri militanti, nella corrispondenza, sottoposta a censura e nelle conversazioni ambientali intercettate ed evidenzia l'errore nella comunicazione da parte del CH delle date dello sciopero programmato tra il 9 ed il 16 novembre 2009 rispetto a quelle tra il 20 dicembre e l'1 gennaio 2010, stabilite dall'ideatore OM da VA. Che poi l'errore fosse stato già rettificato prima dell'effettuazione della seconda settimana di lotta dei militanti detenuti, non esclude il fatto che da costoro fosse stata indetta la manifestazione di protesta, che essi vi avessero dal canto loro aderito e che avessero sollecitato la solidarietà degli associati ancora liberi, da manifestare con modalità aggressive e violente.
2.3 Il Tribunale ha poi ricondotto all'attuazione del programma criminoso dell'associazione terroristica ed alle iniziative promosse anche dal SE le azioni di attentato, contestate al capo B), sulla scorta di plurimi elementi indiziari, rappresentati:a) dalla lettera che il OM da VA aveva inviato allo AN il 3 gennaio 2010, nella quale aveva mostrato compiacimento per l'azione in danno del CI.E. di Gradisca e l'Università CO di Milano, intese quali risposta al loro precedente appello alla mobilitazione, veicolato dal blog "culmine" ai militanti liberi;
b) dai volantini di rivendicazione ove era stato dichiarato che i due attacchi avevano costituito la risposta agli inviti di OM da VA alla solidarietà internazionale con lotte attuate all'interno delle carceri dai detenuti anarchici;
c) dall'indicazione del nome di UR LE quale comune punto di riferimento ed esempio da emulare, non già da commemorare con iniziative ideali, ma vissute;
d) dalle forti analogie semantiche tra il comunicato dei prigionieri di guerra pubblicato in rete, il cui contenuto era stato trasfuso nei messaggi di rivendicazione e il c.d. "messaggio nella bottiglia" fatto recapitare dallo AN tramite la compagna KA Di AN a FO AN IEe mediante consegna alla stessa durante un colloquio avvenuto presso il carcere di Alessandria ove il primo era ristretto, nel quale documento si era sollecitata ai compagni liberi l'azione diretta, si era manifestata l'intenzione di sommare la propria forza a quella dei destinatari per scagliarsi contro il nemico comune nell'azione di guerra totale al sistema, si era richiamato il sacrificio di LE, deceduto il 22 maggio mentre stava realizzando un attentato dinamitardo in Cile contro una stazione di polizia;
e) dal resoconto, inviato dal FO allo AN, delle varie azioni di lotta verificatesi in vari paesi in quanto lo sciopero della fame aveva dato il "via alla miccia insurrezionale con azioni sempre più potenti..tutti i compagni sentono il bisogno di non far spegnere la fiamma"; f) dai plurimi accenni rinvenibili nella corrispondenza intrattenuta dal ricorrente a discussione delle tematiche sopra citate tra tutti i compagni della sezione, ossia con gli altri militanti della F.A.I. ristretti nella stessa Casa circondariale di Alessandria.
2.4 Inoltre, il provvedimento impugnato riporta testualmente parte di una missiva inviata dallo AN a tale IEe RI, nella quale il primo aveva fornito espresse e chiare indicazioni circa nuovi possibili obiettivi della lotta anticarceraria, ritenendo i presidi di protesta fuori dalle carceri insufficienti e necessario abbandonare l'attendismo, suggerire una gamma più ampia possibile di strumenti di lotta, rendere noti gli indirizzi dei nemici in qualche modo collegati agli istituti di pena ed a tal fine aveva suggerito di colpire la scuola di formazione, situata vicino alla sua abitazione e gli alloggi del personale di polizia penitenziaria in concomitanza con i concorsi per le assunzioni.
2.5 Quanto agli altri delitti contestati come commessi in Perugia, il Tribunale ha esaminato in modo altrettanto analitico le risultanze investigative, ha quindi ritenuto accertati la condivisione da parte del SE del credo ideologico e degli obiettivi espressi dalla formazione eversiva ellenica "Cospirazione delle Cellule di Fuoco", resasi responsabile di attentati terroristici, che dal gennaio 2011 aveva a sua volta aderito alla Federazione Anarchica Informale FAI e l'attivismo impegnato nel rilancio delle iniziative criminose nell'area di Perugia, sospese nel periodo del suo arresto, conclusosi il 12/8/2010 con la remissione in libertà e nella costituzione di una cellula locale, i cui aderenti ZZ, RO e ZI ed altri soggetti protagonisti di conversazioni intercettate, avevano elaborato un programma eversivo di azioni concrete, aggressive ed al tempo stesso dimostrative, dirette a realizzare gli scopi antigiuridici di sovvertimento dell'ordinamento democratico statale ed a minare i simboli del potere economico. In particolare, a tal fine ha indicato il coinvolgimento diretto del SE e dei suoi accoliti:
- nell'attività di proselitismo e di diffusione di materiale informativo ed ideologico, inneggiante alla violenza come forma di lotta anche personale contro i nemici politici ed economici, documentazione acquisita grazie all'inserimento nel circuito dei militanti anarchici anche di paesi esteri quali Grecia, Belgio, Germania e Spagna;
- nella trasmissione di notizie inerenti la carcerazione di militanti di altre regioni e paesi per azioni specifiche di cui essi erano già a conoscenza per i legami personali e criminosi intrattenuti;
- nella concreta predisposizione e preparazione di aggressioni in danno dei Centri di identificazione ed espulsione di immigrati e di istituti carcerari con individuazione da parte dello stesso SE degli autori e del periodo di effettuazione degli attacchi, come riferito ad altra militante, ansiosa di intraprendere la strada delle "azioni dirette";
- l'organizzazione di manifestazioni anarchiche;
- la commissione effettiva di atti violenti secondo le modalità descritte nei singoli capi d'imputazione nelle date del 6, 7, 12, 13 aprile, quali atti di solidarietà ai compagni, tra i quali il SE stesso, in concomitanza con l'avvio del procedimento penale innanzi alla Corte di Assise di Perugia, cui costoro erano sottoposti, episodi cui erano seguiti messaggi di solidarietà ed approvazione di altri militanti di varie regioni, trasmessi in via telematica, a suggellare il riconoscimento in tali attacchi e la condivisione degli obiettivi materiali e delle finalità eversiva perseguite.
2.4 Proprio tali azioni di sicuro accertamento, anche nei loro autori grazie all'attività di osservazione e pedinamento delle forze dell'ordine ed ai filmati di impianto di videoregistrazione, e nei loro contenuti rivendicativi e propagandistici, unitamente ai dialoghi intercettati, alla frequentazione degli altri partecipanti alla cellula perugina, alcuni dei quali, come la ZZ, la RO e tale OL AN dimoranti nella stessa abitazione della ZI, sono stati valorizzati dal Tribunale perché non episodici o casuali e nemmeno costituenti forme di comune teppismo da strada, ma quale prova certa del reale spessore criminoso dell'organizzazione della quale il ricorrente si è reso promotore, della scelta di agire con attacchi mirati e violenti per realizzare il programma criminoso votato al terrorismo ed all'eversione secondo quanto esplicitamente enunciato nei proclami affissi su edifici simbolici cittadini, costituenti sede delle stesse istituzioni economiche, politiche, religiose e culturali avversate e prese di mira anche in altre località del territorio nazionale, e nei volantini di rivendicazione. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato come il SE nel corso di conversazioni intercettate con altri esponenti anarchici locali avesse fatto più volte richiamo quale fonte di comune ispirazione a pubblicazioni degli ideologi Alfredo IA Bonanno e Ted Kaczynski, quest'ultimo noto attentatore dinamitardo statunitense, ed alla necessità di tradurre in azioni concrete di combattimento ed aggressione distruttiva le loro opinioni per conseguire effetti più incisivi là "dove più nuoce" e danni irreversibili alla catena produttiva ed all'intero sistema, quindi per comunicare all'esterno mediante l'insurrezione.
2.5 Dai dati fattuali acquisiti il Tribunale ha altresì ricavato la prova indiziaria dell'esistenza di una struttura organizzata, attiva in Perugia, in contatto con altri militanti anarchici italiani e stranieri, protagonista di scambi di notizie, comunicati e propositi, ispirata dalle stesse fonti ideologiche e capace di tradurre i proclami in pratica attuazione dei loro contenuti programmatici con il compimento di una serie di atti violenti eversivi. Grazie ad una forma, anche semplice o rudimentale di organizzazione, alla disponibilità di luoghi di riunione, alla circolazione di informazioni e comunicati su condotte similari compiute da altri anarchici, l'esecuzione delle azioni poste in essere dal gruppo in un breve arco di tempo dimostra la sua efficacia e la capacità di operare.
Deve dunque concludersi che, poiché la motivazione dell'ordinanza impugnata, oltre che aderente ai principi di diritto sopra esposti, è analitica, puntuale e risponde in modo adeguato ai rilievi difensivi, resiste alle censure che le sono state mosse.
4. Parimenti dimostrata è la ricorrenza del pericolo di recidivazione specifica: correttamente il Tribunale ha posto in luce, proprio con riferimento alla posizione del SE, come i suoi propositi criminosi e le sue attività non fossero cessate, ne' frenate nemmeno dallo stato di pregressa detenzione, che anzi gli aveva suggerito di intensificare l'azione di lotta contro il sistema carcerario e di individuare nuovi obiettivi per azioni dirette e che non appena riacquistata la libertà egli aveva riorganizzato una cellula votata all'operatività con modalità aggressive e violente;
inoltre, la gravità delle condotte attuate dal F.A.I., la natura del suo programma di abbattimento del sistema di potere costituito, intrinsecamente proiettato verso il futuro, la periodicità delle campagne di lotta con modalità terroristiche, il ruolo propulsivo svoltovi dal ricorrente, sono stati valorizzati per formulare in concreto una prognosi decisamente negativa circa le sue future condotte. Pertanto, non giova alla difesa lamentare l'assenza di un'analisi aderente alla personalità ed ai precedenti del singolo indagato, ne' l'assenza di contatti documentati tra gli associati perugini nel periodo di un anno antecedente all'imposizione della misura custodiale, dal momento che è dimostrata la tendenza degli aderenti alla F.A.I. e del ricorrente di mimetizzarsi ed attendere i momenti più favorevoli per operare nuovamente e l'assenza di qualsiasi forma di revisione critica dei passati comportamenti. Inoltre, il Tribunale ha già proceduto correttamente ad una valutazione in concreto della posizione del SE e, comunque, il titolo dei reati contestati consente di ritenere operante la presunzione relativa di pericolosità sociale, stabilita dall'art.275 cod. proc. pen., comma 3, a fronte della mancata dimostrazione di specifici elementi probatori circa l'insussistenza di qualsiasi esigenza cautelare.
In definitiva, il ricorso va respinto perché infondato sotto tutti i profili dedotti, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
la cancelleria dovrà quindi provvedere all'adempimento previsto dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2013