Sentenza 5 giugno 2014
Massime • 2
Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. (Nella specie, in tema di usura aggravata, la Corte ha ritenuto esaurientemente motivato il diniego avuto riguardo all'assenza di congrui profili di meritevolezza) .
La richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, da notificare all'indagato per consentirgli di controdedurre, deve contenere, ai sensi dell'art. 406 cod. proc. pen., l'indicazione della notizia di reato - senza che siano necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto né delle norme che si intendono violate in concreto - e l'esposizione dei motivi che giustificano la proroga, i quali costituiscono l'oggetto del contraddittorio (Fattispecie nella quale la richiesta di proroga, notificata all'indagato, conteneva l'erronea indicazione dell'art. 646 cod. pen. in luogo dell'art. 644 cod. pen.).
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Massima In tema di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, l'indagato e il suo difensore, avvisati ai sensi dell'art. 406 c.p.p., non hanno diritto di prendere visione né di estrarre copia degli atti di indagine; la richiesta di proroga deve contenere l'indicazione della notizia di reato e dei motivi che la giustificano, ma non comporta alcuna anticipata discovery, essendo gli atti ostensibili solo all'esito delle indagini secondo le forme di rito. Commento 1. Il perimetro del contraddittorio nella proroga ex art. 406 c.p.p. La sentenza n. 2030/2026 riafferma un principio consolidato ma periodicamente rimesso in discussione: l'avviso di richiesta di proroga …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2014, n. 30228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30228 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 05/06/2014
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 1602
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 52686/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER TO N. IL 08/08/1970;
avverso la sentenza n. 775/2013 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 02/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BELTRANI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avv. CAPESSO Carmine, difensore di fiducia dell'imputato, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
rilevate le regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza emessa in data 15 giugno 2012 dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere, che aveva dichiarato l'imputato ER TO colpevole di usura aggravata (fatti commessi in Sessa Aurunca fino al 16 luglio 2011), con la recidiva infraquinquennale, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia, che la Corte di appello ha ridotto. Contro tale provvedimento, l'imputato (con l'ausilio di un difensore iscritto nell'apposito albo speciale) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
1 - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C) ed E), "per violazione ed inosservanza delle norme processuali e conseguentemente manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione alla violazione di cui all'art. 406 c.p.p., in relazione ai punti dell'impugnazione di appello che incidono su aspetti rilevanti della decisione. Carenza di motivazione. Inutilizzabilità degli atti. Annullamento senza rinvio".
Il ricorrente lamenta che la chiesta e disposta proroga dei termini per le indagini preliminari riguardasse il reato - all'epoca oggetto di indagine - di cui all'art. 646 c.p.: a ciò dovrebbe conseguire l'inutilizzabilità di tutti gli atti assunti a seguito della concessa proroga "a far data dalla fine di maggio 2011", ed in particolare delle intercettazioni, non consentite per il predetto reato;
il vizio avrebbe, inoltre, irrimediabilmente leso i diritti esercitabili dalla difesa all'atto della notifica della richiesta di proroga;
2 - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C) ed E), "per erronea applicazione della legge penale e totale mancanza ovvero contraddittorietà della motivazione in relazione alla violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, all'errata valutazione della testimonianza della p.o. ed al mancato riscontro estrinseco della prova testimoniale. Annullamento senza rinvio o con rinvio per nuova valutazione della prova¯. Il ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente esaminato i motivi di appello, perché l'imputato avrebbe spiegato i rapporti economici intercorsi con la p.o., e comunque che mancherebbero prove certe della sua responsabilità penale, in presenza di meri indizi, ed in particolare in difetto di una congrua valutazione di attendibilità della p.o., le cui dichiarazioni sarebbero prive dei necessari riscontri;
3 - violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. C) ed E), "per erronea applicazione della legge penale, e totale mancanza ovvero contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Annullamento con rinvio per nuova valutazione sulla pena¯. Il ricorrente lamenta la mancata considerazione della condotta pacificamente riconosciuta non oppressiva in danno della p.o., in assenza di minacce e vessazioni, ed il positivo comportamento processuale, consistito nell'avere reso il chiesto esame in dibattimento.
All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è integralmente inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
1. Il primo motivo è inammissibile in parte perché non consentito, in parte per manifesta infondatezza.
1.1. Deve premettersi che non è denunciabile il vizio di motivazione con riferimento a questioni di diritto.
Invero, come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (Sez. 2^, sentenze n. 3706 del 21. - 27 gennaio 2009, CED Cass. n. 242634, e n. 19696 del 20 - 25 maggio 2010, CED Cass. n. 247123), anche sotto la vigenza dell'abrogato codice di rito (Sez. 4^, sentenza n. 6243 del 7 marzo - 24 maggio 1988, CED Cass. n. 178442), il vizio di motivazione denunciabile nel giudizio di legittimità è solo quello attinente alle questioni di fatto e non anche di diritto, giacché ove queste ultime, anche se in maniera immotivata o contraddittoriamente od illogicamente motivata, siano comunque esattamente risolte, non può sussistere ragione alcuna di doglianza, mentre, viceversa, ove tale soluzione non sia giuridicamente corretta, poco importa se e quali argomenti la sorreggano.
E, d'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere solo dall'errata soluzione di una questione giuridica, non dall'eventuale erroneità degli argomenti posti a fondamento giustificativo della soluzione comunque corretta di una siffatta questione (Sez. 4^, sentenza n. 4173 del 22 febbraio -13 aprile 1994, CED Cass. n. 197993).
Va, in proposito, ribadito il seguente principio di diritto: "nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione non è denunciarle con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito, allorquando la soluzione di esse sia giuridicamente corretta. D'altro canto, l'interesse all'impugnazione potrebbe nascere soltanto dall'errata soluzione delle suddette questioni, non dall'indicazione di ragioni errate a sostegno di una soluzione comunque giuridicamente corretta).
Ne consegue che, nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione non è denunciabile con riferimento alle questioni di diritto decise dal giudice di merito.
1.2. Nel caso in esame, la questione di diritto evocata in ricorso, è stata decisa correttamente dal primo giudice e dal giudice di appello, e le doglianze della difesa sono manifestamente infondate.
1.2.1. La richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, che va per legge notificata all'indagato, cui è attribuita la "facoltà di presentare memorie" al fine di consentirgli di proporre controdeduzioni, deve contenere, ai sensi dell'art. 406 c.p.p., l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che giustificano la proroga. Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. Sez. 6^, sentenza n. 3025 del 6 agosto 1992, CED Cass., n. 191670;
Sez. 5^, sentenza n. 5782 del 4 dicembre 2012, dep. 5 febbraio 2013, CED Cass. n. 255007: fattispecie nella quale la richiesta di proroga impugnata non conteneva l'indicazione delle norme di legge violate), il requisito dell'indicazione della "notizia di reato" è assolto attraverso l'indicazione delle ipotesi di reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano in proposito necessarie indicazioni temporali e/o spaziali del fatto ne' delle norme che s'intendono violate in concreto, "ciò in quanto la notizia di reato deve essere indicata nella richiesta di proroga, ex art. 406 c.p.p., soltanto quale "punto di riferimento" del vero oggetto del contraddittorio, che riguarda essenzialmente i motivi addotti dal P.M. per giustificare la sua richiesta".
Va, in proposito, affermato il seguente principio di diritto: "La notizia di reato deve essere indicata, ai sensi dell'art. 406 c.p.p., nella richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, soltanto quale "punto di riferimento" del vero oggetto del contraddittorio, che riguarda essenzialmente i motivi addotti dal P.M. per giustificare la sua richiesta. (Fattispecie nella quale la richiesta di proroga de qua, notificata all'indagato, conteneva l'erronea indicazione dell'art. 646 c.p. in luogo dell'art. 644 c.p.)".
1.2.2. Ciò premesso, appare evidente che i diritti della difesa non hanno subito, in conseguenza del dedotto errore materiale, che ha riguardato la sola richiesta di proroga dei termini de quibus (l'iscrizione della notizia di reato recava pacificamente il riferimento all'art. 644 c.p., non art. 646 c.p.; il GIP ha autorizzato la proroga per il reato di cui all'art. 644 c.p., oggetto di indagini preliminari) alcun apprezzabile (e quindi suscettibile di assumere rilievo ex art. 178 c.p.p., comma 1, lett. C), pregiudizio, in particolare:
- non quanto alla futura possibilità di intuire che potessero essere disposte intercettazioni di conversazioni (trattasi, per definizione, di atto investigativo "a sorpresa", in relazione al quale la difesa non può vantare alcuna aspettativa giuridicamente tutelata);
- non quanto alla possibilità di "controdedurre" in ordine alla richiesta de qua, presentando memorie, che l'errore verificatosi non ha precluso: invero, l'indicazione in oggetto non vincola le future determinazioni del P.M., di tal che la parte è perfettamente consapevole del fatto che, in considerazione della strutturale fluidità evolutiva delle indagini preliminari, l'iniziale ipotesi investigativa potrà successivamente mutare, trovando per l'indagato conclusiva composizione nella conclusione delle indagini e nel relativo avviso, inviato allo stesso indagato, ed in questo caso necessariamente contenente l'indicazione delle norme di legge violate ex art. 415 bis c.p.p., comma 2. Ne consegue che il diritto al contraddittorio esercitabile ex art. 406 c.p.p., riguarda necessariamente, come anticipato, non la riconducibilità dei fatti oggetto di indagine all'ipotesi provvisoria di reato (la cui verifica, considerato lo stato del procedimento, sarebbe del tutto improponibile) bensì l'esistenza della notitia criminis (comunque provvisoriamente qualificata) ed i motivi addotti dal P.M. per giustificare rispetto ad essa la richiesta di proroga del termine de quo.
2. Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili per genericità e per manifesta infondatezza.
2.1. La giurisprudenza di questa Corte Suprema è, condivisibilmente, orientata nel senso dell'inammissibilità, per difetto di specificità, del ricorso presentato prospettando vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa (Sez. 6^, sentenza n. 32227 del 16 luglio 2010, CED Cass. n. 248037: nella fattispecie il ricorrente aveva lamentato la "mancanza e/o insufficienza e/o illogicità della motivazione" in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari posti a fondamento di un'ordinanza applicativa di misura cautelare personale;
Sez. 6^, sentenza n. 800 del 6 dicembre 2011 - 12 gennaio 2012, Bidognetti ed altri, CED Cass. n. 251528).
Invero, l'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), stabilisce che i provvedimenti sono ricorribili per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame".
La disposizione, se letta in combinazione con l'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), (a norma del quale è onere del ricorrente
"enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta") evidenzia che non può ritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso, essendo onere del ricorrente di specificare con precisione se la deduzione di vizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a una pluralità di tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle varie parti della motivazione censurata. Il principio è stato più recentemente accolto anche da questa sezione, a parere della quale "È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso nel quale siano prospettati vizi di motivazione del provvedimento impugnato, i cui motivi siano enunciati in forma perplessa o alternativa, essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" (Sez. 2^, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329).
2.1.1. Per tali ragioni, le reiterate censure alternative ed indifferenziate di totale mancanza ovvero contraddittorietà della motivazione (oltre ad essere esse stesse contraddittorie, poiché se la motivazione su un punto della sentenza è totalmente mancante non può al tempo stesso essere contraddittoria, e se è contraddittoria, non può al tempo stesso essere totalmente mancante) risultano prive della necessaria specificità, il che rende in parte qua il ricorso inammissibile.
2.2. Inoltre, in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo in cui si deduca la violazione dell'art. 192 c.p.p., anche se in relazione all'art. 125 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), per censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Cass. pen., Sez. 6^, sentenza n. 45249 dell'8 novembre 2012, CED Cass. n. 254274).
2.3. Del tutto fantasiosa, perché del tutto priva di giuridico fondamento (che il ricorrente non si sforza neanche di indicare) appare l'affermazione che le dichiarazioni della p.o. necessitano di riscontri.
Questa Corte Suprema (per tutte, Sez. un., sentenza n. 41461 del 19 luglio 2012, CED Cass. n. 253214: oggetto di rimessione era naturalmente una questione - controversa - diversa) è ferma nel ritenere che le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, potrà risultare essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi).
2.4. Peraltro, la Corte di appello, con rilievi esaurienti, logici, non contraddittori, e pertanto incensurabili in questa sede, con i quali il ricorrente non si confronta con la necessaria specificità, in concreto riproponendo più o meno pedissequamente doglianze analoghe a quelle già proposte come motivo di appello, e già non accolte, ha compiutamente indicato (f. 4 s.) le ragioni poste a fondamento della contestata affermazione di responsabilità, valorizzando le dichiarazioni rese dalla p.o., motivatamente ritenute attendibili, e significativamente riscontrate (pur non essendovene bisogno) "dalle conversazioni intercettate in ambientale tra le parti" nonché -quanto all'esclusione del fatto che i rapporti inter partes avessero conservato natura amichevole - dalla moglie della p.o., che ha ricordato le intimidazioni subite ad opera della convivente dell'imputato (f. 5).
A tali rilievi il ricorrente non ha opposto alcunché di decisivo, se non generiche ed improponibili doglianze fondate su una personale e congetturale rivisitazione dei fatti di causa, e senza documentare eventuali travisamenti nei modi di rito.
2.5. Questa Corte Suprema (per tutte, Sez. 6^, sentenza n. 2642 del 14 gennaio 1999, CED Cass. n. 212804) ha in più occasioni chiarito che le circostanze attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 c.p., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. A questo orientamento si è correttamente conformata la Corte di appello valorizzando, ai fini del diniego, l'assenza di congrui profili di meritevolezza.
La relativa motivazione, fondata su argomentazioni esaurienti, logiche e non contraddittorie, risulta, pertanto, esente da vizi rilevabili in questa sede.
3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - apparendo evidente dal contenuto dei motivi che egli ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell'entità di detta colpa - della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza pubblica, il 5 giugno 2014. Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2014