Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2014, n. 30228
CASS
Sentenza 5 giugno 2014

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Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena. (Nella specie, in tema di usura aggravata, la Corte ha ritenuto esaurientemente motivato il diniego avuto riguardo all'assenza di congrui profili di meritevolezza) .

La richiesta di proroga del termine per la conclusione delle indagini preliminari, da notificare all'indagato per consentirgli di controdedurre, deve contenere, ai sensi dell'art. 406 cod. proc. pen., l'indicazione della notizia di reato - senza che siano necessarie indicazioni temporali e spaziali del fatto né delle norme che si intendono violate in concreto - e l'esposizione dei motivi che giustificano la proroga, i quali costituiscono l'oggetto del contraddittorio (Fattispecie nella quale la richiesta di proroga, notificata all'indagato, conteneva l'erronea indicazione dell'art. 646 cod. pen. in luogo dell'art. 644 cod. pen.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2014, n. 30228
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 30228
Data del deposito : 5 giugno 2014

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