Sentenza 13 marzo 2008
Massime • 1
Il momento iniziale di consumazione del reato d'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, coincide con quello in cui è stato perfezionato l'accordo criminoso.
Commentario • 1
- 1. Base del sodalizio criminoso determina competenza territoriale (Cass. 41012/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2022
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.(Fattispecie di associazione finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il capo dell'associazione procurava le adesioni e gestiva le operazioni di finanziamento al fine di ottenere erogazioni non dovute). Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2008, n. 19526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19526 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 13/03/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI CA - Consigliere - N. 555
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 012116/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA LO N. IL 12/01/1977;
2) RA NC N. IL 17/12/1952;
avverso SENTENZA del 07/11/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI LO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iannelli Mario, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Di Finizio Enrico, nell'interesse di IO CA e avv. Petrillo Luigi, nell'interesse di UR NZ;
entrambi i difensori hanno concluso per l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi.
OSSERVA
La Corte di Appello di Napoli, investita dell'appello proposto dagli imputati IO CA e UR NZ avverso la sentenza di condanna emessa, a seguito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale della stessa città, in quanto ritenuti colpevoli dei reati, loro ascritti in concorso, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dal numero delle persone superiori a dieci e dall'essere armata (capo A), di trasporto e detenzione di Kg. 115,419 di hashish (capo B), di contraffazione di carte di identità e patenti di guida (capo C) ed il solo IO altresì del reato di importazione, trasporto e detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ha deciso, con sentenza del 7/11/2006, di confermarla. Avverso tale decisione entrambi gli imputati hanno proposto separatamente ricorso per cassazione.
IO CA ha personalmente dedotto, a sostegno del gravame, i seguenti motivi:
- Violazione di legge, per essere stata disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio, già respinta in prime cure sul presupposto che la competenza nel caso di specie si radichi nel luogo in cui aveva avuto inizio la consumazione del reato più grave, quest'ultimo identificato erroneamente nel luogo di costituzione del sodalizio criminoso e cioè a Napoli, mentre avrebbe dovuto identificarsi in quello in cui era stato accertato il primo dei reati- fine, cioè in Vicenza, città, quest'ultima, ove in data 18/4/2002 era avvenuto il sequestro dei 115 Kg. circa di hashish, di cui si parla nel capo di imputazione sub B).
- Violazione delle norme processuali, per essere state erroneamente ritenute legittime ed utilizzabili le intercettazioni ambientali eseguite per rogatoria in Germania presso il carcere di Friburgo. In proposito si è sostenuto che la mancata traduzione in lingua italiana della delibera del Tribunale di Friburgo, con la quale era stata autorizzata l'attività captativa avente ad oggetto i colloqui tra il detenuto AC OR ed i suoi familiari, aveva reso all'odierno ricorrente incomprensibile la conoscenza di quel documento, con conseguente lesione dei diritti di difesa, a sanare la quale non sarebbe valido il rilievo dei giudici di appello che trattavasi di intercettazioni ambientali disposte nell'ambito di altro procedimento, posto che dalla richiesta di rogatoria all'estero si desumeva il contrario.
- Violazione delle norme processuali, per essere state erroneamente ritenute legittime ed utilizzabili le intercettazioni ambientali eseguite per rogatoria in Germania presso il carcere di Schwalmstadt, in quanto non sarebbe stato adottato un apposito provvedimento autorizzativo dalla competente autorità giudiziaria tedesca.
Inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche eseguite sull'utenza mobile n. 329.0980069 in uso a UR LU ed usate dai giudici per dimostrare la responsabilità di esso ricorrente in ordine all'importazione ed al trasporto di cocaina di cui al capo C).
In particolare, dette conversazioni sarebbero contenute in una cassetta Dat, la quale, per problemi tecnici, era stata inviata dai carabinieri del Ros ad una ditta specializzata in estrapolazioni di dati, ma non essendo stata sostituita da alcun nastro magnetofonico, continuerebbe a contenere gli stessi originari difetti tecnici di riproduzione: da ciò conseguirebbe l'invocata sanzione di inutilizzabilità.
Violazione delle norme processuali, in quanto i decreti del G.I.P. autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, rinviando alle argomentazioni addotte dal P.M. o alle informative dei Carabinieri del Ros, sarebbero carenti di motivazione in relazione alla sufficienza degli indizi, nonché in relazione alla indispensabilità di tale mezzo di indagine ed alle ragioni dell'uso di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica di Napoli.
Violazione di legge e difetto di motivazione, in quanto il giudizio di sua corresponsabilità in ordine all'acquisto in Spagna dei 115 Kg. di hashish sequestrati poi a Vicenza (capo B), sarebbe fondato sulla sua partecipazione al viaggio in Spagna insieme a UR LU e ad AC IR ed alla predisposizione di falsi documenti identificativi: orbene, poiché durante il viaggio ed il soggiorno in Spagna erano stati usati, invece, regolari documenti di identificazione, era illogico imputare ad esso ricorrente quell'attività di predisposizione di documenti falsi come preparatoria all'esecuzione dell'importazione dell'hashish. Violazione di legge, in quanto l'identificazione come cocaina della merce acquistata in Olanda e poi importata in Italia con la compartecipazione di esso ricorrente, era il frutto di un'erronea trascrizione del contenuto della telefonata n. 1015 del 16/6/2002, laddove si desumeva, invece, che essa non era buona perché "non tiene nessuna forza" e, quindi, era priva di capacità drogante, onde ne avrebbe dovuto conseguire il suo proscioglimento, o, quanto meno, la sua condanna per acquisto di hashish, di droga leggera, questa, che può essere, secondo il ricorrente, "manipolata, spaccata e trattata".
Violazione di legge, per essere state erroneamente disattese le richieste difensive di escludere le contestate aggravanti dell'ingente quantità, dell'essere il sodalizio criminoso armato e di numero superiore a dieci: in relazione alla prima aggravante, erronea sarebbe stata la scelta di non rapportarsi all'area di mercato ed al tempo necessario per quel mercato di assorbire la quantità di droga considerata;
in relazione alla seconda aggravante, l'erroneità consisterebbe nell'avere i giudici ritenuto che le armi fossero destinate a sorreggere l'attività dell'associazione criminosa.
- Difetto di motivazione, infine, in relazione all'elemento psicologico del reato associativo, per non essere stato il ricorrente effettivamente consapevole del ruolo svolto in seno all'associazione;
in ogni caso, il suo ruolo sarebbe stato del tutto marginale, onde non sarebbe stata spiegata la ragione di non accogliere la richiesta, subordinata, di ridurre la pena irrogatagli in prime cure. UR NZ, con separati libelli a firma dei suoi due difensori, il contenuto dei quali, però, appare sostanzialmente sovrapponibile, ha dedotto i seguenti motivi:
- Vizio di motivazione, estensibile a tutte le parti della sentenza impugnata, per avere i giudici di secondo grado dedicato alla posizione del UR solo sporadiche argomentazioni, senza dare soddisfacente riscontro alle doglianze esposte in sede di appello. In particolare, considerato il valore probatorio annesso alle intercettazioni telefoniche, non sarebbe stato spiegato il sistema di decodificazione del linguaggio captato nel corso di quelle valorizzate ai fini dell'affermazione di responsabilità, non essendo il linguaggio univoco, ne' di intuitiva evidenza.
- Difetto di motivazione in relazione alla prova del vincolo associativo, per essere stata insufficientemente rappresentata quella carico del UR dal contenuto della sola intercettazione intercorsa il 4/4/2002 tra UR e lo stesso UR, laddove si faceva riferimento "alla cosa" che il secondo avrebbe dovuto portare al primo. Un'insufficienza motivazionale che non poteva considerarsi rimediata per mezzo del rinvio per relationem alla sentenza di primo grado, soprattutto se si considera il non coinvolgimento del ricorrente nei reati-fine e, quindi, il mancato apporto del presunto partecipe alla vita associativa. - L'apparenza della motivazione risalterebbe ancor più evidente per quanto attiene al reato sub B) dell'imputazione, quello relativo all'importazione dalla Spagna di 115 Kg. di hashish, in quanto la condotta concorsuale del UR sarebbe stata indicata in sentenza nel perfezionamento delle pratiche di passaggio di proprietà e nella predisposizione, su precise informazioni del UR, di modifiche strutturali alle autovetture da utilizzare per il trasporto delle stupefacente. Senonché l'importazione dell'hashish dalla Spagna non potrebbe logicamente essere ricondotta all'attività concorsuale ascritta al UR, essendo il trasporto, in quella occasione, avvenuto con un camion "predisposto" da LL IZ e condotto da EL LE.
- Carenza ed illogicità di motivazione vizierebbero anche la parte della sentenza in cui, trattando della posizione del UR in relazione al reato di falso in documenti identificativi (capo D), i giudici di appello, modificando i contenuti della contestazione, attribuivano in motivazione un ruolo diverso, quello cioè di finanziatore dell'attività di falsificazione svolta materialmente da altri soggetti non identificati.
- Erronea applicazione della legge penale, per avere i giudici del gravame negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche per l'erronea ragione che ostacolo al beneficio sarebbe rappresentato dal negativo comportamento processuale assunto dagli imputati i quali si erano avvalsi della facoltà di non rispondere: tale opinione dei giudici si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali del sistema processuale vigente, il quale, invece, riconosce all'imputato il diritto al silenzio e, addirittura, al mendacio.
Motivi aggiunti sono stati presentati nell'interesse del IO e con essi si è, soprattutto, sottolineata, in riferimento al reato sub B), la doglianza circa l'assenza di accertamenti sulla natura della sostanza sequestrata (hashish), onde non sarebbe stato possibile stabilirne la capacità drogante.
In riferimento all'eccezione di incompetenza per territorio sollevata, in ordine al reato D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, dal ricorrente IO - con motivo estensibile potenzialmente anche all'altro ricorrente UR - il Collegio osserva che è la perfezione dell'accordo criminoso a segnare il momento iniziale della consumazione del reato associativo, onde è a tale momento ed al correlato luogo che occorre riferirsi per adottare un corretto criterio per la determinazione del giudice competente per territorio. La tesi difensiva secondo cui non avrebbe rilevanza, al fine che qui interessa, il momento genetico dell'associazione, dovendosi attribuire esclusiva importanza, come regola di individuazione del foro competente territorialmente, al momento e al correlato luogo in cui è stato commesso il primo dei delitti programmati, dimentica che la fattispecie criminosa contestata al capo A) si identifica con la "societas sceleris", la quale ha, come elemento essenziale e caratteristico, la costituzione di una struttura organizzata e che essa, quale entità delittuosa autonoma, va distinta dai singoli reati che formano oggetto del programma associativo, essendo privo di rilievo, ai fini della configurabilità del delitto in questione, che i singoli reati-fine vengano realizzati ovvero che rimangano allo stato progettuale.
La completa autonomia del reato associativo comporta che l'individuazione del momento e del luogo in cui i singoli soggetti hanno realizzato le condizioni per costituirsi in associazione, rappresenta il criterio generale che deve presiedere alla determinazione della competenza territoriale.
Tale criterio generale non può, pertanto, essere modificato e sostituito da quello proposto dall'odierno ricorrente, tenuto conto che quest'ultimo criterio non avrebbe modo di operare nel caso in cui all'esecuzione del programma non sia stato dato ancora inizio. In altri termini, è alla fase che precede l'attuazione del piano delinquenziale, quella cioè in cui le intese intersoggettive si sono stabilizzate in un vincolo duraturo, che bisogna avere riguardo, poiché in tale fase si colloca l'inizio della consumazione del reato, rilevante per l'individuazione del giudice competente territorialmente: la fase attuativa del programma, invece, può valere solo a disvelare la trama dei rapporti di cui l'associazione è intessuta e, quindi, a fornire la prova della sua esistenza. Il criterio generale sopra illustrato è stato correttamente tenuto presente dalla Corte di merito per escludere la competenza dell'autorità giudiziaria di Vicenza, in cui è stato commesso uno dei reati-fine, e per, di contro, ritenere sussistente quella del giudice procedente, nella cui giurisdizione si è costituita ed organizzata l'associazione facente capo agli AC ed ha stabilito la sua sede operativa, svolgendo, poi, la propria attività in altri luoghi del territorio nazionale.
In riferimento alle eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite per rogatoria internazionale nelle carceri di Friburgo e di Francoforte (Schwalmstadt), la Corte di merito ha fornito corrette ed esaurienti risposte nel rigettarle, sicché sembra al Collegio che le doglianze in questa sede riproposte da IO CA siano viziate di aspecificità, tenuto conto che la mancanza di specificità del motivo dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), all'inammissibilità.
Invero, la sentenza impugnata sui punti qui in considerazione motiva correttamente e persuasivamente, spiegando che l'omessa traduzione in lingua italiana della delibera del Tribunale di Friburgo, con la quale era stata autorizzata la rogatoria richiesta dall'autorità giudiziaria italiana, non poteva avere menomato il diritto di difesa, tenuto conto che il suo contenuto essenziale era stato compilato in lingua italiana nella missiva di accompagnamento e la necessità della traduzione in forma integrale non era stata richiesta dalla difesa con specifica istanza alla quale il giudice avesse opposto un rifiuto, onde l'acquisizione dei risultati della correlata attività captativa eseguita nel carcere di Friburgo, così come quella successivamente eseguita nel carcere di Francoforte, era da ritenere legittima, non solo per la ragione che quei risultati erano stati acquisiti al presente procedimento senza obiezione di sorta da parte della difesa, la quale, anzi, aveva chiesto ed ottenuto di accedere al giudizio abbreviato, ma anche per la ragione che, a cagione di tale acquiescenza della difesa, doveva considerarsi sanata quella che, tutt'al più, si poteva configurare come una nullità di carattere relativo.
Generico si palesa, peraltro, lo stesso rilievo difensivo, se riferito all'attività captativa eseguita nel carcere di Francoforte, tenuto conto che il ricorrente non ha specificato la refluenza di essa sulla decisione adottata nei confronti del IO e che la sentenza impugnata non trae elementi di prova di responsabilità dai risultati di detta attività captativa, quelli essendo stati desunti soltanto dai risultati dell'intercettazione ambientale eseguita il 25/4/2002 presso il carcere di Friburgo. Legittime ed utilizzabili, come del resto ha divisato la Corte territoriale, si palesano le intercettazioni disposte dal G.I.P. con i decreti indicati dal ricorrente e fatte eseguire dal P.M, a mezzo di impianti installati nella sala ascolto dei Carabinieri del Ros di Napoli. L'utilizzo di tali impianti, anzicché di quelli in dotazione all'ufficio della Procura della Repubblica, si era, infatti, reso necessario a seguito della "indisponibilità" in quel momento delle postazioni ivi esistenti, in quanto tutte impegnate, come attestato dal funzionario della medesima Procura.
In riferimento, poi, all'altro profilo di inutilizzabilità sollevato dal ricorrente in relazione alle conversazioni captate sull'utenza mobile n. 329.0980069 in uso a UR LU, è sufficiente a dimostrarne l'infondatezza il richiamo al chiarimento fornito in sentenza dai giudici di secondo grado, laddove essi hanno precisato che il primo giudice non a quelle conversazioni aveva fatto riferimento per fondare il giudizio di responsabilità in ordine al reato sub C) della rubrica, attesa l'esistenza di problemi tecnici di estrapolazione dei dati memorizzati sui nastri magnetofonici contenuti nella cassetta utilizzata, bensì a quelle riguardanti l'utenza telefonica mobile n. 339.777096 in uso pur essa al UR.
Su tale ultima utenza, intercettata in virtù del decreto autorizzativo n. 634/2002 erano state captate le conversazioni - ricevute dal o inoltrate al numero telefonico 339.7770910 in uso a IO CA - ritenute rilevanti ai fini della decisione di condanna e, poiché tali registrazioni, correttamente effettuate, rendevano perfettamente leggibili le relative trascrizioni, correttamente le medesime erano state utilizzate ai fini della decisione.
Del tutto infondate appaiono le censure formulate dal IO in punto di responsabilità, giacché la sua posizione rispetto ad ogni singola imputazione è stata processualmente ben definita e congruamente motivata nella sentenza impugnata. Che il IO avesse preso parte attiva all'operazione di importazione di 115 Kg. di hashish, conclusasi con il sequestro di tale ingente quantità di stupefacente, è stato accertato in base ad elementi di prova inconfutabili, costituiti dalle riprese video-filmate della sua partenza da Napoli e dagli accertamenti eseguiti in Spagna, comprovanti la sua permanenza a Madrid in un albergo, dove erano state prenotate e registrate a nome del UR due stanze, da una delle quali era stata effettuata una telefonata sull'utenza intestata alla madre del IO.
A ciò aggiungasi che, come emerso dalle intercettazioni telefoniche eseguite il 6/4/2002, è stato accertato anche la sua personale partecipazione alla predisposizione di falsi documenti identificativi da utilizzare per il viaggio in Spagna, avendo contattato all'uopo i falsari, incaricati della formazione di detti falsi documenti. L'obiezione della difesa circa l'adempimento da parte del UR dell'obbligo di firma, implicante l'esibizione di documenti regolari, è stata superata con la stringente e persuasiva replica da parte dei giudici di merito che era possibile che il predetto adempisse all'obbligo di firma e contemporaneamente concludesse l'affare dello stupefacente caduto poi in sequestro, unitamente a IO CA, utilizzando all'uopo anche i documenti identificativi falsificati.
In relazione, poi, all'episodio di importazione dall'Olanda di una partita di sostanza stupefacente del tipo cocaina, il IO ha chiesto l'annullamento della sentenza in parte de qua, per violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, sul rilievo che la sostanza stupefacente acquistata in quello Stato sarebbe risultata priva di principio attivo e, quindi, innocua.
Trattasi di rilievo infondato, che non trova rispondenza nelle risultanze processuali, giacché, dal contenuto delle telefonate intercettate e trascritte in sentenza, è emerso, invece, che i conversanti si erano lamentati solo della qualità della cocaina acquistata, la quale, nonostante i tentativi di migliorarne la qualità, trattandola con acqua e limone, era risultata "non buona". Orbene, quest'ultima circostanza appare decisiva al fine di ritenere logico e persuasivo il convincimento dei giudici di merito che trattavasi di cocaina e non di hashish, come vuole intendere nella sua richiesta subordinata il ricorrente, perché quest'ultima droga leggera non può certamente essere "aggiustata" con acqua e limone. Con riferimento al reato associativo, infine, va rilevato che l'impugnata sentenza ha chiaramente delineato un quadro probatorio che si articola nella valutazione di un insieme di elementi idonei a far ritenere che i rapporti tra il IO e gli altri correi dovessero collocarsi nell'ambito di una organizzazione criminale dedita al traffico internazionale degli stupefacenti, poiché essi presentano caratteristiche che consentono di dedurre la prova dell'esistenza di un accordo di evidente stabilità e continuatività.
Di fronte ad un legame intersoggettivo di tal genere, quale la sentenza registra, sono destinate a vanificarsi le censure difensive circa la mancanza di prova dell'affectio societatis, giacché è stato provato il contrario, e cioè che l'associazione si è costituita in forza della consapevole volontà degli imputati di darvi vita e si è cementata con la loro coordinata attività delinquenziale.
Dal richiamo fatto in sentenza ai molteplici elementi di prova, risulta, in particolare, che IO CA ha agito in posizione di intraneità ed in stretto collegamento e consonanza di interessi con gli altri associati, fornendo un consapevole apporto causale alle finalità della compagine criminale.
In replica alle obiezioni al riguardo sollevate dalla difesa, va considerato anche corretto il convincimento dei giudici di merito circa la ricorrenza, nel caso di specie, delle contestate aggravanti dell'associazione armata, del numero delle persone superiore a dieci e dell'ingente quantità della sostanza stupefacente importata. In riferimento a quest'ultima aggravante, non si può che convenire con i giudici di merito che il quantitativo di 115 Kg di hashish sia da considerare ingente, potendo il numero delle dosi ricavabili soddisfare certamente un rilevante numero di assuntori di media levatura. L'idoneità a soddisfare le esigenze di un numero così elevato di tossicodipendenti rappresenta, anche per questo Collegio, un corretto criterio di determinazione del concetto di "ingente quantità", condividendosi il giudizio, espresso nella sentenza n. 11244 del 29/9/1999 di questa stessa Sezione, di ultroneità, rispetto alla "ratio" della norma, sull'uso del parametro relativo alla diffusione della droga nel mercato e all'eventuale sua saturazione.
Tale riferimento al mercato, patrocinato invece dal ricorrente, non appare a questo Collegio facilmente accertabile, anche per il carattere clandestino del mercato stesso, rispetto al quale mancano conoscenze certe e riscontrabili;
mentre, al contrario, il riferimento al quantitativo tale da rappresentare un pericolo per la salute pubblica ovvero per un rilevante, ancorché non definito, numero di tossicodipendenti, appare al Collegio più aderente alla "ratio legis", trovando, peraltro, tale interpretazione un'autorevole conferma nella sentenza delle Sezioni Unite Penali n. 00 17 del 21/9/2000, rv. 216666. Secondo tale ultimo arresto delle Sezioni Unite, infatti, la circostanza aggravante speciale dell'ingente quantità di sostanza stupefacente prevista dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80, comma 2, la cui "ratio legis" è da ravvisare nell'incremento del pericolo per la salute pubblica, ricorre ogni qualvolta il quantitativo di sostanza oggetto di imputazione, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti. Orbene, la sussistenza, nel caso di specie, di tali condizioni è stata positivamente apprezzata, con congrua motivazione, dai giudici del merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale operano, è da ritenere essere stati in grado di apprezzare specificamente la ricorrenza di tale circostanza. Destituite di fondamento sono, altresì, le obiezioni difensive sollevate a proposito della destinazione delle armi a sorreggere l'attività dell'associazione criminosa, posto che le risultanze processuali dimostrano il contrario.
Infatti, è emerso dalle indagini che almeno due armi erano nascoste nell'abitazione spagnola di uno dei capi del sodalizio, AC IR e che quest'ultimo aveva chiesto a IO CA di andarle a prelevare prima di lasciare la Spagna;
che altra arma era a disposizione di UR LU e che numerose altre armi erano nascoste all'interno dell'automezzo condotto dai sodali LL IZ e Cozzolino Raffaele, incaricati del loro trasporto:
tali risultanze depongono, come logicamente hanno affermato i giudici di merito, per la disponibilità non esclusiva di tali e tante armi da parte dei singoli imputati, ma per la coordinata movimentazione e lo scambio alternato di possesso delle medesime tra coloro che erano sicuramente partecipi della organizzazione associativa, al fine di proteggere l'attività posta a base del programma delinquenziale. L'inclusione anche dei nominati possessori delle armi tra i soci della folta e numerosa compagine criminale dedita al traffico delle sostanze stupefacenti rende, per conseguenza, evidente l'infondatezza della richiesta di escludere l'aggravante contestata del numero delle persone superiore a dieci.
Per concludere l'esame delle doglianze proposte da IO CA, è d'uopo sottolineare l'infondatezza anche di quelle comprese nei motivi aggiunti presentati nel suo interesse. Invero, la richiesta del rito abbreviato, ottenuto peraltro senza la condizione di integrazioni istruttorie, implicando l'accettazione dell'utilizzazione delle prove raccolte in sede di indagini nelle condizioni in cui si trovavano, rende agevole la replica che il nominato ricorrente non può, ora, dolersi della mancata esecuzione di una perizia tossicologica al fine di accertare la natura dell'hashish caduto a suo tempo sotto sequestro, tanto più che sulla capacità drogante di detto stupefacente non è stata elevata obiezione di sorta nemmeno dal correo EL LE, il quale, rivestendo il ruolo di corriere dell'hashish importato dalla Spagna, è stato arrestato nella flagranza di reato ed ha volontariamente scelto di definire la sua posizione con il patteggiamento della pena.
Infondato è anche il ricorso di UR NZ.
Nessun plausibile dubbio è possibile formulare in questa sede sull'esatta ricostruzione del codice terminologico adoperato dagli interlocutori nelle conversazioni telefoniche riguardanti tale imputato, posto che l'implicazione del UR nell'operazione diretta all'importazione dell'ingente quantitativo di hashish dalla Spagna è stata avvalorata, oltre che dall'uso di linguaggio convenzionale per depistare eventuali intercettazioni, anche dalla corrispondenza tra il contenuto delle telefonate ed i riscontri oggettivi.
La decodificazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni, cui si è fatto riferimento in sentenza, ha consentito di disvelare chiaramente il coinvolgimento del UR in quella operazione con ruoli ben precisi: quello di reperire la somma di denaro da corrispondere a coloro che avevano falsificato i documenti identificativi da utilizzare per il viaggio dei correi in Spagna;
quello, altresì, di "preparare" le autovetture che, secondo le istruzioni ricevute dal UR, avrebbero dovuto servire per il trasporto clandestino dello stupefacente, che poi è stato deciso di affidare al LL ed al EL, per mezzo dell'autoarticolato condotto da quest'ultimo. Il contributo fornito dal UR, che rappresentava una frazione insostituibile dell'agire comune dei sodali per la realizzazione del programma associativo, ha rafforzato le potenzialità operative del sodalizio e, pertanto, persuasivamente in sentenza è stato confermato il convincimento che il predetto nello stesso sodalizio fosse organicamente inserito, muovendo dalla logica considerazione che è impensabile che i suddetti compiti potessero essere affidati ad un estraneo all'organizzazione, inerendo i medesimi alla commissione di un reato rientrante nel programma associativo.
In riferimento, infine, al contestato diniego delle circostanze attenuanti generiche, le censure non colgono nel segno, considerato che la mancata concessione è stata adeguatamente motivata sulla base dei gravi e numerosi precedenti penali di ciascun imputato, nonché del fattivo ruolo svolto da essi in ambito associativo. L'ulteriore riferimento, ai fini del diniego del beneficio in discorso, al negativo comportamento processuale dell'imputato, non sottrae alla correttezza della motivazione quegli spazi che la difesa ha strumentalmente inteso allargare fino al punto di confinarla nell'ambito di una motivazione addirittura giuridicamente erronea. Sul punto, è sufficiente a ridimensionare drasticamente la portata della censura il pertinente richiamo, fatto in sentenza dai giudici di secondo grado, al pacifico principio giuridico secondo il quale anche il silenzio dell'imputato può essere valutato - sul piano del comportamento processuale - ai fini del riconoscimento delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen., giacché l'ordinamento penale, nel garantire all'imputato il diritto al silenzio ed alla menzogna che non sconfini nella calunnia, nonché alla reticenza sul proprio operato, attribuisce comunque, al giudice la facoltà di valutare il comportamento da questi tenuto durante lo svolgimento del processo, con la conseguenza che deve ritenersi legittimo il diniego delle attenuanti predette ovvero della declaratoria di prevalenza delle medesime motivato sulla negativa personalità dell'imputato stesso o sulla sua capacità a delinquere desunta anche dal solo comportamento processuale sopra descritto.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 13 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2008