Sentenza 30 novembre 2000
Massime • 2
L'assunzione dell'ufficio di perito da parte di chi abbia già svolto nell'ambito dello stesso procedimento compiti di interprete integra una nullità relativa che, come tale, è eccepibile, a pena di decadenza, entro i termini di cui all'art. 182 cod.proc.pen..
È manifestamente infondata, in riferimento all'art.25 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art.491 cod. proc. pen., in quanto il legislatore ben può, nella sua discrezionalità, limitare la possibilità di rilevare il difetto di competenza territoriale a vantaggio dell'ordine e della speditezza del processo senza che ciò vulneri il principio del giudice naturale, sicché tale possibilità opera solo con riguardo alla fase che precede immediatamente l'apertura del dibattimento e si pone come regola a garanzia di tutte le parti.
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/11/2000, n. 8587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8587 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 30/11/2000
1. Dott. RAFFAELE LEONASI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - N. 1872
3. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 11243/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1. IN MA n. in India il 17/1/1962;
2. IN TA n. EL (India) il 5/5/1961;
3. AL IC TO n. RI, il 25/7/1971;
4. AL TO n. RI il 26/9/1976;
5. LI TO n. RI il 19/1/1958;
6. AL MO n. RI il 25/7/1954;
7. IN NA (alias MA) n. in India 1/1/1949 8. IN AJ AB n. Punijab (India) 4/8/1971;
9. IN HA UR (alias RY) n. Dherkar il 31/5/1957;
10. IN AM n. SA AN (India) il 16/6/1966;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 20/5/1999 i primi nove e avverso la sentenza del 17/5/1999 della stessa Corte, il decimo;
procedimenti riuniti all'udienza odierna davanti alla Corte di cassazione;
Visti gli atti, le sentenze denunziate e il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Leonasi
Udito il Pubblico Ministero in persona del sost. Procuratore generale Dott. G. Iadecola che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di SI AC;
l'annullamento con rinvio nei confronti di ND RA limitatamente all'effetto estensivo dell'aggravante;
rigetto per gli altri ricorsi.
Uditi i difensori avv. Aricò per GO SA che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
avv. TO Managò, difensore di LA IC TO, LA RT, LA SI e SI JA IT che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
avv. Francesco Staiano, per SI IT e GO SA che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
avv. Falcolini per SI AC che ha concluso per accoglimento dei motivi di ricorso e annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
avv. Donato Marinaro per SI TA e SI LI RM che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
1. Con sentenza del 16/4/1998 il Tribunale di Locri dichiarò, tra gli altri, gli attuali imputati ricorrenti colpevoli dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla importazione, ricezione, vendita e offerta in vendita, cessione a spacciatori e tossicodipendenti, trasporto e comunque illegale detenzione di sostanze stupefacenti, prevalentemente eroina e cocaina, essendo alcuni nella posizione di promotori e organizzatori e con l'aggravante per tutti del numero delle persone superiore a dieci, nonché del reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. C.P., 73 e 80 lett. b) dpr. N. 309/90 in relaz. all'art. 112 n. 2 e 4 C.P. con le aggravanti della ingente quantità delle sostanze e per IC TO, SI e RT LA anche con l'aggravante di aver determinato al reato persona infradiciottenne;
fatti accertati in RI e in altri luoghi del territorio nazionale a partire dal gennaio 1995.
2. Le indagini avevano preso avvio dalla constatazione di un tenore di vita superiore alle loro possibilità di disoccupati dei cennati fratelli LA e si erano sviluppate attraverso una serie di intercettazioni telefoniche protrattesi per mesi fino a condurre alla incriminazione anche di altro calabrese (GO SA) e di un gruppo di cittadini indiani dimoranti in Roma e alcuni in Calabria e aventi come principale referente SI TA (conosciuto anche come MA). Superate alcune questioni processuali relative a dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni per vizi dei decreti autorizzativi (la questione veniva ritenuta fondata limitatamente alle operazioni compiute sull'apparecchio di certo bar Leggio di RI fino al 30 giugno 1995) e a nullità della traduzione delle trascrizioni dalla lingua punjabi comune agli imputati stranieri, il primo giudice ricostruiva i fatti sulla base dei numerosi colloqui intercettati e dal tenore spesso molto chiaro nella traduzione italiana, sulle testimonianza di agenti di polizia che avevano compiuto osservazioni su spostamenti e incontri dei coinvolti e marginalmente sulle dichiarazioni rese dai coimputati SI AM (detto anche NI) e SI TA sul finire del dibattimento. Si ritenne dunque che - a differenza di quanto supposto nella fase d'indagini - la lettura più attenta delle telefonate consentisse di affermare che sede dell'associazione fosse non la Calabria (e in particolare il Comune di RI) ma Roma, dove abitavano ed operavano il MA, capo della organizzazione, e un ristretto gruppo di conterranei a lui legati;
gli africesi - i LA da un lato, GO dall'altro - non erano in contatto fra loro ma operavano in guisa da garantire stabili canali di rifornimento al gruppo romano, anche se ogni operazione era di volta in volta disposta dal MA e condotta anche con la intermediazione di alcuni indiani dimoranti in Calabria;
il IR, peraltro, non esitava a ricorrere ad altre fonti approvvigionamento qualora fosse rimasto non soddisfatto delle forniture provenienti dalla Calabria. A conclusione dunque di complessa argomentazione soprattutto sul piano probatorio, il Tribunale giudicò gli imputati colpevoli, condannandoli a pene di legge ritenuta per il gruppo dei calabresi la ipotesi di semplice partecipazione, concesse al solo SI TA l'attenuante ex art. 62 bis C.P. equivalente all'aggravante riconosciuta per tutti la continuazione fra i due reati contestati e applicata la riduzione per il rito abbreviato tempestivamente chiesto da sette degli imputati e non accolto per il dissenso del p.m. giudicato ingiustificato all'esito del dibattimento.
3. Su impugnazione degli imputati la Corte d'appello di Reggio Calabria ha, con sentenza del 17/5/1999, applicato ad ND RA pena concordata ex art. 599, 4^ co. C.P.P.; con successiva pronunzia del 20/5/1999 ha confermato nei confronti degli altri prevenuti la decisione di primo grado quanto alle dichiarazioni di colpevolezza, salve riduzioni di pene per esclusione di aggravanti. Il giudice di appello ricalca sostanzialmente la prima motivazione con una variante, per così dire, strutturale ed una concettuale. Dispone cioè in ordine rigorosamente cronologico e in unico contesto le sintesi di ben 229 intercettazioni che la sentenza di primo grado aveva invece trascritto nell'esaminare separatamente ciascuna posizione soggettiva (così scontando inevitabilmente un numero non trascurabile di ripetizioni e di ridondanze); ridisegna ancora una volta l'assetto della organizzazione criminosa, riconducendola sostanzialmente a entità differenziate (sostanzialmente identificabili nel gruppo romano e nei due calabresi) e operanti in ambiti diversi, con attività "ciascuna complementare all'altra" e tutte convergenti nel senso del trarre profitto dal traffico, considerato nel suo complesso;
questo, d'altra parte, poteva essere realizzato solo a condizione che ogni anello della "catena" fosse al posto giusto e svolgesse il suo ruolo in modo da assicurare al complesso la funzione essenziale di moltiplicatore dei profitti. In questo quadro la sentenza indica - a prova della continuità dei rapporti e del programma non limitato a specifiche operazioni predefinite - i contatti continui gli incontri personali, gli spostamenti tra Roma e la Calabria;
gli abituali mediatori, i corrieri le intese di volta in volta raggiunte, i documentati scambi di droga e di denaro. Conclude la sentenza che, anche a non voler ravvisare stabilità di rapporti e disponibilità reciproca tra gruppi calabresi e romano sarebbe comunque innegabile quanto ai primi, la sussistenza di un "contributo arrecato dall'esterno" all'associazione stessa.
4. Nei proposti ricorsi per cassazione è comune a tutti gli imputati, eccettuato il SI AT, il motivo riguardante il mancato rilievo della incompetenza territoriale: una volta ravvisato il centro operativo e il fulcro dell'associazione criminosa in Roma anziché in Calabria, il Tribunale avrebbe dovuto, anche d'ufficio, rilevare la competenza della diversa a.g.; taluno (avv. Furfaro) deduce che comunque la questione della incompetenza era stata sollevata già in sede di udienza preliminare per quanto senza indicazione esatta del diverso giudice, altri sollevano in subordine questione di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 491 cpp per contrasto con l'art. 25 Cost.. Ulteriore motivo - comune agli imputati SI MA, GO, SI TA a SI LI - è quello riguardante inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche;
il primo e il secondo, in particolare, lamentano vizi dei decreti autorizzativi (specificamente indicati) siccome motivati per relationem rispetto alla richiesta del p.m., atto a sua volta basato su segnalazione di polizia non allegata ne' trasmessa al gip;
il primo rileva anche che la intercettazione del 22/1/1995 è addirittura precedente al decreto, mentre il GO deduce la non copertura di una giornata, 22 giugno 95, nella sequenza delle proroghe. SI JA IT e SI LI hanno a loro volta in comune la censura riguardante nullità della perizia (traduzione in italiano delle intercettazione), avendo uno dei periti incaricati svolto in precedenza funzioni di interprete.
5. I motivi propri di ciascuno si possono così riassumere (la numerazione non sempre è della parte).
5.1. Avv. Staiano per SI MA: 2^) mancata motivazione e sulla identificazione del soggetto e comunque sulla di lui partecipazione al sodalizio con la necessaria affectio societatis.
5.2. Avv. Marinaro per SI TA: 3^) e 5^) omesso esame dei motivi di appello riguardanti la non concessione dell'attenuante di cui al settimo comma dell'art. 74 L.S., eventualmente con riguardo all'art. 62 n.6 CP, visto che con le sue dichiarazioni l'imputato aveva consentito di individuare anche responsabilità di terzi;
4^) mancata esclusione, almeno per esso ricorrente, dell'aggravante del numero delle persone;
errata indicazione della continuazione nella imputazione.
Avv. Furfaro per i tre LA: 2^) mancanza di motivazione in ordine alla partecipazione all'associazione, essendosi fatta esclusiva leva su rapporti non occasionali, trascurandosi che ben può configurarsi reato in concorso senza per questo registrarsi vincolo stabile e permanente ai fini associativi;
3^) omesso esame dei motivi di appello circa la ritenuta continuazione di reato consumato in concorso con altri (compresi soggetti considerati dalla stessa sentenza estranei a ogni rapporto coi LA): là dove, al più, era da ravvisare solo un tentativo di cessione di droga;
4^) omesso esame del motivo riguardante, ai fini della specifica aggravante, la non partecipazione del minore AC a un qualsiasi reato.
5.4. Avv. Managò - ancora per i LA e per SI JA IT: 3^) violazione dell'art. 606 lett. e) cpp in relaz: agli art.525/2-511 e 178 cpp per essersi tenuto conto di atti processuali assunti davanti a giudice diverso e per la cui utilizzazione soltanto tre dei difensori avevano prestato consenso;
4^) mancata indicazione degli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 74 L.S. e dei criteri utilizzati nella valutazione delle prove: l'essersi ritenuto in giurisprudenza che il reato de quo non richiede strutture organizzative sofisticate, non significa che possa essere integrato nei suoi elementi costitutivi anche da semplici contributi episodici (nel caso gli stessi giudici del merito indicano apporti alternativi, da parte dei soggetti calabresi, situazioni che spesso davano luogo a contrasti con le persone di Roma); non si può, d'altra parte, ritenere il concorso esterno che presuppone per sua natura un contributo particolare notevole fornito in momento di crisi associativa;
mancata individuazione dei ruoli, essendo del tutto insufficiente il semplice riferimento alla intercambiabilità; 5^) quanto al reato di cui al capo B), non si individuano i singoli fatti delittuosi ne' si considera che molti rimasero a livello di tentativo e supportati solo da dichiarazioni dell'ultima ora.
5.5. Avv. Russo ancora per SI JA: 3^) violaz. degli artt. 494, 523, 191 e 526 cpp anche in relaz. all'art. 24 Cost per essere state assunte le dichiarazioni di SI TA e di SI HA a discussione finale già iniziata;
4) violaz. degli artt. 516, 518 e 522 cpp anche in relaz. all'art.24 Cost. perché le suddette dichiarazioni hanno evidenziato fatti nuovi non contestati e tuttavia ritenuti di specifica rilevanza dal giudice del merito;
5^) dalle intercettazioni (specificamente indicate) si evince che non si è mai perfezionato un accordo associativo, ne' è mai intervenuta alcuna illecita transazione;
le conversazioni anzi provano il contrario, mentre lo stesso SI TA sostiene di aver fatto da intermediario tra un certo "SI", MA e IK ma solo per avviare trattative mai giunte a buon fine.
5.6. Avv. Staiano, avv. Aricò e GO di persona (con atti separati ma di identico contenuto): 2^) nullità della sentenza per mancanza o illogicità manifesta della motivazione, essendosi fatto uso, per il reato associativo, di argomentazioni del tutto generiche e apodittiche per pervenire poi alla contraddittoria conclusione che comunque sussisterebbe concorso esterno. La Corte reggina inoltre non motiva sul punto che semmai vi era stata una mila cessione di sostanza, ne' si occupa dei dedotti motivi circa i contrasti tra gli interessati e circa la incompatibilità di questo fatto col ritenuto inserimento organico nell'associazione.
5.7. Avv. Marinaro per SI LI RM (RY): 3^) omessa motivazione su una strie di circostanze di fatto (indicate nei motivi di appello e qui ripetute) circa la impossibilità che il "RY" di cui alla telefonate intercettate possa identificarsi nell'attuale ricorrente;
4^) errato giudizio di sussistenza dell'aggravante del numero delle persone e della continuazione.
5.8. SI Nacclitar: 1^) violaz. degli artt. 516, 518 e 552 cpp, perché a fronte della genericità della contestazione i due pentiti hanno indicato fatti concreti per i quali vi è stata condanna;
2^) con sentenza del 20/11/1996 la suprema Corte ha già dichiarato la inutilizzabilità delle intercettazioni mentre la Corte d'appello ha respinto l'eccezione, male richiamando il valore del giudicato cautelare (il ricorso non aggiunge altro di giuridicamente significativo).
6. Sono infine comuni a tutti i ricorsi eccettuato quello del SI Nacchatar, motivi riguardanti l'omesso riconoscimento delle attenuanti generiche (ovvero il semplice giudizio di equivalenza di queste) e il trattamento sanzionatorio in generale basati su dedotta non considerazione di elementi afferenti la personalità e le condizioni di ognuno (la Corte territoriale avrebbe tenuto conto soltanto di dati oggettivi concernenti la vicenda nel suo complesso ovvero di elementi non riguardanti il singolo imputato).
7. All'odiena pubblica udienza è stato riunito ai predetti il ricorso proposto da ND RA avverso l'altra sentenza citata. Il relativo motivo è che, una volta esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, secondo comma DPR n. 309/90, comune a tutti gli imputati tale esclusione si sarebbe dovuta estendere anche a lui.
8. Vanno esaminate anzitutto le cennate censure di ordine processuale comuni a più imputati ponendole in conveniente ordine logico ed esaurendo per ciascuna tutti i profili anche quando prospettati da uno solo degli interessati.
9. Sulla incompetenza territoriale sembra, intanto, che nessuno ponga in discussione la regola che nel rito ordinario la stessa va rilevata o eccepita a pena di decadenza, all'udienza preliminare (art. 21, secondo comma prima ipot. CPP) - e riproposta in dibattimento subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento di costituzione delle parti (art. 491, primo comma) - mentre resta preclusa per effetto del compimento di successivi atti;
il giudice di appello può per sua parte, decidere in ordine alla competenza territoriale sempre che vi sia stata eccezione tempestiva, non si sia verificata preclusione e vi sia stata riproposizione coi motivi di gravame (art. 24, primo comma).
Nel nostro caso risulta dal chiaro tenore del verbale dell'udienza dell'11 marzo 1997 davanti al Tribunale di Locri oltre che dalla successiva ordinanza del Collegio, che all'udienza preliminare questione di incompetenza territoriale (per ritenuta competenza del Tribunale di Como) fu sollevata dal solo avv. Stilo difensore di tal Favasuli poi assolto in giudizio;
nella fase degli atti preliminari al dibattimento lo stesso avvocato ripropose l'eccezione e prospettò anche una possibile competenza del Tribunale di Reggio Calabria (in relazione a una geografia circoscrizionale normativamente modificata); solo a questo punto altri difensori (avv. Muscolo, avv. Toscano, avv. Piccolo) cominciarono a dichiarare di "associarsi";
correttamente il Tribunale ritenne infondata la questione relativa al Tribunale di Corno (che più non interessa) e tardive tutte le altre siccome non proposte alla udienza preliminare (il verbale di questa non è oggi disponibile, ma il Tribunale diede atto di averlo esaminato); la relativa ordinanza, del resto, non è stata oggetto di impugnazione.
9.1. Si sostiene, piuttosto, nei ricorsi che le cennate regole non hanno da applicarsi alla fattispecie, posto che qui problema di competenza si è posto solo nel corso del dibattimento di primo grado (con l'accertamento che il centro organizzativo dell'associazione per delinquere ora in Roma) sicché il Tribunale avrebbe dovuto fame formale rilievo e dichiarare la propria incompetenza. Sul punto si potrebbe subito rilevare in fatto che l'imputazione indica i reati come commessi in RI, in Roma e in altri luoghi del territorio nazionale e che, considerando le aggravanti contestate rispettivamente per il reato associativo e per i reati - scopo era da ritenere tra tutti più grave quello di detenzione e spaccio contestato con riferimento al territorio di RI (Tribunale di Locri) almeno per quanto riguarda i LA, delitto al quale accede l'aggravante dell'avere determinato al reato persona di età minore (quindi punibile nel massimo con pena della reclusione di anni trenta, tenendo presente il limite di cui all'art. 66 C.P., limite certamente non raggiungibile dalla sanzione per il reato associativo neppure con riguardo alla figura del capo).
9.2. Ma anche per la funzione nomofilattica assegnata a questa suprema Corte, va esaminata la questione di diritto sulla quale i difensori hanno profuso particolare impegno nel tentativo di superare la preclusione ritenuta dai giudici del merito. Questione non fondata per una serie di argomenti che è sufficiente enunciare, dato che, come si vedrà, non è del tutto nuova, ne' ha dato luogo ad apprezzabili contrasti giurisprudenziali:
- è tradizione che la competenza per territorio - criterio cd. "debole" della ripartizione della giurisdizione, in quanto non giustificato dalla considerazione della maggiore o minore capacità tecnico-professionale del giudice, che invece è sottesa alle regole di competenza per materia - sia da rilevare o eccepire entro momenti procedimentali ben determinati onde scongiurare rischi di regressione che, senza garantire migliore accertamento dei fatti finiscono solo con l'allontanarlo nel tempo;
- così era per il codice Finocchiaro-Aprile (art. 387) così è stato per il codice che ha preceduto quello attuale: è, anzi interessante sottolineare che l'art. 439 già vigente poneva come termine il compimento delle formalità di apertura del dibattimento (primo comma) consentendo però deroga quando la possibilità di proporre la questione fosse sorta nel corso del dibattimento (comma secondo);
- l'attuale art. 491 è certo più rigido, giacché elimina ogni possibilità di recupero in fase ulteriore per come si evince chiaramente dal fatto che mentre per le questioni preliminari indicate nel secondo comma si lascia aperta la possibilità di proporle nel corso del dibattimento, per altre (citazione e intervento delle parti, competenza per territorio o per connessione) non vi è alcuna considerazione per la evenienza che i presupposti di fatto vengano ad emersione in un qualsiasi momento successivo:
esclusione tanto più significativa in un sistema nel quale il giudice del dibattimento non dispone di norma, in quella preliminare fase, degli elementi minimi per un possibile rilievo d'ufficio. La scelta del legislatore, del resto, trova riferimenti precisi nei lavori preparatori del codice, segnatamente nella Relazione al progetto preliminare e nelle osservazioni della Commissione ministeriale: quest'ultima, nel commentare l'uso della frase "sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto...", sottolineava che la stessa "tende ad evidenziare che le questioni di cui al 1^ comma restano precluse una volta compiuto l'accertamento della costituzione delle parti, anche se la possibilità di proporle (in particolare competenza per territorio) sorga solo nel corso del dibattimento";
- nessun elemento - neppure di disarmonia - introduce in questo contesto il primo comma dell'art. 23 del codice di rito, sul cui tenore tanto ha insistito, anche nella discussione odierna, qualcuno dei difensori. La norma - è vero - parla di incompetenza rilevata, per qualsiasi causa, nel corso del dibattimento di primo grado, ma non dilata affatto lo spatium deliberandi relativo alla incompetenza per territorio: come bene osservato anche in dottrina, la norma (al pari di quelle contenute nei due articoli successivi) disciplina soltanto la forma e gli effetti del provvedimento dichiarativo della competenza in rapporto ai vari stadi del processo, ferme restando decadenze e preclusioni (ciò è tanto vero che ancora l'art. 24, che disciplina il tema per la fase di appello, fa salvi, come si accennava all'inizio, i termini di decadenza e di preclusione previsti per la eccezione di incompetenza territoriale). Sarebbe stato in sostanza, paradossale che il legislatore così attento a quei limiti rigorosi fosse caduto - per una semplice svista o per difetto di coordinamento tra norme - nell'errore di riaprire, ancorché solo per il giudice, un varco enorme come quello costituito, appunto, dalla conoscenza acquisita, per necessità di cose, solo nel corso del dibattimento;
- ne' è esatto quello che i difensori - protesi a contrastare ad ogni costo la evidenza dei dati normativi - hanno cercato di sostenere con riguardo alla giurisprudenza costituzionale, cioè che questa non si sarebbe occupata dell'aspetto peculiare in esame. In realtà la Corte Costituzionale ha ritenuto la legittimità dell'art. 491, 1^ comma con riguardo proprio al divieto di "ritornare sulla questione nel corso del dibattimento" (premesse della ordinanza n. 521 del 1991) e in successiva occasione (sent. n. 280/1994) ha ribadito l'orientamento per un caso di contestazione in udienza di reato comportante la competenza territoriale di altro giudice a sensi del primo comma dell'art. 16 CPP.;
- non può essere risolutivo l'argomento estremo che la difesa si è, nel caso, trovata nella impossibilità di rilevare "in limine" la incompetenza giacché le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche - furono completate e si resero disponibili solo a dibattimento avanzato. La possibilità di ascolto delle registrazioni su nastro magnetico è come si sa, riconosciuta ai difensori dal sesto e dall'ottavo comma dell'art. 268 cpp;
nessun termine d'altronde è previsto per il compimento delle operazioni di trascrizione disposte dal giudice, operazioni che, specie nei casi di ascolti protrattisi per mesi su più frequentatissime utenze, ben possono valicare la data del rinvio a giudizio salvo il potere-dovere di chi dirige il dibattimento di modulare tempi e scansioni in modo che parti e giudici conoscano quando assolutamente necessario, anche le risultanze del supporto cartaceo in tempi utili per il proficuo espletamento delle rispettive attività dibattimentali. Per questo complesso di ragioni si ritiene di dovere, in definitiva, ribadire quella che è la giurisprudenza di legittimità che ormai può dirsi affermata sull'argomento (sez. 1^ 20/10/1995, Urrata;
sez. 5^ 18/6/1997, Agreste;
molto recentemente e per riferimenti sez: 6^ 7/11/2000, RTmei e soprattutto sez. 1^ 26/2/1992, Santarello, molto significativa perché riguardante caso di fatto-reato ritenuto, in corso di dibattimento, diverso e consumato in una diversa circoscrizione territoriale, situazione alla quale la suprema Corte ha nondimeno ritenuto applicabile la perpetuatio iurisdictionis).
9.3. La sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 491 per contrasto con l'art. 25 Cost. - dopo quanto detto in particolare sulla giurisprudenza della stessa Consulta - non può che giudicarsi manifestamente infondata. Il legislatore, in sostanza, ben può nella sua discrezionalità limitare (ved. ordin. n. 521/91 cit.) la possibilità di rilevare il difetto di quella particolare competenza a vantaggio dell'ordine e della speditezza del processo, senza per questo attentare alla naturalità del giudice: questa, com'è ovvio, resta individuata per legge con riguardo alla fase che precede immediatamente l'apertura del dibattimento e che si pone come regola a garanzia di tutte le parti (compreso l'imputato che vede evolvere il dibattimento in senso a lui favorevole e che potrebbe rimanere penalizzato da uno spostamento della competenza). Nel ricorso dell'avv. Managò, in verità, sembrano avanzati dei sospetti di incostituzionalità anche per quanto riguarda i riflessi che sulla rigorosa applicazione dell'art.491 CPP può avere una situazione fattuale come quella della ritardata trascrizione delle intercettazioni telefoniche (sulla cui non irritualità, peraltro, cfr. sez. 6^ 5/10/1994, Celone dove si ammette che le trascrizioni non eseguite o in ritardo ben possano essere disposte addirittura dal giudice del dibattimento a mezzo di un ausiliario designato "ad hoc"): ma qui - a tacer d'altro - si sarebbe dovuta denunziare, indicando i motivi, l'altra normativa e segnalare i parametri costituzionale violati.
10. Bene sono stati utilizzati gli atti assunti dal collegio giudicante in diversa composizione (a parte che il motivo è prospettato in termini del tutto generici non essendo indicati gli atti contestati). Va in proposito ricordato che - dopo la sentenza n. 17 del 1994 e l'ordinanza n. 99 del 1996 della Corte Costituzionale - è indiscutibile che i verbali delle prove assunte nella fase pregressa "fanno già parte del contenuto del fascicolo per il dibattimento" e restano a disposizione del nuovo giudice, sicché ne è possibile il recupero ai fini della decisione attraverso il normale strumento della lettura: a questo fine - si è ritenuto da SS.UU. 15/1/1999, Iannasso - non si richiede alcun consenso delle parti potendo queste soltanto esercitare la facoltà di domandare l'ammissione (per nuova assunzione) della prova: mancando nuove argomentazioni difensive, questo Collegio non può che far proprio l'autorevole precedente.
11. Ancora correttamente i giudici del merito hanno ritenuto di carattere relativo la nullità di cui all'art. 222 CPP (assunzione dell'ufficio di perito da parte di chi abbia già svolto compiti di interprete): e ciò anche in ossequio a principio già espresso dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 2^ 15/4/1994, Matrone;
sez. 1^, 20/2/1992, Bellanota); la nullità stessa andava quindi eccepita, a pena di decadenza entro i termini di cui all'art. 182 CPP, non certo, com'è avvenuto, coi motivi di appello. Le osservazioni poi diffusamente svolte nel ricorso dell'avv. Russo difensore di SI JA IT, circa il ruolo di assistenza dell'imputato svolto dall'interprete nel nostro sistema (onde concludere per la ravvisabilità di una nullità assoluta) è destinata a infrangersi contro i rilievi che: le nullità e i rispettivi caratteri sono solo quelli tassativamente stabiliti dalla legge (art. 177 cpp); tra le nullità di ordine generale (art. 178) sono assolute quindi insanabili e rilevabili in ogni stato e grado, quelle riguardanti la omessa citazione dell'imputato e la partecipazione obbligatoria del difensore (art.179, primo co.); le altre nullità di ordine generale - quelle cd. a regime intermedio - sono sottoposte a una serie di condizioni preclusioni e decadenze (artt. 180-182), tra le quali l'interesse ad eccepirle e la deduzione entro termini precisi (è quello che affermano Cass. 3/10/1994, Kourami e la stessa dottrina citata testualmente in ricorso); nel caso - anche ad accedere alla tesi più garantista (in quanto non mancano in giurisprudenza indicazioni nel senso della nullità relativa, come in cass.17/12/1998, Daraji;
2/11/1995, Marino) - la difesa avrebbe dovuto quanto meno allegare che la incompatibilità (sopravvenuta) riguardava un interprete che ancora assisteva quell'imputato (ignaro della lingua italiana) e soprattutto l'interesse alla osservanza della norma.
12. Sui vari profili della dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche accennati in premessasi rileva:
A) Autonomo o meno che fosse rispetto ai precedente analoghi provvedimenti nulli perché privi della specifica autorizzazione in deroga ex art. 268, terzo comma CPP, il decreto del GIP dell'1/7/95 (di convalida del provvedimento d'urgenza adottato dal P.M., in particolare per l'utenza telefonica presso il bar Leggio) risulta motivato per relationem con specifico richiamo all'atto omologo del p.m. e questo - contrariamente a quanto si assume col primo motivo del ricorso dei difensori di GO - richiama sul piano formale la richiesta del GOA, ma nella sostanza motiva con riguardo agli atti del procedimento penale e in particolare agli elementi riguardanti sia l'associazione per delinquere già costituita, sia alcuni dei reati-scopo che stavano per essere portati a compimento;
B) Non meno capziosa è l'altra questione riguardante l'utenza in uso a MA, per la quale gli stessi difensori lamentano da un lato che, scaduta una certa proroga della disposta intercettazione sotto la data del 21 giugno 95, la successiva fu accordata solo con decorrenza dal 23 giugno (ma è ovvio che la questione è irrilevante dal momento che nessuna intercettazione risulta eseguita nella giornata rimasta "scoperta"); deducono, dall'altro, che il provvedimento del GIP del 19/6/1995 non può essere motivato con riferimento al primo dal quale è "sganciato" (parrebbe di capire per l'intervallo del giorno 22): ma - osserva questa Corte - il rilievo si commenta da solo a parte che si tace dai ricorrenti la circostanza che il provvedimento richiama sia la richiesta del p.m., sia - quel che più conta - "l'allegata nota della polizia giudiziaria", la cui congruità non è in discussione. Quanto poi alla mancanza sempre nello stesso provvedimento, di espressa autorizzazione per l'impiego di apparecchiature in dotazione al GOA di Catanzaro, il richiamo ampio al precedente provvedimento, contenente evidentemente l'autorizzazione ex art. 268/3 cpp e della cui legittimità nessuno ha mai discusso, appare sufficiente per il fine che qui interessa. C) Il primo motivo del ricorso avv. Staiano per SI IT lamenta che il decreto del GIP in data 27/1/1995 motiva per relationem al provvedimento di urgenza del P.M. ma quest'ultimo si riferisce a una richiesta del GOA "non allegata, ne' trasmessa al GIP". Si rileva intanto, che il decreto è motivato con riguardo alle indagini in corso per quei reati e alla emersione di gravi indizi (rispetto ai connotati di questi si tenga anche presente che s'indagava su reati di criminalità organizzata) oltre che con rinvio al provvedimento del p.m., circa il quale lo stesso difensore non parla di nullità, usando invece il termine inedito "zoppia". Ma quel che più conta è che la nota 25 gen. 1995 del g.o.a. - Guardia di Finanza di Catanzaro si trova allegata in copia al fol. contrassegnato coi numeri 48-41 del faldone 9, essendo preceduta nell'affoliazione dal decreto del P.M. e da quello del GIP: per il che, se non è possibile contrastare con dati di fatto l'asserita mancata allegazione e trasmissione della nota da un ufficio all'altro (il che pure è attestato nelle premesse dell'atto del P.M.) è almeno consentito affermare che il documento del GOA era tra quelli versati in atti dal P.M., quanto meno al dibattimento. Qui soccorre dunque SS.UU. n. 17/2000, Primavera che ha affermato, tra l'altro, la piena validità del decreto motivato per relationem quando l'atto di riferimento, pur non allegato o trascritto, "sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione". L'altra questione sempre sollevata dall'avv. Staiano, della intercettazione del 22 gennaio 1995 addirittura precedente al decreto menzionato del 26 gennaio(riguardante l'utenza intestata a tal Forcina Giovanni e usata di fatto dal SI IT) è prospettata male ma se ne deve rilevare d'ufficio la fondatezza in punto di inutilizzabilità del risultato: in realtà l'intercettazione era operata in uscita sull'utenza del bar Leggio, per la quale il decreto esisteva solo che è rimasto travolto dal provvedimento del Tribunale dichiarativo della inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite su detta prima utenza fino al 30 giugno. Questo non produce, peraltro, apprezzabili conseguenze sul merito della decisione che, come si vedrà è sorretta da una residua motivazione che resiste alle censure, peraltro ben deboli.
D) Il secondo motivo del ricorso SI AC accenna confusamente a una sentenza (20/11/1996) di questa suprema Corte che avrebbe deciso in sede cautelare, per la inutilizzabilità di intercettazioni non meglio identificate. Anche su questo punto la decisione della Code reggina va confermata perché - a tacere di altre considerazioni sulla ritualità del motivo - la inutilizzabilità delle operazioni ritenuta a qualsiasi livello giurisdizionale, nel procedimento cautelare non è mai vincolante in sede del giudizio Cass. in CED - RV. 205649).
13. Altro motivo di carattere processuale è quello (terzo dell'avv. Russo) riguardante inutilizzabilità delle dichiarazioni degli imputati SI TA e SI AM, raccolte "anche a mezzo di esame" quando la discussione finale del dibattimento di primo grado era già iniziata e cio per violazione degli artt. 494, 523, 191 e 526 cpp anche in relaz. all'art. 24 Cost.- Rileva questa suprema Corte che l'art. 494 cit. riconosce, com'è noto, la facoltà di rendere dichiarazioni spontanee "in ogni stato del dibattimento" il quale, com'è altrettanto risaputo, si estende fino alla conclusione della discussione: è, se mai, compito di chi dirige il dibattito assicurare che siano tra l'altro, rispettati limiti e condizioni previsti dalla norma.
Quanto "all'esame", scaturito dalle dichiarazioni spontanee e sollecitato dal p.m. e dagli stessi difensori interessati, il Tribunale ha fatto uso corretto dei poteri di cui all'ultimo comma dell'art. 523 cpp, considerando, sulla base degli accenni fatti dai prevenuti nelle dichiarazioni spontanee e con giudizio necessariamente ex ante, quindi con tutti i rischi connessi sul piano dei risultati pratici, che gli esami avrebbero potuto mutare sensibilmente la posizione di una parte se non di tutti giudicabili:
prognosi del tutto ragionevole e almeno in parte confermata dagli eventi successivi.
Andrebbe comunque ricordato che la categoria della inutilizzabilità prevista dall'art. 191 cpp riguarda soltanto le prove assunte in spregio di un espresso e specifico divieto di legge (cfr. anche cass.4/12/1997, Petralia, RV 209959), giammai per violazione di una norma processuale di carattere indubitabilmente ordinatorio: e non può essere contra legem una prova, certamente rientrante negli schemi tipici, ancorché raccolta, a rischio di dilatazione dei tempi ma col fine di ricerca della verità in un momento processuale non proprio. L'art. 24 della Costituzione, infine, non è norma che possa essere invocata, per giunta senza motivazione, quante volte una legge ordinaria non corrisponda alle aspirazioni di una parte processo. 14. Ultimo motivo di ordine processuale, comune agli imputati SI JA IT (avv. Russo) e SI AT, è quello riguardante violazione degli artt. 516, 518 e 522 cpp anche in relazione all'art.24 cost., sotto il profilo che le dichiarazioni di SI TA e di
SI AM in dibattimento hanno evidenziato fatti nuovi non contestati, dei quali tuttavia si è tenuto conto ai fini delle condanne. Motivo - osserva questa Corte - del tutto specioso perché, una volta dedotte in giudizio delle contestazioni ampie come quelle all'esame (contestazioni della cui ritualità formale nessuno dei ricorrenti si è mai lamentato ai fini di cui all'art. 429 co 1 lett. c) e co. 2 cpp e nei termini di cui agli artt. 181, 3^ co. e 491, 1^ co. cpp), tutto il resto si riduce, come già osservato dal giudice territoriale, a mera prova del merito dell'accusa stessa, anzi delle modalità esecutive delle condotte contestate.
Ancora una volta non si vede che cosa abbia a che spartire con tutto questo la norma costituzionale immotivatamente richiamata. 15. Sul merito va preliminarmente ricordato che i giudici territoriali - particolarmente la Corte d'appello alla quale va, come accennato, il merito di aver dato ordine alle intercettazioni telefoniche - hanno dalla paziente lettura di queste tratto dati più che tranquillanti anzitutto sugli elementi del reato associativo che, per quanto ancora qui occorre, possono così riassumersi, salve le ulteriori precisazioni di che oltre: continui contatti del gruppo degli orientali tra loro e coi referenti calabresi con uso di linguaggio quasi sempre scoperto, visto che avvenivano in una particolare lingua straniera;
presenza di intermediari in Calabria;
acquisti - o programmazione di acquisti - di quantitativi rilevanti di droga, fatto che di per sè rendeva necessaria l'esistenza di una organizzazione solida e ben strutturata non soltanto ai fini degli indispensabili finanziamenti ma anche per la distribuzione e lo stesso spaccio al minuto;
transazioni spesso concluse senza indicazione di prezzo (segno evidente di consuetudine di consolidati rapporti); acquisti talora con pagamento differito;
persistenza dei contatti e del rispettivo interesse alla prosecuzione dei rapporti anche quando qualche consegna di merce fallisce (per malintesi, inconvenienti in fase di trasporto o interventi di forze di polizia) o quando la droga fornita non presenta le caratteristiche di qualità sperate o pattuite;
periodica resa dei conti associativi (ved. per es. a fol. 100 della sentenza gravata).
16. Prima di passare a qualche più precisa indicazione sui ruoli dei singoli e sui reati scopo è il caso di ricordare in diritto, per quanto su questo non vi siano sostanziali contestazioni di alcuno, che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte, ricordata anche dal Giudice reggino, l'associazione di cui all'art.74 dpr n. 309/90 da un lato non richiede strutture particolarmente complesse o articolate in considerazione della natura e della sostanziale omogenità dei reati-scopo, dall'altro è configurabile non soltanto nel caso di condotte parallele - o, meglio, convergenti - di persone che si propongono l'identico scopo di conseguire un profitto comune mediante il commercio di droga, ma anche quando il vincolo accomuni, in modo durevole, fornitori e acquirenti della merce, restando pur sempre fine unitario quello della sviluppo del commercio e del conseguimento comunque di profitti sempre maggiori;
diventano, d'altra parte, naturali in situazioni organizzative cosiffatte delle diversità o addirittura dei contrasti tra gli interessi economici dei singoli, sempre che permanga nel tempo quel vincolo di fondo che, trascendendo il significato delle singole operazioni o dei singoli reati-fine via via commessi, diventa elemento strutturale dell'associazione e ne agevola l'intera attività criminosa (RV 208822, 194539).
È per queste ragioni che le associazioni in argomento non richiedono nè un qualsiasi consenso espresso dei partecipanti potendo evidentemente i rapporti instaurarsi anche sulla base di situazioni di fatto che via via si rinnovano e si consolidano, ne' tanto meno l'elemento che per il reato di cui all'art. 416 C.P. viene talora qualificato come affectio societatis.
17. Quanto all'area dei reati di cui all'art. 73 L.S., poi, si ricorda in giurisprudenza che questa norma elenca una serie di condotte tipiche punite allo stesso modo e considerate perciò equivalenti, essendo destinate ad essere assorbite normalmente nella detenzione a fini di spaccio, quando si tratti della stessa sostanza stupefacente e di condotte dirette a un unico fine e senza apprezzabile soluzione di continuità; quando invece le azioni tipiche risultano distinte sul piano concettuale, cronologico funzionale e psicologico si è in presenza di più violazioni della stessa disposizione di legge, eventualmente avvinte dal nesso della continuazione (in termini, cass. in CED - RV 199368, 192490, 201847). 18. Tornando dunque alle decisioni di merito all'esame, è appena da dire anzitutto che il ruolo di capo riguardante il SI AT (MA) emerge, si può dire, da ciascuno dei numerosi colloqui intercettati e dei quali si ricordano solo alcuni dei più significativi, accennati dalla Corte territoriale, come quelli con quel tale IK (non più interessato al processo) che gli parla dell'andamento dei rapporti coi clienti (fol. 87 Corte Appello) ovvero gli dice di trattative con GO (f. 93 C.A.); col bulgaro BI al quale fa presente che può ordinare anche cinque chili di droga e venderla in due-tre settimane (fol. 152 sent. Trib.); con IT (io non faccio cose del genere ai miei uomini particolari"). E si rammentano pure la conversazione fra un pakistano e IK ("siamo tanti - cinquemila di guadagno non bastano per tutti..." f. 40 C.A); l'altra nella quale sempre MA si lamenta dell'arresto di fornitori che dovevano portargli 7-8 chili via mare (f. 50 C.A.); quelle nelle quali ci si informa da lui che ha preso contatti con l'avvocato difensore dopo l'arresto di IT. 18.1. SI IT ha prevalente ruolo di rivenditore grossista e di stretto collaboratore di MA per come si evince dai rapporti: che intrattiene con i clienti (f. 113 Trib.); dalla programmazione di una fornitura da due gruppi che dispongono di deposito a Roma (i LA e GO); dai colloqui coi mediatori SI HA (elvanni) e SI TA in occasione, per esempio, di una fornitura proveniente dai LA e non andata a buon fine (f. 94 Trib.) o della commissione di due kg. di droga (f. 99 Trib.); dalle disposizioni che dà circa tipi e qualità della droga e relative campionature;
dal rimprovero che muove a NI per la pessima qualità della merce ricevuta in precedenza.
18.2. SI TA (confesso, anche se in larga misura giudicato reticente dalla Corte d'appello) in posizione di acquirente all'ingrosso senza escludere all'occorrenza collaborazione a mò di intermediario: e anzi proprio il mancato pagamento dei diecimilioni che ritiene dovutigli per una delle forniture da parte del LA, provocherà l'allontanamento dal gruppo.
18.3. SI JA IT e SI HA (elvanni) - il secondo già giudicato al pari di SI AN BI - con compiti di mediatori tra i fornitori calaberesi e il MA: se ne trovano significative prove per esempio, nella organizzazione dell'incontro con GO in Calabria l'11-12 maggio 1995, incontro conclusosi positivamente (Foll. 44-45 Trib.) come nella preparazione del trasferimento di droga dai LA a MA a partire dal 15 maggio (fol. 46 Trib.). Del SI JA in particolare la Corte d'appello si occupa diffusamente ai foll. 133-135 anche se ne ridimensiona le responsabilità e in termini di durata del rapporto associativo oltre che della limitata considerazione nella quale era tenuto dallo stesso MA.
18.4. SI LI RM (RY) è il depositario della merce (e almeno in parte del denaro) in quel di Latina. In una telefonata del 14/3/1995 MA dice a IT che passerà a prendere della roba da RY;
in altra occasione (foll. 195-196 Trib.) è lo stesso MA che dice a IT che se ha bisogno di roba può andare a prenderla da RY;
in altra circostanza ancora MA e RY discutono della destinazione di somme di denaro;
il 18 giugno riceve personalmente per custodirla, una fornitura di GO, mentre nel corso di un colloquio con MA (fol. 199 Trib.) dice a quest'ultimo di una vettura sospetta vicino casa, ricevendone invito a spostare altrove roba e denaro;
ancora dopo l'arresto di MA, in un colloquio tra IK e ND RA (Binder), si parla di RY come di colui che conserva i soldi dell'organizzazione. 18.5. Quanto al ruolo di fornitori riservato ai "calabresi" - fratelli LA da un lato, GO dall'altro - la Corte d'appello assegna peso significativo, anche se non decisivo, alle dichiarazioni accusatorie di SI TA e di SI HA, almeno per la definizione dei rispettivi quadri d'insieme: di costoro i giudici del merito hanno ritenuto che, per quanto il livello di attendibilità non sia dei più elevati (considerando appunto che le dichiarazioni sono intervenute solo nella fase conclusiva del giudizio di primo grado), sono persone che, come accennato, si sono trovate per l'una o per l'altra ragione, in posizioni privilegiate all'interno del gruppo ed hanno riferito, sia pure talora in termini generali situazioni e rapporti risultati largamente confermati dalle prove e dagli elementi derivanti e dalle intercettazioni telefoniche e in qualche caso addirittura da osservazioni dirette ad opera degli agenti di polizia operanti. Ebbene, per i LA SI HA in particolare riferisce che MO (IC) e RT LA già dal 1994 intrattenevano questi rapporti illeciti col MA, recandosi all'occorrenza a Roma dove disponevano come referente-rifornitore del Francesco LA: e in effetti - al di là dei limiti temporali della contestazione - a fol.236 - 237 Trib. e 147 C.A. si ritrova il colloquio (del 30 gennaio 1995 quando le intercettazioni sono appena iniziate) tra EA e AN BI nel quale il secondo si lamenta della non buona qualità di droga fornita in precedenza. Vi sono poi i viaggi dalla Calabria (RI) a Roma, dei quali si parla diffusamente (e ripetutamente) in numerose pagine delle sentenze di merito;
quello del 31/1/1995 (IC TO in treno con NI:
quest'ultimo subisce perquisizione da parte della polizia, ma la droga è portata indosso dal compagno di viaggio); quello del 7 febbraio (f. 98 Trib.); quello del 18 maggio (arrivo di SI a Nettuno); l'altro del 25 maggio (RT e AC in autobus osservati alla partenza dalla Calabria e all'arrivo alla stazione Tiburtina dove vengono prelevati da un'auto guidata da SA LA); quello del 31 maggio, giorno in cui si ritrovano a Roma per gli stessi scopi sia SI LA che GO con la conseguenza che il gruppo degli indiani deve fare in modo da acquisire le forniture dell'uno e dell'altro per non perdere alcuno dei canali;
l'altro ancora del 2 giugno quando la presenza di SI viene registrata all'albergo romano Capitol. Va da sè che tutte le conversazioni telefoniche che accompagnano questi spostamenti registrano in modo inequivocabile le relative finalità - a prescindere poi dal fatto che qualche progetto non sia andato a buon fine - e d'altra parte i prevenuti si sono ben guardati dal fornire una qualsiasi spiegazione alternativa.
Per l'altro fornitore GO è sufficiente rammentare, oltre alle specifiche accuse del SI AM per droga trasportata dalla Calabria a Roma in tre diverse occasioni: tutte le significative conversazioni telefoniche riepilogate dalla Corte territoriale a fol. 140, i numerosi incontri personali con MA o suoi emissari svoltisi in Calabria a Roma o zone circostanti, particolarmente tra il maggio e il luglio 1995, incontri spesso osservati da personale incaricato delle indagini;
l'accordo per una grossa fornitura raggiunto in RI l'11 maggio, testimoniato anche dalla telefonata di TA alla moglie: il successivo incontro a Roma ("... per ritirare la roba...") e soprattutto l'altra conversazione tra MA e tal ED nella quale il primo conferma che in Calabria hanno preso poca roba "ma mercoledì ce ne sarà tanta" (fl. 65 C.A.); l'altro incontro del 1^ giugno al caffè AR di Roma dove GO "deve vedere i soldi" (foll. 148 e 207 Trib.); i corrieri che SI AM individua in CI IC e tal QU;
le possibilità di prelevare droga al pari del LA, dal deposito di quel tale LA SA in Roma, oltre gli agganci a Milano dov'è anche provata la disponibilità di un appartamento in via Saronno.
19. Così sintetizzati anche i dati fattuali sui quali i giudici del merito fondano il proprio convincimento sulle responsabilità di ognuno, diventa abbastanza agevole l'esame dei motivi di ricorso come indicati nelle premesse, precisandosi che per i trattamenti sanzionatori si farà un discorso conclusivo per quanto possibile comune a tutti.
20. SI IT - secondo motivo - La Corte d'appello ha ampiamente argomentato sulla identificazione, avendo riguardo sia ai pedinamenti svolti dai carabinieri, per lui come per tutti gli altri imputati, dopo le intercettazioni (nelle quali si programmavano spostamenti o si fissavano appuntamenti), sia con riguardo alla motovespa rossa (con la quale l'imputato circolava insieme col AN e che è accennata in più di una conversazione telefonica) sia infine perché il presunto omonimo detto SO è persona sicuramente diversa, tanto che in una delle conversazioni lui stesso dirà
all'interlocutore "qui nessuno conosce MM (a sottolineare che interessato all'oggetto delle conversazioni era soltanto lui). Motivazione, come si vede del tutto congruamente le altre osservazioni difensive sulla non partecipazione alle attività criminose o sull'affectio sono in fatto, generiche o, per quanto prima detto, rrilevanti.
21. SI TA - terzo, quarto e quinto motivo avv. Marinaro;
primo del ricorso personale - Viene correttamente negata dai giudici del merito la speciale attenuante di cui al settimo co. dell'art. 74 dpr n. 309/90 per la considerazione che l'imputato - lungi dal tenere uno qualsiasi dei comportamenti fattivamente collaborativi previsti dalla norma - si è limitato a delle dichiarazioni (non complete), rese per giunta in un momento in cui il quadro probatorio era già chiaramente delineato. Manifestamente privo di consistenza è poi il subordinato richiamo all'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 C.P.- Del pari non si vede come possa pretendersi la esclusione dell'aggravante: del numero delle persone, posto che secondo la valutazione incensurabilmente fatta in sede di merito, l'imputato non poteva ignorare - a causa della varietà e della intensità dei rapporti tenuti coi correi per la gestione dei traffici tra la Calabria e Roma - che i partecipanti all'associazione fossero in numero considerevolmente superiore ai dieci (si tenga conto che i processi riuniti per la stessa vicenda hanno visto coinvolte una ventina di persone).
Non si comprende bene, infine, il senso giuridico della censura di "errata indicazione della continuazione nella imputazione": non vi è, comunque, traccia di una corrispondente doglianza in sede di appello.
22. IC TO, SI e RT LA - secondo motivo avv. Furfaro - quarto avv. Managò - Vi sono considerazioni astratte sulla struttura e i connotati del reato associativo de quo rispetto alle quali già si sono fatte le necessarie puntualizzazioni nelle premesse a questa trattazione del merito. Per quanto, poi riguarda le posizioni personali, non è assolutamente esatto, anche per quanto si è venuto dicendo e non fosse altro che per la frequenza e la specificità dei contatti che si sia dato peso a un singolo fatto o a dei semplici contributi episodici. Tanto meno si ravvisa illogicità di argomentazione nel fatto che i giudici del merito, dopo avere individuato in Roma il centro propulsore della organizzazione, abbiano ritenuto colpevolezza per ipotesi delittuose ulteriori rispetto al concorso "in un reato di cessione di stupefacenti" ovvero giudicato che i contributi del LA siano stati "alternativi" rispetto a quelli di GO: ogni associazione può avere delle ramificazioni tra loro diversificate (e addirittura, come per LA-GO, non comunicanti) rispetto al nucleo principale, quello che, nel caso, ruotava intorno al MA quale capo indiscusso;
ognuna delle ramificazioni può approvvigionarsi di quanto occorre per l'illecito commercio in uno o più luoghi diversi (una associazione bene organizzata, anzi, esige proprio risorse strumentali di questo tipo); quel che piuttosto conta è che ogni settore, se si vuole ogni sottogruppo, possa fare assegnamento su altro o su altri in guisa da tenere sempre vivi i necessari movimenti di mercato (chiaro è che questa non è una storia di piccoli o mediocri trafficanti). Certo, le decisioni di merito registrano, almeno tra alcuni dei prevenuti, anche dei contrasti o degli inadempimenti in particolare quelli sul tipo di droga da destinare a certi sbocchi o sulla o qualità dell'una o dell'altra delle partite trattate: ma anche questo, sempre per quanto accennato in premessa, non può essere sintomo di illogicità o perplessità motivazionali, dovendosi anzi rimarcare come ad onta di incomprensioni o disguidi, i rapporti continuassero in modo attivo e soprattutto come MA stesse bene attento a non urtare la suscettibilità del LA (ved. soluzione trovata per la contemporanea presenza dei diversi fornitori calabresi in Roma o la telefonata di MA a Elvannni - fol. 62 Trib. - per spiegare che una sua discesa in Calabria in quel certo momento avrebbe potuto "disturbare" SI). Neppure ha rilievo, in un quadro di rapporti cosiffatto e per il modo in cui si è realizzato il delitto associativo, stabilire il ruolo (o i ruoli) che ciascuno dei tre fratelli possa avere assunto. Nella ricostruzione operata dai giudici del merito - che evidentemente hanno anche riguardo alle dichiarazioni di SI HA - essi agivano certo in sintonia e con unilateralità di condotta (erano uno dei canali di rifornimento, secondo il propalante a f. 18 Trib.), anche se nel periodo al quale si riferiscono le intercettazioni telefoniche il più apparentemente esposto per i contatti anche personali coi referenti romani è sicuramente il SI;
ma si descrive anche (f. 50 Trib.) il pluriosservato viaggio in pullman di RT col giovanissimo AC a Roma e il loro incontro con SA, mentre vengono tenuti informati almeno per telefono sia il RT quando resta in Calabria, sia il IC TO nel periodo in cui per prudenza risulta abitare in una località del nord (cfr. telefonata per comunicare avaria dell'auto in autostrada in occasione di una delle operazioni). IC TO, del resto aveva agito anche in prima persona almeno nella circostanza del viaggio a Roma con NI quando solo quest'ultimo subì perquisizione (perché evidentemente segnalato): a questo episodio seguirà la telefonata tra NI e AN (f. 28 C.A.) nella quale si conviene sull'opportunità che la prossima volta IC TO mandi suo fratello e che la roba provenga sempre dalla stessa località.
C'è soltanto da aggiungere che, nella situazione data, l'ipotesi di un possibile concorso esterno deve intendersi dalla Corte territoriale espressa (in via residuale) per sole esigenze di comodità dialettica.
Ancora infondato, sempre con riguardo ai LA è il terzo motivo dell'avv. Furfaro, motivo che, oltre tutto, non appare dei più chiari nella stessa formulazione. Che per i reati-scopo (contestati col vincolo della continuazione) sia stato con la decisione di condanna implicitamente limitato il numero dei soggetti concorrenti coi tre fratelli, non è certo fatto che possa avere una qualsiasi valenza giuridica sul piano processuale o sostanziale;
la continuazione, d'altra parte, bene è stata contestata e ritenuta posto che nelle vicende che vedono coinvolti questi imputati sarebbe di certo estremamente riduttivo e arbitrario ravvisare, come pretenderebbe il difensore, un unico reato di tentativo di cessione di stupefacente (non si indica neppure quale): ricordando quanto innanzi accennato in diritto a proposito della struttura della norma di cui all'art. 73 L.S., è agevole replicare come bene siano stati ritenuti in sede di merito plurimi episodi di violazione della norma incriminatrice, considerando appunto che in quell'arco non certo breve di tempo non può esservi stato - tranne che non si voglia pensare a un'inaudita immobilizzazione di capitali - acquisto e reimpiego di un'unica partita di prodotto e tanto meno contestualizzazione delle condotte o successione delle stesse senza soluzione di continuo.
Formalmente inammissibili sono infine il quarto e il quinto motivo avv. Furfaro in quanto sia la censura riguardante la non esclusione dell'aggravante di aver determinato a commettere il reato persona (AC LA) di età minore, sia l'altra relativa alla omessa motivazione sul diniego delle attenuanti generiche non risultano essere state proposte in sede di appello.
23. GO SA - Il primo motivo riguardante nel conclusm il venir meno dei gravi indizi di colpevolezza per la inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche, è ovviamente superato essendo caduto il presupposto.
Secondo motivo - Non è esatto che la Corte d'appello abbia espresso delle valutazioni del tutto generiche e apodittiche sul reato associativo, essendo indispensabile in un giudizio di tanta complessità in fatto, riuscire a cogliere anche i nessi logici talora non formalmente espressi ma sempre desumibili da una lettura attenta tra gli episodi cronologicamente elencati e le varie posizioni soggettive: la sintesi viene poi operata, per questo come per ciascuno degli altri imputati nella seconda parte della sentenza. È, piuttosto, la difesa che non muove una critica organica limitandosi - a differenza di quanto ha fatto per le questioni procedurali - ad estrapolare qualche passo della sentenza per denunziare mancanza o illogicità di motivazione.
Per mera completezza espositiva val comunque ricordare - a proposito dell'assunto che i giudici del merito non avrebbero indicato neppure un episodio di vendita - il fatto, osservato direttamente dalla polizia, di consegna del denaro il 10 giugno 1995 (non 1998) da NI e NA al bar AR (f 215 Trib. e 86-87 C.A.) e le successive telefonate nelle quali MA lamenta che la droga consegnata è uguale a quella di prima. Le prove in sostanza sono tali e tanto corpose che la Corte reggina non aveva certo bisogno di dilungarsi sulla stessa attendibilità dell'accusatore SI HA più di quanto ha fatto a foll. 141-142 della sentenza: quelle dichiarazioni a ben guardare, non fanno che dare conferme globali o riassumere un'abitualità di rapporti comunque desumibili da dati fattuali già presenti in atti.
Quanto ai dedotti contrasti con MA valgono a confutare l'assunto di incompatibilità col reato associativo, le osservazioni svolte per i LA (GO è, come si diceva, nella stessa posizione di abituale fornitore assegnata a quelli, anche se tra loro non vi sono rapporti).
24. SI JA IT - Circa il quarto e il quinto motivo dell'avv. Managò già si è detto nell'esame della posizione LA: il documento è unico e non pone distinzioni tra i ricorrenti. Va solo aggiunto che il quinto motivo dell'avv. Russo non si discosta nella sostanza da quelli dell'altro difensore e quando specificamente menziona una serie di conversazioni intercettate, colloqui spesso non richiamati neppure nella sentenza di merito, per dame una certa lettura o al fine di desumerne il non avvenuto perfezionamento di un qualsiasi accordo associativo, scade evidentemente nelle censure in fatto o in quelle alternative valutazioni delle prove non ammissibili in sede di legittimità.
25. SI LI RM - Trovandosi nella impossibilità di contestare diversamente le prove della colpevolezza, il ricorrente espone col terzo motivo una serie di circostanze per sostenere che il "RY" delle intercettazioni non è lui anche perché non ha mai avuto intestazione o disponibilità di apparecchi telefonici (riconosce, peraltro, la esistenza di un apparecchio in un'azienda agricola dello stesso datore di lavoro, sia pure assumendo che in quella non aveva occasione di recarsi). Si tratta evidentemente di argomentazioni in fatto, per giunta svolte a fronte del rilievo dei giudici del merito che tutti i soggetti coinvolti o comunque protagonisti delle conversazioni intercettate sono stati con sicurezza identificati (ved. testimonianza del maggiore Cuomo, della quale si è dato conto a proposito della posizione di SI IT):
identificazione tanto plu semplice e attendibile per chi, come il SI LI, abitava in zona decentrata (campagna di Cisterna di Latina) e non affollata. Quarto motivo - L'aggravante (intesa come consapevolezza) del numero delle persone, non poteva non essere riconosciuta in rapporto a un soggetto che com'è indiscusso, si trovava nella posizione di depositario e anche di cassiere della organizzazione oltre che di stretto collaboratore del capo. Per la configurabilità della continuazione val quanto detto a proposito dell'assorbimento ovvero del concorso delle ipotesi delittuose di cui all'art. 73 L.S., più che mai quei parametri valutativi risultano calzanti rispetto a un soggetto che nei luoghi di cui disponeva ha visto transitare e gestito, sempre in un arco temporale almeno di mesi, quantitativi ingenti di droga e di denaro: basterebbe solo pensare alla telefonata - fol. 150 Trib. - nella quale MA dice al bulgaro BI che egli può ordinare anche cinque chili e venderli in due-tre settimane ovvero all'altra - fol. 50 Trib. - nella quale il capo si lamenta dell'arresto di alcuni fornitori trovati su una nave con sette-otto chili di droga o ancora all'invito telefonico rivolto a RM di mandargli solo quattro dei pacchi che custodisce e di trattenere quella che è chiusa".
26. SI AC (MA) - primo motivo - Non può certo dirsi che vi sia stata condanna per un fatto nuovo ovvero diverso per la ragione che alla (asserita) genericità della contestazione abbia fatto riscontro la condanna che si dice pronunciata per le due note chiamate di correo registratesi nell'ultima fase del dibattimento in tribunale: si è trattato, per come già ad altri fini accennato (cfr. n. 14), soltanto di un completamento del materiale probatorio rispetto a taluni dei fatti delittuosi addebitati, fenomeno del tutto fisiologico in ogni processo: i reati scopo addebitati e accertati sono, com'è ovvio, di numero ben maggiore ancorché rimasto indeterminato.
È appena da aggiungere che l'istanza di "patteggiamento" fatta pervenire dall'imputato nelle more del giudizio in Cassazione non è stata presa in considerazione siccome la sentenza di appello è del 20 maggio 1999, quindi successiva alla entrata in vigore della legge n. 14/1999. 27. ND NI - I motivi di appello proposti dai coimputati SA IG, IC TO, SI e RT LA e accolti) riguardano sì la esclusione dell'aggravante della ingente quantità ma non possono giovare al non impugnante ND in quanto riguardanti unicamente le persone che - a differenza di lui - facevano in quanto riguardanti unicamente le persone che solo parte delle ramificazioni calabresi, quindi non sempre partecipanti alle attività illecite del nucleo più vicino a MA.
In conclusione, tutti i suesposti motivi attinenti al merito sono da considerare infondati quando non manifestamente infondati ovvero inammissibili per l'una o per l'altra ragione.
27. Analoghi giudizi vanno dati sui motivi concernenti il trattamento sanzionatorio e/o le attenuanti generiche, proposti da tutti i suddetti imputati ad eccezione degli ultimi due.
Va anzitutto ricordato in proposito che dalle sentenze dei due gradi di merito, certo da integrare tra loro per le parti motivazionali, si desumono la estrema gravità dei fatti contestati, la loro reiterazione, le grandi riserve finanziarie, la disponibilità di depositi in grandi città la possibilità di pronti consistenti approvvigionamenti anche all'estero, i mezzi di rapido smaltimento sul territorio nazionale, la spregiudicatezza nel continuare ad operare, con opportuni diversivi anche quando ci si avvede che le forze dell'ordine sono ormai sulle piste. Trattasi, come si vede, di elementi di valutazione di carattere oggettivo e di valore assorbente rispetto agli altri parametri di cui all'art. 133 CP, sicché non sembra giusta la critica ricorrente che non si siano svolte delle considerazioni ad personam. Non è fuor di luogo aggiungere che la stessa formale incensuratezza, quando presente, non ha in genere giocato ruolo favorevole decisivo anche perché ci si trova in presenza di immigrati spesso clandestini e quindi persino inaffidabili nelle indicazione dei dati di identificazione personale. Ciò posto, si rileva brevemente, quanto ai rilievi sulle pene, che sono da considerare: non specifiche le doglianze relative a mancato riconoscimento di attenuanti generiche proposte da SI IA, SI JA IT e GO;
in fatto i motivi proposti sullo stesso punto da SI TA e da SI LI (che richiamano condizioni personali o familiari); proposte per la prima volta in questa sede, e comunque anch'esse generiche, le censure riguardanti i fratelli LA;
quanto ai criteri di determinazione della pena ex art. 133 C.P., che:
per SI MA, fratelli LA e GO risultano infondate dopo quanto detto in premessa, le doglianze riguardanti la mancanza di specifici riferimenti personali: questi comunque non mancano rispetto ai LA (f. 148 C.A.) per i quali c'è da aggiungere che - esclusa in primo grado l'aggravante del numero delle persone e in appello quella della ingente quantità - l'art 74 co. 2^ L.S., considerato reato base della continuazione (ma in realtà si sarebbe dovuto tener conto che reato più grave era divenuto quello di cui all'art. 73 L.S., aggravato ex art. 80 lett. b), prevede pena da dieci a ventiquattro ami di reclusione sicché non appare "di gran lunga" superiore al minimo quella fissata in quattordici anni;
per SI JA RA vale quanto già detto a proposito della dedotta incensuratezza (non si aggiunge altro in ricorso);
per LI, infine, il Tribunale ha determinato la pena - ritenuta equa dalla stessa Corte d'appello, attesi i criteri di cui all'art.133 C.P. - muovendo dal minimo di dieci anni per l'ari 74, co. 2^
L.S., con aumento di un solo anno per l'aggravante del numero delle persone e di altro anno per la continuazione riguardante, appunto, i numerosi non meno gravi reati di cui all'art. 73 (il rilievo, peraltro generico, che ad altri coimputati l'aumento è stato inflitto in ragione di pochi mesi non può avere certo ingresso, tanto meno in questa sede).
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 491 CPP. Rigetta tutti i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 30 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2001