Sentenza 2 ottobre 1998
Massime • 1
La consegna di un soggetto allo Stato che ne ha fatto richiesta e che contro di lui intende procedere penalmente, allo stesso modo dell'espulsione, costituisce atto di portata più ampia rispetto a quello dell'estradizione perché tronca ogni rapporto di ospitalità o di residenza con lo Stato che provvede alla consegna e dimostra, in tal modo, di non avere più ragione per proteggere tale soggetto. Pertanto, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ad indagato consegnato allo Stato italiano in assenza di espletamento della procedura di estradizione, non può farsi questione di violazione del principio di specialità il quale diviene inapplicabile. (Fattispecie relativa alla consegna all'Italia, a seguito di espulsione, di cittadino italiano da parte delle autorità della Repubblica dominicana, sul cui territorio il predetto era stato arrestato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/1998, n. 4750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4750 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 02.10.1998
1.Dott. LOSANA CAMILLO Consigliere SENTENZA
2.Dott. MARCHESE ANTONIO " N. 4750
3.Dott. VANCHERI ANGELO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. DELEHAYE ENRICO " N. 21950/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) AC PE n. il 13.07.1945 avverso ordinanza del 09.03.1998 TRIB. LIBERTÀ di MILANO sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. DELEHAYE ENRICO lette/sentite le conclusioni del P.G.
Svolgimento del processo.
Con ordinanza del 9-3-1988, il Tribunale della Libertà di Milano dichiarava inammissibile l'appello avverso la pronuncia, con cui il G.I.P. del Tribunale della stessa città aveva confermato la regolarità della procedura, in forza della quale CH US era stato arrestato nella Repubblica Dominicana, dove viveva dal 1995, e da tale stato espulso verso l'Italia, dove gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere. La difesa dell'indagato aveva, infatti, sostenuto l'illegittimità di tale provvedimento espulsivo per carenza delle forme previste dal codice di rito, poiché era avvenuto su impulso della polizia italiana ed in collaborazione con quella dominicana, ma senza una richiesta ufficiale di estradizione a giustifica del suo "prelievo" all'estero e della sua consegna all'autorità giudiziaria. Il Tribunale invece evidenziava come l'impugnazione in questione fosse attinente a materia sottratta alla giurisdizione italiana, riguardando un atto rientrante nella sovranità di uno stato estero e, comunque, non concernente il tema della libertà personale, dato che nessuna censura veniva formulata sulla legittimità del titolo custodiale.
Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso in Cassazione il difensore dell'indagato, eccependo che il giudice di merito non avrebbe rilevato come tutte le doglianze proposte sull'irregolare ingresso in Italia del CH contengano anche una critica della misura cautelare, che non poteva essere adottata nei suoi confronti per carenza dei presupposti di merito ne' eseguita con le modalità anomale adottate.
Motivi della decisione.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
È stato, infatti, eccepito che l'atto di appello impugnerebbe la misura cautelare anche per carenza dei presupposti di merito, tra cui la mancanza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato ascrittogli.
Tali rilievi vertono, però, esclusivamente sul merito, chiedendo un sostanziale riesame dei fatti, più favorevole alla difesa, oltre ad essere stati formulati in maniera estremamente generica sia nel ricorso che nell'appello, sicché devono essere disattesi.
Del pari appaiono manifestamente infondate le doglianze, riproposte in questa sede, sull'irregolare ingresso in Italia del CH, in quanto esse sono state motivatamente rigettate dal Tribunale, sulla base che tale censura è attinente a materia sottratta alla giurisdizione italiana e, pertanto, appare improponibile in sede cautelare.
Nel caso di arresto eseguito all'estero di un soggetto, nei cui confronti non sia stato adottato un formale provvedimento di estradizione deve ritenersi, infatti, che la privazione della libertà sia stata, "ab origine", fondata sulla sola volontà, autonoma e sovrana, degli organi dello Stato estero. Su tale questione, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha costantemente affermato: "la consegna di un soggetto allo Stato che ne ha fatto richiesta e che contro di lui intende procedere penalmente, allo stesso modo dell'espulsione, costituisce atto di portata più ampia rispetto a quello dell'estradizione perché tronca ogni rapporto di ospitalità o di residenza con lo Stato che provvede alla consegna, che dimostra in tal modo di non avere più ragione per proteggere tale soggetto: pertanto, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ad indagato consegnato allo Stato Italiano in assenza di espletamento della procedura di estradizione, non può farsi questione di violazione del principio di specialità il quale diviene inapplicabile." (Sez. VI, 22-4-1994 n. 236, Formichi Mogha, RV. 198.015; conforme Sez. I, 11-12-1993 n. 11344, Algranati ed altri RV. 195.770).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di L. 00.000 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ed al versamento della somma di L.
1.000.000 alla Cassa delle Ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto Penitenziario, ai sensi dell'art. 94 delle Disposiz. attuaz. c.p.p., come modificato dall'art. 23 della L. 332/95. Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 1998