Sentenza 26 aprile 2013
Massime • 1
Nel giudizio di appello, la presunzione di tendenziale completezza del materiale probatorio già raccolto nel contraddittorio di primo grado rende inammissibile (sicchè non sussiste alcun obbligo di risposta da parte del giudice del gravame) la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale che si risolva in una attività "esplorativa" di indagine, finalizzata alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al ricorrente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/2013, n. 23058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23058 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2013 |
Testo completo
23058/13 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Аел TERZA SEZIONE PENALE 1317 Sent. n. sez. Composta da Mario Gentile UP 26/04/2013- -Presidente - Guicla Mulliri R.G.N. 35017/2012 Giulio Sarno Luca Ramacci Gastone Andreazza Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DU RE IS EL, n. a Santo Domingo il 14/10/1978; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, in data 27/03/2012; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N. Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
udite le conclusioni dell'Avv. Passione, che ha chiesto l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27/03/2012 la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Pistoia di condanna di DU RE IS EL alla pena di anni otto di reclusione ed euro 50.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione di circa 129,48 grammi di cocaina, ha ridotto la pena ad anni sei di reclusione ed euro 30.000 di multa.
2. Ha interposto ricorso, tramite il proprio difensore, l'imputato. Con un primo motivo lamenta la mancanza nonché contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Deduce in particolare che, quanto alle dichiarazioni del coimputato AN, acquirente dello stupefacente venduto dall'imputato, la Corte ha omesso di esaminare la credibilità e attendibilità intrinseca delle stesse muovendo subito alla ricerca di riscontri esterni in contrasto con l'insegnamento delle sezioni unite della corte di cassazione. In ogni caso, quanto all'attendibilità intrinseca, evidenzia le contraddizioni in cui è caduto lo stesso AN in particolare con riguardo alla località in cui avvenne l'acquisto della sostanza stupefacente, indicato dapprima in Faenza e successivamente in Montecatini;
analogamente il AN avrebbe dichiarato di avere conosciuto i suoi fornitori in una discoteca di Faenza, successivamente in una discoteca di Montecatini e, successivamente ancora, quanto a uno dei due, in una discoteca di Bologna;
in analoghe contraddizioni era poi caduto con riguardo al nome della persona che gli aveva ceduto sostanza stupefacente;
in particolare il 5 agosto 2011 nell'ambito di altro procedimento aveva poi dichiarato che colui che gli aveva ceduto la sostanza, di nome RA, non era presente all'arresto. Tali contraddizioni non sono state minimamente esaminate dalla Corte nella sentenza impugnata. Quanto ai riscontri esterni, le valutazioni operate dalla Corte d'appello sarebbero affette da illogicità; ciò in particolare: con riferimento al luogo di ritrovamento della droga, posto che, anche nella versione difensiva, l'acquisto sarebbe comunque ivi avvenuto sebbene da parte di terza persona non coincidente con l'imputato; con riferimento alle modalità di apertura della porta da parte degli occupanti ai carabinieri, che secondo la sentenza sarebbe avvenuta secondo le stesse modalità, ovvero previo squillo telefonico, risultanti dalle intercettazioni, che erano convenzionalmente usate per gli incontri illeciti, posto che in realtà lo stesso dichiarante ha riferito in dibattimento che l'apertura era in precedenza avvenuta previa suonata del campanello mentre, d'altra parte, allorquando il AN vi si era recato coi carabinieri, secondo questi RA aveva risposto al telefono e non aperto subito dopo lo squillo;
con riferimento alla presenza nell'abitazione del telefonino sul quale AN chiamava, posto che lo stesso, secondo la versione offerta dagli imputati, era stato lasciato lì da SO, proprietario anche dell'appartamento; con riferimento alla presenza della droga in un mobile come indicato dal dichiarante, essendo comunque tale dato neutro per le stesse ragioni sopra riportate. Denuncia ancora la illogicità della motivazione in ordine alle ragioni su cui è stata fondata la colpevolezza dell'imputato, in particolare con riguardo al fatto che questi avrebbe risposto al cellulare, al fatto che il suo nome era indicato in un SMS quale destinatario del 2 pagamento del AN (il che sarebbe inconciliabile col fatto che egli sarebbe stato anche il fornitore) e al significato stesso di tale SMS, in realtà relativo al rimborso del pagamento per l'acquisto di un biglietto aereo. Con un secondo motivo lamenta la mancata assunzione di prova decisiva. Premette che in dibattimento era stato richiesto che fosse accertata l'effettiva proprietà dell'immobile in cui furono trovati De la UZ e DU unitamente alle loro rispettive valigie;
il giudice aveva quindi disposto tale indagine alla udienza del 25 gennaio 2011 senza che tuttavia la stessa avesse seguito, pur essendo assolutamente necessaria;
con l'atto di appello poi, intervenuta una nuova prova, ovvero il nuovo interrogatorio di AN, ove si parla di terza persona all'interno dell'appartamento quale cedente la sostanza, la difesa aveva ulteriormente richiesto l'effettuazione di accertamenti in ordine all'effettiva proprietà dell'appartamento; ciononostante la Corte non ha in alcun modo motivato per giustificare il diniego della rinnovazione richiesta;
tale prova sarebbe invece decisiva giacché, ove emergesse che l'imputato non era proprietario dell'appartamento, allo stesso non potrebbe essere addebitato alcun comportamento concorsuale. Con un terzo motivo lamenta violazione dell'art.73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante in oggetto;
quest'ultima è stata negata sulla base del quantitativo di sostanza, pur essendo la stessa pari a grammi 129,48 lordi, non tale da escludere in toto la possibilità di valutare gli altri elementi indicati nel comma quinto, tanto più risultando dalla sentenza di primo grado che l'imputato faceva uso di sostanze stupefacenti, a tale uso dunque dovendo ricondursi parte della sostanza detenuta. Con un ultimo motivo deduce violazione dell'art. 62 bis c.p. e mancanza della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. In proposito la sentenza impugnata ha omesso ogni motivazione sul punto senza neppure il richiamo a una clausola di stile pur a fronte della richiesta in seguito al diniego del primo giudice, fondato per di più sulla stigmatizzazione del comportamento difensivo degli imputati. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo, complessivo motivo, che propone censure attinenti al merito dell'affermazione di responsabilità, è infondato. 3 Va preliminarmente osservato, in generale, che la tenuta logica e argomentativa della decisione impugnata deve essere correlata al complessivo costrutto del percorso motivazionale sicché eventuali omesse risposte o risposte, financo, manifestamente illogiche su censure investenti singoli aspetti della decisione impugnata in tanto possono assumere rilievo in quanto incidano in maniera determinante e decisiva sull'assetto motivazionale della pronuncia. Né, del resto, la sentenza di merito è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente (Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 5, n. 8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191488). Infatti la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, e' solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (ex plurimis, Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Allo stesso tempo va ricordato che alla Corte di cassazione è preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (Sez. Un., n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); resta dunque esclusa, pur dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p., la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 7380 dell' 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Ciò posto, ed alla luce di quanto sopra, il percorso argomentativo della sentenza impugnata, pur sintetico, ha posto in rilievo elementi la cui decisività esclude che la motivazione impiegata possa soffrire della lamentata carente disamina del compendio probatorio o di scompensi sul piano logico - razionale. Nella specie la sentenza impugnata ha motivatamente tratto gli elementi di prova della responsabilità dell'imputato nella detenzione della droga rinvenuta nel mobile dell'appartamento ove egli si trovava dalla congiunta valorizzazione, da una parte, delle dichiarazioni di AN, quale acquirente, il giorno 14/10/2010, di analoga sostanza sempre detenuta nel medesimo mobile, e, dall'altra, di quanto direttamente riscontrato dai Carabinieri di Faenza che, recatisi alle ore 3,20 circa del 15/10/2010 nell'appartamento in questione, e fattisi aprire la porta mediante la chiamata operata dallo stesso AN secondo il sistema convenzionale da lui già sperimentato in precedenza, ebbero a trovare al loro interno DU RE insieme a De la UZ ON e, appunto, all'interno di un mobile posto nel soggiorno, lo stupefacente di cui all'imputazione, suddiviso in diversi involucri ed ovuli, unitamente a materiale di confezionamento e ad una bilancia di precisione. In particolare, i giudici hanno ricordato che AN, fermato alla stazione ferroviaria di Faenza e trovato appunto in possesso di due ovuli contenenti complessivamente 22 grammi di cocaina, dopo avere dichiarato di avere acquistato lo stupefacente a Montecatini da due persone (successivamente dichiarando, invece, che le persone erano tre), aveva indirizzato, con precise indicazioni, i carabinieri di Faenza sul luogo di tale acquisto, e precisamente un appartamento di Montecatini ove gli stessi militari, previa chiamata da parte dello stesso AN, e successiva subitanea apertura della porta, entrati, avevano rinvenuto l'imputato insieme ad altra persona e, all'interno del mobile del soggiorno, anch'esso già precisamente indicato da AN, la cocaina unitamente al materiale di confezionamento;
sul tavolo avevano poi rinvenuto, insieme ad altri telefoni, il cellulare la cui utenza, già chiamata in precedenza da AN, era servita per gli accordi in ordine alla precedente cessione. Con riferimento in particolare a quest'ultima, gli stessi giudici hanno anche rievocato le dichiarazioni rese da AN, e, in particolare, per quanto di più immediata rilevanza, le affermazioni in ordine appunto alla cessione in suo favore dello stupefacente, poi rinvenutogli indosso, da parte di tale RA, che, dopo avere chiamato AN al telefono prendendo accordi per trovarsi il 14/10 (e non prima perché proprio quel giorno doveva arrivare una persona dalla Spagna), gli aveva poi ceduto lo stupefacente prendendolo da un mobile posto nel soggiorno dell'appartamento poi indicato ai militari;
hanno poi posto in rilievo che, sempre AN, ha riconosciuto in fotografia nell'imputato il predetto RA, ovvero, appunto, la persona che, dopo 5 avere ceduto la cocaina e parlato al telefono con lui, era stata trovata nell'appartamento assieme a De La UZ. In definitiva, escluso che De La UZ, ovvero l'altra persona rinvenuta dai carabinieri nell'immobile insieme all'imputato, potesse essere stato l'interlocutore di AN nella telefonata delle ore 10,31 del 14/10/2010, giacché a quell'ora egli si trovava ancora in volo ed escluso, conseguentemente, che fosse stato lui a cedere lo stupefacente sempre a AN, la Corte territoriale ha valorizzato, nel senso dell'attribuibilità all'imputato della contestata detenzione della cocaina, gli elementi della presenza nell'immobile di DU RE, riconosciuto come tale in fotografia, a dispetto del nome conosciuto come quello di RA, da AN come colui che aveva avuto a cedergli lo stupefacente il giorno prima prendendolo dal medesimo mobile, l'indicazione del suo nome in un Sms quale destinatario del pagamento operato prima del precedente acquisto, nonché la avvenuta risposta alla chiamata telefonica, sulla consueta utenza e secondo il modus operandi già seguito, operata subito prima dell'accesso dei militari sulla medesima utenza impiegata per gli accordi in ordine alla precedente cessione. Non si vede dunque, escluso, ancora una volta, che questa Corte possa procedere ad una rivalutazione degli elementi probatori in atti, quand'anche, al limite, più plausibile e persuasiva di quella operata dal giudice del merito, perché una tale conclusione dovrebbe, secondo gli assunti del ricorrente, essere illogica od immotivata. Del resto, a ben vedere, gli elementi valorizzati dal giudice di appello sono stati "sviliti" dal ricorrente o sulla base di una inammissibile visione parcellizzata degli stessi e non invece, come correttamente fatto dalla Corte territoriale, nell'ambito di una necessaria lettura complessiva che, sola, può chiarire l'effettiva portata dimostrativa dei medesimi, o sulla base di considerazioni meramente fattuali, e in taluni casi ipotetiche, inapprezzabili in questa sede e per di più in alcun modo determinanti quanto al thema probandi (come la possibile attribuzione della titolarità dell'appartamento ad una terza persona dal nome di SO) o sulla base di interpretazioni delle dichiarazioni del AN operate tra l'altro inammissibilmente mediante il richiamo di singoli passaggi dei verbali (come ad esempio con riferimento alla questione del pagamento da effettuare in favore di DU RE) o infine sulla base di considerazioni non logiche (come quella secondo cui la presenza dello stupefacente nel mobile da cui era avvenuto il precedente prelievo di cocaina ceduta a RE sarebbe un dato del tutto neutro). Con riferimento inoltre alla denunciata inosservanza dei criteri di disamina dell'attendibilità delle dichiarazioni di AN, ricorso trascura che, seppure ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità il giudice è tenuto a 6 seguire un preciso ordine logico, muovendo in primo luogo dalla valutazione della credibilità del dichiarante per poi valutare in secondo luogo l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni e, infine, i riscontri esterni (Sez. 6, n. n. 16939 del 20/12/2011, De Filippi e altri, Rv. 252630), è anche vero che, da un lato i giudici di merito, non venendo meno a tale compito, hanno correttamente preso atto delle incongruenze nelle dichiarazioni del AN (vedi pag. 9 della sentenza di primo grado e pag. 7 della sentenza di appello) pur considerandole correttamente non determinanti, oltre che in ragione dei riscontri esterni, anche e soprattutto in ragione degli elementi di segno probatorio oggettivi non dipendenti in alcun modo dalle predette dichiarazioni perché frutto dell'attività di polizia giudiziaria.
4. Il secondo motivo, con cui si censura la mancata risposta della Corte in ordine alla richiesta con la quale, nei motivi aggiunti di appello, si chiedeva, ex art. 603, comma 3, c.p.p., accertarsi di chi fosse l'effettiva proprietà dell'immobile all'interno del quale furono trovati De La UZ e DU, è inammissibile. Va premesso che l'obbligo per il giudice di fornire una risposta a tutte le questioni sollevate dalle parti nei motivi di impugnazione incontra naturalmente il limite, desumibile dal concetto stesso di "completezza", insito nella inammissibilità, anche per manifesta infondatezza, del motivo, come tale suscettibile di apprezzamento anche in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 3150 del 05/03/1991, Calò ed altri, Rv. 186972); sicché, in altri termini, l'omesso esame di un motivo d'appello non può ritenersi causa di nullità della sentenza ove il motivo stesso sia manifestamente infondato (Sez. 5, n. 3952 del 18/02/1992, Cremonini, Rv. 189818). Ciò posto, va allora puntualizzato, sulla base della lettura degli atti processuali, qui consentita in ragione della natura processuale della violazione lamentata, che all'udienza del 25/01/2011 il Tribunale di Pistoia, su richiesta della Difesa, aveva disposto, mandando a tal fine i Carabinieri di Montecatini Terme, accertarsi chi fosse il proprietario dell'appartamento sito in Montecatini Terme via Galvani 26; a tale richiesta, tuttavia, come anche ricordato dalla sentenza di primo grado, non era stato dato alcun seguito, si che si giungeva all'udienza di discussione del 05/05/2011 senza che in ordine al compimento o meno dei predetti accertamenti pervenisse alcuna risposta, né la Difesa aveva insistito in essa. Successivamente, con il primo dei motivi aggiunti proposti, l'odierno ricorrente aveva a chiedere nuovamente l'effettuazione di detti accertamenti (anche, per quanto pare di comprendere dal richiamo ad una "prova documentale" mai richiesta in tali termini in precedenza, attraverso il 7 rinvenimento e l'acquisizione del contratto di affitto dell'immobile, menzionato all'udienza del 25/01/2011 suddetta), senza che peraltro gli stessi siano stati effettuati dalla Corte territoriale né la sentenza impugnata abbia argomentato in ordine al loro non espletamento. Tale, dunque, il quadro processuale nel quale si è inserita la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, va osservato che la stessa, per come osservato in premessa, non imponeva alcun obbligo di risposta alla Corte territoriale;
e ciò, ancor prima che per la evidente non compatibilità delle argomentazioni svolte dalla Corte, e già analizzate sopra, in ordine alla attribuibilità del reato a DU RE con il preteso carattere decisivo della prova in oggetto (non compatibilità che, già di per sé, esimeva i giudici del merito dalla necessità di rigettare espressamente e motivatamente la richiesta: vedi, tra le altre, Sez. 5, n. 8891 del 16/05/2000, Callegari, Rv. 217209), per il fatto, del tutto pregiudiziale, che nessuna "prova", a ben vedere, è stata in realtà richiesta, bensì una irrituale attività di indagine, di natura esplorativa, non riconducibile alla previsione dell'art. 603 c.p.p. Ove infatti si consideri che l'assunzione della prova in appello assume carattere di eccezionalità nel senso che, a fronte della relativa presunzione di completezza del materiale già raccolto nel contraddittorio dibattimentale di primo grado l'esigenza di una attività istruttoria diminuisce col procedere dell'accertamento verso la decisione definitiva, nessun ingresso può ritenersi consentito a richieste che si risolvano, come nella specie (in cui si è appunto richiesto di verificare a chi appartenesse l'immobile), nell'affidare irritualmente al giudice di appello il compito, essenzialmente investigativo, di andare alla ricerca di prove anche solo eventualmente favorevoli al richiedente.
5. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Va ricordato che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, ovvero, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità" (da ultimo, in tal senso, Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942). Nella specie, la Corte 8 territoriale ha correttamente valorizzato ai fini ostativi il dato ponderale, alla luce dei principi appena ricordati di per sé assorbente, e non posto in discussione neppure dal ricorrente.
6. Il quarto motivo è invece fondato. Con l'atto di appello il ricorrente aveva lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte del giudice di primo grado, pervenuto genericamente a determinare la pena sulla base della "personalità degli imputati come dimostrata nel corso del processo"; ciononostante, nessuna motivazione, a conferma del relativo diniego, ha reso la Corte territoriale sul punto, con conseguente sussistenza del vizio denunciato.
7. La sentenza va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della Corte fiorentina per nuovo esame del motivo di appello in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
il ricorso va invece rigettato quanto alle residue doglianze.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente le circostanze attenuanti generiche e rinvia alla Corte d'Appello di Firenze, altra sezione;
rigetta nel resto. Così deciso in Roma il 26 aprile 2013 Il Consigliere est. Il Presidente Gastone Andreazza Mario Gentile T rio Gentily DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29 MAG 2013 A IL CANCELLIERE M ()) E R P U Z Luana Mariant S I O N E 9