Sentenza 17 settembre 2013
Massime • 1
Allorché con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di una prova (nella specie, dichiarazione testimoniale "de relato" non corredata dell'indicazione della fonte diretta), è doveroso procedere, anche in sede di legittimità, alla cosiddetta "prova di resistenza", e cioè verificare la presenza di altre prove che, una volta espunto l'elemento inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/09/2013, n. 48515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48515 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 17/09/2013
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CIAMPI Francesco IA - Consigliere - N. 1561
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - rel. Consigliere - N. 17129/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LB EA RI IA, N. IL 16/1/1983;
avverso la sentenza n. 5744/2009 pronunciata dalla Corte di Appello di Milano del 20/2/2013;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Salvatore Dovere;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Aldo Policastro, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. ER RE IA MA veniva giudicato dal Tribunale di Milano responsabile dei reati di cui rispettivamente all'art. 189 C.d.S., comma 1 e all'art. 189 C.d.S., comma 2 perché, avendo determinato alla guida di un autoveicolo Audi 6 targato AR176MZ un incidente stradale dal quale derivavano lesioni personali a ER Massimo, ometteva di fermarsi e di prestare assistenza al medesimo (fatti commessi il 28.9.2005).
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello ha confermato la descritta condanna, rigettando l'appello fondato sulla assenza di prova certa della identità del conducente dell'autoveicolo in questione nonché della avvenuta percezione da parte di questi del sinistro verificatosi.
La Corte di Appello ha ritenuto che l'identificazione dell'ER fosse certa in ragione della corrispondenza del numero di targa annotato dalla pedone RI, che aveva assistito alla manovra (taglio della strada) che l'autovettura aveva operato in danno del motociclo condotto dal ER;
numero di targa coincidente con quello annotato da un motociclista (che subito dopo si era posto all'inseguimento dell'Audi 6, l'aveva raggiunta ad un semaforo ed aveva fatto presente quanto accaduto al guidatore, che però si era comunque allontanato) nonché nella mancata contestazione della appartenenza del veicolo al padre dell'imputato e dell'uso del medesimo da parte di quest'ultimo.
2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione l'ER a mezzo del difensore di fiducia, avv. Ignazio La Russa.
2.1. Con un primo motivo deduce illogicità della motivazione e violazione o erronea applicazione dell'art. 189 C.d.S., commi 1 e 6 e art. 189 C.d.S., commi 1 e 7.
La decisione impugnata, rileva l'esponente, poggia sul giudizio di piena convergenza e conformità delle testimonianze del SA e del ER;
giudizio che tuttavia risulta effetto di un travisamento della prova, avendo i due testi riferito in modo difforme tra loro quanto al rilevamento della targa del veicolo, che non sarebbe stato eseguito autonomamente tanto dal ER che dalla RI;
inoltre tra le dichiarazioni dell'uno e dell'altra si registrano significative difformità quanto alla condotta del motociclista inseguitore.
2.2. Con un secondo motivo si deduce violazione di legge per essere la condanna fondata su dichiarazioni de relato non utilizzabili. Si assume che le dichiarazioni della RI e del ER si risolvono in dichiarazioni de relato nella parte in cui riferiscono di quanto loro comunicato dal motociclista;
ma non avendo essi riferito le generalità di tale soggetto, le relative dichiarazioni non sono utilizzabili, ai sensi dell'art. 195 cod. proc. pen.. 2.3. Con un terzo motivo si deduce carenza di motivazione, non avendo la Corte di Appello dato risposta allo specifico motivo di appello che censurava la decisione di primo grado per non aver spiegato su quali basi probatorie aveva ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del reato, e segnatamente la consapevolezza del conducente del veicolo dell'avvenuto sinistro, anche in considerazione del fatto che nella specie non si era verificata alcuna collisione. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. In via preliminare va rilevato come sia interamente decorso il termine di prescrizione, il cui estremo è da individuarsi nel 28.3.2013, non risultando periodi di sospensione della decorrenza di tale termine.
Ciò importa l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati ascritti all'ER estinti per prescrizione e risultando infondato il ricorso in esame.
4.1. Quanto al primo motivo di ricorso, infatti, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di Appello non è pervenuta all'identificazione dell'ER nel conducente dell'autovettura Audi 6 sulla scorta delle dichiarazioni del ER e della RI. Il Collegio territoriale ha esplicitato che già la sentenza di primo grado aveva accertato che il "ER non aveva saputo fornire dati utili per identificare tale giovane". In effetti, all'identificazione si pervenne, ricorda la Corte meneghina, sulla scorta del numero di targa annotato autonomamente dalla RI, della coincidenza di questo con quello rilevato dal motociclista inseguitore, della mancata contestazione della proprietà del veicolo in capo al padre dell'imputato e del suo uso da parte di quest'ultimo, dell'assenza di indicazioni utili ad identificare il soggetto eventualmente diverso che era alla guida del veicolo quella notte, della mancata contestazione della trasgressione da parte dell'imputato.
A fronte di ciò, da un verso non è ravvisabile quella discrasia che rimarca il ricorrente tra le dichiarazioni del ER e quelle della RI, perché secondo quanto esposto dalla Corte di Appello fu solo questa a ricevere dal motociclista l'indicazione della targa annotato dal medesimo;
dall'altro tale discrasia risulterebbe non decisiva, perché gli elementi valorizzati dalla decisione sono molteplici. Allo stesso modo risulta non decisiva la non perfetta coincidenza tra le dichiarazioni dei menzionati testimoni circa quanto riferito dal motociclista, posto che ambo i testi hanno affermato che il motociclista riportò il numero di targa annotato.
4.2. A riguardo della pretesa inutilizzabilità delle dichiarazioni (a questo punto della sola) RI, nella parte in cui riportano quanto appreso dal motociclista, va rammentato che la prevalente giurisprudenza di legittimità propende per un'interpretazione dell'art. 195 c.p.p., comma 7. Che coglie nella volontarietà dell'omessa indicazione di dati idonei a permettere l'identificazione della fonte diretta un presupposto essenziale della inutilizzabilità della dichiarazione de relato. Si afferma, quindi, che la regola per la quale non può essere utilizzata la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame, deve essere interpretata nel senso che l'inutilizzabilità si ricollega alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria (Sez. 6, Sentenza n. 1085 del 15/10/2008, Baratta e altri, Rv. 243186).
Aderendo a tale impostazione, non v'è dubbio che nel caso di specie non vi è luogo per l'inutilizzabilità evocata dal ricorrente. Ma anche a propendere per una tesi che, prescindendo dalla volontarietà o meno dell'anonimato, maggiormente valorizza l'effetto pregiudizievole che oggettivamente si produce sul diritto di difesa per effetto della impossibilità di pervenire alla identificazione della fonte diretta, va rilevato che la decisione impugnata opera un riferimento del tutto marginale al fatto che la teste ricevette dall'ignoto motociclista il numero della targa del veicolo allontanatosi;
tale riferimento viene svolto per affermare che tale numero corrispondeva a quello autonomamente annotato dalla RI.
Sicché, il motivo di ricorso in esame risulta generico, perché neppure allega la natura decisiva - nell'economia della motivazione - della notizia della quale la RI è stata latrice. D'altro canto, prima di dichiarare l'inutilizzabilità della prova rappresentata dalla dichiarazione della RI nella limitata parte in cui riferisce quanto riportatole dall'ignoto motociclista, ritiene il Collegio di dovere, in adesione al costante orientamento di questa Corte regolatrice (sez. 5 n. 37694 del 15/7/2008, Rv. 241299; Sez. 2, Sentenza n. 14665 del 13/03/2013, Consoli, Rv. 255786), verificare se dalla suddetta prova si possa prescindere per la decisione. Ciò sulla base del cosiddetto criterio di resistenza applicabile anche nel giudizio di legittimità, il quale impone di valutare se gli elementi di prova acquisiti illegittimamente abbiano avuto un peso reale sulla decisione del giudice di merito;
si tratta, appunto, di valutare la struttura argomentativa della decisione impugnata, al fine di stabilire se la scelta di una determinata soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione di quegli elementi, per la presenza di altre prove ritenute di per sè sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 5 n. 569 del 18/11/2003, Rv. 226972; sez. 6 n. 10094 del 22/2/2005, Rv. 231832).
In applicazione di tali principi rileva la Corte che dalla lettura della sentenza impugnata - per quanto già ripetutamente esposto nei precedenti paragrafi - emerge come il fatto contestato risulti compiutamente accertato sulla base del materiale probatorio sopra ripercorso, pur rimosso dallo stesso la dichiarazione della RI nella parte in cui riporta, nei termini appena ricordati, quanto comunicatole dal motociclista.
4.3. Per quanto concerne la asserita omessa motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato, va rilevato che la Corte di Appello ha affrontato il tema ex professo con argomentazione del tutto congrua rispetto ai dati di fatto e corretta sul piano giuridico: riferendosi all'ER essa ha scritto che "proprio il fatto che egli si sia fermato un istante, in seguito al "rumore" della frenata e del rovinamento a terra della moto, ed abbia poi ripreso la propria marcia attesta inequivocabilmente che egli ben si rese conto di ciò che era appena successo ...".
Il rilievo è quindi manifestamente infondato.
5. In conclusione, va pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere estinti i reati ascritti all'ER per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013