Sentenza 28 aprile 2015
Massime • 1
Ai fini della individuazione della competenza territoriale in relazione ai delitti associativi, trattandosi di reati permanenti, deve ritenersi operante il criterio di cui all'art. 8, comma terzo, cod.proc.pen., per effetto del quale il giudice cui spetta la cognizione della regiudicanda è quello del luogo in cui la struttura organizzata inizia ad essere operativa.
Commentario • 1
- 1. Per individuare la competenza territoriale in ordine ai reati associativi, si deve avere riguardo al posto in cui hanno avuto luogo la programmazione, l’ideazione…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 18 novembre 2015
Nota a Cass. pen., sez. II, sentenza ud. 22 settembre 2015 (dep. 5 ottobre 2015), n. 39895, Pres. A. Esposito, Giud. estens. A. Pellegrino. Nella sentenza n. 39895 emessa dalla seconda sezione della Corte di Cassazione in data 29 settembre 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente la competenza territoriale in materia di reati associativi[1]. Nella fattispecie in esame, la difesa censurava «l'ordinanza impugnata che, nella determinazione della competenza territoriale, ha applicato il criterio di cui all'art. 8 c.p.p., comma 3, pur se dagli atti emergeva che il luogo di consumazione del reato non era individuabile con certezza sulla base di tale criterio» anche perché «la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2015, n. 20908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20908 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 28/04/2015
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - Consigliere - N. 1198
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - rel. Consigliere - N. 53681/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
Tribunale di Napoli;
nei confronti di:
G.I.P. del Tribunale di Forlì;
Con l'ordinanza n. 16645/2013 emessa l'11/10/2014 dal Tribunale di Napoli;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo Canevelli, che ha chiesto attribuirsi la competenza al Tribunale di Napoli;
Sentito l'avv. Trombetti Paolo per l'imputato RV UI. RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa l'11/10/2014 il Tribunale di Napoli sollevava conflitto di competenza negativo avverso la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Forlì il 21/02/2014, con la quale si dichiarava la propria incompetenza territoriale sulla richiesta di rinvio a giudizio depositata il 16/04/2010 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì nei confronti di RV UI e altri imputati. Tale sentenza era stata emessa su conforme eccezione di incompetenza sollevata dai difensori di fiducia degli imputati all'udienza del 19/10/2010.
Nel sollevare conflitto di competenza negativo il Tribunale di Napoli richiamava gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero e in particolare l'informativa di reato della Compagnia della Guardia di Finanza di Cesena del 12/02/2008, evidenziando l'esistenza di un'incertezza oggettiva sull'esatta individuazione del luogo in cui aveva avuto origine il vincolo associativo del sodalizio criminoso facente capo al RV, che veniva contestato al capo A) della rubrica.
Non si riteneva, inoltre, di potere applicare al caso in esame il criterio residuale previsto dall'art. 16 c.p.p., in relazione ai reati di maggiore gravità contestati ai capi B) e C), in considerazione dell'incertezza sui luoghi di commissione di tali delitti.
Ne discendeva conclusivamente l'impossibilità di determinare con certezza il luogo di commissione dei reati in contestazione, che imponeva l'adozione del criterio residuale di cui all'art. 9 c.p.p., con conseguente individuazione della competenza territoriale del Tribunale di Forlì.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un conflitto di competenza negativo, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente denegavano la cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando luogo a quella situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte.
Nel caso in esame, tanto il Tribunale di Forlì quanto il Tribunale di Napoli denegavano la propria competenza a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì il 16/04/2014 nei confronti di RV UI e altri imputati.
Deve, in proposito, rilevarsi che costituisce espressione di un orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui è in relazione al delitto associativo, che è un reato permanente e presuppone l'esistenza di una struttura organizzativa idonea a realizzare gli obiettivi consortili perseguiti, che deve ritenersi operante il criterio di cu all'art. 8 c.p.p.. Ne consegue che la consumazione del reato inizia nel luogo in cui la struttura associativa diventa operante (cfr. Sez. 6, n. 26010 del 23/04/2004, dep. 09/06/2004, Loccisano, Rv. 229972; Sez. 2, n. 26285 del 03/06/2009, dep. 24/06/2009, Del Regno, Rv. 244666). In questo ambito, come correttamente evidenziato nella sentenza emessa dal Tribunale di Forlì il 21/02/2014, è in relazione al luogo di consumazione del reato di cui al capo A) della rubrica, così come ricostruito nell'informativa di reato di reato della Compagnia della Guardia di Finanza di Cesena del 12/02/2008, che è possibile desumere nel caso di specie la riconducibilità del sodalizio criminoso facente a capo al RV e ai suoi collaboratori al territorio di Napoli.
Si consideri, in proposito, che il RV risiedeva a Napoli ed era proprietario e amministratore di fatto di alcune società commerciali avente sede legale a Napoli e in altre sedi nazionali, tra cui Teramo, Ascoli Piceno, Salerno e Novara. A Napoli, inoltre, era stata costituita la società CIBUS s.a.s., che rappresentava cronologicamente la prima società del RV, iscritta nel registro delle imprese l'08/06/2001.
Inoltre, la sede amministrativa delle varie società riconducibili al RV era rappresentata da un appartamento adibito a ufficio, sito a Napoli in via Cinthia, isolato 27, Parco San Paolo, presso il quale era costituito un locale di rappresentanza delle società estere facenti capo allo stesso imputato. Tale ufficio veniva utilizzato dal RV come sede operativa dell'organizzazione criminale contestata al capo A), com'è dimostrato dalla circostanza che era accessibile e frequentato dai soli soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività criminose o comunque funzionali alla realizzazione degli obiettivi consortili.
Ne discende che tale luogo costituiva la sede in cui si realizzava sin dall'inizio - e comunque in misura assolutamente prevalente - l'operatività della struttura organizzativa in contestazione, costituendo il suddetto ufficio la base operativa dove si svolgevano le attività di programmazione, ideazione e direzione delle attività delittuose facenti al capo del RV, conformemente alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, in tema di locus commissi delicti dei reati associativi, individuabile nel luogo in cui è iniziata e si è sviluppata concretamente la permanenza dell'associazione criminale (cfr. Sez. 1, n. 6648 del 18/12/1995, dep. 02/02/1996, Confl, comp. G.I.P. Tribunale Lagonegro in proc. Dilandro, Rv. 203609; Sez. 3, n. 35521 del 06/07/2007, dep. 25/09/2007, P.M. in proc. ZO e altri, Rv. 237397). Tenuto conto di tali incontroversi elementi, che radicano la competenza del reato associativo di cui al capo A) della rubrica al Tribunale di Napoli, ogni altro criterio processuale richiamato dal giudice remittente - riconducibile agli artt. 3, 9 e 16 c.p.p. - risulta inapplicabile e in contrasto con le evidenze processuali che si sono richiamate.
2. Per queste ragioni, sussiste il conflitto negativo di competenza dedotto, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del Tribunale di Napoli, al quale devono trasmettersi gli atti.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2015. Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2015