Sentenza 24 settembre 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, non è richiesto un patto espresso fra gli associati, potendo desumersi la prova del vincolo dalle modalità esecutive dei reati-fine e dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti tra i loro autori, dalla ripartizione di compiti e ruoli fra i vari soggetti in vista del raggiungimento del comune obiettivo di effettuare attività di commercio di stupefacenti.
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L'esistenza di una associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente (art. 74 TU stup.) può essere accertata anche per il tramite di indizi e non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati. Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 6 novembre ? 6 dicembre 2013, n. 49135 Presidente Garribba ? Relatore De Amicis Ritenuto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2012, n. 9061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9061 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2012 |
Testo completo
1380 6274 Sentenza n. udienza pubblica EL 24 settembre 2012 [n. 9 ruolo] R. G. 6274/2012 -9 0 6 1/ 1 3 REPUBBLICA ITALIANA In nome EL popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale composta dai signori magistrati: Dott. Francesco Serpico presidente Dott. Francesco Ippolito consigliere Dott. Luigi Lanza consigliere Dott. Giacomo Paoloni consigliere Dott. Ercole Aprile consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da:
1. ON IM, nato a [...] il [...] 2. EL NI, nato a [...] il [...] 3. IA ME, nata a [...] il [...] 4. LO NI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 12/07/2011 dalla Corte di Appello di Bari;
letti i ricorsi e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione EL consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona EL sostituto P.G. dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per: l'inammissibilità EL ricorso EL NI;
il rigetto EL ricorso EL SU;
l'annullamento con rinvio sul diniego ELla continuazione per le posizioni EL LL e EL TO ed il rigetto -nel resto- dei loro rispettivi ricorsi. udito il difensore EL NI, avv. Massimo Roberto Chiusolo, che ha insistito per l'accoglimento EL ricorso;
udito il difensore EL SU, avv. Angela Aliani, che ha insistito per l'accoglimento EL ricorso, concludendo altresì quale sostituto processuale ELl'avv. Donato Carlucci e ELl'avv. Enrico Buono- per gli imputati LL e TO, ai cui ricorsi ha fatto rinvio invocandone l'accoglimento. Motivi ELla decisione 1. Con sentenza emessa in data 16.2.2010, all'esito giudizio abbreviato c.d. incondizionato, il g.u.p. EL Tribunale di Bari ha riconosciuto i quattro imputati generalizzati in epigrafe colpevoli EL ELitto di associazione per ELinquere (capo A ELla rubrica) finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti EL tipo hashish e marijuana, poste in vendita al dettaglio nell'area territoriale di LT e località limitrofe dall'ottobre 2006 all'aprile 2007 ed acquistate dal sodalizio diretto da IM NI in notevoli quantitativi a NA (presso il coimputato Ali ES) e nella zona di AP (tra gli altri presso il coimputato SE RZ), nonché di una serie di reati-fine ex art. 73 L.S. loro rispettivamente ascritti e relativi ad una capillare attività di vendita di stupefacente a un folto stuolo di tossicodipendenti locali (fatti criminosi in più casi scanditi da interventi di p.g. culminati nell'arresto in flagranza di persone in procinto di tornare ad LT con la droga). Per l'effetto, il decidente g.u.p. ha adottato le seguenti statuizioni: ▪ IM NI ritenuto responsabile: EL reato associativo sub A) con ruolo di promotore e organizzatore;
di concorso in illecito acquisto per fini di spaccio, avvenuto a RC (AP) il 7.11.2006, di una "torta" di hashish per un prezzo di euro 4.600,00 (capo B); di concorso in illecito acquisto per fini di spaccio da AL ES di cinque chili di hashish sequestrati in possesso EL concorrente LL (arrestato in flagranza e separatamente giudicato) il 21.12.2006 (capo E); di concorso in illecito acquisto per fini di spaccio da AL ES di cinque chili di hashish sequestrati in possesso EL concorrente TO (arrestato in flagranza e separatamente giudicato) il 7.2.2007 (capo F); di illecito acquisto da SE RZ di un quantitativo di sostanza stupefacente (marijuana o hashish) avvenuto il 25.1.2007 (capo G); di concorso in illecito acquisto a fini di spaccio dal predetto RZ, in data 11.4.2007, di un imprecisato quantitativo di stupefacente (capo H); NI SU ritenuto responsabile: EL reato associativo di cui al capo A) e di concorso, con IM NI, nei fatti di acquisto e detenzione illeciti di droga per fini di spaccio di cui ai menzionati capi B) ed F) ELla rubrica;
■ ME TO ritenuto responsabile: EL reato associativo di cui al capo A); di concorso, con IM NI e altri, nell'acquisto e detenzione illeciti di cinque chili di hashish di cui al capo E); di plurimi fatti di cessione illecita di hashish e marijuana ad un rilevante numero di tossicodipendenti di LT (capo I); di altri episodi di spaccio ELla stessa droga contestati con i capi O), P) e P1) ELla rubrica;
NI LL ritenuto responsabile: EL reato associativo sub A); dei plurimi fatti di detenzione e cessione illecite di hashish e marijuana ascrittigli con i capi C), L1), L2), N) e O) ELla rubrica. Concesse a tutti e quattro gli imputati le attenuanti generiche stimate equivalenti alle aggravanti e alla recidiva loro contestate, applicata la diminuente per il rito abbreviato e considerati i reati di rispettiva attribuzione unificati sotto il vincolo ELla continuazione, gli stessi sono stati condannati: IM NI alla pena di dieci anni di reclusione;
NI SU alla pena di otto anni di reclusione;
ME TO alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione;
NI LL alla pena di otto anni di reclusione. Alle condanne si è sovrapposta la confisca di beni e denaro in accertata disponibilità degli imputati NI, SU e LL, reputati frutto ELla illecita attività di narcotraffico e già sottoposte a sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 c.p.p. e 12 sexies L. 356/92. Alla decisione di condanna dei quattro imputati il giudice di merito di primo grado è pervenuto sulla base dei ritenuti concordanti elementi di prova offerti dalle indagini preliminari, costituiti: dai servizi di osservazione e controllo anche Hace 2 documentale (tabulati telefonici) esperiti dalla p.g. in coincidenza di rituali operazioni di intercettazione telefonica e ambientale;
dagli univoci significati dei contenuti ELle conversazioni captate riferibili alla continuativa attività di ricerca ELla droga da acquistare per destinarla allo spaccio nella zona di LT, ad onta ELl'impiego di terminologie criptiche o dissimulatorie, ma di agevole decrittazione se inserite nel contesto fattuale sotteso ai singoli dialoghi;
dai diversi sequestri (con arresti in flagranza dei singoli detentori) di consistenti quantità di stupefacenti eseguiti dalla · P.g. in corso di indagini;
dall'assetto organizzativo ELl'attività illecita e dal suo sicuro retroterra in un'aggregazione criminosa ex art. 74 L.S. dotata di mezzi finanziari, di capacità logistiche, di più fonti alternative di approvvigionamento ELla droga, di una vasta rete di acquirenti al dettaglio.
2. Adita dalle impugnazioni dei quattro imputati, inerenti alla addotta insussistenza EL reato plurisoggettivo ex art. 74 L.S. e alla carenza di idonee prove asseveranti la consumazione di molti dei reati scopo ELla configurata associazione per ELinquere, la Corte di Appello di Bari con la sentenza EL 12.7.2011, richiamata in epigrafe, ha confermato in punto di responsabilità la decisione di primo grado nei confronti degli imputati, fatta eccezione per il proscioglimento EL LL dalla cessione di droga ascrittagli al capo C), da cui è stato assolto per insussistenza EL fatto con rideterminazione ELla pena in sette anni e otto mesi di reclusione. In punto di ricostruzione e valutazione ELle fonti di prova i giudici di secondo grado hanno condiviso le conclusioni esposte dalla sentenza EL g.u.p. EL Tribunale di Bari, argomentando l'infondatezza dei rilievi difensivi degli appellanti. Sia con riguardo alla acquisita dimostrazione ELl'operatività, sotto la conclamata guida e posizione egemone EL NI, ELl'associazione criminosa dedita con stabilità e continuità temporale al commercio di droghe c.d. leggere ad LT, acquistate in quantitativi anche rilevanti a NA e a AP. Sia con riguardo alla consumazione dei reati fine comprovati dall'articolata attività di p.g. e dagli inequivoci intercettazioni foniche, ivi comprese le captazioni ambientali in carcere susseguite agli arresti EL TO e EL LL (ciascuno con più di cinque chili di hashish). Episodi criminosi di indubbio valore sintomatico, nella loro ripetitività modale, a sostegno ELla configurabilità ELla contestata associazione dedita al narcotraffico.
3. La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione dai difensori degli imputati, che hanno dedotto violazioni di legge, insufficienza e illogicità ELla motivazione sotto diversi profili. Censure che, per gli effetti di cui all'art. 173 co. 1 disp. att. c.p.p., si riassumono nei termini che seguono.
4. Ricorso di IM NI (capi A, B, E, F, G, H).
4.1. Violazione di legge per erronea applicazione ELl'art. 74 L.S. e motivazione contraddittoria sulla ritenuta sussistenza ELl'associazione criminosa. La Corte territoriale, che pure ha rimaneggiato il novero dei soggetti coinvolti nel presunto sodalizio criminoso di cui il NI è stato considerato figura apicale, non ha individuato gli specifici elementi probatori che dovrebbero dimostrare l'effettiva operatività ELla associazione criminosa contestata al NI e agli altri tre coimputati, facendo in definitiva leva unicamente sull'avvenuta consumazione di . e d a 3 h episodi di acquisto di droga (arresti di LL e NM). Ma in tale ottica i giudici di appello hanno ignorato il pur significativo dato che i singoli reati fine sono stati ascritti di volta in volta non a tutti gli imputati cui si attribuisce l'inserimento nell'associazione ELinquenziale, ma a ciascuno di essi in concorso con coimputati sempre diversi. E ciò non può non incrinare la pretesa stabilità EL sodalizio criminoso.
4.2. Erronea applicazione ELl'art. 12 sexies L. 356/92 e difetto di motivazione. Impropriamente la Corte territoriale ha confermato la disposta confisca dei beni mobili e immobili facenti capo all'imputato o a suoi prossimi congiunti (madre e moglie) sul presupposto che difetterebbero giustificazioni ELla eventuale lecita origine dei beni, valorizzando al riguardo una informativa dei Carabinieri di LT risalente al 2008. La Corte di Appello si è astenuta, quindi, dal vagliare gli elementi critici e documentali proposti dalla difesa EL prevenuto nell'atto di appello avverso la prima decisione. Elementi che suffragano la legittima acquisizione di tutti i beni sottoposti alla misura di sicurezza.
5. Ricorso di NI LL (capi A, L1, L2, N, O).
5.1. Violazione ELl'art. 74 L.S. e difetto di motivazione. In riferimento alla confermata sussistenza EL reato di associazione per ELinquere la Corte distrettuale ha pretermesso la valutazione dei dati di fatto e ELle argomentazioni critiche prospettate con l'atto di appello, attribuendo abnorme peso ad alcuni passaggi di intercettazioni telefoniche e decontestualizzandone gli effettivi referenti comportamentali. La sentenza impugnata assegna al LL il duplice ruolo di corriere ELla droga e di spacciatore al minuto per conto ELl'associazione in difetto di reali prove ELla partecipazione associativa EL prevenuto e, in particolare, ELl'elemento soggettivo EL reato sotto il profilo di una specifica volontà di contribuire alle azioni EL sodalizio criminoso. Mancano affidabili prove sia ELl'esistenza di stabili collegamenti tra i sodali ritenuti membri EL presunto sodalizio, sia ELla concreta adesione EL LL a un tale organismo, privo per altro- degli essenziali caratteri di stabilità e permanenza.
5.2. Carenza di motivazione sulla confermata sussistenza dei reati fine. La decisione di appello si è limitata a confermare la penale responsabilità ELl'imputato, appagandosi di un rinvio per relationem alle deduzioni EL giudice di primo grado, apoditticamente escludendo carattere di novità ai dati di fatto enunciati nell'atto di appello ELl'imputato avverso la prima decisione.
5.3. Erronea applicazione ELl'art. 81 co. 2 c.p. Incongruamente i giudici di appello hanno negato al LL l'applicazione ELl'istituto ELla continuazione tra i fatti integranti la regiudicanda e il fatto reato, connesso all'arresto in flagranza di reato ELl'imputato avvenuto il 21.12.2006, separatamente giudicato con sentenza definitiva EL g.i.p. EL Tribunale di Bari in data 9.5.2007 (sentenza applicativa ELla pena, ex art. 444 c.p.p., di due anni e nove mesi di reclusione ed euro 12.000,00 di multa). La ragione EL diniego è basata dalla sentenza di appello su un superato orientamento ELla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la disciplina ELla continuazione sarebbe preclusa allorché il reato già giudicato in via definitiva sia meno grave di quelli ancora sub iudice. Evenienza non ricorrente per il caso EL LL, essendo più gravi il reato associativo ascrittogli nel posteriore 4 giudizio in corso di definizione. Ma si tratta di un indirizzo interpretativo di cui non vi è più traccia nelle decisioni più recenti ELla S.C., che ormai ritengono possibile l'applicabilità ELla continuazione -ove sussista identicità di disegno criminoso- tra fatti già giudicati e fatti da giudicare, quale che sia la loro rispettiva gravità.
6. Ricorso di ME TO (capi A, E, I, P, P1).
6.1. Erronea applicazione ELl'art. 74 L.S. e illogicità ELla motivazione. Carente va giudicato l'apprezzamento ELle risultanze processuali operato dalla Corte di Appello in ordine alla confermata sussistenza ELl'associazione criminosa sub A) e alla partecipazione alla stessa EL TO. L'unico riscontro a carico EL ricorrente è costituito dal suo arresto in flagranza di reato eseguito il 7.2.2007. Episodio, ascritto ai coimputati con il capo F) ELla rubrica, per il quale TO ha già riportato condanna irrevocabile. Difettano per il resto idonei riscontri individualizzanti che accreditino l'adesione ELl'imputato al sodalizio criminoso e al programma che ne caratterizzerebbe l'assetto secondo i giudici di merito.
6.2. Illogicità ELla motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. La sentenza impugnata, riprendendo la motivazione EL giudice di primo grado, non ha superato il rilievo di irrazionalità ELla pena inflitta al prevenuto. Da un lato gli sono state riconosciute le attenuanti generiche per adeguare la sanzione alla effettiva offensività ELla condotta criminosa. Da un altro lato è stato operato un incremento ELla pena base, per la continuazione con i reati satelliti ELl'associazione criminale, in misura di circa un terzo ELla sua entità, sproporzionato per eccesso rispetto al disvalore dei fatti criminosi e alla complessiva condotta ELl'incensurato TO.
6.3. Violazione ELl'art. 81 co. 2 c.p. Per l'episodio criminoso correlato al suo arresto in flagranza EL reato di illecita detenzione di circa cinque chili di hashish che era in procinto di trasportare da NA ad LT, il TO ha riportato condanna ELla Corte di Appello di NA, divenuta irrevocabile l'11.6.2010 (pena detentiva di quattro anni e otto mesi di reclusione). La Corte di Appello ha negato l'invocata applicazione ELla continuazione tra tale reato e quelli contestati all'imputato nel presente processo, argomentando la minore ostativa gravità (art. 73 L.S.) rispetto al reato associativo (art. 74 L.S.) EL fatto reato già definitivamente giudicato, facendo richiamo ad un orientamento ELla S.C. che ritiene applicabile la continuazione soltanto se il reato già giudicato sia più grave di quelli da giudicare. Ma la S.C. ha da tempo rimeditato tale più restrittivo indirizzo, la cui applicazione conduce ad esiti sanzionatori paradossali, dal momento che il TO si è visto infliggere una complessiva pena (cumulando quelle dei due giudizi) quasi doppia rispetto a quella riportata dai coimputati ELl'odierno processo ritenuti concorrenti anche nel reato separatamente ascritto al TO (capo F) e per i quali è stata ritualmente applicata la disciplina ELla continuazione.
7. Ricorso di NI SU (capi A, B, F).
7.1. Erronea applicazione ELl'art. 74 L.S. e carenza e illogicità ELla motivazione. L'assunto in base al quale la Corte di Appello ha ribadito la responsabilità EL SU per il reato associativo è frutto di congetture sul preteso ruolo di diretto/ 5 "coadiutore" EL NI nella gestione ELle vicende ELla presunta associazione dedita al narcotraffico. Ruolo che viene desunto dal solo concorso criminoso, per altro non sorretto da solide prove, EL SU nei reati di cui ai capi B) ed F) ELla rubrica contestati anche al NI. In realtà non vi sono seri elementi per ritenere che il SU abbia accompagnato il 7.11.2006 NI a RC per acquistarvi sostanza stupefacente da LE RZ (capo B), né che si sia trovato insieme a NI e TO a NA il 7.2.2007 per acquistare da AL ES la partita di hashish in quell'occasione sequestrata in possesso di TO (capo F).
7.2. Violazione ELl'art. 81 co. 2 c.p. e difetto di motivazione. La Corte distrettuale ha escluso la possibilità di applicare la continuazione tra i fatti di cui al presente giudizio e quelli di stessa specie, oggetto ELl'unico precedente penale ELl'imputato, per cui è stato condannato con sentenza definitiva ex art. 444 c.p.p., ritenendo con argomenti stereotipati insussistente l'unicità EL disegno criminoso legittimante l'applicazione ELl'art. 81 cpv. c.p.
7.3. Erronea applicazione ELl'art. 12 sexies L. 356/92. Erroneamente la sentenza di secondo grado ha confermato la confisca di beni immobili e di una autovettura intestati rispettivamente alla moglie e alla sorella EL SU, ritenutone effettivo possessore e utente. La disposizione applicata dalla Corte di Appello non ha introdotto un meccanismo presuntivo o di inversione ELl'onere ELla prova in punto di sproporzione tra la disponibilità di beni anche formalmente appartenenti (intestatari) a prossimi congiunti ELl'imputato e la capacità reddituale di quest'ultimo e ELl'intero suo nucleo familiare. Sproporzione che in concreto non è ravvisabile alla luce degli elementi di conoscenza storico-documentali addotti (anche con memoria difensiva) dall'imputato e sui quali i giudici EL gravame hanno trascurato di pronunciarsi, omettendone ogni serio vaglio.
8. I ricorsi dei quattro imputati sono assistiti da fondamento soltanto in relazione ai profili subordinati di censura, afferenti al diniego ELla continuazione in favore degli imputati LL e TO e alla conferma ELla confisca disposta sui beni in ritenuta appartenenza degli imputati NI e SU. Palesemente privi di fondamento, oltre che generici e in gran parte indeducibili, si profilano i motivi di doglianza concernenti la confermata responsabilità penale dei ricorrenti per i reati loro contestati ai sensi degli artt. 74 e 73 L.S. (fatto salvo, ovviamente, l'avvenuto proscioglimento EL LL dal reato di cui al capo C).
8.1. Ne discende che possono valutarsi congiuntamente i primi motivi di ricorso di tutti e quattro gli imputati, concernenti il reato associativo di cui al capo A) ELla rubrica e imperniati su ordini di rilievo sostanzialmente omologhi. Motivi con cui o si contesta in radice la mancata prova ELl'esistenza stessa EL sodalizio criminoso dedito al traffico di stupefacenti ad LT, nell'ambito EL quale si sono manifestate le condotte antigiuridiche dei prevenuti, ovvero si contesta la concretezza ELl'adesione partecipativa al sodalizio di ciascun ricorrente. Le doglianze esposte dai ricorrenti sono generiche, poiché riproducono pedissequamente i motivi di gravame che pure sono stati oggetto di esame a cura dei giudici di secondo grado (a tacere EL fatto che sono stati altresì considerati dalla stessa sentenza di primo grado), e sono EL pari indeducibili, dal momento che prefigurano 6 una rivisitazione fattuale e reinterpretativa di segno meramente fattuale ELle fonti di prova estranea all'odierno giudizio di legittimità. Tanto più quando si constati che la sentenza impugnata ha fornito una ampia e argomentata motivazione ELle ragioni confermative ELla decisione di condanna di primo grado. Donde l'ulteriore, sebbene ultronea, inferenza ELla infondatezza manifesta ELle censure riguardanti l'accertata sussistenza ELla contestata associazione ELinquenziale e la sicura partecipazione alla stessa di tutti e quattro i ricorrenti. Diversamente da quanto si sostiene nei ricorsi, la Corte di Appello di Bari non si acriticamente adagiata sulla ricostruzione valutativa sviluppata dalla sentenza EL g.u.p., ma con commendevole precisione ha compiuto una autonoma disamina ELle emergenze ELle indagini preliminari (tutte pienamente utilizzabili, essendosi proceduto al giudizio con rito abbreviato), soltanto a conclusione ELla quale ha ELiberato il giudizio di conferma ELle responsabilità associative e individuali dei ricorrenti. Giudizio fondato sulla dimostrata concludenza e sincronia rappresentative ELle fonti probatorie, integrate dal sinergico sovrapporsi ELle numerose conversazioni intercettate (anche di quelle captate in carcere nei confronti degli arrestati LL e TO e sulle quali i giudici di appello soffermano l'attenzione per evidenziarne i connotati di affidabile riscontro "interno" ELl'esistenza EL programma associativo teso a trafficare droga ad LT) e dai servizi di polizia giudiziaria, collaterali al maturare dei singoli e più significativi episodi di approvvigionamento ELla droga da rivendere resi manifesti proprio dalle captazioni foniche. Né possiedono concretezza, è doveroso aggiungere, i rilievi avanzati sulla carente o sommaria considerazione che i giudici di appello avrebbero dedicato ai motivi di gravame esposti dagli imputati nei rispettivi atti di appello avverso la decisione di primo grado. I giudici di secondo grado hanno preso in esame i motivi di gravame degli imputati nei loro nuclei essenziali e funzionalmente collegati ai temi introdotti dalla regiudicanda, offrendo agli stessi adeguate e logiche risposte, che si sono inscritte nel solco ELla altrettanto ampia ed esaustiva decisione EL g.u.p. EL Tribunale di Bari. E' appena il caso di osservare, attraverso l'esame dei motivi di appello dei quattro imputati, in tutto o in parte riprodotti nei loro odierni ricorsi, che l'obbligo per il giudice di merito di fornire una risposta a tutte le questioni sollevate dalle parti nei motivi di impugnazione, incontra un limite strutturale nella completezza e nella specificità deduttiva degli argomenti critici. Linite che, a vero dire, pervade in larga misura tutti e quattro gli atti di appello degli attuali ricorrenti nelle parti relative ai motivi di critica concernenti il merito ELla regiudicanda. Non può non osservarsi, d'altro canto, che la Corte distrettuale ha improntato l'analisi dei fatti sostanzianti il reato associativo ex art. 74 L.S. e i connessi reati fine alla puntuale applicazione dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di elementi sintomatici ELl'esistenza di una associazione deputata al traffico di sostanze stupefacenti nonché in tema di elementi differenziali ELla partecipazione associativa dal mero concorso di persone in uno specifico reato. Correttamente la sentenza impugnata ha, dunque, ha rimarcato che per la ravvisabilità di una associazione ex art. 74 L.S. non si richiede un patto o accordo espresso tra i consociati, prova EL vincolo associativo e ELla sua stabilità ben potendo essere tratta dalle la modalità esecutive dei reati fine, dalla loro ripetitività, dalla natura dei rapporti instaurati tra i loro autori, dalla suddivisione di compiti e ruoli tra i vari associati in vista EL perseguimento EL comune obiettivo di perpetuare il fiorente commercio di ala H 7 hashish e marijuana da essi imputati predisposto nell'area di LT (sentenza, p- 11: "Emergono inequivocabilmente dalla complessiva attività di NI, SU, DI e LL gli estremi EL vincolo associativo tra i medesimi, i cui comportamenti non sono rimasti circoscritti al concorso in una o più imprese ELittuose, ma sono risultati funzionali all'attuazione di un generico programma criminale nel settore EL traffico illecito di sostanza stupefacente...").
8.2. Per le stesse ragioni appena esposte vanno considerati indeducibili in questa sede di legittimità (per impropria rilettura fattuale e parcellare ELle fonti di prova che essi descrivono) i rilievi critici sollevati, per altro in termini generici, dagli imputati LL, SU e TO in rapporto ai singoli reati fine (art. 73 L.S.) a vario titolo ad essi rispettivamente contestati e resi oggetto, anche attraverso la disamina di molte conversazioni intercettate e di concomitanti evenienze storiche, di lineare e logica motivazione dei giudici di appello.
8.3. Non consentito e comunque manifestamente infondato è il secondo motivo EL ricorso di NI SU, con cui si lamenta il diniego EL vincolo ELla continuazione tra il reato ex art. 73 L.S. oggetto di precedente sentenza irrevocabile di applicazione ELla pena e gli attuali reati. Ineccepibilmente la sentenza impugnata ha escluso la possibilità di ritenere la continuazione tra i fatti reato sulla base di un esauriente e non illogico giudizio di insussistenza ELla unicità EL disegno criminoso sotteso ai reati. Giudizio di merito insindacabile in cassazione, se sorretto -come nel caso di specie- da congrua giustificazione. Efficacemente la Corte territoriale ha rilevato che il reato giudicato ex art. 444 c.p.p. (sentenza 26.10.2005 g.u.p. Tribunale di Bari) è stato commesso oltre un anno prima dei reati integranti la regiudicanda ELl'odierno giudizio, in un diverso contesto concorsuale (con altra persone estranea al presente processo) ed in rapporto a sostanza stupefacente (cocaina) diversa da quella oggetto ELle attuali imputazioni.
9. Fondati, ex adverso, si profilano i subordinati comuni motivi di ricorso di NI LL e ME TO, con i quali entrambi si dolgono EL non ragionevole diniego (fonte altresì di discriminatorio trattamento sanzionatorio in loro pregiudizio rispetto a quello riservato ai coimputati) EL riconoscimento EL vincolo ELla continuazione tra i reati loro contestati nel presente giudizio e quelli connessi ai loro rispettivi arresti in flagranza (LL: LT, 21.12.2006; TO: NA, 7.2.2007) per l'illecita detenzione di cinque chili di hashish ciascuno che entrambi avevano riportato (LL) o stavano per riportare (TO) ad LT dopo l'avvenuto acquisto collettivo (fatti criminosi compiuti con altri coimputati nel reato associativo, ai quali sono contestati con i capi E ed F ELla rubrica). In entrambi i casi EL LL e EL TO la Corte territoriale non ha affrontato il tema ELla sussistenza o meno ELla medesimezza EL disegno criminoso tra i fatti separatamente giudicati con le due sentenze definitive e quelli (reato associativo e reati scopo) ascritti ai due imputati nel presente giudizio, sebbene nel corpo ELla motivazione la stessa Corte di Appello ponga in diretta relazione causale le due condotte EL LL e EL TO, quali "corrieri" ELlo stupefacente acquistato a NA, con l'operatività ELla associazione criminosa ex art. 74 L.S. di cui tutti e due sono stati ritenuti partecipi. Il motivo EL diniego applicativo ELl'art. 81 co. 2 c.p. è stato imperniato unicamente sul risalente indirizzo interpretativo di questa 8 Corte regolatrice condiviso dai giudici di appello, alla cui stregua il nesso ELla continuazione fra reati già giudicati ed altri da giudicare è riconoscibile a condizione che questi ultimi siano stati commessi prima EL passaggio in giudicato ELl'anteriore sentenza di condanna e segnatamente che il reato oggetto di pronuncia definitiva sia più grave rispetto a quelli successivi (Cass. Sez. 6, 17.4.1991 n. 10004, Mombelli, rv. 188232; Cass. Sez. 3, 15.12.1992 n. 2280/93, Quagliano, rv. 192981). Tale indirizzo ermeneutico, per altro non maggioritario e indotto soprattutto dal timore di non vedere vulnerato il principio (in allora di pregnante rilevanza) ELla intangibilità EL giudicato, è stato largamente superato dalla successiva e più recente giurisprudenza di legittimità, ormai stabilmente attestatasi sulla riconosciuta applicabilità ELla disciplina ELla continuazione fra reato o più reati da giudicare e reato o reati già giudicati anche quando i primi come nel caso degli odierni ricorrenti TO e LL- siano più gravi dei secondi (dovendosi in tal caso determinare la pena globale sulla base di quella da infliggere per il reato più grave, sia che appartenga al novero di quelli già giudicati sia a quelli da giudicare). Di tal che il solo criterio dirimente per la unificazione fittizia quoad poenam ELla pluralità di reati commessi dall'imputato rimane quello ELla valutazione, propria EL giudice di merito, ELla identicità EL disegno criminoso che eventualmente scandisca i reati già giudicati e quelli ancora sub judice (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 1, 14.2.2001 n. 14080, Piscopo, rv. 218740; Cass. Sez. 6, 12.3.2004 n. 23031, Del Regno, rv. 2299127; Cass. Sez. 6, 27.3.2007 n. 21200, Albanese, rv. 237090; Cass. Sez. 2, 5.4.2012 n. 20326, Cicalese, rv. 252826). Si impone, per tanto, l'annullamento con rinvio ELla sentenza impugnata limitatamente al diniego ascrivibile all'indicata causa ritenuta ostativa dai giudici di appello, in virtù ELla quale è stato escluso in limine il vincolo ELla continuazione invocato dai ricorrenti LL e TO tra i reati oggetto EL giudizio e quelli da entrambi rispettivamente commessi e giudicati con sentenze definitive di condanna. I giudici di appello EL rinvio valuteranno la sussistenza o non ELl'unicità EL disegno criminoso tra le due serie di reati ascritti ai due ricorrenti, tenendo conto ELle decisioni di legittimità sul tema ELla continuazione criminosa ex art. 81 co. 2 c.p. dianzi citate. 10. Analogo annullamento con rinvio ELl'impugnata decisione di secondo grado deve disporsi con riferimento alla conferma ELla confisca ex art. 12 sexies L. 356792 cui sono stati sottoposti beni immobili e cespiti finanziari riconducibili, direttamente o per interposta persona, agli imputati IM NI e NI SU sul presupposto ELla sproporzione EL loro valore rispetto ai redditi dichiarati e alle lecite attività economiche dei due ricorrenti. Diversamente che per gli altri temi ELla regiudicanda, diffusamente trattati, la motivazione ELla sentenza di appello appare carente in ordine alla confermata confisca dei beni sequestrati al NI e al SU o, più esattamente, ai loro prossimi congiunti (madre e sorella di NI;
moglie e sorella di SU) considerati fittizi intestatari di cespiti in reale disponibilità dei due imputati e connotati da un valore non corrispondente ai loro effettivi redditi dichiarati o di accertata fonte lecita. La Corte di Appello, richiamati i principi giurisprudenziali regolanti la materia EL sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni riferibili ad imputati EL reato associativo ex art. 74 L.S. e oggetto di presunzione semplice di illecita accumulazione patrimoniale, ha ritenuto dimostrata la sproporzione reddituale EL NI e EL 9 SU rispetto ai beni intestati ai loro congiunti sulla base di una informativa dei Carabinieri di LT di data non recente (considerata già nel decreto di sequestro preventivo EL g.i.p. EL 17.12.2008) senza offrire idonea risposta ai rilievi espressi con i rispettivi atti di appello dai due imputati a fronte di una motivazione oggettivamente sintetica e apodittica (ai limiti ELla mera apparenza di motivazione) recata in punto di confisca dalla sentenza di primo grado EL g.u.p. EL Tribunale di Bari. Sia il NI che il SU hanno ELineato nei loro atti di appello specifiche evenienze storiche, supportandole anche con elementi di natura documentale (è il caso, ad esempio, ELle "entrate" fatte registrare dalla madre EL NI), volte a contrastare la presunzione di accumulazione patrimoniale illecita, ma sulle quali la Corte territoriale ha omesso ogni pur sommaria e doverosa analisi. La sentenza di appello si limita ad osservare che le allegazioni difensive EL NI (che non si indicano) non sono idonee a vincere la presunzione di accumulazione patrimoniale e che le indefinite giustificazioni EL SU non offrono prova contraria alla presunzione. Non può non rilevarsi, quindi, che la sentenza impugnata appare sorretta da motivazione insufficiente sul tema ELla confisca per non aver compiutamente esaminato tutti gli elementi disponibili, ivi incluse le documentate osservazioni critiche EL NI e EL SU (cfr.: Cass. Sez. 6, 17.6.2009 n. 35918, Greco, rv. 244763). La sentenza va conseguentemente annullata, dovendo il giudice di secondo grado procedere a nuovo giudizio sul tema ELla confisca, tenendo conto ELle censure proposte dagli imputati NI e SU con particolare attenzione al profilo dimostrativo ELla sproporzione reddituale degli imputati quale elemento sintomatico EL carattere simulato o fittizio ELl'intestazione dei beni confiscati ai congiunti dei due imputati (cfr.: Cass. Sez. 5, 26.5.2011 n. 26041, Papa, rv. 250922; Cass. Sez. 6, 5.11.2010 n. 42717, Noviello, rv. 248929; Cass. Sez. 2, 23.3.2011 n. 17287, Tondi, rv. 250488). в Alla Tregua de quanto innanzi detto, i ricons deple in furate vanus, per il resto, rigerati
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla denegata continuazione con altra condanna nei confronti di LL NI e TO ME. Annulla la stessa sentenza limitatamente alla confisca nei confronti di NI IM e SU NI. Rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione ELla Corte di Appello di Bari. Rigetta nel resto i ricorsi. Roma, 24 settembre 2012 ✓ Presidente Il consigliere estensore Giacomo Paoloni Francesco Serpico you DEPOSITATO IN CANCELLERIA 25 FEB 2013 IL SIPREMA OF IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pier Esposito E T R O C