Sentenza 18 dicembre 2013
Massime • 1
Incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, Cost. il giudice d'appello che, nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante.
Commentario • 1
- 1. Censure specifiche e obbligo di motivazione in appello (Cass. 52999/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2013, n. 6779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6779 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 18/12/2013
Dott. ROMIS V. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 2165
Dott. VITELLI CASELLA Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - N. 15645/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM CE N. IL 15/07/1947;
D'RS AL N. IL 27/01/1955;
DE IN LE N. IL 12/11/1963;
IMPARATO GE N. IL 16/05/1974;
avverso la sentenza n. 10214/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 11/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e i ricorsi;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMIS NC;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, che ha escluso per il rigetto dei ricorsi di AM, DE IN e IMPARATO e l'inammissibilità del ricorso di D'RS LI. Udito il difensore Avv. ORLANDO Anna e NASO Giousuè Bruno i quali per DE IN hanno concluso per l'annullamento della sentenza senza rinvio o in subordine con rinvio ad altre Sez. Corte Appello Roma.
RITENUTO IN FATTO
1. Il GUP del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio celebrato con il rito abbreviato, condannava alle rispettive pene ritenute di giustizia ZA NC, LO UA, De AR UA, IM GI ed MP GE, per il reato associativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 - nonché per i reati fine a ciascuno contestati - escludendo per tutti l'aggravante L. n. 146 del 2006, ex art. 4, contestata ai capi A), B) e C) della rubrica, nonché l'aggravante di cui dell'art. 74, comma 3 D.P.R. citato, pure contestata al capo A); il Tribunale riconosceva agli imputati le attenuanti generiche che, con riferimento agli imputati ZA, LO ed MP, valutava con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva agli stessi contestata.
1.1. La vicenda processuale era scaturita dalle indagini dell'A.G. di Napoli su un gruppo criminale facente capo a ZA UA, persona dedita a un traffico di hashish proveniente dalla Spagna, nel cui ambito era emersa la figura di tale TE UA quale fornitore della sostanza. In particolare, gli inquirenti partenopei, a seguito di intercettazioni telefoniche e servizi di OPC compiuti da operanti della Guardia di Finanza, avevano accertato che il TE, residente in Spagna, si procurava lo stupefacente dal Marocco e quindi lo trasferiva in Italia con la collaborazione di LA IC, TO CO JE e GI IM. A seguito di declaratoria della propria incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Napoli, gli atti erano pervenuti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ed avevano quale oggetto il rapporto di collaborazione fra il TE, ed i suoi accoliti, con il gruppo degli acquirenti italiani, rappresentato in una prima fase da LI AR e ZA NC, e, successivamente, capeggiato da LO UA. Tale collaborazione, nella prospettazione accusatoria condivisa dal GUP, aveva assunto carattere di una associazione criminale finalizzata allo scopo di commettere più delitti di importazione nel territorio nazionale, trasporto e spaccio della menzionata sostanza stupefacente. Come specificato nel capo A dell'imputazione, sul versante spagnolo il TE procurava la sostanza e dirigeva il gruppo dei sopra menzionati collaboratori: fra questi, TO CO si occupava del regolare svolgimento del narcotraffico (protezione del corriere mediante servizio di staffetta, mantenimento dei contatti con gli acquirenti, esazione dei corrispettivi); LA svolgeva il ruolo di corriere della droga;
IM prendeva in consegna il denaro corrisposto dagli acquirenti e provvedeva al trasferimento in Spagna dello stesso. Sul versante italiano il gruppo, secondo il GUP, era capeggiato dal LO: questi, che era il destinatario delle partite illecitamente importate, si avvaleva della collaborazione di MP GE e De AR UA, oltre che dei summenzionati LI e ZA. In particolare, ZA e MP, oltre a coadiuvare LO nelle trattative per l'acquisto dello stupefacente, svolgevano attività di staffetta durante il trasporto e di raccordo con i corrieri. ZA fungeva, inoltre, da elemento di collegamento con gli acquirenti della sostanza.
LI, unitamente a MP (genero di LO) e ZA, coadiuvava quest'ultimo nelle trattative per l'acquisto dello stupefacente. De AR si occupava di reperire i subacquirenti dell'hashish (fra cui tale NI, capo di un'organizzazione napoletana) e metteva a disposizione del sodalizio il ristorante "Papa GE", da lui gestito in Roma, quale sede logistica e luogo di incontro.
Gli imputati sopra indicati nell'incipit, oltre che per il delitto associativo, venivano condannati dal GUP anche per i reati fine di cui ai capi B e C, rispettivamente riguardanti una partita di 835 chili di hashish (fatto del 26 gennaio 2006) e una di oltre 139 chili della medesima sostanza (fatto del 14/2/2006). IM è stato ritenuto colpevole, in concorso con TE, anche del delitto relativo a una partita di 307 chili di hashish (fatto del 16 marzo 2006).
2. A seguito di rituale gravame proposto dagli imputati, la Corte d'Appello di Roma, per la parte che in questa sede rileva, così decideva: confermava l'affermazione di colpevolezza pronunciata dal primo giudice nei confronti degli imputati ZA, LO, De AR ed MP in ordine ai reati loro ascritti, richiamando esplicitamente quanto già evidenziato dal primo giudice in rito e nel merito;
pronunciava declaratoria di improcedibilità nei confronti del IM in relazione al reato associativo sub A) per mancata concessione dell'estradizione, eliminando la relativa pena.
2.1. La Corte distrettuale - disattesa l'eccezione di nullità della sentenza impugnata, sollevata dall'imputato ZA sul rilievo della asserita illegittimità dell'ordinanza con la quale il primo giudice aveva ritenuto insussistente il legittimo impedimento a comparire addotto dal ZA stesso in base a certificazione medica allegata all'istanza di rinvio dell'udienza -dava conto delle proprie statuizioni di merito, ivi compresa la affermata configurabilità del reato associativo, richiamando espressamente le argomentazioni svolte dal primo giudice, ritenute condivisibili perché esaustive ed ancorate al compendio probatorio acquisito, e indicava a sua volta le emergenze probatorie di maggiore spessore, con particolare riferimento all'esito delle intercettazioni telefoniche, riportando, di talune conversazioni captate, i brani ritenuti di maggiore valenza probatoria. Sul piano sanzionatorio, la Corte territoriale riteneva il reato sub C) assorbito in quello sub B) sul rilievo che si trattava di condotte aventi ad oggetto la medesima partita di droga, escludeva la recidiva per ZA ed MP, disattendeva la richiesta del LO finalizzata ad ottenere il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti - ritenendo sussistente in concreto la recidiva allo stesso contestata - affermava la sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantitativo di droga di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, la cui configurabilità era stata contestata dal De
AR, e rideterminava per tutti la pena, applicando la diminuzione per le attenuanti generiche - già concesse dal primo giudice per gli imputati De AR, ZA ed MP - avendo per gli ultimi due escluso la recidiva che il GUP aveva valutato equivalente a dette attenuanti.
3. Ricorrono per cassazione gli imputati ZA, MP e De AR, nonché D'OR LI moglie del LO, articolando le censure come di seguito sintetizzate:
3.1. ZA - Reitera l'eccezione in rito, sostenendo che il primo giudice, per disattendere la certificazione medica posta a base della richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire dell'imputato, avrebbe dovuto disporre visita fiscale;
denuncia vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione ad una struttura associativa, sostenendo che non sarebbe emersa alcuna prova circa un suo collegamento stabile con il gruppo straniero per l'importazione della droga dalla Spagna in Italia;
i giudici di merito avrebbero dovuto desumere l'estraneità del ZA al reato contestato al capo B) della rubrica importazione in Italia di una partita di stupefacente pari a circa 830 kg. di hashish già dalla ordinanza cautelare posto che il GIP aveva disatteso la richiesta di misura cautelare per tale reato, evidentemente per la insussistenza del quadro indiziario prospettato al riguardo dall'accusa; inoltre, ai capi B) e C) della rubrica sarebbero stati ascritti al ZA due addebiti aventi ad oggetto, secondo la tesi difensiva, una medesima condotta, posta in essere in relazione alla medesima sostanza stupefacente e nel medesimo arco temporale;
il ricorrente denuncia infine vizio di motivazione circa il diniego delle attenuanti generiche, e si duole che la Corte territoriale ha ritenuto sussistente e rilevante in concreto la recidiva - pur facoltativa - in relazione a condanna riportata per fatti analoghi dal ZA nel 1979, con "conseguente impossibilità di operare il giudizio di bilanciamento D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 69 tra il dell'art. 73, comma 5 e la recidiva contestata" (così testualmente a pag. 16 del ricorso).
3.2. MP - Denuncia vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta appartenenza ad un sodalizio malavitoso posto che mancherebbe il presupposto della continuità del collegamento, e tenuto conto altresì che l'MP era stato monitorato dagli investigatori per un breve lasso di tempo (circa 6 mesi); inoltre il gruppo spagnolo sarebbe stato addirittura in conflitto con la compagine italiana, e sostanzialmente all'MP, come reati- fine, sarebbero state contestate due ipotesi riferibili invece alla medesima partita di droga;
ne' potrebbe assumere rilievo, ai fini della configurabilità del reato associativo, il numero elevato di conversazioni intercettate e la constatazione di un traffico di stupefacenti sia pur consistente;
il ricorrente contesta infine la ritenuta sussistenza dell'ingente quantitativo di droga;
3.3. De AR - due atti di impugnazione, uno a firma dell'avv. LO Edoardo, l'altro a firma dell'avv. Orlando Anna;
ricorso avv. LO - vizio motivazionale in ordine alla ritenuta sussistenza dell'associazione malavitosa, nonché relativamente alla partecipazione del De AR alla stessa, non essendo emersa alcuna prova concreta al riguardo, e non potendo trarsi elementi a sostegno dell'affermata colpevolezza per il reato associativo dalla contestazione al De AR del reato sub B) nel quale peraltro è stato ritenuto assorbito quello di cui al capo c); avv. Orlando - vizio di motivazione sul rilievo che la Corte territoriale non avrebbe dato risposta puntuale ai motivi di appello, come integrati dai motivi nuovi depositati ai sensi dell'art. 585 c.p.p. e da una ulteriore memoria difensiva (a tale riguardo, è stata allegata al ricorso copia degli atti così richiamati), dunque omettendo qualsiasi accenno a specifici motivi di impugnazione: si rappresenta in proposito che non è stata data risposta alcuna alla deduzione difensiva secondo cui tal IO AN - soggetto che secondo l'accusa sarebbe stato individuato dal De AR quale corriere per il trasporto della droga da Roma a Napoli (capo e di imputazione), e mai menzionato nelle due sentenze di merito - non esisterebbe nel processo;
il De AR sarebbe stato condannato in base a mere congetture e supposizioni, e per il solo fatto di essere titolare di un ristorante individuato quale punto di incontro per i "sodali"; con l'impugnazione le tesi difensive erano state svolte con lo specifico riferimento all'esito di singole intercettazioni, ed in proposito non vi sarebbe stata alcuna risposta da parte dei giudici di seconda istanza, ne' sarebbe stata data idonea giustificazione a sostegno del convincimento circa il ritenuto linguaggio criptico delle conversazioni captate, ne' risposta alle deduzioni difensive circa l'interpretazione delle conversazioni stesse;
con i motivi di appello erano state illustrate le doglianze concernenti l'individuazione di soggetti che secondo la sentenza di primo grado sarebbero stati contattati dal De AR - quali, oltre all'IO ED, tali "NI", "comare concetta" e "compariello" - ed anche in proposito non vi sarebbe stata risposta da parte della Corte distrettuale.
4. Ha proposto altresì ricorso per cassazione D'OR LI - moglie dell'imputato LO il quale non ha presentato ricorso - dolendosi della confisca disposta nei confronti del LO ed avente ad oggetto i beni indicati, con riferimento alla posizione di quest'ultimo, nel dispositivo della sentenza di primo grado, statuizione oggetto di conferma con la sentenza della Corte d'Appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione in rito sollevata dall'imputato ZA circa il rigetto da parte della Corte d'Appello della censura avente ad oggetto il mancato rinvio dell'udienza nel giudizio di primo grado, differimento che era stato invocato sul presupposto di un prospettato legittimo impedimento a comparire per motivi di salute dello stesso ZA. La doglianza è infondata. Questa Corte ha avuto modo più volte di precisare che in tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato (in tal senso, "ex plurimis", Sez. U, n. 36635 del 27/09/2005 Ud. - dep. 11/10/2005 - Rv. 231810). Nel caso in esame il primo giudice ha espresso una valutazione - condivisa dai giudici di seconda istanza - che non presenta alcuna connotazione di illogicità o inadeguatezza laddove, prendendo atto cha lo stato morboso da cui era affetto il ZA determinava per costui un deficit funzionale nella deambulazione, ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per considerare come assoluto, l'impedimento a comparire rappresentato dall'imputato: osserva il Collegio, invero, che sarebbe stato certamente possibile l'accompagnamento del ZA con i mezzi che possono ovviare ad una difficoltà di deambulazione e consentono il raggiungimento di aule di udienza in qualsiasi struttura giudiziaria, anche in quelle che per avventura non siano ancora state aggiornate per il superamento delle barriere architettoniche.
6. Ciò premesso in rito, e procedendo al vaglio delle ulteriori censure del ZA e di quelle degli altri ricorrenti, va rilevata l'infondatezza delle doglianze formulate dal ZA e dall'MP - in gran parte ai limiti della inammissibilità perché formulate in chiave di puro merito e ripetitive delle argomentazioni difensive già svolte in sede di merito - per cui i loro ricorsi devono essere rigettati.
7. La Corte distrettuale ha ancorato il proprio convincimento, circa la ritenuta sussistenza di un sodalizio malavitoso, al complesso degli elementi probatori acquisiti all'indagine (informazioni ottenute attraverso l'attività captativa disposta dall'A.G.;
controlli della polizia giudiziaria in punto di identificazione degli imputati e di accertamento dell'illecito traffico), evidenziando che da tali elementi emergeva un complesso di comportamenti e rapporti unificati dall'esistenza di un organismo criminoso costituito e strutturato allo scopo di realizzare una serie indeterminata di atti di importazione dall'estero, per lo smercio in Italia, di più partite di sostanza stupefacente del tipo hashish. Di tal che, i comportamenti dei singoli imputati acquistavano valenza e significato nell'ambito di tale contesto, così come argomentato già dal primo giudice.
La Corte di merito ha espresso detta valutazione senza limitarsi ad un mero richiamo "per relationem", sul punto, alla conforme ed argomentata sentenza di primo grado, ma svolgendo anche un'autonoma analisi dell'acquisito compendio probatorio, con particolare riferimento a talune conversazioni intercettate che avevano visto quali interlocutori gli imputati, non mancando di riportare testualmente i brani più significativi di quelle ritenute di maggiore spessore probatorio. In aggiunta agli accertati episodi criminosi contestati e alle operazioni di polizia che avevano portato al sequestro della sostanza, l'esito delle intercettazioni e le altre risultanze investigative evidenziavano come il programma delittuoso avesse avuto ad oggetto plurime importazioni in Italia di stupefacente del tipo hashish: e ciò emergeva dallo stesso linguaggio esplicito usato nelle loro comunicazioni dagli imputati i quali si incontravano più volte, riconoscendosi, anche formalmente, come sodali. Nell'ambito di siffatto contesto associativo, spiccava la figura centrale del LO. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, per la configurabilità dell'associazione dedita al traffico di stupefacenti non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (in tal senso Sez. 1^, n. 30463 del 07/07/2011, P.G. in proc. Cali, Rv. 251011; Sez. 1^, n. 4967 del 22/12/2009 - dep. 08/02/2010, Galioto, Rv. 246112). La sentenza impugnata si è attenuta a tali criteri ravvisando la sussistenza del delitto associativo nell'accordo stabile e duraturo intercorso tra gli associati per la commissione di un numero indeterminato di delitti attinenti al traffico di stupefacenti, nella esistenza di una struttura organizzativa - nell'ambito della quale era possibile individuare una ripartizione di compiti tra gli associati - con dotazione di mezzi e disponibilità economica, ed attribuzione al LO di un ruolo predominante nei rapporti con gli altri associati. Nel caso in esame, l'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla contigua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di de-tenzione e spaccio di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'accordo criminoso che contemplava la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, assicuravano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso Sez. 5^, n. 42635 del 04/10/2004, Collodo ed altri, Rv. 229906). A tali conclusioni la sentenza impugnata è pervenuta attraverso la valutazione delle risultanze processuali (con particolare e specifico riferimento ad accertamenti di polizia giudiziaria ed intercettazioni telefoniche) condotta in conformità ai criteri logici ed insuscettibile di ulteriore riesame di merito. La proposizione di interpretazioni alternative della piattaforma probatoria acquisita, quali prospettate nei ricorsi dell'MP e del ZA, si traduce nella surrettizia richiesta a questa Corte di svolgere apprezzamenti di fatto difformi da quelli espressi dal competente giudice del merito, che esulano dal sindacato di legittimità.
8. Quanto alla partecipazione dell'MP e del ZA all'associazione, parimenti la Corte distrettuale ha reso congrua ed adeguata motivazione, in relazione al tenore dei motivi di appello dagli stessi dedotti, evidentemente ritenuti dai giudici di seconda istanza tali da non scalfire il percorso argomentativo seguito dal primo giudice.
9. Per quel che riguarda l'MP, la Corte territoriale ha evidenziato il suo stretto legame con il LO (anche di parentela, essendo suo genero) ed il ruolo di esecutore delle direttive impartite dal LO stesso come desumibile dall'esito dell'attività di captazione e di investigazione. L'MP si era portato in Spagna per controllare operazioni, provvedendo altresì a mantenere i contatti per conto del suocero (il LO) con il gruppo dei subacquirenti napoletani.
Nè valgono ad inficiare la tesi dei giudici di merito - circa la ritenuta sussistenza del reato associativo e la partecipazione dell'MP al sodalizio - le deduzioni del ricorrente secondo cui le compagini oggetto di vaglio nell'ambito del presente procedimento sarebbero state tra loro in contrapposizione o addirittura in contrasto. Mette conto sottolineare, invero, che la prospettata contrapposizione tra i gruppi non appare, dal testo della sentenza impugnata, essersi manifestata come tale;
ne' il ricorrente ha addotto elementi specifici e significativi, in proposito, essendosi limitato a formulazioni generiche dalle quali potrebbe desumersi al più la prospettazione di un'autonomia tra i gruppi. Di tal che, a dimostrazione dell'infondatezza della censura sul punto, è sufficiente evocare l'indirizzo interpretativo condivisibilmente affermatosi in materia nella giurisprudenza di questa Corte ed efficacemente compendiato nel principio così massimato: "In tema di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, nel caso in cui l'organizzazione criminosa si articoli in due gruppi, è irrilevante che i delitti cui sia finalizzato il vincolo associativo abbiano caratteristiche dissimili e vengano commessi separatamente dall'uno o dall'altro gruppo di associati, anche in concorrenza tra di loro di interessi economici. Ciò che conta, infatti, è che tra i componenti della organizzazione vi sia un accordo complessivo, con assunzione di funzioni e compiti in vista di un programma indeterminato di commissione di reati in materia di stupefacenti. (Fattispecie in cui il ricorrente lamentava che il gruppo degli smerciatori della droga, cui apparteneva, era in rapporto di contenziosità con quello degli importatori che lo riforniva, e conseguentemente sosteneva che nella specie non avrebbe potuto esser ravvisato il reato associativo in questione;
la cassazione ha osservato che l'asserita contenziosità non si era mai manifestata come vera e propria contrapposizione di interessi e finalità e, sulla scorta del principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso)" in termini, Sez. 6^, n. 10353 del 04/06/1992 Ud. -dep. 29/10/1992 - Rv. 192096; nello stesso senso, Sez. 6^, 4 giugno 1992, Manfredelli. Trattasi di orientamento assolutamente consolidato: anche recentemente è stato infatti ancora ribadito che l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti sussiste non solo nel caso di condotte parallele poste in essere da persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto mediante il commercio di droga, non potendo considerarsi "di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e alla realizzazione del fine comune ne' la diversità di scopo personale, nè la diversità dell'utile, ovvero il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale" (Sez. 6^, 10/1/2012 n 3509).
9.1. Per quel che riguarda l'affermazione di colpevolezza dell'MP in ordine al reato-fine sub B) - in esso assorbito quello sub C), come di seguito si preciserà in relazione alla posizione del ZA - la sentenza impugnata ha innanzi tutto richiamato, facendola propria, la motivazione resa in proposito dal primo giudice, ed ha quindi ricordato che l'MP, su ordine del suocero (il LO), in concomitanza con l'acquisto della prima partita di droga, procurò una falsa carta di identità al TE, venditore della sostanza e latitante per la giustizia italiana.
9.1.2. Priva di fondamento è infine la doglianza dell'MP circa la ritenuta configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantitativo di droga oggetto della contestazione di cui al capo B) nel quale la Corte territoriale ha ritenuto assorbito quello sub C). Tale questione è stata esaminata dalla Corte d'Appello in relazione alla posizione del LO, e dunque a quella motivazione bisogna fare riferimento avendo l'unico difensore di entrambi formulato con l'appello le medesime deduzioni, esclusa per l'MP quella afferente al ruolo di capo (cfr. pag. 4 della sentenza di appello). Ebbene, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto configurabile l'aggravante in argomento avuto riguardo all'imponente dato ponderale (circa 140 chili di hashish), di gran lunga superiore anche alla soglia indicata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 36258 del 24/5/2012. 10. Per quel che riguarda il ZA, la sua partecipazione al sodalizio malavitoso è stata desunta dai giudici di merito non solo dall'accertata sua partecipazione ai fatti contestati con i capi B) e C) dell'imputazione, poi dalla Corte stessa ricondotti sotto l'unica imputazione sub B), ma, come per l'MP, soprattutto dal compendio probatorio acquisito in sede di indagini (trattandosi di giudizio celebrato con il rito abbreviato), con particolare riferimento all'esito di numerose conversazioni intercettate. Anche nell'esaminare la posizione del ZA, la Corte distrettuale - confrontandosi con il tenore dei motivi di appello formulati - ha avuto cura di richiamare le conversazioni intercettate che presentavano maggiore significato probatorio, riportando testualmente alcuni brani che rendevano evidenti i contatti del ZA anche con i rivenditori spagnoli e, avuto riguardo al linguaggio adoperato dagli interlocutori, rivelavano il riferimento all'illecita attività. In particolare: ZA manteneva contatti con LI AR a cui raccomandava che "l'operazione deve riuscire" (conv. n. 142 del 30/11/2005) e col quale si doleva del comportamento di TE, definito "la femmina di fuori" (conv. n. 491 del 14/12/2005); il 31 gennaio 2006 ZA era a Napoli in compagnia di LO per trovare un sub-acquirente della sostanza e cercava a tale proposito di rintracciare "NI"; numerose altre conversazioni, fra ZA ed altri associati, apparivano univocamente significative della sua attiva partecipazione al sodalizio.
10.1. Quanto alla ritenuta colpevolezza anche del ZA per il reato-fine sub B), la Corte distrettuale ha richiamato le conversazioni riportate nella sentenza appellata, segnalando, in particolare, fra le altre, quelle del 1 febbraio 2006 preparatorie dell'incontro fra ZA e gli altri sodali allorché vennero pattuiti i termini della cessione dell'hashish agli acquirenti napoletani e furono saldate le spettanze di TE, a mani del suo esattore IM.
La Corte distrettuale poi, proprio in accoglimento dell'osservazione della difesa del ZA, ha ritenuto le condotte contestate ai capi B) e C) unificate sotto il solo capo B, di tal che la doglianza dedotta dal ZA sul punto non risulta pertinente. 10.2. Le residue censure dedotte dal ZA - concernenti il trattamento sanzionatorio (cfr. pag. 13 e segg. del ricorso) - sono manifestamente infondate posto che: 1) la recidiva è stata esclusa dalla Corte d'Appello; 2) alcun giudizio di comparazione tra recidiva ed ipotesi di cui del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, poteva quindi essere effettuato, e peraltro al ZA non risulta riconosciuta la detta ipotesi attenuata;
3) le circostanze attenuanti generiche sono state già concesse al ZA con la sentenza di primo grado, e la relativa diminuzione è stata applicata dalla Corte territoriale, nella determinazione della pena, una volta esclusa la recidiva.
11. Passando all'esame del ricorso del De AR - articolato attraverso due atti di impugnazione - il Collegio ne rileva la fondatezza nei limiti di seguito precisati.
11.1. Sono infondate le censure con le quali è stata contestata la ritenuta sussistenza di un sodalizio malavitoso.
Al riguardo, invero, è sufficiente richiamare - e da intendersi qui integralmente riportate onde evitare superflue ripetizioni - le argomentazioni in precedenza svolte nel vagliare le doglianze formulate dall'MP e dal ZA in ordine alla medesima questione.
11.2. Sono viceversa fondate, per quanto di ragione, le doglianze dedotte in ordine all'affermazione di colpevolezza del De AR quanto alla sua ritenuta partecipazione al reato associativo ed ai reati-fine; doglianze formulate con diffuse e specifiche argomentazioni, con particolare riferimento all'atto di impugnazione a firma dell'av. Orlando Anna, con le quali è stato denunciato vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza di appello avrebbe omesso di affrontare le specifiche deduzioni illustrate nei motivi d'appello, con particolare riguardo, come detto, al ritenuto coinvolgimento del De AR stesso nei fatti criminosi quali descritti nell'imputazione.
11.3. I passaggi motivazionali della sentenza d'appello danno conto della ritenuta infondatezza dei pur articolati motivi di appello - poi ulteriormente ampliati con motivi aggiunti, caratterizzati anche dal richiamo a ben precise conversazioni intercettate, specificamente indicate - in modo estremamente sintetico (dalla fine di pag. 9 alla fine di pag. 10, per il reato associativo, e per metà pag. 13 e metà pag. 14 per i reati-fine), con considerazioni a commento di frammenti di brani riportati, cui, ad avviso della Corte distrettuale, avrebbe dato concreto ed integrativo supporto probatorio l'esistenza di un ristorante gestito dal De AR, dai giudici di merito ritenuto quale "base operativa del gruppo", posto che all'interno del ristorante stesso si svolgevano le riunioni degli appartenenti all'associazione malavitosa oggetto della presente vicenda processuale: così argomentando, i giudici di seconda istanza hanno sostanzialmente affidato l'impianto giustificativo della conferma della condanna di primo grado, a una tecnica di motivazione c.d. per relationem.
È certamente ius receptum che, quando le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello può integrarsi con quella precedente per formare un unico corpo argomentativo, sicché risulta possibile, sulla base della motivazione della sentenza di primo grado, colmare eventuali lacune della sentenza di appello. Deve tuttavia ritenersi che incorra nel vizio di motivazione il giudice d'appello il quale - nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni - confermi la decisione del primo giudice, aggiungendo la propria adesione senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante. In tal caso non potrebbe invero nemmeno parlarsi di motivazione "per relationem", trattandosi all'evidenza della violazione dell'obbligo di motivare, previsto a pena di nullità dall'art. 125 c.p.p., comma 3, e direttamente imposto dall'art. 111 Cost., comma 6, che fonda l'essenza della giurisdizione e della sua legittimazione sull'obbligo di "rendere ragione" della decisione, ossia sulla natura cognitiva e non potestativa del giudizio.
Più specificamente, l'ambito della necessaria autonoma motivazione del giudice d'appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati. Quando, invece, le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste, come detto, il vizio di motivazione - in quanto tale sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - se il giudice del gravame non si fa carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione. Nè può ritenersi precluso al giudice di legittimità l'esame dei motivi di appello (nel caso in esame allegati al ricorso redatto dall'avv. Orlando Anna), al fine di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l'atto di appello quale necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte.
Con riguardo alla sentenza oggetto del ricorso del De AR, mette conto di evidenziare come la corte territoriale abbia del tutto omesso di rispondere, in modo puntuale, alle doglianze specificamente rappresentate nell'atto di appello e nei motivi aggiunti;
doglianze particolarmente articolate e diffuse, nonché dotate di specificità, ed invece succintamente sintetizzate nella parte narrativa della sentenza (fine pag. 4 ed inizio pag. 5), e nemmeno illustrate laddove è stata esaminata la posizione del De AR cui è stato dedicato lo spazio di poco più di due pagine complessivamente (come sopra ricordato sub 11.3). Con i motivi di appello, e con i motivi aggiunti, la difesa del De AR aveva analizzato specificamente ed analiticamente gli elementi di accusa evidenziati nella sentenza di primo grado, in particolare esaminando le singole circostanze di fatto e le conversazioni telefoniche nelle quali risultava direttamente o indirettamente coinvolto il De AR, offrendo per ciascuna di esse una chiave di lettura alternativa a quella privilegiata dall'accusa (e fatta poi propria dalla sentenza di primo grado): tali specifiche deduzioni - con le quali erano stati addotti elementi di novità critica - sono state del tutto trascurate dal giudice d'appello il quale ha così sostanzialmente privato di ogni concreto contenuto la previsione di un secondo controllo giurisdizionale sui fatti oggetto delle accuse sollevate nei confronti del De AR.
Tali premesse impongono di considerare viziata, nei confronti del De AR, la motivazione della sentenza in questa sede impugnata, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), con la conseguente pronuncia dell'annullamento con rinvio della stessa ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma, affinché provveda alla revisione della motivazione censurata dal De AR - quanto al coinvolgimento dello stesso nei fatti delittuosi contestati - tenendo conto delle argomentazioni sopra illustrate.
12. Resta infine da esaminare il ricorso di D'OR LI (moglie del LO) avverso la conferma della confisca la cui revoca era stata sollecitata in appello dal LO il quale non ha poi proposto ricorso. Orbene il Collegio rileva l'inammissibilità del ricorso, per difetto di legittimazione, posto che la ricorrente è estranea al reato e non è parte nel processo;
questa Corte ha condivisibilmente precisato in materia che "il terzo estraneo al reato non è legittimato all'impugnazione della sentenza nel capo relativo alla confisca di un bene di sua proprietà e può far valere le sue ragioni con la proposizione di un incidente di esecuzione. (La Corte ha precisato altresì che il terzo estraneo al reato può impugnare la misura cautelare del sequestro con la richiesta di riesame)" in termini, "ex plurimis", Sez. 3^, n. 23926 del 27/05/2010 Cc. - dep. 22/06/2010 - Rv. 247797.
13. Al rigetto dei ricorsi dell'MP e del ZA, ed alla declaratoria di inammissibilità del ricorso della D'OR, segue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali;
la D'OR deve essere inoltre condannata al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo determinare in Euro 300,00, non ravvisandosi cause di esonero.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De AR UA con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Roma per l'ulteriore corso;
rigetta i ricorsi di ZA NC e di MP GE e dichiara inammissibile il ricorso di D'OR LI e li condanna al pagamento delle spese processuali, nonché la D'OR anche al pagamento della somma di 300,00 Euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2014