Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2013, n. 6779
CASS
Sentenza 18 dicembre 2013

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Incorre nella violazione dell'obbligo di motivazione dettato dagli artt. 125, comma terzo, cod. proc. pen. e 111, comma sesto, Cost. il giudice d'appello che, nell'ipotesi in cui le soluzioni adottate dal giudice di primo grado siano state censurate dall'appellante con specifiche argomentazioni, confermi la decisione del primo giudice, dichiarando di aderirvi, senza però dare compiutamente conto degli specifici motivi d'impugnazione, così sostanzialmente eludendo le questioni poste dall'appellante.

Commentario1

  • 1Censure specifiche e obbligo di motivazione in appello (Cass. 52999/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/12/2013, n. 6779
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6779
Data del deposito : 18 dicembre 2013

Testo completo