Sentenza 11 luglio 2011
Massime • 1
Ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti non è sufficiente la mera conclusione dell'accordo finalizzato all'importazione dello stupefacente, ma è necessaria l'acquisizione dell'autonoma detenzione della droga da parte dell'importatore, la quale si realizza anche attraverso l'assunzione da parte di quest'ultimo della gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento dello stupefacente nel territorio nazionale.
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- 1. le 17 attività penalmente rilevantiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 17 febbraio 2026
1. La coltivazione Il lemma “coltivazione” indica, nella lingua italiana, quel periodo di “cura” della pianta stupefacente che va dalla messa a dimora del seme alla raccolta finale del vegetale maturo. Tuttavia, non sempre “coltivare” un arbusto psicotropo è penalmente rilevante. P.e. l'ormai famosa Sentenza contenuta in Cass., sez. pen. VI, 16 giugno 2013, n. 41607 precisa che “la mera detenzione di semi di marjuana non costituisce condotta penalmente rilevante, stante l'impossibilità di dedurne inequivocabilmente la destinazione alla coltura”. A parere di chi redige, la ratio di Cass., sez. pen. VI, 16 giugno 2013, n. 41607 sarebbe capovolta semplicemente applicando il criterio della …
Leggi di più… - 2. L'Art.73 del Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.diritto.it/ · 2 maggio 2023
Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza regolare autorizzazione del Ministero della salute ex Art. 17 TU 309/90; il comma 2 Art. 73 TU 309/90 punisce chi, pur munito del nulla osta ex Art. 17 TU 309/90, commercia illegalmente talune sostanze; infine, il comma 3 Art. 73 TU 309/90 riguarda colui che produce o vende stupefacenti diversi da quelli contemplati nella sua autorizzazione ex Art. 17 TU 309/90. Volume consigliato per approfondire: La disciplina dei reati in materia di stupefacenti 1. La struttura dell'Art. 73 TU 309/90 Nella propria struttura-base, il comma 1 Art. 73 TU 309/90 sanziona chi “tratta” stupefacenti senza …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/07/2011, n. 27998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27998 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO Francesco - Presidente - del 11/07/2011
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1248
Dott. CITTERIO Carlo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 5296/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE ROBERTO, N. IL 28/02/1951;
avverso la sentenza n. 1122/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del 19/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/07/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto.
udito il difensore avv. Caparra in sost. Avv. Borsotti per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La Corte d'appello di Genova con sentenza del 19.10-30.11.2010 ha confermato la condanna alla pena di giustizia, inflitta il 16.10.2009 dal GUP di Massa a ROBERTO PE, imputato di due distinte violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, in concorso ed aggravate per l'ingente quantità della sostanza trattata (cocaina, rispettivamente tre e due chilogrammi), con acquisto da fornitori colombiani in Spagna e destinazione al mercato italiano.
2. Con ricorso personale, il PE propone i seguenti motivi:
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato sub A, perché questa vicenda di droga "parlata" sarebbe stata confermata con riscontri propri della vicenda sub B, sia come esistenza che come qualità della sostanza stupefacente, in definitiva essendo stato valorizzato il mero spostarsi tra Italia e Spagna del tossicodipendente PE;
- inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 56 c.p. in relazione alla ritenuta condotta di importazione consumata, per entrambi i capi di imputazione;
il mero accordo sarebbe insufficiente, quanto al capo A, mancando ogni altro dato che concretizzi la dinamica effettiva dell'operazione ed alcuna motivazione sul punto;
per il capo A mancherebbe la prova dell'arrivo in Italia e per il capo B il sequestro della sostanza in Germania proverebbe il contrario;
vizi di motivazione sulla ritenuta capacità di intendere e volere del soggetto, in relazione all'accertato disturbo mentale organico da intossicazione cronica da sostanze stupefacenti ad espressione paranoidea, attestato dal perito nominato per valutare la compatibilità con le condizioni carcerarie;
l'argomentazione dei Giudici del merito sarebbe: contraddittoria con la sopravvenuta cessazione dell'uso di stupefacente in carcere, travisante il fatto - laddove avrebbe ignorato la documentazione relativa ai rapporti pregressi con i servizi psichiatrici e il contenuto della consulenza di parte e della prima perizia davanti al GIP -; caratterizzata da spirito punitivo quando riconosce uno squilibrio psichico tuttavia escludendone l'efficacia sui processi di determinazione ed auto inibizione;
in ogni caso, in relazione alle conclusioni affermate sul punto sarebbe stata coerente l'applicazione dell'art. 70 c.p.p.. 3.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità. Le censure rinnovano, significativamente, il vizio già evidenziato dalla Corte distrettuale nell'approccio complessivo all'atto d'appello: quello di doglianze che, pur articolate, sfuggono il puntuale confronto con quanto in concreto, ed in effetti, argomentato dal giudice del provvedimento impugnato, per ciò solo incorrendo appunto nella genericità del motivo (Sez.6, sent. 22445/2009 e 20377/2009). Ciò vale, in particolare: per l'argomentato - dai Giudici del merito - inquadramento generale della specifica vicenda in un contesto di rapporti, relazioni e fatti che hanno imposto la conclusione che, lungi dall'essere uno sperduto e girovago tossicodipendente, il PE era consapevole ed attivo intermediario dello spostamento internazionale di chilogrammi di cocaina, di purezza adeguata a tal genere di attività e livello di mercato;
per l'analisi dettagliata delle conversazioni intercettate, anche nelle loro implicazioni complessive;
per la conclusione che non di droga parlata si trattava ma di droga effettivamente trattata, dove il sequestro dei due chilogrammi altro non è che il riscontro ulteriore di un contesto di fatto ritenuto già evidente, con sicura prova, dalle conversazioni e dai movimenti connessi (pagg. 4 - 6). Sicché, in definitiva, l'apprezzamento conforme dei Giudici del merito in ordine al fatto che le trattative, di cui PE è stato parte attiva, abbiano condotto alla circolazione di almeno cinque chili di cocaina di ottima qualità, costituisce valutazione degli elementi probatori disponibili congrua ai dati di fatto indicati, sorretta da motivazione tutt'altro che apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà; una valutazione di fatto delle prove disponibili, "attaccata" anche dal ricorso in termini del tutto assertivi e parziali.
3.2 Il secondo motivo è infondato, nei termini che seguono. Non è condivisibile l'argomentazione in diritto della Corte distrettuale (pag. 7 ed 8), secondo la quale è sufficiente il certo e definito accordo per integrare la consumazione del reato di importazione di stupefacente. La stessa sentenza richiamata dalla Corte genovese, infatti (Sez. 2, sent. 486/1999, precedente la modifica dell'art. 73), conferma invece il diverso principio di diritto secondo il quale solo l'avvenuta effettiva autonoma detenzione dello stupefacente - che si integra anche con l'assunzione dell'autonoma gestione dell'attività volta all'effettivo trasferimento nel territorio nazionale - rende consumata la condotta di importazione, per la quale, altrimenti, è necessario l'effettivo ingresso dello stupefacente nel territorio nazionale, anche se solamente alla frontiera "geografico-politica" (Sez. 6, sent. 6159/1995; Sez. 1, sent. 1498/1996). E ciò va precisato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 619 c.p.p., rispetto a quanto affermato a pag. 8, quinto paragrafo, della sentenza d'appello. Tuttavia, nel caso di specie i Giudici del merito hanno anche argomentato:
- per il capo A) l'effettivo arrivo della sostanza nel territorio del nostro Stato (in modo immune dai soli vizi che rilevano ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. E;
- per il capo B) le sentenze di merito ampiamente danno conto del fatto che la sostanza venne sequestrata in Germania, dopo che era stata acquisita in via autonoma dal corriere inviato proprio dal ricorrente, nella circostanza arrestato (il che integra un fatto diverso dal mero accordo per importare, dando invece prova proprio di quell'acquisita autonoma gestione di cui si è argomentato). Nè deve dimenticarsi che entrambi i capi di imputazione fanno riferimento anche alla condotta ed al fatto dell'acquisto, che costituisce comportamento autonomamente rilevante penalmente (e che risulta comprovato dai medesimi elementi indicati per fondare la autonoma gestione dello stupefacente del capo B e l'arrivo di quello del capo A.
3.3 Il terzo motivo è inammissibile, perché si risolve nella sollecitazione ad un diverso apprezzamento del materiale probatorio, rispetto a quello con cui i Giudici del merito hanno ritenuto insussistente alcun vizio della capacità di intendere e volere in relazione all'attività criminosa posta in essere dal PE. Sollecitazione che è inammissibile in sè, in questa sede, perché attiene al merito, e che nuovamente è del tutto generica, sostanziandosi di censure assertive che ignorano i diversi passaggi argomentativi specifici del Giudice d'appello (pag. 9 - 11). Al rigetto del ricorso (stante l'ammissibilità del secondo motivo) consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2011