Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2013, n. 19917
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Sentenza 15 gennaio 2013

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Nel reato di associazione "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. (Nella specie, in relazione ad un'associazione dedita ai furti di auto, è stata ritenuta sussistente l'aggravante nei confronti di un imputato che impartiva direttive ai sodali in ordine alle autovetture da sottrarre ed alle somme da corrispondere dalle vittime dei furti, a titolo estorsivo, per ottenerne la restituzione).

Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, in quanto l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, occorrendo soltanto una partecipazione all'associazione pur se limitata ad un breve periodo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2013, n. 19917
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19917
    Data del deposito : 15 gennaio 2013

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