Sentenza 15 gennaio 2013
Massime • 2
Nel reato di associazione "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati. (Nella specie, in relazione ad un'associazione dedita ai furti di auto, è stata ritenuta sussistente l'aggravante nei confronti di un imputato che impartiva direttive ai sodali in ordine alle autovetture da sottrarre ed alle somme da corrispondere dalle vittime dei furti, a titolo estorsivo, per ottenerne la restituzione).
Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, in quanto l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, occorrendo soltanto una partecipazione all'associazione pur se limitata ad un breve periodo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2013, n. 19917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19917 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 15/01/2013
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 136
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI IO - rel. Consigliere - N. 39725/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
QU NZ N. IL 12/07/1982;
FR EM N. IL 23/12/1977;
ID NT N. IL 30/09/1972;
GA GI N. IL 15/09/1976;
GA EP N. IL 17/11/1978;
IG SA N. IL 26/08/1961;
OM MI N. IL 16/07/1972;
OD TA N. IL 19/10/1978;
avverso la sentenza n. 862/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 15/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GI ARIOLLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi gli avvocati degli imputati: avv. Putarti EP per IG e AN si riporta ai motivi di ricorso;
avv. Francesco Azzarà per AN, nonché avv. TO Priolo per TT e ME, i quali si riportano ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/3/2012 la Corte d'appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11/1/2011 dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di UA EN, GA IO, GA EP, OD LE, RA IN, ER OR, AN DE, IG TO, TA ZI, TT TO, ME MI e BU RE così provvedeva: assolveva RA IN dal reato a lei scritto per non aver commesso il fatto;
assolveva TA ZI dal reato a lui ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
assolveva BU RE NI dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste;
assolveva ER OR dal reato a lui ascritto per non aver commesso il fatto;
assolveva ME MI dal reato di cui al capo D1) e, ritenuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, (quanto al delitto di cui al capo C1), rideterminava la pena in anni tre di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa;
rideterminava la pena nei confronti di TT TO (capo C1) e IG TO (capo B1), ritenuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in anni due e mesi dieci di reclusione ed Euro 9.000,00 di multa;
rideterminava la pena nei confronti di AN DE, ritenuta l'ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, in anni due di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa (capo B1); rideterminava la pena inflitta a UA EN in anni dieci e mesi quattro di reclusione ed Euro 2.200,00 di multa (capi A, B, C, D, E, G, H, L, M, N ed O;
associazione a delinquere finalizzata a commettere più delitti contro il patrimonio;
plurimi delitti contro il patrimonio, porto e detenzione illegale di armi comuni da sparo). Confermava nel resto la decisione impugnata che aveva altresì condannato OD LE alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed Euro 600,00 di multa in ordine al delitto di cui al capo Q (cessione continuata di hashish), GA EP alla pena di anni tre di reclusione in ordine al capo A) dell'imputazione (art. 416 c.p.).
2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione i difensori degli imputati AN DE, IG TO, IO GA e OD LE, UA EN, TT TO, ME MI e l'imputato GA EP personalmente, chiedendone l'annullamento. Con riferimento ai motivi di ricorso, deducono:
AN DE, 1) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, erronea ed insufficiente motivazione degli elementi di prova in ordine ai singoli episodi, avendo la sentenza impugnata posto a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità le conversazioni intercettate senza alcuna distinzione tra trattative portate ad effettiva conclusione e contatti afferenti alla c.d. droga parlata, in assenza di qualsiasi riscontro fattuale dell'avvenuta cessione;
b) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), erronea applicazione di norme penali ed insufficiente motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
omessa motivazione sulla qualificazione della condotta come punibile, in quanto gli acquisiti di droga emergenti dalle telefonate erano finalizzati all'esclusivo uso personale dell'imputato ovvero destinati al consumo di gruppo;
3) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73,
con specifico riferimento alle ipotesi di reato contestata il 29.9.06 (capo B1, acquisto di droga da ME MI al fine di cederla a terzi), erronea e non corretta valutazione degli elementi di prova rispetto al dato fattuale, avendo desunto la penale responsabilità dell'imputato in forza di una conversazione il cui contenuto è incerto, generico e non univoco, dal contenuto indiziante di altre e diverse conversazioni in cui gli interlocutori avevano fatto riferimento alla droga e per l'assenza di una valida giustificazione ed alternativa lettura del contenuto della conversazione fornita dagli imputati nel corso del loro esame;
4) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art.81 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e L. n. 241 del 2006,
avendo la Corte territoriale omesso di applicare l'indulto ai reati commessi sotto la vigenza della relativa legge, scindendo, per l'effetto, il reato continuato (capo B1 dal 31.5.2005 al 29.9.2006) nei suoi vari episodi criminali al fine di accertare per ciascuno di essi, in relazione alla data di commissione, la sussistenza delle condizioni per la concessione del beneficio (per tutti i reati commessi sino a tutto il 2 maggio 2006).
IG TO: 1) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 192 stesso codice e in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, avendo la Corte territoriale affermato la penale responsabilità dell'imputato in forza del contenuto delle telefonate intercettate del tutto incerto, non univoco e privo di riscontri esterni in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente ed, anzi, al contrario, dimostrativo di acquisti diretti ad un uso personale. GA IO e OD LE: ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 192 c.p.p., comma 1, e art.416 c.p. limitatamente alla posizione del ricorrente GA
IO. Riguardo tale imputato, si censura la decisione impugnata laddove aveva ritenuto la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso di cui al capo A) in forza di un quadro indiziario insufficiente, equivoco, privo di valenza dimostrativa nel senso prospettato dall'accusa, (la semplice circostanza che il ricorrente avesse avuto rapporti familiari e/o di amicizia con col fratello GA EP e con altro soggetto UA, entrambi condannati per il reato associativo, nonché ai rapporti di frequentazione e/o contatti telefonici tra detti soggetti); aveva omesso di motivare sulle censure avanzate riguardo l'unica conversazione intercettata tra il GA IO ed il UA in ragione della quale si era illogicamente affermata la partecipazione dell'imputato al sodalizio, ritenendosi che il ricorrente avesse commissionato un furto per il quale, invece, non ha subito alcun procedimento penale;
sui profili attinenti all'esatta identificazione dell'imputato e alla sussistenza del dolo di partecipazione;
2) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 62 bis c.p. e art. 133 c.p. (riguardo la posizione del ricorrente GA IO), non avendo la Corte territoriale fatto buon governo dei criteri che governano il potere discrezionale di determinazione della pena, valutando tutte le circostanze che militavano per la concessione delle attenuanti generiche;
3) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 192 stesso codice e in relazione ancora al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (capo Q posizione del ricorrente OD LE), avendo il giudice d'appello ritenuto provato il coinvolgimento dell'imputato in attività di traffico di sostanze stupefacenti sulla base di un'attività investigativa che si fonda su due conversazioni ad elevato contenuto criptico, il cui contenuto nel senso prospettato dall'accusa non poteva desumersi da un fermo avvenuto successivamente il 29.9.2005 ove peraltro la droga era stata rinvenuta sull'auto di soggetto diverso dall'imputato (il RE, l'unico perseguito per la detenzione di tale sostanza); 4) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 62 bis c.p. e art. 133 c.p. (riguardo la posizione del ricorrente OD
LE), non avendo la Corte territoriale fatto buon governo dei criteri che governano il potere discrezionale di determinazione della pena, valutando tutte le circostanze che militavano per la concessione delle attenuanti generiche.
UA EN e QA EP deducono: 1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 416 c.p. e art. 125 c.p.p., comma 3, artt. 192 e 546 c.p.p.. In particolare, censurano, innanzitutto, la decisione impugnata laddove, recependo in maniera integrale quella di primo grado, ha omesso di dare adeguata contezza dei motivi di gravame che sul punto avevano specificamente censurato le conclusioni in ordine alla responsabilità dei ricorrenti, soprattutto riguardo il delitto associativo. Nè, nel caso di specie, poteva ritenersi soddisfatto l'obbligo motivazionale per relationem, consistendo la decisione impugnata in una acritica ripetizione del ragionamento effettuato dal giudice di prime cure, in assenza di una propria autonomia valutativa, ne' l'onere motivazionale poteva ritenersi assolto mediante la trascrizione delle captazioni effettuate durante la fase investigativa. Quanto al contenuto delle conversazioni intercettate, di carattere neutro, a fronte dell'assenza di elementi criptici o allusivi a traffici illeciti, si era finito per addossare agli imputati - in relazione alla giustificazioni rese di tali colloqui - una sorta di onere probatorio a contrario da cui poi si era desunto l'elemento a carico, omettendo, peraltro, l'individuazione delle modalità delle condotte da ciascun concorrente poste in essere;
del pari la Corte aveva omesso di precisare in base a quali elementi si era dedotta la natura illecita dei rapporti intrattenuti dai ricorrenti con gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento;
2) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e) in relazione all'art. 416 c.p., artt. 125, 192 e 546 c.p.p.. I ricorrenti richiamano le censure sollevate nel motivo precedente a proposito del difetto di motivazione riguardo la ritenuta sussistenza della fattispecie associativa, con riferimento a tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla norma per la sussistenza di tale delitto. Nè l'obbligo motivazionale poteva ritenersi assolto in forza dell'apodittica affermazione del numero dei rapporti intrattenuti con i sodali, della durata temporale dei medesimi, oltreché degli stretti legami tra gli stessi accertati, difettando la prova della natura illecita degli stessi;
sul punto la Corte aveva omesso di considerare che trattavasi di persone appartenenti ad un unico contesto familiare e ciò spiegava le ragioni, lecite, di tali reiterati contatti. Nè era possibile scorgere la motivazione sugli elementi costitutivi del reato associativo in ragione del contenuto delle telefonate. Nessun elemento faceva risultare la presenza di quel minimum di organizzazione richiesto dalla norma (peraltro a fronte dell'assenza di sequestri dell'attrezzatura necessaria per la commissione di furti o degli strumenti che servivano per modificare i numeri di telaio), ne' questo poteva trarsi dall'asserito contenuto criptico delle telefonate - valorizzato in termini accusatori dalla Corte territoriale - che altro non era che l'idioma in cui si estrinsecava il linguaggio dei nomadi, ne' a tal fine poteva ritenersi utile il ricorso al c.d. "criterio geografico" individuato nel campo rom di Melito ovvero al riferimento all'officina dei fratelli GA, che costituirebbero gli uffici periferici della consorteria ove avvenivano i taroccamenti, nemmeno individuata con riferimento al loci e alle autovetture. Difettava poi l'onere motivazionale con riferimento alla prova della consapevolezza di operare nell'ambito di un sodalizio organizzato (affectio societatis) e, del pari, della sussistenza della circostanza aggravante di capo dell'associazione riconosciuta al UA (nessuna efficacia poteva riconoscersi, a tale fine, alla circostanza che l'imputato era conosciuto per l'attività criminale che svolgeva); UA EN deduce altresì: 3) "il Tribunale avrebbe dovuto assolvere l'odierno imputato dai reati di cui ai capi B, D), F), G), H), L), N), O), con la formula per non aver commesso il fatto", stante l'assenza di prove certe circa il coinvolgimento del UA (nessuna utenza era al medesimo intestata, non vi sono elementi per ricondurre quella sottoposta a controllo all'imputato, nessun sequestro vi era stato a comprova dell'accusa; quanto ai reato di estorsione, nessun ruolo il ricorrente aveva avuto nella restituzione della refurtiva); 4) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e), in relazione all'art. 648 c.p., L. n. 895 del 1967, artt. 2, 4, 7, art. 629 c.p. (di cui ai capi C, E, M) e artt. 125, 192 e 546 c.p.p., censurava la decisione impugnata: quanto al delitto di cui al capo C (ricettazione di cosmetici), nella parte in cui aveva ritenuto sufficiente ad attribuire il fatto all'imputato l'invio di un messaggio di testo da parte della AM con cui lo accusava di essere stato la causa della perquisizione;
quanto al delitto di cui al capo E (detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo), nella parte in cui aveva valorizzato in termini accusatori il contenuto di alcune telefonate (ti faccio sparare due botte di fucile stasera, un automatico..), prive di riscontri oggettivi ed ascrivibili, quale ipotesi alternativa verosimile, a mera millanteria o ioci causa;
quanto al delitto di cui al capo M (tentativo di estorsione, richiesta di denaro a fronte di una valigetta rubata), nell'assenza di qualunque conversazione dalla quale emergesse la pregressa commissione del furto, l'oggetto della res sottratta, l'identità della persona offesa;
ribadiva, inoltre, le censure motivazionali in precedenza evidenziate, con particolare riguardo al rispetto dei rigorosi criteri di valutazione della prova e del compendio indiziario;
5) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e), in relazione agli artt. 625, 629 (di cui ai capi B, D, G, L, N, 0) e artt. 125, 192 e 546 c.p.p., deducendosi la carenza di motivazione in ordine agli elementi di prova posti a carico del ricorrente;
entrambi i ricorrenti deducono, infine, 6) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e), in relazione agli artt. 99 e 62 bis c.p. e artt. 125 e 546 c.p.p., violazione di legge e mancanza e/o contraddittorietà della decisione, avendo la Corte territoriale omesso di fornire adeguata motivazione alla doglianza difensiva relativa all'aumento, ritenuto obbligatorio, per la recidiva così come contestata (recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale), a fronte, invece, di una giurisprudenza che da un lato ritiene che tale aumento "obbligatorio" (ex art. 99 c.p., comma 5) presupponga che tanto il reato espressivo della indole criminale che quello presupposto siano richiamati dalla disposizione processuale di cui all'art. 407 c.p.p., comma 2, lett. a) e, dall'altro, esclude che l'obbligatorietà attenga all'an dell'aumento, riguardando, invece, soltanto il quantum. Lamentavano, inoltre, l'avvenuta applicazione degli aumenti di pena per la recidiva anche in relazione a fattispecie di reato commesse in epoca antecedente all'entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251; infine, la carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e al mancato riconoscimento del giudizio di equivalenza con la recidiva.
TT TO e ME MI, seppur con distinti ricorsi, deducono, con motivi che nei punti 1 e 2 risultano interamente sovrapponibili: 1) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'art. 192 c.p.p. e art. 546 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità di motivazione quanto all'affermata responsabilità penale del ricorrente con riferimento al capo C1) dell'imputazione (violazione della legge stupefacenti in concorso ritenuta l'ipotesi lieve) in assenza di un quadro di gravità indiziaria dotato dei requisiti di legge e fondandosi il giudizio di colpevolezza sull'interpretazione dei dialoghi intercettati ed intercorso tra gli imputati, in assenza di elementi di carattere individualizzante e di riscontro che consentissero di attribuire a tali colloqui, peraltro di carattere neutro, valenza illecita nel senso prospettato dall'accusa. Nè valenza di riscontro poteva essere attribuita al successivo arresto, operato in LA, di alcuni degli imputati (tra cui l'TT ed il ME), senza il quale, per come riferito dal teste di P.G. esaminato, le operazioni di intercettazione sarebbero proseguite alla ricerca di riscontri e in forza del quale si è induttivamente ipotizzato che i colloqui attenessero alla cocaina, trattandosi della sostanza in quel frangente rinvenuta. La Corte poi non avrebbe correttamente apprezzato il contenuto di diverse telefonate indicate dalla difesa in cui risultava che le asserite richieste di droga rivolte dal US all'imputato e al ME non avevano trovato soddisfazione, con ciò deducendosi logicamente che l'oggetto di tali richieste non doveva essere necessariamente droga, altrimenti non avendo avuto i due imputati ragione di rifiuto;
2) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché mancanza di motivazione sul punto. ME MI, deduce altresì 3) ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti contestati nel presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del G.I.P. del Tribunale di LA del 27.2.2008 (vi sarebbe identità del canale di rifornimento dello stupefacente, in quel di LA, destinato poi ad essere ceduto sul mercato reggino, da parte del ME, soggetto tossicodipendente), nonché mancanza di motivazione sul punto. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti dagli imputati, ad eccezione di quello nell'interesse di ME MI limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione, sono infondati e devono, quindi, essere rigettati. Venendo ai motivi di impugnazione, questi per comodità espositiva vanno suddivisi in relazione ai singoli imputati ricorrenti e/o ai motivi di ricorso in alcuni casi interamente sovrapponibili anche per la loro identità testuale.
3. AN DE.
3.1. Il ricorrente deduce innanzitutto l'erronea ed insufficiente motivazione degli elementi di prova in ordine ai singoli episodi di spaccio, avendo la sentenza impugnata posto a fondamento dell'affermazione della penale responsabilità le conversazioni intercettate senza alcuna distinzione tra trattative portate ad effettiva conclusione e contatti afferenti alla ed. droga parlata, in assenza di qualsiasi riscontro fattuale dell'avvenuta cessione. Il motivo risulta del tutto infondato avendo la Corte territoriale specificamente indicato nella motivazione della sentenza le diverse e molteplici telefonate dalle quali risulta che l'imputato, in concorso con il IG TO, contattasse ripetutamente altri soggetti (NO, LA, ME, TT) al fine di procurarsi droga che poi veniva anche ceduta a terzi. Si tratta di conversazioni il cui tenore ed i termini utilizzati (gli interlocutori in alcune occasioni facevano riferimento alla qualità della droga e alla quantità della stessa), in relazione anche all'assenza di un contesto giustificativo alternativo lecito in cui intervengono, inducono a ritenere che i colloqui avessero ad oggetto sostanza stupefacente e che l'imputato fosse solito acquistarne, unitamente al IG, cedendola poi anche a terzi. In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, questa Corte ha più volte affermato che in tema di valutazione del contenuto di intercettazioni telefoniche, il significato attribuito al linguaggio criptico utilizzato dagli interlocutori, e la stessa natura convenzionale di esso, costituiscono valutazioni di merito insindacabili in cassazione. La censura di diritto può riguardare soltanto la logica della chiave interpretativa. Se ricorrono di frequente, come nel caso in esame, termini che non trovano una spiegazione coerente con il tema del discorso, e invece si spiegano nel contento ipotizzato nella formulazione dell'accusa, come dimostrato dalla connessione con determinati fatti commessi da persone che usano gli stessi termini in contesti analoghi, se ne trae ragionevolmente un significato univoco ed la conseguente affermazione di responsabilità è scevra da vizi (Sez. 6^, sentenza n. 17619 dell'8/01/2008 Rv. 239724; Sez. 5^, sentenza n. 3643 del 14/07/1997 Rv. 209620). Nel caso di specie, nessuna chiave logica interpretativa alternativa è stata offerta dal ricorrente, il quale, peraltro, ha anche omesso di precisare quali sarebbero state le telefonate rilevanti da cui risulterebbe, al contrario, che i colloqui, pur afferenti allo stupefacente, non fossero finalizzati alla cessione, comunque poi materialmente non avvenuta. In punto di adeguatezza della prova va poi rilevato che questa Corte ha avuto modo più volte di affermare che in tema di stupefacenti, il reato di detenzione a fini di spaccio o quello di spaccio non sono condizionati, sotto il profilo probatorio, al sequestro o al rinvenimento di sostanze stupefacenti, poiché la consumazione di tali reati può essere dimostrata attraverso le risultanze di altre fonti probatorie (quali, come nella specie, il contenuto delle intercettazioni;
v. Sez. 4^, sentenza n. 46299 del 28/10/2005, rv. 232826; Sez. 4^, sentenza n. 48008 del 18/11/2009, rv. 245738).
3.2. Del pari infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'insussistenza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo eroina ed hashish, in quanto gli acquisiti di droga emergenti dalle telefonate erano finalizzati all'esclusivo uso personale dell'imputato ovvero destinati al consumo di gruppo. A fronte di un complesso di telefonate, correttamente valorizzate dalla Corte territoriale come sintomatiche di plurimi e ripetuti episodi di acquisti finalizzati alla cessione, diviene del tutto irrilevante il contenuto di due conversazioni indicate dal ricorrente che dimostrerebbe la destinazione al consumo di gruppo (pag. 44 ... siamo cinque ... pag. 47 quanti siete? ... siamo due), considerato che, anche a voler ritenere che il contenuto deponga in senso univoco per un intento di consumo comune e non piuttosto sul numero delle dosi da acquistare (come ritenuto dagli inquirenti), difetterebbe comunque la prova rigorosa che la droga sia stata acquistata o detenuta dai partecipanti al gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione e destinazione al consumo esclusivo dei medesimi ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti (Sez. 4^, sentenza n. 7939 del 14/01/2009, Rv. 243870).
3.3. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso con cui il ricorrente censura l'erronea e non corretta valutazione degli elementi di prova dai quali la Corte territoriale ha desunto che l'imputato si rifornisse di droga al fine di cederla a terzi anche dal ME. Al riguardo, pienamente esaustiva e conforme alle risultanze logico-fattuali risulta la valutazione probatoria compiuta dalla Corte d'appello, posto che ai fini della ritenuta rilevanza penale dei contatti nel senso prospettato dall'accusa non solo si è valorizzato il contenuto delle telefonate intercorse tra i due il 29.9.06, di per sè sospetto per la terminologia utilizzata e le modalità di incontro stabilite (nei bagni di un distributore di carburante), ma anche la circostanza che gli interlocutori in alcune occasioni avessero fatto riferimento alla qualità e alla quantità della droga, nell'ambito di un contesto ben caratterizzato da molteplici contatti finalizzati all'acquisizione di droga da cedere a terzi. La valutazione della prova impone di considerare ogni singolo fatto e il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, e di verificare se essi, ricostruiti in sè e posti vicendevolmente in rapporto, possano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante che consenta, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale (Sez. 2^, sentenza n. 33578 del 20/05/2010, Rv. 248128).
3.4. Parimenti infondato è l'ultimo motivo di ricorso con cui il ricorrente si duole della mancata applicazione dell'indulto. Al riguardo, va evidenziato che nessuna statuizione sul punto è stata adottata dal giudice di seconde cure. Ne consegue, pertanto, concordemente alla giurisprudenza di questa Suprema Corte alla quale il Collegio intende aderire, l'inammissibilità del relativo motivo, poiché il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile solo qualora il giudice del merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunziarsi deve essere adito il giudice dell'esecuzione (Sez. 5^, sentenza n. 43262 del 22/10/2009, Rv. 245106).
4. IG TO.
4.1. Il ricorrente, peraltro in modo anche generico, lamenta l'omessa e carente motivazione in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputato, ritenuta dalla Corte territoriale in forza del contenuto delle telefonate intercettate del tutto incerto, non univoco e privo di riscontri esterni in ordine alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente ed, anzi, al contrario, dimostrativo di acquisti diretti ad un uso personale. Si tratta di censura "sovrapponibile" a quella formulata dal AN DE, concorrente nel medesimo reato, per la quale possono richiamarsi le motivazioni sopra esplicitate a proposito del rigetto dei motivi di ricorso proposti dal concorrente relativi al significato da attribuirsi al contenuto delle intercettazioni e dell'idoneità di tale mezzo di prova a fondare l'affermazione della penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine a reato (continuato) loro ascritto (B1 dell'imputazione).
5. GA IO e OD LE.
5.1. GA IO, con il primo motivo di ricorso censura innanzitutto la decisione impugnata laddove ha ritenuto la sua partecipazione al sodalizio criminoso di cui al capo A) in forza di un quadro indiziario insufficiente, equivoco e privo di valenza dimostrativa nel senso prospettato dall'accusa. Nè valenza probatoria ai fini della partecipazione al sodalizio poteva trarsi dal contenuto dell'unica conversazione intercettata tra il GA IO ed il UA, ritenendosi che il ricorrente avesse commissionato un furto per il quale, invece, non ha subito alcun procedimento penale. Dubbia poi restava la sua esatta identificazione. Al riguardo, ritiene questa Corte che il giudice di seconde cure abbia fatto corretta applicazione dei canoni ermeneutici in tema di valutazione della prova, avendo ricavato la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso dal contenuto delle intercettazioni che risulta avvalorato da ulteriori elementi di prova che ne corroborano la valenza nel senso prospettato dall'accusa. Quanto alla valenza della conversazione captata con il UA, questa - in ragione dei chiari ed inequivoci termini utilizzati (e riportati nella motivazione della sentenza impugnata) - dimostra innanzitutto il coinvolgimento del GA IO nella realizzazione dei delitti fine del sodalizio, prestandosi costui ad occultare le autovetture che venivano furtivamente sottratte dal UA e dagli altri sodali, nonché ad alterare i numeri di telaio di tali veicoli. Dalla telefonata, però, risulta anche che il UA fosse a conoscenza degli strumenti utilizzati per il taroccamento delle autovetture e del fatto che erano stati occultati. Inoltre, era lo stesso ricorrente che dava indicazioni al UA in ordine ad un'autovettura che avrebbero dovuto insieme occultare, nonché su altra da sottrarre. La conversazione dimostra, quindi, in modo chiaro come il GA IO collaborasse con il UA nell'occultamento delle autovetture che venivano furtivamente sottratte, nonché nell'alterazione dei numeri di telaio dei veicoli, indicando anche al UA quelli da sottrarre. In tal senso depone anche la "reciproca" conoscenza e condivisione di elementi necessari alla realizzazione dei delitti fine e alla conservazione dell'illecito profitto, nonché la consuetudine che caratterizza il contesto illecito in cui i dialoghi si inseriscono. Trattasi quindi di un contributo di carattere stabile che rivela, sia sul piano causale che soggettivo, piena aderenza agli scopi criminali perseguiti dal sodalizio ed intraneità allo stesso, avvalorato in fatto anche dall'incontro avvenuto in costanza di telefonata con il UA unitamente alla moglie ed al cognato entrambi sodali, assicurando la conservazione dei beni e dei profitti illecitamente sottratti, in un contesto finalistico in cui il ricorrente si inserisce anche in prima persona laddove è lui che indica le autovetture da sottrarre. Nè ai fini dell'esclusione della condotta di partecipazione può farsi leva sul fatto che a nessuno dei due fratelli GA sia stato contestato alcun delitto fine, essendo stato chiarito che l'affermazione di responsabilità per il reato di associazione a delinquere non presuppone la commissione dei delitti fine, essendo sufficienti l'esistenza della struttura organizzativa ed il carattere criminoso del programma (Sez. 2^, sentenza n. 19702 del 23/04/2010, Rv. 247105). Quanto, poi, all'identificazione dell'imputato quale interlocutore del UA, esaustiva risulta la motivazione fornita dalla Corte territoriale, la quale ha dato atto come all'individuazione dell'imputato si sia giunti attraverso i rilevamenti del sistema satellitare g.p.s. posizionato sull'autovettura del UA che nell'occasione della telefonata si trovava nei pressi dell'abitazione del GA IO, nonché dal fatto che l'imputato fosse stato, nel corso delle indagini, monitorato con la sua utenza e riconosciuto anche fonicamente (sull'utilizzabilità del riconoscimento vocale ad opera degli ufficiali di polizia giudiziaria, vedi Sez. 1^, sentenza n. 22722 del 06/03/2007, Rv. 236763).
5.2. Inammissibile per carenza di interesse risulta il secondo motivo di ricorso con cui il GA IO deduce la violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto, come risulta dalla sentenza impugnata, all'imputato tali attenuanti sono state concesse dal giudice di prime cure.
6. OD LE.
6.1. Con il primo motivo di ricorso l'imputato deduce la violazione dei criteh di valutazione probatoria, avendo il giudice d'appello ritenuto provato il coinvolgimento dell'imputato in attività di traffico di sostanze stupefacenti sulla base di un'attività investigativa che si fonda su due conversazioni ad elevato contenuto criptico, il cui contenuto nel senso prospettato dall'accusa non poteva desumersi da un fermo avvenuto successivamente il 29.9.2005 ove peraltro la droga era stata rinvenuta sull'auto di soggetto diverso dall'imputato (il RE, l'unico perseguito per la detenzione di tale sostanza). Al riguardo, si osserva che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei criteri di valutazione della prova dando adeguatamente atto, con motivazione logica ed esauriente, del vaglio critico degli elementi di prova sui quali è stata fondata l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine alle due operate cessioni di hashish in favore del RE Sebastiano. A tale fine risulta valorizzato il contenuto criptico di due telefonate tra i due (rispettivamente il 27 agosto e 24 settembre 2005), il cui significato, per la terminologia utilizzata e per il contesto illecito di immediato e successivo riscontro ad una delle conversazioni (il RE dopo avere informato il OD che quella sera avrebbero "giocato a calcetto in cinque" viene con questi fermato alle ore 21,48 e trovato in possesso di hashish confezionata in singole dosi) depone, anche in assenza di una spiegazione alternativa logica e lecita, nel senso prospettato dall'accusa. Nè ai fini dell'esclusione della valenza illecita delle telefonate e, in particolare, della seconda del 24 settembre 2005, può assumere rilievo la circostanza che in relazione al fermo dei due imputati sia stato poi perseguito soltanto il RE, posto che l'esatta portata di quell'atto di p.g., in relazione alla posizione del OD, è emersa successivamente proprio dalla verifica del contenuto delle telefonate.
6.2. Inammissibile per carenza di interesse è, invece, il motivo di ricorso con cui l'imputato censura la decisione impugnata in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche, essendo, invece, tali circostanze state concesse all'imputato dal giudice di prime cure.
7. UA EN e GA EP (i primi due motivi di ricorso possono trattarsi unitariamente poiché sono comuni agli imputati ed hanno ad oggetto censure identiche anche testualmente).
7.1. Manifestamente infondato risulta il primo motivo di ricorso, con cui si censura la decisione impugnata perché avrebbe omesso di dare adeguata contezza dei motivi di gravame richiamandosi per relationem a quella di primo grado. Invero, la Corte territoriale, lungi da una acritica ripetizione del ragionamento effettuato dal giudice di prime cure, ha autonomamente affrontato i temi posti con l'atto di impugnazione, facendone oggetto di specifica disamina. La circostanza che il giudice di seconde cure, nella parte introduttiva dedicata al reato associativo (capo A) per cui il UA è stato condannato, abbia riassunto i fatti di causa rifacendosi alla ricostruzione operata dal Tribunale, non toglie valenza autonoma alla decisione intrapresa, ma rileva unicamente quale mero antecedente motivazionale esplicativo all'interno del quale vengono successivamente collocati sia i motivi di impugnazione - del pari riassunti - sia le rationes che hanno portato a ritenere infondati i motivi di appello, al cui svolgimento è dedicata un'autonoma parte della motivazione. Alla mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto è, dunque, seguita una valutazione critica ed argomentata degli elementi di prova singolarmente assunti e complessivamente considerati, alla luce dei motivi di impugnazione sollevati dalle parti che sono stati specificatamente menzionati e trattati con motivazione congrua ed esaustiva (profilo relativo agli elementi costitutivi del reato associativo, stabilità del vincolo, carenza di prova sia delle condotte di partecipazione che dell'affectio societatis). Del pari manifestamente infondata è l'ulteriore censura, sempre contenuta nel primo motivo di ricorso, relativa al contenuto delle intercettazioni telefoniche, la cui natura illecita nel senso prospettato dall'accusa non è stata affatto desunta, come prospettato dal ricorrente, a contrario, ossia in ragione dell'assenza di spiegazioni plausibili fornite dall'imputato, ovvero attraverso una generalizzata interpretazione dei colloqui, quanto piuttosto dal chiaro tenore criminoso delle conversazioni captate a proposito della commissione dei delitti fine del sodalizio (in tale direzione sia i colloqui captati sulle utenze e nell'autovettura del UA sia quelli intrattenuti da quest'ultimo con il GA EP), nell'ambito di un ordito criminoso che rinviene puntuali elementi di conferma anche nelle indagini relative all'accertamento dei molteplici delitti fine contestati, nonché nell'arresto del UA avvenuto in data 13.1.2005 per tentata estorsione, reato per cui è stato condannato con sentenza irrevocabile di condanna. Non si è trattato, dunque, di un'opera giudiziale di interpretazione delle telefonate, bensì di attribuire ad esse l'unico significato logicamente plausibile ed aderente alle risultanze terminologiche dei colloqui e alle massime di esperienza relative, alla luce dell'esito delle investigazioni svolte, degli arresti eseguiti (tra cui anche quello del UA SI, concorrente del fratello UA EN nella tentata estorsione di cui al capo G).
7.2. Infondato risulta il secondo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione sulla sussistenza del delitto associativo per cui entrambi gli imputati sono stati condannati. Invero, la Corte territoriale, con motivazione avulsa da censure di legittimità, ha correttamente valorizzato, ai fini della sussistenza del vincolo associativo, del programma indeterminato di commettere più delitti e del minimum di organizzazione, il contenuto delle telefonate intercettate dimostrative sia della commissione dei diversi delitti fine sia dell'esistenza dell'affectio, nonché dei rapporti tra i sodali e la loro stabilità. Al riguardo, questa Corte ha precisato che in tema di associazione per delinquere è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. 2^, sentenza n. 2740 del 19/12/2012, Rv. 254233). Del pari, se la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sè sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ciò non toglie che detti elementi possono essere utilizzati, come avvenuto nel caso di specie, come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192 c.p.p., comma 3, quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante. Del resto, la qualifica di sodali degli altri coimputati non è stata di certo ricavata sulla base del mero rapporto di parentela o di "etnia" o dal contesto lecito delle loro relazioni, ma tali "legami" sono stati letti, coerentemente con il contenuto delle telefonate, le condotte tenute e gli esiti investigativi, come elementi rafforzativi di un substrato probatorio da cui emergeva, tra gli altri, il coinvolgimento nell'ordito criminale della moglie del UA, LL RO, del cognato LL SI (nei confronti del quale è intervenuta sentenza irrevocabile di condanna) e dei due fratelli GA. Quanto agli stretti familiari del UA non può certo sottacersi, e di ciò la Corte territoriale da giusto risalto, che costoro sono presenti attivamente allorché i Carabinieri si portano all'interno del campo nomadi di loro residenza a seguito delle indagini svolte in relazione ad uno dei tanti episodi di estorsione del presente processo. Nella circostanza i militari venivano feriti a seguito della reazione ingiustificata dei nomadi intervenuti, tra i quali venivano identificati oltre al UA EN, proprio LL SI e LL RO. A proposito, poi, del GA EP, del pari correttamente è stata ritenuta la sua partecipazione (con ciò escludendosi il mero concorso nel reato), valorizzandosi il suo coinvolgimento nei delitti fini realizzati e perseguiti dal sodalizio. In tema di reati associativi, gli elementi certi relativi alla partecipazione di determinati soggetti ai reati fine effettivamente realizzati possono essere influenti nel giudizio relativo all'esistenza del vincolo associativo e all'inserimento dei soggetti nell'organizzazione, specie quando ricorrano elementi dimostrativi del tipo di criminalità, della struttura e delle caratteristiche dei singoli reati, nonché delle modalità della loro esecuzione (Sez. 5^, sentenza n. 21919 dell'8/06/2010, Rv. 247435). Dai contatti captati tra il UA e l'imputato risulta, al pari di quelli intrattenuti con GA IO, una chiara e pregressa consuetudine criminale tra questi soggetti che logicamente può solo spiegarsi in forza dell'esistenza di una comunanza di obiettivi unitariamente perseguiti sulla scorta di una comune organizzazione. Altrimenti il UA non avrebbe messo al corrente i GA delle circostanze di tempo e di luogo dei reati commessi, delle sue intenzioni criminose, della necessità di procedere all'occultamento del compendio rubato;
ne' i GA avrebbero disvelato la loro consuetudine e capacità di occultare i beni furtivamente sottratti, di taroccare le autovetture, arrivando sino ad indicare al UA le auto da sottrarre. E soprattutto non sarebbe emerso, come invece risulta in modo chiaro dal contenuto delle telefonate intercettate, che il UA fosse a conoscenza del fatto che gli strumenti necessari per il "taroccamento" delle autovetture fossero stati dai fratelli occultati e dovevano essere predisposti proprio dal GA EP. Non si tratta, dunque, di reciproche "confidenze" o di scambi di informazioni volte alla commissione estemporanea di un reato, ovvero di una mera disponibilità eventualmente manifestata a servizio degli interessi del CA e degli altro sodali, bensì di un complesso di elementi fattuali che possono logicamente ricondursi alla medesima chiave di lettura, così come correttamente ha fatto la Corte territoriale, ritenendoli espressivi dell'esistenza di un vincolo associativo e di un intento adesivo di carattere permanente e volontario per ogni fine illecito proprio. Del resto, sulla natura e caratteristica del vincolo, come dell'affectio che lo caratterizza, questa Corte ha avuto modo di precisare che ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere non è necessario che il vincolo associativo assuma carattere di assoluta stabilità, essendo sufficiente che esso non sia a priori e programmaticamente circoscritto alla consumazione di uno o più delitti predeterminati, atteso che l'elemento temporale insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, essendo, per contro, sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato una partecipazione all'associazione anche limitata ad un breve periodo (Sez. 5^, sentenza n. 12525 del 28/06/2000, Rv. 217459). Correttamente dunque è stata ricavato anche rispetto ai fratelli GA il requisito dell'affectio societatis che anima ciascun sodale. Parimenti argomentato e presente nella motivazione della Corte d'appello è il requisito del minimum di organizzazione, non desunto dall'elemento "logistico" del campo nomadi o rinvenuto nell'officina dei GA, bensì in quello dell'attrezzatura necessaria per la commissione dei furti di autovetture e cioè gli arnesi da scasso necessari per procedere alla sottrazione dei veicoli, nonché gli strumenti che servivano per modificare i numeri di telaio. Al riguardo, questa Corte ha affermato che per la configurabilità dell'associazione non è richiesta la presenza di una complessa e articolata organizzazione dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di strutture, sia pure rudimentali, deducibili dalla predisposizione di mezzi, per il perseguimento del fine comune, create in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati (principio affermato anche riguardo l'associazione di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74; Sez. 1^, sentenza n. 30463 del 7/07/2011, Rv. 251011).
Ciò che conta è che si tratti - come nel caso in esame - di struttura con predisposizione dei mezzi necessari alla realizzazione dello scopo (Sez. 1^, sentenza n. 34043 del 22/09/2006, Rv. 234800). Quanto, poi, al dedotto vizio di motivazione riguardo la qualità di "capo" attribuita al UA, questa, al contrario, è stata correttamente ritenuta dalla Corte territoriale in virtù del ruolo di primo piano da costui svolto nella vicenda criminale, dalla circostanza che impartiva le direttiva ai sodali sia per quanto riguarda le autovetture da sottrarre che con riferimento alle somme che dovevano essere pagate a titolo estorsivo. In tema di reato di associazione per delinquere nella nozione di capi dell'organizzazione debbono comprendersi non solo il vertice, quando questo esista, ma anche coloro che abbiano incarichi direttivi e risolutivi nella vita del sodalizio e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (sez. 3^, sentenza n. 10040 del 22/05/1987, Rv. 176720). Riguardo, infine, il profilo relativo alla corretta individuazione del UA, possono richiamarsi le considerazioni svolte e l'orientamento giurisprudenziale evidenziato a proposito del GA, essendo stato l'imputato monitorato anche con il sistema di rilevamento satellitare g.p.s., sottoposto ad intercettazione ambientale nella sua autovettura, riconosciuto fonicamente dalla p.g. e osservato negli spostamenti.
7.3. Manifestamente infondato risulta l'ulteriore motivo di ricorso dedotto dal UA, con cui censura la decisione impugnata per non avere "assolto l'imputato dal reato di cui al capo B), D), F), G), H), L), N), O), con la formula per non aver commesso il fatto". Dallo stesso tenore letterale del titolo del motivo articolato risulta la genericità del motivo di impugnazione che trova poi conferma anche nel suo articolato testuale, di carattere del tutto succinti e soprattutto generico, col quale il ricorrente si limita a contestare l'omessa motivazione, omettendo di procedere ad un autonoma critica indicando, specificamente e con illustrazione delle ragioni della decisività, i passaggi della sentenza di primo grado ignorati o confrontati in modo manifestamente illogico o contraddittorio (sull'inammissibilità di censure a carattere generico vedi ex multis Sez. 6^, sentenza n. 1770 del 18/12/2012, Rv. 254204).
7.4. Del pari manifestamente infondato risulta il motivo di ricorso con cui il UA censura, per violazione di legge e mancanza o contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, la decisione impugnata riguardo l'affermazione della penale responsabilità per gli ulteriori delitti di cui ai capi C, E, M. Invero, trattasi di motivo con cui il ricorrente tenta in realtà di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito, non consentito anche dopo la Novella. La modifica normativa dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), di cui alla L. 20 febbraio 2006, n. 46 ha lasciato infatti inalterata la natura del controllo demandato alla Corte di cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Al giudice di legittimità resta tuttora preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro nella nuova disciplina, è e resta giudice della motivazione. In sede di legittimità è
l'argomentazione critica che si fonda sugli elementi di prova e sulle fonti indiziarie contenuta nel provvedimento impugnato che è sottoposta al controllo del giudice di legittimità, al quale spetta di verificame la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all'esigenza della completezza espositiva (cfr. Sez. 6^, sentenza n. 28703 del 20.4.2012, rv. 253227). L'inammissibilità di un siffatto motivo di ricorso deriva sia dai chiarissimi limiti che il legislatore ha posti al sindacato di legittimità nell'art. 606 c.p.p. sia dalla necessità di non compromettere ruolo e la funzione della Corte stessa, la quale più che essere chiamata a verificare la legittimità della decisione impugnata finirebbe con il trovarsi inevitabilmente esposta ad una diretta ed immediata conoscenza degli atti processuali con il rischio di sovrapporre illegittimamente la propria valutazione a quella di competenza del giudice di merito. Nel caso di specie va anche ricordato che con riguardo alla condanna dell'imputato per tutti i reati per cui è ricorso, ci si trova dinanzi ad una "doppia conforme" e cioè una doppia pronuncia di eguale segno, per cui il vizio di travisamento e valutazione della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Il vizio di motivazione può infatti essere fatto valere solo nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c.d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice, circostanza non avvenuta nel caso di specie (v. ex plurimis, Sez. 4^, sentenza n. 19710 del 3/02/2009, rv, 243636). Il giudice di appello, invece, ha riesaminato lo stesso materiale probatorio già sottoposto al tribunale e, dopo avere preso atto delle censure dell'appellante, è giunto, con riguardo alla posizione dell'imputato, alla medesima conclusione della sentenza di primo grado. Venendo, in particolare, ai reati oggetto di "censura", nella sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità dell'imputato, essendosi fatto riferimento: 1) quanto al delitto di cui al capo C), alla rilevanza gravemente indiziante del messaggio di testo ricevuto dal UA, elemento idoneo a fondare una sua responsabilità per ricettazione, tenuto conto del tenore letterale dello stesso da cui logicamente si deduce che la AM custodisse per conto dell'imputato la mercè rubata. La lettura data dalla Corte territoriale è plausibile e logica in relazione alle circostanze di fatto e di tempo che hanno determinato la AM ad inviare il messaggio (aveva appena subito la perquisizione a seguito della quale la P.G. rinvenne la merce che era stata rubata presso una profumeria) e, quindi, non sindacabile in sede di legittimità; 2) quanto al delitto di cui al capo E), alle plurime conversazioni, anche ambientali, intercettate in cui risulta chiaro che il UA, per sua stessa ammissione, dispone di armi, a prescindere dal successivo uso che ne intende fare e della concretezza o meno dell'intento di realizzarlo;
3) quanto al reato di cui al capo M), dal contenuto delle intercettazioni telefoniche intercorse tra l'imputato e la vittima della tentata estorsione, che rivelano la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto tentato, riconducendosi a tale figura delittuosa anche quell'adoperarsi per tentare di far conseguire al legittimo proprietario la restituzione di un bene sottratto (nella specie una valigetta) dietro il pagamento di una somma di denaro, da chi, come il UA ne aveva la concreta possibilità (come si ricava dalla conoscenza da parte dell'imputato del luogo ove la res sottratta si trovava). Secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte, colui che, per i legami con l'autore del furto, conduca le trattative rivolte a far ottenere al derubato la restituzione della refurtiva contro il pagamento di una somma, ben può ritenersi responsabile di estorsione, ovvero di concorso in essa, quando agisca anche nell'interesse del ladro, contribuendo in tal caso con la sua condotta all'opera di pressione nei confronti del derubato (fattispecie in tema di tentativo. Vedi Sez. 2^, sentenza n. 10491 del 27/04/1988, Rv. 181819).
7.5 Inammissibile, poiché del tutto generico e privo di qualunque argomentazione specifica è l'ulteriore motivo di ricorso con cui il UA deduce la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), in relazione agli artt. 625 e 629 (di cui ai capi B, D, G, L, N, O), artt. 125, 192 e 546 codice di rito, essendosi limitato a dedurre la carenza di motivazione, omettendo di specificare, i passaggi della sentenza da cui risulterebbe il vizio denunziato (sull'inammissibilità di censure a carattere generico vedi ex multis Sez. 6^, sentenza n. 1770 del 18/12/2012, Rv. 254204). La genericità della deduzione relativa alla carenza di motivazione sugli elementi di responsabilità dell'imputato si traduce in una censura di fatto, come tale non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1^, sentenza n. 14013 del 12/11/1999, rv. 214830; Sez. 1^, sentenza n. 5044 del 22/4/1997, rv. 207648).
7.6. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso sollevato sia dal UA che dal GA EP con riferimento all'applicazione della recidiva (ad entrambi è stata contestata e ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale). Al riguardo, può osservarsi che le censure dei ricorrenti si fondano tutte sull'erronea presupposizione che i giudici del merito abbiano applicato la nuova disciplina della recidiva scaturita dalla novella di cui alla L. n. 251 del 2005. In realtà, nessun elemento legittima una siffatta ricostruzione del decisum, posto che ratione temporis deve al contrario presupporsi che la Corte territoriale abbia fatto applicazione dei previgenti criteri nella specie più favorevoli, non soltanto sul versante della facoltatività o meno dell'aumento di pena, quanto, e soprattutto, in ragione della diversa misura degli incrementi del livello sanzionatorio. Essendo nella specie ritenuta applicata la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale ed avendo i giudici del merito quantificato in un terzo il relativo aumento di pena se ne desume, all'evidenza, che un simile aumento risulta compatibile con la previgente disciplina dell'art. 99 c.p.. Il motivo di ricorso si rivela, pertanto, inammissibile.
7.7. Infine, risulta inammissibile poiché del tutto generica la censura di carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, essendosi i ricorrenti limitati a dedurre sul punto soltanto il profilo dell'omessa concessione da parte della Corte territoriale, omettendo di indicare altri elementi valutabili nella prospettiva del riconoscimento. Peraltro, la Corte d'appello, con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche, ha fatto riferimento ai numerosi precedenti penali già riportati da entrambi gli imputati (nei confronti dei quali è stata ritenuta ed applicata - come osservato - la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale). E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6^, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. 2^, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6^, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244).
8. TT TO e ME MI.
8.1. Con il primo motivo di ricorso gli imputati deducono la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermata responsabilità penale a titolo concorsuale con riferimento al capo C1) della rubrica (per avere illecitamente detenuto tra il 19 settembre ed il 1^ ottobre 2006 una quantità imprecisata di sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, parte della quale periodicamente cedevano a US RE ed a AN DE). In particolare, lamentano l'assenza di un quadro di gravità indiziaria dotato dei requisiti di legge e fondandosi il giudizio di colpevolezza sull'interpretazione dei dialoghi intercettati ed intercorso tra gli imputati, in assenza di elementi di carattere individualizzante e di riscontro che consentissero di attribuire a tali colloqui, peraltro di carattere neutro, valenza illecita nel senso prospettato dall'accusa. Il motivo è infondato, non sussistendo alcuna lacuna ed incompatibilità tra l'apparato motivazionale del provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell'intera motivazione, nell'ambito di un sistema motivazionale logicamente completo ed esauriente. E questo è tanto più vero laddove con l'impugnazione venga posto un mero problema di interpretazione delle frasi e del linguaggio usato dai soggetti interessati alle conversazioni intercettate, trattandosi di questione di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, che si sottrae al giudizio di legittimità se - come nella fattispecie è accaduto - la valutazione risulta logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate (così, ex plurimis, Sez. 6^, sentenza n. 11794 dell'11/02/2013, Rv. 254439; Sez. 6^, sentenza n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724). La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, dunque, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di manifesta illogicità, avendo la Corte d'appello analiticamente e convincentemente spiegato le ragioni per le quali le conversazioni captate dagli inquirenti fossero state idonee a provare la sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie criminosa contestata: sottolineando come i colloqui fossero chiaramente indicativi del fatto che sia il ME che l'TT detenevano sostanza stupefacente che periodicamente cedevano sia al US che al AN. Invero, la frequenza dei dialoghi intercettati, il tenore degli stessi (specificamente riportati nella parte più significativa in entrambe le sentenze di merito) lascia logicamente intendere che i conversanti concordassero degli incontri con il US ed anche con il AN DE finalizzati alla cessione di stupefacente. Trattasi, infatti, di pressanti richieste di vedersi alle ore più disparate sollecitati anche da parte di soggetto, il AN DE, tossicodipendente ed a sua volta coinvolto nel traffico di stupefacenti. Escluso dai Giudici di merito, con motivazione congrua ed adeguata, che le frasi pronunciate dagli imputati fossero riconducibili ad un contesto lecito ed alternativo a quello prospettato dall'accusa, va aggiunto che non è condivisibile la tesi difensiva secondo la quale la Corte territoriale sarebbe incorsa in una erronea applicazione dei canoni di valutazione della prova allorché individua un elemento di riscontro alle telefonate nel successivo arresto, operato qualche mese dopo in LA, dell'TT e del ME trovati in possesso, unitamente ad altri, di cocaina. Invero, trattasi, al contrario, di elemento fattuale che non può scollegarsi dal contesto delle conversazioni intercettate sia perché dimostra la stretta colleganza illecita tra i due imputati sia perché collima con altri elementi emersi dalle intercettazioni e di cui la Corte territoriale si è fatta carico di evidenziare, che il luogo di approvvigionamento dello stupefacente da parte degli imputati fosse in quel di LA (vedi conversazioni intervenute tra il ME ed il IN, il quale, quest'ultimo, doveva fornire la sostanza stupefacente da immettere poi sul mercato reggino e tra TT e US in cui il primo faceva intendere al secondo che doveva metterlo al corrente di fatti che riguardavano la trasferta Milanese e l'incontro con il IN finalizzato all'acquisto della droga). In tale contesto, l'episodio dell'arresto degli imputati proprio in quel di LA assume - sul piano logico - valenza di riscontro individualizzante essendo riconducibile, sulla base di un nesso di interdipendenza, al fatto da provare, o perché direttamente lo rappresenta (quanto al legame illecito tra gli imputati) o perché ne fornisce conferma, in via indiretta, attraverso un procedimento logico-deduttivo (quanto alla spiegazione del contenuto delle telefonate).
8.2. Inammissibile, poiché manifestamente infondato, è invece il motivo di ricorso con cui gli imputati deducono inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché mancanza di motivazione sul punto. Invero, la Corte territoriale ha fatto riferimento ai precedenti penali già riportati dagli imputati. E sul punto, conformemente all'orientamento espresso più volte da questa Corte, deve rilevarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6^, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419; sez. 2^, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163). Ed ancora, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6^, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 1^, sentenza n. 33506 del 7/07/2010, Rv. 247959).
8.3. Fondato, invece, è l'ultimo motivo di gravame con cui ME MI deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti contestati nel presente procedimento e quelli di cui alla sentenza del G.I.P. del Tribunale di LA del 27.2.2008. Invero, si è affermato, nella parte motiva della decisione impugnata che riguarda la responsabilità del ME, che il luogo di approvvigionamento dello stupefacente da parte dell'imputato (e dell'TT) fosse quello della città Lombarda e che le intercettazioni intervenute tra il ME e il IN, in periodo perfettamente collimante con i fatti oggetto del presente procedimento, fossero indicative dell'utilizzo del canale milanese per l'acquisto finalizzato al successivo smercio in Reggio Calabria;
si è altresì sottolineato come diversi soggetti coinvolti in LA siano stati imputati anche nel presente procedimento così come la qualità dello stupefacente ceduto al US è stata ritenuta dello stesso tipo di quella di LA proprio in virtù di quella ipotesi investigativa. Nella parte conclusiva della decisione relativa al trattamento sanzionatorio, si è invece esclusa l'identità del disegno criminoso facendo laconico riferimento alla mera negazione della sua esistenza.
Ebbene, la decisione del giudice di seconde cure - a fronte di uno specifico motivo d'appello articolato dal ricorrente sul punto - risulta mancante e contraddittoria, poiché nella parte conclusiva della sentenza si adotta un enunciato che è meramente dichiarativo dell'insussistenza dei presupposti, mentre in parte motiva si enunciano una molteplicità di indici fattuali che appaiono, al contrario, essere univocamente orientati verso la sussistenza dell'identità del disegno criminoso tra i reati da attrarre nel vincolo della continuazione. La Corte territoriale avrebbe dovuto farsi carico, nella parte motivazionale, della valenza di quegli indici fattuali dalla stessa evidenziati alla stregua dei quali avrebbe dovuto affrontare il problema della sussistenza o meno dell'unicità del disegno criminoso.
La sentenza impugnata andrà pertanto annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Reggio Calabria, per nuovo giudizio sul punto.
9. Va, pertanto, annullata con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ME MI limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione, disponendosi la trasmissione gli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Va, invece, rigettato nel resto il ricorso del ME. Vanno, altresì, rigettati tutti i ricorsi degli altri imputati che, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., debbono essere condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata nei confronti di ME MI limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto il ricorso del ME. Rigetta i ricorsi degli altri imputati che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2013