Sentenza 22 gennaio 2013
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Il luogo di inizio della consumazione del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, è quello in cui deve essere commesso il primo dei delitti programmati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2013, n. 7926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7926 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo Luigi - Presidente - del 22/01/2013
Dott. CAIAZZO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - N. 251
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 30752/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER IA N. IL 13/02/1977;
avverso l'ordinanza n. 191/2012 TRIB. LIBERTÀ di PERUGIA, del 03/04/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Mario Murano, che ha chiesto l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza 3/4/12 il Tribunale di RU rigettava l'istanza di riesame proposta da ER AN avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti del detto ER il 29/2/12 dal Gip dello stesso Tribunale per i reati di traffico di sostanza stupefacente e associazione finalizzata al detto traffico.
A carico dello ER, cittadino albanese, le numerose intercettazioni (che espressamente nell'ordinanza si intendono richiamate) delle conversazioni intercorse tra le utenze telefoniche in uso suo e del coindagato KA FR, che portavano all'arresto in Orte il 19/5/11 di RO OL, che, su incarico del KA, trasportava in auto, diretto a Roma, 435 grammi lordi di cocaina (occultati sotto il rivestimento in moquette del vano poggiapiedi del lato passeggero), residuo del maggior quantitativo di 2 chili ricevuto in RU per lo spaccio dal KA, fornito dall'estero (Olanda e Spagna) dallo ER. Di qui l'imputazione per il traffico e l'associazione. Luogo in cui era iniziata la consumazione del (più grave) reato permanente (art. 8 c.p.p., comma 3), RU (dopo una prima ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli dichiarata inefficace, una seconda era stata emessa dal Gip di Roma, che tuttavia si dichiarava incompetente in favore di quello di RU).
Ricorreva per cassazione la difesa dello ER, deducendo: 1) incompetenza funzionale e territoriale dell'A.G. di RU (secondo la stessa prospettazione dell'accusa la permanenza del reato associativo iniziava all'estero; in subordine, non essendo noto il luogo di consumazione del reato, andava applicato - ex art. 9 c.p.p., comma 2, - il criterio della residenza, che per ER era Roma,
via dei Papiri 10); 2) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione (nessuna delle più ordinanze succedutesi nei confronti dello ER si era fatta carico di indicare, anche per relationem dagli atti di indagine, le ragioni per cui il predetto ER era stato individuato come l'utilizzatore dell'utenze telefoniche intercettate). Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
All'udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, la difesa il suo accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, generico e manifestamente infondato, è inammissibile (art. 606 c.p.p., comma 3). Manifestamente infondato il primo motivo, peraltro dedotto al riesame solo in sede di udienza: una volta stabilito che nella specie il reato associativo (permanente) ha la sua base in RU, il luogo di inizio del reato non può identificarsi col luogo di provenienza della droga acquistata per lo smercio bensì con quello dove opera e ha iniziato a operare il sodalizio. È insegnamento tradizionale (Cass., sez. 1^, n. 7462/1985, rv, 170224) che il luogo di inizio della consumazione del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, rilevante ai fini della determinazione della competenza per territorio, è quello dove deve essere commesso il primo dei delitti programmati ed inteso alla diffusione del fenomeno dell'abuso della droga". Nel caso in esame il luogo è pacificamente RU, dove venne smerciata la gran parte della droga importata, destinandosi il rimanente alla più vasta piazza di Roma.
Generico il secondo motivo, che al pari del primo non è contenuto nella richiesta di riesame e neppure è stato trattato in udienza, non dando causa in tal modo ad una specifica risposta del giudice, che, infatti, da l'individuazione dello ER per presupposta (emergendo peraltro la diretta interlocuzione di "ER Klodja" nelle numerose telefonate intercettate).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un'adeguata sanzione pecuniaria (art. 616 c.p.p.). Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2013