Sentenza 19 dicembre 2014
Massime • 1
È inammissibile per genericità l'eccezione di incompetenza territoriale, che non contenga l'indicazione del diverso giudice che si prospetta essere competente.
Commentario • 1
- 1. Riesame sequestro 231: Generica l'eccezione di incompetenza se non è indicato il giudice competenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 gennaio 2023
Decreto di sequestro preventivo Il caso di studio riguarda una sentenza della corte di cassazione pronunciata a seguito di ricorso depositato avverso un provvedimento di rigetto emesso dal tribunale del riesame. In particolare, la difesa impugnava un decreto di sequestro preventivo emesso in relazione all'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 25-bis, comma 1, lett. a), riferibile al reato presupposto di cui all'art. 515 c.p. Analizziamo nel dettaglio la decisione della Suprema Corte. Indice: 1. Il decreto di sequestro preventivo 2. I motivi di ricorso della società: 2.1 Il GIP che ha emesso il sequestro è incompetente per territorio 2.2 Non sussiste il fumus del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/12/2014, n. 12071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12071 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE IO - Presidente - del 19/12/2014
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - N. 2913
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - rel. Consigliere - N. 33716/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE EM N. IL 21/07/1986;
RA IO N. IL 06/01/1983;
RN IA N. IL 22/09/1975;
ON IO N. IL 02/02/1968;
avverso la sentenza n. 10427/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del 28/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
uditi: l'avv. Arienzo Rosario, difensore di fiducia dell'imputato CA LE, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso;
l'avv. Perna Giuseppe, difensore di fiducia degli imputati NE IO e SA NO, che ha chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha confermato - per quanto riguarda le affermazioni di responsabilità - la sentenza emessa in data 12 aprile 2013 dal GUP del Tribunale di Tivoli, che aveva dichiarato NE EM, RA IO, RN IA e ON IO, in atti generalizzati, colpevoli di concorso in rapina, sequestro di persona e lesioni aggravate (fatti commessi nella notte tra il 4 ed i 5 aprile 2012), condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia;
la Corte di appello ha rideterminato il trattamento sanzionatorio in termini più favorevoli per RA e RN.
Contro tale provvedimento, gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
ON:
1 - travisamento della prova;
2 - assenza di motivazione;
NE:
1 - violazione dell'art. 8 c.p.p.;
2 - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto all'affermazione di responsabilità;
3 - violazione degli artt. 110 e 379 c.p. per erronea qualificazione giuridica dei fatti accertati;
4 - violazione degli artt. 132 e 133 c.p. quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle attenuanti generiche;
RA e RN (ricorsi distinti ma identici):
1 - violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) e D), quanto all'affermazione di responsabilità.
All'odierna udienza pubblica, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, rigettata (come da ordinanza verbalizzata) una richiesta di rinvio dei difensori presenti) le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in pubblica udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono tutti integralmente inammissibili.
1. I ricorsi degli imputati RN e RA sono inammissibili perché entrambi tardivi.
La sentenza impugnata è stata deliberata in data 28.4.2014 con riserva di gg. 30 per il deposito dei motivi, e detto termine è stato rispettato.
Gli imputati erano entrambi presenti all'udienza 28.4.2014 (cfr. epigrafe della sentenza impugnata): il termine di gg. 45 per proporre ricorso decorreva, quindi, dal 28.5.2014, e scadeva per entrambi in data 12.7.2014.
Tuttavia entrambi i ricorsi, pervenuti in data 28.7.2014, risultano spediti in data 21.7.2014, e quindi tardivamente.
1.1. I ricorsi sarebbero, comunque, inammissibili per evidente difetto di specificità, reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte - Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133 -, fondate su affermazioni meramente assertive che si risolvono in una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti, laddove la Corte di appello ha motivato l'affermazione di responsabilità con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede (f. 1 ss. e 7 ss.).
2. Il ricorso dell'imputato ON è integralmente inammissibile per assoluta genericità.
2.1. L'imputato, nel ricorso sottoscritto dal proprio difensore di fiducia ha dedotto:
1 - travisamento della prova, deducendo letteralmente quanto segue:
"invero il Giudice d'appello è incorso in una ricostruzione dei fatti che ha travisato, insanabilmente la verità dei fatti accaduti. La sentenza è quindi contraddittoria, manifestamente, illogica, nella sua motivazione, che non esiste. La petitio principii. Tra gli errori logici, rinvenibili nella motivazione della sentenza, uno è frequente, tanto da essere indicato come un vero e proprio errore di metoto (rectius, metodo). Il giudice di appello è dunque incorso al fine i assumere la verità, nella petitio principii. Ha aggirato la questione pur di dimostrare la propria verità. Per chiarire il concetto di petitio principii, "non possiamo essere tutti conosciuti". A riprova di tutto quanto innanzi, si riterranno i seguenti motivi di impugnazione";
2 - assenza di motivazione, deducendo letteralmente quanto segue: "la sentenza impugnata, è priva di qualsiasi motivazione. Infatti, il giudice di appello, nel confermare la sentenza di condanna nei confronti, del ON IO, si limita ad una generica affermazione, senza dimostrare alcunché. Troppo poco per riaffermare, la responsabilità, mai provata del ON IO nel processo di cui è giudizio. Dalla lettura della sentenza di appello, il ON IO, vede confermarsi una responsabilità mai accertata, ne' provata".
Trattasi di doglianze all'evidenza generiche, prive di concreto riferimento alle argomentazioni poste concordemente (come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità) dal primo giudice e dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni (f. 1 ss. e 7 ss.: il ON era stato sorpreso nell'immediatezza dei fatti in disponibilità del semirimorchio rapinato, e si era dato alla fuga, venendo fermato dagli operanti mentre si arrampicava su una struttura metallica;
dalla cabina del semirimorchio era poi disceso l'autista, con vistosi ematomi al volto, le cui dichiarazioni erano state ritenute motivatamente attendibili. Il predetto aveva denunciato di essere stato aggredito nel corso della notte da alcuni individui con marcato accento campano, che avevano infranto il vetro dello sportello del veicolo e lo avevano percosso, costringendolo ad inserire il codice di sblocco dell'antifurto satellitare, ma egli nel contempo era riuscito ad inviare il segnale di allarme;
il veicolo era stato successivamente messo in movimento, e l'autista era stato immobilizzato e trattenuto sul lettino della cabina da uno dei rapinatori, rimanendo in tali condizioni anche durante le operazioni di scarico della merce. Gli ulteriori esiti delle indagini, anche specificamente inerenti al ON, sono riepilogati a f. 2 s. e 7 ss.), oppure a specifiche risultanze istruttorie in ipotesi non valutate o mal valutate, e con le quali viene infine lamentato il travisamento di una prova neanche indicata.
2.2. Nel corso della discussione il difensore ha insistentemente lamentato, in via gradata, anche l'illegittimità del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p.:
la relativa doglianza è, peraltro, all'evidenza non consentita, perché formulata tardivamente, risultando il ricorso del tutto silente sul punto.
3. Il ricorso dell'imputato NE è integralmente inammissibile.
3.1. Il primo motivo è generico poiché il ricorrente, pur lamentando l'incertezza della attribuzione di competenza per territorio, non indica in ricorso (f. 1 s.) il giudice a suo avviso competente (cfr., in argomento, Sez. 3, sentenza n. 7669 del 10 gennaio 2012, CED Cass. n. 252089, specificamente inerente ad eccezione sollevata nell'ambito del subprocedimento cautelare). Il principio va ribadito anche con riferimento al procedimento di cognizione, poiché in nessun caso l'interessato può limitarsi a contestare genericamente la competenza territoriale del giudice procedente senza indicare quello che a suo dire sarebbe competente, anche perché diversi sono i criteri di attribuzione della competenza de qua nel caso in cui il luogo rilevante ex art. 8 c.p.p. sia asseritamente diverso da quello valorizzato dal giudice procedente, ovvero sia ignoto (operando, in tal caso, le regole suppletive dettate dall'art. 9 c.p.p.).
3.1.1. Peraltro, al riguardo, la Corte di appello ha comunque motivato (f. 5) la sua opzione con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede, con le quali il ricorrente non si confronta adeguatamente, limitandosi a riproporre la propria generica tesi, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti.
3.2. Il secondo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte - Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno - 8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133 -, peraltro alternativamente ed indistintamente formulate, lamentando specificamente mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, "essendo onere del ricorrente specificare con precisione se le censure siano riferite alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifesta illogicità ovvero a più di uno tra tali vizi, che vanno indicati specificamente in relazione alle parti della motivazione oggetto di gravame" - Sez. 2, sentenza n. 31811 dell'8 maggio 2012, CED Cass. n. 254329 -), ed è, comunque, manifestamente infondato, risolvendosi in una diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate asserzioni, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato l'affermazione di responsabilità valorizzando (in conformità alle valutazioni del primo giudice, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità) il fatto che il NE era stato sorpreso nell'immediatezza dei fatti in disponibilità del semirimorchio rapinato (datosi alla fuga, l'imputato era stato trovato nascosto in un bagno chimico e fermato); come già evidenziato in riferimento al ricorso del coimputato ON, dalla cabina del semirimorchio era poi disceso l'autista, con vistosi ematomi al volto, per le cui dichiarazioni si rinvia sub 2.1. di queste Considerazioni in diritto. Gli ulteriori esiti delle indagini, anche specificamente inerenti al NE, sono riepilogati a f. 2 s. e 7 ss.
3.3. Anche il terzo motivo è assolutamente privo di specificità in tutte le sue articolazioni (reiterando, più o meno pedissequamente, censure già dedotte in appello e già non accolte - Sez. 4, sentenza n. 15497 del 22 febbraio - 24 aprile 2002, CED Cass. n. 221693; Sez. 6, sentenza n. 34521 del 27 giugno -8 agosto 2013, CED Cass. n. 256133 -), ed è, comunque, manifestamente infondato, a fronte dei rilievi con i quali la Corte di appello - con argomentazioni giuridicamente corrette, nonché esaurienti, logiche e non contraddittorie, e, pertanto, esenti da vizi rilevabili in questa sede - ha motivato la qualificazione giuridica dei fatti accertati, valorizzando (f. 8) il dato, correttamente ritenuto accertato, della comune progettazione dell'azione criminosa e della partecipazione dell'imputato ab origine alla condotta criminosa.
3.4. Generico e manifestamente infondato risulta, infine, il quarto motivo, avendo la Corte di appello motivato:
- il diniego delle circostanze attenuanti generiche valorizzando l'indubbia gravità dei fatti, commessi con accurata preordinazione di mezzi e luoghi ove portare la refurtiva, e l'assenza di decisivi profili di meritevolezza, non desumibili dall'irrilevante comportamento processuale (f. 10), in tal modo conformandosi all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (così, da ultimo, Sez. 2, sentenza n. 3609 del 18 gennaio - 1 febbraio 2011, CED Cass. n. 249163);
- la determinazione del trattamento sanzionatorio valorizzando (f. 10 s.), oltre alla già evidenziata gravità dei fatti, la negativa personalità dell'imputato, recidivo specifico infraquinquennale, in tal modo conformandosi all'orientamento consolidato di questa Corte di legittimità, per la quale è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (così Sez. un., sentenza n. 5519 del 21 aprile 1979, CED Cass. n. 142252). Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (così Sez. 2, sentenza n. 36245 del 26 giugno 2009, CED Cass. n. 245596).
Al riguardo, la Corte di appello (f. 11) ha anche con chiarezza evidenziato l'erroneità in melius delle determinazioni del primo giudice, non emendabile in assenza di appello del P.M.. 4. La declaratoria di inammissibilità totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché - apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di dette colpe - della somma di Euro mille ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 19 dicembre 2014. Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2015