Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
La competenza territoriale per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti si radica nel luogo in cui si è realizzata l'operatività della struttura criminosa, assumendo rilevanza il luogo di commissione dei singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso nel caso in cui, per numero e consistenza, essi rivelino il luogo di operatività dell'associazione.
Commentario • 1
- 1. Associazione per delinquere e competenza territoriale: CassazioneRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 luglio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/10/2009, n. 4104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4104 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 08/10/2009
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1764
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 15123/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RI UD N. IL 18/10/1954;
2) OL IO N. IL 05/11/1971;
3) SO HE TA TA N. IL 01/11/1967;
4) NZ IZ N. IL 11/09/1960;
5) OR VA N. IL 03/06/1954;
6) OR SA ZO N. IL 29/01/1945;
avverso la sentenza n. 1075/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 17/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ARTURO CARROZZA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Salvi Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso del RI e per l'inammissibilità degli altri ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Severino per il RI e D'Alessandro in sost. Dell'avv. Russo IO, per la EY, il IA VA e il IA NE ZO che si riportano ai ricorsi e ne chiedono l'accoglimento.
FATTO
1.a.- La Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stesa Città nei confronti di CA ER TO, EY NC TA RG, ON ZI, IA VA, IA NE ZO riconosciuti responsabili del reato di associazione a delinquere aggravata, finalizzata all'importazione e spaccio di droga, e dei reati fine, nonché nei confronti del OL riconosciuto responsabile del solo reato di importazione dello stupefacente, e condannati alla pena ritenuta di giustizia, mentre per il RI AU, esclusa l'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 1, ha ridotto la pena a dodici anni di reclusione.
2.- Hanno proposto ricorso per cassazione i seguenti imputati. 2.1.- RI AU ha dedotto:
2.1.a.- Violazione degli artt. 8 e 9 c.p.p., per non avere la Corte territoriale accolto l'eccezione di incompetenza per territorio nell'impossibilità di determinare il luogo ove l'associazione si era costituita.
2.1.b.- Violazione dell'art. 442 c.p.p., comma 1 bis, nonché dell'art. 416 c.p.p., comma 2 e art. 419 c.p.p., comma 3, per avere i giudici di merito utilizzato ai fini della deliberazione, atti non contenuti nel fascicolo, per essere stata depositata, da parte del PM l'ordinanza di custodia cautelare emessa in un procedimento connesso, sul presupposto che non contenesse ulteriori risultanze oltre quelle già a disposizione della difesa, mentre tale ordinanza riportava le dichiarazioni non omissate del coimputato ON, in relazione alla responsabilità di esso RI nei fatti del corriere RI.
2.1.c- Omessa motivazione in relazione al capo B) nella parte della condotta di spaccio D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73 riferita a ST UI.
2.1.d.- Violazione di legge ed omessa motivazione riguardo alla ritenuta aggravante del numero delle persone superiori a dieci.
2.1.e.- Violazione di legge ed omessa motivazione in relazione all'applicazione della recidiva ex art. 99 c.p.. 2.1.f. Contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
2.1.g.- Violazione di legge nonché motivazione contraddittoria e illogica in relazione all'applicazione dell'art. 133 c.p.. 2.2.- OL IO ha dedotto solo l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 133 e 62 bis c.p.. 2.3. ON ZI, frattanto deceduto, ha dedotto la violazione dell'art. 192 c.p.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 per avere la sentenza impugnata ritenuto la responsabilità di esso ricorrente in base all'interrogatorio da esso stesso reso nella fase delle indagini preliminari, travisandone di contenuto.
2.4.- IA VA ha rilevato:
2.4.a.- Violazione e falsa applicazione delle norme penali che regola il giudizio di comparazione delle circostanze con particolare riguardo all'esclusione della prevalenza del beneficio L. n. 203 del 1991, ex art. 8, (dissociazione), in relazione al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, all'art. 416 c.p. e all'art. 407 c.p.p.,
assumendo che esso IA aveva dato un contributo determinante per lo smantellamento dell'associazione e che l'attenuante speciale era stata neutralizzata per la ritenuta equivalenza con le aggravanti.
2-4.b Erronea quantificazione della pena inflitta e dell'aumento stabilito per la continuazione nonché per la recidiva, per avere la Corte territoriale confermato la sentenza di primo grado che in particolare aveva determinato per la continuazione l'aumento di anni tre di reclusione, senza tenere conto della concomitante ricorrenza dell'attenuante speciale derivante dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 7, (collaborazione).
2.5. IA NE ZO ha dedotto:
2.5.-a Violazione o falsa applicazione delle norme penali in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., art. 73, comma 7 e art. 74, comma 7, D.P.R. cit. in conseguenza del diniego delle attenuanti generiche e della scarsa riduzione di pena per effetto della riconosciuta attenuante speciale.
2.5.b.- Erronea quantificazione della pena della reclusione inflitta e dell'aumento stabilito per la continuazione per non avere tenuto conto del ricorrenza dell'attenuante speciale prevista dall'art. 73 citato.
2.6. EY RG ha evidenziato:
2.6.a.- Violazione o falsa applicazione delle norme penali in relazione agli art. 62 bis e 133 c.p., nonché del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7 e art. 74, comma 7, in conseguenza del diniego delle attenuanti generiche.
2.6.b.- Erronea quantificazione della pena della reclusione inflitta e dell'aumento stabilito per la continuazione per non avere tenuto conto del ricorrenza dell'attenuante speciale prevista dall'art. 73 citato.
DIRITTO
3.- Ricorso RI.
3.1.- Il primo motivo è infondato.
I giudici del merito hanno accertato che l'operatività dell'associazione era in Napoli, luogo di residenza di quasi tutti gli imputati. E tale fine non aveva rilievo che la droga fosse importata dalla Repubblica Domenicana presso lo scalo aeroportuale di Fiumicino, perché lo stupefacente era destinato a soggetti napoletani che provvedevano successivamente a distribuirlo in altre zone d'Italia e in particolare in Sicilia.
A tal proposito questa Corte ha avuto modo di precisare che per la determinazione della competenza territoriale a conoscere del delitto di cui all'art. 74 t.u. stupefacenti occorre verificare in quale luogo si è realizzata l'operatività della struttura criminosa, dovendosi attribuire importanza secondaria al luogo in cui sono stati i singoli delitti commessi in attuazione del programma criminoso a meno che non rivelino essi stessi, per il loro numero e per la loro consistenza, il luogo di operatività dell'associazione (Cass., sez. 6^, 02 marzo 2006, n. 22286), Nella specie, la Corte territoriale ha dato contezza del fatto che il centro principale di raccolta dello stupefacente era Napoli, ove risiedevano quasi tutti gli imputati, e da dove successivamente veniva distribuito a mezzo corrieri verso le singole piazze. Per cui logicamente è stato ritenuti Napoli il luogo di operatività dell'associazione e la competenza per territorio del Giudice di quella Città.
3.2.- Il secondo motivo è pure infondato.
Le dichiarazioni integrali del ON contenute nell'ordinanza di custodia cautelare non avevano avuto rilievo anche perché l'argomentazione della Corte si è basata sulle ammissioni dello stesso RI e sulle propalazioni del coimputato IA VA e sulle intercettazioni telefoniche.
Infatti, non era contestato che il RI avesse avuto rapporti con il capo dell'associazione IA VA;
che era stato l'attuale ricorrente a presentare al IA i corrieri OL e ON;
che era stato lo stesso a fornire i biglietti di viaggio e il denaro per la permanenza a Santo Domingo.
Che a procurare al corriere RI i biglietti aerei per i viaggi, presso l'agenzia del ON, fosse stato lo stesso RI, la Corte territoriale lo ha desunto da quanto riferito sia dal IA, che aveva anche dichiarato di avere successivamente prelevato all'aeroporto detto corriere, che portava con sè un frutto tropicale, contenente droga, insieme al RI, sia dalla EY presso la cui abitazione era stato poi trasportato detto stupefacente. Circostanze, anche, riscontrate dalla polizia giudiziaria che aveva accertato l'acquisto dei biglietti a nome del RI. Per cui, la Corte ha logicamente precisato che non poteva escludersi che il RI conoscesse l'attività di corriere del RI, per il fatto che fosse dubbio che il primo avesse visto lo stupefacente nel frutto tropicale, tenuto conto della gestione dei trasporti di droga da Santo Domindo, con il IA e del complesso dell'organizzazione finalizzata all'importazione di cocaina. 3.3.- Anche la terza censura è infondata.
La Corte territoriale ha dato esaustiva giustificazione dei rapporti tra il RI e il ST risultando dalle telefonate intercettate nel febbraio 2006 come l'imputato non solo conoscesse il predetto ST, ma sapesse anche della attività dello stesso nel traffico dello stupefacente, tanto che egli si era preoccupato della salute del correo, che si era sentito male dopo avere evacuato gli ovuli contenente lo stupefacente, e della partenza dello stesso per Santo Domingo.
3.4.- La quarta censura non può trovare accoglimento. L'art. 74, comma 3 recita: "la pena è aumentata se il numero degli associati è superiore a dieci o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti".
Dall' argomentazione della Corte territoriale risulta la conoscenza da parte del RI degli altri correi e del rapporti con IA VA, ON, il CA - dal quale aveva accettato nell'ambito dell'associazione assegni postdatati - RI RL, ZI, EY, ST. Inoltre dalla stessa argomentazione della Corte territoriale si desume la prevedibilità concreta da parte del RI, in ordine alla ramificazione dell'associazione oltre queste persone, anche non identificate, anche in Santo Domingo, tenuto conto che la droga era destinata a varie parti d'Italia e l'associazione si serviva di svariati corrieri. Per cui sussiste l'aggravante contestata, il fatto di essere esso RI tossicodipendente non può escludere l'aggravante della partecipazione ad una associazione costituita anche da tossicodipendenti, in quanto detta aggravante non può essere esclusa, quando anche altri partecipanti, come nella specie siano tossicodipendenti, perché anche in tale ipotesi si riscontra lo stato di soggezione degli altri compartecipi, dei quali il correo comunque si avvantaggia.
3.5.- È, poi, congrua l'applicazione della recidiva, tenuto contro degli indici di maggiore capacità criminale che si desume implicitamente nella argomentazione della Corte territoriale, laddove fa riferimento al rilevante ruolo del RI sia nell'associazione che in ordine alla partecipazione dello stesso in molteplici episodi delittuosi concretatisi nei reati fine.
3.6.- Per le stesse considerazioni logicamente la Corte di merito non ha riconosciuto le attenuanti generiche ed ha applicato la pena, avendo, appunto fatto riferimento alla gravita della condotta e alla capacità a delinquere, criteri indicati dall'art. 133 c.p. per regolare il potere discrezionale di determinazione della pena, cui deve farsi riferimento anche ai fini dell'applicazione dell'art. 62 bis c.p.. 4.- Anche il ricorso del OL è infondato.
La Corte territoriale, con motivazione legittima e congrua, ha evidenziato che la confessione era irrilevante atteso l'arresto in flagranza di reato, mentre gli ulteriori elementi forniti avevano portata alla riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 7.
L'incensuratezza e la collaborazione non erano idonee a far riconoscere le attenuanti generiche e a ridurre ulteriormente la pena stante la particolare gravita della condotta che lo aveva visto importare da Santo Domingo droga contenuta in 40 ovuli, ingerirli e poi, dopo l'arresto, evacuati in ospedale.
5.- Il ricorso del IA VA non può essere accolto. Questa Corte non condivide l'indirizzo interpretativo secondo cui la circostanze ad effetto speciale, L. n. 203 del 1991, ex art. 8, non sia soggetta al giudizio di bilanciamento previsto dall'art. 69 c.p. (Cass. sez. 1, 2 aprile 2008, n. 18378). Infatti l'attenuante citata, in assenza di una espressa deroga di legge, soggiace alla regola generale del giudizio di comparazione con le altre circostanze (ad es. Cass., sez. 2, 12 luglio 2006, n. 34193). E logicamente e legittimamente l'attenuante è stata ritenuta equivalente alle aggravanti, tenuto conto della gravita della condotta, consistente nella direzione di un'associazione pericolosa con ramificazioni nella repubblica dominicana finalizzata all'introduzione di molti chilogrammi di cocaina a volta. Per lo stesso motivo legittimamente è stata determinata la pena base e la continuazione in anni tre, anche per i reati satelliti, tenuto conto dei quantitativi di cocaina importati, stante la gravita della condotta, che costituisce uno dei criteri previsti dall'art. 133 c.p. per la determinazione discrezionale della pena.
6.- Anche i motivi del IA NE sono infondati. Il diniego delle attenuanti generiche, la riduzione della pena base per effetto dell'attenuante speciale e la determinazione della pena per la continuazione per i reati satelliti sono stati logicamente ritenuti in considerazione della gravita della condotta, che si era protratta nel tempo e legittimamente applicati essendo nei limiti previsti.
7.- Per le stesse considerazioni vanno rigettati i motivi della EY. La Corte territoriale ha fatto riferimento alla condotta della stessa preposta alla ricezione della droga, allo smercio al minuto e all'ingrosso, al mantenimento dei rapporti con gli altri sodali, all'invio di somme a Santo Domingo per l'approvvigionamento della droga;
cioè ha fatto riferimento alla gravita della condotta, che, come detto, costituisce uno dei criteri previsti dall'art. 133 c.p. per la determinazione discrezionale della pena.
8.- Infine per quanto riguarda il ON.
La Corte ha precisato che l'inserimento dello stesso nell'organizzazione non derivava soltanto dal fatto di avere effettuato viaggi nella repubblica dominicana ma anche dall'avere messo a disposizione l'agenzia di viaggi per i corrieri come risulta anche dalle sopradette indicate posizioni del RI e del IA. Comunque i reati allo stesso attribuiti sono estinti per il suo decesso avvenuto in Aversa in data 17 marzo 2009, come risulta dal certificata di morte del Comune di Aversa del 21 aprile 2009. Di conseguenza la sentenza impugnata, relativamente a tale imputato va annullata senza rinvio.
Invece i ricorsi degli altri imputati vanno rigettati e ciascuno va condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata per ON ZI senza rinvio per morte dell'imputato; rigetta i ricorsi degli altri imputati e condanna ciascuno di loro al pagamento delle del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010