Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2014, n. 34255
CASS
Sentenza 15 luglio 2014

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In tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, al fine di verificare la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è essenziale il ricorso alla determinazione peritale ove da altre fonti probatorie sia possibile evincere che il principio attivo sia superiore a duemila volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la configurabilità dell'aggravante di cui al citato art. 80, avuto riguardo al rilevantissimo quantitativo di eroina, da cui erano ricavabili oltre sessantamila dosi singole).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2014, n. 34255
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34255
    Data del deposito : 15 luglio 2014

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