Sentenza 15 luglio 2014
Massime • 1
In tema di reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti, al fine di verificare la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma secondo, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 non è essenziale il ricorso alla determinazione peritale ove da altre fonti probatorie sia possibile evincere che il principio attivo sia superiore a duemila volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito quando tale quantità sia superata. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la configurabilità dell'aggravante di cui al citato art. 80, avuto riguardo al rilevantissimo quantitativo di eroina, da cui erano ricavabili oltre sessantamila dosi singole).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/07/2014, n. 34255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34255 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROMIS Vincenzo - Presidente - del 15/07/2014
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - N. 1518
Dott. PICCIALLI Patrizia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SERRAO Eugenia - Consigliere - N. 12681/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI TO N. IL 03/07/1950;
avverso la sentenza n. 3018/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 15/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso. udito il difensore avv. Biffi Massimo, del foro di Ferrara che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
RI TO ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, parzialmente riformando in melius quella di primo grado resa in esito a giudizio abbreviato (concessione delle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sull'aggravante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, e rideterminazione della pena), lo ha comunque riconosciuto colpevole delle plurime violazioni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 contestategli (acquisto di circa 10 kg di eroina da trafficante turco non identificato;
detenzione e messa in commercio di tale eroina commessa in concorso con altro imputato, giudicato in altra sede giudiziaria;
consegna a terzi di kg 5 circa di eroina, proveniente dalla maggiore quantità ricevuta dal trafficante turco;
tutti episodi aggravati ex art. 80, comma 2, cit.).
Con il ricorso articola cinque motivi.
Con il primo motivo contesta gli argomenti in proposito sviluppati dal giudice di merito per giustificare l'assenza di contrasto tra la condanna pronunciata nei suoi confronti e l'assoluzione sia pure ex art. 530 c.p.p., comma 2 che aveva riguardato il concorrente (tale OL BE) giudicato in altra sede giudiziaria (Torino) per il reato di cui al capo c) (illecita cessione, in concorso con un cittadino turco quale fornitore e di altro cittadino turco quale intermediario, a tale RD TO di un quantitativo di eroina del peso di 5 Kg, facente parte dei 10 Kg di cui al capo a). Si sostiene, alla luce degli elementi emergenti dalla sentenza GN, che il quantitativo di 5 Kg sequestrato al RD il 29.11.2009 non poteva essere quello di cui al capo c) dell'imputazione promesso ed offerto da VA il UR al Fabbri, provenendo la sostanza stupefacente da area di non pertinenza di quest'ultimo ed estranea ai fatti attribuiti al ricorrente.
Si censura poi l'apprezzamento sviluppato dai giudici di merito sulle intercettazioni, sotto il profilo dell'identificazione nel RI dell'interlocutore coinvolto nell'attività incriminata, sostenendo in particolare l'illogicità del collegamento tra il RI e l"emissario" del trafficante turco (il RD) in ragione di un asserito disprezzo che il primo aveva manifestato di nutrire nei confronti del secondo, ma anche prospettando il travisamento da parte del giudice allorquando questi avrebbe ricondotto al RI altre utenze, oltre quella intercettata.
Si ripropone, con il terzo motivo, la doglianza sulla congruità della motivazione dell'autorizzazione del PM relativa all'utilizzo di impianti diversi da quelli in uso presso la Procura della Repubblica, laddove non sarebbero state spiegate le esigenze investigative giustificanti l'uso degli impianti della polizia giudiziaria. La Corte di appello aveva spiegato che nei decreti autorizzativi, a supporto dell'utilizzo degli impianti in uso alla polizia giudiziaria, erano esplicitate non solo le ragioni di urgenza delle operazioni, ma anche "l'imprescindibile esigenza di coordinare il servizio di ascolto con altre attività investigative già oggetto del medesimo procedimento penale (appostamenti, pedinamenti, ecc.)". Si censura la ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'ingente quantità dello stupefacente, affermata senza considerare la scadente qualità dello stupefacente.
Si lamenta, infine, che sia stata ravvisata la continuazione tra i diversi episodi contestati, che, invece, dovevano considerarsi unitariamente, in quanto le diverse condotte costituivano la manifestazione di un potere di disposizione in capo al medesimo soggetto sullo stesso quantitativo di sostanza stupefacente. È stata depositata memoria difensiva nell'interesse dell'imputato ad ulteriore sostegno del proposto ricorso.
È pervenuta istanza di rinvio dell'udienza da parte dell'avv. Eugenio Montanari, sulla quale si è provveduto con separata ordinanza, come da verbale, rigettandola.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, va ricordato il principio secondo cui l'acquisizione della sentenza irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato non vincola il giudice, che, fermo il principio del "ne bis in idem", può rivalutare anche il comportamento dell'assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di responsabilità dell'imputato da giudicare (Sezione 1, 5 aprile 2013, Trebisacce). Qui risulta che il giudice, con motivazione ampiamente esauriente, non solo ha considerato l'intervenuta assoluzione del concorrente, ma si è impegnato a evidenziarne l'irrilevanza ai fini della decisione relativa alla posizione dell'odierno ricorrente.
Sotto questo profilo, vale rilevare che il giudicante non solo ha esaminato gli episodi contestati al RI rilevando che almeno per due di essi non si ponesse alcuna questione di compatibilità con la vicenda processuale relativa all'OL, ma per l'episodio residuo ha parimenti spiegato le ragioni per cui fosse non rilevante l'assoluzione (peraltro ex art. 530 c.p.p., comma 2) relativa a tale soggetto, ricostruendo in modo non illogico la circostanza dell'affermato coinvolgimento del RI, a prescindere dal ruolo avuto dall'OL (negato dal giudice di Torino). È una ricostruzione in fatto qui non rinnovabile, siccome assistita da una adeguata motivazione, non censurabile in sede di legittimità. Inaccoglibili sono le censure sulle intercettazioni. Quanto alla "lettura" di queste vale il noto principio secondo cui in materia di intercettazioni telefoniche, l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce una questione di fatto, rimessa dunque alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sezione 6, 25 gennaio 2013, Barla ed altri). Principio che si estende anche agli accertamenti di fatto tesi ad accreditare l'identificazione fisica dell'interlocutore: tematica affatto sottovalutata in sede di merito.
Quanto poi alla riproposta tesi dell'inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione della disciplina dettata dall'art. 268 c.p.p., comma 3, va rilevata l'assorbente carenza documentale della censura.
Vale infatti il principio generale secondo cui in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome asseritamente eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dall'art. 267 c.p.p. e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, (art. 271 c.p.p., comma 1), è onere della parte indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, magari provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione. In difetto, il motivo sarebbe inammissibile per genericità, non essendo consentito alla Cassazione di individuare e rinvenire l'atto affetto dal vizio denunciato (Sezione 4, 22 settembre 2010, Alija ed altri;
Sezione feriale, 19 agosto 2010, Scuto ed altri). Ma a prescindere da questo rilievo - già di per sè assorbente - non può negarsi che la Corte di merito abbia adeguatamente già corrisposto alla doglianza, fatta oggetto anche dell'appello, allorquando ha spiegato che nei decreti autorizzativi, a supporto dell'utilizzo degli impianti in uso alla polizia giudiziaria, erano esplicitate non solo le ragioni di urgenza delle operazioni, ma anche "l'imprescindibile esigenza di coordinare il servizio di ascolto con altre attività investigative già oggetto del medesimo procedimento penale (appostamenti, pedinamenti, ecc.)".
È motivazione satisfattiva ed in linea con il principio secondo cui in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in ordine alla motivazione del decreto che il pubblico ministero deve adottare, per giustificare l'uso di impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica, sotto il duplice profilo della inadeguatezza di quelli in dotazione all'ufficio di procura e delle ragioni di eccezionale urgenza, deve ritenersi corretta e congruamente motivata quella che, sotto il primo profilo, evidenzi l'insufficienza o l'inadeguatezza degli impianti interni rispetto alla specifica indagine probatoria ed alla necessità di acquisire, con sollecitudine, eventuali elementi utili alle indagini (Sezione 1, 28 aprile 2009, Proc. gen. App. Bari ed altri in proc. Speranza ed altro).
Infatti, con riferimento alla "inidoneità" di tipo funzionale degli impianti, è sufficiente la rappresentazione della obiettiva situazione di fatto che renda necessario il ricorso ad impianti esterni (come la indisponibilità di linee o di apparecchiature presso l'ufficio o il non funzionamento materiale delle stesse), ovvero la rappresentazione della concreta inadeguatezza degli impianti dell'ufficio al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed alla tipologia di indagine necessaria all'accertamento dei fatti, in relazione, cioè, alle caratteristiche concrete delle operazioni captative ed alle finalità investigative perseguite (come, ad esempio, la necessità di predisporre subito l'organizzazione di servizi "paralleli" di polizia giudiziaria) (cfr. Sezioni unite, 12 luglio 2007, Aguneche ed altri). Corretta è l'affermata su sussistenza dell'aggravante della quantità ingente.
È pur vero infatti che la circostanza aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente, prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a "2000 volte" il valore massimo in milligrammi (valore-soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata (cfr. Sezioni unite, 24 maggio 2012, Proc. gen. App. L'Aquila ed altro in proc. Biondi, i cui principi vanno richiamati, pur essendo i fatti in questione antecedenti). Ma è anche vero che, ai fini della configurabilità di detta aggravante, qualora non sia esattamente determinata la percentuale del principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente sequestrata, non è essenziale il ricorso alla determinazione peritale ove risultati utili e rilevanti possano essere tratti da altre fonti probatorie, siano sostenuti da motivazione esente da vizi logici e conducano a ritenere che detto principio attivo sia superiore a duemila volte il valore massimo in milligrammi, determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al D.M. 11 aprile 2006, ancorché il superamento del predetto limite - come del resto il mancato superamento - non determini automaticamente la sussistenza dell'ipotesi aggravata, dovendo, in ogni caso, aversi riguardo alle circostanze del caso concreto (Sezione 2, 18 aprile 2013, Belcastro ed altri). Ciò che qui risulta satisfattivamente dimostrato, attraverso l'apprezzamento del quantitativo lordo della droga (pur considerato scadente), ma anche del riscontro obiettivo del quantitativo (parte dell'intero oggetto di contestazione, siccome acquisito da prevenuto attraverso il non identificato trafficante turco) sequestrato in Piemonte a colui cui l'aveva consegnato il RI (tale GAGLIARDO SALVATORE): trattatasi della metà dell'intero quantitativo, e da questo risultavano ricavabili 12361 dosi giornaliere e 61805 dosi singole.
Esattamente infine è stata ravvisata la continuazione, essendosi ricostruiti come diversi, anche temporalmente, i diversi episodi incriminati.
Ciò in ossequio alla pertinente ricostruzione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e delle condotte ivi descritte.
Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, per come è costruito attraverso l'indicazione delle condotte materiali illecite, costituisce infatti norma a più fattispecie tra loro alternative. Ne deriva, da un lato, la configurabilita del reato allorché il soggetto abbia posto in essere anche una sola delle condotte ivi previste.
Ne consegue, dall'altro, l'esclusione del concorso formale di reati quando un unico fatto concreto integri contestualmente più azioni tipiche alternative, nel qual caso le condotte illecite minori perdono la loro individualità e vengono assorbite nell'ipotesi più grave. Tuttavia, perché ciò si verifichi occorre la presenza di queste circostanze: a) che si tratti dello stesso oggetto materiale;
b) che le attività illecite minori siano compiute dallo stesso soggetto che ha commesso quelle maggiori o dagli stessi soggetti che ne rispondono a titolo di concorso;
c) che le condotte siano contestuali e cioè si verifichi il susseguirsi di vari atti, sorretti da un unico fine, senza apprezzabili soluzioni di continuità.
Qualora, invece, le differenti azioni tipiche siano distinte sul piano ontologico, cronologico e psicologico, esse costituiscono, conseguentemente, più violazioni della stessa disposizione di legge e quindi distinti reati;
unificabili eventualmente per la continuazione, se commessi dallo stesso soggetto o dagli stessi soggetti in concorso, in presenza del disegno criminoso unitario (cfr., tra le tante, Sezione 4, 12 gennaio 1996, Caparco;
nonché, Sezione 4, 7 aprile 2005, Volpi.). Qui il giudice ha evidenziato che trattavasi di "condotte distinte sul piano ontologico e cronologico", costituenti una pluralità di reati, unificati ex art. 81 c.p., comma 2: è argomentazione incensurabile in fatto e corretta giuridicamente per quanto detto. Non vi è spazio per fare applicazione d'ufficio degli effetti della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, ove si consideri che si verte in ipotesi di condotta avente ad oggetto una droga "pesante".
Ed è noto che il ritorno alla disciplina sanzionatoria anteriore alla Legge AN L. n. 49 del 2006 determina che per le droghe "pesanti" (tabelle 1^ e 3^) devono ora applicarsi le sanzioni della reclusione da otto a venti anni e della multa da Euro 25822 a Euro 258.228 (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1): si è in presenza un trattamento sanzionatorio aggravato quanto alla pena della reclusione, giacché la AN aveva rideterminato la pena stabilita nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1, stabilendo nella misura da "sei a venti anni di reclusione". Ciò che esclude ab imis alcun problema di possibile applicabilità dell'art. 2 c.p., comma 4. Al rigetto del ricorso, consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2014