Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2014, n. 45458
CASS
Sentenza 1 ottobre 2014

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All'annullamento da parte della Cassazione della sentenza di appello non consegue automaticamente la cessazione della misura cautelare in atto, dovendosi interpretare l'art. 624 bis cod.proc.pen. (introdotto dalla legge 26 marzo 2001, n.128) nel senso che detta cessazione va ordinata dalla Corte solo nei confronti delle misure cautelari emesse nel corso del giudizio di appello e nell'ipotesi che l'annullamento della sentenza di appello venga disposto senza rinvio. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la non automaticità della cessazione della misura cautelare in caso di annullamento della sentenza di appello con rinvio discende da una interpretazione sistematica dell'art. 624 bis cod.proc.pen. in relazione alla mancata modifica del testo dell'art. 626 e, soprattutto, del comma secondo dell'art. 303 cod.proc.pen., il quale espressamente dispone che nel caso di regressione del processo a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione "decorrono nuovamente i termini previsti dal comma primo relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento").

In tema di stupefacenti, la modifica del sistema tabellare realizzata per effetto del D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni nella legge 16 maggio 2014, n. 79, impone una nuova verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante della ingente quantità, in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con un'interpretazione tendenzialmente solo aritmetica di tale aggravante.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2014, n. 45458
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45458
Data del deposito : 1 ottobre 2014

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