Sentenza 4 dicembre 2009
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., degli artt. 335 e 407, commi secondo e terzo, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità degli atti compiuti oltre la scadenza del termine delle indagini preliminari computato non dal giorno di iscrizione del nominativo dell'indagato nell'apposito registro, bensì dal giorno in cui - emergendo a suo carico indizi di reità -, tale iscrizione avrebbe dovuto avere luogo.
Commentario • 1
- 1. L'iscrizione della notizia di reato e le sue patologiePerrotta Giulio · https://www.diritto.it/ · 17 maggio 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2009, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 04/12/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 2121
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 21558/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN AN, n. a Crotone in data 1.9.1979;
avverso l'ordinanza ex art. 310 c.p.p. del tribunale di Catanzaro, emessa il 20.5.2009;
- letto il ricorso il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. Dott. IPPOLITO F.;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. I difensori di AN RT ricorrono per cassazione contro l'ordinanza sopra indicata, con cui il Tribunale di Catanzaro ha respinto l'appello avverso il provvedimento del g.i.p. del locale tribunale, che aveva rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere, a lui applicata dal medesimo g.i.p. in data 24 aprile 2008, in relazione ai reati di cui all'art.416-bis c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e 74, L. n. 203 del 1991, art. 7.
L'istanza di revoca era stata fondata sull'inutilizzabilità, per violazione dell'art. 407 c.p.p., comma 3, di tutta l'attività d'indagine compiuta dopo il 4 gennaio 2006, sul presupposto che soltanto il 12 ottobre 2005, con ingiustificabile ritardo, il P.M. aveva iscritto il IN nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., mentre già dal precedente 4 gennaio 2005 sussistevano tutto gli elementi per l'iscrizione dello stesso indagato nel predetto registro.
Il Tribunale, condividendo la valutazione operata dal giudice per le indagini preliminari, ha disatteso l'eccezione della difesa, ritenendo l'insindacabilità del potere del P.M. di provvedere alla registrazione della notizia di reato.
2. Il ricorrente ha richiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, deducendo innanzitutto, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la violazione dell'art. 335 c.p.p. e art. 407 c.p.p., comma 3. 3. Il motivo è infondato, per le ragioni ribadite recentemente da questa Corte, a sezioni unite: il termine di durata delle indagini preliminari decorre dalla data in cui il pubblico ministero ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il nome della persona cui il reato è attribuito, senza che al g.i.p. sia consentito stabilire una diversa decorrenza, sicché gli eventuali ritardi indebiti nell'iscrizione, sia della notizia di reato sia del nome della persona cui il reato è attribuito, pur se abnormi, sono privi di conseguenze agli effetti di quanto previsto dall'art. 407 c.p.p., comma 3, fermi restando gli eventuali profili di responsabilità
disciplinare o penale del magistrato del P.M. che abbia ritardato l'iscrizione (Cass. Sez. U, n. 40538/2009, Lattanzi).
4. In via subordinata, con le memorie depositate il 27 novembre e il 1 dicembre 2009, la difesa ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 335 c.p.p., art. 407 c.p.p., comma 2, art.407 c.p.p., comma 3, in relazione all'art. 3 Cost., art. 24 Cost.,
comma 2, art. 111 Cost., commi 2 e 3, nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità dell'attività investigativa compiuta oltre i termini d'indagine, computati non dal giorno in cui il soggetto è stato iscritto nell'apposito registro, bensì dal giorno in cui, emergendo a suo carico indizi di reità, avrebbe dovuto essere iscritto.
5. La questione d'incostituzionalità è manifestamente infondata. Nella sentenza sopra citata - pur essendo stata rimarcata la totale mancanza di discrezionalità del P.M. nell'apprezzamento, sotto il profilo oggettivo e quello soggettivo, della notizia di reato e del nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito, notizia e nome che vanno immediatamente iscritti nell'apposito registro - si è sottolineato che, per rimediare a possibili "patologie" derivanti da ritardi del pubblico ministero rispetto all'obbligo di procedere immediatamente alle iscrizioni delle notizie di reato, sarebbe necessaria l'individuazione "di un giudice e di un procedimento che consentisse l'adozione di un qualche provvedimento surrogatorio", che possono essere previsti soltanto per legge, risultando indispensabile sia la precisa indicazione di attribuzioni processuali di tale giudice, sia una disciplina del "rito secondo il quale inscenare un simile accertamento incidentale. Basti pensare, ad esempio, all'esigenza di rispettare il contraddittorio, non solo tra i soggetti necessari, ma anche in riferimento agli altri eventuali partecipanti della indagine o del processo. Se s'introducesse, infatti, un controllo ex post sul merito della tempestività delle iscrizioni, con possibilità di retrodatazione tale da compromettere l'utilizzazione di atti d'indagine, il relativo ius ad loquendum non potrebbe non essere riconosciuto anche agli eventuali altri indagati o persone offese, che dalla postuma dichiarazione d'inutilizzabilità di atti d'indagine potrebbero soffrire una grave compromissione, ove quegli atti fossero favorevoli alla loro posizione". Nè un siffatto rimedio può essere individuato dalla Corte costituzionale, in mancanza di soluzioni procedimentali costituzionalmente obbligate, cosicché il prospettato incidente di costituzionalità si appalesa manifestamente infondato, essendo destinato a una declaratoria di manifesta inammissibilità da parte del giudice delle leggi, essendo invece compito, ormai indilazionabile del legislatore intervenire con "un innesto normativo per portare a soluzione i problemi, da tempo avvertiti, che scaturiscono dall'assenza di effettivi rimedi per le ipotesi di ritardi nell'iscrizione nel registro delle notizie di reato" (sent. cit.).
6. Inammissibile è l'ultimo motivo, con cui si deduce, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), violazione dell'art. 416-bis c.p. e art. 273 c.p.p., prospettando violazione di legge in riferimento all'elemento soggettivo del reato e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata in relazione alla condizione di assoggettamento e vessazione patita dall'imputato (che avrebbe voluto autonomamente commerciare nel settore degli stupefacenti) all'imposizione del "fiore" (ossia di un contributo economico) da parte del prepotente capo del sodalizio mafioso.
La doglianza, al di là della formula e della rubrica di presentazione, prospetta una ricostruzione fattuale dei rapporti dell'indagato con il sodalizio mafioso del tutto diversa con quell'offerta dai giudici del merito nell'ordinanza impugnata, la cui motivazione, analitica e globale, puntuale ed esauriente, si sottrae al sindacato di legittimità per essere giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici.
Senza dire, peraltro, che, pur nell'ipotesi fattuale delineata dal ricorrente, sarebbe ugualmente configurabile il contributo di partecipazione all'associazione di stampo mafioso quando i rapporti tra soggetti che operano in attività criminose, indipendentemente dall'occasione che li ha originati, si atteggiano a forme di stabile collaborazione per il convergere d'interessi finalizzati a realizzare simultaneamente l'intento personale del singolo aderente (eventualmente nel settore del traffico di stupefacenti) e il più generale programma criminoso dell'organizzazione mafiosa regolata su base gerarchica, ove il primo aderisce al programma associativo e ne finanzia la realizzazione mediante un tributo di vassallaggio, ricevendone in cambio sicurezza territoriale e possibilità di gestione indisturbata dei propri traffici.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2010