Sentenza 12 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, in caso di impossibilità di individuare, ai sensi dell'art. 8 cod. proc. pen., il luogo di consumazione del reato associativo di cui all'art. 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti), a causa della difficoltà di accertare il momento in cui è stato posto in essere il rapporto permanente tra gli associati finalizzato alla commissione di una serie non preordinata di reati e della complessità della stessa struttura organizzativa del sodalizio criminale, deve farsi ricorso ai criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen., compreso quello che attribuisce la competenza al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato (nel caso di specie, si trattava di un'organizzazione complessa, formata da più gruppi criminali, alcuni operanti all'estero).
Commentario • 1
- 1. Base del sodalizio criminoso determina competenza territoriale (Cass. 41012/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 dicembre 2022
In tema di reati associativi, la competenza per territorio si determina in relazione al luogo in cui ha sede la base ove si svolgono programmazione, ideazione e direzione delle attività criminose facenti capo al sodalizio.(Fattispecie di associazione finalizzata alla truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche in cui la Corte ha ritenuto corretta l'individuazione del giudice competente per territorio con riferimento al luogo in cui il capo dell'associazione procurava le adesioni e gestiva le operazioni di finanziamento al fine di ottenere erogazioni non dovute). Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/02/2004, n. 17636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17636 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 12/02/2004
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 311
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 042634/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LT NI N. IL 20/11/1943;
avverso ORDINANZA del 11/06/2003 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. FEDERICO GIOVANNI;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Francesco COSENTINO per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Domenico Lombardo del Foro di Roma in sostituzione dell'avv. Antonio Nocera del Foro di Locri. IN FATTO E IN DIRITTO
ON NO ricorre per Cassazione avverso la prefata ordinanza, che ha rigettato la richiesta di riesame da lui proposta nei confronti dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP distrettuale del Tribunale di Reggio Calabria il 30.4.03 in relazione all'art. 74 Dpr 309/90, e deduce a sostegno del gravame, con due distinti ricorsi, i seguenti motivi:
1^ ricorso (a firma dell'avv. A. Bruzzese);
1) manifesta illogicità della motivazione sia in ordine agli stessi elementi concretizzanti la fattispecie associativa che in ordine alla approssimativa valutazione del quadro indiziario sotto il profilo sia della gravità che della sua stessa sussistenza;
2) mancanza ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 275 comma 3^ C.p.p., difettando una analitica e specifica valutazione delle esigenze cautelari e non rispondendo la misura adottata ai criteri di proporzione e di adeguatezza;
2^ ricorso (a firma dell'avv. A. Nocera);
1) violazione degli artt. 21, 8 commi 1^ e 3^, 9^, 272, 273, 274, 275 e 292 C.p.p., essendo stata l'ordinanza impugnata emessa da un giudice territorialmente incompetente, posto che, culminata la inchiesta nel sequestro di 220-Kg. di cocaina in Grecia nel gennaio 2002, andava applicata la regola suppletiva del citato art. 9 sulla competenza del giudice dell'ultimo luogo in cui era avvenuta una parte dell'azione, e non essendo stata presa in considerazione tale eccezione, illustrata in sede di riesame ex art. 309 C.p.p., dal T.D.L.;
2) violazione degli artt. 267 comma 2^, 696, 727 e 729 C.p.p., per essere stata omessa dalla parte richiedente la rogatoria a contenuto istruttorio,per l'intercettazione eseguita su tutte le utenze estere ed in particolare su quella colombiana 0057-34404594 in uso a tale "Juan" n.m.i la richiesta esecuzione alla controparte nelle forme previste dalla legislazione di questa ultima, con conseguente nullità di tutti gli atti derivanti dall'esecuzione dell'atto istruttorio nullo, nonché per la nullità del decreto di intercettazione di urgenza del 14.9.00, eseguito sull'utenza pubblica 0964-629301 di Ardore Marina verso la suddetta utenza colombiana, per omesso deposito nei termini previsti dal 2^ comma dell'art. 267 C.p.p., e di ogni atto d'indagine relativo e conseguente;
3) violazione dell'art. 606 lett. e) C.p.p. in relazione all'art. 273 C.p.p., per difetto di prove certe e concrete circa il ruolo svolto dal ricorrente nella vicenda definita come "l'affare del compare" ed in particolare circa l'effettiva presenza del medesimo in diverse riunioni aventi ad oggetto la pianificazione di traffici illeciti di sostanze stupefacenti.
Il ricorso del ON, inteso nel complesso del due distinti atti di gravame, deve ritenersi infondato.
1. Procedendo all'esame dei singoli motivi di censura secondo l'ordine sopra esposto, si osserva che il primo motivo del ricorso sottoscritto dal difensore avv. Bruzzese, sebbene impropriamente rappresentato sotto il profilo del vizio motivazionale, costituisce in realtà censura in punto di fatto del provvedimento impugnato. Ed infatti, il motivo addotto attiene manifestamente ad una questione di merito (il ruolo concretamente svolto dal ON nel sottogruppo criminale gravitante attorno a PA OB) che il T.D.L. ha affrontato e risolto con logico ed adeguato apparato argomentativo che, basandosi sull'analisi delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, oltre che di quelle emergenti dall'attività di osservazione diretta da parte degli osservatori, ha messo in evidenza come il ON sia rapidamente passato da un ruolo sostanzialmente secondario ("non...ben definito, pressoché di manovalenza") a quello, di ben maggiore spessore, di partecipe ad un vero e proprio "vertice" del sodalizio criminoso sotto osservazione tenutosi il 2/3/01 presso l'Hotel Roma di Fiumicino, nonché di incaricato tra il luglio ed il settembre del 2001 della consegna di cospicue somme di denaro prima in Colombia e poi a Roma;
2. Quanto al secondo motivo, non può non rilevarsi che esso risulta manifestamente inammissibile perché espresso in termini assolutamente generici: ed infatti, a fronte delle circostanziate ed analitiche argomentazioni con cui il 2.D.L. mette in evidenza la sussistenza di esigenze cautelari ricollegabili al pericolo di fuga ed a quello di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede, con precisi e specifici riferimenti a puntuali elementi di riscontro, il ricorrente si limita a contestare apoditticamente la motivazione come "generica, vaga e carente" senza indicare alcun passo o punto della gravata ordinanza che risulterebbe inficiato dal denunciato vizio motivazionale.
3. Per quanto riguarda poi il primo dei motivi dedotti nel ricorso sottoscritto dall'avv. Nocera, si rileva in primo luogo che la questione di incompetenza per territorio del GIP di Reggio Calabria non presenta alcun fondamento.
Ed invero, tenuto presente che il reato associativo di cui all'art. 74 TULS si realizza nel momento in cui - a seguito di preesistenti accordi - viene posto in essere un rapporto permanente tra gli associati finalizzato alla commissione di una serie non predeterminata di reati, indipendentemente dalla realizzazione dei reati-fine, e che nel caso di specie ci si trova di fronte ad "un affollato e potente sodalizio associativo" caratterizzato "da una organizzazione di tipo modulare, ossia formata da più gruppi criminali preesistenti e con una forte coesione interna, unificati però dall'esistenza di reciproci e forti interessi comuni al buon andamento delle attività di acquisto, di importazione e di trasporto in Italia dello stupefacente", o, pertanto, comprensibile il ricorso - data la complessità dell'indagine de qua e la conseguente difficoltà ad individuare con esattezza il luogo in cui il reato contestato risulta consumato ai sensi dell'art. 8 C.p.p. - da parte del GIP distrettuale di Reggio Calabria, a prescindere da ogni ipotetico principio di urgenza e conservazione del provvedimento che disponga la misura cautelare, al criterio residuale estremo indicato al comma 3^ dell'art. 9 C.p.p., e cioè quello della competenza spettante al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato. D'altronde, lo stesso ricorrente reclama l'applicazione della regola suppletiva indicata dall'art. 9 cit. circa la competenza del giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, ma non indica affatto tale luogo, salvo specificare che la inchiesta sarebbe culminata nel sequestro di 220 Kg. di cocaina in Grecia nel gennaio 2002. Ma nulla autorizza a ritenere che sia da identificare nella Grecia quell'ultimo luogo in cui sia avvenuta una parte dell'azione e comunque in tal caso l'art. 10 comma 3^ C.p.p. rinvia ai crateri di cui ai precedenti artt. 8 e 9.
Anche per questa via, dunque, la regola di cui al comma 3 dello art. 9 C.p.p. risulta l'unica adeguata a risolvere nel case concreto la questione del giudice competente territorialmente;
ed in questo senso 10 ha risolto in maniera corretta il T.D.L., ricavandosi tale conclusione dal complesso di tutte le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, naturalmente in via implicita. D'altronde, la mancanza di una esplicita motivazione sul punto della competenza per territorio appare anche pienamente giustificata dal difetto di una specifica e circostanziata eccezione di incompetenza territoriale, che non ha indicato alcun elemento concreto e decisivo circa altro giudice effettivamente competente per territorio secondo le regole di cui agli artt.
8-10 C.p.p.. 4. Per quanto attiene al secondo motivo del ricorso sottoscritto dall'avv. Nocera, anche in questo caso non può non rilevarsi il carattere generico della denuncia, in esso contenuta, circa il mancato rispetto delle modalità di acquisizione della prova in territorio straniera.
Ed invero, il ricorrente non ha fornito alcuna dimostrazione del carattere illecito delle modalità di acquisizione all'estero, mediante rotatoria, di atti istruttori quali le intercettazioni eseguite su utenze telefoniche estere ed in particolare su quella colombiana 0057-34404594. Non solo: ma lo steso ricorrente da atto che da tali intercettazioni "promana l'iscrizione nel registro degli indagati del procedimento n. 7559/00 R.g.n.r. D.d.a., dal quale sono preseguite le ulteriori attività sfociate nell'incriminazione delle persone note nel procedimento n. 4966/00 R.g.n.r. d.d.a.". Tale ammissione corrisponde sostanzialmente a quanto rilevato in via preliminare dal T.D.L. circa la "genesi dell'inchiesta", laddove si narra appunto che "l'inchiesta nacque per caso dalla constatazione, emersa nell'ambito del procedimento penale n 175/99 R.G.N.R. D.D.A., per cui, dall'esame del traffico telefonico relativo ad alcune utenze colombiane, si desumeva che i dialoganti apparivano implicata in traffici di sostanze stupefacenti, e, inizialmente effettuata nuova iscrizione contro ignoti, ....". Da quanto sopra consegue che il ricorrente ai è lamentato - eccependone la nullità - delle modalità di esecuzione di rogatorie all'estero, richieste in altro precedimento distinto da quello per cui si procede (N. 4996/00 R.G.N.R. - 6320/01 R.G. G.I.P. D.D.A.), per cui l'eventuale inutilizzaoilità delle risultanze delle intercettazioni avrebbe dovuto essere fatta valere in quella sede. Allo stato degli atti, quindi, non si ravvisa alcuna preclusione all'utilizzazione di tali risultanze nel presente procedimento, secondo quanto disposto dall'art. 270 comma 1^ c.p.p. ed entro i limiti da questo stabiliti (loro indispensabilità per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza). Anche l'eccezione di nullità del decreto dell'intercettazione di urgenza del 14.9.00 eseguita sull'utenza pubblica 0964-629301 di Ardere Marina non presenta alcun fondamento, posto che il ricorrente denuncia il mancato adempimento di una prescrizione ("omesso deposito nei termini previsti dal 2^ comma dell'art. 267 c.p.p.") che non risulta affatto prevista nella norma dal medesimo menzionata e tanto meno a pena di nullità. 5) Anche l'ultimo del motivi del ricorso sottoscritto dall'avv. Nocera costituisce, al pari del primo motivo dell'altro ricorso, censura in punto di fatto dell'ordinanza gravata.
Il motivo addotto, infatti, sebbene anch'esso rappresentato sotto il profilo del vizio motivazionale, attiene ad una questione di merito (il ruolo svolto in concreto dal ON nel c.d. "affare del compare") che il T.D.L.. ha affrontato e risolto con la logica e pertinente motivazione alla quale già si è fatto riferimento al punto 1. ed alla quale espressamente si fa qui rinvio. Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 D.a. C.p.p..
Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2004