Sentenza 16 dicembre 2010
Massime • 1
Il dovere di motivazione sulla ricorrenza delle condizioni per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è adempiuto dal giudice ove, con una pur sintetica espressione del tipo "al fine di meglio adeguare la pena al fatto", dia dimostrazione di avere valutato la gravità del fatto, che è uno degli indici normativi per la determinazione del trattamento sanzionatorio.
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Pres. Davigo Est. Di Pisa Ritenuto in fatto 1. La Corte d' Appello di Messina, con sentenza del 03/10/2016, confermava la sentenza del Tribunale di Messina in data 02/10/2015 in punto di affermazione della penale responsabilità degli imputati R.M.C. e M.G. in ordine ai reati di circonvenzione di incapace nei confronti della persona offesa rispettivamente contestati ai capi a) e b) dell'imputazione, rideterminava la pena nei confronti di entrambi gli imputati previa concessione alla R. delle attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante ed esclusione della recidiva al M. , confermando le statuizioni civili. 2. Avverso la suindicata sentenza propongono ricorsi per …
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Svolgimento del processo Introduzione del processo. Con Decreto di Citazione (emesso il/l'16.01.21) per l'udienza del 13.07.21, l'imputato/a veniva tratto/a a giudizio per rispondere del reato/i di cui sopra in Epigrafe, con la coimputata Ve.Ro. Udienze celebrate-istruttoria. Alla predetta prima udienza, tenuta davanti a diverso magistrato, verificata la regolare costituzione delle parti, la coimputata Ve.Ro., a mezzo procuratore speciale, chiedeva e veniva ammessa a "rito alternativo condizionato", di conseguenza veniva stralciata la sua posizione con la formazione di autonomo fascicolo. Si procedeva con "rito ordinario" per la posizione di Ma.Nu.. Il Giudice, ritenuta la sua …
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Il delitto di circonvenzione di incapace non esige che il soggetto passivo versi in stato di incapacità di intendere e di volere, essendo sufficiente anche una minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione e pressione. Rientra nella nozione di 'deficienza psichica' ex art. 643 cod. pen. la minorata capacità psichica, con compromissione del potere di critica ed indebolimento di quello volitivo, tale da rendere possibile l'altrui opera di suggestione, perché è 'deficienza psichica' qualsiasi minorazione della sfera volitiva ed intellettiva che agevoli la suggestionabilità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/12/2010, n. 11963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11963 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 16/12/2010
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 1909
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 19975/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso il Tribunale de L'Aquila;
nei confronti di:
CA TI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza emessa il 26.11.2009 dal GIP presso il Tribunale di Avezzano;
udita nella udienza camerale del 16 dicembre 2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRILLO Renato;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MONTAGNA Alfredo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza ex art. 444 c.p.p. del 26 novembre 2009 il GIP del Tribunale di Avezzano ha applicato nei confronti di CA TI, imputato del delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 "per avere detenuto, senza la prescritta autorizzazione e a scopo di spaccio, sostanza stupefacente del tipo cocaina del peso complessivo di 36,990 grammi, custodendone 27,820 presso la sua abitazione e detenendone sulla sua persona altri 9,170 grammi" (Fatto commesso in Tagliacozzo in data 2-3 aprile 2009), la pena concordata di anno uno e mesi dieci di reclusione ed Euro 1.600,00 di multa (condizionalmente sospesa) previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, disponendo anche la confisca e distruzione dello stupefacente in sequestro. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello de L'Aquila deducendo inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche effettuato dal GIP in violazione del disposto di cui al D.L. n. 92 del 2008 che vieta la concessione delle circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto dell'incensuratezza rilevando come, in caso di accoglimento del ricorso, dovendo procedere ad una rideterminazione della pena superiore comunque ai limiti di cui all'art. 163 c.p., anche il concesso beneficio della sospensione condizionale della pena avrebbe dovuto essere revocato.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso ritenendo insussistenti i vizi dedotti e logicamente motivata l'intervenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è infondato.
A sostegno del gravame il P.G. ricorrente ha invocato il disposto del novellato art. 62 bis c.p. in virtù del quale testualmente recita che "in ogni caso l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posto a fondamento della concessione delle circostanze di cui al primo comma".
La modifica apportata al previgente testo dell'art. 62 bis c.p. onera quindi il giudice a motivare compiutamente sulle ragioni per la concessione delle attenuanti generiche non potendosi adagiare sul mero requisito formale della incensuratezza: ragioni che, nel caso in esame, risultano soddisfatte, posto che si legge nella sentenza impugnata che tali attenuanti sono state riconosciute anche "al fine di meglio adeguare la pena al fatto".
Trattasi di una disposizione di natura sostanziale applicabile quindi ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della L. n. 125 del 2008 (in termini, tra le tante, Cass. Sez. 1, 19.5.2009 n. 23014), che anche nel periodo antecedente alla riforma aveva ricevuto un avallo identico dalla giurisprudenza dovendosi ritenere onerato il giudice di valutare, in aggiunta al requisito della incensuratezza anche tutti gli altri indici desumibili dall'art. 133 c.p. (in tal senso, Cass. Sez. 4, 25.6.2008 n. 31440). Ne consegue che al giudice è demandato - in costanza della nuova disciplina applicabile al caso di specie (commesso dopo l'entrata in vigore della L. n. 125 del 2008) - il compito di valutare anche succintamente gli elementi favorevoli dedotti dalle parti o desumibili dagli atti, rimanendo così implicitamente superati gli altri di segno negativo (in termini Cass. Sez. 6, 16.6.2010 n. 34364). Con la proposizione, ancorché sintetica, contenuta in sentenza, il giudice ha effettuato in ossequio alle nuove prescrizioni codicistiche una valutazione specifica sulla gravità del fatto (che rappresenta uno degli indici di valutazione ex art. 133 c.p.) ritenuto comunque meritevole di una sanzione mite anche in relazione ad una positiva valutazione della condotta complessiva dell'imputato sul piano oggettivo e soggettivo.
Tanto basta per ritenere il punto della sentenza gravato di ricorso esente da censure con conseguente assorbimento delle doglianze subordinate ed eventuali connesse ad una eventuale necessità di rideterminazione della pena preclusiva per la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso con la sentenza impugnata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore Generale.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2011