Sentenza 28 giugno 2018
Massime • 1
Nell'ipotesi di reato permanente, qualora la contestazione sia formulata senza indicazione dell'epoca di cessazione della permanenza – c.d. contestazione "aperta" -, in difetto di richiesta di riapertura delle indagini a seguito di decreto di archiviazione, il limite temporale della preclusione allo svolgimento delle indagini ed all'esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti va individuato non nel momento dell'emissione del decreto di archiviazione dal parte del giudice per le indagini preliminari ma nella data della relativa richiesta formulata dal pubblico ministero, mentre per i segmenti temporali successivi è consentito l'esercizio dell'azione penale per il medesimo titolo di reato, ove sia proseguita la condotta criminosa oggetto dell'originaria contestazione con mutamento della caratteristiche strutturali del reato. (Fattispecie in tema di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2018, n. 5220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5220 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2018 |
Testo completo
05220-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: -Presidente - Sent. n. sez. 1838/2018 EN GALLO -UP 28/06/2018 Relatore SERGIO DI PAOLA R.G.N. 47911/2017 GI COSCIONI GI AR IN TUTINELLI ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AM AL AO nato a [...] il [...] GH IO nato a [...] il [...] DI NO nato a [...] il [...] DI NT GI nato a [...] il [...] I' AL nato a [...] il [...] AT AO nato a [...] il [...] DA EN nato a [...] il [...] TO IA nato a [...] il [...] IS IA NS nato a [...] il [...] IS GI nato a [...] il [...] RL TE nato a [...] il [...] CI IN nato a [...] il [...] SM EG nato a [...] il [...] IN EN nato a [...] il [...] ND GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2016 della Corte d'appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere SE Di Paola Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Di Pisa che ha concluso chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza relativamente all'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/91, con diminuzione della pena in relazione ai ricorsi proposti da SI AG TO e SI IU;
rigettarsi gli altri ricorsi;
Udito l'Avv. Basilio ON Pitasi nell'interesse degli imputati TT UG e IA TA che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata per mancanza di motivazione;
annullarsi la sentenza per improcedibilita' ex art. 649 cod. proc. pen., nell'interesse dell'imputato AT;
Udito l'Avv. NC Calabrese, nell'interesse degli imputati TT UG, DI BR, IA natale, LA TE, e in sostituzione dell'Avv. IC Neto, nell'interesse dell'imputato PI TA, che si riporta ai motivi e ne chiede l'accoglimento; Udito l'Avv. Carlo Morace nell'interesse dell'imputato DI BR, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
Udito l'Avv. Emanuele Maria Genovese, in sostituzione dell'Avv. Giancarlo Murolo, nell'interesse dell'imputato AV, che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendone l'accoglimento del ricorso. Udito l'Avv. Marino Punturieri, nell'interesse dell'imputato IA IT, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
Uditi gli Avv. Francesca Aricò, in sostituzione degli Avv. GI Aricò, e Avv. Emanuele Maria Genovese, nell'interesse di RO IE, che hanno concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata. Udito l'Avv. NC Calabrese in sostituzione dell'Avv. Giulia Dieni che ha concluso depositando memoria nell'interesse dell'imputato IC RA ribadendo i motivi di ricorso. Udito l'Avv. ON Priolo, nell'interesse dell'imputato IC RA, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata. Udito l'Avv. Emanuele Maria Genovese, nell'interesse dell'imputato GI TO, che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendone l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 21/10/2016, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Reggio Calabria, in data 14/4/2014, nei confronti, tra gli altri, di PI TA, TT UG, DI BR, DI TO, IA TA, AT AO, AV IC, IT IA, SI AG TO, SI IU, LA TE, UA CE, RO IE, RA IC e TO GI, confermava la dichiarazione di responsabilità dei predetti in ordine ai delitti di cui agli artt. 416 bis, 629 cod. pen., 12 quinquies 1. 356/92, rideterminando per taluni la misura delle pene già inflitte ed assolvendo l'imputato RA IC dall'imputazione di cui all'art. 12 quinquies I. 356/92 (capo U) e l'imputato DI TO GI, dalle imputazioni di cui agli artt. 12 quinquies I. 356/92 (capo U ter), 110, 629, comma 2, cod. pen. (capo Z).
2.1. Hanno proposto ricorso per cassazione le difese degli imputati.
2.2. Nell'interesse di PI TA ha proposto ricorso la difesa deducendo: con il primo motivo di ricorso, il difetto di motivazione in ordine al profilo della responsabilità dell'imputato per il delitto associativo;
la sentenza non aveva considerato il profilo concernente la struttura dell'organizzazione (composta da soli tre soggetti, uno di essi assolto dall'imputazione e gli altri, il ricorrente e il RO, legati da vincoli di parentela), né le intercettazioni che documentavano contrasti di tipo familiare;
censurava il ricorrente le interpretazioni che la Corte aveva fornito sia di una specifica vicenda storica (relativa a lavori edili commissionati all'imputato), sia di conversazioni intercettate;
infine, quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non era stata considerata l'assenza di riscontri individualizzanti, nonché la mancata verifica dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni stesse;
con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge, in relazione al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, motivato unicamente con il riferimento alla gravità dell'imputazione di tipo associativo.
2.3. Nell'interesse di TT UG hanno proposto ricorso i difensori Avv. Pitasi e Avv. Calabrese.
2.3.1. L'avv. Pitasi con il proprio ricorso ha dedotto: con il primo motivo: violazione di legge, in riferimento all' art. 125 cod. proc. pen. e all'art. 111, comma 6 Cost., nonché difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., censurando la totale assenza di esame dei motivi appello;
con il secondo motivo di ricorso: violazione di legge, in relazione agli artt. 414 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. B), C) e E) cod. proc. pen.; era stata erroneamente disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale, per carenza del decreto di riapertura indagini, archiviate con decreto del 16.4.2009, per la partecipazione allo stesso sodalizio;
con il terzo motivo di ricorso: violazione di legge, in relazione agli artt. 414 cod. proc. pen., 416 bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. B), C) e E) cod. proc. pen.; la Corte non aveva ritenuto inutilizzabili le intercettazioni eseguite prima della data in cui era stato pronunciato il decreto di archiviazione, pur trattandosi di atti di indagine riguardanti lo stesso fatto per il quale era stato emesso il decreto di archiviazione;
anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che facevano riferimento a periodi temporali anteriori al decreto di archiviazione, anche se raccolte successivamente al decreto stesso, erano inutilizzabili;
con il quarto motivo di ricorso: violazione di legge, in relazione agli artt. 414 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. B), C) e E) cod. proc. pen.; la Corte aveva escluso l'inutilizzabilità della testimonianza di un ufficiale di p.g., che aveva riferito del contenuto di intercettazioni svolte in altro procedimento, per dimostrare che il TT avesse proseguito dell'attività di partecipazione anche dopo l'anno 2009; con il quinto motivo di ricorso: violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 267 e 271 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. B), C) e E) cod. proc. pen.; la Corte aveva erroneamente escluso l'inutilizzabilità delle intercettazioni poste a base della contestazione di cui al capo E), benché eseguite in luogo di privata dimora, diverso da quello indicato nel decreto autorizzativo;
con il sesto motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e all'art. 416 bis cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E). cod. proc. pen.; era viziata, per contraddittorietà e illogicità, la motivazione con cui era stata confermata la decisione di primo grado, circa il profilo di responsabilità per la partecipazione all'associazione di cui al capo A), in quanto gli unici elementi di prova a carico del ricorrente TT, per il periodo di partecipazione rilevante (successivo al decreto di archiviazione), erano rappresentati dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, dichiarazioni de relato smentite da uno dei soggetti indicati dal collaboratore;
con il settimo motivo di ricorso: violazione di legge, in relazione all'art. 416 bis, comma 2, cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., per l'assenza di motivazione in ordine alla partecipazione al sodalizio con ruolo direttivo, in difetto di specificazione del ruolo ricoperto;
con l'ottavo motivo di ricorso: violazione di legge, in relazione all'art. 416 bis, comma 4 e 5, cod. pen., nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. 4 B) e E) cod. proc. pen., in relazione all'affermata sussistenza del carattere armato dell'associazione, desunto da un unico episodio di acquisto da parte di un sodale, senza accertare se l'operazione fosse stata eseguita nell'esclusivo interesse del partecipe;
con il nono motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 56, 629, 628, comma 3, cod. pen., nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo E): era carente la prova in ordine al carattere ingiusto della pretesa e risultava carente la motivazione quanto all'analisi del profilo del dolo;
con il decimo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento all'art. 7 I. 203/91, contestato in relazione al reato di cui al capo E), e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; era del tutto mancante la motivazione sui presupposti per applicabilità della contestata aggravante;
con l'undicesimo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento all'art. 12 quinquies 1. 356/92, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., in relazione al reato di cui al capo T bis); era del tutto carente la motivazione, avendo evidenziato la Corte solo il dato della titolarità della vettura, rimasta nella proprietà del terzo, mentre l'assicurazione del veicolo era stata sottoscritta dal TT;
risultava illogico il dato di prova, poiché per evitare le conseguenze dell'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, il ricorrente ben avrebbe potuto far concludere il contratto di assicurazione ad un terzo;
con il dodicesimo motivo di ricorso;
violazione di legge, in riferimento all'art. 99 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; la Corte aveva ritenuto obbligatorio l'aumento per la recidiva in ragione del titolo di reato, senza motivare sulla pericolosità desunta dalla nuova condanna.
2.3.2. L'avv. Calabrese con il proprio ricorso ha dedotto: con il primo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 111, comma 3 e 4, 117 Cost.; art. 6, §§ 1 e 3, lett. d), CEDU;
artt. 525, comma 2, e 526, comma 1 cod. proc. pen., in relazione all'art. 190 bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; la sentenza impugnata aveva seguito il principio per cui l'art. 190 bis cod. proc. pen. si applica anche ai procedimenti ex art. 51, comma 3 bis cod. proc. pen.; il ricorrente ritiene tale interpretazione erronea e in contrasto con le disposizioni CEDU e afferma che la sentenza, nell'escludere che una tale interpretazione possa collidere con il principio dell'equo processo, aveva applicato in modo erroneo la norma convenzionale;
5 con il secondo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 129 e 414, 191 e 546, lett. E) cod. proc. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B), C) e E) cod. proc. pen.; era stata erroneamente disattesa l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale, per carenza del decreto di riapertura indagini, archiviate con decreto del 16.4.2009, per la partecipazione allo stesso sodalizio;
con il terzo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 546 lett. E) cod. proc. pen., art. 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B), C) e E) cod. proc. pen.; era assolutamente mancante la motivazione, in ordine alla responsabilità dell'imputato per il delitto associativo, non avendo la sentenza fornito alcuna risposta ai motivi di appello;
con il quarto motivo di ricorso: vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 192, comma 1 e 2, e 546, comma 1, lett. E) cod. proc. pen.; art. 416 bis, comma 2, cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. E) cod. proc. pen.; era stata omessa la motivazione in relazione al motivo di appello relativo alla qualifica di promotore;
con il quinto motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 416 bis, comma 4 e 5, cod. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. B), C) e E) cod. proc. pen.; era del tutto mancante la motivazione, sul motivo di appello relativo alla disponibilità di armi del sodalizio;
con il sesto motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 56 e 629 cod. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; veniva censurato il difetto di motivazione, in relazione al profilo della mancanza di prova dell'elemento costitutivo della minaccia, dell'utilità tratta dalla vittima nell'aderire alla presunta minaccia, dell'ingiusto profitto;
con il settimo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento all'art. 12 quinquies I. 356/92, contestato in relazione al reato di cui al capo S), nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; la sentenza aveva messo in risalto la titolarità formale del veicolo riferita al nipote dell'imputato e la conclusione del contratto di assicurazione da parte del prevenuto, elementi insufficienti avendo il ricorrente dimostrato che nell'anno 2007 era stata revocata la misura di prevenzione della sorveglianza di p.s.; lamentava, inoltre, il difetto assoluto di motivazione sul profilo dell'elemento psicologico del reato;
con l'ottavo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento all'art. 7 l. 203/91, contestato in relazione al reato di cui al capo E), nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; era del tutto assente la motivazione sulla sussistenza della contestata aggravante, mentre 6 non risultava che né in relazione alla tentata estorsione, né in relazione all'intestazione fittizia;
le condotte avessero agevolato il sodalizio, ovvero che fossero state poste in essere con metodo mafioso;
con il nono motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; si censurava il difetto di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e, conseguentemente, in relazione alla determinazione della misura della pena.
2.4. Nell'interesse di DI BR hanno proposto ricorso i difensori Avv. Calabrese e Avv. Morace.
2.4.1. L'Avv. Calabrese ha dedotto: con il primo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 178 lett. c), 125, comma 3, 546 comma 1, lett. E) cod. proc. pen., in relazione all'art. 111, comma 3 e 4 Cost.; art. 6, §§ 1 e 3 lett. d) CEDU, e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; era evidente il difetto assoluto di motivazione sull'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, sollevata dalla difesa in sede di discussione in appello (come indicato a pag. 110 della sentenza impugnata), per l'omessa traduzione dell'imputato detenuto all'udienza del 15.12.2011, in assenza di rinuncia del DI;
con il secondo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 111, comma 3 e 4, 117 Cost.; art. 6, §§ 1 e 3, lett. d), CEDU;
artt. 525, comma 2, e 526, comma 1 cod. proc. pen., in relazione all'art. 190 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; la sentenza impugnata aveva seguito il principio per cui l'art. 190 bis cod. proc. pen. si applica anche ai procedimenti ex art. 51, comma 3 bis cod. proc. pen.; il ricorrente ritiene tale interpretazione erronea e in contrasto con le disposizioni CEDU e afferma che la sentenza, nell'escludere che una tale interpretazione possa collidere con il principio dell'equo processo, aveva applicato in modo erroneo la norma convenzionale;
con il terzo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 416 bis cod. pen., 125, comma 3, 546, comma 1, lett. E) cod. proc. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; lamenta il ricorrente il difetto assoluto di motivazione, in ordine al profilo della responsabilità; a fronte delle censure sollevate con l'atto di appello, la sentenza non aveva fornito risposte adeguate sulla valenza e sull'idoneità del materiale raccolto a sostenere il giudizio di responsabilità dell'imputato; analogamente, non era stato affrontato il tema della portata da riconoscere alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
con il quarto motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 192, 546, comma 1, lett. E) cod. proc. pen., art. 629 cod. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; il ricorrente censura, lamentando nuovamente il difetto di motivazione, l'esame della vicenda estorsiva in danno di NO NT, per la genericità dei riferimenti al "BR" e alla sua difettosa e incerta individuazione;
con il quinto motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 629, comma 2, cod. pen., 7 I. 203/91, e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; dalla motivazione della sentenza non si apprezzavano elementi sufficienti e adeguati per ritenere dimostrata sia la qualità soggettiva del ricorrente (al contrario indimostrata, attese le considerazioni svolte in ordine alla carenza di motivazione, quanto alla responsabilità per il delitto di cui al capo A), sia il ricorso al metodo mafioso;
con il sesto motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento all' art. 416 bis, comma 4 cod. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; dalla motivazione non emergeva in alcun modo la consapevolezza del DI quanto al possesso delle armi da parte dei fratelli TO;
con il settimo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento all'art. 99, comma 4 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; era del tutto carente la motivazione sulla recidiva ritenuta dalla sentenza impugnata;
con l'ottavo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento all'art. 62 bis e 69, comma 4 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; anche in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul conseguente omesso bilanciamento con la recidiva, la motivazione della decisione d'appello era del tutto mancante.
2.4.2. L'Avv. Morace ha dedotto: con il primo motivo di ricorso: violazione di legge in riferimento agli artt. 125, comma 3, e 605 cod. proc. pen. e vizio di omessa motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; la sentenza, a fronte delle censure sollevate con i motivi di appello, con i motivi nuovi depositati ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen. e con la memoria depositata nel corso dell'udienza di discussione, si era trincerata dietro il richiamo testuale della motivazione della sentenza di primo grado, senza fornire alcuna risposta alle doglianze sollevate con l'impugnazione proposta;
con il secondo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, comma 2 e 3, cod. proc. pen. e 629 cod. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen. in relazione alla contestazione di 8 cui al capo W); lamenta il ricorrente la totale mancanza di risposte alle censure mosse con l'atto di appello, con cui erano state evidenziate le illogicità e le contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado, in ordine all'elemento materiale del delitto, alla dimostrazione del coinvolgimento del DI, alla totale assenza di elementi probatori sia per quanto concerne le condotte di minaccia sia, ancor più, quanto alla prestazione patrimoniale frutto della costrizione;
ulteriore contraddizione era emersa dalla deposizione della persona offesa, che aveva riferito di numerosi attentati subiti dopo l'epoca in cui sarebbe intervenuto l'accordo illecito con il DI;
con il terzo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, 187, 191 cod. proc. pen.; 111 Cost.; art. 7 CEDU, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B), C) e E) cod. proc. pen.; il ricorrente deduce l'inutilizzabilità della deposizione del teste di p.g. che aveva riferito sul contenuto delle conversazioni, a fronte di una perizia di trascrizione che si poneva in contrasto con quanto ascoltato e interpretato dalla polizia giudiziaria;
con il quarto motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, comma 2 e 3, cod. proc. pen., 416 bis cod. pen., 546, comma 1, lett. E), 533 comma 1 cod. proc. pen., art. 43 cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.; si deduce il difetto di prova e il vizio di motivazione nell'individuazione della condotta associativa contestata al DI;
la circostanza che in passato il DI fosse stato condannato per condotte associative, non poteva equivalere alla prova dell'attuale partecipazione ad un sodalizio mafioso;
espiata la pena, ciò che era stato accertato erano solo rapporti di natura amicale o legati a vincoli di parentela con soggetti ritenuti inseriti in contesti associativi;
si trattava di materiale insufficiente per fondare il giudizio di partecipazione al sodalizio, nel senso voluto dalla recente giurisprudenza in ordine ai caratteri del contributo richiesto;
quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, il ricorrente censurava il totale difetto di motivazione in ordine all'attendibilità intrinseca dei collaboratori, in alcuni casi smentita dalle stesse dichiarazioni;
sottolineava, infine, l'esistenza di altre dichiarazioni di collaboratori che escludevano il coinvolgimento di BR DI nelle attività del sodalizio, dopo l'arresto di NI DI;
con il quinto motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., art. 416 bis, comma 2, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; anche in relazione al ruolo contestato, di direzione ed organizzazione all'interno del sodalizio, la motivazione non aveva fornito elementi di prova, specie in relazione alle censure formulate con l'atto di appello;
con il sesto motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 533 comma 1 cod. proc. pen.; in relazione all'art. 416 bis comma 4 cod. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., con riguardo al giudizio espresso sulla sussistenza della circostanza aggravante dell'essere l'associazione contestata armata, mancando la motivazione sul dato della preordinazione della disponibilità delle armi alla realizzazione degli scopi del sodalizio;
con il settimo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; il ricorrente censura la motivazione adottata in modo cumulativo per negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche e quella utilizzata per giustificare la misura della pena inflitta;
con l'ottavo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento all'art. 99, comma 4 e 5, cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., quanto all'omessa motivazione sulle ragioni che giustificavano il riconoscimento della sussistenza della contestata recidiva.
2.5. Nell'interesse di DI TO GI hanno proposto ricorso i difensori Avv. Calabrese e Avv. Tripodi.
2.5.1. L'avv. Calabrese ha dedotto: con il primo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 178 lett. c), 125, comma 3, 546 comma 1, lett. E) cod. proc. pen., in relazione art. 111, comma 3 e 4 Cost.; art. 6, §§ 1 e 3 lett. d) CEDU, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., per aver la Corte omesso del tutto di motivare in ordine all'eccezione di nullità del giudizio di primo grado, sollevata dalla difesa in sede di discussione in appello, per l'omessa traduzione dell'imputato detenuto all'udienza svolta davanti al Tribunale in data 15.12.2011, in assenza di rinuncia dell'imputato; con il secondo motivo di ricorso: violazione di legge, in relazione agli artt. 416 bis cod. pen., 125, 3 comma, e 546, 1 comma, lett. E) cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., in riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa;
il ricorrente censura l'inconsistenza degli elementi considerati (le osservazioni di alcuni incontri con figure criminali di rilievo;
il rapporto di parentela con il fratello ON;
una raccomandazione per un'assunzione in un centro estetico;
l'indicazione delle "doti" promesse al DI), sottolinea la genericità delle indicazioni fornite dai collaboratori di giustizia e l'assenza di descrizione del contributo specifico e dinamico al sodalizio;
10 con il terzo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento all'art. 12 quinquies 1. 356/92, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., poiché la motivazione della sentenza non aveva fornito alcun dato sull'intestazione all'apparente titolare, ma si era soffermata unicamente sulla gestione dell'azienda da parte di terzi soggetti;
egualmente immotivati i dati dimostrativi del dolo specifico richiesto dalla norma;
con il quarto motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento all'art. 7 I. 203/91, e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., per l'assenza di prova del dato dell'agevolazione, mancando la dimostrazione dell'intraneità dell'imputato al sodalizio;
con il quinto motivo di ricorso: violazione di legge in relazione all'art. 416 bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., in relazione al della circostanza aggravante riconoscimento dell'associazione armata: era mancata la prova della conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza delle armi a disposizione del sodalizio;
con il sesto motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento all'art. 62 bis e 69 cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., in riferimento all'omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della misura della pena 2.5.2. L'avv. Tripodi ha dedotto: con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio di motivazione (ritenuta carente, contraddittoria e manifestamente illogica), si sensi dell'art. 606, lett. B), C) e E), cod. proc. pen., in relazione al riconosciuto ruolo di promotore e capo, poiché dalle intercettazioni riportate non si apprezzavano elementi obiettivi utili, mentre dovevano ritenersi insufficienti le aspirazioni non realizzate a ricoprire ruoli direttivi;
con il secondo motivo di ricorso: violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606, lett. B) ed E), cod. proc. pen., in riferimento all'art. 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione (ritenuta carente, contraddittoria, manifestamente illogica): non erano risultate significative le intercettazioni che riferivano dell'accordo per l'ingresso nel sodalizio, in difetto di prove sull'effettiva partecipazione successiva, tenuto conto dell'assenza di elementi di specificazione delle condotte e del ruolo, oltre che di dati attestanti una partecipazione attiva del ricorrente all'esecuzione del programma dell'associazione; con il terzo motivo di ricorso: violazione di legge, in relazione all'art. 416 bis cod. pen., 125 e 546 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione (carente, contraddittoria, manifestamente illogica), ai sensi dell'art. 606, lett. B), C) e E), in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante dell'associazione 11 armata, essendo carente la prova della conoscenza, da parte dell'imputato, dell'esistenza delle armi a disposizione del sodalizio;
con il quarto ed il quinto motivo di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione (carente, contraddittoria, manifestamente illogica), ai sensi dell'art. 606, lett. B), C) e E) cod. proc. pen.: nella motivazione, dal carattere apparente, erano del tutto assenti gli elementi sia per dimostrare la condotta di fittizia intestazione, sia per provare il dolo specifico della finalizzazione alla sottrazione dei beni a misure patrimoniali di prevenzione.
2.6. Nell'interesse di AN TA hanno proposto ricorso i difensori Avv. Pitasi e Avv. Calabrese.
2.6.1. L'Avv. Pitasi ha dedotto: con il primo motivo di ricorso: violazione di legge, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 111, comma 6 Cost., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; dal testo della decisione risultava il difetto assoluto di motivazione in relazione alle censure proposte in sede di appello, che avevano ad oggetto tutti gli elementi considerati dal giudice di primo grado (la vicenda IA IT, per cui si era sostenuto che si trattasse di -ND- mera intermediazione nel settore del calcio, agevolata dai rapporti di conoscenza amicale;
le minacce per soddisfare i propri crediti, frutto di un fraintendimento quanto all'espressione riportata in sentenza, in quanto il ricorrente intendeva far riferimento all'imminente stato di decozione che avrebbe portato al fallimento del debitore;
il ritrovamento della vettura rubata alla madre e la capacità di controllo della comunità rom, del tutto assenti nella lettura delle intercettazioni;
la disponibilità di armi, rispetto alla quale non era stato valutato il dato storico dell'assoluzione da parte del GUP dalla contestazione della detenzione di armi;
la vicenda Scambia, che si caratterizzava per il carattere privato dell'episodio e per la natura amichevole degli interventi dei conoscenti); quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, era stata dedotta in appello la genericità delle indicazioni, senza che con la motivazione si fosse data risposta a quei rilievi formulati con l'impugnazione; con il secondo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., in relazione al travisamento del contenuto delle intercettazioni indicate nella vicenda IT-ND; non era desumibile, con la certezza indicata dalla sentenza, che le espressioni del ricorrente fossero dirette a riferire di un'estorsione, né che il collegamento tra quanto discusso a cornetta aperta e le successive telefonate fosse certamente da ricollegare alla stessa vicenda;
12 con il terzo motivo di ricorso: violazione di legge in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; si contesta da parte del ricorrente la logicità della deduzione relativa alla pretesa estorsione messa in atto in danno del IT, così come l'anomalia dell'essere vittima di un furto, da parte di delinquenti comuni, un esponente di un'organizzazione criminale che dovrebbe controllare il territorio;
con il quarto motivo di ricorso: violazione di legge in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., in relazione all'omessa individuazione dello specifico contributo assicurato dal ricorrente alle attività del sodalizio. Le vicende elencate nella motivazione non erano indicative di alcun espresso e significativo contributo, essendo invece esplicative al più di una "vicinanza" o contiguità, che non può costituire base probatoria per affermare la partecipazione al sodalizio;
con il quinto motivo di ricorso: violazione di legge in riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen., 416 bis, comma 4 e 5, cod. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; era stata del tutto omessa la motivazione sul motivo di appello relativo alla disponibilità di armi del sodalizio;
con il sesto motivo di ricorso: violazione di legge in riferimento all'art. 99 cod. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; la Corte aveva ritenuto obbligatorio l'aumento per la recidiva contestata, in ragione del titolo di reato, senza motivare sulla pericolosità desunta dalla nuova condanna.
2.6.2. Con motivi aggiunti, la difesa ha ribadito i rilievi critici relativi alla contestata aggravante dell'associazione armata e alla recidiva, ritenuta senza alcuna motivazione sul punto.
2.6.3. L'Avv. Calabrese ha dedotto: con il primo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 111, comma 3 e 4, 117 Cost.; art. 6, §§ 1 e 3, lett. d), CEDU;
artt. 525, comma 2, e 526, comma 1 cod. proc. pen., in relazione all'art. 190 bis cod. proc. pen.; era erronea e in contrasto con le disposizioni Cedu l'interpretazione seguita dalla Corte per cui l'art. 190 bis cod. proc. pen. si applica anche ai procedimenti ex art. 51, comma 3 bis cod. proc. pen.; con il secondo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 3, cod. proc. pen.; 111, comma 6, Cost.; 192, comma 3, cod. proc. pen. e art. 416 bis, comma 1, 3, 4 e 5 cod. pen. e e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; era del tutto assente la motivazione sulla responsabilità dell'imputato, avendo omesso di fornire risposta alle censure sulla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori 13 (generiche e riferite a meri concetti di appartenenza o vicinanza, senza alcuna indicazione puntuale di ruoli e contributi;
in contraddizione tra loro, quanto alle dichiarazioni dei collaboratori NI e GI;
criticabili logicamente quelle rese dal Moio); contestabile era l'interpretazione delle conversazioni intercettate e considerate dalla sentenza;
ulteriori critiche di natura logica erano formulate con riguardo alla vicenda del furto dell'auto ad opera di appartenenti al gruppo rom e quanto al dato della disponibilità di due pistole da parte del ricorrente: con il terzo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 3, cod. proc. pen.; 111, comma 6, Cost.; 192, comma 3, cod. proc. pen. e art. 416 bis, comma 4 e 5 cod. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; si censura il riconoscimento della circostanza aggravante dell'associazione armata;
con il quarto motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, 546, comma 3, cod. proc. pen.; 111, comma 6, Cost.; 192, comma 3, cod. proc. pen. e art. 62 bis, 69 e 99, comma 4 e 7, 63 comma 4, cod. pen., art. 539 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; si censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche, del tutto immotivato, oltre all'assenza del giudizio di bilanciamento in senso favorevole all'imputato; ulteriori censure sono formulate in relazione all'applicazione del disposto dell'art. 63, comma 4, cod. pen. e dell'art. 539 cod. proc. pen.; con il quinto motivo di ricorso: violazione di legge, in relazione all' art. 603 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; assente la motivazione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria.
2.7.1. Nell'interesse di AT AO la difesa dell'imputato deduce: con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 649 c.p.p. e art. 416 bis cod. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.: erroneamente la Corte d'appello aveva negato il riconoscimento del ne bis in idem rispetto alla condanna pronunciata dalla Corte d'appello di Milano per il medesimo fatto;
con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 125 c.p.p. e 111 Cost. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.: si censura il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata che si era limitata alla mera riproposizione delle parti della motivazione della sentenza di primo grado senza alcun contributo rispetto alle censure mosse dall'appellante; con il terzo motivo di ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 416 bis cod. pen. e 192 c.p.p., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.: era carente la prova della partecipazione del AT al sodalizio 14 di cui al capo A); i collaboratori avevano reso dichiarazioni generiche;
mancavano riscontri e, quelli indicati, non erano utili né significativi;
con il quarto motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all' art. 416 bis, 4 e 5 comma, cod. pen. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.: la circostanza aggravante dell'associazione armata era desunta da un solo episodio riferito, mentre non era dimostrato che le armi acquistate da TO (in contropartita di cessione di stupefacenti) fossero state destinate all'uso da parte dei componenti del sodalizio;
con il quinto motivo di ricorso, violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.: la Corte aveva negato in modo illegittimo, con motivazione cumulativa, la concessione delle circostanze attenuanti generiche;
con il sesto motivo di ricorso, violazione di legge in relazione agli artt. 81, comma 2, e 133 cod. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.: era carente la motivazione sulla misura dell'aumento per continuazione, superiore a quello applicato con la sentenza della Corte d'assise di appello di Milano.
2.7.2. Con motivi aggiunti, la difesa ha ribadito l'erronea determinazione dell'aumento per la riconosciuta continuazione, perché il reato più grave era stato accertato e punito all'esito di giudizio abbreviato, passato in giudicato;
conseguentemente, l'aumento applicato nel processo doveva essere anch'esso ridotto di un terzo.
2.8. Nell'interesse di AV IC la difesa dell'imputato deduce: con il primo motivo di ricorso: violazione di legge e nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, censurando la totale assenza di risposta alle doglianze sollevate con l'atto di appello;
con il secondo motivo di ricorso: vizio di motivazione, ritenuta manifestamente illogica e contraddittoria: si richiama la dichiarazione del collaboratore De RO, da cui la Corte d'appello aveva dedotto che il AV fosse vicino alla cosca TT (mente il collaboratore aveva affermato l'intraneità del ricorrente in quel sodalizio), mentre il dato contrastava con l'imputazione che lo riconduce al gruppo RA, risultando inconciliabile con nozioni di comune esperienza che il ricorrente potesse contemporaneamente prendere parte a diverse associazioni criminali mafiose appartenenti alla 'ndrangheta; con il terzo motivo di ricorso: violazione di legge in relazione all'art. 62 bis cod. pen., in relazione alla carenza di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.9. Nell'interesse di IT IA la difesa dell'imputato deduce: 15 con il primo motivo di ricorso la violazione di legge, in relazione all'art. 416 bis cod. pen., e il vizio di motivazione, per carenza e manifesta illogicità, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; si contesta la tecnica di motivazione, d'un lato carente di specifiche risposte rispetto ai motivi di appello, dall'altro costituita da una somma aritmetica di dati probatori, senza alcun chiarimento sulle connessioni tra quei dati. In particolare, le intercettazioni riportate nella vicenda "Conad" non mettevano in evidenza quale contributo avrebbe assicurato il ricorrente in quella circostanza;
quanto ai rapporti tra la cosca RA e le altre cosche, le intercettazioni relative al preteso significato del confronto con tale ND non erano state messe a raffronto con la tesi difensiva e, comunque, non avrebbero dimostrato alcun ruolo qualificabile come proprio del soggetto associato (per le reazioni commentate dal AV); quanto ai rapporti del ricorrente con gli imputati AV e RA, la valutazione delle conversazioni era superficiale e generica, rispetto al dato della comunanza di interessi economici. Infine, anche le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia erano generiche, non pertinenti (collaboratore RE) e, comunque, indicative di rapporti non espressamente rilevanti o al più riferibili ad altre organizzazioni (collaboratore De RO). In ogni caso, dalla motivazione non era dato apprendere quale fosse, rispetto al sodalizio, il ruolo, la funzione e il contributo garantito dal IT rispetto all'ipotizzata associazione per delinquere;
con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., in relazione al diniego delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen. e al trattamento sanzionatorio, comprensivo dell'applicazione della misura di sicurezza.
2.10. Nell'interesse degli imputati SI AG TO e SI IU, la difesa dei ricorrenti deduce: con il primo motivo di ricorso: violazione di legge, in relazione agli artt. 110 cod. pen., 12 quinquies I. 356/92, art. 7 1. 203/91, 240 cod. pen., 192, comma 1 e 2 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; la sentenza non aveva affrontato alcuna delle censure formulate con l'atto di appello, omettendo di rispondere alle questioni sollevate, così come di indicare gli elementi utili per dimostrare il dato materiale dell'operata intestazione fittizia;
era errata la valutazione degli elementi di prova con travisamento dei risultati ottenuti;
le intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori attestavano il condiviso interesse degli imputati e dei TO, che non dimostravano alcun interesse nel nascondersi rispetto alla gestione del locale;
16 con il secondo motivo di ricorso, violazione di legge in riferimento agli artt. 110 cod. pen., 12 quinquies I. 356/92, art. 7 l. 203/91, 240 cod. pen., 192, comma 1 e 2 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione, per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; la sentenza aveva tralasciato di considerare la questione dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante dell'agevolazione dell'associazione cui facevano parte i fratelli TO;
allo stesso modo, nessuna risposta era stata fornita quanto alla contestazione del dolo specifico, non dimostrato;
con il terzo motivo di ricorso, violazione di legge in riferimento agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché carenza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche motivato con il solo riferimento alla "gravità delle condotte", senza valutare i plurimi elementi favorevoli indicati dagli appellanti.
2.11. Nell'interesse di LA TE, la difesa deduce: con il primo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 111, comma 3 e 4, 117 Cost.; art. 6, §§ 1 e 3, lett. d), CEDU;
artt. 525, comma 2, e 526, comma 1 cod. proc. pen., in relazione all'art. 190 bis cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; era erronea e in contrasto con le disposizioni Cedu l'interpretazione seguita dalla Corte per cui l'art. 190 bis cod. proc. pen. si applica anche ai procedimenti ex art. 51, comma 3 bis cod. proc. pen.; con il secondo motivo di ricorso: violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost., art. 192 comma 3 cod. proc. pen., art. 416 bis, comma 1, 3, 4 e 5 cod. pen. e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. C) e E) cod. proc. pen.; la sentenza impugnata doveva esser annullata per la totale assenza di motivazione (in relazione alla censurata valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e del contenuto delle conversazioni intercettate); in ogni caso, la motivazione risultava al più apparente, perché incongrua rispetto ai motivi di appello e priva di riscontri significativi sulla qualità, sul contributo e sul ruolo contestati al ricorrente;
con il terzo motivo di ricorso: violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost., art. 192, comma 1, 2 e 3 cod. proc. pen., art. 416 bis, comma 4 e 5, cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. C) e E) cod. proc. pen., in relazione all'affermata sussistenza della circostanza aggravante dell'essere l'associazione armata;
con il quarto motivo di ricorso: violazione di legge, in relazione agli artt. 125, comma 3, 546, comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost., art. 192, comma 1, 2 cod. 17 proc. pen., art. 62 bis, cod. pen., ai sensi dell'art. 606, lett. C) e E) cod. proc. pen., in relazione all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
2.12. Nell'interesse di UA CE, la difesa dell'imputato deduce: con il primo motivo di ricorso, la violazione di legge, in relazione all'art. 416 bis cod. pen., e il vizio di motivazione, per carenza e manifesta illogicità, in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto associativo;
il ricorrente evidenzia l'assenza nella motivazione della sentenza di indicazioni sulla natura e sulle caratteristiche del contributo dell'imputato; l'esistenza in atti di elementi di segno contrario non valutati (quali la separazione dalla moglie, e dalla famiglia DI, da oltre 12 anni;
l'assenza di indicazioni dei collaboratori di giustizia sulla sua persona;
l'assoluzione dell'imputato dalla contestazione di intestazione fittizia dell'azienda AV); con il secondo motivo di ricorso, la violazione di legge, in relazione all'art. 629, comma 2, cod. pen. e 7 l. 203/91, e il vizio di motivazione per carenza e manifesta illogicità, nonché per travisamento della prova;
dalle intercettazioni utilizzate per dimostrare il concorso dell'imputato nell'ipotizzata estorsione, non emergevano elementi utili per dimostrare rapporti intercorsi tra il UA e BR DI, tra il UA e NO NT, né quelle intercettazioni contenevano elementi obiettivi idonei a ipotizzare una condotta estorsiva;
con il terzo motivo di ricorso, la violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nonché vizio di motivazione, per esser carente la motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, al riconoscimento della circostanza aggravante ex art. 7 l. 203/91 e all' individuazione in concreto della pena.
2.14. Nell'interesse di RO IE, la difesa dell'imputato deduce: con il primo motivo di ricorso: la violazione di legge, in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen., 416 bis cod. pen. e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., in relazione al profilo della responsabilità dell'imputato; gli elementi a carico erano stati individuati dalla Corte d'appello attraverso l'esame di un'intercettazione (progr. 4088), che dava conto di un interessamento da parte del RO a determinati lavori edili, con richiesta di incontro con RA IC;
rilevando la dimostrata capacità del gruppo RO di controllare anche la criminalità comune operante sul territorio (in relazione ad un episodio in cui il RO avrebbe agito a tutela dei genitori di ROto TO AR); facendo leva sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia;
gli elementi erano indimostrati (alla stregua dell'effettivo contenuto delle intercettazioni che avrebbero provato il ruolo di contraddittore dell'imputato con altre cosche mafiose), contraddittori (poiché l'intervento richiesto non aveva assicurato alcun esito favorevole, così ponendosi in 18 contrasto con la dedotta capacità di controllo del territorio) e di insufficiente valenza probatoria (quanto alle dichiarazioni dei collaboratori, rimaste prive di riscontri individualizzanti); con il secondo motivo di ricorso: la violazione di legge, in relazione all' art. 416 bis, comma 2, cod. pen. e il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., in relazione al riconoscimento della qualifica apicale del ricorrente rispetto all'associazione mafiosa denominata cosca RO.
2.15. Nell'interesse di RA IC, la difesa dell'imputato deduce: con il primo motivo di ricorso: violazione di legge (artt. 192, 530, 546 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e art. 416 bis cod. pen.) e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., attesa la violazione dei principi di valutazione della prova, la manifesta illogicità e carenza di motivazione, il travisamento della prova;
era del tutto assente l'esatta individuazione delle caratteristiche della "cosca RA", restando carente la prova dei rapporti dell'imputato con quella cosca, oltre a risultare dai documenti acquisiti (sentenze definitive acquisite su richiesta della Procura) l'esistenza di una cosca RA che operava su un diverso territorio e non emergendo dalle dichiarazioni dei collaboratori, anche intranei a quella cosca, il coinvolgimento del RA, risultato sconosciuto ai dichiaranti;
non poteva ritenersi sufficiente il legame parentale (con il genitore e altri omonimi) e di affinità con il IT o di collaborazione professionale con il AV, denunciando altresì l'intrinseca contraddittorietà di tale elemento, in quanto il AV non risultava inserito nella cosca RA, semmai in quella DI;
inoltre, egualmente carente era la motivazione sulla natura e sulla qualità del contributo dell'imputato, essendo basata su affermazioni apodittiche e generiche, tratte da intercettazioni svolte tra terze persone e dalla sottolineatura di legami personali. Il ricorrente sottolineava, ancora, la contraddittorietà tra il dato dell'assoluzione del RA dall'imputazione di cui al capo U (relativa all'intestazione fittizia della ditta edile AV ad opera, appunto, del RA) e i dati concernenti l'assenza di rapporti economici tra il AV e il RA, l'affermata capacità del RA di mantenere contatti e rapporti con le altre cosche attraverso l'attività economica del AV. Censurava, ancora, l'utilizzazione delle intercettazioni operate tra terzi, senza adeguata verifica dell'attendibilità delle narrazioni;
con il secondo motivo di ricorso: violazione di legge, in riferimento agli artt. 62 bis, 81 e 133 cod. pen., in relazione al trattamento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen., con riferimento sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche, sia alla determinazione della pena.
2.16. Nell'interesse di TO GI, i difensori dell'imputato deducono: 19 con il primo motivo di ricorso: violazione di legge (artt. 192, comma 1 e 2, 533, comma 1, cod. proc. pen.), nonché vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; era apparente la motivazione quanto ai presupposti per affermare la responsabilità dell'imputato per il delitto associativo, risultando unicamente i riferimenti a due intercettazioni e la testimonianza di un ufficiale di polizia giudiziaria;
con il secondo motivo di ricorso: violazione e falsa applicazione della legge penale, in relazione all'art. 416 bis cod. pen., nonché vizio di motivazione, contraddittoria e manifestamente illogica, ai sensi dell'art. 606, lett. B) e E) cod. proc. pen.; la sentenza aveva omesso di individuare il contributo del ricorrente al sodalizio riferendo solo di sporadiche frequentazioni e equivocando quanto all'appartenenza alla famiglia mafiosa TO.
3. I difensori dell'imputato TT UG hanno depositato tempestiva memoria in data 12 giugno 2018, riproponendo gli argomenti a sostegno della questione relativa alla violazione del disposto dell'art. 414 cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che, al fine di rendere più agevole la lettura della decisione, possano essere immediatamente esaminati i motivi di ricorso che, per l'oggetto delle questioni trattate e per la formulazione dei motivi stessi con argomenti identici o del tutto analoghi, consentono una trattazione unitaria delle censure così esposte, evitando ripetizioni e sovrabbondati richiami nel corpo della sentenza.
2.1. Tra le questioni comuni, aventi ad oggetto profili processuali, rileva in primo luogo il motivo di ricorso (comune ai ricorrenti TT ricorso Avv. Calabrese, primo motivo -; DI BR ricorso Avv. Calabrese, secondo - motivo -; IA - ricorso Avv. Calabrese, primo motivo -) con il quale i ricorrenti hanno osservato che la decisione della Corte d'appello ha seguito il principio per cui l'art. 190 bis cod. proc. pen. si applica anche ai procedimenti ex art. 51, comma 3 bis cod. proc. pen.; ricorrenti ritengono tale interpretazione erronea, oltre che in contrasto con le disposizioni CEDU, e affermano che la sentenza, nell'escludere che una tale interpretazione possa collidere con il principio dell'equo processo, abbia operato un'erronea applicazione della norma convenzionale.
2.2. I motivi di ricorso sono inammissibili, perché manifestamente infondati;
ha statuito di recente questa Corte, con orientamento da condividere, che il provvedimento di ammissione dell'esame dibattimentale dei soggetti che hanno già reso dichiarazioni, previsto dall'art. 190-bis cod. proc. pen. nei procedimenti 2 020 per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., richiesto dalle parti in caso di mutamento della composizione del collegio giudicante, è condizionato dall'apprezzamento discrezionale del giudice circa la necessità di un nuovo esame sui medesimi fatti, in relazione alle ragioni che la parte richiedente ha l'onere di specificare e, eventualmente, agli ulteriori elementi di fatto emersi (In motivazione la Corte ha chiarito che tale disciplina non è in contrasto con l'art. 6, par. 1 e 3 CEDU, come interpretato dalla Corte Edu nelle sentenze del 9 luglio 2002, P.K. c. Finlandia, e del 9 marzo 2004, Pitkanen c. Finlandia)» (Sez. 6, n. 29660 del 10/04/2018, ND, Rv. 273443); la medesima disciplina è stata, altresì, ritenuta esente da dubbi di costituzionalità (Sez. 6, n. 32803 del 11/05/2012, Aiello, Rv. 253412, che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 190 bis, cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, relativamente ai procedimenti concernenti i reati di cui all'art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen., impone limiti all'ammissibilità dell'esame di testimoni o di persone indicate nell'art. 210 dello stesso codice che già abbiano reso precedenti dichiarazioni nel contraddittorio tra le parti).
2.3. Altra questione comune a molti tra i ricorsi proposti è quella che riguarda il contestato riconoscimento della circostanza aggravante del carattere armato dell'associazione di stampo mafioso, con riferimento alla cosca TT-DI- TO. I ricorrenti, con lievi differenze stilistiche, ma con condivisione della ragioni giuridiche poste a fondamento dei ricorsi, contestano la derivazione del carattere armato del sodalizio da un unico episodio, concernente una vicenda che ha riguardato l'acquisto di armi da parte di uno dei sodali (TO NC) senza che tale episodio fosse indicativo di una disponibilità comune delle armi e quindi, del potenziale utilizzo delle armi stesse, messe a disposizione non del singolo ma dell'intera compagine. Occorre precisare che sulla questione devoluta all'esame della Corte d'appello, ed oggi riproposta attraverso i ricorsi, questa Corte si è già espressa chiarendo che l'aggravante della disponibilità di armi, prevista dall'art. 416 bis, comma 4 e 5, cod. pen., è configurabile a carico dei partecipi che siano consapevoli del possesso delle stesse da parte della consorteria criminale o che per colpa lo ignorino (così nella motivazione Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda, Rv. 268677, in cui si è affermato in modo perspicuo che «il criterio di imputazione soggettiva delle aggravanti, disciplinato dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., fa leva sulla consapevolezza del fatto o sulla sua ignoranza per colpa. Peraltro, a tal fine ben può utilizzarsi anche il fatto notorio della stabile detenzione di strumenti di offesa da parte di un sodalizio mafioso (Cass. Sez. 1, n. 44704 del 5/5/2015, lana, Rv. 265254), il che certamente si pone in linea con 212 1 il tipo di approccio probatorio al quale si è fatto riferimento con riguardo alla 'ndrangheta: vuol dirsi cioè che rientra nella sfera della comune conoscenza che la 'ndrangheta utilizza mezzi di intimidazione e si avvale anche di armi»). La sentenza impugnata ha applicato in modo sostanzialmente corretto tale indirizzo giurisprudenziale;
ha, infatti, messo in luce (come risulta dall'intero impianto della motivazione) non esclusivamente un sicuro episodio di cessione di armi, in cambio di sostanze stupefacenti, operato da una guardia giurata con i fratelli TO, ma anche l'esistenza di indicazioni tratte da intercettazioni telefoniche, in cui uno degli esponenti di rilevo del sodalizio (TT UG) rivolgeva richieste di informazioni su armi detenute da una persona di sesso femminile (pag. 38 della sentenza d'appello), oltre ad altri elementi desumibili da ulteriori dialoghi intercettati, che documentavano la cessione, sempre da parte della medesima guardia giurata, di differenti e diverse armi anche in favore di altri esponenti del sodalizio, per il tramite di Sapone Sebastiano, coimputato nello stesso processo. I ricorsi su tale profilo, dunque, vanno rigettati.
2.4. Per ciò che concerne i plurimi motivi di ricorso aventi ad oggetto le censure rivolte al diniego delle circostanze attenuanti generiche, motivato dalla sentenza impugnata considerando un modo cumulativo le posizioni di tutti gli imputati appellanti, va osservato che la giurisprudenza di questa Corte, con specifico riguardo ai procedimenti aventi ad oggetto imputazioni riguardanti delitti associativi, ha affermato il principio per cui «la motivazione cumulativa di diniego delle attenuanti generiche a più coimputati consociati non difetta di genericità ove riferita alla gravità del fatto e della pericolosità dei soggetti, desunta, quest'ultima, dalla gravità del reato e dal quadro di ambiente» (Sez. 3, n. 21690 del 20/02/2013, Bonanno, Rv. 255773). La motivazione della decisione sul punto (pag. 598 della sentenza d'appello) ha fatto espresso riferimento non solo alla gravità delle condotte di reato, riferibili sia alla partecipazione ad organizzazioni di stampo mafioso, sia alla consumazione di gravi delitti di estorsione e di intestazione fraudolenta di beni, ma anche ai precedenti penali, anch'essi gravi, ascritti a taluni degli imputati, osservando che il solo dato dell'incensuratezza di altri imputati non poteva fondare da solo il giudizio sulla meritevolezza delle circostanze attenuanti generiche. Di qui, l'inammissibilità dei ricorsi proposti in relazione alle censure sul diniego delle circostanze attenuati generiche, fondate esclusivamente sulla censurato carattere cumulativo della motivazione.
3. Al fine di fornire un assetto ordinato alla lettura della decisione, ritiene la Corte di proceder in primo luogo all'esame dei ricorsi che devono essere 22 dichiarati inammissibili o rigettati, riservando successivamente l'esame dei ricorsi che invece presentano motivi che ne comportano l'accoglimento. Ricorso PI TA 4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché riproducendo i motivi di appello, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, ne evidenzia il difetto di specificità. Secondo il consolidato e condivisibile orientamento di questa Corte (tra le più recenti, Sez. 4, n. 38202 del 7/7/2016, Ruci, Rv. 267611; Sez. 6, n. 34521 del 27/6/2013, Ninivaggi, Rv. 256133; Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardo, Rv. 254584), è inammissibile per difetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censure dedotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezza della sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti, in quanto «contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è (...) innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta». Né può affermarsi che la redazione del motivo di ricorso mediante la riproduzione grafica del motivo d'appello possa esser utilizzata come implicita denuncia del vizio di omessa motivazione da parte del giudice d'appello; infatti, la mera riproduzione grafica del motivo d'appello costituisce motivo di inammissibilità sia perché si propongono, attraverso il ricorso, censure di merito, sia in quanto quelle censure non risultano mediate dalia necessaria specifica e argomentata denuncia del vizio di omessa motivazione (specie nelle ipotesi di motivazione cosiddetta apparente che) denuncia che è soggetta all'obbligo di argomentazione circa la decisività del vizio. Nel lamentare il difetto di motivazione in ordine al profilo della responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. il ricorrente ha riproposto la censura dell'omessa considerazione del profilo concernente la struttura dell'organizzazione, composta solamente da tre individui, uno di essi assolto dall'imputazione e gli altri, il ricorrente e il RO, legati tra loro da vincoli di parentela (dato che trovava conferma nelle intercettazioni che documentavano contrasti di tipo familiare); ha criticato le interpretazioni che la Corte d'appello aveva fornito sia di una specifica vicenda inerente ad un'attività di lavori edili commissionati all'imputato, episodi del tutto neutri e da ricondurre allo svolgimento di ordinarie attività d'impresa, sia di conversazioni intercettate che non erano indicative di fatti rilevanti nella prospettiva della dimostrazione della 23 partecipazione al sodalizio, poiché riconducibili a vicissitudini personali sul piano dell'attività di lavoro;
infine, quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ha lamentato che non era stata considerata l'assenza di riscontri individualizzanti, oltre a rilevare la mancata verifica dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni stesse. Le censure relative all'assetto del sodalizio, ignorano che la descrizione delle singole cosche, non escludeva l'attribuzione del ruolo di partecipazione nel contesto dell'associazione che operava sul territorio attraverso le cosche che la stessa imputazione definisce articolazioni della medesima organizzazione criminale (ndrangheta) esistente sul territorio di Reggio Calabria. I rilievi sui rapporti di parentela e sulle diatribe interne non conducono ad escludere necessariamente la rilevanza e il significato dei rapporti comunque esistenti che documentavano una comunanza di interessi illeciti, come motivato dalla sentenza d'appello. Quanto alla vicenda relativa all'esecuzione di taluni lavori (c.d. vicenda Papale) la motivazione della sentenza impugnata, pur se sintetica, dà però conto degli elementi utili per superare le censure dell'appellante. In particolare, dalla motivazione emerge l'esistenza di una pluralità di fonti di prova che convergono nell'attribuire al ricorrente un ruolo attivo e durevole nell'ambito del sodalizio;
il sicuro inserimento dell'PI nel settore delle imprese edilizie, ove operava con modalità tipiche dell'intimidazione mafiosa;
il collegamento con altri imprenditori collusi con l'organizzazione; l' affermazione, operata in modo diretto, del potere di controllo del territorio e delle attività d'impresa che si dovevano svolgere nelle zone ove l'PI operava (come dimostrato da intercettazioni espressamente richiamate pp. 472-73 della sentenza d'appello -) ; il riferimento espresso a - estorsioni imposte e rispetto alle quali il ricorrente criticava il cognato, RO IE, per la poca incisività nel pretendere i pagamenti;
il progetto di intestazione alla moglie delle quote sociali, in modo da potere accedere a un più ampio numero di bandi di gara pubblici;
le indicazioni convergenti dei collaboratori sull'inserimento del ricorrente nell'ambito dell'associazione. Rispetto a questa struttura dell'apparato motivazionale, il ricorrente non specifica in quale misura l'eventuale venir meno di singoli elementi di prova, quali quelli indicati nel ricorso, sarebbe stato in grado di scardinare l'intero impianto motivazionale della sentenza impugnata.
4.2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché del tutto generico: il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché motivato unicamente con il riferimento alla gravità dell'imputazione di tipo associativo. La motivazione così adottata, per le ragioni indicate in premessa (v. supra § 2.4.), 24 risulta corretta e rispettosa dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità sul punto, mentre il ricorrente non ha saputo indicare elementi diversi e tali da metter in discussione la correttezza di quelle argomentazioni. Ricorso DI TO 5.1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è infondato. Il ricorso dell'Avv. Calabrese.
5.2.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché generico, oltre ad esser manifestamente infondato. Di là dall'inconferenza del contenuto del motivo, nella misura in cui si fa sempre riferimento alla posizione non dell'imputato, ma dell'omonimo DI BR, val rilevato che l'eccezione processuale era del tutto destituita di fondamento, poiché dalla lettura del verbale dell'udienza del 15 dicembre 2011, svoltasi dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, emerge con certezza che DI TO GI, detenuto al momento della celebrazione di quell'udienza, non era presente pur essendo stata disposta la sua traduzione;
tale circostanza era considerata dal Tribunale, che aveva dato atto delle difficoltà esecutive rappresentate dalla Direzione dell'istituto penitenziario ove era ristretto il DI nell'eseguire la traduzione dell'imputato detenuto, difficoltà che avevano portato quella Direzione a richiedere di posticipare l'orario dell'udienza fissata;
in quell'udienza, sulla scorta di tale situazione, nessuna attività processuale veniva espletata disponendosi semplicemente il rinvio del processo ad altra udienza. L'omesso esame della doglianza da parte della Corte d'appello, dunque, non inficia in alcun modo la decisione adottata;
è principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello per cui «in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte» (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; nonché Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280).
5.2.2. Il secondo motivo è infondato. Il ricorso, che poggia su una diffusa riproduzione degli orientamenti di legittimità sulle caratteristiche del sodalizio di stampo mafioso e sul contenuto della prova necessaria per affermare la partecipazione a quei sodalizi, giunge a censurare l'assetto della motivazione delle sentenza impugnata in ragione della tecnica di redazione, improntata alla ripetuta trascrizione di brani della sentenza di primo grado, criticando la valenza degli elementi considerati quali indicatori significativi della posizione del ricorrente nel sodalizio e del contributo da lui fornito. 25 Quelle indicate, in realtà, sono censure superate dalla motivazione che, pur se sintetica nelle valutazioni del materiale probatorio illustrato con la tecnica del richiamo per relationem, ha individuato specifici dati fattuali, collocati nel tempo e riscontrati obiettivamente dal contenuto di intercettazioni telefoniche e servizi di osservazione, utili per delineare la posizione ricoperta e il ruolo del ricorrente: in particolare, rilevano la frequenza di incontri tra DI TO GI e esponenti di spicco di articolazioni della 'ndrangheta nel territorio calabrese (in particolare, con SA IC e PE CE, indicati come esponenti di primissimo piano dell'organizzazione di stampo mafioso nel territorio di Reggio Calabria e di ROrno); l'attribuzione al DI di ruoli di temporanea sostituzione delle posizione ricoperta dal fratello DI ON (circostanza riferita anche da un collaboratore di giustizia), noto quest'ultimo agli interlocutori che si confrontavano con il ricorrente come il riconosciuto vertice dell'articolazione facente capo alla famiglia DI, tanto da affermare che in attesa della liberazione di DI ON il ruolo di responsabile dell' organizzazione era, appunto, affidato al ricorrente;
in questo contesto, ulteriori indizi significativi venivano tratti dalla interpretazione di alcune conversazioni intercettate in cui altri esponenti di rilievo delle cosche discutevano delle cariche che potevano essere riconosciute al ricorrente (le c.d. doti, attribuzioni di ruoli nella scala gerarchica dell'associazione mafiosa calabrese). Si tratta, considerando complessivamente questi dati obiettivi, di indicatori di una collocazione non casuale, né fortuita, del ricorrente in un contesto criminale;
il compito di tenere i contatti con altri esponenti di cosche di analogo stampo mafioso, il ruolo di sostituto del congiunto (pacificamente riconosciuto quale esponente di vertice del sodalizio), con l'implicita assunzione di una posizione operativa tale da richiedere l'attribuzione e il riconoscimento delle doti (che rappresentano il "titolo" mediante il quale i componenti del sodalizio vengono considerati e rispettati nell'ambito dell'organizzazione criminale), rappresentano elementi univoci della stabile partecipazione, che si estrinseca positivamente nella capacità di relazionarsi con altri appartenenti di omologhe articolazioni sul territorio calabrese;
così come significativo è l'episodio riferito ad altra epoca temporale (nell'anno 2002), significativo della capacità di intervento per la risoluzione di problemi legati alle attività imprenditoriali nel settore edile, quando il DI veniva indicato personalmente da RI IC, altro esponente riconosciuto dell'organizzazione mafiosa, come soggetto in grado di convincere un proprietario di un terreno a cederlo all'imprenditore che si era rivolto al RI.
5.2.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La lettura del motivo non si cura di precisare a quale delle imputazioni (capi U bis e U quater) facciano riferimento le censure sollevate;
solo attraverso il raccordo tra le pagine della 26 decisione che vengono richiamate e le illustrazioni delle considerazioni del ricorrente, si coglie come la quasi totalità delle doglianze faccia riferimento all'imputazione di cui al capo U bis, restando invece confinate quelle dirette verso il capo d'imputazione U quater a poche notazioni, del tutto aspecifiche e prive di indicazioni di fatto e di diritto rispetto alla motivazione della sentenza impugnata. Va, altresì, considerato che il profilo della questione attinente al dato dell'attribuzione della titolarità dell'impresa costituita dal ricorrente (non provata, secondo la prospettazione del ricorso, per aver concentrato la sentenza l'analisi degli elementi raccolti esclusivamente nella dimostrazione del dato gestionale dell'attività d'impresa) non aveva formato specifico oggetto del motivo di impugnazione, come risulta sia dall'esposizione dei motivi di appello, sia dalla lettura dell'atto di impugnazione;
va, comunque, rilevato che la motivazione della sentenza indica una pluralità di elementi indiziari che convergono nella dimostrazione dell'attività di gestione, sotto plurimi aspetti, che non può che rappresentare la manifestazione di un interesse alla conduzione dell'attività d'impresa in ragione degli investimenti in esse effettuati. L'esercizio in forma imprenditoriale dell'attività edilizia in una regione distante dalla Calabria, con ripetuti contatti tra il figlio dell'apparente titolare (dato dichiarato espressamente in una conversazione intercettata) e il ricorrente, volti a dirimere questioni operative, aspetti attinenti sia ai profili amministrativi che a quelli tecnici e di direzione della forza lavoro, con sicuro interessamento allo svolgimento dell'attività economica e aziendale, rappresentano elementi logici di indubbia valenza nella dimostrazione che l'intestazione fittizia sia stata operata da colui che di fatto gestiva l'attività d'impresa, non risultando differenti logiche spiegazioni di un siffatto interessamento costante nel tempo. contrasto con l'orientamentoTale ricostruzione non si pone in giurisprudenziale richiamato dal ricorrente, secondo il quale ai fini dell'integrazione del reato di intestazione fittizia di beni, di cui all'art. 12- quinquies, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, non è sufficiente l'accertamento della mera disponibilità del bene da parte di chi non ne risulta essere formalmente titolare, in quanto occorre la prova, sia pur indiziaria, della provenienza delle risorse economiche impiegate per il suo acquisto da parte del soggetto che intenda eludere l'applicazione di misure di prevenzione» (così da ultimo, Sez. 6, n. 26931 del 29/05/2018, Cardamone, Rv. 273419); e ciò perché la motivazione ha appunto fornito la prova indiziaria della provenienza delle risorse economiche e organizzative, riferibili al ricorrente, tenuto altresì conto della peculiarità dell'oggetto dell'intestazione fittizia, rappresentato da un'impresa individuale. 27 Le medesime considerazioni si attagliano alle censure relative all'intestazione fittizia della società che gestiva un esercizio commerciale in Roma;
riducendo il quadro probatorio gravante sul ricorrente ad alcuni dettagli di conversazioni intercettate, il ricorrente sembra ignorare i dati logici inoppugnabili che la sentenza deriva dalla circostanza delle richieste rivolte al DI per valutare l'opportunità della cessione della società, per conoscere i dati documentali utili per avviare le trattative, per sondare differenti offerte di acquisto, richieste che per logica deduzione dovevano essere rivolte al soggetto che avrebbe tratto utilità dalla cessione in quanto, evidentemente, aveva utilizzato risorse finanziarie per la costituzione di una società (in cui apparivano socie accomandanti ed accomandatarie due donne residenti a [...]), costituzione avvenuta presso uno studio notarile di Reggio Calabria e il cui consulente commerciale svolgeva la sua attività a Siderno. Infine, del tutto generiche risultano le censure rivolte a criticare la motivazione quanto al profilo dell'elemento psicologico, a fronte dei dati storici riferiti dallo stesso appellante, dell'avvenuta sottoposizione del DI in passato a misure di prevenzione personali, ciò che costituiva un indice significativo dell'elevata possibilità che altri ed analoghi provvedimenti potessero esse adottati nei suoi confronti, anche alla luce della posizione ricoperta nel sodalizio.
5.2.4. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile, perché del tutto generico essendo affidato alla riproduzione di massime giurisprudenziali, senza alcuna specifica censura che non oltrepassi la contestazione dell'assenza di prova dell'intraneità del DI nel sodalizio (circostanza che è smentita dalla motivazione sulla contestazione del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., come indicato nel § 5.2.2.) 5.2.5. Il quinto ed il sesto motivo sono entrambi inammissibili, per le ragioni esposte nella premessa con cui sono state esaminate le questioni comuni a più ricorrenti (v. il § 2.3 e 2.4.). Ricorso Avv. Tripodi.
5.3.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché del tutto generico;
le censure mosse alla sentenza impugnata sul riconoscimento della qualifica di cui all'art. 416 bis, comma 2, cod. pen. non tengono conto delle indicazioni scaturenti dalla motivazione complessivamente considerata, che in più punti ha messo in rilievo gli elementi che attestavano il ruolo assunto dal ricorrente in ragione dello stato detentivo del fratello DI ON, ruolo che imponeva l'assunzione di decisioni e iniziative proprie di colui che deve svolgere funzioni di organizzazione e direzione del sodalizio (come già evidenziato nell'esame del secondo motivo del ricorso dell'Avv. Calabrese, supra § 5.2.2.). 28 5.3.2. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile, in quanto generico nella contestazione del valore degli elementi raccolti per affermare la responsabilità dell'imputato in relazione alla contestazione associativa (v. ancora il § 5.2.2. dedicato all'esame del secondo motivo del ricorso dell'Avv. Calabrese).
5.3.3. Il terzo motivo di ricorso, concernente la circostanza aggravante del carattere armato del sodalizio, è inammissibile per le ragioni esposte nella premessa con cui sono state esaminate le questioni comuni a più ricorrenti (v- supra § 2.3.).
5.3.4. Il quarto ed il quinto motivo di ricorso, che attengono alle contestazioni relative ai delitti di intestazione fittizia, sono infondati, poiché ripropongono sostanzialmente le medesime censure sollevate con il ricorso Calabrese, sicché può rinviarsi alle ragioni illustrate nell'esame del terzo motivo di ricorso proposto dal detto difensore (v. supra § 5.2.3.). Ricorso AT 6.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché del tutto generico. Il ricorrente affida le proprie censure unicamente al richiamo ai contenuti della giurisprudenza di legittimità che hanno delineato l'associazione a delinquere di stampo mafioso 'ndrangheta come struttura unitaria, facendo discendere la necessaria sovrapposizione di condotte partecipative poste in essere, pur se in ambiti geografici differenti, in relazione alla medesima realtà criminale. Manca, invece, nel testo del ricorso l'indicazione degli elementi che dovrebbero fondare il giudizio sull'identità dell'associazione cui ha preso parte il ricorrente, agendo sia nel territorio calabrese, che in quello lombardo, elementi che la giurisprudenza di legittimità ha individuato nell' elemento personale (con la distribuzione gerarchica dei ruoli), nelle strutture organizzative e logistiche, nell'ambito territoriale e nella tipologia dei reati-fine, con l'ulteriore verifica dell' autonomia decisionale ed operativa dell'una rispetto all'altra (Sez. 5, n. 5143 del 21/12/2010, dep. 2011, Nicoscia, Rv. 2496960, relativa ad una fattispecie concernente organizzazioni criminali facenti riferimento alla struttura tipica della mafia calabrese;
nel senso che «la contestata appartenenza ad una sottosezione della "ndrangheta" (cosiddetta "locale") non costituisce "medesimo fatto" della contestata appartenenza diretta all'organo di vertice del medesimo sodalizio criminale (cosiddetta "provincia"), in quanto tale preclusivo della possibile emissione di una successiva ordinanza di misura coercitiva per il secondo addebito»>, v. Sez. 6, n. 17700 del 16/04/2014, Pollifroni, Rv. 259862). Così prospettando la censura, il ricorrente non tiene conto, inoltre, della risposta fornita, attraverso la motivazione della sentenza impugnata, alla medesima doglianza già sollevata con l'atto di appello, evidenziando la diversità organizzativa e funzionale tra le due associazioni. 29 6.2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perché generico e aspecifico. Il ricorrente, dopo aver rievocato l'insegnamento di questa Corte in ordine alle caratteristiche del vizio di assenza di motivazione, descrive la tecnica redazionale della sentenza di appello, ne sottolinea il pedissequo richiamo alla decisione di primo grado e, quindi, deduce il vizio di motivazione, senza però dare conto di quali fossero le doglianze sollevate con l'atto di appello e in quale misura le stesse siano rimaste insolute.
6.3. Anche il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché generico nella formulazione e comunque non consentito, alla luce della medesima genericità che caratterizzava il motivo di impugnazione sul profilo dedotto. E' principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello per cui in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte» (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; nonché Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). A medesime conclusioni deve giungersi ove, dalla lettura dell'atto di appello, risulti la manifesta inammissibilità del motivo di impugnazione proposto, perché manifestamente infondato (Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265878; Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157) o perché carente di specificità, così come richiesto dal combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. D) e 591, comma 1, lett. C), cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700: « Il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione»), in quanto in entrambe le situazioni processuali l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Già l'esposizione dei motivi di appello contenuta nella sentenza impugnata denuncia con evidenza il carattere assolutamente generico del motivo di appello, proposto in relazione al profilo della responsabilità dell'imputato per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.; e eguale giudizio va espresso in relazione al testo dell'impugnazione che si esauriva nella contestazione del ruolo di dirigente del sodalizio e della circostanza aggravante dell'associazione armata, senza censura alcuna sul profilo della responsabilità per la partecipazione al sodalizio. 30 A fronte di tale genericità, motivo di sicura inammissibilità dell'impugnazione, la Corte ha comunque dato conto del materiale probatorio raccolto e esaminato dalla sentenza di primo grado, con particolare riguardo a specifici aspetti della posizione ricoperta dal AT, desumibili da vicende narrate da terzi soggetti (come tali non interessati a fornire ricostruzioni frutto di millanterie, o di esagerate ricostruzioni in fatto) in cui emergeva il ruolo del AT come soggetto in grado di assicurare protezione nell'ambito di controversie di natura civilistica, grazie all'attribuzione di capacità di intervento e risoluzione di conflitti in un territorio e in un contesto geografico ove tali poteri sono riconosciuti esclusivamente ad appartenenti a organizzazioni criminali;
ha indicato episodi desunti dal contenuto di intercettazioni che documentavano la capacità del AT di fare ricorso all'ausilio di soggetti che gli potevano garantire assistenza nel sottrarsi all'esecuzione di provvedimenti restrittivi, sintomo di collegamenti con struttura organizzate, pur se coincidenti con legami parentali;
ha sottolineato la disinvoltura dimostrata dall'imputato nell'imporre, nel settore delle vendite usate di auto in cui operava, prezzi di vendita di autoveicoli in suo favore, a conferma della capacità di fare leva sul prestigio criminale che lo accreditava nel contesto ambientale.
6.4. Il quarto motivo di ricorso, relativo alla denunciata insussistenza delle condizioni per il riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4 e 5, cod. pen., è infondato, per le ragioni espresse nella parte introduttiva, cui si fa rinvio (v. supra § 2.3.).
6.5. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile, perché generico nella formulazione oltre che manifestamente infondato;
alle considerazioni già svolte nella parte introduttiva (v. supra § 2.4.), va aggiunto l'argomento che contrasta il lamentato difetto di motivazione, nel discernere le posizioni dei singoli imputati, anche in ragione dello stato di incensuratezza di alcuni di essi (quali, appunto, il AT), poiché dal testo della sentenza d'appello risulta che la Corte ha considerato anche tale elemento, ritenendolo correttamente non rilevante in sé, giusta il disposto dell'art. 62 bis cod. pen., in assenza di ulteriori elementi positivi valutabili in favore del ricorrente (che non li ha neppur indicati nel corpo del ricorso).
6.6. Il sesto motivo di ricorso è anch'esso infondato. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 2, n. 18944 del 22/03/2017, Innocenti, Rv. 270361; Sez. 4, n. 23074 del 22/11/2016, dep. 2017, Paternoster, Rv. 270197; Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Aquila, Rv. 268731), in tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione 31 della pena-base. Nel caso in esame, la Corte d'appello ha individuato il più grave delitto in quello già oggetto del giudizio della Corte d'Assise di appello di Milano, fissando la relativa misura in quella stabilita da quella decisione;
ha, quindi, operato l'aumento per la continuazione, in relazione al delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso per cui il AT è stato ritenuto responsabile, valutando ai fini della commisurazione dell'aumento di pena tutti gli indici di cui all'art. 133 cod. pen., ed in particolare la gravità del reato e la capacità a delinquere dell'imputato, "con particolare riferimento, viste le condotte contestate, all'ingente disvalore dei fatti, desumibile dalla gravità del danno e del pericolo cagionato alla comunità" (pag. 599 della sentenza).
6.7. Quanto, infine, al motivo aggiunto concernente l'erronea determinazione della misura dell'aumento ex art. 81 cod. pen. (in quanto il reato più grave era stato accertato e punito all'esito di giudizio abbreviato, passato in giudicato, sicché anche l'aumento di pena operato nel presente processo doveva essere ridotto di un terzo), lo stesso è infondato;
come hanno statuito le Sezioni unite di questa Corte (n. 35852 del 22/02/2018, Cesarano, Rv. 273547) l'applicazione della continuazione tra reati giudicati con il rito ordinario e altri giudicati con il rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi - siano essi reati cd. satellite ovvero reati che integrino la violazione più grave - deve essere applicata la riduzione di un terzo della pena, a norma dell'art. 442, comma secondo, cod. proc. pen.», sicché risulta corretto il calcolo operato dalla sentenza impugnata. 7. È opportuno, prima di procedere all'esame degli ulteriori ricorsi, fissare i criteri metodologici che devono esser osservati quando, come nel presente processo, tutti i ricorrenti denuncino il vizio della motivazione della sentenza impugnata, per essere la stessa sostanzialmente assente, a fronte delle doglianze che erano state esposte nei singoli atti di appello.
7.1. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio della mancanza di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., ricorre non solo nelle ipotesi in cui si apprezzi il materiale difetto grafico della motivazione, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza, in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività; tale verifica presuppone il necessario esame, da parte del giudice di legittimità, dei motivi di appello al fine di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità delle censure formulate con l'atto di appello, quale 32 necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte (Sez. 6, n. 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763; Sez. 5, n. 6945 del 09/05/2000, Murante, Rv. 216765; Sez. 2, n. 4830 del 21/12/1994, Loisi, Rv. 201268).
7.2. Con orientamento egualmente consolidato la giurisprudenza di legittimità, se ritiene che sia legittimo il ricorso al richiamo per relationem della sentenza di primo grado da parte del giudice di appello, quando siano concordi e coerenti i criteri di valutazione del materiale probatorio, dando luogo all'ipotesi della c.d. doppia conforme (sicché le motivazioni delle sentenze si integrano tra loro e possono così fornire elementi in grado di superare le censure proposte con il ricorso per cassazione), ha altresì fissato il principio, ormai costante, secondo il quale < è affetta da nullità per difetto di motivazione la sentenza di appello che, a fronte di motivi specifici di impugnazione con cui si propongono argomentate critiche alla ricostruzione del giudice di primo grado, si limiti a "ripetere" la motivazione di condanna senza rispondere a ciascuna delle contestazioni adeguatamente mosse dalla difesa con l'atto di appello» (così, da ultimo, Sez. 2, n. 56395 del 23/11/2017, Floresta, Rv. 271700; nonché Sez. 3, n. 27416 del 01/04/2014, M, Rv. 259666; Sez. 4, n. 6779 del 18/12/2013, dep. 2014, Balzamo, Rv. 259316; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254102).
7.3. A fronte, quindi, di ricorsi che mirino a censurare l'assunto difetto di motivazione, deve procedersi all'esame del contenuto dell'atto di appello, verificarne la specificità quanto al suo contenuto e la decisività dei profili oggetto di critica rispetto alla decisione assunta, per poi valutare se la sentenza d'appello, pur attraverso il richiamo alla motivazione del giudice di primo grado, abbia fornito risposte, eventualmente implicite, ma che siano in grado di superare le critiche formulate, dando conto delle ragioni in fatto o degli argomenti logici utili a quel fine. Ricorso TT UG 8.1. Esaminando preliminarmente le questioni processuali dedotte con i motivi di ricorso, il primo motivo del ricorso formulato dall'Avv. Calabrese è inammissibile per le ragioni esposte nella parte iniziale della motivazione (v. supra § 2.2.).
8.2. Il secondo motivo del ricorso dell'Avv. Pitasi, così come il secondo motivo di ricorso dell'Avv. Calabrese, sono entrambi fondati, nei limiti e con le precisazioni che seguono. Con l'atto di appello era stata dedotta la questione concernente la declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, rispetto al reato associativo contestato, per l'effetto preclusivo del ne bis in idem. Il TT è stato condannato. per il delitto contestato al capo A), "limitatamente al periodo 33 compreso tra il 6.7.2003 ed il 30.6.2011"; dagli atti emergeva che il TT era già stato indagato per il medesimo reato associativo nel p.p. 1595/01 RGNR DDA, con iscrizione della notitia criminis nei suoi confronti per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. avvenuta il 5 luglio 2001, con le conseguenti indagini concluse il 5 luglio 2003; il P.m. aveva formulato richiesta di archiviazione nell'anno 2007, accolta dal G.i.p. con decreto emesso il 16 aprile 2009. Erano state avviate nuove indagini, che avrebbero condotto al rinvio a giudizio del TT per questo processo, sulla base di una nuova iscrizione nel registro degli indagati per il medesimo reato, ma con riferimento ad un periodo posteriore;
il procedimento era stato instaurato senza che, per il precedente procedimento avente ad oggetto il medesimo reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., vi fosse stata richiesta di riapertura delle indagini, nonostante TT UG si fosse trovato nuovamente a rispondere del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. dal 1991, con condotta permanente (capo A). La Corte d'appello aveva riaffermato il principio, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la preclusione processuale alla riapertura delle indagini, in assenza di un apposito decreto di autorizzazione del GIP, concerne il caso in cui le nuove indagini riguardino lo stesso fatto e le stesse persone oggetto del decreto di archiviazione che ha chiuso la precedente fase investigativa;
conseguentemente, la sanzione di inutilizzabilità, derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen., era diretta a colpire solo gli atti che avessero riguardato lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine, principio questo che doveva valere anche per i reati permanenti in relazione ai quali il provvedimento di archiviazione, relativo ad indagini concernenti fatti od elementi temporalmente definiti, non imponeva di richiedere il decreto di riapertura delle indagini, se queste avessero riguardato fatti o elementi diversi o successivi. Sulla scorta dell'applicazione di questi principi alla fattispecie considerata, la Corte aveva ritenuto che il decreto di archiviazione del GIP, emesso nell'aprile del 2009, avesse ad oggetto la richiesta di archiviazione del P.M. dell'aprile del 2007 che, a sua volta, aveva ad oggetto le indagini svolte nei confronti del TT per il reato di cui all'articolo 416 bis cod. pen., nel periodo 5 luglio 2001 5 luglio - 2003; pertanto, la preclusione allo svolgimento di ulteriori indagini doveva riguardare solo i fatti oggetto di indagini espletate in quel biennio. I ricorrenti, facendo leva sull'orientamento giurisprudenziale che ancora al momento della pronuncia del decreto di archiviazione l'effetto preclusivo quanto allo svolgimento d'indagini per il medesimo reato, avente carattere permanente, hanno censurato l'individuazione operata dalla Corte d'appello che, invece, aveva - - 34 - fatto riferimento a un criterio "sostanzialistico" collegato direttamente al periodo di svolgimento delle indagini. Va osservato che le censure formulate sono fondate, pur se con differente individuazione del momento in cui deve ritenersi fissata la preclusione derivante dall'intervento del decreto di archiviazione, rispetto alle indagini svolte per un reato di natura permanente. L'evoluzione giurisprudenziale sulle questioni sollevate dai ricorrenti può essere agevolmente riassunta nei termini che seguono: fissato il principio che individua nel difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini la causa che determina l'inutilizzabilità degli atti d'indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione e preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero (a partire dalla pronuncia a Sezioni unite, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834, cui hanno fatto seguito conformi decisioni: Sez. 1, n. 17511 del 22/09/2016 - dep. 06/04/2017, Mazzetti, Rv. 269813; Sez. 6, n. 29479 del 10/05/2017, Bartoli, Rv. 270413), con riguardo alle fattispecie in cui il decreto di archiviazione sia stato pronunciato per ipotesi concernenti reati permanenti, quali i delitti associativi, si è progressivamente affermato l'indirizzo che esclude, in assenza della richiesta di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen., la preclusione della possibilità di valutare i comportamenti e i fatti successivi all'archiviazione, che valgano a dimostrare la consumazione del reato anche alla luce delle condotte pregresse poste in essere dall'imputato (Sez. 2, n. 14777 del 19/01/2017, Caponera, Rv. 270221; Sez. 5, n. 43663 del 14/05/2015, Caponera, Rv. 264923; Sez. 2, n. 26762 del 17/03/2015, Sciascia, Rv. 264222; Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011, dep. 2012, Panzeca, Rv. 252113). Si è infatti osservato che il fatto integrativo del delitto associativo «può essere scisso in vari "segmenti temporali"; di conseguenza, l'archiviazione pronunciata rispetto a un determinato "segmento", cui non si accompagni il decreto autorizzativo di cui al[l'] art. 414, comma 1, c.p.p., non preclude lo svolgimento di nuove indagini e, quindi, l'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumazione dell'illecito de quo limitatamente a "segmenti temporali" successivi alla detta archiviazione» (in questi termini, Sez. 2, n. 26762 del 17/03/2015, Sciascia, cit.). haLa sentenza impugnata, facendo applicazione di tale orientamento, ritenuto che il decreto di archiviazione intervenuto nell'aprile dell'anno 2009, precludesse l'esercizio dell'azione penale unicamente per i fatti successivi al 6 luglio 2003, in quanto doveva ritenersi che la richiesta di archiviazione formulata dal P.m. riguardasse il periodo delle indagini condotte, dal 5 luglio 2011 al 5 luglio 2003. 35 Dall'esame degli atti risulta che la contestazione formulata nel procedimento, archiviato in data 16 aprile 2009, riguardava il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., "commesso il 1^ gennaio 1999 e tuttora permanente". L'effetto preclusivo della pronuncia del decreto di archiviazione deve, dunque, essere delimitato dall'oggetto della contestazione, così come formulata dall'ufficio del P.m. e rispetto alla quale il P.m. procedente ha ritenuto di richiedere la pronuncia del decreto di archiviazione. Mentre ove la richiesta ha ad oggetto una contestazione delimitata temporalmente (c.d. contestazione chiusa) l'oggetto della pronuncia del decreto di archiviazione è agevolmente individuabile nel segmento temporale considerato nella contestazione formulata dal P.m., indipendentemente dal momento in cui la richiesta stessa è rivolta al G.i.p., a differenti conclusioni deve giungersi ove la contestazione formulata non contenga l'indicazione del termine finale di permanenza del delitto contestato (c.d. contestazione aperta). In tale ipotesi, occorre stabilire quale sia l'ambito temporale che comprende la contestazione contenuta nella richiesta del P.m., così individuando l'oggetto della valutazione operata dal G.i.p. con il successivo decreto di archiviazione. La Corte non ignora il precedente indicato dalla difesa del ricorrente (Sez. 6, n. 25266 del 03/04/2017, Polimeni, Rv. 270153) che, nella parte non massimata della motivazione, ha statuito il principio secondo il quale l'effetto preclusivo opera sino al momento dell'emissione del decreto di archiviazione, rendendosi necessario "un accertamento giudiziale in ordine alla delimitazione temporale della permanenza del reato"; ma questo Collegio non ritiene di condividere in toto le conclusioni cui è giunta quella decisione. Se è noto che la delimitazione della permanenza dei reati, contestati senza indicazione del termine finale della condotta penalmente rilevante, è fatta discendere dalla pronuncia della sentenza di condanna in primo grado, è altresì pacifico che tale conclusione si fonda sulla prosecuzione della condotta criminosa connaturata alla struttura del reato permanente (come definito in termini chiarissimi da Sez. Unite, n. 11021 del 13/07/1998, Montanari, Rv. 211385), in assenza di differenti e opposte indicazioni emergenti dalle risultanze processuali acquisite nel contraddittorio delle parti, sino al momento della pronuncia della sentenza. Tale specifica condizione di fatto, processualmente rilevante, non può essere presa a modello, in modo acritico e meccanicistico, anche in relazione alla sequenza procedimentale che viene attivata con la richiesta di archiviazione da parte dell'ufficio del P.m. e conclusa con il successivo decreto di archiviazione, ancorando il momento della delimitazione della condotta permanente alla data della pronuncia del decreto di archiviazione. 36 In primo luogo, va rilevato che l'accertamento condotto dal Giudice per le indagini preliminari non riguarda la verifica positiva della sussistenza degli elementi della fattispecie contestata ma, al contrario, concerne l'accertamento dell'assenza di validi dati indiziari, o di prova, a sostegno della tesi di accusa;
sicché, la fictio iuris che tradizionalmente assiste la decisione di condanna (nel presupposto che, accertate in positivo le caratteristiche oggettive e soggettive del fatto tipico, la natura dell'imputazione e la peculiarità del permanere della condotta antigiuridica fanno razionalmente presumere che quella condotta non abbia subito interruzioni), non può evidentemente operare nell'ipotesi in cui un tale accertamento manchi. In secondo luogo, non è senza conseguenze il dato temporale che può, per le più svariate ragioni e cause, intercorrere tra il momento della richiesta, da parte dell'ufficio del P.m., e il momento della pronuncia del decreto di archiviazione, anche a distanza di alcuni anni (come accaduto nella fattispecie in esame, ove risulta che la richiesta di archiviazione è stata depositata nel mese di aprile dell'anno 2007, mentre il decreto di archiviazione è stato emesso il 16 aprile 2009); di certo, in quel lasso temporale l'acquisizione dei risultati delle investigazioni - che devono formare oggetto della richiesta di archiviazione - non può essere modificata e, pertanto, la valutazione da parte del G.i.p. avrà ad oggetto esclusivamente gli elementi raccolti sino alla data della richiesta del P.m. Pertanto, proprio alla luce del necessario accertamento giudiziale evocato da Cass. 25266/2017, Polimeni, e considerando la peculiare caratteristica del provvedimento con cui viene vagliata la richiesta di archiviazione formulata dal P.m., ritiene la Corte che debba essere enunciato il seguente principio di diritto: in difetto della richiesta di riapertura delle indagini, ove sia stato emesso decreto di archiviazione per indagini svolte in relazione ad un reato permanente, quale il delitto di associazione per delinquere, nelle ipotesi in cui la contestazione sia formulata senza indicazione dell'epoca di cessazione della permanenza, il limite temporale della preclusione allo svolgimento d'indagini e all'esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti va individuato non nel momento dell'emissione del decreto di archiviazione, ma nella data della richiesta di archiviazione formulata dal P.m.; al tempo stesso, per i segmenti temporali successivi a quella data sarà consentito l'esercizio dell'azione penale per il medesimo titolo di reato, ove sia proseguita la condotta criminosa oggetto dell'originaria contestazione con mutamento della caratteristiche strutturali del reato (risultando diverso, ad esempio, il contesto temporale, oltre che eventuali altri elementi della condotta tipica, quali i partecipi dell'associazione e le modalità oggettive dell'organizzazione del sodalizio)». 33 37 7 La sentenza va, dunque, annullata sul punto, con rinvio al giudice di appello, che dovrà rivalutare le risultanze di prova alla luce del principio di diritto su enunciato;
ciò, inoltre, comporta l'assorbimento delle censure contenute nel primo e nel sesto motivo del ricorso dell'Avv. Pitasi e nel terzo motivo di ricorso dell'Avv. Calabrese, tutti motivi riguardanti il denunciato vizio della motivazione quanto alla contraddittorietà e manifesta illogicità della valutazione operata sui risultati dell'istruttoria in riferimento alla contestazione di cui al capo A) relativa al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen., che dovrà necessariamente costituire oggetto del giudizio di rinvio per le ragioni espresse;
analogamente, devono ritenersi assorbiti il settimo motivo del ricorso dell'Avv. Pitasi, e il quarto motivo del ricorso dell'Avv. Calabrese, anch'essi relativi alla contestazione del capo A), quanto al profilo della descrizione del ruolo attribuito all'imputato nel contesto associativo.
8.3. Il terzo motivo del ricorso proposto dall'Avv. Pitasi è infondato: l'inutilizzabilità degli atti d'indagine compiuti anteriormente al decreto di archiviazione (rectius, alla luce del principio affermato nell'esame del secondo motivo dei ricorsi, in data anteriore alla richiesta di archiviazione del P.m.) è condizionata alla pretesa utilizzazione di quegli atti per l'esercizio dell'azione penale in relazione allo stesso fatto per cui è stato emesso il decreto di archiviazione;
è, invece, consentito l'uso di quegli stessi risultati d'indagine, ove essi siano funzionali a dimostrare, in via logica o di collegamento con fatti successivi, la partecipazione allo stesso sodalizio, per il segmento temporale che si pone in successione rispetto a quello considerato nel provvedimento di archiviazione. Tale conclusione è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza di legittimità, osservando che «la sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine» (Sez. 5, n. 43663 del 14/05/2015, Caponera, cit.; Sez. 2, n. 3255 del 10/10/2013, dep. 2014, Rostan, Rv. 258528), precisando, con particolare riferimento alle ipotesi di contestazioni di delitti associativi, che in ipotesi di reati permanenti l'efficacia preclusiva dell'archiviazione, intesa come inutilizzabilità delle antecedenti acquisizioni conoscitive, impedisce soltanto che - in caso di mancata riapertura delle indagini - l'azione investigativa prosegua sulle frazioni temporali della condotta illecita già considerate in precedenza e sfociate nella archiviazione. Di tal che non soltanto non è interdetto lo svolgimento di indagini in presenza di nuovi fatti o epifenomeni indicativi di una condotta criminosa (permanente) del soggetto agente della stessa natura di quella archiviata, ma è altresì possibile e logico che, proprio in funzionale connessione 38 con la struttura ontologica del reato permanente, anche i segmenti di condotta sviluppatisi nel quadro della pregressa vicenda processuale siano apprezzati come sintomatico corollario della complessiva condotta di partecipazione associativa criminosa riferibile all'imputato. Il reato permanente è connotato, infatti, da una struttura unitaria i cui momenti attuativi sono unificati, nella loro sequenziale e non scomponibile pluralità, da un unitario e perdurante proposito antigiuridico, atteso che detto reato, quale quello di associazione per delinquere, per definizione si protrae nel tempo a causa del persistere della volontaria condotta illecita dell'agente e del coevo protrarsi dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Donde la logica inferenza che la decretata archiviazione per una parte cronologicamente definita dell'ipotizzata condotta associativa non vale ad impedire che l'analoga condotta successiva, espressa da nuove manifestazioni e notitiae criminis che ne offrano nuova dimostrazione o - se si preferisce ne rivitalizzino l'attualità, rinvenga significative tracce - probatorie anche nella anteatta condotta dell'agente e, per restare al caso oggetto di ricorso, della "mafiosità" dell'imputato» (Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011, dep. 2012, Panzeça, Rv. 252113).
8.4. Il quarto motivo del ricorso dell'Avv. Pitasi è inammissibile, perché generico e confuso nella sua formulazione;
il ricorrente, nel dedurre l'inutilizzabilità della prova testimoniale, raccolta ascoltando un teste di polizia giudiziaria che avrebbe riferito sul contenuto d'intercettazioni, dapprima rileva l'inesistenza di tale prova quale argomento utilizzato dalla motivazione della sentenza impugnata, per poi dedurne comunque l'inutilizzabilità, senza però precisare in quale misura il venir meno di tal elemento di prova sia decisivo nel minare il complesso della motivazione addotta dalla sentenza impugnata per affermare la responsabilità dell'imputato.
8.5. Il quinto motivo di ricorso del ricorso dell'Avv. Pitasi è anch'esso inammissibile, poiché generico in quanto privo del requisito dell'autosufficienza; la dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni che discenderebbe dal contenuto del decreto autorizzativo, per la variazione del luogo fisico in cui le operazioni sono state eseguite, non è documentata dall'allegazione del relativo decreto, pur avendo il ricorrente riservato di produrre tale documentazione, in quanto la Corte non è posta in condizione di verificare, alla stregua di quegli atti, la sussistenza del denunciato vizio, mancando sin anche nel contenuto del ricorso l'indicazione dei luoghi (tra loro diversi) riportati nel decreto autorizzativo e di quelli individuati per eseguire le operazioni di intercettazione (cfr. Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071).
8.6. L'ottavo motivo del ricorso dell'Avv. Pitasi e il quinto motivo del ricorso dell'Avv. Calabrese, relativi alla denunciata insussistenza delle condizioni per il 39 riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4 e 5, cod. pen., sono infondati, per le ragioni espresse nella parte introduttiva, cui si fa rinvio (v. supra § 2.3.).
8.7. Il nono motivo di ricorso dell'Avv. Pitasi è inammissibile, perché generico e comunque manifestamente infondato;
il dato dell'ingiustizia della pretesa, concernente l'acquisto "imposto" di un appartamento, di proprietà di un'impresa di costruzioni edilizie, per un valore inferiore a quello di mercato, viene contestato dal ricorrente, alla luce delle indicazioni scaturenti dalla consulenza di parte depositata, così ritenendo carente sul punto la motivazione, che aveva disatteso quell'elemento di prova ritenendo che l'opinione manifestata dalla vittima, nel corso dei dialoghi intercettati, fosse dimostrativa del valore irrisorio cui doveva essere trasferito all'imputato l'appartamento. Il ricorrente, però, non si confronta con la motivazione nella sua totalità: i giudici d'appello hanno messo in rilievo le ripetute indicazioni fornite spontaneamente dalla vittima, nel corso di dialoghi intercettati, che testimoniavano in modo logico la costrizione nella conclusione dell'atto di vendita dell'appartamento per un valore di certo inferiore a quello di mercato, non già per opinione personale della vittima (peraltro soggetto qualificato, in quanto operante nello specifico settore) ma collegando (come ha fatto la sentenza impugnata) le numerose espressioni intercettate che dimostravano le anomalie della conclusione di un contratto di vendita in cui la parte alienante doveva sopportare le spese notarili e il pagamento dei tributi (pur avendo perso la disponibilità dell'immobile); egualmente significativa l'indicazione puntuale e specifica del diverso valore commerciale del bene, con la constatazione della "perdita" che si sarebbe realizzata con l'atto di vendita. Del tutto generico, e privo di riferimenti fattuali specifici, è il ricorso quando poi censura la motivazione in punto di dimostrazione dell'elemento psicologico, aspetto che peraltro non aveva costituito specifico motivo d'impugnazione in grado di appello.
8.8. Per analoghe ragioni è inammissibile il sesto motivo del ricorso proposto dall'Avv. Calabrese, in relazione al medesimo capo d'imputazione; ancora una volta si censura, in modo del tutto generico e senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, il difetto motivazionale circa il profilo dell'ingiustizia della pretesa, al contrario indicato con argomenti logici coerenti dalla decisione di secondo grado;
conseguentemente, manifestamente infondata è la censura che lamenta il difetto di motivazione in relazione al profilo del danno e del profitto ingiusto, atteso che tali aspetti erano evidentemente correlati in modo diretto alla pretesa di conseguire il trasferimento dell'immobile ad un prezzo inferiore a quello di mercato;
infine, del tutto generiche le critiche mosse alla motivazione della sentenza in punto di configurabilità della riconosciuta 40 ipotesi tentata del delitto di estorsione, alla luce del contenuto delle intercettazioni (testualmente richiamate dalla sentenza d'appello) che documentavano la ricercata insistenza dell'imputato nell'ottenere dalla vittima la conferma della conclusione dell'operazione di trasferimento, con modalità e atteggiamenti che assumevano valore intimidatorio, considerando altresì le reazioni successive della vittima, come desunto in via logica dalla motivazione nel valutare sia quelle reazioni, sia le confidenze rese dalla persona offesa ad un collaboratore d'impresa, quanto agli svantaggi dell'operazione che si doveva concludere e che la donna accettava, pur di interrompere i rapporti con il TT (segnale chiaro della costrizione imposta).
8.9. L'undicesimo motivo di ricorso dell'Avv. Pitasi è inammissibile, perché generico: la censura, non specificata in riferimento a quale dei vizi indicati dall'art. 606, lett. E) cod. proc. pen. era formulata, contesta in modo generico il difetto di adeguata motivazione relativamente al profilo della dimostrazione del dolo specifico, in capo ad entrambi i concorrenti dell'operata fraudolenta intestazione di cui al capo T bis); mentre la motivazione della sentenza impugnata dà conto sia delle ragioni per le quali il ricorrente dovesse temere l'applicazione di misure di prevenzione nei suoi confronti (in ragione dell'appartenenza al sodalizio di stampo mafioso), sia dei motivi per i quali di tale fittizia intestazione fosse consapevole il GG, ossia il titolare della concessionaria che risultava proprietario formale del veicolo, indicandolo come soggetto che in più occasioni aveva fornito aiuto a componenti del sodalizio in analoghe operazioni e che ben sapeva, quindi, sia per quali motivi il TT avesse operato l'intestazione fittizia del veicolo, sia la circostanza dell'esclusiva disponibilità del veicolo in capo al ricorrente, tanto da provvedere alla stipula del necessario contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile.
8.10. Anche l'ottavo motivo del ricorso dell'Avv. Calabrese è inammissibile, perché manifestamente infondato. La sentenza impugnata ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato contestato, apprezzando l'insussistenza della prova evidente, necessaria per giungere alla più favorevole pronuncia di proscioglimento dell'imputato. Secondo il pacifico orientamento di questa Corte, in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria, da parte del Giudice di legittimità, di una più favorevole causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 2, comporta il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione, la quale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del 41 provvedimento impugnato (così, tra le tante, Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, · Amurri, Rv. 253458; Sez. 6, n. 27944 del 12/06/2008, Capuzzo, Rv. 240955; Sez. 1, n. 10216 del 05/02/2003, De Stefano, Rv. 223575; Sez. 4, n. 9944 del 27/04/2000, Meloni, Rv. 217255). La stessa impostazione del ricorso, che dà per acclarata l'intestazione del veicolo in capo a TT IO, mentre la disponibilità del veicolo era altrettanto pacificamente riconducibile a TT UG, non fornisce chiavi di lettura che escludano con evidenza l'operata intestazione per le finalità elusive di sottrazione del veicolo rispetto al pericolo di applicazione di misure di prevenzione, operando una serie di considerazioni fattuali sulla revoca della misura di prevenzione personale e sull'assenza d'indici rivelatori del pericolo dell'eventuale applicazione di misure di prevenzione, che contrastano il costante orientamento di legittimità secondo quale la valutazione circa il pericolo di elusione della misura va compiuta "ex ante", su base parziale, ovvero, alla stregua delle circostanze che, al momento della condotta, erano conosciute o conoscibili da un uomo medio in quella determinata situazione spazio temporale (Sez. 2, n. 12871 del 09/03/2016, Mandalari, Rv. 266661); situazione che per il TT, già oggetto di proposte di applicazione di misure di prevenzione, doveva ritenersi dimostrata anche in relazione al contesto criminale in cui operava. Del resto, il ricorrere di analoghe imputazioni, sempre riferite all'intestazione fraudolenta di veicoli a terzi, veicoli certamente utilizzati e nella disponibilità del TT, costituisce elemento sintomatico della direzione della volontà dell'imputato, nell'attribuire a terzi la titolarità (apparente) dei veicoli che il TT ha utilizzato nel corso degli anni.
8.11. Sono, invece, fondati il decimo motivo di ricorso dell'Avv. Pitasi e l'ottavo motivo del ricorso proposto dall'Avv. Calabrese, entrambi diretti a censurare il difetto di motivazione in riferimento alla contestata sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/91, in relazione al delitto di cui al capo E). La medesima censura sollevata dal ricorso Calabrese, in relazione al capo S), deve ritenersi assorbita, quale conseguenza della declaratoria d'inammissibilità del motivo di ricorso esaminato nel paragrafo che precede. Nella parte della decisione dedicata all'esame dei motivi di appello che riguardavano l'imputazione di cui al capo E), compresa la contestazione dell'insussistenza di adeguate indicazioni per riconoscere la circostanza aggravante del ricorso al metodo mafioso (così interpretando il tenore dell'imputazione che correlava la sussistenza della ricordata circostanza al dato dell'aver agito l'imputato "avvalendosi della capacità d'intimidazione" del clan di appartenenza), la Corte d'appello non ha fornito alcun dato utile per verificare che, nella condotta del TT, fossero presenti i requisiti minimi richiesti 42 dalla costante giurisprudenza di legittimità per ravvisare la circostanza del ricorso al metodo mafioso. Si è affermato in più occasioni, a questo riguardo, che il ricorso a tale metodo deve essere legato da un nesso eziologico immediato rispetto all'azione criminosa, perché logicamente funzionale alla più pronta e agevole perpetrazione del crimine, non essendo pertanto integrata la circostanza aggravante dalla sola connotazione mafiosa dell'azione о dalla mera ostentazione, evidente e provocatoria, dei comportamenti di tale organizzazione (Sez. 1, n. 26399 del 28/02/2018, Barba, Rv. 273365), ritenendo indispensabile l'effettivo ricorso ad una condotta oggettivamente intimidatoria, dipendente dal manifestato vincolo associativo con un'organizzazione criminale di stampo mafioso, non essendo sufficiente la mera suggestione indotta nella vittima dal riferimento da parte dell'autore del reato alla sua provenienza geografica (Sez. 6, n. 31405 del 07/06/2017, Costantino, Rv. 270572), apprezzando ad esempio il riferimento operato dall'imputato, in maniera anche contratta od implicita, al potere criminale dell'associazione, in quanto esso sia di per sé noto alla collettività (Sez. 2, n. 19245 del 30/03/2017, Paiano, Rv. 269938). Nel corpo della motivazione della sentenza, che era stata chiamata a confrontarsi con tale tema, manca in assoluto l'analisi degli aspetti di fatto utili per l'indicata verifica, così come è carente qualsivoglia apparato argomentativo che individui, anche in via logica, la sussistenza della contestata aggravante dalle correlazioni tra le condotte di reato e elementi obiettivi puntualmente indicati. La sentenza deve essere annullata, sul punto, con rinvio al giudice di appello affinché proceda a nuovo esame del motivo d'impugnazione, valutando alla stregua delle indicazioni su esposte quali aspetti della condotta riferibile all'imputato, anche in relazione al contesto in cui operava e alle circostanze obiettive che dovevano essere a conoscenza della vittima, possano dirsi indicative del ricorso al metodo mafioso.
8.12. Egualmente fondato è il dodicesimo motivo del ricorso proposto dall'Avv. Pitasi. La sentenza della Corte d'appello è intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5, cod. pen. nella parte in cui prevedeva l'obbligatorietà dell'applicazione della recidiva, nelle ipotesi di commissione di reati compresi nel catalogo cui all'art. 407, comma 2, lett. A) cod. proc. pen. (Corte cost., n. 185 del 2015); la decisione non ha valutato in alcun modo i dati potenzialmente indicativi della più accentuata pericolosità del TT, in conseguenza della riconosciuta responsabilità per i delitti a lui contestati e per i quali aveva 43 riconosciuto la penale responsabilità dell'imputato. Infatti, sia nella parte dedicata in generale alla valutazione delle impugnazioni quanto all'applicazione della recidiva (p. 598 della sentenza), sia nel paragrafo relativo alle questioni concernenti il trattamento sanzionatorio da applicare per l'odierno ricorrente (pp. 599-601), la Corte d'appello non ha sondato in alcun modo i profili di fatto della condotta, né l'aspetto della personalità dell'imputato, né ha espresso -pur se per implicito - valutazioni in ordine alla pericolosità del TT. Spettava alla Corte d'appello, anche in assenza di motivi d'impugnazione al riguardo (essendo stati proposti prima che fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, comma 5, cod. pen.), procedere a tale accertamento, in quanto funzionale alla verifica delle condizioni per l'applicazione della recidiva, divenute nuovamente necessarie, e in difetto della quale la sanzione irrogata dal tribunale doveva ritenersi illegittima. E' stato, infatti, già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che «è rilevabile d'ufficio, anche in caso di ricorso inammissibile, l'illegittimità sopravvenuta della sanzione che ha applicato la recidiva obbligatoria di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen., in epoca antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 - che ha dichiarato l'incostituzionalità del carattere obbligatorio di tale aggravante - qualora dalla motivazione non emerga alcuna valutazione in ordine all'effettiva incidenza della recidiva sul disvalore del fatto, che porti a ritenere comunque legittimo l'aumento di pena disposto>> (Sez. 2, n. 37385 del 21/06/2016, Arena, Rv. 267912; nello stesso senso Sez. 2, n. 27366 del 11/05/2016, Bella, Rv. 267154; Sez. 2, n. 20205 del 26/04/2016, Bonaccorsi, Rv. 266679). La sentenza deve, pertanto, esser annullata con rinvio al giudice d'appello per nuovo esame sul punto.
8.13. Il nono motivo del ricorso dell'Avv. Calabrese è inammissibile, perché generico: lamenta il ricorrente, il difetto di motivazione della sentenza impugnata, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza considerare che il motivo d'impugnazione proposto al riguardo affermava testualmente la necessità di riconoscere le circostanze attenuanti generiche "per mitigare l'asprezza della pena", senza alcuna allegazione degli elementi positivi che avrebbero sostenuto il riconoscimento delle invocate attenuanti. A fronte dell'evidente inammissibilità del motivo d'impugnazione, non gravava alcun onere motivazionale in capo alla sentenza d'appello, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: è, infatti, principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello per cui «in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l'annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe 44 stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l'omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte» (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, Dell'Utri, Rv. 263980; nonché Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, D'Alessandro, Rv. 254280). Ricorso DI BR 9.1. Il primo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Calabrese è inammissibile, perché manifestamente infondato;
il contenuto del ricorso sul punto è identico al primo motivo di ricorso presentato dall'Avv. Calabrese nell'interesse di DI TO GI e, per le medesime motivazioni ivi illustrate (v. supra § 5.2.1.), essendo il DI BR nella stessa posizione processuale (imputato detenuto, non tradotto all'udienza del 15 dicembre 2011, senza che alcuna attività processuale sia stata svolta in quell'udienza proprio per la situazione venutasi a determinare per l'omessa traduzione) legittimamente la Corte d'appello non ha esaminato quella censura.
9.2. Anche il secondo motivo del ricorso formulato dall'Avv. Calabrese è inammissibile per le ragioni esposte nella parte iniziale della motivazione (v. supra § 2.1.).
9.3. Il terzo motivo del ricorso formulato dall'Avv. Morace, è anch'esso inammissibile, perché generico e aspecifico;
premesso che il ricorrente non sottopone alla Corte i riferimenti necessari per individuare gli atti processuali che dovrebbero fornire prova della dedotta inutilizzabilità delle intercettazioni, censurandone in realtà la lettura quanto al loro contenuto, ciò che manca del tutto è l'indispensabile prova di resistenza, richiesta quante volte attraverso il ricorso in sede di legittimità si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, dovendo il motivo di impugnazione illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento nella formulazione del giudizio conclusivo di idoneità del residuo materiale probatorio raccolto (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv. 269218; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Barilari, Rv. 259452).
9.4.1. Passando all'esame dei motivi di ricorso che attengono al merito delle imputazioni (di partecipazione al sodalizio mafioso indicato al capo A): secondo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Calabrese e primo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Morace;
concernente la fattispecie estorsiva descritta al capo W): terzo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Calabrese e secondo motivo del ricorso presentato dall'Avv. Morace), va rilevato che essi sono fondati. L'esame dei motivi, connessi logicamente tra loro (nella misura in cui la contestazione di cui al capo W) è presa in considerazione dalla sentenza 45 impugnata come indice significativo della condotta di partecipazione al sodalizio), mette subito in evidenza la ripetuta censura dei difensori, volta a criticare la tecnica redazionale adottata dalla sentenza impugnata che, nel richiamare spesso testualmente i brani della decisione di primo grado, non ha poi fornito le risposte ai quesiti che formavano oggetto dei motivi di appello. In particolare, la lettura dell'atto di appello, così come la sua sintesi contenuta nella sentenza impugnata (pagg. 61-62), consente di apprezzare la specificità delle doglianze che inerivano tanto all'attribuzione del significato delle conversazioni intercettate, così come riferito dal teste escusso nel corso del dibattimento (significato contestato sia in sé, sia per le differenti spiegazioni rese dallo stesso imputato nel corso dell'esame reso a dibattimento), quanto all'assenza d'indicazioni sull'individuazione delle caratteristiche del contributo assicurato dal ricorrente al sodalizio. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, si condensa nell'indicazione di episodi storici, desunti dal contenuto d'intercettazioni, che secondo i giudici d'appello sarebbero in grado di dimostrare sia l'inserimento organico del DI nel sodalizio, sia quale fosse il contributo da lui fornito;
ma nell'elencare quegli episodi, la sentenza non offre alcuna ragione giustificatrice atta a dimostrare l'inconsistenza dei rilievi difensivi proposti con l'atto di appello, che non vengono richiamati esplicitamente e che, in ogni caso, non trovano adeguata risposta nel testo della decisione. Così non viene valutata la versione difensiva fornita dall'imputato rispetto al tenore del dialogo intercettato il 22 maggio 2007 per sondarne la verosimiglianza (dinanzi ad una singola frase, potenzialmente interpretabile in diverso modo); si riferisce di vicende relative a interventi nel settore delle concessioni pubbliche (pag. 161 della sentenza) di cui, però, non vi traccia nella motivazione;
si riportano le intercettazioni che dovrebbero documentare i rapporti fra Tripodi SE EL, imprenditore operante nel settore degli impianti elettrici e di condizionamento, AV IC imprenditore edile, e la figura del ricorrente, che interveniva per dirimere contrasti con altre consorterie nel settore degli interventi di edilizia sul territorio controllato dalle associazioni criminali, ma non si superano i dubbi e le perplessità, evidenziate dall'appellante rispetto al tenore di frasi ed espressioni spesso generiche, prive di riferimenti specifici, dal contenuto non univoco. Allo stesso modo, vengono trascritte conversazioni intercettate (pagg. 172 ss.) in cui, terzi soggetti, attribuiscono al DI (sempre identificato attraverso il solo nome di battesimo) interventi e interessamenti a vicende, senza peraltro che la sentenza chiarisca in base a quali ragioni di fatto o logiche quelle vicende siano espressive di una partecipazione di DI al sodalizio. 46 9.4.2. La carenza dell'apparato motivazionale è manifesta;
sia perché la lettura della motivazione non permette di apprezzare quali collegamenti logici consentano di attribuire, in via di astratta ipotesi, alle vicende ora elencate (essenzialmente riferibili ad interessi nello svolgimento di attività nel settore dell'edilizia) la capacità di dimostrazione della partecipazione del DI alle attività del sodalizio (non risultando indicazioni su attività estorsive, come si evidenzierà di seguito nell'esame delle censure quanto all'imputazione di cui al capo W), ovvero su altre illecite condotte poste in essere per influire, condizionare o alterare lo svolgimento delle attività imprenditoriali), sia perché non vien in alcun modo chiarito quale fosse il contributo assicurato dal ricorrente al sodalizio.
9.4.3. Secondo il prevalente orientamento di legittimità, la prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso non richiede necessariamente la dimostrazione che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici reati fine, perché il contributo del partecipe può essere costituito anche dal semplice inserimento all'interno della compagine criminale, con modalità tali da poterne desumere la completa "messa a disposizione" dell'organizzazione mafiosa;
ciò che è indispensabile è la valutazione del contributo per accertare che lo stesso sia idoneo a fornire efficacia al mantenimento in vita e al perseguimento degli scopi del sodalizio, poiché «la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi» (Sez. 5, n. 6882 del 06/11/2015, dep. 2016, Caccamo, Rv. 266064); si è, conseguentemente, affermato che «l'investitura formale o la commissione di reati-fine funzionali agli interessi dalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organica compenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, da valutarsi alla stregua di una lettura non atomistica ma unitaria degli elementi rivelatori di un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso che emergono emergere anche da significativi "facta concludentia"» (Sez. 5, n. 32020 del 16/03/2018, Capraro, Rv. 273571; Sez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, Di Marco, Rv. 269207), ragione per cui può essere «insufficiente la mera indicazione della qualità formale di affiliato, laddove alla stessa non si correli la realizzazione di un qualsivoglia "apporto" alla vita dell'associazione, idoneo a far ritenere che il soggetto si sia inserito nel sodalizio in modo stabile e pienamente consapevole» (Sez. 6, n. 46070 del 21/07/2015, Alcaro, Rv. 265536), così come anche la qualità di "uomo d'onore" non può esaurirsi in una mera manifestazione 47 positiva di volontà di adesione morale al sodalizio criminale essendo necessario individuare lo specifico contributo assicurato anche da tale figura all'associazione (Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013, Spagnolo, Rv. 257826); alla luce di tali direttive è stato inoltre escluso che la mera "contiguità compiacente", così come la "vicinanza" o "disponibilità" nei riguardi di singoli esponenti, anche di spicco, del sodalizio, possano costituire comportamenti sufficienti ad integrare la condotta di partecipazione all'organizzazione, «ove non sia dimostrato che l'asserita vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento della consorteria» (Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, rv. 268325; Sez. 1, n. 25799 del 08/01/2015, Di Maio, Rv. 263953). Nessuna di tali verifiche risulta condotta dalla sentenza impugnata, a fronte delle censure sollevate con l'atto di appello.
9.4.4. Inoltre, la struttura logica della motivazione appare deficitaria poiché manca un'analisi del materiale acquisito attraverso le intercettazioni che fornisca una chiave di lettura coerente con quei dati e indicativa delle attività illecite che si intendono ascrivere all'imputato. Va ricordato, a questo specifico riguardo, che il costante orientamento di legittimità con cui si afferma l'insindacabilità del giudizio formulato dal giudice di merito, in relazione all'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni poiché costituente questione di fatto, come tale rimessa alla valutazione del giudice di merito, richiede che quella valutazione sia motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza mediante l'accertamento dei caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, in modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati (così già Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005, Patti, Rv. 232576, seguita da Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239636; Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013, Melfi, Rv. 254439); la sentenza impugnata, di fronte a trascrizioni di conversazioni caratterizzate da numerosi termini incomprensibili, con espressioni slegate fra loro, di oscura decifrabilità, non ha indicato i singoli passaggi e le ragioni logiche che consentivano di annettere a quelle trascrizioni la portata probatoria riconosciuta in modo apodittico.
9.4.5. Anche la motivazione della sentenza dedicata all'analisi degli elementi di prova a carico dell'imputato, in relazione al capo d'imputazione W), e all'esame delle censure formulate dalla difesa con l'atto di appello, è del tutto carente. L'ipotesi di accusa, accolta dal Tribunale, muoveva dalla rilevata cessione di un'attività commerciale (un supermercato) da parte di Tripodi SE in favore di tale NO NT, che avrebbe subito pressioni, da parte di un 48 numero considerevole di estorsori, invocando così l'aiuto e la protezione del DI, attraverso l'intervento di UA CE, che avrebbe svolto il ruolo d'intermediario tra il DI, che avrebbe deciso e imposto la prestazione costituente oggetto dell'estorsione, e l'imprenditore NO NT. Rispetto alle censure aventi ad oggetto l'interpretazione delle singole conversazioni, la mancanza nei dialoghi di riferimenti a richieste di versamento di somme di denaro o di altre prestazioni imposte, l'esistenza di elementi di prova acquisti attraverso il dibattimento mediante le deposizioni dell'ipotizzata persona offesa e di colui che aveva ceduto l'attività commerciale (Tripodi SE), che smentivano anche logicamente l'esistenza di condotte estorsive, sia in generale, sia nello specifico riferibili al DI, la sentenza impugnata non ha fornito alcuna risposta alle doglianze, che si fondavano su un tenore obiettivamente laconico, spesso generico, privo di riferimenti a circostanze fattuali decisive dei dialoghi intercettati, per fondare l'interpretazione proposta dalla sentenza di primo grado. La lettura delle conversazioni considerate, riportate nel corpo della sentenza attraverso il resoconto dell'ufficiale di p.g. che era stato esaminato sul punto, mette in evidenza l'illogicità di una siffatta ricostruzione, a fronte di numerosi passaggi che si ponevano in contraddizione logica con l'interpretazione fornita dalla sentenza di primo grado (per esser i soggetti, ritenuti responsabili del piano estorsivo, considerati estranei alle vicende della cessione del supermercato ° all'oscuro di quanto stesse accadendo); inoltre, nella stessa ricostruzione s'indicavano taluni dati essenziali per ipotizzare l'avvenuta estorsione, solo come "verosimili" (come le richieste estorsive cui sarebbe stato sottoposto il NO, che avevano determinato costui a ricercare il contatto con EN); dalla ricostruzione condotta non risultavano dialoghi in cui fosse stato chiarito in quali termini l'eventuale intervento dell'imputato, come di altri soggetti, fosse stato in grado di superare le difficoltà in cui versava il NO e, soprattutto, non risultavano elementi obiettivi che deponevano in modo univoco nel senso ipotizzato dalla sentenza, ossia che la soluzione si sarebbe attuata mediante l'imposizione estorsiva realizzata dal UA, in concorso con altri soggetti (DI BR, in particolare).
9.4.6. Non v'è dubbio che le critiche mosse con l'atto di appello, obiettivamente specifiche, richiedevano una motivazione idonea a superare le incongruenze tra i dati testuali e la ricostruzione fornita dalla sentenza di primo grado;
la Corte d'appello (pp. 685-86 della sentenza) si è limitata a riportare, come per tutte le censure sollevate con gli atti d'impugnazione, la motivazione della decisione di primo grado, segnalando esclusivamente, in più passaggi, la "chiarezza" delle intercettazioni, dando peraltro atto che la deposizione in 49 giudizio della persona offesa non aveva "contribuito a chiarire meglio la vicenda che lo [aveva] visto vittima di estorsione", in quanto il NO si era “limitato a ritenere fisiologiche le numerose richieste di assunzione di personale e non [aveva] ammesso di aver subito pressioni da chicchessia, ponendosi dunque in evidente contrasto con le chiarissime intercettazioni". Si tratta, anche in questo contesto, di una motivazione meramente apparente, in quanto omette del tutto di indicare gli elementi fattuali che dovrebbero supportare l'interpretazione proposta, rispetto ad un tenore dei dialoghi che, anziché chiarissimo, appare in più punti generico, per nulla specifico rispetto al contesto in cu si ipotizza l'intervento degli imputati, men che descrittivo delle modalità e delle circostanze della condotta di reato che forma oggetto dell'imputazione, la quale risulta così desunta solo da ipotesi fondate su supposizioni e congetture, senza alcun aggancio obbiettivo agli atti processuali.
9.4.7. La sentenza deve, pertanto, esser annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, per nuovo esame in relazione ad entrambe le imputazioni oggetto di censura, al fine di valutare compiutamente gli elementi di prova raccolti nella fase dibattimentale, dando conto dei criteri d'interpretazione del contenuto delle intercettazioni e valutando le censure formulate dall'appellante con specifico riferimento all'individuazione delle prove idonee a dimostrare sia il contributo specificamente fornito dal DI all'associazione descritta al capo A), sia la sua compartecipazione all'ipotizzata estorsione di cui al capo W).
9.5. Le ulteriori questioni sollevate con i restanti motivi di ricorso, in quanto attinenti al trattamento sanzionatorio, sono evidentemente assorbite dalla declaratoria di annullamento e non necessitano di esser esaminate. Ricorso AN TA 10.1. Il primo motivo di ricorso dell'Avv. Calabrese è inammissibile, per le ragioni esposte nella parte iniziale della motivazione (v. supra § 2.2.). 10.2.1. I primi quattro motivi del ricorso formulato dall'Avv. Pitasi, così come il secondo ed il terzo motivo del ricorso formulato dall'Avv. Calabrese, che ineriscono tutti alle valutazioni relative alle prove su cui si fonderebbe l'affermazione di responsabilità per il delitto associativo, sono fondati. Il ricorrente lamenta, con elencazione puntuale delle censure rivolte alla sentenza impugnata, l'assenza di risposte desumibili dalla motivazione della decisione, rispetto ai motivi che erano stati posti a fondamento dell'appello. 10.2.2. Gli argomenti di critica concernevano la valenza da attribuire ai risultati dell'attività di intercettazione, che costituiva l'asse portante della sentenza di primo grado, così come al contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
si trattava, pacificamente, di aspetti decisivi, poiché la 50 natura dell'imputazione e del reato contestato, richiedono l'individuazione di elementi sintomatici utili per delineare sia l'esistenza della condotta partecipativa, sia la specificazione del contributo che il partecipe garantisce al sodalizio, salva l'indicazione proveniente da fonti dichiarative (che possieda i necessari caratteri di specificità e concretezza nell'attribuzione della qualifica e del ruolo che forma oggetto dell'addebito, alla stregua del costante orientamento di questa Corte già ricordato in precedenza, al § 9.4.3.). La sentenza impugnata, dopo aver riportato l'illustrazione dei risultati dell'attività istruttoria, le considerazioni svolte sostanzialmente dagli ufficiali ed agenti di p.g., che spesso hanno interpretato il contenuto delle captazioni, i giudizi espressi dal giudice di primo grado, ha affermato l'infondatezza dei motivi di appello, senza però esaminarli, limitandosi nella parte conclusiva del paragrafo dedicato alla posizione del ricorrente a formulare questo tipo di considerazioni: "Conclusivamente, alla luce di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale (molto riassuntivamente, tutto il materiale intercettivo che lo riguarda, unitamente alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sopra richiamati) può dirsi senz'altro raggiunta la prova dell'appartenenza dell'imputato al sodalizio criminale "TT-DI-TO". Invero, l'intervento di IA TA richiesto da un'impresa per ricevere protezione, intervento richiesto nell'ambito territoriale di tale cosca, il ricorso a minacce da parte di AN per il soddisfacimento dei propri crediti, l'intervento sulla comunità Rom per recuperare beni ad essi sottratti illecitamente (vicenda relativa ad una autovettura rubata alla madre dell'imputato IA), a dimostrazione del controllo del territorio esercitato dalla cosca di appartenenza dello IA e la supremazia esercitata sugli esponenti della criminalità comune del territorio, con conseguente totale controllo su tutte le dinamiche criminali che si sviluppano al suo interno, la consapevolezza da parte dello IA della disponibilità delle armi da parte del sodalizio criminale, la richiesta di soccorso, nella questione di carattere sentimentale che lo vedeva coinvolto, agli appartenenti alla sua cosca GH DI-ND, il tutto dimostrato dalle conversazioni intercettate, non può che significare partecipazione all'associazione di cui in rubrica, essendo i sopra citati elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un rapporto di stabile e organica compenetrazione del soggetto con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, presta un contributo all'attività dell'organizzazione con la precipua finalità di perseguire gli obiettivi dell'organizzazione stessa". 10.2.3. Come è agevole rilevare, non vi sono passaggi che diano conto delle ragioni per le quali i motivi di appello, che pur contestavano il significato delle 51 intercettazioni, sia nel loro contenuto intrinseco, sia nelle deduzioni logiche che erano state tratte da quei dialoghi, non fossero meritevoli di accoglimento. Al contrario, i motivi di impugnazione avevano sollevato dubbi sull'effettiva esistenza di una richiesta estorsiva (desunta da isolate frasi, in cui si riferiva in modo oscuro della circostanza dell'esser stati spostati dei mezzi da un cantiere, condotta che al più poteva esser indicativa di attività estorsive commesse da altri, mentre non vi erano elementi per attestare l'avvio di attività estorsive da parte dello IA, non risultando univoco il significato da attribuire all'intervento che egli avrebbe assicurato sollecitando il cugino ND, non risultando elementi testuali 0 di altro genere che deponessero per una tale interpretazione); avevano messo in evidenza come le intercettazioni relative al furto della vettura della madre dell'imputato, non avessero dimostrato alcuna capacità di controllo, poiché dai dialoghi riportata non emergeva che vi fosse stata la riconsegna della vettura, atteso che era lo stesso AN ad esprimersi in termini che attestavano ritrovamento fortuito della vettura (circostanza effettivamente desumibile dalla lettura della captazione); anche l'interpretazione degli interventi di TT GI e DA IU, in una questione puramente sentimentale (per aver intrattenuto lo AN una relazione con una donna sposata, provocando la risentita reazione del marito che in più occasioni apostrofava duramente lo IA, che per timore aveva chiesto ai predetti di affiancarlo), non poteva dirsi sicuramente indicativa di legami associativi, ben potendo essere testimonianza di rapporti di amicizia e sostegno reciproco, rispetto a vicende che avevano scarsa rilevanza in contesti criminali;
egualmente specifici i motivi di censura che riguardavano l'asserita disponibilità di armi da parte dello AN, che l'appellante aveva contestato in dettaglio sia mettendo in luce la singolarità della detenzione di armi, riferita ad un contesto in cui le armi sarebbero state portate presso abitazione di conoscenti, tenendole in una culla (dato che, invece, poteva essere interpretato come indicativo del fatto che si stesse discorrendo di giocattoli riproducenti delle armi), sia soprattutto indicando un esito processuale che escludeva in sé la rilevanza dell'elemento (ossia, la mancata contestazione da parte dell'ufficio del PM del delitto di porto di armi, originariamente formulato sulla scorta di quella stessa conversazione). 10.2.4. Il venir meno di questi elementi indiziari, avrebbe certamente demolito l'impianto della motivazione su cui si fondava l'accertamento di responsabilità; il mancato esame delle censure, dunque, integra il vizio denunciato, che impone l'annullamento della sentenza impugnata, restando evidentemente assorbiti gli ulteriori motivi, inerenti differenti profili dell'affermata responsabilità, per il medesimo unico delitto contestato, e del trattamento sanzionatorio. Il giudice del rinvio, nell'esaminare le doglianze 52 dell'appellante, dovrà rivalutare tutto il materiale a sua disposizione per verificare se gì elementi raccolti siano in grado di sostenere la tesi di accusa, con particolare riguardo all'individuazione del ruolo e del contributo contestato all'imputato. Ricorso AV IC 11.1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato AV IC è fondato, in relazione al primo motivo di ricorso. Le difese dell'imputato, con distinti atti d'impugnazione, avevano sottoposto a censura l'impianto della motivazione della decisione di primo grado, con motivi specifici che riguardavano l'indicazione di elementi che potevano contrastare la lettura delle intercettazioni considerate dal giudice di primo grado, la critica circa la valorizzazione dei legami imprenditoriali del AV con altri imputati, l'assenza di definizione e riscontro al ruolo di partecipazione dell'imputato al sodalizio, non desumibile dalla sola circostanza dell'essere operante nel settore dell'edilizia. La decisività di tali censure era direttamente collegata alla struttura motivazionale, che ruotava intorno al rilevo centrale dell'attività d'impresa condotta dal AV, rispetto alla quale ogni forma di contatto e cointeressenza con altri soggetti, ritenuti partecipi del sodalizio, faceva attribuire a singoli episodi la qualità d'indicatori dell'appartenenza all'associazione e di descrizione della condotta partecipativa. La sentenza d'appello, invece, ha ripreso i medesimi elementi, che formavano oggetto delle censure dell'appellante, senza fornire alcuna risposta in grado di smentire le tesi difensive, omettendo di assolvere alla funzione propria della revisione critica dei risultati cui era giunta la sentenza di primo grado, sia in relazione al tenore spesso oscuro dei dialoghi, pur riportati testualmente, ma non chiarito nella sua interpretazione, sia quanto al nucleo principale delle censure dirette a svalutare il significato della condivisione, anche economica, delle iniziative imprenditoriali del AV da parte di altri soggetti, ritenuti intranei a sodalizi criminali. Né può dirsi che i dati probatori illustrati, in assenza di adeguate correlazioni con elementi obiettivi di contestualizzazione delle condotte del AV (che non risponde di alcuna contestazione relativa a reati fine), di specificazione dei rapporti descritti attraverso i dialoghi intercettati, fossero adeguati e sufficienti per affermare la responsabilità dell'imputato. La sentenza, infatti, ha evidenziato conversazioni in cui emergeva lo svolgimento dell'attività imprenditoriale nel settore edilizio, da parte del AV, con la stretta collaborazione del coimputato UA CE, soggetto condannato in passato per il delitto di associazione mafiosa, con contatti con altri coimputati sempre afferenti le attività d'impresa; ha desunto da altre conversazioni che il AV avesse narrato di 53 un incontro con alcuni dei coimputati (in particolare RA IC), mentre la lettura della conversazione riprodotta nella motivazione indicava quella narrazione riferita dall'interlocutore del AV, privando così di valenza tutte le considerazioni formulate dalla decisione (ossia, che quell'incontro fosse indicativo della capacità del AV di tenere contatti con diverse cosche mafiose, a fronte di una conversazione intercettata di oscura ineleggibilità per il ripetersi di espressioni incomprensibili che privavano di senso compiuto l'intero dialogo); ha nuovamente evocato la c.d vicenda Conad, di cui si è già discusso (v. supra, il § 9.4.1. dedicato all'esame dei motivi del ricorso DI BR relativi all'imputazione di cui al capo W), rispetto alla quale significativamente il ricorrente non risulta raggiunto da alcun addebito, a differenza di altri coimputati, e rispetto alla quale comunque deve confermarsi il giudizio sulla scarsa valenza probatoria dell'episodio storico;
ha evocato isolate frasi, dal contenuto allusivo, riferibili a generiche affermazioni del controllo del territorio, accostandovi altre conversazioni indicative della "capacità delle cosche di eludere i controlli di polizia", aspetti quest'ultimi comuni anche a contesti criminali non necessariamente di stampo mafioso;
ha stabilito connessioni tra la figura del ricorrente e la cosca RA, desumendo da iniziative imprenditoriali e frequentazioni con soggetti legati da vincoli di parentela alla famiglia RA (circostanze in parte oggetto proprio delle censure dell'appellante, rispetto alle quali non ha fornito alcuna risposta circa la carenza di forza dimostrativa di quegli episodi); ha indicato una serie di dialoghi che attestavano comunicazioni e interlocuzioni su attività commerciali e tecniche inerenti all'attività edilizia, con altro coimputati (RA, IT e DA), dialoghi però privi di riferimenti ad attività illecite o a condotte espressive di forme di partecipazione al sodalizio;
ha, quindi, affermato in modo del tutto apodittico, senza alcun legame logico tra le proposizioni, che il AV, in quanto imprenditore operante nel settore edile, per lo svolgimento di tale attività, fosse "riconducibile sia al gruppo RA, sia al gruppo DI", omettendo però di chiarire, anche confutando le specifiche doglianze difensive, sulla scorta di quali dati dovesse stabilirsi la correlazione diretta tra lo svolgimento di quell'attività imprenditoriale e l'appartenenza al sodalizio. 11.2. Considerato l'accoglimento del primo motivo di ricorso, le ulteriori censure formulate con gli altri motivi (il secondo in parte dipendente dal primo e il terzo concernente il trattamento sanzionatorio) devono ritenersi assorbite e non richiedono di essere affrontate in questa sede. 11.3. La sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, per nuovo esame delle doglianze formulate con l'atto di appello, perché siano valutate, alla luce dell'intero compendio 54 4 S probatorio a disposizione del giudice di merito, le censure formulate con particolare riguardo alla valutazione del contenuto dei dialoghi intercettati e al significato da attribuire alle modalità di svolgimento dell'attività imprenditoriale del ricorrente. Ricorso IT IA 12.1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato IT IA è fondato, in relazione al primo motivo di ricorso. Con l'atto di appello, la difesa aveva articolato specifiche e dettagliate censure, che riguardavano sia l'interpretazione del contenuto delle conversazioni considerate dalla sentenza di primo grado, sia le inferenze logiche desunte dalla sentenza (che aveva ripreso le considerazioni svolte dal teste di polizia giudiziaria, il quale aveva espresso il proprio convincimento su singole conversazioni, deducendo la sussistenza di condotte penalmente rilevanti); aveva messo in evidenza le contraddizioni tra l'attribuzione al IT di un determinato ruolo all'interno della cosca denominata RA e la deduzione dell'appartenenza al sodalizio dal rapporto intrattenuto dal IT con il AV, senza che fosse nota e dimostrata la posizione del AV nella stessa associazione;
inoltre, aveva contestato l'esistenza di dati obiettivi, di fatto e logici, su cui fondare l'attribuzione al IT di uno specifico ruolo, indicativo del contributo al sodalizio, censurando anche la rilevanza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La sentenza, al contrario, ha ritenuto di esaltare la c.d. vicenda Conad, rispetto alla quale sono già stati evidenziati i limiti e le opinabilità della ricostruzione operata dalla decisione d'appello (v. supra, il § 9.4.1. dedicato all'esame dei motivi del ricorso proposto nell'interesse di DI BR) e nella quale, comunque, il ruolo del IT titolare dell'officina ove si era recato il NO per mettersi in contatto con il AV è assolutamente - indimostrato e irrilevante (al punto che la motivazione della sentenza sottolinea che nella vicenda "emblematica del controllo del territorio da parte delle cosche mafiose (...) spiccano le figure di AV, UA e DI BR": pag. 446 della sentenza d'appello); ha poi riportato il testo di un dialogo in cui terzi soggetti, riferivano di un incontro, per motivi presumibilmente economici, in cui era intervenuto anche il IT, peraltro definito "indebolito" da uno degli interlocutori, senza chiarire per quali ragioni da quella conversazione, del tutto generica e priva di riferimenti ad attività illecite o comunque riferibili ad iniziative espressive di programmi criminali, dovesse desumersi che gli interlocutori facessero riferimento a un summit tra esponenti di coche mafiose, cui avrebbe preso parte il IT;
ha indicato altri dialoghi in cui risultava che il AV, operante nel settore dell'edilizia, si rivolgeva al IT per consigli o per 55 ар concordare iniziative in quell'ambito, pur svolgendo il IT attività di elettrauto;
tale "anomalia", come segnalata dalla motivazione, è stata considerata significativa dell'inserimento del ricorrente nel contesto associativo, in modo manifestamente illogico, non potendosi affermare, in difetto di altri elementi di fatto o logici di significativa portata, un sicuro collegamento dell'attività edilizie all'appartenenza a organizzazioni criminali. Le ulteriori circostanze evidenziate dalla sentenza (ossia che l'officina del IT fosse luogo di incontro di altri coimputati) per dimostrare l'inserimento del ricorrente nell'associazione mettono in evidenza ancora una volta la manifesta illogicità del motivazione, che intende dimostrare un ruolo (in alcun modo definito, quanto alla natura e qualità del contributo offerto dal ricorrente) di partecipazione a un sodalizio mafioso facendo leva su elementi di fatto per nulla significativi e del tutto estemporanei, ovvero richiamando dichiarazioni dei collaboratori di giustizia del tutto generiche e prive di specificazioni sul punto. 12.2. L'accoglimento del ricorso (che comporta l'assorbimento del secondo motivo, relativo unicamente ai profili del trattamento sanzionatorio) impone l'annullamento della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello i Reggio Calabria che procederà a nuovo esame, valutando alla stregua del materiale probatorio a disposizione l'esistenza di elementi logici e, di fatto, che siano dimostrativi, in modo univoco, dell'inserimento del ricorrente nel sodalizio e del ruolo da lui svolto. Ricorso SI AG TO e SI IU 13.1.1. Il ricorso proposto nell'interesse degli imputati SI AG TO e SI IU è fondato quanto al primo ed al secondo motivo. La difesa degli imputati, con l'atto di appello, aveva formulato specifiche censure quanto alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto contestato, sia in relazione all'elemento oggettivo della fattispecie (censurando la valutazione delle conversazioni intercettate che costituivano l'elemento fondante della tesi di accusa) sia per quanto concerneva la dimostrazione del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, evidenziando che se pur risultava lo svolgimento di un'attività d'impresa da parte degli imputati, nota ai fratelli TO (che nelle conversazioni richiedevano notizie sulla preparazione dell'attività da svolgere nel circolo ricreativo intestato a SI AG TO, dimostrando solo un mero interessamento in quanto soggetti esperti nella gestione di sale giochi) in nessun contesto erano emersi elementi utili per desumere che l'ipotizzata intestazione di quell'attività, effettuata dai fratelli TO in favore del SI, fosse nota agli imputati quale strumento di elusione di misure di prevenzione patrimoniali che sarebbero potute esser emesse nei confronti degli TO. Gli appellanti, inoltre, deducevano la completa mancanza 56 di elementi per affermare la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/91 in quanto i SI non sarebbero stati ritenuti partecipi della cosca, né si evincerebbe che i SI avessero agito al fine di agevolare l'associazione. La risposta a quelle censure della sentenza d'appello è costituita dalla riproduzione della motivazione della sentenza di primo grado (pp. 535-542 della sentenza d'appello), cui si aggiunge una frase puramente di stile ("Conclusivamente, alla luce di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale può dirsi senz'altro raggiunta la prova della penale responsabilità di SI AG TO e di SI IU in ordine al reato loro ascritto al capo P) della rubrica"), concludendo il capo della decisione riportando testualmente il tenore del capo d'imputazione. 13.1.2. Si tratta di motivazione certamente apparente, poiché la Corte non ha in alcun modo superato le censure che mettevano in discussione sia il dato oggettivo della condotta tipica, per l'esiguità e ambiguità delle indicazioni emergenti dalle conversazioni intercettate (senza alcun elemento, di diversa natura, utile per dimostrare l'impiego di risorse da parte dei fratelli TO nell'iniziativa imprenditoriale formalmente intestata al SI AG TO), e soprattutto dell'assoluta mancanza di elementi di fatto da cui trarre in via logica la dimostrazione del necessario dolo specifico, che avrebbe caratterizzato l'intestazione fittizia (essendo affidati a considerazioni generiche e non supportate da elementi obiettivi gli argomenti indicati nella sentenza di primo grado sul punto, peraltro relativi alla sola consapevolezza degli TO di poter essere raggiunti da provvedimenti in sede di misure di prevenzione). A questo riguardo, infatti, si è affermato che «Il delitto previsto dall'art.12 quinquies della legge n.356 del 1992 richiede che tutti i concorrenti nel reato abbiano agito con il dolo specifico di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, per la cui prova in giudizio non è sufficiente dar conto della fittizia attribuzione della titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità» (Sez. 6, n. 34667 del 05/05/2016, Arduino, Rv. 267705, relativa ad una fattispecie in cui la Corte ha confermato la sentenza di assoluzione dell'intestatario fittizio dei beni, ritenendo insufficiente la prova della sua consapevolezza circa l'appartenenza del titolare effettivo ad un sodalizio criminoso e della conseguente finalità di eludere le disposizioni in materia di prevenzione patrimoniale). 13.1.3. Egualmente apparente la motivazione relativa al contestato profilo della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/81, nella forma dell'agevolazione dell'organizzazione di stampo mafioso cui prendevano parte i fratelli TO. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità sul punto, la circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 può 57 trovare applicazione anche in relazione al delitto di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992 ove risulti che l'occultamento giuridico di un'attività imprenditoriale, attraverso la fittizia intestazione ad altri, implementi la forza del sodalizio di stampo mafioso, determinando un accrescimento della sua posizione sul territorio attraverso il controllo di un'attività economica»> (così, ex multis, Sez. 2, n. 12622 del 13/02/2015, Cosentino, Rv. 262776). La dimostrazione della relazione tra la condotta fraudolenta e l'agevolazione del sodalizio è del tutto assente della decisione impugnata, in quanto dal corpo della motivazione non emerge alcuna indicazione concreta di elementi di fatto in grado di dimostrare, anche solo a livello logico, se e in che misura l'ipotizzata intestazione fittizia costituisse operazione diretta ad agevolare l'attività del sodalizio (e non anche, per ipotesi, a garantire introiti economici e benefici derivanti dalla fittizia interposizione esclusivamente ai coimputati TO o ai rispettivi nuclei familiari, come già rilevato da questo Corte, in relazione alle medesime imputazioni elevate nei confronti di TO NC e TO NO DR Sez. 1, n. 35424 del 18/6/2014, TO, non massimata e la - successiva Sez. 5, n. 28648 del 17/03/2016, TO, Rv. 267299 - ). 13.2. L'accoglimento degli indicati motivi di ricorso comporta l'assorbimento dell'esame del terzo motivo. 13.3. La sentenza deve, pertanto esser annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, che dovrà procedere a verificare se attraverso le prove acquisite nel corso del giudizio siano stati acquisiti elementi di fatto in grado di dimostrare l'operata intestazione fittizia dell'attività d'impresa, la consapevole partecipazione degli imputati a tale operazione contrattuale, con la specifica finalità elusiva perseguita dai titolari effettivi dell'iniziativa imprenditoriale, specificando da qual elementi possa desumersi sia la detta finalità, sia la consapevolezza dell'esistenza di tale fine da parte dei titolari formali dell'attività; il giudice del rinvio, inoltre, dovrà verificare sulla base di quali elementi di prova possa essere predicata la finalizzazione dell'operazione di intestazione fittizia all'espansione e al rafforzamento del sodalizio. Ricorso LA TE 14.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, per le ragioni esposte nella parte iniziale della motivazione (v. supra § 2.2.). 14.2. Il ricorso è, invece, fondato in relazione al secondo motivo di ricorso. La struttura della motivazione della sentenza d'appello denuncia, in modo autoevidente, l'assoluta carenza di risposte alle censure specificamente formulate dalla difesa in grado di appello, ricorrendo peraltro ad un apparato argomentativo che mette in evidenza la manifesta illogicità della motivazione. 58 Con l'atto d'impugnazione la difesa del ricorrente aveva dedotto una pluralità di elementi di confutazione, rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, censurandone l'inattendibilità, l'indeterminatezza quanto alla descrizione del ruolo e di fatti specifici, sottolineando altresì l'assenza di riscontri individualizzanti;
aveva specificamente contestato la valenza delle intercettazioni considerate dalla sentenza di primo grado, censurandone sia l'interpretazione, sia la rilevanza;
aveva escluso, per ragioni logiche, la pregnanza di assunti episodi indicativi dell'inserimento del ricorrente nel sodalizio (a proposito della vicenda del pala-ghiaccio), contestualmente denunciando che alcun reato fine era stato ascritto al LA;
aveva contestato l'esistenza di elementi di prova quanto alla partecipazione diretta dell'appellante all'organizzazione criminosa, non potendosi valutare a tali fini la partecipazione del ricorrente a incontri con altri presunti sodali o le comunicazioni con taluno di costoro;
non risultavano essere state richieste condotte esecutive del proposito criminale del sodalizio, né che il LA fosse preposto al compimento di atti esecutivi del programma criminale o che li avesse ideati, o che fosse stato reso partecipe della programmazione dei crimini e dell'accaparramento degli introiti economici della cosca;
le conversazioni telefoniche ed ambientali non erano idonee a dimostrare l'intraneità dell'appellante rispetto alla consorteria, perché scarne, equivoche ed interpretabili alla luce dei rapporti di lavoro e di confidenza. Rispetto a queste censure, riassuntivamente indicate, ma formulate con specifici riferimenti ai singoli elementi di prova, la sentenza non ha fornito alcuna risposta, limitandosi a riprodurre una parte della motivazione della sentenza di primo grado;
operazione che, peraltro, non può ritenersi idonea e sufficiente a superare le censure mosse. Infatti, l'unica conversazione che la sentenza ritiene di indicare, come dimostrativa dell'affermata responsabilità a titolo di partecipazione nell'associazione mafiosa, contiene sostanzialmente una sequela di passaggi incomprensibili, in cui si captano solo sparute frasi (in cui si afferma "quello che vogliono fare, se no lo caccio da tutte le parti qua nemmeno una fontana"; "da oggi in poi.. da oggi in poi...incomprensibile... da oggi in poi, mi chiami sempre a me") dal tono ritenuto "fin troppo chiaro" e di valenza "auto accusatoria"; evidente la manifesta illogicità della conclusione che la decisione trae, ossia che il dialogo (del tutto monco e privo di correlazioni, sin anche tra le due frasi riportate in quanto tra loro divise da una serie di altre espressioni trascritte come incomprensibili) sia indicativo dell'intraneità al sodalizio, perché dimostrerebbe la capacità del ricorrente di ottenere in subappalto attività di lavoro. Ciò a fronte, peraltro, delle indicazioni dei collaboratori di giustizia, sinteticamente riassunte dalla sentenza impugnata, del tutto generiche nell'attribuzione di qualifiche 59 derivanti da rituali di affiliazione, in assenza di qualsivoglia specificazione sulla collocazione e soprattutto sul ruolo del ricorrente. 14.3. L'accoglimento dell'indicato motivo di ricorso rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi, che devono ritenersi assorbiti (attenendo sostanzialmente a profili riguardanti il trattamento sanzionatorio). La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, che procederà a nuovo esame dei motivi d'impugnazione con particolare riguardo alla valutazione del materiale probatorio posto a base dell'affermazione di responsabilità e dell'individuazione della condotta di partecipazione al sodalizio da parte dell'imputato. Ricorso UA CE 15.1. Il ricorso è fondato, in relazione ai primi due motivi formulati. Il nucleo centrale del ricorso poggia, evidentemente, sulla contestazione di cui al capo W) (che forma l'oggetto del secondo motivo di ricorso), relativo ad un'ipotesi estorsiva commessa dal UA, in concorso con DI BR, in quanto ritenuta fortemente sintomatica dell'operatività del sodalizio e della capacità di intervento sul territorio. La sentenza impugnata, come si è già messo in evidenza (v. supra il § 9.4.1. dedicato all'esame dei motivi del ricorso presentati nell'interesse di DI BR), a fronte di una pluralità di censure aventi ad oggetto l'interpretazione delle singole conversazioni, la mancanza nei dialoghi di riferimenti a richieste di versamento di somme di denaro o di altre prestazioni imposte, l'assenza di conversazioni e telefonate che testimoniassero contatti diretti tra il UA e gli altri ipotizzati partecipi alla vicenda (DI BR, soggetto che avrebbe deciso e imposto la prestazione, costituente oggetto dell'estorsione, all'imprenditore NO NT;
quest'ultimo, acquirente di un supermercato che, nell'ipotesi accusatoria, era sottoposto a pressioni da parte di un numero considerevole di estorsori), non ha fornito alcun risposta alle doglianze che si fondavano su un tenore obiettivamente laconico, spesso generico, privo di riferimenti a circostanze fattuali decisive per fondare l'interpretazione proposta dalla sentenza di primo grado. La lettura delle conversazioni considerate, riportate nel corpo della sentenza attraverso il resoconto dell'ufficiale di p.g. che era stato esaminato sul punto, mette in evidenza l'illogicità di una siffatta ricostruzione, a fronte di numerosi passaggi che si ponevano in contraddizione logica con l'interpretazione fornita dalla sentenza di primo grado (per esser i soggetti, ritenuti responsabili del piano estorsivo, considerati estranei alle vicende della cessione del supermercato о all'oscuro di quanto stesse accadendo); inoltre, nella stessa ricostruzione si indicavano taluni dati essenziali per ipotizzare l'avvenuta estorsione, solo come "verosimili" (come le richieste 60 estorsive cui sarebbe stato sottoposto il NO, che avevano determinato costui a ricercare il contatto con EN); dalla ricostruzione condotta non risultavano dialoghi in cui fosse stato chiarito in quali termini l'eventuale intervento dell'imputato, come di altri soggetti, fosse stato in grado di superare le difficoltà in cui versava il NO e, soprattutto, non risultano elementi obiettivi che deponevano in modo univoco nel senso ipotizzato dalla sentenza, ossia che la soluzione si sarebbe attuata mediante l'imposizione estorsiva realizzata dal UA, in concorso con altri soggetti (DI BR, in particolare). Rispetto a queste censure, obiettivamente specifiche, e che richiedevano una motivazione idonea a superare le incongruenze tra i dati testuali e la ricostruzione fornita dalla sentenza di primo grado, la Corte d'appello (pp. 590- 91 della sentenza) si è limitata a riportare, come per tutte le censure sollevate con gli atti d'impugnazione, la motivazione della decisione di primo grado, segnalando esclusivamente, in più passaggi, la "chiarezza" delle intercettazioni, dando peraltro atto che la deposizione in giudizio della persona offesa non aveva "contribuito a chiarire meglio la vicenda che lo [aveva] visto vittima di estorsione", in quanto il NO si era "limitato a ritenere fisiologiche le numerose richieste di assunzione di personale e non [aveva] ammesso di aver subito pressioni da chicchessia, ponendosi dunque in evidente contrasto con le chiarissime intercettazioni". Si tratta, anche in questo contesto, di una motivazione meramente apparente, in quanto omette del tutto di indicare gli elementi fattuali che dovrebbero supportare l'interpretazione proposta, rispetto ad un tenore dei dialoghi che, anziché chiarissimo, appare in più punti generico, per nulla specifico rispetto al contesto in cui si ipotizza l'intervento degli imputati, per nulla descrittivo delle modalità e delle circostanze della condotta di reato che forma oggetto dell'imputazione, la quale risulta così desunta solo da ipotesi fondate su supposizioni e congetture, senza alcun aggancio obbiettivo agli atti processuali. 15.2. L'accoglimento del motivo di ricorso comporta l'annullamento della sentenza;
in diretta conseguenza, anche il primo motivo di ricorso deve essere accolto, poiché il profilo del contributo partecipativo del UA al sodalizio criminale vien desunto sostanzialmente dalla partecipazione all'episodio estorsivo di cui al capo W). Infatti, nel rigettare le censure formulate dall'appellante, la sentenza leva principalmente sulla vicenda oggetto del capo W (pp. 322-27) ritenendola "fortemente indicativa del controllo da parte delle cosche" e, come tale, significativa del partecipazione del ricorrente al sodalizio "in considerazione dello schema tipico di quest'organizzazione" posto in essere dal UA e dal 61 DI BR, "ossia il rapporto protettivo a favore di imprenditori o commercianti in cambio di controprestazioni oppure, in alternativa, la creazione di ostacoli allo svolgimento dell'attività imprenditoriale o commerciale". Del tutto irrilevante e aspecifico è, invece, il riferimento (pag. 327) a dichiarate "capacità delle cosche di eludere i controlli di polizia” (desunte da un'unica conversazione in cui il ricorrente veniva avvisato da altro imputato dell'esistenza di un posto di blocco, venendo esortato ad usare le cinture di sicurezza, circostanza in realtà di scarsa pregnanza), trattandosi di dato che può caratterizzare qualsivoglia tipologia di agire criminale;
assolutamente generico il riferimento operato alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia (pag. 328), che aveva riferito del ricorrente indicandolo come soggetto "legato alla famiglia DI e intraneo alla cosca", senza alcuna specificazione del contributo e della modalità specifica in cui si sarebbe estrinsecata tale partecipazione. 15.3. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, che dovrà proceder a nuovo esame delle censure formulate con l'atto di appello considerando il materiale probatorio a disposizione per valutare se gli elementi di prova raccolti, sia attraverso le intercettazioni, sia mediante le altre prove assunte nel dibattimento, diano conto di dati obiettivi utili per individuare attraverso quali fatti specifici si sia concretizzato il contributo dell'imputato nel partecipare alle attività del sodalizio;
nonché quali siano stati i fatti che dimostrano l'imposizione del versamento di somme di denaro, finalizzata a ottenere una "presunta protezione" (come indicato nell'imputazione), in danno di NO NT, e quale sia stato il ruolo del ricorrente nella realizzazione di tale fatto. 15.4. L'accoglimento dei primi due motivi di ricorso comporta l'assorbimento del terzo motivo. Ricorso RO IE 16.1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato RO è fondato, in relazione al primo motivo di ricorso. Investita di una dettagliata serie di censure, relative alla valutazione dei contenuti delle intercettazioni considerate dal Tribunale, quali elementi di prova a carico, all'idoneità di episodi privi di particolare significatività nel rappresentare indici della partecipazione (peraltro a livello direttivo) di una cosca mafiosa, alla censura anch'essa dettagliata sull'attendibilità dei singoli dichiaranti che avevano indicato il RO come soggetto facente parte di associazioni mafiose, la sentenza impugnata ha dato risposta a quelle doglianze facendo leva su elementi di fatto e considerazioni che denunciano la contraddittorietà degli argomenti e la manifesta illogicità delle conclusioni cui giunge la decisione. 62 16.2. Quanto al contenuto delle intercettazioni che dovevano risultare decisive nel dimostrare l'inserimento del ricorrente nel sodalizio e il suo contributo all'associazione, la sentenza non solo né dà conto attraverso l'interpretazione fornita da un testimone che aveva svolto le indagini, ma anche nella trascrizione dei dialoghi captati in ambientali, tra soggetti terzi, riprodotta in altra parte della decisione (v. pagg. 277-80 della sentenza d'appello), non fornisce una lettura coerente con il tenore testuale delle espressioni che gli interlocutori si scambiavano, attesa la genericità dei dialoghi, la difficoltà della lettura con numerose espressioni incomprensibili - del testo della trascrizione, l'assenza di elementi dirimenti per ascrivere l'oggetto delle conversazioni a sicure attività illecite, predominando il riferimento a attività nel settore edilizio, senza alcun aggancio logico o evocativo di condotte rilevanti quali espressioni di attività riconducibili ad un'organizzazione criminale. 16.3. Per ciò che concerne l'altro elemento ritenuto decisivo dalla sentenza impugnata per dimostrare la capacità del RO di controllare la criminalità comune operante sul territorio, da ciò desumendo la sicura appartenenza, con ruoli direttivi, all'associazione criminale di stampo mafioso, la decisione non ha saputo fornire risposta alle logiche critiche del ricorrente, che ha messo in rilievo la contraddittorietà tra le affermazioni cui giunge la sentenza e il tenore delle conversazioni considerate che dimostravano come, pur con l'intervento del RO per risolvere il problema rappresentato dal suo interlocutore (ossia, l'estromissione violenta dei propri genitori dall'appartamento da loro occupato ad opera di soggetti di probabile etnia rom), il problema fosse rimasto irrisolto tanto da aver consigliato lo stesso RO all'interessato di trovare ai propri genitori una diversa sistemazione abitativa, in modo da evitare nuovi e ulteriori episodi di aggressione (ciò che denuncia l'insuccesso dell'intervento del RO). 16.4. Infine, in relazione al profilo della prova desunta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, la stessa illustrazione dei contenuti delle dichiarazioni operata dalla decisione d'appello evidenzia come il tratto comune a quelle propalazioni (talune peraltro di scarsa attendibilità, nella misura in cui le fonti indicante dai dichiaranti hanno escluso o non hanno confermato quei contenuti) sia esclusivamente quello di una generica indicazione di appartenenza, con ruoli non esattamente specificati, così da non potere riscontrare il dato dell'appartenenza al sodalizio e del contributo fornito (come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, già per la valutazione indiziaria richiesta per l'applicazione di misure cautelari: Sez. 6, n. 40520 del 25/10/2011, Falcone, Rv. 251063); mentre per le singole dichiarazioni che riferiscono di fatti storici dotati di una qualche concretezza (la cessione di armi;
la partecipazione ad un incontro con altri soggetti ritenuti inseriti nel sodalizio) non vengono indicati dalla 63 sentenza eventuali riscontri individualizzanti rispetto al fatto specifico, necessario per fondare il giudizio di rilevanza delle dichiarazioni stesse. 16.5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, comporta l'assorbimento del secondo motivo, concernente lo specifico ruolo apicale contestato, che presuppone logicamente la dimostrata partecipano al sodalizio;
la sentenza deve, dunque, essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, per nuovo esame dell'intero patrimonio probatorio al fine di verificare se siano apprezzabili elementi desumibili dai risultati della compiuta istruttoria in grado di dimostrare la partecipazione del ricorrente al sodalizio, partecipazione desunta dal contributo fornito dallo stesso all'organizzazione criminale come apporto concreto per la realizzazione degli scopi dell'associazione, specificando se la partecipazione sia avvenuta ricoprendo uno dei ruoli indicati dall'art. 416 bis, comma 2, cod. pen. Ricorso RA IC 17.1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato RA è fondato, in relazione al contenuto del primo motivo. 17.2. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, risulta del tutto contraddittoria e manifestamente illogica, nella misura in cui ha confermato l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, in relazione al contestato delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso, denominata "cosca RA", ancorando tale giudizio a elementi del tutto generici e privi di capacità dimostrativa della contestata appartenenza (le conversazioni intercettate e riportate nella motivazione), valorizzando i rapporti di comuni interessi economici e imprenditoriali con altri coimputati (in particolare, AV IC) ritenendo questi rapporti dimostrativi del collegamento del RA all'organizzazione criminale, contestualmente assolvendo l'odierno ricorrente dall'imputazione d'intestazione fraudolenta dell'attività imprenditoriale in favore del AV. Anche per il RA, infatti, la decisione d'appello, riproponendo le medesime argomentazioni svolte dal Tribunale, ha inteso considerare l'interessamento all'attività nel settore dell'edilizia svolta dal AV, attestata dalle conversazioni intercettate e riportate, come indice dello stabile inserimento nel sodalizio, senza però fornire alcuna chiave di lettura idonea a dimostrare come lo svolgimento di quell'attività imprenditoriale da parte del AV, e la sua parziale condivisione per singoli aspetti ed episodi da parte del RA, dovesse necessariamente ricondurre a qualificare quella tipologia di rapporti come sintomatici dell'appartenenza a una comune attività criminale organizzata. Inoltre, del tutto carente era la dimostrazione, necessaria alla stregua dell'imputazione, della natura e della qualità del contributo (restato 64 assolutamente indefinito) che il ricorrente avrebbe fornito all'associazione rendendo così concreta la condotta partecipativa. 17.3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento del secondo motivo, concernente il trattamento sanzionatorio. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria che procederà a nuovo esame dei motivi d'impugnazione, verificando sulla scorta di quali elementi sia predicabile la partecipazione dell'imputato al sodalizio, individuando il contenuto del contributo fornito dal ricorrente all'associazione. Ricorso TO 18.1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato TO è fondato. 18.2. Con i due motivi di ricorso, che devono essere trattati congiuntamente (in quanto logicamente connessi tra loro, nella misura in cui il vizio della motivazione, denunciato con il primo motivo di ricorso, si riflette inevitabilmente sulla valutazione della prova del contributo fornito dall'imputato al sodalizio, elemento indefettibile per affermarne la penale responsabilità), il ricorrente lamenta l'omessa valutazione delle doglianze puntualmente indicate con l'atto di appello, con cui si censurava sia la rilevanza in termini oggettivi, sia la concludenza, degli elementi di prova che erano stati posti a base della pronuncia di condanna in primo grado. La lettura della sentenza impugnata, nella parte in cui illustrava i singoli atti d'impugnazione proposti, fornisce già una chiara indicazione della specificità delle censure formulate che avevano ad oggetto: la contestazione dei contenuti delle intercettazioni valorizzate dalla sentenza, in numero del tutto contenuto (tre sole telefonate) interpretate in modo erroneo e nel cui contesto non emergeva mai il nome del ricorrente, che non era indicato come intraneo al gruppo organizzato;
la carenza di prova circa l'esistenza di stabili rapporti del ricorrente con altri presunti sodali;
l'irrilevanza della testimonianza dell'ufficiale di p.g. che aveva svolto le indagini (incentrata su una conversazione avvenuta in un fondo agricolo di proprietà di SA ed avvenuta tra costui e DI TO, nel corso della quale il ricorrente si sarebbe limitato a dire poche parole); le tre conversazioni (avvenute il 26.05.2010, il 30.05.2010, il 31.05.2010) che vedevano il ricorrente come interlocutore (e che difettavano dei caratteri della chiarezza, decifrabilità del contenuto ed assenza di ambiguità) erano del tutto inconsistenti;
l'accompagnamento in auto di DI TO a ROrno, non poteva considerarsi espressivo della partecipazione al sodalizio, atteso che nella conversazione intercettata nel viaggio il ricorrente non assumeva alcuna posizione attiva, restando un ascoltatore passivo, silente ed inerte;
le testimonianze rese dai collaboratori di giustizia RE, Moio, NI e Mesiano, non avevano fornito 65 alcuna indicazione sulla persona del ricorrente;
non risultavano dagli atti gli elementi costitutivi del reato contestato, difettando sia la prova del contributo assicurato dal ricorrente al sodalizio, così come di un rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo dell'associazione, mancando altresì la prova dell'elemento soggettivo;
le sporadiche frequentazioni dello TO con DI TO si spiegavano in ragione di un vecchio rapporto di conoscenza. A fronte di tali specifiche censure, la sentenza impugnata (pp. 337-40) ha riprodotto gli argomenti di prova utilizzati dalla sentenza di primo grado, senza fornire adeguate giustificazioni sulla rilevanza delle conversazioni in cui lo TO, verosimilmente nella previsione che potessero esser emessi dei provvedimenti restrittivi nei suoi confronti, dialogava con congiunti e familiari invitandoli a non contattarlo e a assumere atteggiamenti di cautela. La logica possibilità che tale atteggiamento potesse essere collegato ad altre vicende di rilievo penale, esclude che l'unica interpretazione di quei dialoghi dovesse essere diretta a dimostrare l'inserimento del ricorrente in contesti di criminalità organizzata, da cui doveva dipendere il timore dell'imminente esecuzione di provvedimenti limitativi della libertà personale. Pertanto, la valutazione che la Corte d'appello ha espresso (secondo la quale da quelle intercettazioni "si ricavano numerosi elementi che esprimono la sua attuale appartenenza alla cosca") risulta del tutto apparente, perché fondata su elementi equivoci. Analogamente, i dati storici dell'accompagnamento di DI TO, in due occasioni, nel territorio di ROrno, ove il DI avrebbe incontrato SA IC, indicato dalla sentenza come esponente di rilievo dell'organizzazione mafiosa (perché avente la carica di "capo crimine") non possono certamente essere considerati come significativi del "fatto che egli partecipava assiduamente a riunioni ed incontri, assieme a DI TO, con esponenti della potente famiglia mafiosa SA" trattandosi di due episodi registrati rispetto ad un arco temporale, caratterizzante la contestazione dell'accusa, che invece copre oltre sei anni (dal marzo 2005 al 30.6.2011). La motivazione fornita dalla Corte d'appello, inoltre, risulta del tutto apparente nella misura in cui esalta condotte obiettivamente equivoche ("il timore dello TO di essere rintracciato dalle forze di polizia, in quanto viveva nella clandestinità tipica di chi appartiene alle organizzazioni mafiose"), fa leva su aspetti del tutto indimostrati ("la partecipazione alla spartizione dei lavori edili nella zona di Modena-Ciccarello, tramite l'imposizione di proprie ditte agli imprenditori che operavano nella zona accaparrandosi i sub appalti"), attribuisce a fonti di prova contenuti del tutto inesistenti (le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che nulla avevano riferito sulla persona dello TO GI, facendo 966 9 riferimento ai "fratelli TO", soggetti che come indica il ricorrente - non risultano legati da vincoli di parentela con il ricorrente, affermazione non contrastata dalla sentenza d'appello), giungendo in modo del tutto assertivo ad affermare che i dati così enucleati sarebbero "idonei a dimostrare l'esistenza di un rapporto di stabile e organica compenetrazione del soggetto con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, presta un contributo all'attività dell'organizzazione con la precipua finalità di perseguire gli obiettivi dell'organizzazione stessa". 18.3. La sentenza va annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, che procederà a nuovo esame del materiale probatorio, sulla scorta dei motivi di impugnazione, per valutare l'esistenza di fonti di prova in grado di dimostrare quale fosse il contributo che il ricorrente ha assicurato al sodalizio, le sue caratteristiche e l'idoneità di tale condotta nell'integrare i presupposti, oggettivi e soggettivi, del delitto di partecipazione all'associazione mafiosa indicata nel capo d'imputazione. 19. Al rigetto dei ricorsi degli imputati DI TO e AT AO consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle rispettive spese processuali. 20. All'inammissibilità del ricorso dell'imputato PI AO, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DI BR, IA TA, AV IC, IT IA, SI AG TO, SI IU, LA TE, UA CE, RO IE, RA IC, TO GI con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di TT UG, limitatamente all'imputazione di cui al capo A) e alle aggravanti della recidiva e dell'art. 7 d.l. 152/1991 di cui al capo E), e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria;
rigetta nel resto. Rigetta i ricorsi di DI TO e AT AO, che condanna al pagamento delle spese processuali. 67 0 2 Dichiara inammissibile il ricorso di PI TA che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/6/2018 Il Presidente Il Consigliere estensore omenico Gallofomer SE Di Paola esYello DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 1 FEB. 2019 IL CANCELLERE S Claudia Rianelli E T R O C 68