Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2018, n. 5220
CASS
Sentenza 28 giugno 2018

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Nell'ipotesi di reato permanente, qualora la contestazione sia formulata senza indicazione dell'epoca di cessazione della permanenza – c.d. contestazione "aperta" -, in difetto di richiesta di riapertura delle indagini a seguito di decreto di archiviazione, il limite temporale della preclusione allo svolgimento delle indagini ed all'esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti va individuato non nel momento dell'emissione del decreto di archiviazione dal parte del giudice per le indagini preliminari ma nella data della relativa richiesta formulata dal pubblico ministero, mentre per i segmenti temporali successivi è consentito l'esercizio dell'azione penale per il medesimo titolo di reato, ove sia proseguita la condotta criminosa oggetto dell'originaria contestazione con mutamento della caratteristiche strutturali del reato. (Fattispecie in tema di associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/06/2018, n. 5220
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5220
    Data del deposito : 28 giugno 2018

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