Sentenza 9 maggio 2000
Massime • 1
Non è precluso al giudice di legittimità l'esame dei motivi di appello al fine di valutare la completezza dell'apparato argomentativo della sentenza di secondo grado con riferimento a specifiche doglianze formulate con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/05/2000, n. 6945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6945 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 9/5/2000
Dott. Carlo Casini Consigliere SENTENZA
Dott. Sandro Occhionero Consigliere N. 804
Dott. Angelo Di Popolo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Aniello Nappi Consigliere n. 32489/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NT PI, n. a Cava dè Tirreni il 21 novembre 1968 avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno depositata il 26 maggio 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. G. Palomberini che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Salerno confermò la dichiarazione di colpevolezza di PI NT in ordine al delitto di detenzione di banconote contraffatte al fine di immetterle in circolazione.
Ritennero i giudici del merito che, indiscussa la falsità delle banconote, la prova della consapevolezza di tale falsità da parte dell'imputato si desume dal fatto che le banconote, sedici da diecimila lire e una da centomila lire, non avevano un numero progressivo di serie ed erano diverse per corpo e colore da quelle autentiche. In particolare i giudici d'appello esclusero l'attendibilità della versione difensiva dell'imputato, il quale aveva sostenuto di avere inconsapevolmente ricevuto da uno sconosciuto nella stazione di Vienna le banconote false, in cambio di moneta austriaca, in occasione di un suo precipitoso rientro in Italia conseguente a un incidente stradale occorsogli in Austria. Rilevò infatti la corte d'appello che il teste EL TO, indicato dal difesa, aveva confermato lo scambio di valuta avvenuto alla stazione di Vienna, ma, pur riferendo lo scambio a monete da diecimila e centomila lire, non aveva potuto precisare ne' l'ammontare della somma ne' il numero delle banconote ricevute dall'imputato, sicché non v'era prova che le banconote false fossero proprio quelle ricevute in quell'occasione, anche perché il sequestro dei falsi era avvenuto a distanza di quindici giorni dallo scambio ed era inverosimile che durante quel periodo le banconote contraffatte non fossero state utilizzate.
Ricorre per cassazione NT che propone due motivi d'impugnazione. Con il primo motivo il ricorrente deduce manifesta illogicità della motivazione con la quale la corte d'appello ha disatteso la sua versione difensiva, rilevando come i giudici del merito abbiano omesso di considerare che il teste TO aveva riferito di uno scambio di scellini con banconote da diecimila e da centomila lire. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la corte d'appello abbia omesso di motivare in ordine a una specifica deduzione della sua impugnazione di merito, laddove aveva rilevato che il tribunale non aveva tenuto conto del parere del perito d'ufficio, secondo il quale la contraffazione era idonea a trarre in inganno "una persona comune in una transazione abbastanza rapida o in un momento di disattenzione".
Entrambi i motivi del ricorso sono fondati.
La motivazione della sentenza d'appello, infatti, è palesemente illogica, perché, nel confutare la versione difensiva dell'imputato, rileva da un canto che il teste della difesa non aveva potuto indicare il numero delle banconote ricevute alla stazione di Vienna, sostiene dall'altro canto che sarebbe comunque inverosimile la mancata utilizzazione di quelle banconote nei quindici giorni intercorsi tra lo scambio in Austria e il sequestro in Italia. Ma è evidente che, se era incerto il numero delle banconote ricevute in Austria, non poteva darsi per certa la mancata utilizzazione di una parte di esse in Italia. Sicché i giudici d'appello hanno concluso per l'inattendibilità della versione difensiva argomentando da un fatto nient'affatto certo, mentre è indiscusso che deve essere certo il fatto che si assume a base di un'argomentazione indiziaria. È pertanto fondato il primo motivo del ricorso. Ma fondato è anche il secondo motivo.
In quanto discorso giustificativo, la motivazione deve essere riferibile all'intero contenuto della decisione e, quindi, ai punti decisivi della controversia, così come individuati dalla legge o dalle richieste delle parti. In questo senso si pone un'esigenza di completezza della motivazione con riferimento al suo oggetto, che è individuato dall'ambito delle questioni effettivamente decise e di quelle che il giudice avrebbe dovuto, comunque, decidere. Ed è evidente che non potrebbe considerarsi motivato un provvedimento che non risultasse giustificato in tutti i suoi aspetti significativi;
sicché, indipendentemente da specifiche previsioni della legge ordinaria, si potrebbe prospettare in questo caso una violazione dell'art. 111 comma 6 Cost. ("Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati"), denunciabile a norma dell'art. 111 comma 7 ("Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge"). Non è condivisibile, pertanto, quella giurisprudenza, peraltro minoritaria, che esclude in tutto o in parte la riconducibilità del vizio di motivazione alla violazione di legge (Cass., sez. II, 4 aprile 1997, Sorbo, m. 207416; contra Cass, sez. un., 26 febbraio 1991, Bruno, m. 186999; Cass., sez. un., 20 luglio 1994, De Lorenzo, m. 198215). La mancanza della motivazione in ordine a un punto decisivo è un vizio che attiene al rapporto della motivazione con l'oggetto della decisione;
ed è evidente che il divieto di accesso agli atti del procedimento, desumibile dall'art. 606 lettera e) c.p.p., riguarda gli atti istruttori, non le richieste delle parti dalle quali derivi un obbligo di pronuncia per il giudice.
In realtà le deduzioni delle parti, che, prospettando una diversa interpretazione delle prove assunte, possono incidere solo sulla motivazione, vanno distinte dalle richieste delle parti, in particolare i motivi d'appello, che, individuando un punto della decisione, determinano per il giudice un autonomo dovere decisorio, la cui violazione comporta un vizio di omessa pronuncia. D'altro canto la decisione del giudice non è interamente contenuta nel dispositivo della sentenza, in quanto proposizioni dispositive intermedie sono contenute anche nella motivazione, sicché può aversi un vizio di omessa pronuncia che si presenti nelle forme di un difetto della motivazione.
Deve, quindi, ritenersi che il divieto di rilevare vizi della motivazione non desumibili dal testo del provvedimento impugnato non operi in tutti i casi in cui il difetto di motivazione si risolva nell'omessa pronuncia su un punto della decisione, individuato dalla legge o dalle richieste delle parti.
Coma ha ben chiarito la giurisprudenza, infatti, "si ha mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) c.p.p., non soltanto quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività; ne' può ritenersi precluso al giudice di legittimità, ai sensi della disposizione suddetta, l'esame dei motivi di appello al fine di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l'atto d'appello quale necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte" (Cass., sez. II, 21 dicembre 1994, Loisi, m. 201268; v. anche Cass., sez. IV, 15 novembre 1996, Izzi, m. 206322, che ritiene carente la motivazione della sentenza priva di qualsiasi riferimento a una testimonianza indicata come determinante nell'atto di appello). L'accertamento dei limiti dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e dell'ambito della sua cognizione è, in realtà, imposto alla Corte di cassazione dall'art. 606 comma 3 c.p.p., nella parte in cui definisce inammissibile il ricorso proposto per violazioni di legge non dedotte nei motivi d'appello (Cass., sez. IV, 24 giugno 1993, Foti, m. 195324).
Nel caso in esame l'imputato aveva lamentato con l'atto d'appello come il tribunale avesse omesso di considerare il parere del perito d'ufficio in ordine a una questione ritenuta decisiva dagli stessi giudici di primo grado, quella della riconoscibilità del falso nel corso di una normale transazione. I giudici d'appello, pur ribadendo la considerazione che la riconoscibilità dei falsi deponeva per la consapevolezza della falsità da parte dell'imputato, hanno omesso di motivare in ordine allo specifico motivo d'appello con il quale l'imputato aveva richiamato il diverso parere del perito d'ufficio. Non v'è dubbio pertanto che la corte d'appello omise di pronunciare su uno specifico motivo d'impugnazione; e che questa omissione di pronuncia rilevi come vizio di motivazione della sua decisione. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame.
P. Q. M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 9 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2000