Sentenza 16 aprile 2014
Massime • 1
In tema di applicazione del principio del "ne bis in idem", con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., la contestata appartenenza ad una sottosezione della "ndrangheta" (cosiddetta "locale") non costituisce "medesimo fatto" della contestata appartenenza diretta all'organo di vertice del medesimo sodalizio criminale (cosiddetta "provincia"), in quanto tale preclusivo della possibile emissione di una successiva ordinanza di misura coercitiva per il secondo addebito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza con la quale era stato confermato il provvedimento coercitivo emesso nei confronti di un indagato, in relazione alla contestazione di appartenenza alla "provincia", dopo che, sulla base degli stessi elementi, era stata respinta richiesta cautelare riguardante l'addebito al medesimo soggetto di far parte di uno specifico "locale").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2014, n. 17700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17700 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 16/04/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - N. 739
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 5810/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso presentato da
LL CC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 14/06/2013 del Tribunale di Reggio Calabria;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CESQUI Elisabetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Reggio Calabria, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., riformava parzialmente il provvedimento del 21/05/2013 sostituendo la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, e confermava nel resto il medesimo provvedimento con il quale il Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale aveva disposto l'applicazione della misura coercitiva massima nei confronti di LL CC in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., per avere fatto parte dell'associazione per delinquere armata denominata "'ndrangheta", operante nella provincia di Reggio Calabria, in tutto il territorio nazionale ed all'estero, costituita da decine di "locali", articolate in tre "mandamenti" (tirrenico, jonico e Reggio centro) e con un organo di vertice denominato "provincia": in particolare, per avere egli fatto parte del mandamento jonico della "provincia", segnatamente della zona di Cirella di Piatì, con il compito di assicurare le comunicazioni tra gli associati, partecipare alle riunioni ed eseguire le direttive dei vertici dell'associazione, nonché di esercitare la sua influenza presso le articolazioni piemontesi dell'organizzazione, segnatamente della zona di Rivoli.
Rilevava il Tribunale come le precedenti due ordinanze di rigetto delle richieste cautelari che il P.M. aveva formulato nei riguardi del LL, aventi ad oggetti fatti di reato diversamente descritti, non avevano comportato alcuna preclusione all'adozione del provvedimento di applicazione di quella misura coercitiva;
come l'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali riguardanti il prevenuto fosse infondata;
come gli elementi di prova acquisiti avessero integrato gli estremi dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato in ordine al delitto come contestatogli;
ed ancora, come, in presenza di esigenze cautelari presunte per legge, al predetto potessero essere concessi gli arresti domiciliari esclusivamente in ragione della sua età avanzata e del ruolo non apicale assunto all'interno di quella organizzazione criminale.
2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il LL, con atto sottoscritto personalmente, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.
2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., per avere il Tribunale calabrese confermato il provvedimento genetico della misura senza considerare che per lo stesso fatto di reato ascritto all'indagato due altre richieste di applicazione di misure cautelari, avanzate da P.M. diversi, erano state rigettate dal Giudice con decisioni pure ribadite dai relativi Tribunali del riesame.
2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 268 c.p.c., comma 3, e art. 271 cod. proc. pen., per avere il Tribunale reggino erroneamente disatteso l'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle intercettazione di comunicazioni e conversazioni tra presenti effettuate fuori dai locali della Procura della Repubblica.
2.3. Vizio di motivazione, per mancanza e contraddittorietà, per avere il Tribunale del riesame ingiustificatamente confermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza valorizzando il contenuto di due sole conversazioni captate in ambientale, in passato già ritenute inidonee a dimostrare l'inserimento del LL all'interno della 'ndrangheta, e illogicamente asserendo che il tenore di quei colloqui avesse provato, oltre ad una generica adesione al programma delittuoso del sodalizio, l'effettiva esistenza di un contributo del prevenuto all'associazione per delinquere in argomento.
2.4. Con memoria depositata il 02/04/2014 il difensore del LL ha insistito nell'accoglimento dei propri motivi di ricorso, allegando tutte le richieste ed i decreti autorizzativi delle intercettazioni.
3. Ritiene la Corte che il ricorso vada rigettato.
3.1. Il primo motivo del ricorso e' infondato.
Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio per il quale ai fini della duplicazione processuale ex art. 649 cod. proc. pen. -comportante il divieto di bis in idem operante anche in materia cautelare - per medesimo fatto deve intendersi ciò che risulta dai suoi elementi costitutivi e cioè da condotta, evento e nesso di causalità: nel caso di procedimento per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. al fine di escludere la medesimezza del fatto non rilevano ne', dal punto di vista del soggetto, eventuali mutamenti nelle modalità di partecipazione (attività e ruoli), ne' dal punto di vista dell'organizzazione, eventuali mutamenti in ordine all'ampiezza dell'oggetto del programma criminoso o in relazione al numero dei componenti;
occorre accertare, invece, con giudizio di fatto riservato al giudice di merito, se il soggetto sia passato ad una diversa organizzazione criminale ovvero si sia verificata una successione nelle attività criminali tra organismi diversi, sia pure aventi lo stesso nome ed operanti nello stesso territorio (in questo senso Sez. 2, n. 8697 del 18/01/2005, Romito, Rv. 230791). Di tale regula iuris il Tribunale di Reggio Calabria ha fatto corretta applicazione osservando come nei riguardi del LL il G.i.p. di quel Tribunale, con provvedimento del 29/07/2011, confermato in sede di appello (con decisione, dunque, che aveva formato un giudicato cautelare) aveva sì rigettato una precedente richiesta cautelare - formulata dal P.M. reggino dopo che l'autorità giudiziaria torinese aveva dichiarato, nell'ambito di altro procedimento attivato dinanzi a quell'ufficio, la propria incompetenza per territorio - avanzata con riferimento alla medesima imputazione di partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso latamente denominata 'ndrangheta, di cui all'art. 416 bis cod. pen., ma come quella determinazione non avesse creato alcuna preclusione rispetto al successivo esercizio da parte del medesimo P.M. reggino dell'azione cautelare nei riguardi dello stesso LL ed in relazione alla medesima imputazione di cui al citato art. 416 bis, sfociata nell'adozione del provvedimento del 21/05/2013 (confermato con l'ordinanza del Tribunale calabrese del 14/06/2013 oggetto del ricorso oggi in esame), in quanto nella precedente ordinanza che aveva disatteso l'istanza della pubblica accusa al prevenuto era stato contestato di avere fatto parte del locale istituito dalla 'ndrangheta a Rivoli, cioe' di una sottosezione operante in Piemonte, laddove nella successiva ordinanza di applicazione della misura coercitiva gli e' stato addebitato di aver fatto parte non di uno specifico locale, bensì direttamente dell'organo di vertice di quel sodalizio criminale, la provincia. In tale ottica deve escludersi che, nella fattispecie, si sia verificata la violazione di legge prospettata dalla difesa, perché se è vero che il materiale probatorio valorizzato nelle due ordinanze cautelari è il medesimo, sicché alla accusa pubblica non sarebbe stato consentito reiterare la richiesta "rebus sic stantibus", è anche vero che i fatti di reato contestati sono diversi, essendo stato ascritto al LL dapprima di aver aderito al locale di Rivoli, cioè ad una nuova ed autonoma articolazione della 'ndrangheta, costituenda in Piemonte, e poi di aver fatto parte di uno dei tre mandamenti originari calabresi, dunque di una articolazione gia' operante nella regione del Sud Italia.
D'altro canto, volendo mettere in luce di aspetti sostanziali della vicenda, va evidenziato come con l'ordinanza cronologicamente anteriore fosse stata rigettata la richiesta cautelare, ma non sostenendo l'assenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato, bensì riconoscendo che il LL era "un affiliato di livello elevato" della 'ndrangheta, dunque ammettendone la partecipazione a quel sodalizio, anche se non era stato accertato a quale specifico "locale" egli fosse formalmente affiliato e, comunque, escludendo che fosse aderente al "locale" di Rivoli;
e come, invece, nella ordinanza cronologicamente posteriore, anche recuperando gli esiti degli accertamenti compiuti in altri processi paralleli a carico di altri imputati di quel delitto associativo, sia stato valorizzata l'esistenza di una struttura verticistica della 'ndrangheta all'interno della quale vi un organismo, la "provincia", con compiti di controllo e coordinamento delle attività criminali gestite autonomamente da ogni singolo "locale" ndranghetistico, organismo del quale si era ritenuto fondatamente che appartenesse anche il LL (v. pagg. 3-42, 44-47 ord. impugn.).
3.2. Il secondo motivo del ricorso è generico.
Nella giurisprudenza di questa Corte si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907, Sez. 4, n. 24054 del 01/04/2004, Distante, Rv. 228586; Sez. 2, n. 8803 del 08/07/1999, Albanese, Rv. 214249).
Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad enunciare il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale - richiamando in maniera indeterminata l'orientamento interpretativo che consente la sola remotizzazione dell'ascolto di conversazioni intercettate che devono essere, però, registrate nei locali della Procura della Repubblica - senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata: pronuncia con la quale erano stati analiticamente indicate le ragioni in base alle quali era possibile escludere che gli esiti di quelle intercettazioni ambientali fossero inutilizzabili, avendo il P.M., con il decreto di esecuzione, autorizzato che le operazioni venissero curate negli uffici della polizia giudiziaria, fuori dai locali della Procura di Reggio, tenuto conto che vi era l'urgenza di dare attuazione a quel mezzo di ricerca della prova e che il "segnale" dell'apparecchiatura all'epoca in uso in quell'ufficio di Procura non risultava ottimale rispetto al luogo seminterrato in cui dovevano essere eseguite le captazioni di colloqui tra presenti, con la conseguenza che vi era il rischio concreto di un mal funzionamento che avrebbe compromesso l'utilità degli stessi risultati (v. pagg. 42-44 ord. impugn.).
3.3. Anche il terzo motivo del ricorso è inammissibile perché aspecifico, essendosi il ricorrente doluto in maniera indeterminata della mancanza di elementi indiziari a suo carico circa l'esistenza di un suo contributo alla operatività del sodalizio criminale di stampo mafioso più volte richiamato: senza, tuttavia, considerare quanto dettagliatamente sottolineato dal Tribunale del riesame che, nel confermare l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, aveva rilevato come il LL fosse stato registrato nel mentre, all'interno di un locale lavanderia, con atteggiamento autorevole aveva discusso con uno dei massimi esponenti della 'ndrangheta, OM GI, delle intese raggiunte con un altro capo clan, LL GI, e con ulteriori sodali, per la "chiusura ed apertura di locali", dunque delle modifiche da apportare alla struttura dell'associazione, della espansione delle relative iniziativa criminali nelle province piemontesi, nonche' dello "spostamento" di singoli affiliati da un "locale" ad un altro (v. pagg. 4-9, 45-47 ord. impugn.).
4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento in favore dell'erario delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2014