Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2014, n. 17700
CASS
Sentenza 16 aprile 2014

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In tema di applicazione del principio del "ne bis in idem", con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., la contestata appartenenza ad una sottosezione della "ndrangheta" (cosiddetta "locale") non costituisce "medesimo fatto" della contestata appartenenza diretta all'organo di vertice del medesimo sodalizio criminale (cosiddetta "provincia"), in quanto tale preclusivo della possibile emissione di una successiva ordinanza di misura coercitiva per il secondo addebito. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza con la quale era stato confermato il provvedimento coercitivo emesso nei confronti di un indagato, in relazione alla contestazione di appartenenza alla "provincia", dopo che, sulla base degli stessi elementi, era stata respinta richiesta cautelare riguardante l'addebito al medesimo soggetto di far parte di uno specifico "locale").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2014, n. 17700
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17700
    Data del deposito : 16 aprile 2014

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