Sentenza 12 giugno 2008
Massime • 1
Nel giudizio di cassazione, l'obbligo di dichiarare la più favorevole causa di proscioglimento, ove risulti l'esistenza di una causa estintiva, opera nei limiti del controllo soltanto del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione.
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- 1. Calunnia: la prova dell'elemento soggettivo va dedotta dalle circostanze e modalità dell'azioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di calunnia, la prova dell'elemento soggettivo può desumersi dalle concrete circostanze e modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà di un'accusa mendace nell'ambito di una piena rappresentazione del fatto attribuito all'incolpato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per aver presentato la denuncia di smarrimento di un assegno, da lui precedentemente affidato ad altro soggetto affinché, in sua vece, lo consegnasse ad …
Leggi di più… - 2. Calunnia: i fatti oggetto di falsa incolpazione devono essere seri e credibiliAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia - che è di pericolo - non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da …
Leggi di più… - 3. Abuso d'ufficio: professore universitario condannato per aver favorito alcuni candidatiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima In tema di abuso di ufficio, il requisito della violazione di legge può essere integrato anche dalla inosservanza dei doveri funzionali del pubblico dipendente che traggono fondamento dall' art. 13 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , norma ancora in vigore con riguardo ai docenti universitari, per i quali la contrattazione collettiva non ha mai disciplinato diversamente il rapporto di impiego. (Fattispecie relativa a docenti universitari accusati del reato di cui all' art. 323 cod. pen. per aver favorito illecitamente alcuni candidati, preventivamente individuati, nell'assegnazione di borse di studio. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale …
Leggi di più… - 4. Violenza privata, quali requisiti (Cass. 10360/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2019
- 5. Il confine tra diffamazione e legittimo esercizio diritto di cronacaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 marzo 2019
(Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: C.p. artt. 51, 595) Il fatto Con sentenza del 12 settembre 2016, la Corte d'appello di Napoli aveva, in riforma della decisione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28 gennaio 2013, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di C. D. F. in ordine al reato di diffamazione aggravata, dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. I fatti riguardavano la diffusione di un volantino, poi trasfuso in una pubblicazione sul quotidiano “…“, contenente affermazioni lesive della reputazione di L. M., Presidente provinciale della …, profferite nell'ambito di un risalente contrasto, acuitosi nel corso della campagna …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/06/2008, n. 27944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27944 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/06/2008
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1001
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 034249/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ ER, N. IL 31/12/1951;
avverso SENTENZA del 08/05/2007 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Selvaggi Eugenio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, il difensore che ha concluso per la conferma della sentenza e la condanna alle spese;
udito il difensore di fiducia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
ZZ DE ricorre per Cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, che, riformando in parte la sentenza del giudice di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di maltrattamenti in danno del coniuge, perché estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore della parte lesa, costituitasi parte civile, e confermato il proscioglimento per il reato di lesioni personali perché estinto per prescrizione.
Lamenta il ricorrente la violazione della legge processuale in riferimento alla valutazione del compendio probatorio, costituito unicamente dalle pretestuose dichiarazioni accusatorie della parte offesa, nonché la violazione della legge penale, in riferimento, quanto al delitto di lesioni, al mancato apprezzamento dell'intervenuta remissione della querela e consequenziale accettazione, contenute nell'accordo stipulato in sede civile, quanto ai maltrattamenti, la mancata valutazione del requisito dell'abitualità degli episodi di violenza.
Osserva il collegio che il motivo di ricorso, concernente il reato di maltrattamenti è inammissibile per la manifesta infondatezza della censura.
Ed invero è stato affermato nella giurisprudenza di questa Corte che in presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di rilevare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., comma 2, da parte della Corte di Cassazione richiede il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti, dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole, sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, che ai sensi del citato art.606 c.p.p., comma 1, lett. e) deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (Cass. Sez. 4, 27/4-22/9/2000 n. 9944 Rv. 217255; Sez. 1, 5/2-5/3/2003 n. 10216 Rv.223575). Nella fattispecie concreta la decisione sul punto non è sindacabile in questa sede, perché sorretta da adeguata motivazione, che, dopo avere "condiviso le argomentazioni del giudice di primo grado sulla attendibilità delle accuse della parte offesa, sulla corrispondenza del fatto alla fattispecie criminosa di cui all'art. 572 c.p. e sulla contestata abitualità della condotta vessatoria, ha correttamente rilevato la prescrizione del reato per effetto del decorso del tempo ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 4 e art. 160 c.p.p. comma 3 previg..
Fondata si ravvisa la seconda censura. Ed invero il giudice del gravame, esaminando i motivi di appello, ha trascurato la circostanza, evidenziata nei motivi stessi, e desumibile dai documenti prodotti a discarico, che nell'accordo intervenuto in sede di separazione coniugale la parte offesa aveva dichiarato nella scrittura, intervenuta tra le parti in data 13/4/1992 in sede di separazione coniugale, di voler rimettere la querela per lesioni nei confronti del marito, presentata in data 7/2/1992. L'accordo venne sottoscritto senza riserve anche dall'imputato, che in tal modo ha espresso la sua volontà di accettare la remissione.
Ne deriva che essendo la causa estintiva della remissione precedente alla prescrizione, la Corte di merito avrebbe dovuto correggere la sentenza di primo grado sul punto, dichiarando estinto il reato di lesioni per intervenuta remissione della querela.
A tanto vi provvede questa Corte, annullando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato de quo perché estinto per remissione della querela.
Il ricorrente va inoltre esentato dalla condanna alle spese processuali, non avendo il giudice di appello rilevato la prioritaria causa di estinzione, va però condannato al rimborso delle spese sostenute dalla costituita parte civile in questo grado, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni personali, perché estinto per remissione di querela. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso "delle spese processuali, sostenute dalla parte civile in questo grado, che si liquidano in Euro 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2008