Sentenza 22 novembre 2016
Massime • 1
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite, essendo sufficienti a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base.
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- 1. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
Leggi di più… - 2. Continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., come il giudice deve determinare la pena complessivaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 17 gennaio 2022
In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/11/2016, n. 23074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23074 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2016 |
Testo completo
23074-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/11/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA18/16· Presidente - N. 2288, Dott. LUISA BIANCHI - - Rel. Consigliere - Dott. FAUSTO IZZO REGISTRO GENERALE N. 48660/2015 - Consigliere - Dott. PATRIZIA PICCIALLI - Consigliere - Dott. GABRIELLA CAPPELLO - Consigliere - Dott. ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE EL N. IL 12/05/1983 LL IN IZ N. IL 07/11/1960 avverso la sentenza n. 3611/2015 CORTE APPELLO di MILANO, del 10/09/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/11/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FAUSTO IZZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Febretta Mazinelli, for it rjetto de revisi che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 24/09/2012 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava, tra gli altri, AT UE e SC IN IO responsabili dei seguenti reati: - AT UE del delitto di cui all'art. 81 cpv. cod. pen. e d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1-bis (capo B), commesso in Baranzate, Milano e altrove dal gennaio/febbraio 2007 al 2 luglio 2008; la pena irrogata veniva determinata in anni 9 di reclusione ed € 40.000,00 di multa. - SC IN IO del delitto di cui all'art. 81 cpv. cod. pen., d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1 e 1-bis (capo D), commesso in Milano, Pioltello e altrove tra l'aprile e il giugno del 2007; la pena irrogata veniva determinata in anni 7 di reclusione ed € 45.000,00 di multa.
2. Con sentenza del 09/07/2013, la Corte di appello di Milano, adita sia dagli imputati che dal Pubblico Ministero, rideterminava, la pena detentiva inflitta riducendola, per AT UE ad anni 7 di reclusione ed € 30.000,00 di multa, per SC IN IO ad anni 6 di reclusione ed € 30.000,00 di multa. La sentenza di primo grado veniva confermata nel resto.
3. A seguito di ricorso per cassazione, la terza sezione di questa Corte annullava con rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, rilevando per il AT il vizio della motivazione «limitatamente alla rideterminazione dell'aumento della pena a titolo di continuazione interna». Analogamente per lo SC rilevava la contraddittorietà della motivazione, laddove aveva deciso «di mantenere inalterato, rispetto al giudizio di primo grado, l'aumento della pena detentiva a titolo di continuazione».
4. Con sentenza del 10\9\2015 emessa in sede di rinvio, la Corte di Appello di Milano rideterminava la pena per il AT in anni 6 e mesi 8 di reclusione ed € 32.000,00 di multa;
per lo SC in anni 4 di reclusione ed € 20.000,00 di multa.
5. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati lamentando:
5.1. SC, la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla determinazione dell'aumento per la continuazione, senza alcuna esplicazione del percorso logico seguito. 2 5.2. AT, la violazione del principio del divieto della reformatio in peius, infatti era stato disposto dalla corte di merito un aumento per la continuazione "esterna" superiore a quello irrogato dal giudice di primo grado;
inoltre i difetto di motivazione in relazione agli aumenti di pena per la continuazione esterna. CONSIDERATO in DIRITTO 1. I ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.
2. Va premesso che questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha statuito che «In tema di determinazione della pena nel reato continuato, non sussiste obbligo di specifica motivazione per gli aumenti relativi ai reati satellite, essendo sufficienti a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base» (Sez. 2, n. 50987 del 06/10/2016, Aquila, Rv. 268731). Ovviamente la sinteticità della motivazione non deve palesare evidente contraddittorietà con la complessiva motivazione del trattamento sanzionatorio e la pena in aumento non deve distaccarsi sensibilmente dal minimo edittale. Nel caso in esame, quanto allo SC, va immediatamente rilevato che la pena irrogata, rispetto alla prima sentenza d'appello, è stata diminuita di due anni di reclusione (passando da sei a quattro anni) e di € 10.000,00 di multa (passando da 30.000,00 a 20.000,00 euro). La Corte di merito, in sede di rinvio, ha inteso irrogare un aumento per la continuazione di soli mesi 8 ed € 7.000,00. Trattasi di un aumento assolutamente vicino al minimo edittale, tenuto conto che la pena poteva essere aumentata fino al triplo. Va ricordato in ordine ai principi che regolano la determinazione del trattamento sanzionatorio, che non è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulta, come nel caso di specie, contenuta in una fascia minima rispetto alla pena edittale (cfr. ex plurimis, Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Nuciforo, Rv. 230278).
3. Analoghe considerazioni possono essere svolte per il AT. Anche in tal caso una premessa. Nella pagina 14 della sentenza di annullamento, la terza sezione di questa Corte ha rilevato che la indicazione enunciata di mesi sei di aumento per la continuazione esterna era stato il frutto di un mero errore materiale, in quanto dal calcolo della pena si arguiva agevolmente che era stato effettuato un aumento di pena di anni uno e mesi sei e che pertanto non si era violato il disposto dell'art. 597 cod. proc. pen. Preso atto di ciò, la Corte di legittimità, nel disporre l'annullamento con rinvio, ha demandato al giudice di merito la sola rivalutazione degli aumenti di pena detentiva per la continuazione interna, rigettando il ricorso nel resto. Pertanto inammissibile in questa sede, in quanto preclusa, è la censura relativa all'aumento di pena per la continuazione esterna calcolata in misura identica alla sentenza annullata. Ciò detto, va osservato che l'aumento per la continuazione interna, in sede di secondo giudizio di appello, è stato dimezzato, passando da un anno di reclusione a sei mesi. La minima entità dell'aumento non consente di rilevare in questa sede fondati motivi di doglianza, idonei a vulnerare la coerenza della motivazione della sentenza sul punto. Consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 22 novembre 2016 Il Consigliere estensore Fausto Izzo Il Presidente жи Biend Bianchin Depositata in Cancelleria Oggi. 11 MAG. 2017 T E Il Funzionano Giudiziario S E C A N I O S S T Patrizia Norra OR