Sentenza 27 aprile 2000
Massime • 1
In presenza della causa estintiva della prescrizione, l'obbligo di declaratoria di una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen. da parte della Corte di Cassazione richiede il controllo unicamente della sentenza impugnata, nel senso che gli atti dai quali può essere desunta la sussistenza della causa più favorevole sono costituiti unicamente dalla predetta sentenza, in conformità con i limiti di deducibilità del vizio di mancanza o manifesta illogicità di motivazione, che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), deve risultare dal testo del provvedimento impugnato.
Commentari • 7
- 1. Calunnia: sussiste anche se il reato attribuito alla persona innocente sia prescrittoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Il delitto di calunnia è realizzato anche quando il reato attribuito all'innocente è estinto per prescrizione al momento della denuncia in quanto l'accertamento dell'estinzione del reato presuppone comunque la verifica della configurabilità dell'ipotesi criminosa e l'analisi dell'individuazione della decorrenza del termine prescrizionale, elementi che richiedono un accertamento già idoneo a realizzare lo sviamento dell'amministrazione della giustizia poiché si sviluppa su circostanze non veritiere (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La …
Leggi di più… - 2. Calunnia: va condannato chi addebita ad un terzo innocente un fatto concreto e determinatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima In tema di rapporto tra diritto di difesa e accuse calunniose, l'imputato, nel corso del procedimento instaurato a suo carico, può negare, anche mentendo, la verità delle dichiarazioni a lui sfavorevoli, ma commette il reato di calunnia quando non si limita a ribadire la insussistenza delle accuse a lui addebitate, ma assume ulteriori iniziative dirette a coinvolgere l'accusatore - di cui pure conosce l'innocenza - nella incolpazione specifica, circostanziata e determinata di un fatto concreto (Cassazione penale , sez. II , 19/12/2017 , n. 14761). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale RITENUTO IN …
Leggi di più… - 3. Calunnia: non sussiste se i fatti addebitati sono assurdi, inverosimili e grotteschiAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 18 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente …
Leggi di più… - 4. Violenza privata, quali requisiti (Cass. 10360/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 marzo 2019
- 5. Il confine tra diffamazione e legittimo esercizio diritto di cronacaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 8 marzo 2019
(Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: C.p. artt. 51, 595) Il fatto Con sentenza del 12 settembre 2016, la Corte d'appello di Napoli aveva, in riforma della decisione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 28 gennaio 2013, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di C. D. F. in ordine al reato di diffamazione aggravata, dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione. I fatti riguardavano la diffusione di un volantino, poi trasfuso in una pubblicazione sul quotidiano “…“, contenente affermazioni lesive della reputazione di L. M., Presidente provinciale della …, profferite nell'ambito di un risalente contrasto, acuitosi nel corso della campagna …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/04/2000, n. 9944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9944 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 27/04/2000
1. Dott. OLIVIERI RENATO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BATTISTI MARIANO " N. 888
3. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. FEDERICO GIOVANNI " N. 14955/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
1) ME ZO n. il 15.01.1937
2) ON TO n. il 07.07.1953
3) MO ER n. il 25.10.1955
avverso sentenza del 01.04.1998
C. APP. SEZ. DIST. di SASSARI visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. BATTISTI MARIANO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
Uditi difensori Avv. Cosimo Caso, per il OR, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi;
Avv. Antonio Ruta, per il ME e la DU, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il pretore di Nuoro, con sentenza del 6 febbraio 1996, affermava la penale responsabilità di NZ ME, RT OR e RI DU - medici in servizio presso l'ospedale "San NC" di Nuoro - per il reato di omicidio colposo in danno di AT NC BR.
2 - Il giudice di merito accertava che, il 28 ottobre 1990, alle ore 18,30, il BR era giunto al Pronto Soccorso dell'Ospedale "San NC" di Nuoro con diagnosi di "emotorace, shock emorragico in paziente con ferite multiple da arma da fuoco (alle spalle, al torace, agli arti superiori ed inferiori)" e, giudicato "in imminente pericolo di vita", era stato ricoverato nel reparto di Anestesia e Rianimazione e preso in cura dai sanitari di turno, ai quali, alle ore 21, erano succeduti il dott. ME, aiuto con compiti di anestesista, e la dott.ssa DU, assistente guardia attiva di Rianimazione.
Il dott. OR, richiesto di una consulenza chirurgica, era intervenuto alle 19,30 - dopo la prima radiografia toracica, che aveva evidenziato, tra l'altro, "sospetto pneumotorace in apico- ascellare destro" - suturando i fori dell'emitorace destro e degli arti inferiori, e alle 0,24, dopo la seconda, con esito analogo alla prima, e la terza radiografia al torace - che, invece, aveva fatto notare anche una "falda aerea pneumotoracica superiore destra" - e dopo che, alle 23,30 il BR aveva avuto un episodio di "bradicardia sinusale".
Il chirurgo, alle ore 0,24, aveva notato "la presenza di modico enfisema sottocutaneo interessante la parte superiore dell'emitorace destro".
Nel corso della notte le condizioni del BR si erano aggravate con l'estensione dell'enfisema sottocutaneo - alle ore 4 -, con "stato di ipossemia ed acidosi" - alle ore 5,15 - e, alle ore 8,30, gli era stato diagnosticato un enfisema sottocutaneo imponente". Il dott. OR, nuovamente intervenuto alle ore 8,30, aveva anch'egli diagnosticato "un enorme enfisema sottocutaneo interessante il torace, il collo e il volto" e, alle ore 9, esaminata una ulteriore radiografia, da lui prescritta, che dava atto della presenza di "focolaio di contusione parenchimatico a livello del polmone destro, con falda da pneumotorace ed esteso enfisema sottocutaneo", aveva dato disposizioni per l'esecuzione di un drenaggio.
Il BR decedeva alle 9 nel corso del drenaggio.
3 - Il pretore faceva propria la ricostruzione, sulle cause della morte, offerta dai periti, secondo i quali la morte del BR doveva attribuirsi "ad una insufficienza cardio-respiratoria acuta, legata alla concomitante azione dell'emotorace e del pneumotorace" e osservava che "tale ricostruzione causale, altamente plausibile in quanto dava ragione del concreto meccanismo fisio-patogenico, faceva passare in secondo piano quelle alternative proposte dal consulente autoptico e dai due consulenti della difesa, che avevano teorizzato il fallimento dei tentativi per individuare una precisa sequela casuale".
4 - Secondo il pretore, il chirurgo e i due anestesisti dovevano essere ritenuti responsabili del reato di omicidio colposo ad essi contestato perché non avevano diagnosticato l'emo/pneumotorace in via di progressiva formazione ed avevano omesso, quindi, di adottare i provvedimenti conseguenti, quali l'apposizione di un drenaggio pleurico, eventualmente preceduta, al fine di risolvere ogni incertezza, da una "toracentesi" esplorativa.
5 - Gli imputati proponevano appello, sostenendo, il OR, che l'esame autoptico aveva fatto vedere un polmone destro sostanzialmente integro e di dimensioni normali e questa era la dimostrazione che non v'era stato alcun pneumotorace, tanto meno "iperteso".
D'altro canto, - aggiungeva l'appellante - in altro processo per lo stesso fatto pendente davanti al pretore - il processo nei confronti della dott.ssa Ileana OS, guardia attiva di turno nel reparto di Chirurgia, che era intervenuta alle 23 sul BR dopo essersi consigliata con il ME - la dott.ssa Antioca SI, aiuto di Anestesia nell'Ospedale "San NC", aveva dichiarato che, a seguito del drenaggio pleurico, la fuoriuscita di aria e di sangue era stata irrisoria e questa era un ulteriore prova della inesistenza del pneumotorace.
Il ME e la DU opponevano che il pretore si era limitato ad accogliere supinamente la ricostruzione dei periti senza prestare attenzione alle obiezioni dei consulenti e sostenevano anch'essi che la deposizione, nell'altro processo, della dott.ssa SI confermava l'infondatezza della tesi, sulle cause della morte, sposata dai periti.
6 - La corte di appello di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari, riuniti i due processi celebrati dal pretore, disponeva la comparizione dei periti "allo scopo di chiarire definitivamente anche alla luce della deposizione resa dalla SI nel processo contro la OS - la causa della morte del BR" e, uditi i periti, - le cui dichiarazioni riportava testualmente nella sentenza - con sentenza dell'1 aprile 1998 assolveva la OS per non aver commesso il fatto e confermava la sentenza del pretore nei confronti del ME, del OR e della DU.
La corte osservava che non v'erano dubbi, soprattutto dopo i chiarimenti dei periti anche sulle dichiarazioni della dott.ssa SI, sia che causa della morte era stata quella posta in risalto dal primo giudice, sia che i tre medici avrebbero dovuto porre la diagnosi di pneumotorace e intervenire prontamente con il drenaggio: l'intervento avrebbe impedito l'evento.
7 - I difensori ricorrono per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza.
A - Il difensore del ME e della DU:
I - Denuncia, con il primo motivo, "nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. d) ed e) c.p.p., per violazione dell'art. 603, commi 1, e 2, c.p.p., in relazione al mancato esame, nel giudizio di appello, della teste SI Antioca", deducendo che "la corte territoriale, con la sua ordinanza, si è limitata a disporre il riesame dei periti, respingendo immotivatamente la specifica richiesta di esaminare la teste SI, la quale, una volta disposta la comparazione dei periti, doveva essere esaminata di nuovo perché chiarisse come ebbe ad eseguire il drenaggio e se, una qualche quantità di sangue avesse o meno potuto ostruire la cannula".
II - Denuncia, con il secondo motivo, nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sulla affermata responsabilità del ME e della DU".
Deduce:
- che la corte, con una motivazione del tutto illogica, ha pretermesso le conclusioni dei consulenti della difesa assumendo che la morte del BR sarebbe avvenuta per insufficienza cardio respiratoria acuta e concomitante azione di emo e pneumotorace";
- che la corte ha disatteso, con una motivazione soltanto apparente e totalmente illogica, il preciso relato della dott.ssa SI circa la insussistenza del pneumotorace ipertensivo al momento in cui la stessa ebbe a praticare il drenaggio"
- che la corte è pervenuta all'affermazione di responsabilità del ME e della DU per non avere gli stessi disatteso le direttive specifiche del chirurgo e per non essersi sostituiti al chirurgo medesimo nella diagnosi e nella esecuzione di un intervento medico, intervento che, invece, in una struttura ospedaliera come quella di Nuoro, era sicuramente demandato alla specifica competenza del chirurgo presente nel reparto, tanto è vero che la stessa corte riconosce che "anche per un esperto professionista è estremamente difficile, senza l'ausilio radiologico, l'esatto posizionamento di un drenaggio pleurico, con riferimento, in particolare, alla profondità del pescaggio".
III - Chiede, con il terzo motivo, che la corte di cassazione, constatato che il reato è prescritto, dichiari la prescrizione in applicazione dell'art. 129 c.p.p.. 8 - Il difensore del OR:
I - Denuncia, con il primo motivo, "nullità della sentenza per nullità degli atti processuali - verbali di udienza - per violazione degli artt. 142, 134, 135, 137, 13S, 480, 481, 483 c.p.p., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. C), c.p.p.", deducendo che "anche il più semplice sfogliare i verbali consente di rilevare la totale assenza della sottoscrizione dei medesimi verbali in tutte le pagine con esclusione della prima e dell'ultima" e che "la corte si è limitata a rispondere al relativo motivo di appello citando una isolata sentenza della corte di cassazione che vuole che sia sufficiente la sottoscrizione in calce all'ultima pagina, mentre è necessaria, a pena di nullità, la sottoscrizione di tutte le pagine".
II - Denuncia, con il secondo motivo, "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e): mancanza e illogicità della motivazione risultante dal testo della medesima, contraddittorietà delle argomentazioni a sostegno della individuazione della causa della morte di BR AT".
Deduce:
- che, con i motivi di appello era stato eccepito che, in sede autoptica, il polmone era stato trovato espanso, cioè sostanzialmente integro e che è insufficiente la risposta della corte, secondo la quale l'espansione era frutto del drenaggio disposto dal OR ed eseguito dalla SI;
- che, la deposizione della SI non è stata tenuta nella dovuta considerazione ed è stata "liquidata come ipotesi di un cattivo e maldestro posizionamento del drenaggio pleurico";
- che "la corte territoriale ha omesso di considerare che le risultanze - deposizione della dott.ssa SI, cartelle cliniche, radiografie e autopsia - non consentivano una diagnosi di pneumotorace ipertensivo e di conseguente collasso polmonare". - che "la corte ha rimproverato al OR di non avere predisposto tempestivamente il drenaggio, mentre è lo stesso perito prof. Laganà che, condividendo le, considerazioni del dott. Gabbas, ha ammesso che la presenza di aria nel cavo pleurico non vuol dire necessariamente apposizione del drenaggio";
- che "la corte, nell'affermare la responsabilità del OR, non ha tenuto conto della reale situazione conoscitiva dell'imputato, dando per scontato che il OR avesse piena conoscenza del controllo radiografico eseguito alle ore 23.00, controllo che, invece, non era stato refertato".
- che "il OR si è comportato correttamente allorché ha suturato le ferite e, se ha omesso il drenaggio, lo ha fatto perché il drenaggio va effettuato solo in presenza di una massa d'aria significativa e quando si hanno elementi dai quali desumere inequivocabilmente che la cavità pleurica ospita aria in quantità superiore agli indici consentiti, mentre la situazione accertata dal OR era stazionaria";
- che "in una situazione, come quella di cui si discute, l'unica mezzo a disposizione per avere una ricognizione precisa sull'eventuale compromissione meccanica era il radiogramma refertato e la circostanza della mancata, non colposa, conoscenza di uno di essi, perché non contestualmente refertato, non può certo essere attribuita al consulente di turno e sul punto la sentenza manca del tutto di motivazione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il fatto risale al 29 ottobre 1990 e agli imputati è stato contestato, per quel fatto, il reato di omicidio colposo, che, grazie al riconoscimento delle attenuanti generiche, si prescrive in sette anni e sei mesi.
Il reato si è, dunque, prescritto il 29 aprile 1998 ed è nota la giurisprudenza, pressoché costante, di questo supremo collegio - Cass., 24 giugno 1996, Battaglia e anche ss.uu. 21 ottobre 1992, Marino, e, negli stessi termini, la copiosissima giurisprudenza formatasi, nella interpretazione dell'art. 152 c.p.p., nella vigenza dell'abrogato codice di rito - secondo la quale, "in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili, in sede di legittimità, vizi di motivazione della sentenza, perché l'inevitabile rinvio all'esame del giudice di merito, dopo la pronuncia di annullamento, è incompatibile con l'obbligo, stabilito dall'art. 129 C.P.P., dell'immediata declaratoria di proscioglimento per intervenuta estinzione del reato".
Cio non significa, però, che la suprema corte non debba applicare l'art 129, comma 2, e, quindi, non debba "pronunciare sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere", non debba, cioè, prosciogliere nel merito con l'annullamento della sentenza senza rinvio, qualora, ricorrendo una causa di estinzione del reato, dagli atti risulti evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, con la necessaria puntualizzazione - che è anch'essa costante nella giurisprudenza di questo supremo collegio - che gli atti, dai quali la corte di cassazione può e, se sussiste, deve desumere l'evidenza che "il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso", ecc., sono costituiti unicamente dalla sentenza impugnata.
Questa puntualizzazione o, se si vuole, questo ulteriore principio, già affermato nell'ambito del codice abrogato, è, invero, da tenere fermo, a maggior ragione, nella interpretazione dell'art. 129, comma 2, del vigente codice, ove si rifletta che l'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., esige che i vizi di mancanza o di manifesta illogicità
della motivazione, denunciabili con il ricorso per cassazione, debbono risultare dal testo del provvedimento impuqnato, il che altro non vuol dire se non che il controllo della corte di cassazione, per quanto riguarda l'accertamento di questi vizi, si risolve nel controllo di unico atto, nel controllo della sentenza.
2 - Alla luce dei principi appena richiamati, deve riconoscersi che dalla sentenza non risulta affatto evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che non costituisce reato, ecc., e, per convincersene, è opportuno soffermarsi sugli aspetti più rilevanti dei motivi dei due ricorsi.
A - Una delle affermazioni più salienti del ricorso del OR è che "la corte ha omesso di considerare che le risultanze - deposizione della dott.ssa SI, cartelle cliniche, radiografie e autopsia - non consentivano una diagnosi di pneumotorace". L'affermazione è priva di fondamento.
Come si è già sottolineato, la corte ha disposto la rinnovazione parziale del dibattimento per avere chiarimenti dai periti anche su quanto aveva dichiarato la SI e dal testo della sentenza emerge, poi, con altrettanta chiarezza, che ai periti sono state richieste delucidazioni, imposte dalle relative riserve espresse nei motivi di appello, anche sulle radiografie e sull'autopsia.
E i periti hanno dato risposte, su quei temi, che la corte ha fatto motivatamente proprie, risposte, peraltro, alle quali, nei due ricorsi, si è semplicemente ribadito che la SI aveva detto che dal polmone sottoposto a drenaggio era uscita una modesta quantità di aria, che le radiografie non avevano evidenziato un pneumotorace e, a maggior ragione, un pneumotorace ipertensivo, che, in sede autoptica, il polmone era apparso come polmone espanso e che questa espansione era la prova più evidente della inesistenza del pneumotorace. I - Sul tema delle dichiarazioni della SI, proposto a più riprese in entrambi i ricorsi - il primo motivo del ricorso dei due anestesisti denuncia che la corte ha immotivatamente disatteso la richiesta di riascoltare la SI - la corte ha riportato testualmente - come ha fatto per gli altri temi, sottoposti al loro esame, e si è già accennato a questo particolare scrupolo della sentenza impugnata - i chiarimenti dei periti.
Il prof. Beduschi, uno dei periti, aveva affermato che "la sua personale interpretazione delle dichiarazioni della SI, secondo la quale, "all'infilare del drenaggio, non era uscito un gorgoglio tumultuoso", era che ampi volumi d'aria erano già usciti, formando quell'enfisema sottocutaneo imponente che, altrimenti, non troverebbe altra spiegazione e c'era anche da dire che solitamente, o nell'immediato o contestualmente o subito dopo, la posizione del drenaggio viene valutata radiologicamente, cosa che qui non è stata fatta, ne' l'autopsia ci dice dove esattamente è stato visto e dimostrato il pescaggio del drenaggio...se l'estremità pescante del drenaggio pescava esattamente nella cavità".
E il prof. Laganà, altro perito: "Noi non abbiamo, purtroppo, la conferma radiologica del drenaggio pleurico... e c'è, da considerare l'enorme difficoltà, in una situazione di questo tipo, a posizionare bene un drenaggio pleurico, poiché - siamo in una situazione di enfisema sottocutaneo imponente, mostruoso, e, quindi con uno strato di sottocute molto ispessito per la presenza di tutta l'aria che è fuoriuscita;
non c'è da pensare ad una fuoriuscita di aria compressa, comunque, perché l'aria si è qià infiltrata attraverso tutti i tessuti possibili e disponibili"
La corte, raccolte queste dichiarazioni, così si è espressa sul punto:
"Quanto alla deposizione della dott.ssa SI, anche al profano appare evidente come pure per un esperto professionista sia estremamente difficile, senza l'ausilio radiologico, l'esatto posizionamento di un drenaggio pleurico - con riferimento, in particolare, alla profondità del pescaggio - ad un paziente affetto da un mostruoso enfisema sottocutaneo, in conseguenza del difficilmente valutabile, ad occhio, ispessimento dello strato di sottocute;
così come appare evidente che, pure nel caso di esatto posizionamento del drenaggio, non sia pensabile una fuoriuscita di aria compressa dalla cavità pleurica di una paziente nelle condizioni sopra descritte, a causa della "decompressione determinata nella cavità pleurica dal progressivo passaggio di parte dell'aria in tutti i tessuti possibili e disponibili".
Come può notarsi, la corte riprende i chiarimenti dei periti e, a dimostrazione che a nulla sarebbe servito udire la SI per farsi spiegare come avesse effettuato il drenaggio, come lo avesse collocato, aggiunge che non sarebbe stata notata fuoriuscita di aria compressa neppure se il posizionamento del drenaggio fosse stato corretto e ciò proprio perché una buona parte dell'aria si era infiltrata in tutti i tessuti possibili e disponibili. Nel primo motivo del ricorso degli anestesisti si critica non poco la sentenza sul "posizionamento" del drenaggio e si obietta che "la corte, per poter superare le dichiarazioni rese dalla teste SI circa l'insussistenza dello pneumotorace iperteso, ha dovuto presumere che il drenaggio pleurico non fosse ben posizionato". Ma, nel motivo nulla si eccepisce, come nulla si eccepisce nel ricorso del OR, alla insistita affermazione della corte che l'aria non v'era e, quindi, che non era potuta uscire che in minima parte, senza "gorgogliare" - perché era andata ad infiltrarsi in tutti i tessuti disponibili, creando un mostruoso enfisema sottocutaneo, da nessuno negato, che si estendeva dal collo alle coscie;
e, soprattutto, nulla si eccepisce alla affermazione della sentenza che le cose non sarebbero cambiate neppure se il drenaggio fosse stato collocato con esattezza, il che significa, per un verso, che la corte ipotizza che il drenaggio sia stato eseguito correttamente e, per altro verso, che ritiene, motivatamente, del tutto irrilevante il tema della esatta collocazione del drenaggio. È innegabile, poi, che queste proposizioni della sentenza valgano anche come puntuale motivazione di quello che può apparire come implicito rigetto della richiesta di sentire di nuovo la dott.ssa SI, motivazione la cui mancanza si lamenta nel primo motivo del ricorso dei due anestesisti.
II - Quanto ai reperti radiologici la corte, seguendo i periti, rileva che "è ovvio che, nel torace di un individuo, giacente in posizione supina, i volumi d'aria, infiltratisi nella cavità pleurica, si distribuiscano "a camicia" e, conseguentemente, all'esame radiografico, appaiano costituire una "falda aerea pneumotoracica" di portata non particolarmente allarmante". Ma, pur dando questa risposta, la corte di appello dimostra, dedicandovi non poco spazio, che, il problema delle radiografie era, a ben vedere, un falso problema, per la decisiva ragione che i periti avevano chiarito che, in quel paziente, la diagnosi di pneumotorace andava presa comunque, prescindendo, quindi, anche dalle radiografie, sicché non aveva rilievo l'obiezione del OR, ripetutamente ribadita nel ricorso, che le radiografie non eseguite correttamente non lo avevano posto nelle condizioni di diagnosticare il pneumotorace.
III - La corte di appello, dopo avere citato i chiarimenti dei periti, così si esprime "quanto alle possibilità di diagnosi e di intervento sul decorso mortale e, dunque, quanto alla responsabilità del OR e dei due anestesisti".
"È intuitivo che, come ha sottolineato il prof. Laganà, richiamandosi alla deposizione resa nel giudizio di primo grado dal dott. Gabbas, è implicito e inevitabile che una ferita di arma da fuoco trapassante il torace determini un emo/pneumotorace, del quale, dunque, resta soltanto da accertare l'entità".
"Allora, nel caso in esame, ai medici non si poneva il problema di accertare l'esistenza di un pneumotorace, bensì soltanto quello di accertarne l'entità e di tenerlo sotto controllo".
"D'altronde, il BR giunse al pronto soccorso dell'Ospedale già con diagnosi di emotorace e, subito dopo l'ingresso in rianimazione, alla prima radiografia risultò affetto, tra l'altro, di "versamento pleurico e sospetto pneumotorace in apico/ascellare dx". "Alle ore 23,30 fu rilevata la comparsa di enfisema sottocutaneo". "Nel referto relativo alla consulenza chirurgica, effettuata alle ore 0,40, si legge, fra l'altro, "al momento dell'esame clinico, il paziente è in ventilazione assistita.... presenza di modico enfisema sottocutaneo interessante la parte superiore dell'emotorace dx" e si aggiunge che "anche la esecuzione di una seconda radiografia al torace ha escluso la presenza di un pneumotorace, per cui non si ritiene utile ricorrere al drenaggio toracico".
"orbene - prosegue la corte - il prof. Laganà ha chiarito che "la chiusura del foro esterno non è che determini la comparsa del pneumotorace ipertensivo;
..... naturalmente, l'occupazione del cavo pleurico e, quindi, il collasso progressivo del polmone è legato alla quantità di aria e alla pressione con cui quest'aria fuoriesce, pressione che è di una certa entità se uno si trova in respirazione spontanea, che aumenta sicuramente se, invece, viene ventilato con una macchina e il prof. Bedeschi ha ulteriormente spiegato che "chiudere la valvola, anche senza drenaggio, si poteva, sperando nel finalismo della natura... ma chiudere la valvola ed insufflare da quell'altra creava presupposti fisiopatologici fortemente contraddittori".
"Allora, insiste la corte - è inutile discutere di "scuole" di diverso indirizzo circa il trattamento delle ferite toraciche trapassanti: anche in presenza dell'inevitabile emo/pneumotorace, la sutura - che era stata effettuata dal ME nel corso della sua prima consulenza - può essere effettuata, purché, però, il paziente sia in respirazione spontanea, così che si crei una situazione di equilibrio pressorio tra l'aria pleurica e quella polmonare, situazione che non può certo crearsi in caso di immissione nel polmone forato di aria a pressione positiva, nel qual caso soltanto il drenaggio pleurico può evitare che il pneumotorace diventi "iperteso"".
"In altre parole, nel caso di ferita toracica trapassante, spesso non è soltanto corretto, ma necessario, il ricorso alla ventilazione forzata e alla sutura della ferita;
ma, le due operazioni non possono essere compiute con temporaneamente, a meno che siano accompagnate anche da un adeguato drenaggio pleurico".
"Nel caso in esame, di per se stessa non era, scorretta o pericolosa la trasformazione del pneumotorace da "aperto" a "chiuso"; ma, una volta creata quest'ultima situazione, era assolutamente indispensabile l'apposizione di un drenaggio pleurico, anche a prescindere dal manifestarsi di sintomi indicativi del progressivo formarsi di un pneumotorace ipertensivo e delle sue conseguenze sul polmone e sul mediastino;
sintomi, comunque, manifestatisi chiaramente poco dopo la sutura dell'ultima ferita toracica - effettuata dalla dott.ssa OS poco dopo le 23 - con l'episodio di bradicardia delle ore 23,30 e con la comparsa di enfisema sottocutaneo interessante la parte superiore dell'emitorace destro rilevata alle 24".
"Tuttavia, al BR non fu applicato un drenaggio pleurico, operazione che - come sottolineato dal prof. Bedeschi - almeno fino alle ore 0,40, allorché il OR effettuò la seconda consulenza, avrebbe potuto modificare utilmente il corso degli eventi"
"Il OR, dunque, aveva la possibilità, quanto meno allorché effettuò la seconda consulenza, di diagnosticare, sulla scorta di elementi facilmente interpretabili da qualunque medico e, comunque, integrabili mediante il ricorso ad una banalissima toracentesi, il progressivo formarsi di un emopneumotorace ipertensivo a seguito della concomitante situazione di totale sutura - da lui stesso, in parte, personalmente operata, in parte ordinata alla dott.ssa OS - delle ferite toraciche e di ventilazione forzata dei polmoni;
tuttavia non fu in grado di formulare una diagnosi già sostanzialmente formulata dai suoi colleghi, ne' ebbe la prudenza di effettuare un semplice controllo o di provvedere senz'altro all'apposizione di un comunque, non dannoso drenaggio pleurico". "In conclusione - come già affermato dal primo giudice - il comportamento del OR fu improntato a grave imperizia, in relazione alla chiara obliterazione o sottovalutazione degli elementi di giudizio dei quali disponeva ai fini della formulazione di una corretta diagnosi;
negligenza, in relazione al mancato espletamento di semplici accertamenti intesi alla risoluzione di una eventuale alternativa diagnostica.
L'argomentare della corte sulla possibilità e, pertanto, sul dovere dei medici di porre, comunque, la diagnosi di pneumotorace, è, come può notarsi, serrato e lo è perché la sentenza, sulla scorta dei chiarimenti dei periti, ha concatenato i dati clinici a disposizione, li ha interpretati, cioè, leggendoli congiuntamente e non atomizzandoli, come si fa nel ricorso - come può notarsi scorrendo le proposizioni dello stesso che si sono a suo tempo riassunte -, in cui si sfugge a questa visione o considerazione unitaria per soffermarsi sui singoli dati - ed è uno degli esempi la non perfetta esecuzione delle radiografie - e tentare di dimostrare che ognuno di essi, singolarmente considerato, non poteva avere il significato ad essi attribuito dalla corte.
È la ragionata "reductio ad unum" operata dalla corte - e per nulla superata nel ricorso o, meglio, nei ricorsi - che porta a far ritenere, quindi, che la sentenza, non solo non presenta le lamentate pecche di motivazione, - che, per quanto detto all'inizio, sarebbero, comunque, irrilevanti -, non solo non rende evidente che il fatto non sussiste, che non costituisce reato, ecc., ma, che reca la limpida dimostrazione, per nulla toccata dai motivi, sia del dato oggettivo della causa della morte, sia del dato soggettivo della colpa, cioè della responsabilità del OR e degli altri due imputati. Questi ultimi due, poi, nulla hanno risposto alle ragioni addotte dalla sentenza impugnata per porne in luce la colpa.
Nulla hanno obiettato alla affermazione che "l'apposizione del drenaggio non è compito riservato al chirurgo", nulla alla distinta affermazione che la diagnosi di pneumotorace, in quel contesto, doveva essere posta anche da loro, prescindendo dal chirurgo, e che, una volta posta la diagnosi e accertato il rifiuto del chirurgo alla apposizione del drenaggio, o avrebbero dovuto apporlo personalmente o avrebbero dovuto interpellare il primario di Chirurgia o il primario di Rianimazione.
IV - Tutto ciò che la corte ha posto in evidenza pone nel nulla, ovviamente, ma, per completezza va accennato anche questo tema - l'eccezione, secondo cui una prova della inesistenza del pneumotorace era rappresentata dal fatto che, in sede di autopsia, il polmone si era presentato espanso, il che faceva escludere, appunto, che potesse parlarsi di pneumotorace.
La corte, avvalendosi, ancora una volta, dei periti, risponde alla eccezione affermando che "è ovvio anche per il profano che un polmone parzialmente indurito per la presenza di un edema - rivelato dalla radiografia eseguita alla 23 - all'esame radiografico ed autoptico appaia - ad onta del collasso della quota "aerea" - di dimensioni non vistosamente discoste da quelle normali". Manca nel ricorso una puntuale replica a questa risposta tecnica della corte, risposta che va letta in "unum" con le considerazioni che la corte riserva a tutti gli altri dati.
V - È appena il caso di osservare, a questo punto, che la corte di appello ha correttamente affermato, sulla scia della giurisprudenza di questa suprema corte, che è sufficiente che il verbale di udienza, atto unico pur se articolato in diversi fogli, sia firmato nell'ultima pagina dall'ausiliario che assiste il giudice.
3 - Ciò premesso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
P.Q.M.
La corte di cassazione
Annulla
senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2000