Sentenza 17 giugno 2009
Massime • 1
Sussiste il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività.
Commentari • 4
- 1. Doppia conforme non consente di ignorare ragioni difensive: motivazione apparente (Cass. 16898/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 maggio 2025
Sussiste il vizio di mancanza di motivazione anche in caso di doppia conforme quando le argomentazioni addotte dal giudice di appello a fondamento dell'affermazione di responsabilità sono prive di completezza in relazione alle specifiche doglianze formulate con i motivi di gravame e dotate del requisito della decisività: l'omessa analisi di un elemento potenzialmente decisivo rende, infatti, la motivazione meramente apparente. L'attendibilità della persona offesa non può essere affermata accantonando "questioni" di non scarsa significanza probatoria, e non confrontandosi - se non in modo apparente- con le specifiche censure difensive, superate con il ricorso a formule di stile o con …
Leggi di più… - 2. Cambiare la password altrui: cosa si rischia?Paolo Remer · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 dicembre 2022
- 3. Medicina alternativa per curare il cancro? Necessario il giudizio controfattule (Cass. 7659/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 3 luglio 2018
- 4. Legittima difesa negata se ci si sfida (Cass. 15460/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 aprile 2018
Se ci sono possibilità alternativa allo scontro (come ad esempio la fuga), o di difendersi "a mani nude" senza utilizzare alcuno strumento offensivo, non c'è legittima difesa. Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 12 gennaio – 6 aprile 2018, n. 15460 Presidente Vessichelli – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Nei confronti di M.C. veniva esercitata l'azione penale per il reato di omicidio per avere cagionato la morte di L.A., attingendolo con una coltellata al cuore. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, in data 01/12/2014, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma riqualificava il fatto quale omicidio preterintenzionale e, con le …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/06/2009, n. 35918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35918 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 17/06/2009
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1245
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 014295/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR GI, N. IL 19/03/1968;
avverso SENTENZA del 02/10/2006 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentito il P.G. Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito per la parte civile Comune di Catania l'Avv. FALCON Sergio, in sostituzione dell'Avv.to SCHILIRÒ P., che si associa alla richiesta del P.G. e deposita conclusioni e nota spese. FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania ha confermato la sentenza in data 7.11.2005, con la quale il Tribunale di Catania ha dichiarato RE UI colpevole dei reati di frode nelle pubbliche forniture ascrittigli nel procedimento n. 650V99 RGT e nel procedimento n. 1009/98 RGT (ad eccezione della fattispecie addebitatagli al n. 1 del capo d'imputazione di tale ultimo procedimento), riuniti sotto il vincolo della continuazione e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante di cui all'art. 356 cpv. c.p., lo ha condannato alla pena di anni uno mesi uno di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, col beneficio della sospensione condizionale.
I fatti per i quali è stata pronunciata condanna riguardano due ordini di frode, commessi in relazione alle forniture di pasti effettuate presso alcuni circoli didattici:
- l'aver utilizzato, per il confezionamento del pane, farina di tipo "0" di grano tenero, mentre l'art. 7 del capitolato prescriveva l'utilizzo di semolate di grano duro;
- l'aver utilizzato, per il confezionamento dei pasti, locali ubicati fuori della provincia di Catania, ad una distanza di circa 130 Km., tale da non consentire la consegna dei pasti entro un'ora dalla loro cottura, come richiesto dall'art. 8 del capitolato. Ricorre il difensore del RE, eccependo con un primo motivo la nullità della sentenza di primo grado, per mancato avviso al difensore di fiducia del rinvio dell'udienza del 24.5.2005, disposto per legittimo impedimento dello stesso difensore.
Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art.495 c.p.p., comma 4 bis e art. 496 c.p.p.. Rileva che il Tribunale,
all'udienza del 28.9.2004, su sollecitazione del P.M., ha acquisito, ex art. 513 c.p.p., in luogo dell'esame dell'imputato, i verbali di interrogatorio resi dal RE il 23.2.1998 e il 15.10.1998, nonostante l'opposizione della difesa. Sostiene che l'ordine di assunzione delle prove, di cui all'art. 496 c.p.p., può essere modificato solo su accordo delle parti;
e che, pertanto, avendo il P.M. implicitamente rinunciato all'esame del prevenuto, la prova, stante l'opposizione della difesa, non poteva essere sostituita con l'acquisizione dei detti verbali.
Con un terzo motivo il difensore deduce violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in ordine al terzo motivo di appello, col quale erano stati specificamente indicati gli atti processuali ignorati dal Tribunale ed erano stati contestati i risultati delle analisi svolte sui campioni prelevati, con richiamo delle prove raccolte e degli atti acquisiti in dibattimento. Lamenta, inoltre, l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla valutazione della corrispondenza intercorsa tra la S.I.R. e l'amministrazione comunale, che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, dimostra la mancanza dell'elemento psicologico del reato contestato. Con l'ultimo motivo, infine, il ricorrente sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto rilevare l'intervenuta prescrizione dei reati contestati, essendosi già compiuto, al momento della decisione, il termine di sette anni e mezzo dalla commissione dei fatti, risalenti al 6.3.1997.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è infondato.
Secondo un principio affermato da questa Corte, il difensore che abbia ottenuto la sospensione o il rinvio della udienza per legittimo impedimento a comparire ha diritto all'avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, posto che, nel caso contrario, l'avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito, e nessuna comunicazione è dovuta a quest'ultimo (Cass. Sez. Un.28.2.2006 n. 8285; Sez. 5, 4.6.2008 n. 36643).
Nel caso di specie, pertanto, poiché all'udienza del 24.5.2005, in cui è stato disposto il rinvio al 18.10.2005 per impedimento professionale del difensore di fiducia dell'imputato, era presente un difensore designato in sostituzione ai sensi del citato art. 97, comma 4 c.p.p., nessuna comunicazione del rinvio spettava al difensore di fiducia.
2) Anche il secondo motivo di ricorso è privo di fondamento, in quanto, stante il principio di tassatività delle nullità, la violazione dell'ordine di assunzione delle prove, disciplinato dall'art. 496 c.p.p., non è presidiata da alcuna sanzione di carattere processuale (Cass. Sez. 6, 4.12.2002/23.1.2003 n. 3388;
Sez. 1, 30.3.1994 n. 5177). 3) Il quarto motivo è manifestamente infondato, non essendosi ancora compiuto, alla data di emanazione della sentenza di appello, il termine di prescrizione del reato contestato (per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione fino a cinque anni), fissato, in base al combinato disposto degli artt. 157, 158, 160 e 161 c.p. (nel testo anteriore alla novella apportata dalla legge n. 251 del 2005, applicabile alla fattispecie), in complessivi quindici anni dalla data di commissione dei fatti delittuosi contestati (risalenti, secondo i capi d'imputazione, al 6.3.1997 e al 19.1.1998). 4) Merita invece accoglimento, per quanto di ragione, il terzo motivo di ricorso.
Riguardo all'addebito concernente l'utilizzazione, nella fornitura di pane ai circoli didattici indicati nei capi d'imputazione, di farina di tipo "0" di grano tenero, difformemente dall'art. 7 del capitolato, che prescriveva l'utilizzo di semolato di grano duro, la Corte di Appello ha ritenuto certa la responsabilità dell'imputato, sulla base delle "incontestate risultanze di analisi sui campioni prelevati presso i circoli didattici indicati in rubrica". Nel rendere tale lapidaria motivazione, il giudice del gravame ha mostrato di non aver preso in alcuna considerazione gli specifici rilievi sollevati dall'appellante.
Col terzo motivo di gravame, infatti, la difesa aveva espressamente richiamato i verbali di revisione di analisi dei campioni di pane, con le annotazioni del responsabile dell'Istituto Superiore di Sanità e del consulente della difesa, nonché la nota tecnica dello stesso Istituto;
atti che, secondo l'appellante, venivano a sconfessare la validità del metodo di analisi utilizzato a Catania. Non è affatto vero, pertanto, che i risultati di tali analisi erano incontestati.
Del pari completamente ignorate sono state le ulteriori deduzioni dell'appellante, con le quali erano state invocate, in particolare, le fatture rilasciate alla "SIR" dalle ditte fornitrici "Forno San Giorgio" e "IPAR", relative a pane di semola di grano duro, nonché le testimonianze rese in dibattimento dai legali rappresentanti di tali ditte, i quali, nel confermare le suddette fatture, avevano chiarito che il pane di grano duro viene chiamato dagli operatori "pane di semola", intendendosi con tale termine il semolato di grano duro, e che questo era stato sempre fornito alla "SIRM. Trattasi di deduzioni che, per la loro potenziale capacità dimostrativa della insussistenza delle contestazioni formulate nei confronti del RE, avrebbero certamente meritato una puntuale disamina da parte del giudice di appello.
Nella specie, pertanto, sussiste il denunciato vizio di mancanza di motivazione. Tale vizio, infatti, ricorre non soltanto quando vi sia un difetto grafico della motivazione, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività; ne' può ritenersi precluso al giudice di legittimità, ai sensi della disposizione suddetta, l'esame dei motivi di appello, al fine di accertare la congruità e la completezza dell'apparato argomentativo adottato dal giudice di secondo grado con riferimento alle doglianze mosse alla decisione impugnata, rientrando nei compiti attribuiti dalla legge alla Corte di Cassazione la disamina della specificità o meno delle censure formulate con l'atto di appello quale necessario presupposto dell'ammissibilità del ricorso proposto davanti alla stessa Corte (Cass. Sez. 2, 21.12.1994/2.5.l995 n. 4830). Di conseguenza, s'impone l'annullamento, nella parte de qua, della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania, la quale, nel procedere a nuovo giudizio sul punto, dovrà colmare le evidenziate lacune motivazionali. 6) Le ulteriori doglianze mosse col terzo motivo di ricorso - secondo cui la corrispondenza intercorsa tra la SIR e l'amministrazione comunale, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, dimostrerebbe la mancanza dell'elemento psicologico del reato contestato -, sono inammissibili, sia perché formulate in termini del tutto generici, sia perché dirette ad ottenere una rilettura degli atti e una diversa valutazione delle emergenze processuali, esulanti dal sindacato di legittimità riservato a questa Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alle violazioni dell'art. 7 dei capitolati di fornitura e rinvia ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio sul punto.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2009