Sentenza 26 aprile 2016
Massime • 1
In tema di recidiva reiterata, prevista dall'art. 99 comma quinto cod. pen. in relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., l'aumento di pena deve ritenersi legittimamente disposto - anche se in data anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del carattere obbligatorio dell'aumento stesso - qualora risulti adeguatamente motivato in relazione alla gravità della condotta, alla negativa personalità dell'imputato ed alla pericolosità sociale di quest'ultimo.
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Sandro F. volta a ottenere la rideterminazione della pena inflitta con quattro sentenze, in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle parole «è obbligatorio» contenute nell'art. 99, comma quinto, c.p., evidenziando che, ad eccezione della sentenza del Tribunale di Torino del 3 novembre 2004, nella quale non era stata contestata la recidiva obbligatoria, in tutti gli altri titoli oggetto del procedimento di esecuzione i giudici di merito …
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RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell'interesse di Sandro F. volta a ottenere la rideterminazione della pena inflitta con quattro sentenze, in ragione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle parole «è obbligatorio» contenute nell'art. 99, comma quinto, c.p., evidenziando che, ad eccezione della sentenza del Tribunale di Torino del 3 novembre 2004, nella quale non era stata contestata la recidiva obbligatoria, in tutti gli altri titoli oggetto del procedimento di esecuzione i giudici di merito …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/04/2016, n. 20205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20205 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2016 |
Testo completo
20 2 0 BBLICA ITAL REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta dagli ill.mi sig.ri: Dott. MARIO GENTILE Presidente Dott. GIOVANNA VERGA Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI Consigliere Rel.Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO Dott. LUCIA AIELLI Consigliere SENTENZA Sul ricorso proposto da: OR SS N. IL 25/2/1978 STRANO BRUNA N. IL 19/6/1983 STRANO AR N. IL 01/07/1982 BONVEGNA SALVATORE N. IL 04/01/1980 BONVEGNA CONCETTO IN N. IL 08/12/1951 BONSIGNORE MAURIZIO N. IL 20/02/1962 ER PA N. IL 22/06/1974 UM OV N. IL 05/03/1972 RAPISARDA AR N. IL 27-07/1977 BRACCIOLANO SALVATORE N. IL 31/07/1982 SCRIVANO TI N. IL 03/10/1964 avverso la sentenza n. 1571/2014 CORTE DI APPELLO di CATANIA EL Visti gli atti, la sentenza e il ricorso 1 5 /1 6 UDIENZA PUBBLICA DEL 26/04/2016 SENTENZA N. 1067/2016 1090 REGISTRO GENERALE : N.481 49/2015 48331/2015 4/3/2015 Udita in PUBBLICA UDIENZA EL 26/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. IGNAZIO PARDO;
Udito il Procuratore Generale in persona EL dott. Sante Spinacci che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori avv.to OR Pace per NO RC, avv.to PI Giuseppe e Troia Sebastiano per AN RU e CO SS, avv.to PI per SU, avv.to Carmela Giacco per RA PA anche in sostituzione ELl'avv.to AN Taglierini, avv.to IO Aprile per IV RT, EG OR e CO ed in sostituzione ELl'avv.to Cannata per PI RC che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 4 marzo 2015 la Corte di appello di Catania, in parziale riforma ELla pronuncia 8-9-2014 EL G.U.P. ELlo stesso Tribunale, riduceva la pena inflitta a GN OR, revocava la confisca di alcuni oggetti di pertinenza di AN RU e confermava nel resto l'appellata sentenza che aveva condannato alle pene di legge, oltre ai predetti EG e AN, anche CO SS, RE AU, EG CO IN, CI OR, RA PA, SU AN, PI RC, IV RT e AN RC.
1.2 Riteneva la Corte catanese che a carico di tutti i suddetti imputati sussistevano adeguati elementi di prova per ritenerli responsabili dei ELitti di partecipazione ad associazione mafiosa (clan Cappello-CO di Catania), partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, acquisto, detenzione illecita e cessione di droghe rispettivamente loro ascritti ai capi A), B), C) e, la sola AN, anche di due ipotesi di cui all'art. 319 ter cod.pen. contestate alle lettere E) ed F) ELla rubrica. Le indagini ed il successivo procedimento avevano ad oggetto le attività EL gruppo mafioso predetto ed erano culminate nell'arresto in flagranza di CO SS, OR EG, LE AL, PA RA, RC PI, AN SU effettuato dalla Squadra Mobile di Catania il 16 marzo EL 2010 quando gli stessi venivano rinvenuti in possesso di armi ed intenti a partecipare ad un summit mafioso nel corso EL quale dovevano essere pianificate le strategie EL gruppo (pagina 32 sentenza di primo grado). Inoltre, la sentenza di appello, precisava anche che all'udienza EL 4 dicembre 2014 (rectius 20 novembre) gli imputati RA PA, AN RU, CO SS, EG CO e EG OR avevano tutti ammesso le proprie responsabilità (pagina 30 pronuncia di appello); nel corso EL giudizio di primo grado (vedi : pagina 8 sentenza EL G.U.P. di Catania), all'udienza EL 9 ottobre 2013 era stato l'imputato RC PI a rendere dichiarazioni spontanee confessorie anche tramite missiva scritta inviata al giudice mentre, AN RU, effettuava analoghe dichiarazioni confessorie alla successiva udienza ELl'11 dicembre. 2 1.3 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione i suddetti imputati;
in particolare CO SS lamentando, con un primo motivo, violazione di legge e : mancanza ELla motivazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta • sussistenza ELla ipotesi di cui all'art. 416 bis cod. pen. posto che la responsabilità EL CO per il suddetto reato era stata ritenuta solo perché lo stesso risultava coinvolto nel traffico di stupefacenti gestito dal clan Cappello-ED, secondo quanto emergente dalle dichiarazioni dei collaboratori LA e SU e dalla intercettazioni dei colloqui con la . mogllie AN RU. Tale ricostruzione doveva ritenersi illogica poiché le cospicue somme di denaro sequestrate al ricorrente non erano state destinate al clan così come le armi e l'affiliazione ELl'imputato veniva richiesta al reggente SU proprio per sfruttarne le : risorse. Apparente era poi la motivazione circa l'affectio societatis mentre lo sfruttamento EL : metodo mafioso non poteva desumersi dalla sola sussistenza EL clan Cappello sicchè le sentenze definitive erano state erratamente valutate. I sequestri di armi e denaro, se dimostravano la sussistenza ELl'associazione finalizzata al traffico, escludevano anche la responsabilità per il ELitto di associazione mafiosa in quanto autonomamente gestiti. Errata era la valutazione ELle dichiarazioni EL collaboratore AL (che richiamava) secondo cui il CO doveva ancora essere fatto reggente per fornire al clan la forza necessaria allo : scontro militare con gli avversari in una fase in cui poteva rinvenirsi una occasionale comunione di intenti tra i due separati gruppi senza che tale progetto venne definito per l'arresto EL CO. Con il secondo motivo deduceva violazione ELl'art. art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per travisamento ELla prova riguardante la chiamata di correità EL AL e la convergenza con l'accusa EL SU poiché, mentre il primo riferiva che nell'incontro EL 16 marzo si doveva decidere l'affiliazione EL ricorrente, secondo SU i tre (AL, CO e EG) dovevano portare a termine un omicidio di un soggetto affiliato ad un clan avverso;
tale radicale contrasto non poteva superarsi ritenendo le dichiarazioni EL SU riscontrate da una pronuncia definitiva. Aggiungeva, poi, il ricorso che lo stipendio ricevuto riguardava l'associazione finalizzata allo spaccio ed anche quello reclamato dagli altri sodali, dopo l'arresto, atteneva il medesimo gruppo e che alcuna risposta la corte aveva fornito circa la difformità sul numero degli incontri riferiti in numero diverso da SU e AL. Anche le conversazioni intercettate e riportate erano state travisate poiché le affermazioni ELla AN ed il risentimento suo e EL CO nulla provavano rispetto all'accusa ed anzi dimostravano che questi non faceva parte di quel clan. Il secondo difensore EL CO deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa non potendo ricavarsi il dato partecipativo dal coinvolgimento nel traffico di stupefacenti;
quanto alle dichiarazioni rese dai collaboratori, il AL aveva riferito che era intenzione EL gruppo incaricare il CO senza che questi avesse contezza EL contenuto ELl'incontro poi mai svoltosi per l'arresto dei coimputati sicchè tale condotta non era dimostrativa ELla partecipazione all'associazione 3 mafiosa. Le ulteriori dichiarazioni EL SU e EL EN non rilevavano poiché, il 1 primo, aveva riferito circostanze generiche circa il coinvolgimento di CO nel clan mentre il secondo nulla riferiva circa condotte anteriori il 16 marzo 2010. Inoltre, si rilevava come nel separato procedimento fosse stata esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 DL 152/91 per il difetto di prova di volontà agevolatrice ELl'organizzazione mafiosa. Con ulteriori motivi deduceva vizio di motivazione e violazione di legge quanto alle ritenute circostanze aggravanti ELl'associazione armata benché vi fosse dimostrazione che le armi erano state portate dal solo CO per motivi di incolumità personale, visto che lo stesso : era stato già ferito in occasione di un precedente agguato ed era stato minacciato di morte dai componenti EL clan NI;
quanto all'aggravante ELl'art. 7 DL 152/91 la pronuncia impugnata non esplicitava in cosa sarebbe consistito il metodo mafioso mentre nessuna dimostrazione EL dolo specifico di agevolare l'organizzazione era stata fornita: ancora deduceva vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in relazione all'omesso riconoscimento ELla continuazione con i fatti giudicati dalla Corte di appello di Catania in data 18.3.2009, consumati tra il 2003 ed il 2004, avuto riguardo alla circostanza che la contestazione dei fatti nel presente procedimento aveva data iniziale aperta;
pertanto le condotte di spaccio 1 dovevano ritenersi consumate nel contesto di un unico disegno criminoso trattandosi di fatti ELla medesima tipologia strettamente collegati ed indipendenti. Con separato motivo impugnava poi la statuizione di confisca contestando la conclusione adottata dai giudici di merito circa la riferibilità al CO ELla somma di 400.000 € circa sequestrata al ON, svolgendo le stesse argomentazioni proposte con il ricorso AN. Con motivi aggiunti insisteva nella doglianza proposta con riguardo al mancato riconoscimento EL vincolo ELla continuazione rilevando difetto assoluto di motivazione da parte ELla Corte di merito trattandosi di fatti commessi in un contesto unitario anche logistico territoriale.
1.4 AN RU proponeva ricorso, tramite il proprio difensore, deducendo, con il primo motivo, violazione ELl'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per l'assoluta estraneità ELla ricorrente ai fatti di cui ai capi b) e c) desunta da poche conversazioni che richiamava ed il cui contenuto era stato travisato;
irrilevanti erano poi le conversazioni dalle quali la Corte aveva desunto un ruolo ELla AN nella gestione EL denaro EL gruppo. Inoltre, il giudice di merito, aveva tralasciato tutti gli elementi favorevoli che facevano propendere per l'estraneità ELla stessa ai fatti. Analoghe censure avanzava con riguardo ai capi e) ed f) ELla rubrica deducendo l'inesistenza di qualsiasi patto illecito tra la AN e la OS ed esponendo l'esiguo valore dei beni ricevuti da soggetti in rapporto di amicizia;
non era stato definito alcun accordo sulla condotta illecita presunta ELla OS e la Corte aveva travisato la dichiarazione EL dott. Castorina che aveva espresso un mero parere medico da non potere valere come prova. Non vi era pertanto alcuna prova di prestazione corrispettive tra le parti e le regalie fatte avevano valore puramente esiguo. Con l'ultimo motivo lamentava violazione ELl'art. 606 lett. b) ed e) 4 cod. proc. pen. in relazione alla determinazione ELla pena irrogata, senza avere riguardo allo stato di incensuratezza ELl'imputata ed al suo comportamento processuale. Il secondo difensore ELla AN proponeva ricorso deducendo vizio di motivazione e violazione di legge con riguardo alla ritenuta responsabilità per i ELitti di cui ai capi B) e C), avendo la Corte di appello ricopiato in toto le conclusioni EL G.U.P. senza fare alcuna menzione ELle dichiarazioni rese dalla AN in sede di giudizio di secondo grado ed omettendo la questione ELla riqualificazione ELle condotte ex art. 74 sollevata con i motivi di appello. Al proposito, deduceva come dalla lettura ELle conversazioni intercettate risultava che l'imputata, pur essendo a conoscenza ELla attività illecite EL marito, non facesse parte ELla : associazione e sottolineava come la stessa con le dichiarazioni rese al P.M., al G.U.P. e poi anche in fase di giudizio di appello avesse chiarito di avere sostenuto il marito riferendo anche fatti mai accaduti. Doveva pertanto ritenersi che la AN aveva arrecato un contributo solo al marito ed al più concorso nel ELitto di cui all'art. 73 DPR 309/90 senza alcuna volontà di far parte ELl'associazione ovvero avesse posto in essere un'ipotesi di favoreggiamento personale. Al più rilevava che la condotta contestata al capo B) poteva qualificarsi quale concorso esterno nel ELitto associativo poiché, a causa ELla carcerazione EL CO, il sodalizio attraversava un periodo di fibrillazione e la AN era intervenuta per fornire un contributo in tale particolare fase seguendo le direttive EL marito. In relazione alle ipotesi di corruzione in atti giudiziari di cui ai capi E) ed F), premesso che la motivazione di secondo grado era ripetitiva ELle argomentazioni svolte dal primo giudice, lamentava come dalle conversazioni intercettate emergesse al più l'intento dei coniugi di simulare un aggravamento ELle condizioni EL marito mentre il supporto intervento che la dott.ssa OS doveva effettuare non era mai stato eseguito. Quanto ai regali, si trattava di oggetti di modico valore che non costituivano il prezzo di un accordo corruttivo;
difettava infatti la prova di un qualsiasi accordo corruttivo non essendo sufficiente la prova ELla sola condotta di dazione di qualche utilità ma dovendo anzi accertarsi che la causa ELl'atto contrario ai doveri di ufficio fosse l'accordo illecito. Ancora lamentava vizio di motivazione e violazione di legge quanto alle ritenute circostanze aggravanti ELl'associazione armata, benché vi fosse dimostrazione che le armi erano state portate dal solo CO per motivi di incolumità personale e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio in relazione all'omessa considerazione ELla personalità, ELla capacità a ELinquere, ELla reale entità dei fatti. Con separato motivo impugnava poi la statuizione di confisca contestando la conclusione adottata dai giudici di merito circa la riferibilità al CO ELla somma di 400.000 € circa sequestrata al ON;
al proposito lamentava la decisione con la quale era stata respinta la richiesta di rinnovazione istruttoria finalizzata a produrre la documentazione di rilievo ed a sentire il consulente di parte circa l'origine ELle somme sequestrate al ON che aveva 5 optato per il rito ordinario ma veniva raggiunto da confisca nel presente e separato procedimento. Al proposito, deduceva che l'attività di rivendita di autovetture e di mediazione di vendite per conto terzi, aveva permesso la realizzazione di somme rilevanti sensibilmente superiori a quanto emergenti dalle dichiarazioni fiscali il cui accumulo era pertanto legittimo. Doveva pertanto farsi applicazione EL principio dettato con riguardo alla confisca ex art. 12 sexies in danno di terzi, mentre le modalità di conservazione EL denaro nulla provavano circa la sua origine ed anzi erano dimostrative ELla legittima accumulazione. Quanto alle conversazioni valorizzate per affermare l'illiceità ELle somme, quella EL 3 luglio che coinvolgeva il ON non poteva ritenersi dimostrare il coinvolgimento ELlo stesso nel sodalizio criminoso;
anzi le frasi riferite dal CO erano dimostrative ELla estraneità EL ON alle attività EL cognato. Pertanto la sola sproporzione tra reddito e patrimonio in assenza di concreti elementi di fatto idonei a provare il trasferimento di somme di provenienza illecita da CO a ON non poteva giustificare l'applicazione ELla misura di sicurezza;
mancavano elementi concreti che dimostravano l'ipotesi ELla discrasia tra intestazioni formali e disponibilità effettiva e la detenzione ELle somme da parte EL ON era condotta lecita non sanzionabile. Pertanto si invocava l'annullamento ELla decisione e la revoca ELla confisca.
1.5 AN RC proponeva ricorso e deduceva: - violazione ELl'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti desunta dalle sole captazioni operate in data 19 ottobre 2011 nell'abitazione EL SU, dalle quali risultava però che l'unica fornitura effettuata dal ricorrente a questi aveva avuto carattere isolato. Anche dagli altri elementi di prova valorizzati non emergeva uno scopo e progetto comune mentre nessuno dei collaboratori lo aveva indicato quale partecipe di quell'associazione. Difettava anche l'elemento psicologico ELla volontà di partecipare al gruppo posto che il ricorrente si era limitato ad effettuare offerte al solo SU e mancava infine l'affectio societatis.
1.6 EG OR, condannato per i ELitti associativi di cui ai capi A) e B) e per il traffico di stupefacenti di cui al capo C), deduceva violazione ELl'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa ed a quella finalizzata a traffico di stupefacenti;
sottolineava come fosse stato detenuto sin dal 7 novembre EL 2007 ad eccezione di una breve pausa di 13 giorni durante la quale era stato tratto in arresto insieme ai coimputati e non vi fosse prova EL suo contributo fornito ai contestati gruppi criminali. Lamentava che SU AE non aveva riferito nulla circa il presunto summit EL 16 marzo mentre il AL non aveva indicato alcuna attività illecita posta in essere dal EG;
il ricorrente, poi, non aveva avuto alcun possesso ELle armi che erano detenute dal solo CO per motivi personali ed inoltre il EG non doveva partecipare alla riunione ed era stato fermato quando era per strada mentre nessun rilievo 6 aveva la generica indicazione ELla sua vicinanza al CO proveniente dal AL ovvero dei rapporti con il Lo Giudice. Quanto alla contestazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, riferiva che i collaboratori avevano fatto affermazioni generiche e che le dichiarazioni EL EN, il quale riferiva di una consegna di 2 chili di cocaina effettuata dal ricorrente, erano prive di riscontro e comunque rivelatrici di una condotta limitata ad una sola consegna nell'interesse EL solo CO che non poteva provare il coinvolgimento nel contesto associativo anteriormente il 2007, data ELl'arresto EL ricorrente. Generiche erano anche le dichiarazioni EL SU quanto al ruolo all'interno ELl'associazione mafiosa ed alla collaborazione con il CO nella distribuzione ELla droga, mentre il AL aveva riferito di un solo rapporto personale con CO escludendo che il ricorrente avesse partecipato ad un'azione intimidatoria nei confronti EL clan NI. Con ulteriori motivi deduceva: violazione ELl'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta aggravante ELl'associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 comma IV DPR 309/90) non essendo stato dimostrato che le armi fossero nella disponibilità EL EG;
l'insussistenza ELl'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91 difettando ogni motivazione sul punto e rilevando lo stato di detenzione ELl'imputato; rilevava al proposito non esservi prova né ELlo sfruttamento EL metodo mafioso nella consumazione dei ELitti in tema di traffico di stupefacenti né prova di una finalità agevolatrice di gruppi mafiosi;
violazione ELl'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione all'omesso riconoscimento ELl'attenuanti di cui al comma VI ELl'art. 74 DPR 309/90; l'insussistenza ELl'art. 73 DPR 309/90 contestato alla lettera C) ELla rubrica in assenza di qualsiasi condotta specifica addebitabile al Benvegna peraltro detenuto ed in presenza di dichiarazioni dei collaboratori prove di riscontro;
mancanza di motivazione quanto all'omessa concessione ELle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza o quanto meno di equivalenza. Con motivi aggiunti lamentava il riconoscimento ELla recidiva obbligatoria in considerazione EL mutato panorama a seguito ELla pronuncia ELla Corte Costituzionale n.185/2015. 1.7 EG CO, ritenuto colpevole dei ELitti di cui ai capi B) e C), proponeva ricorso tramite il proprio difensore lamentando violazione ELl'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla valutazione ELla conversazione intercettata il 10 maggio 2010 tra il CO e la AN in cui si fa riferimento ad un episodio relativo ad una cessione di stupefacenti che veniva attribuito ad un tale "zio O", illogicamente individuato nel ricorrente 7 e comunque appreso dalla AN tramite altri soggetti sicchè si trattava di intercettazione priva di valenza;
inoltre alcun riferimento a EG CO avevano fatto i collaboratori di giustizia mentre nelle altre conversazioni valorizzate si era fatto riferimento al ricavato dalla vendita di cavalli e non anche a sostanza stupefacente. Mancava pertanto la prova certa ELla responsabilità e le conclusioni ELla Corte di merito circa il presunto ruolo ELl'imputato nel traffico di droga erano basate su una lettura penalizzante ELle conversazioni non condivisibile ed illogica. Ancora deduceva violazione ELl'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., in relazione a : tutte le ritenute aggravanti ELl'associazione armata finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 comma IV DPR 309/90), non essendo stato dimostrato che le armi fossero nella disponibilità EL EG ed in relazione all'omesso riconoscimento ELl'attenuante di cui al comma VI ELl'art. 74 DPR 309/90; l'insussistenza di prova ELl'art. 73 DPR 309/90 contestato alla lettera C) ELla rubrica in assenza di qualsiasi condotta specifica addebitabile al EG e difetto di motivazione quanto alla negazione ELle attenuanti generiche.
1.8 Anche l'imputato RT IV proponeva ricorso tramite il proprio difensore di fiducia e deduceva: - violazione ELl'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione alla ritenuta prova ELla partecipazione ad un'associazione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente asserita dal giudice di merito sulla base di conversazioni ambientali non idonee a dimostrare tale ELitto, posto che la conoscenza degli altri sodali era da attribuire al rapporto di parentela con SU AN, alla residenza nello stesso quartiere, alla abituale assunzione di droga da parte EL ricorrente. Il tenore ELle conversazioni era tale da denotare l'estraneità ELl'imputato rispetto alle attività EL SU. Con il secondo motivo deduceva mancanza di motivazione quanto alla negazione ELle attenuanti generiche.
1.9 PI RC, ritenuto colpevole di entrambe le fattispecie associative di cui ai capi a) e b) ELla rubrica oltre che EL traffico di stupefacenti di cui alla lett. c), lamentava violazione ELl'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. in relazione al mancato riconoscimento ELle attenuanti generiche in misura prevalente ed alla conferma ELla pena inflitta in primo grado;
lamentava al proposito il difetto di adeguata motivazione rispetto alle doglianze formulate con i motivi di appello e l'assenza di adeguata motivazione circa l'esercizio EL potere discrezionale di : motivare l'entità ELla pena ed il diniego ELle attenuanti generiche con valutazione di prevalenza.
1.10 CI OR tramite il difensore proponeva ricorso deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla richiesta assolutoria formulata quanto al ELitto di cui al capo b) ELla rubrica non sussistendo il vincolo associativo nei confronti EL ricorrente sia per il modesto contributo fornito che per il ristretto arco temporale in cui era stata posta in essere la condotta. 8 1.11 AU RE, ritenuto responsabile dei ELitti di cui ai capi B) e C) ELla rubrica, proponeva anch'esso ricorso tramite il proprio difensore e contestava la sentenza di appello nella parte in cui aveva riconosciuto la responsabilità ELl'imputato sulla base di dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia prive di attendibilità. Quanto al SU, riferiva che le affermazioni ELlo stesso non erano credibili poiché aveva indicato il ricorrente solo nell'ultimo interrogatorio e peraltro non lo aveva individuato tra i presenti a quella riunione nella quale era stato incaricato di gestire una ELle piazze di spaccio. L'estraneità EL ricorrente risultava anche dalle conversazioni intercettate e dalle dichiarazioni EL AL il quale non aveva attribuito tale ruolo di ELegato EL SU. Quanto alla conversazione 20.5.2010, nella quale la AN riferiva al marito detenuto che AU RE aveva chiesto il pagamento di somme a titolo di mantenimento, ciò provava l'estraneità ELl'imputato ai fatti ovvero il suo tentativo di inserirsi nelle attività di spaccio alle quali non aveva sin allora partecipato. L'ammissione di responsabilità fatta dall'imputato andava pertanto interpretata nel senso di avere riconosciuto il coinvolgimento in attività di smercio di sostanze stupefacenti.
1.12 AN SU proponeva ricorso tramite il difensore di fiducia lamentando, con il primo motivo, vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento al ELitto di partecipazione ad associazione mafiosa e con riguardo alla ritenuta partecipazione all'associazione finalizzata al traffico che si fondava su dichiarazioni dei collaboratori che avevano attribuito al ricorrente una condotta di vertice all'interno di un gruppo criminale appena dopo essere uscito da uno schieramento opposto;
tale ricostruzione non poteva poi ritenersi confermata dalle conversazioni intercettate. Inoltre la pronuncia difettava di qualsiasi motivazione in ordine al ruolo apicale riconosciuto nonché con riguardo alle riconosciute aggravanti di cui al quarto comma ELl'art. 74 DPR 309/90 e ELl'art. 7 L. 203/91, posto che le armi erano state portate dal CO per motivi di incolumità personale mentre l'agevolazione mafiosa non poteva esser ritenuta in difetto EL dolo specifico. Infine lamentava vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento ELla continuazione "EL reato di cui al capo C) con i fatti di cui alla sentenza EL 9.6.2011 emessa dal Tribunale di Siracusa e relativa ad un reato di cui all'art. 73 DPR 309/90 commesso il 26.01.2011, già applicata dal giudice ELla sentenza de qua impugnata quale segmento di un unico proposito criminoso". Lamentava al proposito che i fatti erano stati commessi in un arco temporale "non così dilatato come sostenuto in sentenza".
1.13 RA PA, ritenuto colpevole all'esito ELle fasi di merito dei ELitti di cui ai capi A), B) e C) ELla rubrica, proponeva ricorso tramite i propri difensori deducendo, con il primo motivo, violazione ELl'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc.pen. in relazione alla ritenuta responsabilità per il ELitto di partecipazione ad associazione mafiosa sulla base di una piattaforma probatoria generica e contraddittoria;
riferiva al proposito che le dichiarazioni valorizzate dei collaboratori davano atto ELla mera presenza ELl'imputato all'incontro EL 16 marzo 2010 culminato con l'arresto ELl'imputato. Tuttavia la presenza EL ricorrente in questa occasione era casuale e 9 per nulla rilevante ai fini ELla sua partecipazione ex art. 416 bis cod.pen. tanto che in sede di separato giudizio era stato assolto dalle separate imputazioni. Quanto alle dichiarazioni EL SU AE, che lo aveva indicato quale componente e killer EL gruppo, si tratterebbe di affermazioni generiche e confusionarie mentre la ricognizione fotografica trovava fondamento nella pregressa conoscenza tra i due maturata all'interno ELlo stesso quartiere. La deduzione operata dalla Corte di merito doveva ritenersi illogica nella parte in cui affermava che la partecipazione all'incontro EL 16 marzo provava l'investitura di capo EL gruppo da parte EL CO e l'inserimento EL RA con il ruolo di possibile esecutore di un attentato in danno di terzi. Peraltro la pronuncia aveva svilito gli elementi favorevoli e non valutato che il Tribunale EL riesame aveva rimesso in libertà il ricorrente in relazione all'accusa di tentativo di omicidio;
sottolineava poi come il RA non avesse interessi comuni nello spaccio e che altresì inconducenti dovevano ritenersi le accuse EL AL il quale aveva riferito che RA aveva fatto ingresso nel gruppo mafioso dopo la scarcerazione EL HI (marzo 2009) senza però indicare un momento temporale preciso sicchè si trattava di affermazione generica;
peraltro AL aveva indicato nel RA un soggetto dedito al furto di auto e quanto al coinvolgimento nell'omicidio CC la condotta era stata esclusa dall'autorità giudiziaria. Non riscontrata era poi l'accusa relativa allo spaccio da parte di RA in società con tale Platania. Mancava pertanto qualsiasi dimostrazione di un rapporto stabile, organico e funzionale sicchè la condanna per il capo A) era intervenuta in presenza di dichiarazioni palesemente generiche su competenze e ruolo EL RA e per nulla reciprocamente riscontrate. In relazione poi alla conversazione 3 maggio 2010 tra la AN ed il CO, la volontà ELla prima di non riconoscere alcuna somma mensile al RA ne provava l'estraneità al gruppo mafioso sicchè la sua presenza ingiustificata alla riunione EL 16 marzo non è elemento idoneo a provarne il coinvolgimento nell'associazione. RA aveva avuto solo contatti con il HI, che peraltro era mosso da sentimenti di astio nei suoi confronti per non avere adempiuto ai suoi ordini e ciò a riprova ELla sua estraneità. Analoghe conclusioni dovevano assumersi quanto all'aggravante di mafia in relazione ai ELitti di cui ai capi B) e C) ELla rubrica;
doveva ritenersi non esservi dimostrazione EL dolo specifico richiesto e motivato dal giudice di appello con riguardo a circostanze assertive. Con il secondo motivo lamentava analogamente violazione ELl'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta responsabilità per i ELitti di cui ai capi B) e C) ELla rubrica;
quanto alla ritenuta partecipazione ad associazione finalizzata al traffico lamentava la non attendibilità ELle dichiarazioni dei collaboratori in quanto, AL, si era espresso in termini dubbi e SU in termini irrilevanti;
l'unica conversazione ritenuta rilevante quella EL 28.9.2011 non era stata registrata e trascritta ed a tutte le altre RA non aveva mai partecipato sicchè alcun riscontro si aveva anche con riguardo a quanto riferito da SU in ordine ad un rimprovero rivolto al ricorrente in assenza ELla intercettazioni di rilievo. Anche la conversazione 30 settembre 2011 relativa alla lettera EL HI non poteva ritenersi 10 avere il valore dimostrativo attribuito dalla Corte di merito trattandosi di argomenti non noti;
il giudice di appello aveva poi svilito gli argomenti difensivi e la motivazione circa la responsabilità per il ELitto di cui al capo B) doveva ritenersi illogica e contraddittoria poiché la sola vicinanza al HI non era elemento sufficiente a fare ritenere integrata la partecipazione. Con il terzo motivo di ricorso lamentava erronea applicazione ELla disciplina in tema di recidiva essendo stata sollevata questione di legittimità dinanzi la Corte costituzionale circa l'automatismo di cui al comma quinto ELl'art. 99 cod.pen.; peraltro la natura dei reati per cui è intervenuta condanna, la qualità dei comportamenti e l'offensività ELle condotte dovevano fare ritenere errato l'aumento stabilito dal giudice di merito;
infine deduceva come la personalità EL RA non potesse giustificare l'esclusione ELle attenuanti generiche. All'udienza EL 26 aprile 2016 le parti concludevano come in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Devono preliminarmente essere premesse alcune considerazioni che riguardano il merito : . dei ricorsi proposti;
va ricordato come il vizio di travisamento ELla prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici EL merito siano incorsi nel medesimo travisamento ELle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro ELla non corrispondenza ELle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio ELle parti (Sez. 4, n. 44765 EL 22/10/2013, Rv 256837). Inoltre ai fini EL controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa ELla sentenza di appello di conferma si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici EL gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli EL primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici ELla prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento ELla decisione (Sez. 3, n. 44418 EL 16/07/2013, Rv. 257595). Ed occorre subito precisare che nel caso in esame non si ravvisa né il presupposto ELla valutazione da parte EL giudice di appello di un differente materiale probatorio utilizzato per rispondere alle doglianze proposte avverso la sentenza di primo grado né tantomeno il dedotto macroscopico travisamento dei fatti denunciabile con il ricorso per cassazione avendo i giudici di merito, già risposto con adeguata motivazione a tutte le osservazioni ELle difese degli imputati che in sostanza ripropongono motivi di fatto. Fatte queste dovute premesse deve ora procedersi all'analisi dei singoli ricorsi.
2.2 Il ricorso proposto da EG CO è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. I giudici di merito, e la Corte di appello di Catania in 11 particolare, hanno specificamente indicato i criteri attraverso i quali si è proceduto ad individuare nell'imputato EG CO IN soggetto identificato con l'appellativo "zio O" nelle conversazioni tra il CO e la AN;
e difatti la Corte di merito alle pagine 155 e seguenti ELla sentenza impugnata da atto, innanzi tutto, EL contenuto ELle conversazioni e di come si sia proceduto all'individuazione di quel soggetto nell'odierno imputato indicando plurimi elementi certamente particolarmente significativi costituiti, oltre che dalla coincidenza con il nome di battesimo ELl'imputato, dal riferimento nel contesto ELle conversazioni ai nomi di ben tre familiari tutti chiamati esattamente con gli appellativi IO, OR e PP dagli interlocutori, che devono fare ritenere priva di contraddizione od illogicità l'individuazione EL nucleo EG quale oggetto dei colloqui tra la AN ed il CO. Inoltre, la AN, nel corso di quelle conversazioni faceva ancora riferimento a circostanze assolutamente coincidenti con le vicende che riguardavano in quel frangente temporale proprio il ricorrente che aveva in effetti subito una perquisizione con esito negativo e svolgeva l'attività di fruttivendolo. Posto quindi che l'identificazione, ben lungi dall'apparire apodittica, è basata su un'esatta ricostruzione dei fatti, peraltro non sindacabile nella presente fase di legittimità, corretta appare anche la decisione ELla Corte di merito di ritenere sussistenti gli elementi per affermare la responsabilità ELl'imputato in ordine ai contestati ELitti, poiché quel soggetto identificato con l'appellativo "zio O", riferito certamente all'imputato, è risultato fare parte EL gruppo associativo dedito al traffico di stupefacenti al punto da ricevere regolare pagamento dal suo vertice costituito proprio dal duo CO-AN. La tesi difensiva secondo cui la consegna EL denaro sarebbe dovuta ad altri affari leciti, appare pertanto EL tutto sfornita di qualsiasi riscontro e correttamente la corte di merito dava atto ELla completa assenza di riscontri a tale ricostruzione a pagina 160 ELla impugnata sentenza. Le argomentazioni svolte dalla suddetta pronuncia impongono } anche il rigetto dei motivi di ricorso proposti con riguardo alla ritenuta responsabilità per il ELitto di cui al capo C), posto che il coinvolgimento EL predetto EG nel traffico illecito di stupefacenti risulta chiaramente dal ruolo che gli viene assegnato nelle suddette conversazioni tra i coniugi CO di controllore di una piazza di spaccio e comunque di operatore per conto EL CO in quel settore illecito. Adeguata è poi la motivazione ELla pronuncia di merito con riguardo alla ritenuta sussistenza T ELla circostanza aggravante ELl'associazione armata con riguardo al ELitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 contestato al capo B); sul punto non si può che condividere la motivazione ELla corte di merito poiché in occasione ELl'arresto EL 16 marzo 2010 venivano rinvenute armi che non erano nella personale ed esclusiva disponibilità EL CO a fini di difesa personale, così come sostenuto in ricorso sul punto, quanto destinate a preparare un'azione armata nei confronti dei nemici appartenenti al gruppo ELla famiglia NI che avevano spodestato il gruppo CO da alcune piazze di spaccio poi recuperate. Ben lungi dall'apparire destinate a fini di difesa personale le armi costituivano pertanto uno strumento necessario al 12 raggiungimento dei fini associativi ed in tale direzione venivano trasportate al summit EL 16 marzo in occasione EL quale scattava l'operazione di polizia che portava agli arresti ed anche alle successive condanne di EG OR e EL AL proprio per detenzione illecita in concorso con CO. Correttamente poi la natura organizzata ELle attività, l'entità rilevante ELle sostanze trattate e la dedizione professionale al traffico comportavano l'impossibilità di ricondurre i fatti accertati alla attenuante speciale di cui al comma sesto ELl'art. 74 cit.. Quanto alla mancata concessione ELle attenuanti generiche ed alla determinazione ELla pena la doglianza è parimenti infondata poiché gli argomenti svolti alle pagine 162-163 dalla corte di merito paiono EL tutto conducenti facendo riferimento all'assenza di segnali positivi di comportamento, alla grave offensività dei fatti commessi, al particolare allarme sociale EL ELitto associativo.
2.3 Altresì inammissibile per manifesta infondatezza è ricorso proposto nell'interesse ELl'imputato CI OR, ritenuto colpevole dei ELitti di traffico illecito di sostanza stupefacente e partecipazione ad associazione dedita allo stesso traffico di droga allo stesso contestati ai capi b) e c) ELla rubrica. L'imputato, che ha confessato il ELitto di detenzione e spaccio di cui al capo c), ha proposto ricorso lamentando violazione di legge e difetto di motivazione con riguardo alla ritenuta partecipazione all'associazione finalizzata al traffico;
la doglianza è palesemente infondata posto che la Corte di merito con motivazione adeguata, specifica e circostanziata ha fornito adeguata spiegazione EL coinvolgimento EL CI nell'associazione capeggiata dal CO con giudizio EL tutto conforme a quello formulato al G.I.P. in sede di primo grado. Nella ampia motivazione dedicata all'imputato e contenuta alle pagine 183 e seguenti ELl'impugnata pronuncia la Corte catanese spiega, attraverso il riferimento ad una serie di dati di fatto puntuali, costituiti dall'avvenuto arresto EL ricorrente (il 30 settembre 2010) perché sorpreso in attività di spaccio, dalla confessione resa dallo stesso con riguardo a tale ELitto, dal ripetuto riferimento che i coniugi CO-AN fanno con riguardo alle attività svolte per loro conto proprio da "Salvuccio", dall'avvenuto versamento di denaro da parte dei predetti a quest'ultimo a titolo di retribuzione per l'attività eseguita in una piazza di spaccio, che il coinvolgimento EL ricorrente nelle attività criminali, avvenuto dopo la scarcerazione ELlo stesso per fatti analoghi, è sintomatico EL suo stabile inserimento nel contesto associativo capeggiato dal CO SS con il ruolo preciso di spacciatore al dettaglio. A fronte di tale preciso giudizio, ancorato ad una serie di circostanze di fatto davvero significative, il ricorso si palesa manifestamente generico poiché contesta l'affermazione di responsabilità sulla base di elementi, quale il ristretto arco temporale di operatività EL CI nelle attività ELittuose, che già la Corte ha ritenuto non decisive sulla base di argomentazioni EL tutto idonee;
ha osservato il giudice di appello che avvenuta la scarcerazione sono elementi sintomatici ELla piena partecipazione all'associazione: il pagamento di uno stipendio determinato dai vertici ELl'associazione, la presenza all'interno di 13 una piazza di spaccio, il coinvolgimento nelle attività ELittuose comprovato dal successivo arresto in flagranza cui seguiva anche una tardiva e parziale confessione. Si tratta, con evidenza, di una serie di circostanze specifiche che attestano non soltanto il pieno coinvolgimento ELl'imputato nelle attività ELittuose ma, altresì, la piena consapevolezza ELlo stesso di fare parte di un gruppo all'interno EL quale svolgeva un ben determinato compito per conto dei suoi vertici ai quali obbediva ricevendo una retribuzione per le attività illecite poste in essere sicchè sussistono tutti gli elementi EL contestato ELitto associativo di cui al capo B) ELla rubrica. Il ricorso è pertanto inammissibile.
2.4 Anche il ricorso proposto nell'interesse ELl'imputato PI RC è manifestamente infondato;
il predetto ricorrente, ritenuto responsabile di entrambi i reati associativi oltre che EL ELitto di cui all'art. 73 DPR 309/90, ha già goduto ELla concessione ELle attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti ed ha avuto inflitta la pena di anni 8 mesi 4 di reclusione. Orbene, a fronte ELle doglianze che hanno investito proprio il giudizio di equivalenza tra attenuanti ed aggravanti, la Corte di merito spiega adeguatamente alle pagina 192-193 ELla sentenza di secondo grado che il giudizio di bilanciamento nei termini ELl'equivalenza ha avuto ragion d'essere considerata la particolare gravità ELla condotta di coinvolgimento in più contesti associativi, la spregiudicatezza dimostrata dagli stessi gruppi criminali pronti a fare uso di armi ed a scatenare feroci contrasti pur di recuperare aree di spaccio, la serialità ELle attività di cessione di stupefacenti gestite in forma imprenditoriale attraverso una generalizzata offerta di droghe in aree pubbliche. Si tratta di plurime e specifiche valutazioni in fatto che non trovano alcuna critica adeguata nei motivi di gravame e che prospettano elementi non sindacabili nella presente fase di legittimità in quanto rispondenti proprio alle emergenze processuali. Quanto alla determinazione ELla pena, la stessa pronuncia spiega che la sanzione finale è stata determinata nella misura base rispetto ai fatti di cui all'art. 74 DPR 309/90 aggravati e sulla stessa sono stati applicati aumenti per continuazione in misura sempre non eccessiva avuto riguardo a quei criteri in precedenza indicati lumeggianti la particolare gravità dei fatti. Il ricorso è pertanto inammissibile.
2.5 Il ricorso proposto nell'interesse di AN RC è ugualmente inammissibile in quanto manifestamente infondato;
il predetto imputato ha riconosciuto la propria responsabilità in ordine alla fornitura di 1 Kg di marijuana e 50 grammi di cocaina sequestrati a RO IV il 19 ottobre 2010 e destinati a SU AN con una lettera manoscritta inviata il 13 giugno 2013 e nella quale ammetteva anche di avere effettuato una precedente fornitura al predetto SU (vedi pagina 203 sentenza di appello). A fronte di tali elementi il ricorso lamenta esclusivamente l'affermazione di responsabilità con riguardo al ELitto associativo affermando non potersi dedurre lo stabile coinvolgimento ELlo AN nel contesto associativo e l'affectio societatis EL medesimo da episodi isolati;
l'affermazione però è EL 14 tutto infondata e non pare congrua rispetto alle osservazioni svolte dalla Corte di appello di Catania alle pagine 204 e seguenti ELla impugnata pronuncia. E difatti il giudice di appello da atto che lo stabile coinvolgimento di tale imputato nel contesto associativo si trae con certezza dal contenuto di quelle conversazioni tra il ricorrente ed il SU riportate nelle pagine indicate in precedenza e nelle quali emerge chiaramente come AN fosse il fornitore abituale EL SU sino a quando quest'ultimo non aveva interrotto temporaneamente i rapporti : determinando così le lamentele EL ricorrente che imponeva la ripresa ELle forniture. L'avere fatto riferimento ripetuto a passati rapporti di stabile fornitura tra i due, da parte ELlo stesso AN, è pertanto significativo EL suo coinvolgimento nel contesto dei traffici di droga non saltuariamente, come sostenuto nel ricorso, bensì in maniera stabile e professionale stante anche i quantitativi ceduti desumibili dalla sostanza poi sequestrata allo IV. Sul punto l'impugnata pronuncia contiene pertanto adeguata motivazione in punto di fatto (vedi pagina 205) e le doglianze proposte si palesano generiche ed aspecifiche;
ritenere che AN RC abbia agito isolatamente è circostanza smentita dal ripetuto riferimento alle attività EL gruppo, al suo stabile rapporto di fornitore EL SU in passato, alla conoscenza di altri canali che lo stesso manifesta in quel lungo colloquio riportato nella pronuncia di appello e che ben lungi dal manifestare una isolata fornitura, peraltro di quantitativi certamente tipici di fornitori professionali, palesa precedenti e ripetuti analoghi rapporti tra soggetti tutti coinvolti nel medesimo contesto associativo con ruoli differenti ma ben precisi e di cui sono assolutamente consapevoli. AN nel corso di quel colloquio reclama il ruolo di fornitore stabile EL SU già in passato svolto e, quindi, manifesta pienamente il suo stabile coinvolgimento nelle attività ELl'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/90. E peraltro l'imputato non ha solo rapporti con il SU, così come esposto in ricorso a sostegno ELla sua estraneità al gruppo, ma anche con lo IV al quale consegna la droga destinata al cognato SU, oltre che con tali IA e con altri soggetti che lo stesso ricorrente definisce "compagni" evidentemente riferendosi ad attività svolte in comune. Il ricorso è pertanto inammissibile.
2.6 IV RT ha proposto ricorso contestando l'affermazione di responsabilità in ordine al ELitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 sotto i profili ELla violazione di legge e EL difetto di motivazione e la mancata concessione ELle attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato e deve pertanto ritenersi inammissibile. L'imputato, tratto in arresto perché rinvenuto in possesso di 1 Kg di marijuana e 50 grammi di cocaina il 19 ottobre 2010 destinati al cognato SU AN, appare infatti stabilmente dedito al traffico di stupefacenti ed inserito nel contesto associativo nel quale opera per conto EL predetto SU così come esattamente ritenuto dalla Corte di merito sulla base ELla valutazione di plurimi elementi di fatto;
l'impugnata sentenza alle pagine 193 e seguenti cita una serie di conversazioni che intervengono prima tra SU e la moglie, poi tra il SU e NI RI, madre di HI OR altro soggetto coinvolto nell'associazione, ed infine tra lo stesso SU e AN RC, che denotano lo stabile coinvolgimento ELlo IV nelle 15 attività ELl'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Si tratta infatti di plurimi riferimenti contenuti nelle conversazioni riportate in stralcio nella pronuncia di secondo grado che fanno emergere come IV operi stabilmente nell'interesse dei suoi capi identificabili proprio nel SU e nel HI dai quali riceve ordini e disposizioni puntualmente osservate ed eseguite. Non può pertanto ritenersi che i rapporti con i predetti siano giustificati soltanto dal fatto che anche lo IV è soggetto tossicodipendente poiché tale circostanza di fatto non esclude che il ricorrente abbia agito stabilmente sotto la direzione degli altri ed abbia al contempo potuto usufruire di cessioni e/o acquisti quale consumatore;
si tratta quindi di una circostanza che ben lungi dal dimostrare l'estraneità ELlo IV ai traffici ed all'associazione ne manifesta il suo coinvolgimento e giustifica le lamentele dei correi con riguardo al suo comportamento ritenuto a volte non pienamente affidabile. Del resto il suo arresto in possesso di quel quantitativo destinato al SU e certamente non destinato ad uso personale, fatto questo ammesso dallo stesso imputato, denota chiaramente il pieno coinvolgimento EL medesimo in quel contesto. Quanto alla mancata concessione ELle attenuanti generiche la Corte specificamente motiva a pagina 206 ELla impugnata sentenza con riferimento a plurimi elementi di fatto non sindacabili nella presente sede e non travisati, quali i precedenti penali ELl'imputato e la gravità dei fatti accertati, il loro particolare disvalore sociale, sicchè anche tale motivo di ricorso è inammissibile.
2.7 SU AN ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che ne confermava la responsabilità in ordine ai ELitti associativi allo stesso contestati ai capi A) e B) ELla rubrica ed in relazione all'ulteriore fatto di cui al capo C). Orbene, l'impugnazione proposta con riguardo alla ritenuta responsabilità per il ELitto di partecipazione ad associazione mafiosa, appare EL tutto generica a fronte ELle argomentate e specifiche considerazioni svolte dai giudici di merito con valutazioni conformi in punto di fatto;
la Corte di appello catanese ha spiegato alle pagine 123-125 ELla sentenza di secondo grado che la prova ELl'appartenenza EL SU al gruppo associativo mafioso Cappello-ED si trae, innanzi tutto, da alcuni elementi probatori di particolare valenza costituiti dall'arresto, e dalla successiva condanna, ELlo stesso ricorrente in occasione EL summit mafioso EL 16 marzo 2010 quando lo stesso veniva rinvenuto unitamente a CO SS, RC PI, RA PA ed altri. Inoltre rileva l'interpretazione di una conversazione tra il SU e tale TO OR, logicamente interpretata dalla Corte nella parte in cui il ricorrente riferisce ELle proprie esperienze associative all'interno ELla mafia catanese. A fronte di tali dati probatori, già idonei a provare i rapporti di collaborazione con altri associati mafiosi ed il contesto nel quale opera il SU, si aggiungono le dichiarazioni di ben due collaboratori di giustizia e cioè il AL e SU AE che ELineano entrambi il pieno coinvolgimento EL ricorrente nella famiglia mafiosa di cui al capo A). La motivazione ELla Corte di appello appare pertanto sul punto priva dei denunciati vizi;
ad analoghe conclusioni 16 ritiene questa Corte dovere pervenire anche con riguardo alla ritenuta partecipazione con ruolo direttivo al contesto associativo di cui al capo B) relativo al ELitto di cui all'art. 74 DPR 309/90. Nella esposizione ELla posizione processuale di AN RC, ed in quella ELlo IV, sono già valutati significativi elementi riguardanti anche la posizione EL ricorrente SU AN;
AN e SU sono legati da stabili rapporti tra fornitore all'ingrosso e distributore che vedono un ulteriore episodio culminare nel sequestro operato in danno ELlo IV di 1 Kg. di marijuana e 50 grammi di cocaina. Lo AN aveva avuto modo di lamentare al SU l'interruzione ELle precedenti forniture reclamando di essere ancora in possesso di stupefacente che il ricorrente puntualmente acquistava e veniva poi sequestrato allo IV;
quest'ultimo, poi, è soggetto alle dirette dipendenze proprio di SU per conto EL quale opera quale trasportatore e spacciatore come risulta da quelle conversazioni nelle quali la moglie EL SU lamenta la condotta EL cognato RT. Tutte queste emergenze sono significativamente elencate e riportate dalla pronuncia di appello alle pagine 126 e seguenti in cui vengono stigmatizzate ulteriori condotte emergenti anche dalle conversazioni intercettate in carcere tra la AN RU ed il CO organizzatore di quell'associazione; dalle stesse risulta che anche SU percepisce uno stipendio per le sue attività svolte per conto EL gruppo. La circostanza dedotta con il ricorso ELl'inserimento EL SU in più contesti associativi non è pertanto sintomatica ELl'assenza ELl'affectio societatis quanto indicativa EL suo coinvolgimento in più gruppi come dimostrato dai precisi ordini che il ricorrente riceve dal detenuto HI OR, e di cui da conto anche il giudice di appello, proprio con riguardo ai soggetti da destinare allo spaccio. Quanto alle circostanze aggravanti la Corte di merito ha ELineato il ruolo apicale EL SU che organizza le attività di altri (come IV e RA) distribuendoli sul territorio e ELegandoli alle . consegne ed ai ritiri ELla sostanza, mentre, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7, il giudice di appello ha specificamente motivato con argomentazioni logiche e prive di contraddizioni a pagina 129 ELla sentenza impugnata;
ha rilevato la Corte catanese che l'associazione finalizzata al traffico godeva ELla protezione garantita attraverso il metodo mafioso dai membri EL gruppo ED e che era finalizzata proprio a proteggere le piazze di spaccio EL CO che poi veniva incaricato di dirigere entrambi i gruppi. E tale condotta si profila dotata EL dolo specifico contestato con il ricorso poiché il fine è quello di agevolare l'organizzazione mafiosa attraverso lo svolgimento stabile di attività ELinquenziali nel settore degli stupefacenti. Anche la circostanza aggravante ELla disponibilità di armi in capo all'organizzazione ex art. 74 DPR 309/90 appare adeguatamente motivata con riguardo al rinvenimento ELle stesse poiché, a più riprese, la sentenza di appello specifica che le armi rinvenute nel possesso EL CO non erano in alcun modo detenute per la sola difesa personale ELlo stesso quanto destinate ad una possibile azione di aggressione ai danni di chi aveva invaso il territorio EL gruppo CO-SU ed erano pertanto proprio a disposizione EL gruppo. Infine, anche le 17 doglianze in punto di pena e mancato riconoscimento ELla continuazione, si profilano manifestamente infondate avuto riguardo alle precise osservazioni svolte dalla Corte di merito alle pagine 129-130 e riguardanti la particolare gravità dei fatti ed il ruolo certamente di rilievo svolto dal ricorrente nei gruppi associativi che ne denotano una spiccata capacità a ELinquere;
quanto alla continuazione la Corte di merito ha fatto riferimento ad un elemento specifico, costituito dall'essere stato il fatto diverso consumato in luogo EL tutto differente e cioè il territorio di Siracusa, che appare congruamente e logicamente motivare il diniego ELla possibilità di riconoscere i differenti fatti oggetto di un'unica preventiva ELiberazione criminosa. Il ricorso è pertanto inammissibile.
2.8 Reiterativo appare il ricorso proposto nell'interesse di RE AU;
le specifiche osservazioni proposte dalla Corte di appello catanese circa il contenuto ELla dichiarazione EL collaboratore SU AE in ordine al ruolo svolto per suo conto dal ricorrente RE alle pagine 114 e seguenti ELla sentenza di appello, vengono confutate con la proposizione di doglianze che sono già state analizzate e risolte dal giudice di secondo grado. Questi ha spiegato che la contraddizione ELle dichiarazioni EL SU AE è solo apparente avendo il collaboratore indicato il ricorrente quale suo ELegato per tenere i rapporti con il gruppo avverso dei NI, anch'esso dedito professionalmente all'attività di spaccio, e non anche come soggetto presente alla riunione pacificatrice che seguì gli arresti EL 16 marzo 2010 e nel corso ELla quale si distribuirono i territori ove effettuare lo spaccio alle diverse famiglie. Del resto i giudici di merito, con valutazione conforme, indicano a conforto EL coinvolgimento EL RE nelle attività ELl'organizzazione altri elementi che vengono correttamente desunti da un'interpretazione logica ELle conversazioni tra la AN ed il CO in cui è ripetuto il riferimento a detto soggetto come stabilmente coinvolto in quell'attività al punto da cercare di "soffiare" le piazze di spaccio al CO dopo l'arresto di : quest'ultimo così determinando la reazione prima EL ON e poi ELla stessa AN. Il compendio probatorio compiutamente valorizzato dalla Corte consente quindi di ritenere provata la responsabilità ELl'imputato anche per il ELitto associativo come risulta dalle considerazioni svolte dalla pronuncia di appello a pagina 118; RE richiede il denaro da destinare ai detenuti ed alle loro famiglie e così manifesta inequivocabilmente non soltanto il proprio coinvolgimento nel gruppo ma anche l'affectio societatis;
se a ciò si aggiunge che l'imputato ha ammesso i fatti, per come riconosciuto dallo stesso ricorrente difensore, ne deriva che tale confessione e che si ritiene limitata alla sola ipotesi di cui all'art. 73 DPR 309/90, va letta quale ulteriore elemento di riscontro alle accuse EL SU ed agli elementi davvero significativi desumibili dalle conversazioni intercettate e che la corte di merito ha logicamente interpretato. Anche detto ricorso è pertanto inammissibile. 18 2.9 Nell'esaminare il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse ELl'imputato EG TO (pagine 1-9 EL gravame), con il quale si deducono doglianze in ordine alla ritenuta partecipazione EL medesimo alle compagini associative indicate ai capi A) e B) ELla rubrica, sotto il profilo ELla violazione di legge e EL vizio di motivazione, occorre tenere conto di due fondamentali circostanze: EG OR, infatti, all'udienza EL 20 novembre 2014 dinanzi al giudice di secondo grado rendeva dichiarazioni confessorie ammettendo le proprie responsabilità. Inoltre, va altresì tenuto conto, a definitiva conferma EL suo coinvolgimento nelle associazioni di che trattasi, ELla circostanza ELla definitiva condanna EL predetto ricorrente, unitamente ai correi CO SS e AL LE per i ELitti di detenzione e porto abusivo di armi da guerra e comuni in seguito all'arresto EL 16 marzo 2010, quando lo stesso veniva sorpreso unitamente ai predetti ed altri coimputati intento a prendere parte ad un vero e proprio summit. Le predette circostanze sarebbero già sole idonee ad escludere fondatezza alle doglianze proposte poiché la dichiarazione confessoria ha contenuto generale, e deve quindi ritenersi riferita a tutti i fatti contestati, ed in ogni caso, il coinvolgimento nelle compagini associative, trova conferma nella condanna definitiva per i fatti EL 16 marzo. E comunque, se anche dette considerazioni non dovessero considerarsi bastevoli per ritenere palesemente infondati i motivi di ricorso, occorre altresì sottolineare come la Corte catanese alle pagine 164 e seguenti si sia ampiamente dilungata quanto al materiale probatorio sussistente a carico EL predetto OR EG;
la Corte di appello ha sottolineato come oltre alle dichiarazioni EL AL, che già aveva riferito EL summit mafioso organizzato il giorno 16 marzo in cui scattavano gli arresti, si sono aggiunte quelle rese da SU AE il quale non solo ha confermato tale dato ma precisato che quella riunione, alla quale prendeva parte proprio il ricorrente, doveva addirittura essere preordinata alla esecuzione di un omicidio di uno dei componenti il clan avversario dei NI quale reazione EL clan ED alla intrusione nelle proprie aree di spaccio. A fronte di dette emergenze EL tutto inconducenti si profilano i motivi di ricorso poiché le contestazioni riguardanti il ruolo e la partecipazione alla riunione EL 16 marzo vengono palesemente sconfessate alla luce EL rilievo EL giudicato di condanna e ELle stesse dichiarazioni dei collaboratori AL e SU AE che, ben lungi dal non evidenziare un ruolo criminale ELl'imputato, hanno invece sottolineato, il primo, che il ricorrente, uomo di fiducia EL CO, dopo avere presenziato all'investitura EL CO (vedi pagina 168 sentenza di appello) era nel gruppo che forte di ben tre armi da fuoco si recava presso l'abitazione EL PI dove poi veniva tratto in arresto unitamente agli altri prima di portare a termine l'azione di fuoco in danno dei NI. SU AE ben lungi dall'escludere il coinvolgimento EL EG nei fatti di mafia e di cui all'art. 74 DPR 309/90, confermava che in quel summit doveva decidersi e poi portarsi a termine proprio ad opera EL ricorrente e dei correi l'eliminazione di un affiliato ELla cosca NI. A fronte di tali emergenze appare pertanto evidente che le dichiarazioni dei collaboratori che si innestano in un solco probatorio già profondamente tracciato dalla confessione e dalla definitiva condanna per i fatti di detenzione e porto abusivo di armi, ben lungi dall'apparire 19 prive di rilievo denotano uno spessore criminale EL ricorrente assai elevato e ne stigmatizzano il coinvolgimento in entrambi i contesti associativi. Quanto alla doglianza relativa al limitato arco temporale nel quale il EG avrebbe agito a causa EL suo precedente stato di detenzione, si osserva che valgono al proposito le argomentazioni svolte dalla Corte di appello alle pagine 169 e seguenti nel riportare la dichiarazione EL EN;
EG, già nel 2008, aveva consegnato rilevanti partite di droga EL tipo cocaina al predetto collaboratore per conto EL CO così evidenziando un'attività criminale che precede la data ELl'arresto e che si inserisce sempre nel contesto ELla stretta collaborazione con il capo CO. Attività queste che rientrano anche nei fatti oggetto ELle imputazioni che hanno data di contestazione iniziale "aperta". Non rileva pertanto che EG sia rimasto detenuto per lungo arco temporale e ciò sia perché le sue attività di collaborazione con i gruppi criminali ed il CO in particolare sono precedenti, sia perché l'apporto prestato nella fase di libertà risulta davvero significativo e rilevante nell'interesse ELle organizzazioni così dimostrando, in concreto e non in forma meramente astratta ed ipotetica, che EG durante il periodo di detenzione ben lungi dall'avere reciso i legami con le associazioni criminali ha continuato a prestare servizio per le stesse. Se a tali considerazioni si aggiunge ancora che EG secondo le conversazioni intercettate in carcere tra la AN ed il CO (vedi pagina 173 sentenza di appello), continua a ricevere denaro da parte EL gruppo criminale anche dopo la sua ultima carcerazione, appare evidente che il collegamento e l'affectio societatis è manifesta pur in presenza di stato detentivo. In alcun modo pertanto le argomentazioni ELla Corte di appello possono apparire generiche ovvero possono qualificarsi tali le dichiarazioni di ben tre differenti collaboratori che hanno tutti indicato EG quale autore di specifiche condotte criminali portate a termine mediante la partecipazione ad entrambi i gruppi di cui alle lettere A) e B) ELla rubrica. Quanto agli ulteriori motivi con i quali si è contestata la sussistenza ELle aggravanti sotto il profilo EL difetto di motivazione, gli stessi paiono anch'essi manifestamente non fondati;
la Corte di appello catanese ha spiegato con argomentazioni logiche e non contraddittorie, contenute per il EG OR alle pagine 180 e seguenti ELla sentenza impugnata, quale fosse il contesto operativo dei fatti avvenuti il 16 marzo 2010, quale l'intreccio tra le due organizzazioni criminali, quella mafiosa dei ED e quella dedita al traffico di stupefacenti, quale l'utilizzazione prevista per le armi nel possesso ELle quali EG ed i correi venivano rinvenuti. Si trattava di armi nella disponibilità EL gruppo mafioso, che il gruppo dedito al traffico doveva utilizzare e comunque aveva a propria disposizione per riconquistare "militarmente" una o più piazze di spaccio cedute ai NI, che dovevano quindi servire per imporre la logica militare mafiosa all'interno di un determinato territorio. Sussistono quindi e con evidenza, tutte le aggravanti contestate con riguardo al ELitto di cui all'art. 74 DPR 309/90 essendo indubbia la dotazione EL gruppo di armi da fuoco e l'agire al fine di agevolare le attività ELla famiglia dei ED e non rileva l'esclusione ELl'aggravante di mafia nel separato procedimento svoltosi in presenza di un distinto panorama probatorio privo anche ELle dichiarazioni di SU AE. La Corte di merito C 20 ha poi analiticamente escluso l'attenuante di cui al comma sesto ELl'art. 74 cit. osservando correttamente come la professionalità dei traffici esclude la lieve entità mentre con riguardo al ELitto di cui all'art. 73 DPR 309/90 le doglianze paiono adeguatamente respinte con le osservazioni contenute a pagina 179 oltre ad essere palesemente in conflitto con la confessione e le plurime e convergenti dichiarazioni dei collaboratori. Infine, adeguatamente motivata è la decisione ELla Corte con riguardo alla negazione ELle attenuanti generiche . avuto riguardo alla particolare gravità dei fatti stigmatizzata dalla Corte di merito con precisi . riferimenti a circostanze emerse all'esito ELle attività di indagine ed indicate alla pagina 181 che hanno altresì portato ad escludere correttamente ogni richiesta di riduzione pena. Quanto al motivo aggiunto con il quale si è lamentato il riconoscimento ELla recidiva obbligatoria in considerazione EL mutato panorama a seguito ELla pronuncia ELla Corte Costituzionale n.185/2015, va fatta applicazione di quel principio giurisprudenziale affermato dal questa Corte t e secondo cui il rigetto ELla richiesta di esclusione ELla recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita (Sez. 2, n. 39743 EL 17/09/2015, Rv. 264533); e nel caso in esame i ripetuti e plurimi riferimenti alla gravità ELla condotta commessa, alla negativa personalità ELl'imputato ed alla particolare pericolosità sociale ELlo stesso devono ritenersi idonei a giustificare il riconoscimento ELl'aumento operato ex art.99 cod.pen. pur a ritenere non più operante l'obbligatorietà ELl'aumento. .
2.10 Ancora l'impugnata pronuncia si profila priva di ogni illogicità o contraddittorietà pur . denunciate con riguardo alla posizione ELl'imputato PA RA. La difesa con i primi due motivi di gravame ha lungamente insistito sul difetto di motivazione e sulla violazione di legge quanto alla ritenuta partecipazione alle associazioni criminali indicate ai capi A) e B) ELla rubrica senza però tenere conto che, anche per il predetto imputato, assume valore pregnante la generica confessione resa in sede di appello all'udienza EL 20 novembre 2014 quando, chiesta la parola, si assumeva le proprie responsabilità; ed in ogni caso anche a volere non tenere adeguatamente conto EL valore decisivo di tale ammissione indiscriminata dei fatti, va segnalato che l'impugnata pronuncia alle pagine 131 e seguenti valorizza adeguatamente una serie di elementi di prova convergenti costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori SU AE e AL, dall'arresto EL 16 marzo, dal contenuto di alcune conversazioni intercettate. E quanto alle doglianze proposte con riguardo alla imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa e con le quali si denuncia in primo luogo la genericità ELle dichiarazioni dei collaboratori ovvero la particolare valenza dei giudizi di assoluzione nei confronti EL ricorrente all'esito di separati procedimenti, la Corte di appello di Catania pare avere risposto adeguatamente;
si è infatti sottolineato nella suddetta sentenza (vedi pagina 132) che le dichiarazioni di SU AE non avevano trovato ingresso nel giudizio per detenzione abusiva di armi da guerra e comuni da sparo sicchè le stesse, acquisite successivamente, 21 hanno permesso di "colorare" adeguatamente le ragioni ELla partecipazione EL RA all'incontro EL 16-3-2010. Secondo il SU infatti, il RA, che riconosceva in fotografia, era soggetto affiliato al gruppo mafioso dei ED, dedito stabilmente allo spaccio e che quel giorno doveva portare a termine un omicidio;
si tratta di dichiarazioni che seppure non possono certamente provare un'accusa di tentato omicidio per il carattere preparatorio degli atti, manifestano però il pieno coinvolgimento ELl'imputato nei fatti associativi e che la Corte di appello ha correttamente valutato assai specifiche e precise e non anche dotate di genericità come denunciato con i motivi di ricorso. A ciò si aggiungono ulteriori elementi che denotano l'infondatezza ELle doglianze proposte in punto di responsabilità; anche il collaboratore AL ha infatti accusato il ricorrente di fare parte EL gruppo mafioso ed al contempo di gestire una piazza di spaccio, confermando poi la ricostruzione dei fatti EL 16 marzo. Inoltre, dalle conversazioni intercettate all'interno EL carcere tra il CO e la AN, si ricava che quest'ultima riceve indicazione di versare proprio a PA RA uno . stipendio settimanale e logicamente la Corte di appello interpreta tale iniziativa, a pagina 137 ELla motivazione, quale dimostrazione ELl'appartenenza di tutti i soggetti coinvolti in tali pagamenti ad un unico gruppo capeggiato dal CO che dava direttive alla moglie su come comportarsi con gli adepti durante la sua detenzione. Il giudice di appello si è dilungato sul significato di tali pagamenti, rilevando come anche lo stato di detenzione non abbia rilievo decisivo per l'interruzione EL legame associativo in forza EL quale si continua a ricevere una contribuzione dagli associati in stato di libertà. Ancora, ulteriori elementi significativi EL pieno coinvolgimento EL PA RA, la Corte di merito li ricavava da altra indicazione diretta da HI OR al SU AN con la quale si consigliava la sostituzione EL RA con il più fidato IV RT anch'egli coimputato nel presente procedimento;
rilevano poi le conversazioni citate alle pagine 142 e seguenti e riferite alla ricezione di una partita di cocaina. Tali elementi sono stati correttamente ed adeguatamente valutati per motivare l'affermazione di responsabilità EL RA in ordine ad entrambi i reati associativi allo stesso contestati ai capi A) e B) ELla rubrica ed i rilievi formulati con riguardo all'esito assolutorio di diversi procedimenti non possono assumere valenza decisiva poiché nel presente giudizio sono stati oggetto di adeguata e logica valutazione le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia unitamente ai riscontri ricavabili dal contenuto di più conversazioni registrate che vedono soggetti differenti sempre fare riferimento al coinvolgimento EL RA nelle attività di spaccio con ruolo certamente stabile e non limitato alle attività di furto di auto come sostenuto nel ricorso. Inoltre, la Corte argomenta ancora in ordine agli specifici elementi sussistenti a carico ELl'imputato con riguardo al suo coinvolgimento nell'organizzazione mafiosa con ulteriori argomentazioni svolte alle pagine 147 e seguenti segnalando che l'arresto in flagranza, pur non seguito dalla condanna, è comunque elemento di riscontro alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori, che peraltro appaiono convergenti in ordine al nucleo ELl'accusa. 2 22 2 : Anche il terzo motivo con il quale si lamenta errata applicazione ELla disciplina ELla recidiva e difetto di motivazione con riguardo alla mancata concessione ELle attenuanti generiche, è inammissibile;
l'impugnata sentenza contiene numerosi e ripetuti riferimenti specifici alla particolare pericolosità sociale ELl'imputato ed ai suoi precedenti penali da dovere fare : ritenere congruamente motivata l'irrogazione ELl'aumento ELla pena ex art. 99 cod.pen. oltre che giustificato il diniego ELle circostanze attenuanti generiche con riguardo al disvalore penale dei fatti ed all'assenza di segnali di resipiscenza. Anche in tal caso va richiamato il principio giurisprudenziale affermato dal questa Corte e secondo cui il rigetto ELla richiesta di esclusione ELla recidiva facoltativa, pur richiedendo l'assolvimento di un onere motivazionale, non impone al giudice un obbligo di motivazione espressa, ben potendo quest'ultima essere anche implicita (Sez. 2, n. 39743 EL 17/09/2015, Rv. 264533) sicchè la declaratoria di incostituzionalità ELl'art. 99 comma quinto non può ritenersi decisiva. Il ricorso è pertanto inammissibile.
2.11 AN RU ha proposto doglianze con i separati ricorsi dei difensori che riguardano sia la ritenuta responsabilità per i ELitti di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione illecita di droghe, sia la qualificazione giuridica dei fatti. Con riguardo al primo profilo non si rinviene nella pronuncia di appello illogicità ELla motivazione o difetto ELla stessa posto che la Corte catanese dedica alla posizione ELla predetta imputata lunghe ed approfondite argomentazioni che espone non soltanto nella scheda personale dedicata alla ricorrente alle pagine 76 e seguenti ma, altresì, nei molteplici riferimenti contenuti nell'analisi ELla rimanenti posizioni processuali quando vengono frequentemente richiamate le conversazioni intercettate tra la AN ed il CO;
e quanto al denunciato difetto di interpretazione ELle suddette conversazioni va comunque ricordato come, secondo l'insegnamento di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione EL linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione EL giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.U, n.22471 EL 26/2/2015, Rv.263715). L'applicazione EL suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa Corte nella prospettiva dedotta ELla assenza di volontà di aderire all'associazione, che peraltro la non equivoca terminologia utilizzata pare proprio escludere. Alle pagine 83 e seguenti ELla pronuncia di appello, la Corte di merito elenca analiticamente una serie di conversazioni dalle quali risulta proprio che la AN informava costantemente il marito di quanto avveniva nelle c.d. "piazze di spaccio", gli indicava i contrasti in corso ed il contenuto degli accordi raggiunti, lo informava costantemente circa l'attività operativa EL gruppo che gestiva per suo conto e EL volume degli affari (pagina 23 87), ELle somme che versava ai singoli spacciatori ed agli altri accoliti per remunerarli EL loro impegno a volte ricevendo sul punto consigli ed indicazioni dal CO, EL numero di dosi vendute in alcuni giorni di particolare rilievo (il sabato) e ELle differenze tra le vendite di ciascuna settimana. Ancora rilevano quelle conversazioni nelle quali viene fatto riferimento a comportamenti posti in essere dagli altri associati a volte indicati come poco corretti, le altre nelle quali la donna lamenta il proprio pieno coinvolgimento (19 giugno 2010 pagina 92), quelle successive relative alle trattative portate a termine dal ON ovvero al mancato pagamento di partite fornite da parte di altri soggetti (il RA PA) che se ne erano disfatti per l'intervento ELle forze ELl'ordine. Si tratta di una congerie di elementi che già da soli paiono tutti idonei a ritenere non soltanto la conoscenza da parte ELla donna dei traffici EL marito ma il suo pieno coinvolgimento nelle attività illecite;
RU AN nel periodo di detenzione EL CO svolge il ruolo, già appartenente allo stesso e cioè quello di direzione EL gruppo e di raccolta dei rilevanti proventi finanziari che poi occulta personalmente o presso il gruppo familiare ELla sorella e EL cognato ON;
tale conclusione cui perviene il giudice di appello è fondata sull'unica interpretazione possibile ed altresì logica ELle conversazioni perché la AN non si limita a trasmettere notizie a lei riferite da altri ma riceve dal CO indicazioni ed ordini che a sua volta trasmette agli altri associati e gestisce con lo : stesso la prosecuzione ELle attività illecite nelle piazze di spaccio assicurandosi i relativi e rilevanti proventi dei cui incassi informa costantemente il marito. Correttamente quindi la Corte di merito riteneva che la AN avesse pienamente partecipato alle attività associative con un ruolo nient'affatto secondario, valorizzando al contempo oltre al contenuto ELle predette conversazioni ulteriori elementi certamente significativi costituiti: dalle dichiarazioni confessorie rese da entrambi i coniugi che nel corso dei diversi gradi di giudizio ammettevano avere fatto riferimento in quei colloqui al traffico di sostanza stupefacente e che solo labilmente cercavano di negare l'inserimento ELla donna nel contesto associativo;
dai sequestri di denaro contante e gioielli per valori assolutamente rilevanti (la somma totale ammonta a circa 800.000 €) effettuati all'interno ELl'abitazione ELla donna ed in quella ELla sorella. Si tratta di ulteriori elementi significativi ELla piena partecipazione alle attività di cui ai capi B) e C) ELla rubrica poiché la AN è evidentemente in possesso EL profitto ELla consumazione seriale di ELitti in tema di traffico di droga non svolgendo altra attività come dimostrato dalla successiva ed immediata comunicazione EL sequestro EL denaro all'allarmato marito. Né tali condotte possono qualificarsi come ipotesi di favoreggiamento ovvero di concorso esterno in associazione come richiesto con autonomo motivo sul quale si lamenta la preterizione;
sul punto vale rilevare che il favoreggiamento presuppone un intervento a favore 24 di taluno che ha già consumato il ELitto mentre nel caso in esame la AN interviene, ELibera e pianifica, attività ELittuose in corso con il marito CO durante la sua detenzione sicchè è da escludere la configurabilità dei fatti ex art. 378 cod.pen.. Quanto al concorso esterno esso presuppone l'estraneità ELl'imputato al contesto associativo mentre dal contenuto ELle conversazioni risulta chiaramente che la donna partecipa pienamente e costantemente alle attività EL gruppo ELittuoso nei mesi successivi l'arresto EL marito avvenuto nel marzo 2010; ed è già tale costanza ELl'attività illecita ad escludere la sua configurabilità quale concorso esterno individuabile solo in condotte singole od isolate a vantaggio EL gruppo criminale e non anche in una costante attività di direzione ELle attività dei singoli partecipi. Anche le doglianze in punto di qualificazione giuridica paiono pertanto manifestamente non fondate. In relazione poi alle contestate condotte di cui ai capi D) ed E) la Corte di merito ha, innanzi tutto, puntualmente ricostruiti i fatti con le osservazioni contenute alle pagine 98 e seguenti nelle quali si sottolineava come CO SS avesse potuto godere, per ben cinque anni, EL regime ELla detenzione domiciliare per una supposta incompatibilità EL regime carcerario con lo stato di salute e ciò sulla base di una serie di certificazioni false riguardanti anche esami che mai erano stati svolti, rilasciate dalla dott.ssa OS. A fronte di tali atti falsi, e quindi ELla sussistenza di atti pubblici palesemente illeciti costituiti dalle attestazioni e dichiarazioni ELla OS circa lo stato di salute EL CO e gli esami cui lo stesso era stato sottoposto, si è poi accertato che la AN aveva remunerato la condotta EL medico pubblico ufficiale attraverso versamenti di denaro ed altre regalie. Inoltre, a fronte EL nuovo stato detentivo EL CO a seguito degli arresti EL 16 marzo, dai colloqui intercettati risultava che la AN e la OS stavano progettando altro trasferimento EL CO in ospedale per attestarne un grave stato di salute, fatto che non avveniva per le perplessità manifestate da altro medico il dott. Castorina e per l'intervento ELle forze ELl'ordine a seguito EL quale il CO dopo essere stato ricoverato veniva dimesso perché non necessitava alcun intervento. A fronte di tale complessiva ricostruzione dei fatti contestati ai capi E) ed F) la difesa ricorrente ha insistito sull'assenza di accordo corruttivo;
sul punto però l'impugnata pronuncia appare avere proceduto ad una corretta analisi EL materiale probatorio esposto con argomentazioni logiche e non contraddittorie. Ha spiegato la Corte alle pagine 106 e seguenti che lo scambio di favori tra parte privata e pubblica assume natura corruttiva poiché non si è in presenza di isolate regalie o favori ordinari quanto ELla ripetuta retribuzione di un'attività contraria ai doveri di ufficio;
la circostanza che gli esami falsificati siano stati individuati dal giudice di merito in ben 10 TAC ed accertamenti ematologici esclude che la condotta ELla OS sia stata anch'essa isolata ovvero ispirata e mero buonismo e deve pertanto certamente collegare l'attività posta in essere a favore di un pericoloso criminale come il CO, alle somme di denaro ricevute ed alle altre regalie che lo stesso medico era solito 25 richiedere ripetutamente alla AN RU. Del resto, va stigmatizzato che durante il periodo di detenzione domiciliare di cui il CO ha potuto godere grazie alle falsificazioni compiute dalla dott.ssa OS, lo stesso ha continuato a ELinquere ed addirittura a dirigere le attività EL gruppo mafioso dei ED e EL parallelo gruppo dedito al traffico di stupefacenti. Deve quindi ritenersi che in tema di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, accertata la stabile ovvero ripetuta attività di pagamento di somme di denaro ovvero di dazione di regali in favore EL pubblico ufficiale che si presta a svolgere attività illecite mediante l'emanazione di plurimi atti pubblici contrari ai doveri di ufficio la prova ELl'accordo corruttivo non deve necessariamente richiedere l'esatta identificazione dei termini EL sinallagma stabilito tra il corruttore ed il corrotto, ben potendo detto elemento essere desunto sulla base dei suddetti elementi di fatto correttamente individuati ed interpretati dal giudice EL merito. La doglianza con la quale si è pertanto eccepita l'assenza di prova ELl'accordo risulta pertanto non fondata avendo il giudice di merito ricavato l'esistenza ELlo stesso da un lato, dalla condotta EL pubblico ufficiale certamente contraria ai doveri di ufficio e che si è spinta sino ad attestare esami medici mai in realtà svolti al fine evidente di attestare patologie inesistenti e, dall'altro, dalla condotta di dazione dalla AN in favore ELla stessa di denaro ed altre regalie cui la predetta faceva ripetuto riferimento nei colloqui in carcere con il CO. La AN ha anche proposto ricorso contestando la motivazione ELla sentenza di appello con riguardo al riconoscimento ELle circostanze aggravanti;
al proposito ci si riporta alle osservazioni già ripetutamente svolte con riguardo alle posizioni degli altri imputati ricorrenti significando che il trasporto ELle armi, ben lungi dall'essere dovuto alle sole ragioni di tutela ELl'incolumità personale EL CO, era imposto dalla volontà di proteggere le attività ELinquenziali ed addirittura organizzato per portare a termine un agguato ai danni di altri affiliati di cosche avverse;
sul punto devono quindi condividersi le argomentazioni svolte dalla Corte di merito a pagina 108 ELla sentenza gravata da ricorso. Lo spaccio, poi, è emerso come un sistema organizzato di finanziamento ELle attività ELl'organizzazione mafiosa svolto grazie alla protezione di quel clan e, pertanto, risulta aggravato ex art. 7 L.203/91. Quanto alle doglianze subordinate le stesse vengono parimenti respinte con le argomentazioni esposte a pagina 110; la Corte di merito ha valutato in concreto la valenza EL comportamento processuale ELla AN ritenendolo comunque non improntato a piena collaborazione ed a fronte di tali parziali ammissioni ha ritenuto di maggior rilievo il particolare disvalore sociale dei fatti con motivazione congrua ed incontestabile nella presente fase di legittimità. Anche le doglianze in tema di confisca ELle somme sequestrate al ON devono essere respinte perché manifestamente infondate;
con i motivi di gravame proposti con riferimento a tale punto ELla pronuncia di appello si propongono motivi che riguardano essenzialmente la posizione processuale EL ON che tuttavia non è parte di questo procedimento. La ricorrente AN lamenta la mancata ammissione di prove in favore EL ON e l'errata 26 valutazione compiuta dalla Corte circa l'origine di quella rilevantissima somma di denaro : contante rinvenuta all'interno ELl'abitazione di questi, sequestrata ed infine confiscata;
tali doglianze non possono trovare esame in questa sede dovendo farsi applicazione EL principio, ripetutamente ribadito, secondo cui in materia di confisca sia quale misura di prevenzione reale, sia quale confisca atipica i terzi rimasti estranei al procedimento nel cui ambito è stato - disposto il sequestro, possono proporre incidente di esecuzione per far valere i propri diritti sul bene oggetto di ablazione, a condizione che versino in buona fede e che abbiano trascritto il loro titolo anteriormente al sequestro (Sez. 1, n. 27201 EL 30/05/2013 Rv. 257599). Del resto le ragioni EL ON, che non è parte EL presente procedimento, non possono essere fatte valere attraverso un intervento ELlo stesso, imputato in altro procedimento, nella presente fase di impugnazione. E tuttavia non può mancarsi di osservare che la Corte di merito spende adeguata e logica motivazione circa la confisca ELle somme anche nei confronti EL ON;
alle pagine 209 e seguenti vengono spiegate adeguatamente le ragioni per cui ritenere che anche l'ulteriore somma di € 402.488,19 tutta in contanti, sequestrata al predetto ON sia riconducibile all'attività di spaccio e tale giudizio non è basato su una presunzione quanto sulla precisa lettura di alcune conversazioni intercettate nelle quali la AN comunica appunto di avere consegnato o dovere consegnare parte dei proventi EL traffico proprio alla sorella, moglie appunto di ON. La lettura offerta dalla Corte di merito circa l'origine EL denaro appare pertanto EL tutto logica ed è priva ELle lamentate contraddizioni od illogicità; il possesso di una così rilevante somma contante, da parte di un soggetto che è risultato ricevere provviste finanziarie proprio dalla AN, risultato anch'egli coinvolto nei fatti di traffico di stupefacenti, in contatto con lo stesso CO, occultata con forme assolutamente analoghe a quelle ELla mazzetta ritrovata presso l'abitazione ELla AN stessa, viene logicamente ricondotta dalla Corte di merito a profitto illecito e pertanto confiscata. Quanto alla mancata assunzione ELla deposizione EL consulente lo stesso giudice di merito motiva ampiamente con riferimento a plurimi elementi e che non paiono superabili ove si consideri che il presente procedimento si svolge con le forme EL rito abbreviato sicchè la prova in appello è ammissibile solo nei limiti ELla indispensabilità, che la corte non ravvisa sulla base di argomentazioni in fatto non sindacabili. Anche il ricorso AN deve pertanto ritenersi manifestamente infondato.
2.12 Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi quanto al ricorso EL CO;
quanto ai motivi con i quali entrambi i difensori propongono doglianze in merito alla ritenuta partecipazione EL predetto all'associazione mafiosa clan Cappello-ED contestata al capo A) ELla rubrica, non sussiste né violazione di legge né difetto di motivazione sotto il profilo ELla illogicità manifesta o contraddittorietà ELla stessa. La Corte di merito ha prima proceduto ad un'approfondita analisi ELle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia SU AE, AL e EN, ha escluso profili di inattendibilità ELle stesse, ha lumeggiato il diverso 27 spessore criminale dei predetti ed ha poi analizzato il nucleo ELle accuse alla luce ELle rimanenti emergenze costituite dalle modalità davvero allarmanti ELl'arresto EL CO e dei correi il 16 marzo 2010 quando veniva rinvenuti in possesso di armi da fuoco;
rileva poi il contenuto ELle numerose conversazioni intercettate all'interno EL carcere tra il ricorrente e la moglie AN RU. Sulla base di tale corretto modus procedendi la Corte catanese alle pagine 68 e seguenti ELla sentenza oggetto di ricorso, fornisce poi le argomentazioni sulla base ELle quali ritenere che CO al momento EL suo arresto facesse già parte ELl'associazione mafiosa con un ruolo di fatto direttivo;
i giudici di merito hanno speso ampie considerazioni per spiegare le modalità operative ELle due associazioni parallele, quella dedita L al traffico di stupefacenti e quella mafiosa, spiegando appunto come in quel territorio e contesto catanese le attività dei gruppi erano essenzialmente collegate per cui la organizzazione dedita allo spaccio sfruttava le capacità criminali ed il ruolo operativo ELla cosca mafiosa per contrastare altri gruppi analoghi e mantenere il monopolio di alcune piazze di spaccio fortemente contese. Quanto al dedotto contrasto tra le dichiarazioni dei collaboratori la Corte prende in considerazione tale specifica doglianza a pagina 45 e seguenti ELla sentenza di secondo grado, sottolineando come la denunciata difformità sostanzialmente non si ravvisi;
con un'accurata ricostruzione dei fatti esposta poi alle pagine 48 e seguenti il giudice di appello individua i diversi gruppi mafiosi operanti nel territorio catanese, ne elenca i contrasti esistenti, specifica quali ELiberazioni vennero prese, quali attentati omicidiari progettati, quali furono le conseguenze degli arresti EL 16 marzo 2010 ed i successivi accordi spartitori EL territorio ove operare lo spaccio sistematico. E tale ricostruzione, che trova poi conferma nell'analisi ELle conversazioni intercettate, è operata sulla base ELla lettura ELle dichiarazioni EL SU e EL AL che appaiono quindi convergenti su tale complessa ricostruzione dei fatti avvenuti in quel frangente temporale caratterizzato dallo scontro con la famiglia NI. Né il collaboratore AL ha escluso che, al momento ELl'arresto, CO fosse già partecipe EL grippo mafioso avendo riferito circostanze riguardanti la sua prossima investitura quale capo ELlo stesso clan. A fronte quindi di plurime dichiarazioni convergenti provenienti da differenti collaboratori, di conversazioni intercettate nelle quali il riferimento alle attività EL gruppo è ripetuto e frequente, di un arresto avvenuto in flagranza EL ELitto di detenzione e porto abusivo di armi da sparo unitamente ad altri correi, la Corte di merito, con giudizio conforme a quello EL G.I.P. EL Tribunale ha pronunciato condanna anche per il ELitto di cui al capo A) senza incorrere in alcuna violazione di legge ovvero illogicità. E sono proprio tali comportamenti accertati in occasione ELl'arresto a rendere manifesta la presenza ELl'affectio societatis poiché CO, accompagnandosi ad altri accoliti ELlo stesso gruppo ed utilizzando armi in comune, che peraltro dovevano servire ad un agguato in danno di componenti di altro gruppo criminale, manifesta con evidenza di avere preso parte all'associazione ricoprendo quel ruolo che la difesa contesta. Né vale rilevare la mancata destinazione al clan mafioso ELle cospicue 28 somme di denaro sequestrate al CO ed alla AN;
tale circostanza manifesta che il ricorrente avesse gestito in maniera professionale e perdurante nel tempo l'attività di traffico di stupefacenti in maniera parallela ma non esclude certo la sua partecipazione al gruppo che era proprio la ragione che gli assicurava la gestione ELle piazze di spaccio. Quanto all'esito dei separati giudizi, anche in tal caso la Corte catanese spiega adeguatamente per quale ragione non possa ravvisarsi contrasto di giudicati trattandosi di procedimenti in cui veniva valutata una differente piattaforma probatoria;
nel separato giudizio in cui veniva esclusa l'aggravante ELl'art. 7 DL 152/91 le dichiarazioni EL AL rimanevano isolate non essendo state acquisite anche quelle degli altri collaboratori sicchè tale valutazione non può assumere valore decisivo né per escludere la partecipazione EL CO all'associazione mafiosa né per escludere il metodo mafioso nella consumazione dei ELitti di cui ai capi B) e C) posto che il presente giudizio ha proprio ricostruito detto parallelismo tra i due gruppi criminali e specificato come i fatti di traffico di stupefacenti fossero gestiti con metodo mafioso perché era l'appartenenza al clan che garantiva il monopolio ELle piazze di spaccio. Quanto al sequestro ELle armi ed alla sua rilevanza sotto il profilo ELla contestazione ELl'aggravante di cui al capo B), ci si riporta alle osservazioni già formulate con riguardo alle altre posizioni processuali e ad analoghi motivi di doglianza;
la Corte di merito ha spiegato come il possesso ELle armi da fuoco, ben lungi dall'essere motivato da ragioni di tutela ELla propria incolumità personale EL CO, fosse anzi proprio destinato all'aggressione degli avversari che quel 16 marzo 2010 doveva essere portata a termine. I giudici di merito, con valutazione conforme, hanno descritto come l'investitura EL CO a vertice EL clan mafioso fosse proprio motivata dalla ampia disponibilità di armi che lo stesso aveva, circostanza confermata dal suo arresto, e dalla conseguente possibilità di utilizzare le stesse per la tutela ELle attività di spaccio nelle zone ove era in atto l'invasione" da parte di altri gruppi criminali. Le armi, quindi, paiono proprio destinate a servizio EL gruppo associativo dedito allo spaccio sistematico ed organizzato. Superflue paiono poi le doglianze riferite ai fatti di spaccio avuto anche riguardo alla piena confessione sul punto resa dall'imputato che la Corte indica come uno di coloro che all'udienza EL 20 novembre 2014 ammetteva le proprie responsabilità; comunque l'intero materiale probatorio analizzato e le argomentazioni spese dai giudici di merito provano senza alcun dubbio che CO SS ha operato continuativamente nel settore EL traffico di stupefacenti gestendo lo spaccio in varie zone EL territorio catanese e tale conclusione pare avvalorata ancor più dal contenuto di quelle conversazioni che le sentenze di merito riportano in stralcio e che danno atto ELla prosecuzione ELl'attività illecita da parte ELla AN sempre in cooperazione con il marito allora detenuto. Le difese hanno poi lamentato l'omesso riconoscimento ELla continuazione con i fatti giudicati dalla Corte di appello di Catania in data 18.3.2009, consumati tra il 2003 ed il 2004, avuto 29 riguardo alla circostanza che la contestazione dei fatti nel presente procedimento aveva data iniziale aperta e pertanto le condotte di spaccio dovevano ritenersi consumate nel contesto di un unico disegno criminoso;
sul punto però la Corte di merito ha fornito adeguata motivazione alle pagine 75-76 ELla sentenza di secondo grado rilevando la distanza temporale tra i differenti fatti e non essendo decisiva la circostanza dedotta dalla difesa ELla contestazione iniziale c.d. aperta poiché si sarebbe dovuto dedurre e provare che anche i fatti oggetto EL presente procedimento vennero commessi in quelle date, circostanza questa che non è stata adeguatamente confortata. Peraltro nel presente procedimento il CO ha già goduto EL riconoscimento EL vincolo ELla continuazione con i fatti giudicati dalla Corte di appello di Catania il 31-10-2011 e non ha proposto appello con riguardo a tale aspetto. I motivi di ricorso riguardanti poi la confisca sono EL tutto identici a quelli avanzati nel ricorso AN ed agli stessi si è già risposto nella parte motiva riguardante detta imputata cui integralmente si rinvia. Alla luce ELle predette considerazioni, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma ELl'art. 606 comma terzo cod. proc.pen., per manifesta infondatezza;
alla relativa declaratoria consegue, per il disposto ELl'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento ELle spese processuali, nonché al versamento in favore ELla Cassa ELle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in € 1.500,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ELle spese processuali e ELla somma di € 1.500,00 ciascuno alla Cassa ELle ammende. Roma, 26 aprile 2016 avach IL CONSIGLIERE Dott. Ignazio P ar IL PRESIDENTE Dott. Mario Gentile Mario Gentile DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 16 MAG 2016 IL "CANCELLIE Claudia Piane 30