Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2016, n. 37385
CASS
Sentenza 21 giugno 2016

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Massime1

È rilevabile d'ufficio, anche in caso di ricorso inammissibile, l'illegittimità sopravvenuta della sanzione che ha applicato la recidiva obbligatoria di cui all'art. 99, comma quinto, cod. pen., in epoca antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 2015 - che ha dichiarato l'incostituzionalità del carattere obbligatorio di tale aggravante - qualora dalla motivazione non emerga alcuna valutazione in ordine all'effettiva incidenza della recidiva sul disvalore del fatto, che porti a ritenere comunque legittimo l'aumento di pena disposto.

Commentario1

  • 1Giudice deve correggere sanzione incostituzionale anche d'ufficio (Cass. 7596/23)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 25 febbraio 2023

    In caso di illegittimità costituzionale di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio, l'adeguamento della sanzione è un onere che incombe d'ufficio sul giudice della cognizione, essendo il controllo di costituzionalità, ovvero quello relativo ai parametri di legalità "alta", ovvero di una violazione di parametri sopralegislativi, implicito nell'esercizio della giurisdizione. La rilevazione di tali illegittimità sistemiche, non è infatti sottoposta al rispetto della catena devolutiva, ovvero all'obbligo di deduzione che caratterizza il vizio di legge "ordinaria". Cassazione penale sez. V, ud. 16 novembre 2022 (dep. 22 febbraio 2023), n. 7596 Presidente Dovere – Relatore Cirese …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/06/2016, n. 37385
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37385
Data del deposito : 21 giugno 2016

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